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	<title>giurisdizione Archives - Per I Diritti Umani</title>
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		<title>Via libera della corte albanese all&#8217;accordo Italia-Albania</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 15:26:45 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>&#8220;Migranti, patto Italia-Albania: sì dalla Corte costituzionale albanese all’accordo. Cinque giudici supremi su nove non si oppongono all’intesa Roma-Tirana sui centri temporanei di accoglienza.️ Ora l’ultimo passaggio parlamentare in Albania, poi l’implementazione dell’accordo.️ la&#46;&#46;&#46;</p>
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<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/02/mig-6.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="960" height="960" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/02/mig-6.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17406" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/02/mig-6.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 960w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/02/mig-6-300x300.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/02/mig-6-150x150.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 150w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/02/mig-6-768x768.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/02/mig-6-80x80.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 80w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/02/mig-6-320x320.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 320w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></a></figure>



<p>&#8220;<em>Migranti, patto Italia-Albania: sì dalla Corte costituzionale albanese all’accordo.<br><br>Cinque giudici supremi su nove non si oppongono all’intesa Roma-Tirana sui centri temporanei di accoglienza. Ora l’ultimo passaggio parlamentare in Albania, poi l’implementazione dell’accordo.<br><br>la Corte costituzionale albanese vota a favore dell’accordo per la realizzazione dei centri di accoglienza dei migranti siglato dai governi italiano e albanese. A sostenerlo è una nota della Consulta che conferma così le anticipazioni del Corriere.<br><br><img alt="&#x1f538;" src="https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/15.0/1f538/72.png?utm_source=rss&utm_medium=rss">La decisione<br>Secondo le fonti 5 giudici – su 9 – della Consulta locale hanno stabilito che l’intesa siglata a Roma dai premier Giorgia Meloni ed Edi Rama risulta «conforme» alla costituzione albanese. Dopo questo pronunciamento e un veloce passaggio parlamentare l’accordo potrà entrare in vigore.<br><br><img alt="&#x1f538;" src="https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/15.0/1f538/72.png?utm_source=rss&utm_medium=rss">Le motivazioni<br>«La Corte ha valutato che il “protocollo sulla migrazione” non stabilisce confini territoriali e neppure altera l’integrità territoriale della Repubblica d’Albania, pertanto non costituisce un accordo relativo al territorio dal punto di vista fisico», si legge nella nota ufficiale. E ancora: «La Corte ha valutato che nelle due zone in cui agisce il protocollo, si applica il diritto albanese, oltre al diritto italiano» e che «la Corte ha constatato che per i diritti e le libertà umane opera una giurisdizione duplice, il che significa che la giurisdizione italiana nelle due zone in questione non esclude la giurisdizione albanese». L’accordo, poi, «non crea nuovi diritti e libertà costituzionali e non impone restrizioni aggiuntive ai diritti e alle libertà umane esistenti, al di là di quanto previsto dall’ordinamento giuridico albanese».<br><br><img alt="&#x1f538;" src="https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/15.0/1f538/72.png?utm_source=rss&utm_medium=rss">Il patto<br>Lo scorso novembre Meloni e Rama hanno siglato l’intesa che prevede la realizzazione in Albania di due centri per l’identificazione e l’accoglienza dei migranti salvati nel Mediterraneo. La prima struttura, quella di «registrazione», secondo l’accordo dovrebbe sorgere al porto di Shëngjin, nel nord del Paese, mentre nell’entroterra dovrebbe essere costruito un centro di permanenza a Gjadër. Tirana si è offerta di accogliere fino a 3 mila migranti in attesa di sapere se possono mettere piede nel territorio italiano o devono essere rimpatriati, il tutto a spese di Roma. Il protocollo ha una validità di cinque anni, prorogabili automaticamente di altri cinque in assenza di rilievi da parte italiana o albanese.<br><br><img alt="&#x1f538;" src="https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/15.0/1f538/72.png?utm_source=rss&utm_medium=rss">Il ricorso<br>L’accordo era stato però fortemente osteggiato dall’opposizione albanese che, dopo aver raccolto le firme necessarie, aveva portato il patto Roma-Tirana alla Corte costituzionale. Il 13 dicembre scorso i giudici albanesi hanno ammesso il ricorso e lo scorso 18 gennaio hanno iniziato a esaminarlo. Due i punti da chiarire, in particolare: il presunto mancato rispetto della procedura di negoziazione e firma e la possibile violazione dei diritti umani.<br><br><img alt="&#x1f538;" src="https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/15.0/1f538/72.png?utm_source=rss&utm_medium=rss">Il voto<br>Negli ultimi giorni la Consulta ha poi ricevuto ulteriori documenti dalla parte ricorrente – oltre alle «memorie» difensive del governo – e dopo diverse ore di confronto, anche acceso, 5 giudici non muovono obiezioni all’accordo, gli altri 4 sì.&#8221;</em></p>
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		<title>La Giurisdizione Universale</title>
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		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 08:32:41 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>di Nicole Fraccaroli Kosiah, ex comandante del Movimento di Liberazione Unito della Liberia per la Democrazia (ULIMO), è accusato di crimini di guerra commessi durante la prima guerra civile liberiana (1989-1996), inclusi atti di&#46;&#46;&#46;</p>
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<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" width="847" height="565" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/04/giurisdizione-universale.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-13947" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/04/giurisdizione-universale.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 847w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/04/giurisdizione-universale-300x200.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/04/giurisdizione-universale-768x512.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w" sizes="(max-width: 847px) 100vw, 847px" /></figure>



<p>di Nicole Fraccaroli</p>



<p>Kosiah,
ex comandante del Movimento di Liberazione Unito della Liberia per la
Democrazia (ULIMO), è accusato di crimini di guerra commessi durante
la prima guerra civile liberiana (1989-1996), inclusi atti di
violenza sessuale, omicidi, cannibalismo, reclutamento di
bambini-soldato e per aver costretto i civili a lavorare in
condizioni crudeli. È stato arrestato in Svizzera nel novembre 2014
e da allora è in detenzione preventiva, poiché le autorità
svizzere hanno condotto indagini. 
</p>



<p>Il
caso è stato proposto da una ONG svizzera, Civitas Maxima, per conto
delle vittime liberiane, secondo un principio noto come Giurisdizione
Universale. Paesi come la Svizzera che hanno adottato questo
principio nel diritto nazionale possono usarlo per processare
cittadini stranieri per gravi crimini internazionali come genocidio,
crimini di guerra e crimini contro l&#8217;umanità commessi in qualsiasi
parte del mondo. 
</p>



<p>A
norma di disposizioni di legge, i tribunali statali possono avviare
un procedimento se il reato o la sua vittima hanno una sorta di
legame con lo Stato. Tradizionalmente, gli Stati portano i presunti
responsabili di crimini internazionali sotto processo dinanzi ai loro
tribunali sulla base di uno dei tre principi: territorialità;
nazionalità passiva o nazionalità attiva. Recentemente è emerso il
principio di universalità, in base al quale ogni Stato è
autorizzato a consegnare alla giustizia presunti autori di crimini
internazionali, indipendentemente dal luogo di commissione del
crimine o dalla nazionalità dell&#8217;autore o della vittima. Il
principio fu proclamato per la prima volta nel diritto internazionale
consuetudinario nel diciassettesimo secolo per quanto riguarda la
pirateria, e la giurisdizione universale si basava quindi su una
preoccupazione comune di tutti gli Stati. 
</p>



<p>Successivamente,
lo stesso terreno giurisdizionale fu incluso nelle Convenzioni di
Ginevra del 1949 sulle vittime di guerra, nella Convenzione del 1984
sulla tortura e in una serie di trattati internazionali sul
terrorismo. La logica della giurisdizione universale in questi casi è
quella di perseguire e punire, a nome di tutta la comunità
internazionale, le persone responsabili di una speciale classe di
crimini di guerra o terrorismo al fine di salvaguardare i valori
universali. La nozione ristretta di giurisdizione universale
(giurisdizione universale condizionale) consente solo allo Stato in
cui l&#8217;imputato è detenuto di perseguirlo, e questo è stato
confermato per quanto riguarda le gravi violazioni delle Convenzioni
di Ginevra del 1949 e del Primo Protocollo Addizionale del 1977,
inclusi tortura e terrorismo. L&#8217;ampia nozione di universalità
(giurisdizione universale assoluta) afferma che uno Stato può
perseguire le persone accusate di crimini internazionali
indipendentemente dalla loro nazionalità, dal luogo di commissione
del crimine, dalla nazionalità della vittima e persino dal fatto che
l&#8217;accusato sia o meno in custodia o comunque presente nello Stato in
questione. Inoltre, tale esercizio della giurisdizione si basa
sull&#8217;incapacità dello Stato territoriale e nazionale di avviare un
procedimento. 
</p>



<p>Una
serie di leggi nazionali degli Stati prevede una qualche forma di
giurisdizione universale. Tale legislazione nazionale autorizza i
tribunali nazionali a indagare e perseguire le persone sospettate di
reati potenzialmente equivalenti a violazioni del diritto
internazionale. Amnesty International riferisce che, in totale, 163
dei 193 Stati membri delle Nazioni Unite &#8220;possono esercitare la
giurisdizione universale su uno o più reati ai sensi del diritto
internazionale, come tali crimini o come crimini ordinari ai sensi
del diritto nazionale&#8221;. Non meno di 166 Stati hanno definito
almeno uno dei quattro crimini sui quali può essere esercitata la
giurisdizione universale (crimini di guerra, crimini contro
l&#8217;umanità, genocidio e tortura) come crimini nella loro legge
nazionale. 
</p>



<p>Ad
esempio, l&#8217;International Crimes and International Criminal Court Act
2000 della Nuova Zelanda definisce crimini di guerra, crimini contro
l&#8217;umanità e genocidio in conformità con le Convenzioni di Ginevra e
lo Statuto di Roma, e la sua sezione 8(1)(c) prevede che le persone
possano essere perseguite in Nuova Zelanda per questi crimini
indipendentemente da (i) la nazionalità o la cittadinanza della
persona accusata; o (ii) se si è verificato o meno un atto facente
parte del reato in Nuova Zelanda; o (iii) se la persona accusata era
o no in Nuova Zelanda nel momento in cui si è verificato l&#8217;atto
costitutivo del reato o nel momento in cui è stata presa la
decisione di accusare la persona di un reato. 
</p>



<p>Il
Canada è un altro esempio di uno Stato che prevede l&#8217;esercizio
interno della giurisdizione universale, nel suo Crimes Against
Humanity and War Crimes Act del 2000. Per il genocidio, i crimini
contro l&#8217;umanità o i crimini di guerra, la sezione 9(1) prevede che
un procedimento può iniziare in qualsiasi divisione territoriale in
Canada per quei reati &#8220;presumibilmente commessi al di fuori del
Canada per i quali una persona può essere perseguita ai sensi della
presente legge [&#8230;], indipendentemente dal fatto che si trovi o meno
in Canada&#8221;.</p>



<p>Anche
se l&#8217;invocazione del principio di universalità, in nome di gravi
crimini internazionali, non è una situazione quotidiana, i casi
emersi sono importanti. In particolare, l’autrice di tale articolo
vorrebbe attirare l&#8217;attenzione sull&#8217;accusa spagnola nei confronti dei
funzionari guatemaltechi nel caso del genocidio guatemalteco. Il
generale Efraín Ríos Montt salì al potere in Guatemala con un
colpo di Stato nel marzo 1982 e sotto la sua dittatura l&#8217;esercito e
le sue unità paramilitari distrussero sistematicamente oltre 600
villaggi. Nel 1999 i primi sforzi per rendere responsabili gli autori
del genocidio hanno avuto luogo in Spagna. La Fondazione Rigoberta
Menchú ha presentato un ricorso penale dinanzi al tribunale
nazionale spagnolo contro Ríos Montt e altri alti funzionari. Il
procedimento giudiziario spagnolo in seguito ha contribuito a formare
un caso in Guatemala. Nel 2012, un tribunale guatemalteco ha accusato
Ríos Montt di tortura, genocidio, sparizioni forzate, terrorismo di
Stato e crimini contro l&#8217;umanità. Il processo ha portato alla
condanna di Ríos Montt ed è stato condannato a 80 anni di prigione.
Questa rappresenta la prima volta che un ex capo di Stato è stato
condannato per genocidio da un tribunale nazionale. La sentenza fu
anche il primo riconoscimento ufficiale da parte dello Stato che si
era verificato il genocidio. 
</p>



<p>Avvocati
per i diritti umani e ONG come TRIAL (ONG Svizzera) sono stati in
prima linea nel promuovere casi di giurisdizione universale per
ottenere la responsabilità per reati gravi, soprattutto laddove tale
responsabilità non esiste nel Paese in cui sono stati commessi i
reati. La Liberia, ad esempio, ha finora ritenuto che nessuno potesse
rendere conto di gravi crimini internazionali commessi durante le sue
guerre civili, anche se ci sono alcuni casi in altri paesi europei
legati al principio della giurisdizione universale. L&#8217;uso della
giurisdizione universale nei paesi di tutto il mondo è cresciuto in
modo esponenziale con un numero senza precedenti di casi, secondo il
rapporto di TRIAL. Sulla base del 2019, 16 paesi hanno procedimenti
giudiziari in corso, 11 accusati sono attualmente sotto processo e
presto potrebbero esserlo anche oltre 200 sospetti. Il numero di
sospettati nominati nei casi di giurisdizione universale in tutto il
mondo (207) è aumentato del 40% rispetto al 2018. Il rapporto TRIAL
esprime inoltre preoccupazione per ciò che afferma essere una
tendenza crescente per i pubblici ministeri di tutto il mondo
accusare gli indagati di terrorismo, che è più facile da
dimostrare, piuttosto che i crimini internazionali. Ciò è
preoccupante perché non esiste una definizione internazionale di
terrorismo e le vittime sono messe da parte, dal momento che il
terrorismo è in molti casi crimine contro lo Stato. Questa è &#8220;una
dura verità da accettare per molti sopravvissuti&#8221;, afferma
TRIAL. 
</p>



<p>Il
rapporto cita il caso dei jihadisti francesi Mounir Diawara e
Rodrigue Quenum, che sono stati condannati da un tribunale francese
nel dicembre 2019 a 10 anni di carcere per terrorismo. L&#8217;imputato era
apparso in foto in combattimenti in Siria, con i Kalashnikov in mano.
Uno di loro brandiva una testa mozzata. TRIAL afferma che i
sospettati &#8220;avrebbero potuto essere accusati, oltre alle accuse
di terrorismo, di oltraggio alla dignità personale, un crimine di
guerra chiaramente definito dalle Convenzioni di Ginevra&#8221;. 
</p>



<p>Di
conseguenza, la giurisdizione universale può costituire
un&#8217;alternativa alla mancanza di giurisdizione nazionale, e in alcuni
casi anche di quella della Corte Penale Internazionale, per
perseguire i crimini internazionali. Ovvero un modo per combattere le
impunità gravi. Dall&#8217;altro
lato, sono state evidenziate alcune obiezioni al principio di
universalità in relazione all&#8217;interferenza negli affari interni di
un altro Stato e nelle relazioni diplomatiche internazionali. Queste
dichiarazioni riflettono la volontà degli Stati di salvaguardare la
sovranità nazionale anche di fronte a gravi violazioni che
minacciano valori e diritti universali, e rischiano di rendere gli
Stati passivi e inerti davanti a violazioni disumane. 
</p>
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		<title>“Si facciano sbarcare tutti i naufraghi salvati dalla Mare Jonio”. Lettera aperta a Conte</title>
		<link>https://www.peridirittiumani.com/2019/08/31/si-facciano-sbarcare-tutti-i-naufraghi-salvati-dalla-mare-jonio-lettera-aperta-a-conte/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2019 07:34:17 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>2 (articolo originale: https://www.pressenza.com/it/2019/08/si-facciano-sbarcare-tutti-i-naufraghi-salvati-dalla-mare-jonio-lettera-aperta-a-conte/ ) Associazione Per i Diritti umani aderisce e divulga: Il salvataggio di un gruppo di 98 naufraghi in acque internazionali davanti alla Libia, un paese in guerra dove da anni&#46;&#46;&#46;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h1><strong>2</strong></h1>



<figure class="wp-block-image"><img src="https://www.pressenza.com/wp-content/uploads/2019/08/xnaufraghi-Mare-Jonio-29.8-720x479.jpg.pagespeed.ic.O53wRYbBJr.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="“Si facciano sbarcare tutti i naufraghi salvati dalla Mare Jonio”. Lettera aperta a Conte"/><figcaption>(Foto di https://www.facebook.com/Mediterranearescue/)?utm_source=rss&utm_medium=rss</figcaption></figure>



<p>(articolo originale:  <a href="https://www.pressenza.com/it/2019/08/si-facciano-sbarcare-tutti-i-naufraghi-salvati-dalla-mare-jonio-lettera-aperta-a-conte/?utm_source=rss&utm_medium=rss">https://www.pressenza.com/it/2019/08/si-facciano-sbarcare-tutti-i-naufraghi-salvati-dalla-mare-jonio-lettera-aperta-a-conte/?utm_source=rss&utm_medium=rss</a> )</p>



<p></p>



<p><strong><em>Associazione Per i Diritti umani</em></strong> aderisce e divulga:</p>



<p>Il salvataggio di un gruppo di 98 naufraghi in acque internazionali davanti alla Libia, un paese in guerra dove da anni vengono perpetrati crimini contro l’umanità, da parte della Mare Jonio, una nave della piattaforma della società civile italiana Mediterranea, è una buona notizia per questo paese e per la comunità internazionale.</p>



<p>Alcune delle persone a bordo erano già morte purtroppo e la situazione di pericolo era del tutto evidente. ll salvataggio italiano ha potuto salvare 98 vite umane, tra le quali, come abbiamo potuto vedere dalle immagini, bambini piccoli e donne incinte.</p>



<p>Quel tratto del Mediterraneo in questi anni è stato teatro di numerose tragedie non frutto del fato, quanto prodotto delle scelte dei governi europei, compreso quello italiano.</p>



<p>La Libia non può essere considerato porto sicuro per lo sbarco dei migranti a bordo perché è proprio dall’inferno libico che quelle persone stanno fuggendo, dopo aver subito ogni tipo di violenza e vessazioni. Pertanto l’ipotesi di rimandare indietro in Libia, ricorrendo alla cosiddetta guardia costiera libica, quelle persone in fuga, è da ritenersi irresponsabile e contraria al diritto internazionale.</p>



<p>Inoltre, in un momento in cui le avverse condizioni climatiche rendono difficile la navigazione e complicano la situazione di salute già precaria degli altri migranti a bordo, occorre agire con urgenza.</p>



<p>È bene ricordare, infine, che la nave battente bandiera italiana in acque internazionali è sotto la giurisdizione e la responsabilità del nostro paese.</p>



<p>Sapere che il Viminale abbia deciso di far scendere a terra donne, bambini e ammalati è una buona notizia, ma ribadiamo la necessità e l’urgenza di fornire da parte dell’Italia l’accesso ad un porto alla Mare Jonio per procedere allo sbarco di tutte le persone a bordo in conformità con il nostro ordinamento giuridico.</p>



<p>Facciamo appello al presidente incaricato Giuseppe Conte e alla futura coalizione di governo affinché l’Italia promuova con urgenza un programma di ricerca e salvataggio a livello europeo, che preveda un meccanismo rapido e funzionale di sbarco e la conseguente eventuale ripartizione dei naufraghi salvati, nella direzione di soluzioni sostenibili e strutturate nella legislazione e nelle politiche europee, come anche recentemente dichiarato dallo stesso presidente incaricato.</p>



<p><strong>A Buon Diritto Onlus, ACLI, ActionAid, Amnesty International Italia, ARCI, ASGI, Avvocato di Strada, Caritas Italiana, Centro Astalli, CNCA, Casa dei Diritti Sociali, Comunità di S.Egidio, &nbsp;Comunità Papa Giovanni XXIII, &nbsp;Emergency ONG, Europa Asilo, FCEI-Mediterranean Hope, Intersos, Médecins du Monde – missione Italia, Medici Senza Frontiere, Migrantes,Oxfam Italia, Save the Children Italia, Senza Confine&nbsp;</strong><strong>del Tavolo Asilo Nazionale.</strong></p>



<p>e inoltre</p>



<p><strong>AOI, ARCS, Casa della Carità Milano, CGIL, CIAC Parma, CIAI, Fondazione Archè, Fondazione Finanza Etica, FOCSIV, Lunaria, Saltamuri, Terra Onlus, Legambiente,&nbsp;Fondazione Lelio Basso, Naim,&nbsp;Pressenza,&nbsp;Osservatorio Solidarietà,&nbsp;SenzaConfine, Magistratura Democratica</strong></p>



<p><a href="http://ioaccolgo.it?utm_source=rss&utm_medium=rss">http://ioaccolgo.it?utm_source=rss&utm_medium=rss</a></p>



<p>Per adesioni: <a href="http://ioaccolgo.it/?utm_source=rss&utm_medium=rss">ufficiostampa@ioaccolgo.it</a></p>



<p></p>
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		<title>Il Diritto Internazionale Umanitario e dei Diritti Umani: un approccio variegato</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 07:28:14 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>di Nicole Fraccaroli Il seguente documento di ricerca è stato realizzato in nome dell&#8217;interesse dell&#8217;autore per studiare meglio le caratteristiche dell&#8217;intreccio insito tra il Diritto Internazionale Umanitario (IHL) e dei Diritti Umani (IHRL). I&#46;&#46;&#46;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>di Nicole Fraccaroli</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="alignright"><img loading="lazy" width="330" height="153" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/07/int.-law.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-12799" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/07/int.-law.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 330w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/07/int.-law-300x139.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 330px) 100vw, 330px" /></figure></div>



<p>Il
seguente documento di ricerca è stato realizzato in nome
dell&#8217;interesse dell&#8217;autore per studiare meglio le caratteristiche
dell&#8217;intreccio insito tra il Diritto Internazionale Umanitario (IHL)
e dei Diritti Umani (IHRL).</p>



<p>I
diritti umani sono per lo più riconosciuti per essere di
applicabilità universale indipendentemente dal &#8220;dove&#8221; e
&#8220;chi&#8221;; mentre il diritto umanitario è un corpo di norme
applicabili e progettate per una particolare circostanza, quella dei
conflitti armati. Tuttavia, c&#8217;è un punto in cui le due discipline si
incontrano, non si fondono, ma interagiscono e producono un approccio
variegato e interessante.</p>



<p>Questi
due rami del diritto internazionale sono di primaria importanza, ma
l&#8217;autore ne comprende meglio la praticità una volta essere stati
analizzati come interrelati e provocati dalle disposizioni e dai
principi fondamentali dell&#8217;altro. L&#8217;autore riconosce il loro valore
aggiunto purché questi corpi siano osservati alla luce della
complementarità: distinti ma sovrapposti.</p>



<p>Per
dare voce alla loro forza, di seguito vi è un evidente ricorso a
diversi casi-studio pratici e considerazioni legali, che
simultaneamente hanno permesso di sfidare la domanda di ricerca.</p>



<p>&#8220;La
legge sui diritti umani è incentrata sulla concessione di diritti
all&#8217;individuo, mentre il diritto umanitario si concentra
sull&#8217;imposizione diretta di obblighi nei confronti dell&#8217;individuo&#8221;.
&nbsp;Questa opinione secondo la quale il diritto internazionale
umanitario riguardi gli obblighi e la legge internazionale sui
diritti umani verta sui diritti, è ancora ampiamente usata come
argomento contro la loro complementarità. Lo studio di René Provost
sul rapporto tra i due rami del diritto internazionale, nel suo libro
&#8220;International Human Rights and Humanitarian Law&#8221;, dedica
un&#8217;ampia parte alla differenza tra diritti umani e obblighi
umanitari. Secondo lui la principale differenza sta nella capacità
procedurale di rivendicare i diritti in contrasto con gli obblighi
degli Stati di agire in determinati modi. Allo stesso tempo, questa
affermazione non può essere utilizzata per affermare che
l&#8217;applicazione complementare tra i due rami nei conflitti armati è
completamente impossibile.</p>



<p>In
realtà, i diritti umani sono diritti individuali che sono
rispecchiati dall&#8217;obbligo degli Stati di rispettare, proteggere e
soddisfare i diritti umani nei confronti delle persone sotto la loro
giurisdizione. E, proprio come i diritti umani non riguardano solo i
&#8220;diritti&#8221;, il diritto umanitario non concerne solo gli
&#8220;obblighi&#8221;.</p>



<p>La
definizione del diritto umanitario come obbligo degli Stati nei
trattati umanitari riflette innanzitutto la storia della legge:
quando il diritto internazionale umanitario è stato codificato 150
anni fa, dal primo tentativo di assicurare le preoccupazioni
umanitarie, l&#8217;unica struttura disponibile era quella del diritto
internazionale così come era in vigore. Mentre l&#8217;IHL &#8220;tradizionale&#8221;
conteneva diritti e doveri inter-statali, l&#8217;IHL contemporaneo
riconosce anche i diritti individuali. 
</p>



<p>La
parte seguente intende analizzare alcune disposizioni giuridiche al
fine di dimostrare il possibile parallelismo che può essere
tracciato tra i due rami. I risultati sono rappresentativi di un
grado di complementarità, che non risulta in una fusione, ma assume
piuttosto la forma di un&#8217;applicazione inclusiva l&#8217;uno dell&#8217;altro.
Questo è ciò che l&#8217;autore definisce: un approccio variegato.</p>



<p>Ma
prima verrà mostrato, sfruttando alcuni casi chiave, che tale
apertura è stata riconosciuta a livello internazionale. Difatti,
l&#8217;applicabilità parallela di IHL e IHRL
è diventata recentemente parte dell&#8217;ortodossia legale nel diritto
internazionale. 
</p>



<p>In
modo evidente, il Tribunale Internazionale per l&#8217;Ex Jugoslavia ha
riconosciuto anche la complementarità tra i due rami del diritto
interessato; partendo dal presupposto che, a causa della somiglianza
dei due corpi giuridici, &#8220;in termini di obiettivi, valori e
terminologia&#8221;, il ricorso al diritto dei diritti umani &#8220;è
generalmente un&#8217;assistenza gradita per determinare il contenuto del
diritto internazionale consuetudinario nel campo del diritto
umanitario”. Inoltre, numerosi tribunali per i diritti umani hanno
rivendicato la giurisdizione sui conflitti armati. La decisione della
Commissione Interamericana sui diritti umani nel caso Abella è
significativa. La Commissione ha infatti riconosciuto la competenza
per applicare il diritto umanitario e ha osservato che &#8220;le
disposizioni del diritto internazionale convenzionale e
consuetudinario generalmente offrono alle vittime di conflitti armati
tutele più specifiche di quelle generali nella Convenzione Americana
e in altri strumenti sui diritti umani&#8221;. 
</p>



<p>I
fautori dell&#8217;idea di complementarità dei diritti umani e del diritto
umanitario sostengono che i due sono, come osservato attraverso il
caso precedente, distinti ma sovrapposti. È per esempio il punto di
vista applicato dal Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite
e dal Comitato Internazionale della Croce Rossa. La complementarità
è un approccio variegato e le opinioni a riguardo divergono.
Ovviamente si rifiuta la posizione separatista, ma non viene
sostenuta nemmeno la fusione di IHL e IHRL. Ciò implica
semplicemente il parallelismo tra i diritti umani e il diritto
umanitario come due categorie di norme applicabili, ma isolate che
non sono interessate al risultato della loro co-applicazione e non
sono orientate verso sforzi di reciproco sostegno. In contrasto con
il principio di <em>lex specialis</em>,
l&#8217;approccio di complementarità mira a raggiungere una coerenza
sistemica alla luce dei principi di base condivisi.</p>



<p>Ci
sono esempi sufficienti che dimostrano la praticabilità di questo
approccio.</p>



<p>Il
diritto ad un equo e giusto processo viene regolato e riconosciuto
sia dai diritti umani sia dal diritto umanitario. Ad esempio, questi
diritti sono incorporati nell&#8217;articolo 14 del Trattato Internazionale
sui Diritti Civili e Politici (ICCPR), negli articoli 105 e 106 della
terza convenzione di Ginevra (sul trattamento dei prigionieri di
guerra) e nell&#8217;articolo 75 del primo protocollo aggiuntivo. Nel campo
dei diritti umani ciò che è evidenziato è l&#8217;uguaglianza delle
persone davanti alle corti e ai tribunali; mentre nell&#8217;area del
diritto umanitario vengono enfatizzati i doveri nei confronti dei
prigionieri di guerra. 
</p>



<p>Il
divieto di tortura, per esempio, richiede l&#8217;analisi incrociata di IHL
e IHRL; in effetti, in questo campo, l&#8217;IHRL funge efficacemente da
guida interpretativa degli aspetti rilevanti del diritto umanitario.
Comprensibilmente, in diversi casi il Tribunale Internazionale per
l&#8217;Ex Jugoslavia ha eseguito un&#8217;analisi comparata dei due corpi di
legge per chiarire il contenuto del divieto di tortura, a causa della
mancanza di tale definizione nel diritto internazionale umanitario.
La definizione di tortura ai sensi della Convenzione delle Nazioni
Unite del 1984 contro la tortura; la Dichiarazione delle Nazioni
Unite del 1975 contro la tortura o la Convenzione Interamericana
degli Stati Uniti contro la tortura, sono rappresentative del diritto
internazionale consuetudinario. 
</p>



<p>Il
nesso stretto e la crescente convergenza dei diritti culturali in IHL
e IHRL emergono per quanto riguarda la protezione del patrimonio
culturale nel corso di conflitti armati. In particolare, è stato
sostenuto che un&#8217;analisi delle rispettive norme del diritto
internazionale umanitario, ad esempio all&#8217;articolo 53 del primo
protocollo aggiuntivo di Ginevra (per il miglioramento delle
condizioni dei feriti e dei malati delle Forze armate sul campo) e
all&#8217;articolo 16 del secondo protocollo aggiuntivo (per il
miglioramento delle condizioni dei feriti, dei malati e dei naufraghi
delle Forze armate sul mare) relativo alla protezione dei beni
culturali e dei luoghi di culto, dimostra che tale protezione non è
solo garantita a rappresentazioni materiali del patrimonio culturale,
ma è intesa a garantire il godimento e l&#8217;accesso al patrimonio
culturale come diritto umano. D&#8217;altra parte, il diritto a prendere
parte alla vita culturale, come ad esempio nell&#8217;articolo 15 del Patto
Internazionale sui Diritti Economici-Sociali-Culturali (ICESCR), non
implica unicamente il dovere di preservare la proprietà culturale,
ma anche il divieto della loro volontaria distruzione con l’uso
della forza. 
</p>



<p>
Diventa
visibile il cosiddetto approccio variegato: da una parte i due ambiti
di diritto internazionale si incontrano, ma dall&#8217;altra parte lo fanno
a prescindere da ogni sforzo reciproco di sostegno. 
</p>



<p>Lo
scopo ultimo delle due aree del diritto internazionale può essere la
protezione dell&#8217;individuo, ma sono fatti per raggiungere questo
obiettivo in modi diversi. Ed è proprio per questa ultima ragione
che, secondo l&#8217;autore, una fusione tra le disposizioni dei due corpi
non è possibile.</p>



<p>Nondimeno,
come è stato mostrato, questa differenza non preclude una
costruttiva impollinazione incrociata a livello dei loro quadri
normativi: sempre più tribunali penali internazionali e corti di
diritti umani si riferiscono al diritto umanitario; così come l’IHL
ha acquisito negli anni un gusto più umano. Ciò consente al Diritto
Internazionale Umanitario e dei Diritti Umani di colmare lacune,
mentre coesistono temporalmente.</p>
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