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		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Human Rights Due Diligence</title>
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		<pubDate>Wed, 06 May 2020 09:01:20 +0000</pubDate>
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<p>di Cecilia Grillo </p>



<p>Nel 2011 il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato all’unanimità i Principi Guida dell’Onu in tema di imprese e diritti umani (<em>UN Guidelines Principles on business and human rights</em> o UNGPs), evidenziando sia il dovere degli Stati di proteggere i diritti umani sia la responsabilità delle imprese di rispettarli.</p>



<p>Il
Principio n. 15, fra gli altri, si sofferma sull’analisi degli
strumenti che possono essere attuati da parte delle società per far
fronte alla “responsabilità” di rispettare i diritti umani, fra
i quali vengono indicati l’adozione di specifiche politiche
aziendali, l’attuazione di un processo di <em>Human
Rights Due Diligence</em>
(HRDD) e la previsione di meccanismi che garantiscano l’accesso ai
rimedi per le vittime.</p>



<p>Dalla
lettura degli UNGPs risulta evidente quindi che le imprese siano
incoraggiate a promuovere processi di “<em>due
diligence sui diritti umani</em>”
&#8211; come altresì previsto da <em>standard</em>
internazionali quali le linee guida OCSE, il <em>Global
Compact</em>,
la <em>Global
Reporting</em>
<em>Initiative</em>,
etc. &#8211; volti a identificare, prevenire e mitigare gli impatti
negativi sui diritti umani provocati dalle loro attività o da quelle
connesse ai loro rapporti commerciali, che spesso prevedono il
coinvolgimento di filiali, subappaltatori e fornitori.</p>



<p>
Ma cosa significa
esattamente <em>due
diligence</em>
sui diritti umani? Si tratta di un processo che consiste nella
valutazione, da parte delle imprese, degli impatti effettivi e
potenziali delle attività produttive da loro condotte sui diritti
umani, nell’attuazione di politiche aziendali che tengano conto di
tali valutazioni, nel monitoraggio delle misure adottate e
nell’implementazione di meccanismi di rimedio a favore delle
vittime, prevedendo il coinvolgimento sia dell’intera catena di
produzione sia delle operazioni poste in essere non solo dalla
società, ma anche dalle sue controllate e collegate.</p>



<p>Il
principio operativo di <em>due
diligence</em>
è considerato quale noto strumento di gestione del rischio,
caratterizzato dall’insieme di passi pratici utili ai fini
dell’identificazione e mitigazione dei rischi e degli impatti
provocati dai comportamenti aziendali sui diritti umani e
sull’ambiente e volto a promuovere un comportamento commerciale
responsabile.</p>



<p>Il
Principio Guida n. 17 specifica che “la <em>due
diligence</em>
in materia di diritti umani: (i) ha ad oggetto gli impatti negativi
sui diritti umani che l’impresa può causare o contribuire a
causare attraverso le proprie attività o che possono essere
direttamente collegati alle sue operazioni, ai suoi prodotti o
servizi attraverso le proprie relazioni commerciali; (ii) varierà in
termini di complessità in base alla dimensione dell’impresa, al
rischio di gravi impatti sui diritti umani, alla natura e al contesto
delle sue operazioni; (iii) dovrebbe essere esercitata in modo
continuativo poiché i rischi per i diritti umani possono cambiare
nel tempo con l’evolvere dell’attività e del contesto operativo
dell’impresa”.</p>



<p>Nonostante
gli UNGPs non rappresentino uno strumento giuridicamente vincolante e
sia la cosiddetta “<em>corporate
responsibility to respect human rights</em>”
sia la <em>due
diligence</em>
sui diritti umani consistano in mere raccomandazioni indirizzate alle
imprese, alcuni elementi tipici quali il <em>reporting</em>,
la valutazione degli impatti, etc., sono già da tempo presenti
all’interno di apparati giuridici nazionali e internazionali.</p>



<p>Infatti,
previsioni normative volte ad imporre alle aziende di attuare
processi di <em>due
diligence</em>
sui diritti umani avrebbero molteplici vantaggi, dal miglioramento
della valutazione e della gestione dei rischi aziendali, all’aiuto
alle autorità statali nell’adempimento degli obblighi inerenti
alla protezione dei diritti umani, al miglioramento dell’accesso
alla giustizia per le vittime di abusi aziendali, sia in Europa che a
livello internazionale.</p>



<p>Spinti
da tali vantaggi e dalla pressione della società civile alcuni paesi
hanno adottato o sono in procinto di adottare legislazioni specifiche
in materia di <em>due
diligence</em>
sui diritti umani, è infatti interesse dei Governi l’assunzione di
normative locali che rendano obbligatoria, per le imprese nazionali,
la predisposizione di processi di <em>human
rights due diligence</em>
e la conseguente divulgazione dei risultati ottenuti. 
</p>



<p>Un
esempio di tale tendenza è rappresentato dalla risoluzione n. 26/9
del Consiglio per i diritti umani dell’Onu, volta ad istituire un
gruppo di lavoro (il gruppo di lavoro intergovernativo aperto sulle
imprese transnazionali e altre imprese commerciali in materia di
rispetto dei diritti umani, noto anche come IGWG) al fine di
elaborare uno “strumento internazionale giuridicamente vincolante
per regolamentare, nel diritto internazionale in materia di diritti
umani, le attività delle società transnazionali e di altre imprese
commerciali” e volto altresì a imporre agli Stati l’adozione di
legislazioni specifiche in materia di <em>due
diligence</em>
sui diritti umani.</p>



<p>Esempi
della tendenza europea alla regolamentazione della <em>due
diligence</em>
aziendale sono rappresentati dalla
direttiva sulla comunicazione delle informazioni di carattere non
finanziario (<em>EU
Directive 2014/95</em>),
recepita in Italia con il D. Lgs. 254/2016, che obbliga le grandi
imprese con oltre 500 dipendenti e un fatturato superiore ai 40
milioni di euro (o, in alternativa, un attivo di stato patrimoniale
superiore ai 20 milioni) a redigere a partire dal 2018 e con
riferimento all’esercizio 2017 una “Dichiarazione non
finanziaria” , consistente in un vero proprio Bilancio di
Sostenibilità da allegare al tradizionale bilancio d’esercizio,
che deve rendicontare l’operato dell’impresa sul fronte
ambientale e sociale, della gestione delle proprie risorse umane, del
rispetto de diritti umani e della lotta ai fenomeni di corruzione.</p>



<p>Pensando
al caso Italia, si può fare riferimento al D.Lgs. 231/2001 che,
prevedendo un processo di <em>due
diligence</em>
relativo sia a specifiche violazioni di diritti umani sia a impatti
ambientali di ingente entità, può essere considerato un esempio
pionieristico di legislazione obbligatoria in materia di <em>due
diligence </em>sui
diritti umani.</p>



<p>A
livello nazionale, possiamo fare riferimento alla clausola sulla
trasparenza delle catene di approvvigionamento (<em>Transparency
in Supply Chains Clause</em>)
prevista dalla Legge sulla schiavitù in epoca moderna &#8211; <em>Modern
Slavery Act</em>&#8211;
del 2015, in forza della quale le imprese devono rendere note le
azioni e le misure intraprese per contrastare l’uso del lavoro
forzato e il traffico di esseri umani all’interno della <em>supply
chain</em>;
e ancora, al progetto di legge “<em>devoir
du vigilance</em>”,
recentemente adottato dall’Assemblea nazionale francese, che impone
alle aziende di progettare e mettere in atto un “piano di
vigilanza” per prevenire l’impatto negativo delle loro attività
sui diritti umani, sia in patria che all’estero.</p>



<p>Infine,
a livello extra-europeo, anche se l’Unione Europea e i suoi Stati
membri non hanno ancora stabilito l’obbligo per le aziende europee
di prevenire o rispondere agli impatti negativi sui diritti umani
provocati dalle loro operazioni al di fuori del territorio
comunitario, alcuni processi in corso rappresentano un importante
passo verso una maggiore responsabilizzazione aziendale volta al
soddisfacimento, da parte delle imprese commerciali, degli <em>standard</em>
legislativi internazionali inerenti alla tutela dei diritti umani.</p>



<p>Si
pensi, ad esempio, al Regolamento 2017/821, che sarà in vigore dal
2021 e che stabilisce specifici obblighi in materia di <em>due
diligenze</em>
nella catena di approvvigionamento per gli importatori europei di
minerali e di oro, provenienti da zone di conflitto o ad alto
rischio.</p>



<p>Tuttavia,
nonostante la tendenza comunitaria volta alla regolamentazione della
<em>due
diligence</em>
aziendale, un recente studio della Commissione europea “<em>Study
on due diligence requirements through the supply chain</em>”
ha rilevato che, mentre gli <em>UN
Guiding Principles on Business and Human Rights </em>sono
sempre maggiormente introdotti o proposti negli <em>standard</em>
legali degli Stati membri, all’interno dell’Unione Europea in
realtà solo un’impresa su tre attualmente effettua una <em>due
diligence</em>
che tiene conto degli impatti sociali e sull’ambiente causati dalle
operazioni aziendali.</p>



<p>Il
<em>report</em>
mostra un forte interesse, espresso da parte della maggioranza degli
Stati europei, verso l’instaurazione di processi regolamentati e
obbligatori di <em>due
diligence</em>
sui diritti umani, come parte consistente delle riforme di <em>corporate
governance</em>.
 Le attuali misure in essere infatti, volontarie e non vincolanti,
non sono state in grado di modificare significativamente la gestione
degli impatti di impresa da un punto di vista sociale, ambientale e
di amministrazione aziendale, e a fornire un rimedio efficace. 
</p>



<p>A
tal riguardo, Didier Reynders, Commissario europeo della Giustizia,
ha specificato che “secondo le imprese, una normativa UE in
quest’ambito garantirebbe la certezza del diritto e regole
armonizzate sul dovere delle imprese di rispettare le persone e il
pianeta. Poiché la neutralità climatica è una delle principali
priorità di questa Commissione, farò in modo che i risultati di
questo importante studio siano tenuti in considerazione
nell’elaborazione delle iniziative future”.</p>



<p>I
Principi Guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani hanno
contribuito alla formazione ed evoluzione del processo di <em>due
diligence</em>
sui diritti umani volto a prevenire e affrontare gli abusi di questi
ultimi, tuttavia sono notevoli i limiti dell’inquadramento
volontario di tale processo, essendo necessaria e sempre maggiormente
richiesta una serie più completa di strumenti legali in grado di
rappresentare il carattere transfrontaliero delle relazioni d’affari
che caratterizzano l’attività dell’impresa moderna.</p>



<p>Siamo
ora in una fase cruciale per l’efficacia dei Principi Guida, nella
quale gli Stati devono impegnarsi a stabilire e adottare misure di
protezione contro le forme di abuso dei diritti umani, attraverso
un’efficace e regolamentata legislazione. In quest’ottica, il
ruolo degli Stati nell’applicazione di un processo di <em>due
diligence</em>
sui diritti umani risulta essere essenziale. 
</p>



<p>In
conclusione, nonostante il processo di <em>due
diligence</em>
sui diritti umani sia diventato uno strumento sempre maggiormente
accreditato, è riconosciuto che, finché sarà lasciato alla
discrezione delle imprese, i suoi benefici rispetto alla protezione
dei diritti umani e alla prevenzione degli abusi rimarranno purtroppo
limitati, la raccomandazione è che in futuro tale processo riesca ad
evolvere in veri e propri obblighi di diritto internazionale
consuetudinario o convenzionale. 
</p>
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