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	<title>casi Archives - Per I Diritti Umani</title>
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		<title>Un femminicidio ogni due giorni durante il lockdown</title>
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		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 11:02:43 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>di Julia Martín Arévalo La lotta del 25 Novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, diventa ancora più simbolica quest’anno: 87 giorni, 44 donne uccise. Sono i dati del dossier sulle attività criminali&#46;&#46;&#46;</p>
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<p></p>



<p>di Julia Martín Arévalo</p>



<p>La lotta del 25 Novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, diventa ancora più simbolica quest’anno: 87 giorni, 44 donne uccise.</p>



<p>Sono i dati del dossier sulle attività criminali del 2020 redatto dal Ministero dell&#8217;Interno. I fatti parlano da soli: una donna è stata uccisa ogni due giorni durante il primo <em>lockdown</em>, arrivando alla cifra di 59 assassinii solo nel corso del 2020; tutte vittime della violenza maschilista. La quarantena obligatoria è stata sicuramente un “terreno fertile” per la violenza di genere; come ci si poteva aspettare, rinchiudere le donne in casa con i loro aggressori ha esponenzialmente aumentato i dati delle violenze che erano già preoccupanti ben prima del <em>lockdown</em>.</p>



<p>Tuttavia, l&#8217;Italia non è un caso isolato; in molti altri paesi, data la comune situazione legata alla pandemia, c&#8217;è stato un preoccupante aumento dei femminicidi. Particolarmente grave è la realtà dell’America Latina, luogo in cui già si gridava ad alta voce: &#8220;<em>nos están matando</em>&#8221; (ci stanno uccidendo) molto prima che arrivasse la pandemia. Un report delle Nazioni Unite, creato per allertare i paesi coinvolti dell’impatto della pandemia sulla violenza di genere, stima che 137 donne sono uccise ogni giorno nel mondo da un membro della propria famiglia. A livello globale sono 243 milioni le donne di età compresa tra i 15 e i 49 anni che sono state vittime di violenza per mano dei loro partner; meno del 40% cerca aiuto.</p>



<p>Per alcune donne in Italia, come per tante altre in tutte il mondo, le misure di contenimento forzato del covid-19 hanno significato un pericolo enorme, poiché esso ha rafforzato l&#8217;isolamento di coloro che erano già vittime a rischio, peggiorando la loro situazione e separandole da tutti gli strumenti di difesa, ad eccezione del <strong>Numero Verde </strong>1522<strong> di Assistenza Per Le Vittime di </strong><strong>Genere</strong>. Questo,secondo i dati Istat, ha ricevuto un 73% più di chiamate con rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, di cui il 59% sono state chiamate di aiuto di vittime di violenza. Questi dati, sebbene allarmanti, possono significare anche qualcosa di positivo: le campagne di sensibilizzazione per far sentire a queste donne meno sole, hanno funzionato.</p>



<p><strong>Il 25 novembre sarà la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. </strong>Quest&#8217;anno, in piena lotta contro il Covid e data la prospettiva di un nuovo e lungo lockdown, la necessità di continuare a combattere questo nemico che, come la pandemia, è destinato a lasciarci con un alto numero di vittime, è diventata più evidente che mai.</p>



<p>Fonti:</p>



<p>“Femminicidio: il lockdown triplica gli omicidi di donne”, <em>Osservatorio di Diritti,</em> <a href="https://www.osservatoriodiritti.it/2020/09/04/femminicidio-in-italia-oggi-2020-statistiche-reato/?utm_source=rss&utm_medium=rss">https://www.osservatoriodiritti.it/2020/09/04/femminicidio-in-italia-oggi-2020-statistiche-reato/?utm_source=rss&utm_medium=rss</a></p>



<p>“Dossier Viminale: Un anno di attività del Ministero dell’Interno”, <em>Ministero dell’Interno, </em><a href="https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-08/dossier_viminale_2020.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-08/dossier_viminale_2020.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss</a></p>



<p>“Comunicato stampa: Violenza di genere al tempo del covid-19: le chiamate al numero verde 1522”, <em>Istituto Nazionale di Statistica</em>, <a href="https://www.istat.it/it/archivio/242841?utm_source=rss&utm_medium=rss">https://www.istat.it/it/archivio/242841?utm_source=rss&utm_medium=rss</a></p>



<p>“COVID-19 and Ending Violence Against Women and Girls”, <em>UN Women, </em><a href="https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&amp;vs=5006&utm_source=rss&utm_medium=rss">https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&amp;vs=5006&utm_source=rss&utm_medium=rss</a></p>
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		<title>La Giurisdizione Universale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 08:32:41 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>di Nicole Fraccaroli Kosiah, ex comandante del Movimento di Liberazione Unito della Liberia per la Democrazia (ULIMO), è accusato di crimini di guerra commessi durante la prima guerra civile liberiana (1989-1996), inclusi atti di&#46;&#46;&#46;</p>
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<p>di Nicole Fraccaroli</p>



<p>Kosiah,
ex comandante del Movimento di Liberazione Unito della Liberia per la
Democrazia (ULIMO), è accusato di crimini di guerra commessi durante
la prima guerra civile liberiana (1989-1996), inclusi atti di
violenza sessuale, omicidi, cannibalismo, reclutamento di
bambini-soldato e per aver costretto i civili a lavorare in
condizioni crudeli. È stato arrestato in Svizzera nel novembre 2014
e da allora è in detenzione preventiva, poiché le autorità
svizzere hanno condotto indagini. 
</p>



<p>Il
caso è stato proposto da una ONG svizzera, Civitas Maxima, per conto
delle vittime liberiane, secondo un principio noto come Giurisdizione
Universale. Paesi come la Svizzera che hanno adottato questo
principio nel diritto nazionale possono usarlo per processare
cittadini stranieri per gravi crimini internazionali come genocidio,
crimini di guerra e crimini contro l&#8217;umanità commessi in qualsiasi
parte del mondo. 
</p>



<p>A
norma di disposizioni di legge, i tribunali statali possono avviare
un procedimento se il reato o la sua vittima hanno una sorta di
legame con lo Stato. Tradizionalmente, gli Stati portano i presunti
responsabili di crimini internazionali sotto processo dinanzi ai loro
tribunali sulla base di uno dei tre principi: territorialità;
nazionalità passiva o nazionalità attiva. Recentemente è emerso il
principio di universalità, in base al quale ogni Stato è
autorizzato a consegnare alla giustizia presunti autori di crimini
internazionali, indipendentemente dal luogo di commissione del
crimine o dalla nazionalità dell&#8217;autore o della vittima. Il
principio fu proclamato per la prima volta nel diritto internazionale
consuetudinario nel diciassettesimo secolo per quanto riguarda la
pirateria, e la giurisdizione universale si basava quindi su una
preoccupazione comune di tutti gli Stati. 
</p>



<p>Successivamente,
lo stesso terreno giurisdizionale fu incluso nelle Convenzioni di
Ginevra del 1949 sulle vittime di guerra, nella Convenzione del 1984
sulla tortura e in una serie di trattati internazionali sul
terrorismo. La logica della giurisdizione universale in questi casi è
quella di perseguire e punire, a nome di tutta la comunità
internazionale, le persone responsabili di una speciale classe di
crimini di guerra o terrorismo al fine di salvaguardare i valori
universali. La nozione ristretta di giurisdizione universale
(giurisdizione universale condizionale) consente solo allo Stato in
cui l&#8217;imputato è detenuto di perseguirlo, e questo è stato
confermato per quanto riguarda le gravi violazioni delle Convenzioni
di Ginevra del 1949 e del Primo Protocollo Addizionale del 1977,
inclusi tortura e terrorismo. L&#8217;ampia nozione di universalità
(giurisdizione universale assoluta) afferma che uno Stato può
perseguire le persone accusate di crimini internazionali
indipendentemente dalla loro nazionalità, dal luogo di commissione
del crimine, dalla nazionalità della vittima e persino dal fatto che
l&#8217;accusato sia o meno in custodia o comunque presente nello Stato in
questione. Inoltre, tale esercizio della giurisdizione si basa
sull&#8217;incapacità dello Stato territoriale e nazionale di avviare un
procedimento. 
</p>



<p>Una
serie di leggi nazionali degli Stati prevede una qualche forma di
giurisdizione universale. Tale legislazione nazionale autorizza i
tribunali nazionali a indagare e perseguire le persone sospettate di
reati potenzialmente equivalenti a violazioni del diritto
internazionale. Amnesty International riferisce che, in totale, 163
dei 193 Stati membri delle Nazioni Unite &#8220;possono esercitare la
giurisdizione universale su uno o più reati ai sensi del diritto
internazionale, come tali crimini o come crimini ordinari ai sensi
del diritto nazionale&#8221;. Non meno di 166 Stati hanno definito
almeno uno dei quattro crimini sui quali può essere esercitata la
giurisdizione universale (crimini di guerra, crimini contro
l&#8217;umanità, genocidio e tortura) come crimini nella loro legge
nazionale. 
</p>



<p>Ad
esempio, l&#8217;International Crimes and International Criminal Court Act
2000 della Nuova Zelanda definisce crimini di guerra, crimini contro
l&#8217;umanità e genocidio in conformità con le Convenzioni di Ginevra e
lo Statuto di Roma, e la sua sezione 8(1)(c) prevede che le persone
possano essere perseguite in Nuova Zelanda per questi crimini
indipendentemente da (i) la nazionalità o la cittadinanza della
persona accusata; o (ii) se si è verificato o meno un atto facente
parte del reato in Nuova Zelanda; o (iii) se la persona accusata era
o no in Nuova Zelanda nel momento in cui si è verificato l&#8217;atto
costitutivo del reato o nel momento in cui è stata presa la
decisione di accusare la persona di un reato. 
</p>



<p>Il
Canada è un altro esempio di uno Stato che prevede l&#8217;esercizio
interno della giurisdizione universale, nel suo Crimes Against
Humanity and War Crimes Act del 2000. Per il genocidio, i crimini
contro l&#8217;umanità o i crimini di guerra, la sezione 9(1) prevede che
un procedimento può iniziare in qualsiasi divisione territoriale in
Canada per quei reati &#8220;presumibilmente commessi al di fuori del
Canada per i quali una persona può essere perseguita ai sensi della
presente legge [&#8230;], indipendentemente dal fatto che si trovi o meno
in Canada&#8221;.</p>



<p>Anche
se l&#8217;invocazione del principio di universalità, in nome di gravi
crimini internazionali, non è una situazione quotidiana, i casi
emersi sono importanti. In particolare, l’autrice di tale articolo
vorrebbe attirare l&#8217;attenzione sull&#8217;accusa spagnola nei confronti dei
funzionari guatemaltechi nel caso del genocidio guatemalteco. Il
generale Efraín Ríos Montt salì al potere in Guatemala con un
colpo di Stato nel marzo 1982 e sotto la sua dittatura l&#8217;esercito e
le sue unità paramilitari distrussero sistematicamente oltre 600
villaggi. Nel 1999 i primi sforzi per rendere responsabili gli autori
del genocidio hanno avuto luogo in Spagna. La Fondazione Rigoberta
Menchú ha presentato un ricorso penale dinanzi al tribunale
nazionale spagnolo contro Ríos Montt e altri alti funzionari. Il
procedimento giudiziario spagnolo in seguito ha contribuito a formare
un caso in Guatemala. Nel 2012, un tribunale guatemalteco ha accusato
Ríos Montt di tortura, genocidio, sparizioni forzate, terrorismo di
Stato e crimini contro l&#8217;umanità. Il processo ha portato alla
condanna di Ríos Montt ed è stato condannato a 80 anni di prigione.
Questa rappresenta la prima volta che un ex capo di Stato è stato
condannato per genocidio da un tribunale nazionale. La sentenza fu
anche il primo riconoscimento ufficiale da parte dello Stato che si
era verificato il genocidio. 
</p>



<p>Avvocati
per i diritti umani e ONG come TRIAL (ONG Svizzera) sono stati in
prima linea nel promuovere casi di giurisdizione universale per
ottenere la responsabilità per reati gravi, soprattutto laddove tale
responsabilità non esiste nel Paese in cui sono stati commessi i
reati. La Liberia, ad esempio, ha finora ritenuto che nessuno potesse
rendere conto di gravi crimini internazionali commessi durante le sue
guerre civili, anche se ci sono alcuni casi in altri paesi europei
legati al principio della giurisdizione universale. L&#8217;uso della
giurisdizione universale nei paesi di tutto il mondo è cresciuto in
modo esponenziale con un numero senza precedenti di casi, secondo il
rapporto di TRIAL. Sulla base del 2019, 16 paesi hanno procedimenti
giudiziari in corso, 11 accusati sono attualmente sotto processo e
presto potrebbero esserlo anche oltre 200 sospetti. Il numero di
sospettati nominati nei casi di giurisdizione universale in tutto il
mondo (207) è aumentato del 40% rispetto al 2018. Il rapporto TRIAL
esprime inoltre preoccupazione per ciò che afferma essere una
tendenza crescente per i pubblici ministeri di tutto il mondo
accusare gli indagati di terrorismo, che è più facile da
dimostrare, piuttosto che i crimini internazionali. Ciò è
preoccupante perché non esiste una definizione internazionale di
terrorismo e le vittime sono messe da parte, dal momento che il
terrorismo è in molti casi crimine contro lo Stato. Questa è &#8220;una
dura verità da accettare per molti sopravvissuti&#8221;, afferma
TRIAL. 
</p>



<p>Il
rapporto cita il caso dei jihadisti francesi Mounir Diawara e
Rodrigue Quenum, che sono stati condannati da un tribunale francese
nel dicembre 2019 a 10 anni di carcere per terrorismo. L&#8217;imputato era
apparso in foto in combattimenti in Siria, con i Kalashnikov in mano.
Uno di loro brandiva una testa mozzata. TRIAL afferma che i
sospettati &#8220;avrebbero potuto essere accusati, oltre alle accuse
di terrorismo, di oltraggio alla dignità personale, un crimine di
guerra chiaramente definito dalle Convenzioni di Ginevra&#8221;. 
</p>



<p>Di
conseguenza, la giurisdizione universale può costituire
un&#8217;alternativa alla mancanza di giurisdizione nazionale, e in alcuni
casi anche di quella della Corte Penale Internazionale, per
perseguire i crimini internazionali. Ovvero un modo per combattere le
impunità gravi. Dall&#8217;altro
lato, sono state evidenziate alcune obiezioni al principio di
universalità in relazione all&#8217;interferenza negli affari interni di
un altro Stato e nelle relazioni diplomatiche internazionali. Queste
dichiarazioni riflettono la volontà degli Stati di salvaguardare la
sovranità nazionale anche di fronte a gravi violazioni che
minacciano valori e diritti universali, e rischiano di rendere gli
Stati passivi e inerti davanti a violazioni disumane. 
</p>
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