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	<title>Corte europea Archives - Per I Diritti Umani</title>
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	<description>Periodico nazionale iscritto presso il tribunale di Milano n. 170 del 30/05/2018</description>
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		<title>Diritto al Rispetto della Vita Privata e Familiare nella Corte Costituzionale della Repubblica Italiana e nella Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo.</title>
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		<pubDate>Mon, 12 Aug 2019 08:06:42 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>D Un Approccio Comparato basato sul Caso delle Unioni Omosessuali. di Nicole Fraccaroli Animata dalla volontà di identificare come l&#8217;unione omosessuale sia regolata, percepita e supportata da due diversi sistemi giuridici, nel seguente documento&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2019/08/12/diritto-al-rispetto-della-vita-privata-e-familiare-nella-corte-costituzionale-della-repubblica-italiana-e-nella-corte-europea-dei-diritti-delluomo/">Diritto al Rispetto della Vita Privata e Familiare nella Corte Costituzionale della Repubblica Italiana e nella Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
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<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" width="635" height="425" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/08/immagine-ECtHR.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-12913" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/08/immagine-ECtHR.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 635w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/08/immagine-ECtHR-300x201.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 635px) 100vw, 635px" /></figure>



<p><strong>D</strong></p>



<p><strong>Un Approccio Comparato basato sul Caso delle Unioni Omosessuali.</strong></p>



<p>di Nicole Fraccaroli</p>



<p>Animata dalla volontà di
identificare come l&#8217;unione omosessuale sia regolata, percepita e
supportata da due diversi sistemi giuridici, nel seguente documento
di ricerca contemplo da una parte la sentenza della Corte
Costituzionale Italiana che si occupa di tale sfida e dall&#8217;altra, la
Corte Europea dei Diritti Umani  nel caso Oliari e altri c. Italia,
la cui sentenza riguardava tre coppie omosessuali che secondo la
legislazione italiana non avevano la possibilità di sposarsi o
entrare in nessun altro tipo di unione civile. 
</p>



<p><br>Sulla base della
legislazione italiana, le coppie sposate sono le uniche ad avere
diritto a formare una famiglia; infatti, in base all&#8217;articolo 29
della Costituzione Italiana &#8220;La Repubblica riconosce i diritti
della famiglia come una società naturale fondata sul matrimonio. Il
matrimonio si fonda sull&#8217;eguaglianza morale e legale dei coniugi
entro i limiti stabiliti dalla legge per assicurare l&#8217;unità
familiare.&#8221; L&#8217;articolo 29 è solitamente considerato come una
trave sostenuta da quattro colonne: il principio di solidarietà,
quello personalista, e il principio di uguaglianza e autonomia.
Stando alla Costituzione, non può esserci famiglia se questa non è
basata sul matrimonio tra uomo e donna e l&#8217;antropologia Cristiana ha
fortemente influito nella costruzione di tale visione. Il diritto
alla famiglia è significativamente presente nel codice civile
attraverso il primo libro dal titolo &#8220;Delle persone e della
famiglia&#8221;, che si riferisce all&#8217;organizzazione del matrimonio e
ai diritti e doveri dell&#8217;uomo e della donna, marito e moglie.</p>



<p>Considerando invece la
Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo e delle Libertà
Fondamentali in ambito del diritto al rispetto della vita privata e
familiare; la vita privata è un concetto ampio, incapace di una
definizione esaustiva e può &#8220;abbracciare molteplici aspetti
dell&#8217;identità fisica e sociale della persona&#8221;. Attraverso la
sua giurisprudenza, la Corte Europea ha fornito indicazioni sul
significato e sulla portata della vita privata ai fini dell&#8217;articolo
8 ed è evidente che la giurisprudenza si è mossa in linea con gli
sviluppi sociali e tecnologici. La nozione di vita privata non è
limitata alla vita personale di un individuo; ma essa anche comprende
il diritto di stabilire relazioni con altri esseri umani. La corte ha
affermato che elementi quali l&#8217;identificazione di genere, il nome,
l&#8217;orientamento sessuale e la vita sessuale sono elementi importanti
della sfera personale tutelati dall&#8217;articolo 8. L&#8217;ingrediente
essenziale della vita familiare è il diritto di vivere insieme in
modo che le relazioni familiari possano svilupparsi normalmente e i
membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia. I
diritti umani non rappresentano un discorso finito, concluso e la
CEDU è uno strumento vivente, interpretato alla luce delle
situazioni attuali. Di conseguenza, una coppia omosessuale che vive
in una relazione stabile rientra nella nozione di vita familiare,
così come nella vita privata, allo stesso modo delle coppie
eterosessuali. Questo principio è stato inizialmente enunciato nel
caso di Schalk e Kopf c. Austria, dove la corte ha ritenuto
artificioso sostenere che una coppia omosessuale non potesse godere
della vita familiare ai sensi dell&#8217;articolo 8.</p>



<p><br>Prendo in
considerazione la sentenza della Corte Costituzionale Italiana n.138
dell’aprile 2010, poiché i rimedi interni della causa Oliari e
altri c. Italia sono stati esauriti sulla base di tale decisione. 
<br>In questa sentenza la Corte ha esaminato le disposizioni del
Codice Civile che disciplinano il matrimonio, in seguito alle
referenze di due tribunali (di Venezia e Trento) interrogati da
alcune coppie omosessuali in seguito al rifiuto da parte
dell&#8217;ufficiale civile di pubblicare avviso della loro intenzione di
sposarsi. Dal momento che i tribunali portano affermazioni simili, li
considero congiuntamente. <br>I giudici del rinvio hanno sollevato
una questione di costituzionalità degli articoli relativi alla
famiglia all&#8217;interno del codice civile con riferimento agli articoli
2, 3, 29 e 117 della Costituzione, in quanto non consentirebbero alle
persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio. I giudici del
rinvio riconoscono che il matrimonio ai sensi della legge italiana &#8220;è
inequivocabilmente centrato sul fatto che i coniugi sono di sesso
diverso&#8221;; ma si riferiscono anche agli argomenti dei ricorrenti,
i quali hanno sottolineato che la legge italiana non contiene un
concetto di matrimonio, né un divieto espresso sul matrimonio tra
persone dello stesso sesso. D&#8217;altra parte, i tribunali riconoscono
che non è possibile ignorare la rapida trasformazione della società
e dei costumi negli ultimi decenni, che hanno visto la fine del
monopolio detenuto dal modello della famiglia tradizionale e la
nascita spontanea parallela di diverse forme di convivenza che
necessitano di protezione. Di conseguenza, tale richiesta di
protezione richiede un&#8217;attenzione particolare alla compatibilità
dell&#8217;interpretazione tradizionale (all&#8217;interno del codice civile) con
i principi costituzionali.</p>



<p>Un primo principio è
quello sancito dall&#8217;articolo 2 della Costituzione che riconosce i
diritti inviolabili degli uomini e secondo i due tribunali questo
concetto non riguarda solo la sfera individuale, ma in particolare
quella sociale come espressione della personalità dell&#8217;individuo. I
tribunali sostengono poi che, dal momento che il diritto di contrarre
matrimonio è un elemento essenziale dell&#8217;espressione della dignità
umana, ai sensi dell&#8217;articolo 3 della Costituzione il cui obiettivo è
quello di proibire differenze irragionevoli nel trattamento, esso
stesso deve essere garantito a tutti e non può essere soggetto a
discriminazione, con conseguente obbligo per lo Stato di intervenire
nei casi in cui il suo esercizio sia ostacolato. In relazione
all&#8217;articolo 29, i giudici sostengono che il significato della
disposizione non sia quello di considerare la famiglia come un
&#8220;diritto naturale&#8221;, ma piuttosto di affermare la precedente
esistenza e autonomia della famiglia rispetto allo Stato. I tribunali
si riferiscono infine all&#8217;articolo 117 della Costituzione, che impone
al legislatore di rispettare i limiti derivanti dal diritto
comunitario e dagli obblighi di diritto internazionale; ricordando a
tale riguardo gli articoli 8, 12 e 14 della CEDU. 
</p>



<p>La Corte Costituzionale
dichiara infondati tutti i principi costituzionali evocati dai
tribunali, ad eccezione dell&#8217;Articolo 2, riconoscendo che &#8220;Questo
concetto deve includere le unioni omosessuali, intese come la
coabitazione stabile di due individui dello stesso sesso, a cui viene
concesso il diritto fondamentale di scegliere liberamente la propria
situazione di coppia e di ottenerne il riconoscimento legale insieme
ai diritti e doveri associati &#8220;. Questa è un&#8217;ipotesi
fondamentale presa dalla Corte Costituzionale in quanto dichiara che
due persone dello stesso sesso sono investite dalla Costituzione
Italiana con un diritto fondamentale di ottenere il riconoscimento
giuridico dei diritti e dei doveri relativi alla loro unione. <br>La
corte ritiene che l&#8217;aspirazione a questo riconoscimento non possa
essere raggiunta solo rendendo le unioni omosessuali equivalenti al
matrimonio. Ne consegue che spetta al Parlamento determinare le forme
di garanzia e riconoscimento delle unioni menzionate; poiché in
realtà comporterebbe l&#8217;inclusione di una nuova figura nel quadro
normativo del Codice Civile. 
</p>



<p>Si considera ora la
sentenza della Corte Europea, relativa alla causa Oliari e altri c.
Italia presentata nel 2015, sulla sola base delle presunte violazioni
dell&#8217;articolo 8 della CEDU.</p>



<p>La valutazione di tale
Corte rinvia innanzitutto ad alcuni principi generali. Infatti,
mentre lo scopo essenziale dell&#8217;articolo 8 è di proteggere gli
individui da interferenze arbitrarie da parte delle autorità
pubbliche; lo stesso può anche imporre allo Stato determinati
obblighi positivi e assicurare il rispetto della vita privata o
familiare anche nella sfera delle relazioni tra individui. La Corte
chiarisce che per valutare gli obblighi positivi degli Stati è
importante fare alcune considerazioni: il giusto equilibrio che
dev’essere raggiunto tra gli interessi concorrenti dell&#8217;individuo e
della comunità nel suo complesso; l&#8217;impatto di una situazione in cui
vi è discordanza tra realtà sociale e legge e, il margine di
apprezzamento concesso agli Stati. In secondo luogo, la Corte applica
tali principi al caso in questione, prendendo atto della situazione
dei ricorrenti all&#8217;interno del sistema nazionale italiano. Si accorge
così che lo stato attuale dei richiedenti nel contesto giuridico
interno può essere considerato solo un&#8217;unione di fatto, e che può
essere regolata da alcuni accordi contrattuali privati ​​di
portata limitata che non soddisfano alcune esigenze fondamentali
della regolamentazione e protezione di una relazione stabile e
impegnata.</p>



<p>Ciò è dimostrato dal
fatto che tali contratti sono aperti a chiunque conviva,
indipendentemente dal fatto che siano o meno una coppia. È
interessante notare che la Corte ha anche affermato ulteriormente che
l&#8217;esistenza di un&#8217;unione stabile è indipendente dalla convivenza. La
Corte ritiene che, in assenza di matrimonio, le coppie dello stesso
sesso abbiano interesse ad ottenere l&#8217;opzione di entrare in una forma
di unione civile, poiché questo sarebbe il modo più appropriato per
il loro rapporto di essere legalmente riconosciuto e per essere
protetto in modo pertinente. Il governo italiano non è riuscito a
mettere in luce gli interessi della comunità nel suo complesso,
poiché è stato negato che l&#8217;assenza di un quadro giuridico
specifico che garantisse il riconoscimento omosessuale tentasse di
proteggere il concetto tradizionale di famiglia, o la morale della
società. Oltre a quanto sopra, è rilevante anche il movimento verso
il riconoscimento legale delle coppie omosessuali che ha continuato a
svilupparsi rapidamente in Europa. In particolare apprezzo
l&#8217;essenziale affermazione della Corte secondo la quale, nel caso di
specie, il margine di apprezzamento non dovrebbe essere più ampio,
poiché non riguarda i diritti supplementari che potrebbero derivare
da tale unione, ma riguarda un bisogno generale di riconoscimento e
protezione legale. <br>Di fatto, in assenza di un interesse
comunitario prevalente da parte del governo italiano, contro il quale
bilanciare gli interessi dei ricorrenti, e alla luce delle
conclusioni dei tribunali nazionali sulla questione che è rimasta
inascoltata (si avverte che I tribunali italiani effettuano
accertamenti sulla questione caso per caso); la Corte constata che il
governo italiano ha oltrepassato il margine di apprezzamento e non ha
adempiuto all&#8217;obbligo positivo di garantire che i richiedenti
dispongano di un quadro giuridico specifico che preveda il
riconoscimento e la protezione della loro unione omosessuale.</p>



<p>L&#8217;unione omosessuale è
stata trattata, attraverso i due risultati, non in una maniera
completamente opposta, ma in un modo rappresentativo, di un sistema
domestico ancora ostaggio di disposizioni che incorporano idee
tradizionali, e di un sistema giuridico maggiormente disposto ad
espandere i diritti umani alle nuove situazioni attuali.</p>



<p>È
fondamentale riconoscere che la Corte Costituzionale Italiana non ha
respinto la questione della costituzionalità negando ulteriori
cambiamenti, ma sostenendo che tale cambiamento debba essere
innescato dal Parlamento sulla base dell&#8217;articolo 2 della
Costituzione che deve includere le unioni omosessuali. <br>Dall&#8217;altra
parte, la Corte europea non si è limitata a rivendicare la necessità
del riconoscimento giuridico e della protezione delle unioni
omosessuali, ma parla in termini di un obbligo positivo statale
derivante dall&#8217;articolo 8; e questo ha influenzato l&#8217;interpretazione
estensiva dei diritti umani nell&#8217;ordinamento italiano, come risultato
dell&#8217;adozione della Legge Cirinnà (n118, del 25 Maggio 2016) che
attualmente prevede le unioni civili tra persone dello stesso sesso.
<br><br>
</p>
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		<title>Decreto (in)sicurezza. L&#8217;appello di Alex Zanotelli alla Resistenza civile</title>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="byline"><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/12/DSC5887_00001-470x2601.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-11777" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/12/DSC5887_00001-470x2601.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="470" height="260" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/12/DSC5887_00001-470x2601.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 470w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/12/DSC5887_00001-470x2601-300x166.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 470px) 100vw, 470px" /></a></div>
<div class="entry-content">
<p>Il 27 novembre 2018 sarà ricordato come il <strong>Martedì Nero</strong> della Repubblica italiana perché il Parlamento ha trasformato in legge il Decreto Sicurezza che è in netta contraddizione con i principi della nostra Costituzione. E questo è avvenuto senza una discussione parlamentare e senza la possibilità di inserire emendamenti. Altro che centralità del Parlamento! È un brutto segnale per la nostra democrazia! Infatti il Decreto Sicurezza è una legge repressiva anche nei confronti degli italiani. Rende reato, per esempio, il blocco delle strade o delle ferrovie (strategia nonviolenta attiva), proibisce l’assembramento di persone (elemento costitutivo della stessa democrazia), impone il daspo e gli sgomberi. È forse l’inizio di un sistema poliziesco guidato dall’uomo forte?</p>
<p class="western">Ma la gravità di questo Decreto sta nel fatto che nega i principi di solidarietà e di uguaglianza che sono alla base della nostra Costituzione. Infatti questo Decreto prevede per i migranti l’abolizione della protezione umanitaria, il raddoppio dei tempi di trattenimento nei Centri per il Rimpatrio (CPR), lo smantellamento dei centri SPRAR (Sistema per i richiedenti asilo e rifugiati) affidati ai Comuni (un’esperienza ammirata a livello internazionale, per non parlare di Riace), la soppressione dell’iscrizione anagrafica con pesanti e concrete conseguenze, l’esclusione all’iscrizione del servizio sanitario nazionale e la revoca di cittadinanza per reati gravi. Trovo particolarmente grave il diniego del diritto d’asilo per i migranti, un diritto riconosciuto in tutte le democrazie occidentali, menzionato ben due volte nella nostra Costituzione. Questa è una legge che trasuda la ‘barbarie’ leghista e rappresenta un veleno micidiale per la nostra democrazia. Di fatto il decreto è profondamente ingiusto perché degrada la persona dei migranti e crea due classi di cittadini, rendendo lo ‘straniero’ una minaccia, un nemico e sancendo così la nascita del ‘tribalismo’ italiano, come lo definisce G. Zagrebelsky. Anzi, crea l’apartheid giuridica e reale. E questo conduce alla separazione e la separazione è peccato. Per di più questo Decreto si chiama sicurezza, ma sicurezza non offre, perché moltiplicherà il numero dei clandestini e degli irregolari che verranno sbattuti per strada. E l’effetto è già sotto i nostri occhi: tre migranti su quattro si sono visti negare l’asilo, migliaia di titolari di un permesso di soggiorno sono stati messi alla porta, circa quarantamila usciranno dagli SPRAR. E sono spesso donne con bambini che hanno attraversato l’inferno per arrivare da noi! Così entro il 2020 si prevedono oltre 130.000 irregolari per strada. E gli irregolari verranno rinchiusi nei nuovi lager, i CPR. A questi verrà ingiunto, entro sette giorni, di ritornare nei loro Paesi. Ma né i migranti né il governo hanno i mezzi per farlo. Così rimarranno in Italia mano d’opera a basso prezzo per il capolarato del nord e del sud.</p>
<p class="western">È questa la conclusione amara di un lungo cammino xenofobo di questo Paese, iniziato con la Turco-Napolitano (i CIE!), seguito dalla Bossi-Fini, dai decreti Maroni e dalla legge Orlando-Minniti, oltre che al criminale accordo di Minniti con la Libia. Questo <strong>razzismo di Stato</strong> è poi sfociato in una guerra contro le ONG presenti nel Mediterraneo, per salvare vite umane, e alla chiusura dei porti, in barba a leggi nazionali e internazionali! Non c’è più legge che tenga, la legge la fa la maggioranza di turno al governo! È in ballo il diritto, la legge, la nostra stessa democrazia. È grave che ora anche il Presidente della Repubblica abbia firmato questo Decreto. Non possiamo più tacere. Dobbiamo reagire, organizzare la resistenza per salvare la nostra comune umanità.</p>
<p class="western">Per questo ci appelliamo a:</p>
<p class="western">&#8211; Corte Costituzionale, perché dichiari il Decreto sicurezza incostituzionale;</p>
<p class="western">&#8211; Giuristi, perché portino queste violazioni dei diritti umani alla Corte Europea di Strasburgo;</p>
<p class="western">&#8211; Conferenza Episcopale Italiana perché abbia il coraggio di bollare questo Decreto e la politica razzista di questo governo come antitetici al Vangelo;</p>
<p class="western">&#8211; Istituti missionari, perché facciano udire con forza la loro voce, mettendo a disposizione le loro case per ‘clandestini’ come tante famiglie in Italia stanno facendo;</p>
<p class="western">&#8211; Parroci, perché abbiano il coraggio di offrire l’asilo nelle chiese ai profughi destinati alla deportazione, attuando il Sanctuary Movement, praticato negli USA e in Germania;</p>
<p class="western">&#8211; Responsabili degli SPRAR, CAS e altro, perché disobbediscano, trattenendo nelle strutture i migranti, soprattutto donne con bambini;</p>
<p class="western">&#8211; Medici, perché continuino a offrire gratuitamente servizi sanitari ai clandestini;</p>
<p class="western">&#8211; Cittadinanza attiva, perché in un momento così difficile e buio, si oppongano con coraggio a questa deriva anti-democratica, xenofoba e razzista anche con la <strong>‘disobbedienza civile’ </strong>così ben utilizzata da Martin Luther King che affermava: «L’individuo che infrange una legge perché la sua coscienza la ritiene ingiusta, ed è disposto ad accettare la pena del carcere per risvegliare la coscienza della comunità riguardo alla sua ingiustizia, manifesta in realtà il massimo rispetto per la legge!».</p>
<p class="western">Coraggio, inizia ora la <b>Resistenza civile</b>!</p>
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		<title>Turchia: decimo anniversario dell&#8217;assassinio di Hrant Dink (19.1.2017)</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Jan 2017 07:49:35 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; La famiglia del giornalista di Istanbul e la comunità armena aspettano ancora che venga fatta giustizia In occasione del decimo anniversario dell&#8217;assassinio avvenuto il 19 gennaio 2007 del giornalista armeno Hrant Dink, fondatore&#46;&#46;&#46;</p>
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<p><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/01/th-116.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="size-full wp-image-7965 alignright" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/01/th-116.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="300" height="133" /></a>La famiglia del giornalista di Istanbul e la comunità armena aspettano ancora che venga fatta giustizia</p>
<p>In occasione del decimo anniversario dell&#8217;assassinio avvenuto il 19 gennaio 2007 del giornalista armeno Hrant Dink, fondatore e editore del giornale bilingue Agos, l&#8217;Associazione per i Popoli Minacciati (APM) ricorda che la famiglia e la comunità armena stanno ancora aspettando che venga veramente fatta giustizia. Nonostante la condanna giudiziaria dell&#8217;assassino che all&#8217;epoca dei fatti era minorenne, non si può ignorare il fatto che l&#8217;omicidio fosse conseguenza diretta di una campagna diffamatoria condotta dai media nazionalisti turchi. Al momento del suo assassinio Hrant Dink era vittima di pesanti attacchi e ripetute minacce di morte per essersi occupato del genocidio degli Armeni, Assiri, Aramei, Caldei e Greci del Ponto perpetrato tra il 1915 e il 1917. Accusato, processato e condannato per presunto &#8220;insulto all&#8217;identità turca&#8221;, sempre a causa dei suoi articoli sul genocidio armeno, nell&#8217;ottobre 2006 si era rivolto alla Corte europea dei diritti umani. Purtroppo però Dink è stato ucciso prima che la Corte europea potesse giungere a un verdetto.</p>
<p>Il nazionalismo estremo turco e gli atti di violenza contro la minoranza armena viene tra l&#8217;altro nutrito anche dalla politica aggressiva del presidente turco Tayyip Erdogan. Lo scorso 14 gennaio il parlamentare armeno Garo Paylan è stato aggredito in Parlamento da suoi colleghi turchi per aver menzionato i crimini commessi contro gli Armeni ed è stato in seguito escluso con voto unanime dalle successive tre sedute parlamentari. L&#8217;autore armeno Sevan Nisayan è in carcere da inizio 2014 per problemi legati all&#8217;attività di rivalutazione dell&#8217;edilizia tradizionale armena mentre non sono in alcun modo state approfondite le accuse inerenti la morte violenta del soldato di leva armeno Sevag Balikci. Balikci è stato ucciso con arma da fuoco da un suo commilitone il 24 aprile 2011, nella giornata della memoria del genocidio armeno. Mentre i tribunali turchi imputano la sua morte a &#8220;un gioco tra soldati tragicamente finito male&#8221;, non sono mai stati indagati le voci e testimonianze che invece parlavano di omicidio intenzionale.</p>
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		<title>Video della serata in occasione della campagna sulle tre leggi popolari: tortura, droga e carceri</title>
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		<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 04:36:00 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<div dir="ltr" style="text-align: left;">Pubblichiamo il video della serata che l&#8217;Associazione per i Diritti Umani, in collaborazione con Spazio Tadini, ha organizzato in occasione della campagna per la raccolta firme sulle tre leggi popolari riguardanti l&#8217;inserimento del reato di tortura nel nostro sistema legislativo, l&#8217;uso di droghe e sostanze stupefacenti e le condizioni dei detenuti nelle carceri; una campagna nata dopo la sanzione che il nostro Paese ha ricevuto, a gennaio, dalla Corte europea per i diritti umani a causa del sovraffollamento degli istituti di pena.<br />
Una serata molto importante che si è potuta realizzare, nonostante il nubifragio a Milano, grazie alla presenza dei relatori, all&#8217;interesse del pubblico e all&#8217;impegno di tutti.<br />
Ringraziamo anche Mattia e Alessandro Levratti che, non potendo partecipare di persona, hanno realizzato una presentazione video del loro documentario intitolato “La prigione degli altri” che è stato molto apprezzato.</p>
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<div class="video-container"><iframe loading="lazy" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/evshllLzCws?feature=oembed&#038;wmode=opaque&utm_source=rss&utm_medium=rss" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
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