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	<title>implementazione Archives - Per I Diritti Umani</title>
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		<title>L’implementazione dei Diritti Umani: la fase più difficoltosa. Sulla base di casi-studio italiani</title>
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		<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 08:38:01 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>di Nicole Fraccaroli Il seguente articolo è stato scritto con l&#8217;intenzione e l&#8217;ambizione di dimostrare che anche nei paesi democratici con stato di diritto e buon governo, come l&#8217;Italia, paese di origine della scrittrice,&#46;&#46;&#46;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>di Nicole Fraccaroli</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter"><img loading="lazy" width="910" height="777" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/10/implementazione-diritti-umani.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-13212" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/10/implementazione-diritti-umani.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 910w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/10/implementazione-diritti-umani-300x256.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/10/implementazione-diritti-umani-768x656.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w" sizes="(max-width: 910px) 100vw, 910px" /></figure></div>



<p></p>



<p>Il
seguente articolo è stato scritto con l&#8217;intenzione e l&#8217;ambizione di
dimostrare che anche nei paesi democratici con stato di diritto e
buon governo, come l&#8217;Italia, paese di origine della scrittrice, il
percorso per raggiungere una sistematica e concreta attuazione dei
diritti umani si dimostra ancora lungo e non privo di sfide.</p>



<p>L&#8217;autore
è particolarmente interessato alla realizzazione dei diritti umani
poiché di solito si pensa che, se un determinato Stato è parte di
un trattato o supporta uno strumento rilevante, esso sia diventato un
paladino dei diritti umani. Tuttavia, non è così: la fase di
adozione è rilevante, come primo passo verso il rispetto
dell&#8217;impegno assunto, ma è inutile e insignificante se non è
seguito da un&#8217;azione, un cambiamento, che permetta di lottare per il
raggiungimento di esso. 
</p>



<p>A
tal fine, lo scrittore passerà innanzitutto in rassegna dei
principali meccanismi internazionali istituiti per monitorare il
rispetto gli Stati in merito alle disposizioni sui diritti umani, al
fine di passare poi all’analisi di alcuni casi studio derivanti
dalla realtà e dall&#8217;esperienza italiana.</p>



<p>Ad
oggi, non esiste un tribunale internazionale per i diritti umani,
anche se ora i Comitati delle Nazioni Unite sembrano operare in modo
quasi giudiziario: pannelli imparziali che operano secondo le proprie
regole procedurali che possono ascoltare la testimonianza di esperti
prima di emettere pareri. Inevitabilmente, il problema
dell&#8217;attuazione va alla natura stessa del diritto internazionale. In
particolare, poiché un accordo consensuale basato sull&#8217;accordo tra
Stati, reciprocità e rispetto della sovranità nazionale e della
sovranità territoriale, è improbabile che il tipo di meccanismi di
applicazione applicati a livello nazionale abbia successo. Tuttavia,
per gli strumenti internazionali e regionali che vertono sui diritti
umani, la responsabilità primaria dell&#8217;applicazione dei trattati sui
diritti umani spetta agli Stati. Gli Stati accettano gli obblighi
sanciti dai trattati e devono adoperarsi per garantire il pieno
godimento dei diritti e delle libertà all&#8217;interno della propria
giurisdizione.</p>



<p>Tra
i meccanismi volti a supervisionare la realizzazione e l&#8217;attuazione
dei diritti umani, il sistema di reportistica è quello prevalente.
Lo scopo principale di questo sistema è quello di promuovere il
rispetto da parte degli Stati dei loro obblighi internazionali in
materia di diritti umani e, inoltre, le relazioni sono utilizzate
come base per un dialogo attivo e di supporto tra il Comitato e lo
Stato. Vengono
anche presentate denunce statali, ma per ragioni diplomatiche gli
Stati spesso si dimostrano riluttanti a impegnarsi in controversie
interstatali, come dimostra l&#8217;esperienza della Corte Internazionale
di Giustizia.  Per quanto riguarda i reclami denunciati da singoli
individui, possono essere condotti attraverso un meccanismo
giudiziario o tramite relazioni con un organo indipendente. Le così
dette “procedure speciali”, invece, sono dettate da esperti
indipendenti nominati dal Consiglio dei Diritti Umani dell’ONU er
esaminare e riferire su diritti umani specifici in determinati paesi.
Inoltre, vi sono diverse organizzazioni non governative che svolgono
un ruolo nel processo. Molte di queste organizzazioni inviano
rappresentanti in qualità di osservatori alle discussioni delle
Nazioni Unite sui diritti umani. 
</p>



<p>I
diritti umani internazionali rimangono un sistema di legge
relativamente nuovo. Quando i sistemi furono adottati, furono
raggiunti compromessi che consentirono ai diritti umani
internazionali di coesistere con l&#8217;indipendenza sovrana degli Stati
contraenti. Tutti gli Stati riconoscono di essere vincolati dai
diritti umani, ma la domanda saliente è: fino a che punto? Gli Stati
spesso si vincolano agli strumenti per essere visti conformi ai
diritti normativi ivi sanciti. Tuttavia, e nonostante la presenza dei
meccanismi di cui sopra, ciò non significa necessariamente che gli
individui all&#8217;interno di uno Stato godano di tutti questi diritti. Il
godimento dei diritti universali non è una realtà in qualunque
Stato. 
</p>



<p>In
questa sezione, la scrittrice vorrebbe considerare da un lato ciò
che definisce i &#8220;fallimenti italiani&#8221; nell&#8217;attuare
correttamente gli strumenti per i diritti umani, la cui importanza e
urgenza sono state riconosciute dall&#8217;Italia stessa, ma non sono stati
ancora seguiti da un effettivo riconoscimento, né tradotti in misure
concrete. 
</p>



<p>Il
primo caso in esame riguarda le cosiddette Istituzioni Nazionali per
i Diritti Umani (INDU). Il 20 dicembre 1993, l&#8217;Assemblea Generale
delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 48/134 su &#8220;Istituzioni
nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani&#8221;,
con un allegato contenente i principi relativi allo status delle
istituzioni nazionali, meglio noti come principi di Parigi, in cui ha
incoraggiato tutti gli Stati del mondo a creare istituzioni nazionali
indipendenti per i diritti umani. Le INDU sono istituzioni
indipendenti e non giudiziarie create dagli Stati attraverso la loro
costituzione o legge, con il mandato di promuovere e proteggere i
diritti umani. Gli Stati sono liberi di decidere il miglior tipo di
INDU per i loro scopi domestici. In Europa, i modelli più comuni
sono le istituzioni del difensore civico, le commissioni per i
diritti umani, le istituzioni ibride (che combinano diversi mandati,
incluso quello dell&#8217;organismo per la parità), e gli istituti e i
centri per i diritti umani. Mentre al giorno d&#8217;oggi gran parte dei
paesi europei possiede una INDU, alcuni ancora non la prevedono, come
l&#8217;Italia, insieme a Malta e alla Svizzera. 
</p>



<p>Lo
scrittore considera grave e sostanziale la mancanza di un tale organo
di esperti indipendenti. Per questo motivo, l&#8217;autore considera
essenziale il riconoscimento degli attuali sforzi intrapresi dal
Comitato Italiano per la Promozione e la Protezione dei Diritti
Umani. È una rete di organizzazioni non governative italiane che
operano nel campo della promozione e della protezione dei diritti
umani e fondata nel 2002, su iniziativa della Fondazione Basso –
Sezione Internazionale. Il suo obiettivo principale risiede nella
promozione e nel sostegno rivolto al processo legislativo di
istituzione di una INDU in Italia, in linea con l&#8217;impegno votato
dall&#8217;Italia ma rimasto finora inutilizzato.</p>



<p>Il
secondo caso che lo scrittore è disposto a mettere in luce riguarda
la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con
Disabilità. Il 2019 segna il decimo anniversario della ratifica da
parte dell&#8217;Italia della Convenzione delle Nazioni Unite in questione
con la legge n. 18 del 3 marzo 2009 (nella Gazzetta Ufficiale n. 61
del 14 marzo 2009) e la firma del Protocollo Opzionale. A dieci anni
dalla sua ratifica: tante aspettative, pochi successi. L&#8217;importanza
della Convenzione interessata non risiede nel riconoscimento di
&#8220;nuovi diritti&#8221; per le persone con disabilità, ma
costituisce lo strumento per garantire efficacemente l’equo e pieno
godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali; uno
strumento giuridico di cui l&#8217;Italia ha fortemente bisogno di fronte
ai casi plurali di discriminazione nei confronti dei disabili.</p>



<p>Nell&#8217;agosto
2016, a Ginevra, la Commissione per i diritti delle persone con
disabilità ha incontrato una delegazione del governo italiano per
comunicare le osservazioni conclusive sulla prima relazione inviata
dall&#8217;Italia sull&#8217;attuazione dei principi e delle disposizioni
contenuti nella Convenzione. Il documento, diviso in 88 punti,
contiene pochi apprezzamenti e molte preoccupazioni, a cui seguono
altrettante raccomandazioni. Ad esempio, vi è preoccupazione per
&#8220;l&#8217;esistenza di molteplici definizioni di disabilità in tutti i
settori e tutte le regioni, il che porta a un accesso disuguale a
sostegno e servizi. Inoltre, la disabilità continua a essere
definita dal punto di vista medico e il concetto rivisto di
disabilità proposto da l&#8217;Osservatorio nazionale sullo status delle
persone con disabilità non è a sua volta in linea con la
Convenzione e manca di una legislazione vincolante a livello
nazionale e regionale”.</p>



<p>È
evidente che l&#8217;attuazione della Convenzione richiede politiche e
misure, che devono ancora essere sviluppate e messe in pratica; e
inoltre, il governo ha pubblicato un programma d&#8217;azione per i
prossimi due anni, ma non lo ha finanziato. 
</p>



<p>Lo
scrittore è convinto che la sostenibilità della Convenzione nei
paesi che l&#8217;hanno ratificata derivi anche dalla capacità della
società civile di quei paesi di conoscere e far valere i diritti da
essa riconosciuti. Solo dove esiste una voce forte e consapevole da
parte delle associazioni che lavorano per la protezione delle persone
con disabilità, può esserci rispetto per i diritti e
l&#8217;implementazione delle soluzioni più appropriate per garantire la
piena inclusione delle persone con disabilità, compresa la
definizione e l&#8217;attuazione di adeguate politiche pubbliche. In
Italia, sfortunatamente, non c&#8217;è mai stata una vera campagna di
informazione per la diffusione della Convenzione delle Nazioni Unite
e del Protocollo Opzionale tra le associazioni, le famiglie, gli
operatori e le pubbliche amministrazioni, che spesso rimangono
ancorate al vecchio modo di vedere la disabilità, con la conseguente
discriminazione. 
</p>



<p>Mentre
i casi di cui sopra minano fortemente la reputazione dell&#8217;Italia in
relazione all&#8217;attuazione dei diritti umani; c&#8217;è un caso specifico
che l&#8217;autore vorrebbe finalmente citare, che dimostra positivamente
la volontà italiana di rispettare gli impegni assunti e correggere
le proprie azioni. Inoltre, l&#8217;esempio selezionato mostra che
l&#8217;implementazione dei diritti umani è pensata per essere dinamica,
piuttosto che qualcosa da raggiungere completamente attraverso un
singolo passo: ovvero, l&#8217;implementazione di quei diritti e libertà
che sono emersi di recente a seguito di cambiamenti sociali. 
</p>



<p>L&#8217;assegnazione
del caso “Oliari e altri Contro Italia” della Corte Europea dei
Diritti dell&#8217;Uomo, la cui conformità riguardava tre coppie
omosessuali che ai sensi della legislazione italiana non avevano la
possibilità di sposarsi o di entrare in qualsiasi altro tipo di
unione civile, fornisce prove di tali caratteristiche. Questo
caso è rappresentativo di un sistema domestico (quello italiano)
ancora in ostaggio di disposizioni che incarnano idee tradizionali, e
di un sistema giuridico più inclusivo disposto ad espandere i
diritti umani verso le nuove situazioni odierne. La Corte Europea non
si è limitata a rivendicare la necessità del riconoscimento legale
e della protezione delle unioni omosessuali, ma l&#8217;ha identificato
come un obbligo statale positivo derivante dall&#8217;articolo 8 in quanto
coppia omosessuale che vive in una relazione stabile rientra nella
nozione di famiglia la vita, così come la vita privata, allo stesso
modo delle coppie eterosessuali. Questo principio è stato
innanzitutto stabilito nel caso di “Schalk e Kopf contro Austria”,
dove il tribunale ha ritenuto artificiale mantenere l&#8217;idea che una
coppia omosessuale non potesse godere della vita familiare ai fini
dell&#8217;articolo 8. 
</p>



<p>
È
importante sottolineare che questo non solo ha portato l&#8217;Italia a
conformarsi a tale dovere positivo nel presente caso, ma ha
influenzato l&#8217;interpretazione espansiva dei diritti umani nel sistema
giuridico italiano, come risultato dell&#8217;adozione della Legge Cirinnà
(in vigore dal 5 Giugno 2016) che attualmente prevede unioni civili
tra persone dello stesso sesso. Questo è un risultato saliente, in
quanto in base alla Costituzione Italiana, non ci potrebbe essere
famiglia se questa non fosse basata sul matrimonio tra uomo e donna.
Essenziale e rilevante per il raggiungimento di tale obiettivo, è
stata, negli ultimi 10 anni, la società civile italiana fortemente
attiva e determinata nell&#8217;organizzare momenti per tenere discussioni
sui diritti e sulle libertà delle coppie dello stesso sesso e nel
fare pressione sulle istituzioni nazionali competenti per adottare
atti nazionali in grado di riconoscere legalmente la loro unione.  
</p>



<p>Il
diritto internazionale è passato dalla mera promozione passiva dei
diritti umani alla protezione più attiva dei diritti articolati.
Tuttavia, la fase successiva di attuazione, essenziale per la piena
realizzazione dei diritti, è un po&#8217; lontana. Come dimostrato dai
casi studio in esame, il contesto italiano mostra casi positivi e
negativi; e secondo lo scrittore si possono derivare due osservazioni
principali per concludere.</p>



<p>Da
un lato, può sembrare che l&#8217;attuazione sia fortemente legata al
livello di consapevolezza della sua importanza all&#8217;interno della
società civile, unitamente alla determinazione a diffondere la voce
sulla necessaria protezione e garanzia di determinati diritti da
parte del governo stesso.</p>



<p>D&#8217;altra
parte, il nocciolo della questione potrebbe risiedere nell&#8217;attuazione
interna: se uno strumento è incorporato nel diritto nazionale,
allora ha una probabilità maggiore di essere applicato in quello
Stato, poiché lo Stato avrà esplicitamente approvato il suo
contenuto.</p>
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