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	<title>imprenditori Archives - Per I Diritti Umani</title>
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		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Italia e piano d&#8217;azione nazionale in materia di business and human rights</title>
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		<pubDate>Sat, 25 Jul 2020 06:43:59 +0000</pubDate>
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<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2020/07/25/imprese-e-diritti-umani-italia-e-piano-dazione-nazionale-in-materia-di-business-and-human-rights/">&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Italia e piano d&#8217;azione nazionale in materia di business and human rights</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
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<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="576" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/wwwwwwwwwww-1024x576.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-14444" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/wwwwwwwwwww-1024x576.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/wwwwwwwwwww-300x169.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/wwwwwwwwwww-768x432.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/wwwwwwwwwww.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure></div>



<p></p>



<p>di Cecilia Grillo </p>



<p>Nel giugno 2011, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato i Principi Guida in materia di imprese e diritti umani (anche <em>UN Guidelines Principles on Business and human rights</em> o UNGPs).</p>



<p>Gli Stati hanno assunto un impegno al fine di affrontare l’impatto negativo dell’attività d’impresa sui diritti umani. Gli UNGPs sono il risultato di un processo consultivo della durata di sei anni tra Stati, imprese e società civile, condotto dall’allora Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite, John Ruggie.</p>



<p>I Principi Guida non sono uno strumento vincolante e, secondo quanto evidenziato dal Rappresentante speciale, il loro contributo normativo risiede, in “<em>elaborating the implications of existing standards and practices for States and businesses; integrating them within a single, logically coherent and comprehensive template; and identifying where the current regime falls short and how it should be improved</em>”.</p>



<p>Successivamente all’entrata in vigore degli UNGPs, il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite – <em>UN Working Group</em> – ha iniziato a invitare i governi a impegnarsi in processi per lo sviluppo di piani d’azione nazionali (PAN) come strumenti per mezzo dei quali dare attuazione agli UNGPs.</p>



<p>Lo scopo principale dei PAN, in qualità di strumento per l’implementazione dei Principi Guida dell’ONU in materia di imprese e diritti umani, è quello di assicurare degli <em>standard</em> chiari e vincolanti relativi al rispetto dei diritti umani per tutte le imprese e gli investitori che operano in contesti nazionali ed internazionali.</p>



<p>I PAN sono documenti programmatici di politica statale che delineano l’orientamento strategico e le attività concrete per affrontare una specifica situazione politica. Nell’ambito del settore di <em>business and human </em><em>rights</em>, il PAN deve essere inteso come una strategia politica in evoluzione sviluppata da uno Stato per proteggere dagli impatti negativi sui diritti umani prodotti dalle imprese in conformità con i Principi Guida delle Nazioni Unite.</p>



<p>Il piano d’azione nazionale &#8211; varato dal Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU) il 15 dicembre 2016 &#8211; è il risultato di un processo di consultazione e redazione durato dal gennaio del 2015 al luglio del 2016 e che ha portato alla pubblicazione di una prima bozza, aperta alla consultazione pubblica, il 10 settembre 2016.</p>



<p>Il piano d’azione italiano è stato finalizzato grazie allo sforzo comune di due gruppi, di lavoro, uno composto da tutti i Ministeri coinvolti e uno dai rappresentanti del mondo accademico, delle imprese, dei sindacati, delle associazioni imprenditoriali, delle Organizzazioni della Società Civile (OSC) e da esperti legali.</p>



<p>Il piano d’azione persegue l’obiettivo di operare come strumento funzionale ad assicurare “<em>l’impegno del Governo verso l’adozione di misure politiche e legislative a livello nazionale, regionale ed internazionale, con il fine di garantire il rispetto dei diritti umani in tutte le attività di natura economica</em>”.</p>



<p>Tale piano prevede una serie di <em>steps</em> che l’Italia si impegna a realizzare e che sono ricollegati alle disposizioni contenute nei diciassette obiettivi dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile 2030 in base ai quali gli Stati hanno concordato di adottare misure effettive per eradicare il lavoro forzato, porre fine alle forme di schiavitù contemporanee, al traffico di esseri umani, etc.</p>



<p>Il PAN ha previsto l’istituzione altresì di un Gruppo di Lavoro al fine di monitorare la sua progressiva attuazione e che provveda al suo aggiornamento e/o revisione periodici.</p>



<p>Il PAN è articolato in cinque sezioni (‘Indirizzi e principi generali’; ‘Premesse’; ‘Aspettative del Governo nei confronti delle imprese’; ‘Risposte del Governo: attività in corso ed impegni futuri’; ‘Aggiornamento, monitoraggio e diffusione del Piano’); segue poi la descrizione delle iniziative già esistenti e un elenco di misure che l’Italia prevede di realizzare nei prossimi anni per ogni Principio in analisi.</p>



<p>Il piano d’azione italiano, in conformità con le richieste dell’<em>UN Working Group</em>, è comprensivo di una sezione che elenca le aspettative riposte da parte del Governo italiano nei confronti del settore privato rispetto alla tutela dei diritti umani.</p>



<p>Alle imprese è richiesto di:</p>



<p>a) definire una propria politica in materia di diritti umani;</p>



<p>b) creare e rendere operativi meccanismi aziendali di <em>due diligence</em> per identificare, misurare e prevenire ogni potenziale rischio di violazione dei diritti umani nello svolgimento delle loro operazioni ed attività, anche da parte di <em>partner</em> o dei fornitori;</p>



<p>c) prevedere i necessari meccanismi di reclamo che consentano di rimediare all’impatto negativo sui diritti umani che esse abbiano cagionato, o che abbiano contribuito a causare, o che sia collegato alle loro operazioni economiche.</p>



<p>Fra le misure che verranno attuate in futuro e che vengono individuate dal PAN, oltre alla necessità di promuovere l’adozione da parte delle imprese di un processo di <em>human rights due diligence</em>, è innovativo il richiamo alla previsione di un processo di <em>due diligence</em> lungo la <em>supply chain</em> per imprese che operano in zone a <em>governance </em>debole.</p>



<p>Il piano include inoltre nuove misure intese a contrastare il caporalato e altre forme di sfruttamento dei lavoratori, soprattutto nel settore agricolo, si tratta tuttavia di misure che pongono una minore attenzione al profilo inerente alla tutela delle vittime.</p>



<p>In relazione ai profili di merito del piano italiano, un aspetto rilevante è la sua capacità di evidenziare come ciò che si renderebbe necessario per lo sviluppo di un sistema efficace relativo all’attività di impresa e diritti umani è in realtà già esistente nel quadro regolamentare italiano e debba essere solo ulteriormente sviluppato e adeguato agli <em>standard</em> internazionali e ai Principi Guida.</p>



<p>Altra funzione dei PAN è quella di contribuire alla formazione di un forte consenso comune necessario per il sostegno di eventuali e future richieste di intervento politiche e legislative.</p>



<p>Con riferimento alla creazione di un quadro regolamentare favorevole alla responsabilizzazione delle imprese in materia di diritti umani in parte già sussistente nell’ordinamento italiano, si può fare riferimento alla disciplina sul c.d. ‘rating di legalità’ che affida all’Autorità garante per la concorrenza e il mercato il compito di certificare la conformità delle imprese alla legislazione nazionale vigente, a tale attestazione sono ricollegati vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni.</p>



<p>Un altro esempio a tal riguardo è dato dal D.lgs. 231/2001 “<em>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica</em>” che ha introdotto nell’ordinamento italiano una forma di responsabilità <em>amministrativa</em> delle imprese dipendente da reato.</p>



<p>Relativamente a possibili profili di criticità del piano d’azione in primo luogo si deve sottolineare l’organizzazione delle materie analizzate al suo interno che può risultare confusionaria o poco chiara, inoltre nello <em>Statement</em> del piano d’azione viene sottolineato come il Governo pur riconoscendo “<em>la profonda relazione che sussiste tra il tema del rispetto dei diritti umani da parte delle imprese e la responsabilità sociale d’impresa</em>” arriva alla conclusione però che “<em>le due materie sono oggetto di due differenti Piani di Azione Nazionali</em>”.</p>



<p>Nonostante le buone premesse tuttavia non sono molte le iniziative ad oggi intraprese per l’attuazione dei presidi richiesti dal PAN e risulta necessario aspettare il 2021 per poter valutare il suo effettivo stato di attuazione, tuttavia dato che i PAN costituiscono linee programmatiche, spesso di contenuto generico, è difficile valutare efficacemente i risultati raggiunti fin’ora.</p>
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		<title>&#8220;L’imprenditoria sociale giovanile e l’Agenda 2030”</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 07:15:04 +0000</pubDate>
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<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large is-resized"><img loading="lazy" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/20200710_104921-1-1024x706.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-14434" width="768" height="529" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/20200710_104921-1-1024x706.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/20200710_104921-1-300x207.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/20200710_104921-1-768x530.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/20200710_104921-1.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1080w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></figure></div>



<h1>Nazioni Unite: pubblicato il Rapporto Mondiale della Gioventù 2020.</h1>



<p>Il Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite ha adottato in data 2 luglio il<a href="https://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/Rapporto_sulla_gioventu_2020.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">&nbsp;Rapporto Mondiale della Gioventù 2020 &#8211; “L’imprenditoria sociale giovanile e l’Agenda 2030”.</a>&nbsp;Questo ha come obiettivo quello di abbattere gli ostacoli che rendono difficile l’accesso dei giovani all&#8217;imprenditoria sociale di successo, contribuendo di conseguenza allo sviluppo sostenibile e ad affrontare gli effetti socio economici negativi del COVID-19.&nbsp;</p>



<p>A causa della disoccupazione giovanile crescente nel mondo, aggravata in seguito all&#8217;emergenza sanitaria, il Rapporto esorta i governi ad adottare le misure necessarie per garantire l’accesso alla formazione, al supporto tecnico, alle reti e ai sistemi finanziari fondamentali per avviare un’impresa sociale giovanile.</p>



<p>Il Rapporto evidenzia come l’imprenditoria sociale possa essere un mezzo importante per migliorare l’inclusione sociale dei gruppi vulnerabili e per assicurare ai giovani un sostentamento economico, contribuendo allo stesso tempo alla concretizzazione degli <strong>Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile.</strong></p>



<p></p>



<p>Per approfondimenti: </p>



<p><a href="http://www.unric.org/it/agenda-2030?utm_source=rss&utm_medium=rss">Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile</a></p>



<p><a href="https://www.un.org/development/desa/en/news/social/2020-world-youth-report.html?utm_source=rss&utm_medium=rss">Nuove opportunità imprenditoriali per i giovani potrebbero ridurre la disoccupazione e portare benefici sociali</a></p>



<p></p>
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		<title>&#8220;Stay human. Africa&#8221;. Una vittima inaspettata del Covid-19</title>
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		<pubDate>Sat, 11 Jul 2020 07:52:59 +0000</pubDate>
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<p>di Veronica Tedeschi</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="682" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/vero-1-1024x682.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-14404" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/vero-1-1024x682.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/vero-1-300x200.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/vero-1-768x511.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/vero-1-1536x1022.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1536w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/vero-1.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure></div>



<p>Uno degli Stati africani più colpiti dall’epidemia da Coronavirus è sicuramente il Sud Africa. Qui l’epidemia è andata in controtendenza rispetto a quanto avvenuto in altri Paesi. Il lockdown anticipato, appena tre settimane dopo il primo caso confermato il 5 marzo, sembrava aver risparmiato al Paese la rapida crescita esponenziale avvenuta in Italia e in Spagna. Ma così non è stato e, seppur lentamente, i casi oggi sono arrivati a 225.000, per un totale di quasi 4.000 morti e 106.000 guariti.</p>



<p>Sicuramente, più in generale, gli stati africani più colpiti sono stati e sono ancora oggi quelli in cui si sono sviluppate grandi metropoli come Johannesburg, Il Cairo o Dakar, dove le persone hanno faticato a fermarsi e ad arrestare i loro affari.</p>



<p>A Johannesburg c’è, però, stata un’altra importante vittima inaspettata: la birra.</p>



<p>Difatti, la South African Breweries (Sab), il più grande produttore di birra del Sudafrica, ha dovuto distruggere 25 mila di litri di birra e dovrà ancora distruggerne più del doppio. Il motivo di tanto spreco deriva dal lockdown imposto dal paese che ha tirato il freno a mano alle vendite, costringendo la grande azienda a distruggere le riserve per mancanza di spazio.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="300" height="300" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/sab-logo.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-14405" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/sab-logo.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/sab-logo-150x150.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 150w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/sab-logo-80x80.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 80w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></figure>



<p>Penserete alla possibilità di riprendere le vendite tramite e-commerce, la modalità di vendita interamente telematica che qui in Italia ha avuto un discreto successo e si è sviluppata molto velocemente. Anche in Sud Africa (e in molti stati del Continente) questa nuova modalità ha suscitato la curiosità di piccoli e grandi imprenditori che, pur con i limiti del caso relativi a rete e tecnologia, si sono buttati in questa nuova esperienza. Il problema per la Sab, però, non si è così risolto poiché il paese sudafricano ha completamente vietato la vendita e il trasporto di alcool impedendo, quindi, al produttore persino di spostare le riserve in altri magazzini.</p>



<p>Vien da sé che questo divieto ha portato all’aumento delle vendite in nero (sia di alcool che di sigarette). In una dichiarazione ufficiale, la Sab si è detta rammaricata e ha aggiunto che il divieto di vendita di alcool non elimina la domanda ma semplicemente «consegna il mercato a criminali e trafficanti».</p>



<p>Come spesso accade, le altre vittime di azioni governative così rigide sono i dipendenti (quasi 100.000) del grande produttore, i quali, se l’azienda non riuscirà a breve a riprendere a pieno le vendite e la produzione della bevanda luppolata, rischieranno il posto di lavoro.</p>
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		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. National Action Plans on Business and Human Rights</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 07:35:10 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>di Cecilia Grillo L’approvazione unanime degli United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP o Principi Guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani) da parte del Consiglio per i diritti&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2020/03/30/imprese-e-diritti-umani-national-action-plans-on-business-and-human-rights/">&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. National Action Plans on Business and Human Rights</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
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<p>di Cecilia Grillo</p>



<p>L’approvazione unanime degli <em>United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights</em> (UNGP o Principi Guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani) da parte del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 2011 ha rappresentato un momento fondamentale e rappresentativo degli sforzi condotti per affrontare gli impatti negativi sugli individui derivanti dalla globalizzazione e dalle sempre più sviluppate attività commerciali. Tali principi sono stati in grado di fornire, per la prima volta, un quadro riconosciuto e autorevole a livello globale inerente doveri e responsabilità rispettivamente dei governi e delle imprese nell’azione di prevenzione rispetto alle violazioni dei diritti umani.</p>



<p>I
Principi Guida chiariscono che tutte le imprese hanno una
responsabilità indipendente in relazione al rispetto dei diritti
umani e sono tenute a esercitare la dovuta diligenza in materia di
diritti umani al fine di identificare, prevenire e mitigare le
eventuali violazioni. 
</p>



<p>I
Principi Guida hanno risposto al problema relativo alla difficoltà
nel determinare, in capo agli Stati, un chiaro obbligo di
prevenzione, punizione e/o rimedio rispetto ad eventuali abusi
perpetrati dalle imprese nel contesto della relazione orizzontale
impresa-individuo sancendo (i) il dovere degli Stati di garantire la
protezione dei diritti umani dall’attività imprenditoriale; (ii)
la responsabilità delle imprese (ancora non consolidata secondo il
diritto internazionale e non comparabile agli obblighi internazionali
degli Stati) di rispettare i diritti umani; e (iii) la necessità di
assicurare alle vittime degli abusi imprenditoriali l’accesso ad
efficaci misure di rimedio.</p>



<p>Il
terzo pilastro dei Principi Guida esorta infatti gli Stati a
garantire che i soggetti che subiscono abusi da parte di imprese
possano disporre di mezzi di ricorso per ottenere un risarcimento nei
casi di violazione dei loro diritti umani. La disponibilità di
meccanismi di denuncia degli abusi è parte integrante dell’obbligo
dello Stato di proteggere dalle violazioni dei diritti umani. 
</p>



<p>Come
sancito dall’articolo 25, “principio fondativo” della sezione
dei Principi Guida relativa all’accesso ai rimedi: “<em>Nel
quadro del proprio dovere di protezione nei confronti degli abusi dei
diritti umani commessi dalle imprese, gli Stati devono introdurre
misure adeguate al fine di garantire, attraverso strumenti giuridici,
amministrativi, legislativi o altri mezzi adeguati, che nei casi in
cui tali abusi si verifichino sul rispettivo territorio e/o sotto la
propria giurisdizione i soggetti che ne risultino danneggiati possano
accedere a efficaci misure di risarcimento</em>”.</p>



<p>Soffermandoci
sulla necessità di predisporre rimedi effettivi ed efficaci per le
vittime di violazioni dei diritti umani, l’articolo 25 e i
successivi articoli della terza sezione degli UNGP sanciscono che,
per garantire l’accesso al risarcimento sono previsti sia
procedimenti giurisdizionali che procedure non giudiziarie
all’interno dell’ordinamento giuridico statale così come
meccanismi di denuncia non statali.</p>



<p>I
meccanismi di reclamo di tipo giurisdizionale per le vittime di
violazioni dei diritti umani possono emergere, ad esempio, dalla
responsabilità civile delle imprese e/o dei loro dirigenti o dalla
responsabilità penale individuale o d’impresa; i meccanismi di
reclamo a carattere non giurisdizionale rinviano invece agli
strumenti di risoluzione delle controversie disponibili al di fuori
dell’ordinamento giurisdizionale dello Stato (ad es. i mediatori, i
Piani d’azione nazionale, le istituzioni nazionali per i diritti
umani, i difensori civici <em>ombudsman</em>,
le istituzioni finanziarie di sviluppo, etc.). 
</p>



<p>Ruolo
fondamentale dello Stato è infatti anche quello di monitorare
l’effettiva attuazione della normativa in tema di diritti umani,
nonché quello di aggiornare il corpo legislativo in vigore con
l’obiettivo di assicurare l’esistenza di norme finalizzate al
rispetto dei diritti umani da parte delle imprese. Gli Stati possono
agire in materia di imprese e diritti umani da un lato per mezzo
dell’adozione di normative a livello nazionale e che prevedono
l’obbligo di condurre un processo di <em>due
diligence</em>
sui diritti umani per alcune tipologie di imprese, e, dall’altro,
come già menzionato, adottando a livello internazionale dei Piani di
Azione Nazionale su imprese e diritti umani (PAN).</p>



<p>Lo
scopo principale dei PAN, in qualità di strumento europeo per
l’implementazione dei Principi Guida dell’ONU in materia di
imprese e diritti umani, è quello di assicurare degli <em>standard</em>
chiari e vincolanti relativi al rispetto dei diritti umani per tutte
le imprese e gli investitori che operano in contesti nazionali ed
internazionali.</p>



<p>Infatti,
successivamente all’entrata in vigore degli UNGP, il gruppo di
lavoro delle Nazioni Unite &#8211; <em>UN
Working Group &#8211; </em>ha
iniziato a invitare i governi a impegnarsi in processi per lo
sviluppo di PAN come mezzo di attuazione degli UNGP. 
</p>



<p>I
PAN sono documenti programmatici di politica statale che delineano
l’orientamento strategico e le attività concrete per affrontare
una specifica situazione politica. Nell’ambito del settore di
<em>business
and human rights</em>,
il PAN deve essere inteso come una strategia politica in evoluzione
sviluppata da uno Stato per proteggere dagli impatti negativi sui
diritti umani prodotti dalle imprese in conformità con i Principi
Guida delle Nazioni Unite in tema di imprese e diritti umani.</p>



<p>Secondo
quanto prestabilito dal gruppo di lavoro delle Nazioni Unite un PAN
risulta essere efficace e idoneo quando (i) è fondato sugli UNGP;
(ii) risponde a sfide specifiche del contesto nazionale; (iii) è
stato sviluppato e implementato attraverso un processo inclusivo e
trasparente; e (iv) viene regolarmente rivisto e aggiornato.</p>



<p>I
PAN sono degli strumenti specifici per l’attuazione degli UNGP,
devono essere fondati su <em>standard</em>
internazionali in materia di diritti umani e riflettere la
complementarità e l’interrelazione degli obblighi statali e delle
responsabilità delle imprese nella prevenzione, mitigazione e
riparazione degli impatti negativi sui diritti umani connessi alle
imprese. I PAN, in quanto strategie di politica pubblica, dovrebbero
fornire risposte su come gli Stati intendono attuare i rispettivi
obblighi in materia di diritti umani.</p>



<p>Nell’attuare
il proprio dovere di protezione nell’ambito degli UNGP, gli Stati
devono identificare le attività attraverso le quali gli Stati
supportano e incentivano le imprese a rispettare i diritti umani. Gli
UNGP possono contribuire a garantire che le imprese siano tenute agli
stessi <em>standard</em>
sia internamente per mezzo di politiche governative e strumenti
normativi, sia a livello internazionale.</p>



<p>Tuttavia, risulta che molte delle aspettative previste dalla relazione/orientamento del gruppo di lavoro non siano efficacemente state soddisfatte nella pratica. Ad esempio, i PAN si concentrano esclusivamente sulle azioni che l’organo esecutivo influenza e controlla PAN</p>



<p>direttamente, senza intervento dell’apparato legislativo. Inoltre, se è vero che gli Stati hanno scelto di garantire la sensibilizzazione, all’interno dei PAN, tra gli attori governativi e le imprese, tuttavia non hanno fatto un ulteriore passo verso la legalizzazione interna della responsabilità aziendale.  </p>



<p>Il
<em>focus</em>
dei PAN esistenti inoltre è volto principalmente al rafforzamento o
alla riforma dei punti di contatto nazionali, ma non all’adozione
di misure “vincolanti” che riguardino le procedure legali
attuate. La stessa situazione si ripresenta anche in relazione alla
regolamentazione extraterritoriale dell’attività commerciale, che
richiederebbe normative che prevedano l’obbligo di adottare misure
per prevenire le violazioni dei diritti umani all’estero.</p>



<p>I
PAN possono essere ritenuti strumenti efficaci, ma solo entro una
certa misura, corrispondente al controllo esercitato dall’apparato
esecutivo. Tuttavia, non necessariamente i futuri PAN saranno
inidonei a colmare il divario sussistente per garantire un’azione
coerente tra i tre poteri governativi; ma attualmente la loro portata
e gli effetti generali volti a garantire un cambiamento rilevante in
termini di legislazione e accesso ai rimedi sono limitati.</p>



<p>I
PAN possono presentare numerose opportunità a livello nazionale,
nonché al fine dell’identificazione delle aree di intervento su
cui gli Stati potrebbero concentrarsi per incentivare la protezione
dei diritti umani nei confronti delle attività aziendali. Tuttavia,
tali strumenti potrebbero anche costituire una deviazione rispetto
all’attività degli Stati volta all’identificazione, prevenzione
e / o mitigazione degli impatti negativi sui diritti umani. È
necessario ricordare che le politiche pubbliche possono essere
strumenti complementari per dichiarare l’azione di attuazione di
obblighi convenzionali degli Stati in materia di diritti umani, ma
non a questi ultimi sostituibili.</p>



<p>Uno
degli obiettivi degli UNGP è il raggiungimento, per mezzo della
combinazione di strumenti di diversa natura, di una regolamentazione
e gestione economica che rispetti i principi e gli impegni
convenzionali nel campo dei diritti umani. 
</p>



<p>I
PAN non risolveranno i problemi che gli Stati devono affrontare nella
regolamentazione delle attività commerciali; al contrario, i loro
effetti sono in gran parte limitati all’individuazione delle
carenze di <em>governance</em>
e alla proposta di azioni che la pubblica amministrazione potrebbe
realizzare per ridurle o sopprimerle.</p>



<p>Devono
essere prese precauzioni per garantire che lo sviluppo dei PAN non
sostituisca la regolamentazione e la legislazione che gli Stati
devono garantire per implementare la propria architettura legale e
politica quando invece dovrebbero essere adottati strumenti
complementari e permanenti che guidano l’attività statale
nell’ambito dei diritti umani.</p>



<p>È
importante che i PAN in materia di imprese e diritti umani non
diventino miraggi indicanti che gli Stati hanno svolto il proprio
dovere; infatti solo attraverso l’implementazione di misure
volontarie e obbligatorie, incentivi e sanzioni, sarà possibile
avanzare nella formulazione di progetti statali integrali che
affrontino le principali carenze di <em>governance</em>
e che contribuiscano all’identificazione di quelle “aree grigie”
in cui si verificano la maggior parte delle violazioni dei diritti
umani da parte delle imprese.</p>
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		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Meccanismi di due diligence e dimensione di genere﻿</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 06:48:28 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>M</strong></p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter"><img loading="lazy" width="1000" height="563" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/11/gender.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-13305" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/11/gender.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 1000w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/11/gender-300x169.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/11/gender-768x432.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></figure></div>



<p>di
Fabiana Brigante 
</p>



<p>Le
violazioni dei diritti umani da parte delle imprese si inseriscono in
un clima di generale impunità dovuto a diversi fattori. Tra questi
spiccano, da un lato, le difficoltà incontrate dalla società
internazionale nel concordare uno strumento legalmente vincolante che
regoli le attività di questi soggetti giuridici e che imponga loro
il rispetto delle norme internazionali dei diritti umani, e
dall’altro la difficoltà per le vittime degli abusi di avere
accesso ai rimedi, giurisdizionali e non, al fine di ottenere
giustizia. Data la difficoltà a livello internazionale nel
concordare ed adottare uno strumento legalmente vincolante per le
imprese, l’attenzione è stata rivolta alla predisposizione di
linee guida e raccomandazioni non vincolanti, il cui rispetto ed
implementazione sono lasciati alla volontà delle imprese. Il più
recente di questi strumenti è rappresentato dai Principi Guida ONU
in materia di diritti umani e imprese multinazionali, adottate nel
2011. I Principi Guida hanno fornito per la prima volta un quadro
riconosciuto e autorevole a livello globale e sono diventati un punto
di riferimento comune per tutte le parti interessate. Tra le altre
cose, essi chiariscono che le imprese hanno una responsabilità
indipendente da quella degli stati nel rispettare i diritti umani e
che per farlo sono tenute a esercitare la <em>due
diligence</em>
sui diritti umani. 
</p>



<p>La
locuzione <em>due
diligence</em>,
così come utilizzata all’interno dei Principi Guida, è mutuata
dal diritto societario. Lo scopo di Ruggie, in un’ottica di
coinvolgimento delle imprese, era proprio quello di utilizzare un
termine che fosse “familiare” per i soggetti operanti in questo
settore. 
</p>



<p>Il
concetto di <em>due
diligence</em>,
per così dire, ordinario, implica per le imprese il monitoraggio
delle proprie politiche ed operazioni, su base continuativa o in
occasione di transazioni specifiche, al fine di identificare e
gestire i rischi finanziari che possano incidere sulla redditività
della stessa e di conseguenza sugli interessi dei suoi azionisti. 
</p>



<p>I
Principi Guida ONU, d’altro canto, introducono la “<em>human
rights due diligence</em>”.
In tale contesto, questo strumento é volto ad offrire alle imprese
un modello attraverso il quale sviluppare la capacità di
identificare, prevenire, e porre rimedio agli eventuali impatti
negativi che le proprie attività possono avere sui diritti umani. 
</p>



<p>La
<em>human
rights due diligence</em>
nella struttura dei Principi Guida si compone di più fasi.</p>



<p>Una
prima fase consiste nella valutazione degli impatti – effettivi o
anche solo potenziali – sui diritti umani che possano derivare
dall’attività di impresa; in tale fase le imprese dovrebbero
confrontarsi con i soggetti a rischio, assicurandosi di includere in
questo dialogo anche i soggetti appartenenti alle categorie più
vulnerabili, quali ad esempio donne e bambini.</p>



<p>I
risultati di tale valutazione devono poi essere integrati nelle
politiche aziendali. A tal proposito il commentario al Principio 19
parla di “integrazione orizzontale”, a voler sottolineare che
l’impegno dell’impresa di rispettare i diritti umani deve essere
interiorizzato in tutte le attività da questa svolte. 
</p>



<p>Peraltro,
questi requisiti si applicano non solo alle attività proprie
dell’impresa ma anche alle relazioni commerciali da questa
intraprese con altri soggetti presenti nella catena di valore, quali
ad esempio i fornitori di materie prime. All’interno del quadro
disegnato da Ruggie, infatti, l’impresa è chiamata a controllare
anche l’impatto negativo sui diritti umani che può essere causato
da un altro ente collegato alle proprie attività imprenditoriali. 
</p>



<p>Il
controllo della filiera produttiva rappresenta uno dei maggiori
problemi relativi alla struttura dell’impresa multinazionale e alla
responsabilità di queste ultime. In tali casi infatti le imprese si
difendono dalle accuse di violazione – o complicità – invocando
il principio di separazione della personalità giuridica tra i vari
soggetti.</p>



<p>Le
imprese dovrebbero inoltre monitorare periodicamente l’efficacia
delle misure adottate. Nel caso in cui tale condotta non sia bastata
ad evitare gli impatti negativi, le imprese devono prevedere misure
di rimedio. Tali possono essere meccanismi di reclamo interni alle
imprese ed utilizzabili dagli individui danneggiati, o che potrebbero
potenzialmente subire un danno dalle attività svolte dall’impresa
in questione.</p>



<p>I
vantaggi che potrebbero derivare in tema di rispetto dei diritti
umani da una implementazione adeguata dei meccanismi di <em>due
diligence</em>
prospettati dai Principi Guida sono numerosi; se utilizzati
opportunamente, possono essere un potente mezzo per garantire la
protezione dei diritti umani degli individui: la loro adozione,
infatti, non richiede tempi lunghi quanto quelli richiesti per la
produzione legislativa. Inoltre, l’integrazione immediata dei
risultati delle valutazioni iniziali di impatto sui diritti
fondamentali nelle politiche aziendali consente una risposta
immediata alle problematiche che di volta in volta si presentano. 
</p>



<p>Infine,
i meccanismi di reclamo di cui devono dotarsi le imprese per
permettere alle vittime – anche solo potenziali – di porre fine
agli abusi subìti, oltre ad essere strumenti di più pronta
risoluzione rispetto ai meccanismi giudiziari, presentano l’ulteriore
vantaggio di non imporre costi eccessivi alle vittime.</p>



<p>Al
fine di garantire che tali strumenti siano effettivi, essi devono
essere sensibili alle categorie di soggetti che corrono maggiori
rischi di violazioni dei diritti umani nel contesto delle attività
commerciali, come donne, minori, persone con disabilità, popolazioni
indigene, migranti. 
</p>



<p>Con
particolare riferimento alla disparità di genere, si rileva che gli
sforzi del diritto internazionale di affrontare lo squilibrio di
potere tra i paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo non
hanno tenuto in debito conto quest’altra disparità ben radicata.</p>



<p>Sebbene
sia generalmente riconosciuto che le donne siano colpite in modo
sproporzionato dagli impatti negativi sui diritti umani derivanti
dalle attività d’impresa, si sostiene che sia stata data poca
attenzione alle questioni di genere in molte iniziative, incluse
quelle relative all’implementazione dei Principi Guida dell’ONU. 
</p>



<p>A
 tale proposito, numerosi sono gli strumenti di diritto
internazionale che esortano la comunità a rimuovere le
disuguaglianze di genere. La Convenzione sull&#8217;eliminazione di ogni
forma di discriminazione della donna, adottata nel 1979
dall&#8217;Assemblea generale delle Nazioni Unite, richiede agli Stati
parti di adottare tutte le misure appropriate per eliminare la
discriminazione nei confronti delle donne da parte di qualsiasi
persona, organizzazione o impresa (Articolo 2 (e)). Il Comitato per
l&#8217;eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne,
organo deputato a vigilare sull’attuazione della Convenzione, ha
suggerito nella sua Raccomandazione Generale n. 13 adottata nel 1989
sulla parità di retribuzione per lavori di pari valore, diversi modi
per superare la segregazione di genere nel mercato del lavoro, che
rimane un problema in alcuni settori dominati dagli uomini, come i
settori estrattivi , nonché, ad esempio, nel settore
dell&#8217;abbigliamento, dove la maggior parte dei lavoratori sono donne. 
</p>



<p>Nonostante
le disposizioni che vietano le discriminazioni di genere nelle
costituzioni e nelle leggi di molti paesi, in pratica le donne
continuano a sperimentare varie forme di discriminazione ed abusi in
tutti gli ambiti della vita di relazione a causa di norme sociali
penalizzanti, strutture di potere patriarcale e stereotipi di genere.
Ad esempio, la Banca Mondiale ha recentemente riferito nel suo report
“<em>Women,
Business and the Law</em>”
del 2019 che solo il 24,3% dei membri del parlamento nazionale in
tutto il mondo sono donne. Nel 2018, solo il 4,8% degli
amministratori delegati delle società inserite nella lista “<em>Fortune
500</em>”
erano donne; ancora, le donne rappresentavano nel 2018 solo l’8%
dei direttori dei 250 film campioni di incassi di Hollywood. In tutto
il mondo, solo il 65% delle donne è intestataria di conti bancari, e
meno del 20% delle terre del mondo sono possedute da donne. 
</p>



<p>Peraltro,
il contributo delle donne all’economia non è riconosciuto – come
nel caso del lavoro domestico – o è sottovalutato. Eppure, le
donne svolgono la maggior parte del lavoro di cura di bambini,
anziani, malati e persone con disabilità nelle famiglie. Le donne
sono sovra-rappresentate nel lavoro occasionale e <em>part-time</em>
in tutto il mondo, così come nelle catene di approvvigionamento di
numerosi settori, dove sono più vulnerabili allo sfruttamento e agli
abusi. Inoltre, le donne affrontano la gravidanza e le
discriminazioni legate alla maternità, sono sottorappresentate in
ambito manageriale e, in media, sono pagate circa il 20% in meno
rispetto agli uomini in tutto il mondo.</p>



<p>Il
problema della disuguaglianza di genere risulta, dunque, quanto mai
attuale: le molestie sessuali e la violenza di genere sono diffuse in
tutti i settori: a casa, nelle istituzioni educative, al lavoro,
nello sport, nei mercati, nelle riunioni sociali, nel cyberspazio e
nella comunità in generale. 
</p>



<p>Nonostante
gli abusi perpetrati quotidianamente, gli ordinamenti di molti paesi
non prevedono leggi sulla violenza domestica o norme che proteggano
le donne dalle molestie sessuali sul lavoro. 
</p>



<p>Anche
quando vi sia stata una produzione normativa sul tema, si registra
che le donne incontrano molteplici barriere anche nell’accesso alla
giustizia, ambito nel quale si aggiungono i timori di
stigmatizzazione sociale, perdita di lavoro e ulteriore
vittimizzazione, fattori che scoraggiano le donne dal denunciare
numerose violazioni.</p>



<p>In
questo scenario, risulta chiaro che politiche commerciali e di
investimento neutrali dal punto di vista del genere hanno come
risultato l’aggravamento della situazione di squilibrio esistente
tra donne e uomini.</p>



<p>Al
contrario, meccanismi maggiormente inclusivi delle problematiche di
genere indicherebbero un passo in avanti verso il raggiungimento
degli obiettivi di sviluppo sostenibile posti dall’Agenda 2030
approvata dalle Nazioni Unite. Tra questi, infatti, l’obiettivo n.
5 si propone di raggiungere l’uguaglianza di genere e
l’emancipazione femminile.</p>
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		<title>Il Movimento Internazionale Transculturale Interprofessionale “Uniti per Unire”</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 07:11:16 +0000</pubDate>
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<p> <em><strong>I</strong></em></p>



<p><em><strong>Politica ,Il Movimento internazionale “Uniti per Unire” lancia il Manifesto “Uniti per Unire la Nostra Italia” con 10 priorità al Presidente Conte e le forze politiche .</strong></em></p>



<p>Uniti per Unire, per la sua natura di movimento internazionale, transculturale e interprofessionale, ha ben chiaro che il governo dell’Italia di oggi e del prossimo futuro ha bisogno di un approccio culturale politico diverso da quello che pretende di separare realtà inseparabili e che fa sembrare #Prima gli italiani o formazioni politiche solo per immigrati operazioni sensate mentre in realtà allontanano solo la politica dal suo oggetto naturale che è l’Italia con la popolazione che vi vive e vi opera, indipendentemente dalle sue origini geografiche. Uniti per Unire ha la convinzione che solo uniti si vincono i problemi attuali e solo unendo le competenze, i saperi, le volontà e le capacità di tutti i cittadini in un&#8217;unica storia, quella dell’Italia, si può preparare una svolta di cambiamento positivo del Paese. Per questa ragione il movimento Uniti per Unire consegna ai cittadini e ai politici italiani insieme alle confederazioni,associazioni e comunità aderenti “<strong>Uniti per Unire la Nostra Italia</strong>” un manifesto che propone un cambio di linea nella politica di crescita economica, culturale e sociale del nostro paese e delle nostre nuove generazioni.</p>



<p>
<em><strong>Manifesto
“Uniti per Unire la Nostra Italia”</strong></em></p>



<p>
<em>Obiettivi mirati
urgenti per rinnovare l’Italia reale, multietnica e multiculturale</em></p>



<p>
<em><strong>POLITICA E
INFORMAZIONE</strong></em></p>



<p>
<em>1. promuovere e
sostenere la libertà di espressione, combattere il conflitto
d’interessi;</em></p>



<p>
<em>2. richiamare gli
operatori dell’informazione, anche attraverso l’intervento degli
Ordini professionali, al loro dovere di lealtà, correttezza e
verità, evitando la strumentalizzazione mediatica tendente a creare
odio, disagio e disinformazione, anche verso l’origine razziale e
l’intolleranza religiosa;</em></p>



<p>
<em>3. offrire in
politica reali ruoli operativi alla società civile e ai nuovi
cittadini di origine immigrata, evitando la strumentalizzazione in
sola chiave elettorale di personaggi famosi, attori, sportivi, sia
italiani che di origine straniera;</em></p>



<p>
<em>4. promuovere
campagne di conoscenza e di dialogo tra i popoli e le loro diverse
culture.</em></p>



<p>
<em><strong>SVILUPPO
ECONOMICO ,CRESCITA E INNOVAZIONE </strong></em>
</p>



<p>
<em>1. combattere la
disoccupazione giovanile creando incentivi per chi assume giovani e
per chi va prima in pensione; </em>
</p>



<p>
<em>2. eliminare gli
ostacoli allo sviluppo rappresentati dallo sfruttamento economico e
lavorativo dei lavoratori italiani e immigrati, dalla scarsa tutela
delle lavoratrici in gravidanza, dall’evasione fiscale e dal muro
della burocrazia; </em>
</p>



<p>
<em>3. promuovere e
introdurre innovazione ,semplificazione con tecnologia
all’avanguardia nella pubblica amministrazione e a favore della
ricerca,attraendo giovani professionisti e imprenditori dall’estero;</em></p>



<p>
<em>4. promuovere il
coinvolgimento produttivo dei cittadini immigrati attraverso una
strategia a due binari, che garantisca da una parte l’eliminazione
degli ostacoli anche normativi a processi d’integrazione efficaci e
dall’altra la stessa sicurezza per tutti i cittadini italiani e
d’origine straniera.</em></p>



<p>
<em><strong>SANITÀ E
AMBIENTE</strong></em></p>



<p>
<em>1. omogeneizzare
qualità ed efficienza del servizio sanitario in tutte le regioni,
tutelare e aggiornare i contratti nazionali di lavoro nella sanità
pubblica e privata anche per combattere la fuga dall’Italia dei
giovani professionisti;</em></p>



<p>
<em>2. ridurre la
carenza dei professionisti nella sanità, aumentando la disponibilità
delle borse di specializzazione e consentendo ai professionisti di
origine straniera con titoli professionali riconosciuti o conseguiti
in Italia di partecipare ai concorsi pubblici senza obbligo della
cittadinanza per chi lavora da 5 anni in Italia;</em></p>



<p>
<em>3. combattere
l’inquinamento ambientale, tutelare la salute dei cittadini da
materiali oncogeni e promuovere più ricerca sulle neoplasie e sul
loro rapporto con l’inquinamento ambientale;</em></p>



<p> <em>4. Tutelare la salute degli animali e agevolazione fiscale per i proprietari e promuovere più spazi nei giardini per l’accesso degli animali.</em></p>



<p>
<em><strong>UNIVERSITÀ,
SCUOLA E INTEGRAZIONE CULTURALE</strong></em></p>



<p>
<em>1. combattere gli
abbandoni universitari, abolendo il numero chiuso al primo anno e
introducendo una prova di selezione al secondo utile anche allo
studente per capire se ha fatto la scelta giusta;</em></p>



<p>
<em>2. promuovere
l’emersione delle capacità e dei saperi dei cittadini e
professionisti d’origine straniera in quanto utili allo sviluppo
del sistema e società italiana in cui vivono e valorizzare la
presenza delle cosiddette seconde generazioni, anche attraverso
l’adozione legislativa dello “Ius soli temperato”;</em></p>



<p>
<em>3. incentivare la
professionalità degli insegnanti e l’efficacia organizzativa nei
rapporti con i propri territori delle scuole; </em>
</p>



<p>
<em>4. promuovere la
formazione e l’adozione della mediazione interculturale a livello
di comunità territoriali, ormai multietniche e multiculturali, in
favore dell’uguale dignità delle persone e delle culture,
dell’inserimento dei rifugiati, della libertà e del dialogo fra
religioni diverse;</em></p>



<p>
<em><strong>POLITICA ESTERA
E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</strong></em></p>



<p>
<em>1. incentivare
l’approvazione di una legislazione europea che garantisca la
solidarietà fra tutti i paesi dell’Unione contro il traffico degli
esseri umani e la violenza su uomini, donne e minori;</em></p>



<p>
<em>2. individuare
meccanismi di soluzione dei conflitti in Libia, Yemen, Siria, Iraq e
altri paesi africani,&nbsp;iniziare concretamente il processo di pace
tra palestinesi e israeliani e sostenere nel contempo la popolazione
in guerra e in fuga con aiuti e corridoi sanitari e umanitari;</em></p>



<p>
<em>3. tutelare i
professionisti della sanità che lavorano in prima linea e sostenere
lo sviluppo in loco di strutture sanitarie adeguate attraverso il
trasferimento di istruzioni operative pratiche e di conoscenze di
alta specializzazione al personale sanitario di quei paesi.</em></p>



<p> <em>4. rafforzare gli accordi bilaterali e la collaborazione in sanità ,sicurezza ai confini ,istruzione e politiche per lo sviluppo economico e del commercio estero tra l’Italia e paesi di origine dei migranti ed i rifugiati per aiutarli a casa loro e in Italia con progetti concreti e proficui.</em></p>
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			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Gli obblighi di rendicontazione non finanziaria per le imprese</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 07:51:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imprese e Diritti Umani]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>di Fabiana Brigante Nel percorso verso un’economia globale sostenibile e che coniughi redditività a lungo termine, giustizia sociale e protezione dell’ambiente, la trasparenza delle imprese circa il proprio operato acquista, come è facilmente intuibile,&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2019/02/13/imprese-e-diritti-umani-gli-obblighi-di-rendicontazione-non-finanziaria-per-le-imprese/">&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Gli obblighi di rendicontazione non finanziaria per le imprese</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="CENTER"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><b><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/02/aaa.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="size-full wp-image-12094 alignright" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/02/aaa.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="189" height="267" /></a></b></span></span></p>
<p style="text-align: left;" align="CENTER">di Fabiana Brigante</p>
<p align="JUSTIFY">Nel percorso verso un’economia globale sostenibile e che coniughi redditività a lungo termine, giustizia sociale e protezione dell’ambiente, la trasparenza delle imprese circa il proprio operato acquista, come è facilmente intuibile, un ruolo fondamentale. Nel 2011 la Commissione Europea poneva l’accento sulla necessità di fissare uno standard uniforme tra gli Stati Membri circa la trasparenza delle informazioni “non finanziarie” fornite dalle imprese nei rispettivi settori. Nel 2014 l’Unione Europea approvava la Direttiva 2014/95/UE, recante alcune modifiche alla precedente Direttiva 2013/34/UE, stabilendo nuovi standard minimi di comunicazione da parte delle imprese con più di 500 dipendenti di informazioni in materia ambientale e sociale, in relazione alla gestione del personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta alla corruzione attiva e passiva, allo scopo di fornire agli investitori e alle altre parti interessate un quadro più completo sullo sviluppo, performance ed impatto della propria attività di produzione.</p>
<p align="JUSTIFY">Secondo quanto previsto dalla Direttiva, le imprese sono tenute ad elaborare una dichiarazione comprendente le politiche attuate, i risultati conseguiti e i rischi connessi alla propria attività, insieme ad altre informazioni circa le procedure in materia di <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>due diligence</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">. </span></span>In materia ambientale, la Direttiva prevede che le dichiarazioni devono contenere “informazioni dettagliate riguardanti l’impatto attuale e prevedibile delle attività dell&#8217;impresa sull’ambiente nonché, ove opportuno, sulla salute e la sicurezza, l’utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili e/o non rinnovabili, le emissioni di gas a effetto serra, l’impiego di risorse idriche e l’inquinamento atmosferico”, mentre per quanto concerne gli aspetti sociali e attinenti al personale, le informazioni richieste riguardano “le azioni intraprese per garantire l’uguaglianza di genere, l’attuazione delle convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro, le condizioni lavorative, il dialogo sociale, il rispetto del diritto dei lavoratori di essere informati e consultati, il rispetto dei diritti sindacali, la salute e la sicurezza sul lavoro e il dialogo con le comunità locali, e/o le azioni intraprese per garantire la tutela e lo sviluppo di tali comunità”. Non ultimo, la Direttiva prevede l’inclusione di informazioni sulla prevenzione delle violazioni dei diritti umani e sugli strumenti esistenti per combattere la corruzione attiva e passiva.</p>
<p align="JUSTIFY">In Italia, la Direttiva 2014/95/UE è stata attuata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254; il provvedimento è entrato in vigore il 25 gennaio 2017 e le sue disposizioni si applicano agli esercizi finanziari a partire dal 1 gennaio 2017.</p>
<p align="JUSTIFY">Nonostante la Direttiva costituisca senza dubbio un passo importante nel definire obblighi di trasparenza delle imprese circa le misure da adottare per operare nel pieno rispetto dei diritti umani, è stata criticata in quanto la stessa non specifica in modo sufficientemente dettagliato quali informazioni debbano essere divulgate, lasciando dunque uno spiraglio aperto alla inadempienza dei suoi destinatari. Come già detto, garantire una divulgazione di alta qualità su questi temi ha un ruolo fondamentale nel perseguimento di obiettivi di crescita sostenibile e nella gestione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico o dal degrado ambientale, per citarne alcuni.</p>
<p align="JUSTIFY">Per affrontare questo problema, alcune organizzazioni ed esperti si sono riuniti nell’ambito di un progetto di ricerca triennale<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> (</span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>Alliance for Corporate Transparency</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">) </span></span>con l’obiettivo di analizzare gli <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>step </i></span></span>intrapresi dalle imprese europee al fine di implementare le disposizioni della Direttiva NFR<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> (</span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>Non- Financial Reporting</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">) </span></span>e qualisiano le azioni da intraprendere per migliorare il quadro UE sul tema.</p>
<p align="JUSTIFY">Nel 2018, il progetto ha valutato oltre 100 aziende appartenenti ai settori dell’energia ed estrattivo, delle tecnologie dell’informazione, della comunicazione e dell’assistenza sanitaria. Il campione iniziale di società comprendeva gruppi più grandi di oltre 20 società provenienti da Spagna, Francia e Regno Unito e campioni di controllo più piccoli provenienti dalla Germania, dalla penisola scandinava e dall’Europa centrale e orientale (Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia).</p>
<p align="JUSTIFY">L’analisi dei dati raccolti mostra che la maggioranza delle aziende riconosce nei propri rapporti l’importanza delle questioni ambientali e sociali per il proprio business. Tuttavia, solo nel 50% dei casi per le questioni ambientali e in meno del 40% per le questioni sociali e relative alle misure anti-corruzione, le informazioni fornite sono considerate chiare in termini di questioni concrete, obiettivi e principali rischi. Infatti, è stato ritenuto che le informazioni generali fornite dalla maggior parte delle aziende non consentono ai lettori di comprendere il loro impatto e, per estensione, il loro sviluppo, come richiesto dalla Direttiva NFR.</p>
<p align="JUSTIFY">I risultati più rilevanti della ricerca sono i seguenti:</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">&#8211; </span></span>Per quanto riguarda il cambiamento climatico, il 90% delle aziende riferisce sui cambiamenti climatici, ma solo il 47% specifica chiaramente quali siano gli obiettivi perseguiti dalle proprie politiche ambientali ed in che modo gli stessi siano concretamente perseguiti. È considerato come un dato allarmante il fatto che solo il 26% delle società analizzate appartenenti ai settori dell’energia e a quello estrattivo abbia definito le proprie azioni per diminuire le emissioni di gas a effetto serra in linea con quanto previsto dall’Accordo di Parigi (mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2° rispetto ai livelli preindustriali). Al riguardo, si ritiene che gli interventi legislativi dovrebbero chiarire quali informazioni debbano essere contenute nei piani di transizione a lungo termine delle società verso un’economia a zero emissioni di carbonio e le loro implicazioni economiche.</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">&#8211; </span></span>Circa le problematiche ambientali, le aziende in esame hanno riferito su temi come l’utilizzo di risorse idriche, l’inquinamento, i rifiuti e, in misura minore, la biodiversità, ma alcuni aspetti chiave sono stati trascurati. Questi aspetti includono, ad esempio, l’inquinamento causato dai trasporti, che è menzionato dal 21% delle aziende, o il consumo di acqua e i rischi nelle aree dotate di scarse risorse idriche e di confine, segnalate solo dal 24% delle aziende in esame.</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">&#8211; </span></span>Sul tema delle questioni legate ai lavoratori e alle problematiche sociali, la maggior parte delle aziende riporta indicatori legati ai propri dipendenti diretti, mentre raramente sono fornite informazioni sui lavoratori esternalizzati, che rappresentano la parte più vulnerabile della forza lavoro delle aziende. La selezione di questi indicatori è, tuttavia, lungi dall&#8217;essere standardizzata. La maggior parte delle aziende fornisce informazioni sul numero di dipendenti (92%), equilibrio generale di genere (81%), politiche antidiscriminatorie (79%), salute e sicurezza (80%). Un numero interiore di aziende rivela informazioni più dettagliate sugli effetti delle proprie politiche (il 36% riferisce di miglioramenti conseguenti alle politiche antidiscriminatorie intraprese) e pochissimi forniscono informazioni paese per paese su questioni delicate quali pari opportunità (6%) e libertà di associazione dei lavoratori (10%). Vale anche la pena notare che il 39% delle aziende non ha fornito informazioni sulla capacità dei propri dipendenti di esprimere preoccupazioni senza timori di subire ripercussioni.</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">&#8211; </span></span>Diritti umani: Oltre il 90% delle aziende esprime il proprio impegno a rispettare i diritti umani e il 70% si impegna a garantire la protezione dei diritti umani anche nelle proprie catene di approvvigionamento. <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Tuttavia, solo il 36% descrive il proprio sistema di </span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>due diligence</i></span></span> dei diritti umani e il 10% descrive esempi o indicatori di una gestione efficace di tali questioni. Le aziende segnalano comunemente informazioni sugli audit sui diritti umani (58%), ma la divulgazione dei risultati è molto meno comune (25%), così come la divulgazione delle azioni conseguentemente adottate (16%). Analogamente, solo l’8% delle aziende discute i limiti degli audit nel valutare l’impatto della propria attività sui diritti umani, nonostante gli stessi siano universalmente riconosciuti, come dimostrato dal crollo del Rana Plaza nel 2013 e da innumerevoli altri incidenti che nel corso del tempo sono stati registrati nelle fabbriche delle società controllate.</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">&#8211; </span></span>Lotta alla corruzione: Come mostrato in tutta la ricerca, vi è una notevole attenzione alla divulgazione dei programmi anti-corruzione; i risultati delle valutazioni mostrano un alto livello di rendicontazione dell’impegno contro la corruzione (91%), disciplina del whistleblowing (76%), programmi di formazione (75%) e regole su regali e ospitalità (73%). Nonostante ciò, un numero relativamente basso di aziende spiega effettivamente i principali elementi propri programmi anticorruzione (62%). Per quanto riguarda le informazioni sull’influenza politica, va notato che il 54% delle aziende rivela le proprie politiche in merito al divieto o alla divulgazione di contributi politici. Tuttavia, pochissime aziende divulgano informazioni sui propri sforzi per influenzare le politiche pubbliche (solo il 10% rivela le proprie spese di lobby).</p>
<p align="JUSTIFY">Come dimostrato dalla ricerca, allo stato attuale il reporting di sostenibilità aziendale non consente agli investitori e agli altri <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>stakeholders</i></span></span> di comprendere gli impatti e i rischi delle società e le loro strategie per affrontarli; tale pratica è alimentata dal fatto che né la direttiva NFR né le linee guida includano requisiti chiari per la forma della dichiarazione non finanziaria.</p>
<p align="JUSTIFY">La soluzione a questa situazione sarebbe quella di migliorare la specificità della direttiva NFR in relazione alle informazioni che le società dovrebbero divulgare. I risultati della menzionata ricerca suggeriscono ulteriori modifiche che migliorerebbero l’attuazione della direttiva NFR e che dovrebbero essere prese in considerazione. Esse comprendono:</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">&#8211; </span></span>un maggiore controllo da parte dei governi nazionali;</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">&#8211; </span></span>la pubblicazione di un elenco di società destinatarie della direttiva con indicazione delle loro supply chains per consentire il monitoraggio di terze parti;</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; fornire alla società civile strumenti per richiedere il rispetto della normativa.</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Per consultare il testo integrale del report (in lingua inglese), si veda: <a href="http://allianceforcorporatetransparency.org/assets/2018_Research_Report_Alliance_Corporate_Transparency-66d0af6a05f153119e7cffe6df2f11b094affe9aaf4b13ae14db04e395c54a84.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">http://allianceforcorporatetransparency.org/assets/2018_Research_Report_Alliance_Corporate_Transparency-66d0af6a05f153119e7cffe6df2f11b094affe9aaf4b13ae14db04e395c54a84.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss</a> </span></span></p>
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		<title>Giuseppe Piraino: l&#8217;imprenditore che si è rifiutato di pagare il pizzo</title>
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		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 07:45:09 +0000</pubDate>
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<p><i><b>Associazione per i Diritti umani </b></i>ha intervistato, per voi, Giuseppe Piraino, un imprenditore siciliano che, recentemente, si è rifiutato di pagare il pizzo.</p>
<p>Ringraziamo di cuore Giuseppe Piraino per quest&#8217;intervista.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A cura di Alessandra Montesanto</p>
<p><strong>Partiamo da dove vive e dalla sua professione.</strong></p>
<p>Vivo a Palermo, ho una ditta edile da circa diciotto anni e mi occupo di edilizia commercaile, civile e pubblica.</p>
<p><strong>Vuole racontarci la vicenda che l&#8217;ha vista coinvolta nella richiesta del pizzo da parte della criminalità organizzata?</strong></p>
<p>Il nostro settore è bombardato da queste richieste perchè siamo particolarmente esposti con i ponteggi, attività di ristrutturazione, etc., in tutta la Sicilia.</p>
<p>Un giorno di metà luglio, il mio capocantiere mi dice che c&#8217;è una persona losca che chiede di me. E questo è accaduto più volte. Ho sempre lasciato perdere anche perchè questa persona pretendeva che fossi io a cecarla e a mettermi in contatto con lei. Da questo si evince come tutti conoscano questi personaggi perchè, se io fossi andato dal commerciante a fianco a chiedere di quella persona, avrebbe saputo da chi e dove mandarmi.</p>
<p>A settembre, dopo non aver ricevuto alcuna risposta da parte mia, il mafiosetto si è un po&#8217; arrabbiato e ha deciso di andare al cantiere, urlando che dovevo “alzare il culo” e andare a cercarlo perchè la cosa poteva finire male; poi ha buttato tutti quanti fuori, interrompendo il lavoro dei miei operai. A quel punto mi sono arrabbiato, sono arrivato in loco e ho fatto ricominciare i lavori.</p>
<p>Il giorno dopo &#8211; certo che questa persona sarebbe tornata a minacciarmi -ho comprato una videocamera, l&#8217;ho nascosta e ho fatto la ripresa delle minacce. Sono andato da Confartigianato, di cui sono socio, e loro mi hanno dato appoggio assoluto. Mi sono recato, quindi, dai Carabinieri.</p>
<p>Il video è uscito pubblicamente a dicembre perchè le indagini erano in corso, ma le forze dell&#8217;ordine lo avevano già visionato a settembre e ci sono stati degli arresti.</p>
<p>Come si può convincere anche altri a denunciare?</p>
<p>Proprio qui è il problema: sono vicino a tutti quelli che hanno denunciato e lo stanno facendo, ma spesso vengono strumentalizzati dai centri anti-racket che hanno iniziato a fare politica, dalle istituzioni, e dai politici. Come cittadino mi aspetto chissà che cosa dai politici, ma il politico fa solo il suo mestiere&#8230;Io non mi aspetto nulla, tantomeno protezione. Quello che, paradossalmente, si deve fare è penalizzare chi paga il pizzo, perchè la Legge dice che si tratta di favoreggiamento; su 50 arresti, siamo stati in 8/9 a denunciare, di cui 7 lo hanno fatto solo perchè sono uscite le intercettazioni dei Carabinieri e, quindi, sono stati costretti a farlo per non passare nel penale. E&#8217; stata quasi una denuncia costrittiva, ma non è così che si migliora il senso civico. Il senso civico nasce qualora tutti quanti prendono coscienza di dover fare fronte comune: a quel punto ci sarà il vero cambiamento. Uso sempre parole molto pesanti nei confronti di questi mafiosetti perchè non voglio avere paura, la paura è un ricatto.</p>
<p><strong>Anche la scuola è importante per combattere la mentalità mafiosa&#8230;</strong></p>
<p>Sono stato in alcune scuole e ho detto che è bellissimo essere sbirro e bruttissimo essere mafioso. Un conto è guardare il film “Il padrino” con tutti gli stereotipi culturali del siciliano, ma un altro è vivere nel 2018 e guardare in faccia la realtà: bellissimo è denunciare. Se non studiate &#8211; ho detto agli studenti &#8211; sarete disoccupati, avrete bisogno della raccomandazione per lavorare e finirete nelle maglie della mafia per guadagnare pochissimo, rischiando tutto. E&#8217; questo che volete?</p>
<p><strong>La sua famiglia la supporta?</strong></p>
<p>Ho due figlie da un primo matrimonio e un&#8217;altra dal secondo. Tutti mi supportano, anche gli amici mi fanno i complimenti. Le mie figlie più grandi hanno avuto paura all&#8217;inizio, ma bisogna trasmettere serenità e fiducia.</p>
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		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Esportazione di armi: quando il “Made in Italy” non è motivo di orgoglio</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 08:55:41 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<p align="CENTER"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/11/yemen-guerra.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-11716" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/11/yemen-guerra.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="980" height="551" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/11/yemen-guerra.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 980w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/11/yemen-guerra-300x169.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/11/yemen-guerra-768x432.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w" sizes="(max-width: 980px) 100vw, 980px" /></a></b></span></span></p>
<p align="RIGHT">
<p style="text-align: left;" align="RIGHT">di Fabiana Brigante</p>
<p align="JUSTIFY">“Italia nel mirino per bombe sganciate sullo Yemen”, o ancora: “I produttori di armi e le autorità italiane sono responsabili per le violazioni di diritti umani in Yemen?” recitavano alcune testate giornalistiche nel 2016, all’alba di un attacco aereo che aveva colpito il villaggio di Deir Al-Hajari nel nord-ovest dello Yemen.</p>
<p align="JUSTIFY">La guerra civile è scoppiata nel paese nel marzo del 2015, quando una coalizione militare a guida saudita intervenne in supporto al presidente Abd Rabbih Mansur Hadi, deposto dai ribelli Houthi, alleati dalla fine dell’anno precedente con l’ex presidente Ali Abd Allah Saleh.</p>
<p align="JUSTIFY">I riflettori si sono accesi sull’Italia quando un membro della ONG Human Rights Watch, ha catturato con la sua macchina fotografica la prova della bomba da 460 libbre sganciata alle 3:00 dell’8 ottobre 2016 uccidendo una famiglia di sei persone. L’ordigno riportava un numero di serie che lo identificava come parte di un lotto prodotto nel giugno 2014 da RWM Italia S.p.A., azienda italiana controllata dal gruppo tedesco Rheinmetall AG.</p>
<p align="JUSTIFY">Lo scorso aprile diverse organizzazioni tra cui lo European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), insieme con l’organizzazione yemenita Mwatana e la Rete Italiana per il Disarmo in collaborazione con l’Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e le Politiche di Sicurezza e Difesa (O.P.A.L.), hanno presentato una denuncia penale contro i dirigenti di RWM Italia S.p.A. e gli alti funzionari dell’Unità per le Autorizzazioni dei Materiali d&#8217;Armamento &#8211; UAMA &#8211; alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Attraverso la denuncia si chiedeva al pubblico ministero di indagare, tra le altre cose, circa la responsabilità penale dei soggetti menzionati per la loro complicità quanto meno a titolo di colpa cosciente per i reati di omicidio e lesioni personali, ai sensi degli Artt. 589 e 590 e 61 n.3 del codice penale italiano. A seconda di quanto riscontrato durante il corso delle indagini del pubblico ministero, tali condotte potrebbero anche configurare ipotesi di concorso nei reati di omicidio e lesioni a titolo di dolo, ai sensi degli Artt. 110, 575 e 582 del codice penale italiano.</p>
<p align="JUSTIFY">Nonostante le denunce delle violazioni dei diritti umani e circa l’impatto devastante del conflitto armato in corso sulla popolazione, l’Italia non ha negato la fornitura di armi ai membri della coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita; non solo in pieno contrasto con quanto previsto dalla Legge n. 185/1990, che vieta l’esportazione di armi “verso paesi in conflitto armato”, ma anche contro gli obblighi comuni derivanti dalle norme UE sul controllo delle esportazioni e in violazione a quanto prescritto nel Trattato internazionale sul Commercio di Armi ratificato dall’Italia.</p>
<p align="JUSTIFY">La L. 185/90, al suo Articolo 6 lett. d), specifica il divieto di esportare materiali di armamento “[…]verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell&#8217;UE o del Consiglio d&#8217;Europa[…]”. Tra gli aspetti più rilevanti della legge vi è l’onere per il Presidente del Consiglio dei Ministri di presentare ogni anno al Parlamento una relazione sulle operazioni autorizzate e svolte – entro il 31 dicembre dell’anno precedente – riguardo import-export e transito dei materiali d’armamento. La Legge impone un obbligo di trasparenza nel prevedere che le informazioni contenute nella relazione debbano essere “indicazioni analitiche – per tipi, quantità e valori monetari – degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti”, nonché una “lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive”.</p>
<p align="JUSTIFY">Inoltre, l’Italia è stato il primo paese europeo a ratificare il Trattato delle Nazioni Unite sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty – ATT), entrato in vigore il 24 dicembre 2014 con l’obiettivo di migliorare la regolamentazione del commercio di armi e prevenire (o eliminare) il traffico illecito delle stesse. Al suo articolo 7, il Trattato specifica che &#8211; a prescindere dai casi previsti nell’articolo 6 dello stesso Trattato in cui l’esportazione di armi è proibita &#8211; ciascuno degli Stati Parti deve valutare, “in maniera obiettiva e non discriminatoria e prendendo in considerazione ogni elemento utile”, se le armi che si intendono esportare possano essere utilizzate per: “Possono essere utilizzati per: “(i) Commettere o agevolare una grave violazione del diritto internazionale umanitario; (ii) Commettere o agevolare una grave violazione del diritto internazionale dei diritti umani; (iii) Commettere o agevolare un atto che costituisca un illecito ai sensi delle convenzioni internazionali o dei protocolli relativi al terrorismo di cui lo Stato è parte; oppure (iv) Commettere o agevolare un atto che costituisca un illecito ai sensi delle convenzioni internazionali o dei protocolli relativi alla criminalità organizzata transnazionale di cui lo Stato è parte”. In conseguenza, e nel caso in cui si configuri una delle ipotesi appena menzionate, lo Stato è tenuto a negare l’esportazione.</p>
<p align="JUSTIFY">L’articolo 13 dello stesso trattato, rubricato “Presentazione dei rapporti”, prevede che ogni Stato Parte del Trattato presenti annualmente al Segretariato un rapporto sulle autorizzazioni o effettive esportazioni ed importazioni di armi convenzionali.</p>
<p align="JUSTIFY">Ma di rapporti non parla solo il Trattato sul commercio delle armi. Anche l’Ufficio delle Nazioni Unite per il disarmo (UNODA), istituito nel 1998 con l’obiettivo di promuovere il disarmo nucleare e la non proliferazione e il rafforzamento dei regimi di disarmo rispetto ad altre armi di distruzione di massa, armi chimiche e biologiche, vede nel suo Registro delle Nazioni Unite sulle Armi Convenzionali (UN ROCA) il meccanismo chiave a garanzia della trasparenza nel trasferimento di armi.</p>
<p align="JUSTIFY">Tuttavia, nonostante le disposizioni di legge, pare che la trasparenza sia rimasta per molti anni solo illusoria; infatti, è stato denunciato che dal 2009 l’Italia non invia informazioni circa le esportazioni di armi all’UNROCA. Anche per quanto riguarda l’incoraggiamento da parte dell’ATT di riportare annualmente al Segretariato di Ginevra informazioni circa il commercio di armi, è stato evidenziato che, ad esempio, nel rapporto dell’Italia del 2015 manchi l’elenco dei paesi destinatari dell’export di armi.</p>
<p align="JUSTIFY">Il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta si è pronunciata sul tema, comunicando di aver inviato pochi mesi fa una richiesta di chiarimenti alla Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento, aggiungendo che laddove dovesse emergere una violazione della Legge 185 del 1990 si interromperà subito l’export di armi.</p>
<p align="JUSTIFY">Il Parlamento Europeo è intervenuto sulla questione con una Risoluzione del 4 ottobre (2018/2853(RSP)) sulla situazione nello Yemen, esortando “tutti gli Stati membri dell&#8217;UE ad astenersi dal vendere armi e attrezzature militari all&#8217;Arabia Saudita, agli Emirati arabi uniti e a qualsiasi membro della coalizione internazionale, nonché al governo yemenita e ad altre parti del conflitto”.</p>
<p align="JUSTIFY">Nel frattempo, nel Comune di Iglesias, in Sardegna,– dove si trova una delle sedi di RWM Italia S.p.A. –si discute sull’autorizzazione di due nuove linee produttive della società del gruppo Rheinmetall Defence. Esse consentirebbero la triplicazione della produzione di armi e quindi forse anche di sostenere ulteriormente il conflitto in corso. Nei mesi scorsi il Comitato Riconversione RWM e Italia Nostra Sardegna si sono costituiti nella Conferenza dei Servizi convocata per il procedimento autorizzativo in qualità di portatori d’interesse diffuso e hanno fatto presente all’amministrazione comunale di Iglesias numerose perplessità rispetto alla compatibilità ambientale del progetto ed alla correttezza dell’operazione dal punto di vista giuridico.</p>
<p align="JUSTIFY">La questione resta aperta. Ma se è pur vero che, come recita l’articolo 11 della nostra Carta Costituzionale, “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali[…]”, bisogna far sì che questo principio non resti lettera morta.</p>
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		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Trattato su diritti umani e imprese: una strada percorribile, forse</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 07:45:49 +0000</pubDate>
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<p style="text-align: left;" align="RIGHT">di Fabiana Brigante</p>
<p align="JUSTIFY">Durante la 26ª sessione del Consiglio dei Diritti Umani tenutasi a Ginevra nel giugno 2014, Ecuador e Sudafrica hanno presentato una risoluzione al Consiglio diretta ad istituire un gruppo di lavoro intergovernativo con il mandato di elaborare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante sulle imprese multinazionali ed altre imprese commerciali in relazione ai diritti umani.</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;idea di un trattato che regolamenti il comportamento delle imprese è tutt&#8217;altro che nuova. Nel 1972, l&#8217;ONU creò il Centro delle Nazioni Unite sulle società transnazionali (UNCTC), con il compito di creare per le stesse un codice di condotta da seguire. I negoziati durarono 15 anni, terminando infruttuosamente nel 1992 a causa di disaccordi inconciliabili tra i paesi socialisti in via di sviluppo e le economie più avanzate. Il fallimento dell&#8217;iniziativa ha portato, negli anni successivi, all&#8217;adozione di strumenti meno ambiziosi e non giuridicamente vincolanti e di cui si è già parlato nella presente rubrica nelle scorse settimane. Si tratta essenzialmente di linee guida o principi il cui rispetto è affidato alla volontà delle società multinazionali e dei paesi beneficiari. Dunque, se da un lato la preoccupazione delle imprese di proiettare sui propri consumatori una buona immagine può spingere le stesse ad adottare comportamenti “socialmente responsabili”, dall’altro il carattere non vincolante di questi strumenti impedisce di assicurarne coattivamente il rispetto, e allo stesso tempo non offre alle vittime alcuno strumento effettivo di protezione.</p>
<p align="JUSTIFY">Per questo ed altri motivi il dibattito circa la stipulazione di un trattato vincolante per le imprese non è di poco momento; il suo maggior merito sarebbe appunto garantire la diretta responsabilità delle imprese nel caso in cui queste ultime perpetrino violazioni dei diritti umani. Attualmente, infatti, è solo in capo agli stati che vige tale dovere, poiché tradizionalmente essi sono considerati gli unici soggetti di diritto internazionale, causando un clima generale di impunità nel quale i soggetti del settore privato sono esenti da responsabilità giuridiche.</p>
<p align="JUSTIFY">Tuttavia, una delle obiezioni che sono state mosse dalla dottrina alla possibilità di un trattato giuridicamente vincolante per le imprese è rappresentata da uno studio condotto da Oona Hathaway, professoressa dell’Università di Yale, teso a monitorare lo stato dei diritti umani in 166 paesi. Esso ha rilevato che nessun trattato ha avuto un effetto positivo sui diritti umani; addirittura in alcuni casi le situazioni esistenti sono peggiorate. I risultati di questa ricerca sono stati ripresi da Eric Posner, professore di diritto internazionale all’Università di Chicago, il quale ha affermato che “ci sono poche prove che i trattati sui diritti umani abbiano migliorato il benessere delle persone”.</p>
<p align="JUSTIFY">Inoltre, gli oppositori sostengono che, se da un lato un trattato dovrebbe essere inclusivo delle voci più deboli, vale a dire i paesi in via di sviluppo, dall&#8217;altro lato l&#8217;idea di redigere un trattato in grado di soddisfare tutti gli interessi in competizione è considerata utopica. Su questo punto, John Ruggie, autore de Principi Guida delle Nazioni Unite sulle Imprese e i Diritti Umani di cui si è già parlato, curiosamente uno dei più veementi avversari del trattato, ha espresso la preoccupazione che non solo i negoziati impiegherebbero molti anni prima di arrivare a una bozza finale, ma ci sarebbe anche il rischio di inasprire la polarizzazione storica delle posizioni contrastanti degli stati e che i Principi Guida avevano faticosamente tentato di superare.</p>
<p align="JUSTIFY">La critica ha colpito molti altri punti di questa proposta. Alcuni hanno contestato la scelta di includere nell&#8217;ambito del trattato solo le società multinazionali, ritenendo che esse sarebbero penalizzate rispetto alle società locali, e che ciò ridurrebbe anche la portata dei Principi Guida. Inoltre, Ruggie ha sottolineato che, a causa della natura peculiare dell&#8217;area di business, sarebbe difficile stabilire una singola serie di obblighi. Interessante è la posizione di coloro che sostengono che il sistema creato dai Principi Guida incoraggia gli stati e le imprese a rispettare i diritti umani con la promessa di essere ricompensati per questo, mentre un trattato costringerebbe questi ultimi a rispettare certe regole sotto la minaccia della punizione, con il risultato che essi si limiteranno a rispettare lo standard minimo imposto.</p>
<p align="JUSTIFY">Nonostante le perplessità di parte della dottrina, nel luglio di quest’anno è stato adottato il “Draft Zero”, ossia la prima bozza ufficiale dello strumento giuridicamente vincolante per regolamentare, nel diritto internazionale dei diritti umani, le attività delle multinazionali e di altre imprese. Cerchiamo di far luce su quest’ultimo per comprenderne la portata. In primis, vi è da dire che lo scopo del trattato, come previsto all&#8217;articolo 2, è “rafforzare il rispetto, la promozione, la protezione e la realizzazione dei diritti umani” e “assicurare un accesso effettivo alla giustizia e porre rimedio alle violazioni dei diritti umani” nel contesto delle attività delle imprese transnazionali, promuovendo la cooperazione internazionale in questo senso. Il trattato si applica “alle violazioni dei diritti umani nel contesto di qualsiasi attività commerciale di carattere transnazionale” (articolo 3). La giurisdizione è del tribunale dello Stato in cui tali atti o omissioni si sono verificati o in cui il presunto autore è domiciliato. L&#8217;articolo 8 afferma il diritto delle vittime a un “accesso equo, efficace e rapido alla giustizia e ai rimedi” conformemente al diritto internazionale, tra cui: restitutio in integrum, risarcimento, riabilitazione, non ripetizione, risanamento ambientale e ripristino ecologico. Gli Stati parti dovranno: i) garantire il diritto delle vittime di presentare reclami al proprio tribunale; ii) indagare sulle violazioni dei diritti umani e agire contro i perpetratori delle stesse; iii) fornire assistenza legale alle vittime; iv) istituire un fondo internazionale per le vittime; v) fornire meccanismi efficaci per l&#8217;applicazione dei rimedi; e vi) proteggere le vittime, i loro rappresentanti, le famiglie e i testimoni da interferenze illecite con la loro privacy e da intimidazioni e ritorsioni.</p>
<p align="JUSTIFY">Agli Stati è richiesto di garantire, attraverso modifiche legislative, che tutte le persone con attività imprenditoriali di carattere transnazionale assumano obblighi di dovuta diligenza per tutta la loro attività, e di prevedere procedure nazionali efficaci per far rispettare la conformità a tale obbligo di diligenza. La due diligence include: 1) valutazione e monitoraggio dell&#8217;impatto dell’attività di impresa sui diritti umani; 2) individuazione e valutazione delle violazioni; 3) obblighi di prevenzione; 4) relazioni da presentare circa questioni non finanziarie, comprese le questioni ambientali e in materia di diritti umani; e 5) conduzione di consultazioni significative con le parti interessate.</p>
<p align="JUSTIFY">Per quanto riguarda l’implementazione delle norme contenute nel Trattato, si prevede che sarà istituito un comitato di esperti a cui venga affidato tale compito. Inoltre, gli Stati dovranno adottare misure legislative e amministrative per garantirne una attuazione che sia effettiva, prestando particolare attenzione alle attività commerciali svolte nelle aree colpite da conflitti nonché alle categorie di soggetti sottoposti a rischi elevati di violazione dei diritti umani nel contesto di attività commerciali, come ad esempio donne, bambini, persone con disabilità, popolazioni indigene, migranti, rifugiati.</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;entrata in vigore del trattato proposto non rivoluzionerebbe immediatamente il mondo delle imprese e dei diritti umani, ma rappresenta uno step nella giusta direzione affinché gli stati agiscano in ottemperanza dei loro obblighi giuridici per proteggere i diritti umani dagli abusi commerciali, ed allo stesso tempo incoraggerebbe le imprese a rafforzare le loro procedure di due diligence. Se ampiamente ratificato, il trattato proposto dovrebbe stimolare una proliferazione delle leggi nazionali che impongano obblighi ragionevoli alle imprese per prevenire violazioni dei diritti umani e, in caso di violazioni, migliorare l&#8217;accesso alla giustizia da parte delle vittime.</p>
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