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	<title>decretolegge Archives - Per I Diritti Umani</title>
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	<description>Periodico nazionale iscritto presso il tribunale di Milano n. 170 del 30/05/2018</description>
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		<title>Il &#8220;Modello Albania&#8221;: un laboratorio autoritario alle porte dell&#8217;Europa</title>
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		<pubDate>Sat, 30 Aug 2025 09:46:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>(da asgi.it) Il &#8220;Modello Albania&#8221;: un laboratorio autoritario alle porte dell&#8217;Europa L&#8217;introduzione del Protocollo Italia-Albania e le sue prime applicazioni, le modifiche legislative apportate dal Decreto Legge n. 37/2025 e i trasferimenti dai CPR italiani, i rimpatri e da&#46;&#46;&#46;</p>
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<p></p>



<p>(da asgi.it)</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/08/albania_aprile_2.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="810" height="477" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/08/albania_aprile_2.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-18158" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/08/albania_aprile_2.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 810w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/08/albania_aprile_2-300x177.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/08/albania_aprile_2-768x452.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w" sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" /></a></figure>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>Il &#8220;Modello Albania&#8221;: un laboratorio autoritario alle porte dell&#8217;Europa</td></tr></tbody></table></figure>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>L&#8217;introduzione del <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeFuBoPryUp1BrYxBqIoT/rUHMTKrKXkP0?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><u>Protocollo Italia-Alban</u></strong></a><a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeG13GYgvfzAfxOFvobOj/DhSdUrM0N3YL?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><u>ia</u></strong></a><strong> e le sue prime applicazioni</strong>, le modifiche legislative apportate dal <strong>Decreto Legge n. 37/2025</strong> <strong>e i trasferimenti dai CPR italiani, i rimpatri</strong> e da ultimo la prosecuzione dei trasferimenti nonostante il rinvio della Corte di Cassazione alla CGUE, rappresentano i punti di svolta del c.d. Modello Albania, che ridefinisce il trattamento delle persone migranti all&#8217;interno di un paradigma sempre più <strong>punitivo e restrittivo</strong> e che introduce ulteriori elementi di criticità, in un contesto già connotato da gravissime illegittimità rispetto all’impianto costituzionale, <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeG7uihVsr9KA3DYfmtyz/37BsFekIrDF_?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">come da ultimo affermato dalla </a><a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeGEmAqKq2JTe92rPlCZF/AvqfPob_kDvR?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>Corte Costituzionale</u></a>. L&#8217;<strong>ASGI</strong>, insieme ad altre organizzazioni e al <strong>Tavolo Asilo e Immigrazione</strong>, ha denunciato <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeGLdcz9nDTd8EsA9jV9V/Fzsf9gRBaBKD?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>sin dall&#8217;inizio</u></a> i profili di illegittimità di questo accordo. Il Protocollo, firmato nel novembre 2023, pone le basi per <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeGSV57ykOdmcKhSthnjl/iJr-qWVYpbn4?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>violazioni dei diritti fondamentali</u></a>, minando il principio di <strong>non respingimento</strong> e autorizzando forme di <strong>detenzione illegittima</strong>. La sua approvazione senza una legge di ratifica conforme all&#8217;<strong>art. 80 della Costituzione</strong> ha sollevato <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeGZMXGnhZnw6QWldg6K1/GJeRLtelwHYN?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>forti dubbi di costituzionalità</u></a>. <br>In origine si prevedeva il trattenimento di persone in arrivo in Italia via mare imbarcate su mezzi delle autorità italiane, laddove il Protocollo Italia-Albania (e legge di ratifica n. 14/2024) consente di portare in Albania i richiedenti asilo provenienti da Paese di origine sicura e trattenerli nell’hotspot di Shengjin e nel CPR di Gjader al fine di esaminare la loro richiesta di protezione internazionale mediante una procedura accelerata e di frontiera. Fin dal primo momento e nel corso delle prime operazioni sono risultate evidenti le <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeGgDzPceky5aWM4NeOuH/C_aCvwy70ATk?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>numerose criticità e violazioni</u></a>. Già in questa prima fase, questo sistema di esternalizzazione del controllo migratorio ha mostrato tutta la sua illegittimità ed è stato messo in discussione dalla <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeGn5RYRbw8F4cBN7chUX/kWbl1vHN1k07?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>giurisprudenza</u></a> in relazione all’applicazione del <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeGtwthGZ7IOYi0frb04n/z-oRqfmN2kle?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>concetto di paese di origine sicuro</u></a>, determinando la sospensione delle procedure di frontiera in attesa della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nell’ambito dei giudizi riuniti C-758/24 e C-759/24. <strong>Un cambio di paradigma nelle politiche migratorie: gli sviluppi del c.d. modello Albania</strong>Laboratorio di sperimentazioni autoritarie, il cosiddetto “Modello Albania”, ha praticato con il <strong>Decreto Legge 37/2025</strong> una nuova strada, ossia il <strong>trasferimento coatto di persone migranti già trattenute nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio</strong> (CPR) situati in Italia, su cui ASGI ha elaborato un&#8217;<a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsDhYHeahmCovIgBP3yxxB/birkWI8Yhd1U?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>analisi giuridica</u></a> e a cui è stata dedicata un’approfondita analisi nell’ultima <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsE9szr168Ik5Yk0msxhfF/FnrEn4-Fi2Tx?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione</u></a> dedicata alla detenzione del cittadino straniero, che ha evidenziato svariati profili di illegittimità della novella normativa. La possibilità di trasferire forzatamente all&#8217;estero persone già in attesa di espulsione dai CPR italiani non ha a che fare con esigenze logistiche, dato che la capacità ricettiva dei CPR italiani è ben lontana dalla saturazione. <br>La scelta di trasferire coattivamente le persone costituisce una <strong>misura a carattere punitivo</strong> e un atto gravemente ostile nei confronti di tutte le persone vincolate al rinnovo del permesso di soggiorno e, quindi, potenzialmente esposte, in caso di perdita del diritto al soggiorno, al trasferimento coatto in Albania. Il cosiddetto <strong>&#8220;Modello Albania&#8221;</strong> non solo colpisce i diritti dei migranti, ma riduce progressivamente le garanzie costituzionali per tutti. In questo senso, si pone in linea con il recente decreto sulla sicurezza, la libertà di manifestazione del pensiero, il diritto all’abitazione, i diritti delle persone detenute ad esercitare i propri diritti anche all’interno dei contesti detentivi, su cui sono stati sollevati dubbi di legittimità nella <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsEcDi3RUUOfFonqAhwRNJ/ViDULy5awsnb?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>relazione del Massimario della Corte di Cassazione</u></a>. È inoltre un sistema che introduce un <strong>trattamento radicalmente differenziato</strong> per chi è sottoposto a detenzione o trattenimento in CPR determinando, tra le altre, anche una scala gerarchica tra le persone, sintomatica di un regime autoritario. Da ultimo il <strong>rinvio alla CGUE da parte della Corte di Cassazione</strong>, con l’ordinanza n. 23105/2025,depositata il 20 giugno 2025, avrebbe dovuto condurre ad immediata cessazione del trattenimento in Albania e alla sospensione dei trasferimenti almeno fino a quando la Corte di giustizia dell’Unione europea non avrà fatto piena chiarezza sulla compatibilità delle varie fasi del cosiddetto &#8220;modello Albania&#8221; con il diritto dell’Unione. Infatti, la Corte ha sollevato gravissimi dubbi di legittimità relativamente all’intero impianto del progetto Albania, che vanno ad attaccarne proprio i presupposti e le fondamenta. <br>Oltre a sollevare questioni di <strong>compatibilità</strong> <strong>con il diritto dell’Unione</strong>, la Corte evidenzia come le aree situate in Albania <strong>non possano essere considerate parte integrante dello stato italiano</strong>, mettendo anche in discussione la <strong>proporzionalità dei trattenimenti</strong> in Albania. Tuttavia il governo <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsF4YQFrsqUaQ4rfYWvB5N/AaywW4J2hWKQ?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>persevera</u></a> in una prassi la cui conformità al diritto dell’UE risulta attualmente oggetto di seri dubbi interpretativi.  <strong>La compatibilità con il diritto UE</strong>. Il trasferimento delle persone già trattenute in Italia presso il CPR di Gjadër solleva infatti gravi dubbi di compatibilità con il diritto UE, in particolare alla luce dei <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsFWt8SIHCaVaKvUwLtunR/oZpmoxnFtfmQ?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>rimpatri effettuati direttamente dall’Albania verso l’Egitto il 9 maggio 2025</u></a>: un volo charter partito da Roma e diretto a Il Cairo ha fatto tappa all’aeroporto internazionale di Tirana solo per far salire a bordo cinque persone di origine egiziana. Sebbene la Commissione Europea abbia finora tenuto un <strong>atteggiamento piuttosto ambiguo</strong>, sostenendo l’inapplicabilità del diritto dell’Unione e la sola applicazione della normativa italiana, è evidente che il rimpatrio effettuato dall’Italia da suolo e infrastrutture albanesi (quale l’aeroporto di Tirana, per esempio) crea <strong>non poche questioni di conformità alla normativa eurounitaria</strong>. Durante tali operazioni di rimpatrio, infatti, le Autorità italiane non hanno alcuna possibilità concreta di assicurare  i diritti e le garanzie che la Direttiva Rimpatri prescrive in materia di esecuzione dei rimpatri di cittadini di paesi terzi; in particolare, <strong>l’Italia non può assicurare la proporzionalità dei mezzi di coercizione, la ragionevolezza dell’uso della forza, e il monitoraggio effettivo delle operazioni </strong>che sono di fatto poste sotto il controllo delle Autorità albanesi. ASGI ha elaborato un&#8217;<a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsFzDqeifYgQkazKKAseVV/rTSD-7oABTdm?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">analisi giuridica</a> degli ultimi avvenimenti. <strong>Monitoraggio e denuncia delle violazioni</strong>Alla luce di ciò appare fondamentale condurre azioni di monitoraggio, strutturare strategie di supporto legale e un&#8217;azione sistematica di decostruzione critica e di contronarrazione rispetto all’iniziativa del governo italiano.Grazie alle <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsGRYYr93umLur39hzrODZ/71pAsfHT6SeJ?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>missioni di monitoraggio</u></a> condotte dal <strong>Tavolo Asilo e Immigrazione</strong>, con il supporto di parlamentari italiani ed europei, sono state documentate <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsGttH3ZSGsH576z5oq7vd/encw91FIuJvZ?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><u>numerose violazioni</u></strong></a><strong> sistemiche degli standard previsti dalle direttive europee in materia di asilo e accoglienza, </strong>nei centri albanesi adibiti al trattenimento. <br>Report e testimonianze evidenziano: <strong>trasferimenti forzati senza comunicazione preventiva adeguata, </strong><a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsHMDzFzqcyCFNAoTdordh/mFcbFskcxpkG?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><u>condizioni di trasporto degradanti</u></strong></a>, con l&#8217;uso di fascette o manette, <strong>grave sofferenza psicofisica e episodi di autolesionismo</strong> tra i migranti trattenuti, <strong>accesso negato alla tutela legale</strong>, con ostacoli alla difesa e mancata informazione sulle procedure, ccondizioni di trattenimento inadeguate e violazione del <strong>diritto alla salute</strong>.<br> <strong>Un allarme per la democrazia</strong>. L&#8217;ASGI chiede la <strong>dismissione immediata delle strutture detentive situate in Albania </strong> e l’abbandono del <strong>Protocollo Italia-Albania</strong>, in quanto lesivo dei diritti fondamentali. Le sentenze già ottenute dimostrano la fragilità giuridica di questo sistema, che continua ad essere più uno <strong>strumento di propaganda</strong> giocato sui diritti delle persone, che una politica di gestione dei flussi migratori. Le politiche di contenimento della mobilità non riguardano solo i migranti: testano strategie che potrebbero in futuro essere <strong>estese ad altri ambiti sociali</strong>, minando i diritti di tutti. Contestare queste misure significa <strong>difendere i principi democratici e riaffermare la centralità dei diritti umani</strong>.</td></tr></tbody></table></figure>
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		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Due diligence: introduzione al D.LGS. 231/2001</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 07:18:02 +0000</pubDate>
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<p>di Cecilia Grillo</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" width="402" height="434" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/09/wwwwwwwwwwwwwww.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-14646" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/09/wwwwwwwwwwwwwww.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 402w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/09/wwwwwwwwwwwwwww-278x300.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 278w" sizes="(max-width: 402px) 100vw, 402px" /></figure></div>



<p>Come già analizzato in precedenza, il D.Lgs. 231/2001, prevedendo un processo di <em>due diligence</em> relativo sia a specifiche violazioni di diritti umani sia a impatti ambientali di ingente entità, può essere considerato un esempio pionieristico di legislazione obbligatoria in materia di <em>due diligence</em> sui diritti umani.</p>



<p>Vediamo ora e tentiamo di analizzare, a grandi linee, tale disciplina: l’8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo 231 recante “<em>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica</em>” (il “<strong>Decreto</strong>” o “<strong>Decreto Legislativo 231/2001</strong>”), che ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli Enti (persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica), che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.</p>



<p>Tale responsabilità ha preso il nome di “amministrativa” solo in ragione degli ostacoli derivanti dal disposto dell’art. 27 della Costituzione &#8211; “<em>la responsabilità penale è personale</em>” &#8211; che escluderebbe una responsabilità penale della persona giuridica. In realtà, su impulso dell’Unione Europea e dell’OCSE, è stata introdotta una vera e propria responsabilità penale della persona giuridica, definita “amministrativa” per una sorta di compromesso “lessicale”</p>



<p>Il Decreto è stato emanato in risposta alle disposizioni dell’art. 11 della legge 29 settembre 2001, n. 300 (“<em>Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica</em>”) ed è entrato in vigore il 4 luglio 2001.</p>



<p>Il Decreto ha inteso adeguare la legislazione italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ai diversi accordi internazionali sottoscritti dall’Italia: la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.</p>



<p>Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto nell’ordinamento italiano il concetto di responsabilità amministrativa degli enti per una serie di reati o illeciti amministrativi commessi dai seguenti soggetti, nel loro interesse o vantaggio:</p>



<p>(i) persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero persone fisiche responsabili (anche di fatto) della gestione e del controllo degli enti stessi (“<em>soggetti apicali”</em>);</p>



<p>(ii) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (“<em>soggetti subordinati</em>”).</p>



<p>Se il reato o l’illecito amministrativo è commesso da un soggetto apicale, si presume la responsabilità della società, al contrario, non vi è presunzione di colpevolezza dell’ente se il reato o l’illecito amministrativo è stato commesso da un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al punto (i); in tali casi l’ente risponde del reato solo se si accerta che la commissione è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e/o vigilanza (presunzione di innocenza).</p>



<p>L’ente è ritenuto responsabile in aggiunta e non in sostituzione della persona fisica che materialmente compie il reato e, in ogni caso, tale responsabilità deve essere verificata nel medesimo procedimento dinanzi al giudice penale. L’ente è ritenuto responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è stata identificata o non è punibile.</p>



<p>La responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01 sussiste solo se il fatto illecito è stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Pertanto, la responsabilità ai sensi del Decreto non sussiste solo se il reato ha determinato un vantaggio (economico o meno) per l’ente, ma anche se &#8211; nonostante l’assenza di tale risultato tangibile &#8211; si può dimostrare che il reato sia stato commesso nell’interesse della società. L’ente non risponde, tuttavia, quando la persona fisica che ha commesso il reato o l’illecito amministrativo ha agito nell’esclusivo interesse proprio o di un terzo.</p>



<p>L’obiettivo del D.Lgs. 231/2001 è quello di costruire un modello di responsabilità sociale in linea con i principi di tutela penale, ma avente funzione preventiva: prevedendo la responsabilità diretta dell’ente in caso di commissione di reato, il Decreto intende incoraggiare le imprese ad organizzare le proprie strutture e attività in modo tale da assicurare condizioni idonee a salvaguardare gli interessi tutelati dal diritto penale.</p>



<p>Il Decreto si applica sia nel caso di reati commessi in Italia sia nel caso di reati commessi all’estero a condizione che (i) l’ente abbia la sede principale in Italia (ossia la sede effettiva dove si svolgono le funzioni amministrative e gestionali) o dove esercita un’attività continuativa, ovvero (ii) se lo Stato in cui il reato è stato commesso non abbia già provveduto direttamente.</p>



<p>I destinatari del Decreto non si limitano alle “<em>persone giuridiche, società e associazioni con o senza personalità giuridica</em>”, e con l’eccezione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, ma anche società private che esercitano un servizio pubblico e le filiali delle pubbliche amministrazioni.</p>



<p>In caso di accertamento di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01, l’ente è soggetto a diverse sanzioni di tipo pecuniario o interdittivo.</p>



<p>Fra le sanzioni interdittive rientrano la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie ai fini della commissione dell’illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per l’ottenimento di un pubblico servizio); l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>



<p>Le sanzioni pecuniarie sono applicate ogni qualvolta l’ente commette uno dei reati o degli illeciti amministrativi previsti dal Decreto. Al contrario, le sanzioni interdittive possono essere applicate in relazione ai reati per i quali sono specificamente previste dal Decreto solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (i) l’ente ha conseguito un profitto rilevante e il reato è stato commesso da soggetti apicali, o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un altro soggetto, se il reato è stato commesso o se la sua commissione è stata agevolata da gravi carenze organizzative; (ii) in caso di recidiva.</p>



<p>Misure interdittive possono essere applicate anche su richiesta del pubblico ministero in via cautelare durante il processo investigativo, se vi sono seri indizi di responsabilità che facciano ritenere che possano essere commessi reati della stessa natura.</p>



<p>La pena può comprendere anche la confisca all’ente del prezzo o del profitto del reato, ad eccezione della parte che può essere restituita al danneggiato. Se non è possibile confiscare i beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato, possono essere confiscate somme di denaro, o altri beni di valore equivalente allo stesso.</p>



<p>In alcuni casi in cui si applicano sanzioni interdittive, il Giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza, che può avere un grave impatto sull’immagine dell&#8217;ente.</p>



<p>Il Decreto stabilisce che gli enti sono responsabili se non hanno adottato le misure necessarie a prevenire la tipologia dei reati o degli illeciti amministrativi commessi, tuttavia, l’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede una forma specifica di “esenzione” dalla responsabilità amministrativa degli enti se la società può dimostrare che:</p>



<p>a) l’organo di gestione dell’ente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo idoneo ad individuare e prevenire reati della specie di quello verificatosi;</p>



<p>b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (cd. “<strong>Organismo di Vigilanza</strong>”);</p>



<p>c) il reato è stato commesso con elusione fraudolenta del Modello da parte degli autori del reato;</p>



<p>d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.</p>



<p>Questa “esenzione” dalla responsabilità dipende dal giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione, gestione e controllo che il giudice effettuerà durante il procedimento penale contro il soggetto che ha materialmente commesso il reato (soggetto apicale o subordinato).</p>



<p>In particolare, se il reato è commesso da soggetti in posizione apicale, l’ente è responsabile, salvo che possa provare: (i) di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un adeguato Modello di Organizzazione, Gestione e controllo idoneo a prevenire la tipologia dei reati/illeciti amministrativi commessi; (ii) di aver istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa, vigilanza e controllo, che abbia efficacemente monitorato sull’osservanza del modello; (iii) che il reato è stato commesso mediante elusione fraudolenta del modello da parte di un soggetto apicale.</p>



<p>Quando, invece, il reato è commesso da soggetti subordinati, deve essere dimostrato che la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, che è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, che preveda, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione societaria nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell&#8217;attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.</p>
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