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	<title>antigone Archives - Per I Diritti Umani</title>
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	<description>Periodico nazionale iscritto presso il tribunale di Milano n. 170 del 30/05/2018</description>
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	<title>antigone Archives - Per I Diritti Umani</title>
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	<item>
		<title>Ddl sicurezza. Antigone: &#8220;il più grande attacco alla libertà di protesta della storia repubblicana. Il Senato lo fermi&#8221;</title>
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		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 08:44:19 +0000</pubDate>
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<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/ddl.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="670" height="455" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/ddl.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17717" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/ddl.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 670w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/ddl-300x204.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 670px) 100vw, 670px" /></a></figure>



<p></p>



<p class="has-text-align-left">Associazione Per i Diritti umani si unisce all&#8217;appello lanciato da associazione Antigone e da tutte le altre realtà che considerano la Legge n. 1660 un attacco alla democrazia e alla Costituzione italiana. </p>



<p class="has-text-align-left"></p>



<p class="has-text-align-left">Il ddl sicurezza contiene un attacco al diritto di protesta come mai accaduto nella storia repubblicana, portando all&#8217;introduzione di una serie di nuovi reati con pene draconiane anche laddove le proteste siano pacifiche. Così si colpiranno gli attivisti che protestano per sensibilizzare sul cambiamento climatico, gli studenti che chiederanno condizioni più dignitose per i propri istituti scolastici, lavoratori che protestano contro il proprio licenziamento, persone detenute che in carcere protestano contro il sovraffollamento delle proprie celle. </p>



<p class="has-text-align-left">Se consideriamo anche altri provvedimenti contenuti nel disegno di legge, il carcere per le donne incinte e le madri con figli neonati, la stretta sulla cannabis light, il carcere per chi occupa un&#8217;abitazione, si vede bene come il governo abbia deciso con questo provvedimento di voler gestire numerose questioni sociali nella maniera più illiberale possibile, cioè reprimendole con l&#8217;utilizzo del sistema penale e del carcere anziché aprirsi al dialogo e all&#8217;ascolto, intervenendo al contempo con risorse finanziarie per alleviare le problematiche che attanagliano i cittadini, che è ciò che ci si aspetterebbe in una democrazia con un forte stato di diritto.&nbsp;</p>



<p class="has-text-align-left">Chiediamo alle forze politiche di opposizione e anche a quelle moderate della maggioranza di non assecondare questi propositi e di fermare il disegno di legge nella discussione al Senato.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/sic.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-1" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="819" height="1024" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/sic-819x1024.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17718" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/sic-819x1024.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 819w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/sic-240x300.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 240w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/sic-768x960.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/sic.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 1080w" sizes="(max-width: 819px) 100vw, 819px" /></a></figure>
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		<title>Promozione teatrale. Non sono fatta per condividere odio. Voci da Antigone</title>
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		<pubDate>Wed, 03 May 2023 06:55:55 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Perchè Associazione Per i Diritti umani promuove la cultura. Promozione teatrale per le nostre lettrici e i nostri lettori: &#8220;Non sono fatta per condividere odio&#8221;, presso MTM Teatro, Teatro LITTA, Milano: biglietti a 17,72&#46;&#46;&#46;</p>
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<p>Perchè Associazione Per i Diritti umani promuove la cultura. </p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/05/teatro.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="683" height="1024" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/05/teatro-683x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-16946" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/05/teatro-683x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 683w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/05/teatro-200x300.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 200w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/05/teatro.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 733w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" /></a></figure>



<p></p>



<p>Promozione teatrale per le nostre lettrici e i nostri lettori: &#8220;Non sono fatta per condividere odio&#8221;, presso MTM Teatro, Teatro LITTA, Milano: biglietti a 17,72 euro.</p>



<p><strong>dal 09 al 14 maggio 2023</strong></p>



<p><strong>R</strong>ivoluzionaria, santa, terrorista: Antigone, più ancora di ogni altro personaggio del mito greco, è stata rappresentata e reinterpretata nei modi più diversi.</p>



<p>La sua forza nell’opporsi alle ingiustizie del potere è stata letta come un simbolo di resistenza e coraggio per tutta la tradizione occidentale; ma il suo totale rifiuto per i compromessi e la sua intransigenza la rendono, per altri versi, un personaggio poco simpatetico.</p>



<p><strong>L</strong>a coesistenza di questi due poli continua ad accendere pensiero e dibattiti: e proprio questo è il punto di partenza per il nostro attraversamento sulla figura di Antigone. Il risultato è una drammaturgia per attrice sola, che dialoga con Sofocle ma attinge anche ad alcune delle riscritture più dense del Novecento (Hasenclever, Cocteau, Yourcenar, Morante, Zambrano). La ricerca sulle risonanze del mito approda fino a oggi, nelle parole di un’Antigone contemporanea che non ha esitato ad andare incontro alla morte pur di prendere la parola a tutela dei diritti umani: Anna Politkovskaja.</p>



<p></p>



<p>Il codice sconto:&nbsp;<strong>Promo Antigone 3479</strong></p>



<p><strong>Indicazioni per acquisto.</strong></p>



<p>Si acquista direttamente dal nostro sito. Mtmteatro.it</p>



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<p>Scegli il giorno che ti interessa</p>



<p>E in fondo dopo i vari prezzi vedrai&nbsp;<strong>promo Antigone</strong>&nbsp;(con diritto di prevendita) €17.72 (per acquistare le persone dovranno registrarsi su Vivatiket)</p>
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		<title>Ass. Antigone: xv rapporto sulle condizioni di detenzione</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 07:37:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Editoriale di Patrizio Gonnella Nessuno deve marcire in galera Non c’è parola più polisemica di pena. Una parola che, nonostante i suoi tanti significati, non rimanda a nulla che ispiri fiducia o buoni sentimenti.&#46;&#46;&#46;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h4></h4>



<p></p>



<p>Editoriale di Patrizio Gonnella</p>



<h4>Nessuno deve marcire in galera</h4>



<div class="wp-block-image"><figure class="alignright"><img loading="lazy" width="671" height="730" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/12/italia.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-13337" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/12/italia.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 671w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/12/italia-276x300.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 276w" sizes="(max-width: 671px) 100vw, 671px" /></figure></div>



<p>Non c’è parola più polisemica di pena. Una parola che, nonostante i suoi tanti significati, non rimanda a nulla che ispiri fiducia o buoni sentimenti. Il carcere è una pena, non c’è dubbio che sia una pena. È, purtroppo, la pena per eccellenza. Nel nostro sistema, nonostante le illusioni normative di studiosi e giuristi, è proprio al carcere come pena che vengono affidate le sorti incerte di una società in crisi di valori e identità.</p>



<p>Il carcere è considerato da buona parte dei decisori politici come l’unica punizione ‘vera’. Tutto il resto è ritenuto un&nbsp;<em>escamotage&nbsp;</em>per evitare la pena della prigione.</p>



<p>Il primo significato di pena è per l’appunto punizione, castigo. Ed è questo che l’opinione pubblica prevalente chiede al carcere, ossia che esso non sia altro che una punizione, un castigo che produca afflizione. Al carcere dunque la società affida la propria sicurezza. Chi sbaglia paga, si dice. Nella retorica della ‘certezza della pena’ c’è la regressione esplicita al passato pre-moderno, a un’idea di punizione esemplare come vendetta pubblica e non più privata. Il dolore che il reo subirà a causa della punizione si pretende che si trasformi in qualcosa di catartico per la società intera, sperando, in modo fideistico e quasi magico, che essa diventi a seguire più sicura, più coesa.</p>



<p>La parola pena è anche sinonimo di sofferenza, dolore, patimento, sganciati da qualsiasi colpa. Il carcere è una pena che deve produrre pena. Che pena è mai una pena dove addirittura una persona sorride, gioca, esce all’aria aperta, incontra i figli, studia, fa teatro, va a scuola fuori dalle mura, lavora e viene pure pagato? Che pena è se addirittura un carcerato può incontrare la moglie, il marito, la fidanzata, il fidanzato, l’amica, l’amico al riparo da sguardi esterni? La pena deve essere afflizione, deve far male al fisico e alla psiche.</p>



<p>Pena significa anche compassione. È questo il sentimento che i prigionieri provocano. Ma la compassione, seppur sana e umana, non produce mai trasformazione sociale.</p>



<p>Infine pena significa ansia, preoccupazione, fatica. La pena del carcere è una grande fatica per chi la vive. Ed è anche grande fatica per chi ci lavora, mettendoci passione e impegno.</p>



<p>Negli ultimi tempi forte è riemersa la tentazione di tornare a un primitivo significato di pena, tagliando alla radice ogni illusione riformatrice o progressista. Nonostante l’impegno e le parole di gran parte degli operatori del diritto, nonostante il lavoro quotidiano umanocentrico e garantista di una moltitudine di poliziotti, educatori, assistenti sociali direttori, magistrati, avvocati, esperti, studiosi, nonostante il susseguirsi di sentenze delle Corti che hanno posto limiti all’esercizio illimitato del potere di punire, nonostante i discorsi alti e densi provenienti da autorità morali indiscusse, enorme è il rischio di un declino che porti ad affermare che l’articolo 27 della Costituzione sia un orpello formale di cui liberarsi.</p>



<p>E’ invece proprio dall’articolo 27 della Costituzione che Antigone vuole ripartire, dal suo affidarsi a tre concetti fondamentali: 1) la non coincidenza della pena con il carcere; 2) il &nbsp;divieto assoluto di inflizione di pene disumane e degradanti; 3) la costruzione di una pena che abbia un senso di inclusione sociale.</p>



<p>Sul finire del 2018 è stata approvata una riforma, più che dimezzata rispetto alle attese, dell’ordinamento penitenziario. Tra i principi scritti nel nuovo articolo 1 della legge penitenziaria sono stati ribaditi quelli di ‘responsabilità’, ‘integrazione’, ‘autonomia’, ‘socializzazione’. Belle parole, importanti, ma opposte a chi le violenta usando espressioni come ‘…deve marcire in galera’. Una norma la conoscono in pochi, di solito quelli che la devono applicare. Un&nbsp;<em>tweet</em>&nbsp;o un post lo leggono finanche milioni di persone. È in questa lotta impari tra un’idea costituzionale e legale di pena e una proposta politica diretta alle masse moralmente violenta nonché palesemente incostituzionale che si inserisce il rapporto di Antigone del 2019.</p>



<p>Mettiamo le nostre elaborazioni, le nostre osservazioni, le nostre immagini, le nostre riflessioni, i nostri corpi e le nostre analisi al servizio della nostra Costituzione e dell’intuizione democratica e progressista dei nostri costituenti, i quali avevano conosciuto in prima persona la disumanità e la sofferenza prodotta dalla pena del carcere.</p>



<p>Il nostro è un racconto di parte. Siamo infatti dalla parte della Costituzione.</p>



<p>Questo Rapporto non potrebbe esistere senza l’<a href="https://www.antigone.it/osservatorio_detenzione/?utm_source=rss&utm_medium=rss">Osservatorio sulle condizioni di detenzione di Antigone</a>, che dal 1998 entra nelle oltre duecento carceri italiane ed è strumento di conoscenza per chiunque si avvicini alla realtà penitenziaria: media, studenti, esperti, forze politiche.<br>Ringraziamo dunque l’impegno volontario di tutti i nostri Osservatori:<br>Francesco Alessandria, Perla Arianna Allegri, Rosalba Altopiedi, Andrea Andreoli, Sofia Antonelli, Carolina Antonucci, Pino Apprendi, Alessandra Ballerini, Mario Barone, Hassan Bassi, Sara Bauli, Sergio Besi, Paola Bevere, Giulia Boldi, Martina Bondone, Maria Giovanna Bonu, Lucia Borghi, Federica Brioschi, Sara Brunori, Antonella Calcaterra, Valentina Calderone, Monica Callegher, Francesca Cancellaro, Carolina Canziani, Daniela Carboni, Manuela Cardone, Carlotta Cherchi, Filomena Chiarelli, Brunella Chiarello, Laura Crescentini, Alberto Cusumano, Francesca Darpetti, Emanuela De Amicis, Giada De Bonis, Elia De Caro, Elisa De Nardo, Sarah D’Errico, Alessio Di Marco, Valentina Diamante Tosti, Giulia Fabini, Francesca Fanti, Gian Mario Fazzini, Mauro Foglia, Alice Franchina, Alfiero Gennaretti, Mariachiara Gentile, Patrizio Gonnella, Federica Graziani, Giovanni Jocteau, Antonella Licheri, Corallina Lopez Curzi, Jessica Lorenzon, Barbara Mancino, Susanna Marietti, Simona Materia, Michele Miravalle, Giuseppe Mosconi, Andrea Oleandri, Paolo Orabona, Sharon Orlandi, Sara Pantoni, Grazia Parisi, Claudio Paterniti Martello, Benedetta Perego, Caterina Peroni, Ilaria Piccinno, Graziano Pintori, Valentina Pizzolitto, Daniele Pulino, Alberto Rizzerio, Luigi Romano, Daniela Ronco, Nicola Rossi, Angelo Salento, Luciana Sammarco, Francesco Santin, Simone Santorso, Alvise Sbraccia, Vincenzo Scalia, Alessio Scandurra, Maria Pia Scarciglia, Daniele Scarscelli, Cristina Sodi, Michele Spallino, Luca Sterchele, Lorenzo Tardella, Flavia Trabalzini, Valeria Verdolini, Ilaria Verratti, Francesca Vianello, Francesco Volpi.</p>



<p>Dal 1998 il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ci autorizza a visitare gli istituti di pena. Fu Alessandro Margara a darci la prima autorizzazione e lo ricordiamo con immenso affetto e gratitudine. Ringraziamo il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Francesco Basentini, e Gemma Tuccillo, capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, per averci consentito di svolgere in piena trasparenza il nostro lavoro di osservazione.</p>



<p></p>



<p>Per consultare lo studio:  <br><a href="https://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/editoriale/?utm_source=rss&utm_medium=rss">https://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/editoriale/?utm_source=rss&utm_medium=rss</a> </p>
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		<title>I minori stranieri stranieri nel nostro sistema di giustizia penale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2018 09:16:31 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Dal Rapporto redatto da Associazione Antigone Onlus 2017, Ragazzi dentro I minori stranieri stranieri nel nostro sistema di giustizia penale di Valeria Pescini Muovendo dalla precedente esposizione dei dati sulla popolazione detenuta minorile emerge&#46;&#46;&#46;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Dal Rapporto redatto da Associazione Antigone Onlus 2017, Ragazzi dentro</p>
<p>I minori stranieri stranieri nel nostro sistema di giustizia penale</p>
<p>di Valeria Pescini</p>
<p>Muovendo dalla precedente esposizione dei dati sulla popolazione detenuta minorile emerge chiaramente come un’attenta osservazione del sistema giudiziario minorile italiano non possa prescindere da un’analisi del fenomeno dei minori stranieri detenuti. Ciò che i dati ci mostrano, infatti, è una composizione della popolazione dei servizi minorili di carattere detentivo che sembrerebbe riflettere, da una parte, la stratificazione sociale del nostro Paese e, dall’altra, l’allarme sociale diffuso nell’opinione pubblica intorno a gruppi specifici di popolazione; questo si traduce in una presenza maggioritaria, all’interno degli Istituti Penali Minorili, di migranti, meridionali e rom.<br />
Con riferimento agli stranieri si può, in primo luogo, notare come tra i soggetti presi in carico dagli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni la presenza degli stranieri sia più evidente nei Servizi residenziali, ossia nell’ambito di misure più restrittive della libertà personale. Al primo semestre del 2017, infatti, gli stranieri rappresentano il 49% degli ingressi nei Centri di Prima Accoglienza (49% anche nel 2016), il 38% dei collocamenti in Comunità (arrivavano al 44% nel 2016) e il 47% degli ingressi in Ipm (50% nel 2016), mentre se si guarda all’utenza complessiva degli USSM essi ne costituiscono solo il 26% (25% nel 2016). Questi dati evidenziano una sovra rappresentazione dei minori stranieri nel sistema penale minorile italiano e, in particolare, nei luoghi in cui viene data esecuzione alle misure più contenitive. Tale sovra rappresentazione mostra come per gli stranieri, rispetto a quanto accade per gli italiani, una volta entrati nel circuito penale minorile sia più difficile evitare lo strumento detentivo.<br />
Per analizzare la presenza degli stranieri tra i detenuti minori è necessario partire dall’osservazione dei dati riguardanti i Cpa, ossia i luoghi dove i minori arrestati vengono trattenuti fino a 96 ore in attesa della convalida del fermo. Gli ingressi nei Cpa sono diminuiti nel corso degli anni e tale diminuzione ha riguardato e continua a riguardare anche gli stranieri, i quali tuttavia rappresentano la maggioranza degli ingressi nel 2017. Altrettanto interessanti sono i dati sull’uscita dai Cpa. Tra chi esce dai Cpa per l’applicazione di una misura cautelare il 49% sono stranieri (dato al 15 novembre 2017). Tuttavia se si prendono in considerazione le diverse tipologie di misure cautelari si può notare una ripartizione diseguale tra i due gruppi, la quale, sebbene più attenuata rispetto ad anni fa, evidenzia anche in questo caso una sovra rappresentazione degli stranieri a mano a mano che ci si avvicina a misure maggiormente privative della libertà personale. Dai dati aggiornati al 15 novembre 2017, infatti, emerge come gli stranieri rappresentino il 43% di coloro sottoposti a prescrizioni, il 45% di coloro cui viene prescritta la permanenza in casa, il 49% di coloro per cui viene disposto il collocamento in comunità, ma il 56% di coloro che vengono sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere. Le percentuali risultano all’opposto se si guarda a coloro che escono dai Cpa a seguito della remissione in libertà, tra i quali gli stranieri rappresentano il 67%. Un’interpretazione di questi dati consente di osservare come, quando l’applicazione della misura cautelare è necessaria, per i minori stranieri l’applicazione di misure alternative alla custodia in carcere risulti più difficile.<br />
Passando a osservare quanto accade negli Ipm, ossia i centri in cui avviene l’esecuzione della misura della custodia cautelare e si svolge l’espiazione della pena, e in particolare esaminando i dati sulle presenze negli Istituti, all’8 novembre 2017 gli stranieri rappresentano il 44% delle presenze in Ipm. Sostanzialmente, dunque, il mondo degli Ipm ‘ospita’ in egual misura italiani e stranieri; ciò costituisce, tuttavia, un’ulteriore conferma della selettività del sistema a danno degli stranieri, posta la suddetta sovra rappresentazione di questi ultimi all’interno del sistema. È interessante notare, inoltre, che mentre il 40% degli italiani presenti, al 30 giugno 2017, sono senza condanna definitiva, guardando agli stranieri la percentuale sale al 49%. Se, dunque, per entrambi i gruppi il sistema degli Ipm rappresenta spesso il luogo in cui si attende l’esito dei propri procedimenti giudiziari, non si può tuttavia non notare come tali percentuali rappresentino anche un elemento di disuguaglianza che, sebbene all’interno del Sistema giudiziario minorile caratterizzato dalla scelta del carcere come extrema ratio, richiama la situazione analoga del Sistema penale dei maggiorenni, in cui i detenuti stranieri non con condanna definitiva rappresentano il 42% dei detenuti stranieri presenti, una percentuale sensibilmente superiore rispetto al 32% che rappresenta i detenuti italiani imputati sul totale dei detenuti italiani presenti. Se se si guarda, invece, ai dati sugli ingressi in Ipm, entra per custodia cautelare il 74% degli italiani e il 70% degli stranieri.<br />
Un altro elemento da tenere in considerazione nell’analisi del fenomeno dei detenuti minori stranieri è la disomogeneità che caratterizza la distribuzione geografica della popolazione detenuta negli Ipm, dovuta al diverso contesto in cui sono collocati i singoli istituti. In particolare, guardando ai dati riferiti alle presenze a livello regionale alla fine del primo semestre del 2017, negli Ipm che si trovano al centro e al nord Italia si trovano generalmente pochi ragazzi italiani mentre i dati risultano invertiti al sud e nelle isole, dove i dati sulle presenze indicano una prevalenza dei detenuti italiani. Osservando anche gli ingressi negli Ipm nei primi sei mesi del 2017, il dato risulta confermato poiché, mentre il numero di stranieri supera quello degli italiani negli IPM dell’area centrosettentrionale del Paese, negli Istituti situati al meridione e nelle isole gli italiani in ingresso hanno rappresentato la netta maggioranza. Questo dato richiama quello sulla prevalenza di ragazzi meridionali nel sistema degli Ipm, posto che quasi sempre i detenuti italiani provengono dalla stessa regione in cui si trova l’Istituto.<br />
Per quanto riguarda le principali aree geografiche di provenienza dei minorenni e giovani adulti stranieri che costituiscono l’utenza dei Servizi minorili, osservando i dati riferiti all’anno 2016 e al primo semestre 2017, tra le provenienze comunitarie prevalgono la Romania e la Croazia, mentre tra le altre nazionalità europee figurano prevalentemente l’Albania, la Bosnia Erzegovina e la Serbia. In particolare, i dati relativi al primo semestre del 2017 mostrano una prevalenza di giovani provenienti dalla Romania tra gli ingressi di minori stranieri nei Cpa; tale elemento rappresenta una costante degli ultimi anni. Meno stabile il dato relativo alla seconda nazionalità straniera più rappresentata. Premesso che i numeri relativi alle altre nazionalità straniere negli ultimi anni sono stati generalmente significativamente inferiori rispetto a quelli riguardanti i giovani della Romania, si può evidenziare come negli ultimi anni il sistema dei Cpa abbia assistito a un’alternanza tra Paesi dell’est Europa e Paesi africani come nazionalità più rappresentate negli ingressi nei Centri dopo quella rumena. La seconda nazionalità più rappresentata tra gli ingressi dei minori stranieri nel primo semestre 2017 è quella della Bosnia-Erzegovina. Un altro dato che può essere interessante notare è che, se si guarda all’area geografica di provenienza più che alla singola nazionalità dei minori stranieri entrati nei Cpa, un ulteriore elemento rimasto costante negli anni riguarda la prevalenza di minori provenienti da Paesi europei (inclusi gli Stati dell’Unione europea) rispetto ai minori stranieri di nazionalità africane, sebbene la differenza numerica tra i due gruppi si sia affievolita negli ultimi anni. Guardando, invece, agli ingressi negli IPM nello stesso arco temporale riferito al primo semestre del 2017 le nazionalità straniere più rappresentate sono quelle dei minori provenienti dalla Romania (48 ingressi) e dal Marocco (36), dato che è rimasto costante dal 2014. Sembra confermarsi, inoltre, almeno guardando ai dati relativi ai primi sei mesi dell’anno corrente, il dato che (con l’eccezione del 2016) si è mostrato costante negli ultimi anni e in linea con quanto detto riguardo agli ingressi nei Cpa, ossia che guardando all’area geografica di provenienza, tra i minori stranieri che entrano negli Ipm, si ha una prevalenza di minori provenienti da Paesi europei rispetto ai minori provenienti dall’Africa.<br />
Analizzando i numeri dei minori stranieri all’interno del Sistema giudiziario minorile, un discorso a parte merita l’osservazione dei dati tenendo in considerazione l’appartenenza di genere. Il dato di partenza è ovviamente quello comune a tutto il Sistema che vede una netta prevalenza maschile tra l’utenza dei Servizi minorili, elemento che caratterizza tanto gli italiani quanto gli stranieri. Al 30 giugno 2017 le ragazze rappresentano appena il 9% dei minori detenuti negli Ipm e il 15% degli ingressi nei Cpa. Tuttavia, la componente straniera è caratterizzata da una maggiore prevalenza femminile sia per quanto concerne i Cpa sia all’interno degli Ipm. Mentre le ragazze italiane rappresentano, infatti, solo il 6% degli ingressi di minori italiani nei Cpa nel primo semestre 2017 e il 5,6% delle presenze italiane negli Ipm al 30 giugno 2017, le ragazze straniere rappresentano il 25% degli stranieri entrati nei Cpa nello stesso arco temporale e il 13% dei minori stranieri detenuti alla stessa data. La prevalenza straniera nella componente femminile all’interno del circuito del Sistema giudiziario minorile italiano non è una novità del Sistema. Tra gli ingressi nei Cpa, infatti, le ragazze straniere dal 2002 ad oggi hanno sempre rappresentato la maggioranza delle ragazze in ingresso, con percentuali quasi sempre sopra l’80% (80% degli ingressi femminili nei Cpa nel primo semestre 2017); stesse percentuali che caratterizzano gli ingressi negli Ipm (71% degli ingressi femminili negli Ipm nel primo semestre 2017). Anche per quanto riguarda le presenze negli Istituti il dato al 30 giugno di quest’anno conferma la predominante componente straniera nelle sezioni femminili, in cui le ragazze non italiane rappresentano il 64% del totale.<br />
Interessante è inoltre osservare i dati sulle minorenni straniere transitate per i Cpa e ristrette presso gli Ipm esaminando anche le informazioni riferite all’età e alla nazionalità. Per quanto riguarda i Cpa si deve evidenziare come delle ragazze straniere entrate nei Centri nel primo semestre del 2017 il 57% sia minore di 16 anni, contro il 38% delle italiane, e ben 9 ragazze straniere non siano nemmeno quattordicenni, mentre nessuna ragazza italiana ha meno di 14 anni. La componente femminile straniera che è transitata per i Cpa, dunque, risulta più giovane di quella italiana; differenza tra i gruppi che non si nota più o addirittura diventa di segno opposto con riferimento alle presenze e agli ingressi negli Ipm. Nel confronto con la popolazione maschile straniera dei Servizi minorili, inoltre, quella femminile risulta più giovane se si guarda agli ingressi nei Cpa. Al contrario, osservando i dati sui minori in ingresso o ristretti negli IPM la componente femminile straniera è meno giovane rispetto a quella maschile (dati primo semestre 2017).<br />
Le nazioni di provenienza delle minorenni straniere sono prevalentemente quelle dell’est Europa. Nei primi sei mesi del 2017 il 68% degli ingressi femminili negli Ipm e il 76% di quelli nei Cpa sono stati rappresentati da ragazze provenienti da Paesi dell’Unione europea diversi dall’Italia o da altri Paesi europei (in prevalenza dalla Bosnia-Erzegovina), mentre le altre nazionalità sono scarsamente rappresentate o totalmente assenti. Un elemento di particolare interesse si ha con riferimento ai minori provenienti da Paesi africani, tra i quali particolarmente evidente è lo squilibrio se si guarda all’appartenenza di genere, posto che tra gli ingressi nei Cpa dal primo gennaio fino al 30 giugno 2017 troviamo solo una ragazza proveniente dall’Africa, a fronte di 104 minori di sesso maschile, e tra gli ingressi negli Ipm nello stesso periodo di tempo figura solo una ragazza che proviene da Paesi africani, a fronte di 89 ragazzi, i quali costituiscono il secondo gruppo tra gli stranieri considerando una suddivisione sulla base dell’area geografica di provenienza, subito dopo quelli di provenienza europea.<br />
Per quanto riguarda i reati che vengono imputati ai minori e giovani adulti stranieri che entrano nel sistema dei Servizi della giustizia penale minorile, è interessante osservare i dati sugli ingressi nei Cpa, dai quali emerge come tra le tipologie di reato prevalgano i reati di furto e rapina, seguiti dalle violazioni delle disposizioni in materia di sostanze stupefacenti (Dpr 309/90). Nel primo semestre 2017, infatti, il 69% dei reati ascritti agli stranieri entrati in Cpa è rappresentato da delitti contro il patrimonio. Nello specifico il 56% delle imputazioni riguardanti reati contro il patrimonio si riferiscono a soggetti stranieri, mentre si scende al 39% guardando ai delitti contro la persona e al 31% per i reati contro l’incolumità pubblica, che quasi per la totalità sono violazioni della legge in materia di stupefacenti. Una percentuale uguale a quella sui reati contro il patrimonio la si può trovare unicamente in materia di reati contro lo Stato, le altre istituzioni e l’ordine pubblico, dove il 56% delle imputazioni sono a carico di stranieri; tuttavia è necessario sottolineare come il 77% di tali imputazioni riguardi il reato di violenza o resistenza a pubblico. Soffermandosi ad analizzare i suddetti dati secondo una prospettiva di genere, poi, si può notare come le ragazze straniere siano quasi esclusivamente coinvolte in reati contro il patrimonio; il 93% delle imputazioni a loro ascritte, infatti, riguarda delitti contro il patrimonio, di cui l’80% è rappresentato da furti. Tali osservazioni sono riscontrate anche dai dati sugli ingressi negli Ipm, che allo stesso modo mostrano una netta prevalenza dei delitti contro il patrimonio e, in particolare, di furti e rapine tra i reati ascritti ai detenuti stranieri.<br />
In conclusione i numeri riguardanti i minori stranieri, e in particolare i dati sulle presenze e gli ingressi nel circuito penale, sembrano confermare il carattere selettivo del sistema della giustizia minorile, all’interno del quale il carcere e le misure detentive risultano essere il luogo degli esclusi, ossia di coloro che, rappresentando le fasce più marginali della società, non riescono ad accedere a percorsi alternativi alle misure più restrittive.</p>
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		<title>Norme e normalità: Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale suggerisce i provvedimenti per una migliore tutela dei diritti dei detenuti</title>
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		<pubDate>Sun, 04 Feb 2018 10:12:38 +0000</pubDate>
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<p><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/02/25678567-mano-in-prigione-.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-10097" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/02/25678567-mano-in-prigione-.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="450" height="300" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/02/25678567-mano-in-prigione-.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 450w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/02/25678567-mano-in-prigione--300x200.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" /></a></p>
<p>Standard di detenzione non minimi, bensì elementari; questi i contenuti della raccolta “<a href="http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/5ee050da96a72e6d311420e816e3921e.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">Norme e Normalità</a>” presentata nella conferenza stampa del 29 Gennaio dal Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Si tratta una lavoro in progress, come ha sottolineato lo stesso presidente dell’ufficio del Garante, Mauro Palma, perché raccoglie in un unico volume le raccomandazioni relative ai 59 Istituti Penitenziari per adulti che il Garante ha visitato in quasi due anni di attività e perché con il proseguire delle visite aumenteranno le raccomandazioni che definiscono gli standard.</p>
<p>I luoghi di privazione della libertà personale che cadono sotto il monitoraggio del Garante, nonostante abbiano caratteristiche comuni, sono profondamente diversi fra loro. Per questo motivo gli standard raccolti si riferiscono alla realtà specifica degli Istituti Penitenziari. A questo volume ne seguiranno altre che comprenderanno gli standard relativi ad altri luoghi di detenzione.</p>
<p>Per rilevare le criticità, il Garante ha definito una check list comprendente tutte le aree soggette al monitoraggio che viene utilizzata durante tutte le visite agli Istituti Penitenziari. Gli standard contenuti nel volume corrispondono alle aree monitorate dalla check list, ovvero: condizioni materiali e igieniche delle strutture detentive, attrezzatura e utilizzo degli spazi comuni, sezioni e camere particolari, sezioni a regime detentivo speciale ex articolo 41-bis o.p., qualità della vita detentiva, gestione delle criticità, prevenzione e gestione della radicalizzazione, regime penitenziario, tutela dei diritti, diritto alla salute e sua tutela, registri, personale.</p>
<p>Come il Garante ha tenuto a precisare durante la conferenza stampa, le raccomandazioni non solo vincolanti per le amministrazioni a cui sono indirizzate, ma rappresentano un importante strumento orientato al miglioramento delle condizioni di detenzione. Anche per questo motivo gli standard contenuti nel volume sono definiti come elementari e non minimi, in quanto gli standard minimi sono quelle soglie al di sotto delle quali i diritti dei detenuti sono a rischio di violazione; al contrario, gli standard elementari sono soglie più alte che mirano a un miglioramento progressivo delle condizioni di vita in carcere.</p>
<p>Una delle questioni evidenziate durante la conferenza stampa e definita in “Norme e Normalità” come “uno dei punti più critici della normale vita detentiva” è il mancato rispetto del principio di territorializzazione della pena nel caso dei trasferimenti. Per questo motivo il Garante ha raccomandato all’Amministrazione Penitenziaria di istituire un tavolo di lavoro al fine di elaborare delle linee guida che definiscano dei criteri chiari per il trasferimento dei detenuti.</p>
<p>Un’altra delle criticità a cui il volume fa riferimento <a href="http://www.antigone.it/news/antigone-news/2971-%20non-isoliamo-i-diritti-la-campagna-di-antigone-per-la-riforma-dell-isolamento?utm_source=rss&utm_medium=rss">è l’isolamento</a>. I problemi riscontrati dal Garante includono la sovrapposizione dell’isolamento come sanzione disciplinare ai regimi quali il 14-bis o.p., la sovrapposizione del regime ex 41-bis o.p. all’isolamento diurno previsto dall’articolo 72 del codice penale, e l’applicazione di più provvedimenti ravvicinati  di esclusione delle attività in comune che possono sfociare in un isolamento continuo. Le raccomandazioni hanno come obiettivo di evitare queste situazioni che configurano una violazione dei diritti dei detenuti.</p>
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<p><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-10096" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/02/Garante_Nazionale_Norme_e_normalità.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="1600" height="1200" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/02/Garante_Nazionale_Norme_e_normalità.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1600w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/02/Garante_Nazionale_Norme_e_normalità-300x225.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/02/Garante_Nazionale_Norme_e_normalità-768x576.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/02/Garante_Nazionale_Norme_e_normalità-1024x768.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></p>
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<p>Le  raccomandazioni non solo vincolanti per le amministrazioni a cui sono indirizzate, ma rappresentano un importante strumento orientato al miglioramento delle condizioni di detenzione. Anche per questo motivo gli standard contenuti nel volume sono definiti come elementari e non minimi, in quanto gli standard minimi sono quelle soglie al di sotto delle quali i diritti dei detenuti sono a rischio di violazione; al contrario, gli standard elementari sono soglie più alte che mirano a un miglioramento progressivo delle condizioni di vita in carcere.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Il sistema minorile italiano tra securitarismo e squilibri territoriali</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2017 09:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legalità]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="summary"><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/12/Acireale.00_00_22_22.Immagine007.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-9961" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/12/Acireale.00_00_22_22.Immagine007.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="1500" height="1000" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/12/Acireale.00_00_22_22.Immagine007.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1500w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/12/Acireale.00_00_22_22.Immagine007-300x200.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/12/Acireale.00_00_22_22.Immagine007-768x512.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/12/Acireale.00_00_22_22.Immagine007-1024x683.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></a></p>
<p class="signature">Vincenzo Scalia (per i dati completi www.antigone.it)?utm_source=rss&utm_medium=rss</p>
<p class="body-text"><span class="first-character">L</span>a sfera della giustizia minorile rappresenta un aspetto paradossale della giustizia italiana, che riproduce tutte le contraddizioni esistenti non solo a livello giudiziario, ma anche sul piano sociale. Da un lato, ci troviamo di fronte ad un sistema che adotta la risorsa penale come extrema ratio, privilegiando canali alternativi come la messa alla prova, il collocamento in comunità, l’affido omoculturale. Dall’altro lato, questi aspetti si trovano sottoposti a sollecitazioni continue, che provengono dal contesto politico e sociale dell’Italia contemporanea.</p>
<div class="main-container-inner">
<p class="body-text">Innanzitutto, l’attenzione rivolta alla crescita del minore, deve fare i conti con i tagli costanti alla spesa pubblica, che pregiudicano la possibilità di svolgere interventi mirati in direzione dell’integrazione sociale, in quanto comportano una sensibile riduzione delle risorse destinate all’assunzione di nuovo personale, alla stipula di progetti che vedono coinvolti il terzo settore, alla creazione di strutture educative e ricreative, alla formazione del personale <a href="http://www.centrostudinisida.it/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="blank">(www.centrostudinisida.it)?utm_source=rss&utm_medium=rss</a>.</p>
<blockquote class="quote rightQuote"><p>l’attenzione rivolta<br />
alla crescita del minore, deve fare i conti<br />
con i tagli costanti<br />
alla spesa pubblica</p></blockquote>
<p class="body-text">Il taglio alla spesa si connota in tutta la sua drammaticità nella misura in cui acuisce le differenze non soltanto tra le aree più sviluppate e quelle più depresse del Paese, ma anche il divario tra quelle zone che denotano un rapporto più fecondo col territorio e quelle per le quali invece la rete è ancora tutta da costruire. Ne consegue una disomogeneità di interventi, che, per quanto non pregiudichi l’intero sistema giudiziario minorile italiano, lo rende in una certa misura zoppo.</p>
</div>
<div class="main-container-inner">
<p class="body-text">In secondo luogo, la composizione della popolazione detenuta, rispecchia sia la stratificazione sociale italiana, sia il panico morale (vale a dire l’allarme che gruppi e subculture specifiche suscitano presso l’opinione pubblica) che la attraversa con migranti e meridionali e rom in prima fila tra gli “utenti” degli Istituti Penali Minorili (IPM). I fatti di cronaca che vedono coinvolti i minori, non ultimo quello recente dell’omicidio di un genitore commesso a <a href="http://www.corriere.it/cronache/17_gennaio_10/ferrara-moglie-marito-trovati-morti-casa-figlio-16enne-be188c0c-d771-11e6-94ea-40cbfa45096b.shtml?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="blank">Milano nel gennaio 2017</a>, amplificano le richieste securitarie, che spesso sfociano in proposte di legge, come il disegno 2593/16, che mirano a sopperire il Tribunale dei Minori e a trasformarlo in un’appendice della giustizia ordinaria. Questo capitolo discuterà queste contraddizioni. Inizieremo con un’analisi di alcuni significativi dati relativi al circuito penale minorile. Passeremo quindi a discutere della questione dei giovani adulti, per analizzare criticamente il progetto di riforma.</p>
<p class="body-text"><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/12/Acireale.00_00_13_23.Immagine006.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-1" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-9962" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/12/Acireale.00_00_13_23.Immagine006.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="1500" height="1000" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/12/Acireale.00_00_13_23.Immagine006.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1500w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/12/Acireale.00_00_13_23.Immagine006-300x200.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/12/Acireale.00_00_13_23.Immagine006-768x512.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/12/Acireale.00_00_13_23.Immagine006-1024x683.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></a></p>
</div>
<div class="main-container-inner">
<h3 id="anchor-2" class="paragraph-title title-for-menu">Alcuni dati</h3>
<p class="body-text">Al 30 giugno del 2016, gli ingressi all’interno dei 25 Centri di Prima Accoglienza (CPA; luoghi dove i minori arrestati vengono trattenuti fino a 96 ore in attesa della convalida del fermo), erano 757, di cui 648, pari all’85,6%, riguardavano utenti di sesso maschile, 109 (pari al 14,4%), l’utenza femminile <a href="http://minori.giustizia.it/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="blank">(giustizia.minori.it)</a>. Disaggregando il dato per nazionalità, vediamo gli Italiani rappresentare il 50,3% (381), contro il 49,7% (376) degli stranieri.<br />
<a href="http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/download/dati/03-giustizia-minorile.xlsx?utm_source=rss&utm_medium=rss">Scarica i dati</a></p>
</div>
<div class="main-container-inner">
<p class="body-text">Il dato evidenzia una sovrarappresentazione dei minori stranieri nel sistema penale minorile italiano, le cui cause potrebbero essere ricercate nella maggiore attenzione delle forze dell’ordine e nella maggiore attitudine denunciatoria da parte della popolazione italiana nei confronti dei non italiani. A sostegno di questa interpretazione, troviamo i dati relativi alla nazionalità delle ragazze condotte in CPA. Le italiane rappresentano soltanto il 21.1% (23) delle minori transitate in CPA. Ben 84 minorenni di sesso femminile, pari al 77,1% del totale, provengono dai Paesi europei, di cui 36 (33%) dagli Stati UE e 48 (44.1%) da altri Paesi. Soltanto una ragazza (0,9%), proviene dai paesi africani, a fronte di 146 minori di sesso maschile.</p>
</div>
<div class="main-container-inner">
<p class="body-text">La schiacciante prevalenza europea, pertanto, può essere letta come una maggiore attenzione che le forze dell’ordine, al pari dell’opinione pubblica italiana, prestano alla popolazione rom e sinti, che nella maggior parte dei casi provengono dai paesi dell’Est Europeo, in particolare dall’ex-Jugoslavia. In questo senso, l’utilizzo della risorsa penale si connota sempre più come uno strumento da applicare a fasce specifiche di popolazione, in particolare quelle più marginali socialmente e culturalmente.</p>
<p>Inoltre, una disamina a livello territoriale dei transiti all’interno dei CPA italiani nello stesso periodo di tempo, configura la tendenza alla sovrarappresentazione dei minori stranieri, in particolare quelle di sesso femminile, in modo più netto. Su 109 ragazze transitate nei CPA, 62, pari al 56,7%, riguardano Roma, contro 4 casi di Napoli e, addirittura, nessun caso a Palermo. Il problema della sicurezza, che in questi ultimi anni ha orientato il dibattito politico nella Capitale e nelle principali aree metropolitane del Centro-Nord, a partire da fatti che hanno visto il coinvolgimento della popolazione straniera o nomade sia come vittime che come colpevoli, si riflette in questo dato, da dove affiora la stigmatizzazione di queste fasce di popolazione. In particolare, le ragazze transitate nel CPA romano ammontano a 62, pari al 28,3% del totale, una cifra quasi doppia rispetto a quella registrata nella media nazionale.</p>
<p>Se disaggreghiamo i dati relativi ai transiti per nazionalità, questa tendenza a Roma viene confermata. Dei 219 transiti, 151 casi, pari al 68,9%, riguardano stranieri, a fronte del 31,1% (68) di Italiani. Una tendenza analoga la riscontriamo anche a Milano, col 51,15 (46) di transiti stranieri, mentre spostandoci a sud la prevalenza italiana è sempre più schiacciante: a Palermo, gli italiani transitati rappresentano il 72,3% (41 su 56); a Napoli ci troviamo di fronte a 80 casi su 90, pari all’88,9%. A Bari e a Catania, invece, per quanto prevalgano gli italiani, la presenza degli stranieri è relativamente elevata: nel capoluogo pugliese, gli stranieri costituiscono il 45,3% dei flussi (11 su 24), mentre nella città etnea la percentuale sale al 48,7%, (31 su 64).<br />
<a href="http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/download/dati/03-giustizia-minorile.xlsx?utm_source=rss&utm_medium=rss">Scarica i dati</a></p>
</div>
<div class="main-container-inner">
<p class="body-text">Nelle aree metropolitane del sud, bisogna fare una distinzione &#8211; già per altro affrontata in altra sede (Scalia, Mannoia, 2008) &#8211; che riguarda il rapporto tra criminalità minorile e criminalità organizzata. Se a Napoli e a Palermo mafia e camorra dispongono di una organizzazione più capillare, che filtra il reclutamento e regolamenta i piccoli reati, lo stesso non può dirsi per il caso di Catania, dove Cosa Nostra ha sempre integrato la criminalità di strada, e di Bari, in una regione dove le organizzazioni criminali si sono frammentate dopo il tentativo unificatorio della Sacra Corona Unita (Massari, 1995). Di conseguenza, anche i minori stranieri si trovano coinvolti nelle attività della criminalità locale, mentre a Palermo e a Napoli questo non avviene, anche per la struttura sociale polarizzata di queste città, che fornisce ancora oggi alla criminalità un cospicuo bacino di reclutamento tra i gruppi sociali più svantaggiati, a detrimento degli stranieri. Ci troviamo dunque in presenza di un processo di doppia marginalizzazione.</p>
</div>
<div class="main-container-inner">
<blockquote class="is-datone"><p><span class="datone-big-number">462</span><span class="datone-text">le presenze complessive, 419 maschi e 43 femmine</span></p></blockquote>
<p class="body-text">Spostandoci dai CPA ai 18 IPM (Istituti Penali Minorili distribuiti per tutto il territorio nazionale), relativamente alle presenze registrate al 30 giugno del 2016, gli andamenti seguono una traiettoria similare. In generale, la presenza complessiva ormai si attesta attorno alle cinque centinaia, con 462 presenze complessive, di cui 419 minori di sesso maschile, pari al 90,7%, a fronte di 43 detenute minorenni, pari al 9,3%. I minori italiani rappresentano il il 57,8% del totale (267 su 462 complessivi).<br />
<a href="http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/download/dati/03-giustizia-minorile.xlsx?utm_source=rss&utm_medium=rss">Scarica i dati</a></p>
</div>
<div class="main-container-inner">
<p class="body-text">Anche in questo caso, se disaggreghiamo le presenze in base al sesso rispetto alla nazionalità, troviamo un andamento ondulatorio della detenzione femminile. Le minorenni italiane detenute, infatti, costituiscono soltanto il 4,3% dei minori italiani ristretti negli IMP, ma il 36,7%(18) dei detenuti provenienti da Paesi dell’UE e il 26,9% (14) dei detenuti minori originari da altri Paesi europei, laddove riscontriamo un’assenza totale di minorenni ristrette tra Asiatici, Africani Americani e Apolidi.</p>
</div>
<div class="main-container-inner">
<p class="body-text">Nel caso dei minori provenienti dall’Africa, lo squilibrio si fa ancora più significativo, perchè all’interno degli IPM i minori africani rappresentano la seconda categoria rappresentata a livello geografico (17,5%), molto dopo gli Italiani (57,8%), e abbastanza prima dei minori provenienti dai Paesi UE (10,6%) e di quelli provenienti dal resto d’Europa (11,2%).</p>
<blockquote class="quote rightQuote"><p>i giovani africani<br />
e le ragazze nomadi continuano a costituire una fascia estremamente marginale della società</p></blockquote>
<p class="body-text">Se il dato generale ci presenta un sistema minorile in grado di reggere a sufficienza l’urto dell’ondata securitaria, lo stesso non si può dire di fronte ad una scomposizione dei dati: i giovani africani (spesso minori non accompagnati) e le ragazze nomadi continuano a costituire una fascia estremamente marginale della società, portatori di bisogni di integrazione sociale ai quali si risponde prevalentemente attraverso l’uso della risorsa penale <a href="http://www.centrostudinisida.it/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="blank">(www.centrostudinisida.it)?utm_source=rss&utm_medium=rss</a>. Se è vero, nel caso delle ragazze rom e sinti, che in parte la loro sovrarappresentazione nel sistema penale è dovuta in parte anche alla diffidenza da parte delle loro famiglie verso i servizi sociali, è altresì vero che questa fascia della popolazione sconta un pregiudizio endemico da parte della popolazione italiana (Mannoia, 2008), che preclude ogni tentativo ispirato da logiche inclusive.</p>
<p class="body-text"><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/12/Acireale.00_01_00_02.Immagine009.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-2" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-9963" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/12/Acireale.00_01_00_02.Immagine009.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="1500" height="1000" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/12/Acireale.00_01_00_02.Immagine009.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1500w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/12/Acireale.00_01_00_02.Immagine009-300x200.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/12/Acireale.00_01_00_02.Immagine009-768x512.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/12/Acireale.00_01_00_02.Immagine009-1024x683.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></a><br />
Relativamente alla popolazione femminile, la forbice si allarga se gettiamo uno sguardo ai collocamenti all’interno delle comunità, pubbliche e private. Al pari del rapporto tra italiani e stranieri. I minori locali rappresentano il 64,6% della popolazione collocata in comunità al 30 giugno 2016, un dato più elevato rispetto a quello relativo alle presenze in IPM. Dividendo il dato per sesso, la presenza femminile italiana risulta leggermente più elevata rispetto agli istituti di pena, passando al 6,3%. Al contrario, tra i minori stranieri, scendono al 6,5%. Questi dati fanno riflettere rispetto alle strategie di intervento scelte dagli operatori del sistema giudiziario minorile. Innanzitutto, perché le misure alternative sembrano avvantaggiare ancora una volta i minori locali, che probabilmente si avvantaggiano della conoscenza della lingua e del possesso di una minima rete di supporto. In secondo luogo, perchè tale scelta penalizza ancora una volta le minori straniere, che usufruiscono in modo soltanto marginale dei benefici delle alternative. In ogni caso, la maggiore presenza degli Italiani all’interno di IPM e Comunità, dato relativo agli ultimi anni, è il sintomo di una tendenza ad affrontare problemi sociali che avrebbero bisogno di altre risposte attraverso il penale. Una scelta in seguito alla quale sta prendendo piede l’allarme per i giovani adulti dentro gli IPM e sta prendendo piede l’idea di abolire i tribunali minorili, di cui discutiamo brevemente nell’ultimo paragrafo.</p>
</div>
<div class="main-container-inner">
<h3 id="anchor-3" class="paragraph-title title-for-menu">Altri sviluppi. Tra accademia del crimine<br />
e responsabilizzazione</h3>
<p class="body-text">I giovani adulti, vale a dire la fascia compresa fino a 25 anni di età che, in seguito alla riforma del 2014, varata per adempiere alle raccomandazioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in seguito alla sentenza Torreggiani, possono rimanere all’interno degli IPM a scontare la pena, rappresentano circa un sesto dei detenuti totali all’interno delle strutture detentive minorili <a href="http://www.ilmattino.it/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="blank">(www.ilmattino.it)?utm_source=rss&utm_medium=rss</a>. Una recente rivolta scoppiata all’interno dell’IPM di Airola, combinata con alcuni fatti di cronaca nera che hanno avuto come protagonisti alcuni minori, ha suscitato un certo scalpore presso settori dell’opinione pubblica e alcuni operatori di polizia penitenziaria <a href="http://www.sappe.it/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="blank">(www.sappe.it)?utm_source=rss&utm_medium=rss</a>, arrivando a chiedere il collocamento dei giovani adulti nelle prigioni ordinarie, secondo una logica eccessivamente lineare che inquadra questi ultimi non soltanto come i presunti capi delle rivolte e dell’insubordinazione, ma anche come dispensatori di addestramento alla professione criminale nei confronti dei minorenni. Questi schemi interpretativi, per quanto ispirati dalla preoccupazione per i fatti avvenuti, rischiano di semplificare eccessivamente la realtà. Innanzitutto, perchè trasferendo i giovani adulti negli istituti penitenziari ordinari si rischierebbe di privarli di quegli interventi a loro vantaggio, trasformando, stavolta sì, le prigioni in una vera e propria accademia del crimine, in quanto finirebbero nel circuito dei condannati a pene definitive più grandi di loro. In secondo luogo, perchè gli IPM scontano non soltanto i tagli alla spesa pubblica che permettono di realizzare interventi di reinserimento sociale a più ampio raggio, ma anche gli squilibri territoriali, che fanno sì che in certe aree del Paese certi progetti educativi o professionali in favore dei minori non riescano ad essere portati avanti in seguito alla scarsa ricettività da parte del territorio. A questi aspetti, e non all’endemica inclinazione verso la delinquenza dei giovani adulti, va imputato il mal funzionamento dell’estensione dell’età di permanenza presso gli IPM.</p>
<p>L’allarme sociale relativo alla devianza minorile ha altresì finito per ispirare un altro tentativo di abolizione del sistema penale minorile, dopo quello compiuto nel 2004 dall’allora Ministro della Giustizia, Roberto Castelli. La tendenza securitaria dell’ultimo ventennio, di cui si è avuta una recrudescenza in seguito alle recenti crisi politiche e sociali, guarda con sempre più allarme i minori, in particolare quelli stranieri, e, come abbiamo visto, alcune categorie in particolari, come le minori rom e sinti. È in conseguenza di questo securitarismo di ritorno che non si riesce a proporre misure abolizioniste anche per il sistema penale minorile.</p>
<p>Questa tendenza si intreccia con la necessità di apportare i tagli alla spesa pubblica, che giustificherebbero una razionalizzazione del sistema penale italiano attraverso un accorpamento della giustizia minorile all’interno di quella ordinaria, giustificata con la necessità di trattare i minori come persone con pari diritti. In realtà, in questo contesto, il rischio è quello di smantellare il sistema di garanzie esistenti per i minori, di cancellare le professionalità specializzate che hanno presieduto in questi anni al funzionamento di un sistema che all’estero, dagli osservatori specializzati viene visto come un esempio, di ampliare ulteriormente il bacino dell’utenza penale inserendovi i minori, con il conseguente allargamento della “discarica sociale” che già alligna all’interno degli istituti detentivi per adulti. In questo contesto, si rischia di vanificare anche l’importante riforma operata in seguito all’entrata in vigore della legge 84/2015, che ha creato il nuovo Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità, sottraendo così prerogative al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP, che presiede alle questioni relative alla sfera penale adulta), nel tentativo di conferire ulteriore autonomia alla giustizia minorile. Probabilmente, gli interventi da realizzare sono altri, e riguardano l’inserimento sociale e delle fasce disagiate e una maggiore tutela dei diritti dei minori.</p>
</div>
<div class="main-container-inner">
<div class="bibliografia-container">
<h3 class="paragraph-title title-for-menu">Bibliografia</h3>
<p>MANNOIA M. (2009), Zingari. Che strano popolo!,<br />
Edizioni XL, Roma</p>
<p>SCALIA V., MANNOIA M. (2008), I Minori sono Cosa Nostra? Sociologia del Diritto, (45)3:2008, pp.112-137</p>
</div>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Legge sulla tortura: il comunicato dell&#8217;associazione Antigone</title>
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		<pubDate>Mon, 10 Jul 2017 06:10:28 +0000</pubDate>
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<p>&nbsp;</p>
<p>In Italia da oggi c’è il reato di tortura nel codice penale. Un dibattito parlamentare lungo ben ventotto anni.</p>
<p>Un dibattito molto spesso di retroguardia culturale. Un dibattito che ha prodotto una legge da noi profondamente criticata per almeno tre punti: la previsione della pluralità delle condotte violente, il riferimento alla verificabilità del trauma psichico e i tempi di prescrizione ordinari.</p>
<p>Era il dicembre del 1998 quando Antigone elaborò la sua prima proposta di legge, fedele al testo previsto nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984. Non abbiamo mai abbandonato la nostra attività di pressione istituzionale su questo tema. Siamo andati davanti a giudici nazionali, europei, organismi internazionali a segnalare questa lacuna gravissima nel nostro ordinamento giuridico.</p>
<p>La legge approvata che incrimina la tortura non è la nostra legge e non è una legge conforme al testo Onu. Per noi la tortura è e resta un delitto proprio, ossia un delitto che nella storia del diritto internazionale, è un delitto tipico dei pubblici ufficiali.  Tuttavia da oggi c&#8217;è un reato che si chiama tortura.</p>
<p>Da domani il nostro lavoro sarà quello di sempre: nel caso di segnalazioni di casi che per noi sono ‘tortura’ ci impegneremo affinché la legge sia applicata. Non demordiamo. E’ il nostro ruolo.</p>
<p>Inoltre lavoreremo per dare applicazione alle parti della legge che riguardano la non espulsione di persone che rischiano la tortura nel paese di provenienza e l’estradizione di persone straniere accusate di tortura e residente nel nostro paese.</p>
<p>Ci impegneremo anche in sede politica e giurisdizionale, interna e internazionale, per migliorare la legge e renderla il più possibile coerente con la definizione delle Nazioni Unite.</p>
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		<title>Il suicidio in carcere, in Italia</title>
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		<pubDate>Wed, 10 May 2017 07:44:29 +0000</pubDate>
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<p>&nbsp;</p>
<p>di Alessio Scandurra</p>
<p>Secondo il dossier “Morire di carcere”, curato da Ristretti Orizzonti e disponibile sul sito della associazione, al 5 maggio 2017 i morti nelle carceri italiane sono stati 37, dei quali 18 per suicidio. L’ultimo è stato registrato il 3 maggio nel carcere di Saluzzo, in Piemonte. Riferisce La Stampa del 4 maggio: “Un detenuto originario di Racconigi, Sasha Z., si è tolto la vita ieri mattina in carcere a Saluzzo. Era stato condannato per furto ed era entrato in cella il 25 gennaio. La sua pena sarebbe dovuta terminare il 24 novembre. (…)  Era in isolamento da alcuni giorni, con ogni probabilità per intemperanze e motivi disciplinari.”</p>
<p>Come per tutti i casi di suicidio, si tratta di un atto disperato che trova la propria ragione ultima in elementi personali, non generalizzabili, ed è dunque difficile trarre conclusioni generali da fatti fortunatamente eccezionali come questo. Alcune cose assai semplici è però possibile, e dunque necessario, dirle.</p>
<p>Secondo l’organizzazione mondiale della sanità<a class="sdfootnoteanc" href="http://www.peridirittiumani.com/wp-admin/post-new.php#sdfootnote1sym?utm_source=rss&utm_medium=rss" name="sdfootnote1anc"><sup><span style="font-size: xx-small;">1</span></sup></a> l’Italia, con 5,4 suicidi l’anno ogni 100.000 abitanti, è uno dei paesi con il tasso di suicidio più basso al mondo, il più basso d’Europa dopo la Grecia e Cipro e sicuramento il più basso tra i grandi paesi industrializzati. Ma questo è vero solo per la società libera. Il tasso di suicidio nelle nostre carceri, fatte le dovute proporzioni, è di 81,8, quindici volte quello della popolazione generale. Nelle carceri italiane il tasso di suicidio è dunque al di sopra della media europea, mentre come abbiamo detto quello del resto della popolazione è ampiamente al di sotto.</p>
<p>Come mai? Chi pensa che la spiegazione stia nel fatto che nelle nostre carceri ci stanno molti stranieri, per cui, pur essendo Italia, sono abitate da persone che vengono da altri paesi, si sbaglia. Gli stranieri sono una minoranza nelle nostre carceri (34,1% al 30 aprile 2017), ma soprattutto la maggioranza di costoro viene da paesi come la Tunisia, il Marocco, l’Algeria o l’Albania, in cui il tasso di suicidio è addirittura più basso che da noi.</p>
<p>Ma allora che significa tutto questo? Che nelle nostre carceri si sta peggio che in quelle degli altri paesi? È possibile, ma a mio giudizio non è questo il punto. Anzitutto nella nostra esperienza non è sempre così. In questi anni abbiamo dato vita ad un osservatorio europeo sulle carceri (lo European Prison Observatory) e abbiamo avuto modo di visitare le carceri di molti paesi. La verità è che fare confronti non è facile. In alcuni luoghi il sovraffollamento sarà minore, ma magari le condizioni materiali degli istituti o l’apertura dei regimi detentivi potrebbero essere peggiori. In altri paesi magari le condizioni sono pessime, ma ad esempio c’è più lavoro e più opportunità per uscire dalla propria cella. Se a ciò si aggiunge che, come dicevamo, il suicidio è sempre un atto individuale, che scaturisce dal disagio estremo di una persona, e se si pensa che le persone, dentro come fuori, sono tutti diverse, è facile immaginare che ciò che avrebbe potuto “salvare” qualcuno non avrebbe magari aiutato qualcun altro. La persona disperata e lontana dalla famiglia avrebbe magari trovato sollievo dall’avere un lavoro ed un reddito con cui sostenere i propri cari, e dunque sentirsi vicino a loro. Ma questa risorsa sarebbe stata magari inutile per la persona che aveva invece bisogno di un sostegno psicologico.</p>
<p>E qui si arriva probabilmente al punto. La detenzione è una condizione molto difficile ovunque, per molti aspetti estrema, per ragioni che spesso nemmeno dipendono dalle condizioni materiali di detenzione. La persona appena arrestate è strappata in modo radicale al proprio ambiente, non sa quale sarà il suo avvenire e quello della sua famiglia, che in molti casi da lui dipende. È messo di fronte alle proprie responsabilità per il reato commesso ed alle conseguenze delle proprie scelte di vita. E il tutto accade in un contesto sconosciuto, disagevole e poco rassicurante. A ciò infine si aggiunga che la popolazione detenuta spesso proviene dalle fasce più marginali della popolazione ed anche il disagio mentale è assai più diffuso in carcere che altrove. Che in questo contesto i suicidi siano molti non può sorprendere. Sorprende invece che, da noi, sia così poco il personale specializzato nel prevenirli.</p>
<p>L’Italia è uno dei paesi con più personale in carcere, più che in Spagna, in Francia, in Germania o nel Regno Unito, tutti paesi in cui ci sono più detenuti che da noi<a class="sdfootnoteanc" href="http://www.peridirittiumani.com/wp-admin/post-new.php#sdfootnote2sym?utm_source=rss&utm_medium=rss" name="sdfootnote2anc"><sup><span style="font-size: xx-small;">2</span></sup></a>. Ma questo personale da noi è fatto quasi esclusivamente di personale di custodia. Criminologi e psicologi sono da noi lo 0,1%, contro una media europea del 2,2%, mentre il personale medico e paramedico è lo 0,2%, contro il 4,3% della media europea.</p>
<p><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/05/lislam-nelle-carceri-italiane-1453946221.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-1" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-8682" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/05/lislam-nelle-carceri-italiane-1453946221.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="2000" height="580" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/05/lislam-nelle-carceri-italiane-1453946221.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 2000w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/05/lislam-nelle-carceri-italiane-1453946221-300x87.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/05/lislam-nelle-carceri-italiane-1453946221-768x223.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/05/lislam-nelle-carceri-italiane-1453946221-1024x297.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w" sizes="(max-width: 2000px) 100vw, 2000px" /></a></p>
<p>Questo significa che da noi l’idea della pena è ancora legata, nei fatti in maniera assolutamente prevalete, alla dimensione custoditale. La situazione è paradossale. Abbiamo una legislazione piuttosto avanzata ed un ordinamento penitenziario fortemente orientato al reinserimento sociale. Abbiamo addirittura una norma nella Costituzione, l’art. 27, che afferma che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. In Italia una pena che non mira al reinserimento sociale è addirittura una pena incostituzionale.</p>
<p>Tutto questo però dovrebbe essere messo in pratica con un personale fatto per il 90,1% da personale di custodia (la media europea è del 68,6%). Questo, nei fatti, significa che paesi con legislazioni meno avanzate e sistemi formalmente meno ambiziosi del nostro di fatto investono nel reinserimento sociale, ed anche nella prevenzione dei suicidi, assai più di quanto facciamo noi.</p>
<p>Da qui bisogna probabilmente partire per spiegare, e possibilmente affrontare, la crisi attuale del nostro sistema penitenziario. È in questi mesi in corso un processo di riforma dell’ordinamento penitenziario avviato l’anno scorso con gli Stati generali dell’esecuzione penale e che dovrebbe trovare esito nei decreti che il governo dovrà emanare su indicazioni della legge delega appena approvata al Senato e in corso di esame alla Camera. Noi ci auguriamo che questa riforma possa rappresentare un importante aggiornamento del nostro sistema, valorizzando i molti spunti innovativi che dai lavori degli Stati generali sono venuti, ma deve essere chiaro a tutti che sarà impossibile innovare facendo riferimento ad una organizzazione e ad una cultura del personale ancora fortemente ancorata al passato.</p>
<p>Le leggi hanno bisogno di gambe su cui camminare, e le gambe sono inevitabilmente quelle degli uomini e delle donne che le devono attuare. Se mancano le gambe, la riforma non cammina. È stato così per la riforma del ’75, che Alessandro Margara chiamava la riforma tradita e, se non si corre ai ripari, sarà così anche questa volta.</p>
<div id="sdfootnote1">
<p><span style="font-size: small;"><a class="sdfootnotesym" href="http://www.peridirittiumani.com/wp-admin/post-new.php#sdfootnote1anc?utm_source=rss&utm_medium=rss" name="sdfootnote1sym">1</a><sup></sup> Fonte: Organizzazione mondiale della sanità. http://apps.who.int/gho/data/node.main.MHSUICIDEASDR?lang=en&utm_source=rss&utm_medium=rss</span></p>
</div>
<div id="sdfootnote2">
<p><span style="font-size: small;"><a class="sdfootnotesym" href="http://www.peridirittiumani.com/wp-admin/post-new.php#sdfootnote2anc?utm_source=rss&utm_medium=rss" name="sdfootnote2sym">2</a><sup></sup> <span lang="en-GB"><i>Council of Europe Annual Penal Statistics</i></span><span lang="en-GB">, SPACE I – Prison Populations Survey 2015, Aprile 2017. </span></span></p>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Contro i due decreti del Governo in materia di Immigrazione e Sicurezza</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2017 11:21:07 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>ANTIGONE &#38; CILD I nostri argomenti costituzionali, giuridici, sociali e culturali contro i due decreti del Governo in materia di Immigrazione e Sicurezza DECRETI SICUREZZA E IMMIGRAZIONE: MANCANO I REQUISITI DI NECESSITA’ E URGENZA&#46;&#46;&#46;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="CENTER"><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/02/logo-3.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-8226" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/02/logo-3.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="531" height="119" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/02/logo-3.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 531w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/02/logo-3-300x67.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 531px) 100vw, 531px" /></a><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/02/cild-italia_logo1-2.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-1" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-8227" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/02/cild-italia_logo1-2.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="209" height="104" /></a></p>
<p align="CENTER">
<p align="CENTER">
<p align="CENTER"><span style="font-size: x-large;"><b>ANTIGONE &amp; CILD</b></span></p>
<p align="CENTER"><span style="font-size: x-large;"><b>I nostri argomenti costituzionali, giuridici, sociali e culturali contro i due decreti del Governo in materia di Immigrazione e Sicurezza</p>
<p></b></span><span style="font-size: xx-small;"><b><br />
</b></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>DECRETI SICUREZZA E IMMIGRAZIONE: MANCANO I REQUISITI DI NECESSITA’ E URGENZA</b></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">In questi giorni papa Francesco ha ribadito che i quattri verbi che dovrebbero essere posti al centro del grande tema delle ‘migrazioni’ sono: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Invece i due decreti del Governo rispondono a un’altra sequenza verbale: imprigionare, espellere, escludere. </span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">I due decreti del Governo su sicurezza e immigrazione rispondono alla medesima logica politica di carattere non progressista e liberale, una logica di tipo vessatorio, a tratti classista. Da un lato la criminalizzazione dell’accattonaggio, dall’altro il rafforzamento del sistema reclusorio sono entrambi funzionali a quella che potremmo definire una politica di segregazione ed esclusione sociale.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">I numeri non in crescita dei migranti irregolari, i numeri degli sbarchi, i numeri dei reati di strada non giustificano dal punto di vista costituzionale l’uso della decretazione di urgenza. Non si vede perché ad esempio la negazione del diritto all’appello per i richiedenti asilo o i maggiori poteri ai sindaci debbano avvenire senza dibattito parlamentare vero e con decreto-legge. </span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">Di altro ci sarebbe urgente e necessario bisogno: di tutele sociali, di accesso alla giustizia, di criminalizzare la tortura, di regolarizzazioni su larga scala di migranti.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY">
<p align="CENTER"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;"><i><u><b>DECRETO SICUREZZA </b></u></i></span></span></p>
<p align="CENTER">
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;"><i><u><b>UN PASSO INDIETRO CHE INSEGUE LOGICHE ILLIBERALI E SECURITARIE</b></u></i></span></span><i><u> </u></i></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">Il decreto sicurezza si pone in sorprendente continuità col decreto-legge del 5 maggio del 2008 (cd decreto Maroni), di cui rilancia lo spirito, proponendo un’idea di una sicurezza che considera la marginalità sociale presente nello spazio pubblico come elemento deturpatore del “decoro”, della “quiete pubblica” e finanche della “moralità” (citazioni del decreto). </span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">E’ questa un’idea vecchia e banalmente repressiva di sicurezza. Esiste invece una tradizione di sicurezza ‘democratica’, partecipata, ispirata a logiche di prevenzione che non trova spazio nei decreto del Governo Gentiloni.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">Il decreto Minniti è dunque una risposta securitaria a un problema sociale: ai soggetti vulnerabili che popolano lo spazio urbano (clochard, venditori ambulanti, prostitute etc.) si oppone un armamentario di sanzioni, principalmente amministrative. Alcune di queste sono nuove, altre costituiscono un rafforzamento di vecchie norme. </span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">La parola-chiave più ricorrente nel testo è “sicurezza integrata”. Si promuove un’architettura istituzionale che includa i vari attori pubblici (statali, regionali, comunali) facendoli agire in maniera sinergica. Il problema è l’obiettivo verso cui tende questa concentrazione di energie. Nella pratica, a partire dal modello della grande agglomerazione urbana, si introduce la figura di un sindaco dotato di più ampi poteri, le cui ordinanze incidono in maniera significativa sulla libertà di circolazione.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">Il potere d’azione dei sindaci è rafforzato mediante modifica dell’art. 50 del Testo Unico sugli Enti Locali (già modificato dal decreto Maroni e su cui intervenne la Corte Costituzionale, dichiarando la norma modificata incostituzionale). E’ allargato il campo di intervento dei sindaci, le cui ordinanze si applicano ad ambiti più ampi (sia ordinarie che straordinarie). </span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">Come già avvenne col decreto sicurezza Maroni, si abbatte una scure sanzionatoria su clochard, venditori ambulanti di prodotti contraffatti, elemosinanti, prostitute, consumatori di droghe, profili sociali tanto variegati quanto accomunati dalla mancanza di risorse che li contraddistingue. Si identificano degli indesiderabili da sanzionare e espellere da alcune aree dello spazio pubblico.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">Poiché buona parte delle figure sociali enumerate si trovano spesso ad essere anche stranieri non residenti nell’UE, alle difficoltà sociali si affianca e intreccia uno status giuridico traballante, reso ancor più fragile dal secondo decreto che vede nel Ministro Minniti il proponente.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">Si propone dunque l’ennesimo decreto-sicurezza nonostante il numero dei reati di strada non sia in aumento e nonostante vi sarebbe bisogno di ben altro impegno dei sindaci nel tradizionale lavoro di sostegno sociale alle marginalità persistenti nel territorio urbano. </span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;"><i><u><b>IN CONTINUITÀ’ CON IL DECRETO MARONI E L&#8217;INCOSTITUZIONALITÀ’ DELLO STESSO</b></u></i></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">Come già detto, il decreto Minniti asseconda una svolta normativa prodotta con il decreto Maroni, entrato in vigore nel 2008. Ci fu molta propaganda intorno ai poteri di sindaci che si affrettarono a definirsi sceriffi.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">Si moltiplicarono ordinanze creative e ridicole sulla sicurezza (divieti di sedersi in panchine pubbliche, di riunirsi o mangiare gelati in piazze pubbliche, di mendicare in centri storici).</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">In quel caso alcune norme furono dichiarate incostituzionali in seguito al caso sollevato contro il comune di Selvazzano, riguardante un’ordinanza che proibiva l’accattonaggio. Le ragioni dell’incostituzionalità furono diverse. Una è la dotazione di poteri non sufficientemente delimitati ai sindaci. </span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">Questa la norma dichiarata illegittima dalla Consulta con sentenza 115 del 2011: </span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">«il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, </span></span><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>anche</i></span></span><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;"> contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell&#8217;ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l&#8217;incolumità pubblica e la sicurezza urbana». </span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">Oggi la norma viene riproposta, seppur con qualche differenza. </span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">Secondo la Corte l’ordinanza violava l&#8217;articolo 23 della Costituzione («Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge»), l&#8217;articolo 3 («Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». E questo lo viola anche adesso) e l&#8217;articolo 97 primo comma («I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l&#8217;imparzialità dell&#8217;amministrazione»). La legge era discriminatoria nei confronti delle minoranze etniche nel consentire ordinanze come quella anti-mendicanti. </span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">Il decreto Minniti in perfetta continuità con il decreto Maroni vuole punire i poveri.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;"><i><u><b>LE ALTRE NOVITÀ’ PERICOLOSE DEL DECRETO MINNITI</b></u></i></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">Il ministro dice che non ci sono nuovi reati ma solo illeciti amministrativi. In ogni caso un’autorità non giurisdizionale può vietare o limitare la libertà di circolazione con atto amministrativo. </span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">Con modifica dell’art. 50 del TUEL, in caso di situazioni contingibili e urgenti, il potere di ordinanza non riguarda più unicamente l’ambito sanitario. Ora ci sono il decoro, l’accattonaggio, la prostituzione, la vendita di materiale contraffatto. </span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">E’ la palese criminalizzazione dei migranti e dei poveri. Si prevedono multe a delle persone che non potranno pagarle.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">Ci sono poi delle palesi illegittimità costituzionali che al pari del potere dei Sindaci già censurato dalla Corte Costituzionale dovrebbero essere sollevati in sede pregiudiziale. Il decreto prevede che il sindaco prima e il questore poi (conferma dopo 48 ore) può per talune persone disporre l’allontanamento e il divieto di accesso a certi luoghi per periodi non superiori all’anno. Le norme violate sono di questo tipo: “condotte lesive del decoro urbano, violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi (anche in conseguenza di assunzione di sostanza alcoliche o stupefacenti), prostituzione con modalità ostentate”. Vengono pure sequestrati gli oggetti con cui si pongono in essere queste condotte.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">Ora, le sanzioni raddoppiano nel caso in cui le persone colpite dalla sanzione siano state condannate con sentenza confermata in appello per reati contro la persona o il patrimonio. Ciò vuol dire che 1) si violano il principio di uguaglianza e il principio di presunzione d’innocenza (la persona potrebbe essere assolta in Cassazione); 2) che potrebbe verificarsi una persona si veda comminata una sanzione pecuniaria e l’allontanamento da una parte della città a causa di una condanna che poi non viene confermata. </span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">Nell’articolo 10 si specifica che la concessione della libertà condizionata può essere revocata qualora e laddove questi divieti non vengano rispettati. Per cui vi è anche un riflesso in materia penale e penitenziaria.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">Infine il decreti prevede che alle persone condannate, anche con sentenza non definitiva per vendita o cessione di sostanze stupefacenti il questore, sempre lui, possa disporre il divieto di accesso e stazionamento in certi luoghi (tipo locali) per un periodo non inferiore a un anno e di massimo cinque anni. Norma vessatoria, illegittima, violativa degli articoli 3 e 27 della Carta Costituzionale. Si viola chiaramente il principio della presunzione d’innocenza. E poi: il periodo minimo pare un’enormità. Poi magari è già così, ma resta il fatto che sia, credo, un’enormità. E poi il questore può disporre obblighi di firma in commissariato e simili (residenza, orari anticipati etc.). L’allontanamento e il divieto di accesso valgono anche per i minorenni al di sopra dei quattordici anni. </span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><a name="_gjdgxs"></a> <span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">La sanzione amministrativa è abnorme: dai 10.000 ai 40.000 euro, con sospensione della patente dai 6 mesi a 1 anno. Tutto ciò, per persona non ancora condannate in via definitiva</span></span><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>.</b></span></span><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;"> Per cui, ne desumo, una persona potrebbe essere multata con 40.000 euro e però poi assolta in sede penale. E a essere colpiti potrebbero essere giovani, poveri, immigrati.</span></span></p>
<p align="CENTER"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;"><i><u><b>DECRETO IMMIGRAZIONE </b></u></i></span></span></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;"><i><u><b>LE POLITICHE MIOPI DEL GOVERNO SU IMMIGRAZIONE E ASILO</b></u></i></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">Invece di affrontare con lungimiranza ed umanità quel fenomeno storico che è l’immigrazione, il governo italiano non riesce ad abbandonare l’ottica emergenziale e si ostina a proporre politiche miopi ed inadeguate. La formula della riduzione di diritti e garanzie è infatti una risposta evidentemente inadeguata per sanare il sistema di accoglienza italiano.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">Procediamo per ordine andando a guardare più da vicino i punti fondamentali del piano del governo su immigrazione e asilo e le relative criticità.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">Nella visione del Viminale, la prima e più fondamentale esigenza è una ed una soltanto: rimandare a casa quanti più “irregolari” possibili. Stando al testo del decreto, l’obiettivo primario è infatti quello di “garantire l’effettività&#8217; dell&#8217;esecuzione dei provvedimenti di espulsione e allontanamento dei cittadini stranieri in posizione di soggiorno irregolare”. Tanto che a questo fine &#8211; i.e., garantire l&#8217;esecuzione delle procedure di espulsione, respingimento o allontanamento degli stranieri irregolari dal territorio dello Stato, “anche in considerazione dell&#8217;eccezionale afflusso di cittadini stranieri provenienti dal Nord Africa” &#8211; vengono stanziati per il 2017 oltre 19 milioni di euro.</p>
<p>Questo vuol dire accelerare ed aumentare i rimpatri forzati, soprattutto attraverso la firma di accordi bilaterali con i paesi di origine e transito dei migranti – anche se si tratta di dittature sanguinarie come il Sudan di al-Bashir o paesi noti per le sistematiche violazioni dei diritti umani come la Libia. Nell’ambito del </span></span><a href="https://openmigration.org/analisi/il-processo-di-esternalizzazione-delle-frontiere-europee-tappe-e-conseguenze-di-un-processo-pericoloso/?utm_source=rss&utm_medium=rss"><span style="color: #1155cc;"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;"><u>processo di esternalizzazione delle proprie frontiere</u></span></span></span></a><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;"> l’Italia non si fa infatti problemi a sedersi al tavolo delle trattative con i peggiori dittatori del mondo (che vengono peraltro così pericolosamente “rivalutati” come legittimi attori della politica internazionale).</p>
<p>Con quali costi e conseguenze?<br />
È bene ricordare in questa sede che l’Italia ha già ricevuto nel 2012 una </span></span><a href="https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?facetNode_1=0_8_1_60&amp;previsiousPage=mg_1_20&amp;contentId=SDU743291&utm_source=rss&utm_medium=rss"><span style="color: #1155cc;"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;"><u>dura condanna della Corte Europea dei diritti dell’uomo (caso</u></span></span></span></a><a href="https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?facetNode_1=0_8_1_60&amp;previsiousPage=mg_1_20&amp;contentId=SDU743291&utm_source=rss&utm_medium=rss"><span style="color: #1155cc;"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;"><i><u> Hirsi</u></i></span></span></span></a><a href="https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?facetNode_1=0_8_1_60&amp;previsiousPage=mg_1_20&amp;contentId=SDU743291&utm_source=rss&utm_medium=rss"><span style="color: #1155cc;"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;"><u>)</u></span></span></span></a><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;"> relativamente ai rimpatri forzati verso la Libia di Gheddafi in attuazione dall’accordo tra il dittatore africano e l’allora premier Silvio Berlusconi (adesso replicato da una </span></span><a href="http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/italia-libia-accordo-ue/?utm_source=rss&utm_medium=rss"><span style="color: #1155cc;"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;"><u>contestatissima intesa </u></span></span></span></a><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">tra il nostro governo e quello libico internazionalmente riconosciuto). Adesso a questa condanna rischia di farne seguito un’altra, essendo stato recentemente presentato a Strasburgo un ricorso contro l’Italia per la violazione del principio di non refoulement e del divieto di espulsioni collettive nel contesto del </span></span><a href="http://openmigration.org/analisi/rimpatri-forzati-in-sudan-arriva-il-ricorso-contro-litalia-a-strasburgo/?utm_source=rss&utm_medium=rss"><span style="color: #1155cc;"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;"><u>rimpatrio forzato di 48 sudanesi</u></span></span></span></a><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;"> realizzato ad agosto 2016.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">Insomma: l’Italia considera perfettamente accettabile disporre rimpatri ad alta velocità e bassa garanzia, che però secondo il diritto internazionale sono ammissibili solo verso i cosiddetti “paesi terzi sicuri”.<br />
Definizione in cui sicuramente non rientrano né la Libia né il Sudan, e per dire il contrario non basta l’impegno formale dei governi interessati al rispetto dei diritti umani: il dato giuridicamente vincolante per valutare se un paese è sicuro resta la situazione di fatto e non anche le promesse di un dittatore (come appunto ricordato dalla CEDU nel caso </span></span><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>Hirsi</i></span></span><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">).</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;"><u><b>ESTENSIONE DEL SISTEMA DELLA DETENZIONE</b></u></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">Nell’attesa di stipulare e rendere esecutivi altri accordi come quelli già siglati ed ottenere così &#8211; ad ogni costo &#8211; l’accelerazione delle procedure di rimpatrio, la soluzione principe pare sempre quella della detenzione amministrativa, che cambia nome ma non sostanza. Il secondo elemento della ricetta del governo è infatti quello dell’estensione del sistema della detenzione amministrativa per gli immigrati. Allungamento della durata massima del trattenimento – da 90 a 135 giorni – e quadruplicazione della capienza – dai nemmeno 400 posti attuali a 1600 – tramite l’apertura di nuovi centri, che, nella visione del Ministro, con gli attuali Centri di identificazione e espulsione (Cie) non dovrebbero avere proprio niente a che fare.</p>
<p>Nuovi nomi – da Cie a Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) – e nuovi centri – uno in ogni regione, che però non cambiano la sostanza. In questo modo si continua infatti a ignorare </span></span><a href="http://www.cilditalia.org/blog/cie-cosa-ci-dicono-gli-ultimi-ventanni/?utm_source=rss&utm_medium=rss"><span style="color: #1155cc;"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;"><u>il fallimento storico del sistema della detenzione amministrativa</u></span></span></span></a><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">, che è innanzitutto disumano – le condizioni nei centri sono tanto disperate che alcuni casi di rivolta violenta sono stati ritenuti dai giudici </span></span><a href="http://www.penalecontemporaneo.it/d/1975-rivolte-degli-stranieri-detenuti-nei-cie-una-forma-di-legittima-difesa-contro-la-violazione-dei-dir?utm_source=rss&utm_medium=rss"><span style="color: #1155cc;"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;"><u>legittima difesa</u></span></span></span></a><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;"> dei trattenuti contro la privazione dei propri diritti fondamentali – ma anche inutile – la maggior parte delle persone che transita nei Cie non viene poi effettivamente rimpatriata – e incredibilmente costoso.</p>
<p></span></span><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;"><u><b>ASILO SENZA APPELLO E SENZA GARANZIE</b></u></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">La situazione cambia in peggio non solo per i cosiddetti “irregolari” ma anche per i richiedenti protezione internazionale. Per intervenire sul sovraccarico del sistema di asilo ed accoglienza e ridurre i tempi eccessivamente lunghi delle procedure, il governo propone infatti una soluzione molto semplice: ridurre le garanzie in sede giurisdizionale.<br />
L’eliminazione del grado di appello per chi ha ricevuto un diniego dell’asilo in primo grado, sacrifica in maniera evidente i diritti delle persone vulnerabili di fronte all’esigenza di alleggerire il carico dei Tribunali e dei centri di accoglienza. </span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">Il diritto all’asilo attiene al diritto alla vita. Non si possono comprimere le garanzie giurisdizionali.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">All’eliminazione del grado di appello si aggiungerebbe poi la sostituzione del rito sommario di cognizione con quello camerale e, soprattutto, l’eliminazione – salvo pochi casi – dell’udienza e quindi della comparizione personale del ricorrente. Questo implicherebbe l’impossibilità per il giudice di primo grado di ascoltare di persona il ricorrente, in violazione con la direttiva europea sulle procedure, secondo la quale il ricorso effettivo comprende l’esame completo ed </span></span><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>ex nunc</i></span></span><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;"> degli elementi di fatto e di diritto e quindi, nel caso di specie, l’ascolto del richiedente la protezione: secondo il diritto europeo il giudice dovrebbe insomma ascoltare il richiedente asilo, fargli delle domande, andare ad ascoltare le fonti – e per assolvere questi obblighi non può certo bastare, come si propone, la visione della videoregistrazione del colloquio del richiedente asilo davanti alla commissione territoriale. Questo assetto è evidentemente inidoneo a garantire le regole del giusto processo e del principio del contraddittorio sancito dall’art. 111 della nostra Costituzione &#8211; in quanto in questo modo si utilizzerebbe una prova formata dall’Amministrazione, senza che al ricorrente sia consentito di eccepire violazioni e la decisione giudiziale verrebbe basata su dichiarazioni rilasciate in fase amministrativa (e non invece su dati e elementi acquisiti dal magistrato al momento della decisione, come vorrebbe la legge).</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;"><br />
Infine, solleva perplessità anche l’idea di creare nei tribunali di primo grado delle sezioni specializzate con giudici dedicati a cui non potrà essere assegnata altra mansione che quella di analizzare i giudizi in materia di immigrazione, poiché questa specializzazione potrebbe tradursi in una vera e propria “ghettizzazione processuale” nonché porsi in conflitto con il divieto costituzionale di istituzione di giudici speciali (ai quali, più che una materia, verrebbe assegnata una categoria di persone qualificate solo in base alla nazionalità). </span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;"><u><b>LAVORO NON RETRIBUITO, LAVORO SENZA DIGNITA’</b></u></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: medium;">Intanto, per evitare “il vuoto dell’attesa” – così il ministro Minniti definisce, eufemisticamente, il limbo disperante in cui si trovano migliaia di persone abbandonate in condizioni di accoglienza precaria in attesa di ricevere risposta alla propria richiesta o ricorso – si propone la soluzione di “lavori di pubblica utilità, finanziati con fondi europei”. Con l’immediata precisazione che però “non si creerà una duplicazione nei mercati del lavoro, perché non sarà un lavoro retribuito”. Ed allora, visto che le parole contano, sarebbe forse meglio non parlare di lavoro ma bensì di un volontariato. In ogni caso assolutamente inammissibile sarebbe rendere questo lavoro socialmente utile obbligatorio ai fini dell’accoglienza o in qualche modo condizionante il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria. Il lavoro perde dignità se gratuito.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY">
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		<title>Introduzione del reato di tortura</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 07:12:02 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Anche Associazione per i Diritti umani aderisce alla campagna per l&#8217;introduzione del reato di tortura, campagna avviata da associazione Antigone. Ecco l&#8217;aggiornamento: Tortura, subito la legge. Dichiarazione Patrizio Gonnella, Presidente di Antigone “L’Italia è&#46;&#46;&#46;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Anche <strong><em>Associazione per i Diritti umani</em></strong> aderisce alla campagna per l&#8217;introduzione del reato di tortura, campagna avviata da associazione Antigone.</p>
<p>Ecco l&#8217;aggiornamento:</p>
<p><strong>Tortura, subito la legge. Dichiarazione Patrizio Gonnella, Presidente di Antigone</strong></p>
<p>“L’Italia è in ritardo di ben venticinque anni rispetto agli obblighi che ha assunto con le Nazioni Unite. Quasi tutte le democrazie si sono adeguate, l’Italia no. L’Italia non ha ancora il delitto di tortura nel codice penale. Tutto ciò ci pone ai margini della comunità internazionale. In autunno saremo giudicati dal Consiglio dei Diritti Umani dell’Onu e questo sarà un tema decisivo.</p>
<p>Sulla piattaforma change.org abbiamo raccolta in meno di una settimana oltre 10 mila firme a sostegno della legge che proibisca la tortura. L’appello è stato firmato da scrittori (Camilleri, De Luca, Carlotto), da intellettuali (Eligio Resta, Luigi Ferrajoli), da politici con proprie testimonianze video (Gennaro Migliore di Sel, Laura Coccia del Pd, Federica Daga del M5S).</p>
<p>Il testo, approvato al Senato, ora pende alla Camera. Non è il migliore dei testi possibili. Il delitto è considerato quale un delitto generico. Speriamo comunque venga approvato subito e senza ulteriori sbandamenti o annacquamenti. Per troppo tempo vi è stata l’opposizione da parte delle forze di Polizia le quali non capiscono che la proibizione della tortura è anche una forma di tutela del lavoro delle tante persone che svolgono legalmente le funzioni di polizia”</p>
<p>&nbsp;</p>
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<p>&nbsp;</p>
<p>Diecimila firme in pochi giorni. È questo lo straordinario risultato raggiunto dalla petizione che, indirizzata ai capogruppo parlamentari e alla presidente della Commissione Giustizia della Camera, chiedeva l&#8217;inserimento del reato di tortura nel codice penale.</p>
<p>Da oltre 25 anni l&#8217;Italia aspetta di adeguarsi a tutti i paesi democratici, mantenendo fede ad un impegno assunto con le Nazioni Unite che, con il Consiglio d&#8217;Europa, ritengono la tortura un crimine contro l’umanità. I prossimi mesi saranno cruciali proprio per il nostro paese. La Corte Europea dei Diritti Umani deciderà infatti se condannarci per la condizione di disumanità a cui sono sottoposti i detenuti in Italia mentre, le stesse Nazioni Unite, valuteranno la tenuta dei diritti umani nel nostro paese. Non indifferente sarà la questione della mancanza del delitto di tortura nel nostro ordinamento. Siamo tra i pochissimi nella Ue.</p>
<p>10 mila cittadini che si aggiungono a firme importanti tra le quali quelle di: Andrea Camilleri, Massimo Carlotto, Ascanio Celestini, Cristina Comencini, Erri De Luca, Luigi Ferrajoli, Davide Ferrario, Elena Paciotti, Mauro Palma, Stefano Rodotà, Rossana Rossanda, Ettore Scola, Daniele Vicari, Vladimiro Zagrebelsky, Don Luigi Ciotti, Franco Corleone, Cecilia Strada, Paolo Flores D’Arcais.</p>
<p>Lo scorso mese di febbraio il Senato ha approvato una proposta di legge contro la tortura. Un passo in avanti, anche se non la migliore delle leggi possibili. Ad esempio il reato non è considerato come un reato specifico che può essere commesso solo da un pubblico ufficiale. E’ invece qualificato come un delitto generico che chiunque può commettere.</p>
<p>E&#8217; importante ora che la discussione della legge sia immediatamente calendarizzata anche alla Camera dei Deputati. E così la pensano anche le migliaia di persone che hanno firmato la nostra petizione su www.change.org.?utm_source=rss&utm_medium=rss</p>
<p>Nel frattempo, essendo l&#8217;obiettivo ultimo di 10.000 firme stato raggiunto e superato in così poco tempo, abbiamo deciso di lasciare aperta la petizione, dando la possibilità a chi non lo avesse fatto di firmare a favore dell&#8217;introduzione del reato di tortura.</p>
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