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	<title>globalizzazione Archives - Per I Diritti Umani</title>
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		<title>Fast fashion che se ne frega</title>
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		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 10:17:36 +0000</pubDate>
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<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/03/PHOTO-2024-03-16-12-01-44.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="709" height="616" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/03/PHOTO-2024-03-16-12-01-44.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17456" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/03/PHOTO-2024-03-16-12-01-44.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 709w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/03/PHOTO-2024-03-16-12-01-44-300x261.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 709px) 100vw, 709px" /></a></figure>



<p></p>



<p></p>



<p>di Anna Mognaschi</p>



<p></p>



<p>&#8220;Fast fashion&#8221; prende il nome da &#8220;fast food&#8221;, cibo veloce da mangiare in fretta, a poco prezzo e a qualsiasi ora del giorno perché già pronto, ma invece che alzare il colesterolo la fast fashion inquina il pianeta e lede i diritti umani, quindi direi un po&#8217; più pericolosa         (anche il fast food crea una massa di persone obese con tutte le conseguenze del caso, ma di questo parlerò in un altro articolo).<br>Nasce dall&#8217;esigenza di avere sempre capi nuovi da indossare per ogni occasione, di cambiare più volte al giorno il proprio outfit,<br>un&#8217;esigenza imposta non innata o necessaria, un&#8217;esigenza nata dal consumismo e dalla falsa estetica propinata dai social.<br>È vero che è giusto e auspicabile poter disporre di capi di abbigliamento a un prezzo abbordabile perché non tutti hanno soldi da spendere, ma dovremmo porci la domanda perché questi capi non durino mai più di qualche mese; inoltre, sotto il fascino dei prezzi bassi e dei rapidi cicli della moda si nasconde una grave crisi ambientale e un drammatico sfruttamento dei lavoratori.<br>Non è un segreto che la moda abbia un problema di rifiuti. A livello globale, ogni anno vengono create circa 92 milioni di tonnellate di rifiuti tessili; entro il 2030 si prevede che nel complesso scarteremo più di 134 milioni di tonnellate di tessuti all’anno.<br>&#8220;Tutti i vestiti che donerai saranno riciclati o riutilizzati, senza che nulla vada in discarica&#8221;, si legge spesso negli grandi store, da H&amp;M a Primark. Ma quanto c’è di vero?<br>La ONG Changing Markets Foundation ha utilizzato Apple AirTag per tracciare 21 capi tra cappotti, pantaloni, giacche e altri indumenti di seconda mano, ma in perfette condizioni. La ONG olandese ha donato gli articoli ai negozi H&amp;M, Zara, C&amp;A, Primark, Nike, The North Face, Uniqlo e M&amp;S in Belgio, Francia.</p>



<p>&#8220;Le promesse fatte da H&amp;M, C&amp;A e Primark sono un altro trucco greenwashing per i clienti&#8221;, afferma la responsabile della campagna di Changing Markets, Urska Trunk. La nostra indagine suggerisce che gli articoli in perfette condizioni vengono per lo più distrutti, bloccati nel sistema o spediti in tutto il mondo verso Paesi che sono meno in grado di gestire il vasto torrente di indumenti usati provenienti dall’Europa. Gli schemi aggiungono la beffa al danno offrendo ai clienti buoni-sconto o punti per acquistare più vestiti, amplificando il modello fast fashion che trabocca di rifiuti.<br>L&#8217;industria della moda è responsabile di impatti ambientali significativi, contribuendo al 10% delle emissioni globali di carbonio e all’inquinamento dell’acqua.<br>Poi c&#8217;è la questione non meno importante dei diritti umani: in Bangladesh, ad esempio, ci sono almeno 3500 industrie che lavorano per marchi occidentali e i lavoratori percepiscono salari da fame, spingendo spesso le famiglie a fare lavorare anche i bambini per potersi mantenere. Attualmente molti di questi lavoratori sono in sciopero e stanno combattendo per una vita più dignitosa anche contro la polizia che controlla l&#8217;ordine pubblico a suon di sprangate e che ha causato almeno un morto, ogni volta.</p>



<p>Quindi sfruttamento anche minorile , inquinamento, negazione dei diritti fondamentali: come la vogliamo risolvere?<br>Fermiamoci a pensare, veramente ci servono tutti quei vestiti?<br>Veramente abbiamo bisogno di cambiare abbigliamento così di frequente? Perché compriamo robaccia per poi buttarla?<br>Io indosso per tutto l&#8217;inverno tre paia di pantaloni e non mi sono mai sentita inferiore a nessuno.<br>E poi lo stress di scegliere ogni giorno&#8230;ma basta.<br>Viva la libertà dal fashion!</p>
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		<title>&#8220;Stay human. Africa&#8221;. Cioccolato per pulire la coscienza</title>
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		<pubDate>Sun, 20 Dec 2020 09:11:24 +0000</pubDate>
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<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="636" height="368" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/12/cioccolato3.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-14915" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/12/cioccolato3.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 636w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/12/cioccolato3-300x174.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 636px) 100vw, 636px" /></figure>



<p></p>



<p>di Veronica Tedeschi</p>



<p>In questi giorni sta girando un video in rete, ormai divenuto virale, di un ragazzo africano, sporco e senza scarpe, che assaggia per la prima volta del cioccolato. Ho deciso di scrivere un articolo partendo da un video perché è un ottimo spunto di discussione e, soprattutto, perché ho letto dei commenti al video che mi hanno fatto pensare molto: “poverino, pregherò per te” – “che dolce, gli darei tutto il cioccolato che ho in casa”.</p>



<p>Il punto è proprio questo, non dobbiamo dare a questi bambini il cioccolato che abbiamo nelle nostre dispense ma capire perché a loro non è concesso averlo anche se vivono nel continente più ricco di questa materia prima.</p>



<p>Molti turisti europei, in vacanza dopo un anno di lavoro, si recano in alcuni dei posti più belli al mondo (Sud Africa o Madagascar, per esempio) pensando di poter pulire la loro coscienza regalando caramelle (o cioccolato) a bambini di strada.</p>



<p>E se una foto immortala l’evento il tutto assume più valore.</p>



<p>Il primo concetto sbagliato di questa azione è che, in alcuni Stati dell’Africa – come il Kenya o l’Egitto -, questo gesto si è trasformato in un vero e proprio business: centinaia di bambini non frequentano più la scuola per intrattenere turisti e ottenere così qualche euro da portare alla famiglia. Altro concetto che mi preme sottolineare è quello in base al quale il denaro lasciato direttamente alla popolazione locale non crea ricchezza, né a loro, né tanto meno aiuta lo sviluppo del Paese ma, anzi, produce lotte interne e conflitti tra famiglie ed etnie.</p>



<p>Ma torniamo al video che tanto mi ha fatto arrabbiare. Ecco perché.</p>



<p>La sola Costa d’Avorio è il principale produttore mondiale di cacao e, esclusa l’isola, in Africa si raccolgono il 70% delle fave di cacao che deliziano i nostri palati. Costa d&#8217;Avorio e Ghana, che insieme a Nigeria e Camerun producono il 70% dei semi di cacao mondiale, incassano solo il 5% del valore economico prodotto a livello globale (circa 120 miliardi annui). Questo fenomeno diventa possibile quando l’intera lavorazione della materia prima avviene in un paese diverso da quello di raccolta. Immaginate anni di lavoro per coltivare le fave di cacao, fatica e cura per la raccolta e subito dopo: l’esportazione. In questo modo il guadagno per la vendita delle fave lavorate sarà esclusivamente del paese esportatore che attiverà un ciclo produttivo importante per la trasformazione delle fave in cioccolato.</p>



<p>Ad inizio 2019 i due maggiori paesi produttori hanno proposto e raggiungo un accordo commerciale con importanti attori dell’industria globale del cioccolato.&nbsp;L’idea di base era che i due Paesi bloccassero tutte le esportazioni verso gli acquirenti che si rifiuteranno di pagare un prezzo minimo stabilito per la materia prima. L’accordo finalmente raggiunto prevede che gli acquirenti paghino un prezzo non inferiore ai 2.600$ per tonnellata di materia prima ai produttori di Ghana e Costa d’Avorio, contro un attuale prezzo medio globale di circa 2.430$.</p>



<p>Il punto, quindi, sta proprio nel fatto che chi ha offerto quel pezzo di cioccolato si è palesato come un ladro. Il cioccolato ora donato è stato prima rubato a quel popolo dalle sue terre e poi riofferto dal rapinatore con pena. E aver girato un video per immortalare questo gesto ha reso il tutto ancora più grave – non approfondirò in questo momento la motivazione.</p>



<p>Per concludere, non vorrei con questo scritto spingervi a non fare del bene ma vorrei lo faceste con testa e conoscenza: l’Africa non ha bisogno di essere salvata da noi e quei bambini non hanno bisogno di cioccolato e caramelle. Hanno bisogno di diritti! Quello che potete fare è informarvi e iniziare a lottare e sensibilizzare la popolazione italiana partendo dal vostro divano, come sto facendo io. Poi, ovviamente, l’Africa è fantastica quindi vi consiglio di viaggiare e di conoscerla, ma attenzione se decidete di fare un viaggio di volontariato nel Caldo Continente non fatelo per portare cibo o denaro, fatelo per affiancare la popolazione locale per il riconoscimento dei loro diritti.</p>
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		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. National Action Plans on Business and Human Rights</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 07:35:10 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>di Cecilia Grillo L’approvazione unanime degli United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP o Principi Guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani) da parte del Consiglio per i diritti&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2020/03/30/imprese-e-diritti-umani-national-action-plans-on-business-and-human-rights/">&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. National Action Plans on Business and Human Rights</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
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<p>di Cecilia Grillo</p>



<p>L’approvazione unanime degli <em>United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights</em> (UNGP o Principi Guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani) da parte del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 2011 ha rappresentato un momento fondamentale e rappresentativo degli sforzi condotti per affrontare gli impatti negativi sugli individui derivanti dalla globalizzazione e dalle sempre più sviluppate attività commerciali. Tali principi sono stati in grado di fornire, per la prima volta, un quadro riconosciuto e autorevole a livello globale inerente doveri e responsabilità rispettivamente dei governi e delle imprese nell’azione di prevenzione rispetto alle violazioni dei diritti umani.</p>



<p>I
Principi Guida chiariscono che tutte le imprese hanno una
responsabilità indipendente in relazione al rispetto dei diritti
umani e sono tenute a esercitare la dovuta diligenza in materia di
diritti umani al fine di identificare, prevenire e mitigare le
eventuali violazioni. 
</p>



<p>I
Principi Guida hanno risposto al problema relativo alla difficoltà
nel determinare, in capo agli Stati, un chiaro obbligo di
prevenzione, punizione e/o rimedio rispetto ad eventuali abusi
perpetrati dalle imprese nel contesto della relazione orizzontale
impresa-individuo sancendo (i) il dovere degli Stati di garantire la
protezione dei diritti umani dall’attività imprenditoriale; (ii)
la responsabilità delle imprese (ancora non consolidata secondo il
diritto internazionale e non comparabile agli obblighi internazionali
degli Stati) di rispettare i diritti umani; e (iii) la necessità di
assicurare alle vittime degli abusi imprenditoriali l’accesso ad
efficaci misure di rimedio.</p>



<p>Il
terzo pilastro dei Principi Guida esorta infatti gli Stati a
garantire che i soggetti che subiscono abusi da parte di imprese
possano disporre di mezzi di ricorso per ottenere un risarcimento nei
casi di violazione dei loro diritti umani. La disponibilità di
meccanismi di denuncia degli abusi è parte integrante dell’obbligo
dello Stato di proteggere dalle violazioni dei diritti umani. 
</p>



<p>Come
sancito dall’articolo 25, “principio fondativo” della sezione
dei Principi Guida relativa all’accesso ai rimedi: “<em>Nel
quadro del proprio dovere di protezione nei confronti degli abusi dei
diritti umani commessi dalle imprese, gli Stati devono introdurre
misure adeguate al fine di garantire, attraverso strumenti giuridici,
amministrativi, legislativi o altri mezzi adeguati, che nei casi in
cui tali abusi si verifichino sul rispettivo territorio e/o sotto la
propria giurisdizione i soggetti che ne risultino danneggiati possano
accedere a efficaci misure di risarcimento</em>”.</p>



<p>Soffermandoci
sulla necessità di predisporre rimedi effettivi ed efficaci per le
vittime di violazioni dei diritti umani, l’articolo 25 e i
successivi articoli della terza sezione degli UNGP sanciscono che,
per garantire l’accesso al risarcimento sono previsti sia
procedimenti giurisdizionali che procedure non giudiziarie
all’interno dell’ordinamento giuridico statale così come
meccanismi di denuncia non statali.</p>



<p>I
meccanismi di reclamo di tipo giurisdizionale per le vittime di
violazioni dei diritti umani possono emergere, ad esempio, dalla
responsabilità civile delle imprese e/o dei loro dirigenti o dalla
responsabilità penale individuale o d’impresa; i meccanismi di
reclamo a carattere non giurisdizionale rinviano invece agli
strumenti di risoluzione delle controversie disponibili al di fuori
dell’ordinamento giurisdizionale dello Stato (ad es. i mediatori, i
Piani d’azione nazionale, le istituzioni nazionali per i diritti
umani, i difensori civici <em>ombudsman</em>,
le istituzioni finanziarie di sviluppo, etc.). 
</p>



<p>Ruolo
fondamentale dello Stato è infatti anche quello di monitorare
l’effettiva attuazione della normativa in tema di diritti umani,
nonché quello di aggiornare il corpo legislativo in vigore con
l’obiettivo di assicurare l’esistenza di norme finalizzate al
rispetto dei diritti umani da parte delle imprese. Gli Stati possono
agire in materia di imprese e diritti umani da un lato per mezzo
dell’adozione di normative a livello nazionale e che prevedono
l’obbligo di condurre un processo di <em>due
diligence</em>
sui diritti umani per alcune tipologie di imprese, e, dall’altro,
come già menzionato, adottando a livello internazionale dei Piani di
Azione Nazionale su imprese e diritti umani (PAN).</p>



<p>Lo
scopo principale dei PAN, in qualità di strumento europeo per
l’implementazione dei Principi Guida dell’ONU in materia di
imprese e diritti umani, è quello di assicurare degli <em>standard</em>
chiari e vincolanti relativi al rispetto dei diritti umani per tutte
le imprese e gli investitori che operano in contesti nazionali ed
internazionali.</p>



<p>Infatti,
successivamente all’entrata in vigore degli UNGP, il gruppo di
lavoro delle Nazioni Unite &#8211; <em>UN
Working Group &#8211; </em>ha
iniziato a invitare i governi a impegnarsi in processi per lo
sviluppo di PAN come mezzo di attuazione degli UNGP. 
</p>



<p>I
PAN sono documenti programmatici di politica statale che delineano
l’orientamento strategico e le attività concrete per affrontare
una specifica situazione politica. Nell’ambito del settore di
<em>business
and human rights</em>,
il PAN deve essere inteso come una strategia politica in evoluzione
sviluppata da uno Stato per proteggere dagli impatti negativi sui
diritti umani prodotti dalle imprese in conformità con i Principi
Guida delle Nazioni Unite in tema di imprese e diritti umani.</p>



<p>Secondo
quanto prestabilito dal gruppo di lavoro delle Nazioni Unite un PAN
risulta essere efficace e idoneo quando (i) è fondato sugli UNGP;
(ii) risponde a sfide specifiche del contesto nazionale; (iii) è
stato sviluppato e implementato attraverso un processo inclusivo e
trasparente; e (iv) viene regolarmente rivisto e aggiornato.</p>



<p>I
PAN sono degli strumenti specifici per l’attuazione degli UNGP,
devono essere fondati su <em>standard</em>
internazionali in materia di diritti umani e riflettere la
complementarità e l’interrelazione degli obblighi statali e delle
responsabilità delle imprese nella prevenzione, mitigazione e
riparazione degli impatti negativi sui diritti umani connessi alle
imprese. I PAN, in quanto strategie di politica pubblica, dovrebbero
fornire risposte su come gli Stati intendono attuare i rispettivi
obblighi in materia di diritti umani.</p>



<p>Nell’attuare
il proprio dovere di protezione nell’ambito degli UNGP, gli Stati
devono identificare le attività attraverso le quali gli Stati
supportano e incentivano le imprese a rispettare i diritti umani. Gli
UNGP possono contribuire a garantire che le imprese siano tenute agli
stessi <em>standard</em>
sia internamente per mezzo di politiche governative e strumenti
normativi, sia a livello internazionale.</p>



<p>Tuttavia, risulta che molte delle aspettative previste dalla relazione/orientamento del gruppo di lavoro non siano efficacemente state soddisfatte nella pratica. Ad esempio, i PAN si concentrano esclusivamente sulle azioni che l’organo esecutivo influenza e controlla PAN</p>



<p>direttamente, senza intervento dell’apparato legislativo. Inoltre, se è vero che gli Stati hanno scelto di garantire la sensibilizzazione, all’interno dei PAN, tra gli attori governativi e le imprese, tuttavia non hanno fatto un ulteriore passo verso la legalizzazione interna della responsabilità aziendale.  </p>



<p>Il
<em>focus</em>
dei PAN esistenti inoltre è volto principalmente al rafforzamento o
alla riforma dei punti di contatto nazionali, ma non all’adozione
di misure “vincolanti” che riguardino le procedure legali
attuate. La stessa situazione si ripresenta anche in relazione alla
regolamentazione extraterritoriale dell’attività commerciale, che
richiederebbe normative che prevedano l’obbligo di adottare misure
per prevenire le violazioni dei diritti umani all’estero.</p>



<p>I
PAN possono essere ritenuti strumenti efficaci, ma solo entro una
certa misura, corrispondente al controllo esercitato dall’apparato
esecutivo. Tuttavia, non necessariamente i futuri PAN saranno
inidonei a colmare il divario sussistente per garantire un’azione
coerente tra i tre poteri governativi; ma attualmente la loro portata
e gli effetti generali volti a garantire un cambiamento rilevante in
termini di legislazione e accesso ai rimedi sono limitati.</p>



<p>I
PAN possono presentare numerose opportunità a livello nazionale,
nonché al fine dell’identificazione delle aree di intervento su
cui gli Stati potrebbero concentrarsi per incentivare la protezione
dei diritti umani nei confronti delle attività aziendali. Tuttavia,
tali strumenti potrebbero anche costituire una deviazione rispetto
all’attività degli Stati volta all’identificazione, prevenzione
e / o mitigazione degli impatti negativi sui diritti umani. È
necessario ricordare che le politiche pubbliche possono essere
strumenti complementari per dichiarare l’azione di attuazione di
obblighi convenzionali degli Stati in materia di diritti umani, ma
non a questi ultimi sostituibili.</p>



<p>Uno
degli obiettivi degli UNGP è il raggiungimento, per mezzo della
combinazione di strumenti di diversa natura, di una regolamentazione
e gestione economica che rispetti i principi e gli impegni
convenzionali nel campo dei diritti umani. 
</p>



<p>I
PAN non risolveranno i problemi che gli Stati devono affrontare nella
regolamentazione delle attività commerciali; al contrario, i loro
effetti sono in gran parte limitati all’individuazione delle
carenze di <em>governance</em>
e alla proposta di azioni che la pubblica amministrazione potrebbe
realizzare per ridurle o sopprimerle.</p>



<p>Devono
essere prese precauzioni per garantire che lo sviluppo dei PAN non
sostituisca la regolamentazione e la legislazione che gli Stati
devono garantire per implementare la propria architettura legale e
politica quando invece dovrebbero essere adottati strumenti
complementari e permanenti che guidano l’attività statale
nell’ambito dei diritti umani.</p>



<p>È
importante che i PAN in materia di imprese e diritti umani non
diventino miraggi indicanti che gli Stati hanno svolto il proprio
dovere; infatti solo attraverso l’implementazione di misure
volontarie e obbligatorie, incentivi e sanzioni, sarà possibile
avanzare nella formulazione di progetti statali integrali che
affrontino le principali carenze di <em>governance</em>
e che contribuiscano all’identificazione di quelle “aree grigie”
in cui si verificano la maggior parte delle violazioni dei diritti
umani da parte delle imprese.</p>
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		<title>Report ISPI: work in progress, the end of a world, part II</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 06:57:29 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>WORK IN PROGRESSTHE END OF A WORLD, PART II A world has ended. It was the world we once knew,&#160;the liberal world of Western hegemony that emerged&#160;in the aftermath of WW2 and that we&#46;&#46;&#46;</p>
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<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" width="1024" height="714" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/03/yyyyyyyyyyyyyyyy-1024x714.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-13760" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/03/yyyyyyyyyyyyyyyy-1024x714.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/03/yyyyyyyyyyyyyyyy-300x209.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/03/yyyyyyyyyyyyyyyy-768x535.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/03/yyyyyyyyyyyyyyyy.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<table class="wp-block-table"><tbody><tr><td><strong>WORK IN PROGRESS</strong><strong>THE END OF A WORLD, PART II</strong></td></tr><tr><td>A world has ended. It was the world we once knew,&nbsp;the liberal world of Western hegemony that emerged&nbsp;in the aftermath of WW2 and that we thought had triumphed when the Cold War finished.&nbsp;Today, we live in a period of transition to a new world,&nbsp;the shape of which we cannot yet clearly discern.&nbsp;Ours is an age of ‘work in progress’, of the gradual construction of a yet undefined international order.&nbsp;<br>ISPI’s 2020 Report is an attempt to decipher this incompletely formed world by exploring three questions. Who are the key actors working on the construction of the new international order? In what areas are they working,&nbsp;or rather competing and collaborating? And what shape does this competition and collaboration assume on the regional chessboards of Asia, the Middle East, Africa&nbsp;and Latin America?&nbsp;</td></tr><tr><td><a href="https://ispo.maillist-manage.eu/click.zc?od=2f2e831ae0e14bcd35d9ef6160d214074&amp;repDgs=166050cc3ed11ba&amp;linkDgs=166050cc3e7a2ae&amp;mrd=166050cc3ebf758&amp;m=1&utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Download the Report</a></td></tr><tr><td>    <br><strong>Introduction<br></strong><em>Alessandro Colombo, Paolo Magri<br></em><br><br><strong>Part I – The Stakes</strong><br><br><br><strong>1. The Decline of the Liberal Order and the Rise of China</strong><br><em>Alessandro Colombo<br></em><br><strong>2. Multilateralism Between Crisis and Revival</strong><br><em>Andrea Locatelli<br></em><strong><br>3. The Economic and Financial World: Globalising or Fragmenting?</strong><br><em>Franco Bruni, Lucia Tajoli<br></em><br><strong>Cyberspace and Great Powers Competition</strong><br><em>Fabio Rugge</em><br><br><strong>4. Competition in the “Global Commons” (Sea, Air, and Outer Space)</strong><br><em>Emidio Diodato<br></em><br><strong>5. The Hunt for the Strategic Resources<br></strong><em>Ugo Tramballi</em><br><br><strong>Energy and International Politics</strong><br><em>Alberto Clô</em><br><br><strong>Water, Climate Change, and Conflict</strong><br><em>Emanuele Fantini</em><br><br><br><strong>Part II – The Playing Fields<br></strong><br><strong>6. Asia<br></strong><br><em>Guido Samarani<br></em><br><strong>7. Africa</strong><br><em>Giovanni Carbone<br></em><br><strong>8. Latin America</strong><br><em>Loris Zanatta<br></em><br><strong>9. Middle East</strong><br><em>Armando Sanguini<br></em><br><strong>Part III – The Players<br></strong><br><strong>10. The United States and China: An Inevitable Conflict?<br></strong><em>Mario Del Pero<br></em><br><strong>11. Russia Between US and China: An Inconvenient Third Power?</strong><br><em>Aldo Ferrari<br></em><br><strong>12. The European Union and the Arduous Search for a “Geopolitical” Role</strong><br><em>Sonia Lucarelli<br></em><br><strong>“G Zero”, Italy and National Interest</strong><br><em>Giampiero Massolo</em> </td></tr></tbody></table>
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		<item>
		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Evoluzione e disciplina dello &#8220;State Duty to Protect&#8221;</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2019 08:40:30 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>di Cecilia Grillo Volendo dare seguito a quanto analizzato la volta precedente in materia di sviluppo di strumenti di tutela in materia di business e human rights, mi piacerebbe oggi occuparmi del primo pilastro&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2019/12/28/imprese-e-diritti-umani-evoluzione-e-disciplina-dello-state-duty-to-protect/">&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Evoluzione e disciplina dello &#8220;State Duty to Protect&#8221;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter"><img loading="lazy" width="1024" height="684" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/12/111-1024x684.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-13388" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/12/111-1024x684.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/12/111-300x200.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/12/111-768x513.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/12/111.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1062w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure></div>



<p></p>



<p>di Cecilia Grillo</p>



<p>Volendo dare seguito a quanto analizzato la volta precedente in materia di sviluppo di strumenti di tutela in materia di <em>business</em> e <em>human rights</em>, mi piacerebbe oggi occuparmi del primo pilastro dei <em>UN Guidelines Principles on Business and Human Rights</em>, il cosiddetto “<em>dovere degli stati di proteggere i diritti umani</em>”.</p>



<p>I
principi guida relativi al settore <em>Business
human rights</em>
si devono ritenere applicabili a tutti gli Stati e a tutte le imprese
indipendentemente delle dimensioni, settori, localizzazione, assetto
proprietario e struttura e devono essere intesi collettivamente come
strumento volto al miglioramento delle pratiche in essere in materia
di imprese e diritti umani contribuendo a una globalizzazione
socialmente sostenibile.</p>



<p>La
necessità di prevedere una responsabilità degli Stati inerente alla
protezione rispetto alle violazioni dei diritti umani si è
sviluppata come conseguenza delle atrocità perpetrate in Somalia,
Ruanda, Srebrenica e Kosovo alla fine del secolo passato, a seguito
del quale la comunità internazionale si è interrogata sugli
strumenti da attuare al fine di tutelare efficacemente i diritti
umani violati dei cittadini di uno Stato.</p>



<p>Nel
<em>Report</em>
“<em>We
the People – the role of the United Nation in the 21st century</em>”
l’allora Segretario Generale Kofi Annan si esprimeva in tal senso a
proposito del dovere morale di agire in nome della comunità
internazionale: “Pochi tra voi non saranno d’accordo sul fatto
che tanto la difesa dell’umanità, quanto la difesa della sovranità
nazionale rappresentino dei principi che debbono essere difesi.
Purtroppo, questa constatazione non ci dice quale principio debba
avere la meglio quando essi sono in conflitto. L’intervento
umanitario è davvero un tema delicato, che presenta serie difficoltà
politiche e che non è suscettibile di ottenere risposte semplici.
Ma, di sicuro, nessun principio legale – neanche la sovranità
nazionale – potrà mai fungere da scudo per i crimini contro
l’umanità. Nel caso in cui vengano compiuti dei crimini di questo
genere, e tutti i tentativi pacifici di fermarli siano esauriti, il
Consiglio di sicurezza ha il dovere morale di agire in nome della
comunità internazionale. Il fatto che noi non siamo in condizione di
proteggere le persone ovunque esse si trovino, non costituisce una
ragione per non intervenire laddove è possibile. L’intervento
armato deve sempre rimanere l’ultima risorsa, ma di fronte agli
eccidi di massa è un’opzione cui non possiamo rinunciare a
priori”. 
</p>



<p>Il
rapporto tra il principio di sovranità e la tutela dei diritti umani
è stato inizialmente trattato dalla <em>International
Commission on Intervention and State Sovereignty, ICISS,</em>
che, per la prima volta, ha analizzato il tema della “responsabilità
di proteggere”, sulla base della quale gli Stati sovrani sono
responsabili della protezione della propria popolazione civile dalle
violazioni dei diritti umani e, laddove fossero impossibilitati od
incapaci a garantirla, tale responsabilità dovrebbe essere assunta
dalla comunità internazionale.</p>



<p>Nel
suo rapporto “La responsabilità di proteggere”, la Commissione
ha rilevato che la sovranità dà non solo allo Stato il diritto di
“controllare” i propri affari, ma gli conferisce una maggiore
“responsabilità” per la protezione delle persone all’interno
dei suoi confini. 
</p>



<p>Il
concetto di responsabilità di proteggere è stato poi richiamato dal
Comitato su Minacce, Sfide e Cambiamento, nel discorso di Kofi Annan
“<em>In
Larger Freedom</em>”
e nel <em>Summit</em>
mondiale dell’ONU del 2005, in cui è stato conferito
riconoscimento formale alla dottrina della responsabilità di
proteggere, e a seguito del quale il rapporto del Segretario Generale
del 2009 ha delineato una strategia basata su tre pilastri della
responsabilità di proteggere:</p>



<p>1.
“lo Stato ha la responsabilità primaria di proteggere la
popolazione da genocidi, crimini di guerra, crimini contro l&#8217;umanità
e pulizia etnica, così come dall’istigazione a questi crimini;</p>



<p>2.
la comunità internazionale deve incoraggiare ed assistere gli stati
nell’assunzione di tale responsabilità; e</p>



<p>3.
la comunità internazionale ha la responsabilità di utilizzare
appropriati mezzi diplomatici, umanitari ed altri per proteggere le
popolazioni da questi crimini. Se uno Stato fallisce manifestamente
nel compito di proteggere la sua popolazione, la comunità
internazionale deve essere preparata ad intraprendere azioni
collettive per proteggere la popolazione stessa, in accordo con la
Carta dell’ONU”. 
</p>



<p>Se
“ogni Stato ha la responsabilità di proteggere la propria
popolazione da genocidio, crimini di guerra, pulizia etnica e crimini
contro l’umanità”, la comunità internazionale deve incoraggiare
ed aiutare gli Stati nell’esercizio di questo dovere di protezione
utilizzando strumenti diplomatici ed ogni altro mezzo pacifico per
aiutarlo a garantire il rispetto dei diritti umani. Inoltre, la Carta
ONU, al capitolo settimo, prevede che nel caso in cui tali mezzi
pacifici risultino inadeguati e le autorità nazionali falliscano nel
loro compito di protezione della popolazione civile, la comunità
internazionale, ricevuta autorizzazione da parte del Consiglio di
Sicurezza, può dare luogo ad un’azione collettiva tempestiva, da
analizzarsi “<em>on
a case-by-case basis</em>”.</p>



<p>A
seguito della sua adozione formale nel <em>World
Summit</em>
del 2005, la dottrina della <em>responsibility
to protect</em>
è stata richiamata dall’Assemblea Generale nel 2009 per mezzo
della delineazione di una “<em>three-pillar
strategy</em>”.</p>



<p>Nel
2011, con la redazione degli <em>UN
Guidelines Principles on Business e Human Rights</em>,
nel Primo Pilastro, relativo al “dovere degli Stati di proteggere”,
vengono elencati i due principi fondamentali e quelli operativi in
materia di imprese e diritti umani in relazione al dovere di
protezione delle multinazionali.</p>



<p>Il
principio n.1 del Primo Pilastro prevede che “<em>States
must protect against human rights abuse within their territory and/or
jurisdiction by third parties, including business enterprises. This
requires taking appropriate steps to prevent, investigate, punish and
redress such abuse through effective policies, legislation,
regulation and adjudication</em>”.</p>



<p>I
<em>Guiding
Principles</em>
raccolgono un insieme di principi dal carattere eterogeneo,
richiamando, con riferimento ai doveri dello Stato, le norme di
diritto internazionale inerenti ai diritti umani già esistenti,
tuttavia tali principi non possono essere considerati una nuova
normativa di diritto internazionale, ma come l’insieme di principi
volti ad armonizzare il quadro già esistente relativo alla questione
<em>business
and human right</em>.</p>



<p>Gli
obblighi degli Stati di proteggere i diritti umani sono disciplinati
anche attraverso alcune norme di diritto internazionale di mezzo &#8211; e
non di risultato &#8211; non sussistendo una responsabilità diretta dello
Stato per le violazioni dei diritti umani commesse dalle imprese,
responsabilità che potrebbe svilupparsi laddove lo Stato in
questione avesse omesso di predisporre delle misure idonee a
prevenire gli abusi e a sanzionarli.</p>



<p>Viene
così lasciato un certo margine di discrezionalità agli Stati
rispetto all’esercizio del proprio <em>duty
to protect</em>,
che rappresenta uno <em>standard
of conduct</em>
nella cui realizzazione gli Stati sono liberi di scegliere gli
strumenti più idonei da adottare.</p>



<p>Il
principio n. 2 dispone che “<em>States
should set out clearly the expectation that all business enterprises
domiciled in their territory and/or jurisdiction respect human rights
throughout their operation</em>s”,
in quanto non sono presenti norme internazionali che obblighino gli
Stati a disciplinare attività extraterritoriali.</p>



<p>Tale
principio è volto a soffermare l’opportunità, da parte degli
Stati, di adottare norme aventi portata extraterritoriale, nonostante
sia stato escluso che vi sia un obbligo di diritto internazionale per
gli Stati di regolare le attività svolte all’estero dalle società
costituite sul proprio territorio, non essendo tuttavia previsto
neppure un espresso divieto.</p>



<p>Infine,
i principi operativi previsti dal Primo Pilastro elencano tre settori
relativi a <em>business
and human rights </em>che
necessitano di intervento statale: <em>(i)</em>
il rapporto tra diritto interno, <em>corporate
regulation</em>
e diritti umani; <em>(ii)</em>
la politica dei contratti internazionali di investimento; <em>(iii)</em>
l’attività nelle aree di conflitto. 
</p>



<p>Il
Primo Pilastro sottolinea come gli Stati abbiano una serie di
obblighi di diritto internazionale in tema di diritti umani
sottolineando la necessità che operino un coordinamento tra le
politiche a sostegno degli investimenti e la tutela dei diritti
umani. 
</p>



<p>Gli
Stati infatti avrebbero bisogno di politiche <em>ad
hoc</em>
rivolte alle imprese che svolgono attività sul territorio dello
Stato e all’estero, dirette a implementare una cultura del <em>business</em>
rispettosa dei diritti umani, e grazie alle quali gli Stati
potrebbero ricoprire un ruolo fondamentale nel sostenere le imprese a
identificare i rischi di violazioni dei diritti umani.</p>



<p>I
<em>Guide
Lines Principles on business e human rights</em>
non si limitano a suggerire l’adozione di norme o regolamenti, ma
rappresentano veri e propri principi in grado di delineare per gli
Stati una guida pratica di come operi il “<em>duty
to protect</em>”
sancito a livello internazionale, attraverso la convergenza delle
proprie politiche interne in tema di <em>business</em>
e quelle di tutela dei diritti umani in conformità ai propri impegni
internazionali.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Hong Kong al voto dopo le proteste</title>
		<link>https://www.peridirittiumani.com/2019/11/23/hong-kong-al-voto-dopo-le-proteste/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 08:47:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>di Alessandra Montesanto Hong Kong protesta. La miccia è stato un emendamento sulle estradizioni, quella pratica per cui uno Stato consegna a un altro Stato un individuo che si trova nel suo territorio, ma&#46;&#46;&#46;</p>
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<p>di
Alessandra Montesanto 
</p>



<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" width="1024" height="683" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/11/proteste-Hong-Kong-1024x683.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-13290" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/11/proteste-Hong-Kong-1024x683.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/11/proteste-Hong-Kong-300x200.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/11/proteste-Hong-Kong-768x512.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/11/proteste-Hong-Kong.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 2000w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>HONG KONG, HONG KONG &#8211; JUNE 12:  A protester makes a gesture during a protest on June 12, 2019 in Hong Kong China. Large crowds of protesters gathered in central Hong Kong as the city braced for another mass rally in a show of strength against the government over a divisive plan to allow extraditions to China. (Photo by Anthony Kwan/Getty Images)</figcaption></figure>



<p>Hong
Kong protesta. La miccia è stato un emendamento sulle estradizioni,
quella pratica per cui uno Stato consegna a un altro Stato un
individuo che si trova nel suo territorio, ma che è oggetto di
azione penale nell&#8217;altro e Hong Kong ha accordi on circa 20 Paesi, ma
non con la Cina e questo ha significato una serie di violazioni dei
diritti umani in quanto la regione avrebbe obbligato la consegna,
alla Cina appunto, di persone indagate da Pechino per alcuni reati.
Molti hanno visto in questo la volontà, da parte del governo cinese,
di colpire ancora una volta i dissidenti politici rifugiatisi a Hong
Kong. 
</p>



<p>I
manifestanti sono scesi in piazza lo scorso 9 giugno al grido dello
slogan “Cinque richieste, non una di meno” che sono:  il ritiro
della legge sulle estradizioni (avvenuto il 24 ottobre 2019);
l&#8217;istituzione di una Commissione indipendente di inchiesta sulle
violenze della Polizia; il suffragio universale; il rilascio e
l&#8217;amnistia per i manifestanti agli arresti e la cancellazione per
loro dell&#8217;appellativo di “rivoltosi”.</p>



<p> I
manifestanti, inoltre, accusano l&#8217;ex colonia britannica di aver
provocato l&#8217;ultima escalation di violenze per annullare la chiamata
al voto amministrativo del prossimo 24 novembre con cui si scelgono i
rappresentanti dei 18 consigli distrettuali della regione: tali
consiglieri hanno responsabilità a livello locale e costituiscono la
parte democraticamente eletta dal comitato che nomina il governatore,
l&#8217;altra metà è indicata da Pechino. Il Presidente cinese, Xi
Jinping, vorrebbe far dimettere anticipatamente la governatrice di
Hong Kong, Carrie Lam, mentre la stessa cercherà in extremis, di far
posticipare l&#8217;appuntamento elettorale. Le elezioni saranno, comunque,
un test per saggiare l&#8217;opinione pubblica di Hong Kong in tema di
autonomia.</p>



<p>Sul 7, l&#8217;allegato del Corriere della Sera del 22 novembre, l&#8217;artista, dissidente e attivista Ai WeiWei ha dichiarato che le proteste sono l&#8217;inizio di una rivoluzione: “&#8230;Questa rivoluzione chiede una nuova libertà. Una libertà dalla struttura globale della globalizzazione che ha reso il mondo così diviso e che risulta da così tante disgrazie che hanno colpito un grandissimo numero di persone a causa dell&#8217;avidità delle multinazionali mosse solo dal desiderio di fare profitto, connesse a regimi brutali e fuorilegge. La lotta a Hong Kong non finirà finché il desiderio di libertà della gente non sarà soddisfatto. Pechino, come sempre, sta sbagliando i calcoli. Con questo modo di pensare, la Cina &#8211; ma anche l&#8217;Occidente – dovranno fronteggiare ostacoli terribili nello sviluppo della società. La Storia ricorderà coloro che stanno combattendo per questa rivoluzione, e ricorderà anche coloro che hanno tradito i valori comuni e sacrificato la vita di questi giovani”.  </p>
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		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Quando i diritti umani vanno a fuoco</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 05:28:58 +0000</pubDate>
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<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2019/03/11/imprese-e-diritti-umani-quando-i-diritti-umani-vanno-a-fuoco/">&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Quando i diritti umani vanno a fuoco</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/03/received_2289310204677695.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-12190" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/03/received_2289310204677695.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="1024" height="677" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/03/received_2289310204677695.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/03/received_2289310204677695-300x198.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/03/received_2289310204677695-768x508.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></p>
<p align="JUSTIFY">di Cecilia Grillo</p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">Pungenti le parole con cui il Segretario Generale dell’UNI Global Union si è riferito a KiK Textilien und Non-Food GmbH, una delle prime dieci aziende tedesche specializzate nel commercio al dettaglio per la vendita di prodotti tessili e articoli non-food “</span><span lang="it-IT">KIK is the only retailer involved in all three recent major factory disasters – Ali Enterprises in Pakistan and the Tazreen fire and Rana Plaza building collapse in Bangladesh. </span>Why is KIK refusing to pay compensation to the victims of Ali Enterprises and their families – does KIK really believe that the lives of these workers are worth less than those in Germany? We cannot build a sustainable supply chain in the garment industry if companies like KIK do not commit. KIK it is never too late to do the right thing.”</p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">Nel settembre del 2012, più di 260 persone sono morte e 32 sono state ferite a seguito dell’incendio avvenuto nella fabbrica tessile Ali Enterprises a Karachi, in Pakistan. Il fuoco è stato in grado di diffondersi così rapidamente in gran parte a causa del mancato rispetto da parte dell’impresa tessile degli </span><span lang="it-IT">standard </span><span lang="it-IT">di sicurezza e della presenza di bocchi alle uscite di emergenza: l’incidente è stato soprannominato</span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT"> “</span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT"><i>l&#8217;11 settembre industriale</i></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT">”.</span></span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">KiK rappresentava il principale acquirente dei prodotti di abbigliamento della Ali Enterprises e come tale poteva essere ritenuto responsabile congiuntamente ai proprietari e al </span><span lang="it-IT">management </span><span lang="it-IT">dell’industria a causa delle violazioni degli obblighi di applicazione di misure di sicurezza e di misure antincendio che sarebbero dovute essere predisposte all’interno dello stabilimento pakistano.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">Qualche settimana prima di tale disastro, la fabbrica era stata sottoposta ad ispezioni da parte della società italiana di revisione RINA che le aveva conferito la certificazione SAI </span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT">(</span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT"><i>Social Accountability International</i></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT">)</span></span></span></span><span lang="it-IT"> SA8000, nonostante la Ali Enterprise svolgesse le proprie attività in violazione delle principali normative in materia di sicurezza e di misure antincendio: l’industria non era dotata di uscite di emergenza, le finestre erano sbarrate, un intero piano era il risultato di costruzione abusiva. </span></p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">Il 13 marzo 2015 Muhammad Hanif, Muhammad Jabbir, Abdul Aziz Khan Yousuf Zai e Saeeda Khatoon, un sopravvissuto al disastro dell’11 settembre 2012 e tre parenti delle vittime, hanno intentato un’azione legale contro KiK presso il tribunale regionale di Dortmund. I quattro querelanti, nonché membri dell’</span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT"> “</span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT"><i>Ali Enterprises Factory Fire Affectees Association”, </i></span></span></span></span><span lang="it-IT">hanno chiesto un risarcimento di € 30.000 a KiK per il dolore e la sofferenza causati dall’incendio a tutte le famiglie colpite, così come le scuse e l’impegno da parte dell’impresa a garantire la sicurezza presso le strutture di produzione di abbigliamento </span><span lang="it-IT">esternalizza</span><span lang="it-IT">te.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">KiK inizialmente ha accettato di versare un milione di dollari al fine di garantire sollievo immediato ai feriti e ai familiari delle vittime e di negoziare un risarcimento di lunga durata per mezzo del </span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT"><i>Pakistan Institute of Labour Education &amp; Research</i></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT">. </span></span></span></span><span lang="it-IT">Nel 2013 a seguito dell’inerzia di Kik nel rispettare la promessa di risarcimento</span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT">, l’</span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT"><i>European Center for Constitutional and Human Rights </i></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT">(ECCHR) </span></span></span></span><span lang="it-IT">ha depositato presso la Corte Suprema di Sindh un</span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT"> “</span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT"><i>amicus brief</i></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT">” </span></span></span></span><span lang="it-IT">volto ad esporre in dettaglio le responsabilità di KiK in relazione alla violazione delle misure di sicurezza e antincendio, mettendo in luce inoltre gli obblighi dello Stato pakistano ai sensi del diritto internazionale. Secondo l’ECCHR, lo scopo della presentazione dell’</span><span lang="it-IT">amicus brief </span><span lang="it-IT">è stato quello di garantire che l’indagine coprisse non solo gli attori locali, ma esaminasse anche il ruolo nella vicenda della società acquirente KiK e della società di revisione RINA.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">Nonostante KiK abbia la propria sede legale in Germania, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento Roma II, la legge pakistana risulta essere la legge applicabile alla controversia in quanto legge del luogo in cui si è verificato il fatto. La legge pakistana è, in larga misura, basata sui principi del </span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT"><i>Common Law</i></span></span></span></span><span lang="it-IT"> inglese e le corti pakistane si riferiscono spesso alla giurisprudenza inglese come fonte giuridica prevalente, in particolare nel campo della responsabilità civile.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">I richiedenti sostenevano che KiK avesse un diretto dovere di diligenza volto a garantire il rispetto degli </span><span lang="it-IT">standard </span><span lang="it-IT">di sicurezza sul lavoro, in quanto era regolarmente intervenuta nello svolgimento delle operazioni dell’industria, dirigendo e monitorando la gestione dell’applicazione delle misure di sicurezza.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">In particolare, KiK dispone di un proprio codice di condotta, incorporato anche nei contratti stipulati dall’impresa con le proprie </span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT"><i>supply chains</i></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT">, </span></span></span></span><span lang="it-IT">sulla base del quale i fornitori che vogliano entrare in rapporti commerciali con KiK sono tenuti a conformarsi a </span><span lang="it-IT">standard</span><span lang="it-IT"> volti a garantire determinate condizioni lavorative: l’azienda tedesca è tenuta a svolgere procedimenti di monitoraggio in relazione al rispetto di tali </span><span lang="it-IT">standard</span><span lang="it-IT">, in particolare attraverso attività di </span><span lang="it-IT">audit </span><span lang="it-IT">condotte da enti terzi e l’imposizione di sanzioni quali la cancellazione di ordini o la cessazione dell’attività commerciale in caso di non conformità rispetto a tali disposizioni.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">I richiedenti hanno evidenziato come KiK avesse acquistato il 75% della produzione della Ali Enterprise, rappresentando di conseguenza il suo principale acquirente, avendo stretto vincolanti rapporti commerciali con suddetto stabilimento: Kik era responsabile di garantire la conformità delle attività condotte alla Ali Enterprise rispetto a </span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT"><i>standards</i></span></span></span></span><span lang="it-IT"> di salute e sicurezza all’interno della fabbrica e ha violato il proprio dovere di diligenza omettendo di prevenire gli ingenti danni subiti dai lavoratori dell’industria pakistana.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">Nel caso Kik, un ostacolo importante è stato rappresentato dalla difficoltà nell’attribuire responsabilità diretta a una società subappaltatrice a causa del mancato esercizio della dovuta diligenza nell’assicurare che i diritti umani venissero rispettati anche all’interno delle sue catene di approvvigionamento globali. Sebbene tali previsioni siano perfettamente in linea con gli obblighi di dovuta diligenza connessi al rispetto dei diritti umani da parte delle società controllanti stabiliti negli UNGPs, nella pratica impongono ai ricorrenti di essere supportati da una serie di prove fra cui la dimostrazione del livello di controllo e di supervisione esercitati dalla società madre sull’attività dei suoi fornitori, accertamenti frequentemente di difficile dimostrazione; inoltre il limitato accesso alle informazioni (come ad esempio alle documentazioni interne) rende ancora più complessa la dimostrazione da parte dei richiedenti della veridicità delle proprie affermazioni.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">Il 10 gennaio 2019, la Corte di Dortmund ha respinto la domanda dei ricorrenti per scadenza dei termini di prescrizione secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative pakistane.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">Il caso Kik è il primo del suo genere in Germania, essendo stato in grado di mettere in luce la responsabilità delle imprese nelle loro operazioni transnazionali in relazione al rispetto delle condizioni lavorative presso le proprie filiali e i propri fornitori all’estero: è la prima volta che la responsabilità di una società europea è stata invocata dalle corti internazionali in riferimento a violazioni dei diritti umani avvenute da parte di uno dei suoi fornitori all’interno di un paese terzo.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">Indipendentemente dall’esito del processo, il viaggio dei querelanti in Europa è stata un’occasione per mettere in luce le violazioni dei diritti umani commesse dalle multinazionali europee e nordamericane, la loro campagna ha evidenziato la necessità imminente di ritenere le corporazioni locali e transnazionali responsabili di violazioni dei diritti umani che avvengono nello svolgimento delle loro operazioni e delle attività condotte dalle loro catene di approvvigionamento.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">Gli sforzi di tali campagne di sensibilizzazione stanno già iniziando a dare i propri frutti: molti stati occidentali hanno messo in atto meccanismi volti a controllare le violazioni dei diritti umani delle corporazioni transnazionali all’interno dei loro territori, ad esempio la Francia ha promulgato e implementato la </span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT"><i>loi-de-vigilanza</i></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT">, </span></span></span></span><span lang="it-IT">una legge che prevede un’attività di </span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT"><i>due diligence</i></span></span></span></span><span lang="it-IT"> necessaria in relazione al rispetto dei diritti umani da parte delle società nello svolgimento delle proprie operazioni; il parlamento olandese ha adottato il Wet Zorgplicht Kinderarbeid, una legislazione volta al controllo, da parte delle imprese, del verificarsi di fenomeni di sfruttamento del lavoro minorile all’interno della loro catena di produzione. Nonostante tali misure siano state adottate da parte di diversi paesi occidentali, paesi economicamente meno sviluppati, a causa prevalentemente di ragioni socio-politiche, non sono stati in grado di uscire dalla persistente situazione di violazioni e abusi che li caratterizza. </span></p>
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		<title>&#8220;Attacco globale alle Ong&#8221;. Lo afferma Amnesty</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2019 07:31:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Per voi, il Rapporto di Amnesty International &#8220;Attacco globale alle ONG&#8221;: una relazione preoccupante che riguarda molti, troppi Paesi nel mondo. Continuiamo, invece, a lavorare alacremente, anche noi piccole associazioni, per tutelare i diritti&#46;&#46;&#46;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Per voi, il Rapporto di Amnesty International &#8220;Attacco globale alle ONG&#8221;: una relazione preoccupante che riguarda molti, troppi Paesi nel mondo. Continuiamo, invece, a lavorare alacremente, anche noi piccole associazioni, per tutelare i diritti universali, che poi significa tutelare la Vita.</p>
<p><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/02/download-1.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-12132" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/02/download-1.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="372" height="135" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/02/download-1.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 372w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/02/download-1-300x109.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 372px) 100vw, 372px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In tutto il mondo si stanno intensificando gli attacchi contro le Organizzazioni non governative (Ong). A documentare quest’assalto globale il nostro nuovo report “<em>Obiettivo: silenzio. La repressione globale contro le organizzazioni della società civile</em>”.</p>
<p>In base ai dati raccolti sono<strong> 50 gli stati</strong> che in questi mesi hanno <strong>adottato</strong> o <strong>stanno per adottare leggi anti-Ong</strong>.</p>
<p><em>“Un crescente numero di governi sta ponendo irragionevoli ostacoli e limitazioni alle Ong, impedendo loro di portare avanti un lavoro fondamentale –</em>, ha dichiarato in una <a href="https://www.amnesty.it/rapporto-amnesty-international-lassalto-globale-alle-ong-raggiunto-livelli-crisi/?utm_source=rss&utm_medium=rss">nota ufficiale</a> <strong>Kumi Naidoo</strong>, segretario generale di Amnesty International –<em>. </em><em>In molti stati le organizzazioni che osano parlare di diritti umani vengono ridotte al silenzio e per le persone che si riuniscono per difendere e chiedere diritti è sempre più difficile farlo in condizioni di libertà e sicurezza. Ridurle al silenzio e impedire loro di lavorare ha conseguenze per tutti”</em>.</p>
<p>Questo è il terzo di una serie di rapporti della nostra <a href="https://www.amnesty.it/campagne/coraggio/?utm_source=rss&utm_medium=rss">campagna “Coraggio”</a> che documenta il giro di vite globale nei confronti di coloro che difendono e promuovono i diritti umani e promuove il riconoscimento e la tutela dei difensori dei diritti umani nel mondo.</p>
<p>Nell’ottobre 2019 il ministero dell’Interno del <strong>Pakistan</strong> ha <strong>respinto</strong> <strong>18 domande di registrazione</strong> e i relativi ricorsi da parte di 18 <strong>Ong</strong> internazionali <strong>senza fornire spiegazioni</strong>.</p>
<p><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/02/download-2.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-1" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class=" wp-image-12133 alignright" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/02/download-2.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="254" height="135" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/02/download-2.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 308w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/02/download-2-300x160.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 254px) 100vw, 254px" /></a></p>
<p>In <strong>Bielorussia</strong> le <strong>Ong</strong> sono sottoposte a una <strong>rigorosa supervisione dello stato</strong>. Lavorare per le Ong la cui domanda di registrazione è stata – spesso arbitrariamente – respinta è un reato penale.</p>
<p>In <strong>Arabia Saudita</strong> il governo può <strong>negare la registrazione alle nuove Ong</strong> o smantellarle se sono ritenute “<em>dannose per l’unità nazionale</em>”. A subire le conseguenze di questa legislazione repressiva i gruppi per i diritti umani, compresi quelli per i diritti delle donne, che non sono in grado di registrarsi e operare liberamente all’interno del paese.</p>
<p>In <strong>Egitto</strong> le <strong>Ong</strong> che ricevono <strong>fondi dall’estero</strong> devono rispettare <strong>regolamenti stringenti e arbitrari</strong>. Molti <strong>difensori dei diritti umani</strong> sono stati raggiunti da <strong>divieti di viaggio</strong>, hanno subito il <strong>congelamento dei conti bancari</strong> o sono stati portati a processo, col rischio di trascorrere <strong>fino a 25 anni in carcere</strong> solo per aver ricevuto finanziamenti stranieri.</p>
<p>Anche gli <strong>uffici di alcune nostre sezioni</strong> sono finiti sotto attacco: dall’<strong>India</strong> all’<strong>Ungheria</strong>, nell’ambito di un giro di vite sulle organizzazioni locali, le autorità se la sono presa con le nostre strutture, <strong>congelando beni patrimoniali</strong> e compiendo raid negli uffici.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="btn btn-yellow" href="https://www.amnesty.it/scarica-report/?url=/2019/02/21130849/Obiettivo-silenzio.pdf&utm_source=rss&utm_medium=rss"> Scarica il report</a></p>
<h3>Assalto alle Ong: la situazione in Russia, Cina, Azerbaigian e Ungheria</h3>
<p>Molti stati, tra i quali <strong>Azerbaigian</strong>, <strong>Cina</strong> e <strong>Russia</strong> hanno introdotto <strong>nuove norme in materia di registrazione e reportistica</strong>. In base a queste normative restrittive, le Ong sono sotto il costante controllo delle autorità e il loro mancato rispetto comporta il <strong>carcere</strong>, una sanzione che il difensore dei diritti umani dell’Azerbaigian <strong>Rasul Jafarov</strong>, rilasciato nel 2016 dopo oltre un anno di prigionia, conosce fin troppo bene. <em>“Mi hanno arrestato a causa del mio attivismo e delle manifestazioni svolte col mio Club dei diritti umani </em>– ha raccontato Jafarov –<em>. C’è un’atmosfera orribile. Quelli che non sono stati arrestati o posti sotto inchiesta hanno dovuto chiudere le loro organizzazioni o rinunciare a dei progetti. Molti hanno lasciato l’Azerbaigian per lavorare all’estero”</em>.</p>
<p>In <strong>Cina</strong>, la nuova legge controlla strettamente le attività delle <strong>Ong</strong>, dalla formulazione della domanda di registrazione alla reportistica in materia di movimenti bancari, assunzioni e raccolta fondi.</p>
<p>In <strong>Russia</strong> le <strong>Ong</strong> che ricevono fondi dall’estero sono state etichettate dal governo come “<em>agenti stranieri</em>”, un termine che è sinonimo di “<em>spie</em>”, “<em>traditori</em>” e “<em>nemici dello stato</em>”. Le autorità applicano questa norma così ampiamente che persino un’organizzazione per i malati di diabete ha ricevuto una multa salata, è stata etichettata come “<em>agente straniero</em>” e alla fine, nell’ottobre 2018, ha dovuto chiudere. Sotto il mirino del governo di Mosca sono finiti anche gruppi che si occupano di salute, ambiente e donne.</p>
<p>Le <strong>politiche repressive della Russia</strong> sono state <strong>imitate da altri stati</strong>.</p>
<p>In <strong>Ungheria</strong> diverse Ong sono state costrette a definirsi “<em>finanziate dall’estero</em>” e il <strong>governo</strong> cerca di <strong>screditare il loro lavoro</strong> e scatenare l’opinione pubblica contro di loro. Le organizzazioni che non rispettano questa disposizione rischiano multe elevate e anche la sospensione delle attività. Quelle che si occupano di migranti e rifugiati, così come i loro membri, sono state intenzionalmente prese di mira a seguito dell’entrata in vigore di una legge, nel giugno 2018.</p>
<p><em>“Non sappiamo cosa accadrà a noi e alle altre organizzazioni né quale sarà la prossima legge </em>– ha dichiarato Aron Demeter di Amnesty International Ungheria –<em>. Diversi nostri impiegati sono stati attaccati da troll online e minacciati di violenza. Alcuni locali rifiutano di ospitare nostri eventi e ci sono scuole che rifiutano di accogliere attività di educazione ai diritti umani per timore di ripercussioni”</em>.</p>
<p>In alcuni paesi gli attacchi alle Ong riguardano specificamente i <strong>gruppi che si occupano di diritti delle comunità marginalizzate</strong>. Quelli che promuovono i <strong>diritti delle donne</strong>, soprattutto quelli alla salute sessuale e riproduttiva, i <strong>diritti delle persone Lgbti</strong> e quelli dei <strong>migranti</strong> e dei <strong>rifugiati</strong>, così come le <strong>associazioni ambientaliste</strong> risultano tra i più colpiti.</p>
<p><em>“Nessuno dovrebbe subire conseguenze penali per aver difeso i diritti umani. I leader del mondo dovrebbero garantire l’uguaglianza e assicurare migliori condizioni di lavoro, cure mediche appropriate, alloggi adeguati e accesso all’istruzione anziché accanirsi contro coloro che lottano per questi obiettivi”</em>, ha sottolineato Naidoo.</p>
<p><em>“I difensori dei diritti umani sono dediti a creare un mondo migliore per tutti. Non abbandoneremo questo impegno perché sappiamo quanto è importante. A New York nel dicembre 2018, in occasione del ventesimo anniversario della Dichiarazione Onu sui difensori dei diritti umani, i leader del mondo hanno ribadito il loro impegno a creare un ambiente sicuro per i difensori dei diritti umani. Ora devono tradurre quell’impegno in realtà”</em>, ha concluso Naidoo.</p>
<p><em>“Il rapporto di Amnesty International arriva in un momento cruciale, data la proliferazione di restrizioni al lavoro legittimo delle organizzazioni della società civile. Accendendo i riflettori sulle difficoltà di questo periodo, coloro che sostengono le società civili e i valori dei diritti umani possono cercare di fermare questa marea”</em>, ha dichiarato <strong>Mandeep Tiwana</strong> di Civicus, un’alleanza globale di organizzazioni e attivisti della società civile.</p>
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		<title>Scenari globali e l&#8217;Italia &#8211; La fine di un mondo. La deriva di un ordine liberale&#8221;. Ultimo Rapporto ISPI</title>
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		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 06:55:33 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/02/Ispi_marchio_def_2_7_2017_blueing.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter wp-image-12116" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/02/Ispi_marchio_def_2_7_2017_blueing.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="493" height="424" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/02/Ispi_marchio_def_2_7_2017_blueing.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 1012w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/02/Ispi_marchio_def_2_7_2017_blueing-300x258.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/02/Ispi_marchio_def_2_7_2017_blueing-768x660.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w" sizes="(max-width: 493px) 100vw, 493px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In questi ultimi giorni è stato presentato, a Milano e a Roma, l&#8217;ultimo Rapporto redatto dall&#8217;ISPI (Istituto Per gli Studi di Politica Internazionale) dal titolo &#8220;Scenari globali e l&#8217;Italia &#8211; La fine di un mondo. La deriva di un ordine liberale&#8221;.</p>
<p>Nell’ultimo anno la politica di Donald Trump ha introdotto un&#8217;inedita tensione tra gli Stati Uniti e l’ordine internazionale da loro stessi creato alla fine della Seconda guerra mondiale, mentre la crescita della Cina e la rinnovata assertività della Russia sembrano preludere a una nuova fase del riflusso dell’impatto occidentale sul resto del Mondo. Si moltiplicano, in sintesi, i segnali di scomposizione dell’ordine mondiale, con conseguenze sempre più profonde sulla convivenza internazionale, sulle organizzazioni internazionali e persino dell’assetto istituzionale dei singoli stati.</p>
<p>Ecco, per voi, il Rapporto:</p>
<p><a href="https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/rapporto-ispi-2019-la-fine-di-un-mondo-la-deriva-dellordine-liberale-22099?utm_source=rss&utm_medium=rss">https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/rapporto-ispi-2019-la-fine-di-un-mondo-la-deriva-dellordine-liberale-22099?utm_source=rss&utm_medium=rss</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2019/02/21/scenari-globali-e-litalia-la-fine-di-un-mondo-la-deriva-di-un-ordine-liberale-ultimo-rapporto-ispi/">Scenari globali e l&#8217;Italia &#8211; La fine di un mondo. La deriva di un ordine liberale&#8221;. Ultimo Rapporto ISPI</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
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		<title>Rapporto Agromafie: c&#8217;è ancora molto da fare per contrastarle</title>
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		<pubDate>Sun, 17 Feb 2019 09:29:01 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Il volume d’affari complessivo annuale delle agromafie è salito a 24,5 miliardi di euro. Una crescita che sembra non risentire della stagnazione dell’economia italiana e internazionale. È quanto emerge dal sesto Rapporto Agromafie 2018&#46;&#46;&#46;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il volume d’affari complessivo annuale delle agromafie è salito a 24,5 miliardi di euro. Una crescita che sembra non risentire della stagnazione dell’economia italiana e internazionale. È quanto emerge dal sesto Rapporto Agromafie 2018 elaborato da Coldiretti, Eurispes e Osservatorio sulla criminalità nell’agroalimentare.</p>
<p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentColor; color: #444444; text-transform: none; line-height: 1.6; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: 'Open Sans', serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; vertical-align: baseline; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-stretch: inherit; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><img loading="lazy" class="size-medium wp-image-35246 alignleft" src="http://www.newtuscia.it/wp-content/uploads/2017/03/agromafia-300x168.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" srcset="http://www.newtuscia.it/wp-content/uploads/2017/03/agromafia-300x168.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, http://www.newtuscia.it/wp-content/uploads/2017/03/agromafia.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 606w" alt="" width="300" height="168" />Si legge nel Rapporto di una “rete criminale che si incrocia perfettamente con la filiera del cibo, dalla sua produzione al trasporto, dalla distribuzione alla vendita, con tutte le caratteristiche necessarie per attirare l’interesse di organizzazioni che via via abbandonano l’abito “militare” per vestire il “doppiopetto” e il “colletto bianco”, riuscendo così a scoprire e meglio gestire i vantaggi della globalizzazione, delle nuove tecnologie, dell’economia e della finanza tanto che ormai si può parlare ragionevolmente di mafia 3.0. ”</p>
<p>I nuovi criminali in parte provengono dalle tradizionali “famiglie” che hanno indirizzato figli, nipoti agli studi in prestigiose università italiane e internazionali.</p>
<p>Oggi, quindi, si tratta di persone colte, preparate, plurilingue, con importanti e quotidiane relazioni internazionali al servizio del business mafioso.</p>
<p>Il risultato sono la moltiplicazione dei prezzi, che per l’ortofrutta arrivano a triplicare dal campo alla tavola, i pesanti danni di immagine per il Made in Italy in Italia e all’estero e i rischi per la salute con 399 allarmi alimentari, più di uno al giorno nel 2018 in Italia, secondo le elaborazioni Coldiretti sui dati del Sistema di allerta rapido dell’Unione europea. Senza trascurare le conseguenze sull’ambiente con le discariche abusive.</p>
<p>Nel 2018 si è confermata anche l’impennata di fenomeni criminali con furti di trattori, falciatrici e altri mezzi agricoli, gasolio, rame, prodotti (dai limoni alle nocciole, dall’olio al vino) e animali.</p>
<p>A tutto questo – si legge  nel Rapporto Coldiretti, Eurispes e Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare – &#8220;si aggiungono racket, usura, danneggiamento, pascolo abusivo, estorsione nelle campagne mentre nelle città, silenziosamente, i tradizionali fruttivendoli e i forai sono quasi completamente scomparsi, sostituiti da egiziani indiani e pakistani che controllano ormai gran parte delle rivendite sul territorio: quasi un “miracolo all’italiana” affiancato però dal dubbio che tanta efficacia organizzativa possa anche essere il prodotto di una recente vocazione mafiosa per il marketing.&#8221;</p>
<p>Gian Maria Fara, Presidente dell’Eurispes e Gian Carlo Caselli, Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione “Osservatorio Agromafie”: “Siamo ormai di fronte ad organizzazioni che esprimono una “governance multilivello” o più “governance multilivello” sempre più interessate a sviluppare affari in collaborazione che non a combattersi.</p>
<p>&#8220;Il comparto agroalimentare si presta ai condizionamenti e alle penetrazioni: poter esercitare il controllo di uno o più grandi buyer significa poter condizionare la stessa produzione e di conseguenza il prezzo di raccolta, così come avere in proprietà catene di esercizi commerciali o di supermercati consente di determinare il successo di un prodotto rispetto ad altri&#8221;. Fara e Caselli aggiungono: &#8220;Si può ormai ragionevolmente parlare di mafia 3.0. La &#8220;struttura intelligente&#8221; si pone al servizio trasversale delle diverse organizzazioni, accogliendone le disponibilità finanziarie per valorizzarle e accrescerle attraverso modalità dall’apparenza lecita&#8221;.</p>
<p>“Le agromafie sono diventate molto più complesse e raffinate e non vanno più combattute solo a livello militare e di polizia ma vanno contrastate a tutti i livelli: dalla produzione alla distribuzione fino agli uffici dei colletti bianchi dove transitano i capitali da ripulire, garantendo al tempo stesso la sicurezza della salute dei consumatori troppo spesso messa a rischio da truffe e inganni solo per ragioni speculative” afferma il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che “Gli ottimi risultati dell’attività di contrasto confermano la necessità di tenere alta la guardia e di stringere le maglie ancora larghe della legislazione con la riforma dei reati in materia agroalimentare.</p>
<p>L’innovazione tecnologica e i nuovi sistemi di produzione e distribuzione globali rendono ancora più pericolose le frodi agroalimentari che per questo vanno perseguite – conclude Prandini – con un sistema punitivo più adeguato con l’approvazione delle proposte di riforma dei reati alimentari presentate dall’apposita commissione presieduta da Giancarlo Caselli, presidente del comitato scientifico dell’Osservatorio Agromafie promosso dalla Coldiretti (www.coldiretti.it)”.?utm_source=rss&utm_medium=rss</p>
<p>Il presidente di EURISPES  Fara: &#8220;La prima necessità è quella di aggiornare e potenziare l’attuale normativa in materia agroalimentare. Quella vigente è obsoleta e controproducente. Invece di svolgere una funzione deterrente, spinge a delinquere, essendo a tutto favore dei benefici (ingenti guadagni) il raffronto con i rischi (sanzioni per irregolarità)&#8221;.</p>
<p>Molte le  informazioni sull’argomento e ciò dimostra che i nostri cibi sono i più sicuri del mondo perché sempre controllati da autorità diverse ed indipendenti. In Italia l&#8217;Agenzia delle Dogane ispeziona scrupolosamente i prodotti alimentari di origine straniera e dai controlli emerge molto spesso mancanza di garanzie e chiarezza.</p>
<p>L’intensità dell’associazionismo criminale è elevata nel Mezzogiorno, ma emerge con chiarezza come nel Centro dell’Italia il grado di penetrazione sia forte e stabile e particolarmente elevata in Abruzzo ed in Umbria, in alcune zone delle Marche, nel Grossetano e nel Lazio, in particolar modo a Latina e Frosinone.</p>
<p>Anche al Nord il fenomeno presenta un grado di penetrazione importante in Piemonte, nell’Alto lombardo, nella provincia di Venezia e nelle province romagnole lungo la Via Emilia. E’ quanto emerge dell’Indice di Organizzazione Criminale (IOC) elaborato dall’Eurispes nell’ambito del quarto Rapporto Agromafie con Coldiretti e l’Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare che si fonda su 29 indicatori specifici e rappresenta la diffusione e l’intensità, in una data provincia, del fenomeno.</p>
<p>Il grado di controllo e penetrazione territoriale della Sacra Corona Unita in Puglia, invece, pur mantenendosi significativamente elevato, risulta inferiore che altrove così come in Sardegna, regione dove all’elevata intensità dell’associazionismo criminale non corrisponde di pari grado l’egemonia di un’unica organizzazione. In Sicilia l’unica provincia non caratterizzata da un Indice IOC alto è stata Messina, mentre sul restante territorio i valori sono significativamente elevati, in particolar modo nelle zone meridionali ed orientali dell’Isola. Anche la Calabria risulta profondamente soggetto all’associazionismo criminale, a partire da Reggio Calabria (99,4) fino alle restanti province (Vibo Valentia: 65,3; Crotone: 58,4; Catanzaro: 55,3; Cosenza: 47,3). Il grado di diffusione criminale in Campania è elevato sia nel capoluogo (Napoli: 78,9) che a Caserta (68,4) e Salerno (44,3), ma è inferiore nell’entroterra.</p>
<p>Si denota una forte presenza di tipo associazionistico anche sul versante adriatico (Pescara: 71,4; Foggia: 67,4; Brindisi: 51,6), nel basso Lazio (Frosinone: 49,3; Latina: 43,3) e in Sardegna (Nuoro: 46,3; Sassari: 45,9).</p>
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<div class="a2a_kit a2a_kit_size_25 addtoany_list" data-a2a-title="Rapporto 2019 agromafie a cura di Eurispes, Coldiretti e Osservatorio criminalità in agricoltura e sistema agroalimentare" data-a2a-url="http://www.newtuscia.it/2019/02/16/rapporto-2019-agromafie-cura-eurispes-coldiretti-oservatorio-criminalita-agricoltura-sistema-agroalimentare/?utm_source=rss&utm_medium=rss"></div>
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