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	<title>governo Archives - Per I Diritti Umani</title>
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	<description>Periodico nazionale iscritto presso il tribunale di Milano n. 170 del 30/05/2018</description>
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		<title>La repressione transnazionale della Chiesa di Dio Onnipotente: il polpo rosso e i suoi sette tentacoli</title>
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		<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 13:17:42 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>La repressione transnazionale della Chiesa di Dio Onnipotente: Il polpo rosso e i suoi sette tentacoli di Massimo Introvigne Un resoconto sui sette metodi utilizzati dal Partito Comunista Cinese per molestare i membri del&#46;&#46;&#46;</p>
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<h1>La repressione transnazionale della Chiesa di Dio Onnipotente: Il polpo rosso e i suoi sette tentacoli</h1>



<p>di <a href="https://bitterwinter.org/author/massimo-introvigne/?utm_source=rss&utm_medium=rss">Massimo Introvigne</a></p>



<h2>Un resoconto sui sette metodi utilizzati dal Partito Comunista Cinese per molestare i membri del nuovo movimento religioso cristiano perseguitato all&#8217;estero.</h2>



<p><em>di Massimo Introvigne</em></p>



<p></p>



<figure class="wp-block-image"><img src="https://bitterwinter.org/wp-content/uploads/2025/09/red-octopus.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="Il polpo rosso minaccia il CAG in Cina e all'estero. L'intelligenza artificiale ha elaborato." class="wp-image-51106"/><figcaption><em>Il polpo rosso minaccia il CAG in Cina e all&#8217;estero. L&#8217;intelligenza artificiale ha elaborato.</em></figcaption></figure>



<p>Negli ultimi anni, il Partito Comunista Cinese (&nbsp;<a href="https://bitterwinter.org/Vocabulary/ccp/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">PCC</a>&nbsp;) ha adottato un approccio sistematico alla repressione transnazionale contro&nbsp;<a href="https://bitterwinter.org/Vocabulary/the-church-of-almighty-god/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">la Chiesa di Dio Onnipotente</a>&nbsp;(CAG) all&#8217;estero. Prove crescenti dimostrano che la&nbsp;persecuzione della CAG da parte del&nbsp;<a href="https://bitterwinter.org/Vocabulary/ccp/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">PCC si è estesa costantemente a più paesi. Questo documento raccoglie prove da resoconti dei media e documenti interni&nbsp;</a><a href="https://bitterwinter.org/Vocabulary/ccp/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">del PCC</a>&nbsp;e descrive in dettaglio sette metodi principali utilizzati dal&nbsp;<a href="https://bitterwinter.org/Vocabulary/ccp/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">PCC</a>&nbsp;per attuare la repressione transnazionale contro i membri della CAG. Fornisce casi di studio rappresentativi di membri perseguitati. Il suo obiettivo è documentare e presentare prove per migliorare la comprensione delle attività di repressione illegale del&nbsp;<a href="https://bitterwinter.org/Vocabulary/ccp/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">PCC</a>&nbsp;all&#8217;estero. Per la maggior parte dei singoli casi, abbiamo utilizzato pseudonimi per motivi di sicurezza. &#8220;Bitter Winter&#8221; ha visionato documenti e ascoltato testimonianze di tutti i casi menzionati ed è convinto che siano stati riportati fedelmente.</p>



<p></p>



<p><a href="https://bitterwinter.org/Vocabulary/new-religious-movement/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">La CDO è il nuovo movimento religioso</a>&nbsp;cristiano in più rapida crescita nella Cina continentale&nbsp;. Sin dalla sua nascita negli anni &#8217;90, ha subito una repressione e una persecuzione incessanti da parte delle&nbsp;autorità&nbsp;<a href="https://bitterwinter.org/Vocabulary/ccp/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">del PCC . Nel 1995, per giustificare la repressione, il&nbsp;</a><a href="https://bitterwinter.org/Vocabulary/ccp/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">PCC</a>&nbsp;ha etichettato la CDO, insieme ad altri movimenti cristiani come gli&nbsp;<a href="https://bitterwinter.org/Vocabulary/shouters/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Shouters</a>&nbsp;e la Chiesa di Tutte le Aree, come &#8221;&nbsp;<a href="https://bitterwinter.org/Vocabulary/xie-jiao/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">xie jiao</a>&nbsp;&#8220;, un movimento proibito che &#8220;diffonde insegnamenti eterodossi&#8221; (a volte tradotto, meno correttamente, come &#8221;&nbsp;<a href="https://bitterwinter.org/Vocabulary/cult/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">setta</a>&nbsp;malvagia &#8220;). Da allora, il&nbsp;<a href="https://bitterwinter.org/Vocabulary/ccp/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">PCC</a>&nbsp;ha condotto una prolungata e sistematica campagna di violenta repressione contro la CDO. Almeno 293 membri della CDO sarebbero morti a causa della persecuzione. Tra il 2011 e il 2024, quasi 480.000 membri della CDO sono stati arrestati dalle autorità&nbsp;<a href="https://bitterwinter.org/Vocabulary/ccp/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">del PCC</a>&nbsp;. In seguito all&#8217;esilio di alcuni membri all&#8217;estero, il&nbsp;<a href="https://bitterwinter.org/Vocabulary/ccp/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">PCC</a>&nbsp;ha avviato un&#8217;ulteriore repressione contro questi membri della CDO in fuga e le comunità ecclesiali all&#8217;estero, emanando numerose direttive classificate.</p>



<p>Nel 2015, il&nbsp;<a href="https://bitterwinter.org/campaign-against-cag-extends-to-south-korea/?utm_source=rss&utm_medium=rss">documento interno</a>&nbsp;del&nbsp;<a href="https://bitterwinter.org/Vocabulary/ccp/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">PCC</a>&nbsp;&#8220;Anti-Xie Jiao: Due indagini, un piano di attuazione del progetto speciale&#8221; richiedeva un&#8217;indagine approfondita sui membri del CAG all&#8217;estero. Si sottolineava l&#8217;importanza di analizzare ogni caso singolarmente e di sviluppare strategie personalizzate. I dati raccolti comprendevano dati identificativi personali, attività all&#8217;estero e il background dei loro familiari in Cina.<a href="https://bitterwinter.org/campaign-against-cag-extends-to-south-korea/?utm_source=rss&utm_medium=rss"></a></p>



<figure class="wp-block-image"><img src="https://bitterwinter.org/wp-content/uploads/2025/09/CCP-2015-plan.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="Il piano del PCC del 2015 contro gli xie jiao all'estero.

" class="wp-image-51107"/><figcaption><em>Il piano&nbsp;<a href="https://bitterwinter.org/Vocabulary/ccp/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">del PCC</a>&nbsp;del 2015 contro&nbsp;<a href="https://bitterwinter.org/Vocabulary/xie-jiao/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gli xie jiao</a>&nbsp;all&#8217;estero.</em></figcaption></figure>



<p>Nel 2019, il documento&nbsp;<a href="https://bitterwinter.org/Vocabulary/ccp/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">del PCC</a>&nbsp;intitolato &#8220;Avviso sulla conduzione di ricerche su argomenti quali i pericoli e le contromisure riguardanti l&#8217; organizzazione&nbsp;<a href="https://bitterwinter.org/Vocabulary/xie-jiao/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Xie Jiao</a>&nbsp;del &#8216;Dio Onnipotente&#8217; &#8221; indicava che la campagna contro le comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni all&#8217;estero era attiva da oltre dieci anni.</p>



<p>Nel settembre 2020, la Commissione Centrale per gli Affari Politici e Giuridici&nbsp;<a href="https://bitterwinter.org/Vocabulary/ccp/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">del PCC</a>&nbsp;ha emesso una direttiva segreta per avviare&nbsp;<a href="https://bitterwinter.org/a-3-year-final-solution-plan-against-the-church-of-almighty-god/?utm_source=rss&utm_medium=rss">una &#8220;Battaglia Generale&#8221; nazionale triennale</a>&nbsp;contro la CDO. Uno degli obiettivi principali della campagna era&nbsp;<a href="https://bitterwinter.org/new-unified-arrest-operations-target-the-church-of-almighty-god/?utm_source=rss&utm_medium=rss">limitare la crescita della CDO all&#8217;estero</a>&nbsp;.</p>



<p>Nel 2018, un documento interno&nbsp;<a href="https://bitterwinter.org/Vocabulary/ccp/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">del PCC</a>&nbsp;ha incaricato i dipartimenti competenti di supervisionare le attività online delle comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, sia in Cina che a livello internazionale. Invitava specificamente il personale interno a criticare e creare discordia tra i membri chiave all&#8217;estero. Un altro documento ha evidenziato la necessità di intensificare gli sforzi contro la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni all&#8217;estero, richiedendo la raccolta di informazioni e dati interni alla Chiesa sul personale chiave, impiegando al contempo tattiche di infiltrazione, divisione e repressione.</p>



<p>Nell&#8217;agosto 2023, la Commissione Centrale per gli Affari Politici e Legali del&nbsp;<a href="https://bitterwinter.org/Vocabulary/ccp/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">PCC ha emesso una direttiva classificata per dare il via a una &#8221;&nbsp;</a><a href="https://bitterwinter.org/ccp-launches-3-year-tough-battle-against-the-church-of-almighty-god/?utm_source=rss&utm_medium=rss">Dura Battaglia</a>&nbsp;&#8221; triennale&nbsp;contro la CDO a partire dal 2024. La direttiva incaricava il&nbsp;<a href="https://bitterwinter.org/Vocabulary/ministry-of-state-security/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ministero della Sicurezza dello Stato</a>&nbsp;e della Pubblica Sicurezza di elaborare piani operativi specializzati incentrati sulle comunità della CDO all&#8217;estero.&nbsp;<a href="https://en.godfootsteps.org/persecution/annual-report-2024.html?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insisteva</a>&nbsp;sull&#8217;intensificazione degli sforzi di intelligence, sull&#8217;intensificazione della sorveglianza delle abitazioni e degli spostamenti dei principali fedeli delle chiese all&#8217;estero e sull&#8217;adozione di misure per &#8220;colpire e smantellare i gruppi della CDO all&#8217;estero e intimidirne i membri principali, limitarne lo sviluppo e indebolirne la capacità operativa&#8221;. Inoltre, invitava il Ministero degli Affari Esteri e le ambasciate e i consolati cinesi a &#8220;migliorare le strategie di ricerca e risposta in paesi importanti come la Corea del Sud e le Filippine&#8221; per ostacolare la crescita della CDO all&#8217;estero.</p>



<p>Nel 2024, diversi&nbsp;<a href="https://en.godfootsteps.org/persecution/annual-report-2024.html?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">documenti interni del PCC</a>&nbsp;hanno dimostrato che le autorità locali hanno emesso &#8220;Moduli per la raccolta di dati sulle indagini all&#8217;estero&#8221; destinati ai membri del CAG. Le agenzie di pubblica sicurezza hanno ricevuto istruzioni di potenziare le ricognizioni all&#8217;estero, &#8220;condurre indagini in regioni e paesi stranieri cruciali&#8221; e sfruttare le tecnologie dei big data per individuare modelli di comunicazione tra i membri all&#8217;interno e all&#8217;esterno della Cina.</p>



<p>Secondo il rapporto &#8220;Out of Sight, Not Out of Reach&#8221; dell&#8217;organizzazione internazionale&nbsp;per&nbsp;<a href="https://bitterwinter.org/Vocabulary/human-rights/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">i diritti umani&nbsp;</a><a href="https://freedomhouse.org/sites/default/files/2021-02/Complete_FH_TransnationalRepressionReport2021_rev020221.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Freedom House</a>&nbsp;, la Cina è attualmente il più diffuso e avanzato aggressore della repressione transnazionale. La sua campagna si distingue per la sua ampia portata, la presenza globale e la varietà di tattiche impiegate.</p>



<figure class="wp-block-image"><img src="https://bitterwinter.org/wp-content/uploads/2025/09/Chinese-police.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="La polizia cinese sequestra materiale informativo della CAG." class="wp-image-51108"/><figcaption><em>La polizia cinese sequestra materiale informativo della CAG.</em></figcaption></figure>



<p><strong>Tentacolo 1: Coercizione tramite familiari in Cina per costringere i membri del CAG a tornare</strong></p>



<p>Caso 1: Yan Simeng (Italia)</p>



<p>Yan Simeng (pseudonimo) è fuggita in Italia nel settembre 2023 in cerca di asilo. Tra marzo e luglio 2024,&nbsp;la polizia&nbsp;<a href="https://bitterwinter.org/Vocabulary/ccp/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">del PCC ha contattato ripetutamente suo fratello, mostrandogli filmati di sorveglianza di Yan che cambiava treno più volte prima di lasciare la Cina, per fare pressione su di lui affinché la convincesse a tornare. A luglio, agenti del&nbsp;</a><a href="https://bitterwinter.org/Vocabulary/public-security-department/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dipartimento di Pubblica Sicurezza</a>&nbsp;provinciale hanno chiamato più volte il fratello di Yan, sostenendo che fosse impegnata in attività religiose all&#8217;estero. Gli hanno chiesto di trasmetterle un messaggio in cui le intimava di tornare in Cina entro una settimana e di rinunciare alla sua fede. L&#8217;hanno minacciata che, se si fosse rifiutata, la sua registrazione di famiglia (hukou) sarebbe stata revocata, implicando che sarebbe stata arrestata al rientro e avrebbe dovuto affrontare una potenziale lunga pena detentiva. L&#8217;hanno anche avvertita che avrebbe potuto essere &#8220;imprigionata a vita&#8221; e che ai suoi figli sarebbe stato impedito di sostenere gli esami di ammissione all&#8217;università, di arruolarsi nell&#8217;esercito o di sostenere gli esami per il servizio civile. Inoltre, hanno minacciato di annullare i benefici pensionistici dei suoi genitori.</p>



<p>La foto di Yan Simeng è stata successivamente pubblicata sul sito web cinese &#8220;Alleanza contro Dio Onnipotente&#8221;.</p>



<figure class="wp-block-image"><img src="https://bitterwinter.org/wp-content/uploads/2025/09/CAG-refugees.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="Rifugiati del CAG in Italia. Da Facebook." class="wp-image-51109"/><figcaption><em>Rifugiati del CAG in Italia. Da Facebook.</em></figcaption></figure>



<p>Caso 2: Sun Jinlang (Francia)</p>



<p>Nel 2015, Sun Jinlang fuggì in Francia. Nei due anni successivi, contattò due volte la sorella in Cina tramite QQ, una piattaforma social cinese. Preoccupati del monitoraggio delle chat online&nbsp;<a href="https://bitterwinter.org/Vocabulary/ccp/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">da parte del PCC</a>&nbsp;, le loro discussioni continuarono a riguardare argomenti tipicamente familiari. Ciononostante, Sun divenne presto un bersaglio delle autorità di pubblica sicurezza cinesi.</p>



<p>Nel 2017, funzionari del&nbsp;<a href="https://bitterwinter.org/Vocabulary/ministry-of-state-security/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ministero della Sicurezza dello Stato</a>&nbsp;contattarono ripetutamente la sorella di Sun, insistendo sul fatto che &#8220;i cittadini cinesi possono credere solo nel Partito Comunista&#8221;. Sostenevano che Sun Jinlang predicasse all&#8217;estero, dichiarando di essere pienamente a conoscenza delle sue attività. Diffondevano voci intimidatorie, affermando che molti erano stati deportati in Cina o addirittura picchiati a morte da stranieri. Le autorità le chiesero anche di collaborare recandosi in Francia per riportare indietro Sun, offrendosi di coprire metà dei costi. Quando rifiutò, minacciarono di imporre restrizioni per impedire a Sun di rientrare in Cina.</p>



<p>Dopo essersi reso conto che le forze di sicurezza dello Stato lo avevano identificato, Sun interruppe ogni contatto con la sorella.</p>



<p>Caso 3: Tong Zhou (Corea del Sud)</p>



<p>Nel 2018, Tong Zhou (pseudonimo) ha fatto arrestare la madre nello&nbsp;<a href="https://bitterwinter.org/Vocabulary/xinjiang/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Xinjiang</a>&nbsp;a causa delle sue convinzioni religiose. Durante la detenzione, è stata sottoposta a torture che le hanno causato un&#8217;insufficienza renale acuta. L&#8217;ospedale ha emesso un avviso di condizioni critiche ed è stata trasferita in terapia intensiva, dove è stata sottoposta a 102 ore di dialisi continua. Il suo peso è sceso da sessanta a quaranta chilogrammi in poco più di due mesi.</p>



<p>Mentre era ricoverata in ospedale, la polizia ha utilizzato le prove delle attività religiose di Tong Zhou in Corea del Sud, incluso il suo curriculum, per intimidire la madre. L&#8217;hanno avvertita che, una volta scaduto il passaporto di Tong, sarebbe stata rimpatriata forzatamente dalla Corea del Sud.</p>



<p>Altri casi</p>



<p>Esistono molti casi simili. Ad esempio, membri della CDO come Li Chao (pseudonimo) in Italia, Gao Ziming (pseudonimo) in Corea del Sud e Zhang Xing (pseudonimo) in Canada hanno tutti visto le loro famiglie in Cina affrontare ripetute visite della polizia, interrogatori, minacce e intimidazioni. Preoccupati che le loro famiglie potessero essere implicate, molti membri della CDO emigrati all&#8217;estero hanno interrotto ogni contatto con i propri cari. Rimangono vigili, preoccupati che agenti o informatori&nbsp;<a href="https://bitterwinter.org/Vocabulary/ccp/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">del PCC</a>&nbsp;possano entrare in possesso delle loro informazioni personali.</p>
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		<title>Il &#8220;Modello Albania&#8221;: un laboratorio autoritario alle porte dell&#8217;Europa</title>
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		<pubDate>Sat, 30 Aug 2025 09:46:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>(da asgi.it) Il &#8220;Modello Albania&#8221;: un laboratorio autoritario alle porte dell&#8217;Europa L&#8217;introduzione del Protocollo Italia-Albania e le sue prime applicazioni, le modifiche legislative apportate dal Decreto Legge n. 37/2025 e i trasferimenti dai CPR italiani, i rimpatri e da&#46;&#46;&#46;</p>
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<p></p>



<p>(da asgi.it)</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/08/albania_aprile_2.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="810" height="477" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/08/albania_aprile_2.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-18158" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/08/albania_aprile_2.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 810w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/08/albania_aprile_2-300x177.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/08/albania_aprile_2-768x452.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w" sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" /></a></figure>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>Il &#8220;Modello Albania&#8221;: un laboratorio autoritario alle porte dell&#8217;Europa</td></tr></tbody></table></figure>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>L&#8217;introduzione del <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeFuBoPryUp1BrYxBqIoT/rUHMTKrKXkP0?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><u>Protocollo Italia-Alban</u></strong></a><a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeG13GYgvfzAfxOFvobOj/DhSdUrM0N3YL?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><u>ia</u></strong></a><strong> e le sue prime applicazioni</strong>, le modifiche legislative apportate dal <strong>Decreto Legge n. 37/2025</strong> <strong>e i trasferimenti dai CPR italiani, i rimpatri</strong> e da ultimo la prosecuzione dei trasferimenti nonostante il rinvio della Corte di Cassazione alla CGUE, rappresentano i punti di svolta del c.d. Modello Albania, che ridefinisce il trattamento delle persone migranti all&#8217;interno di un paradigma sempre più <strong>punitivo e restrittivo</strong> e che introduce ulteriori elementi di criticità, in un contesto già connotato da gravissime illegittimità rispetto all’impianto costituzionale, <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeG7uihVsr9KA3DYfmtyz/37BsFekIrDF_?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">come da ultimo affermato dalla </a><a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeGEmAqKq2JTe92rPlCZF/AvqfPob_kDvR?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>Corte Costituzionale</u></a>. L&#8217;<strong>ASGI</strong>, insieme ad altre organizzazioni e al <strong>Tavolo Asilo e Immigrazione</strong>, ha denunciato <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeGLdcz9nDTd8EsA9jV9V/Fzsf9gRBaBKD?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>sin dall&#8217;inizio</u></a> i profili di illegittimità di questo accordo. Il Protocollo, firmato nel novembre 2023, pone le basi per <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeGSV57ykOdmcKhSthnjl/iJr-qWVYpbn4?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>violazioni dei diritti fondamentali</u></a>, minando il principio di <strong>non respingimento</strong> e autorizzando forme di <strong>detenzione illegittima</strong>. La sua approvazione senza una legge di ratifica conforme all&#8217;<strong>art. 80 della Costituzione</strong> ha sollevato <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeGZMXGnhZnw6QWldg6K1/GJeRLtelwHYN?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>forti dubbi di costituzionalità</u></a>. <br>In origine si prevedeva il trattenimento di persone in arrivo in Italia via mare imbarcate su mezzi delle autorità italiane, laddove il Protocollo Italia-Albania (e legge di ratifica n. 14/2024) consente di portare in Albania i richiedenti asilo provenienti da Paese di origine sicura e trattenerli nell’hotspot di Shengjin e nel CPR di Gjader al fine di esaminare la loro richiesta di protezione internazionale mediante una procedura accelerata e di frontiera. Fin dal primo momento e nel corso delle prime operazioni sono risultate evidenti le <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeGgDzPceky5aWM4NeOuH/C_aCvwy70ATk?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>numerose criticità e violazioni</u></a>. Già in questa prima fase, questo sistema di esternalizzazione del controllo migratorio ha mostrato tutta la sua illegittimità ed è stato messo in discussione dalla <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeGn5RYRbw8F4cBN7chUX/kWbl1vHN1k07?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>giurisprudenza</u></a> in relazione all’applicazione del <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeGtwthGZ7IOYi0frb04n/z-oRqfmN2kle?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>concetto di paese di origine sicuro</u></a>, determinando la sospensione delle procedure di frontiera in attesa della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nell’ambito dei giudizi riuniti C-758/24 e C-759/24. <strong>Un cambio di paradigma nelle politiche migratorie: gli sviluppi del c.d. modello Albania</strong>Laboratorio di sperimentazioni autoritarie, il cosiddetto “Modello Albania”, ha praticato con il <strong>Decreto Legge 37/2025</strong> una nuova strada, ossia il <strong>trasferimento coatto di persone migranti già trattenute nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio</strong> (CPR) situati in Italia, su cui ASGI ha elaborato un&#8217;<a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsDhYHeahmCovIgBP3yxxB/birkWI8Yhd1U?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>analisi giuridica</u></a> e a cui è stata dedicata un’approfondita analisi nell’ultima <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsE9szr168Ik5Yk0msxhfF/FnrEn4-Fi2Tx?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione</u></a> dedicata alla detenzione del cittadino straniero, che ha evidenziato svariati profili di illegittimità della novella normativa. La possibilità di trasferire forzatamente all&#8217;estero persone già in attesa di espulsione dai CPR italiani non ha a che fare con esigenze logistiche, dato che la capacità ricettiva dei CPR italiani è ben lontana dalla saturazione. <br>La scelta di trasferire coattivamente le persone costituisce una <strong>misura a carattere punitivo</strong> e un atto gravemente ostile nei confronti di tutte le persone vincolate al rinnovo del permesso di soggiorno e, quindi, potenzialmente esposte, in caso di perdita del diritto al soggiorno, al trasferimento coatto in Albania. Il cosiddetto <strong>&#8220;Modello Albania&#8221;</strong> non solo colpisce i diritti dei migranti, ma riduce progressivamente le garanzie costituzionali per tutti. In questo senso, si pone in linea con il recente decreto sulla sicurezza, la libertà di manifestazione del pensiero, il diritto all’abitazione, i diritti delle persone detenute ad esercitare i propri diritti anche all’interno dei contesti detentivi, su cui sono stati sollevati dubbi di legittimità nella <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsEcDi3RUUOfFonqAhwRNJ/ViDULy5awsnb?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>relazione del Massimario della Corte di Cassazione</u></a>. È inoltre un sistema che introduce un <strong>trattamento radicalmente differenziato</strong> per chi è sottoposto a detenzione o trattenimento in CPR determinando, tra le altre, anche una scala gerarchica tra le persone, sintomatica di un regime autoritario. Da ultimo il <strong>rinvio alla CGUE da parte della Corte di Cassazione</strong>, con l’ordinanza n. 23105/2025,depositata il 20 giugno 2025, avrebbe dovuto condurre ad immediata cessazione del trattenimento in Albania e alla sospensione dei trasferimenti almeno fino a quando la Corte di giustizia dell’Unione europea non avrà fatto piena chiarezza sulla compatibilità delle varie fasi del cosiddetto &#8220;modello Albania&#8221; con il diritto dell’Unione. Infatti, la Corte ha sollevato gravissimi dubbi di legittimità relativamente all’intero impianto del progetto Albania, che vanno ad attaccarne proprio i presupposti e le fondamenta. <br>Oltre a sollevare questioni di <strong>compatibilità</strong> <strong>con il diritto dell’Unione</strong>, la Corte evidenzia come le aree situate in Albania <strong>non possano essere considerate parte integrante dello stato italiano</strong>, mettendo anche in discussione la <strong>proporzionalità dei trattenimenti</strong> in Albania. Tuttavia il governo <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsF4YQFrsqUaQ4rfYWvB5N/AaywW4J2hWKQ?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>persevera</u></a> in una prassi la cui conformità al diritto dell’UE risulta attualmente oggetto di seri dubbi interpretativi.  <strong>La compatibilità con il diritto UE</strong>. Il trasferimento delle persone già trattenute in Italia presso il CPR di Gjadër solleva infatti gravi dubbi di compatibilità con il diritto UE, in particolare alla luce dei <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsFWt8SIHCaVaKvUwLtunR/oZpmoxnFtfmQ?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>rimpatri effettuati direttamente dall’Albania verso l’Egitto il 9 maggio 2025</u></a>: un volo charter partito da Roma e diretto a Il Cairo ha fatto tappa all’aeroporto internazionale di Tirana solo per far salire a bordo cinque persone di origine egiziana. Sebbene la Commissione Europea abbia finora tenuto un <strong>atteggiamento piuttosto ambiguo</strong>, sostenendo l’inapplicabilità del diritto dell’Unione e la sola applicazione della normativa italiana, è evidente che il rimpatrio effettuato dall’Italia da suolo e infrastrutture albanesi (quale l’aeroporto di Tirana, per esempio) crea <strong>non poche questioni di conformità alla normativa eurounitaria</strong>. Durante tali operazioni di rimpatrio, infatti, le Autorità italiane non hanno alcuna possibilità concreta di assicurare  i diritti e le garanzie che la Direttiva Rimpatri prescrive in materia di esecuzione dei rimpatri di cittadini di paesi terzi; in particolare, <strong>l’Italia non può assicurare la proporzionalità dei mezzi di coercizione, la ragionevolezza dell’uso della forza, e il monitoraggio effettivo delle operazioni </strong>che sono di fatto poste sotto il controllo delle Autorità albanesi. ASGI ha elaborato un&#8217;<a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsFzDqeifYgQkazKKAseVV/rTSD-7oABTdm?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">analisi giuridica</a> degli ultimi avvenimenti. <strong>Monitoraggio e denuncia delle violazioni</strong>Alla luce di ciò appare fondamentale condurre azioni di monitoraggio, strutturare strategie di supporto legale e un&#8217;azione sistematica di decostruzione critica e di contronarrazione rispetto all’iniziativa del governo italiano.Grazie alle <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsGRYYr93umLur39hzrODZ/71pAsfHT6SeJ?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>missioni di monitoraggio</u></a> condotte dal <strong>Tavolo Asilo e Immigrazione</strong>, con il supporto di parlamentari italiani ed europei, sono state documentate <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsGttH3ZSGsH576z5oq7vd/encw91FIuJvZ?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><u>numerose violazioni</u></strong></a><strong> sistemiche degli standard previsti dalle direttive europee in materia di asilo e accoglienza, </strong>nei centri albanesi adibiti al trattenimento. <br>Report e testimonianze evidenziano: <strong>trasferimenti forzati senza comunicazione preventiva adeguata, </strong><a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsHMDzFzqcyCFNAoTdordh/mFcbFskcxpkG?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><u>condizioni di trasporto degradanti</u></strong></a>, con l&#8217;uso di fascette o manette, <strong>grave sofferenza psicofisica e episodi di autolesionismo</strong> tra i migranti trattenuti, <strong>accesso negato alla tutela legale</strong>, con ostacoli alla difesa e mancata informazione sulle procedure, ccondizioni di trattenimento inadeguate e violazione del <strong>diritto alla salute</strong>.<br> <strong>Un allarme per la democrazia</strong>. L&#8217;ASGI chiede la <strong>dismissione immediata delle strutture detentive situate in Albania </strong> e l’abbandono del <strong>Protocollo Italia-Albania</strong>, in quanto lesivo dei diritti fondamentali. Le sentenze già ottenute dimostrano la fragilità giuridica di questo sistema, che continua ad essere più uno <strong>strumento di propaganda</strong> giocato sui diritti delle persone, che una politica di gestione dei flussi migratori. Le politiche di contenimento della mobilità non riguardano solo i migranti: testano strategie che potrebbero in futuro essere <strong>estese ad altri ambiti sociali</strong>, minando i diritti di tutti. Contestare queste misure significa <strong>difendere i principi democratici e riaffermare la centralità dei diritti umani</strong>.</td></tr></tbody></table></figure>
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		<title>#FreeHandala, stop genocide</title>
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		<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 10:05:48 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>di Francesco Piobbichi Il senso d&#8217;impotenza e l&#8217;impossibilità umana di cogliere l&#8217;intero pieno di dolore di un genocidio in atto, producono un vuoto enorme. In ognuno di noi. Con questo limite, chi si è&#46;&#46;&#46;</p>
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<p></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/07/pio.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="768" height="1024" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/07/pio-768x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-18113" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/07/pio-768x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/07/pio-225x300.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 225w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/07/pio-1152x1536.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1152w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/07/pio.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1500w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a></figure>



<p></p>



<p></p>



<p>di Francesco Piobbichi</p>



<p></p>



<p>Il senso d&#8217;impotenza e l&#8217;impossibilità umana di cogliere l&#8217;intero pieno di dolore di un genocidio in atto, producono un vuoto enorme. </p>



<p>In ognuno di noi. Con questo limite, chi si è trovato a lottare contro la necropolitica dei governi europei in frontiera ha dovuto fare i conti per anni. Il genocidio del governo israeliano oggi rende questo limite un elemento di discussione politica. </p>



<p>Nessuno Stato Nazione ha avuto il coraggio di interromperlo mentre una parte enorme della popolazione globale sente i palestinesi come fratelli e sorelle e prova a fare quello che può. È commovente vedere gettare bottiglie con del riso in Mare sperando che arrivino sulle spiagge di Gaza, ed è ammirevole il coraggio delle navi umanitarie che si suicidano sbattendo contro l&#8217;esercito israeliano. Ho letto con interesse la proposta di creare una flotta di navi che moltiplicano tali gesti. Così come si è costituita una flotta per salvare la gente in mare dobbiamo prendere esempio e moltiplicare queste azioni. </p>



<p>È da qui, da questi gesti che si rigenera un nuovo umanesimo, fratellanza e sorellanza del sentire comune come un tempo fu l&#8217;internazionalismo degli oppressi. Riconoscere la nostra impotenza è il primo passo per affrontare con la forza della volontà il mondo grande e terribile. Un abbraccio ai partigiani ed alle partigiane della nave #Handala oggi sequestrati da un governo genocida. </p>



<p>Che 100 altre navi si organizzino, che sorga resistenza. Ovunque.</p>



<p></p>
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		<title>La CEDU non si tocca</title>
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		<pubDate>Sat, 31 May 2025 08:32:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>A seguito del recente attacco del governo Meloni alla CEDU (Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; https://it.euronews.com/my-europe/2025/05/24/il-consiglio-deuropa-risponde-a-meloni-e-frederiksen-no-a-pressioni-politiche-sulla-cedu#:~:text=Il%20Consiglio%20d%27Europa%20risponde%20a%20Meloni%20e%20Frederiksen%3A%20%22No%20a%20pressioni%20politiche%20sulla%20Cedu%22) pubblichiamo oggi notizie di alcune sentenze relative alla violazione di articoli della stessa (osservatorio risalente allo scorso&#46;&#46;&#46;</p>
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<p></p>



<div class="wp-block-image"><figure class="alignright size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/05/corte.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="590" height="350" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/05/corte.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-18032" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/05/corte.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 590w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/05/corte-300x178.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 590px) 100vw, 590px" /></a></figure></div>



<p>A seguito del recente attacco del governo Meloni alla CEDU (Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; https://it.euronews.com/my-europe/2025/05/24/il-consiglio-deuropa-risponde-a-meloni-e-frederiksen-no-a-pressioni-politiche-sulla-cedu#:~:text=Il%20Consiglio%20d%27Europa%20risponde%20a%20Meloni%20e%20Frederiksen%3A%20%22No%20a%20pressioni%20politiche%20sulla%20Cedu%22)?utm_source=rss&utm_medium=rss pubblichiamo oggi notizie di alcune sentenze relative alla violazione di articoli della stessa (osservatorio risalente allo scorso mese di aprile, quindi si tratta di decisioni recentissime). </p>



<p></p>



<p><strong>Osservatorio Corte EDU: aprile 2025</strong></p>



<p><strong>Selezione di pronunce rilevanti per il sistema penale</strong></p>



<p><em>A cura di&nbsp;</em><a href="https://www.sistemapenale.it/it/autori-di-sp/zacche-francesco?utm_source=rss&utm_medium=rss"><em>Francesco Zacché</em></a><em>&nbsp;e&nbsp;</em><a href="https://www.sistemapenale.it/it/autori-di-sp/zirulia-stefano?utm_source=rss&utm_medium=rss"><em>Stefano Zirulia</em></a></p>



<p><em>Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Margherita Ricci (artt. 3, 10, 11 e 14 Cedu) e Stefania Basilico (artt. 6 e 8 Cedu).</em></p>



<p><strong><em>In aprile abbiamo selezionato pronunce relative a:</em></strong><em>&nbsp;compatibilità del regime&nbsp;</em>ex&nbsp;<em>art. 41-bis ord. pen. con il divieto di pene inumane e degradanti (art. 3 Cedu); preclusione della partecipazione alle udienze in video-collegamento (art. 6 Cedu); valutazione delle prove a difesa e coinvolgimento del giudice come testimone in indagine parallela a quella oggetto del suo giudizio (art. 6 Cedu); Perquisizione di studio legale e sequestro del computer senza mandato di perquisizione e controllo successivo (art. 8 Cedu); uso della forza contro un giornalista che filma un intervento di polizia (art. 10 Cedu); interruzione di conferenza LGBT e test antidroga in assenza di indizi in ordine all’assunzione o detenzione di stupefacenti (artt. 3, 14 e 11 Cedu).</em></p>



<p><strong>ART. 3 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22respondent%22:[%22ITA%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-242639%22]}?utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, Sez. I, 10 aprile 2025, Morabito c. Italia</a></p>



<p><strong>Divieto di pene inumane o degradanti – Permanenza in carcere di detenuto anziano e affetto da decadimento cognitivo con diagnosi di Alzheimer – adeguatezza delle cure – non violazione – Sottoposizione al regime carcerario ex art. 41-bis – Decadimento cognitivo – assenza di motivazione in ordine alla persistente pericolosità,&nbsp;<em>sub specie&nbsp;</em>di capacità di mantenere contatti con la criminalità organizzata – violazione.</strong></p>



<p>Il ricorrente, G.M., cittadino italiano nato nel 1934, era stato condannato in via definitiva per fatti di mafia e sottoposto – nel carcere di Opera a Milano – al regime previsto dall’art. 41&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>ord. pen. Il ricorso nasceva dalla circostanza che, nonostante il deterioramento fisico e cognitivo del condannato, questi non solo era rimasto in carcere, ma aveva continuato ad essere detenuto secondo le modalità dell’art. 41&nbsp;<em>bis</em>. Secondo G.M., quindi, i fatti esposti si erano tradotti nella lesione dell’art. 3 CEDU. Questi, infatti, aveva 88 anni e soffriva di numerose patologie: l’ingrossamento della prostata lo aveva costretto da anni all’uso del catetere con conseguenti (e frequenti) infezioni delle vie urinarie; era poi affetto da ernia inguinale bilaterale, cardiopatia ipertensiva con episodi di angina e da poliartrite. In aggiunta, era oggetto anche di un progressivo (ma inesorabile) decadimento cognitivo (§ 6). Alla luce di questo composito quadro clinico, l’Italia aveva fornito alla Corte la cartella clinica del condannato, da cui si evinceva che allo stesso erano stati – di volta in volta – offerti tutti i trattamenti necessari, ancorché – in alcune occasioni – fosse stato proprio lui a rifiutarli (§§ 7 &#8211; 15). Non solo, dalla documentazione depositata, si evinceva che le condizioni del ricorrente erano compatibili con il regime carcerario (§ 17). Il ricorrente, invece, forniva valutazioni di consulenti di parte, dalle quali emergeva che egli non solo non poteva essere adeguatamente curato in carcere, ma che a maggior ragione non poteva più restare sottoposto al regime dell’art. 41&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>(§§ 19 &#8211; 22).Ciononostante, G.M. aveva continuato ad essere assoggettato al “carcere duro”, giacché il Ministero della Giustizia aveva ritenuto necessario prorogargli l’applicazione biennale di tale regime in quanto egli non si era mai dissociato dal gruppo mafioso di appartenenza, conservandovi – anzi – un ruolo di primo piano. Questa decisione era stata reclamata da parte di G.M., secondo il quale, rispetto alla presunta capacità di mantenere contatti con il&nbsp;<em>clan</em>, non poteva trascurarsi il dato dell’evidente decadimento cognitivo. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, investito della decisione, aveva tuttavia rigettato il reclamo, nonostante le conclusioni addotte dal perito sulla salute del ricorrente. La decisione era poi stata confermata dalla Corte di Cassazione (§§ 30 &#8211; 32). In data 7 gennaio 2022 e successivamente in data 6 giugno 2022, il ricorrente aveva quindi adito la Corte EDU lamentando la lesione dell’art. 3 CEDU.&nbsp;<em>Medio tempore</em>&nbsp;– tra l’altro – le autorità italiane avevano continuato a prorogare a G.M. l’applicazione biennale del carcere duro (§§ 33 &#8211; 35). La situazione aveva subito una temporanea modifica quando il condannato, operato d’urgenza il 29 maggio 2023, era stato conseguentemente sottoposto alla detenzione domiciliare. Lo stesso, tuttavia, il 21 giugno 2023 era tornato in carcere. A quel tempo, però, sull’assunto che la detenzione domiciliare avesse comportato la cessazione dell’applicazione del carcere duro, questi era stato sottoposto a normale reclusione (§§ 54 &#8211; 59). &nbsp;Malgrado ciò, il 14 novembre 2023 il Ministero della Giustizia aveva decretato la necessità di sottoporre G.M. nuovamente alla detenzione&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 41&nbsp;<em>bis</em>. Anche in questo caso la decisione era stata oggetto di reclamo; al tempo del giudizio, però, la Corte EDU non aveva evidenza in merito all’esito dello stesso (§ 65). &nbsp;Passando al merito, secondo i giudici di Strasburgo per verificare, in concreto, se lo stato di detenzione carceraria rispetti o meno l’art. 3, occorre condurre tre diversi tipi di verifiche, e in particolare: (<em>i</em>) accertare lo stato di salute del detenuto e l’effetto che su costui hanno le modalità di esecuzione della pena; (<em>ii</em>) valutare la qualità delle cure mediche che gli sono fornite; e (<em>iii</em>) rilevare se, tenuto conto dello stato di salute, questi debba restare in carcere o meno (§ 101). Con riferimento al punto&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;(<em>i</em>), per la Corte è pacifico che il ricorrente fosse affetto da molteplici patologie (§ 102), così come, con riferimento al punto&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;(<em>ii</em>), è provato che lo stesso avesse sempre beneficiato di trattamenti medici adeguati (§ 110). L’elemento che richiede maggiore attenzione è, a giudizio della Corte, il punto&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;(<em>iii</em>), aspetto sul quale si appuntava la valutazione di G.M. in merito al trattamento inumano cui era sottoposto, e consistente – appunto – nella prosecuzione della detenzione nonostante le sue patologie (§ 111). Secondo la Corte, tuttavia, posto che non esiste un diritto ad essere rilasciati&nbsp;<em>de plano&nbsp;</em>per ragioni di salute e che il ricorrente – ancorché in carcere – aveva sempre ricevuto adeguate terapie, la continuazione del regime detentivo in sé non aveva comportato alcuna violazione dell’art. 3 CEDU (§§ 111 &#8211; 115). Per contro, la Corte ravvisa la violazione dell’art. 3 in relazione al fatto che il ricorrente aveva continuato ad essere sottoposto al regime dell’art. 41&nbsp;<em>bis</em>. Come noto, per la Corte EDU tale regime non costituisce di per sé trattamento inumano e degradante; occorre però che lo stesso sia compatibile con il rispetto della dignità umana e che non provochi un livello di sofferenza superiore a quello inerente alla detenzione (§ 125). Nel caso di specie, il ricorrente aveva 88 anni ed era stato assoggettato al carcere duro fin dal 2004. Sulla scorta di tali motivi, i giudici italiani avrebbero dovuto indagare con maggiore pregnanza la sussistenza di adeguate ragioni per continuare l’applicazione di simile modalità detentiva (§ 135). Dalla documentazione depositata, però, nulla emergeva in questo senso e, anzi, sorgevano dubbi in ordine al fatto che il ricorrente avesse potuto mantenere rilevanti contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza. Ciò, a maggior ragione tenuto conto dell’ampiamente provato deterioramento delle sue facoltà cognitive (situazione, tuttavia, sempre sottostimata dalle autorità italiane, secondo cui non poteva ignorarsi il fatto che G.M. sembrasse lucido rispetto all’espletamento delle mere attività quotidiane) (§§ 139 &#8211; 140). &nbsp;Pertanto, il fatto che il ricorrente, in mancanza di sufficienti motivazioni in merito, avesse continuato ad essere detenuto secondo le modalità dell’art. 41&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>non poteva che costituire una lesione dell’art. 3 CEDU (§ 146). (<em>Margherita Ricci</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: L. Pressacco,&nbsp;<em>Presupposti di applicazione dell’art. 41-bis ord. penit. e condizioni di salute del detenuto</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2019, 1, pp. 669 e ss.; P. Bernardoni,&nbsp;<em>Detenzione e infermità psichica sopravvenuta: un problema europeo e una soluzione nazionale</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2019, 2, pp. 1065 e ss.; L. Franzetti,&nbsp;<em>Detenzione di soggetti affetti da disturbi psichiatrici e promiscuità delle strutture carcerarie: la CEDU “boccia” il sistema penitenziario portoghese</em>, in&nbsp;<em>Riv. It.&nbsp;</em><em>Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2024, 2, pp. 854 e ss.</p>



<p><strong>ART. 6 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-242784&utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 24 aprile 2025, Ivan Karpenko c. Ucraina</a></p>



<p><strong>Equità processuale &#8211; parità delle armi &#8211; immotivata assenza di contraddittorio &#8211; al ricorrente detenuto non rappresentato è preclusa la partecipazione alle udienze tramite collegamento video &#8211; violazione</strong></p>



<p>Il ricorrente promuove dinanzi alle autorità nazionali un procedimento volto a far accertare l’indebito monitoraggio della sua corrispondenza in carcere da parte delle autorità penitenziarie (§ 10). Rigettate le sue pretese, egli adisce la C.edu lamentando la violazione dell’equità processuale sotto il profilo del diritto alla parità delle armi e del contraddittorio, poiché gli sarebbe stato illegittimamente precluso di partecipare alle udienze tramite collegamento video (§ 21). Premesso che l’equità processuale impone il rispetto di una sostanziale parità tra le parti (§ 27) e che, salvo eccezioni, le udienze devono essere orali (§ 28), i giudici di Strasburgo accertano nella specie la violazione dell’art. 6 Cedu per non aver le autorità nazionali consentito al ricorrente detenuto, pur potendo, di esporre le proprie difese da remoto (§ 40). Tenendo conto dei principi del giusto processo, nessuna rilevanza assume in senso contrario che il diritto interno non contempli la possibilità di collegamenti video (§ 37), tanto più nel caso in cui, come occorso nella specie e come rilevato dalla C.edu, nel procedimento in questione le autorità penitenziarie, diversamente dal ricorrente, avevano potuto esercitare il proprio diritto di difesa confutando la ricostruzione fattuale avversa (§ 40). (<em>Stefania Basilico</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: P. Concolino,&nbsp;<em>L’equità processuale:&nbsp;</em>leading case<em>&nbsp;e applicazione concreta della C.edu</em>, in&nbsp;<em>Riv. it. dir. proc. pen.</em>, 2024, p. 1628.</p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-242999&utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 24 aprile 2025, Sytnyk c. Ucraina</a></p>



<p><strong>Equità processuale &#8211; imparzialità oggettiva del giudice &#8211; ricorrente condannato per corruzione &#8211; mancata valutazione delle prove a difesa &#8211; il giudice è coinvolto come testimone in una indagine parallela &#8211; violazione</strong></p>



<p>Il ricorrente è un funzionario pubblico condannato per corruzione ed il suo nominativo è inserito a tempo indeterminato nel pubblico registro ucraino dei funzionari corrotti. Egli adisce la C.edu lamentando l’iniquità del processo svoltosi nei suoi confronti ai sensi dell’art. 6 comma 1 Cedu. Nel dettaglio, secondo il ricorrente, da una parte le autorità nazionali avrebbero omesso di procedere alla valutazione delle prove a difesa prendendo in considerazione solo le, peraltro vaghe, prove dell’accusa (§ 67) e, dall’altra, l’imparzialità di uno dei giudici sarebbe stata dubbia (§ 69). I giudici di Strasburgo, in accoglimento del ricorso, concludono per la violazione del principio di equità processuale sotto entrambi i profili. Quanto al primo, la C.edu rileva come la condanna del ricorrente si sia effettivamente basata su prove inconsistenti, financo contraddittorie, senza alcuna valutazione delle prove testimoniali a difesa, oltretutto nel contesto di un’arbitraria distribuzione dell’onere della prova (§ 80-82); quanto al secondo, richiamata la propria giurisprudenza in materia di imparzialità oggettiva dell’organo giudicante (§ 84-86), la C.edu esclude che il giudice in questione potesse apparire effettivamente imparziale poiché coinvolto come testimone in un’indagine parallela (§ 90). (<em>Stefania Basilico</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: V. Sirello,&nbsp;<em>Questioni in tema di imparzialità oggettiva del giudice</em><em>,&nbsp;</em>in&nbsp;<em>Riv. it. dir. proc. Pen</em><em>.,&nbsp;</em>2024, p. 1249;<em>&nbsp;</em>F. Ertola,&nbsp;<em>Esigenze di imparzialità nel processo penale</em>,&nbsp;<em>ivi</em>, 2019, p. 2235; L. Pressacco,&nbsp;<em>Imparzialità del giudice e responsabilità del magistrato</em>,&nbsp;<em>ivi</em>, 2018, p. 1837.</p>



<p><strong>ART. 8 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-242532&utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 3 aprile 2025, Kulak c. Slovacchia</a></p>



<p><strong>Perquisizione dello studio legale del ricorrente e sequestro del computer per quasi quindici mesi &#8211; assenza di mandato di perquisizione e di controllo successivo &#8211; il diritto interno non garantisce la conservazione del materiale soggetto al segreto professionale ed estraneo all’indagine &#8211; violazione</strong></p>



<p>Nel corso di un’indagine per corruzione, le autorità nazionali perquisiscono lo studio legale del ricorrente e sequestrano il computer dello stesso per quasi quindici mesi. Invocando l’art. 8 Cedu ed il segreto professionale (§ 53), il ricorrente sostiene di aver subito un’interferenza arbitraria in quanto la perquisizione è avvenuta in assenza di mandato nonostante mancassero ragioni d’urgenza e, inoltre, il diritto interno non contempla uno strumento di controllo successivo (§ 57-58); ancora, quest’ultimo nemmeno garantisce che il materiale soggetto al segreto professionale ed estraneo all’indagine sia adeguatamente conservato (§ 60). I giudici di Strasburgo, premessa l’applicabilità dell’art. 8 Cedu agli studi legali (§ 73) e la peculiare garanzia di proteggere la riservatezza della corrispondenza tra gli avvocati ed i clienti (§ 75), accolgono il ricorso. Da una parte, accertano nella specie l’effettivo difetto dell’urgenza legittimante una perquisizione senza mandato (§ 81) e, dall’altra, la mancanza di adeguate garanzie idonee a bilanciare tale assenza come, a titolo esemplificativo, la possibilità di procedere ad un efficace controllo successivo (§ 84). Ancora, la carenza nell’ordinamento giuridico nazionale di adeguate forme di protezione dei dati estranei all’indagine soggetti al segreto professionale costituisce un’interferenza non conforme al paradigma convenzionale invocato (§ 88). (<em>Stefania Basilico</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici<strong>:&nbsp;</strong>F. Ertola,&nbsp;<em>Ambiti di tutela della privatezza</em>, in&nbsp;<em>Riv. it. dir. proc. pen.</em>, 2022, p. 1745.</p>



<p><strong>ART. 10 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22respondent%22:[%22ARM%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22],%22itemid%22:[%22001-242528%22]}?utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, Sez. V, 3 aprile 2025, H.G. c. Armenia</a></p>



<p><strong>Libertà di raccogliere e diffondere informazioni – Uso della forza nei confronti di un giornalista che effettua riprese – sequestro della videocamera il loro intervento su un manifestante – Ingerenza illegittima non “necessaria in una società democratica” – Violazione</strong></p>



<p>Un giornalista&nbsp;<em>freelance</em>&nbsp;di origine armena, H.G., ricorreva alla Corte EDU lamentando la lesione dell’art. 10 CEDU in quanto, durante una manifestazione occorsa il 19 luglio 2016 nel quartiere di Sari Tagh in Yerevan (Armenia), la polizia gli aveva impedito di continuare a filmare quanto stava accadendo intorno a lui e, nello specifico, tra i manifestanti e le stesse forze dell’ordine. &nbsp;La vicenda traeva origine dai fatti del 17 luglio 2016, quando un gruppo di oppositori politici aveva assaltato una stazione di polizia a Yerevan chiedendo la liberazione del principale&nbsp;<em>leader</em>&nbsp;politico di opposizione e le dimissioni dell’allora presidente armeno. Come noto, dopo questo avvenimento la città di Yerevan era stata teatro di numerose (ed infuocate) contestazioni. In una di queste proteste, appunto quella verificatasi la sera del 19 luglio 2016, era presente anche il ricorrente in qualità di giornalista, sebbene sprovvisto del relativo “cartellino” identificativo. &nbsp;Quando la polizia aveva circondato un manifestante, il ricorrente aveva tentato di filmare l’accadimento. A quel punto, però, i poliziotti, benché avvertiti da un collega di H.G. che questi era un giornalista, si erano comunque avventati contro di lui. In particolare, da un video messo a disposizione della Corte, si udivano due poliziotti rivolgersi con tono minaccioso al ricorrente: uno che gli diceva “Chi stai filmando, eh?”, mentre l’altro che gli diceva “Non ho ancora cancellato [il video]; [lo] cancellerò…” (§ 9). Dal filmato, inoltre, risultava possibile ricostruire la dinamica dell’intera aggressione patita dal ricorrente. Infatti, mentre i suddetti operatori di polizia intimorivano il giornalista, altri si erano avventati contro di lui bloccandolo e colpendolo ripetutamente e strappandogli di mano sia il cellulare sia la videocamera con cui stava lavorando. Quest’ultima gli era stata restituita soltanto dopo diverso tempo (e, tra l’altro, grazie all’intervento di un altro ufficiale); tuttavia alcuni video della manifestazione erano stati cancellati. &nbsp;A seguito dell’evento, veniva aperta un’indagine in relazione –&nbsp;<em>inter alia</em>&nbsp;– ai reati di cui agli artt. 308, para. 1 (abuso di autorità), 309, para. 1 (eccesso di autorità) e 164, para. 2 (ostacolo all’esercizio di lecita attività giornalistica, commesso da un pubblico ufficiale) (§ 13). Tuttavia, a fronte della mancanza di progressi investigativi, in data 13 aprile 2023, l’avvocato del ricorrente aveva ricusato il procuratore. Sul punto occorre specificare che, al tempo del processo davanti alla Corte EDU, non si aveva evidenza dell’esito di tale azione né l’indagine penale aperta in Armenia risultava chiusa (§ 33). &nbsp;Proprio per quest’ultima ragione, e cioè per l’asserito mancato esperimento di tutti i rimedi domestici, l’Armenia eccepiva l’inammissibilità del ricorso di H.G. davanti alla Corte EDU (§§ 41 e 42). Dal canto suo, invece, il ricorrente rilevava che l’indagine penale non costituiva un rimedio effettivo e, pertanto, il suo ricorso non poteva dirsi inammissibile (§§ 43 – 45). Non potendosi trascurare che, a distanza di anni dall’inizio dell’indagine, la stessa non aveva portato alcun risultato, la Corte – da ultimo – dichiarava l’ammissibilità del ricorso (§ 51). Passando al merito, il ricorrente evidenziava come la condotta tenuta dai poliziotti avesse determinato una illegittima lesione della sua libertà di espressione (§ 57). Tale ricostruzione veniva accolta dalla Corte, secondo cui era evidente che la condotta del ricorrente configurava l’esercizio del diritto raccogliere informazioni a fini di cronaca. Per tali motivi, tenuto conto dell’aggressione da questi subita per mano dei poliziotti e della contestuale sottrazione della videocamera, risultava pacifico – secondo i giudici di Strasburgo – che l’espletamento del lavoro giornalistico di H.G. fosse stato ostacolato (§ 62). La Corte si chiedeva, da ultimo, se tale impedimento potesse dirsi in qualche modo giustificato e, quindi, “necessario in una società democratica”&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 10, co. 2 CEDU. Ebbene, anche a tale quesito non si dava risposta positiva, atteso che il ricorrente non era armato né aveva tenuto un comportamento violento e che, inoltre, non era stata fornita alcuna prova idonea a dimostrare la sussistenza di un legittimo scopo quanto al contegno tenuto dagli operatori di polizia (§ 64). (<em>Margherita Ricci</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: M. Crippa,&nbsp;<em>La pubblicazione di dichiarazioni diffamatorie altrui: la Corte EDU condanna l’Italia per la violazione del diritto di cronaca in relazione all’omicidio Tobagi,&nbsp;</em>in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2020, 2, p. 1164; M. Crippa,&nbsp;<em>La violazione della libertà di stampa nell’ordinamento turco: ancora una condanna della Corte EDU per la custodia cautelare,&nbsp;</em>in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2021, 1, pp. 336-337; B. Fragasso,&nbsp;<em>Diritto alla libertà di espressione degli avvocati e sanzioni disciplinari: la Corte Edu condanna la Polonia per violazione dell’art. 10 CEDU</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2023, 3, p. 1240; L. Franzetti,&nbsp;<em>I confini della libertà di espressione in caso di vilipendio alla bandiera</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2023, 4, pp. 1665-1666.</p>



<p><strong>ARTT. 3 e 14 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22itemid%22:[%22001-242861%22]}?utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, Sez. III, 29 aprile 2025, D. e altri c. Russia</a></p>



<p><strong>Interruzione di una conferenza LGBT – Perquisizioni personali illegittime da parte delle forze dell’ordine –&nbsp;<em>test</em>&nbsp;obbligatorio antidroga in assenza di indizi in ordine all’assunzione o detenzione di stupefacenti – Umiliazione e svilimento intenzionali motivati da omofobia – Indagine inefficace – Violazione</strong></p>



<p>Sei cittadini russi adiscono la Corte europea denunciando il&nbsp;<em>raid</em>&nbsp;illegittimamente operato dalla polizia russa in data 5 dicembre 2020 a Yaroslavl (Russia), quando le forze dell’ordine avevano violentemente interrotto la conferenza sui diritti umani e sull’attivismo LGBT cui i ricorrenti stavano partecipando. In particolare, forze speciali della polizia (indossando passamontagna e filmando il loro intervento) avevano fatto irruzione intorno alle tre del pomeriggio nel luogo in cui si stava tenendo l’evento. Essi avevano costretto gli undici partecipanti a restare a lungo in piedi davanti al muro, li avevano poi perquisiti ed interrogati e ne avevano registrato i documenti di identità. &nbsp;Nonostante i ricorrenti avessero chiesto spiegazioni in ordine al controllo che stavano subendo, non era stata fornita loro alcuna giustificazione in merito e, anzi, agli stessi erano stati rivolti dalla polizia epiteti ingiuriosi concernenti il loro presunto orientamento sessuale. &nbsp;Non solo. Sebbene, la perquisizione personale e locale non avesse dato alcun esito favorevole quanto alla presenza di droghe, tutti i partecipanti al<em>&nbsp;workshop</em>&nbsp;erano stati condotti in ospedale per essere sottoposti obbligatoriamente ai&nbsp;<em>test</em>&nbsp;antidroga (§§ 5 e 6). Gli esami erano risultati negativi; ciononostante, i partecipanti erano stati rilasciati soltanto intorno alle nove di sera, a seguito di ulteriori interrogatori. Dopo gli avvenimenti descritti, i ricorrenti avevano denunciato all’autorità russa l’illegittimità della condotta tenuta dai poliziotti, ritenendo che la stessa configurasse un abuso di potere penalmente rilevante ai sensi dell’art. 286 del loro Codice Penale. Cionondimeno, alle loro segnalazioni non era seguita alcuna incriminazione (§§ 10 e 11). &nbsp;Davanti alla Corte i ricorrenti lamentavano – prima di tutto – la violazione degli artt. 3 e 14 CEDU in quanto gli stessi, durante l’intervento della polizia, erano stati sottoposti a trattamenti discriminatori e che avevano ingenerato in loro un grave senso di paura, di angoscia e di umiliazione. In aggiunta, essi eccepivano anche che in Russia non era stata condotta alcuna indagine effettiva sulla illiceità della condotta tenuta dalla polizia (§ 19). I giudici di Strasburgo, partendo proprio da quest’ultima doglianza, rilevavano&nbsp;<em>in primis</em>&nbsp;la mancanza di prove in ordine alla necessità di esperire i&nbsp;<em>test&nbsp;</em>antidroga. Inoltre, considerando la ben documentata ostilità russa verso la comunità LGBT all&#8217;epoca dei fatti, statuivano che l’autorità giudiziaria russa avrebbe dovuto accertare se le azioni della polizia fossero state motivate o meno da intenti discriminatori riconnessi al presunto orientamento sessuale dei partecipanti al<em>&nbsp;workshop&nbsp;</em>(§ 24). Atteso che il Ministero dell’Interno russo aveva respinto le denunce senza divulgare i risultati dell’inchiesta e che i giudici russi non erano entrati nel merito ritenendo di non avere giurisdizione sulla vicenda, le autorità russe si erano limitate ad affermare che le azioni della polizia erano state legittime e prive di movente omofobico. Secondo la Corte, quindi, proprio la mancanza di una indagine efficace sull’intento discriminatorio o meno perseguito dalla polizia costituiva la prima causa di violazione degli artt. 3 e 14 CEDU (§§ 24 e 25). In aggiunta a ciò, tali articoli risultavano violati perché gli operatori di polizia avevano agito sostanzialmente al fine di umiliare i ricorrenti. Ciò si evinceva dal fatto che né delle perquisizioni né dei&nbsp;<em>test</em>&nbsp;antidroga fosse stato redatto verbale, nonché dagli epiteti dispregiativi rivolti ai manifestanti. Secondo la Corte, quindi, il comportamento del tutto inappropriato e minaccioso tenuto dalla polizia durante i fatti del 5 dicembre 2020 e le motivazioni omofobiche alla base dello stesso non potevano che avere comportato una lesione della dignità umana dei ricorrenti (§§ 28 &#8211; 25). Per i profili relativi alla libertà di riunione e di associazione, v.&nbsp;<em>infra sub&nbsp;</em>art. 11 CEDU. (<em>Margherita Ricci</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: D. Sibilio,&nbsp;<em>L’esame coatto delle urine tramite catetere, finalizzato all’ottenimento di prove, costituisce trattamento inumano e degradante, secondo la Corte di Strasburgo</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,&nbsp;</em>2019, 4, p. 2252.</p>



<p><strong>ART. 11 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22itemid%22:[%22001-242861%22]}?utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, Sez. III, 29 aprile 2025, D. e altri c. Russia</a></p>



<p><strong>Interruzione di una conferenza in materia LGBT da parte della polizia russa – ingerenza sproporzionata e lesiva della libertà di riunione dei partecipanti –&nbsp;<em>Chilling effect</em>&nbsp;conseguente alle modalità dell’irruzione e al comportamento delle autorità nazionali nei confronti dei ricorrenti – restrizione della libertà di riunione non “necessaria in una società democratica” – Violazione</strong></p>



<p>Per la ricostruzione dei fatti e i profili relativi alla proibizione della tortura congiuntamente al divieto di discriminazione, v.&nbsp;<em>supra sub&nbsp;</em>artt. 3 e 14 CEDU. I ricorrenti si dolevano del fatto che l’interruzione del seminario avesse comportato una lesione della loro libertà di riunione e di associazione. Tale rimostranza trovava il pieno favore della Corte, secondo cui l’interruzione dell’evento aveva comportato una restrizione della libertà di riunione e di associazione rilevante&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 11 CEDU (§ 46). &nbsp;Infatti, pur non potendosi ignorare che il&nbsp;<em>workshop</em>&nbsp;si era svolto nel periodo in cui in Russia erano ancora in vigore le restrizioni per il COVID-19 e che, secondo la polizia, le relative misure non erano state pienamente rispettate dai partecipanti, la Corte sottolineava comunque l’inaccettabilità delle modalità usate dalle forze dell’ordine. Pertanto, secondo i giudici, il contegno della polizia non poteva dirsi “necessario in una società democratica”&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 11, co. 2 CEDU (§ 47). Al contrario, tale comportamento aveva senz’altro ingenerato il cd.&nbsp;<em>chilling effect</em>, scoraggiando i ricorrenti dal partecipare in futuro a raduni simili, problema successivamente aggravato dal fatto che le autorità nazionali avevano privato i ricorrenti anche dell’opportunità di ottenere una qualche riparazione per la violazione dei loro diritti. Tutto questo, quindi, non poteva che portare alla conclusione che vi era stata un’interferenza sproporzionata nell’esercizio del diritto dei ricorrenti alla libertà di riunione (§ 48). (<em>Margherita Ricci</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: C. Cataneo,&nbsp;<em>L’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza al fine di disperdere una riunione pacifica non autorizzata integra una violazione dell’art. 11 CEDU</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,&nbsp;</em>2021, 1, pp. 311-312.</p>
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		<title>Terzo trasferimento migranti in Albania: violati i tempi di convalida per il trattenimento dei migranti­</title>
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		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 10:45:01 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>(da asgi.it) Le autorità di pubblica sicurezza devono comunicare il trattenimento delle persone all&#8217;Autorità giudiziaria entro le prime 48 ore. Tuttavia, per le persone trasferite in Albania questa scadenza sembra essere ignorata, poiché il&#46;&#46;&#46;</p>
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<p></p>



<p>(da asgi.it)</p>



<p></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/01/albania-migranti.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="1024" height="538" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/01/albania-migranti-1024x538.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17884" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/01/albania-migranti-1024x538.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/01/albania-migranti-300x158.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/01/albania-migranti-768x403.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/01/albania-migranti.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>Le autorità di pubblica sicurezza devono comunicare il trattenimento delle persone all&#8217;Autorità giudiziaria entro le prime 48 ore. Tuttavia, per le persone trasferite in Albania questa scadenza sembra essere ignorata, poiché il trattenimento effettivo è iniziato già con la &#8220;selezione&#8221; dei migranti in alto mare. Questo processo segna l&#8217;inizio della privazione della libertà personale, che prosegue poi con il trasferimento in Albania e la successiva formalizzazione della detenzione al momento dello sbarco.  Questa è una delle illegittimità che sono state riscontrate durante il terzo trasferimento avviato nei giorni scorsi dall’Italia verso l’Albania e nonostante la Corte di giustizia europea non si sia ancora espressa sulla questione dei trattenimenti in Albania e sulla lista dei paesi sicuri, come richiesto da diversi tribunali italiani negli ultimi mesi. La sentenza della Corte è attesa nei prossimi mesi. La nave Cassiopea della marina militare italiana è partita per l’Albania con 49 persone a bordo, migranti intercettati nelle acque internazionali davanti a Lampedusa che saranno trasferiti nei centri di detenzione di Shëngjin e poi di Gjadër, dove saranno sottoposti a una procedura accelerata di frontiera. Le persone arrivano dall&#8217;Egitto e dal Bangladesh, come nelle due operazioni precedenti, ma anche da Costa d&#8217;Avorio e Gambia, quindi da paesi considerati sicuri secondo la lista approvata dall&#8217;esecutivo. <br> Diversamente dalle operazioni precedenti, a bordo della nave militare non erano presenti operatori dell&#8217;Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim) che non ha supervisionato lo screening per determinare chi può essere sottoposto a procedure accelerate di frontiera e trasferito in Albania e chi no. Recentemente, è cambiato il giudice competente per la convalida dei trattenimenti dei migranti trasferiti in Albania: questa volta saranno i giudici delle Corti d’Appello (in composizione monocratica) a dover esprimersi.<br>Come ASGI <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeFuBoPryUp1BrYxBqIoT/eM9UF9jDg8jX?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>abbiamo aggiornato la sintesi di alcune delle possibili eccezioni sollevabili durante le convalide dei trattenimenti in frontiera e in Albania</u></a>, un documento non esaustivo, ma utile per offrire uno spunto di riflessione per i difensori, fornendo un quadro generale delle questioni sollevabili. Per una maggiore fruibilità, il testo è volutamente privo di approfondimenti giuridici complessi, al fine di agevolare una rapida consultazione.­</td></tr></tbody></table></figure>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td><a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeG13GYgvfzAfxOFvobOj/llvbR2w2U8Qo?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Eccezioni possibili da sollevare in procedura di frontiera &#8211; aggiornate</a></td></tr></tbody></table></figure>
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		<title>&#8220;Stay human. Africa&#8221;. Congo: alle prese con Malaria, Vaiolo delle Scimmie ed Ebola</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 10:30:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>di Filippo Cinquemani Dalla fine di ottobre a Panzi, nel Congo, si è diffusa una grave forma di Malaria, come dichiarato anche dall&#8217;Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità). Sono già stati registrati diversi decessi nel&#46;&#46;&#46;</p>
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<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/01/vaiolo-delle-scimmie-infezione.webp?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="900" height="550" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/01/vaiolo-delle-scimmie-infezione.webp?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17872" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/01/vaiolo-delle-scimmie-infezione.webp?utm_source=rss&utm_medium=rss 900w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/01/vaiolo-delle-scimmie-infezione-300x183.webp?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/01/vaiolo-delle-scimmie-infezione-768x469.webp?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></a></figure>



<p></p>



<p>di Filippo Cinquemani</p>



<p></p>



<p>Dalla fine di ottobre a Panzi, nel Congo, si è diffusa una grave forma di Malaria, come dichiarato anche dall&#8217;Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità).</p>



<p>Sono già stati registrati diversi decessi nel giro di poco tempo e i sintomi principali sono: febbre, affaticamento, difficoltà respiratorie, forte anemia. L&#8217;epidemia ha colpito principalmente soggetti di età compresa tra gli 0 e i 14 anni. La risposta sanitaria è arrivata da una squadra dell&#8217;area interessata, supportata dall&#8217;OMS, che si è occupata soprattutto di capire meglio come fronteggiare la situazione, ma anche come sensibilizzare la popolazione riguardo alla prevenzione e alla terapia adatta.</p>



<p>La Repubblica Democratica del Congo da quest&#8217;estate deve fare i conti anche con il Vaiolo delle Scimmie e l&#8217;Ebola. Nell&#8217;area, si è assistito ad un peggioramento dell&#8217;insicurezza alimentare negli ultimi mesi, ad una bassa copertura vaccinale e ad un accesso molto limitato alla diagnostica e alla gestione dei casi più seri. C&#8217;è anche mancanza di rifornimenti e mezzi di trasporto così come carenza di personale sanitario. </p>



<p>Il contagio purtroppo non accenna ad arrestarsi, tant&#8217;è che ha coinvolto anche nostri connazionali e non si sa ancora come avvenga con esattezza. </p>



<p>Se il mondo globalizzato permette di muoversi da un luogo all&#8217;altro, i Paesi con un rischio più alto di diffusione sono quelli con situazioni socioeconomiche e sanitarie più compromesse, ma è anche vero che chi è povero difficilmente può spostarsi dal luogo in cui vive (e coloro che vorrebbero partire in maniera irregolare, se così malati, non vengono caricati sui barconi, nè possono affrontare un percorso a piedi). </p>



<p>Il continente africano è ricco di risorse minerarie, di risorse umane, di saggezza purtroppo, però, le condizioni delle popolazioni sono altamente disagiate a causa del malgoverno e dello sfruttamente da parte delle potenze occidentali: se le malattie si propagano, lì come qui, le persone hanno il diritto &#8211; fondamentale &#8211; alla cura, anche tramite la cooperazione internazionale, nel caso di Paesi come il Congo. </p>



<p>La Malaria sta colpendo, abbiamo scritto, principalmente neonati e ragazzini: sta colpendo il futuro. E non possiamo permettercelo. </p>
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		<title>Diritti dell’infanzia: il diritto all’alloggio ignorato dall’Italia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 12:26:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Minori]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In occasione del 20 novembre, Giornata internazionale dei diritti dell&#8217;infanzia (Massimo Pasquini da Diogeneonline.info) Il 20 novembre è la data scelta per commemorare l’adozione della Dichiarazione dei diritti del fanciullo nel 1959 da parte dell’Assemblea&#46;&#46;&#46;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h1>In occasione del 20 novembre, Giornata internazionale dei diritti dell&#8217;infanzia</h1>



<p>(<a href="https://diogeneonline.info/author/massimo-pasquini/?utm_source=rss&utm_medium=rss">Massimo Pasquini</a> da Diogeneonline.info)</p>



<figure class="wp-block-image"><a href="https://diogeneonline.info/wp-content/uploads/2024/11/2351360107_ff3ee2ea29_b.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption=""><img src="https://diogeneonline.info/wp-content/uploads/2024/11/2351360107_ff3ee2ea29_b-696x522.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" title=""/></a><figcaption>&#8220;Children playing&#8221; by michelhrv is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.</figcaption></figure>



<p>Il 20 novembre è la data scelta per commemorare l’adozione della Dichiarazione dei diritti del fanciullo nel 1959 da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e, successivamente, della Convenzione di New York nel 1989.</p>



<p>In alcune città, per esempio il Comune di Roma, ha promosso iniziative nel fine settimana del 16 e 17 novembre.<br>Una data importante che dovrebbe segnare un avanzamento nell’attuazione ed esigibilità dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ma non è così per tutti i diritti.</p>



<p>Mentre, per esempio, sulla scuola, sul diritto alla mensa e al cibo sano e sull’aumento dell’offerta di asili nido, anche se il Governo ha recentemente dimezzato l’obiettivo derivato dai programmi del Pnrr, si vedono passi avanti e c’è attenzione nelle giornate sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, su altri temi si glissa, sia da parte di enti locali sia di associazioni che pure fanno dei diritti dei minori la loro missione.</p>



<p>Un tema, in particolare, non mi risulta sia oggetto di iniziative o di azioni di sensibilizzazione nei confronti dei governi locali e del governo nazionale.<br>Mi riferisco al diritto all’alloggio.</p>



<p>Nelle giornate dedicate ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la questione del diritto all’alloggio letteralmente non esiste. Certo, alcuni parlano del sovraffollamento o della mancanza di allaccio ad alcuni servizi, quali acqua, gas, luce, ma anche in questi casi, che parlano di qualità dell’abitare, il tema del diritto all’accesso all’abitare resta sullo sfondo.</p>



<p>Eppure i dati sono chiari. Esiste una questione nazionale rilevante che viene dalla lettura dei dati Istat sulla povertà, dei comuni o del Ministero dell’interno, ma questi non sono oggetto né di confronto né, tanto meno, di proposte.</p>



<p>Alcuni dati ufficiali, anche recenti, che dovrebbero essere conosciuti, sarebbero di diritto dentro la Giornata che celebra i diritti dei minori.<br>Cito quelli più rilevanti.<br>L’Istat lo scorso 17 ottobre, circa un mese fa, comunicava che le famiglie in povertà assoluta erano aumentate di ben 48.000 unità nel 2023 rispetto al 2022.</p>



<p>Sempre Istat afferma che le famiglie con presenza di minori in povertà assoluta sono passate dal 27,1% al 31%, mentre tra quelle con minori in povertà assoluta ma proprietarie di immobili, sono passate dal 6,4% al 6,2%.</p>



<figure class="wp-block-image"><a href="https://diogeneonline.info/wp-content/uploads/2024/11/3689226709_e8736e3ed3_b.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-1" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img src="https://diogeneonline.info/wp-content/uploads/2024/11/3689226709_e8736e3ed3_b.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-16489"/></a><figcaption>“child” by simaje is licensed under CC BY 2.0.</figcaption></figure>



<p>In totale, Istat afferma che sono 1,4 milioni i minori in condizione di povertà assoluta.<br>Altro dato interessante è quello relativo alle famiglie collocate nelle graduatorie. In mancanza di un Osservatorio casa, qui si deve andare di ipotesi.</p>



<p>In Italia, a seconda delle fonti, vi sarebbero tra le 320.000 e le 600.000 famiglie collocate nelle graduatorie per l’accesso a una casa popolare. Si tratta, è bene ricordarlo, di famiglie alle quali, per reddito, l’accesso al mercato è precluso e che possono solo sostenere un affitto a canone sociale.</p>



<p>Ipotizzando che almeno il 30% delle famiglie nelle graduatorie vedano la presenza di minori, stima probabilmente per difetto, possiamo dire che almeno tra i 96.000 e 180.000 minori con le loro famiglie attendono che il diritto all’alloggio venga loro garantito dall’edilizia residenziale pubblica. Esattamente l’offerta che manca in Italia e che non viene compresa nelle politiche abitative di Governo, Regioni e Comuni.</p>



<p>Infine, c’è la questione sfratti e minori, forse quella più dolorosa e vergognosa.<br>In Italia, mediamente ogni anno assistiamo a un numero di sentenze di sfratto tra le 30.000 e le 40.000. Così come si verificano esecuzioni di sfratto intorno alle 30.000. Nel 2023 abbiamo assistito a una riduzione, ma non a un’inversione di tendenza.</p>



<p>Prendendo solo in considerazione le esecuzioni di sfratto e considerando che in questo caso le famiglie con minori siano il 30%-50%, anche in questo caso, per difetto, avremmo che ogni anno tra i 10.000 e i 15.000 minori vengono sfrattati con forza pubblica senza avere mai non dico un alloggio alternativo, ma una qualche forma di assistenza adeguata.</p>



<p>Nei rari casi di intervento sociale da parte dei comuni, si offre un’assistenza a tempo determinato alla madre e al minore, ma non al padre, fatto vietato dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia.</p>



<p>I minori in questo caso non entrano solo nel vortice della precarietà abitativa, ma rischiano di abbandonare i percorsi scolastici e di subire ricadute sulla salute o psicologiche, basti pensare alle possibili conseguenze sui minori con disabilità.</p>



<p>Attenzione, stiamo parlando di violazioni sistematiche di diritti costituzionali e di diritti sanciti nella Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che l’Italia ha firmato e ratificato.</p>



<p>Perché questo tema non è nell’agenda politica nazionale e locale e non riesce a entrare tra le iniziative della Giornata del 20 novembre?<br>E perché l’Italia ratifica convenzioni internazionali o sancisce diritti costituzionali che poi non attua?</p>



<p>Perché di questi temi, se non ne parlasse Diogeneonline, non ne parlerebbe nessuno?</p>



<figure class="wp-block-image"><a href="https://diogeneonline.info/wp-content/uploads/2024/11/3632612221_9d5ceb8390.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-2" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img src="https://diogeneonline.info/wp-content/uploads/2024/11/3632612221_9d5ceb8390.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-16490"/></a><figcaption>“Young girl does daily chores” by World Bank Photo Collection is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.</figcaption></figure>
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		<title>Al di là di quella porta</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2024 09:53:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Osservare un Centro di Permanenza per il Rimpatrio equivale a guardare un oggetto&#160;oscuro&#160;e allo stesso tempo&#160;invisibile&#160;e&#160;nascosto&#160;da alte mura impenetrabili. Più che un luogo il CPR è un&#160;non-luogo, progettato per essere nascosto e nascondere gli&#160;orrori&#160;che&#46;&#46;&#46;</p>
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<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/1.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="1024" height="576" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/1.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17777" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/1.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/1-300x169.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/1-768x432.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<p>Osservare un Centro di Permanenza per il Rimpatrio equivale a guardare un oggetto&nbsp;<strong>oscuro</strong>&nbsp;e allo stesso tempo&nbsp;<strong>invisibile</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>nascosto</strong>&nbsp;da alte mura impenetrabili. Più che un luogo il CPR è un&nbsp;<strong>non-luogo</strong>, progettato per essere nascosto e nascondere gli&nbsp;<strong>orrori</strong>&nbsp;che contiene. L’osservazione del CPR, complicata da&nbsp;<strong>opacità</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>ostracismo</strong>, ha imposto l’utilizzo di un&nbsp;<strong>metodo flessibile</strong>&nbsp;e di&nbsp;<strong>fonti e interventi diversissimi</strong>. La classica raccolta dati da analizzare si è rivelata impossibile a fronte della sostanziale inesistenza di dati ufficiali disponibili, e del rifiuto delle autorità a fornire quanto richiesto. Analizzare un CPR significa quindi&nbsp;<strong>aggirare ostacoli, ipotizzare, strappare prove&nbsp;</strong>lottando in tribunale e&nbsp;<strong>raccogliendo informazioni&nbsp;</strong>da trattenuti, parenti e loro legali,&nbsp;<strong>diversificare le fonti e metterle a confronto</strong>. È così che abbiamo proceduto.</p>



<p>“<strong>Dati, testimonianze, ricerche, cartelle&nbsp;</strong><strong>cliniche, accessi agli atti, accessi civici generalizzati, sopralluoghi, verifiche&nbsp;</strong>ci hanno permesso di intravedere ciò che avviene in un CPR e che rendiamo oggi pubblico. Abbiamo rilevato&nbsp;<strong>abusi, violenze e discriminazioni&nbsp;</strong>in tutti gli ambiti che abbiamo investigato” affermano le attiviste e gli attivisti del Naga e della Rete Mai più Lager – No ai CPR. “<strong>Le persone che vengono portate in un CPR non hanno commesso reati</strong>, ma solo un&nbsp;<strong>illecito amministrativo</strong>, ovvero essere irregolari sul territorio. Già di per sé il trattenimento,&nbsp;<strong>la limitazione della libertà personale, risulta essere una misura sproporzionata</strong>, ma tutto ciò che ne consegue rende questa misura&nbsp;<strong>intollerabile, inaccettabile e disumana</strong>”.</p>



<p>“Abbiamo raccolto testimonianze che attestano una sistematica&nbsp;<strong>violaz</strong><strong>ione del diritto alle cure</strong>; la visita di idoneità al trattenimento o non è svolta o è svolta senza strumenti diagnostici adeguati; la ‘visita medica’ di formale presa in carico da parte dell’Ente Gestore comprende&nbsp;<strong>umiliazioni e abusi</strong>&nbsp;quali, per esempio, la denudazione delle persone appena arrivate alla presenza del personale medico e di agenti di polizia e l’obbligo di fare flessioni per espellere eventuali oggetti nascosti nell’ano; abbiamo verificato il&nbsp;<strong>trattenimento di persone con malattie gravi e croniche</strong>, come un tumore cerebrale e gravi problemi di salute mentale; frequente è la&nbsp;<strong>mancanza di&nbsp;</strong><strong>personale medico&nbsp;</strong>e la&nbsp;<strong>sommarietà della gestione delle cartelle cliniche</strong>&nbsp;costituisce la regola, come pure costante è una&nbsp;<strong>sovrabbondante elargizione di psicofarmaci senza alcuna prescrizione specialistica</strong>” proseguono dal Naga e dalla Rete Mai più Lager – No ai CPR.</p>



<p>“Abbiamo ricevuto video che attestano la presenza di<strong>&nbsp;vermi nel cibo</strong>. Inoltre, evanescenti sono le figure<strong>&nbsp;che si occupano di mediazione linguistica, interpretariato e assistenza psicologica,</strong>&nbsp;che pure dovrebbero essere presentie, per contro, è&nbsp;<strong>debordante la presenza di agenti</strong>&nbsp;delle forze dell’ordine. Numerosissime sono le testimonianze di diffusi<strong>&nbsp;episodi di autolesionismo</strong>, labbra cucite, lamette ingoiate, tentativi di suicidio – soprattutto per impiccagione – &nbsp;e di percosse.&nbsp;<strong>14 sono i morti, dal 2018 al 2022,</strong>&nbsp;<strong>nei CPR d’Italia, con un</strong><strong>’età media di 33 anni</strong>. Persone nelle mani dello Stato che sono state dichiarate in condizioni di salute compatibili con il trattenimento.&nbsp;<strong>A queste morti abbiamo provato a dare un</strong><strong>’identità, ma 5 deceduti su 14, sono morti senza nome.</strong>&nbsp;Per 4 di loro non si sa nulla, né della loro identità né delle cause e circostanze del decesso.<strong>&nbsp;Inoltre i rimpatri vengono spesso effettuati con modalità violente</strong>&nbsp;(ammanettamento, persone legate alle sedie e spesso stordite dai farmaci) e avvengono anche verso Paesi dove il rimpatriato, nato e sempre vissuto in Italia, non aveva mai messo piede prima” affermano le attiviste e gli attivisti.</p>



<p>“Il tutto accade in un contesto di sostanziale&nbsp;<strong>impraticabilità di una tutela legale effettiva.</strong>&nbsp;Infine, anche all’uscita dal CPR, che si venga rimpatriati o rilasciati sul territorio, continuano gli abusi, considerata la frequentissima<strong>&nbsp;mancata riconsegna, alla fine del trattenimento, di soldi&nbsp;</strong>mandati dai familiari ai trattenuti. Siamo drammaticamente consapevoli che&nbsp;<strong>tutto ciò è solo la punta dell’iceberg</strong>. Sotto si nasconde molto di più. Quello che succede nei CPR non è frutto di una&nbsp;<em>malagestione</em>&nbsp;dei Centri, ma di&nbsp;<strong>chiare scelte politiche</strong>&nbsp;che si traducono in&nbsp;<strong>prassi e pratiche amministrative e di gestione illecite</strong><strong>&nbsp;e disumane, finanziate dai soldi pubblici</strong>. Con questo report abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo cercato di far luce su ciò che si vuole nascondere. Facciamo ora appello a tutte e tutti&nbsp;<strong>per un’attivazione volta a reclamare l’abolizione dei CPR e contemporaneamente chiediamo al Governo, al Ministero dell’Interno, alla Prefettura e all’Amministrazione Comunale di contribuire, ciascuno per quanto di competenza, ad attuare l’unica soluzione possibile, realistica e necessaria: chiudere tutti i CPR d’Italia</strong>” concludono le attiviste e gli attivisti del Naga e dalla Rete Mai più Lager – No ai CPR.</p>



<p><strong><a href="https://naga.it/wp-content/uploads/2023/10/AL-DI-LA-DI-QUELLA-PORTA_Digitale.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SCARICA IL REPORT COMPLETO</a> – <a href="https://naga.it/wp-content/uploads/2023/10/SINTESI_AL-DI-LA-DI-QUELLA-PORTA_DEF.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SCARICA LA SINTESI</a> – <a href="https://naga.it/wp-content/uploads/2023/11/BEYOND-THAT-DOOR-summary-EN.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SCARICA LA SINTESI IN INGLESE</a></strong></p>



<p></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/2.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-1" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="1024" height="1024" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/2-1024x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17776" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/2-1024x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/2-300x300.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/2-150x150.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 150w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/2-768x768.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/2-80x80.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 80w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/2-320x320.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 320w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/2.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1080w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>
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		<title>Ddl sicurezza. Antigone: &#8220;il più grande attacco alla libertà di protesta della storia repubblicana. Il Senato lo fermi&#8221;</title>
		<link>https://www.peridirittiumani.com/2024/09/23/ddl-sicurezza-antigone-il-piu-grande-attacco-alla-liberta-di-protesta-della-storia-repubblicana-il-senato-lo-fermi/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 08:44:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Associazione Per i Diritti umani si unisce all&#8217;appello lanciato da associazione Antigone e da tutte le altre realtà che considerano la Legge n. 1660 un attacco alla democrazia e alla Costituzione italiana. Il ddl&#46;&#46;&#46;</p>
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<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/ddl.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="670" height="455" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/ddl.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17717" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/ddl.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 670w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/ddl-300x204.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 670px) 100vw, 670px" /></a></figure>



<p></p>



<p class="has-text-align-left">Associazione Per i Diritti umani si unisce all&#8217;appello lanciato da associazione Antigone e da tutte le altre realtà che considerano la Legge n. 1660 un attacco alla democrazia e alla Costituzione italiana. </p>



<p class="has-text-align-left"></p>



<p class="has-text-align-left">Il ddl sicurezza contiene un attacco al diritto di protesta come mai accaduto nella storia repubblicana, portando all&#8217;introduzione di una serie di nuovi reati con pene draconiane anche laddove le proteste siano pacifiche. Così si colpiranno gli attivisti che protestano per sensibilizzare sul cambiamento climatico, gli studenti che chiederanno condizioni più dignitose per i propri istituti scolastici, lavoratori che protestano contro il proprio licenziamento, persone detenute che in carcere protestano contro il sovraffollamento delle proprie celle. </p>



<p class="has-text-align-left">Se consideriamo anche altri provvedimenti contenuti nel disegno di legge, il carcere per le donne incinte e le madri con figli neonati, la stretta sulla cannabis light, il carcere per chi occupa un&#8217;abitazione, si vede bene come il governo abbia deciso con questo provvedimento di voler gestire numerose questioni sociali nella maniera più illiberale possibile, cioè reprimendole con l&#8217;utilizzo del sistema penale e del carcere anziché aprirsi al dialogo e all&#8217;ascolto, intervenendo al contempo con risorse finanziarie per alleviare le problematiche che attanagliano i cittadini, che è ciò che ci si aspetterebbe in una democrazia con un forte stato di diritto.&nbsp;</p>



<p class="has-text-align-left">Chiediamo alle forze politiche di opposizione e anche a quelle moderate della maggioranza di non assecondare questi propositi e di fermare il disegno di legge nella discussione al Senato.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/sic.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-1" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="819" height="1024" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/sic-819x1024.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17718" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/sic-819x1024.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 819w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/sic-240x300.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 240w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/sic-768x960.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/sic.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 1080w" sizes="(max-width: 819px) 100vw, 819px" /></a></figure>
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		<title>La festa che non è una passeggiata</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 10:02:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>(da ilmanifesto.it) 25 APRILE, UNA DATA ESIGENTE.&#160;«Vogliamo che sfili una grande manifestazione, più grande del solito» scrivevamo un mese fa nell’appello che invitava a tornare a Milano questo 25 aprile. Siamo ottimisti, pensiamo che&#46;&#46;&#46;</p>
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<p></p>



<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/04/25-aprile-Festa-della-Liberazione-34.webp?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="800" height="446" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/04/25-aprile-Festa-della-Liberazione-34.webp?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17530" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/04/25-aprile-Festa-della-Liberazione-34.webp?utm_source=rss&utm_medium=rss 800w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/04/25-aprile-Festa-della-Liberazione-34-300x167.webp?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/04/25-aprile-Festa-della-Liberazione-34-768x428.webp?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure>



<p>(da ilmanifesto.it)</p>



<p><strong>25 APRILE, UNA DATA ESIGENTE.&nbsp;</strong>«Vogliamo che sfili una grande manifestazione, più grande del solito» scrivevamo un mese fa nell’appello che invitava a tornare a Milano questo 25 aprile. Siamo ottimisti, pensiamo che andrà così, […]</p>



<figure class="wp-block-image"><img src="https://ilmanifesto.it/cdn-cgi/image/width=1400,format=auto,quality=85/https://static.ilmanifesto.it/2024/04/25aprile-1994-foto-archio-manifesto.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="25 Aprile 1994. Dall'archivio del Manifesto"/></figure>



<p>25 Aprile 1994&nbsp;&#8211;&nbsp;Dall&#8217;archivio del ManifestoNuovo!<a href="https://ilmanifesto.it/archivio?autore=Andrea%20Fabozzi&utm_source=rss&utm_medium=rss">Andrea Fabozzi</a></p>



<p>«Vogliamo che sfili una grande manifestazione, più grande del solito»&nbsp;<a href="https://ilmanifesto.it/si-potrebbe-tornare-a-milano-il-25-aprile?utm_source=rss&utm_medium=rss">scrivevamo un mese fa nell’appello</a>&nbsp;che invitava a tornare a Milano questo 25 aprile. Siamo ottimisti, pensiamo che andrà così, il corteo sarà pienissimo.</p>



<p>Ce lo dicono le tante adesioni, collettive e individuali, l’impegno degli organizzatori, la sensazione di aver intercettato e dato voce a un desiderio diffuso. Persino cresciuto nelle ultime settimane, al crescere delle motivazioni per fare di questa Liberazione una liberazione speciale.</p>



<p>Al centro del nostro 25 aprile c’è l’urgente mobilitazione contro le destre estreme in Italia e in Europa, che ormai mettono in discussione o cancellano principi e diritti che parevano acquisiti. E c’è l’opposizione popolare alla guerra, ormai trattata come un punto di programma dalle massime istituzioni Ue.</p>



<p>Cessate il fuoco e no al riarmo sono le parole d’ordine per l’unica opzione che ci resta: la pace.</p>



<p>In piena coerenza con l’eredità della Resistenza, combattuta anche per scacciare la guerra dal destino dell’Europa, quella di oggi sarà anche la grande manifestazione pacifista che aspettavamo da tempo. Per una soluzione negoziale del conflitto in Ucraina a più di due anni dall’aggressione russa. E per chiedere all’Unione e agli stati europei di agire per fermare la carneficina di Israele a Gaza. Smettendola con l’avallare – di fatto – l’azione di Netanyhau, capace di annientare l’istintiva solidarietà che il 7 ottobre aveva portato a Israele, seppellendola sotto una montagna di macerie e cadaveri palestinesi.</p>



<p>Poi c’è il governo Meloni che quotidianamente porta argomenti e attualità all’antifascismo. Disprezzo dei migranti, accanimento contro i poveri e gli ultimi, manganellate agli studenti, riduzione degli spazi di pluralismo, attacco ai diritti delle donne.</p>



<p>La lista è lunga e disegna un modello di governo e un sistema di potere che non è certo una riedizione del fascismo ma che ha nel cuore una troppo simile pulsione autoritaria.</p>



<p>Pensare che questa «matrice» possa essere cancellata con una dichiarazione della presidente del Consiglio o di qualcuno dei suoi per la festa della Liberazione è quantomeno ingenuo.</p>



<p>L’impresentabilità della nostra destra non è un problema che si risolve con una mano di buone maniere e qualche parola scelta con cura nelle feste comandate. Il 25 aprile la nostra destra sarà sempre a disagio e non per ragioni episodiche, legate alle tattiche del momento di questa o quel dirigente di Fratelli d’Italia.</p>



<h3><a href="https://ilmanifesto.it/25-aprile?utm_source=rss&utm_medium=rss"><strong>Tutte le informazioni sul 25 aprile a Milano</strong></a></h3>



<p>Perché il nostro è il paese che il fascismo lo ha inventato e proposto al mondo. È il paese dove il collateralismo alla dittatura ha resistito al suo crollo, prendendo le armi al fianco dell’invasore nazista in una guerra civile.</p>



<p>È il paese della continuità tra regime e repubblica, dove i vertici dell’amministrazione fascista sono rimasti al loro posto senza un graffio, come la stele dedicata al duce.</p>



<p>È il paese dove il reducismo di un partito di nostalgici ha giocato un ruolo nelle vicende ufficiali della democrazia, a partire dall’immediato dopoguerra, e ancor di più ha condizionato decenni di trame occulte ed eversive.</p>



<p>Dunque c’è una storia lunga che precede quella dei nipotini di Almirante oggi al potere e ne ha guidato la formazione. La fiamma tricolore che arde a palazzo Chigi non si è accesa per caso né all’improvviso. Lo sottovalutano quanti chiedono di continuo abiure alla presidente del Consiglio e ai suoi meno composti commilitoni, rapidamente piazzati ovunque nel governo e nel sottogoverno. Abiure verbali che servirebbero tutt’al più a confondere.</p>



<p>Se una tappa della sua ascesa dovesse consigliare a Meloni di dirsi antifascista (cosa che tendiamo a escludere) non per questo lei lo diventerebbe.</p>



<p>Non è facile dunque il compito di chi le si oppone. Perché l’opposizione non va fatta a un’etichetta che non cambia e a una presa di distanza che non arriva, ma contro una sostanza politica che questo governo afferma e rivendica quotidianamente.</p>



<p>L’opposizione va fatta dunque alle torture legalizzate nei centri di detenzione amministrativa, alle condizioni infernali delle carceri dove la violenza è la regola, alle strette di mano e ai passaggi di denaro con i peggiori autocrati in nome del blocco dei profughi, all’austerità di bilancio accettata nella sostanza anche se denunciata nella propaganda, allo smantellamento dei servizi pubblici essenziali a cominciare da scuola e sanità, alla lotta al dissenso, all’impoverimento e alla precarizzazione del lavoro, all’esaltazione dell’egoismo delle regioni ricche contro quelle povere e ai tentativi di cambiare anche la forma oltre che la sostanza della Costituzione.</p>



<p>Dunque non è l’opposizione alla memoria del fascismo e a una fiamma che non si spegne (e si allarga persino nel simbolo per le europee) che serve, ma quella a un linea politica che non può dirsi, purtroppo, in totale discontinuità con quella di altre e precedenti maggioranze.</p>



<p>Per questo il 25 aprile con il suo alto valore non è una ricorrenza ma una chiamata all’impegno, una sfida, un richiamo alla coerenza di chi oggi scende in piazza, e saremo in tanti. È una data esigente. La Liberazione è una festa, non una passeggiata.</p>
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