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		<title>La vita dei prigionieri di guerra e il Diritto internazionale umanitario</title>
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		<pubDate>Sat, 27 Feb 2021 08:03:50 +0000</pubDate>
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<p>di Maddalena Formica</p>



<p></p>



<p>Nel contesto di un conflitto armato, i combattenti di una fazione vengono spesso catturati dalle forze nemiche e da queste vengono privati di libertà e posti, per mesi o anni, in campi di prigionia, dove le condizioni di vita possono essere particolarmente difficili.</p>



<p>Il diritto internazionale umanitario si è dunque interessato alla loro sorte, compiendo una distinzione tra coloro che sono stati privati di libertà nell’ambito di un conflitto armato internazionale, un conflitto che vede dunque opporsi due o più Stati, e quelli che invece sono stati catturati nell’ambito di uno conflitto non internazionale, dove ad opporsi sono invece uno Stato e un gruppo armato o due o più gruppi armati. Nel primo caso, il termine utilizzato dalla dottrina è in genere quello di vero e proprio “prigioniero di guerra”, nel secondo caso si tenderà a favorire invece l’espressione di semplice “detenuto”. La distinzione tra i due non è solo puramente terminologica ma, anzi, risulta nella pratica particolarmente importante poiché, se quasi nulla dice il diritto umanitario circa i diritti dei detenuti, una disciplina particolarmente protettrice è riconosciuta ai prigionieri di guerra.</p>



<p>LA FORTE TUTELA DEI PRIGIONIERI DI GUERRA NEI CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI</p>



<p>Nel quadro di un conflitto armato internazionale, tale statuto, innanzitutto, non può essere oggetto di rinuncia o essere perso dal soggetto che ne è beneficiario, anche qualora egli stesso abbia violato in precedenza disposizioni di diritto internazionale umanitario, ed è uno statuo che gli è automaticamente riconosciuto dal momento della cattura fino al momento del rimpatrio; in caso di dubbio circa il diritto ad ottenere tale statuto, inoltre, gioca una presunzione a lui favorevole, una presunzione che potrà essere superata solo nell’ambito di un procedimento giurisdizionale dinanzi ad un Tribunale.</p>



<p>La disciplina in materia di tutela dei prigionieri di guerra risulta essere inoltre particolarmente estesa nel momento in cui si affronta la gestione dello stesso campo di prigionia: tutti gli aspetti della vita dei prigionieri sono regolati in maniera precisa e tutte le disposizioni nel merito derivano da un generale obbligo di uguale ed umano trattamento a favore dei combattenti privati di libertà, a cui è quindi garantita una protezione massima.</p>



<p>Puntuali sono già le disposizioni circa la struttura stessa del campo: questi deve essere ad esempio posizionato in un luogo sicuro rispetto ai combattimenti, le evacuazioni in caso di emergenza devono essere possibili e il campo deve essere identificabile come tale (in genere sul tetto viene aggiunta la scritta “POW”” o “Prisoners of war” leggibile dall’alto) per evitare che venga colpito dalle forze nemiche. Standard minimi igienico-sanitari devono essere inoltre rispettati, così come garantite devono essere le cure mediche, le accortezze in materia di alimentazione, la possibilità di professare la propria religione e di ricevere lettere e pacchi dalla propria famiglia. Altre regole specifiche sono previste per proteggere bambini e donne (che ad esempio devono essere posti in locali diversi da quelli degli uomini) e in materia di lavoro: i prigionieri possono infatti svolgere attività ma non possono essere obbligati a lavorare se sono malati o feriti così come non possono essere obbligati ad arruolarsi o a partecipare in altro modo al conflitto.</p>



<p>Queste regole derivano dall’idea generale che essere della fazione opposta non costituisce un reato e che dunque l’essere prigioniero non deve inteso come una sanzione: condurre una vita “normale”, nei limiti del contesto del conflitto, deve essere dunque possibile.</p>



<p>Oltre a certe condizioni di vita, il diritto internazionale umanitario prevede e disciplina anche dei veri e propri meccanismi di garanzia dei diritti dei prigionieri di guerra, attivabili dal Comitato Internazionale della Croce Rossa e dagli stessi prigionieri. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa, innanzitutto, ha la possibilità di ispezionare i campi e di chiedere colloqui anonimi ai prigionieri per valutare le condizioni di vita ed eventualmente discuterne con coloro che ne sono responsabili; i prigionieri, invece, con piena immunità, possono allertare autonomamente la Croce Rossa, nominare un “uomo di fiducia” che li rappresenti e faccia valere i loro diritti e denunciare ai responsabili del campo eventuali situazioni contrarie alle disposizioni circa i già menzionati standard di vita individuati dalla Convenzione di Ginevra e dal relativo Protocollo I.</p>



<p>In genere, si può rilevare come, almeno nel contesto dei conflitti armati internazionali, le Parti tendano a rispettare nella pratica queste regole: oltre alle conseguenze di eventuali violazioni del diritto internazionale umanitario, infatti, gli Stati temono che condizioni di vita eccessivamente dure nei campi portino alla radicalizzazione dei nemici imprigionati così come a delle ritorsioni dell’avversario durante il conflitto.</p>



<p>LA SCARSA PROTEZIONE DEI DETENUTI NEI CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI E LE PAURE DEL COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA</p>



<p>Situazione molto diversa e, soprattutto, oggi sempre più preoccupante è quella invece dei detenuti, ovvero dei soggetti che hanno partecipato ai combattimenti nel contesto di un conflitto armato non internazionale e che hanno in seguito perso la propria libertà.</p>



<p>Pochissime sono infatti le disposizioni specifiche in materia previste dal Protocollo II della Convenzione di Ginevra e ai detenuti, come agli eventuali civili internati, si applicheranno in genere unicamente le regole consuetudinarie e le eventuali norme di diritto interno e di diritto internazionale in materia di diritti umani.</p>



<p>Il Comitato Internazionale della Croce Rossa tenta nella pratica spesso di dialogare con i diversi gruppi armati ed esso stesso ha più volte denunciato le pessime condizioni di vita nei campi di detenzione, ma quelli che sono i desideri degli attori del diritto internazionale umanitario si scontrano con la peculiare natura di questi conflitti.</p>



<p>I conflitti armati non internazionali, infatti, nascono in genere da scontri ideologici tra diversi gruppi, gruppi che, a differenza degli Stati, non hanno risorse economiche tali da finanziare i campi e gestirli nel rispetto del diritto umanitario e che, sulla base di una forte ideologia politica o religiosa o di una differenza etnica, sono poco propensi nella pratica a “perdonare” al nemico il fatto di essere della fazione opposta.</p>



<p>Questo problema è stato più volte sottolineato dal Comitato della Croce Rossa e da ONG che lavorano sul campo ed è un problema che risulta essere sempre più preoccupante poiché il modello del conflitto armato non internazionale è ormai quello più diffuso, mentre la classica guerra interstatale è stata quasi del tutto abbandonata: nuove misure sono state spesso auspicate ma, come spesso avviene nel contesto dei conflitti armati non internazionali, gli Stati sono oggi più che mai reticenti a creare disposizioni che possano intervenire direttamente sul proprio territorio, limitando la propria sovranità in una questione puramente interna.</p>
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