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	<title>governance Archives - Per I Diritti Umani</title>
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		<title>World Report 2026: crisi globale dei diritti umani</title>
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		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 08:38:21 +0000</pubDate>
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<p></p>



<p>(da: https://centridiricerca.unicatt.it/)?utm_source=rss&utm_medium=rss</p>



<p></p>



<p>Il<em> </em><a href="https://www.hrw.org/world-report/2026?utm_source=rss&utm_medium=rss"><em>World Report 2026</em>, pubblicato da <em>Human Rights Watch</em></a> nel febbraio 2026, fotografa uno dei momenti più critici per i diritti umani dal dopoguerra a oggi. Il rapporto, giunto alla sua 36ª edizione e basato su ricerche in oltre cento paesi, non si limita a denunciare violazioni diffuse, ma interpreta tendenze globali che definiscono la traiettoria dei diritti fondamentali nel primo venticinquennio del XXI secolo.</p>



<p>Secondo il direttore esecutivo Philippe Bolopion — che apre il report con un saggio introduttivo — “porre freno all’onda autoritaria che travolge il mondo è la sfida di una generazione”, mettendo in guardia contro la regressione di istituzioni democratiche, libertà civili e stato di diritto.</p>



<p>Questa “recessione democratica”, come molti media internazionali hanno definito i contenuti principali del rapporto, è tanto sistemica quanto trasversale: coinvolge Stati Uniti, Unione Europea, Asia, Africa e Americhe, e riguarda tanto le democrazie consolidate quanto i regimi autoritari.&nbsp;</p>



<p>Un elemento centrale del&nbsp;<em>World Report 2026</em>&nbsp;è il tema dell’erosione delle garanzie democratiche e delle protezioni per i diritti umani. I governi, in diverse regioni del mondo, hanno risposto alle crisi politiche, economiche e sociali con misure restrittive che limitano la libertà di stampa, di associazione e di espressione, e indeboliscono i controlli istituzionali sui poteri esecutivi.&nbsp;</p>



<p>In particolare, il rapporto evidenzia come gli abusi commessi sotto l’amministrazione Trump negli Stati Uniti — tra intimidazioni di oppositori, erosione dell’indipendenza giudiziaria e degrado delle libertà civili — non siano fenomeni isolati, ma parte di una tendenza più ampia che alimenta l’autoritarismo globale.</p>



<p>Bolopion e i ricercatori di HRW sottolineano che senza una risposta concertata delle democrazie rispettose dei diritti umani — come l’Unione Europea, il Regno Unito e il Canada — il sistema internazionale basato sulle regole rischia di sgretolarsi.</p>



<p>Il rapporto analizza la situazione nei paesi dell’Africa meridionale, denunciando gravi abusi e la mancanza di giustizia per le vittime. In Angola e Mozambico le forze di sicurezza hanno risposto alle proteste con uso eccessivo della forza, provocando morti e feriti. In Eswatini non è stata assicurata nessuna responsabilità per la repressione dei movimenti pro-democrazia del 2021. Nel Sudan, la guerra civile continua a mietere vittime tra i civili e a distruggere infrastrutture essenziali. Il rapporto sottolinea che le forze del Rapid Support Forces (RSF) hanno eseguito uccisioni sommarie, detenzioni arbitrarie, saccheggi e violenze sessuali in Darfur, mentre entrambe le parti in conflitto hanno colpito infrastrutture critiche per la sopravvivenza delle comunità civili.</p>



<p>Nell’Unione Europea, malgrado progressi formali su alcuni diritti economici e sociali, persistono gravi rischi legati alla politica migratoria restrittiva, alle discriminazioni razziali e all’influenza di narrazioni di estrema destra nella politica mainstream. La UE affronta così la contraddizione tra un quadro normativo formale di tutela dei diritti e la concreta implementazione, che spesso resta frammentata o insufficiente.</p>



<p>In Nord Corea, le restrizioni legate alla pandemia e il controllo statale continuano a erodere il diritto alla sicurezza alimentare, alla salute e al benessere delle famiglie, con impatti particolarmente significativi sulle donne e sui gruppi più vulnerabili.</p>



<p>Il contesto globale del 2025 è stato segnato da una diffusa mobilitazione sociale, spesso accompagnata da repressioni brutali da parte degli Stati. Un caso emblematico è quello dell’Iran, dove la rivolta popolare iniziata alla fine del 2025 si è tradotta in repressioni di massa nel 2026. Secondo fonti indipendenti e organizzazioni di diritti umani, migliaia di manifestanti sono stati uccisi e arrestati, mentre le autorità hanno adottato misure sistematiche per eliminare il dissenso.</p>



<p>Questa dinamica emerge anche nella narrazione del World Report: i movimenti di protesta, pur segnati da aspirazioni di libertà e giustizia, sono spesso soffocati da forze statali che privilegiano il controllo politico alla protezione dei diritti umani.</p>



<p>Al di là dei singoli casi, il significato più profondo del&nbsp;<em>World Report 2026</em>&nbsp;è nella diagnosi di una crisi istituzionale globale dei diritti umani. Non si tratta solo di conflitti armati o di abusi specifici: è l’erosione delle garanzie democratiche di base e la legittimazione di politiche autoritarie che segnano una svolta preoccupante.&nbsp;</p>



<p>HRW osserva come i governi — anche in contesti democratici — usino strumenti giuridici e tecnologici per sorvegliare, controllare e talvolta criminalizzare l’opposizione e la società civile. Questi trend non sono isolati: sono parte di una narrativa che lega sicurezza, ordine pubblico e potere esecutivo a scapito delle libertà fondamentali.</p>



<p>Il&nbsp;<em>World Report 2026</em>&nbsp;non si limita a denunciare le violazioni, ma lancia un appello chiaro alla cooperazione internazionale e all’impegno delle società civili. Bolopion esorta le democrazie a cooperare più strettamente per difendere lo “ordine internazionale basato sulle regole” e per opporsi alla normalizzazione delle misure autoritarie.&nbsp;</p>



<p>In un mondo dove la maggioranza della popolazione vive sotto regimi autoritari o in transizione verso tali modelli, secondo HRW la difesa dei diritti umani deve essere una priorità non solo retorica, ma operativa. Ciò richiede investimenti nella protezione delle libertà fondamentali, nel sostegno ai difensori dei diritti umani, nella trasparenza istituzionale e nella solidarietà transnazionale delle comunità democratiche.</p>



<p>Il&nbsp;<em>World Report 2026</em>&nbsp;di&nbsp;<em>Human Rights Watch</em>&nbsp;ci consegna un quadro globale segnato da tensioni profonde tra aspirazioni di libertà e pratiche autoritarie, tra norme internazionali e politiche nazionali che ne minano l’efficacia. Pur nelle sue dimensioni geopolitiche diverse, la mappa delle violazioni dei diritti umani rivela un elemento comune: la fragilità delle garanzie democratiche quando questi diritti non sono sostenuti da istituzioni robuste e da una società civile vigile.</p>



<p>Per chi si occupa di politica, istituzioni e diritti umani — come la comunità di Polidemos — il rapporto non è solo una lettura, ma un richiamo all’azione: riflettere sui legami tra governance, libertà civili e giustizia sociale, e promuovere strumenti concreti per difendere i diritti fondamentali nell’arena globale come in quella locale.</p>
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		<title>Rapporto Amnesty International 2020-2021. La situazione dei diritti umani nel mondo</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 09:19:22 +0000</pubDate>
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<h1></h1>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="500" height="706" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/04/copertina-Rapporto-2020-2021.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-15250" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/04/copertina-Rapporto-2020-2021.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 500w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/04/copertina-Rapporto-2020-2021-212x300.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 212w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></figure>



<p>Introduzione di Agnés Callamard</p>



<p>Il&nbsp;<em>Rapporto 2020-2021</em>&nbsp;di Amnesty International documenta la situazione dei diritti umani in 149 paesi durante il 2020 e fornisce analisi globali e regionali. Il volume descrive le principali preoccupazioni e richieste dell’organizzazione nei confronti di governi e altri attori. È una lettura fondamentale per chi prende decisioni politiche, per gli attivisti e per chiunque sia interessato ai diritti umani.</p>



<p>Durante il 2020, il mondo è stato scosso dal Covid-19. La pandemia e le misure prese per contrastarla hanno avuto conseguenze per tutti ma hanno anche messo in forte risalto, e in alcuni casi aggravato, le disuguaglianze e gli abusi sistematici esistenti. I lockdown e le quarantene hanno colpito in modo sproporzionato i gruppi marginalizzati, gli anziani e le persone che vivono nell’indigenza. Anche se prosegue la tendenza a criminalizzare la violenza di genere nel diritto interno, le denunce di violenza contro le donne sono aumentate. Molti governi hanno represso il dissenso, talvolta usando come pretesto le misure per controllare il Covid-19. Hanno fatto uso eccessivo della forza per sopprimere le proteste contro la brutalità della polizia e la discriminazione. Hanno messo a tacere le critiche di difensori dei diritti umani e oppositori con nuove limitazioni alla libertà d’espressione e il ricorso alla sorveglianza.</p>



<p>Il sistema di governance globale è stato messo a dura prova, anche a causa degli attacchi di potenti governi alle istituzioni multilaterali. Tuttavia, i leader mondiali avranno l’opportunità di plasmare un futuro post-pandemia più giusto, se metteranno i diritti umani alla base delle misure per la ripresa e la cooperazione internazionale.</p>



<p></p>



<p>Per leggere il rapporto: <a href="https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2020-2021/?utm_source=rss&utm_medium=rss">https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2020-2021/?utm_source=rss&utm_medium=rss</a></p>
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		<title>Il Principio della Solidarietà Internazionale</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 07:18:32 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>I</strong></p>



<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" width="1024" height="384" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/04/international-solidarity-1024x384.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-13873" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/04/international-solidarity-1024x384.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/04/international-solidarity-300x113.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/04/international-solidarity-768x288.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/04/international-solidarity.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>di Nicole Fraccaroli</p>



<p>Questo articolo rappresenta un’opportunità per l’autrice di rimarcare quanto la solidarietà internazionale sia importante ed essenziale. In questa istanza verrà trattato il tema della solidarietà che si consuma non tra gli individui, bensì tra gli Stati. Questo perché la cooperazione internazionale è alla base di qualunque organizzazione internazionale, trattato o dichiarazione e rappresenta un principio strutturale alla base della tutela legale dei diritti umani.  </p>



<p>Il
principio di solidarietà esiste nel diritto internazionale e sta
avendo un impatto sulla struttura del diritto e questo è evidente
dalla trasformazione del sistema internazionale da una semplice rete
di impegni bilaterali ad un ordine giuridico globale basato su
valori. Inoltre, l&#8217;introduzione del principio di solidarietà come
principio strutturale riflette il diritto internazionale come un
regime volto a realizzare la promozione della giustizia sociale
internazionale tra gli Stati. 
</p>



<p>Il
principio di solidarietà è particolarmente rilevante nella
regolamentazione delle preoccupazioni comuni alla comunità
internazionale, tra cui la protezione e l&#8217;attuazione delle norme sui
diritti umani e il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionali. Accettare l&#8217;esistenza di tale principio nella matrice
delle relazioni internazionali significa che gli Stati dovrebbero
considerare, oltre ai propri interessi domestici, anche gli interessi
della comunità degli Stati nel suo insieme. 
</p>



<p>In
termini di governance globale istituzionalizzata, sia la Lega delle
Nazioni che le Nazioni Unite, come suo successore, possono essere
considerate organizzazioni il cui mandato include la nozione di
solidarietà come parte integrante. Né la Convenzione sul Genocidio
né la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani esisterebbero senza
un concetto di solidarietà. 
</p>



<p>La
Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite fa riferimento alla
solidarietà come un valore fondamentale e, di conseguenza,
l&#8217;Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato nel 2005 una
risoluzione in cui ha identificato la solidarietà come un valore
essenziale ed universale. In un rapporto al Consiglio per i Diritti
Umani, l&#8217;esperto indipendente Rudi Muhammad Rizki ha rafforzato e
rimarcato l’idea secondo la quale la solidarietà internazionale
sia percepita come un principio e persino un diritto nell’ordinamento
internazionale. Ha ribadito la visione già sottolineata nel rapporto
pioneristico di Kofi Annan intitolato In Larger Freedom, ovvero che
&#8220;che la solidarietà internazionale deve essere riconosciuta
come un prerequisito per qualsiasi collaborazione nella comunità
internazionale&#8221;. 
</p>



<p>È
evidente che l&#8217;effettiva realizzazione dei diritti individuali
rappresenta un interesse comunitario che richiede solidarietà
internazionale. L&#8217;articolo 1 della risoluzione del 1989
dell&#8217;Institute de Droit International (Istituto di Diritto
Internazionale) sulla &#8220;Protezione dei Diritti Umani e il
Principio di Non Intervento negli Affari Interni degli Stati&#8221;
afferma che l&#8217;obbligo degli Stati di proteggere i diritti umani
sollecita un dovere di solidarietà tra tutti gli Stati per garantire
efficacemente la protezione dei diritti umani in tutto il mondo.
Karel Vasak ha sviluppato il concetto di diritti di solidarietà che
comprende tra l&#8217;altro il diritto a un ambiente sano e il diritto alla
pace; e la particolarità di tali diritti è che impongono agli Stati
obblighi positivi congiunti. Il dovere di intraprendere azioni
positive in termini di assistenza e cooperazione internazionale è
richiesto nell&#8217;ambito di numerosi strumenti, trattati e convenzioni
relativi ai diritti umani; ad esempio nel preambolo e ai sensi
dell&#8217;articolo 22 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ai
sensi dell&#8217;articolo 1(2) della Convenzione sui Diritti Civili e
Politici e degli articoli 1(2), 2(1) e 11(1)(2) della Convenzione sui
Diritti Economici, Sociali e Culturali.</p>



<p>Si
sostiene spesso che un&#8217;interessante manifestazione della nozione di
solidarietà nel contesto dei diritti umani sia il concetto emergente
della “Responsabilità di Proteggere”. Secondo il giudice Abdul
G. Koroma, il concetto di responsabilità di proteggere è legalmente
distinguibile dall&#8217;intervento umanitario. Per lui, la base
dell&#8217;intervento della comunità internazionale a favore di una
popolazione sofferente o repressa sta nella solidarietà della
comunità internazionale con quella popolazione. Il principio di
solidarietà è stato accettato in termini di solidarietà tra gli
Stati, mentre la responsabilità di proteggere implicherebbe la
solidarietà della comunità internazionale con la popolazione di un
determinato Stato. Tale sviluppo è in linea con la pertinenza delle
norme internazionali sui diritti umani e con una visione più moderna
del significato di statualità. In effetti, gli Stati sono un mezzo
per servire il benessere delle loro popolazioni, e questo è
esattamente ciò che sottolinea il primo pilastro del concetto di
Responsabilità di Proteggere. Pertanto, questo concetto incorpora
correttamente il principio di solidarietà nel regime internazionale
dei diritti umani.</p>



<p>Il
rapporto del 2016 dell&#8217;esperto indipendente sui diritti umani e sulla
solidarietà internazionale, e in particolare la sua sezione
intitolata &#8220;Solidarietà Internazionale e Obblighi
Extraterritoriali degli Stati&#8221;, diventa rilevante, in quanto
esamina alcune questioni selezionate alla luce del peso delle loro
implicazioni per la versione finale del progetto di dichiarazione sul
diritto alla solidarietà internazionale, presentata al Consiglio dei
Diritti Umani nel 2017. 
</p>



<p>Nel
rapporto viene effettivamente riconosciuto che “i principi di
Maastricht del 2011 sugli obblighi extraterritoriali degli Stati
nell&#8217;area dei diritti economici, sociali e culturali chiariscono i
parametri degli obblighi extraterritoriali degli Stati e confermano
il primato dei diritti umani tra le fonti concorrenti della legge
internazionale.&#8221; Nonostante l&#8217;universalità dei diritti umani,
molti Stati interpretano i loro obblighi in materia di diritti umani
applicabili solo all&#8217;interno dei propri confini. I Principi di
Maastricht riguardano gli obblighi degli Stati e di altri attori
oltre i confini. Sottolineano il dovere della cooperazione
internazionale in generale. Il rapporto fornisce un esempio pratico,
difatti parte del commento ai Principi di Maastricht recita che “la
cooperazione internazionale deve essere intesa in senso lato per
includere lo sviluppo di norme internazionali per stabilire un
ambiente favorevole alla realizzazione dei diritti umani e alla
fornitura di finanziamenti o assistenza tecnica. &#8221; 
</p>



<p>Dal 2005 sono proseguiti i lavori su un progetto di Dichiarazione sul Diritto alla Solidarietà Internazionale. La bozza richiama la moltitudine di strumenti, trattati internazionali e regionali di diritti umani che esprimono solidarietà internazionale e sottolinea che tutti gli accordi regionali si fondano sulla solidarietà e cooperazione internazionale, tra cui l&#8217;atto costitutivo dell&#8217;Unione Africana, la carta dell&#8217;Organizzazione degli Stati Americani, la carta della Lega degli Stati Arabi, i trattati istitutivi dell&#8217;Unione Europea e la carta dell&#8217;Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico.  </p>



<p>Inoltre,
la solidarietà internazionale è definita essenziale per superare le
attuali sfide globali e in base all&#8217;articolo 1 di tale bozza &#8220;è
un principio fondamentale alla base del diritto internazionale
contemporaneo al fine di preservare l&#8217;ordine internazionale e
garantire la sopravvivenza della società internazionale&#8221;.</p>



<p>Da
questa breve e concisa analisi risulta esemplare il ruolo che la
solidarietà internazionale riveste all’interno dell’ampio
panorama delle relazioni internazionali tra gli Stati. 
</p>



<p>Se
da un lato vi sono strumenti che ne riconoscono il valore e
richiamano a tale responsabilità sulle spalle delle Nazioni;
dall’altro lato, il principio necessita ulteriore e maggiore
implementazione da parte degli stessi attori statali. In questo modo,
la solidarietà internazionale non si limiterà ad essere un
principio scritto, ma sarà anche e soprattutto una pratica
rispettata e consolidata. 
</p>
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		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Un pilastro dimenticato</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 08:01:23 +0000</pubDate>
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<p>di Cecilia Grillo</p>



<p>Come abbiamo già ricordato, gli UN <em>Guidelines Principles on business and human rights </em>delle Nazioni Unite (noti come UNGP o Ruggie <em>Principles</em>) sono stati sviluppati nel 2008 dal rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite, John Ruggie, e approvati dal Consiglio dei diritti umani nel 2011.  </p>



<p>Gli
UNGP e i tre Pilastri hanno ricevuto riconoscimento e accettazione da
parte di Stati, Organizzazioni Internazionali, società civile e
multinazionali, assumendo il rango di <em>standard</em>
a livello internazionale in materia di imprese e diritti umani.</p>



<p>Il
terzo Pilastro, che tutela la garanzia dell’accesso a rimedi in
caso di violazione di diritti umani, ha un ruolo fondamentale con
specifico riferimento all’impatto sui diritti umani derivante dalle
attività delle imprese, sia in relazione all’obbligo degli Stati
di garantire l’accesso alla giustizia per le vittime di abusi, di
cui al terzo Pilastro, che all’obbligo dello Stato di proteggere
sancito dal primo Pilastro. La garanzia dell’accesso ad un rimedio
è un elemento chiave tramite cui lo Stato soddisfa il proprio
obbligo di proteggere gli individui dalle violazioni dei diritti
umani riconducibili alle attività delle imprese. 
</p>



<p>Infatti
anche laddove Stati e imprese faranno del loro meglio per attuare i
Principi Guida, gli impatti negativi sui diritti umani possono
comunque derivare dalle operazioni societarie. Pertanto, i soggetti
interessati devono essere in grado di chiedere un risarcimento
attraverso efficaci meccanismi di ricorso giudiziario e non
giudiziario. Il terzo Pilastro dei Principi guida stabilisce che tali
meccanismi possono essere rafforzati sia dagli Stati che dalle
imprese:</p>



<ul><li>come
	parte del loro dovere di protezione, gli Stati devono adottare le
	misure appropriate per garantire che, quando si verificano abusi, le
	vittime abbiano accesso a efficaci meccanismi giudiziari e non
	giudiziari;
	</li><li>devono
	essere previsti meccanismi operativi sia a livello nazionale sia
	facenti parte di iniziative <em>multistakeholder</em>
	o di istituzioni internazionali;
	</li><li>tutti
	i meccanismi di reclamo non giudiziari dovrebbero soddisfare i
	criteri chiave di efficacia essendo legittimi, accessibili,
	prevedibili, equi e trasparenti.
</li></ul>



<p>I
tre Pilastri hanno il ruolo fondamentale di proteggere, rispettare e
porre rimedio alle violazioni dei diritti umani, tuttavia il terzo
Pilastro, il cosiddetto “<em>Access
to Remedy”</em>,
è stato spesso definito quale Pilastro “dimenticato”. 
</p>



<p>Infatti
durante l’attuazione dei Principi Guida per mezzo di strumenti
quali <em>policy</em>
e regolamenti, l’enfasi è stata riposta essenzialmente sui primi
due Pilastri tralasciando il procedimento di accesso ai rimedi e non
considerando che, in assenza di meccanismi utilizzabili dalle vittime
sul piano interno o internazionale, il riconoscimento di tale diritto
rischierebbe di rimanere una semplice ‘lettera morta’.</p>



<p>Una
delle problematiche sollevate in relazione al terzo Pilastro dei
Principi Guida è rappresentata dalla sfida di fornire rimedi
efficaci per le vittime, in particolare rimedi giudiziari alle
vittime che hanno subito violazioni da parte di società
transnazionali che operano globalmente.</p>



<p>I
Principi Guida del terzo Pilastro paiono infatti più efficaci
nell’identificare un accesso inadeguato al rimedio giudiziario che
nel predisporlo, e si prefiggono di identificare gli ostacoli e
incoraggiare gli Stati a superarli, tuttavia non essendo in grado di
garantire tale concreta realizzazione nella pratica.</p>



<p>Il
Principio Guida no. 26 prevede che gli Stati debbano adottare misure
per garantire l’accesso da parte delle vittime ai rimedi, non
riuscendo tuttavia a fornire una guida chiara su come superare gli
ostacoli procedurali e sostanziali all’attuazione dei rimedi da
parte dello Stato e a elaborare “lacune di <em>governance</em>”
per assistere gli Stati nell’attuazione di meccanismi volti a
evitare che le loro imprese violino i diritti umani all’estero. 
</p>



<p>Essendo
tale Pilastro stato “dimenticato”, gli UNGP da soli non saranno
in grado di garantire l’accesso ai rimedi: il dovere di un’impresa
di rispettare i diritti umani risulta insignificante se alle vittime
non è dato accesso al rimedio in caso di violazione della legge
locale da parte della multinazionale stessa. E ancora, il dovere
dello Stato di proteggere dalle violazioni dei diritti umani
fallirebbe se le vittime non fossero in grado di contestare il
comportamento dello stesso assicurando che soddisfi gli <em>standard</em>
legislativi nazionali e internazionali. Gli UNGP avranno un impatto
limitato finché non saranno in grado di migliorare l’accesso ai
rimedi in caso di violazioni dei diritti umani.</p>



<p>L’obbligo
di proteggere che ricade in capo agli Stati richiede loro di
effettuare una attività di valutazione circa l’efficacia del
proprio sistema giuridico, al fine di individuare le barriere
esistenti e determinare le misure per eliminarle in modo da
consentire alle vittime di poter esercitare il proprio diritto di
accesso a rimedi effettivi ed efficaci.</p>



<p>Infatti,
il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani ha
dichiarato che le vittime “<em>should
be able to seek, obtain and enforce bouquet of remedies”,</em>
sottolineando che ciò che è fondamentale è che sia i meccanismi
giudiziari che quelli non giudiziari dovrebbero essere in grado di
“<em>providing
effective remedies in practice</em>”:
è urgente mettere in atto uno sforzo concreto per sviluppare e
proteggere solidi rimedi in relazione alle violazioni dei diritti
umani legati alle attività di impresa.</p>



<p>Si
è sempre maggiormente sviluppato, da parte degli attori
internazionali, un <em>focus</em>
sul terzo Pilastro, ad esempio, l’Ufficio dell’Alto commissariato
delle Nazioni Unite per i diritti umani ha istituito il progetto
“Responsabilità e rimedi” che esamina le barriere che i
denuncianti devono affrontare nell’accedere alla giustizia e nel
vedere i propri diritti garantiti per mezzo dei rimedi attuati dalle
imprese, fornendo oltretutto esempi di meccanismi non giudiziari che
possono essere implementati dagli Stati, quali “ispettorati del
lavoro; tribunali del lavoro; organismi di protezione della <em>privacy</em>
e dei dati; l’istituzione di mediatori statali; enti di salute e
sicurezza pubblica; e istituzioni nazionali per i diritti umani”. 
</p>



<p>Nonostante
molti <em>stakeholders</em>
si siano concentrati sulla costruzione di meccanismi non giudiziari
più resistenti, questi ultimi sovente non sono stati in grado di
soddisfare le esigenze dei soggetti e delle comunità interessate. La
progettazione e l’implementazione di meccanismi di reclamo non
giudiziari sia statali che aziendali hanno creato limitazioni in
materia di applicazione, indipendenza e trasparenza degli stessi. 
</p>



<p>Ad
esempio, la ricerca condotta dall’OCSE Watch sul sistema relativo
ai punti di contatto nazionali (PCN) evidenzia le scarse prestazioni
dell’organismo nella gestione dei reclami in materia di diritti
umani, sussistendo una serie di barriere pratiche e procedurali
all’interno del sistema PNC tra cui, <em>inter
alia</em>,
mancanza di accessibilità, imparzialità, conformità con le
tempistiche procedurali e trasparenza: dopo quasi 20 anni di
attività, il sistema PNC non è riuscito a fornire una via di
ricorso efficace per le vittime di violazioni dei diritti umani da
parte delle società.</p>



<p>E
ancora, se è vero che sono stati implementati piani d’azione
nazionale (PAN) in materia di imprese e diritti umani, è anche vero
che la maggior parte dei PAN pubblicati non sia stata in grado di
garantire adeguate protezioni dei diritti umani e che generalmente
fornisca misure inadeguate al fine di garantire l’accesso a ricorsi
giudiziari. 
</p>



<p>Certamente
le barriere giuridiche e procedurali rendono difficile l’attuazione
dei rimedi giudiziari, inclusi i costi delle controversie, le
scadenze temporali per la presentazione di richieste di risarcimento,
nonché le questioni che incidono sulla competenza permanente ed
extraterritoriale, tuttavia gli Stati sono tenuti ad esplorare le
opportunità presenti al fine di rafforzare e sviluppare legislazioni
e politiche in grado di superare tali ostacoli.</p>



<p>In
quanto membri della società civile è necessario appoggiare lo
sviluppo di soluzioni praticabili in grado di abbattere le barriere
(<em>i.e.</em>
la responsabilità limitata delle società madri per le azioni delle
loro filiali) ed attuare forme efficaci di rimedio. 
</p>



<p>I
Principi Guida dovrebbero stabilire rimedi globali che siano
giuridicamente vincolanti e coerenti con gli obblighi in materia di
diritti umani degli Stati e delle imprese sia nello stato ospitante
che nello Stato di origine. 
</p>



<p>La
più grande minaccia per gli UNGP è se tali rimedi rimarranno
dimenticati, se gli Stati non riusciranno a garantire la protezione o
l’estensione di forti meccanismi giudiziari e le imprese ad
allineare i propri processi agli <em>standard</em>
internazionali sui diritti umani. Non ci sono diritti senza rimedi:
gli Stati devono guidare a garantire che i rimedi non siano più
illusori, ma reali.</p>
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		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Essere un’impresa socialmente responsabile conviene</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 06:26:08 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/09/cloud.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-11402" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/09/cloud.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="1027" height="753" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/09/cloud.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1027w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/09/cloud-300x220.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/09/cloud-768x563.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/09/cloud-1024x751.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w" sizes="(max-width: 1027px) 100vw, 1027px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>di Cecilia Grillo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Molte imprese, come vedremo meglio nel prossimo articolo, preferiscono non aderire ai principi di RSI perché ritengono, erroneamente, che non sia economicamente conveniente e che l&#8217;adesione comporti loro delle ingenti incombenze economiche.</p>
<p>Perché dico erroneamente? Ci sono molte ragioni per cui a un&#8217;impresa converrebbe impegnarsi nel rispetto dei criteri di responsabilità sociale e in questo articolo, ne delineerò solo alcune.</p>
<p>1) In primo luogo la riduzione dei rischi: l&#8217;utilizzo dei criteri ESG (environmental, social, corporate governance) riduce notevolmente il verificarsi di rischi non necessari: le imprese vengono infatti valutate anche in base alla loro corporate governance, alle pratiche lavorative adottate, ai rischi ambientali e all&#8217;impatto sociale causato.</p>
<p>Le imprese vengono interrogate, prima della loro istituzione, in merito al rispetto di criteri volti alla tutela di diritti umani: i fondatori hanno una comprovata esperienza nell&#8217;evadere le tasse? I prodotti dell’impresa potrebbero violare i diritti umani o gli standard ambientali in un certo numero di paesi? Tali prodotti e processi potrebbero essere in grado di contribuire al cambiamento climatico?</p>
<p>Tali rischi, se non adeguatamente affrontati, possono influire negativamente sulla valutazione complessiva della società: la sostenibilità consiste fondamentalmente nell&#8217;identificare aziende ben gestite che hanno una visione a lungo termine.</p>
<p>2) Migliorare il marchio dell&#8217;azienda</p>
<p>Essere un&#8217;impresa socialmente responsabile può rafforzare l&#8217;immagine di un&#8217;azienda e costruire il suo marchio: la percezione pubblica è fondamentale per la fiducia dei clienti e degli azionisti nell&#8217;impresa.</p>
<p>Così, se è in grado di proiettare una propria immagine positiva, un&#8217;impresa può farsi un nome non solo per il fatto di essere finanziariamente redditizia, ma anche grazie alla propria consapevolezza sociale.</p>
<p>3) Maggiori profitti</p>
<p>Un altro elemento da tenere in considerazione è dato dal profitto: le aziende socialmente responsabili, indipendentemente dal campo di azione, hanno dimostrato di essere più redditizie, secondo quanto riportato da differenti studi relativi alla correlazione fra le operazioni etiche delle imprese e i maggiori profitti ottenuti.</p>
<p>4) Risparmio sui costi</p>
<p>Ridurre l&#8217;uso delle risorse, di rifiuti e di emissioni, non solo può aiutare la salvaguardia dell&#8217;ambiente, ma può anche convenire economicamente all’impresa limitando a quest&#8217;ultima il rischio di incombere in sanzioni economiche causate dalla violazione di provvedimenti legislativi.</p>
<p>5) Coinvolgimento dei clienti</p>
<p>Costruire relazioni con i clienti è fondamentale per un&#8217;azienda di successo; secondariamente l&#8217;attuazione di una politica di responsabilità sociale può influire sulle decisioni di acquisto dei clienti: alcuni clienti sono disposti a pagare un prezzo maggiore per un prodotto se sanno che una parte del profitto verrà utilizzato per una causa meritevole.</p>
<p>In breve, costruire un rapporto positivo con i clienti e le loro comunità può portare a un aumento delle vendite e conseguentemente dei profitti.</p>
<p>6) Trovare e mantenere personale di talento</p>
<p>Essere un&#8217;azienda responsabile e sostenibile può facilitare l&#8217;assunzione di nuovi dipendenti o il mantenimento di quelli esistenti. I dipendenti possono essere motivati a rimanere più a lungo, riducendo così i costi dovuti all&#8217;interruzione del rapporto di lavoro e al reclutamento.</p>
<p>7) Aiutare le aziende a distinguersi dalla concorrenza</p>
<p>Quando le aziende sono coinvolte nella comunità, si distinguono dalla concorrenza. Costruire relazioni con i clienti e la loro comunità aiuta a migliorare l&#8217;immagine del marchio.</p>
<p>8) Accesso finanziario</p>
<p>Gli investitori sono più propensi a sostenere un&#8217;attività considerata rispettabile e sostenibile: l&#8217;investimento socialmente responsabile esprime il giudizio di valore dell&#8217;investitore; alcun investitori evitano aziende o industrie che offrano prodotti o servizi che l&#8217;investitore percepisce come dannosi.</p>
<p>Come per esempio le industrie del tabacco, dell&#8217;alcool sono comunemente evitate da persone che cercano di essere investitori socialmente responsabili.</p>
<p>Molti altri inoltre sono i benefici che un’impresa può ottenere decidendo di essere socialmente responsabile, quali la riduzione degli oneri normativi, l’accesso a incentivi per la green-economy, l’identificazione di nuove opportunità di business, l’attrazione dell’attenzione dei media, l’aumento delle vendite e del sentimento positivo dei consumatori, il miglioramento della qualità della vita nelle comunità in cui si fa business.</p>
<p>Si può concludere affermando che la responsabilità sociale delle imprese ai giorni nostri si collochi subito al fianco di profitti e perdite come un indice di riferimento per la longevità e il successo di un&#8217;azienda e quindi sorge spontanea una domanda: Perché non essere imprese socialmente responsabili?</p>
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			</item>
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		<title>Rapporto ISPI 2016. Scenari globali e l’Italia. Le nuove crepe della governance mondiale</title>
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		<pubDate>Wed, 16 Mar 2016 06:51:48 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="western"><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2016/03/Copertina_Scenari_Globali_e_lItalia.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" rel="attachment wp-att-5450" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-5450" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2016/03/Copertina_Scenari_Globali_e_lItalia.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="Copertina_Scenari_Globali_e_l'Italia" width="424" height="638" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2016/03/Copertina_Scenari_Globali_e_lItalia.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 424w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2016/03/Copertina_Scenari_Globali_e_lItalia-199x300.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 199w" sizes="(max-width: 424px) 100vw, 424px" /></a></h1>
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<p>Il 2015 ha assistito a una nuova proliferazione di crepe materiali e simboliche, drammatizzata dalle nuove minacce terroristiche e simboleggiata, nella stessa Europa, dalla costruzione di muri e barriere ai confini fra uno stato e l’altro.</p>
<p>Ma è l’intero ordine internazionale a essere sprofondato in quello che appare sempre di più come un circolo vizioso. Da un lato, il moltiplicarsi delle crepe politiche ed economiche mette ogni volta in luce l’inadeguatezza degli strumenti esistenti di governance.</p>
<p>Dall’altro lato, la mancanza o il ritardo delle risposte concertate approfondisce le crepe esistenti e rischia di crearne di nuove, come è già avvenuto di fronte alle crisi dell’ultimo anno. Il Rapporto Ispi 2016 si propone d’interpretare questa impasse, partendo dai fatti più recenti, ma cercando di cogliere le linee di tendenza più profonde che hanno condotto a questo esito.</p>
<p>La prima parte del volume è dedicata all’evoluzione complessiva dello scenario internazionale, tanto nella dimensione politica quanto in quella economica. Nella seconda parte, l’orizzonte si restringe sull’Italia che, nella crisi degli strumenti multilaterali di governance, rischia di smarrire il tradizionale ancoraggio della propria politica estera.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A cura di:</p>
<p>Alessandro Colombo, Professore ordinario di Relazioni internazionali all&#8217;Università degli Studi di Milano e responsabile dell&#8217;Osservatorio Studi strategici dell&#8217;Ispi.<br />
Paolo Magri, Vicepresidente esecutivo e Direttore dell&#8217;Ispi, docente di Organizzazioni Internazionali all&#8217;Università degli Studi di Pavia e Segretario del Gruppo italiano della Trilateral Commission.</p>
</div>
<p>Per scaricare il rapporto:</p>
<p><span style="color: #000080;"><span lang="zxx"><u><a href="http://www.ispionline.it/it/EBook/Lenuovecrepedellagovernancemondiale.Scenari_globali_e_Italia_040216.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">http://www.ispionline.it/it/EBook/Lenuovecrepedellagovernancemondiale.Scenari_globali_e_Italia_040216.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss</a></u></span></span></p>
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