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	<title>azienda Archives - Per I Diritti Umani</title>
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		<title>&#8220;Stay human. Africa&#8221;. Una vittima inaspettata del Covid-19</title>
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		<pubDate>Sat, 11 Jul 2020 07:52:59 +0000</pubDate>
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<p>di Veronica Tedeschi</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="682" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/vero-1-1024x682.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-14404" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/vero-1-1024x682.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/vero-1-300x200.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/vero-1-768x511.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/vero-1-1536x1022.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1536w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/vero-1.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure></div>



<p>Uno degli Stati africani più colpiti dall’epidemia da Coronavirus è sicuramente il Sud Africa. Qui l’epidemia è andata in controtendenza rispetto a quanto avvenuto in altri Paesi. Il lockdown anticipato, appena tre settimane dopo il primo caso confermato il 5 marzo, sembrava aver risparmiato al Paese la rapida crescita esponenziale avvenuta in Italia e in Spagna. Ma così non è stato e, seppur lentamente, i casi oggi sono arrivati a 225.000, per un totale di quasi 4.000 morti e 106.000 guariti.</p>



<p>Sicuramente, più in generale, gli stati africani più colpiti sono stati e sono ancora oggi quelli in cui si sono sviluppate grandi metropoli come Johannesburg, Il Cairo o Dakar, dove le persone hanno faticato a fermarsi e ad arrestare i loro affari.</p>



<p>A Johannesburg c’è, però, stata un’altra importante vittima inaspettata: la birra.</p>



<p>Difatti, la South African Breweries (Sab), il più grande produttore di birra del Sudafrica, ha dovuto distruggere 25 mila di litri di birra e dovrà ancora distruggerne più del doppio. Il motivo di tanto spreco deriva dal lockdown imposto dal paese che ha tirato il freno a mano alle vendite, costringendo la grande azienda a distruggere le riserve per mancanza di spazio.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="300" height="300" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/sab-logo.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-14405" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/sab-logo.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/sab-logo-150x150.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 150w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/sab-logo-80x80.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 80w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></figure>



<p>Penserete alla possibilità di riprendere le vendite tramite e-commerce, la modalità di vendita interamente telematica che qui in Italia ha avuto un discreto successo e si è sviluppata molto velocemente. Anche in Sud Africa (e in molti stati del Continente) questa nuova modalità ha suscitato la curiosità di piccoli e grandi imprenditori che, pur con i limiti del caso relativi a rete e tecnologia, si sono buttati in questa nuova esperienza. Il problema per la Sab, però, non si è così risolto poiché il paese sudafricano ha completamente vietato la vendita e il trasporto di alcool impedendo, quindi, al produttore persino di spostare le riserve in altri magazzini.</p>



<p>Vien da sé che questo divieto ha portato all’aumento delle vendite in nero (sia di alcool che di sigarette). In una dichiarazione ufficiale, la Sab si è detta rammaricata e ha aggiunto che il divieto di vendita di alcool non elimina la domanda ma semplicemente «consegna il mercato a criminali e trafficanti».</p>



<p>Come spesso accade, le altre vittime di azioni governative così rigide sono i dipendenti (quasi 100.000) del grande produttore, i quali, se l’azienda non riuscirà a breve a riprendere a pieno le vendite e la produzione della bevanda luppolata, rischieranno il posto di lavoro.</p>
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		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221; Covid-19, diritti umani ed imprese: la strada da seguire</title>
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		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 07:57:17 +0000</pubDate>
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<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="576" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/06/CGTN_charts_the_progress_of_COVID-19_over_the_past_months-1-1024x576.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-14310" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/06/CGTN_charts_the_progress_of_COVID-19_over_the_past_months-1-1024x576.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/06/CGTN_charts_the_progress_of_COVID-19_over_the_past_months-1-300x169.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/06/CGTN_charts_the_progress_of_COVID-19_over_the_past_months-1-768x432.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/06/CGTN_charts_the_progress_of_COVID-19_over_the_past_months-1-1536x864.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1536w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/06/CGTN_charts_the_progress_of_COVID-19_over_the_past_months-1-2048x1152.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure></div>



<p>di Fabiana Brigante</p>



<p>Le implicazioni della diffusione pandemica da Covid-19 sui diritti umani sono state accuratamente documentate: numerose organizzazioni e membri della società civile hanno messo in luce l’incapacità di molti governi di proteggere i propri cittadini, così come è stato registrato il fallimento di un numero considerevole di imprese che non hanno rispettato i Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani.</p>



<p>In un precedente articolo della rubrica (disponibile <a href="https://www.peridirittiumani.com/2020/05/24/imprese-e-diritti-umani-covid-19-raccomandazioni-per-la-tutela-dei-diritti-dei-lavoratori/?utm_source=rss&utm_medium=rss">qui</a>) si era parlato dei comportamenti che le imprese avrebbero dovuto adottare al fine per proteggere la salute ed i diritti dei propri dipendenti. Tuttavia, nel corso degli ultimi mesi numerose sono state le azioni legali intraprese contro alcune imprese per non aver adottato le necessarie misure di sicurezza, violando così l’obbligo di diligenza nei confronti dei propri lavoratori, obbligo – lo ricordiamo – enunciato nel Secondo Pilastro dei Principi Guida ONU. È questo il caso della azienda americana <em>Walmart</em>, citata in giudizio dai familiari di un dipendente deceduto dopo aver contratto il Covid-19. I ricorrenti hanno allegato la condotta negligente dell’azienda che non avrebbe adottato la dovuta diligenza nel sanificare i luoghi di lavoro e non si sarebbe adoperata per fornire ai propri dipendenti dispositivi di protezione individuale. Nell’occhio del ciclone sono finite anche <em>McDonalds</em> e <em>Celebrity Cruises</em>, contro cui i ricorrenti hanno presentato doglianze simili; in un ricorso presentato al Tribunale dello Stato dell’Illinois, i dipendenti di <em>McDonalds</em> hanno accusato l’azienda non solo di non aver fornito loro adeguati strumenti di protezione, ma anche di non aver informato il personale che un dipendente era risultato positivo all’infezione da Covid-19, esponendo così tutti al rischio del contagio.</p>



<p>Allo stesso modo, si sono verificate consistenti rimostranze in tutti il mondo di lavoratori che si sono visti trattenere i salari per lavori già eseguiti, o che hanno perso il posto di lavoro. È quanto è accaduto a Gazipur, in Bangladesh, tra le altre, dove operai della azienda tessile <em>Tech Tex Company Ltd</em> hanno scioperato per ottenere gli stipendi che non erano stati corrisposti. Nel Lesotho, oltre 50.000 lavoratori hanno scioperato per ottenere le indennità che era stata loro promessa a seguito di un accordo tra governo e sindacati. In Cambogia, il primo ministro Samdech Techo Hun Sen ha dichiarato la sospensione delle operazioni di circa 256 fabbriche di abbigliamento, calzature e articoli da viaggio, con ingenti conseguenze sulla vita di oltre 130.000 lavoratori.</p>



<p>Il quadro che risulta alla luce degli avvenimenti degli ultimi mesi è che gli attuali meccanismi di <em>governance</em> si sono rivelati insufficienti a proteggere adeguatamente i diritti dei lavoratori in tutte le operazioni commerciali e nelle catene di approvvigionamento. Anche i paesi con i sistemi giuridici più completi non hanno saputo offrire tutela alle categorie più vulnerabili. Strumenti di cd. <em>soft law </em>come i Principi Guida ONU – sebbene importanti – non sono stati in grado di colmare il vuoto normativo. La crisi causata dalla diffusione del Covid-19 ha dimostrato ancora una volta l’urgenza di creare meccanismi efficaci, giuridicamente vincolanti e incentrati sui diritti che impediscano in primo luogo che si verifichino violazioni dei diritti umani e che possano garantire alle vittime l’accesso a rimedi effettivi.</p>



<p>E se da un lato il Parlamento Europeo nella sua Risoluzione sull’azione combinata dell’Unione Europea per combattere la pandemia e le sue conseguenze ha sottolineato l’importanza della <em>due diligence</em> delle imprese nel rispetto dei diritti umani e diritti ambientali per prevenire e mitigare rischi futuri, dall’altro alcuni paesi hanno concentrato i propri sforzi per sollevare le imprese da possibili responsabilità legali. È quanto è avvenuto negli Stati Uniti, dove i governatori del North Carolina, Oklahoma, Utah e del Wyoming hanno firmato delle leggi che garantiscono l’immunità delle imprese per le cause relative al Covid-19.</p>



<p>Eppure, come è stato rimarcato dal gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, le conseguenze economiche della pandemia hanno dimostrato l’urgenza di garantire maggiori tutele per gli individui. I tre pilastri dei Principi guida – “Proteggi, rispetta e rimedia” – sottolineano la necessità di mettere le persone al centro degli interessi degli attori commerciali. Le risposte alla pandemia e alla crisi economica non dovrebbero di certo tradursi in una flessione degli standard dei diritti umani.</p>



<p>Il secondo pilastro dei Principi guida riguarda la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani; tale dovere per le imprese esiste indipendentemente dalle azioni che siano o meno intraprese dai governi. Le imprese dovranno dunque adottare la dovuta diligenza per prevenire o mitigare i rischi sui diritti umani che potrebbero derivare dalla situazione esistente sui propri lavoratori ed utenti. Ciò include, ad esempio, l’esistenza di misure preventive per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché il congedo retribuito per malattia; in ogni caso, è importante che in questo processo si registri la partecipazione attiva dei soggetti coinvolti, come lavoratori e sindacati, sia nella fase di valutazione dei rischi che nella successiva fase di integrazione delle valutazioni nelle politiche aziendali.</p>



<p>Un elemento centrale e spesso dimenticato riguarda la necessità di assicurare alla vittime anche solo potenziali di violazioni dei diritti fondamentali l’accesso a meccanismi di rimedio, sia legali che interni all’impresa. Affermare l’esistenza di determinati diritti senza tuttavia consentire l&#8217;accesso a un ricorso effettivo in caso di abuso provocherebbe infatti una inevitabile frustrazione degli stessi. Consentire l’accesso ai rimedi non ha senso solo oggi per una migliore risposta alla crisi attuale, ma è anche fondamentale per prevenire future violazioni dei diritti umani.</p>



<p>Gli Stati e gli attori privati devono sfruttare questo momento per non tornare al <em>business-as-usual</em>, ma per forgiare una nuova normalità basata sugli standard forniti dai Principi Guida.</p>
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		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Sfruttamento del lavoro minorile: nel mirino i colossi hi-tech</title>
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		<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 06:58:41 +0000</pubDate>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>S</strong></p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter"><img loading="lazy" width="1024" height="575" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/01/Amnesty-CONGOimmagDUE-1024x575.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-13489" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/01/Amnesty-CONGOimmagDUE-1024x575.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/01/Amnesty-CONGOimmagDUE-300x168.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/01/Amnesty-CONGOimmagDUE-768x431.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/01/Amnesty-CONGOimmagDUE.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1076w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure></div>



<p>di
Fabiana Brigante</p>



<p>
La categoria di
lavoratori minorenni comprende individui troppo giovani per lavorare
o coinvolti in attività pericolose che possono comprometterne lo
sviluppo fisico, mentale, sociale o educativo. Nei paesi non
industrializzati, poco più di un bambino su quattro (dai 5 ai 17
anni) è impegnato in un lavoro che è considerato dannoso per la
salute e lo sviluppo. 
</p>



<p>Non
esiste una definizione unica ed esaustiva di lavoro minorile: sono
generalmente presi in considerazione diversi indicatori per
comprendere se una determinata attività possa essere o meno
ricompresa in questa categoria. Gli elementi da tenere in
considerazione sono, tra gli altri, l’età del bambino, il tipo di
attività da lui svolta e il numero di ore in cui viene impiegato,
nonché le condizioni alle quali il lavoro viene svolto. La risposta
varia da paese a paese, ed anche tra i diversi settori produttivi
all’interno dei singoli paesi.</p>



<p>Ciò
che è certo è che l’eradicazione del lavoro minorile deve essere
perseguita con la massima determinazione. Sul punto, diversi sono gli
strumenti internazionali che sottolineano la libertà dal lavoro
minorile quale valore universale e fondamentale. Tra questi, vale la
pena menzionare  la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
dell&#8217;infanzia, la Convenzione n. 138 dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro (OIL) relativa all’età minima per
l’ammissione al lavoro e la successiva Raccomandazione n. 146
(1973), la Convenzione OIL n. 182 concernente il divieto e l’azione
immediata per l’eliminazione delle peggiori forme di lavoro
minorile e la Raccomandazione n. 190 (1999). 
</p>



<p>Questi
strumenti inquadrano il concetto di lavoro minorile e costituiscono
la base della legislazione su tale tema adottata dai paesi firmatari.

</p>



<p>Anche
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile comprende un rinnovato
impegno globale a porre fine a questo fenomeno. In particolare,
l’Obiettivo 8.7 invita la comunità globale ad “adottare misure
immediate ed efficaci per sradicare il lavoro forzato, porre fine
alla schiavitù moderna e alla tratta di esseri umani e garantire il
divieto ed eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile,
incluso il reclutamento e l’impiego di bambini soldato, nonché
porre fine entro il 2025 al lavoro minorile in ogni sua forma”.</p>



<p>Malgrado
ciò, le stime globali fornite dall’Organizzazione Internazionale
del Lavoro e da organizzazioni quali UNICEF dimostrano come il lavoro
minorile rimanga ancora oggi una piaga endemica. La sua eliminazione
richiede sia riforme economiche e sociali, sia la cooperazione attiva
di governi, organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro,
imprese, organizzazioni internazionali e società civile in generale.</p>



<p>Stando
ai  dati forniti, sono 152 milioni i bambini &#8211; 64 milioni di ragazze
e 88 milioni di ragazzi  &#8211; che lavorano a livello globale,
rappresentando quasi uno su dieci in tutto il mondo. Tra questi,
circa la metà svolge un lavoro pericoloso che mette direttamente in
pericolo la propria salute, sicurezza e sviluppo morale. Una analisi
più ampia che comprende sia il lavoro minorile che le forme di
lavoro consentite che coinvolgono bambini in età lavorativa legale
mostra che i minori impiegati sono 218 milioni. Il fenomeno non
risparmia di certo l’Italia, dove solo
negli ultimi due anni sono stati accertati più di 480 casi di
illeciti riguardanti l’occupazione irregolare di bambini e
adolescenti,
sia italiani che stranieri.</p>



<p>Nella
stregua lotta al lavoro minorile sono finiti nell’occhio del
ciclone di recente alcuni colossi dell’industria tecnologica. 
</p>



<p>Il
12 dicembre l’organizzazione <em>International
Rights Advocates </em>(IRA)
ha intentato un’azione legale presso la Corte Federale del
Distretto di Columbia negli Stati Uniti per la morte di numerosi
bambini e ragazzi impiegati nell’estrazione di cobalto nella
Repubblica Democratica del Congo. Ad essere citate in giudizio sono
le aziende <em>Apple,
Alphabet</em>
(<em>Google</em>),
<em>Dell</em>,
<em>Microsoft</em>
e <em>Tesla</em>,
accusate di aver favorito consapevolmente l’impiego di lavoro
minorile nelle miniere di cobalto e di aver ottenuto significativi
vantaggi finanziari dalla diffusa estrazione illegale di cobalto da
parte dei piccoli lavoratori congolesi.</p>



<p>Non
è un caso che sia proprio la Repubblica Democratica del Congo ad
ospitare questo scenario macabro; qui si trovano i più grandi
depositi al mondo di cobalto, un elemento essenziale nelle batterie
ricaricabili agli ioni di litio utilizzate nei dispositivi
elettronici che le citate aziende producono. Il boom tecnologico ha
causato un aumento esponenziale della domanda di cobalto; la sua
estrazione nella Repubblica democratica del Congo avviene in
condizioni estremamente pericolose, (anche) ad opera di bambini e
ragazzi pagati un dollaro o due al giorno. 
</p>



<p>I
querelanti hanno fondato le proprie doglianze sul <em>Trafficking
Victims Protection Reauthorization Act </em>(TVPRA).</p>



<p>Secondo
quanto riferito dai membri di <em>International
Rights Advocates</em>,
questa causa rappresenta il frutto di ricerche e collezione di dati
durati diversi anni. L’organizzazione avrebbe documentato come
bambini e ragazzi fossero regolarmente costretti a svolgere lavori
minerari a tempo pieno, estremamente pericolosi e a discapito della
propria istruzione e del proprio futuro. Nelle 79 pagine di citazione
si susseguono le storie di bambini e ragazzi costretti dalla povertà
estrema a lasciare la scuola e perseguire l’unica opzione economica
percorribile nella loro regione: diventare minatori di cobalto.
Questo ampio settore comprende bambini che si recano nelle aree in
cui si trova il cobalto e usano strumenti primitivi per estrarre
questo minerale senza alcuna attrezzatura di sicurezza. Inoltre, la
mancanza di supporto strutturale nelle gallerie dove tale attività
viene svolta causa frequenti collassi dei tunnel, causando le
mutilazioni o la morte dei piccoli lavoratori, i cui corpi restano
intrappolati nelle macerie e mai recuperati.</p>



<p>Una
tra i querelanti, nominata Jane Doe 1 nei documenti depositati presso
la corte distrettuale, afferma che suo nipote era costretto a cercare
lavoro nelle miniere di cobalto quando era un bambino piccolo a causa
dell’impossibilità per la famiglia di pagare la sua retta
scolastica mensile di 6 dollari. La ricorrente riferisce che il
minore stava lavorando in una miniera gestita da <em>Kamoto
Copper Company</em>,
controllata da <em>Glencore</em>,
 quando il crollo del tunnel lo ha sepolto vivo. La famiglia sostiene
di non aver mai recuperato il suo corpo.</p>



<p>Un
altro bambino, indicato nei documenti come John Doe 1, afferma di
aver iniziato a lavorare nelle miniere a nove anni. Stava portando
sacchi di rocce di cobalto per 0,75 dollari al giorno quando è
caduto in un tunnel. Dopo essere stato recuperato dai compagni di
lavoro, afferma di essere stato lasciato solo per terra nel sito
minerario fino a quando i suoi genitori non hanno saputo
dell’incidente e sono accorsi ​​per aiutarlo. Questo incidente
gli ha provocato una paralisi che gli impedirà di camminare per il
resto della sua vita.</p>



<p>Dai
siti internet delle aziende citate in giudizio emerge che tutte
avevano adottato codici di condotta che vietavano ai subfornitori
l’impiego di lavoro minorile. Alcune tra le aziende citate hanno
rilasciato dichiarazioni in merito alle accuse che gli sono state
mosse. Tra queste, <em>Dell</em>&nbsp;ha
dichiarato di essere “impegnata
nel reperimento responsabile&nbsp;di
minerali” e di sostenere
i diritti umani&nbsp;dei
propri lavoratori a qualsiasi livello catena di approvvigionamento,
trattandoli “con dignità e rispetto”. 
</p>



<p>Allo
stesso modo, Google
ha sottolineato che la propria <em>due
diligence</em>
prevede un severo divieto per i fornitori di servirsi di lavoro
minorile. 
</p>



<p>I
giudici saranno chiamati ad accertare se le imprese citate in
giudizio fossero a conoscenza di quanto avveniva nelle miniere di
proprietà dei propri fornitori di cobalto. Come specificano anche i
Principi Guida ONU su imprese e diritti umani, le imprese hanno
infatti il dovere di identificare, nell’ambito delle proprie
attività, le aree generali in cui il rischio di impatti negativi sui
diritti umani è significativo, a causa del contesto operativo di
determinati fornitori o clienti, delle operazioni particolari, dei
prodotti o servizi coinvolti, al fine di prevedere possibili
violazioni. 
</p>
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		<title>Educare alla legalità, con l&#8217;esempio</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2019 07:26:40 +0000</pubDate>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>di Alessandra Montesanto</p>



<p><em><strong>Associazione Per i Diritti umani</strong></em> ha intervistato Antonino De Masi, imprenditore che – con la sua famiglia e con i suoi collaboratori – si è ribellato alla &#8216;ndrangheta in Calabria.  </p>



<p>Ringraziamo molto Antonino De Masi per
le sue parole. 
</p>



<ul class="wp-block-gallery columns-1 is-cropped"><li class="blocks-gallery-item"><figure><img loading="lazy" width="450" height="250" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/05/primopiano_De-Masi_1.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" data-id="12567" data-link="http://www.peridirittiumani.com/?attachment_id=12567&utm_source=rss&utm_medium=rss" class="wp-image-12567" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/05/primopiano_De-Masi_1.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 450w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/05/primopiano_De-Masi_1-300x167.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" /></figure></li></ul>



<p>Quando e come è cominciata la sua
vicenda?</p>



<p>La mia famiglia, mio padre da quando ha
iniziato a fare attività industriale nella piana di Gioia Tauro è
stato vittima d siamo stati la prima azienda in Italia che ha chiuso
per aggressioni mafiose per poi riaprire sotto pressione delle
istituzioni nel gennaio del &#8217;91 e ci hanno messo sotto scorta per la
prima volta. Da lì è stato sempre un continuo di attentati, bombe,
minacce, lettere anonime fino ad oggi. 
</p>



<p>Che tipo di supporto avete avuto dalle
istituzioni?</p>



<p>Lo Stato ha messo l&#8217;esercito a
presidiare lo stabilimento, mi ha dato la scorta e mi ha costretto ad
allontanare la famiglia dalla mia Terra, ma in questa lotta tra Bene
e Male devo fare i conti con le realtà che ci sono e avere come
unico punto di riferimento le istituzioni con tutti i limiti che si
possono avere.</p>



<p>E&#8217; possibile dare un senso di
quotidianità e di normalità alle vostre esistenze?</p>



<p>Assolutamente no. Non c&#8217;è nulla di
normale e di razionale. C&#8217;è solo la speranza che tutto ciò possa
servire a qualcosa. Ho tre figli e chi è padre ha la responsabilità
di fare scelte che possano condizionare, nel bene o nel male, il
futuro dei propri figli: io non posso consentire che &#8211; da figlio che
ha assistito alla sofferenza di mio padre quando era stato aggredito
dalla criminalità &#8211; che ci siano tra dieci o vent&#8217;anni le stesse
condizioni, la stessa minaccia per i miei figli. E&#8217; opportuno che io
faccia tutto quello che debbo fare per cercare di far sì che loro
vivano una vita diversa da quella che ho vissuto io.</p>



<p>Cosa significa per lei il concetto di
“responsabilità”?</p>



<p>Tante volte a noi fa comodo dimenticare
i nostri valori, quelli che sono gli elementi fondanti della nostra
società civile, quelli che sono i pilastri del nostro vivere come
esseri umani. Il nostro girarci dall&#8217;altra parte, il far finta di non
vedere ci ha portato a consegnare alle future generazioni una civiltà
barbara, animalesca.</p>



<p>Lei si sente un&#8217; “eroe”?</p>



<p>Questa è una follia perchè se lei,
tutti i giorni, quando si alza alla mattina e fa quello che deve
fare, compie un atto normale, figlio dei nostri valori positivi e dei
doveri. Io sto solo facendo la mia parte, sto facendo quello che è
giusto fare; di fronte  a qualcuno che viene ad aggredire la mia
vita, io rispondo con la fermezza della legalità. Io non sono un
eroe, sono una persona normale. Avere l&#8217;alibi che qualcuno è un
“eroe” significa che quella persona è un eroe, ma io non lo sono
e, quindi, non posso fare le sue stesse cose. Invece ognuno deve
avere il coraggio di fare ciò che è giusto.</p>



<p>In che modo lo Stato potrebbe essere
più efficace nella lotta alle mafie?</p>



<p>Mettendo all&#8217;ordine del giorno della
sua attività la lotta alle mafie. Se oggi siamo un Paese a questo
livello, in cui le organizzazioni criminali condizionano la vita
quotidiana di ognuno di noi, dalle Alpi alla Sicilia (e nel mondo) è
perchè chi doveva controllare non lo ha fatto. 
</p>



<p>Lei sente completamente l&#8217;assenza dello
Stato, quindi?</p>



<p>No, io sento che debbo fare la mia
parte. Non mi interessano le polemiche con lo Stato; ho i
Carabinieri, la Polizia, l&#8217;Esercito, la Guardia di Finanza e se
questo è lo Stato, allora è presente. 
</p>
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		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Diritto all’acqua e responsabilità d’impresa</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 07:05:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>di di Fabiana Brigante “Tre persone su dieci non hanno accesso ad acqua potabile sicura. Circa la metà delle persone che consumano acqua proveniente da fonti non protette vive nell’Africa sub-sahariana. Sei persone su&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2019/03/26/imprese-e-diritti-umani-diritto-allacqua-e-responsabilita-dimpresa/">&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Diritto all’acqua e responsabilità d’impresa</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p align="CENTER">
<p style="text-align: left;" align="RIGHT"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #252424;"><span style="font-size: small;"><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/03/giornata-mondiale-dellacqua.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-12246" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/03/giornata-mondiale-dellacqua.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="800" height="397" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/03/giornata-mondiale-dellacqua.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 800w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/03/giornata-mondiale-dellacqua-300x149.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/03/giornata-mondiale-dellacqua-768x381.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></span></span></span></span></p>
<p align="RIGHT">
<p align="RIGHT">di</p>
<p align="JUSTIFY">di Fabiana Brigante</p>
<p align="JUSTIFY">“Tre persone su dieci non hanno accesso ad acqua potabile sicura. Circa la metà delle persone che consumano acqua proveniente da fonti non protette vive nell’Africa sub-sahariana. Sei persone su dieci non hanno accesso a servizi igienico-sanitari sicuri e una persona su nove pratica la defecazione all’aperto.” Sono queste le cifre registrate nel rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche del 2019, che sul tema lancia un monito: “Nessuno sia lasciato indietro”.</p>
<p align="JUSTIFY">Il 22 marzo è stata celebrata la Giornata Mondiale dell&#8217;Acqua. La ricorrenza è stata istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite in seguito alla Conferenza di Rio e alla predisposizione della “Agenda 21”, un piano d’azione per lo sviluppo sostenibile da realizzare su scala globale. Con una risoluzione adottata nel dicembre del 1992<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #252424;"> (</span><a href="http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r193.htm?utm_source=rss&utm_medium=rss">A/RES/47/193</a><span style="color: #252424;">), </span></span></span>infatti, l’Assemblea Generale invitava gli stati a dedicare tale giornata “ad attività concrete quali la promozione della consapevolezza pubblica attraverso la pubblicazione e la diffusione di documentari e l&#8217;organizzazione di conferenze, tavole rotonde, seminari ed esposizioni relative alla conservazione e allo sviluppo delle risorse idriche e l&#8217;attuazione delle raccomandazioni dell&#8217;Agenda 21”. L’obiettivo di questa giornata è dunque quello di richiamare l’opinione pubblica sull’importanza imprescindibile di questo bene primario per eccellenza, promuovendo al contempo la gestione sostenibile delle risorse idriche.</p>
<p align="JUSTIFY">Ma cosa si intende per “diritto all’acqua” e come possono agire le imprese al fine di non pregiudicare il godimento di questo diritto?</p>
<p align="JUSTIFY">L’acqua è un bene pubblico, essenziale per la vita. Il rapporto delle Nazioni Unite spiega che il suo consumo è aumentato in tutto il mondo di circa l’1% all’anno dagli anni ‘80, spinto da una combinazione di crescita della popolazione, sviluppo socio-economico e cambiamenti nei modelli di consumo. Si prevede che la domanda globale di acqua continuerà ad aumentare a un tasso simile fino al 2050, con un aumento del 20-30% superiore al livello attuale di utilizzo dell’acqua, principalmente a causa dell’aumento della domanda nei settori industriale e domestico. A ciò si aggiunga che le risorse idriche sono inquinate o mal gestite, causando un ulteriore impoverimento delle fonti d’acqua sicure.</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #252424;">Il</span></span></span> diritto all’acqua è stato esplicitamente riconosciuto in una serie di strumenti internazionali. Esso è anche condizione per garantire la realizzazione di altri diritti quali il diritto alla vita, contenuto, tra gli altri, nel Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (1966), e il diritto alla salute, al cibo e ad un adeguato tenore di vita, incluso nel Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1966). Il riferimento esplicito al diritto all’acqua è contenuto in due convenzioni internazionali sui diritti umani:</p>
<p align="JUSTIFY">• La Convenzione sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (1979), al suo Articolo 14(2) dispone che “Gli Stati parti adottano tutte le misure appropriate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nelle zone rurali, al fine di garantire, sulla base della parità tra uomini e donne, la loro partecipazione allo sviluppo rurale ed ai suoi benefici, in particolare garantendo loro il diritto: […](h) di beneficiare di condizioni di vita decenti, in particolare per quanto concerne l&#8217;alloggio, il risanamento, la fornitura dell&#8217;acqua e dell&#8217;elettricità, i trasporti e le comunicazioni.”</p>
<p align="JUSTIFY">• La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia (1989), la quale cita il diritto all’acqua nel suo Articolo 24, il quale prevede che “1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi. 2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l’attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare adottano ogni adeguato provvedimento per: […]c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell’ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l’utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell’ambiente naturale[…].”</p>
<p align="JUSTIFY">Il Commento Generale No.15 del Comitato ONU sui Diritti Economici Sociali e Culturali (CESCR) è il primo documento ufficiale delle Nazioni Unite che espone in dettaglio il contenuto del diritto all’acqua. I “General Comments” non sono altro che interpretazioni delle disposizioni di un trattato, fornite da organismi previsti dal trattato stesso. Essi cercano di chiarire determinati aspetti e suggeriscono approcci da seguire da parte degli Stati Parti per l’attuazione delle disposizioni del trattato. Il Commento Generale No. 15 è stato adottato nel 2002 e si concentra sugli Articoli 11 e 12 del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, i quali trattano, rispettivamente, il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato e il diritto a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che egli sia in grado di conseguire.</p>
<p align="JUSTIFY">Il Commento afferma chiaramente che il diritto all’acqua è indispensabile per un adeguato tenore di vita in quanto è una delle condizioni fondamentali per la sopravvivenza: “Il diritto umano all’acqua autorizza tutti a disporre di acqua sufficiente, sicura, accettabile, accessibile fisicamente e accessibile per uso personale e domestico. È necessaria una quantità adeguata di acqua sicura per prevenire la morte per disidratazione, ridurre il rischio di malattie legate all’acqua e provvedere al consumo, alla cottura, alle esigenze igieniche personali e domestiche”.</p>
<p align="JUSTIFY">Il Comitato inoltre precisa i seguenti fattori che devono essere presenti affinché possa ritenersi rispettato il diritto all’acqua:</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #252424;">&#8211;</span></span></span> Disponibilità: Una quantità adeguata di acqua deve essere disponibile per ogni individuo per usi personali e domestici secondo le linee guida internazionali.</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; Qualità: L’acqua deve essere sicura, quindi priva di microrganismi e sostanze chimiche che costituiscono una minaccia per la salute; dovrebbe essere inoltre di un colore, odore e sapore accettabili.</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #252424;">&#8211; </span></span></span>Accessibilità: Intesa come accessibilità sia fisica che economica. Nel primo senso si intende che le strutture e i servizi idrici devono essere accessibili a tutti senza alcuna forma di discriminazione. Per accessibilità economica si intende invece che i costi e gli oneri diretti e indiretti associati all’utilizzo di risorse idriche non devono essere eccessivamente onerosi in modo da pregiudicare il godimento del suddetto diritto.</p>
<p align="JUSTIFY">Il diritto all’acqua, al pari di tutti i diritti umani, impone tre imperativi agli Stati:</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #252424;">&#8211; </span></span></span>Rispettare: Gli Stati devono astenersi dal porre in essere condotte che possano interferire con il godimento del diritto da parte degli individui;</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #252424;">&#8211; </span></span></span>Proteggere: Gli Stati devono proteggere il diritto all’acqua degli individui dalle possibili interferenze esterne, ad esempio contrastando l’inquinamento.</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #252424;">&#8211; </span></span></span>Adempiere. Gli Stati devono adottare le misure necessarie per la piena realizzazione del diritto, ad esempio attraverso l’adozione di misure legislative.</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #252424;">N</span></span></span>el contesto appena delineato, risulta chiaro che anche le imprese giocano un ruolo importante nella realizzazione del diritto all’acqua. Ad esempio, tale diritto verrebbe irrimediabilmente compromesso qualora l’impresa, nello svolgimento della propria attività, inquinasse un corso d’acqua sito in prossimità di una comunità che trova in quella fonte il proprio sostentamento. Negli ultimi decenni, in effetti, vi è stato un numero crescente di prove che dimostrano che l’impatto delle attività aziendali sulle comunità povere nei paesi in via di sviluppo può portare alla violazione del diritto degli individui all’acqua. L’organizzazione non governativa FIAN International riferisce che una società privata avrebbe contaminato l’acqua nel bacino del fiume Chambira in Perù. L’organizzazione riporta anche che due impianti di imbottigliamento della Coca Cola in Kerala (India) e Tamil Nadu (India) erano presumibilmente coinvolti nell’esaurimento e nella contaminazione delle acque sotterranee. Posto dunque che l’attività d’impresa può senz’altro intervenire a comprimere questo diritto fondamentale, si pone il problema di individuare se e quali siano gli obblighi che gravano sulle imprese per assicurare che la propria attività commerciale non incida in maniera negativa sul godimento del diritto all’acqua.</p>
<p align="JUSTIFY">Come è stato esposto in precedenza nella presente rubrica, l’adozione delle UNGPs (Principi Guida dell’ONU in materia di diritti umani e imprese multinazionali) nel 2011 aveva già fornito una risposta positiva in tal senso. Uno dei ‘pilastri’ delle Guidelines si occupa infatti della responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani.</p>
<p align="JUSTIFY">La responsabilità delle imprese di rispettare il diritto all’acqua si traduce nell’obbligo per le stesse di astenersi dall’interferire con il godimento di questo diritto. Ciò include sicuramente il divieto per tutti i propri agenti di limitare l’accesso e l’utilizzo delle risorse idriche da parte degli individui ad esse esterni, ma anche l’obbligo di adottare le misure necessarie per garantire il godimento di tale diritto. Nel 2009 PepsiCo è diventata una delle prime società multinazionali a impegnarsi pubblicamente a rispettare il diritto all’acqua in tutte le sue operazioni globali. Questo impegno, guidato in parte dalla risoluzione di un azionista e dalla collaborazione con NorthStar Asset Management, richiede all’azienda di agire in modo proattivo per garantire che le sue strutture non danneggino l’accesso di tutte le comunità a risorse idriche sufficienti e pulite, oltre a fornire a tali comunità ruolo significativo nello sviluppo di processi che estraggono l’acqua dalle forniture condivise. Questi obiettivi possono essere raggiunti riducendo il consumo di acqua, in particolare in luoghi vi è scarsità di questa risorsa, migliorando il trattamento delle acque reflue, effettuando valutazioni d’impatto ambientale e comunicando regolarmente con le comunità potenzialmente colpite.</p>
<p align="JUSTIFY">Oltre a sviluppare politiche aziendali inclusive del diritto all’acqua, le imprese devono mettere in atto procedure di due diligence che consentano di valutare gli impatti negativi che la propria attività commerciale potrebbe avere sul godimento di questo diritto. In ogni caso, devono essere messi a disposizione delle vittime attuali e potenziali rimedi adeguati per porre fine alle eventuali violazioni. Nel fare ciò, le imprese sono chiamate a consultare esperti, utilizzare altre risorse e impegnarsi in modo significativo con le parti interessate. Ad esempio, le aziende devono assicurarsi di consultare non solo i leader della comunità, che tendono ad essere uomini, ma anche donne, minori e soggetti con disabilità. È fondamentale interagire e collaborare con le comunità e le altre parti interessate nel definire l’ambito e la natura dell’impatto dell’attività d’impresa sul diritto al godimento delle risorse idriche. L’adozione di strategie comuni da parte di tutti gli attori in gioco può senz’altro tradursi in benefici; un esempio in tal senso è rappresentato dal Kenya, sulle sponde del lago Naivasha, tradizionalmente una risorsa preziosa per l’irrigazione, la pesca e l’agricoltura. A causa dell’inquinamento e del declino della biodiversità, il bacino è stato messo sotto stress, mettendo a repentaglio i mezzi di sussistenza. Vi sono grandi irrigatori che conducono l&#8217;orticoltura commerciale, i pastori che vivono un&#8217;esistenza nomade nella regione, una vivace industria del turismo, fornitori di servizi idrici che forniscono acqua potabile ai residenti locali e utenti commerciali che usano l’acqua per elettricità geotermica. Data la presenza di diversi attori con interessi diversi, era necessario adottare un approccio collettivo per affrontare il problema della deficienza idrica nella regione. Questo si è tradotto in diverse iniziative, quali quella del gruppo dei coltivatori del lago Naivasha, che comprende diverse società, i quali hanno finanziato un piano di assegnazione delle risorse idriche per guidare l’istituzione di più associazioni locali di utenti di risorse idriche e nell’adottare misure di conservazione dell’acqua e strategie di sostentamento rispettose dell’ambiente.</p>
<p align="JUSTIFY">Una gestione efficace delle risorse idriche è una condizione essenziale al fine di limitare al massimo le conseguenze negative dell’attività d’impresa; stabilire obiettivi trasparenti che riducano la quantità di acqua utilizzata nei processi produttivi e adottare misure per prevenire l’inquinamento dei sistemi idrici dovrebbe essere una pratica adottata da tutti gli operatori. Nell’ambito delle proprie procedure di due diligence le imprese dovrebbero studiare il probabile impatto delle loro operazioni sull’accesso pubblico all’acqua per uso domestico; ciò è possibile, ad esempio, studiando i modelli di accesso operando una distinzione per genere al fine di garantire che donne e uomini abbiano uguali possibilità di usufruire di questa risorsa.</p>
<p align="JUSTIFY">Nel valutare l’impatto della propria attività sull’effettivo godimento del diritto all’acqua, le imprese dovrebbero confrontare le proprie metodologie con le migliori pratiche disponibili e cercare di colmare le eventuali lacune esistenti. Quando siano identificati impatti negativi effettivi o potenziali sul diritto all’acqua, le imprese dovrebbero prevenirli o attenuarli; ciò ha come conseguenza anche l’assegnazione di chiare linee di responsabilità tra i vari soggetti agenti all’interno dell’impresa, nonché l’introduzione di meccanismi efficaci di supervisione. L’effettiva integrazione del diritto all’acqua (e, più in generale, dei diritti umani) da parte delle imprese richiede tempo e risorse; tuttavia, possono essere segnalati casi in cui sono stati registrati progressi. La Coca-Cola, ad esempio, ha lanciato uno standard aziendale che richiede che ciascuno dei suoi impianti di imbottigliamento valuti la sostenibilità delle risorse idriche utilizzate per produrre le sue bevande, nonché la sostenibilità delle risorse idriche utilizzate dalla comunità circostante. Queste valutazioni delle acque sorgive contribuiscono a comprendere e promuovere meglio la gestione delle risorse idriche per le attività produttive dell&#8217;azienda e a sviluppare strategie per ridurre i rischi associati. Nell’ambito di questo programma, tutti gli impianti di produzione sono tenuti a: i) formare un team di gestione delle risorse idriche; ii) collaborare con gli esperti delle risorse idriche per completare una valutazione dei rischi per tutte le acque di sorgente coinvolte nel processo; iii) preparare un piano di protezione delle acque specificando azioni, ruoli, responsabilità e finanziamento; iv) implementare e aggiornare il suddetto piano con intervalli di cinque anni. La società fornisce linee guida, modelli di pianificazione, liste di preparazione e corsi di formazione per facilitare l’impegno e l’attuazione di questo programma.</p>
<p align="JUSTIFY">Le percezioni politiche e della comunità sono spesso fondamentali: una impresa può mantenere la sua “licenza sociale per operare” se le parti interessate e il pubblico ritengono che essa agisca in modo equo o sia veramente impegnata a rispettare i diritti umani. Ciò richiede alle aziende di agire in modo trasparente, non solo in termini di reporting, ma anche nel loro impegno attivo nel proteggere i diritti umani. Sono necessari investimenti privati ​​continui e coordinati in acqua e servizi igienici per raggiungere gruppi di persone molto povere o marginalizzate. Molte aziende stanno già apportando contributi preziosi agli sforzi volti ad ampliare l’accesso all’acqua e ai servizi igienico-sanitari nei paesi in via di sviluppo. Un esempio che può essere citato è quello del programma <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><a href="https://www.diageo.com/en/in-society/programmes-and-partnerships/water-of-life/?utm_source=rss&utm_medium=rss"><i>Water of Life</i></a></span></span> lanciato da Diageo, impresa londinese produttrice di alcolici. Il programma, lanciato nel 2006, aveva come obiettivo quello di aiutare un milione di persone l’anno, sostenendo progetti nelle aree rurali dove la stessa si approvvigionava delle materie prime, concentrandosi sull’accesso all’acqua ed ai servizi igienico sanitari.</p>
<p align="JUSTIFY">Ad oggi, risulta chiaro che il diritto all’acqua non è un diritto di tutti come invece dovrebbe essere. L’obiettivo 5 dell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, il quale ambisce a garantire a tutti gli individui la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie, è lontano dall’essere raggiunto. Per farlo, è necessario un impegno congiunto degli Stati, attori privati ed individui, uniti da un unico scopo: non lasciare indietro nessuno.</p>
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		<title>Donne e discriminazioni</title>
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		<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 07:14:35 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>Foto dalla Campagna UNWOMEN </b><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/03/unwoman-campagna.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-12181" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/03/unwoman-campagna.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="300" height="225" /></a></span></span>di Veronica Tedeschi</p>
<p align="JUSTIFY">Nell’anno 2019, dove modernità e tecnologia sono i capisaldi della nostra società, possiamo ancora affermare che esistono discriminazioni tra uomini e donne?</p>
<p align="JUSTIFY">Molti potrebbero pensare che quello della disparità tra uomo e donna non sia un problema presente in tutte le società. Rispetto a cinquant’anni fa le donne lavorano, in alcuni casi anche a tempo pieno; hanno la possibilità di scegliere da sole il proprio destino, di divorziare dal proprio compagno e di vestire come meglio credono. Si tratta senza dubbio di conquiste importanti, che tuttavia non annullano del tutto le differenze di genere ancora presenti anche in Occidente.</p>
<p align="JUSTIFY">Negli anni, dalla conquista del diritto al voto, le donne hanno sempre più visto crescere i loro diritti e il loro ruolo nella società. Nulla di più vero ma anche nulla di più contestabile. In Italia non vi sono “palesi” discriminazioni, né sul posto di lavoro né nella vita ma guardando più a fondo i dati si scopre che solo il 22% dei dirigenti in Italia sono donne, contro il 78% degli uomini (Fonte: Il Sole 24 Ore), la maggior parte delle quali si trova in Lombardia e Lazio.</p>
<p>Inoltre, secondo il Global Gender Gap Report 2017, su 144 Paesi esaminati, l’Italia si piazza al 126esimo posto per la parità retributiva tra uomini e donne, e al 118esimo per la partecipazione delle donne all’ economia. <span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;"><br />
</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Art. 37 Costituzione: </span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”.</i></span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;"> </span></span></p>
<p align="JUSTIFY">Una pratica molto distante dalla teoria dunque che crea barriere legali che limitano l’accesso delle donne al mondo del lavoro e ristringono la possibilità di arrivare ad una vera equità di genere che, è stato dimostrato, ha effetti negativi anche sulla crescita globale.</p>
<p align="JUSTIFY">Ogni giorno, nel mondo del lavoro, le donne subiscono gli effetti della discriminazione di genere in tre ambiti: l’accesso al mondo del lavoro, le carriere e i salari. Ma come ha fatto il genere a trasformarsi in un giudizio di valore diverso per donne e uomini? La presenza di una società prettamente maschilista sia sotto il punto di vista politico che religioso. Il mondo religioso, per l’appunto, è tra i più ostili al cambiamento per quanto riguarda l’entrata delle donne come capi religiosi.</p>
<p align="JUSTIFY">Certo, rispetto a qualche anno fa le donne hanno più facilmente accesso al mondo del lavoro, ma difficilmente arrivano a ricoprire posizioni importanti. Fattore ancora più importante, è quello del gap salariale: secondo un rapporto dell’Onu, nel mondo le donne guadagnano in media il 23% in meno degli uomini. Questo accade perché solitamente lavorano meno ore retribuite, operano in settori a basso reddito o sono meno rappresentate nei livelli più alti delle aziende. Ma anche, semplicemente, perchè ricevono in media salari più bassi rispetto ai loro colleghi maschi per fare esattamente lo stesso lavoro. Esistono poi dei settori in cui le presenze femminili vengono ancora accettate a fatica: le donne sono considerate universalmente più adatte a lavorare in settori come istruzione e cura, mentre sono guardate con scetticismo se sognano di diventare informatici, ingegneri o tecnici.</p>
<p align="JUSTIFY">Insomma, per quanto sia innegabile il raggiungimento di importanti traguardi, la strada lungo la parità assoluta è ancora lunga. Tocca alla scuola operare affinché le visioni retrogade sulla donna spariscano una volta per tutte, con immediati benefici anche per la società. E’ infine necessario un intervento decisivo della politica: servono leggi mirate per garantire parità di trattamento e pieno rispetto delle regole sui luoghi di lavoro e nei pubblici uffici. Solo con uno sforzo congiunto l’uguaglianza non sarà più soltanto un miraggio.</p>
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		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;.  Nuovi orizzonti</title>
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		<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 08:06:02 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT"><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/unnamed.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-11513" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/unnamed.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="1688" height="1125" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/unnamed.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1688w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/unnamed-300x200.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/unnamed-768x512.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/unnamed-1024x682.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w" sizes="(max-width: 1688px) 100vw, 1688px" /></a></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>di Cecilia Grillo</p>
<p><span lang="it-IT">Come abbiamo già precedentemente sottolineato, a fronte delle crescenti preoccupazioni sia a livello nazionale che internazionale rispetto alle problematiche di natura socio-economica che incidono con un forte impatto sul nostro pianeta, principi di RSI sono stati predisposti per rilanciare la competitività dell’economia europea a livello globale.</span></p>
<p><span lang="it-IT">Le tematiche di maggior impatto che meritano attenzione e protezione da parte delle imprese e prevedono l’attuazione di politiche di </span><span lang="it-IT">due diligence</span><span lang="it-IT"> comprendono, fra le altre, la tutela dei diritti umani, una corretta organizzazione aziendale, il rispetto delle normative in tema di diritto del lavoro e condizioni lavorative, protezione ambientale, adozione di metodi di gestione equi, tutela dei consumatori, coinvolgimento, tutela e sviluppo di comunità locali, etc.</span></p>
<p><span lang="it-IT">Tutte tali pratiche possono essere considerate come rientranti nella politica di </span><span lang="it-IT">due diligence</span><span lang="it-IT"> di un’impresa e facenti parte di quei principi di RSI (Responsabilità sociale di impresa) che rendono l’attività di una società economicamente / socialmente / ambientalmente sotenibile.</span></p>
<p><span lang="it-IT">Vorrei oggi occuparmi con voi, fra i maggiori settori di interesse e di applicazione dei principi di RSI, di quello specifico relativo alla protezione e tutela dei diritti umani, soffermandomi su quelle che sono le possibili azioni che un’impresa può intraprendere per sviluppare modelli di gestione socialmente responsabili. </span></p>
<p><span lang="it-IT">Secondo quanto disposto dall’articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo </span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT"><i>“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT">”.</span></span></p>
<p><span lang="it-IT">I diritti umani vengono definiti dalle Nazioni Unite come</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT"> “</span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT"><i>i diritti inerenti a tutti gli esseri umani, indipendentemente da razza, sesso, nazionalità, etnia, lingua, religione o qualsiasi altro status. I diritti umani includono il diritto alla vita e alla libertà, la libertà dalla schiavitù e dalla tortura, la libertà di opinione e di espressione, il diritto al lavoro e all&#8217;istruzione e molti altri. Tutti gli esseri viventi hanno diritto a questi diritti, senza discriminazioni”</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT">.</span></span></p>
<p><span lang="it-IT">Nel 2005, il Rappresentante Speciale dell’ONU John Ruggie ha condotto una valutazione relativa al rapporto fra attività delle imprese e impatto sui diritti umani e nel 2011 ha elaborato il</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT"> “</span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT"><i>Protect, Respect and Remedy’ Framework”</i></span></span><span lang="it-IT"> al fine di facilitarne la comprensione e di creare una piattaforma comune per realizzare quanto in esso previsto e ha redatto i </span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT"><i>Guiding Principles on Business and Human Rights (Guiding Principles)</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT">, </span></span><span lang="it-IT">attraverso i quali vengono indicati gli strumenti ‘operativi’ di attuazione del Framework</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT">.</span></span></p>
<p>Il recente<span style="font-family: Times New Roman, serif;"> “</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><i>Commentary to the Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights</i></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">” </span>specifica che è complice chi è o avrebbe dovuto essere a conoscenza<span style="font-family: Times New Roman, serif;"> (</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><i>were aware or ought to have been aware</i></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">) </span>del supporto fornito alla commissione dell’illecito. <span lang="it-IT">Vige in questo modo una presunzione di conoscenza che amplia notevolmente la responsabilità delle imprese, che non possono più limitarsi a provare di non aver avuto conoscenza della condotta illegale, ma dovranno invece dimostrare che tale conoscenza non rientrava nelle loro competenze specifiche, nei loro doveri o addirittura nelle competenze professionali richieste per condurre l’attività loro affidata nell’ambito dell’impresa</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT">. </span></span></p>
<p><span lang="it-IT">Secondo quanto disposto dalle </span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT"><i>OECD Guidelines for Multinational Enterprises</i></span></span><span lang="it-IT">in tema di Human Rights infatti gli Stati hanno il dovere di proteggere i diritti umani. Le imprese dovrebbero, nel rispetto della normativa internazionale, tutelare i diritti umani riconosciuti, gli obblighi internazionali in materia di diritti umani dei Paesi in cui operano nonché le leggi e i regolamenti nazionali pertinenti attraverso le seguenti azioni</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT">:</span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT">1. </span></span><span lang="it-IT">rispettare i diritti umani e rendersi responsabili degli impatti negativi sui diritti umani da loro violati;</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT">2. </span></span><span lang="it-IT">nel contesto delle proprie attività, evitare di causare o contribuire a impatti negativi sui diritti umani e trovare soluzioni in relazione a tali impatti quando si verificano;</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT">3. </span></span><span lang="it-IT">cercare metodi per prevenire o attenuare gli impatti negativi sui diritti umani direttamente collegati alla propria attività o alle proprie operazioni d’impresa, o i prodotti o servizi a questi legati da una relazione commerciale;</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT">4. </span></span><span lang="it-IT">assumere un impegno politico per rispettare i diritti umani;</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT">5. </span></span><span lang="it-IT">effettuare operazioni di</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT"><i>due diligence</i></span></span><span lang="it-IT"> in materia di diritti umani in base alle dimensioni, alla natura e al contesto delle operazioni e la gravità dei rischi di impatti negativi sui diritti umani;</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT">6. </span></span><span lang="it-IT">fornire o cooperare attraverso processi legittimi nella riparazione di eventuali illeciti che hanno portato alla violazione di diritti umani.</span></p>
<p><span lang="it-IT">Fra le azioni consigliate volte ad aiutare l’impresa nell’attività di identificazione degli impatti sui diritti umani in relazione alle sue attività commerciali (cosiddetta pratica della</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT"> &#8220;</span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT"><i>due diligence</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT">&#8220;) </span></span><span lang="it-IT">sono ricomprese: l’accoglimento dei reclami, attraverso l’identificazione, ad esempio, di meccanismi equi per affrontare le lamentele in materia di diritti umani, se e quando vengono sollevate da dipendenti e da altri stakeholder.</span></p>
<p><span lang="it-IT">Di notevole impatto è anche l’identificazione di gruppi vulnerabili nella società e il tentativo di stabilire meccanismi per garantire che l’impresa non discrimini tali gruppi o che compia azioni a proprio vantaggio a discapito di questi ultimi. I gruppi vulnerabili in una particolare società possono includere donne, persone con disabilità, bambini, popoli indigeni, lavoratori migranti e le loro famiglie; ciò che può contribuire a rendere le persone vulnerabili sono anche caratteristiche differenti di razza, colore, età, stato coniugale e relazioni familiari, lingua, religione, opinione politica o di altro tipo, nazionalità, origine etnica o sociale e condizioni di salute.</span></p>
<p><span lang="it-IT">Le imprese devono anche essere in grado di mettere in atto schemi di protezione in presenza delle cosiddette “situazioni di rischio” rispetto ai diritti umani, situazioni quali: conflitto o instabilità politica; povertà, siccità o disastri naturali; coinvolgimento in attività estrattive o altre attività che potrebbero influire in modo significativo; risorse naturali (acqua, foreste, terra, atmosfera) o perturbare le comunità; operare vicino a comunità di popoli indigeni, in modo da poter modificare le naturali pratiche ambientali e di uso del suolo da cui dipendono per la sopravvivenza, attività che riguardano o coinvolgono bambini, l&#8217;aspettativa diffusa è infatti che sia necessario pagare tangenti o mazzette per poter condurre le proprie attività (corruzione); etc.</span></p>
<p><span lang="it-IT">Per coloro che operano in una o in tutte tali condizioni, è importante considerare potenziali impatti sui diritti umani e svolgere un’attività di pianificazione economico-legale.</span></p>
<p><span lang="it-IT">E’ necessario in aggiunta che l’impresa si impegni al fine di trattare equamente e offrire pari opportunità ai propri dipendenti, partner commerciali, clienti, stakeholders, shareholders, etc. e, al fine di mettere in moto meccanismi di RSI anche attuare corsi di formazione per imprenditrici e imprenditori, per responsabili delle risorse umane, per responsabili di acquisti e di manager in relazione alle condotte necessarie per svolgere attività relative all’impresa responsabile, responsabilità sociale d’impresa, rispetto dei diritti umani, parità di genere e nell’ottica dell’applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo.</span></p>
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		<title>Il caso Eni: un primo passo in Italia verso l’affermazione di responsabilità delle imprese per violazioni dei diritti umani</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 07:26:18 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>di Fabiana Brigante La Nigeria è il più grande produttore di petrolio in Africa. La sua industria si trova nel Delta del Niger, nel sud del paese, dove la produzione commerciale iniziò nel 1958.&#46;&#46;&#46;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p align="CENTER"><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/Ogoniland-spill.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-11433" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/Ogoniland-spill.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="480" height="320" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/Ogoniland-spill.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 480w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/Ogoniland-spill-300x200.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" /></a></p>
<p align="CENTER">
<p style="text-align: left;" align="CENTER">di Fabiana Brigante</p>
<p align="CENTER">
<p style="text-align: left;" align="CENTER">La Nigeria è il più grande produttore di petrolio in Africa. La sua industria si trova nel Delta del Niger, nel sud del paese, dove la produzione commerciale iniziò nel 1958. Una vasta rete di tubi che collegava numerosi giacimenti di petrolio e gas corre vicino le terre appartenenti alle comunità locali, alle loro case, terreni agricoli e corsi d&#8217;acqua. Il settore è gestito da joint ventures che coinvolgono il governo nigeriano e sussidiarie di società multinazionali; tra di esse figura anche la società ENI, registrata in Italia e operante in Nigeria tramite la sussidiaria NAOC (Nigerian Agip Oil Company Limited), dalla prima interamente posseduta e controllata.</p>
<p align="RIGHT">
<p align="JUSTIFY">La NAOC ha iniziato le operazioni petrolifere in Nigeria nel 1969, concentrando le proprie attività nelle aree onshore e offshore del Delta del Niger, dove vivono diverse comunità, tra le quali figura la comunità di Ikebiri.</p>
<p align="JUSTIFY">Come è stato riportato da numerose ONG tra le quali Amnesty International<a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-admin/post-new.php#sdfootnote1sym?utm_source=rss&utm_medium=rss" name="sdfootnote1anc">1</a> e Friends of the Earth<a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-admin/post-new.php#sdfootnote2sym?utm_source=rss&utm_medium=rss" name="sdfootnote2anc">2</a>, ogni anno centinaia di fuoriuscite di petrolio danneggiano l’ambiente e devastano la vita delle persone che vivono nelle zone circostanti; le cause vanno riscontrate in vari fattori. Alcuni sono il risultato di errori operativi e scarsa manutenzione, altri di “interferenze da parte di terzi”, come sabotaggio o furto (anche noto in Nigeria come “bunkeraggio”).</p>
<p align="JUSTIFY">In accordo con quanto stabilito dalle leggi nigeriane, le compagnie petrolifere hanno chiari obblighi di prevenzione al fine di proteggere l’ambiente, nonché di rimediare agli eventuali danni causati dagli sversamenti di petrolio. Uno dei testi di riferimento in materia è l’Oil Pipelines Act (1990), il quale richiede al titolare di una concessione per l’estrazione del petrolio di “adottare tutte le misure ragionevoli per evitare danni inutili a qualsiasi terreno sul quale operi e qualsiasi edificio, coltura o albero presente su di esso”, e di “risarcire i proprietari o gli occupanti per qualsiasi danno provocato e non risolto” (sezione 6(3)). Ancora, la legge nigeriana richiede alle società petrolifere di operare seguendo “buona pratiche” e di rispettare gli standard riconosciuti a livello internazionale. La legge nigeriana chiarisce anche che, indipendentemente dalla causa, le compagnie petrolifere sono responsabili del contenimento, pulizia e risanamento di tutte le fuoriuscite di petrolio lungo i loro gasdotti e infrastrutture.</p>
<p align="JUSTIFY">Le regole sono contraddittorie circa il momento in cui la compagnia dovrebbe intervenire, disponendo tuttavia che la risposta ad eventuali danni dovrebbe essere rapida. Una serie di linee guida e regolamenti sono state stabilite dal Dipartimento delle Risorse Petrolifere<a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-admin/post-new.php#sdfootnote3sym?utm_source=rss&utm_medium=rss" name="sdfootnote3anc">3</a>, richiedono alle aziende di segnalare le fuoriuscite di petrolio entro 24 ore, e di visitare il sito nelle successive 24 ore. Vi è anche l’obbligo per le compagnie di ripulire la zona interessata entro 24 ore dall’evento inquinante<span style="font-family: Times New Roman, serif;">.</span><a class="sdfootnoteanc" href="http://www.peridirittiumani.com/wp-admin/post-new.php#sdfootnote4sym?utm_source=rss&utm_medium=rss" name="sdfootnote4anc"><sup>4</sup></a></p>
<p align="JUSTIFY">Il 5 aprile 2010 un oleodotto gestito dalla NAOC, è esploso a 250 metri da un torrente a nord della comunità Ikebiri. Lo sversamento ha colpito corsi d’acqua ed alberi essenziali per il sostentamento della comunità locale.</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;11 aprile 2010 una visita ispettiva congiunta guidata dalla NAOC ha citato un “guasto dell&#8217;attrezzatura” quale causa della fuoriuscita di petrolio. La perdita è stata fermata e l’area inquinata circostante è stata bruciata senza il consenso della comunità locale. Nessun’altra operazione è stata effettuata da allora, stante a quanto dichiarato dalla comunità. Un primo pagamento di 2 milioni di naira (circa € 6.000 al tasso di cambio del 2017) è stato effettuato alla comunità per i materiali di soccorso. Tuttavia, ad oggi, la comunità non ha ricevuto alcun risarcimento per i danni subiti alle proprie terre. Un&#8217;offerta iniziale di 4,5 milioni di naira (circa € 14.000 al tasso di cambio del 2017) è stata respinta dalla comunità, che ha ritenuto la somma risarcitoria offerta insufficiente rispetto al danno subito.</p>
<p align="JUSTIFY">Nel maggio 2017, la comunità Ikebiri ha citato in giudizio Eni in Italia, dinanzi al tribunale di Milano, per bonifica e risarcimento di circa 690 milioni di naira (circa 2 milioni di euro). La comunità, attraverso il proprio rappresentante in giudizio Avv. Luca Saltalamacchia, ha sostenuto che le proprie fonti di sostentamento principali siano state danneggiate e che la NAOC non abbia adeguatamente posto rimedio al danno arrecato.Stando a quanto affermato da Eni, la NAOC avrebbe invece collaborato pienamente con le autorità nigeriane, nonché con i rappresentanti delle comunità di Ikebiri, e sostiene di aver prontamente ed efficacemente ripulito l&#8217;area interessata che sarebbe stata nuovamente ispezionata dalle agenzie di regolamentazione competenti in Nigeria, le quali avrebbero ritenuto il risultato soddisfacente. La NAOC si è inoltre difesa affermando che, in considerazione delle numerose attività illecite svolte nell&#8217;area, sarebbe impossibile stabilire una correlazione tra il presunto danno subito dalla popolazione di Ikebiri e la fuoriuscita di petrolio in questione<a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-admin/post-new.php#sdfootnote5sym?utm_source=rss&utm_medium=rss" name="sdfootnote5anc">5</a><span style="font-family: Times New Roman, serif;">. </span></p>
<p align="JUSTIFY">In caso di successo, questo sarà il primo caso di una società italiana ritenuta responsabile da un tribunale italiano per violazioni dei diritti umani e ambientali compiute all&#8217;estero. Ma perché la causa è stata incardinata davanti al tribunale di Milano e citando in giudizio Eni?</p>
<p align="JUSTIFY">Nella prassi ricondurre gli atti compiuti dalle società controllate alla società controllante può risultare difficoltoso, a causa sia della pluralità dei modi in cui il legame tra detti enti può esplicarsi, sia della diffusa tendenza da parte delle imprese multinazionali a celare la propria struttura interna. La distinzione giuridica tra la società madre e le sue consociate, in base alla quale ogni ente è giuridicamente autonomo e, in via di principio, titolare del potere di decidere e gestire le proprie attività in modo indipendente, impedisce in linea di principio di affermare le responsabilità della società madre per violazioni di legge compiute dalle società sussidiarie. Infatti, l’autonomia patrimoniale insieme alla indipendenza giuridica, anche se fittizia, delle singole unità operative costituite e localizzate nei diversi Stati consentono alla società madre di rimanere estranea al rapporto di responsabilità che dovesse insorgere a fronte del compimento di illeciti da parte delle sussidiarie e al conseguente obbligo di risarcimento.</p>
<p align="JUSTIFY">Tale fenomeno consente alla società madre di restare impunita anche quando le violazioni siano state compiute, seppur materialmente da una società formalmente distinta (la sussidiaria appunto), pur sempre sotto la sua egida o quanto meno nell’omertà della società madre che sia a conoscenza degli avvenimenti. Inoltre, in tal modo si impedisce ai ricorrenti di citare in giudizio la società madre presso i tribunali dello Stato in cui la stessa ha sede, che sono solitamente paesi nei quali gli standard di protezione dei diritti umani sono più elevati e le sentenze incontrano meno difficoltà nella fase dell’esecuzione.</p>
<p align="JUSTIFY">Per tentare di porre rimedio a questa distorsione del principio di separazione della personalità giuridica tra società controllata e controllante è stata sviluppata la cd. dottrina del “sollevamento del velo sociale”, la quale mostra lo scenario in cui alla corte viene data l&#8217;opportunità di sollevare la maschera della personalità distinta ed emettere un provvedimento direttamente nei confronti della società controllante. In accordo con tale dottrina al giudice è dunque consentito individuare il responsabile effettivo e punirlo.</p>
<p align="JUSTIFY">Ed è proprio in applicazione di tale dottrina al caso de quo si è scelto di citare in giudizio Eni davanti al Tribunale di Milano, e non già la NAOC dinanzi una corte nigeriana.</p>
<p align="JUSTIFY">Il processo, tuttavia, non si è ancora concluso, né è facile prevederne l’esito; nel caso in cui la società dovesse essere condannata, il caso rappresenterebbe il primo precedente in Italia di una società ritenuta responsabile per danni ambientali causati da una sua sussidiaria all’estero, e dunque, un grande passo per l’affermazione della responsabilità legale delle imprese per le violazioni dei diritti umani.</p>
<p align="JUSTIFY">
<div id="sdfootnote1">
<p><span style="font-size: small;"><a class="sdfootnotesym" href="http://www.peridirittiumani.com/wp-admin/post-new.php#sdfootnote1anc?utm_source=rss&utm_medium=rss" name="sdfootnote1sym">1</a><sup><span style="font-family: Times New Roman, serif;"></span></sup><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="en-US"> <a href="https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR4479702018ENGLISH.PDF?utm_source=rss&utm_medium=rss">https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR4479702018ENGLISH.PDF?utm_source=rss&utm_medium=rss</a>. </span></span></span></p>
</div>
<div id="sdfootnote2">
<p><span style="font-size: small;"><a class="sdfootnotesym" href="http://www.peridirittiumani.com/wp-admin/post-new.php#sdfootnote2anc?utm_source=rss&utm_medium=rss" name="sdfootnote2sym">2</a><sup><span style="font-family: Times New Roman, serif;"></span></sup><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="en-US"> <a href="http://www.foeeurope.org/sites/default/files/extractive_industries/2017/foee-eni-ikebiri-case-briefing-040517.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">http://www.foeeurope.org/sites/default/files/extractive_industries/2017/foee-eni-ikebiri-case-briefing-040517.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss</a>. </span></span></span></p>
</div>
<div id="sdfootnote3">
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: small;"><a class="sdfootnotesym" href="http://www.peridirittiumani.com/wp-admin/post-new.php#sdfootnote3anc?utm_source=rss&utm_medium=rss" name="sdfootnote3sym">3</a><sup><span style="font-family: Times New Roman, serif;"></span></sup><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="en-US"> Department of Petroleum Resources, </span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="en-US"><i>Environmental Guidelines and Standards for the Petroleum Industry in Nigeria (EGASPIN)</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="en-US">, revised edition 2002, p. 148, para. 2.6.3.</span></span></span></p>
</div>
<div id="sdfootnote4">
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: small;"><a class="sdfootnotesym" href="http://www.peridirittiumani.com/wp-admin/post-new.php#sdfootnote4anc?utm_source=rss&utm_medium=rss" name="sdfootnote4sym">4</a><sup></sup> <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="en-US">National Oil Spill Detection and Response Agency (NOSDRA), </span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="en-US"><i>Oil Spill Recovery, Clean-up, Remediation And Damage Assessment Regulations</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="en-US">, 2011, Part VII (102), p. 76.</span></span></span></p>
</div>
<div id="sdfootnote5">
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: small;"><a class="sdfootnotesym" href="http://www.peridirittiumani.com/wp-admin/post-new.php#sdfootnote5anc?utm_source=rss&utm_medium=rss" name="sdfootnote5sym">5</a><sup><span style="font-family: Times New Roman, serif;"></span></sup><span style="font-family: Times New Roman, serif;"> Si veda <a href="https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Eni%20response.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Eni%20response.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss</a> </span></span></p>
</div>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2018/10/02/il-caso-eni-un-primo-passo-in-italia-verso-laffermazione-di-responsabilita-delle-imprese-per-violazioni-dei-diritti-umani/">Il caso Eni: un primo passo in Italia verso l’affermazione di responsabilità delle imprese per violazioni dei diritti umani</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
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		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Essere un’impresa socialmente responsabile conviene</title>
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		<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 06:26:08 +0000</pubDate>
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<p>&nbsp;</p>
<p>di Cecilia Grillo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Molte imprese, come vedremo meglio nel prossimo articolo, preferiscono non aderire ai principi di RSI perché ritengono, erroneamente, che non sia economicamente conveniente e che l&#8217;adesione comporti loro delle ingenti incombenze economiche.</p>
<p>Perché dico erroneamente? Ci sono molte ragioni per cui a un&#8217;impresa converrebbe impegnarsi nel rispetto dei criteri di responsabilità sociale e in questo articolo, ne delineerò solo alcune.</p>
<p>1) In primo luogo la riduzione dei rischi: l&#8217;utilizzo dei criteri ESG (environmental, social, corporate governance) riduce notevolmente il verificarsi di rischi non necessari: le imprese vengono infatti valutate anche in base alla loro corporate governance, alle pratiche lavorative adottate, ai rischi ambientali e all&#8217;impatto sociale causato.</p>
<p>Le imprese vengono interrogate, prima della loro istituzione, in merito al rispetto di criteri volti alla tutela di diritti umani: i fondatori hanno una comprovata esperienza nell&#8217;evadere le tasse? I prodotti dell’impresa potrebbero violare i diritti umani o gli standard ambientali in un certo numero di paesi? Tali prodotti e processi potrebbero essere in grado di contribuire al cambiamento climatico?</p>
<p>Tali rischi, se non adeguatamente affrontati, possono influire negativamente sulla valutazione complessiva della società: la sostenibilità consiste fondamentalmente nell&#8217;identificare aziende ben gestite che hanno una visione a lungo termine.</p>
<p>2) Migliorare il marchio dell&#8217;azienda</p>
<p>Essere un&#8217;impresa socialmente responsabile può rafforzare l&#8217;immagine di un&#8217;azienda e costruire il suo marchio: la percezione pubblica è fondamentale per la fiducia dei clienti e degli azionisti nell&#8217;impresa.</p>
<p>Così, se è in grado di proiettare una propria immagine positiva, un&#8217;impresa può farsi un nome non solo per il fatto di essere finanziariamente redditizia, ma anche grazie alla propria consapevolezza sociale.</p>
<p>3) Maggiori profitti</p>
<p>Un altro elemento da tenere in considerazione è dato dal profitto: le aziende socialmente responsabili, indipendentemente dal campo di azione, hanno dimostrato di essere più redditizie, secondo quanto riportato da differenti studi relativi alla correlazione fra le operazioni etiche delle imprese e i maggiori profitti ottenuti.</p>
<p>4) Risparmio sui costi</p>
<p>Ridurre l&#8217;uso delle risorse, di rifiuti e di emissioni, non solo può aiutare la salvaguardia dell&#8217;ambiente, ma può anche convenire economicamente all’impresa limitando a quest&#8217;ultima il rischio di incombere in sanzioni economiche causate dalla violazione di provvedimenti legislativi.</p>
<p>5) Coinvolgimento dei clienti</p>
<p>Costruire relazioni con i clienti è fondamentale per un&#8217;azienda di successo; secondariamente l&#8217;attuazione di una politica di responsabilità sociale può influire sulle decisioni di acquisto dei clienti: alcuni clienti sono disposti a pagare un prezzo maggiore per un prodotto se sanno che una parte del profitto verrà utilizzato per una causa meritevole.</p>
<p>In breve, costruire un rapporto positivo con i clienti e le loro comunità può portare a un aumento delle vendite e conseguentemente dei profitti.</p>
<p>6) Trovare e mantenere personale di talento</p>
<p>Essere un&#8217;azienda responsabile e sostenibile può facilitare l&#8217;assunzione di nuovi dipendenti o il mantenimento di quelli esistenti. I dipendenti possono essere motivati a rimanere più a lungo, riducendo così i costi dovuti all&#8217;interruzione del rapporto di lavoro e al reclutamento.</p>
<p>7) Aiutare le aziende a distinguersi dalla concorrenza</p>
<p>Quando le aziende sono coinvolte nella comunità, si distinguono dalla concorrenza. Costruire relazioni con i clienti e la loro comunità aiuta a migliorare l&#8217;immagine del marchio.</p>
<p>8) Accesso finanziario</p>
<p>Gli investitori sono più propensi a sostenere un&#8217;attività considerata rispettabile e sostenibile: l&#8217;investimento socialmente responsabile esprime il giudizio di valore dell&#8217;investitore; alcun investitori evitano aziende o industrie che offrano prodotti o servizi che l&#8217;investitore percepisce come dannosi.</p>
<p>Come per esempio le industrie del tabacco, dell&#8217;alcool sono comunemente evitate da persone che cercano di essere investitori socialmente responsabili.</p>
<p>Molti altri inoltre sono i benefici che un’impresa può ottenere decidendo di essere socialmente responsabile, quali la riduzione degli oneri normativi, l’accesso a incentivi per la green-economy, l’identificazione di nuove opportunità di business, l’attrazione dell’attenzione dei media, l’aumento delle vendite e del sentimento positivo dei consumatori, il miglioramento della qualità della vita nelle comunità in cui si fa business.</p>
<p>Si può concludere affermando che la responsabilità sociale delle imprese ai giorni nostri si collochi subito al fianco di profitti e perdite come un indice di riferimento per la longevità e il successo di un&#8217;azienda e quindi sorge spontanea una domanda: Perché non essere imprese socialmente responsabili?</p>
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		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Che cos’è una impresa Socialmente responsabile e come si fa a diventarlo</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Aug 2018 10:40:15 +0000</pubDate>
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<p>di Cecilia Grillo</p>
<p>La volta scorsa avevamo analizzato insieme l’evoluzione nel tempo del concetto di responsabilità sociale d’impresa a partire dagli anni ‘50 del 900 fino ad oggi, mettendo in luce quelli che sono gli accorgimenti che un’azienda deve mettere in moto per essere effettivamente socialmente responsabile.</p>
<p>Spesso si sente parlare di concetti quali sostenibilità di impresa, responsabilità sociale, regole di due diligence, ma che cosa significano davvero questi termini? Lo vorrei scoprire oggi con voi!</p>
<p>In parole povere, quando si parla di impresa socialmente responsabile si fa riferimento a un’impresa che, oltre a cercare di sviluppare utili per il proprio guadagno, sfrutta la possibilità di ottenere il cosiddetto “bene sociale”.</p>
<p>Per fare chiarezza brevemente, la responsabilità sociale di impresa, secondo anche quanto riportato dalla Commissione Europea, si occupa di coordinare e incentivare le preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese in conformità con le leggi vigenti e il rispetto per le persone, le comunità e l&#8217;ambiente.</p>
<p>Il concetto più profondo di responsabilità sociale di impresa (RSI o CSR), che maggiormente si avvicina a quello odierno, è emerso nel Regno Unito negli anni &#8217;90 con l’intento di riflettere le crescenti preoccupazioni pubbliche e governative circa l’impatto delle grandi imprese sulla società e sull&#8217;ambiente: le principali aree di interesse della responsabilità di impresa sono state lo sviluppo di comunicazioni di marketing aziendale e il controllo rispetto all’impatto delle operazioni di impresa sulla comunità locale, sui lavoratori e sui loro membri famigliari.</p>
<p>Recentemente l’interesse per la RSI è stato parzialmente integrato dalle pratiche di sostenibiltà che, avendo illuminato il ruolo degli stakeholders e degli investitori aziendali, hanno creato opportunità di incremento del valore aziendale e di riduzione dei costi attraverso l’uso strategico di concetti e pratiche legate alla sostenibilità.</p>
<p>Business sostenibile o impresa sostenibile sono termini che vengono ora utilizzati da aziende che stanno integrando pratiche commerciali sostenibili nelle proprie strategie aziendali, cercando allo stesso tempo di convogliare sia gli interessi degli azionisti che degli stakeholders.</p>
<p><span lang="it-IT">La sostenibilità aziendale è spesso definita come la gestione di un triple bottom line: un processo attraverso il quale le aziende gestiscono i propri rischi finanziari, sociali e ambientali, i propri obblighi e opportunità.</span> Le imprese possono sopravvivere agli shock sia interni che esterni perché sono intimamente connesse a sistemi economici, sociali e ambientali integri: queste aziende creano valore economico in maniera socialmente responsabile e contribuiscono alla formazione di ecosistemi sani e di comunità solide.</p>
<p>Essere una impresa socialmente responsabile e sostenibile, così descritta, sembrerebbe un bel traguardo per il raggiungimento di un equilibrio socio-economico: la responsabilità sociale è diventata sempre più importante per le aziende negli ultimi anni. Che si tratti di dare potere alle donne, tutelare l&#8217;ambiente o incrementare i diritti dei lavoratori, tentando di eliminare fenomeni discriminatori, sempre più aziende stanno incorporando la responsabilità sociale nella propria strategia aziendale complessiva.</p>
<p>Vediamo ora insieme per punti quelli che sono alcuni fra i tanti steps che un’impresa può compiere per poter essere considerata social responsible.</p>
<p>Una fase essenziale è quella di planning: la fase di pianificazione degli obiettivi sociali, etici e ambientali che l’impresa intende raggiungere, insieme agli strumenti e alle risorse necessarie per il soddisfacimento delle esigenze del sistema multistakeholder.</p>
<p>Sono fondamentali anche le fasi di accounting e auditing, di raccolta e analisi di informazioni e di indicatori che portano alla formulazione di un piano di miglioramento aziendale: la valutazione delle attività svolte viene monitorata da un auditor, soggetto terzo e indipendente.</p>
<p>In un momento successivo può essere avviato il processo di reporting: una relazione scritta formulata dall’organismo che attua il processo di valutazione e che ha lo scopo di rendere noto alla comunità il comportamento intrapreso dall’azienda e di promuovere un dialogo diretto con la stessa per sviluppare consenso e reciproca fiducia: la licenza a operare, che consiste nel consenso che ogni impresa ottiene da parte del governo, della comunità locale e degli altri stakeholder, per poter condurre la propria attività legittimamente.</p>
<p>Un altro step da tenere in considerazione è rappresentato dalla fase di embedding, che comprende principi sociali e ambientali che l’impresa si è prefissata come obiettivo e che vengono integrati nel sistema di gestione con il coinvolgimento di tutta l’organizzazione aziendale, ad esempio l’obbligo morale che spinge le aziende al rispetto dei valori etici, degli individui, delle comunità e dell’ambiente; l’analisi del costo opportunità rispetto al tempo dedicato dalle risorse umane in cause di tipo etico-sociale, sviluppo di codici etici, etc.</p>
<p>L’impresa, per rispondere ai criteri richiesti di RSI, deve prestare attenzione sempre maggiormente anche alla sostenibilità ambientale, nel rispetto della quale le aziende puntano a soddisfare i bisogni attuali preservando tuttavia le risorse affinché le generazioni future ne possano usufruire.</p>
<p>Infine è di fondamentale importanza il coinvolgimento degli stakeholder, le organizzazioni possono imparare dai clienti, dai dipendenti e dalla comunità circostante. L&#8217;impegno non consiste solo nel diffondere messaggi, ma nella comprensione delle posizioni contrastanti, nel trovare un terreno comune e nel coinvolgere le parti interessate nel processo decisionale congiunto.</p>
<p>Attraverso l’applicazione di questi criteri un’impresa può andare verso quello che è l’obiettivo della Responsabilità Sociale, così come viene descritta nel Libro Verde della Commissione Europea: “integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”, è una tensione dell’impresa a soddisfare le aspettative degli innumerevoli stakholders interni ed esterni.</p>
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