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	<title>impatto Archives - Per I Diritti Umani</title>
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		<title>Conferenza sul clima COP26 a Glasgow I popoli indigeni chiedono giustizia climatica Bolzano</title>
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		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 08:52:02 +0000</pubDate>
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<p></p>



<p>Il punto di vista indigeno devono essere preso molto più in considerazione alla COP 26 a Glasgow, in Scozia. Questo è ciò che chiede l&#8217;Associazione per i Popoli Minacciati (APM) in vista della conferenza sul clima che inizia domenica prossima a Glascow. I popoli indigeni stanno già combattendo in prima linea contro il cambiamento climatico, per esempio resistendo al disboscamento illegale e all&#8217;agricoltura &#8220;taglia-e-brucia&#8221;. Allo stesso tempo, sono direttamente interessati<br>dalle conseguenze del cambiamento climatico a causa della loro connessione esistenziale con la natura e l&#8217;ambiente.</p>



<p>Da una prospettiva indigena, le precedenti conferenze sul clima sono state estremamente deludenti. Questo perché Stati come il Brasile o l&#8217;India, dove vivono molte popolazioni indigene, si concentrano più sulla loro crescita economica che sulla protezione del clima o delle parti più vulnerabili della loro popolazione. A causa della pandemia,<br>molti meno indigeni possono essere presenti a Glasgow rispetto alle conferenze precedenti. I paesi ricchi in particolare hanno quindi il dovere di cercare un dialogo diretto e di imparare dall&#8217;esperienza indigena.</p>



<p>In Brasile in particolare, il presidente Jair Bolsonaro sta portando avanti senza sosta la distruzione delle foreste e della natura.<br>Attraverso le sue politiche e la sua retorica, i criminali si sentono incoraggiati a invadere, sfruttare e bruciare i territori indigeni per l&#8217;agricoltura. Nel territorio degli Ashaninka, una compagnia di disboscamento sta attualmente costruendo una strada illegale attraverso la foresta pluviale e il relativo territorio indigeno &#8211; sia dal lato peruviano che da quello brasiliano. I diritti territoriali dei popoli indigeni sono la base per la protezione del loro ambiente. Gli Ashaninka hanno preso l&#8217;iniziativa per la foresta pluviale nello stato brasiliano di Acre anni fa e hanno ripiantato più di 2.000 giovani alberi sul loro territorio che erano stati distrutti dal disboscamento illegale. Tali iniziative possono essere un esempio internazionale. Oltre ai negoziati intergovernativi, sarebbe quindi un segnale forte se i politici europei avessero colloqui diretti con i popoli indigeni su questo argomento.</p>



<p>È tempo di agire &#8211; e i governi del mondo non devono solo decidere tra di loro cosa succederà al clima del mondo. La società civile, compresi i popoli indigeni, deve avere il diritto di discutere e decidere.<br>Sfortunatamente, la società civile per lo più non viene ascoltata. I popoli indigeni, che danno un grande contributo alla protezione dell&#8217;ambiente, sono lasciati fuori dalle decisioni. Questi veri ambientalisti devono essere finalmente ascoltati e presi in seria considerazione. Perché i governi che ricevono i finanziamenti contribuiscono più alla distruzione dell&#8217;ambiente che alla sua protezione.</p>



<p>Eliane Fernandes parteciperà alla conferenza sul clima a nome dell&#8217;APM e sarà sul posto dal 3 al 7 novembre. Il 6 novembre, l&#8217;APM organizza un evento nel padiglione tedesco insieme all&#8217;Alleanza Clima, la Fondazione per il clima, l&#8217;Alleanza per il clima (Klimabündnis) e Kindernothilfe.</p>



<p><br>Alle 15.00 inizierà il panel &#8220;Giustizia climatica &#8211; La prospettiva globale&#8221;. Voci da Madagascar, Perù, Brasile, Pakistan e Sudafrica presenteranno l&#8217;attivismo climatico globale. Il panel metterà in evidenza gli attuali impatti del cambiamento climatico e le strategie di successo contro di esso, e presenterà le visioni del futuro dei giovani attivisti. I due rappresentanti Ashaninka Francisco Piyãko (Brasile) e Berlin Diques Rios (Perù) parleranno a nome dell&#8217;APM. Uno streaming live<br>dell&#8217;evento sarà reso disponibile dal Ministero Federale dell&#8217;Ambiente tedesco su <a rel="noreferrer noopener" href="http://www.german-climatepavillion.de/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank">www.german-climatepavillion.de?utm_source=rss&utm_medium=rss</a>.</p>
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		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Due diligence: introduzione al D.LGS. 231/2001</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 07:18:02 +0000</pubDate>
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<p>di Cecilia Grillo</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" width="402" height="434" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/09/wwwwwwwwwwwwwww.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-14646" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/09/wwwwwwwwwwwwwww.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 402w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/09/wwwwwwwwwwwwwww-278x300.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 278w" sizes="(max-width: 402px) 100vw, 402px" /></figure></div>



<p>Come già analizzato in precedenza, il D.Lgs. 231/2001, prevedendo un processo di <em>due diligence</em> relativo sia a specifiche violazioni di diritti umani sia a impatti ambientali di ingente entità, può essere considerato un esempio pionieristico di legislazione obbligatoria in materia di <em>due diligence</em> sui diritti umani.</p>



<p>Vediamo ora e tentiamo di analizzare, a grandi linee, tale disciplina: l’8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo 231 recante “<em>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica</em>” (il “<strong>Decreto</strong>” o “<strong>Decreto Legislativo 231/2001</strong>”), che ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli Enti (persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica), che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.</p>



<p>Tale responsabilità ha preso il nome di “amministrativa” solo in ragione degli ostacoli derivanti dal disposto dell’art. 27 della Costituzione &#8211; “<em>la responsabilità penale è personale</em>” &#8211; che escluderebbe una responsabilità penale della persona giuridica. In realtà, su impulso dell’Unione Europea e dell’OCSE, è stata introdotta una vera e propria responsabilità penale della persona giuridica, definita “amministrativa” per una sorta di compromesso “lessicale”</p>



<p>Il Decreto è stato emanato in risposta alle disposizioni dell’art. 11 della legge 29 settembre 2001, n. 300 (“<em>Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica</em>”) ed è entrato in vigore il 4 luglio 2001.</p>



<p>Il Decreto ha inteso adeguare la legislazione italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ai diversi accordi internazionali sottoscritti dall’Italia: la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.</p>



<p>Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto nell’ordinamento italiano il concetto di responsabilità amministrativa degli enti per una serie di reati o illeciti amministrativi commessi dai seguenti soggetti, nel loro interesse o vantaggio:</p>



<p>(i) persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero persone fisiche responsabili (anche di fatto) della gestione e del controllo degli enti stessi (“<em>soggetti apicali”</em>);</p>



<p>(ii) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (“<em>soggetti subordinati</em>”).</p>



<p>Se il reato o l’illecito amministrativo è commesso da un soggetto apicale, si presume la responsabilità della società, al contrario, non vi è presunzione di colpevolezza dell’ente se il reato o l’illecito amministrativo è stato commesso da un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al punto (i); in tali casi l’ente risponde del reato solo se si accerta che la commissione è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e/o vigilanza (presunzione di innocenza).</p>



<p>L’ente è ritenuto responsabile in aggiunta e non in sostituzione della persona fisica che materialmente compie il reato e, in ogni caso, tale responsabilità deve essere verificata nel medesimo procedimento dinanzi al giudice penale. L’ente è ritenuto responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è stata identificata o non è punibile.</p>



<p>La responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01 sussiste solo se il fatto illecito è stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Pertanto, la responsabilità ai sensi del Decreto non sussiste solo se il reato ha determinato un vantaggio (economico o meno) per l’ente, ma anche se &#8211; nonostante l’assenza di tale risultato tangibile &#8211; si può dimostrare che il reato sia stato commesso nell’interesse della società. L’ente non risponde, tuttavia, quando la persona fisica che ha commesso il reato o l’illecito amministrativo ha agito nell’esclusivo interesse proprio o di un terzo.</p>



<p>L’obiettivo del D.Lgs. 231/2001 è quello di costruire un modello di responsabilità sociale in linea con i principi di tutela penale, ma avente funzione preventiva: prevedendo la responsabilità diretta dell’ente in caso di commissione di reato, il Decreto intende incoraggiare le imprese ad organizzare le proprie strutture e attività in modo tale da assicurare condizioni idonee a salvaguardare gli interessi tutelati dal diritto penale.</p>



<p>Il Decreto si applica sia nel caso di reati commessi in Italia sia nel caso di reati commessi all’estero a condizione che (i) l’ente abbia la sede principale in Italia (ossia la sede effettiva dove si svolgono le funzioni amministrative e gestionali) o dove esercita un’attività continuativa, ovvero (ii) se lo Stato in cui il reato è stato commesso non abbia già provveduto direttamente.</p>



<p>I destinatari del Decreto non si limitano alle “<em>persone giuridiche, società e associazioni con o senza personalità giuridica</em>”, e con l’eccezione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, ma anche società private che esercitano un servizio pubblico e le filiali delle pubbliche amministrazioni.</p>



<p>In caso di accertamento di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01, l’ente è soggetto a diverse sanzioni di tipo pecuniario o interdittivo.</p>



<p>Fra le sanzioni interdittive rientrano la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie ai fini della commissione dell’illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per l’ottenimento di un pubblico servizio); l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>



<p>Le sanzioni pecuniarie sono applicate ogni qualvolta l’ente commette uno dei reati o degli illeciti amministrativi previsti dal Decreto. Al contrario, le sanzioni interdittive possono essere applicate in relazione ai reati per i quali sono specificamente previste dal Decreto solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (i) l’ente ha conseguito un profitto rilevante e il reato è stato commesso da soggetti apicali, o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un altro soggetto, se il reato è stato commesso o se la sua commissione è stata agevolata da gravi carenze organizzative; (ii) in caso di recidiva.</p>



<p>Misure interdittive possono essere applicate anche su richiesta del pubblico ministero in via cautelare durante il processo investigativo, se vi sono seri indizi di responsabilità che facciano ritenere che possano essere commessi reati della stessa natura.</p>



<p>La pena può comprendere anche la confisca all’ente del prezzo o del profitto del reato, ad eccezione della parte che può essere restituita al danneggiato. Se non è possibile confiscare i beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato, possono essere confiscate somme di denaro, o altri beni di valore equivalente allo stesso.</p>



<p>In alcuni casi in cui si applicano sanzioni interdittive, il Giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza, che può avere un grave impatto sull’immagine dell&#8217;ente.</p>



<p>Il Decreto stabilisce che gli enti sono responsabili se non hanno adottato le misure necessarie a prevenire la tipologia dei reati o degli illeciti amministrativi commessi, tuttavia, l’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede una forma specifica di “esenzione” dalla responsabilità amministrativa degli enti se la società può dimostrare che:</p>



<p>a) l’organo di gestione dell’ente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo idoneo ad individuare e prevenire reati della specie di quello verificatosi;</p>



<p>b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (cd. “<strong>Organismo di Vigilanza</strong>”);</p>



<p>c) il reato è stato commesso con elusione fraudolenta del Modello da parte degli autori del reato;</p>



<p>d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.</p>



<p>Questa “esenzione” dalla responsabilità dipende dal giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione, gestione e controllo che il giudice effettuerà durante il procedimento penale contro il soggetto che ha materialmente commesso il reato (soggetto apicale o subordinato).</p>



<p>In particolare, se il reato è commesso da soggetti in posizione apicale, l’ente è responsabile, salvo che possa provare: (i) di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un adeguato Modello di Organizzazione, Gestione e controllo idoneo a prevenire la tipologia dei reati/illeciti amministrativi commessi; (ii) di aver istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa, vigilanza e controllo, che abbia efficacemente monitorato sull’osservanza del modello; (iii) che il reato è stato commesso mediante elusione fraudolenta del modello da parte di un soggetto apicale.</p>



<p>Quando, invece, il reato è commesso da soggetti subordinati, deve essere dimostrato che la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, che è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, che preveda, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione societaria nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell&#8217;attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.</p>
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		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Italia e piano d&#8217;azione nazionale in materia di business and human rights</title>
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		<pubDate>Sat, 25 Jul 2020 06:43:59 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>di Cecilia Grillo Nel giugno 2011, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato i Principi Guida in materia di imprese e diritti umani (anche UN Guidelines Principles on Business and&#46;&#46;&#46;</p>
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<p></p>



<p>di Cecilia Grillo </p>



<p>Nel giugno 2011, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato i Principi Guida in materia di imprese e diritti umani (anche <em>UN Guidelines Principles on Business and human rights</em> o UNGPs).</p>



<p>Gli Stati hanno assunto un impegno al fine di affrontare l’impatto negativo dell’attività d’impresa sui diritti umani. Gli UNGPs sono il risultato di un processo consultivo della durata di sei anni tra Stati, imprese e società civile, condotto dall’allora Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite, John Ruggie.</p>



<p>I Principi Guida non sono uno strumento vincolante e, secondo quanto evidenziato dal Rappresentante speciale, il loro contributo normativo risiede, in “<em>elaborating the implications of existing standards and practices for States and businesses; integrating them within a single, logically coherent and comprehensive template; and identifying where the current regime falls short and how it should be improved</em>”.</p>



<p>Successivamente all’entrata in vigore degli UNGPs, il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite – <em>UN Working Group</em> – ha iniziato a invitare i governi a impegnarsi in processi per lo sviluppo di piani d’azione nazionali (PAN) come strumenti per mezzo dei quali dare attuazione agli UNGPs.</p>



<p>Lo scopo principale dei PAN, in qualità di strumento per l’implementazione dei Principi Guida dell’ONU in materia di imprese e diritti umani, è quello di assicurare degli <em>standard</em> chiari e vincolanti relativi al rispetto dei diritti umani per tutte le imprese e gli investitori che operano in contesti nazionali ed internazionali.</p>



<p>I PAN sono documenti programmatici di politica statale che delineano l’orientamento strategico e le attività concrete per affrontare una specifica situazione politica. Nell’ambito del settore di <em>business and human </em><em>rights</em>, il PAN deve essere inteso come una strategia politica in evoluzione sviluppata da uno Stato per proteggere dagli impatti negativi sui diritti umani prodotti dalle imprese in conformità con i Principi Guida delle Nazioni Unite.</p>



<p>Il piano d’azione nazionale &#8211; varato dal Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU) il 15 dicembre 2016 &#8211; è il risultato di un processo di consultazione e redazione durato dal gennaio del 2015 al luglio del 2016 e che ha portato alla pubblicazione di una prima bozza, aperta alla consultazione pubblica, il 10 settembre 2016.</p>



<p>Il piano d’azione italiano è stato finalizzato grazie allo sforzo comune di due gruppi, di lavoro, uno composto da tutti i Ministeri coinvolti e uno dai rappresentanti del mondo accademico, delle imprese, dei sindacati, delle associazioni imprenditoriali, delle Organizzazioni della Società Civile (OSC) e da esperti legali.</p>



<p>Il piano d’azione persegue l’obiettivo di operare come strumento funzionale ad assicurare “<em>l’impegno del Governo verso l’adozione di misure politiche e legislative a livello nazionale, regionale ed internazionale, con il fine di garantire il rispetto dei diritti umani in tutte le attività di natura economica</em>”.</p>



<p>Tale piano prevede una serie di <em>steps</em> che l’Italia si impegna a realizzare e che sono ricollegati alle disposizioni contenute nei diciassette obiettivi dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile 2030 in base ai quali gli Stati hanno concordato di adottare misure effettive per eradicare il lavoro forzato, porre fine alle forme di schiavitù contemporanee, al traffico di esseri umani, etc.</p>



<p>Il PAN ha previsto l’istituzione altresì di un Gruppo di Lavoro al fine di monitorare la sua progressiva attuazione e che provveda al suo aggiornamento e/o revisione periodici.</p>



<p>Il PAN è articolato in cinque sezioni (‘Indirizzi e principi generali’; ‘Premesse’; ‘Aspettative del Governo nei confronti delle imprese’; ‘Risposte del Governo: attività in corso ed impegni futuri’; ‘Aggiornamento, monitoraggio e diffusione del Piano’); segue poi la descrizione delle iniziative già esistenti e un elenco di misure che l’Italia prevede di realizzare nei prossimi anni per ogni Principio in analisi.</p>



<p>Il piano d’azione italiano, in conformità con le richieste dell’<em>UN Working Group</em>, è comprensivo di una sezione che elenca le aspettative riposte da parte del Governo italiano nei confronti del settore privato rispetto alla tutela dei diritti umani.</p>



<p>Alle imprese è richiesto di:</p>



<p>a) definire una propria politica in materia di diritti umani;</p>



<p>b) creare e rendere operativi meccanismi aziendali di <em>due diligence</em> per identificare, misurare e prevenire ogni potenziale rischio di violazione dei diritti umani nello svolgimento delle loro operazioni ed attività, anche da parte di <em>partner</em> o dei fornitori;</p>



<p>c) prevedere i necessari meccanismi di reclamo che consentano di rimediare all’impatto negativo sui diritti umani che esse abbiano cagionato, o che abbiano contribuito a causare, o che sia collegato alle loro operazioni economiche.</p>



<p>Fra le misure che verranno attuate in futuro e che vengono individuate dal PAN, oltre alla necessità di promuovere l’adozione da parte delle imprese di un processo di <em>human rights due diligence</em>, è innovativo il richiamo alla previsione di un processo di <em>due diligence</em> lungo la <em>supply chain</em> per imprese che operano in zone a <em>governance </em>debole.</p>



<p>Il piano include inoltre nuove misure intese a contrastare il caporalato e altre forme di sfruttamento dei lavoratori, soprattutto nel settore agricolo, si tratta tuttavia di misure che pongono una minore attenzione al profilo inerente alla tutela delle vittime.</p>



<p>In relazione ai profili di merito del piano italiano, un aspetto rilevante è la sua capacità di evidenziare come ciò che si renderebbe necessario per lo sviluppo di un sistema efficace relativo all’attività di impresa e diritti umani è in realtà già esistente nel quadro regolamentare italiano e debba essere solo ulteriormente sviluppato e adeguato agli <em>standard</em> internazionali e ai Principi Guida.</p>



<p>Altra funzione dei PAN è quella di contribuire alla formazione di un forte consenso comune necessario per il sostegno di eventuali e future richieste di intervento politiche e legislative.</p>



<p>Con riferimento alla creazione di un quadro regolamentare favorevole alla responsabilizzazione delle imprese in materia di diritti umani in parte già sussistente nell’ordinamento italiano, si può fare riferimento alla disciplina sul c.d. ‘rating di legalità’ che affida all’Autorità garante per la concorrenza e il mercato il compito di certificare la conformità delle imprese alla legislazione nazionale vigente, a tale attestazione sono ricollegati vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni.</p>



<p>Un altro esempio a tal riguardo è dato dal D.lgs. 231/2001 “<em>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica</em>” che ha introdotto nell’ordinamento italiano una forma di responsabilità <em>amministrativa</em> delle imprese dipendente da reato.</p>



<p>Relativamente a possibili profili di criticità del piano d’azione in primo luogo si deve sottolineare l’organizzazione delle materie analizzate al suo interno che può risultare confusionaria o poco chiara, inoltre nello <em>Statement</em> del piano d’azione viene sottolineato come il Governo pur riconoscendo “<em>la profonda relazione che sussiste tra il tema del rispetto dei diritti umani da parte delle imprese e la responsabilità sociale d’impresa</em>” arriva alla conclusione però che “<em>le due materie sono oggetto di due differenti Piani di Azione Nazionali</em>”.</p>



<p>Nonostante le buone premesse tuttavia non sono molte le iniziative ad oggi intraprese per l’attuazione dei presidi richiesti dal PAN e risulta necessario aspettare il 2021 per poter valutare il suo effettivo stato di attuazione, tuttavia dato che i PAN costituiscono linee programmatiche, spesso di contenuto generico, è difficile valutare efficacemente i risultati raggiunti fin’ora.</p>
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		<title>Il Diritto del Minore ad Essere Ascoltato</title>
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		<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 17:40:34 +0000</pubDate>
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<p>di Nicole Fraccaroli</p>



<p>L&#8217;articolo 12 della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e Adolescenza (UNCRC) riconosce il diritto dei minori a partecipare alle decisioni che li riguardano, sia come individui che come gruppo. Tale diritto di essere ascoltati e presi seriamente rappresenta una delle disposizioni fondamentali della convenzione, perché la sua corretta implementazione garantisce il rispetto delle altre libertà fondamentali dei minori.</p>



<p>Questo diritto di impegno attivo è stato ampiamente concettualizzato come &#8220;partecipazione&#8221;, sebbene il termine stesso non sia utilizzato nell&#8217;articolo 12. La partecipazione può essere definita come un processo continuo che garantisce ai bambini l’espressione ed il coinvolgimento attivo nel processo decisionale a diversi livelli nelle materie che li riguardano. Esso richiede la condivisione delle informazioni, il dialogo tra bambini e adulti basato sul rispetto reciproco, e la piena considerazione dei loro punti di vista tenendo conto dell&#8217;età e della maturità del bambino.</p>



<p>In tutto il mondo, anche i governi come le organizzazioni della società civile, enti, istituzioni accademiche e agenzie di sviluppo e organismi delle Nazioni Unite, hanno preso provvedimenti con l’obiettivo di garantire l’efficacia del diritto di essere ascoltati. Alcuni governi hanno introdotto riforme costituzionali, legislazioni e politiche per attuare l&#8217;articolo 12.</p>



<p>La piena attuazione dell&#8217;articolo interessato continua a essere ostacolato da molte pratiche di lunga data, culture e atteggiamenti, e ostacoli economici. C&#8217;è bisogno di una migliore comprensione di ciò che l&#8217;articolo 12 comporta.</p>



<p>Il Comitato ONU per i diritti del bambino ritiene che riconoscendo il diritto del minore ad esprimere opinioni e a partecipare a varie attività, secondo le sue capacità in evoluzione, sia di beneficio per il bambino, la famiglia, la comunità, la scuola, lo Stato e democrazia.</p>



<p>In primis la partecipazione attiva del minore contribuisce al suo sviluppo personale. C&#8217;è un crescente <em>corpus</em> di prove che dimostra che la presa in considerazione delle opinioni ed esperienze dei bambini aiuta a sviluppare la loro autostima, le loro capacità cognitive, abilità sociali, rispetto per gli altri; e che in questo modo acquisiscano competenze, aspirazioni. Viene creato un circolo virtuoso: più i bambini partecipano, e più efficaci i loro contributi e l&#8217;impatto sul loro sviluppo saranno.</p>



<p>La loro partecipazione conduce, in aggiunta, ad un miglior processo decisionale e ciò rafforza il grado di “accountability” (ovvero responsabilità) di un governo. Decisioni che sono pienamente arricchite dalle prospettive dei bambini, saranno più pertinenti, efficaci e più sostenibili. Costruire queste opportunità per i bambini fin dalla tenera età sarà significativo per condurre alla creazione di una governance responsabile e trasparente, non solo a livello governativo ma in tutte le arene in cui vivono i bambini e i giovani.</p>



<p>Inoltre, il diritto di esprimere opinioni liberamente è uno strumento potente che permette di sfidare situazioni di violenza, abuso, minaccia, ingiustizia o discriminazione. Di fatto, se il minore è incoraggiato a dare voce a ciò che sta accadendo attorno a lui, e se fornito con i necessari meccanismi attraverso i quali possa sollevare preoccupazioni, è molto più facile derivare le violazioni dei diritti dei minori. Violenza contro i bambini nelle famiglie, nelle scuole, nelle carceri e istituzioni o sfruttamento del lavoro minorile saranno affrontati in modo più efficace se i bambini stessi sono in grado di raccontare le loro storie alle persone dotate di autorità per intraprendere le azioni appropriate.</p>



<p>La partecipazione attiva del minore contribuisce infine anche alla preparazione e allo sviluppo della società civile e di valori democratici come la responsabilità sociale, giustizia, solidarietà, uguaglianza, tolleranza e il rispetto per gli altri. Il coinvolgimento dei bambini e delle bambine in gruppi, commissioni, organizzazioni non governative (ONG), sindacati e altre forme di organizzazione offre loro l’opportunità di contribuire a rafforzare la società civile dimostrando che il loro contributo può offrire un impatto positivo nell’assunzione di decisioni.</p>



<p>L&#8217;articolo 12 stabilisce che le sue disposizioni devono essere &#8220;assicurate” al bambino. In altre parole, i governi hanno l&#8217;obbligo di intraprendere le misure appropriate per garantire a tutti i bambini il diritto di beneficiare di tale libertà. Questo significa che la legislazione e le politiche necessarie devono essere in atto per consentire ai bambini di esercitare il loro diritto di essere ascoltati. In più, saranno necessarie misure per garantire che a gruppi di bambini che probabilmente vivranno un&#8217;esperienza sociale di esclusione sia garantito il diritto di essere ascoltati in egual modo.</p>



<p>L&#8217;articolo 12 si applica a ogni bambino “in grado di formare le proprie opinioni”. Il Comitato sottolinea che i governi dovrebbero avere la presunzione secondo la quale un bambino abbia la capacità per formare un’opinione. In effetti, il Comitato interpreta il termine &#8220;opinioni&#8221; andando oltre i pensieri sviluppati, per includere anche e soprattutto sentimenti, intuizioni, interpretazioni, preoccupazioni, necessità e idee. L’applicazione dell&#8217;articolo 12 richiede il riconoscimento e il rispetto di forme di comunicazione non verbali tali come il gioco, linguaggio del corpo, espressione facciale, o disegno e pittura, attraverso i quali i bambini molto piccoli fanno delle scelte, esprimono preferenze e dimostrano comprensione del loro ambiente.</p>



<p>Il bambino ha il &#8220;diritto di esprimere tali idee liberamente &#8220;. Ciò significa che i bambini devono essere in grado di esprimere opinioni senza pressione. Non devono essere manipolati o sottoposti ad influenza da parte di altri attori. Essi necessitano di &#8220;spazi&#8221; in cui venga loro concesso il tempo, incoraggiamento e supporto per consentire loro di sviluppare e articolare le loro opinioni con chiarezza e fiducia.</p>



<p>Il <em>Manual of Human Rights Reporting</em> afferma che il diritto riconosciuto nell&#8217;articolo 12 si applica &#8220;in tutte le questioni che riguardano&#8221; i bambini. Il Comitato sostiene un’ampia interpretazione di &#8220;tutte le questioni che riguardano&#8221; i bambini, riconoscendo che così facendo si consente ai bambini di impegnarsi nei variegati processi sociali della comunità e società in cui vivono.</p>



<p>Tutto ciò deve tener conto dell&#8217;età e maturità del bambino: in altre parole, il livello di comprensione del bambino ha delle implicazioni nella questione. Dall’altro lato, l&#8217;impatto sul bambino di ogni particolare situazione deve essere tenuto in considerazione. È anche necessario prestare attenzione all&#8217;articolo 5 dell&#8217;UNCRC, che sottolinea che la direzione e la guida fornite da genitori, tutori legali o membri della famiglia allargata o la comunità devono tenere conto della loro capacità, in continua evoluzione, di esercitare i propri diritti. Maggiore è la loro capacità, maggiore autonomia e responsabilità essi avranno per prendere decisioni per sé stessi.</p>



<p>L&#8217;articolo 12, paragrafo 2 specifica che, al fine di assicurare la realizzazione del diritto esplicitato al paragrafo 1, i bambini hanno il &#8220;diritto di essere ascoltati in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo&#8221;. I bambini hanno il diritto di sapere i termini e le modalità attraverso le quali verranno ascoltati e come vengono prese le decisioni. I governi pertanto sono incoraggiati a presentare misure legislative che richiederanno a qualsiasi decisore giudiziario o amministrativo di adottare procedure per fornire informazioni ai bambini sul processo di ascolto, di considerazione delle loro opinioni e del peso che verrà dato ai loro punti di vista, nonché i meccanismi che facilitano l&#8217;esercizio di questo diritto.</p>



<p>I bambini hanno il diritto di essere ascoltati &#8220;direttamente o tramite un rappresentante o organo appropriato &#8220;. In altre parole, ai bambini capaci di formare un punto di vista dovrebbe essere data la possibilità di decidere come desiderano essere rappresentati e se essere ascoltati direttamente. Il Comitato raccomanda che, ove possibile, al bambino deve essere data l&#8217;opportunità di essere ascoltato direttamente in qualsiasi procedimento. Nella fattispecie della rappresentanza del minore in tali sedi, essa deve essere “in linea con le norme procedurali del diritto nazionale dello Stato parte”. Questa disposizione non dovrebbe essere interpretata come un permesso per possibili soluzioni inadeguate contenute nel diritto processuale per limitare o prevenire il godimento di questo diritto fondamentale; ma al contrario, i governi sono incoraggiati a rispettare le regole di base del giusto procedimento, come il diritto alla difesa e il diritto all’accesso ai propri documenti.</p>



<p>L&#8217;articolo 12 è un diritto fondamentale: è una misura della nostra dignità umana per cui siamo in grado di essere coinvolti nelle decisioni che ci riguardano, coerentemente con i nostri livelli di competenza. È anche un mezzo attraverso il quale altri diritti sono realizzati. Non è possibile rivendicare diritti senza voce. I bambini che sono messi a tacere non possono sfidare violenze e abusi perpetrati contro di loro. La capacità di apprendere è limitata senza la possibilità di mettere in discussione, sfidare e dibattere. I responsabili politici non possono identificare gli ostacoli al rispetto dei diritti dei minori se non danno la possibilità ai minori stessi di pronunciarsi e partecipare attivamente ai livelli decisionali.</p>



<p>Tuttavia, sebbene siano stati compiuti molti progressi in diversi paesi, con innumerevoli esempi positivi di legislazione, politica e pratica; rimane il caso che per troppi bambini in tutto il mondo, il diritto di essere ascoltati rimane irrealizzato. In particolare, i minori appartenenti ai gruppi più emarginati vengono privati in modo sproporzionato di tale libertà &#8211; ad esempio ragazze, bambini con disabilità, bambini di gruppi indigeni, bambini con genitori senza documenti, figli in conflitto con la legge e coloro che vivono in estrema povertà. Il Comitato è impegnato a rafforzare la capacità dei governi di introdurre le misure necessarie per attuare l&#8217;articolo 12. Dal suo dialogo con i governi, è chiaro che molti sono impegnati a incontrare i loro obblighi di promozione e attuazione della disposizione; ma essi mancano di conoscenza, fiducia o reali capacità per raggiungere tale obiettivo.</p>
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		<title>Associazione Per i diritti umani e Mondo Internazionale: al via una nuova partnership﻿</title>
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		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 09:15:52 +0000</pubDate>
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<p></p>



<p>Una collaborazione nata con l’intento di unire competenze ed esperienze, per far sì che si possano perfezionare sinergie ed implementare progetti innovativi e flessibili.  </p>



<p> <em>L</em></p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter"><img loading="lazy" width="320" height="132" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/04/ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-13944" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/04/ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 320w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/04/ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg-300x124.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" /></figure></div>



<p><em><strong>Mondo Internazionale</strong></em><em> nasce dall’esigenza di valorizzare le capacità e le competenze dei giovani che, attraverso una visione innovativa del mondo, sono in grado di dare un contributo al miglioramento della nostra società.  </em></p>



<p><em>Dal 2017 Mondo Internazionale si impegna come associazione senza scopo di lucro per generare una comunità internazionale unita da un obiettivo: <strong>&#8220;costruire positivo&#8221;</strong></em><em>.</em></p>



<p>
<em>Attraverso
l</em><em>’</em><em>avvio
di nuove collaborazioni e sedi all</em><em>’</em><em>estero,
Mondo Internazionale ambisce a garantire una replicazione del proprio
modello di sviluppo personale raggiungibile da tutti e che possa
investire sul capitale più fruttuoso che esista: quello umano,
creando un forte impatto sociale.</em></p>



<p>
<em>La
crescente volont</em><em>à&nbsp;</em><em>di
promuovere gli interessi, le passioni e le proposte degli associati,
ha portato alla creazione di tre divisioni: Mondo Internazionale
Academy, Mondo Internazionale Hub e Mondo Internazionale G.E.O.,
ognuna con un focus specifico.</em></p>



<p>
<em>Academy:
si è sviluppata nell&#8217;ambito della formazione, dell</em><em>’</em><em>istruzione
e dell</em><em>’</em><em>informazione
per la collettivit</em><em>à</em><em>,
i membri dell</em><em>’</em><em>Associazione
stessa e per enti terzi.</em></p>



<p>
<em>HUB:
dedicata ad approfondire i temi dell</em><em>’</em><em>innovazione
e della sostenibilit</em><em>à
</em><em>sociale
ed ambientale.</em></p>



<p>
<em>G.E.O.:
dedicata all</em><em>’</em><em>analisi
geo-strategica, la Divisione G.E.O. si sviluppa su attivit</em><em>à
</em><em>di
ricerca ed innovazione, grazie ad un metodo d</em><em>’</em><em>analisi
integrato e trasversale, cercando di presentare un panorama
dettagliato e completo dei possibili scenari e sviluppi
internazionali.</em></p>
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			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Meccanismi di due diligence e dimensione di genere﻿</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 06:48:28 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>M di Fabiana Brigante Le violazioni dei diritti umani da parte delle imprese si inseriscono in un clima di generale impunità dovuto a diversi fattori. Tra questi spiccano, da un lato, le difficoltà incontrate&#46;&#46;&#46;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>M</strong></p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter"><img loading="lazy" width="1000" height="563" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/11/gender.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-13305" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/11/gender.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 1000w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/11/gender-300x169.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/11/gender-768x432.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></figure></div>



<p>di
Fabiana Brigante 
</p>



<p>Le
violazioni dei diritti umani da parte delle imprese si inseriscono in
un clima di generale impunità dovuto a diversi fattori. Tra questi
spiccano, da un lato, le difficoltà incontrate dalla società
internazionale nel concordare uno strumento legalmente vincolante che
regoli le attività di questi soggetti giuridici e che imponga loro
il rispetto delle norme internazionali dei diritti umani, e
dall’altro la difficoltà per le vittime degli abusi di avere
accesso ai rimedi, giurisdizionali e non, al fine di ottenere
giustizia. Data la difficoltà a livello internazionale nel
concordare ed adottare uno strumento legalmente vincolante per le
imprese, l’attenzione è stata rivolta alla predisposizione di
linee guida e raccomandazioni non vincolanti, il cui rispetto ed
implementazione sono lasciati alla volontà delle imprese. Il più
recente di questi strumenti è rappresentato dai Principi Guida ONU
in materia di diritti umani e imprese multinazionali, adottate nel
2011. I Principi Guida hanno fornito per la prima volta un quadro
riconosciuto e autorevole a livello globale e sono diventati un punto
di riferimento comune per tutte le parti interessate. Tra le altre
cose, essi chiariscono che le imprese hanno una responsabilità
indipendente da quella degli stati nel rispettare i diritti umani e
che per farlo sono tenute a esercitare la <em>due
diligence</em>
sui diritti umani. 
</p>



<p>La
locuzione <em>due
diligence</em>,
così come utilizzata all’interno dei Principi Guida, è mutuata
dal diritto societario. Lo scopo di Ruggie, in un’ottica di
coinvolgimento delle imprese, era proprio quello di utilizzare un
termine che fosse “familiare” per i soggetti operanti in questo
settore. 
</p>



<p>Il
concetto di <em>due
diligence</em>,
per così dire, ordinario, implica per le imprese il monitoraggio
delle proprie politiche ed operazioni, su base continuativa o in
occasione di transazioni specifiche, al fine di identificare e
gestire i rischi finanziari che possano incidere sulla redditività
della stessa e di conseguenza sugli interessi dei suoi azionisti. 
</p>



<p>I
Principi Guida ONU, d’altro canto, introducono la “<em>human
rights due diligence</em>”.
In tale contesto, questo strumento é volto ad offrire alle imprese
un modello attraverso il quale sviluppare la capacità di
identificare, prevenire, e porre rimedio agli eventuali impatti
negativi che le proprie attività possono avere sui diritti umani. 
</p>



<p>La
<em>human
rights due diligence</em>
nella struttura dei Principi Guida si compone di più fasi.</p>



<p>Una
prima fase consiste nella valutazione degli impatti – effettivi o
anche solo potenziali – sui diritti umani che possano derivare
dall’attività di impresa; in tale fase le imprese dovrebbero
confrontarsi con i soggetti a rischio, assicurandosi di includere in
questo dialogo anche i soggetti appartenenti alle categorie più
vulnerabili, quali ad esempio donne e bambini.</p>



<p>I
risultati di tale valutazione devono poi essere integrati nelle
politiche aziendali. A tal proposito il commentario al Principio 19
parla di “integrazione orizzontale”, a voler sottolineare che
l’impegno dell’impresa di rispettare i diritti umani deve essere
interiorizzato in tutte le attività da questa svolte. 
</p>



<p>Peraltro,
questi requisiti si applicano non solo alle attività proprie
dell’impresa ma anche alle relazioni commerciali da questa
intraprese con altri soggetti presenti nella catena di valore, quali
ad esempio i fornitori di materie prime. All’interno del quadro
disegnato da Ruggie, infatti, l’impresa è chiamata a controllare
anche l’impatto negativo sui diritti umani che può essere causato
da un altro ente collegato alle proprie attività imprenditoriali. 
</p>



<p>Il
controllo della filiera produttiva rappresenta uno dei maggiori
problemi relativi alla struttura dell’impresa multinazionale e alla
responsabilità di queste ultime. In tali casi infatti le imprese si
difendono dalle accuse di violazione – o complicità – invocando
il principio di separazione della personalità giuridica tra i vari
soggetti.</p>



<p>Le
imprese dovrebbero inoltre monitorare periodicamente l’efficacia
delle misure adottate. Nel caso in cui tale condotta non sia bastata
ad evitare gli impatti negativi, le imprese devono prevedere misure
di rimedio. Tali possono essere meccanismi di reclamo interni alle
imprese ed utilizzabili dagli individui danneggiati, o che potrebbero
potenzialmente subire un danno dalle attività svolte dall’impresa
in questione.</p>



<p>I
vantaggi che potrebbero derivare in tema di rispetto dei diritti
umani da una implementazione adeguata dei meccanismi di <em>due
diligence</em>
prospettati dai Principi Guida sono numerosi; se utilizzati
opportunamente, possono essere un potente mezzo per garantire la
protezione dei diritti umani degli individui: la loro adozione,
infatti, non richiede tempi lunghi quanto quelli richiesti per la
produzione legislativa. Inoltre, l’integrazione immediata dei
risultati delle valutazioni iniziali di impatto sui diritti
fondamentali nelle politiche aziendali consente una risposta
immediata alle problematiche che di volta in volta si presentano. 
</p>



<p>Infine,
i meccanismi di reclamo di cui devono dotarsi le imprese per
permettere alle vittime – anche solo potenziali – di porre fine
agli abusi subìti, oltre ad essere strumenti di più pronta
risoluzione rispetto ai meccanismi giudiziari, presentano l’ulteriore
vantaggio di non imporre costi eccessivi alle vittime.</p>



<p>Al
fine di garantire che tali strumenti siano effettivi, essi devono
essere sensibili alle categorie di soggetti che corrono maggiori
rischi di violazioni dei diritti umani nel contesto delle attività
commerciali, come donne, minori, persone con disabilità, popolazioni
indigene, migranti. 
</p>



<p>Con
particolare riferimento alla disparità di genere, si rileva che gli
sforzi del diritto internazionale di affrontare lo squilibrio di
potere tra i paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo non
hanno tenuto in debito conto quest’altra disparità ben radicata.</p>



<p>Sebbene
sia generalmente riconosciuto che le donne siano colpite in modo
sproporzionato dagli impatti negativi sui diritti umani derivanti
dalle attività d’impresa, si sostiene che sia stata data poca
attenzione alle questioni di genere in molte iniziative, incluse
quelle relative all’implementazione dei Principi Guida dell’ONU. 
</p>



<p>A
 tale proposito, numerosi sono gli strumenti di diritto
internazionale che esortano la comunità a rimuovere le
disuguaglianze di genere. La Convenzione sull&#8217;eliminazione di ogni
forma di discriminazione della donna, adottata nel 1979
dall&#8217;Assemblea generale delle Nazioni Unite, richiede agli Stati
parti di adottare tutte le misure appropriate per eliminare la
discriminazione nei confronti delle donne da parte di qualsiasi
persona, organizzazione o impresa (Articolo 2 (e)). Il Comitato per
l&#8217;eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne,
organo deputato a vigilare sull’attuazione della Convenzione, ha
suggerito nella sua Raccomandazione Generale n. 13 adottata nel 1989
sulla parità di retribuzione per lavori di pari valore, diversi modi
per superare la segregazione di genere nel mercato del lavoro, che
rimane un problema in alcuni settori dominati dagli uomini, come i
settori estrattivi , nonché, ad esempio, nel settore
dell&#8217;abbigliamento, dove la maggior parte dei lavoratori sono donne. 
</p>



<p>Nonostante
le disposizioni che vietano le discriminazioni di genere nelle
costituzioni e nelle leggi di molti paesi, in pratica le donne
continuano a sperimentare varie forme di discriminazione ed abusi in
tutti gli ambiti della vita di relazione a causa di norme sociali
penalizzanti, strutture di potere patriarcale e stereotipi di genere.
Ad esempio, la Banca Mondiale ha recentemente riferito nel suo report
“<em>Women,
Business and the Law</em>”
del 2019 che solo il 24,3% dei membri del parlamento nazionale in
tutto il mondo sono donne. Nel 2018, solo il 4,8% degli
amministratori delegati delle società inserite nella lista “<em>Fortune
500</em>”
erano donne; ancora, le donne rappresentavano nel 2018 solo l’8%
dei direttori dei 250 film campioni di incassi di Hollywood. In tutto
il mondo, solo il 65% delle donne è intestataria di conti bancari, e
meno del 20% delle terre del mondo sono possedute da donne. 
</p>



<p>Peraltro,
il contributo delle donne all’economia non è riconosciuto – come
nel caso del lavoro domestico – o è sottovalutato. Eppure, le
donne svolgono la maggior parte del lavoro di cura di bambini,
anziani, malati e persone con disabilità nelle famiglie. Le donne
sono sovra-rappresentate nel lavoro occasionale e <em>part-time</em>
in tutto il mondo, così come nelle catene di approvvigionamento di
numerosi settori, dove sono più vulnerabili allo sfruttamento e agli
abusi. Inoltre, le donne affrontano la gravidanza e le
discriminazioni legate alla maternità, sono sottorappresentate in
ambito manageriale e, in media, sono pagate circa il 20% in meno
rispetto agli uomini in tutto il mondo.</p>



<p>Il
problema della disuguaglianza di genere risulta, dunque, quanto mai
attuale: le molestie sessuali e la violenza di genere sono diffuse in
tutti i settori: a casa, nelle istituzioni educative, al lavoro,
nello sport, nei mercati, nelle riunioni sociali, nel cyberspazio e
nella comunità in generale. 
</p>



<p>Nonostante
gli abusi perpetrati quotidianamente, gli ordinamenti di molti paesi
non prevedono leggi sulla violenza domestica o norme che proteggano
le donne dalle molestie sessuali sul lavoro. 
</p>



<p>Anche
quando vi sia stata una produzione normativa sul tema, si registra
che le donne incontrano molteplici barriere anche nell’accesso alla
giustizia, ambito nel quale si aggiungono i timori di
stigmatizzazione sociale, perdita di lavoro e ulteriore
vittimizzazione, fattori che scoraggiano le donne dal denunciare
numerose violazioni.</p>



<p>In
questo scenario, risulta chiaro che politiche commerciali e di
investimento neutrali dal punto di vista del genere hanno come
risultato l’aggravamento della situazione di squilibrio esistente
tra donne e uomini.</p>



<p>Al
contrario, meccanismi maggiormente inclusivi delle problematiche di
genere indicherebbero un passo in avanti verso il raggiungimento
degli obiettivi di sviluppo sostenibile posti dall’Agenda 2030
approvata dalle Nazioni Unite. Tra questi, infatti, l’obiettivo n.
5 si propone di raggiungere l’uguaglianza di genere e
l’emancipazione femminile.</p>
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		<item>
		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Gli obblighi di rendicontazione non finanziaria per le imprese</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 07:51:41 +0000</pubDate>
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<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2019/02/13/imprese-e-diritti-umani-gli-obblighi-di-rendicontazione-non-finanziaria-per-le-imprese/">&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Gli obblighi di rendicontazione non finanziaria per le imprese</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p align="CENTER"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><b><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/02/aaa.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="size-full wp-image-12094 alignright" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/02/aaa.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="189" height="267" /></a></b></span></span></p>
<p style="text-align: left;" align="CENTER">di Fabiana Brigante</p>
<p align="JUSTIFY">Nel percorso verso un’economia globale sostenibile e che coniughi redditività a lungo termine, giustizia sociale e protezione dell’ambiente, la trasparenza delle imprese circa il proprio operato acquista, come è facilmente intuibile, un ruolo fondamentale. Nel 2011 la Commissione Europea poneva l’accento sulla necessità di fissare uno standard uniforme tra gli Stati Membri circa la trasparenza delle informazioni “non finanziarie” fornite dalle imprese nei rispettivi settori. Nel 2014 l’Unione Europea approvava la Direttiva 2014/95/UE, recante alcune modifiche alla precedente Direttiva 2013/34/UE, stabilendo nuovi standard minimi di comunicazione da parte delle imprese con più di 500 dipendenti di informazioni in materia ambientale e sociale, in relazione alla gestione del personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta alla corruzione attiva e passiva, allo scopo di fornire agli investitori e alle altre parti interessate un quadro più completo sullo sviluppo, performance ed impatto della propria attività di produzione.</p>
<p align="JUSTIFY">Secondo quanto previsto dalla Direttiva, le imprese sono tenute ad elaborare una dichiarazione comprendente le politiche attuate, i risultati conseguiti e i rischi connessi alla propria attività, insieme ad altre informazioni circa le procedure in materia di <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>due diligence</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">. </span></span>In materia ambientale, la Direttiva prevede che le dichiarazioni devono contenere “informazioni dettagliate riguardanti l’impatto attuale e prevedibile delle attività dell&#8217;impresa sull’ambiente nonché, ove opportuno, sulla salute e la sicurezza, l’utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili e/o non rinnovabili, le emissioni di gas a effetto serra, l’impiego di risorse idriche e l’inquinamento atmosferico”, mentre per quanto concerne gli aspetti sociali e attinenti al personale, le informazioni richieste riguardano “le azioni intraprese per garantire l’uguaglianza di genere, l’attuazione delle convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro, le condizioni lavorative, il dialogo sociale, il rispetto del diritto dei lavoratori di essere informati e consultati, il rispetto dei diritti sindacali, la salute e la sicurezza sul lavoro e il dialogo con le comunità locali, e/o le azioni intraprese per garantire la tutela e lo sviluppo di tali comunità”. Non ultimo, la Direttiva prevede l’inclusione di informazioni sulla prevenzione delle violazioni dei diritti umani e sugli strumenti esistenti per combattere la corruzione attiva e passiva.</p>
<p align="JUSTIFY">In Italia, la Direttiva 2014/95/UE è stata attuata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254; il provvedimento è entrato in vigore il 25 gennaio 2017 e le sue disposizioni si applicano agli esercizi finanziari a partire dal 1 gennaio 2017.</p>
<p align="JUSTIFY">Nonostante la Direttiva costituisca senza dubbio un passo importante nel definire obblighi di trasparenza delle imprese circa le misure da adottare per operare nel pieno rispetto dei diritti umani, è stata criticata in quanto la stessa non specifica in modo sufficientemente dettagliato quali informazioni debbano essere divulgate, lasciando dunque uno spiraglio aperto alla inadempienza dei suoi destinatari. Come già detto, garantire una divulgazione di alta qualità su questi temi ha un ruolo fondamentale nel perseguimento di obiettivi di crescita sostenibile e nella gestione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico o dal degrado ambientale, per citarne alcuni.</p>
<p align="JUSTIFY">Per affrontare questo problema, alcune organizzazioni ed esperti si sono riuniti nell’ambito di un progetto di ricerca triennale<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> (</span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>Alliance for Corporate Transparency</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">) </span></span>con l’obiettivo di analizzare gli <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>step </i></span></span>intrapresi dalle imprese europee al fine di implementare le disposizioni della Direttiva NFR<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> (</span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>Non- Financial Reporting</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">) </span></span>e qualisiano le azioni da intraprendere per migliorare il quadro UE sul tema.</p>
<p align="JUSTIFY">Nel 2018, il progetto ha valutato oltre 100 aziende appartenenti ai settori dell’energia ed estrattivo, delle tecnologie dell’informazione, della comunicazione e dell’assistenza sanitaria. Il campione iniziale di società comprendeva gruppi più grandi di oltre 20 società provenienti da Spagna, Francia e Regno Unito e campioni di controllo più piccoli provenienti dalla Germania, dalla penisola scandinava e dall’Europa centrale e orientale (Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia).</p>
<p align="JUSTIFY">L’analisi dei dati raccolti mostra che la maggioranza delle aziende riconosce nei propri rapporti l’importanza delle questioni ambientali e sociali per il proprio business. Tuttavia, solo nel 50% dei casi per le questioni ambientali e in meno del 40% per le questioni sociali e relative alle misure anti-corruzione, le informazioni fornite sono considerate chiare in termini di questioni concrete, obiettivi e principali rischi. Infatti, è stato ritenuto che le informazioni generali fornite dalla maggior parte delle aziende non consentono ai lettori di comprendere il loro impatto e, per estensione, il loro sviluppo, come richiesto dalla Direttiva NFR.</p>
<p align="JUSTIFY">I risultati più rilevanti della ricerca sono i seguenti:</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">&#8211; </span></span>Per quanto riguarda il cambiamento climatico, il 90% delle aziende riferisce sui cambiamenti climatici, ma solo il 47% specifica chiaramente quali siano gli obiettivi perseguiti dalle proprie politiche ambientali ed in che modo gli stessi siano concretamente perseguiti. È considerato come un dato allarmante il fatto che solo il 26% delle società analizzate appartenenti ai settori dell’energia e a quello estrattivo abbia definito le proprie azioni per diminuire le emissioni di gas a effetto serra in linea con quanto previsto dall’Accordo di Parigi (mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2° rispetto ai livelli preindustriali). Al riguardo, si ritiene che gli interventi legislativi dovrebbero chiarire quali informazioni debbano essere contenute nei piani di transizione a lungo termine delle società verso un’economia a zero emissioni di carbonio e le loro implicazioni economiche.</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">&#8211; </span></span>Circa le problematiche ambientali, le aziende in esame hanno riferito su temi come l’utilizzo di risorse idriche, l’inquinamento, i rifiuti e, in misura minore, la biodiversità, ma alcuni aspetti chiave sono stati trascurati. Questi aspetti includono, ad esempio, l’inquinamento causato dai trasporti, che è menzionato dal 21% delle aziende, o il consumo di acqua e i rischi nelle aree dotate di scarse risorse idriche e di confine, segnalate solo dal 24% delle aziende in esame.</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">&#8211; </span></span>Sul tema delle questioni legate ai lavoratori e alle problematiche sociali, la maggior parte delle aziende riporta indicatori legati ai propri dipendenti diretti, mentre raramente sono fornite informazioni sui lavoratori esternalizzati, che rappresentano la parte più vulnerabile della forza lavoro delle aziende. La selezione di questi indicatori è, tuttavia, lungi dall&#8217;essere standardizzata. La maggior parte delle aziende fornisce informazioni sul numero di dipendenti (92%), equilibrio generale di genere (81%), politiche antidiscriminatorie (79%), salute e sicurezza (80%). Un numero interiore di aziende rivela informazioni più dettagliate sugli effetti delle proprie politiche (il 36% riferisce di miglioramenti conseguenti alle politiche antidiscriminatorie intraprese) e pochissimi forniscono informazioni paese per paese su questioni delicate quali pari opportunità (6%) e libertà di associazione dei lavoratori (10%). Vale anche la pena notare che il 39% delle aziende non ha fornito informazioni sulla capacità dei propri dipendenti di esprimere preoccupazioni senza timori di subire ripercussioni.</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">&#8211; </span></span>Diritti umani: Oltre il 90% delle aziende esprime il proprio impegno a rispettare i diritti umani e il 70% si impegna a garantire la protezione dei diritti umani anche nelle proprie catene di approvvigionamento. <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Tuttavia, solo il 36% descrive il proprio sistema di </span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>due diligence</i></span></span> dei diritti umani e il 10% descrive esempi o indicatori di una gestione efficace di tali questioni. Le aziende segnalano comunemente informazioni sugli audit sui diritti umani (58%), ma la divulgazione dei risultati è molto meno comune (25%), così come la divulgazione delle azioni conseguentemente adottate (16%). Analogamente, solo l’8% delle aziende discute i limiti degli audit nel valutare l’impatto della propria attività sui diritti umani, nonostante gli stessi siano universalmente riconosciuti, come dimostrato dal crollo del Rana Plaza nel 2013 e da innumerevoli altri incidenti che nel corso del tempo sono stati registrati nelle fabbriche delle società controllate.</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">&#8211; </span></span>Lotta alla corruzione: Come mostrato in tutta la ricerca, vi è una notevole attenzione alla divulgazione dei programmi anti-corruzione; i risultati delle valutazioni mostrano un alto livello di rendicontazione dell’impegno contro la corruzione (91%), disciplina del whistleblowing (76%), programmi di formazione (75%) e regole su regali e ospitalità (73%). Nonostante ciò, un numero relativamente basso di aziende spiega effettivamente i principali elementi propri programmi anticorruzione (62%). Per quanto riguarda le informazioni sull’influenza politica, va notato che il 54% delle aziende rivela le proprie politiche in merito al divieto o alla divulgazione di contributi politici. Tuttavia, pochissime aziende divulgano informazioni sui propri sforzi per influenzare le politiche pubbliche (solo il 10% rivela le proprie spese di lobby).</p>
<p align="JUSTIFY">Come dimostrato dalla ricerca, allo stato attuale il reporting di sostenibilità aziendale non consente agli investitori e agli altri <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>stakeholders</i></span></span> di comprendere gli impatti e i rischi delle società e le loro strategie per affrontarli; tale pratica è alimentata dal fatto che né la direttiva NFR né le linee guida includano requisiti chiari per la forma della dichiarazione non finanziaria.</p>
<p align="JUSTIFY">La soluzione a questa situazione sarebbe quella di migliorare la specificità della direttiva NFR in relazione alle informazioni che le società dovrebbero divulgare. I risultati della menzionata ricerca suggeriscono ulteriori modifiche che migliorerebbero l’attuazione della direttiva NFR e che dovrebbero essere prese in considerazione. Esse comprendono:</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">&#8211; </span></span>un maggiore controllo da parte dei governi nazionali;</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">&#8211; </span></span>la pubblicazione di un elenco di società destinatarie della direttiva con indicazione delle loro supply chains per consentire il monitoraggio di terze parti;</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; fornire alla società civile strumenti per richiedere il rispetto della normativa.</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Per consultare il testo integrale del report (in lingua inglese), si veda: <a href="http://allianceforcorporatetransparency.org/assets/2018_Research_Report_Alliance_Corporate_Transparency-66d0af6a05f153119e7cffe6df2f11b094affe9aaf4b13ae14db04e395c54a84.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">http://allianceforcorporatetransparency.org/assets/2018_Research_Report_Alliance_Corporate_Transparency-66d0af6a05f153119e7cffe6df2f11b094affe9aaf4b13ae14db04e395c54a84.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss</a> </span></span></p>
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		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Trattato su diritti umani ed imprese: le novità della IV Sessione del Gruppo di Lavoro Intergovernativo delle Nazioni Unite</title>
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		<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 07:30:43 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<p align="CENTER"><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/binding-treaty.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-11581" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/binding-treaty.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="830" height="553" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/binding-treaty.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 830w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/binding-treaty-300x200.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/binding-treaty-768x512.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w" sizes="(max-width: 830px) 100vw, 830px" /></a></p>
<p align="CENTER">
<p style="text-align: left;" align="CENTER">di Fabiana Brigante</p>
<p align="JUSTIFY">Nel giugno 2014, il Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite ha istituito, con l’adozione della risoluzione 26/9, un gruppo di lavoro intergovernativo aperto sulle società transnazionali e altre imprese commerciali (IGWG) con il compito di elaborare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante (“The Treaty”) per regolare, nel diritto internazionale in materia di diritti umani, le attività di imprese transnazionali e di altre imprese commerciali.</p>
<p align="JUSTIFY">Il movimento – formato da accademici, esperti, esponenti di organizzazioni non governative – che ha sostenuto l’adozione di un trattato su imprese e diritti umani nasce dalla consapevolezza dell’esigenza di colmare il vuoto normativo nel quale operano gli enti del settore privato, il quale ha generato un clima diffuso di impunità per le violazioni dei diritti umani di cui le imprese siano – direttamente o indirettamente – responsabili.</p>
<p align="JUSTIFY">La notizia di un trattato vincolante per le imprese è stata accolta con favore dalla società civile, la quale ha visto nel trattato uno strumento atto a controbilanciare le conseguenze incontrollate della globalizzazione, in particolare le asimmetrie di potere fra Stati, collettività di individui ed imprese in termini di accesso alla giustizia e protezione dei diritti umani, specialmente nelle aree più depresse del mondo.</p>
<p align="JUSTIFY">La quarta sessione del gruppo di lavoro intergovernativo aperto si è svolta dal 15 al 19 ottobre nella sala XX del <em>Palais des Nations</em>, a Ginevra. L’obiettivo della sessione era quello di discutere la “Bozza Zero” (the Zero Draft) del trattato, nonché il progetto di protocollo opzionale ad esso allegato.</p>
<p align="JUSTIFY">In vista di questo importante appuntamento, il 1° ottobre più di 150 esperti del settore ed importanti accademici hanno pubblicato una lettera aperta di sostegno per il processo del trattato; ribadendo la necessità di ulteriori miglioramenti e revisioni della Bozza Zero per adempiere adeguatamente al mandato del gruppo di lavoro, la lettera riconosce che la <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>Draft Zero</i></span></span> costituisce una base preziosa per ulteriori negoziati. Ed è proprio per questo che la lettera formula un invito agli Stati ad impegnarsi nel condurre tali negoziati in modo costruttivo ed in buona fede, al fine di addivenire ad un risultato che rifletta gli obiettivi comuni di tutte le parti interessate di promuovere il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese e un migliore accesso a rimedi efficaci per le vittime di tali violazioni.</p>
<p align="JUSTIFY">Ma vediamo nel concreto cosa è accaduto a Ginevra durante questo quarto round di negoziati:</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>Giorno 1</b></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> &#8211; </span></span>All’apertura della sessione, Kate Gilmore – vice dell’Alto Commissario ONU per i diritti umani – ha manifestato il suo apprezzamento per l’ampia partecipazione di rappresentanti della società civile che si sono recati a Ginevra, tra cui 280 membri accreditati e 25 esperti che hanno partecipato come relatori. La Gilmore ha inoltre invitato i partecipanti ad impegnarsi in modo costruttivo in questo complesso processo, chiarendo che i Principi Guida dell’ONU su Imprese e Diritti Umani (UNGPs) e un trattato vincolante in materia dovrebbero essere complementari e non in concorrenza l’uno con l’altro. Il presidente relatore Luis Gallegos ha proceduto alla prima lettura, presentando in dettaglio la Bozza Zero, a partire dall’articolo 2, in cui si esplica lo scopo del trattato, e dell’articolo 8 circa i diritti delle vittime di abusi. Tra i vari commenti quello dell’eurodeputato Molly Scott Cato, che ha giudicato deplorevole la riluttanza dell’Unione Europea ad impegnarsi più attivamente nei negoziati. A tale riguardo, pare opportuno specificare che nel periodo precedente la sessione, l’UE aveva già confermato la propria presenza durante i negoziati, chiarendo tuttavia che non avrebbe fatto commenti sul contenuto della Bozza Zero. Anche gli Stati Membri dell’UE erano stati invitati a non rilasciare dichiarazioni orali sul contenuto della Bozza<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">. </span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>Giorno 2</b></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> – </span></span>Il secondo giorno è iniziato con un incontro tra membri della società civile e alcuni rappresentanti dell’Unione Europea. Infatti, Jerome Bellion, rappresentante dell’UE presso l’ONU a Ginevra, e Sophie Kammerer del Servizio Europeo per l’Azione Esterna (SEAE), hanno invitato i delegati della società civile a una riunione informale per uno scambio sull’impegno dell’UE nel processo dei negoziati. Come risultato della linea d’azione adottata dall’UE, numerosi rappresentanti degli Stati membri dell’UE sono stati partecipanti silenti della riunione, ad eccezione della Francia. Seppure la loro presenza possa essere interpretata come un segnale positivo in termini di coinvolgimento e interesse da parte dell’Unione Europea, molti partecipanti della società civile sono tuttavia rimasti delusi dallo scambio molto superficiale<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY">Tra gli argomenti prominenti di questa sessione, la discussione circa l’ambito di applicazione del trattato: molte le richieste di estenderne l’applicazione a tutti i tipi di imprese e non solo a quelle le cui attività abbiano una dimensione transnazionale.</p>
<p align="JUSTIFY">Paul de Clerck, membro di <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>Friends of the Earth Europe</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> (FoEE) </span></span>ha chiesto, nel suo intervento, ai delegati di allineare le loro posizioni nei diversi processi internazionali in corso riguardanti la politiche commerciali, rivendicando il principio della supremazia dei diritti umani sugli interessi commerciali. Molti altri relatori hanno seguito questa linea, esortando gli Stati a fornire una protezione adeguata per i difensori dei diritti umani. Sia il preambolo che l’articolo 8 della Bozza Zero sono le parti appropriate del testo per riconoscere il ruolo importante che gli attivisti rivestono sul campo.</p>
<p align="JUSTIFY">In un clima di generale fermento, non sono mancate le esternazioni di perplessità sul contenuto della Bozza Zero:</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">&#8211; </span></span>Makbule Sahan, della Confederazione sindacale internazionale (CIS), ha espresso una preoccupazione relativa agli accordi commerciali e di investimento. La<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> D</span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>raft Zero</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">, </span></span>sostiene Sahan, non è ancora in grado di garantire il primato dei diritti umani sul commercio e sugli investimenti. La CIS ha proposto una disposizione per integrare le clausole sui diritti umani negli accordi commerciali e di investimento. Altra perplessità riguardava le ampie disposizioni sulla sovranità nazionale, che potrebbero potenzialmente compromettere l’impatto del futuro trattato vincolante in tema di accesso alla giustizia.</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">&#8211; </span></span>Per quanto riguarda gli interventi statali, la Federazione Russa ha ribadito il proprio scetticismo nei confronti di un trattato vincolante in generale, esprimendo dubbi, tra le altre cose, circa la scelta della legge applicabile per il contenzioso (articolo 7). È stato da più parti sostenuto che i propri tribunali non sarebbero in grado di affrontare un processo applicando la legge di un paese terzo.</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">&#8211; </span></span>La Svizzera ha espresso preoccupazione circa l’affermazione del primato del trattato sugli accordi commerciali e di investimento. In particolare, il delegato ha chiesto cosa succederebbe nel caso in cui una delle parti dell’accordo (commerciale o di investimento) non fosse anche firmataria del trattato.</p>
<p align="JUSTIFY">L’ONG tedesca <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>Bread for the World</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">, </span></span>in collaborazione con <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>ECCJ, CIDSE, FoEE, Global Policy Forum </i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">e</span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i> SOMO</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">, </span></span>aveva programmato un evento collaterale volto a mettere in relazione il processo del trattato con gli UNGPs e gli sviluppi a livello europeo. L’evento, tuttavia, è stato annullato perché nessun rappresentante degli stati membri dell’UE era disposto a unirsi al gruppo e ha parlato al di fuori della linea ufficiale imposta dall’UE.</p>
<p align="JUSTIFY">La chiusura dell’UE in questa fase dei negoziati non è passata inosservata ai partecipanti della sessione. Erica Mendez di Friends of the Earth Mozambico ha parlato dei disastri ambientali causati dalle fuoriuscite di petrolio dell’industria estrattiva o gli effetti negativi dell’agricoltura monoculturale in diversi paesi africani. Le comunità affette attualmente non hanno mezzi efficaci per fermare le corporazioni transnazionali da pratiche abusive. Pur senza menzionare esplicitamente l’UE, la Mendez ha criticato i paesi del nord che hanno ripetutamente tentato di bloccare il processo di adozione del trattato invece di sostenere la giustizia e la responsabilità. Ha sostenuto la necessità di un tribunale internazionale invece del solo coordinamento statale per facilitare un vero accesso alla giustizia. Ha anche sottolineato la necessità di prevedere la possibilità di azioni collettive dinanzi ad un simile tribunale.</p>
<p align="JUSTIFY">Durante la sessione pomeridiana, la Francia ha preso la parola per presentare le lezioni apprese dopo l’approvazione, nel 2017, della legge sull’obbligo di vigilanza, legge che impone alle imprese di una certa dimensione la pubblicazione annuale di un piano di vigilanza che misuri e corregga l’impatto dell’operato di imprese, controllate e subappaltatori sulle persone e sull’ambiente. Il rappresentante francese ha spiegato il campo di applicazione della legge francese (5.000 dipendenti in Francia e 10.000 se una società francese ha dipendenti all&#8217;estero) e ha sottolineato che la prevenzione dovrebbe essere al centro di tutte le altre disposizioni, essendo la principale garanzia per il rispetto dei diritti umani, a condizione che si renda possibile l’accesso ad un meccanismo di responsabilità. Facendo riferimento al “tema caldo” circa l’opportunità o meno di estendere l’ambito del trattato a tutte le imprese, il relatore Gallegos ha sottolineato che la legge francese ha evidenziato la necessità di una differenziazione tra le diverse dimensioni delle aziende, cosa che può essere più facilmente realizzata a livello nazionale.</p>
<p align="JUSTIFY">McCorquodale ha respinto le preoccupazioni sollevate dalla Cina in merito ad un quadro giuridico internazionale per la dovuta diligenza. A suo avviso, questo concetto ha già un potere e una comprensione internazionali molto forti, non ultimo in base a diversi casi di contenzioso internazionale. Nel suo intervento, aveva discusso di distinguere tra il concetto di <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>due diligence</i></span></span> dei diritti umani in termini di valutazione del rischio commerciale e dunque in termini convenienza di un determinato affare in contrapposizione alla <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>due diligence</i></span></span> dei diritti umani tesa ad un’efficace prevenzione e protezione. Ha chiarito che questo aspetto deve essere reso più preciso nell’articolo 9 della Bozza Zero.</p>
<p align="JUSTIFY">Anche l’OCSE ha fatto riferimento alla <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>due diligence</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">, </span></span>in particolare alle sue linee guida sulla <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>due diligence</i></span></span> dei diritti umani, che potrebbero servire da base già concordata a livello internazionale per iniziare. La campagna <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>Clean Clothes</i></span></span> ha supportato questo suggerimento e ha convenuto sulla necessità di un migliore allineamento con i quattro principi delineati negli UNGPs al fine di evitare confusione e per una efficace attuazione degli stessi.</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>Giorno 3</b></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> &#8211; </span></span>Il terzo giorno dei negoziati è stato dedicato agli articoli 10, 11 e 12 della Bozza Zero, rispettivamente dedicati alla responsabilità legale, all’assistenza giudiziaria e alla cooperazione internazionale. Tra gli esperti del panel Surya Deva, del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, David Bilchitz, dell’Università di Johannesburg, Richard Meeran, dello studio legale britannico Leigh Day e Maddalena Neglia, della Federazione Internazionale dei Diritti Umani.</p>
<p align="JUSTIFY">Surya Deva ha criticato il fatto che l’articolo 10 si basi solo su sanzioni reattive. A suo avviso, dovrebbero essere applicate sanzioni amministrative preventive in caso di violazione degli obblighi di dovuta diligenza.</p>
<p align="JUSTIFY">David Bilchitz ha illustrato l’attuale mancanza di applicazione da parte dei tribunali nazionali delle norme esistenti sui diritti umani. È necessario, secondo Bilchitz, un trattato vincolante internazionale per colmare queste lacune nel diritto interno, perché può andare oltre i limiti degli attuali Stati. Ha anche proposto di includere obblighi diretti per le imprese transnazionali, in quegli stati in cui la legislazione nazionale non sia efficacemente applicata.</p>
<p align="JUSTIFY">Olivier De Schutter, professore presso l’Università di Lovanio e Special Rapporteur dell’ONU sul diritto al cibo, ha spiegato che la Bozza Zero, in base alle attuali definizioni dell’articolo 3 sullo scopo del trattato, si applica effettivamente a tutte le società, mentre il limite è fissato alla natura transnazionale delle attività commerciali. De Schutter ha sostenuto che l’articolo 4.2 – dedicato alle definizioni – lascia qualche incertezza e nella sua forma attuale non copre automaticamente le attività di sussidiarie, affiliate o subappaltatori nelle catene di approvvigionamento, che, di per sé, non avrebbero attività transnazionali. Ha anche suggerito di includere le imprese di proprietà statale “a scopo di lucro” operanti ad esempio nei servizi pubblici e nei servizi di estrazione.</p>
<p align="JUSTIFY">Infine, sulla definizione delle vittime<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">, </span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>Clean Clothes Campaign</i></span></span> e <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>Sudwind</i></span></span> hanno proposto di sostituire il termine “vittime” con “detentori dei diritti” per assicurarsi che i difensori dei diritti umani e gli attivisti sindacali possano rientrare nella categoria. È stata inoltre sottolineata la necessità di una definizione dei concetti di società madre, società sussidiaria, fornitore, ecc. per una maggiore chiarezza circa il campo di applicazione del trattato.</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>Giorno 4</b></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> – </span></span>Il quarto giorno si è aperto con un’introduzione del presidente relatore sull’articolo 5 del trattato, e dunque sulla necessità di definire quale tribunale abbia giurisdizione in relazione a un determinato contenzioso.</p>
<p align="JUSTIFY">In particolare, interessante è stato l’intervento di Richard Meeran, avvocato di Leigh Day, il quale ha sottolineato che allo stato attuale l’articolo 5 non è in grado di rimuovere gli ostacoli pratici all’accesso alla giustizia. Ha menzionato la cd. dottrina del<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> “</span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>Forum non conveniens</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">” </span></span>come un’incertezza che rimane nella Bozza Zero: con tale dottrina un tribunale dello stato di origine dell’impresa può declinare la giurisdizione in favore dello “stato ospitante”, e cioè dello stato dove si svolgono le attività produttive e dove gli abusi sono stati perpetrati. Nel 2005 la Corte di Giustizia Europea aveva dichiarato che il la dottrina del <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>forum non conveniens</i></span></span> non può essere applicata alle società dell’UE. Dunque, una reintroduzione del <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>forum non conveniens </i></span></span>nel trattato sarebbe in conflitto con questa sentenza. Con riguardo invece alle procedure di azione collettiva, si è ritenuto che l’articolo 5.3 non fosse sufficientemente idoneo a facilitare l’accesso alla giustizia<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY">Al fine di incoraggiare uno spirito costruttivo, un gran numero di organizzazioni hanno rilasciato una dichiarazione congiunta, esprimendo le proprie aspettative riguardo ad alcuni step futuri. La dichiarazione raccomanda di inserire nella relazione della sessione i seguenti elementi:</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">&#8211; </span></span>Un impegno esplicito a proseguire con la quinta sessione del gruppo intergovernativo di lavoro e tutte le sessioni successive necessarie per elaborare uno strumento ambizioso legalmente vincolante;</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">&#8211; </span></span>Consultazioni informali nell’arco di tempo che separa le sessioni che garantiscano una partecipazione significativa della società civile;</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">&#8211; </span></span>Pubblicazione di una<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>Draft One</i></span></span>rafforzato basato su input e commenti fatti sulla Bozza Zero e durante le sessioni precedenti, inclusi gli input critici fatti dalla società civile e dalle comunità interessate durante l&#8217;intero processo<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">;</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">&#8211; </span></span>Una tempistica ragionevole per ulteriori comunicazioni scritte da parte degli stati e della società civile sulla Bozza Zero.</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>Giorno 5</b></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> &#8211; </span></span>La sessione del mattino è stata l&#8217;ultima sessione pubblica e si è concentrata sulla presentazione del Protocollo opzionale. Il pannello intitolato “Le voci delle vittime” mostrava casi selezionati di diversi settori e regioni. L’UE ha chiesto la parola per la prima volta dalla sua dichiarazione di apertura del primo giorno, sottolineando la grande preoccupazione per la protezione dei difensori dei diritti umani. “È importante continuare a sentire le opinioni delle vittime”, ha affermato Bellion, “e dovrebbero essere intese come un appello a tutti noi per rispondere in modo efficace”. Bellion ha sottolineato come sia le società transnazionali che quelle nazionali, così come la società civile e gli istituti nazionali per i diritti umani, svolgano ruoli importanti nel fornire accesso alla giustizia e rimedi, ritenendo inaccettabile che coloro che parlano per le vittime siano in pericolo. Ha fatto riferimento agli UNGPs e alle loro chiare disposizioni affinché gli Stati adottino misure per proteggere i difensori dei diritti umani. Ha affermato che ogni possibile strumento giuridicamente vincolante dovrebbe affermare che gli Stati hanno questo obbligo anche nei confronti di gruppi vulnerabili come i bambini, le persone con disabilità e le popolazioni indigene ed inserendo una prospettiva di genere. Ha indicato lo Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) come strumento per sostenere attività in questo campo, oltre ad altre sovvenzioni a disposizione dei difensori dei diritti umani.</p>
<p align="JUSTIFY">È stata una sorpresa che alcuni stati membri dell’UE prendessero la parola. Il Belgio, la Francia e la Spagna sono intervenuti nel dibattito, per quanto pienamente allineati con la posizione ufficiale dell’UE, presentando solo i propri meccanismi a livello nazionale evidenziando i loro Piani d’Azione Nazionali (PAN). Membri di organizzazioni presenti hanno criticato questi PAN giudicandoli insufficienti in quanto non introducono norme vincolanti efficaci che garantiscano l’accesso ai rimedi.</p>
<p align="JUSTIFY">Alcuni hanno portato un altro aspetto importante al centro del dibattito, ossia la mancanza di una prospettiva di genere nella <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>Draft Zero</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">, </span></span>in particolare circa gli abusi delle imprese sofferti dalle donne specialmente nelle zone di conflitto. È stato spiegato come, ad esempio, nella Repubblica Democratica del Congo le donne siano a più alto rischio di violenza specialmente in prossimità di siti minerari<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">. </span></span></p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;UE ha deciso di non essere presente durante la discussione informale sulle raccomandazioni, che dimostra ancora una volta la mancanza di impegno per un trattato vincolante. Nella propria dichiarazione finale, l’UE ha chiarito che non vuole bloccare il processo ma allo stesso tempo si dissocia dalle raccomandazioni e dalle conclusioni, quindi non è vincolato da esse, e ha chiesto che questa affermazione fosse inclusa nei verbali.</p>
<p align="JUSTIFY">Nelle sue parole di chiusura, il presidente relatore Luis Gallegos ha invitato tutti i partecipanti a rispettare la libertà di espressione, non solo per i presenti alla sessione, ma anche attraverso internet e i social media.</p>
<p align="JUSTIFY">Riassumendo, i risultati di questa quarta sessione sono le conclusioni verso una <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>Draft One</i></span></span> ed una quinta sessione che si terrà nel 2019, il che rappresenta un ulteriore passo in avanti verso il raggiungimento dell’obiettivo di un Trattato ONU vincolante per le imprese circa la protezione dei diritti umani.</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">N.B.= </span></span>per consultare il testo della<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>Draft Zero</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">, </span></span>si veda:</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><a href="https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/DraftLBI.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/DraftLBI.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss</a> </span></span></p>
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