<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CEDU Archives - Per I Diritti Umani</title>
	<atom:link href="https://www.peridirittiumani.com/tag/cedu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.peridirittiumani.com/tag/cedu/</link>
	<description>Periodico nazionale iscritto presso il tribunale di Milano n. 170 del 30/05/2018</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 May 2025 08:35:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>

<image>
	<url>https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/02/cropped-peridirittiumani_logodef-150x150.jpg</url>
	<title>CEDU Archives - Per I Diritti Umani</title>
	<link>https://www.peridirittiumani.com/tag/cedu/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La CEDU non si tocca</title>
		<link>https://www.peridirittiumani.com/2025/05/31/la-cedu-non-si-tocca/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss</link>
					<comments>https://www.peridirittiumani.com/2025/05/31/la-cedu-non-si-tocca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2025 08:32:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Legalità]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[#peridirittiumani.com]]></category>
		<category><![CDATA[associazione]]></category>
		<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[CEDU]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[Corteeuropeadirittiumani]]></category>
		<category><![CDATA[dirittiumani]]></category>
		<category><![CDATA[dirittoeuropeo]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[legalità]]></category>
		<category><![CDATA[Meloni]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[protezione]]></category>
		<category><![CDATA[sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[tutela]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[violazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peridirittiumani.com/?p=18031</guid>

					<description><![CDATA[<p>A seguito del recente attacco del governo Meloni alla CEDU (Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; https://it.euronews.com/my-europe/2025/05/24/il-consiglio-deuropa-risponde-a-meloni-e-frederiksen-no-a-pressioni-politiche-sulla-cedu#:~:text=Il%20Consiglio%20d%27Europa%20risponde%20a%20Meloni%20e%20Frederiksen%3A%20%22No%20a%20pressioni%20politiche%20sulla%20Cedu%22) pubblichiamo oggi notizie di alcune sentenze relative alla violazione di articoli della stessa (osservatorio risalente allo scorso&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2025/05/31/la-cedu-non-si-tocca/">La CEDU non si tocca</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<div class="wp-block-image"><figure class="alignright size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/05/corte.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="590" height="350" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/05/corte.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-18032" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/05/corte.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 590w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/05/corte-300x178.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 590px) 100vw, 590px" /></a></figure></div>



<p>A seguito del recente attacco del governo Meloni alla CEDU (Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; https://it.euronews.com/my-europe/2025/05/24/il-consiglio-deuropa-risponde-a-meloni-e-frederiksen-no-a-pressioni-politiche-sulla-cedu#:~:text=Il%20Consiglio%20d%27Europa%20risponde%20a%20Meloni%20e%20Frederiksen%3A%20%22No%20a%20pressioni%20politiche%20sulla%20Cedu%22)?utm_source=rss&utm_medium=rss pubblichiamo oggi notizie di alcune sentenze relative alla violazione di articoli della stessa (osservatorio risalente allo scorso mese di aprile, quindi si tratta di decisioni recentissime). </p>



<p></p>



<p><strong>Osservatorio Corte EDU: aprile 2025</strong></p>



<p><strong>Selezione di pronunce rilevanti per il sistema penale</strong></p>



<p><em>A cura di&nbsp;</em><a href="https://www.sistemapenale.it/it/autori-di-sp/zacche-francesco?utm_source=rss&utm_medium=rss"><em>Francesco Zacché</em></a><em>&nbsp;e&nbsp;</em><a href="https://www.sistemapenale.it/it/autori-di-sp/zirulia-stefano?utm_source=rss&utm_medium=rss"><em>Stefano Zirulia</em></a></p>



<p><em>Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Margherita Ricci (artt. 3, 10, 11 e 14 Cedu) e Stefania Basilico (artt. 6 e 8 Cedu).</em></p>



<p><strong><em>In aprile abbiamo selezionato pronunce relative a:</em></strong><em>&nbsp;compatibilità del regime&nbsp;</em>ex&nbsp;<em>art. 41-bis ord. pen. con il divieto di pene inumane e degradanti (art. 3 Cedu); preclusione della partecipazione alle udienze in video-collegamento (art. 6 Cedu); valutazione delle prove a difesa e coinvolgimento del giudice come testimone in indagine parallela a quella oggetto del suo giudizio (art. 6 Cedu); Perquisizione di studio legale e sequestro del computer senza mandato di perquisizione e controllo successivo (art. 8 Cedu); uso della forza contro un giornalista che filma un intervento di polizia (art. 10 Cedu); interruzione di conferenza LGBT e test antidroga in assenza di indizi in ordine all’assunzione o detenzione di stupefacenti (artt. 3, 14 e 11 Cedu).</em></p>



<p><strong>ART. 3 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22respondent%22:[%22ITA%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-242639%22]}?utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, Sez. I, 10 aprile 2025, Morabito c. Italia</a></p>



<p><strong>Divieto di pene inumane o degradanti – Permanenza in carcere di detenuto anziano e affetto da decadimento cognitivo con diagnosi di Alzheimer – adeguatezza delle cure – non violazione – Sottoposizione al regime carcerario ex art. 41-bis – Decadimento cognitivo – assenza di motivazione in ordine alla persistente pericolosità,&nbsp;<em>sub specie&nbsp;</em>di capacità di mantenere contatti con la criminalità organizzata – violazione.</strong></p>



<p>Il ricorrente, G.M., cittadino italiano nato nel 1934, era stato condannato in via definitiva per fatti di mafia e sottoposto – nel carcere di Opera a Milano – al regime previsto dall’art. 41&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>ord. pen. Il ricorso nasceva dalla circostanza che, nonostante il deterioramento fisico e cognitivo del condannato, questi non solo era rimasto in carcere, ma aveva continuato ad essere detenuto secondo le modalità dell’art. 41&nbsp;<em>bis</em>. Secondo G.M., quindi, i fatti esposti si erano tradotti nella lesione dell’art. 3 CEDU. Questi, infatti, aveva 88 anni e soffriva di numerose patologie: l’ingrossamento della prostata lo aveva costretto da anni all’uso del catetere con conseguenti (e frequenti) infezioni delle vie urinarie; era poi affetto da ernia inguinale bilaterale, cardiopatia ipertensiva con episodi di angina e da poliartrite. In aggiunta, era oggetto anche di un progressivo (ma inesorabile) decadimento cognitivo (§ 6). Alla luce di questo composito quadro clinico, l’Italia aveva fornito alla Corte la cartella clinica del condannato, da cui si evinceva che allo stesso erano stati – di volta in volta – offerti tutti i trattamenti necessari, ancorché – in alcune occasioni – fosse stato proprio lui a rifiutarli (§§ 7 &#8211; 15). Non solo, dalla documentazione depositata, si evinceva che le condizioni del ricorrente erano compatibili con il regime carcerario (§ 17). Il ricorrente, invece, forniva valutazioni di consulenti di parte, dalle quali emergeva che egli non solo non poteva essere adeguatamente curato in carcere, ma che a maggior ragione non poteva più restare sottoposto al regime dell’art. 41&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>(§§ 19 &#8211; 22).Ciononostante, G.M. aveva continuato ad essere assoggettato al “carcere duro”, giacché il Ministero della Giustizia aveva ritenuto necessario prorogargli l’applicazione biennale di tale regime in quanto egli non si era mai dissociato dal gruppo mafioso di appartenenza, conservandovi – anzi – un ruolo di primo piano. Questa decisione era stata reclamata da parte di G.M., secondo il quale, rispetto alla presunta capacità di mantenere contatti con il&nbsp;<em>clan</em>, non poteva trascurarsi il dato dell’evidente decadimento cognitivo. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, investito della decisione, aveva tuttavia rigettato il reclamo, nonostante le conclusioni addotte dal perito sulla salute del ricorrente. La decisione era poi stata confermata dalla Corte di Cassazione (§§ 30 &#8211; 32). In data 7 gennaio 2022 e successivamente in data 6 giugno 2022, il ricorrente aveva quindi adito la Corte EDU lamentando la lesione dell’art. 3 CEDU.&nbsp;<em>Medio tempore</em>&nbsp;– tra l’altro – le autorità italiane avevano continuato a prorogare a G.M. l’applicazione biennale del carcere duro (§§ 33 &#8211; 35). La situazione aveva subito una temporanea modifica quando il condannato, operato d’urgenza il 29 maggio 2023, era stato conseguentemente sottoposto alla detenzione domiciliare. Lo stesso, tuttavia, il 21 giugno 2023 era tornato in carcere. A quel tempo, però, sull’assunto che la detenzione domiciliare avesse comportato la cessazione dell’applicazione del carcere duro, questi era stato sottoposto a normale reclusione (§§ 54 &#8211; 59). &nbsp;Malgrado ciò, il 14 novembre 2023 il Ministero della Giustizia aveva decretato la necessità di sottoporre G.M. nuovamente alla detenzione&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 41&nbsp;<em>bis</em>. Anche in questo caso la decisione era stata oggetto di reclamo; al tempo del giudizio, però, la Corte EDU non aveva evidenza in merito all’esito dello stesso (§ 65). &nbsp;Passando al merito, secondo i giudici di Strasburgo per verificare, in concreto, se lo stato di detenzione carceraria rispetti o meno l’art. 3, occorre condurre tre diversi tipi di verifiche, e in particolare: (<em>i</em>) accertare lo stato di salute del detenuto e l’effetto che su costui hanno le modalità di esecuzione della pena; (<em>ii</em>) valutare la qualità delle cure mediche che gli sono fornite; e (<em>iii</em>) rilevare se, tenuto conto dello stato di salute, questi debba restare in carcere o meno (§ 101). Con riferimento al punto&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;(<em>i</em>), per la Corte è pacifico che il ricorrente fosse affetto da molteplici patologie (§ 102), così come, con riferimento al punto&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;(<em>ii</em>), è provato che lo stesso avesse sempre beneficiato di trattamenti medici adeguati (§ 110). L’elemento che richiede maggiore attenzione è, a giudizio della Corte, il punto&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;(<em>iii</em>), aspetto sul quale si appuntava la valutazione di G.M. in merito al trattamento inumano cui era sottoposto, e consistente – appunto – nella prosecuzione della detenzione nonostante le sue patologie (§ 111). Secondo la Corte, tuttavia, posto che non esiste un diritto ad essere rilasciati&nbsp;<em>de plano&nbsp;</em>per ragioni di salute e che il ricorrente – ancorché in carcere – aveva sempre ricevuto adeguate terapie, la continuazione del regime detentivo in sé non aveva comportato alcuna violazione dell’art. 3 CEDU (§§ 111 &#8211; 115). Per contro, la Corte ravvisa la violazione dell’art. 3 in relazione al fatto che il ricorrente aveva continuato ad essere sottoposto al regime dell’art. 41&nbsp;<em>bis</em>. Come noto, per la Corte EDU tale regime non costituisce di per sé trattamento inumano e degradante; occorre però che lo stesso sia compatibile con il rispetto della dignità umana e che non provochi un livello di sofferenza superiore a quello inerente alla detenzione (§ 125). Nel caso di specie, il ricorrente aveva 88 anni ed era stato assoggettato al carcere duro fin dal 2004. Sulla scorta di tali motivi, i giudici italiani avrebbero dovuto indagare con maggiore pregnanza la sussistenza di adeguate ragioni per continuare l’applicazione di simile modalità detentiva (§ 135). Dalla documentazione depositata, però, nulla emergeva in questo senso e, anzi, sorgevano dubbi in ordine al fatto che il ricorrente avesse potuto mantenere rilevanti contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza. Ciò, a maggior ragione tenuto conto dell’ampiamente provato deterioramento delle sue facoltà cognitive (situazione, tuttavia, sempre sottostimata dalle autorità italiane, secondo cui non poteva ignorarsi il fatto che G.M. sembrasse lucido rispetto all’espletamento delle mere attività quotidiane) (§§ 139 &#8211; 140). &nbsp;Pertanto, il fatto che il ricorrente, in mancanza di sufficienti motivazioni in merito, avesse continuato ad essere detenuto secondo le modalità dell’art. 41&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>non poteva che costituire una lesione dell’art. 3 CEDU (§ 146). (<em>Margherita Ricci</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: L. Pressacco,&nbsp;<em>Presupposti di applicazione dell’art. 41-bis ord. penit. e condizioni di salute del detenuto</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2019, 1, pp. 669 e ss.; P. Bernardoni,&nbsp;<em>Detenzione e infermità psichica sopravvenuta: un problema europeo e una soluzione nazionale</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2019, 2, pp. 1065 e ss.; L. Franzetti,&nbsp;<em>Detenzione di soggetti affetti da disturbi psichiatrici e promiscuità delle strutture carcerarie: la CEDU “boccia” il sistema penitenziario portoghese</em>, in&nbsp;<em>Riv. It.&nbsp;</em><em>Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2024, 2, pp. 854 e ss.</p>



<p><strong>ART. 6 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-242784&utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 24 aprile 2025, Ivan Karpenko c. Ucraina</a></p>



<p><strong>Equità processuale &#8211; parità delle armi &#8211; immotivata assenza di contraddittorio &#8211; al ricorrente detenuto non rappresentato è preclusa la partecipazione alle udienze tramite collegamento video &#8211; violazione</strong></p>



<p>Il ricorrente promuove dinanzi alle autorità nazionali un procedimento volto a far accertare l’indebito monitoraggio della sua corrispondenza in carcere da parte delle autorità penitenziarie (§ 10). Rigettate le sue pretese, egli adisce la C.edu lamentando la violazione dell’equità processuale sotto il profilo del diritto alla parità delle armi e del contraddittorio, poiché gli sarebbe stato illegittimamente precluso di partecipare alle udienze tramite collegamento video (§ 21). Premesso che l’equità processuale impone il rispetto di una sostanziale parità tra le parti (§ 27) e che, salvo eccezioni, le udienze devono essere orali (§ 28), i giudici di Strasburgo accertano nella specie la violazione dell’art. 6 Cedu per non aver le autorità nazionali consentito al ricorrente detenuto, pur potendo, di esporre le proprie difese da remoto (§ 40). Tenendo conto dei principi del giusto processo, nessuna rilevanza assume in senso contrario che il diritto interno non contempli la possibilità di collegamenti video (§ 37), tanto più nel caso in cui, come occorso nella specie e come rilevato dalla C.edu, nel procedimento in questione le autorità penitenziarie, diversamente dal ricorrente, avevano potuto esercitare il proprio diritto di difesa confutando la ricostruzione fattuale avversa (§ 40). (<em>Stefania Basilico</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: P. Concolino,&nbsp;<em>L’equità processuale:&nbsp;</em>leading case<em>&nbsp;e applicazione concreta della C.edu</em>, in&nbsp;<em>Riv. it. dir. proc. pen.</em>, 2024, p. 1628.</p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-242999&utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 24 aprile 2025, Sytnyk c. Ucraina</a></p>



<p><strong>Equità processuale &#8211; imparzialità oggettiva del giudice &#8211; ricorrente condannato per corruzione &#8211; mancata valutazione delle prove a difesa &#8211; il giudice è coinvolto come testimone in una indagine parallela &#8211; violazione</strong></p>



<p>Il ricorrente è un funzionario pubblico condannato per corruzione ed il suo nominativo è inserito a tempo indeterminato nel pubblico registro ucraino dei funzionari corrotti. Egli adisce la C.edu lamentando l’iniquità del processo svoltosi nei suoi confronti ai sensi dell’art. 6 comma 1 Cedu. Nel dettaglio, secondo il ricorrente, da una parte le autorità nazionali avrebbero omesso di procedere alla valutazione delle prove a difesa prendendo in considerazione solo le, peraltro vaghe, prove dell’accusa (§ 67) e, dall’altra, l’imparzialità di uno dei giudici sarebbe stata dubbia (§ 69). I giudici di Strasburgo, in accoglimento del ricorso, concludono per la violazione del principio di equità processuale sotto entrambi i profili. Quanto al primo, la C.edu rileva come la condanna del ricorrente si sia effettivamente basata su prove inconsistenti, financo contraddittorie, senza alcuna valutazione delle prove testimoniali a difesa, oltretutto nel contesto di un’arbitraria distribuzione dell’onere della prova (§ 80-82); quanto al secondo, richiamata la propria giurisprudenza in materia di imparzialità oggettiva dell’organo giudicante (§ 84-86), la C.edu esclude che il giudice in questione potesse apparire effettivamente imparziale poiché coinvolto come testimone in un’indagine parallela (§ 90). (<em>Stefania Basilico</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: V. Sirello,&nbsp;<em>Questioni in tema di imparzialità oggettiva del giudice</em><em>,&nbsp;</em>in&nbsp;<em>Riv. it. dir. proc. Pen</em><em>.,&nbsp;</em>2024, p. 1249;<em>&nbsp;</em>F. Ertola,&nbsp;<em>Esigenze di imparzialità nel processo penale</em>,&nbsp;<em>ivi</em>, 2019, p. 2235; L. Pressacco,&nbsp;<em>Imparzialità del giudice e responsabilità del magistrato</em>,&nbsp;<em>ivi</em>, 2018, p. 1837.</p>



<p><strong>ART. 8 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-242532&utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 3 aprile 2025, Kulak c. Slovacchia</a></p>



<p><strong>Perquisizione dello studio legale del ricorrente e sequestro del computer per quasi quindici mesi &#8211; assenza di mandato di perquisizione e di controllo successivo &#8211; il diritto interno non garantisce la conservazione del materiale soggetto al segreto professionale ed estraneo all’indagine &#8211; violazione</strong></p>



<p>Nel corso di un’indagine per corruzione, le autorità nazionali perquisiscono lo studio legale del ricorrente e sequestrano il computer dello stesso per quasi quindici mesi. Invocando l’art. 8 Cedu ed il segreto professionale (§ 53), il ricorrente sostiene di aver subito un’interferenza arbitraria in quanto la perquisizione è avvenuta in assenza di mandato nonostante mancassero ragioni d’urgenza e, inoltre, il diritto interno non contempla uno strumento di controllo successivo (§ 57-58); ancora, quest’ultimo nemmeno garantisce che il materiale soggetto al segreto professionale ed estraneo all’indagine sia adeguatamente conservato (§ 60). I giudici di Strasburgo, premessa l’applicabilità dell’art. 8 Cedu agli studi legali (§ 73) e la peculiare garanzia di proteggere la riservatezza della corrispondenza tra gli avvocati ed i clienti (§ 75), accolgono il ricorso. Da una parte, accertano nella specie l’effettivo difetto dell’urgenza legittimante una perquisizione senza mandato (§ 81) e, dall’altra, la mancanza di adeguate garanzie idonee a bilanciare tale assenza come, a titolo esemplificativo, la possibilità di procedere ad un efficace controllo successivo (§ 84). Ancora, la carenza nell’ordinamento giuridico nazionale di adeguate forme di protezione dei dati estranei all’indagine soggetti al segreto professionale costituisce un’interferenza non conforme al paradigma convenzionale invocato (§ 88). (<em>Stefania Basilico</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici<strong>:&nbsp;</strong>F. Ertola,&nbsp;<em>Ambiti di tutela della privatezza</em>, in&nbsp;<em>Riv. it. dir. proc. pen.</em>, 2022, p. 1745.</p>



<p><strong>ART. 10 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22respondent%22:[%22ARM%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22],%22itemid%22:[%22001-242528%22]}?utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, Sez. V, 3 aprile 2025, H.G. c. Armenia</a></p>



<p><strong>Libertà di raccogliere e diffondere informazioni – Uso della forza nei confronti di un giornalista che effettua riprese – sequestro della videocamera il loro intervento su un manifestante – Ingerenza illegittima non “necessaria in una società democratica” – Violazione</strong></p>



<p>Un giornalista&nbsp;<em>freelance</em>&nbsp;di origine armena, H.G., ricorreva alla Corte EDU lamentando la lesione dell’art. 10 CEDU in quanto, durante una manifestazione occorsa il 19 luglio 2016 nel quartiere di Sari Tagh in Yerevan (Armenia), la polizia gli aveva impedito di continuare a filmare quanto stava accadendo intorno a lui e, nello specifico, tra i manifestanti e le stesse forze dell’ordine. &nbsp;La vicenda traeva origine dai fatti del 17 luglio 2016, quando un gruppo di oppositori politici aveva assaltato una stazione di polizia a Yerevan chiedendo la liberazione del principale&nbsp;<em>leader</em>&nbsp;politico di opposizione e le dimissioni dell’allora presidente armeno. Come noto, dopo questo avvenimento la città di Yerevan era stata teatro di numerose (ed infuocate) contestazioni. In una di queste proteste, appunto quella verificatasi la sera del 19 luglio 2016, era presente anche il ricorrente in qualità di giornalista, sebbene sprovvisto del relativo “cartellino” identificativo. &nbsp;Quando la polizia aveva circondato un manifestante, il ricorrente aveva tentato di filmare l’accadimento. A quel punto, però, i poliziotti, benché avvertiti da un collega di H.G. che questi era un giornalista, si erano comunque avventati contro di lui. In particolare, da un video messo a disposizione della Corte, si udivano due poliziotti rivolgersi con tono minaccioso al ricorrente: uno che gli diceva “Chi stai filmando, eh?”, mentre l’altro che gli diceva “Non ho ancora cancellato [il video]; [lo] cancellerò…” (§ 9). Dal filmato, inoltre, risultava possibile ricostruire la dinamica dell’intera aggressione patita dal ricorrente. Infatti, mentre i suddetti operatori di polizia intimorivano il giornalista, altri si erano avventati contro di lui bloccandolo e colpendolo ripetutamente e strappandogli di mano sia il cellulare sia la videocamera con cui stava lavorando. Quest’ultima gli era stata restituita soltanto dopo diverso tempo (e, tra l’altro, grazie all’intervento di un altro ufficiale); tuttavia alcuni video della manifestazione erano stati cancellati. &nbsp;A seguito dell’evento, veniva aperta un’indagine in relazione –&nbsp;<em>inter alia</em>&nbsp;– ai reati di cui agli artt. 308, para. 1 (abuso di autorità), 309, para. 1 (eccesso di autorità) e 164, para. 2 (ostacolo all’esercizio di lecita attività giornalistica, commesso da un pubblico ufficiale) (§ 13). Tuttavia, a fronte della mancanza di progressi investigativi, in data 13 aprile 2023, l’avvocato del ricorrente aveva ricusato il procuratore. Sul punto occorre specificare che, al tempo del processo davanti alla Corte EDU, non si aveva evidenza dell’esito di tale azione né l’indagine penale aperta in Armenia risultava chiusa (§ 33). &nbsp;Proprio per quest’ultima ragione, e cioè per l’asserito mancato esperimento di tutti i rimedi domestici, l’Armenia eccepiva l’inammissibilità del ricorso di H.G. davanti alla Corte EDU (§§ 41 e 42). Dal canto suo, invece, il ricorrente rilevava che l’indagine penale non costituiva un rimedio effettivo e, pertanto, il suo ricorso non poteva dirsi inammissibile (§§ 43 – 45). Non potendosi trascurare che, a distanza di anni dall’inizio dell’indagine, la stessa non aveva portato alcun risultato, la Corte – da ultimo – dichiarava l’ammissibilità del ricorso (§ 51). Passando al merito, il ricorrente evidenziava come la condotta tenuta dai poliziotti avesse determinato una illegittima lesione della sua libertà di espressione (§ 57). Tale ricostruzione veniva accolta dalla Corte, secondo cui era evidente che la condotta del ricorrente configurava l’esercizio del diritto raccogliere informazioni a fini di cronaca. Per tali motivi, tenuto conto dell’aggressione da questi subita per mano dei poliziotti e della contestuale sottrazione della videocamera, risultava pacifico – secondo i giudici di Strasburgo – che l’espletamento del lavoro giornalistico di H.G. fosse stato ostacolato (§ 62). La Corte si chiedeva, da ultimo, se tale impedimento potesse dirsi in qualche modo giustificato e, quindi, “necessario in una società democratica”&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 10, co. 2 CEDU. Ebbene, anche a tale quesito non si dava risposta positiva, atteso che il ricorrente non era armato né aveva tenuto un comportamento violento e che, inoltre, non era stata fornita alcuna prova idonea a dimostrare la sussistenza di un legittimo scopo quanto al contegno tenuto dagli operatori di polizia (§ 64). (<em>Margherita Ricci</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: M. Crippa,&nbsp;<em>La pubblicazione di dichiarazioni diffamatorie altrui: la Corte EDU condanna l’Italia per la violazione del diritto di cronaca in relazione all’omicidio Tobagi,&nbsp;</em>in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2020, 2, p. 1164; M. Crippa,&nbsp;<em>La violazione della libertà di stampa nell’ordinamento turco: ancora una condanna della Corte EDU per la custodia cautelare,&nbsp;</em>in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2021, 1, pp. 336-337; B. Fragasso,&nbsp;<em>Diritto alla libertà di espressione degli avvocati e sanzioni disciplinari: la Corte Edu condanna la Polonia per violazione dell’art. 10 CEDU</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2023, 3, p. 1240; L. Franzetti,&nbsp;<em>I confini della libertà di espressione in caso di vilipendio alla bandiera</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2023, 4, pp. 1665-1666.</p>



<p><strong>ARTT. 3 e 14 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22itemid%22:[%22001-242861%22]}?utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, Sez. III, 29 aprile 2025, D. e altri c. Russia</a></p>



<p><strong>Interruzione di una conferenza LGBT – Perquisizioni personali illegittime da parte delle forze dell’ordine –&nbsp;<em>test</em>&nbsp;obbligatorio antidroga in assenza di indizi in ordine all’assunzione o detenzione di stupefacenti – Umiliazione e svilimento intenzionali motivati da omofobia – Indagine inefficace – Violazione</strong></p>



<p>Sei cittadini russi adiscono la Corte europea denunciando il&nbsp;<em>raid</em>&nbsp;illegittimamente operato dalla polizia russa in data 5 dicembre 2020 a Yaroslavl (Russia), quando le forze dell’ordine avevano violentemente interrotto la conferenza sui diritti umani e sull’attivismo LGBT cui i ricorrenti stavano partecipando. In particolare, forze speciali della polizia (indossando passamontagna e filmando il loro intervento) avevano fatto irruzione intorno alle tre del pomeriggio nel luogo in cui si stava tenendo l’evento. Essi avevano costretto gli undici partecipanti a restare a lungo in piedi davanti al muro, li avevano poi perquisiti ed interrogati e ne avevano registrato i documenti di identità. &nbsp;Nonostante i ricorrenti avessero chiesto spiegazioni in ordine al controllo che stavano subendo, non era stata fornita loro alcuna giustificazione in merito e, anzi, agli stessi erano stati rivolti dalla polizia epiteti ingiuriosi concernenti il loro presunto orientamento sessuale. &nbsp;Non solo. Sebbene, la perquisizione personale e locale non avesse dato alcun esito favorevole quanto alla presenza di droghe, tutti i partecipanti al<em>&nbsp;workshop</em>&nbsp;erano stati condotti in ospedale per essere sottoposti obbligatoriamente ai&nbsp;<em>test</em>&nbsp;antidroga (§§ 5 e 6). Gli esami erano risultati negativi; ciononostante, i partecipanti erano stati rilasciati soltanto intorno alle nove di sera, a seguito di ulteriori interrogatori. Dopo gli avvenimenti descritti, i ricorrenti avevano denunciato all’autorità russa l’illegittimità della condotta tenuta dai poliziotti, ritenendo che la stessa configurasse un abuso di potere penalmente rilevante ai sensi dell’art. 286 del loro Codice Penale. Cionondimeno, alle loro segnalazioni non era seguita alcuna incriminazione (§§ 10 e 11). &nbsp;Davanti alla Corte i ricorrenti lamentavano – prima di tutto – la violazione degli artt. 3 e 14 CEDU in quanto gli stessi, durante l’intervento della polizia, erano stati sottoposti a trattamenti discriminatori e che avevano ingenerato in loro un grave senso di paura, di angoscia e di umiliazione. In aggiunta, essi eccepivano anche che in Russia non era stata condotta alcuna indagine effettiva sulla illiceità della condotta tenuta dalla polizia (§ 19). I giudici di Strasburgo, partendo proprio da quest’ultima doglianza, rilevavano&nbsp;<em>in primis</em>&nbsp;la mancanza di prove in ordine alla necessità di esperire i&nbsp;<em>test&nbsp;</em>antidroga. Inoltre, considerando la ben documentata ostilità russa verso la comunità LGBT all&#8217;epoca dei fatti, statuivano che l’autorità giudiziaria russa avrebbe dovuto accertare se le azioni della polizia fossero state motivate o meno da intenti discriminatori riconnessi al presunto orientamento sessuale dei partecipanti al<em>&nbsp;workshop&nbsp;</em>(§ 24). Atteso che il Ministero dell’Interno russo aveva respinto le denunce senza divulgare i risultati dell’inchiesta e che i giudici russi non erano entrati nel merito ritenendo di non avere giurisdizione sulla vicenda, le autorità russe si erano limitate ad affermare che le azioni della polizia erano state legittime e prive di movente omofobico. Secondo la Corte, quindi, proprio la mancanza di una indagine efficace sull’intento discriminatorio o meno perseguito dalla polizia costituiva la prima causa di violazione degli artt. 3 e 14 CEDU (§§ 24 e 25). In aggiunta a ciò, tali articoli risultavano violati perché gli operatori di polizia avevano agito sostanzialmente al fine di umiliare i ricorrenti. Ciò si evinceva dal fatto che né delle perquisizioni né dei&nbsp;<em>test</em>&nbsp;antidroga fosse stato redatto verbale, nonché dagli epiteti dispregiativi rivolti ai manifestanti. Secondo la Corte, quindi, il comportamento del tutto inappropriato e minaccioso tenuto dalla polizia durante i fatti del 5 dicembre 2020 e le motivazioni omofobiche alla base dello stesso non potevano che avere comportato una lesione della dignità umana dei ricorrenti (§§ 28 &#8211; 25). Per i profili relativi alla libertà di riunione e di associazione, v.&nbsp;<em>infra sub&nbsp;</em>art. 11 CEDU. (<em>Margherita Ricci</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: D. Sibilio,&nbsp;<em>L’esame coatto delle urine tramite catetere, finalizzato all’ottenimento di prove, costituisce trattamento inumano e degradante, secondo la Corte di Strasburgo</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,&nbsp;</em>2019, 4, p. 2252.</p>



<p><strong>ART. 11 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22itemid%22:[%22001-242861%22]}?utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, Sez. III, 29 aprile 2025, D. e altri c. Russia</a></p>



<p><strong>Interruzione di una conferenza in materia LGBT da parte della polizia russa – ingerenza sproporzionata e lesiva della libertà di riunione dei partecipanti –&nbsp;<em>Chilling effect</em>&nbsp;conseguente alle modalità dell’irruzione e al comportamento delle autorità nazionali nei confronti dei ricorrenti – restrizione della libertà di riunione non “necessaria in una società democratica” – Violazione</strong></p>



<p>Per la ricostruzione dei fatti e i profili relativi alla proibizione della tortura congiuntamente al divieto di discriminazione, v.&nbsp;<em>supra sub&nbsp;</em>artt. 3 e 14 CEDU. I ricorrenti si dolevano del fatto che l’interruzione del seminario avesse comportato una lesione della loro libertà di riunione e di associazione. Tale rimostranza trovava il pieno favore della Corte, secondo cui l’interruzione dell’evento aveva comportato una restrizione della libertà di riunione e di associazione rilevante&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 11 CEDU (§ 46). &nbsp;Infatti, pur non potendosi ignorare che il&nbsp;<em>workshop</em>&nbsp;si era svolto nel periodo in cui in Russia erano ancora in vigore le restrizioni per il COVID-19 e che, secondo la polizia, le relative misure non erano state pienamente rispettate dai partecipanti, la Corte sottolineava comunque l’inaccettabilità delle modalità usate dalle forze dell’ordine. Pertanto, secondo i giudici, il contegno della polizia non poteva dirsi “necessario in una società democratica”&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 11, co. 2 CEDU (§ 47). Al contrario, tale comportamento aveva senz’altro ingenerato il cd.&nbsp;<em>chilling effect</em>, scoraggiando i ricorrenti dal partecipare in futuro a raduni simili, problema successivamente aggravato dal fatto che le autorità nazionali avevano privato i ricorrenti anche dell’opportunità di ottenere una qualche riparazione per la violazione dei loro diritti. Tutto questo, quindi, non poteva che portare alla conclusione che vi era stata un’interferenza sproporzionata nell’esercizio del diritto dei ricorrenti alla libertà di riunione (§ 48). (<em>Margherita Ricci</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: C. Cataneo,&nbsp;<em>L’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza al fine di disperdere una riunione pacifica non autorizzata integra una violazione dell’art. 11 CEDU</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,&nbsp;</em>2021, 1, pp. 311-312.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2025/05/31/la-cedu-non-si-tocca/">La CEDU non si tocca</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.peridirittiumani.com/2025/05/31/la-cedu-non-si-tocca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una sentenza della Corte dei diritti dell&#8217;Uomo. Per restare umani</title>
		<link>https://www.peridirittiumani.com/2024/11/28/una-sentenza-della-corte-dei-diritti-delluomo-per-restare-umani/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss</link>
					<comments>https://www.peridirittiumani.com/2024/11/28/una-sentenza-della-corte-dei-diritti-delluomo-per-restare-umani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 13:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[#Mastrogiovanni]]></category>
		<category><![CDATA[#peridirittiumani.com]]></category>
		<category><![CDATA[#psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[#salutementale]]></category>
		<category><![CDATA[CEDU]]></category>
		<category><![CDATA[codicepenale]]></category>
		<category><![CDATA[cura]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[legalità]]></category>
		<category><![CDATA[libertà]]></category>
		<category><![CDATA[pazienti]]></category>
		<category><![CDATA[psichiatria]]></category>
		<category><![CDATA[riforma]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[sociale]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>
		<category><![CDATA[tortura]]></category>
		<category><![CDATA[umanità]]></category>
		<category><![CDATA[violazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peridirittiumani.com/?p=17797</guid>

					<description><![CDATA[<p>(di Damiano Aliprandi, www.news-forumsalutementale.it) Associazione Per i diritti umani, nel 2025, si occuperà del tema del benessere mentale e oggi pubblichiamo questa notizia importante. Per la prima volta, grazie all’impegno di L’Altro Diritto –&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2024/11/28/una-sentenza-della-corte-dei-diritti-delluomo-per-restare-umani/">Una sentenza della Corte dei diritti dell&#8217;Uomo. Per restare umani</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/men.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="700" height="465" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/men.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17798" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/men.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 700w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/men-300x199.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></a></figure>



<p></p>



<p>(di Damiano Aliprandi, www.news-forumsalutementale.it)?utm_source=rss&utm_medium=rss </p>



<p></p>



<p><strong>Associazione Per i diritti umani, nel 2025, si occuperà del tema del benessere mentale e oggi pubblichiamo questa notizia importante.</strong></p>



<p>Per la prima volta, grazie all’impegno di L’Altro Diritto – Società della Ragione Onlus e Fondazione Franco Basaglia, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha stabilito che l’Italia ha violato i diritti umani di un paziente psichiatrico, immobilizzato con forza e trattato con farmaci pesanti in un ospedale. Questa pratica è stata condannata come inumana e degradante. La recente sentenza della CEDU nel caso Lavorgna c. Italia rappresenta un precedente di grande rilievo per il sistema giudiziario italiano, poiché è la prima volta che la Corte condanna l’Italia per violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in un caso di contenzione meccanica e farmacologica all’interno di un reparto psichiatrico. La sentenza riconosce che il trattamento riservato al paziente durante la sua degenza presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) dell’Ospedale di Melzo è stato inumano e degradante, in violazione del divieto assoluto di trattamenti inumani e degradanti stabilito dall’articolo 3 della Convenzione.</p>



<p>Il caso coinvolge Matteo Lavorgna, diciannovenne all’epoca dei fatti, affetto da un disturbo psicotico non altrimenti specificato. Il giovane era stato ricoverato volontariamente il 30 settembre 2014 su consiglio del suo psichiatra, il quale aveva ritenuto necessario un intervento protetto per evitare che la situazione degenerasse. Tuttavia, in seguito a un episodio di aggressività verso i genitori durante una visita, lo SPDC aveva applicato misure di contenzione meccanica, immobilizzando Lavorgna al letto per quasi otto giorni consecutivi, nonostante fosse già sottoposto a pesanti sedazioni farmacologiche. Il ricorso, depositato presso la CEDU, si basava sulla denuncia del giovane per maltrattamenti e coercizione da parte del personale medico, con accuse riguardanti anche l’omissione di un’adeguata verifica sulla necessità di prolungare la contenzione meccanica, nonostante Lavorgna fosse in stato di calma apparente e sotto controllo medico. In Italia, la sua denuncia era stata archiviata dal tribunale, che aveva ritenuto legittimo l’uso della contenzione in quanto misura necessaria per evitare rischi futuri.</p>



<p>Nella sentenza del 7 novembre scorso, la Corte di Strasburgo ha stabilito che il trattamento subito da Lavorgna costituisce una violazione sostanziale e procedurale dell’articolo 3 della Convenzione. La Corte ha, infatti, evidenziato come la prolungata contenzione meccanica non fosse giustificabile, in quanto la condizione di pericolo che ne aveva determinato l’applicazione non persisteva più con tale intensità, mancando così di motivazioni oggettive e necessarie. Inoltre, la Corte ha censurato l’inefficacia dell’indagine condotta in Italia, non ritenendola conforme agli standard richiesti per un accertamento trasparente e indipendente. Gli interventi delle due associazioni sopracitate hanno contribuito in modo significativo alla decisione della Corte, sostenendo che, in assenza di norme chiare sui limiti della contenzione meccanica in ambito psichiatrico, tale pratica debba essere giustificata solo in casi di necessità assoluta e comprovata, come prevede l’articolo 54 del Codice penale. Le organizzazioni hanno evidenziato che la contenzione non può essere usata a scopo cautelare, ma esclusivamente per rispondere a un pericolo concreto e imminente, come confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana nel caso Mastrogiovanni.</p>



<p>La decisione della CEDU apre un’importante riflessione sulla necessità di stabilire regolamentazioni più precise e rigide in merito all’uso della contenzione in contesti psichiatrici. Il caso Lavorgna solleva interrogativi su un utilizzo della contenzione che appare non solo ingiustificato dal punto di vista della necessità medica, ma anche lesivo della dignità umana. Tale pratica si pone in contrasto con il principio di proporzionalità richiesto per le misure restrittive della libertà individuale. Inoltre, la sentenza sollecita una riforma dei protocolli sanitari italiani, poiché attualmente mancano norme specifiche che disciplinino la contenzione meccanica e farmacologica. La Corte Europea ha ribadito che la contenzione meccanica non deve essere considerata un intervento terapeutico, ma un mezzo di sicurezza, utilizzabile solo come ultima risorsa e per il minor tempo possibile. La condanna dell’Italia segna, quindi, un passo significativo verso una maggiore tutela dei diritti delle persone affette da disturbi psichiatrici e potrebbe stimolare il legislatore italiano a intervenire con normative specifiche, in linea con gli standard di diritti umani delineati dalla CEDU e dalle linee guida del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (CPT).Una sentenza della Corte dei diritti dell&#8217;Uomo. Per restare umani.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2024/11/28/una-sentenza-della-corte-dei-diritti-delluomo-per-restare-umani/">Una sentenza della Corte dei diritti dell&#8217;Uomo. Per restare umani</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.peridirittiumani.com/2024/11/28/una-sentenza-della-corte-dei-diritti-delluomo-per-restare-umani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Non solo naufragi, anche detenzioni disumane</title>
		<link>https://www.peridirittiumani.com/2023/03/04/non-solo-naufragi-anche-detenzioni-disumane/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss</link>
					<comments>https://www.peridirittiumani.com/2023/03/04/non-solo-naufragi-anche-detenzioni-disumane/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2023 10:16:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Migrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[#Cutro]]></category>
		<category><![CDATA[#migranti]]></category>
		<category><![CDATA[#NOCPR]]></category>
		<category><![CDATA[#peridirittiumani.com]]></category>
		<category><![CDATA[associazione]]></category>
		<category><![CDATA[attivisti]]></category>
		<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[CEDU]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[decreti]]></category>
		<category><![CDATA[denunce]]></category>
		<category><![CDATA[dirittiumani]]></category>
		<category><![CDATA[dirittointernazionale]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[naufragio]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[salvataggio]]></category>
		<category><![CDATA[sbarchi]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[soccorso]]></category>
		<category><![CDATA[vittime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peridirittiumani.com/?p=16882</guid>

					<description><![CDATA[<p>(da noaicpr e naga.it) Le immagini andate in onda su Striscia la Notizia lo scorso 20 gennaio, provenienti dal centro di permanenza per il rimpatrio di Palazzo San Gervasio (Potenza), aprono uno spiraglio sugli abusi&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2023/03/04/non-solo-naufragi-anche-detenzioni-disumane/">Non solo naufragi, anche detenzioni disumane</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>(da noaicpr e naga.it)</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/03/terapia.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="1024" height="1024" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/03/terapia-1024x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-16884" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/03/terapia-1024x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/03/terapia-300x300.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/03/terapia-150x150.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 150w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/03/terapia-768x768.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/03/terapia-80x80.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 80w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/03/terapia-320x320.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 320w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/03/terapia.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1080w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<p>Le immagini andate in onda su Striscia la Notizia lo scorso 20 gennaio, provenienti dal centro di permanenza per il rimpatrio di Palazzo San Gervasio (Potenza), aprono uno spiraglio sugli abusi e sulle violazioni dei diritti e della stessa dignità umana che purtroppo si ripetono tutto il giorno, tutti i giorni, in tutti i CPR di Italia, sistematicamente, da quasi 25 anni.</p>



<p><br>&#8220;<em>No, non si tratta di Guantanamo e non si tratta neanche di una prigione&#8221;</em>, ma ci assomiglia parecchio, come si nota nel servizio, ed è chiamato proprio &#8220;La Guantanamo d&#8217;Italia&#8221; quel CPR al confine tra Basilicata e Puglia.</p>



<p><br><img loading="lazy" height="16" width="16" alt="&#x1f4a5;" src="https://ci6.googleusercontent.com/proxy/GuPqR6TFq6w1AbbKvKD1yCdbm2w9gS7uGOeT58io830ew5aqav6piSkH-3t7TqF-zbwkGyJzqet0N0UEgUS3PGctZLZlHzqCyVlOEsh2t9XRJ1MWCGEv=s0-d-e1-ft#https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t99/1.5/16/1f4a5.png?utm_source=rss&utm_medium=rss">Il centro &#8211; è bene che a Milano lo si tenga ben presente &#8211; è gestito dalla stessa società del CPR di Milano, Martinina S.r.l. (già Engel S.r.l.), che ha da poco ottenuto dalla Prefettura il rinnovo dell&#8217;appalto.</p>



<p><br>Da questa società dipendono direttore, operatori e personale, anche sanitario interni alla struttura Palazzo San Gervasio come di Milano, dove si consumano gli abusi e le gravi violazioni, anche del diritto alla salute, che vi raccontiamo tutti i giorni, oggetto dei report-denuncia dello scorso luglio al quale abbiamo collaborato dopo un accesso a sorpresa <img loading="lazy" height="16" width="16" alt="&#x1f449;" src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/fSiPOWJuynUnpjw-D_ussC9gPKWFZDLS6m9z1vQamzMBfNQbPbVslDVX_YDjpUiEPHH_gSZpH56789EGQIpWDKWJPVgirKM-06TYocELNZYXKNIXwW8L=s0-d-e1-ft#https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/taa/1.5/16/1f449.png?utm_source=rss&utm_medium=rss"><a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3RIqGUY%3Ffbclid%3DIwAR0OGkCFFQU0-L7A2HUJs8uD_Sb8J5pR-eo6Zj1T4V0Cs9XOZnK8rQRt3-g&amp;h=AT0lK7VPoNjcGY4mv-i7t_umHEdS5x3vKxBqc3NfsNSSJAhbN0830tIBaxmhgkLrWDTZkJy_vwUvkRgY46Ej1YOZ7-rCN2VuY-BRkYxPRY5RiUraRHFXnZ7TtOlDOO9Xxg&amp;__tn__=-UK&utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">bit.ly/3RIqGUY</a></p>



<p><br>Nel servizio, il primo e più interessante di due sul tema, compaiono anche due attivist* della nostra Rete, intervistat* durante la mobilitazione &#8220;Sconfiniamo&#8221;&#8221; dello scorso 18 dicembre a Milano.<br>Dopo la spiegazione del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, che illustra come in quei luoghi vengano trattenute persone &#8220;amministrativamente irregolari&#8221; perché arrivate senza documenti, o con premesso scaduto o perso per aver perso il lavoro, tutti insieme ad altri usciti dal carcere dopo avere espiato la propria pena, si passa alle immagini delle celle.<br>Ogni stanza ospita 4 persone in 25 mq e un bagno senza la porta e tutto lo scarno arredamento è in cemento; l&#8217;unico collegamento con l&#8217;esterno è una gabbia che si affaccia sul cortile del CPR di Palazzo San Gervasio, mentre non esistono aree comuni. <em>&#8220;Non dovrebbe essere un carcere ma ci assomiglia parecchio</em>&#8220;, dice la giornalista prima di mostrare persone accompagnate nel centro trascinate legate con con fascette di contenzione ai polsi.<br>Ma, come dicevamo, lo &#8220;scoop&#8221; del servizio è qualcosa che invece è tutt&#8217;altro che straordinario, per chi conosce la realtà.<br>Straordinario, piuttosto, è che siano uscite queste riprese dal centro, nel quale vengono sequestrati i cellulari ai trattenuti e ogni ripresa è vietata.</p>



<p><br>Finalmente le denunce di tanti anni prendono forma visibile.</p>



<p><br><img loading="lazy" height="16" width="16" alt="&#x26a1;" src="https://ci6.googleusercontent.com/proxy/yZs_FrColvb7xtne2DeFIcFseCp88trJkK_8qLdD5C_Q7JSJibMHsjotioN09BqUr3vU_Ogj8W8fkyG_YrVxfJeMSDgLJe9sKIjRAWyTebV8UbLOBiQ=s0-d-e1-ft#https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/te4/1.5/16/26a1.png?utm_source=rss&utm_medium=rss">Dopo la nostra attivista, che rappresenta lo smodato utilizzo di psicofarmaci (Rivotril), utilizzato per tenere sedati ragazzi giovani e forti, abbandonati a loro stessi, al fine di prevenire giuste e legittime proteste, la conferma di quanto detto viene dalle immagini riprese dall&#8217;ambulatorio del CPR di Palazzo San Gervasio.</p>



<p><br><img loading="lazy" height="16" width="16" alt="&#x1f4a5;" src="https://ci6.googleusercontent.com/proxy/GuPqR6TFq6w1AbbKvKD1yCdbm2w9gS7uGOeT58io830ew5aqav6piSkH-3t7TqF-zbwkGyJzqet0N0UEgUS3PGctZLZlHzqCyVlOEsh2t9XRJ1MWCGEv=s0-d-e1-ft#https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t99/1.5/16/1f4a5.png?utm_source=rss&utm_medium=rss"><img loading="lazy" height="16" width="16" alt="&#x1f4a5;" src="https://ci6.googleusercontent.com/proxy/GuPqR6TFq6w1AbbKvKD1yCdbm2w9gS7uGOeT58io830ew5aqav6piSkH-3t7TqF-zbwkGyJzqet0N0UEgUS3PGctZLZlHzqCyVlOEsh2t9XRJ1MWCGEv=s0-d-e1-ft#https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t99/1.5/16/1f4a5.png?utm_source=rss&utm_medium=rss">Si distingue un migrante seduto su un lettino circondato dalle forze dell&#8217;ordine, legato, cui viene somministrata quella che viene chiamata &#8220;la terapia&#8221;, con la minaccia che altrimenti non sarà slegato: un potente cocktail di sedativi.</p>



<p><br><img loading="lazy" height="16" width="16" alt="&#x1f4a5;" src="https://ci6.googleusercontent.com/proxy/GuPqR6TFq6w1AbbKvKD1yCdbm2w9gS7uGOeT58io830ew5aqav6piSkH-3t7TqF-zbwkGyJzqet0N0UEgUS3PGctZLZlHzqCyVlOEsh2t9XRJ1MWCGEv=s0-d-e1-ft#https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t99/1.5/16/1f4a5.png?utm_source=rss&utm_medium=rss">&#8220;<em>Prendi la terapia! Io parlo una volta&#8221; Prendi la terapia e io ti slego. Se non prendi la terapia, rimani così</em>&#8221; , urla un addetto del personale sanitario.<img loading="lazy" height="16" width="16" alt="&#x1f4a5;" src="https://ci6.googleusercontent.com/proxy/GuPqR6TFq6w1AbbKvKD1yCdbm2w9gS7uGOeT58io830ew5aqav6piSkH-3t7TqF-zbwkGyJzqet0N0UEgUS3PGctZLZlHzqCyVlOEsh2t9XRJ1MWCGEv=s0-d-e1-ft#https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t99/1.5/16/1f4a5.png?utm_source=rss&utm_medium=rss"></p>



<p><br><img loading="lazy" height="16" width="16" alt="&#x1f4a5;" src="https://ci6.googleusercontent.com/proxy/GuPqR6TFq6w1AbbKvKD1yCdbm2w9gS7uGOeT58io830ew5aqav6piSkH-3t7TqF-zbwkGyJzqet0N0UEgUS3PGctZLZlHzqCyVlOEsh2t9XRJ1MWCGEv=s0-d-e1-ft#https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t99/1.5/16/1f4a5.png?utm_source=rss&utm_medium=rss">&#8220;<em>C&#8217;è tutto: c&#8217;è il Rivotril, c&#8217;è il Tavor, c&#8217;è il Talofen</em>&#8220;</p>



<p><br><img loading="lazy" height="16" width="16" alt="&#x1f4a5;" src="https://ci6.googleusercontent.com/proxy/GuPqR6TFq6w1AbbKvKD1yCdbm2w9gS7uGOeT58io830ew5aqav6piSkH-3t7TqF-zbwkGyJzqet0N0UEgUS3PGctZLZlHzqCyVlOEsh2t9XRJ1MWCGEv=s0-d-e1-ft#https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t99/1.5/16/1f4a5.png?utm_source=rss&utm_medium=rss">La persona legata appare imboccata a forza: &#8220;<em>ingoia, ingoia!</em>&#8221; e poi un beffardo &#8220;<em>Aah! Aah!</em>&#8221; ad invitare ad aprire la bocca per dimostrare di avere inghiottito tutto.</p>



<p><br>Già la presenza di agenti (molti agenti) nel corso di una visita medica &#8211; se così si può chiamare &#8211; è assolutamente illegittima. Ma questo video è una &#8220;summa&#8221; di abusi e violazioni di diritti e della stessa dignità della persona umana, che è difficile elencare tutti gli illeciti consumati, a danno di persone innocenti affidate allo Stato, e da questi rinchiuse in gabbie solo perchè nate in certe nazioni &#8220;sbagliate&#8221;<br>E&#8217; da 25 anni che i CPR esistono ed hanno contato più di 30 morti &#8211; come racconta uno di noi durante l&#8217;intervista &#8211; L&#8217;ultimo, si ricorda nel servizio, è del 19 dicembre scorso, quando un ragazzo marocchino è morto nel CPR di Brindisi Restinco asfissiato per un incendio appiccato a seguito di una protesta.</p>



<p><br><strong>Qui il nostro post con il video, che vi chiediamo di condividere</strong>: <a href="https://www.facebook.com/NoaiCPR/videos/1579960742416857?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">&#8220;PRENDI LA TERAPIA E TI SLEGO&#8221;</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2023/03/04/non-solo-naufragi-anche-detenzioni-disumane/">Non solo naufragi, anche detenzioni disumane</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.peridirittiumani.com/2023/03/04/non-solo-naufragi-anche-detenzioni-disumane/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diritto al Rispetto della Vita Privata e Familiare nella Corte Costituzionale della Repubblica Italiana e nella Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo.</title>
		<link>https://www.peridirittiumani.com/2019/08/12/diritto-al-rispetto-della-vita-privata-e-familiare-nella-corte-costituzionale-della-repubblica-italiana-e-nella-corte-europea-dei-diritti-delluomo/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss</link>
					<comments>https://www.peridirittiumani.com/2019/08/12/diritto-al-rispetto-della-vita-privata-e-familiare-nella-corte-costituzionale-della-repubblica-italiana-e-nella-corte-europea-dei-diritti-delluomo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2019 08:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[#diritticivili]]></category>
		<category><![CDATA[#peridirittiumani.com]]></category>
		<category><![CDATA[approfondimento]]></category>
		<category><![CDATA[articolo]]></category>
		<category><![CDATA[associazione]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia]]></category>
		<category><![CDATA[CEDU]]></category>
		<category><![CDATA[coniugi]]></category>
		<category><![CDATA[coppie]]></category>
		<category><![CDATA[Corte europea]]></category>
		<category><![CDATA[costituzione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[dirittiumani]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[gay]]></category>
		<category><![CDATA[genere]]></category>
		<category><![CDATA[giornale]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[individuo]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[libertà]]></category>
		<category><![CDATA[marito]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[moglie]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[omosessuali]]></category>
		<category><![CDATA[omosessualità]]></category>
		<category><![CDATA[protezione]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[uguaglianza]]></category>
		<category><![CDATA[unioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peridirittiumani.com/?p=12912</guid>

					<description><![CDATA[<p>D Un Approccio Comparato basato sul Caso delle Unioni Omosessuali. di Nicole Fraccaroli Animata dalla volontà di identificare come l&#8217;unione omosessuale sia regolata, percepita e supportata da due diversi sistemi giuridici, nel seguente documento&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2019/08/12/diritto-al-rispetto-della-vita-privata-e-familiare-nella-corte-costituzionale-della-repubblica-italiana-e-nella-corte-europea-dei-diritti-delluomo/">Diritto al Rispetto della Vita Privata e Familiare nella Corte Costituzionale della Repubblica Italiana e nella Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" width="635" height="425" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/08/immagine-ECtHR.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-12913" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/08/immagine-ECtHR.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 635w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/08/immagine-ECtHR-300x201.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 635px) 100vw, 635px" /></figure>



<p><strong>D</strong></p>



<p><strong>Un Approccio Comparato basato sul Caso delle Unioni Omosessuali.</strong></p>



<p>di Nicole Fraccaroli</p>



<p>Animata dalla volontà di
identificare come l&#8217;unione omosessuale sia regolata, percepita e
supportata da due diversi sistemi giuridici, nel seguente documento
di ricerca contemplo da una parte la sentenza della Corte
Costituzionale Italiana che si occupa di tale sfida e dall&#8217;altra, la
Corte Europea dei Diritti Umani  nel caso Oliari e altri c. Italia,
la cui sentenza riguardava tre coppie omosessuali che secondo la
legislazione italiana non avevano la possibilità di sposarsi o
entrare in nessun altro tipo di unione civile. 
</p>



<p><br>Sulla base della
legislazione italiana, le coppie sposate sono le uniche ad avere
diritto a formare una famiglia; infatti, in base all&#8217;articolo 29
della Costituzione Italiana &#8220;La Repubblica riconosce i diritti
della famiglia come una società naturale fondata sul matrimonio. Il
matrimonio si fonda sull&#8217;eguaglianza morale e legale dei coniugi
entro i limiti stabiliti dalla legge per assicurare l&#8217;unità
familiare.&#8221; L&#8217;articolo 29 è solitamente considerato come una
trave sostenuta da quattro colonne: il principio di solidarietà,
quello personalista, e il principio di uguaglianza e autonomia.
Stando alla Costituzione, non può esserci famiglia se questa non è
basata sul matrimonio tra uomo e donna e l&#8217;antropologia Cristiana ha
fortemente influito nella costruzione di tale visione. Il diritto
alla famiglia è significativamente presente nel codice civile
attraverso il primo libro dal titolo &#8220;Delle persone e della
famiglia&#8221;, che si riferisce all&#8217;organizzazione del matrimonio e
ai diritti e doveri dell&#8217;uomo e della donna, marito e moglie.</p>



<p>Considerando invece la
Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo e delle Libertà
Fondamentali in ambito del diritto al rispetto della vita privata e
familiare; la vita privata è un concetto ampio, incapace di una
definizione esaustiva e può &#8220;abbracciare molteplici aspetti
dell&#8217;identità fisica e sociale della persona&#8221;. Attraverso la
sua giurisprudenza, la Corte Europea ha fornito indicazioni sul
significato e sulla portata della vita privata ai fini dell&#8217;articolo
8 ed è evidente che la giurisprudenza si è mossa in linea con gli
sviluppi sociali e tecnologici. La nozione di vita privata non è
limitata alla vita personale di un individuo; ma essa anche comprende
il diritto di stabilire relazioni con altri esseri umani. La corte ha
affermato che elementi quali l&#8217;identificazione di genere, il nome,
l&#8217;orientamento sessuale e la vita sessuale sono elementi importanti
della sfera personale tutelati dall&#8217;articolo 8. L&#8217;ingrediente
essenziale della vita familiare è il diritto di vivere insieme in
modo che le relazioni familiari possano svilupparsi normalmente e i
membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia. I
diritti umani non rappresentano un discorso finito, concluso e la
CEDU è uno strumento vivente, interpretato alla luce delle
situazioni attuali. Di conseguenza, una coppia omosessuale che vive
in una relazione stabile rientra nella nozione di vita familiare,
così come nella vita privata, allo stesso modo delle coppie
eterosessuali. Questo principio è stato inizialmente enunciato nel
caso di Schalk e Kopf c. Austria, dove la corte ha ritenuto
artificioso sostenere che una coppia omosessuale non potesse godere
della vita familiare ai sensi dell&#8217;articolo 8.</p>



<p><br>Prendo in
considerazione la sentenza della Corte Costituzionale Italiana n.138
dell’aprile 2010, poiché i rimedi interni della causa Oliari e
altri c. Italia sono stati esauriti sulla base di tale decisione. 
<br>In questa sentenza la Corte ha esaminato le disposizioni del
Codice Civile che disciplinano il matrimonio, in seguito alle
referenze di due tribunali (di Venezia e Trento) interrogati da
alcune coppie omosessuali in seguito al rifiuto da parte
dell&#8217;ufficiale civile di pubblicare avviso della loro intenzione di
sposarsi. Dal momento che i tribunali portano affermazioni simili, li
considero congiuntamente. <br>I giudici del rinvio hanno sollevato
una questione di costituzionalità degli articoli relativi alla
famiglia all&#8217;interno del codice civile con riferimento agli articoli
2, 3, 29 e 117 della Costituzione, in quanto non consentirebbero alle
persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio. I giudici del
rinvio riconoscono che il matrimonio ai sensi della legge italiana &#8220;è
inequivocabilmente centrato sul fatto che i coniugi sono di sesso
diverso&#8221;; ma si riferiscono anche agli argomenti dei ricorrenti,
i quali hanno sottolineato che la legge italiana non contiene un
concetto di matrimonio, né un divieto espresso sul matrimonio tra
persone dello stesso sesso. D&#8217;altra parte, i tribunali riconoscono
che non è possibile ignorare la rapida trasformazione della società
e dei costumi negli ultimi decenni, che hanno visto la fine del
monopolio detenuto dal modello della famiglia tradizionale e la
nascita spontanea parallela di diverse forme di convivenza che
necessitano di protezione. Di conseguenza, tale richiesta di
protezione richiede un&#8217;attenzione particolare alla compatibilità
dell&#8217;interpretazione tradizionale (all&#8217;interno del codice civile) con
i principi costituzionali.</p>



<p>Un primo principio è
quello sancito dall&#8217;articolo 2 della Costituzione che riconosce i
diritti inviolabili degli uomini e secondo i due tribunali questo
concetto non riguarda solo la sfera individuale, ma in particolare
quella sociale come espressione della personalità dell&#8217;individuo. I
tribunali sostengono poi che, dal momento che il diritto di contrarre
matrimonio è un elemento essenziale dell&#8217;espressione della dignità
umana, ai sensi dell&#8217;articolo 3 della Costituzione il cui obiettivo è
quello di proibire differenze irragionevoli nel trattamento, esso
stesso deve essere garantito a tutti e non può essere soggetto a
discriminazione, con conseguente obbligo per lo Stato di intervenire
nei casi in cui il suo esercizio sia ostacolato. In relazione
all&#8217;articolo 29, i giudici sostengono che il significato della
disposizione non sia quello di considerare la famiglia come un
&#8220;diritto naturale&#8221;, ma piuttosto di affermare la precedente
esistenza e autonomia della famiglia rispetto allo Stato. I tribunali
si riferiscono infine all&#8217;articolo 117 della Costituzione, che impone
al legislatore di rispettare i limiti derivanti dal diritto
comunitario e dagli obblighi di diritto internazionale; ricordando a
tale riguardo gli articoli 8, 12 e 14 della CEDU. 
</p>



<p>La Corte Costituzionale
dichiara infondati tutti i principi costituzionali evocati dai
tribunali, ad eccezione dell&#8217;Articolo 2, riconoscendo che &#8220;Questo
concetto deve includere le unioni omosessuali, intese come la
coabitazione stabile di due individui dello stesso sesso, a cui viene
concesso il diritto fondamentale di scegliere liberamente la propria
situazione di coppia e di ottenerne il riconoscimento legale insieme
ai diritti e doveri associati &#8220;. Questa è un&#8217;ipotesi
fondamentale presa dalla Corte Costituzionale in quanto dichiara che
due persone dello stesso sesso sono investite dalla Costituzione
Italiana con un diritto fondamentale di ottenere il riconoscimento
giuridico dei diritti e dei doveri relativi alla loro unione. <br>La
corte ritiene che l&#8217;aspirazione a questo riconoscimento non possa
essere raggiunta solo rendendo le unioni omosessuali equivalenti al
matrimonio. Ne consegue che spetta al Parlamento determinare le forme
di garanzia e riconoscimento delle unioni menzionate; poiché in
realtà comporterebbe l&#8217;inclusione di una nuova figura nel quadro
normativo del Codice Civile. 
</p>



<p>Si considera ora la
sentenza della Corte Europea, relativa alla causa Oliari e altri c.
Italia presentata nel 2015, sulla sola base delle presunte violazioni
dell&#8217;articolo 8 della CEDU.</p>



<p>La valutazione di tale
Corte rinvia innanzitutto ad alcuni principi generali. Infatti,
mentre lo scopo essenziale dell&#8217;articolo 8 è di proteggere gli
individui da interferenze arbitrarie da parte delle autorità
pubbliche; lo stesso può anche imporre allo Stato determinati
obblighi positivi e assicurare il rispetto della vita privata o
familiare anche nella sfera delle relazioni tra individui. La Corte
chiarisce che per valutare gli obblighi positivi degli Stati è
importante fare alcune considerazioni: il giusto equilibrio che
dev’essere raggiunto tra gli interessi concorrenti dell&#8217;individuo e
della comunità nel suo complesso; l&#8217;impatto di una situazione in cui
vi è discordanza tra realtà sociale e legge e, il margine di
apprezzamento concesso agli Stati. In secondo luogo, la Corte applica
tali principi al caso in questione, prendendo atto della situazione
dei ricorrenti all&#8217;interno del sistema nazionale italiano. Si accorge
così che lo stato attuale dei richiedenti nel contesto giuridico
interno può essere considerato solo un&#8217;unione di fatto, e che può
essere regolata da alcuni accordi contrattuali privati ​​di
portata limitata che non soddisfano alcune esigenze fondamentali
della regolamentazione e protezione di una relazione stabile e
impegnata.</p>



<p>Ciò è dimostrato dal
fatto che tali contratti sono aperti a chiunque conviva,
indipendentemente dal fatto che siano o meno una coppia. È
interessante notare che la Corte ha anche affermato ulteriormente che
l&#8217;esistenza di un&#8217;unione stabile è indipendente dalla convivenza. La
Corte ritiene che, in assenza di matrimonio, le coppie dello stesso
sesso abbiano interesse ad ottenere l&#8217;opzione di entrare in una forma
di unione civile, poiché questo sarebbe il modo più appropriato per
il loro rapporto di essere legalmente riconosciuto e per essere
protetto in modo pertinente. Il governo italiano non è riuscito a
mettere in luce gli interessi della comunità nel suo complesso,
poiché è stato negato che l&#8217;assenza di un quadro giuridico
specifico che garantisse il riconoscimento omosessuale tentasse di
proteggere il concetto tradizionale di famiglia, o la morale della
società. Oltre a quanto sopra, è rilevante anche il movimento verso
il riconoscimento legale delle coppie omosessuali che ha continuato a
svilupparsi rapidamente in Europa. In particolare apprezzo
l&#8217;essenziale affermazione della Corte secondo la quale, nel caso di
specie, il margine di apprezzamento non dovrebbe essere più ampio,
poiché non riguarda i diritti supplementari che potrebbero derivare
da tale unione, ma riguarda un bisogno generale di riconoscimento e
protezione legale. <br>Di fatto, in assenza di un interesse
comunitario prevalente da parte del governo italiano, contro il quale
bilanciare gli interessi dei ricorrenti, e alla luce delle
conclusioni dei tribunali nazionali sulla questione che è rimasta
inascoltata (si avverte che I tribunali italiani effettuano
accertamenti sulla questione caso per caso); la Corte constata che il
governo italiano ha oltrepassato il margine di apprezzamento e non ha
adempiuto all&#8217;obbligo positivo di garantire che i richiedenti
dispongano di un quadro giuridico specifico che preveda il
riconoscimento e la protezione della loro unione omosessuale.</p>



<p>L&#8217;unione omosessuale è
stata trattata, attraverso i due risultati, non in una maniera
completamente opposta, ma in un modo rappresentativo, di un sistema
domestico ancora ostaggio di disposizioni che incorporano idee
tradizionali, e di un sistema giuridico maggiormente disposto ad
espandere i diritti umani alle nuove situazioni attuali.</p>



<p>È
fondamentale riconoscere che la Corte Costituzionale Italiana non ha
respinto la questione della costituzionalità negando ulteriori
cambiamenti, ma sostenendo che tale cambiamento debba essere
innescato dal Parlamento sulla base dell&#8217;articolo 2 della
Costituzione che deve includere le unioni omosessuali. <br>Dall&#8217;altra
parte, la Corte europea non si è limitata a rivendicare la necessità
del riconoscimento giuridico e della protezione delle unioni
omosessuali, ma parla in termini di un obbligo positivo statale
derivante dall&#8217;articolo 8; e questo ha influenzato l&#8217;interpretazione
estensiva dei diritti umani nell&#8217;ordinamento italiano, come risultato
dell&#8217;adozione della Legge Cirinnà (n118, del 25 Maggio 2016) che
attualmente prevede le unioni civili tra persone dello stesso sesso.
<br><br>
</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2019/08/12/diritto-al-rispetto-della-vita-privata-e-familiare-nella-corte-costituzionale-della-repubblica-italiana-e-nella-corte-europea-dei-diritti-delluomo/">Diritto al Rispetto della Vita Privata e Familiare nella Corte Costituzionale della Repubblica Italiana e nella Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.peridirittiumani.com/2019/08/12/diritto-al-rispetto-della-vita-privata-e-familiare-nella-corte-costituzionale-della-repubblica-italiana-e-nella-corte-europea-dei-diritti-delluomo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La forza nascosta della Dignità Umana</title>
		<link>https://www.peridirittiumani.com/2019/06/05/la-forza-nascosta-della-dignita-umana/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss</link>
					<comments>https://www.peridirittiumani.com/2019/06/05/la-forza-nascosta-della-dignita-umana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 06:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[#peridirittiumani.com]]></category>
		<category><![CDATA[articolo]]></category>
		<category><![CDATA[associazione]]></category>
		<category><![CDATA[CEDU]]></category>
		<category><![CDATA[Corte]]></category>
		<category><![CDATA[costituzione]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[dignità]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[dirittiumani]]></category>
		<category><![CDATA[doveri]]></category>
		<category><![CDATA[geografia]]></category>
		<category><![CDATA[giornale]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[globale]]></category>
		<category><![CDATA[internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[islam]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Nato]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[penadimorte]]></category>
		<category><![CDATA[pluralismo]]></category>
		<category><![CDATA[protezione]]></category>
		<category><![CDATA[Repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[sociale]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Storia]]></category>
		<category><![CDATA[testo]]></category>
		<category><![CDATA[tutela]]></category>
		<category><![CDATA[uguaglianza]]></category>
		<category><![CDATA[umana]]></category>
		<category><![CDATA[violazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peridirittiumani.com/?p=12621</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Nicole Fraccaroli Il 70 ° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani offre una grande opportunità per riflettere su uno dei concetti chiave riguardanti la tematica che verte sui diritti umani: la Dignità&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2019/06/05/la-forza-nascosta-della-dignita-umana/">La forza nascosta della Dignità Umana</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>di Nicole Fraccaroli</p>



<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" width="600" height="338" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/06/dignità-umana.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-12622" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/06/dignità-umana.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 600w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/06/dignità-umana-300x169.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></figure>



<p>Il
70 ° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
offre una grande opportunità per riflettere su uno dei concetti
chiave riguardanti la tematica che verte sui diritti umani: la
Dignità Umana.</p>



<p>Nonostante
le divisioni culturali e geografiche, è possibile notare un impegno
generale verso l’appagamento dei bisogni e dei desideri umani e lo
sviluppo di una pratica adeguata di diritti umani, in nome della
dignità umana stessa.</p>



<p>Come
riconosce McCrudden, il concetto di dignità umana sembra essere
un’emergente <em>ius commune </em>globale
dei diritti umani. Serve ovvero come una sorta di moneta comune nel
contesto internazionale dei diritti umani: fornisce una
giustificazione affinché i tribunali prendano in considerazione le
fonti estere di diritto nelle loro decisioni in materia di diritti
umani.</p>



<p>Gran
parte dell&#8217;ispirazione per l&#8217;uso del termine “dignity” (dignità)
nei testi internazionali e regionali sui diritti umani deriva
dall&#8217;uso dello stesso termine nella Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani (UDHR). È evidente la presenza di notevoli differenze
nel suo impiego tra i testi regionali e internazionali sui diritti
umani. Le disposizioni costituzionali sempre più distinte su
particolari aspetti della violazione dei diritti, sono segno del
tentativo dei legislatori costituzionali di raggiungere chiare
distinzioni che riflettono notevolmente i tratti socio-culturali
delle diverse realtà. David Feldman ha quindi ragione nel suggerire
che la dignità è una &#8220;nozione culturalmente dipendente e
malleabile”. 
</p>



<p>La
prima volta che &#8220;dignità&#8221; appare nei trattati del sistema
della Convenzione Europea è nel 2002: nel Protocollo n. 13
sull&#8217;abolizione della pena di morte, il testo afferma che tale
abolizione è essenziale per il pieno riconoscimento della dignità
intrinseca di tutti gli esseri umani. Nonostante all’interno della
Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU) non ci sia alcun
riferimento alla dignità umana, la Corte Europea dei Diritti Umani è
arrivata al punto di dichiarare che l&#8217;essenza stessa della
Convenzione sia il rispetto di tale dignità. Per cui, all&#8217;interno
della CEDU la dignità umana ha un ruolo non nel testo del trattato
ma nella pratica della giurisprudenza della Corte, testimoniata dagli
876 casi che includono un riferimento alla dignità.</p>



<p>Nel
contesto africano invece la persona umana è un essere religioso.
Questo valore conferisce alla persona un&#8217;alta dignità: è
riconosciuta questa natura speciale della persona, e di conseguenza
la dignità umana viene esaltata e concessa a ciascuno. 
</p>



<p>La
Convenzione Americana sui Diritti Umani percepisce la dignità nella
forma di doveri individuali fondamentali e di diritti.</p>



<p>Mentre
l&#8217;obiettivo ultimo del messaggio islamico è la protezione di un
credente, il suo onore e la sua dignità. Questo si traduce nella
preservazione della sua religione, vita, intelletto e proprietà. La
Dichiarazione del Cairo sui Diritti Umani nell&#8217;Islam, considera la
dignità una base per la protezione dell&#8217;onore poiché afferma che
l&#8217;informazione non debba essere sfruttata in un modo tale da violare
la dignità dei profeti. 
</p>



<p>Ciò
che emerge da questa concisa analisi, relativa al ruolo attribuito
alla dignità umana da alcune realtà geografiche e culturali, sono
differenze significative nelle modalità in cui la dignità umana è
stata incorporata nella legge positiva e risulta dunque rilevante
guardare oltre la stesura di tale concetto nella storia: il
significato della dignità umana, al momento della stesura della
Carta delle Nazioni Unite e l&#8217;UDHR, è stato quindi caratterizzato da
basi teoriche e in assenza di altre basi per il suo consenso. A quel
tempo, tutti potevano convenire che la dignità umana fosse centrale,
ma non il motivo. Si sapeva che una teoria dei diritti umani era
necessaria come punto di partenza, quindi attraverso i sistemi
regionali e nazionali il concetto si è sviluppato e adattato nella
forma di contenuti diversi per realtà diverse. 
</p>



<p>È
dunque possibile affermare che la dignità umana è profondamente
condizionata dai valori locali, risultando in principi contrastanti.
In quanto tale, un consenso a riguardo è particolarmente difficile
da mantenere in un contesto internazionale-pluralista: nessuna
singola visione della persona predomina e come risultato, diverse
versioni della dignità, tratte da tradizioni storico-culturali
diverse, competono. 
</p>



<p>Nel
passaggio seguente, vorrei soffermarmi sulla visione e sull&#8217;approccio
italiano alla dignità umana, sfruttando come strumento principale di
analisi la Costituzione Italiana. Dal mio punto di vista, il caso
italiano offre un esempio interessante di uno Stato, che pur non
essendo costituzionalmente fondato sulla dignità umana, è in grado
di applicare tale concetto per sviluppare e estendere i diritti umani
a ulteriori circostanze che sono frutto di cambiamenti e sviluppi
sociali.  
</p>



<p>A
differenza di alcuni sistemi giuridici, come quello tedesco, il cui
tema legato alla dignità umana è stato una costante fin dall&#8217;inizio
dell&#8217;esperienza costituzionale democratica; nella letteratura
giuridica italiana è mancato da tempo un interesse sostanziale. Una
valorizzazione del concetto di dignità nell&#8217;area del confronto
dottrinale italiano, è dovuta al progressivo aumento di nuove
problematiche specifiche e particolarmente sfidanti. In realtà, la
dignità umana non è percepita come qualcosa di giuridico, ma come
una sorta di &#8220;inizio&#8221; di uno sviluppo legislativo
all&#8217;interno del sistema legale. Dichiarare l&#8217;ambiguità che domina il
tema della dignità umana nel caso italiano, rispecchia la scelta di
non solennizzare l&#8217;inviolabilità del principio in un dato articolo.
La Repubblica italiana è difatti fondata sul lavoro, e di
conseguenza il soggetto in relazione alla dignità non è l&#8217;uomo
stesso, ma l&#8217;interpreneur. 
</p>



<p>Innanzitutto,
vorrei partire dai due articoli più rilevanti della prima parte del
testo costituzionale, intitolata &#8220;Principi fondamentali&#8221;.
Mi riferisco agli Articoli 2 e 3 che da un lato riconoscono
l&#8217;inviolabilità dei diritti umani; d&#8217;altra parte, creano un obbligo
specifico nei confronti delle autorità pubbliche per la rimozione di
alcuni ostacoli. Troviamo un riferimento alla dignità umana quando
si appella &#8220;la dignità sociale&#8221;, il che significa che ogni
essere umano ha lo stesso valore all&#8217;interno della struttura della
società. In questa lettura, è possibile affermare che la dignità
umana consista di due parti: quella individuale e quella sociale. Il
primo lato riguarda la dignità umana come elemento centrale di ogni
diritto fondamentale ed è comunemente preso in considerazione nella
giurisprudenza della Corte Costituzionale Italiana, ad esempio, in
merito al diritto alla salute. Sotto la dimensione sociale, è il
portatore del diritto che soffre la limitazione del godimento del
diritto, perché il godimento individuale di tale diritto viola la
nozione comune di dignità umana. Entrando nel capitolo dei diritti
all&#8217;interno della Costituzione, un primo riferimento deve essere
rivolto all&#8217;Articolo 27, secondo cui la punizione &#8220;non può
consistere in un trattamento contrario alla dignità umana&#8221;.
Qui, la Corte ha fondato la personalità generale del prigioniero che
ha ancora una parte residua della libertà personale. Un successivo
articolo in cui viene menzionata la dignità umana è l&#8217;Articolo 32,
che stabilisce il diritto di rifiutare trattamenti medici quando non
sono vincolati dalla legge. In questa circostanza, la dignità umana
è inclusa come limitazione, come protezione contro il trattamento
sanitario invasivo. Sotto l&#8217;Articolo 36 la dignità funziona come una
qualificazione del tipo di vita che i lavoratori e le loro famiglie
devono avere. L&#8217;ultimo ma non meno importante articolo che menziona
espressamente la dignità umana è l&#8217;Articolo 41, che stabilisce un
obbligo generale di protezione dei lavoratori. 
</p>



<p>Il
ruolo della dignità umana non si limita a tali disposizioni
contenute nella Costituzione, ma funge anche da fonte attraverso cui
far derivare nuovi diritti e ampliare quelli esistenti. Recentemente,
i giudici hanno fatto riferimento alla dignità personale per
abbattere i divieti legali, e la norma italiana (Legge Cirinnà n76,
entrata in vigore il 5 Giugno 2016) relativa alle unioni civili è
una prova. È un passo che rimuove alcune discriminazioni, per le
quali l&#8217;Italia era stata sanzionata dalla Corte Europea.  È un
regolamento, il cui scopo è regolarizzare le unioni civili tra
persone dello stesso sesso, con riferimento specifico e diretto agli
Articoli 2 e 3 della Costituzione. 
</p>



<p>Al
di là delle differenti interpretazioni giudiziarie, è possibile
notare che la dignità umana è spesso chiamata in azione là dove
sicurezza, eguaglianza e integrità sono in gioco. Non esiste una
concezione comune della dignità umana, sebbene sembri una sorta di
accettazione della profondità della dignità stessa. In questo modo
la dignità consente a ciascuna giurisdizione di sviluppare la
propria pratica dei diritti umani: ecco la forza nascosta della
Dignità Umana. 
</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2019/06/05/la-forza-nascosta-della-dignita-umana/">La forza nascosta della Dignità Umana</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.peridirittiumani.com/2019/06/05/la-forza-nascosta-della-dignita-umana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Camping River: Pagina buia per i diritti umani in Italia. Il Governo italiano calpesta la decisione della Corte Europea. Il Comune di Roma sgombera l’insediamento rom di Camping River.</title>
		<link>https://www.peridirittiumani.com/2018/07/27/camping-river-pagina-buia-per-i-diritti-umani-in-italia-il-governo-italiano-calpesta-la-decisione-della-corte-europea-il-comune-di-roma-sgombera-linsediamento-rom-di-camping-river/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss</link>
					<comments>https://www.peridirittiumani.com/2018/07/27/camping-river-pagina-buia-per-i-diritti-umani-in-italia-il-governo-italiano-calpesta-la-decisione-della-corte-europea-il-comune-di-roma-sgombera-linsediamento-rom-di-camping-river/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 14:54:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[alloggio]]></category>
		<category><![CDATA[associazione]]></category>
		<category><![CDATA[autorità]]></category>
		<category><![CDATA[campingRiver]]></category>
		<category><![CDATA[CEDU]]></category>
		<category><![CDATA[censimento]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[etnia]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[giornale]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[inclusione]]></category>
		<category><![CDATA[istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[ministro]]></category>
		<category><![CDATA[minoranza]]></category>
		<category><![CDATA[minori]]></category>
		<category><![CDATA[municipio]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[osservatori]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio]]></category>
		<category><![CDATA[peridirittiumani]]></category>
		<category><![CDATA[razzismo]]></category>
		<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Salvini]]></category>
		<category><![CDATA[sgombero]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[violazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peridirittiumani.com/?p=11052</guid>

					<description><![CDATA[<p>Roma, 26/7/2018 – «Ci mancava il buonismo della Corte Europea dei diritti dei Rom» e ancora «Strasburgo non fermerà la legalità». Così il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha commentato nei giorni scorsi la decisione&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2018/07/27/camping-river-pagina-buia-per-i-diritti-umani-in-italia-il-governo-italiano-calpesta-la-decisione-della-corte-europea-il-comune-di-roma-sgombera-linsediamento-rom-di-camping-river/">Camping River: Pagina buia per i diritti umani in Italia. Il Governo italiano calpesta la decisione della Corte Europea. Il Comune di Roma sgombera l’insediamento rom di Camping River.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><strong><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/07/sgombero_campo_rom_camping_river_roma_nomadi_lapresse_2018_thumb660x453.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-11053" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/07/sgombero_campo_rom_camping_river_roma_nomadi_lapresse_2018_thumb660x453.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="660" height="453" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/07/sgombero_campo_rom_camping_river_roma_nomadi_lapresse_2018_thumb660x453.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 660w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/07/sgombero_campo_rom_camping_river_roma_nomadi_lapresse_2018_thumb660x453-300x206.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 660px) 100vw, 660px" /></a></strong></div>
<div></div>
<p>Roma, 26/7/2018 – «Ci mancava il buonismo della Corte Europea dei diritti dei Rom» e ancora «Strasburgo non fermerà la legalità». Così il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha commentato nei giorni scorsi <a href="https://21luglio.us5.list-manage.com/track/click?u=9a86f4f7d9e5a8ec04430f29c&amp;id=4f547d4e36&amp;e=a18abbae43&utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noopener" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=it&amp;q=https://21luglio.us5.list-manage.com/track/click?u%3D9a86f4f7d9e5a8ec04430f29c%26id%3D4f547d4e36%26e%3Da18abbae43&amp;source=gmail&amp;ust=1532788928073000&amp;usg=AFQjCNEUVav7k6XJe04pVY95jp66mIbZ3w&utm_source=rss&utm_medium=rss">la decisione della Corte Europea</a> (CEDU) di sospendere lo sgombero dell&#8217;insediamento rom Camping River <strong>fino a venerdì 27 luglio</strong>, sospensione che aveva l’obiettivo di<strong> monitorare la situazione del “campo”</strong> e garantire che non venissero violati i diritti umani fondamentali delle circa 300 persone rom che risiedono nell’insediamento dal 2005.</p>
<p>Nonostante lo stop di Strasburgo,<strong> il Comune di Roma ha iniziato oggi </strong>&#8211; con un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine &#8211; <strong>le operazioni di sgombero forzato del Camping River</strong>.</p>
<p>Alle famiglie residenti non è stata notificata alcuna proposta scritta di soluzione abitativa alternativa e solo a una ristretta minoranza è stato offerto un alloggio alternativo. Per quanti lo hanno accettato ciò ha comportato la divisione del nucleo famigliare. <strong>Un centinaio di persone rimaste escluse si trovano attualmente in prossimità del campo</strong>.</p>
<p>Rappresentanti di Associazione 21 luglio <strong>seguono da questa mattina le operazioni</strong> e si sono recati sul posto in quanto Osservatori dei diritti umani, ma non è stato consentito loro (né alla stampa) di entrare.</p>
<p>«L’azione di oggi segna <strong>un’altra pagina buia dei diritti umani in Italia</strong> – ha commentato<strong> Carlo Stasolla</strong>, presidente di Associazione 21 luglio &#8211; una gravissima violazione dei diritti, un gesto scellerato che oltretutto offende in maniera sprezzante l’autorità e le funzioni della Corte Europea. Un centinaio di uomini, donne e bambini, già in condizioni di estrema fragilità saranno esposte ad un’ancora maggiore vulnerabilità. Da oggi vivere in Italia, e nella città di Roma, non significa vedersi garantiti i diritti umani fondamentali».</p>
<p>Associazione 21 luglio sta valutando le azioni più opportune per <strong>rispondere allo sgombero forzato </strong>organizzato in data odierna in deroga alla decisione assunta nei giorni scorsi dalla Corte Europea.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2018/07/27/camping-river-pagina-buia-per-i-diritti-umani-in-italia-il-governo-italiano-calpesta-la-decisione-della-corte-europea-il-comune-di-roma-sgombera-linsediamento-rom-di-camping-river/">Camping River: Pagina buia per i diritti umani in Italia. Il Governo italiano calpesta la decisione della Corte Europea. Il Comune di Roma sgombera l’insediamento rom di Camping River.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.peridirittiumani.com/2018/07/27/camping-river-pagina-buia-per-i-diritti-umani-in-italia-il-governo-italiano-calpesta-la-decisione-della-corte-europea-il-comune-di-roma-sgombera-linsediamento-rom-di-camping-river/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il piccolo Charlie Gard ha lasciato questa terra e noi discutiamo di fine vita</title>
		<link>https://www.peridirittiumani.com/2017/07/29/il-piccolo-charlie-gard-ha-lasciato-questa-terra-e-noi-discutiamo-di-fine-vita/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss</link>
					<comments>https://www.peridirittiumani.com/2017/07/29/il-piccolo-charlie-gard-ha-lasciato-questa-terra-e-noi-discutiamo-di-fine-vita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2017 06:27:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[accanimento]]></category>
		<category><![CDATA[associazione]]></category>
		<category><![CDATA[bambino]]></category>
		<category><![CDATA[CEDU]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie]]></category>
		<category><![CDATA[Corte diritti dell'uomo]]></category>
		<category><![CDATA[cura]]></category>
		<category><![CDATA[eutanasia]]></category>
		<category><![CDATA[fine vita]]></category>
		<category><![CDATA[genitori]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[inglese]]></category>
		<category><![CDATA[malattia]]></category>
		<category><![CDATA[medici]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[peridirittiumani]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peridirittiumani.com/?p=9204</guid>

					<description><![CDATA[<p>E’ morto il piccolo Charlie Gard, il bimbo inglese di 10 mesi affetto da una grave malattia genetica degenerativa (la sindrome da deplezione del Dna mitocondriale) per cui i Tribunali della Gran Bretagna –&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2017/07/29/il-piccolo-charlie-gard-ha-lasciato-questa-terra-e-noi-discutiamo-di-fine-vita/">Il piccolo Charlie Gard ha lasciato questa terra e noi discutiamo di fine vita</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/07/nintchdbpict000327922618-300x277.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-9205" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/07/nintchdbpict000327922618-300x277.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="300" height="277" /></a></p>
<div id="Sezione1" dir="LTR">
<p align="JUSTIFY">E’ morto il piccolo Charlie Gard<a href="http://www.dire.it/30-06-2017/131033-charlie-grillo-europa-senzanima-renzi-meritava-attenzione-perche-non-tentare-cura-in-usa/?utm_source=rss&utm_medium=rss"><span style="color: #000080;"><span lang="zxx"><u><span style="color: #333333;">, </span></u></span></span><span style="color: #000080;"><span lang="zxx"><span style="color: #000000;">il bimbo inglese di 10 mesi affetto da una grave malattia genetica degenerativa</span></span></span></a> (la sindrome da deplezione del Dna mitocondriale) per cui i Tribunali della Gran Bretagna – e in ultimo anche la Corte europea dei diritti dell’uomo – avevano ordinato di staccare le macchine giudicando la sua malattia incurabile e troppo dolorosa. Avrebbe compiuto un anno il 4 agosto.</p>
<p align="JUSTIFY">Il caso del piccolo Charlie riapre la discussione sul testamento biologico, sul fine vita, sul diritto di autodeterminazione, sull&#8217;eutanasia, temi molto “caldi” anche in Italia.</p>
</div>
<div dir="LTR"></div>
<div id="Sezione2" dir="LTR">La Corte Europea dei diritti dell’uomo, a cui avevano fatto ricorso i genitori, ha annullato le “misure preventive” che aveva adottato per difendere la vita del piccolo dopo che i giudici inglesi avevano dato via libera ai medici che volevano staccare la spina. I genitori volevano portare il bambino in America per tentare una cura sperimentale.</div>
<div id="Sezione3" dir="LTR">
<p>Due giorni fa, invece, la Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo (Cedu) ha sancito che il piccolo <span lang="zxx"><a href="http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2017/6/10/BAMBINO-UCCISO-DAI-GIUDICI-7-mesi-e-una-malattia-rara-perche-non-e-degno-di-vivere-/768367/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank">Charlie Gard dovesse essere lasciato morire</a></span>. I fatti sono noti. Charlie doveva essere sottoposto a ventilazione artificiale per rimanere in vita. L&#8217;ospedale presso cui Charlie era in cura si era rivolto all&#8217;autorità giudiziaria inglese per ottenere l&#8217;autorizzazione a interrompere i trattamenti sanitari e a lasciar morire il povero bimbo.</p>
</div>
<div id="Sezione4" dir="LTR">
<p align="LEFT">Non aveva però fatto i conti con i genitori del piccolo che, dopo aver tentato inutilmente in tutti i gradi di giudizio previsti dall&#8217;ordinamento inglese di ottenere una decisione che impedisse questo epilogo, hanno deciso di adire la Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo. Quest&#8217;ultima tuttavia ha dichiarato inammissibile il loro ricorso e ha confermato la decisione della Corte Suprema britannica. Secondo la Cedu, la condizione di Charlie era per lui motivo di sofferenza e non avrebbe tratto beneficio dalla cura sperimentale.</p>
</div>
<p>Speriamo che il piccolo Charlie sia in pace, ora e che gli sia lieve la terra. Noi, qui, continueremo a discutere di vita e di morte&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2017/07/29/il-piccolo-charlie-gard-ha-lasciato-questa-terra-e-noi-discutiamo-di-fine-vita/">Il piccolo Charlie Gard ha lasciato questa terra e noi discutiamo di fine vita</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.peridirittiumani.com/2017/07/29/il-piccolo-charlie-gard-ha-lasciato-questa-terra-e-noi-discutiamo-di-fine-vita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barbara Spinelli e il rimpatrio delle ragazze nigeriane</title>
		<link>https://www.peridirittiumani.com/2015/09/17/barbara-spinelli-e-il-rimpatrio-delle/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss</link>
					<comments>https://www.peridirittiumani.com/2015/09/17/barbara-spinelli-e-il-rimpatrio-delle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2015 11:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Migrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[associazione]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxeles]]></category>
		<category><![CDATA[CEDU]]></category>
		<category><![CDATA[CIE]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[nigeriane]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[ragazze]]></category>
		<category><![CDATA[rimpatrio]]></category>
		<category><![CDATA[Spinelli]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peridirittiumani.com/2015/09/17/barbara-spinelli-e-il-rimpatrio-delle/</guid>

					<description><![CDATA[<p>APPELLO DI BARBARA SPINELLI ED ELLY SCHLEIN: IMMEDIATA SOSPENSIONE DEL RIMPATRIO DI TRENTA RAGAZZE NIGERIANE Disapproviamo con forza quanto sta avvenendo in queste ore nel Cie di Ponte Galeria a Roma. Trenta giovani donne&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2015/09/17/barbara-spinelli-e-il-rimpatrio-delle/">Barbara Spinelli e il rimpatrio delle ragazze nigeriane</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>APPELLO DI BARBARA SPINELLI ED ELLY SCHLEIN: IMMEDIATA SOSPENSIONE DEL RIMPATRIO DI TRENTA RAGAZZE NIGERIANE </p>
<p>Disapproviamo con forza quanto sta avvenendo in queste ore nel Cie di Ponte Galeria a Roma. Trenta giovani donne nigeriane stanno per essere rimpatriate in un Paese che non corrisponde a nessuno dei canoni di sicurezza stabiliti dalle convenzioni internazionali, considerato insicuro anche dal sito della Farnesina, in disaccordo con quello del Viminale. Gli avvocati non sono stati ammessi ai colloqui con le ragazze. Le associazioni che hanno normalmente accesso al Cie non sono state messe nelle condizioni di appurare se le ragazze facciano parte del gruppo delle sessantasei nigeriane vittime di tratta rinchiuse da un mese e mezzo nel centro, per le quali nei giorni scorsi si è mobilitato anche il sindaco Ignazio Marino – tutte con visibili segni di violenza e alcune di ustione. Secondo gli attivisti che presidiano il Cie, le trenta nigeriane sono da poco state caricate su un pullmino diretto all’aeroporto di Fiumicino. Un provvedimento di rimpatrio metterebbe a serio rischio la vita delle ragazze, pienamente da considerare soggetti vulnerabili, tutelate dagli articoli 11 e 12 della Direttiva 2011/36/UE e gli articoli 20 e 21 della Direttiva 2011/95/UE, alle quali non è stata nemmeno data la possibilità di avvalersi delle misure sospensive previste dall’articolo 39 CEDU. Ci uniamo alla Campagna LasciateCIEntrare e alle tante organizzazioni e associazioni mobilitate in loro difesa per denunciare gli accordi con la Nigeria e i voli congiunti di Frontex, e chiedere l’immediata sospensione del provvedimento. </p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 643px;">
<tbody>
<tr>
<td width="643">
<div dir="LTR" id=":m2">
<div dir="LTR" id=":m4">
<div dir="LTR" id=":m3">
<div style="margin-left: 1.27cm;">
&nbsp;</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2015/09/17/barbara-spinelli-e-il-rimpatrio-delle/">Barbara Spinelli e il rimpatrio delle ragazze nigeriane</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.peridirittiumani.com/2015/09/17/barbara-spinelli-e-il-rimpatrio-delle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CORSO DI SPECIALIZZAZIONE sui DIRITTI UMANI</title>
		<link>https://www.peridirittiumani.com/2015/03/14/corso-di-specializzazione-sui-diritti/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss</link>
					<comments>https://www.peridirittiumani.com/2015/03/14/corso-di-specializzazione-sui-diritti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2015 07:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[associazione]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[CEDU]]></category>
		<category><![CDATA[convenzione europea]]></category>
		<category><![CDATA[corso]]></category>
		<category><![CDATA[detenuti]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[reato]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[tortura]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[umani]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peridirittiumani.com/2015/03/14/corso-di-specializzazione-sui-diritti/</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SULLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI Moduli monotematici &#160; La Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) è venuta assumendo negli anni un ruolo sempre più significativo nel contesto di&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2015/03/14/corso-di-specializzazione-sui-diritti/">CORSO DI SPECIALIZZAZIONE sui DIRITTI UMANI</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
&nbsp;</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
&nbsp;</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
<b>CORSO<br />
DI SPECIALIZZAZIONE </b>
</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
<b>SULLA<br />
CONVENZIONE EUROPEA </b>
</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="CENTER">
<b>DEI<br />
DIRITTI UMANI</b></div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
<i><b>Moduli<br />
monotematici</b></i></div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">

</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
&nbsp;</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="JUSTIFY" style="line-height: 150%; margin-top: 0.21cm;">
La<br />
Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) è venuta<br />
assumendo negli anni un ruolo sempre più significativo nel contesto<br />
di 47 Paesi membri del Consiglio d’Europa, soprattutto in ragione<br />
dell’effettività della tutela dei diritti fondamentali apprestata<br />
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, organo giurisdizionale<br />
permanente con sede a Strasburgo, che vigila sul rispetto da parte<br />
degli Stati membri degli obblighi previsti dalla CEDU.
</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="JUSTIFY" style="line-height: 150%; margin-top: 0.21cm;">
Elemento<br />
cardine del sistema di protezione dei diritti umani approntato dalla<br />
CEDU è il principio di sussidiarietà, in base al quale gli Stati<br />
membri devono assicurare il rispetto degli obblighi sanciti nella<br />
Convezione: spetta, quindi, in primo luogo al giudice interno<br />
adoperarsi affinché le violazioni dei diritti umani trovino<br />
un’adeguata riparazione a livello nazionale. Solo nella misura in<br />
cui i rimedi interni siano stati intrapresi ed esauriti<br />
infruttuosamente, la Corte di Strasburgo può essere adita e<br />
intervenire per dichiarare la violazione patita del singolo<br />
individuo.</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="JUSTIFY" style="line-height: 150%; margin-top: 0.21cm;">
Da<br />
ciò si ricava il rilievo che assume il giudice interno quale primo<br />
garante della Convenzione, nonché l’importanza della<br />
giurisprudenza della Corte EDU in Italia, che non a caso viene sempre<br />
più richiamata nelle sentenze dei giudici nazionali nelle diverse<br />
materie di ogni grado. Correlativamente emerge il ruolo fondamentale<br />
assunto dall’avvocato che ha l’opportunità di utilizzare uno<br />
strumento straordinario per la tutela dei diritti fondamentali dei<br />
propri assistiti. Considerazioni che evidenziano l’importanza di<br />
approfondire la conoscenza di alcuni temi maggiormente trattati nella<br />
giurisprudenza della Corte EDU e di conoscere il funzionamento e la<br />
struttura di questo giudice sovranazionale.
</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="JUSTIFY" style="line-height: 150%; margin-top: 0.21cm;">
Nasce<br />
da qui l’idea di un Corso di specializzazione sulla Convenzione<br />
europea dei diritti dell’uomo organizzato in moduli monotematici.<br />
Il corso sarà articolato in una serie di 6 distinti moduli della<br />
durata di sei ore (9:00 – 16:00). È prevista la possibilità di<br />
seguire ciascun modulo anche singolarmente.</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="JUSTIFY" style="line-height: 150%; margin-top: 0.21cm;">
Il<br />
costo per la partecipazione al singolo modulo è di € 50,00. È<br />
previsto il prezzo agevolato di € 250,00 per chi voglia partecipare<br />
a tutti e sei i moduli previsti.</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="JUSTIFY" style="line-height: 150%; margin-top: 0.21cm;">
Le<br />
lezioni si terranno presso la <u><b>Sala<br />
Seminari </b></u><u>della<br />
Cassa Forense</u><br />
(Via Ennio Quirino Visconti, 8) nei seguenti venerdì del corrente<br />
anno: 20 marzo, 24 aprile, 15 maggio, 22 maggio, 19 giugno, 3 luglio<br />
per un massimo di 70 partecipanti.</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
<p>
</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">

</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="RIGHT" style="margin-bottom: 0cm;">
Avv.<br />
Anton Giulio Lana</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="RIGHT" style="margin-bottom: 0cm;">
Segretario<br />
Generale UFTDU</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">

</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
<b>I<br />
MODULO – Il ricorso individuale </b>
</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">

</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<ul>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
Evoluzione<br />
 del ricorso individuale</div>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
La<br />
 legittimazione ad agire</div>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
La<br />
 legittimazione passiva</div>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
Qualità<br />
 di vittima </div>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
Regola<br />
 del previo esaurimento</div>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
Termine<br />
 dei sei mesi</div>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
Non<br />
 manifesta infondatezza</div>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
Altre<br />
 condizioni</div>
</li>
</li>
</li>
</li>
</li>
</li>
</li>
</li>
</ul>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
<b>II<br />
MODULO – Il processo dinanzi alla Corte europea</b></div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">

</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<ul>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
Istituzione<br />
 e competenze della Corte</div>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
Composizione<br />
 e organizzazione interna
 </div>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
La<br />
 procedura di esame dei ricorsi
 </div>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
Le<br />
 misure provvisorie e trattazione prioritaria</div>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
La<br />
 procedura delle sentenze pilota</div>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
Il<br />
 componimento amichevole</div>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
L’esecuzione<br />
 delle sentenze
 </div>
</li>
</li>
</li>
</li>
</li>
</li>
</li>
</ul>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
<b>III<br />
MODULO – Diritto alla vita e divieto di tortura</b></div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">

</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<ul>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
La<br />
 protezione della vita
 </div>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
Obblighi<br />
 positivi e obblighi negativi</div>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
Obblighi<br />
 di natura procedurale</div>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
La<br />
 nozione di tortura e di trattamenti inumani o degradanti
 </div>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
Il<br />
 trattamento dei detenuti e la questione del sovraffollamento<br />
 carcerario</div>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
Garanzie<br />
 in materia di estradizione ed espulsione degli stranieri</p>
</div>
</li>
</li>
</li>
</li>
</li>
</li>
</ul>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
<b>IV<br />
MODULO – Le garanzie in materia penale</b></div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">

</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<ul>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
Ambito<br />
 di applicazione delle garanzie in materia penale (artt. 6 e 7 CEDU)</div>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
Il<br />
 principio di legalità dei delitti e delle pene</div>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
Il<br />
 principio del contraddittorio</div>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
L’effettività<br />
 dell’assistenza difensiva</div>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
Il<br />
 diritto ad essere presenti</div>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
Il<br />
 diritto di esaminare i testimoni a carico</div>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
Il<br />
 diritto ad un’informazione precisa sui motivi dell’accusa</div>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
La<br />
 presunzione d’innocenza</p>
<p>
</div>
</li>
</li>
</li>
</li>
</li>
</li>
</li>
</li>
</ul>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
<b>V<br />
MODULO – Vita privata e familiare</b></div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">

</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<ul>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
La<br />
 nozione di vita privata</div>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
La<br />
 nozione di ingerenza</div>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
Legalità<br />
 e proporzionalità</div>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
La<br />
 nozione di vita familiare</div>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
La<br />
 tutela dei minori</div>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
La<br />
 tutela dell’orientamento sessuale</div>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
La<br />
 tutela dell’autodeterminazione in rapporto alle decisioni sul fine<br />
 vita</div>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
I<br />
 diritti delle coppie dello stesso sesso</div>
</li>
</li>
</li>
</li>
</li>
</li>
</li>
</li>
</ul>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">

</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">

</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
<b>VI<br />
MODULO – La tutela della proprietà</b></div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">

</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<ul>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
La<br />
 nozione di bene</div>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
Le<br />
 misure espropriative: requisiti di legalità e proporzionalità</div>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
Le<br />
 misure di regolamentazione dell’uso dei beni</div>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
Il<br />
 problema della confisca per lottizzazione abusiva
 </div>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
La<br />
 tutela della legittima aspettativa</div>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
Il<br />
 problema delle norme di interpretazione autentica con effetto<br />
 retroattivo</div>
<li>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
La<br />
 tutela del salario e delle pensioni e l’incidenza della crisi<br />
 economica</div>
</li>
</li>
</li>
</li>
</li>
</li>
</li>
</ul>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; margin-left: 1.27cm;">

</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; margin-left: 1.27cm;">

</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<i>Docenti:<br />
</i>Paolo<br />
Cancemi; Enzo Cannizzaro; Francesco Crisafulli; Maurizio de Stefano;<br />
Fabio Gullotta; Anton Giulio Lana; Vittorio Manes; Cesare Pitea;<br />
Nicola Napoletano; Andrea Saccucci; Lucia Tria</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">

</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
<i>Tutor:</i><br />
Micol Barnabò; Laura Cotroneo; Giulia Borgna; Alessio Sangiorgi</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">

</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
<i>Segreteria<br />
organizzativa</i>:<br />
Gioia Silvagni</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">

</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">

</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">

</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="JUSTIFY" style="line-height: 150%; margin-top: 0.21cm;">
Sono<br />
stati richiesti crediti formativi al Consiglio dell’Ordine degli<br />
Avvocati di Roma.</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">

</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">

</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
<i>Per<br />
info: tutela@unionedirittiumani.it</i></div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
<b>UNIONE<br />
FORENSE PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI</b></div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
Via<br />
Emilio de’ Cavalieri 11 – 00198 Roma</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
Tel.<br />
+39 06 8412940
</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
&nbsp;</div>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
&nbsp;</div>
<p></p>
<div align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2015/03/14/corso-di-specializzazione-sui-diritti/">CORSO DI SPECIALIZZAZIONE sui DIRITTI UMANI</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.peridirittiumani.com/2015/03/14/corso-di-specializzazione-sui-diritti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Risarcimento ai detenuti reclusi in condizioni inumane</title>
		<link>https://www.peridirittiumani.com/2014/08/29/risarcimento-ai-detenuti-reclusi-in/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss</link>
					<comments>https://www.peridirittiumani.com/2014/08/29/risarcimento-ai-detenuti-reclusi-in/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2014 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[arresto]]></category>
		<category><![CDATA[associazione]]></category>
		<category><![CDATA[carcere]]></category>
		<category><![CDATA[CEDU]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[detenuti]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[istituto]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[ministro]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[pena]]></category>
		<category><![CDATA[penitenziari]]></category>
		<category><![CDATA[reato]]></category>
		<category><![CDATA[sovraffollamento]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peridirittiumani.com/2014/08/29/risarcimento-ai-detenuti-reclusi-in/</guid>

					<description><![CDATA[<p>È stato approvato, nei giorni scorsi, in prima lettura alla Camera il disegno di legge che prevede il risarcimento in favore dei detenuti reclusi in “condizioni inumane” e ulteriori interventi in materia penitenziaria tesi&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2014/08/29/risarcimento-ai-detenuti-reclusi-in/">Risarcimento ai detenuti reclusi in condizioni inumane</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<p></p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2014/08/carceri-affidamento-in-prova.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" border="0" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2014/08/carceri-affidamento-in-prova.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" height="206" width="400" /></a></div>
<p>
È stato approvato, nei giorni<br />
scorsi, in prima lettura alla Camera il disegno di legge che prevede<br />
il risarcimento in favore dei detenuti reclusi in “condizioni<br />
inumane” e ulteriori interventi in materia penitenziaria tesi a<br />
risolvere il problema del sovraffollamento carcerario.</p>
<p>Il decreto risponde a un obbligo<br />
assunto dall’Italia al Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa<br />
del 5 giugno 2014 e scaturito dalla condanna dell’Italia da parte<br />
della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) per <strong>violazione<br />
dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei<br />
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali</strong>,<br />
nel quale è stabilito che «Nessuno può essere sottoposto a tortura<br />
né a pene o trattamenti inumani o degradanti» (va ricordato che la<br />
violazione dell’articolo 3 è alla base di numerose decisioni di<br />
condanna da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo<br />
relative alle condizioni di detenzione).</p>
<p>Con la <strong>sentenza-pilota<br />
«Torreggiani contro Italia»</strong><br />
dell’8 gennaio 2013 la Corte europea ha certificato il<br />
malfunzionamento cronico del sistema penitenziario italiano<br />
accertando, nei casi esaminati, la violazione dell’articolo 3 della<br />
Convenzione a causa della situazione di sovraffollamento carcerario<br />
in cui i ricorrenti si sono trovati. La Corte ha ordinato alle<br />
autorità nazionali di approntare, nel termine di un anno dalla data<br />
in cui la sentenza in questione sarebbe divenuta definitiva, le<br />
misure necessarie che avessero effetti preventivi e compensativi e<br />
che garantissero una riparazione effettiva delle violazioni della<br />
Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario in Italia.</p>
<p>Come abbiamo già evidenziato in<br />
altri nostri post, Il problema dell’eccessivo<br />
numero di detenuti rispetto<br />
alla dimensione delle carceri nazionali si trascina nel nostro Paese<br />
ormai da molti anni e questa emergenza torna ciclicamente a impegnare<br />
l’attività parlamentare.<br />Soltanto negli ultimi anni, mentre la<br />
capienza degli istituti è sostanzialmente migliorata (49.461 posti<br />
al 30 giugno 2014) a seguito, soprattutto, di interventi di<br />
ristrutturazione di padiglioni esistenti, si registra – anche<br />
grazie a numerosi interventi legislativi – una netta tendenza alla<br />
diminuzione delle presenze, fino ad arrivare ai 58.092 detenuti di<br />
oggi. Ci sono però ancora 8.631 detenuti in eccedenza rispetto ai<br />
posti previsti (sovraffollamento del 17%).</p>
<p>Il decreto votato dalla Camera<br />
interviene su diversi aspetti della questione carcere. Ad  esempio,<br />
il decreto inserisce nell’ordinamento penitenziario (legge n. 354<br />
del 1975) il nuovo art. 35-ter, con il quale si introducono rimedi<br />
risarcitori per i detenuti reclusi in “condizioni inumane”. In<br />
particolare:</p>
<p>1) Sconti di pena: è previsto un<br />
abbuono di 1 giorno ogni 10 passati in celle sovraffollate, se la<br />
pena è ancora da espiare.</p>
<p>2) Rimborso in denaro: spetta un<br />
rimborso di 8 euro per ogni giornata in cui si è subito il<br />
pregiudizio per i casi in cui:</p>
<div style="border: currentColor; padding: 0cm;">
la<br />
pena sia stata già scontata (la richiesta, in questo caso, va fatta<br />
entro 6 mesi dalla fine della detenzione);</div>
<p></p>
<div style="border: currentColor; padding: 0cm;">
il<br />
residuo di pena da espiare non permette l’attuazione integrale<br />
della citata detrazione percentuale (perché, ad esempio, sono più<br />
numerosi i giorni da “abbuonare” a titolo di risarcimento che<br />
quelli effettivi residui da scontare);</div>
<p></p>
<div style="border: currentColor; padding: 0cm;">
il<br />
periodo detentivo trascorso in violazione dell’art. 3 CEDU sia<br />
stato inferiore a 15 giorni;</div>
<p></p>
<div style="border: currentColor; padding: 0cm;">
il<br />
pregiudizio di cui all’art. 3 CEDU sia stato subito in custodia<br />
cautelare non computabile nella determinazione della pena.</div>
<p>
La competenza per l’adozione di<br />
tali provvedimenti è in capo al magistrato di sorveglianza, che<br />
procede su istanza del detenuto (o del difensore munito di procura<br />
speciale). Da qui al 2016 per i risarcimenti saranno disponibili <strong>20,3<br />
milioni di euro</strong>.</p>
<p><strong>Inoltre, v</strong>iene<br />
modificato l’articolo 275 del codice di procedura penale, sui<br />
criteri di scelta delle misure cautelari, in modo da limitare il<br />
ricorso alla custodia cautelare in carcere. In presenza di una<br />
prospettata sospensione condizionale della pena, il nuovo testo del<br />
comma 2-bis conferma la norma, ma specifica che a non poter essere<br />
applicata è la misura della custodia cautelare “in carcere o<br />
quella degli arresti domiciliari”, volendo con tale specificazione<br />
far sì che risultino escluse dall’ambito applicativo della nuova<br />
disposizione la custodia cautelare in istituto a custodia attenuata<br />
per detenute madri e la custodia cautelare in luogo di cura.</p>
<p>Viene poi stabilito il divieto di<br />
custodia cautelare in carcere in caso di pena non superiore ai 3<br />
anni. In altri termini, se il giudice ritiene che all`esito del<br />
giudizio la pena irrogata non sarà superiore ai 3 anni, per esigenze<br />
cautelari potrà applicare solo gli arresti domiciliari. La norma non<br />
vale però per i delitti ad elevata pericolosità sociale (tra cui<br />
associazione mafiosa e terrorismo, omicidio, incendio doloso<br />
boschivo, rapina ed estorsione, furto in abitazione, stalking e<br />
maltrattamenti in famiglia) e in mancanza di un luogo idoneo per i<br />
domiciliari (un’abitazione o altro luogo di privata dimora ovvero<br />
un luogo pubblico di cura e assistenza o una casa famiglia protetta).</p>
<p><strong>Vengono<br />
introdotte norme di favore per i minori estese anche agli under 25<br />
(art. 5): </strong>le<br />
norme di favore previste dal diritto minorile sui provvedimenti<br />
restrittivi si estendono a chi non ha ancora 25 anni (anziché 21<br />
come oggi). In sostanza, se un ragazzo deve espiare la pena dopo aver<br />
compiuto i 18 anni ma per un reato commesso da minorenne,<br />
l’esecuzione di pene detentive e alternative o misure cautelari<br />
sarà disciplinata dal procedimento minorile e affidata al personale<br />
dei servizi minorili fino ai 25 anni. Sempre che il giudice, pur<br />
tenendo conto delle finalità rieducative, non lo ritenga socialmente<br />
pericoloso.</p>
<p><strong>Più<br />
magistrati di sorveglianza, maggiore efficienza del personale<br />
dell&#8217;amministrazione penitenziaria e controlli sull&#8217;edilizia<br />
penitenziaria: questi sono altri articoli previsti nel nuovo testo.<br />
Tutto </strong>ciò,<br />
in ragione delle particolari esigenze che caratterizzano l’attuale<br />
situazione carceraria. </p>
<p></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2014/08/29/risarcimento-ai-detenuti-reclusi-in/">Risarcimento ai detenuti reclusi in condizioni inumane</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.peridirittiumani.com/2014/08/29/risarcimento-ai-detenuti-reclusi-in/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
