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	<title>finanza Archives - Per I Diritti Umani</title>
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	<description>Periodico nazionale iscritto presso il tribunale di Milano n. 170 del 30/05/2018</description>
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		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Due diligence: introduzione al D.LGS. 231/2001</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 07:18:02 +0000</pubDate>
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<p>di Cecilia Grillo</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" width="402" height="434" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/09/wwwwwwwwwwwwwww.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-14646" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/09/wwwwwwwwwwwwwww.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 402w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/09/wwwwwwwwwwwwwww-278x300.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 278w" sizes="(max-width: 402px) 100vw, 402px" /></figure></div>



<p>Come già analizzato in precedenza, il D.Lgs. 231/2001, prevedendo un processo di <em>due diligence</em> relativo sia a specifiche violazioni di diritti umani sia a impatti ambientali di ingente entità, può essere considerato un esempio pionieristico di legislazione obbligatoria in materia di <em>due diligence</em> sui diritti umani.</p>



<p>Vediamo ora e tentiamo di analizzare, a grandi linee, tale disciplina: l’8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo 231 recante “<em>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica</em>” (il “<strong>Decreto</strong>” o “<strong>Decreto Legislativo 231/2001</strong>”), che ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli Enti (persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica), che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.</p>



<p>Tale responsabilità ha preso il nome di “amministrativa” solo in ragione degli ostacoli derivanti dal disposto dell’art. 27 della Costituzione &#8211; “<em>la responsabilità penale è personale</em>” &#8211; che escluderebbe una responsabilità penale della persona giuridica. In realtà, su impulso dell’Unione Europea e dell’OCSE, è stata introdotta una vera e propria responsabilità penale della persona giuridica, definita “amministrativa” per una sorta di compromesso “lessicale”</p>



<p>Il Decreto è stato emanato in risposta alle disposizioni dell’art. 11 della legge 29 settembre 2001, n. 300 (“<em>Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica</em>”) ed è entrato in vigore il 4 luglio 2001.</p>



<p>Il Decreto ha inteso adeguare la legislazione italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ai diversi accordi internazionali sottoscritti dall’Italia: la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.</p>



<p>Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto nell’ordinamento italiano il concetto di responsabilità amministrativa degli enti per una serie di reati o illeciti amministrativi commessi dai seguenti soggetti, nel loro interesse o vantaggio:</p>



<p>(i) persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero persone fisiche responsabili (anche di fatto) della gestione e del controllo degli enti stessi (“<em>soggetti apicali”</em>);</p>



<p>(ii) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (“<em>soggetti subordinati</em>”).</p>



<p>Se il reato o l’illecito amministrativo è commesso da un soggetto apicale, si presume la responsabilità della società, al contrario, non vi è presunzione di colpevolezza dell’ente se il reato o l’illecito amministrativo è stato commesso da un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al punto (i); in tali casi l’ente risponde del reato solo se si accerta che la commissione è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e/o vigilanza (presunzione di innocenza).</p>



<p>L’ente è ritenuto responsabile in aggiunta e non in sostituzione della persona fisica che materialmente compie il reato e, in ogni caso, tale responsabilità deve essere verificata nel medesimo procedimento dinanzi al giudice penale. L’ente è ritenuto responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è stata identificata o non è punibile.</p>



<p>La responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01 sussiste solo se il fatto illecito è stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Pertanto, la responsabilità ai sensi del Decreto non sussiste solo se il reato ha determinato un vantaggio (economico o meno) per l’ente, ma anche se &#8211; nonostante l’assenza di tale risultato tangibile &#8211; si può dimostrare che il reato sia stato commesso nell’interesse della società. L’ente non risponde, tuttavia, quando la persona fisica che ha commesso il reato o l’illecito amministrativo ha agito nell’esclusivo interesse proprio o di un terzo.</p>



<p>L’obiettivo del D.Lgs. 231/2001 è quello di costruire un modello di responsabilità sociale in linea con i principi di tutela penale, ma avente funzione preventiva: prevedendo la responsabilità diretta dell’ente in caso di commissione di reato, il Decreto intende incoraggiare le imprese ad organizzare le proprie strutture e attività in modo tale da assicurare condizioni idonee a salvaguardare gli interessi tutelati dal diritto penale.</p>



<p>Il Decreto si applica sia nel caso di reati commessi in Italia sia nel caso di reati commessi all’estero a condizione che (i) l’ente abbia la sede principale in Italia (ossia la sede effettiva dove si svolgono le funzioni amministrative e gestionali) o dove esercita un’attività continuativa, ovvero (ii) se lo Stato in cui il reato è stato commesso non abbia già provveduto direttamente.</p>



<p>I destinatari del Decreto non si limitano alle “<em>persone giuridiche, società e associazioni con o senza personalità giuridica</em>”, e con l’eccezione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, ma anche società private che esercitano un servizio pubblico e le filiali delle pubbliche amministrazioni.</p>



<p>In caso di accertamento di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01, l’ente è soggetto a diverse sanzioni di tipo pecuniario o interdittivo.</p>



<p>Fra le sanzioni interdittive rientrano la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie ai fini della commissione dell’illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per l’ottenimento di un pubblico servizio); l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>



<p>Le sanzioni pecuniarie sono applicate ogni qualvolta l’ente commette uno dei reati o degli illeciti amministrativi previsti dal Decreto. Al contrario, le sanzioni interdittive possono essere applicate in relazione ai reati per i quali sono specificamente previste dal Decreto solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (i) l’ente ha conseguito un profitto rilevante e il reato è stato commesso da soggetti apicali, o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un altro soggetto, se il reato è stato commesso o se la sua commissione è stata agevolata da gravi carenze organizzative; (ii) in caso di recidiva.</p>



<p>Misure interdittive possono essere applicate anche su richiesta del pubblico ministero in via cautelare durante il processo investigativo, se vi sono seri indizi di responsabilità che facciano ritenere che possano essere commessi reati della stessa natura.</p>



<p>La pena può comprendere anche la confisca all’ente del prezzo o del profitto del reato, ad eccezione della parte che può essere restituita al danneggiato. Se non è possibile confiscare i beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato, possono essere confiscate somme di denaro, o altri beni di valore equivalente allo stesso.</p>



<p>In alcuni casi in cui si applicano sanzioni interdittive, il Giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza, che può avere un grave impatto sull’immagine dell&#8217;ente.</p>



<p>Il Decreto stabilisce che gli enti sono responsabili se non hanno adottato le misure necessarie a prevenire la tipologia dei reati o degli illeciti amministrativi commessi, tuttavia, l’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede una forma specifica di “esenzione” dalla responsabilità amministrativa degli enti se la società può dimostrare che:</p>



<p>a) l’organo di gestione dell’ente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo idoneo ad individuare e prevenire reati della specie di quello verificatosi;</p>



<p>b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (cd. “<strong>Organismo di Vigilanza</strong>”);</p>



<p>c) il reato è stato commesso con elusione fraudolenta del Modello da parte degli autori del reato;</p>



<p>d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.</p>



<p>Questa “esenzione” dalla responsabilità dipende dal giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione, gestione e controllo che il giudice effettuerà durante il procedimento penale contro il soggetto che ha materialmente commesso il reato (soggetto apicale o subordinato).</p>



<p>In particolare, se il reato è commesso da soggetti in posizione apicale, l’ente è responsabile, salvo che possa provare: (i) di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un adeguato Modello di Organizzazione, Gestione e controllo idoneo a prevenire la tipologia dei reati/illeciti amministrativi commessi; (ii) di aver istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa, vigilanza e controllo, che abbia efficacemente monitorato sull’osservanza del modello; (iii) che il reato è stato commesso mediante elusione fraudolenta del modello da parte di un soggetto apicale.</p>



<p>Quando, invece, il reato è commesso da soggetti subordinati, deve essere dimostrato che la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, che è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, che preveda, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione societaria nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell&#8217;attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.</p>
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		<title>Chi è il nostro nemico in questa guerra? Dichiarazione di accademici greci ed altri contro la xenofobia﻿</title>
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		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 08:13:21 +0000</pubDate>
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<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter"><img loading="lazy" width="660" height="370" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/03/xxxxxxxxxxxxxxx.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-13752" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/03/xxxxxxxxxxxxxxx.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 660w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/03/xxxxxxxxxxxxxxx-300x168.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 660px) 100vw, 660px" /></figure></div>



<table class="wp-block-table"><tbody><tr><td><br></td></tr></tbody></table>



<table class="wp-block-table"><tbody><tr><td></td></tr><tr><td>Various Authors &#8211; Autores varios &#8211; Auteurs divers- AAVV-d.a.<br>(da txacala-int.org)</td></tr><tr><td>Tradotto da&nbsp;<strong>&nbsp;<a href="http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=2&amp;lg_pp=it&utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fausto Giudice Фаусто Джудиче فاوستو جيوديشي</a></strong></td></tr></tbody></table>



<table class="wp-block-table"><tbody><tr><td>In Grecia siamo testimoni di un&#8217;isteria xenofoba e razzista alimentata da un ampio spettro di forze conservatrici, di <br>estrema destra e fasciste, e sostenuta dai mass media e dal governo. In un&#8217;atmosfera di fervore nazionalistico, il <br>discorso pubblico è trafitto da grida di guerra e dichiarazioni disumane che offendono i valori morali fondamentali. <br>Incredibili, odiose e spudorate ingiurie vengono lanciate contro donne e bambini, e contro i deboli in generale.Questa<br> xenofobia organizzata e psicotica coltiva il panico, paralizza il pensiero razionale, annega ogni appello alla solidarietà, riempie una società stanca e insicura con i veleni dell&#8217;estrema destra e del fascismo misantropo. Segna il culmine di <br>uno sforzo sistematico e insistente del capitale per imporre alla società greca l&#8217;egemonia ideologica di un&#8217;estrema <br>destra razzista. Sfrutta gli enormi problemi creati dalle dure politiche liberali degli attuali e precedenti detentori del <br>potere statale.<br><br>Contro l&#8217;istrionismo dell&#8217;estrema destra dichiariamo con calma:<em>I rifugiati non sono mai stati un problema per il popolo </em><br><em>greco.<br><br>Non sono stati i rifugiati a causare la crisi mondiale, ma il capitale.<br><br>I rifugiati non hanno portato milioni di lavoratori alla disoccupazione, né centinaia di migliaia di imprese in Grecia alla </em><br><em>chiusura. In tutto il mondo, è il capitale che lo ha fatto.<br><br>I rifugiati non hanno fatto sì che nell&#8217;ultimo decennio gli Stati derubassero i propri cittadini con le tasse destinate a </em><br><em>salvare le banche e altri covi oligarchici del capitalismo mondiale. Sono stati gli oligarchi a farlo.<br><br>I rifugiati hanno perso tutto negli anni della crisi economica mondiale. Gli oligarchi continuano però ad accumulare </em><br><em>ricchezze saccheggiando il pianeta.<br><br>I rifugiati non hanno imposto al popolo greco disoccupazione di massa e povertà. La Troika lo ha fatto attraverso i suoi </em><br><em>memorandum.<br><br>I rifugiati non hanno mandato in emigrazione mezzo milione di figli e figlie del popolo greco. </em>I rifugiati non gestiscono un sistema basato sullo sfruttamento, la concorrenza, l&#8217;alienazione e la guerra. Come i migranti sono vittime del sistema <br>capitalistico dominante che organizza la guerra di classe dei ricchi contro i poveri. Sperimentano tutte le catastrofi che questo sistema porta all&#8217;umanità. Sono vittime di tutte le guerre e di tutti gli interventi organizzati dall&#8217;Occidente <br>imperialista &#8211; USA, Unione Europea, NATO &#8211; per imporre il suo dominio.<br><br>La Grecia è parte integrante delle strutture finanziarie, politiche e militari euroatlantiche. Attraverso la partecipazione a queste strutture gli oligarchi greci avanzano aggressivamente i loro interessi, qui e altrove. I rifugiati e gli immigrati sono vittime della guerra finanziaria mondiale condotta dai colossali monopoli degli Stati imperialisti contro i <br>produttori dei paesi più deboli, causando e riciclando così il sottosviluppo e la povertà.<br><br>L&#8217;estrema destra però, in Grecia e in ogni altro luogo, attribuisce tutti questi flagelli ai rifugiati. In modo sistematico e organizzato rivolge contro i rifugiati la rabbia di coloro che non vedono i veri colpevoli: le forze di guerra (USA, Nato, <br>Unione Europea), l&#8217;oligarchia della ricchezza, e i politici che le servono.<br><br>Attraverso il bersaglio xenofobo dei rifugiati l&#8217;estrema destra coltiva la discordia tra la gente. Sovverte la solidarietà <br>sociale, che è sempre stata l&#8217;arma degli sfruttati e degli oppressi contro gli sfruttatori e gli oppressori.<br><br>Di fronte a un&#8217;epidemia di xenofobia e razzismo, dichiariamo con forza che i rifugiati e i migranti non sono nostri <br>nemici. Non siamo contro di loro! Non siamo contro i deboli, i miserabili, gli impoveriti di questo mondo! I nostri <br>nemici sono i guerrafondai &#8211; gli Stati Uniti, la NATO, l&#8217;Unione Europea, gli oligarchi capitalisti in Grecia e Turchia, e i <br>loro servitori politici. I nostri nemici sono i fascisti, i razzisti e i misantropi.<br><br>Contro un sistema che schiaccia interi popoli e ne polverizza la vita, un sistema che giorno dopo giorno produce <br>sempre più “persone in esubero”, noi lotteremo sempre per la solidarietà dei popoli contro i loro nemici comuni, per <br>una nuova società di fratersororità e di umanità.<br><br></td></tr></tbody></table>



<p>&#8212;

</p>
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		<title>Che fare della (non più ex) ILVA</title>
		<link>https://www.peridirittiumani.com/2019/11/13/che-fare-della-non-piu-ex-ilva/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 08:00:30 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>di Guido Viale (da pressenza.com) La situazione in cui si ritrova l’ex-Ilva di Taranto non è un conflitto tra salute e occupazione ma una lotta tra operai e padroni (dei padroni contro gli operai);&#46;&#46;&#46;</p>
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<p>di Guido Viale (da <a href="http://pressenza.com?utm_source=rss&utm_medium=rss ">pressenza.com</a>)</p>



<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" width="1024" height="768" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/11/ilva-taranto-1-1024x768.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-13254" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/11/ilva-taranto-1.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/11/ilva-taranto-1-300x225.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/11/ilva-taranto-1-768x576.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>La situazione in cui si ritrova l’ex-Ilva di Taranto non è un conflitto tra salute e occupazione ma una lotta tra operai e padroni (dei padroni contro gli operai); non è un esercizio di compatibilità tra ambiente e “sviluppo” ma l’evidenza di una alternativa ineludibile tra conversione ecologica e catastrofe climatica e ambientale. Situazione che apre una voragine destinata a inghiottire l’esistenza di 20mila lavoratori e di 20mila famiglie, ma porta alla luce anche l’inganno di uno “sviluppo” che non ha più spazio per riprodursi e perpetuarsi. Che fare allora della non più ex-Ilva?</p>



<p>La strada imboccata dal Governo è la peggiore. Inseguire un gruppo industriale perché “si prenda cura” di un impianto di cui ha assunto la proprietà solo per “toglierlo di mezzo” e acquisirne il mercato non è buona politica. Se anche si arrivasse all’accordo, quel gruppo troverà nuove occasioni per sfilarsi; non certo per rilanciarlo. E’ peggio che lasciare tutto in mano ai Riva, che lo spremevano fino a che non fosse andato per sempre in malora.</p>



<p>Smantellare l’impianto, risanare il sito e ricostruirlo altrove? A parte il costo stratosferico, che prospettive potrebbe mai avere un impianto nuovo (magari alimentato a gas: così si giustifica anche il Tap) in un mercato dell’acciaio destinato a contrarsi?</p>



<p>Tenerne in vita solo una parte e cercare soluzioni alternative – il risanamento del sito &#8211; per le maestranze “superflue”? Perderebbe l’unico vantaggio competitivo che ha, il gigantismo, senza promettere né di andare in attivo né di finanziare la bonifica.</p>



<p>Chiuderlo e cercare delle alternative? Sì, ma non possono essere improvvisazioni o espedienti come la “panacea” del turismo: l’industria a maggior impatto ambientale del mondo; che andrà presto in crisi mano a mano che aereo e navi da crociera verranno messi sotto accusa come maggiori emettitori di CO2.</p>



<p>E poi. A chi affidare la riconversione? Ai privati? In Italia, ma anche in quasi tutto il mondo, gli investimenti industriali languono. A maggior ragione su soluzioni dalle scarse prospettive. A incentivi sufficienti a smuoverne gli appetiti? A prescindere dai vincoli sugli aiuti di Stato, si sa che i beneficiari li incassano e poi se ne vanno. Allo Stato, attraverso una nazionalizzazione (totale o al 30 per cento)? Ma, ristrettezze della finanza pubblica a parte, dov’è il management per gestire un impianto del genere? Aggiungi che i Riva avevano smantellato non solo il management Italsider, ma anche tutto il quadro intermedio, affiancandolo con una rete di “fiduciari dell’azienda” che facevano il bello e il cattivo tempo per conto del padrone. Chi è in grado di assumersi un compito titanico del genere senza bluffare, come hanno fatto finora tutti i commissari? Non c’è più l’Iri che, nel bene e nel male, era stata una scuola e un vivaio di manager per tutto il settore pubblico, con una propria “cultura aziendale”. Oggi, a dirigere quello che di pubblico è rimasto nell’economia italiana vengono chiamati solo squali che hanno fatto strada nel settore privato o nella finanza.&nbsp;</p>



<p>Ma l’Italia, si dice, non può fare a meno del “suo” acciaio. Quale Italia? Quella che ha 1,7 auto private per abitante (il tasso più alto dell’Europa)? Non durerà a lungo. E quanto acciaio? Quello per alimentare le catene di FCA che con PSA, si ridimensioneranno, o Fincantieri che fa solo più navi da crociera e da guerra, o Leonardo, totalmente riconvertito alla produzione di armi? Sono tutte aziende senza futuro: la crisi climatica ne metterà fuori uso le produzioni (già lo sta facendo) e l’industria bellica – l’unica che prospera &#8211; va messa in crisi lottando per la pace.</p>



<p>Alla discussione sul futuro dell’Ilva e di Taranto mancano due cose fondamentali: una è la crisi climatica, che imporrà in tempi molto stretti una radicale riconversione dell’apparato produttivo: con la chiusura di tutte gli impianti incompatibili con le esigenze di una economia&nbsp;<em>climate-friendly</em>, pena il loro collasso per mancanza di mercato; ma anche con l’apertura di altrettante iniziative necessarie alla riconversione: in campo energetico, impiantistico, agroalimentare, nella mobilità, nell’edilizia, nel risanamento del territorio, oltre che in tutti gli ambiti del “prendersi cura” delle persone: istruzione, salute, cultura, assistenza). L’altra è la necessità di una nuova&nbsp;<em>governance</em>&nbsp;dell’apparato produttivo e del territorio, considerati insieme; perché fanno parte di uno stesso mondo, che è quello della vita quotidiana di ciascuno. La gestione attuale è inadeguata e incapace di immaginare l’ineludibile transizione che ci attende. Non c’è personale per gestirla né nelle direzioni aziendali o nelle sedi dell’alta finanza, né al governo degli Stati o delle amministrazioni locali; e meno che mai alla Bocconi. Quelle competenze ci sono, ma sono senza voce e disperse; si possono recuperare solo mettendo insieme maestranze, tecnici, associazioni civiche, Università, pezzi sparsi del management e dei governi locali. Innanzitutto, per &nbsp; valutare insieme che cosa si può salvare, che cosa si può riconvertire e che cosa va eliminato dell’apparato produttivo e dell’assetto territoriale esistente. E’ quello che si poteva e doveva fare già sei anni fa, quando i “cittadini e lavoratori liberi e pensanti” avevano preso in mano la questione, riuscendo a convocare in piazza assemblee quotidiane con migliaia di presenze che si è fatto di tutto per soffocare. Oggi si lamenta che la partecipazione langue? Taranto, soprattutto allora, ha dimostrato il contrario. Langue se la si soffoca; fiorisce se si apre uno spiraglio per cambiare le cose.&nbsp;</p>



<p>Presto la crisi climatica e ambientale la rimetterà all’ordine del giorno ovunque. In attesa di una politica industriale che includa questi processi, i lavoratori che sanno che perderanno il posto comunque potrebbero rivelarsi i veri sostenitori della transizione.&nbsp;<br></p>
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		<title>Rapporto Agromafie: c&#8217;è ancora molto da fare per contrastarle</title>
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		<pubDate>Sun, 17 Feb 2019 09:29:01 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il volume d’affari complessivo annuale delle agromafie è salito a 24,5 miliardi di euro. Una crescita che sembra non risentire della stagnazione dell’economia italiana e internazionale. È quanto emerge dal sesto Rapporto Agromafie 2018 elaborato da Coldiretti, Eurispes e Osservatorio sulla criminalità nell’agroalimentare.</p>
<p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentColor; color: #444444; text-transform: none; line-height: 1.6; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: 'Open Sans', serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; vertical-align: baseline; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-stretch: inherit; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><img loading="lazy" class="size-medium wp-image-35246 alignleft" src="http://www.newtuscia.it/wp-content/uploads/2017/03/agromafia-300x168.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" srcset="http://www.newtuscia.it/wp-content/uploads/2017/03/agromafia-300x168.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, http://www.newtuscia.it/wp-content/uploads/2017/03/agromafia.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 606w" alt="" width="300" height="168" />Si legge nel Rapporto di una “rete criminale che si incrocia perfettamente con la filiera del cibo, dalla sua produzione al trasporto, dalla distribuzione alla vendita, con tutte le caratteristiche necessarie per attirare l’interesse di organizzazioni che via via abbandonano l’abito “militare” per vestire il “doppiopetto” e il “colletto bianco”, riuscendo così a scoprire e meglio gestire i vantaggi della globalizzazione, delle nuove tecnologie, dell’economia e della finanza tanto che ormai si può parlare ragionevolmente di mafia 3.0. ”</p>
<p>I nuovi criminali in parte provengono dalle tradizionali “famiglie” che hanno indirizzato figli, nipoti agli studi in prestigiose università italiane e internazionali.</p>
<p>Oggi, quindi, si tratta di persone colte, preparate, plurilingue, con importanti e quotidiane relazioni internazionali al servizio del business mafioso.</p>
<p>Il risultato sono la moltiplicazione dei prezzi, che per l’ortofrutta arrivano a triplicare dal campo alla tavola, i pesanti danni di immagine per il Made in Italy in Italia e all’estero e i rischi per la salute con 399 allarmi alimentari, più di uno al giorno nel 2018 in Italia, secondo le elaborazioni Coldiretti sui dati del Sistema di allerta rapido dell’Unione europea. Senza trascurare le conseguenze sull’ambiente con le discariche abusive.</p>
<p>Nel 2018 si è confermata anche l’impennata di fenomeni criminali con furti di trattori, falciatrici e altri mezzi agricoli, gasolio, rame, prodotti (dai limoni alle nocciole, dall’olio al vino) e animali.</p>
<p>A tutto questo – si legge  nel Rapporto Coldiretti, Eurispes e Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare – &#8220;si aggiungono racket, usura, danneggiamento, pascolo abusivo, estorsione nelle campagne mentre nelle città, silenziosamente, i tradizionali fruttivendoli e i forai sono quasi completamente scomparsi, sostituiti da egiziani indiani e pakistani che controllano ormai gran parte delle rivendite sul territorio: quasi un “miracolo all’italiana” affiancato però dal dubbio che tanta efficacia organizzativa possa anche essere il prodotto di una recente vocazione mafiosa per il marketing.&#8221;</p>
<p>Gian Maria Fara, Presidente dell’Eurispes e Gian Carlo Caselli, Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione “Osservatorio Agromafie”: “Siamo ormai di fronte ad organizzazioni che esprimono una “governance multilivello” o più “governance multilivello” sempre più interessate a sviluppare affari in collaborazione che non a combattersi.</p>
<p>&#8220;Il comparto agroalimentare si presta ai condizionamenti e alle penetrazioni: poter esercitare il controllo di uno o più grandi buyer significa poter condizionare la stessa produzione e di conseguenza il prezzo di raccolta, così come avere in proprietà catene di esercizi commerciali o di supermercati consente di determinare il successo di un prodotto rispetto ad altri&#8221;. Fara e Caselli aggiungono: &#8220;Si può ormai ragionevolmente parlare di mafia 3.0. La &#8220;struttura intelligente&#8221; si pone al servizio trasversale delle diverse organizzazioni, accogliendone le disponibilità finanziarie per valorizzarle e accrescerle attraverso modalità dall’apparenza lecita&#8221;.</p>
<p>“Le agromafie sono diventate molto più complesse e raffinate e non vanno più combattute solo a livello militare e di polizia ma vanno contrastate a tutti i livelli: dalla produzione alla distribuzione fino agli uffici dei colletti bianchi dove transitano i capitali da ripulire, garantendo al tempo stesso la sicurezza della salute dei consumatori troppo spesso messa a rischio da truffe e inganni solo per ragioni speculative” afferma il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che “Gli ottimi risultati dell’attività di contrasto confermano la necessità di tenere alta la guardia e di stringere le maglie ancora larghe della legislazione con la riforma dei reati in materia agroalimentare.</p>
<p>L’innovazione tecnologica e i nuovi sistemi di produzione e distribuzione globali rendono ancora più pericolose le frodi agroalimentari che per questo vanno perseguite – conclude Prandini – con un sistema punitivo più adeguato con l’approvazione delle proposte di riforma dei reati alimentari presentate dall’apposita commissione presieduta da Giancarlo Caselli, presidente del comitato scientifico dell’Osservatorio Agromafie promosso dalla Coldiretti (www.coldiretti.it)”.?utm_source=rss&utm_medium=rss</p>
<p>Il presidente di EURISPES  Fara: &#8220;La prima necessità è quella di aggiornare e potenziare l’attuale normativa in materia agroalimentare. Quella vigente è obsoleta e controproducente. Invece di svolgere una funzione deterrente, spinge a delinquere, essendo a tutto favore dei benefici (ingenti guadagni) il raffronto con i rischi (sanzioni per irregolarità)&#8221;.</p>
<p>Molte le  informazioni sull’argomento e ciò dimostra che i nostri cibi sono i più sicuri del mondo perché sempre controllati da autorità diverse ed indipendenti. In Italia l&#8217;Agenzia delle Dogane ispeziona scrupolosamente i prodotti alimentari di origine straniera e dai controlli emerge molto spesso mancanza di garanzie e chiarezza.</p>
<p>L’intensità dell’associazionismo criminale è elevata nel Mezzogiorno, ma emerge con chiarezza come nel Centro dell’Italia il grado di penetrazione sia forte e stabile e particolarmente elevata in Abruzzo ed in Umbria, in alcune zone delle Marche, nel Grossetano e nel Lazio, in particolar modo a Latina e Frosinone.</p>
<p>Anche al Nord il fenomeno presenta un grado di penetrazione importante in Piemonte, nell’Alto lombardo, nella provincia di Venezia e nelle province romagnole lungo la Via Emilia. E’ quanto emerge dell’Indice di Organizzazione Criminale (IOC) elaborato dall’Eurispes nell’ambito del quarto Rapporto Agromafie con Coldiretti e l’Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare che si fonda su 29 indicatori specifici e rappresenta la diffusione e l’intensità, in una data provincia, del fenomeno.</p>
<p>Il grado di controllo e penetrazione territoriale della Sacra Corona Unita in Puglia, invece, pur mantenendosi significativamente elevato, risulta inferiore che altrove così come in Sardegna, regione dove all’elevata intensità dell’associazionismo criminale non corrisponde di pari grado l’egemonia di un’unica organizzazione. In Sicilia l’unica provincia non caratterizzata da un Indice IOC alto è stata Messina, mentre sul restante territorio i valori sono significativamente elevati, in particolar modo nelle zone meridionali ed orientali dell’Isola. Anche la Calabria risulta profondamente soggetto all’associazionismo criminale, a partire da Reggio Calabria (99,4) fino alle restanti province (Vibo Valentia: 65,3; Crotone: 58,4; Catanzaro: 55,3; Cosenza: 47,3). Il grado di diffusione criminale in Campania è elevato sia nel capoluogo (Napoli: 78,9) che a Caserta (68,4) e Salerno (44,3), ma è inferiore nell’entroterra.</p>
<p>Si denota una forte presenza di tipo associazionistico anche sul versante adriatico (Pescara: 71,4; Foggia: 67,4; Brindisi: 51,6), nel basso Lazio (Frosinone: 49,3; Latina: 43,3) e in Sardegna (Nuoro: 46,3; Sassari: 45,9).</p>
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<div class="a2a_kit a2a_kit_size_25 addtoany_list" data-a2a-title="Rapporto 2019 agromafie a cura di Eurispes, Coldiretti e Osservatorio criminalità in agricoltura e sistema agroalimentare" data-a2a-url="http://www.newtuscia.it/2019/02/16/rapporto-2019-agromafie-cura-eurispes-coldiretti-oservatorio-criminalita-agricoltura-sistema-agroalimentare/?utm_source=rss&utm_medium=rss"></div>
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		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Gli obblighi di rendicontazione non finanziaria per le imprese</title>
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		<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 07:51:41 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>di Fabiana Brigante Nel percorso verso un’economia globale sostenibile e che coniughi redditività a lungo termine, giustizia sociale e protezione dell’ambiente, la trasparenza delle imprese circa il proprio operato acquista, come è facilmente intuibile,&#46;&#46;&#46;</p>
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<p style="text-align: left;" align="CENTER">di Fabiana Brigante</p>
<p align="JUSTIFY">Nel percorso verso un’economia globale sostenibile e che coniughi redditività a lungo termine, giustizia sociale e protezione dell’ambiente, la trasparenza delle imprese circa il proprio operato acquista, come è facilmente intuibile, un ruolo fondamentale. Nel 2011 la Commissione Europea poneva l’accento sulla necessità di fissare uno standard uniforme tra gli Stati Membri circa la trasparenza delle informazioni “non finanziarie” fornite dalle imprese nei rispettivi settori. Nel 2014 l’Unione Europea approvava la Direttiva 2014/95/UE, recante alcune modifiche alla precedente Direttiva 2013/34/UE, stabilendo nuovi standard minimi di comunicazione da parte delle imprese con più di 500 dipendenti di informazioni in materia ambientale e sociale, in relazione alla gestione del personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta alla corruzione attiva e passiva, allo scopo di fornire agli investitori e alle altre parti interessate un quadro più completo sullo sviluppo, performance ed impatto della propria attività di produzione.</p>
<p align="JUSTIFY">Secondo quanto previsto dalla Direttiva, le imprese sono tenute ad elaborare una dichiarazione comprendente le politiche attuate, i risultati conseguiti e i rischi connessi alla propria attività, insieme ad altre informazioni circa le procedure in materia di <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>due diligence</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">. </span></span>In materia ambientale, la Direttiva prevede che le dichiarazioni devono contenere “informazioni dettagliate riguardanti l’impatto attuale e prevedibile delle attività dell&#8217;impresa sull’ambiente nonché, ove opportuno, sulla salute e la sicurezza, l’utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili e/o non rinnovabili, le emissioni di gas a effetto serra, l’impiego di risorse idriche e l’inquinamento atmosferico”, mentre per quanto concerne gli aspetti sociali e attinenti al personale, le informazioni richieste riguardano “le azioni intraprese per garantire l’uguaglianza di genere, l’attuazione delle convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro, le condizioni lavorative, il dialogo sociale, il rispetto del diritto dei lavoratori di essere informati e consultati, il rispetto dei diritti sindacali, la salute e la sicurezza sul lavoro e il dialogo con le comunità locali, e/o le azioni intraprese per garantire la tutela e lo sviluppo di tali comunità”. Non ultimo, la Direttiva prevede l’inclusione di informazioni sulla prevenzione delle violazioni dei diritti umani e sugli strumenti esistenti per combattere la corruzione attiva e passiva.</p>
<p align="JUSTIFY">In Italia, la Direttiva 2014/95/UE è stata attuata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254; il provvedimento è entrato in vigore il 25 gennaio 2017 e le sue disposizioni si applicano agli esercizi finanziari a partire dal 1 gennaio 2017.</p>
<p align="JUSTIFY">Nonostante la Direttiva costituisca senza dubbio un passo importante nel definire obblighi di trasparenza delle imprese circa le misure da adottare per operare nel pieno rispetto dei diritti umani, è stata criticata in quanto la stessa non specifica in modo sufficientemente dettagliato quali informazioni debbano essere divulgate, lasciando dunque uno spiraglio aperto alla inadempienza dei suoi destinatari. Come già detto, garantire una divulgazione di alta qualità su questi temi ha un ruolo fondamentale nel perseguimento di obiettivi di crescita sostenibile e nella gestione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico o dal degrado ambientale, per citarne alcuni.</p>
<p align="JUSTIFY">Per affrontare questo problema, alcune organizzazioni ed esperti si sono riuniti nell’ambito di un progetto di ricerca triennale<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> (</span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>Alliance for Corporate Transparency</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">) </span></span>con l’obiettivo di analizzare gli <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>step </i></span></span>intrapresi dalle imprese europee al fine di implementare le disposizioni della Direttiva NFR<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> (</span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>Non- Financial Reporting</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">) </span></span>e qualisiano le azioni da intraprendere per migliorare il quadro UE sul tema.</p>
<p align="JUSTIFY">Nel 2018, il progetto ha valutato oltre 100 aziende appartenenti ai settori dell’energia ed estrattivo, delle tecnologie dell’informazione, della comunicazione e dell’assistenza sanitaria. Il campione iniziale di società comprendeva gruppi più grandi di oltre 20 società provenienti da Spagna, Francia e Regno Unito e campioni di controllo più piccoli provenienti dalla Germania, dalla penisola scandinava e dall’Europa centrale e orientale (Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia).</p>
<p align="JUSTIFY">L’analisi dei dati raccolti mostra che la maggioranza delle aziende riconosce nei propri rapporti l’importanza delle questioni ambientali e sociali per il proprio business. Tuttavia, solo nel 50% dei casi per le questioni ambientali e in meno del 40% per le questioni sociali e relative alle misure anti-corruzione, le informazioni fornite sono considerate chiare in termini di questioni concrete, obiettivi e principali rischi. Infatti, è stato ritenuto che le informazioni generali fornite dalla maggior parte delle aziende non consentono ai lettori di comprendere il loro impatto e, per estensione, il loro sviluppo, come richiesto dalla Direttiva NFR.</p>
<p align="JUSTIFY">I risultati più rilevanti della ricerca sono i seguenti:</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">&#8211; </span></span>Per quanto riguarda il cambiamento climatico, il 90% delle aziende riferisce sui cambiamenti climatici, ma solo il 47% specifica chiaramente quali siano gli obiettivi perseguiti dalle proprie politiche ambientali ed in che modo gli stessi siano concretamente perseguiti. È considerato come un dato allarmante il fatto che solo il 26% delle società analizzate appartenenti ai settori dell’energia e a quello estrattivo abbia definito le proprie azioni per diminuire le emissioni di gas a effetto serra in linea con quanto previsto dall’Accordo di Parigi (mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2° rispetto ai livelli preindustriali). Al riguardo, si ritiene che gli interventi legislativi dovrebbero chiarire quali informazioni debbano essere contenute nei piani di transizione a lungo termine delle società verso un’economia a zero emissioni di carbonio e le loro implicazioni economiche.</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">&#8211; </span></span>Circa le problematiche ambientali, le aziende in esame hanno riferito su temi come l’utilizzo di risorse idriche, l’inquinamento, i rifiuti e, in misura minore, la biodiversità, ma alcuni aspetti chiave sono stati trascurati. Questi aspetti includono, ad esempio, l’inquinamento causato dai trasporti, che è menzionato dal 21% delle aziende, o il consumo di acqua e i rischi nelle aree dotate di scarse risorse idriche e di confine, segnalate solo dal 24% delle aziende in esame.</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">&#8211; </span></span>Sul tema delle questioni legate ai lavoratori e alle problematiche sociali, la maggior parte delle aziende riporta indicatori legati ai propri dipendenti diretti, mentre raramente sono fornite informazioni sui lavoratori esternalizzati, che rappresentano la parte più vulnerabile della forza lavoro delle aziende. La selezione di questi indicatori è, tuttavia, lungi dall&#8217;essere standardizzata. La maggior parte delle aziende fornisce informazioni sul numero di dipendenti (92%), equilibrio generale di genere (81%), politiche antidiscriminatorie (79%), salute e sicurezza (80%). Un numero interiore di aziende rivela informazioni più dettagliate sugli effetti delle proprie politiche (il 36% riferisce di miglioramenti conseguenti alle politiche antidiscriminatorie intraprese) e pochissimi forniscono informazioni paese per paese su questioni delicate quali pari opportunità (6%) e libertà di associazione dei lavoratori (10%). Vale anche la pena notare che il 39% delle aziende non ha fornito informazioni sulla capacità dei propri dipendenti di esprimere preoccupazioni senza timori di subire ripercussioni.</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">&#8211; </span></span>Diritti umani: Oltre il 90% delle aziende esprime il proprio impegno a rispettare i diritti umani e il 70% si impegna a garantire la protezione dei diritti umani anche nelle proprie catene di approvvigionamento. <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Tuttavia, solo il 36% descrive il proprio sistema di </span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>due diligence</i></span></span> dei diritti umani e il 10% descrive esempi o indicatori di una gestione efficace di tali questioni. Le aziende segnalano comunemente informazioni sugli audit sui diritti umani (58%), ma la divulgazione dei risultati è molto meno comune (25%), così come la divulgazione delle azioni conseguentemente adottate (16%). Analogamente, solo l’8% delle aziende discute i limiti degli audit nel valutare l’impatto della propria attività sui diritti umani, nonostante gli stessi siano universalmente riconosciuti, come dimostrato dal crollo del Rana Plaza nel 2013 e da innumerevoli altri incidenti che nel corso del tempo sono stati registrati nelle fabbriche delle società controllate.</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">&#8211; </span></span>Lotta alla corruzione: Come mostrato in tutta la ricerca, vi è una notevole attenzione alla divulgazione dei programmi anti-corruzione; i risultati delle valutazioni mostrano un alto livello di rendicontazione dell’impegno contro la corruzione (91%), disciplina del whistleblowing (76%), programmi di formazione (75%) e regole su regali e ospitalità (73%). Nonostante ciò, un numero relativamente basso di aziende spiega effettivamente i principali elementi propri programmi anticorruzione (62%). Per quanto riguarda le informazioni sull’influenza politica, va notato che il 54% delle aziende rivela le proprie politiche in merito al divieto o alla divulgazione di contributi politici. Tuttavia, pochissime aziende divulgano informazioni sui propri sforzi per influenzare le politiche pubbliche (solo il 10% rivela le proprie spese di lobby).</p>
<p align="JUSTIFY">Come dimostrato dalla ricerca, allo stato attuale il reporting di sostenibilità aziendale non consente agli investitori e agli altri <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>stakeholders</i></span></span> di comprendere gli impatti e i rischi delle società e le loro strategie per affrontarli; tale pratica è alimentata dal fatto che né la direttiva NFR né le linee guida includano requisiti chiari per la forma della dichiarazione non finanziaria.</p>
<p align="JUSTIFY">La soluzione a questa situazione sarebbe quella di migliorare la specificità della direttiva NFR in relazione alle informazioni che le società dovrebbero divulgare. I risultati della menzionata ricerca suggeriscono ulteriori modifiche che migliorerebbero l’attuazione della direttiva NFR e che dovrebbero essere prese in considerazione. Esse comprendono:</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">&#8211; </span></span>un maggiore controllo da parte dei governi nazionali;</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">&#8211; </span></span>la pubblicazione di un elenco di società destinatarie della direttiva con indicazione delle loro supply chains per consentire il monitoraggio di terze parti;</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; fornire alla società civile strumenti per richiedere il rispetto della normativa.</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Per consultare il testo integrale del report (in lingua inglese), si veda: <a href="http://allianceforcorporatetransparency.org/assets/2018_Research_Report_Alliance_Corporate_Transparency-66d0af6a05f153119e7cffe6df2f11b094affe9aaf4b13ae14db04e395c54a84.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">http://allianceforcorporatetransparency.org/assets/2018_Research_Report_Alliance_Corporate_Transparency-66d0af6a05f153119e7cffe6df2f11b094affe9aaf4b13ae14db04e395c54a84.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss</a> </span></span></p>
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		<title>Rapporto OXFAM: cresce il divario tra ricchi e poveri</title>
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		<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 07:52:26 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Nel 2018: 26 ultramiliardari possedevano la stessa ricchezza della metà più povera del pianeta. A dirlo è il nuovo rapporto Oxfam 2019 pubblicato alla vigilia del meeting annuale del Forum economico mondiale di Davos.&#46;&#46;&#46;</p>
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<p>Nel 2018: 26 ultramiliardari possedevano la stessa ricchezza della metà più povera del pianeta. A dirlo è il nuovo <span lang="zxx"><a href="https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2019-01-18/billionaire-fortunes-grew-25-billion-day-last-year-poorest-saw?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noopener">rapporto Oxfam 2019</a> </span>pubblicato alla vigilia del meeting annuale del <span lang="zxx"><a href="https://tg24.sky.it/economia/2019/01/19/davos-2019-temi-ospiti.html?utm_source=rss&utm_medium=rss">Forum economico mondiale di Davos</a></span>. Anche l&#8217;Italia è in linea con i dati globali: il 20% più ricco dei nostri connazionali possedeva, nello stesso periodo, circa il 72% dell&#8217;intera ricchezza nazionale. L&#8217;aumento della povertà estrema, secondo Oxfam, colpisce, prima di tutto, i contesti più vulnerabili del nostro pianeta, uno su tutti l&#8217;Africa subsahariana.</p>
<p>Il sistema fiscale: pesa di più sulle categorie più povere della società tassando i redditi da lavoro e consumo. Le imposte sul patrimonio, come quelle immobiliari, fondiarie o di successione hanno subito, infatti, una riduzione &#8211; o sono state eliminato del tutto &#8211; in molti paesi ricchi e vengono a malapena rese operanti nei paesi in via di sviluppo. L&#8217;imposizione fiscale a carico dei percettori di redditi più elevati e delle grandi imprese si è significativamente ridotta negli ultimi decenni. Secondo l&#8217;Oxfam, se I&#8217;1% dei più ricchi pagasse appena lo 0,5% in più in imposte sul proprio patrimonio, si avrebbero risorse sufficienti per mandare a scuola 262 milioni di bambini e salvare la vita a 100 milioni di persone nel prossimo decennio.</p>
<p>Un tema importante affontato nel Rapporto Oxfam riguarda la disuguaglianza di genere. A livello globale, infatti, gli uomini possiedono oggi il 50% in più della ricchezza netta delle donne e controllano oltre l&#8217;86% delle aziende. Il divario retributivo di genere è pari al 23% in favore degli uomini. In più, in questo dato non si tiene conto del contributo gratuito delle donne al lavoro di cura. &#8221;Le persone in tutto il mondo sono arrabbiate e frustrate – spiega Elisa Bacciotti, direttrice delle campagne di Oxfam Italia &#8211; Ma i governi possono apportare cambiamenti reali per la vita delle persone assicurandosi che le grandi aziende e le persone più ricche paghino la loro giusta quota di tasse, e che il ricavato venga investito in sistemi sanitari e di istruzione a cui tutti i cittadini possano accedere gratuitamente. A cominciare dai milioni di donne e ragazze che ne sono tagliate fuori. I governi possono ancora costruire un futuro migliore per tutti, non solo per pochi privilegiati. È una loro responsabilità&#8221;.</p>
<p>A livello globale, i servizi sanitari sono sistematicamente sottofinanziati o esternalizzati ad attori privati. La conseguenza è che i più poveri rischiano di venirne spesso esclusi. In molti Paesi una sanità di qualità sono diventate un lusso che solo i più ricchi possono permettersi. Ogni giorno 10 mila persone nel mondo muoiono perché non possono permettersi le cure mediche. Uguale situazione per quanto riguarda l&#8217;istruzione.</p>
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		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Esportazione di armi: quando il “Made in Italy” non è motivo di orgoglio</title>
		<link>https://www.peridirittiumani.com/2018/11/29/imprese-e-diritti-umani-esportazione-di-armi-quando-il-made-in-italy-non-e-motivo-di-orgoglio/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss</link>
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		<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 08:55:41 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>di Fabiana Brigante “Italia nel mirino per bombe sganciate sullo Yemen”, o ancora: “I produttori di armi e le autorità italiane sono responsabili per le violazioni di diritti umani in Yemen?” recitavano alcune testate&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2018/11/29/imprese-e-diritti-umani-esportazione-di-armi-quando-il-made-in-italy-non-e-motivo-di-orgoglio/">&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Esportazione di armi: quando il “Made in Italy” non è motivo di orgoglio</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p align="CENTER"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/11/yemen-guerra.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-11716" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/11/yemen-guerra.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="980" height="551" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/11/yemen-guerra.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 980w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/11/yemen-guerra-300x169.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/11/yemen-guerra-768x432.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w" sizes="(max-width: 980px) 100vw, 980px" /></a></b></span></span></p>
<p align="RIGHT">
<p style="text-align: left;" align="RIGHT">di Fabiana Brigante</p>
<p align="JUSTIFY">“Italia nel mirino per bombe sganciate sullo Yemen”, o ancora: “I produttori di armi e le autorità italiane sono responsabili per le violazioni di diritti umani in Yemen?” recitavano alcune testate giornalistiche nel 2016, all’alba di un attacco aereo che aveva colpito il villaggio di Deir Al-Hajari nel nord-ovest dello Yemen.</p>
<p align="JUSTIFY">La guerra civile è scoppiata nel paese nel marzo del 2015, quando una coalizione militare a guida saudita intervenne in supporto al presidente Abd Rabbih Mansur Hadi, deposto dai ribelli Houthi, alleati dalla fine dell’anno precedente con l’ex presidente Ali Abd Allah Saleh.</p>
<p align="JUSTIFY">I riflettori si sono accesi sull’Italia quando un membro della ONG Human Rights Watch, ha catturato con la sua macchina fotografica la prova della bomba da 460 libbre sganciata alle 3:00 dell’8 ottobre 2016 uccidendo una famiglia di sei persone. L’ordigno riportava un numero di serie che lo identificava come parte di un lotto prodotto nel giugno 2014 da RWM Italia S.p.A., azienda italiana controllata dal gruppo tedesco Rheinmetall AG.</p>
<p align="JUSTIFY">Lo scorso aprile diverse organizzazioni tra cui lo European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), insieme con l’organizzazione yemenita Mwatana e la Rete Italiana per il Disarmo in collaborazione con l’Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e le Politiche di Sicurezza e Difesa (O.P.A.L.), hanno presentato una denuncia penale contro i dirigenti di RWM Italia S.p.A. e gli alti funzionari dell’Unità per le Autorizzazioni dei Materiali d&#8217;Armamento &#8211; UAMA &#8211; alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Attraverso la denuncia si chiedeva al pubblico ministero di indagare, tra le altre cose, circa la responsabilità penale dei soggetti menzionati per la loro complicità quanto meno a titolo di colpa cosciente per i reati di omicidio e lesioni personali, ai sensi degli Artt. 589 e 590 e 61 n.3 del codice penale italiano. A seconda di quanto riscontrato durante il corso delle indagini del pubblico ministero, tali condotte potrebbero anche configurare ipotesi di concorso nei reati di omicidio e lesioni a titolo di dolo, ai sensi degli Artt. 110, 575 e 582 del codice penale italiano.</p>
<p align="JUSTIFY">Nonostante le denunce delle violazioni dei diritti umani e circa l’impatto devastante del conflitto armato in corso sulla popolazione, l’Italia non ha negato la fornitura di armi ai membri della coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita; non solo in pieno contrasto con quanto previsto dalla Legge n. 185/1990, che vieta l’esportazione di armi “verso paesi in conflitto armato”, ma anche contro gli obblighi comuni derivanti dalle norme UE sul controllo delle esportazioni e in violazione a quanto prescritto nel Trattato internazionale sul Commercio di Armi ratificato dall’Italia.</p>
<p align="JUSTIFY">La L. 185/90, al suo Articolo 6 lett. d), specifica il divieto di esportare materiali di armamento “[…]verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell&#8217;UE o del Consiglio d&#8217;Europa[…]”. Tra gli aspetti più rilevanti della legge vi è l’onere per il Presidente del Consiglio dei Ministri di presentare ogni anno al Parlamento una relazione sulle operazioni autorizzate e svolte – entro il 31 dicembre dell’anno precedente – riguardo import-export e transito dei materiali d’armamento. La Legge impone un obbligo di trasparenza nel prevedere che le informazioni contenute nella relazione debbano essere “indicazioni analitiche – per tipi, quantità e valori monetari – degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti”, nonché una “lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive”.</p>
<p align="JUSTIFY">Inoltre, l’Italia è stato il primo paese europeo a ratificare il Trattato delle Nazioni Unite sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty – ATT), entrato in vigore il 24 dicembre 2014 con l’obiettivo di migliorare la regolamentazione del commercio di armi e prevenire (o eliminare) il traffico illecito delle stesse. Al suo articolo 7, il Trattato specifica che &#8211; a prescindere dai casi previsti nell’articolo 6 dello stesso Trattato in cui l’esportazione di armi è proibita &#8211; ciascuno degli Stati Parti deve valutare, “in maniera obiettiva e non discriminatoria e prendendo in considerazione ogni elemento utile”, se le armi che si intendono esportare possano essere utilizzate per: “Possono essere utilizzati per: “(i) Commettere o agevolare una grave violazione del diritto internazionale umanitario; (ii) Commettere o agevolare una grave violazione del diritto internazionale dei diritti umani; (iii) Commettere o agevolare un atto che costituisca un illecito ai sensi delle convenzioni internazionali o dei protocolli relativi al terrorismo di cui lo Stato è parte; oppure (iv) Commettere o agevolare un atto che costituisca un illecito ai sensi delle convenzioni internazionali o dei protocolli relativi alla criminalità organizzata transnazionale di cui lo Stato è parte”. In conseguenza, e nel caso in cui si configuri una delle ipotesi appena menzionate, lo Stato è tenuto a negare l’esportazione.</p>
<p align="JUSTIFY">L’articolo 13 dello stesso trattato, rubricato “Presentazione dei rapporti”, prevede che ogni Stato Parte del Trattato presenti annualmente al Segretariato un rapporto sulle autorizzazioni o effettive esportazioni ed importazioni di armi convenzionali.</p>
<p align="JUSTIFY">Ma di rapporti non parla solo il Trattato sul commercio delle armi. Anche l’Ufficio delle Nazioni Unite per il disarmo (UNODA), istituito nel 1998 con l’obiettivo di promuovere il disarmo nucleare e la non proliferazione e il rafforzamento dei regimi di disarmo rispetto ad altre armi di distruzione di massa, armi chimiche e biologiche, vede nel suo Registro delle Nazioni Unite sulle Armi Convenzionali (UN ROCA) il meccanismo chiave a garanzia della trasparenza nel trasferimento di armi.</p>
<p align="JUSTIFY">Tuttavia, nonostante le disposizioni di legge, pare che la trasparenza sia rimasta per molti anni solo illusoria; infatti, è stato denunciato che dal 2009 l’Italia non invia informazioni circa le esportazioni di armi all’UNROCA. Anche per quanto riguarda l’incoraggiamento da parte dell’ATT di riportare annualmente al Segretariato di Ginevra informazioni circa il commercio di armi, è stato evidenziato che, ad esempio, nel rapporto dell’Italia del 2015 manchi l’elenco dei paesi destinatari dell’export di armi.</p>
<p align="JUSTIFY">Il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta si è pronunciata sul tema, comunicando di aver inviato pochi mesi fa una richiesta di chiarimenti alla Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento, aggiungendo che laddove dovesse emergere una violazione della Legge 185 del 1990 si interromperà subito l’export di armi.</p>
<p align="JUSTIFY">Il Parlamento Europeo è intervenuto sulla questione con una Risoluzione del 4 ottobre (2018/2853(RSP)) sulla situazione nello Yemen, esortando “tutti gli Stati membri dell&#8217;UE ad astenersi dal vendere armi e attrezzature militari all&#8217;Arabia Saudita, agli Emirati arabi uniti e a qualsiasi membro della coalizione internazionale, nonché al governo yemenita e ad altre parti del conflitto”.</p>
<p align="JUSTIFY">Nel frattempo, nel Comune di Iglesias, in Sardegna,– dove si trova una delle sedi di RWM Italia S.p.A. –si discute sull’autorizzazione di due nuove linee produttive della società del gruppo Rheinmetall Defence. Esse consentirebbero la triplicazione della produzione di armi e quindi forse anche di sostenere ulteriormente il conflitto in corso. Nei mesi scorsi il Comitato Riconversione RWM e Italia Nostra Sardegna si sono costituiti nella Conferenza dei Servizi convocata per il procedimento autorizzativo in qualità di portatori d’interesse diffuso e hanno fatto presente all’amministrazione comunale di Iglesias numerose perplessità rispetto alla compatibilità ambientale del progetto ed alla correttezza dell’operazione dal punto di vista giuridico.</p>
<p align="JUSTIFY">La questione resta aperta. Ma se è pur vero che, come recita l’articolo 11 della nostra Carta Costituzionale, “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali[…]”, bisogna far sì che questo principio non resti lettera morta.</p>
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		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Trattato su diritti umani ed imprese: le novità della IV Sessione del Gruppo di Lavoro Intergovernativo delle Nazioni Unite</title>
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		<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 07:30:43 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<p align="CENTER"><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/binding-treaty.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-11581" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/binding-treaty.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="830" height="553" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/binding-treaty.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 830w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/binding-treaty-300x200.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/binding-treaty-768x512.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w" sizes="(max-width: 830px) 100vw, 830px" /></a></p>
<p align="CENTER">
<p style="text-align: left;" align="CENTER">di Fabiana Brigante</p>
<p align="JUSTIFY">Nel giugno 2014, il Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite ha istituito, con l’adozione della risoluzione 26/9, un gruppo di lavoro intergovernativo aperto sulle società transnazionali e altre imprese commerciali (IGWG) con il compito di elaborare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante (“The Treaty”) per regolare, nel diritto internazionale in materia di diritti umani, le attività di imprese transnazionali e di altre imprese commerciali.</p>
<p align="JUSTIFY">Il movimento – formato da accademici, esperti, esponenti di organizzazioni non governative – che ha sostenuto l’adozione di un trattato su imprese e diritti umani nasce dalla consapevolezza dell’esigenza di colmare il vuoto normativo nel quale operano gli enti del settore privato, il quale ha generato un clima diffuso di impunità per le violazioni dei diritti umani di cui le imprese siano – direttamente o indirettamente – responsabili.</p>
<p align="JUSTIFY">La notizia di un trattato vincolante per le imprese è stata accolta con favore dalla società civile, la quale ha visto nel trattato uno strumento atto a controbilanciare le conseguenze incontrollate della globalizzazione, in particolare le asimmetrie di potere fra Stati, collettività di individui ed imprese in termini di accesso alla giustizia e protezione dei diritti umani, specialmente nelle aree più depresse del mondo.</p>
<p align="JUSTIFY">La quarta sessione del gruppo di lavoro intergovernativo aperto si è svolta dal 15 al 19 ottobre nella sala XX del <em>Palais des Nations</em>, a Ginevra. L’obiettivo della sessione era quello di discutere la “Bozza Zero” (the Zero Draft) del trattato, nonché il progetto di protocollo opzionale ad esso allegato.</p>
<p align="JUSTIFY">In vista di questo importante appuntamento, il 1° ottobre più di 150 esperti del settore ed importanti accademici hanno pubblicato una lettera aperta di sostegno per il processo del trattato; ribadendo la necessità di ulteriori miglioramenti e revisioni della Bozza Zero per adempiere adeguatamente al mandato del gruppo di lavoro, la lettera riconosce che la <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>Draft Zero</i></span></span> costituisce una base preziosa per ulteriori negoziati. Ed è proprio per questo che la lettera formula un invito agli Stati ad impegnarsi nel condurre tali negoziati in modo costruttivo ed in buona fede, al fine di addivenire ad un risultato che rifletta gli obiettivi comuni di tutte le parti interessate di promuovere il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese e un migliore accesso a rimedi efficaci per le vittime di tali violazioni.</p>
<p align="JUSTIFY">Ma vediamo nel concreto cosa è accaduto a Ginevra durante questo quarto round di negoziati:</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>Giorno 1</b></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> &#8211; </span></span>All’apertura della sessione, Kate Gilmore – vice dell’Alto Commissario ONU per i diritti umani – ha manifestato il suo apprezzamento per l’ampia partecipazione di rappresentanti della società civile che si sono recati a Ginevra, tra cui 280 membri accreditati e 25 esperti che hanno partecipato come relatori. La Gilmore ha inoltre invitato i partecipanti ad impegnarsi in modo costruttivo in questo complesso processo, chiarendo che i Principi Guida dell’ONU su Imprese e Diritti Umani (UNGPs) e un trattato vincolante in materia dovrebbero essere complementari e non in concorrenza l’uno con l’altro. Il presidente relatore Luis Gallegos ha proceduto alla prima lettura, presentando in dettaglio la Bozza Zero, a partire dall’articolo 2, in cui si esplica lo scopo del trattato, e dell’articolo 8 circa i diritti delle vittime di abusi. Tra i vari commenti quello dell’eurodeputato Molly Scott Cato, che ha giudicato deplorevole la riluttanza dell’Unione Europea ad impegnarsi più attivamente nei negoziati. A tale riguardo, pare opportuno specificare che nel periodo precedente la sessione, l’UE aveva già confermato la propria presenza durante i negoziati, chiarendo tuttavia che non avrebbe fatto commenti sul contenuto della Bozza Zero. Anche gli Stati Membri dell’UE erano stati invitati a non rilasciare dichiarazioni orali sul contenuto della Bozza<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">. </span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>Giorno 2</b></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> – </span></span>Il secondo giorno è iniziato con un incontro tra membri della società civile e alcuni rappresentanti dell’Unione Europea. Infatti, Jerome Bellion, rappresentante dell’UE presso l’ONU a Ginevra, e Sophie Kammerer del Servizio Europeo per l’Azione Esterna (SEAE), hanno invitato i delegati della società civile a una riunione informale per uno scambio sull’impegno dell’UE nel processo dei negoziati. Come risultato della linea d’azione adottata dall’UE, numerosi rappresentanti degli Stati membri dell’UE sono stati partecipanti silenti della riunione, ad eccezione della Francia. Seppure la loro presenza possa essere interpretata come un segnale positivo in termini di coinvolgimento e interesse da parte dell’Unione Europea, molti partecipanti della società civile sono tuttavia rimasti delusi dallo scambio molto superficiale<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY">Tra gli argomenti prominenti di questa sessione, la discussione circa l’ambito di applicazione del trattato: molte le richieste di estenderne l’applicazione a tutti i tipi di imprese e non solo a quelle le cui attività abbiano una dimensione transnazionale.</p>
<p align="JUSTIFY">Paul de Clerck, membro di <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>Friends of the Earth Europe</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> (FoEE) </span></span>ha chiesto, nel suo intervento, ai delegati di allineare le loro posizioni nei diversi processi internazionali in corso riguardanti la politiche commerciali, rivendicando il principio della supremazia dei diritti umani sugli interessi commerciali. Molti altri relatori hanno seguito questa linea, esortando gli Stati a fornire una protezione adeguata per i difensori dei diritti umani. Sia il preambolo che l’articolo 8 della Bozza Zero sono le parti appropriate del testo per riconoscere il ruolo importante che gli attivisti rivestono sul campo.</p>
<p align="JUSTIFY">In un clima di generale fermento, non sono mancate le esternazioni di perplessità sul contenuto della Bozza Zero:</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">&#8211; </span></span>Makbule Sahan, della Confederazione sindacale internazionale (CIS), ha espresso una preoccupazione relativa agli accordi commerciali e di investimento. La<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> D</span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>raft Zero</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">, </span></span>sostiene Sahan, non è ancora in grado di garantire il primato dei diritti umani sul commercio e sugli investimenti. La CIS ha proposto una disposizione per integrare le clausole sui diritti umani negli accordi commerciali e di investimento. Altra perplessità riguardava le ampie disposizioni sulla sovranità nazionale, che potrebbero potenzialmente compromettere l’impatto del futuro trattato vincolante in tema di accesso alla giustizia.</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">&#8211; </span></span>Per quanto riguarda gli interventi statali, la Federazione Russa ha ribadito il proprio scetticismo nei confronti di un trattato vincolante in generale, esprimendo dubbi, tra le altre cose, circa la scelta della legge applicabile per il contenzioso (articolo 7). È stato da più parti sostenuto che i propri tribunali non sarebbero in grado di affrontare un processo applicando la legge di un paese terzo.</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">&#8211; </span></span>La Svizzera ha espresso preoccupazione circa l’affermazione del primato del trattato sugli accordi commerciali e di investimento. In particolare, il delegato ha chiesto cosa succederebbe nel caso in cui una delle parti dell’accordo (commerciale o di investimento) non fosse anche firmataria del trattato.</p>
<p align="JUSTIFY">L’ONG tedesca <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>Bread for the World</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">, </span></span>in collaborazione con <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>ECCJ, CIDSE, FoEE, Global Policy Forum </i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">e</span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i> SOMO</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">, </span></span>aveva programmato un evento collaterale volto a mettere in relazione il processo del trattato con gli UNGPs e gli sviluppi a livello europeo. L’evento, tuttavia, è stato annullato perché nessun rappresentante degli stati membri dell’UE era disposto a unirsi al gruppo e ha parlato al di fuori della linea ufficiale imposta dall’UE.</p>
<p align="JUSTIFY">La chiusura dell’UE in questa fase dei negoziati non è passata inosservata ai partecipanti della sessione. Erica Mendez di Friends of the Earth Mozambico ha parlato dei disastri ambientali causati dalle fuoriuscite di petrolio dell’industria estrattiva o gli effetti negativi dell’agricoltura monoculturale in diversi paesi africani. Le comunità affette attualmente non hanno mezzi efficaci per fermare le corporazioni transnazionali da pratiche abusive. Pur senza menzionare esplicitamente l’UE, la Mendez ha criticato i paesi del nord che hanno ripetutamente tentato di bloccare il processo di adozione del trattato invece di sostenere la giustizia e la responsabilità. Ha sostenuto la necessità di un tribunale internazionale invece del solo coordinamento statale per facilitare un vero accesso alla giustizia. Ha anche sottolineato la necessità di prevedere la possibilità di azioni collettive dinanzi ad un simile tribunale.</p>
<p align="JUSTIFY">Durante la sessione pomeridiana, la Francia ha preso la parola per presentare le lezioni apprese dopo l’approvazione, nel 2017, della legge sull’obbligo di vigilanza, legge che impone alle imprese di una certa dimensione la pubblicazione annuale di un piano di vigilanza che misuri e corregga l’impatto dell’operato di imprese, controllate e subappaltatori sulle persone e sull’ambiente. Il rappresentante francese ha spiegato il campo di applicazione della legge francese (5.000 dipendenti in Francia e 10.000 se una società francese ha dipendenti all&#8217;estero) e ha sottolineato che la prevenzione dovrebbe essere al centro di tutte le altre disposizioni, essendo la principale garanzia per il rispetto dei diritti umani, a condizione che si renda possibile l’accesso ad un meccanismo di responsabilità. Facendo riferimento al “tema caldo” circa l’opportunità o meno di estendere l’ambito del trattato a tutte le imprese, il relatore Gallegos ha sottolineato che la legge francese ha evidenziato la necessità di una differenziazione tra le diverse dimensioni delle aziende, cosa che può essere più facilmente realizzata a livello nazionale.</p>
<p align="JUSTIFY">McCorquodale ha respinto le preoccupazioni sollevate dalla Cina in merito ad un quadro giuridico internazionale per la dovuta diligenza. A suo avviso, questo concetto ha già un potere e una comprensione internazionali molto forti, non ultimo in base a diversi casi di contenzioso internazionale. Nel suo intervento, aveva discusso di distinguere tra il concetto di <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>due diligence</i></span></span> dei diritti umani in termini di valutazione del rischio commerciale e dunque in termini convenienza di un determinato affare in contrapposizione alla <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>due diligence</i></span></span> dei diritti umani tesa ad un’efficace prevenzione e protezione. Ha chiarito che questo aspetto deve essere reso più preciso nell’articolo 9 della Bozza Zero.</p>
<p align="JUSTIFY">Anche l’OCSE ha fatto riferimento alla <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>due diligence</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">, </span></span>in particolare alle sue linee guida sulla <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>due diligence</i></span></span> dei diritti umani, che potrebbero servire da base già concordata a livello internazionale per iniziare. La campagna <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>Clean Clothes</i></span></span> ha supportato questo suggerimento e ha convenuto sulla necessità di un migliore allineamento con i quattro principi delineati negli UNGPs al fine di evitare confusione e per una efficace attuazione degli stessi.</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>Giorno 3</b></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> &#8211; </span></span>Il terzo giorno dei negoziati è stato dedicato agli articoli 10, 11 e 12 della Bozza Zero, rispettivamente dedicati alla responsabilità legale, all’assistenza giudiziaria e alla cooperazione internazionale. Tra gli esperti del panel Surya Deva, del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, David Bilchitz, dell’Università di Johannesburg, Richard Meeran, dello studio legale britannico Leigh Day e Maddalena Neglia, della Federazione Internazionale dei Diritti Umani.</p>
<p align="JUSTIFY">Surya Deva ha criticato il fatto che l’articolo 10 si basi solo su sanzioni reattive. A suo avviso, dovrebbero essere applicate sanzioni amministrative preventive in caso di violazione degli obblighi di dovuta diligenza.</p>
<p align="JUSTIFY">David Bilchitz ha illustrato l’attuale mancanza di applicazione da parte dei tribunali nazionali delle norme esistenti sui diritti umani. È necessario, secondo Bilchitz, un trattato vincolante internazionale per colmare queste lacune nel diritto interno, perché può andare oltre i limiti degli attuali Stati. Ha anche proposto di includere obblighi diretti per le imprese transnazionali, in quegli stati in cui la legislazione nazionale non sia efficacemente applicata.</p>
<p align="JUSTIFY">Olivier De Schutter, professore presso l’Università di Lovanio e Special Rapporteur dell’ONU sul diritto al cibo, ha spiegato che la Bozza Zero, in base alle attuali definizioni dell’articolo 3 sullo scopo del trattato, si applica effettivamente a tutte le società, mentre il limite è fissato alla natura transnazionale delle attività commerciali. De Schutter ha sostenuto che l’articolo 4.2 – dedicato alle definizioni – lascia qualche incertezza e nella sua forma attuale non copre automaticamente le attività di sussidiarie, affiliate o subappaltatori nelle catene di approvvigionamento, che, di per sé, non avrebbero attività transnazionali. Ha anche suggerito di includere le imprese di proprietà statale “a scopo di lucro” operanti ad esempio nei servizi pubblici e nei servizi di estrazione.</p>
<p align="JUSTIFY">Infine, sulla definizione delle vittime<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">, </span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>Clean Clothes Campaign</i></span></span> e <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>Sudwind</i></span></span> hanno proposto di sostituire il termine “vittime” con “detentori dei diritti” per assicurarsi che i difensori dei diritti umani e gli attivisti sindacali possano rientrare nella categoria. È stata inoltre sottolineata la necessità di una definizione dei concetti di società madre, società sussidiaria, fornitore, ecc. per una maggiore chiarezza circa il campo di applicazione del trattato.</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>Giorno 4</b></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> – </span></span>Il quarto giorno si è aperto con un’introduzione del presidente relatore sull’articolo 5 del trattato, e dunque sulla necessità di definire quale tribunale abbia giurisdizione in relazione a un determinato contenzioso.</p>
<p align="JUSTIFY">In particolare, interessante è stato l’intervento di Richard Meeran, avvocato di Leigh Day, il quale ha sottolineato che allo stato attuale l’articolo 5 non è in grado di rimuovere gli ostacoli pratici all’accesso alla giustizia. Ha menzionato la cd. dottrina del<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> “</span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>Forum non conveniens</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">” </span></span>come un’incertezza che rimane nella Bozza Zero: con tale dottrina un tribunale dello stato di origine dell’impresa può declinare la giurisdizione in favore dello “stato ospitante”, e cioè dello stato dove si svolgono le attività produttive e dove gli abusi sono stati perpetrati. Nel 2005 la Corte di Giustizia Europea aveva dichiarato che il la dottrina del <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>forum non conveniens</i></span></span> non può essere applicata alle società dell’UE. Dunque, una reintroduzione del <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>forum non conveniens </i></span></span>nel trattato sarebbe in conflitto con questa sentenza. Con riguardo invece alle procedure di azione collettiva, si è ritenuto che l’articolo 5.3 non fosse sufficientemente idoneo a facilitare l’accesso alla giustizia<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY">Al fine di incoraggiare uno spirito costruttivo, un gran numero di organizzazioni hanno rilasciato una dichiarazione congiunta, esprimendo le proprie aspettative riguardo ad alcuni step futuri. La dichiarazione raccomanda di inserire nella relazione della sessione i seguenti elementi:</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">&#8211; </span></span>Un impegno esplicito a proseguire con la quinta sessione del gruppo intergovernativo di lavoro e tutte le sessioni successive necessarie per elaborare uno strumento ambizioso legalmente vincolante;</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">&#8211; </span></span>Consultazioni informali nell’arco di tempo che separa le sessioni che garantiscano una partecipazione significativa della società civile;</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">&#8211; </span></span>Pubblicazione di una<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>Draft One</i></span></span>rafforzato basato su input e commenti fatti sulla Bozza Zero e durante le sessioni precedenti, inclusi gli input critici fatti dalla società civile e dalle comunità interessate durante l&#8217;intero processo<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">;</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">&#8211; </span></span>Una tempistica ragionevole per ulteriori comunicazioni scritte da parte degli stati e della società civile sulla Bozza Zero.</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>Giorno 5</b></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> &#8211; </span></span>La sessione del mattino è stata l&#8217;ultima sessione pubblica e si è concentrata sulla presentazione del Protocollo opzionale. Il pannello intitolato “Le voci delle vittime” mostrava casi selezionati di diversi settori e regioni. L’UE ha chiesto la parola per la prima volta dalla sua dichiarazione di apertura del primo giorno, sottolineando la grande preoccupazione per la protezione dei difensori dei diritti umani. “È importante continuare a sentire le opinioni delle vittime”, ha affermato Bellion, “e dovrebbero essere intese come un appello a tutti noi per rispondere in modo efficace”. Bellion ha sottolineato come sia le società transnazionali che quelle nazionali, così come la società civile e gli istituti nazionali per i diritti umani, svolgano ruoli importanti nel fornire accesso alla giustizia e rimedi, ritenendo inaccettabile che coloro che parlano per le vittime siano in pericolo. Ha fatto riferimento agli UNGPs e alle loro chiare disposizioni affinché gli Stati adottino misure per proteggere i difensori dei diritti umani. Ha affermato che ogni possibile strumento giuridicamente vincolante dovrebbe affermare che gli Stati hanno questo obbligo anche nei confronti di gruppi vulnerabili come i bambini, le persone con disabilità e le popolazioni indigene ed inserendo una prospettiva di genere. Ha indicato lo Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) come strumento per sostenere attività in questo campo, oltre ad altre sovvenzioni a disposizione dei difensori dei diritti umani.</p>
<p align="JUSTIFY">È stata una sorpresa che alcuni stati membri dell’UE prendessero la parola. Il Belgio, la Francia e la Spagna sono intervenuti nel dibattito, per quanto pienamente allineati con la posizione ufficiale dell’UE, presentando solo i propri meccanismi a livello nazionale evidenziando i loro Piani d’Azione Nazionali (PAN). Membri di organizzazioni presenti hanno criticato questi PAN giudicandoli insufficienti in quanto non introducono norme vincolanti efficaci che garantiscano l’accesso ai rimedi.</p>
<p align="JUSTIFY">Alcuni hanno portato un altro aspetto importante al centro del dibattito, ossia la mancanza di una prospettiva di genere nella <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>Draft Zero</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">, </span></span>in particolare circa gli abusi delle imprese sofferti dalle donne specialmente nelle zone di conflitto. È stato spiegato come, ad esempio, nella Repubblica Democratica del Congo le donne siano a più alto rischio di violenza specialmente in prossimità di siti minerari<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">. </span></span></p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;UE ha deciso di non essere presente durante la discussione informale sulle raccomandazioni, che dimostra ancora una volta la mancanza di impegno per un trattato vincolante. Nella propria dichiarazione finale, l’UE ha chiarito che non vuole bloccare il processo ma allo stesso tempo si dissocia dalle raccomandazioni e dalle conclusioni, quindi non è vincolato da esse, e ha chiesto che questa affermazione fosse inclusa nei verbali.</p>
<p align="JUSTIFY">Nelle sue parole di chiusura, il presidente relatore Luis Gallegos ha invitato tutti i partecipanti a rispettare la libertà di espressione, non solo per i presenti alla sessione, ma anche attraverso internet e i social media.</p>
<p align="JUSTIFY">Riassumendo, i risultati di questa quarta sessione sono le conclusioni verso una <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>Draft One</i></span></span> ed una quinta sessione che si terrà nel 2019, il che rappresenta un ulteriore passo in avanti verso il raggiungimento dell’obiettivo di un Trattato ONU vincolante per le imprese circa la protezione dei diritti umani.</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">N.B.= </span></span>per consultare il testo della<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>Draft Zero</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">, </span></span>si veda:</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><a href="https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/DraftLBI.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/DraftLBI.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss</a> </span></span></p>
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		<title>&#8220;Art(e)Attualità&#8221;. Lo YEMEN al Festival della fotografia etica</title>
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		<pubDate>Sun, 28 Oct 2018 16:38:15 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>a cura di Alessandra Montesanto &#160; Con questo articolo Associazione per i Diritti umani inizia a pubblicare una sua selezione delle mostre del Festival della Fotografia Etica, manifestazione organizzata a Lodi durante il mese di&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2018/10/28/arteattualita-lo-yemen-al-festival-della-fotografia-etica/">&#8220;Art(e)Attualità&#8221;. Lo YEMEN al Festival della fotografia etica</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>a cura di Alessandra Montesanto</p>
<p><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/20181020_113755.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-11565" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/20181020_113755.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="2391" height="2119" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/20181020_113755.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 2391w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/20181020_113755-300x266.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/20181020_113755-768x681.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/20181020_113755-1024x908.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w" sizes="(max-width: 2391px) 100vw, 2391px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con questo articolo <i><b>Associazione per i Diritti umani</b></i> inizia a pubblicare una sua selezione delle mostre del <span style="color: #cc0000;"><b>Festival della Fotografia Etica</b></span>, manifestazione organizzata a Lodi durante il mese di ottobre. Un appuntamento annuale ormai imperdibile!</p>
<p>La prima esposizione, secondo noi importante, riguarda lo Yemen. Presentata nella sezione “Uno sguardo sul mondo” è a cura del fotografo <b>Olivier Laban-Mattei. </b></p>
<p><b>Titolo “YEMEN. Le rovine di quella che era una volta la “felice Penisola arabica”.</b></p>
<p>Dalla Presentazione: “Yemen, giugno 2017. Più di 10.000 morti, metà dei quali sono civili. I bombardamenti intensivi di campi militari, ma anche di case, scuole e musei. Un&#8217;epidemia di colera che ha interessato oltre 1 milione di persone. La guerra iniziata in Yemen nel 2015 è un conflitto devastante, ed è praticamente senza testimoni esterni”.</p>
<p>Ecco perchè riteniamo importante questa mostra perchè, tramite immagini così forti, si può “entrare” in una situazione pericolosa e drammatica, poco presente sulla stampa nazionale e internazionale perchè pochi possono entrare nel Paese, ma anche perchè pochi se ne vogliono occupare.</p>
<p>Lo Yemen è un territorio entrato in quel teatro di guerra più ampio che vede coivolti Arabia saudita e Iran , Siria e Iraq. E&#8217; una guerra per il Potere geopolitico ed economico nel Medioriente.</p>
<p>Lo Yemen, oggi, è diviso tra Nord e Sud. A nord, dove è situata la capitale Sana&#8217;a, esiste una forma di governo formata dagli ufficiali del movimento ribelle Houthi; a sud, in cui la città principale è Aden, la reggenza è in mano ad un&#8217;altra forma di governo, riconosciuta dalla comunità internazionale e sostenuta dalla coalizione saudita. Entrambe le fazioni non permettono ai giornalisti di entrare nei confini del Paese e di portare notizie all&#8217;estero. Un bravo e coraggioso fotogiornalista ci è riuscito. Ed ecco le sue foto.</p>
<p><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/20181020_121536.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-1" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-11566" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/20181020_121536.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="4608" height="3456" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/20181020_121536.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 4608w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/20181020_121536-300x225.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/20181020_121536-768x576.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/20181020_121536-1024x768.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w" sizes="(max-width: 4608px) 100vw, 4608px" /></a><a 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		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;.  Nuovi orizzonti</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 08:06:02 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT"><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/unnamed.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-11513" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/unnamed.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="1688" height="1125" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/unnamed.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1688w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/unnamed-300x200.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/unnamed-768x512.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/unnamed-1024x682.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w" sizes="(max-width: 1688px) 100vw, 1688px" /></a></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>di Cecilia Grillo</p>
<p><span lang="it-IT">Come abbiamo già precedentemente sottolineato, a fronte delle crescenti preoccupazioni sia a livello nazionale che internazionale rispetto alle problematiche di natura socio-economica che incidono con un forte impatto sul nostro pianeta, principi di RSI sono stati predisposti per rilanciare la competitività dell’economia europea a livello globale.</span></p>
<p><span lang="it-IT">Le tematiche di maggior impatto che meritano attenzione e protezione da parte delle imprese e prevedono l’attuazione di politiche di </span><span lang="it-IT">due diligence</span><span lang="it-IT"> comprendono, fra le altre, la tutela dei diritti umani, una corretta organizzazione aziendale, il rispetto delle normative in tema di diritto del lavoro e condizioni lavorative, protezione ambientale, adozione di metodi di gestione equi, tutela dei consumatori, coinvolgimento, tutela e sviluppo di comunità locali, etc.</span></p>
<p><span lang="it-IT">Tutte tali pratiche possono essere considerate come rientranti nella politica di </span><span lang="it-IT">due diligence</span><span lang="it-IT"> di un’impresa e facenti parte di quei principi di RSI (Responsabilità sociale di impresa) che rendono l’attività di una società economicamente / socialmente / ambientalmente sotenibile.</span></p>
<p><span lang="it-IT">Vorrei oggi occuparmi con voi, fra i maggiori settori di interesse e di applicazione dei principi di RSI, di quello specifico relativo alla protezione e tutela dei diritti umani, soffermandomi su quelle che sono le possibili azioni che un’impresa può intraprendere per sviluppare modelli di gestione socialmente responsabili. </span></p>
<p><span lang="it-IT">Secondo quanto disposto dall’articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo </span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT"><i>“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT">”.</span></span></p>
<p><span lang="it-IT">I diritti umani vengono definiti dalle Nazioni Unite come</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT"> “</span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT"><i>i diritti inerenti a tutti gli esseri umani, indipendentemente da razza, sesso, nazionalità, etnia, lingua, religione o qualsiasi altro status. I diritti umani includono il diritto alla vita e alla libertà, la libertà dalla schiavitù e dalla tortura, la libertà di opinione e di espressione, il diritto al lavoro e all&#8217;istruzione e molti altri. Tutti gli esseri viventi hanno diritto a questi diritti, senza discriminazioni”</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT">.</span></span></p>
<p><span lang="it-IT">Nel 2005, il Rappresentante Speciale dell’ONU John Ruggie ha condotto una valutazione relativa al rapporto fra attività delle imprese e impatto sui diritti umani e nel 2011 ha elaborato il</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT"> “</span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT"><i>Protect, Respect and Remedy’ Framework”</i></span></span><span lang="it-IT"> al fine di facilitarne la comprensione e di creare una piattaforma comune per realizzare quanto in esso previsto e ha redatto i </span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT"><i>Guiding Principles on Business and Human Rights (Guiding Principles)</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT">, </span></span><span lang="it-IT">attraverso i quali vengono indicati gli strumenti ‘operativi’ di attuazione del Framework</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT">.</span></span></p>
<p>Il recente<span style="font-family: Times New Roman, serif;"> “</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><i>Commentary to the Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights</i></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">” </span>specifica che è complice chi è o avrebbe dovuto essere a conoscenza<span style="font-family: Times New Roman, serif;"> (</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><i>were aware or ought to have been aware</i></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">) </span>del supporto fornito alla commissione dell’illecito. <span lang="it-IT">Vige in questo modo una presunzione di conoscenza che amplia notevolmente la responsabilità delle imprese, che non possono più limitarsi a provare di non aver avuto conoscenza della condotta illegale, ma dovranno invece dimostrare che tale conoscenza non rientrava nelle loro competenze specifiche, nei loro doveri o addirittura nelle competenze professionali richieste per condurre l’attività loro affidata nell’ambito dell’impresa</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT">. </span></span></p>
<p><span lang="it-IT">Secondo quanto disposto dalle </span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT"><i>OECD Guidelines for Multinational Enterprises</i></span></span><span lang="it-IT">in tema di Human Rights infatti gli Stati hanno il dovere di proteggere i diritti umani. Le imprese dovrebbero, nel rispetto della normativa internazionale, tutelare i diritti umani riconosciuti, gli obblighi internazionali in materia di diritti umani dei Paesi in cui operano nonché le leggi e i regolamenti nazionali pertinenti attraverso le seguenti azioni</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT">:</span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT">1. </span></span><span lang="it-IT">rispettare i diritti umani e rendersi responsabili degli impatti negativi sui diritti umani da loro violati;</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT">2. </span></span><span lang="it-IT">nel contesto delle proprie attività, evitare di causare o contribuire a impatti negativi sui diritti umani e trovare soluzioni in relazione a tali impatti quando si verificano;</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT">3. </span></span><span lang="it-IT">cercare metodi per prevenire o attenuare gli impatti negativi sui diritti umani direttamente collegati alla propria attività o alle proprie operazioni d’impresa, o i prodotti o servizi a questi legati da una relazione commerciale;</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT">4. </span></span><span lang="it-IT">assumere un impegno politico per rispettare i diritti umani;</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT">5. </span></span><span lang="it-IT">effettuare operazioni di</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT"><i>due diligence</i></span></span><span lang="it-IT"> in materia di diritti umani in base alle dimensioni, alla natura e al contesto delle operazioni e la gravità dei rischi di impatti negativi sui diritti umani;</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT">6. </span></span><span lang="it-IT">fornire o cooperare attraverso processi legittimi nella riparazione di eventuali illeciti che hanno portato alla violazione di diritti umani.</span></p>
<p><span lang="it-IT">Fra le azioni consigliate volte ad aiutare l’impresa nell’attività di identificazione degli impatti sui diritti umani in relazione alle sue attività commerciali (cosiddetta pratica della</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT"> &#8220;</span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT"><i>due diligence</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="it-IT">&#8220;) </span></span><span lang="it-IT">sono ricomprese: l’accoglimento dei reclami, attraverso l’identificazione, ad esempio, di meccanismi equi per affrontare le lamentele in materia di diritti umani, se e quando vengono sollevate da dipendenti e da altri stakeholder.</span></p>
<p><span lang="it-IT">Di notevole impatto è anche l’identificazione di gruppi vulnerabili nella società e il tentativo di stabilire meccanismi per garantire che l’impresa non discrimini tali gruppi o che compia azioni a proprio vantaggio a discapito di questi ultimi. I gruppi vulnerabili in una particolare società possono includere donne, persone con disabilità, bambini, popoli indigeni, lavoratori migranti e le loro famiglie; ciò che può contribuire a rendere le persone vulnerabili sono anche caratteristiche differenti di razza, colore, età, stato coniugale e relazioni familiari, lingua, religione, opinione politica o di altro tipo, nazionalità, origine etnica o sociale e condizioni di salute.</span></p>
<p><span lang="it-IT">Le imprese devono anche essere in grado di mettere in atto schemi di protezione in presenza delle cosiddette “situazioni di rischio” rispetto ai diritti umani, situazioni quali: conflitto o instabilità politica; povertà, siccità o disastri naturali; coinvolgimento in attività estrattive o altre attività che potrebbero influire in modo significativo; risorse naturali (acqua, foreste, terra, atmosfera) o perturbare le comunità; operare vicino a comunità di popoli indigeni, in modo da poter modificare le naturali pratiche ambientali e di uso del suolo da cui dipendono per la sopravvivenza, attività che riguardano o coinvolgono bambini, l&#8217;aspettativa diffusa è infatti che sia necessario pagare tangenti o mazzette per poter condurre le proprie attività (corruzione); etc.</span></p>
<p><span lang="it-IT">Per coloro che operano in una o in tutte tali condizioni, è importante considerare potenziali impatti sui diritti umani e svolgere un’attività di pianificazione economico-legale.</span></p>
<p><span lang="it-IT">E’ necessario in aggiunta che l’impresa si impegni al fine di trattare equamente e offrire pari opportunità ai propri dipendenti, partner commerciali, clienti, stakeholders, shareholders, etc. e, al fine di mettere in moto meccanismi di RSI anche attuare corsi di formazione per imprenditrici e imprenditori, per responsabili delle risorse umane, per responsabili di acquisti e di manager in relazione alle condotte necessarie per svolgere attività relative all’impresa responsabile, responsabilità sociale d’impresa, rispetto dei diritti umani, parità di genere e nell’ottica dell’applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo.</span></p>
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