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	<title>imprese Archives - Per I Diritti Umani</title>
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		<title>Oltre il ghetto &#8211; Terza edizione</title>
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		<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 08:49:37 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>OLTRE IL GHETTO  &#8211; Terza Edizione  Torna il contest contro il caporalato: una chiamata al racconto rivolta alle imprese e una chiamata alle arti rivolta ai creativi. In palio anche un premio giornalistico.  Ritorna il&#46;&#46;&#46;</p>
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<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/08/g.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="1024" height="390" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/08/g-1024x390.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17120" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/08/g-1024x390.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/08/g-300x114.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/08/g-768x293.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/08/g-1536x586.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 1536w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/08/g-2048x781.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td><strong>OLTRE IL GHETTO  &#8211; Terza Edizione </strong><br><em> <br>Torna il contest contro il caporalato: una chiamata al racconto rivolta alle imprese e una chiamata alle arti rivolta ai creativi. In palio anche un premio giornalistico. <br></em><br><br><img width="600" alt="" src="https://ci6.googleusercontent.com/proxy/5zAcYEtIFoKLqPCgWT1f_6KIotfDSiIijsLhNjeDUok3RIcjOIpdK-0GSPVsbfHpCr_LDn-6O0tYxgIddSpGDgWpGHpRFS073GTzZbzdEv7MmjyzTFoQRMfYfq-5I3sPwrwGtJM3SxQdvK4d6XKqL-1Rp4uRJg=s0-d-e1-ft#https://mcusercontent.com/147d6a00a95a1c5f12df6f20c/images/13c74c6d-4916-b138-17ab-a06d0385da97.png?utm_source=rss&utm_medium=rss"><br><br>Ritorna il contest “Oltre il ghetto” per parlare di sfruttamento lavorativo delle persone migranti e di buone pratiche per il contrasto del caporalato in <strong>Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia</strong>, puntando i riflettori sulle storie di chi è riuscito a emanciparsi, ma anche sulle realtà imprenditoriali che mettono in campo esperienze di inclusione e di lavoro dignitoso. <br><br><strong>Sono quattro le sezioni previste da questa terza edizione</strong>:<br>la prima Sezione è dedicata alle<strong> imprese</strong> con un contest narrativo rivolto a tutte le attività a carattere imprenditoriale attive in Puglia, Calabria, Sicilia, Campania e Basilicata, che potranno candidarsi raccontando, attraverso un apposito form, le loro buone pratiche di economia etica.  <br><br>La seconda Sezione, invece, si rivolge alle <strong>organizzazioni del privato sociale </strong>impegnate nel contrasto al caporalato e attive nel favorire esperienze di emersione dallo sfruttamento lavorativo di persone migranti, chiamate a raccontare le storie di liberazione ed emancipazione dallo sfruttamento lavorativo di persone migranti, sempre con riferimento alle cinque regioni del Sud Italia: Puglia, Calabria, Campania, Sicilia e Basilicata. <br><br>Tra tutte quelle pervenute, le 3 migliori storie provenienti da ciascuna delle due sezioni di concorso, saranno premiate entrando a far parte della narrazione contenuta  in due video-reportage professionali che saranno realizzati e poi caricati sul canale YouTube del progetto, divulgati sui canali istituzionali disponibili e su tutte le community attive del progetto P.I.U.SUPREME.<br>Inoltre, concorreranno ai due premi finali di 2.500 euro ciascuno che si aggiudicherà rispettivamente l’impresa e l’associazione la cui storia, raccontata all’interno dei videoreportage, avrà totalizzato il numero maggiore di like, nel tempo di permanenza stabilito, sulla pagina Facebook di P.I.U.SUPREME.  <br><br><br>La terza sezione &#8211; <strong>ILLUSTRAZIONE </strong>&#8211; si rivolge ai creativi: graphic designer, illustratori e chiunque voglia esprimere la propria creatività realizzando un manifesto sui temi del rispetto dei diritti e dell’inclusione socio-lavorativa dei lavoratori migranti, del contrasto al caporalato, del consumo critico, della filiera etica. I manifesti potranno essere anche opere non originali e potranno essere candidati da un team o da un singolo autore. 5 opere selezionate dalla giuria del contest, fra quelle pervenute, diventeranno materiale di una mostra web e fruiranno di una ampia diffusione attraverso tutti i canali istituzionali e i social media legati al progetto.  <br>Delle suddette 5 opere, quella che avrà ottenuto il numero maggiore di like, nel tempo di permanenza stabilito, sulla pagina Facebook di P.I.U.SUPREME, si aggiudicherà un premio in denaro del valore di 1.000 euro.  <br><br>La quarta e ultima sezione del contest è quella riservata al <strong>Premio Giornalistico </strong>e si rivolge ai <strong>giornalisti </strong>che vogliano candidare inchieste giornalistiche (articoli, reportage fotogiornalistici, podcast d’inchiesta, videoreportage e servizi televisivi), realizzate nelle 5 Regioni del Sud Italia, negli anni 2022 e 2023, che hanno raccontato i temi di “Oltre il ghetto” (caporalato, sfruttamento lavorativo, inclusione e condizioni di vita dei migranti).<br>Lo staff tecnico del contest provvederà alla assegnazione del premio in denaro del valore di 1.000 euro e di una targa all’autore del servizio vincitore.<br><br> <img width="564" alt="" src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/Cq4u8XLMD-ZThatk2SKrCLp88C-cogKBuWZms9y6qAMd5g4E3UaTWZG5TEgEHBzEiYRdzNa6_HZDVO-HoTZDnd7FfWFoh0ju_XOMQNgDPCT6G_bs4SUoNvAoPbJus1f9F4kyfU4rsK2GdYTkgX8UHom7fVHiYX4=s0-d-e1-ft#https://mcusercontent.com/147d6a00a95a1c5f12df6f20c/images/390d97de-d34b-98b6-ea86-01b7517cdded.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss"><br><br><strong>Per partecipare alla SEZIONE IMPRESE ETICHE: </strong><br>il rappresentante legale dell’impresa o microimpresa &#8211; operante in Puglia, Calabria, Campania, Basilicata, Sicilia &#8211; dovrà compilare entro l’1 settembre 2023 il form online del contest, disponibile qui: <a href="https://cooperativacameraasud.us7.list-manage.com/track/click?u=147d6a00a95a1c5f12df6f20c&amp;id=1a5950b8a4&amp;e=981236aa3e&utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://forms.gle/Hi4seVM9GG2kUz1q9?utm_source=rss&utm_medium=rss</a>, e inviare una mail all’indirizzo <a href="mailto:oltreilghetto@supremeitalia.org" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oltreilghetto@supremeitalia.org</a> contenente regolamento e dichiarazione privacy in formato pdf compilati e firmati, fotocopia del documento di identità del rappresentante legale, lo statuto dell’organizzazione, il curriculum dell’organizzazione (che sarà oggetto di valutazione della giuria), l’iscrizione al Registro delle Imprese. <br><br><br><strong>Per partecipare alla SEZIONE STORIE DI LIBERTÀ:</strong><br>il rappresentante legale dell’ente &#8211; operante in Puglia, Calabria, Campania, Basilicata, Sicilia &#8211; dovrà compilare entro l’1 settembre 2023 il form online del contest, disponibile qui: <a href="https://cooperativacameraasud.us7.list-manage.com/track/click?u=147d6a00a95a1c5f12df6f20c&amp;id=9009bf5753&amp;e=981236aa3e&utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://forms.gle/Ea7TjfY97bwxTGed8?utm_source=rss&utm_medium=rss</a>, e inviare una mail all’indirizzo <a href="mailto:oltreilghetto@supremeitalia.org" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oltreilghetto@supremeitalia.org</a> contenente regolamento e dichiarazione privacy in formato pdf compilati e firmati, fotocopia del documento di identità del rappresentante legale, lo statuto dell’organizzazione, il curriculum dell’organizzazione (che sarà oggetto di valutazione della giuria).<br><br><br><strong>Per partecipare alla SEZIONE ILLUSTRAZIONE:</strong><br>i candidati dovranno compilare e inviare entro il 17 settembre 2023 il form online disponibile qui: <a href="https://cooperativacameraasud.us7.list-manage.com/track/click?u=147d6a00a95a1c5f12df6f20c&amp;id=4974bb5b76&amp;e=981236aa3e&utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://forms.gle/uHgpFCrYWTob7xTa7?utm_source=rss&utm_medium=rss</a> e mandare per posta elettronica i propri elaborati a <a href="mailto:oltreilghetto@supremeitalia.org" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oltreilghetto@supremeitalia.org</a>  (usando i consueti sistemi di trasmissione di file di grandi dimensioni come wetransfer) accompagnati dal documento di identità dell’autore. <br><br><br><strong>Per partecipare alla SEZIONE PREMIO GIORNALISTICO:</strong><br>i giornalisti  dovranno compilare e inviare entro il 17 settembre 2023 il form online disponibile qui: <a href="https://cooperativacameraasud.us7.list-manage.com/track/click?u=147d6a00a95a1c5f12df6f20c&amp;id=ab33c26cbf&amp;e=981236aa3e&utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://forms.gle/qQUAahbWB9xWQXvJA?utm_source=rss&utm_medium=rss</a> e mandare per posta elettronica l’inchiesta giornalistica (articoli, reportage fotogiornalistici, podcast d’inchiesta, videoreportage e servizi televisivi) che intende candidare a <a href="mailto:oltreilghetto@supremeitalia.org" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oltreilghetto@supremeitalia.org</a>  (usando i consueti sistemi di trasmissione di file di grandi dimensioni come wetransfer) accompagnati dal documento di identità dell’autore<br><br><br><strong>Per ulteriori informazioni: <br>Angelo Romano 373 773 5061<br><a href="mailto:oltreilghetto@supremeitalia.org" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oltreilghetto@supremeitalia.org</a></strong><br><br><em>“Oltre il ghetto”, un’iniziativa organizzata nell’ambito del progetto indetto nell’ambito del progetto “P.I.U.SUPREME” Percorsi Individualizzati di Uscita dallo sfruttamento”, Convenzione dell’8 marzo 2019 e successivi Addendum a valere sul Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo Nazionale “Inclusione” 2014-2020 Asse 3 – Priorità di Investimento 9i &#8211; Obiettivo Specifico 9.2.3. Sotto Azione III &#8211; Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo, CUP: B35B19000250006, intende promuovere un’azione di sensibilizzazione sul tema dello sfruttamento lavorativo dei cittadini di Paesi terzi attraverso una rinnovata cultura delle legalità e dell’accoglienza. </em></td></tr><tr><td><a href="https://cooperativacameraasud.us7.list-manage.com/track/click?u=147d6a00a95a1c5f12df6f20c&amp;id=589393c312&amp;e=981236aa3e&utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></td></tr></tbody></table></figure>
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		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Due diligence: introduzione al D.LGS. 231/2001</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 07:18:02 +0000</pubDate>
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<p>di Cecilia Grillo</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" width="402" height="434" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/09/wwwwwwwwwwwwwww.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-14646" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/09/wwwwwwwwwwwwwww.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 402w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/09/wwwwwwwwwwwwwww-278x300.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 278w" sizes="(max-width: 402px) 100vw, 402px" /></figure></div>



<p>Come già analizzato in precedenza, il D.Lgs. 231/2001, prevedendo un processo di <em>due diligence</em> relativo sia a specifiche violazioni di diritti umani sia a impatti ambientali di ingente entità, può essere considerato un esempio pionieristico di legislazione obbligatoria in materia di <em>due diligence</em> sui diritti umani.</p>



<p>Vediamo ora e tentiamo di analizzare, a grandi linee, tale disciplina: l’8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo 231 recante “<em>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica</em>” (il “<strong>Decreto</strong>” o “<strong>Decreto Legislativo 231/2001</strong>”), che ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli Enti (persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica), che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.</p>



<p>Tale responsabilità ha preso il nome di “amministrativa” solo in ragione degli ostacoli derivanti dal disposto dell’art. 27 della Costituzione &#8211; “<em>la responsabilità penale è personale</em>” &#8211; che escluderebbe una responsabilità penale della persona giuridica. In realtà, su impulso dell’Unione Europea e dell’OCSE, è stata introdotta una vera e propria responsabilità penale della persona giuridica, definita “amministrativa” per una sorta di compromesso “lessicale”</p>



<p>Il Decreto è stato emanato in risposta alle disposizioni dell’art. 11 della legge 29 settembre 2001, n. 300 (“<em>Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica</em>”) ed è entrato in vigore il 4 luglio 2001.</p>



<p>Il Decreto ha inteso adeguare la legislazione italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ai diversi accordi internazionali sottoscritti dall’Italia: la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.</p>



<p>Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto nell’ordinamento italiano il concetto di responsabilità amministrativa degli enti per una serie di reati o illeciti amministrativi commessi dai seguenti soggetti, nel loro interesse o vantaggio:</p>



<p>(i) persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero persone fisiche responsabili (anche di fatto) della gestione e del controllo degli enti stessi (“<em>soggetti apicali”</em>);</p>



<p>(ii) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (“<em>soggetti subordinati</em>”).</p>



<p>Se il reato o l’illecito amministrativo è commesso da un soggetto apicale, si presume la responsabilità della società, al contrario, non vi è presunzione di colpevolezza dell’ente se il reato o l’illecito amministrativo è stato commesso da un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al punto (i); in tali casi l’ente risponde del reato solo se si accerta che la commissione è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e/o vigilanza (presunzione di innocenza).</p>



<p>L’ente è ritenuto responsabile in aggiunta e non in sostituzione della persona fisica che materialmente compie il reato e, in ogni caso, tale responsabilità deve essere verificata nel medesimo procedimento dinanzi al giudice penale. L’ente è ritenuto responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è stata identificata o non è punibile.</p>



<p>La responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01 sussiste solo se il fatto illecito è stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Pertanto, la responsabilità ai sensi del Decreto non sussiste solo se il reato ha determinato un vantaggio (economico o meno) per l’ente, ma anche se &#8211; nonostante l’assenza di tale risultato tangibile &#8211; si può dimostrare che il reato sia stato commesso nell’interesse della società. L’ente non risponde, tuttavia, quando la persona fisica che ha commesso il reato o l’illecito amministrativo ha agito nell’esclusivo interesse proprio o di un terzo.</p>



<p>L’obiettivo del D.Lgs. 231/2001 è quello di costruire un modello di responsabilità sociale in linea con i principi di tutela penale, ma avente funzione preventiva: prevedendo la responsabilità diretta dell’ente in caso di commissione di reato, il Decreto intende incoraggiare le imprese ad organizzare le proprie strutture e attività in modo tale da assicurare condizioni idonee a salvaguardare gli interessi tutelati dal diritto penale.</p>



<p>Il Decreto si applica sia nel caso di reati commessi in Italia sia nel caso di reati commessi all’estero a condizione che (i) l’ente abbia la sede principale in Italia (ossia la sede effettiva dove si svolgono le funzioni amministrative e gestionali) o dove esercita un’attività continuativa, ovvero (ii) se lo Stato in cui il reato è stato commesso non abbia già provveduto direttamente.</p>



<p>I destinatari del Decreto non si limitano alle “<em>persone giuridiche, società e associazioni con o senza personalità giuridica</em>”, e con l’eccezione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, ma anche società private che esercitano un servizio pubblico e le filiali delle pubbliche amministrazioni.</p>



<p>In caso di accertamento di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01, l’ente è soggetto a diverse sanzioni di tipo pecuniario o interdittivo.</p>



<p>Fra le sanzioni interdittive rientrano la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie ai fini della commissione dell’illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per l’ottenimento di un pubblico servizio); l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>



<p>Le sanzioni pecuniarie sono applicate ogni qualvolta l’ente commette uno dei reati o degli illeciti amministrativi previsti dal Decreto. Al contrario, le sanzioni interdittive possono essere applicate in relazione ai reati per i quali sono specificamente previste dal Decreto solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (i) l’ente ha conseguito un profitto rilevante e il reato è stato commesso da soggetti apicali, o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un altro soggetto, se il reato è stato commesso o se la sua commissione è stata agevolata da gravi carenze organizzative; (ii) in caso di recidiva.</p>



<p>Misure interdittive possono essere applicate anche su richiesta del pubblico ministero in via cautelare durante il processo investigativo, se vi sono seri indizi di responsabilità che facciano ritenere che possano essere commessi reati della stessa natura.</p>



<p>La pena può comprendere anche la confisca all’ente del prezzo o del profitto del reato, ad eccezione della parte che può essere restituita al danneggiato. Se non è possibile confiscare i beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato, possono essere confiscate somme di denaro, o altri beni di valore equivalente allo stesso.</p>



<p>In alcuni casi in cui si applicano sanzioni interdittive, il Giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza, che può avere un grave impatto sull’immagine dell&#8217;ente.</p>



<p>Il Decreto stabilisce che gli enti sono responsabili se non hanno adottato le misure necessarie a prevenire la tipologia dei reati o degli illeciti amministrativi commessi, tuttavia, l’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede una forma specifica di “esenzione” dalla responsabilità amministrativa degli enti se la società può dimostrare che:</p>



<p>a) l’organo di gestione dell’ente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo idoneo ad individuare e prevenire reati della specie di quello verificatosi;</p>



<p>b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (cd. “<strong>Organismo di Vigilanza</strong>”);</p>



<p>c) il reato è stato commesso con elusione fraudolenta del Modello da parte degli autori del reato;</p>



<p>d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.</p>



<p>Questa “esenzione” dalla responsabilità dipende dal giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione, gestione e controllo che il giudice effettuerà durante il procedimento penale contro il soggetto che ha materialmente commesso il reato (soggetto apicale o subordinato).</p>



<p>In particolare, se il reato è commesso da soggetti in posizione apicale, l’ente è responsabile, salvo che possa provare: (i) di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un adeguato Modello di Organizzazione, Gestione e controllo idoneo a prevenire la tipologia dei reati/illeciti amministrativi commessi; (ii) di aver istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa, vigilanza e controllo, che abbia efficacemente monitorato sull’osservanza del modello; (iii) che il reato è stato commesso mediante elusione fraudolenta del modello da parte di un soggetto apicale.</p>



<p>Quando, invece, il reato è commesso da soggetti subordinati, deve essere dimostrato che la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, che è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, che preveda, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione societaria nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell&#8217;attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.</p>
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		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. La crisi climatica e le minacce agli attivisti ambientali</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 06:55:36 +0000</pubDate>
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<p>di Fabiana Brigante</p>



<p>Gli attivisti ambientali hanno svolto negli ultimi anni un ruolo cruciale per far luce sui pericoli derivanti dal cambiamento climatico. Allo stesso tempo, però, sono stati oggetto di minacce, sparizioni forzate ed uccisioni. In un rapporto pubblicato pochi giorni fa, <em>Global Witness</em> ha reso noto uno studio che ha preso come orizzonte temporale il periodo tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2019.</p>



<p>È il 2019 infatti l’anno in cui si è registrato il numero più elevato di omicidi; secondo quanto riportato dall<em>’</em>organizzazione, quattro assassinii si sono verificati in media ogni settimana da dicembre 2015, anno in cui veniva firmato l’Accordo di Parigi e si aprivano nuove speranze per il clima globale. Innumerevoli gli attivisti che sono stati messi a tacere da attacchi violenti, arresti, minacce di morte o cause legali: il rapporto fornisce con una mappa il quadro degli eventi riportati.</p>



<p>Oltre la metà degli omicidi segnalati lo scorso anno sono avvenuti in soli due paesi: Colombia e Filippine. In Colombia, il numero di omicidi degli attivisti è aumentato drammaticamente negli ultimi anni. I difensori dei diritti umani delle popolazioni indigene hanno subito attacchi sempre crescenti da quando un accordo di pace del 2016 tra governo e Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (FARC) ha lasciato le regioni precedentemente controllate dalle FARC aperte alla concorrenza tra criminali armati e gruppi paramilitari.</p>



<p>Nelle Filippine, un paese costantemente identificato come tra i più pericolosi in Asia per questo tipo di attacchi, il bilancio delle uccisioni è salito da 30 a 43 nello scorso anno. L’industria mineraria è quella più colpevole, presumibilmente collegata agli omicidi di 50 attivisti nel 2019. Le comunità che si sono opposte ai progetti ad alta intensità di carbonio, gas e carbone hanno dovuto affrontare continue minacce e ritorsioni.</p>



<p>Sebbene quella dovuta ai cambiamenti climatici sia certamente da considerarsi una crisi globale, è pur vero che alcune comunità sono particolarmente esposte alle sue conseguenze; tra queste si annoverano senz’altro le popolazioni indigene. Privati delle loro terre e costretti a spostarsi a causa della deforestazione, innalzamento dei mari, costruzione di infrastrutture e conflitti derivanti dalla scarsità di risorse, i popoli indigeni sono di certo i più vulnerabili al cambiamento climatico, senza tuttavia averne responsabilità, data la loro gestione equa e non eccessiva delle risorse. Si registra che le violenze sono particolarmente elevate contro gli esponenti di queste comunità; le popolazioni indigene rappresentano il 40% dei difensori della terra uccisi nel 2019. Le loro terre comprendono meno del 20% della Terra e l’80% della sua biodiversità, secondo il Forum permanente delle Nazioni Unite sulle questioni indigene, ma le comunità indigene possiedono legalmente solo un decimo delle terre che rivendicano. Anche laddove vengano loro riconosciuti diritti fondiari, le strade, le dighe, le condutture vengono spesso espropriate, con conseguente trasferimento forzato di tali comunità.</p>



<p>Tra gli altri,<em> Global Witness</em> conta circa 33 attivisti uccisi in Amazzonia. Una <em>escalation</em> di deforestazione da disboscamento, miniere, incendi (naturali e artificiali) e agricoltura &#8211; azioni sostenute e incoraggiate dal presidente del Brasile, Jair Bolsonaro &#8211; minacciano la foresta, le popolazioni indigene che la abitano ed il clima globale.</p>



<p>Anche la coltivazione industriale di prodotti come l’olio di palma, soia, zucchero, caffè e frutti tropicali costituisce una minaccia crescente. Le morti associate all’agricoltura sono infatti aumentate di oltre il 60% nell’ultimo anno. La maggior parte di questi omicidi sono avvenuti in Asia e concentrati principalmente nelle Filippine, dove sostenitori dei diritti umani sono identificati come terroristi dal governo.</p>



<p>Pare opportuno tuttavia sottolineare, a riprova del ruolo fondamentale che essi svolgono, che nel 2019 vi sono stati anche numerosi successi raggiunti dai difensori dei diritti ambientali, nonostante i potenziali contraccolpi, che testimoniano la loro capacità di resistenza, forza e determinazione nella lotta per la difesa della terra.</p>



<p>In Ecuador, il governo ha cercato di sfruttare la foresta pluviale amazzonica per l’estrazione di petrolio e gas; ad aprile, la tribù indigena Waorani presente al sud dell’Ecuador ha ottenuto una sentenza che impedisse al governo di affidare in concessione il proprio territorio alle imprese estrattive per la ricerca ed estrazione del petrolio. I giudici hanno stabilito che il processo di consultazione avviato nel 2012 non era sufficiente a garantire il consenso preventivo, libero ed informato della comunità.</p>



<p>Nel novembre 2019, in Indonesia, alla comunità indigena dei Dayak del Borneo centrale è assicurata la proprietà legale di 10.000 ettari di terra, a seguito di una lotta decennale.</p>



<p>Negli Stati Uniti, la riserva indiana di Standing Rock ha vinto una causa importante nella sua protesta in corso contro l’oleodotto Dakota Access. Dopo essere entrato in carica nel 2017, il presidente Donald Trump ha ordinato che il processo di approvazione fosse eseguito, ma la nuova sentenza afferma che il governo non ha valutato adeguatamente i rischi di fuoriuscite dalla conduttura. I giudici hanno ordinato all’organismo federale che ha supervisionato il processo di approvazione ambientale di condurre una revisione completa.</p>



<p>Anche in Cambogia si è registrata una memorabile vittoria in quanto il governatore di Ratanakiri si è impegnato a restituire alle comunità indigene le loro terre sacre, le quali erano state precedentemente assegnate alla società&nbsp;<em>Hoang Anh Gia Lai</em>&nbsp;(HAGL) per stabilirvi piantagioni di gomma naturale.</p>



<p>Il rapporto di <em>Global Witness</em> ha messo in luce il fallimento di governi e imprese nel rispettare e proteggere i diritti fondamentali degli attivisti. Eppure, oggi più che mai abbiamo gli strumenti per comprendere quanto il loro lavoro sia essenziale per la salvaguardia del nostro pianeta. È necessario uno sforzo congiunto di tutti gli attori in gioco per garantire la loro protezione e garantire meccanismi di responsabilità efficaci a tutti i livelli che producano risultati tangibili, in linea con le leggi e gli standard internazionali. Ciò non significa solo portare dinanzi alla giustizia i soggetti esecutori di qualsiasi minaccia o attacco, ma anche prevenire, indagare, punire e porre rimedio alla corruzione, alle violazioni dei diritti umani e ai danni ambientali attraverso politiche, leggi, regolamenti e riparazioni efficaci, comprese le società di partecipazione e gli investitori, per tenere conto dei propri obblighi durante la gestione di progetti sia in patria che all’estero.</p>



<p>È inoltre necessario garantire che nessun progetto commerciale prosegua senza il consenso libero, preventivo e informato delle comunità indigene potenzialmente e interessate in ogni sua fase; per fare ciò, occorre richiedere una valutazione preventiva completa dei possibili impatti ambientali e sociali delle operazioni e politiche aziendali proposte. I risultati di qualsiasi valutazione dovrebbero essere resi pubblici e usati per mitigare gli impatti negativi delle comunità.</p>



<p>Per consultare il testo completo del rapporto di <em>Global Witness </em>“<em>Defending Tomorrow: The climate crisis and threats against land and environmental defenders</em>” (luglio 2020) si veda: <a href="https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defending-tomorrow/?utm_source=rss&utm_medium=rss">https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defending-tomorrow/?utm_source=rss&utm_medium=rss</a></p>
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		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Italia e piano d&#8217;azione nazionale in materia di business and human rights</title>
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		<pubDate>Sat, 25 Jul 2020 06:43:59 +0000</pubDate>
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<p></p>



<p>di Cecilia Grillo </p>



<p>Nel giugno 2011, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato i Principi Guida in materia di imprese e diritti umani (anche <em>UN Guidelines Principles on Business and human rights</em> o UNGPs).</p>



<p>Gli Stati hanno assunto un impegno al fine di affrontare l’impatto negativo dell’attività d’impresa sui diritti umani. Gli UNGPs sono il risultato di un processo consultivo della durata di sei anni tra Stati, imprese e società civile, condotto dall’allora Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite, John Ruggie.</p>



<p>I Principi Guida non sono uno strumento vincolante e, secondo quanto evidenziato dal Rappresentante speciale, il loro contributo normativo risiede, in “<em>elaborating the implications of existing standards and practices for States and businesses; integrating them within a single, logically coherent and comprehensive template; and identifying where the current regime falls short and how it should be improved</em>”.</p>



<p>Successivamente all’entrata in vigore degli UNGPs, il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite – <em>UN Working Group</em> – ha iniziato a invitare i governi a impegnarsi in processi per lo sviluppo di piani d’azione nazionali (PAN) come strumenti per mezzo dei quali dare attuazione agli UNGPs.</p>



<p>Lo scopo principale dei PAN, in qualità di strumento per l’implementazione dei Principi Guida dell’ONU in materia di imprese e diritti umani, è quello di assicurare degli <em>standard</em> chiari e vincolanti relativi al rispetto dei diritti umani per tutte le imprese e gli investitori che operano in contesti nazionali ed internazionali.</p>



<p>I PAN sono documenti programmatici di politica statale che delineano l’orientamento strategico e le attività concrete per affrontare una specifica situazione politica. Nell’ambito del settore di <em>business and human </em><em>rights</em>, il PAN deve essere inteso come una strategia politica in evoluzione sviluppata da uno Stato per proteggere dagli impatti negativi sui diritti umani prodotti dalle imprese in conformità con i Principi Guida delle Nazioni Unite.</p>



<p>Il piano d’azione nazionale &#8211; varato dal Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU) il 15 dicembre 2016 &#8211; è il risultato di un processo di consultazione e redazione durato dal gennaio del 2015 al luglio del 2016 e che ha portato alla pubblicazione di una prima bozza, aperta alla consultazione pubblica, il 10 settembre 2016.</p>



<p>Il piano d’azione italiano è stato finalizzato grazie allo sforzo comune di due gruppi, di lavoro, uno composto da tutti i Ministeri coinvolti e uno dai rappresentanti del mondo accademico, delle imprese, dei sindacati, delle associazioni imprenditoriali, delle Organizzazioni della Società Civile (OSC) e da esperti legali.</p>



<p>Il piano d’azione persegue l’obiettivo di operare come strumento funzionale ad assicurare “<em>l’impegno del Governo verso l’adozione di misure politiche e legislative a livello nazionale, regionale ed internazionale, con il fine di garantire il rispetto dei diritti umani in tutte le attività di natura economica</em>”.</p>



<p>Tale piano prevede una serie di <em>steps</em> che l’Italia si impegna a realizzare e che sono ricollegati alle disposizioni contenute nei diciassette obiettivi dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile 2030 in base ai quali gli Stati hanno concordato di adottare misure effettive per eradicare il lavoro forzato, porre fine alle forme di schiavitù contemporanee, al traffico di esseri umani, etc.</p>



<p>Il PAN ha previsto l’istituzione altresì di un Gruppo di Lavoro al fine di monitorare la sua progressiva attuazione e che provveda al suo aggiornamento e/o revisione periodici.</p>



<p>Il PAN è articolato in cinque sezioni (‘Indirizzi e principi generali’; ‘Premesse’; ‘Aspettative del Governo nei confronti delle imprese’; ‘Risposte del Governo: attività in corso ed impegni futuri’; ‘Aggiornamento, monitoraggio e diffusione del Piano’); segue poi la descrizione delle iniziative già esistenti e un elenco di misure che l’Italia prevede di realizzare nei prossimi anni per ogni Principio in analisi.</p>



<p>Il piano d’azione italiano, in conformità con le richieste dell’<em>UN Working Group</em>, è comprensivo di una sezione che elenca le aspettative riposte da parte del Governo italiano nei confronti del settore privato rispetto alla tutela dei diritti umani.</p>



<p>Alle imprese è richiesto di:</p>



<p>a) definire una propria politica in materia di diritti umani;</p>



<p>b) creare e rendere operativi meccanismi aziendali di <em>due diligence</em> per identificare, misurare e prevenire ogni potenziale rischio di violazione dei diritti umani nello svolgimento delle loro operazioni ed attività, anche da parte di <em>partner</em> o dei fornitori;</p>



<p>c) prevedere i necessari meccanismi di reclamo che consentano di rimediare all’impatto negativo sui diritti umani che esse abbiano cagionato, o che abbiano contribuito a causare, o che sia collegato alle loro operazioni economiche.</p>



<p>Fra le misure che verranno attuate in futuro e che vengono individuate dal PAN, oltre alla necessità di promuovere l’adozione da parte delle imprese di un processo di <em>human rights due diligence</em>, è innovativo il richiamo alla previsione di un processo di <em>due diligence</em> lungo la <em>supply chain</em> per imprese che operano in zone a <em>governance </em>debole.</p>



<p>Il piano include inoltre nuove misure intese a contrastare il caporalato e altre forme di sfruttamento dei lavoratori, soprattutto nel settore agricolo, si tratta tuttavia di misure che pongono una minore attenzione al profilo inerente alla tutela delle vittime.</p>



<p>In relazione ai profili di merito del piano italiano, un aspetto rilevante è la sua capacità di evidenziare come ciò che si renderebbe necessario per lo sviluppo di un sistema efficace relativo all’attività di impresa e diritti umani è in realtà già esistente nel quadro regolamentare italiano e debba essere solo ulteriormente sviluppato e adeguato agli <em>standard</em> internazionali e ai Principi Guida.</p>



<p>Altra funzione dei PAN è quella di contribuire alla formazione di un forte consenso comune necessario per il sostegno di eventuali e future richieste di intervento politiche e legislative.</p>



<p>Con riferimento alla creazione di un quadro regolamentare favorevole alla responsabilizzazione delle imprese in materia di diritti umani in parte già sussistente nell’ordinamento italiano, si può fare riferimento alla disciplina sul c.d. ‘rating di legalità’ che affida all’Autorità garante per la concorrenza e il mercato il compito di certificare la conformità delle imprese alla legislazione nazionale vigente, a tale attestazione sono ricollegati vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni.</p>



<p>Un altro esempio a tal riguardo è dato dal D.lgs. 231/2001 “<em>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica</em>” che ha introdotto nell’ordinamento italiano una forma di responsabilità <em>amministrativa</em> delle imprese dipendente da reato.</p>



<p>Relativamente a possibili profili di criticità del piano d’azione in primo luogo si deve sottolineare l’organizzazione delle materie analizzate al suo interno che può risultare confusionaria o poco chiara, inoltre nello <em>Statement</em> del piano d’azione viene sottolineato come il Governo pur riconoscendo “<em>la profonda relazione che sussiste tra il tema del rispetto dei diritti umani da parte delle imprese e la responsabilità sociale d’impresa</em>” arriva alla conclusione però che “<em>le due materie sono oggetto di due differenti Piani di Azione Nazionali</em>”.</p>



<p>Nonostante le buone premesse tuttavia non sono molte le iniziative ad oggi intraprese per l’attuazione dei presidi richiesti dal PAN e risulta necessario aspettare il 2021 per poter valutare il suo effettivo stato di attuazione, tuttavia dato che i PAN costituiscono linee programmatiche, spesso di contenuto generico, è difficile valutare efficacemente i risultati raggiunti fin’ora.</p>
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		<title>&#8220;L’imprenditoria sociale giovanile e l’Agenda 2030”</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 07:15:04 +0000</pubDate>
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<h1>Nazioni Unite: pubblicato il Rapporto Mondiale della Gioventù 2020.</h1>



<p>Il Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite ha adottato in data 2 luglio il<a href="https://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/Rapporto_sulla_gioventu_2020.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">&nbsp;Rapporto Mondiale della Gioventù 2020 &#8211; “L’imprenditoria sociale giovanile e l’Agenda 2030”.</a>&nbsp;Questo ha come obiettivo quello di abbattere gli ostacoli che rendono difficile l’accesso dei giovani all&#8217;imprenditoria sociale di successo, contribuendo di conseguenza allo sviluppo sostenibile e ad affrontare gli effetti socio economici negativi del COVID-19.&nbsp;</p>



<p>A causa della disoccupazione giovanile crescente nel mondo, aggravata in seguito all&#8217;emergenza sanitaria, il Rapporto esorta i governi ad adottare le misure necessarie per garantire l’accesso alla formazione, al supporto tecnico, alle reti e ai sistemi finanziari fondamentali per avviare un’impresa sociale giovanile.</p>



<p>Il Rapporto evidenzia come l’imprenditoria sociale possa essere un mezzo importante per migliorare l’inclusione sociale dei gruppi vulnerabili e per assicurare ai giovani un sostentamento economico, contribuendo allo stesso tempo alla concretizzazione degli <strong>Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile.</strong></p>



<p></p>



<p>Per approfondimenti: </p>



<p><a href="http://www.unric.org/it/agenda-2030?utm_source=rss&utm_medium=rss">Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile</a></p>



<p><a href="https://www.un.org/development/desa/en/news/social/2020-world-youth-report.html?utm_source=rss&utm_medium=rss">Nuove opportunità imprenditoriali per i giovani potrebbero ridurre la disoccupazione e portare benefici sociali</a></p>



<p></p>
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		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221; Covid-19, diritti umani ed imprese: la strada da seguire</title>
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		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 07:57:17 +0000</pubDate>
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<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="576" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/06/CGTN_charts_the_progress_of_COVID-19_over_the_past_months-1-1024x576.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-14310" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/06/CGTN_charts_the_progress_of_COVID-19_over_the_past_months-1-1024x576.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/06/CGTN_charts_the_progress_of_COVID-19_over_the_past_months-1-300x169.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/06/CGTN_charts_the_progress_of_COVID-19_over_the_past_months-1-768x432.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/06/CGTN_charts_the_progress_of_COVID-19_over_the_past_months-1-1536x864.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1536w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/06/CGTN_charts_the_progress_of_COVID-19_over_the_past_months-1-2048x1152.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure></div>



<p>di Fabiana Brigante</p>



<p>Le implicazioni della diffusione pandemica da Covid-19 sui diritti umani sono state accuratamente documentate: numerose organizzazioni e membri della società civile hanno messo in luce l’incapacità di molti governi di proteggere i propri cittadini, così come è stato registrato il fallimento di un numero considerevole di imprese che non hanno rispettato i Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani.</p>



<p>In un precedente articolo della rubrica (disponibile <a href="https://www.peridirittiumani.com/2020/05/24/imprese-e-diritti-umani-covid-19-raccomandazioni-per-la-tutela-dei-diritti-dei-lavoratori/?utm_source=rss&utm_medium=rss">qui</a>) si era parlato dei comportamenti che le imprese avrebbero dovuto adottare al fine per proteggere la salute ed i diritti dei propri dipendenti. Tuttavia, nel corso degli ultimi mesi numerose sono state le azioni legali intraprese contro alcune imprese per non aver adottato le necessarie misure di sicurezza, violando così l’obbligo di diligenza nei confronti dei propri lavoratori, obbligo – lo ricordiamo – enunciato nel Secondo Pilastro dei Principi Guida ONU. È questo il caso della azienda americana <em>Walmart</em>, citata in giudizio dai familiari di un dipendente deceduto dopo aver contratto il Covid-19. I ricorrenti hanno allegato la condotta negligente dell’azienda che non avrebbe adottato la dovuta diligenza nel sanificare i luoghi di lavoro e non si sarebbe adoperata per fornire ai propri dipendenti dispositivi di protezione individuale. Nell’occhio del ciclone sono finite anche <em>McDonalds</em> e <em>Celebrity Cruises</em>, contro cui i ricorrenti hanno presentato doglianze simili; in un ricorso presentato al Tribunale dello Stato dell’Illinois, i dipendenti di <em>McDonalds</em> hanno accusato l’azienda non solo di non aver fornito loro adeguati strumenti di protezione, ma anche di non aver informato il personale che un dipendente era risultato positivo all’infezione da Covid-19, esponendo così tutti al rischio del contagio.</p>



<p>Allo stesso modo, si sono verificate consistenti rimostranze in tutti il mondo di lavoratori che si sono visti trattenere i salari per lavori già eseguiti, o che hanno perso il posto di lavoro. È quanto è accaduto a Gazipur, in Bangladesh, tra le altre, dove operai della azienda tessile <em>Tech Tex Company Ltd</em> hanno scioperato per ottenere gli stipendi che non erano stati corrisposti. Nel Lesotho, oltre 50.000 lavoratori hanno scioperato per ottenere le indennità che era stata loro promessa a seguito di un accordo tra governo e sindacati. In Cambogia, il primo ministro Samdech Techo Hun Sen ha dichiarato la sospensione delle operazioni di circa 256 fabbriche di abbigliamento, calzature e articoli da viaggio, con ingenti conseguenze sulla vita di oltre 130.000 lavoratori.</p>



<p>Il quadro che risulta alla luce degli avvenimenti degli ultimi mesi è che gli attuali meccanismi di <em>governance</em> si sono rivelati insufficienti a proteggere adeguatamente i diritti dei lavoratori in tutte le operazioni commerciali e nelle catene di approvvigionamento. Anche i paesi con i sistemi giuridici più completi non hanno saputo offrire tutela alle categorie più vulnerabili. Strumenti di cd. <em>soft law </em>come i Principi Guida ONU – sebbene importanti – non sono stati in grado di colmare il vuoto normativo. La crisi causata dalla diffusione del Covid-19 ha dimostrato ancora una volta l’urgenza di creare meccanismi efficaci, giuridicamente vincolanti e incentrati sui diritti che impediscano in primo luogo che si verifichino violazioni dei diritti umani e che possano garantire alle vittime l’accesso a rimedi effettivi.</p>



<p>E se da un lato il Parlamento Europeo nella sua Risoluzione sull’azione combinata dell’Unione Europea per combattere la pandemia e le sue conseguenze ha sottolineato l’importanza della <em>due diligence</em> delle imprese nel rispetto dei diritti umani e diritti ambientali per prevenire e mitigare rischi futuri, dall’altro alcuni paesi hanno concentrato i propri sforzi per sollevare le imprese da possibili responsabilità legali. È quanto è avvenuto negli Stati Uniti, dove i governatori del North Carolina, Oklahoma, Utah e del Wyoming hanno firmato delle leggi che garantiscono l’immunità delle imprese per le cause relative al Covid-19.</p>



<p>Eppure, come è stato rimarcato dal gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, le conseguenze economiche della pandemia hanno dimostrato l’urgenza di garantire maggiori tutele per gli individui. I tre pilastri dei Principi guida – “Proteggi, rispetta e rimedia” – sottolineano la necessità di mettere le persone al centro degli interessi degli attori commerciali. Le risposte alla pandemia e alla crisi economica non dovrebbero di certo tradursi in una flessione degli standard dei diritti umani.</p>



<p>Il secondo pilastro dei Principi guida riguarda la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani; tale dovere per le imprese esiste indipendentemente dalle azioni che siano o meno intraprese dai governi. Le imprese dovranno dunque adottare la dovuta diligenza per prevenire o mitigare i rischi sui diritti umani che potrebbero derivare dalla situazione esistente sui propri lavoratori ed utenti. Ciò include, ad esempio, l’esistenza di misure preventive per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché il congedo retribuito per malattia; in ogni caso, è importante che in questo processo si registri la partecipazione attiva dei soggetti coinvolti, come lavoratori e sindacati, sia nella fase di valutazione dei rischi che nella successiva fase di integrazione delle valutazioni nelle politiche aziendali.</p>



<p>Un elemento centrale e spesso dimenticato riguarda la necessità di assicurare alla vittime anche solo potenziali di violazioni dei diritti fondamentali l’accesso a meccanismi di rimedio, sia legali che interni all’impresa. Affermare l’esistenza di determinati diritti senza tuttavia consentire l&#8217;accesso a un ricorso effettivo in caso di abuso provocherebbe infatti una inevitabile frustrazione degli stessi. Consentire l’accesso ai rimedi non ha senso solo oggi per una migliore risposta alla crisi attuale, ma è anche fondamentale per prevenire future violazioni dei diritti umani.</p>



<p>Gli Stati e gli attori privati devono sfruttare questo momento per non tornare al <em>business-as-usual</em>, ma per forgiare una nuova normalità basata sugli standard forniti dai Principi Guida.</p>
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		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Covid-19: Raccomandazioni per la tutela dei diritti dei lavoratori</title>
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		<pubDate>Sun, 24 May 2020 08:38:44 +0000</pubDate>
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<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2020/05/24/imprese-e-diritti-umani-covid-19-raccomandazioni-per-la-tutela-dei-diritti-dei-lavoratori/">&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Covid-19: Raccomandazioni per la tutela dei diritti dei lavoratori</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
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<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" width="660" height="368" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/05/eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-14122" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/05/eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 660w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/05/eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee-300x167.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 660px) 100vw, 660px" /></figure></div>



<p>di Fabiana Brigante</p>



<p>L’impatto che la diffusione del Covid-19 ha avuto sull’economia mondiale è stato devastante. La contrazione della domanda ha provocato ingenti danni alle imprese, che in numerosi casi sono fallite, condannando milioni di lavoratori ad un futuro incerto. Le interruzioni della produzione, inizialmente in Asia, si sono ora diffuse nelle <em>supply chain</em> di tutto il mondo.</p>



<p>In questo scenario, le prospettive per i lavoratori sono tutt’altro che rassicuranti. Stando a quanto indicato dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), le previsioni mostrano cifre preoccupanti circa la recessione economica globale. Le stime preliminari dell’OIL paventano un aumento significativo della disoccupazione che oscilla tra i 5,3 milioni e i 24,7 milioni rispetto ai già 188 milioni nel 2019.</p>



<p>Anche riguardo la sotto-occupazione si prevede un aumento su larga scala. Come accaduto a seguito della crisi finanziaria del 2008, è probabile che anche nelle circostanze attuali lo <em>shock</em> alla domanda di lavoro si traduca in significativi adeguamenti al ribasso dei salari e aumento degli orari di lavoro dei dipendenti.</p>



<p>La portata e la gravità della crisi in atto impone alle aziende di ogni dimensione e operanti nei settori più disparati di affrontare numerose sfide che richiedono chiarezza di pensiero, forte attenzione agli obiettivi, impegno ad aderire agli <em>standard</em> e alle norme internazionali, e che soprattutto necessitano di uno sforzo collettivo e di azioni concertate tra i diversi attori in gioco.</p>



<p>La sopravvivenza delle aziende è certamente importante; tuttavia, gli interessi economici non devono tradursi in una minore attenzione al rispetto delle libertà fondamentali. Le imprese, invero, sono chiamate, ancor di più in questo momento storico, a rispettare i diritti umani, così come previsto dal II Pilastro dei Principi Guida ONU.</p>



<p>Per ciò che è di interesse in questa sede, le imprese devono rispettare i diritti dei propri dipendenti, nonché di quelli dei propri fornitori o <em>partner</em>.</p>



<p>Per aiutare le imprese nel difficile compito di fronteggiare la crisi senza tuttavia sottovalutare il rispetto dei diritti fondamentali, numerose associazioni e centri di ricerca hanno realizzato delle linee guida che propongono suggerimenti e raccomandazioni in merito a come agire per assolvere a tale compito. Questi strumenti hanno fondato la propria analisi sui meccanismi di <em>human rights due diligence </em>previstidai Principi Guida ONU e sul loro adeguamento a strumento di risposta alla crisi causata dalla diffusione del Covid-19.</p>



<p>Il presente articolo si propone, senza pretesa di esaustività, di mettere insieme alcune tra le raccomandazioni proposte affinché le aziende possano continuare ad operare salvaguardando la salute ed i diritti dei propri dipendenti, nonché quelli di tutti i lavoratori presenti nella filiera produttiva.</p>



<p>Pare opportuno specificare che, sebbene alcune delle misure identificate siano in astratto applicabili a tutte le imprese senza distinzione di dimensione o settore di attività, tuttavia la valutazione dei rischi e le conseguenti misure da adottare variano in base alle specifiche caratteristiche dell’impresa e del contesto nel quale essa si trova ad operare.</p>



<p><strong>Sicurezza sul luogo di lavoro</strong></p>



<p>Un primo aspetto di analisi concerne senz’altro la sicurezza sul luogo di lavoro. In un rapporto pubblicato dal <em>Institute for Human Rights &amp; Business</em> (IHRB), l’accento è stato posto sulla necessità di ripensare e riprogettare i luoghi dove si svolge l’attività lavorativa. Sul punto, è stata sottolineata la necessità di:</p>



<p>&#8211; rendere disponibili prodotti per l’igiene essenziale, compresi disinfettanti per le mani, salviette monouso, maschere e termometri a infrarossi senza contatto, nonché fornire dispositivi di protezione individuale (DPI), quali mascherine e guanti;</p>



<p>&#8211; pulire regolarmente i locali, incluso le aree comuni come palestre, locali di riposo e caffetterie;</p>



<p>&#8211; aumentare la distanza tra le postazioni dei singoli lavoratori per prevenire la diffusione dell’infezione;</p>



<p>&#8211; prorogare gli orari di apertura di mense e caffetterie e regolarne gli accessi in modo da evitare assembramenti;</p>



<p>&#8211; ripensare l’interazione tra dipendenti e clienti per ridurre al minimo i contatti.</p>



<p><strong>Cambiamento delle mansioni e continuità del rapporto di lavoro</strong></p>



<p>Come è stato evidenziato dall’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) nella sua “Guida all’applicazione della <em>due diligence </em>d’impresa in materia di diritti umani per gestire la crisi da coronavirus”, è importante, in primo luogo, che le imprese garantiscano, ove possibile, la continuità delle relazioni lavorative.</p>



<p>È necessario inoltre considerare alternative possibili allo svolgimento dell’attività lavorativa così come avveniva prima della diffusione del virus, nonché valutare le conseguenze che i dipendenti subiranno a seguito di tali cambiamenti.</p>



<p>In primo luogo, è importante ridurre i viaggi non essenziali, incoraggiando, ove possibile, il lavoro in modalità <em>smart working</em>. In tale ultimo caso, è importante stabilire sistemi di controllo per verificare che i lavoratori non superino l’orario di lavoro legale, e che gli eventuali straordinari effettuati siano certamente retribuiti, ma al tempo stesso non siano svolti in misura superiore rispetto ai limiti fissati dalla legge, dalla contrattazione collettiva o dai regolamenti interni. I lavoratori con prole o che hanno altri familiari a loro carico dovrebbero disporre di accordi di lavoro flessibili, e/o di congedi per cure familiari.</p>



<p>Inoltre, è necessario assicurare, anche quando le circostanze del caso impongano una riduzione temporanea del personale, che i lavoratori restino iscritti ai sistemi nazionali di previdenza sociale e che i relativi contributi siano stati versati con precisione. Nel caso di cessazione definitiva del rapporto di lavoro, deve essere garantita la liquidazione ed assicurata la priorità per la riassunzione a livelli invariati di salari e mansioni una volta riprese le attività produttive.</p>



<p><strong>Supporto dei dipendenti contagiati</strong></p>



<p>Nel caso in cui un dipendente venga contagiato, non dovranno essere adottate misure che vadano a detrimento della sua persona. Le imprese dovrebbero compiere ogni sforzo per mantenere flessibili e coerenti le politiche in materia di congedi per malattia. Sul punto, se alcune società hanno di recente offerto indennità di malattia più generose durante l’attuale crisi sanitaria, altre hanno imposto ai propri dipendenti di andare in congedo non retribuito.</p>



<p>Un aspetto di grande rilievo e che viene sovente sottovalutato riguarda il supporto psicologico ai lavoratori: la situazione attuale, aggravata da pressioni e carichi di lavoro crescenti, potrebbe risultare insostenibile per alcuni individui. Per tale ragione è stato da più parti consigliato che le imprese forniscano accesso alla consulenza psicologica od altre forme di assistenza, alle persone che ne manifestino la necessità.</p>



<p>In ogni caso, e affinché tutte le misure adottate dalle imprese in questo contesto raggiungano gli obiettivi prefissati, è necessario che la comunicazione da parte dell’impresa sia chiara e trasparente: deve essere concesso ai dipendenti l’accesso a tutte le informazioni riguardanti il Covid-19 che siano recenti, accurate ed affidabili, in un linguaggio accessibile a tutti i membri del personale.</p>



<p>Una comunicazione efficace all’interno di una impresa è agevolata se si favorisce il dialogo tra le diverse categorie di dipendenti e se si assicura che il livello di adeguatezza delle misure adottate venga continuamente monitorato e, ove necessario, che siano apportate le modifiche necessarie per garantire una soluzione chiara ai problemi che di volta in volta si presentano. Inoltre, il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali in questi processi consentirebbe di dar voce a tutte le categorie di lavoratori, incluse quelle più vulnerabili.</p>



<p><strong>La protezione nella catena di approvvigionamento</strong></p>



<p>Nel sistema attuale di globalizzazione economica, le catene di approvvigionamento, o <em>supply chain</em>, consentono alle imprese di de-localizzare i propri processi produttivi. A causa della emergenza causata dal Covid-19, i rapporti tra gli attori in questa complessa rete possono risultare interrotti. In risposta a tale problema, alcuni governi e produttori stanno adottando misure per ridisegnare le filiere produttive, anche avvicinando la produzione al mercato. Il processo di disinvestimento nei paesi in cui si trovano alcuni anelli della filiera produttiva, espone senz’altro i lavoratori che fanno parte di questo meccanismo al rischio di perdere il posto di lavoro.</p>



<p>Per proteggere questa categoria risulta perciò essenziale che le imprese continuino a corrispondere i pagamenti ai propri fornitori, nonché ad offrire altre forme di supporto anche quando gli uffici sono chiusi. Alcune imprese, come <em>Microsoft</em>, <em>Morrisons</em> e <em>Unilever</em> hanno pagato in anticipo i propri piccoli fornitori in modo da permettere loro di sopperire alla mancanza di liquidità. Altre, come <em>Facebook</em>, offrono alcune agevolazioni solo ai propri dipendenti.</p>



<p>Tuttavia, esistono altri modi per sostenere i propri fornitori: ad esempio, è stato considerato che l’annullamento degli ordini dovrebbe servire solo da <em>extrema ratio</em>. In tali casi, infatti, bisogna considerare che a pagarne le spese saranno con tutta probabilità i lavoratori, che non riceveranno retribuzione per il lavoro svolto. È il caso del Bangladesh, dove molti lavoratori hanno subito la sospensione dei propri stipendi a causa del rifiuto, da parte di alcune aziende, di pagare beni che erano già stati prodotti.</p>



<p>Le imprese dovrebbero inoltre sfruttare la propria leva finanziaria per operare pressioni sui propri fornitori affinché questi ultimi rispettino i diritti dei lavoratori: invero, uno dei motivi per cui i fornitori non sono incentivati ad investire in misure di sicurezza o ad aumentare i salari è che i governi ospitanti non richiedono alle aziende locali di elevare i propri <em>standard</em>.</p>



<p>Da quanto sopra esposto pare ovvio che, per rispondere efficacemente alla crisi sanitaria che stiamo vivendo, siano necessarie risposte politiche rapide e coordinate a livello nazionale e globale per limitare non solo la diffusione del virus, ma per mitigare al contempo le ricadute economiche indirette sulla economia globale. La protezione dei lavoratori e delle loro famiglie dal rischio di infezione deve essere una priorità assoluta. Sono inoltre necessarie profonde riforme istituzionali per rafforzare la resilienza attraverso sistemi di protezione sociale solidi e universali che possano fungere da stabilizzatori economici e sociali automatici di fronte alle crisi. Questo aiuterà anche a ricostruire la fiducia nelle istituzioni e nei governi.</p>



<p>Per accedere alle risorse:</p>



<p>International Labour Organization (ILO), <a href="https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_738753.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">COVID-19 and the world of work: Impact and policy responses</a></p>



<p><em>Institute for Human Rights &amp; Business</em> (IHRB), <a href="https://www.ihrb.org/uploads/reports/Respecting_Human_Rights_in_the_Time_of_the_COVID-19_Pandemic_alternate_-_IHRB.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">Respecting Human Rights in the Time of the Covid-19 Pandemic</a></p>



<p>Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), <a href="https://www.iriss.cnr.it/wp-content/uploads/2016/09/Guida-COVID-19-Imprese-e-diritti-umani.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">Guida all’applicazione della </a><a href="https://www.iriss.cnr.it/wp-content/uploads/2016/09/Guida-COVID-19-Imprese-e-diritti-umani.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss"><em>due diligence </em>d’impresa in materia di diritti umani per gestire la crisi da coronavirus</a></p>
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		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Human Rights Due Diligence</title>
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		<pubDate>Wed, 06 May 2020 09:01:20 +0000</pubDate>
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<p>di Cecilia Grillo </p>



<p>Nel 2011 il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato all’unanimità i Principi Guida dell’Onu in tema di imprese e diritti umani (<em>UN Guidelines Principles on business and human rights</em> o UNGPs), evidenziando sia il dovere degli Stati di proteggere i diritti umani sia la responsabilità delle imprese di rispettarli.</p>



<p>Il
Principio n. 15, fra gli altri, si sofferma sull’analisi degli
strumenti che possono essere attuati da parte delle società per far
fronte alla “responsabilità” di rispettare i diritti umani, fra
i quali vengono indicati l’adozione di specifiche politiche
aziendali, l’attuazione di un processo di <em>Human
Rights Due Diligence</em>
(HRDD) e la previsione di meccanismi che garantiscano l’accesso ai
rimedi per le vittime.</p>



<p>Dalla
lettura degli UNGPs risulta evidente quindi che le imprese siano
incoraggiate a promuovere processi di “<em>due
diligence sui diritti umani</em>”
&#8211; come altresì previsto da <em>standard</em>
internazionali quali le linee guida OCSE, il <em>Global
Compact</em>,
la <em>Global
Reporting</em>
<em>Initiative</em>,
etc. &#8211; volti a identificare, prevenire e mitigare gli impatti
negativi sui diritti umani provocati dalle loro attività o da quelle
connesse ai loro rapporti commerciali, che spesso prevedono il
coinvolgimento di filiali, subappaltatori e fornitori.</p>



<p>
Ma cosa significa
esattamente <em>due
diligence</em>
sui diritti umani? Si tratta di un processo che consiste nella
valutazione, da parte delle imprese, degli impatti effettivi e
potenziali delle attività produttive da loro condotte sui diritti
umani, nell’attuazione di politiche aziendali che tengano conto di
tali valutazioni, nel monitoraggio delle misure adottate e
nell’implementazione di meccanismi di rimedio a favore delle
vittime, prevedendo il coinvolgimento sia dell’intera catena di
produzione sia delle operazioni poste in essere non solo dalla
società, ma anche dalle sue controllate e collegate.</p>



<p>Il
principio operativo di <em>due
diligence</em>
è considerato quale noto strumento di gestione del rischio,
caratterizzato dall’insieme di passi pratici utili ai fini
dell’identificazione e mitigazione dei rischi e degli impatti
provocati dai comportamenti aziendali sui diritti umani e
sull’ambiente e volto a promuovere un comportamento commerciale
responsabile.</p>



<p>Il
Principio Guida n. 17 specifica che “la <em>due
diligence</em>
in materia di diritti umani: (i) ha ad oggetto gli impatti negativi
sui diritti umani che l’impresa può causare o contribuire a
causare attraverso le proprie attività o che possono essere
direttamente collegati alle sue operazioni, ai suoi prodotti o
servizi attraverso le proprie relazioni commerciali; (ii) varierà in
termini di complessità in base alla dimensione dell’impresa, al
rischio di gravi impatti sui diritti umani, alla natura e al contesto
delle sue operazioni; (iii) dovrebbe essere esercitata in modo
continuativo poiché i rischi per i diritti umani possono cambiare
nel tempo con l’evolvere dell’attività e del contesto operativo
dell’impresa”.</p>



<p>Nonostante
gli UNGPs non rappresentino uno strumento giuridicamente vincolante e
sia la cosiddetta “<em>corporate
responsibility to respect human rights</em>”
sia la <em>due
diligence</em>
sui diritti umani consistano in mere raccomandazioni indirizzate alle
imprese, alcuni elementi tipici quali il <em>reporting</em>,
la valutazione degli impatti, etc., sono già da tempo presenti
all’interno di apparati giuridici nazionali e internazionali.</p>



<p>Infatti,
previsioni normative volte ad imporre alle aziende di attuare
processi di <em>due
diligence</em>
sui diritti umani avrebbero molteplici vantaggi, dal miglioramento
della valutazione e della gestione dei rischi aziendali, all’aiuto
alle autorità statali nell’adempimento degli obblighi inerenti
alla protezione dei diritti umani, al miglioramento dell’accesso
alla giustizia per le vittime di abusi aziendali, sia in Europa che a
livello internazionale.</p>



<p>Spinti
da tali vantaggi e dalla pressione della società civile alcuni paesi
hanno adottato o sono in procinto di adottare legislazioni specifiche
in materia di <em>due
diligence</em>
sui diritti umani, è infatti interesse dei Governi l’assunzione di
normative locali che rendano obbligatoria, per le imprese nazionali,
la predisposizione di processi di <em>human
rights due diligence</em>
e la conseguente divulgazione dei risultati ottenuti. 
</p>



<p>Un
esempio di tale tendenza è rappresentato dalla risoluzione n. 26/9
del Consiglio per i diritti umani dell’Onu, volta ad istituire un
gruppo di lavoro (il gruppo di lavoro intergovernativo aperto sulle
imprese transnazionali e altre imprese commerciali in materia di
rispetto dei diritti umani, noto anche come IGWG) al fine di
elaborare uno “strumento internazionale giuridicamente vincolante
per regolamentare, nel diritto internazionale in materia di diritti
umani, le attività delle società transnazionali e di altre imprese
commerciali” e volto altresì a imporre agli Stati l’adozione di
legislazioni specifiche in materia di <em>due
diligence</em>
sui diritti umani.</p>



<p>Esempi
della tendenza europea alla regolamentazione della <em>due
diligence</em>
aziendale sono rappresentati dalla
direttiva sulla comunicazione delle informazioni di carattere non
finanziario (<em>EU
Directive 2014/95</em>),
recepita in Italia con il D. Lgs. 254/2016, che obbliga le grandi
imprese con oltre 500 dipendenti e un fatturato superiore ai 40
milioni di euro (o, in alternativa, un attivo di stato patrimoniale
superiore ai 20 milioni) a redigere a partire dal 2018 e con
riferimento all’esercizio 2017 una “Dichiarazione non
finanziaria” , consistente in un vero proprio Bilancio di
Sostenibilità da allegare al tradizionale bilancio d’esercizio,
che deve rendicontare l’operato dell’impresa sul fronte
ambientale e sociale, della gestione delle proprie risorse umane, del
rispetto de diritti umani e della lotta ai fenomeni di corruzione.</p>



<p>Pensando
al caso Italia, si può fare riferimento al D.Lgs. 231/2001 che,
prevedendo un processo di <em>due
diligence</em>
relativo sia a specifiche violazioni di diritti umani sia a impatti
ambientali di ingente entità, può essere considerato un esempio
pionieristico di legislazione obbligatoria in materia di <em>due
diligence </em>sui
diritti umani.</p>



<p>A
livello nazionale, possiamo fare riferimento alla clausola sulla
trasparenza delle catene di approvvigionamento (<em>Transparency
in Supply Chains Clause</em>)
prevista dalla Legge sulla schiavitù in epoca moderna &#8211; <em>Modern
Slavery Act</em>&#8211;
del 2015, in forza della quale le imprese devono rendere note le
azioni e le misure intraprese per contrastare l’uso del lavoro
forzato e il traffico di esseri umani all’interno della <em>supply
chain</em>;
e ancora, al progetto di legge “<em>devoir
du vigilance</em>”,
recentemente adottato dall’Assemblea nazionale francese, che impone
alle aziende di progettare e mettere in atto un “piano di
vigilanza” per prevenire l’impatto negativo delle loro attività
sui diritti umani, sia in patria che all’estero.</p>



<p>Infine,
a livello extra-europeo, anche se l’Unione Europea e i suoi Stati
membri non hanno ancora stabilito l’obbligo per le aziende europee
di prevenire o rispondere agli impatti negativi sui diritti umani
provocati dalle loro operazioni al di fuori del territorio
comunitario, alcuni processi in corso rappresentano un importante
passo verso una maggiore responsabilizzazione aziendale volta al
soddisfacimento, da parte delle imprese commerciali, degli <em>standard</em>
legislativi internazionali inerenti alla tutela dei diritti umani.</p>



<p>Si
pensi, ad esempio, al Regolamento 2017/821, che sarà in vigore dal
2021 e che stabilisce specifici obblighi in materia di <em>due
diligenze</em>
nella catena di approvvigionamento per gli importatori europei di
minerali e di oro, provenienti da zone di conflitto o ad alto
rischio.</p>



<p>Tuttavia,
nonostante la tendenza comunitaria volta alla regolamentazione della
<em>due
diligence</em>
aziendale, un recente studio della Commissione europea “<em>Study
on due diligence requirements through the supply chain</em>”
ha rilevato che, mentre gli <em>UN
Guiding Principles on Business and Human Rights </em>sono
sempre maggiormente introdotti o proposti negli <em>standard</em>
legali degli Stati membri, all’interno dell’Unione Europea in
realtà solo un’impresa su tre attualmente effettua una <em>due
diligence</em>
che tiene conto degli impatti sociali e sull’ambiente causati dalle
operazioni aziendali.</p>



<p>Il
<em>report</em>
mostra un forte interesse, espresso da parte della maggioranza degli
Stati europei, verso l’instaurazione di processi regolamentati e
obbligatori di <em>due
diligence</em>
sui diritti umani, come parte consistente delle riforme di <em>corporate
governance</em>.
 Le attuali misure in essere infatti, volontarie e non vincolanti,
non sono state in grado di modificare significativamente la gestione
degli impatti di impresa da un punto di vista sociale, ambientale e
di amministrazione aziendale, e a fornire un rimedio efficace. 
</p>



<p>A
tal riguardo, Didier Reynders, Commissario europeo della Giustizia,
ha specificato che “secondo le imprese, una normativa UE in
quest’ambito garantirebbe la certezza del diritto e regole
armonizzate sul dovere delle imprese di rispettare le persone e il
pianeta. Poiché la neutralità climatica è una delle principali
priorità di questa Commissione, farò in modo che i risultati di
questo importante studio siano tenuti in considerazione
nell’elaborazione delle iniziative future”.</p>



<p>I
Principi Guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani hanno
contribuito alla formazione ed evoluzione del processo di <em>due
diligence</em>
sui diritti umani volto a prevenire e affrontare gli abusi di questi
ultimi, tuttavia sono notevoli i limiti dell’inquadramento
volontario di tale processo, essendo necessaria e sempre maggiormente
richiesta una serie più completa di strumenti legali in grado di
rappresentare il carattere transfrontaliero delle relazioni d’affari
che caratterizzano l’attività dell’impresa moderna.</p>



<p>Siamo
ora in una fase cruciale per l’efficacia dei Principi Guida, nella
quale gli Stati devono impegnarsi a stabilire e adottare misure di
protezione contro le forme di abuso dei diritti umani, attraverso
un’efficace e regolamentata legislazione. In quest’ottica, il
ruolo degli Stati nell’applicazione di un processo di <em>due
diligence</em>
sui diritti umani risulta essere essenziale. 
</p>



<p>In
conclusione, nonostante il processo di <em>due
diligence</em>
sui diritti umani sia diventato uno strumento sempre maggiormente
accreditato, è riconosciuto che, finché sarà lasciato alla
discrezione delle imprese, i suoi benefici rispetto alla protezione
dei diritti umani e alla prevenzione degli abusi rimarranno purtroppo
limitati, la raccomandazione è che in futuro tale processo riesca ad
evolvere in veri e propri obblighi di diritto internazionale
consuetudinario o convenzionale. 
</p>
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		<title>Lavorare per vivere o lavorare per sopravvivere</title>
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		<pubDate>Fri, 01 May 2020 08:36:35 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>di Emanuela Piscitelli 1° Maggio, Festa dei lavoratori ai tempi del Covid-19 &#8211; Paradosso o realtà? Decreto “Cura Italia”, una commedia all’italiana. Lo Stato sembra essere riuscito solo in una cosa: aver reso uguali&#46;&#46;&#46;</p>
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<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" width="1024" height="775" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/05/rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr-1024x775.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-13950" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/05/rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr-1024x775.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/05/rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr-300x227.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/05/rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr-768x581.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/05/rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 2000w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p> di Emanuela Piscitelli</p>



<p>
1°
Maggio, Festa dei lavoratori ai tempi del Covid-19 &#8211; Paradosso
o realtà?

</p>



<p>
Decreto
“Cura Italia”, una commedia all’italiana.
 
</p>



<p>
Lo
Stato sembra essere riuscito solo in una cosa: aver reso uguali la
maggioranza delle diverse classi lavoratrici perché, in nessun caso,
le promesse fatte sono state rispettate.</p>



<p>
In
due mesi si è passati dal concetto di vivere al concetto di
sopravvivere.</p>



<p>
Approfondendo
la tematica con la testimonianza di esponenti di diverse categorie
lavorative, si evince che la situazione è
debilitante.</p>



<p>
Chi
beneficerà dal punto di vista economico con il ritorno ad una quasi
normalità? Le categorie più protette saranno, sicuramente, i
lavoratori del settore pubblico, affiancati da tutte quelle che non
si sono arrestate neanche in tempo di lockdown. 
</p>



<p>
“Un’illusione”,
come definiti da Fabiana &#8211; giovane imprenditrice &#8211; gli aiuti
predisposti dal Governo, sentimento che, d’altronde, accomuna un
preponderante numero di lavoratori autonomi.</p>



<p>
Il
Governo,
con il decreto <a href="https://www.agendadigitale.eu/documenti/decreto-cura-italia-le-principali-novita-fiscali-e-finanziarie/?utm_source=rss&utm_medium=rss">Cura
Italia</a>,
ha stabilito la misura di un
sostegno di
600 euro
per i lavoratori autonomi,
partite Iva&nbsp;senza
cassa e professionisti
iscritti alle casse private.</p>



<p>
Erogazione
idealmente
prevista entro il 17 Aprile ma, non confermata da un’ampia gamma di
lavoratori che, ancora oggi, ne restano in attesa. 
</p>



<p>
Il
problema, risiede non tanto nella preoccupazione del se arriverà,
quanto piuttosto del “quando” il bonus arriverà.  
</p>



<p>
Se,
nel frattempo, le entrate si considerano azzerate, mutui, tasse e
canoni di locazione permangono. Sarà, dunque, difficile ripristinare
una situazione, ormai compromessa, dal ritardo con cui lo Stato si è
mosso e, nello specifico, con le modalità con cui ha operato. 
</p>



<p>
Discorso
similare, ma con conseguenze peggiori, per tutte le nuove
attività, avviate nel 2020, che risultano impossibilitate nel
richiedere un incentivo, non rispettando i requisiti previsti dalle
tante domande di agevolazione.</p>



<p>
Dunque,
saranno numerose
le attività produttive costrette alla chiusura.</p>



<p>
Contenuti
analoghi, caratterizzati da una sostanziale amarezza di fondo, sono
quelli appartenenti ai lavoratori
dipendenti
&#8211; coloro che si impegnano, per effetto di un contratto, in cambio di
una retribuzione (stipendio), a prestare il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione di un
soggetto detto “datore
di lavoro”.

</p>



<p>
I
fondi stanziati riusciranno a garantirgli la Cassa Integrazione?</p>



<p>
Sono
7,3milioni
i lavoratori per i quali le aziende ne hanno richiesto l’erogazione,
senza poi considerare i lavoratori interessati alla cassa in deroga.</p>



<p>
Allo
stato attuale, sembrerebbe una visione utopistica, considerato che
l’istituto competente (l’INPS) risulta “<em>non
pervenuto</em>”.</p>



<p>
Il
1° Aprile l’ISTAT ha pubblicato i dati provvisori relativi agli
occupati e disoccupati di Febbraio 2020, mese precedente l’inizio
del lockdown, sottolineando una
crescita delle persone in cerca di occupazione
tra gli uomini e i giovani della fascia 15-24. 
</p>



<p>
Sarebbe
curioso osservare i dati aggiornati,
non solo in riferimento alla situazione attuale ma, soprattutto,
successiva all’emergenza.</p>



<p>
L&#8217;economia
non deve prevalere sulla salute ma bisognerebbe fare in modo che non
si arrivi a fatturare zero. A tal proposito, il Governo non sembra
sapere dove, quando, a che tasso e come agire per finanziare, in
primis, le piccole aziende &#8211; messe in ginocchio dall’emergenza &#8211; e,
chiaramente, le grandi imprese. L’intero sistema necessita,
pertanto, di dover essere ridisegnato. 
</p>



<p>
Quando
si parla di 1° Maggio, si ricorda un’iniziativa simbolo delle
rivendicazioni
operaie,
di lavoratori che hanno lottato per conquistare diritti
e condizioni di lavoro
migliori. 
</p>



<p>
Allo
stato attuale, è opportuno
ponderare
un ragionevole
bilancio delle diverse esigenze &#8211;
tra
le misure economiche e quelle dettate dalla comunità scientifica &#8211;
altrimenti ci si imbatterà in un fenomeno surreale:
si
finirà per non morire
di
coronavirus ma morire di fame.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. National Action Plans on Business and Human Rights</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 07:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imprese e Diritti Umani]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>di Cecilia Grillo L’approvazione unanime degli United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP o Principi Guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani) da parte del Consiglio per i diritti&#46;&#46;&#46;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" width="958" height="595" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/03/image.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-13798" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/03/image.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 958w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/03/image-300x186.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/03/image-768x477.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w" sizes="(max-width: 958px) 100vw, 958px" /></figure>



<p>di Cecilia Grillo</p>



<p>L’approvazione unanime degli <em>United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights</em> (UNGP o Principi Guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani) da parte del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 2011 ha rappresentato un momento fondamentale e rappresentativo degli sforzi condotti per affrontare gli impatti negativi sugli individui derivanti dalla globalizzazione e dalle sempre più sviluppate attività commerciali. Tali principi sono stati in grado di fornire, per la prima volta, un quadro riconosciuto e autorevole a livello globale inerente doveri e responsabilità rispettivamente dei governi e delle imprese nell’azione di prevenzione rispetto alle violazioni dei diritti umani.</p>



<p>I
Principi Guida chiariscono che tutte le imprese hanno una
responsabilità indipendente in relazione al rispetto dei diritti
umani e sono tenute a esercitare la dovuta diligenza in materia di
diritti umani al fine di identificare, prevenire e mitigare le
eventuali violazioni. 
</p>



<p>I
Principi Guida hanno risposto al problema relativo alla difficoltà
nel determinare, in capo agli Stati, un chiaro obbligo di
prevenzione, punizione e/o rimedio rispetto ad eventuali abusi
perpetrati dalle imprese nel contesto della relazione orizzontale
impresa-individuo sancendo (i) il dovere degli Stati di garantire la
protezione dei diritti umani dall’attività imprenditoriale; (ii)
la responsabilità delle imprese (ancora non consolidata secondo il
diritto internazionale e non comparabile agli obblighi internazionali
degli Stati) di rispettare i diritti umani; e (iii) la necessità di
assicurare alle vittime degli abusi imprenditoriali l’accesso ad
efficaci misure di rimedio.</p>



<p>Il
terzo pilastro dei Principi Guida esorta infatti gli Stati a
garantire che i soggetti che subiscono abusi da parte di imprese
possano disporre di mezzi di ricorso per ottenere un risarcimento nei
casi di violazione dei loro diritti umani. La disponibilità di
meccanismi di denuncia degli abusi è parte integrante dell’obbligo
dello Stato di proteggere dalle violazioni dei diritti umani. 
</p>



<p>Come
sancito dall’articolo 25, “principio fondativo” della sezione
dei Principi Guida relativa all’accesso ai rimedi: “<em>Nel
quadro del proprio dovere di protezione nei confronti degli abusi dei
diritti umani commessi dalle imprese, gli Stati devono introdurre
misure adeguate al fine di garantire, attraverso strumenti giuridici,
amministrativi, legislativi o altri mezzi adeguati, che nei casi in
cui tali abusi si verifichino sul rispettivo territorio e/o sotto la
propria giurisdizione i soggetti che ne risultino danneggiati possano
accedere a efficaci misure di risarcimento</em>”.</p>



<p>Soffermandoci
sulla necessità di predisporre rimedi effettivi ed efficaci per le
vittime di violazioni dei diritti umani, l’articolo 25 e i
successivi articoli della terza sezione degli UNGP sanciscono che,
per garantire l’accesso al risarcimento sono previsti sia
procedimenti giurisdizionali che procedure non giudiziarie
all’interno dell’ordinamento giuridico statale così come
meccanismi di denuncia non statali.</p>



<p>I
meccanismi di reclamo di tipo giurisdizionale per le vittime di
violazioni dei diritti umani possono emergere, ad esempio, dalla
responsabilità civile delle imprese e/o dei loro dirigenti o dalla
responsabilità penale individuale o d’impresa; i meccanismi di
reclamo a carattere non giurisdizionale rinviano invece agli
strumenti di risoluzione delle controversie disponibili al di fuori
dell’ordinamento giurisdizionale dello Stato (ad es. i mediatori, i
Piani d’azione nazionale, le istituzioni nazionali per i diritti
umani, i difensori civici <em>ombudsman</em>,
le istituzioni finanziarie di sviluppo, etc.). 
</p>



<p>Ruolo
fondamentale dello Stato è infatti anche quello di monitorare
l’effettiva attuazione della normativa in tema di diritti umani,
nonché quello di aggiornare il corpo legislativo in vigore con
l’obiettivo di assicurare l’esistenza di norme finalizzate al
rispetto dei diritti umani da parte delle imprese. Gli Stati possono
agire in materia di imprese e diritti umani da un lato per mezzo
dell’adozione di normative a livello nazionale e che prevedono
l’obbligo di condurre un processo di <em>due
diligence</em>
sui diritti umani per alcune tipologie di imprese, e, dall’altro,
come già menzionato, adottando a livello internazionale dei Piani di
Azione Nazionale su imprese e diritti umani (PAN).</p>



<p>Lo
scopo principale dei PAN, in qualità di strumento europeo per
l’implementazione dei Principi Guida dell’ONU in materia di
imprese e diritti umani, è quello di assicurare degli <em>standard</em>
chiari e vincolanti relativi al rispetto dei diritti umani per tutte
le imprese e gli investitori che operano in contesti nazionali ed
internazionali.</p>



<p>Infatti,
successivamente all’entrata in vigore degli UNGP, il gruppo di
lavoro delle Nazioni Unite &#8211; <em>UN
Working Group &#8211; </em>ha
iniziato a invitare i governi a impegnarsi in processi per lo
sviluppo di PAN come mezzo di attuazione degli UNGP. 
</p>



<p>I
PAN sono documenti programmatici di politica statale che delineano
l’orientamento strategico e le attività concrete per affrontare
una specifica situazione politica. Nell’ambito del settore di
<em>business
and human rights</em>,
il PAN deve essere inteso come una strategia politica in evoluzione
sviluppata da uno Stato per proteggere dagli impatti negativi sui
diritti umani prodotti dalle imprese in conformità con i Principi
Guida delle Nazioni Unite in tema di imprese e diritti umani.</p>



<p>Secondo
quanto prestabilito dal gruppo di lavoro delle Nazioni Unite un PAN
risulta essere efficace e idoneo quando (i) è fondato sugli UNGP;
(ii) risponde a sfide specifiche del contesto nazionale; (iii) è
stato sviluppato e implementato attraverso un processo inclusivo e
trasparente; e (iv) viene regolarmente rivisto e aggiornato.</p>



<p>I
PAN sono degli strumenti specifici per l’attuazione degli UNGP,
devono essere fondati su <em>standard</em>
internazionali in materia di diritti umani e riflettere la
complementarità e l’interrelazione degli obblighi statali e delle
responsabilità delle imprese nella prevenzione, mitigazione e
riparazione degli impatti negativi sui diritti umani connessi alle
imprese. I PAN, in quanto strategie di politica pubblica, dovrebbero
fornire risposte su come gli Stati intendono attuare i rispettivi
obblighi in materia di diritti umani.</p>



<p>Nell’attuare
il proprio dovere di protezione nell’ambito degli UNGP, gli Stati
devono identificare le attività attraverso le quali gli Stati
supportano e incentivano le imprese a rispettare i diritti umani. Gli
UNGP possono contribuire a garantire che le imprese siano tenute agli
stessi <em>standard</em>
sia internamente per mezzo di politiche governative e strumenti
normativi, sia a livello internazionale.</p>



<p>Tuttavia, risulta che molte delle aspettative previste dalla relazione/orientamento del gruppo di lavoro non siano efficacemente state soddisfatte nella pratica. Ad esempio, i PAN si concentrano esclusivamente sulle azioni che l’organo esecutivo influenza e controlla PAN</p>



<p>direttamente, senza intervento dell’apparato legislativo. Inoltre, se è vero che gli Stati hanno scelto di garantire la sensibilizzazione, all’interno dei PAN, tra gli attori governativi e le imprese, tuttavia non hanno fatto un ulteriore passo verso la legalizzazione interna della responsabilità aziendale.  </p>



<p>Il
<em>focus</em>
dei PAN esistenti inoltre è volto principalmente al rafforzamento o
alla riforma dei punti di contatto nazionali, ma non all’adozione
di misure “vincolanti” che riguardino le procedure legali
attuate. La stessa situazione si ripresenta anche in relazione alla
regolamentazione extraterritoriale dell’attività commerciale, che
richiederebbe normative che prevedano l’obbligo di adottare misure
per prevenire le violazioni dei diritti umani all’estero.</p>



<p>I
PAN possono essere ritenuti strumenti efficaci, ma solo entro una
certa misura, corrispondente al controllo esercitato dall’apparato
esecutivo. Tuttavia, non necessariamente i futuri PAN saranno
inidonei a colmare il divario sussistente per garantire un’azione
coerente tra i tre poteri governativi; ma attualmente la loro portata
e gli effetti generali volti a garantire un cambiamento rilevante in
termini di legislazione e accesso ai rimedi sono limitati.</p>



<p>I
PAN possono presentare numerose opportunità a livello nazionale,
nonché al fine dell’identificazione delle aree di intervento su
cui gli Stati potrebbero concentrarsi per incentivare la protezione
dei diritti umani nei confronti delle attività aziendali. Tuttavia,
tali strumenti potrebbero anche costituire una deviazione rispetto
all’attività degli Stati volta all’identificazione, prevenzione
e / o mitigazione degli impatti negativi sui diritti umani. È
necessario ricordare che le politiche pubbliche possono essere
strumenti complementari per dichiarare l’azione di attuazione di
obblighi convenzionali degli Stati in materia di diritti umani, ma
non a questi ultimi sostituibili.</p>



<p>Uno
degli obiettivi degli UNGP è il raggiungimento, per mezzo della
combinazione di strumenti di diversa natura, di una regolamentazione
e gestione economica che rispetti i principi e gli impegni
convenzionali nel campo dei diritti umani. 
</p>



<p>I
PAN non risolveranno i problemi che gli Stati devono affrontare nella
regolamentazione delle attività commerciali; al contrario, i loro
effetti sono in gran parte limitati all’individuazione delle
carenze di <em>governance</em>
e alla proposta di azioni che la pubblica amministrazione potrebbe
realizzare per ridurle o sopprimerle.</p>



<p>Devono
essere prese precauzioni per garantire che lo sviluppo dei PAN non
sostituisca la regolamentazione e la legislazione che gli Stati
devono garantire per implementare la propria architettura legale e
politica quando invece dovrebbero essere adottati strumenti
complementari e permanenti che guidano l’attività statale
nell’ambito dei diritti umani.</p>



<p>È
importante che i PAN in materia di imprese e diritti umani non
diventino miraggi indicanti che gli Stati hanno svolto il proprio
dovere; infatti solo attraverso l’implementazione di misure
volontarie e obbligatorie, incentivi e sanzioni, sarà possibile
avanzare nella formulazione di progetti statali integrali che
affrontino le principali carenze di <em>governance</em>
e che contribuiscano all’identificazione di quelle “aree grigie”
in cui si verificano la maggior parte delle violazioni dei diritti
umani da parte delle imprese.</p>
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