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	<title>duediligence Archives - Per I Diritti Umani</title>
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	<description>Periodico nazionale iscritto presso il tribunale di Milano n. 170 del 30/05/2018</description>
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		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Due diligence: introduzione al D.LGS. 231/2001</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 07:18:02 +0000</pubDate>
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<p>di Cecilia Grillo</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" width="402" height="434" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/09/wwwwwwwwwwwwwww.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-14646" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/09/wwwwwwwwwwwwwww.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 402w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/09/wwwwwwwwwwwwwww-278x300.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 278w" sizes="(max-width: 402px) 100vw, 402px" /></figure></div>



<p>Come già analizzato in precedenza, il D.Lgs. 231/2001, prevedendo un processo di <em>due diligence</em> relativo sia a specifiche violazioni di diritti umani sia a impatti ambientali di ingente entità, può essere considerato un esempio pionieristico di legislazione obbligatoria in materia di <em>due diligence</em> sui diritti umani.</p>



<p>Vediamo ora e tentiamo di analizzare, a grandi linee, tale disciplina: l’8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo 231 recante “<em>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica</em>” (il “<strong>Decreto</strong>” o “<strong>Decreto Legislativo 231/2001</strong>”), che ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli Enti (persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica), che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.</p>



<p>Tale responsabilità ha preso il nome di “amministrativa” solo in ragione degli ostacoli derivanti dal disposto dell’art. 27 della Costituzione &#8211; “<em>la responsabilità penale è personale</em>” &#8211; che escluderebbe una responsabilità penale della persona giuridica. In realtà, su impulso dell’Unione Europea e dell’OCSE, è stata introdotta una vera e propria responsabilità penale della persona giuridica, definita “amministrativa” per una sorta di compromesso “lessicale”</p>



<p>Il Decreto è stato emanato in risposta alle disposizioni dell’art. 11 della legge 29 settembre 2001, n. 300 (“<em>Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica</em>”) ed è entrato in vigore il 4 luglio 2001.</p>



<p>Il Decreto ha inteso adeguare la legislazione italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ai diversi accordi internazionali sottoscritti dall’Italia: la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.</p>



<p>Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto nell’ordinamento italiano il concetto di responsabilità amministrativa degli enti per una serie di reati o illeciti amministrativi commessi dai seguenti soggetti, nel loro interesse o vantaggio:</p>



<p>(i) persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero persone fisiche responsabili (anche di fatto) della gestione e del controllo degli enti stessi (“<em>soggetti apicali”</em>);</p>



<p>(ii) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (“<em>soggetti subordinati</em>”).</p>



<p>Se il reato o l’illecito amministrativo è commesso da un soggetto apicale, si presume la responsabilità della società, al contrario, non vi è presunzione di colpevolezza dell’ente se il reato o l’illecito amministrativo è stato commesso da un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al punto (i); in tali casi l’ente risponde del reato solo se si accerta che la commissione è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e/o vigilanza (presunzione di innocenza).</p>



<p>L’ente è ritenuto responsabile in aggiunta e non in sostituzione della persona fisica che materialmente compie il reato e, in ogni caso, tale responsabilità deve essere verificata nel medesimo procedimento dinanzi al giudice penale. L’ente è ritenuto responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è stata identificata o non è punibile.</p>



<p>La responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01 sussiste solo se il fatto illecito è stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Pertanto, la responsabilità ai sensi del Decreto non sussiste solo se il reato ha determinato un vantaggio (economico o meno) per l’ente, ma anche se &#8211; nonostante l’assenza di tale risultato tangibile &#8211; si può dimostrare che il reato sia stato commesso nell’interesse della società. L’ente non risponde, tuttavia, quando la persona fisica che ha commesso il reato o l’illecito amministrativo ha agito nell’esclusivo interesse proprio o di un terzo.</p>



<p>L’obiettivo del D.Lgs. 231/2001 è quello di costruire un modello di responsabilità sociale in linea con i principi di tutela penale, ma avente funzione preventiva: prevedendo la responsabilità diretta dell’ente in caso di commissione di reato, il Decreto intende incoraggiare le imprese ad organizzare le proprie strutture e attività in modo tale da assicurare condizioni idonee a salvaguardare gli interessi tutelati dal diritto penale.</p>



<p>Il Decreto si applica sia nel caso di reati commessi in Italia sia nel caso di reati commessi all’estero a condizione che (i) l’ente abbia la sede principale in Italia (ossia la sede effettiva dove si svolgono le funzioni amministrative e gestionali) o dove esercita un’attività continuativa, ovvero (ii) se lo Stato in cui il reato è stato commesso non abbia già provveduto direttamente.</p>



<p>I destinatari del Decreto non si limitano alle “<em>persone giuridiche, società e associazioni con o senza personalità giuridica</em>”, e con l’eccezione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, ma anche società private che esercitano un servizio pubblico e le filiali delle pubbliche amministrazioni.</p>



<p>In caso di accertamento di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01, l’ente è soggetto a diverse sanzioni di tipo pecuniario o interdittivo.</p>



<p>Fra le sanzioni interdittive rientrano la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie ai fini della commissione dell’illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per l’ottenimento di un pubblico servizio); l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>



<p>Le sanzioni pecuniarie sono applicate ogni qualvolta l’ente commette uno dei reati o degli illeciti amministrativi previsti dal Decreto. Al contrario, le sanzioni interdittive possono essere applicate in relazione ai reati per i quali sono specificamente previste dal Decreto solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (i) l’ente ha conseguito un profitto rilevante e il reato è stato commesso da soggetti apicali, o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un altro soggetto, se il reato è stato commesso o se la sua commissione è stata agevolata da gravi carenze organizzative; (ii) in caso di recidiva.</p>



<p>Misure interdittive possono essere applicate anche su richiesta del pubblico ministero in via cautelare durante il processo investigativo, se vi sono seri indizi di responsabilità che facciano ritenere che possano essere commessi reati della stessa natura.</p>



<p>La pena può comprendere anche la confisca all’ente del prezzo o del profitto del reato, ad eccezione della parte che può essere restituita al danneggiato. Se non è possibile confiscare i beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato, possono essere confiscate somme di denaro, o altri beni di valore equivalente allo stesso.</p>



<p>In alcuni casi in cui si applicano sanzioni interdittive, il Giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza, che può avere un grave impatto sull’immagine dell&#8217;ente.</p>



<p>Il Decreto stabilisce che gli enti sono responsabili se non hanno adottato le misure necessarie a prevenire la tipologia dei reati o degli illeciti amministrativi commessi, tuttavia, l’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede una forma specifica di “esenzione” dalla responsabilità amministrativa degli enti se la società può dimostrare che:</p>



<p>a) l’organo di gestione dell’ente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo idoneo ad individuare e prevenire reati della specie di quello verificatosi;</p>



<p>b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (cd. “<strong>Organismo di Vigilanza</strong>”);</p>



<p>c) il reato è stato commesso con elusione fraudolenta del Modello da parte degli autori del reato;</p>



<p>d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.</p>



<p>Questa “esenzione” dalla responsabilità dipende dal giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione, gestione e controllo che il giudice effettuerà durante il procedimento penale contro il soggetto che ha materialmente commesso il reato (soggetto apicale o subordinato).</p>



<p>In particolare, se il reato è commesso da soggetti in posizione apicale, l’ente è responsabile, salvo che possa provare: (i) di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un adeguato Modello di Organizzazione, Gestione e controllo idoneo a prevenire la tipologia dei reati/illeciti amministrativi commessi; (ii) di aver istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa, vigilanza e controllo, che abbia efficacemente monitorato sull’osservanza del modello; (iii) che il reato è stato commesso mediante elusione fraudolenta del modello da parte di un soggetto apicale.</p>



<p>Quando, invece, il reato è commesso da soggetti subordinati, deve essere dimostrato che la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, che è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, che preveda, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione societaria nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell&#8217;attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.</p>
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		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Italia e piano d&#8217;azione nazionale in materia di business and human rights</title>
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		<pubDate>Sat, 25 Jul 2020 06:43:59 +0000</pubDate>
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<p></p>



<p>di Cecilia Grillo </p>



<p>Nel giugno 2011, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato i Principi Guida in materia di imprese e diritti umani (anche <em>UN Guidelines Principles on Business and human rights</em> o UNGPs).</p>



<p>Gli Stati hanno assunto un impegno al fine di affrontare l’impatto negativo dell’attività d’impresa sui diritti umani. Gli UNGPs sono il risultato di un processo consultivo della durata di sei anni tra Stati, imprese e società civile, condotto dall’allora Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite, John Ruggie.</p>



<p>I Principi Guida non sono uno strumento vincolante e, secondo quanto evidenziato dal Rappresentante speciale, il loro contributo normativo risiede, in “<em>elaborating the implications of existing standards and practices for States and businesses; integrating them within a single, logically coherent and comprehensive template; and identifying where the current regime falls short and how it should be improved</em>”.</p>



<p>Successivamente all’entrata in vigore degli UNGPs, il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite – <em>UN Working Group</em> – ha iniziato a invitare i governi a impegnarsi in processi per lo sviluppo di piani d’azione nazionali (PAN) come strumenti per mezzo dei quali dare attuazione agli UNGPs.</p>



<p>Lo scopo principale dei PAN, in qualità di strumento per l’implementazione dei Principi Guida dell’ONU in materia di imprese e diritti umani, è quello di assicurare degli <em>standard</em> chiari e vincolanti relativi al rispetto dei diritti umani per tutte le imprese e gli investitori che operano in contesti nazionali ed internazionali.</p>



<p>I PAN sono documenti programmatici di politica statale che delineano l’orientamento strategico e le attività concrete per affrontare una specifica situazione politica. Nell’ambito del settore di <em>business and human </em><em>rights</em>, il PAN deve essere inteso come una strategia politica in evoluzione sviluppata da uno Stato per proteggere dagli impatti negativi sui diritti umani prodotti dalle imprese in conformità con i Principi Guida delle Nazioni Unite.</p>



<p>Il piano d’azione nazionale &#8211; varato dal Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU) il 15 dicembre 2016 &#8211; è il risultato di un processo di consultazione e redazione durato dal gennaio del 2015 al luglio del 2016 e che ha portato alla pubblicazione di una prima bozza, aperta alla consultazione pubblica, il 10 settembre 2016.</p>



<p>Il piano d’azione italiano è stato finalizzato grazie allo sforzo comune di due gruppi, di lavoro, uno composto da tutti i Ministeri coinvolti e uno dai rappresentanti del mondo accademico, delle imprese, dei sindacati, delle associazioni imprenditoriali, delle Organizzazioni della Società Civile (OSC) e da esperti legali.</p>



<p>Il piano d’azione persegue l’obiettivo di operare come strumento funzionale ad assicurare “<em>l’impegno del Governo verso l’adozione di misure politiche e legislative a livello nazionale, regionale ed internazionale, con il fine di garantire il rispetto dei diritti umani in tutte le attività di natura economica</em>”.</p>



<p>Tale piano prevede una serie di <em>steps</em> che l’Italia si impegna a realizzare e che sono ricollegati alle disposizioni contenute nei diciassette obiettivi dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile 2030 in base ai quali gli Stati hanno concordato di adottare misure effettive per eradicare il lavoro forzato, porre fine alle forme di schiavitù contemporanee, al traffico di esseri umani, etc.</p>



<p>Il PAN ha previsto l’istituzione altresì di un Gruppo di Lavoro al fine di monitorare la sua progressiva attuazione e che provveda al suo aggiornamento e/o revisione periodici.</p>



<p>Il PAN è articolato in cinque sezioni (‘Indirizzi e principi generali’; ‘Premesse’; ‘Aspettative del Governo nei confronti delle imprese’; ‘Risposte del Governo: attività in corso ed impegni futuri’; ‘Aggiornamento, monitoraggio e diffusione del Piano’); segue poi la descrizione delle iniziative già esistenti e un elenco di misure che l’Italia prevede di realizzare nei prossimi anni per ogni Principio in analisi.</p>



<p>Il piano d’azione italiano, in conformità con le richieste dell’<em>UN Working Group</em>, è comprensivo di una sezione che elenca le aspettative riposte da parte del Governo italiano nei confronti del settore privato rispetto alla tutela dei diritti umani.</p>



<p>Alle imprese è richiesto di:</p>



<p>a) definire una propria politica in materia di diritti umani;</p>



<p>b) creare e rendere operativi meccanismi aziendali di <em>due diligence</em> per identificare, misurare e prevenire ogni potenziale rischio di violazione dei diritti umani nello svolgimento delle loro operazioni ed attività, anche da parte di <em>partner</em> o dei fornitori;</p>



<p>c) prevedere i necessari meccanismi di reclamo che consentano di rimediare all’impatto negativo sui diritti umani che esse abbiano cagionato, o che abbiano contribuito a causare, o che sia collegato alle loro operazioni economiche.</p>



<p>Fra le misure che verranno attuate in futuro e che vengono individuate dal PAN, oltre alla necessità di promuovere l’adozione da parte delle imprese di un processo di <em>human rights due diligence</em>, è innovativo il richiamo alla previsione di un processo di <em>due diligence</em> lungo la <em>supply chain</em> per imprese che operano in zone a <em>governance </em>debole.</p>



<p>Il piano include inoltre nuove misure intese a contrastare il caporalato e altre forme di sfruttamento dei lavoratori, soprattutto nel settore agricolo, si tratta tuttavia di misure che pongono una minore attenzione al profilo inerente alla tutela delle vittime.</p>



<p>In relazione ai profili di merito del piano italiano, un aspetto rilevante è la sua capacità di evidenziare come ciò che si renderebbe necessario per lo sviluppo di un sistema efficace relativo all’attività di impresa e diritti umani è in realtà già esistente nel quadro regolamentare italiano e debba essere solo ulteriormente sviluppato e adeguato agli <em>standard</em> internazionali e ai Principi Guida.</p>



<p>Altra funzione dei PAN è quella di contribuire alla formazione di un forte consenso comune necessario per il sostegno di eventuali e future richieste di intervento politiche e legislative.</p>



<p>Con riferimento alla creazione di un quadro regolamentare favorevole alla responsabilizzazione delle imprese in materia di diritti umani in parte già sussistente nell’ordinamento italiano, si può fare riferimento alla disciplina sul c.d. ‘rating di legalità’ che affida all’Autorità garante per la concorrenza e il mercato il compito di certificare la conformità delle imprese alla legislazione nazionale vigente, a tale attestazione sono ricollegati vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni.</p>



<p>Un altro esempio a tal riguardo è dato dal D.lgs. 231/2001 “<em>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica</em>” che ha introdotto nell’ordinamento italiano una forma di responsabilità <em>amministrativa</em> delle imprese dipendente da reato.</p>



<p>Relativamente a possibili profili di criticità del piano d’azione in primo luogo si deve sottolineare l’organizzazione delle materie analizzate al suo interno che può risultare confusionaria o poco chiara, inoltre nello <em>Statement</em> del piano d’azione viene sottolineato come il Governo pur riconoscendo “<em>la profonda relazione che sussiste tra il tema del rispetto dei diritti umani da parte delle imprese e la responsabilità sociale d’impresa</em>” arriva alla conclusione però che “<em>le due materie sono oggetto di due differenti Piani di Azione Nazionali</em>”.</p>



<p>Nonostante le buone premesse tuttavia non sono molte le iniziative ad oggi intraprese per l’attuazione dei presidi richiesti dal PAN e risulta necessario aspettare il 2021 per poter valutare il suo effettivo stato di attuazione, tuttavia dato che i PAN costituiscono linee programmatiche, spesso di contenuto generico, è difficile valutare efficacemente i risultati raggiunti fin’ora.</p>
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