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	<title>individuo Archives - Per I Diritti Umani</title>
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		<title>DiverCityinsieme: una festa per l&#8217;inclusione sociale</title>
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		<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 09:13:35 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>DIVERCITYINSIEME !!! Un nuovo evento in presenza organizzato da Associazione Per i Diritti umani (www.peridirittiumani.com). con il patrocinio di Agedo, del Comune di Milano e del Municipio 5 di Milano. Molte attività ludico-creative, incontri&#46;&#46;&#46;</p>
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<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/03/DiverciTynsieme.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="724" height="1024" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/03/DiverciTynsieme-724x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-16209" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/03/DiverciTynsieme-724x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 724w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/03/DiverciTynsieme-212x300.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 212w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/03/DiverciTynsieme-768x1086.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/03/DiverciTynsieme-1086x1536.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1086w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/03/DiverciTynsieme.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1131w" sizes="(max-width: 724px) 100vw, 724px" /></a></figure>



<p>DIVERCITYINSIEME !!! Un nuovo evento in presenza organizzato da Associazione Per i Diritti umani (<a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.peridirittiumani.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR31eRMAAikAZ_1w0ZL39YCVN36xoqqUesOFseJHhb77-g9LcKAKDT4uIts&amp;h=AT3j00MytOkJNnOK6ToBnQdaU4LnUVAgvu1KkPXxfBpEZn--J-PH6cZ1ubQfoPbQEUmQ41LGr7--iCp_JkYfn7XMeJbTixHcRciwj2V7FS3nN6iK7jF6d_sbH-5plOAqYA&amp;__tn__=-UK-R&amp;c[0]=AT3STg1213CtvJXW4bqiC2_zhpSewmcfr5JRc074nBnn1ir35zn4IvGq8Fyr3sPrRC49w-zbS3oihFLCJ8HIfNk7Jf8Q4e2amHSvRwmP48UoGeVUV8ox745FIXz1QU2dXCSu96dorJi964oYEnr4i_hKEvft7VHQLLgeAMScD-zamGOE&utm_source=rss&utm_medium=rss" rel="noreferrer noopener" target="_blank">www.peridirittiumani.com?utm_source=rss&utm_medium=rss</a>). con il patrocinio di Agedo, del Comune di Milano e del Municipio 5 di Milano. </p>



<p>Molte attività ludico-creative, incontri interessanti, amicizie nuove e confronti. </p>



<p>Associazione Per i Diritti umani ringrazia di cuore Martina Foglia e Filippo Cinquemani per l&#8217;organizzazione e coloro che ci aiutano e ci sosterranno. </p>



<p>DOMENICA 10 APRILE a partire dalle ore 14 attività, musica e incontri per l&#8217;INCLUSIONE SOCIALE</p>



<p>Presso: Biblioteca chiesa rossa (MM2 Abbiategrasso, Milano)</p>



<p>Vi chiediamo un piccolo sostegno per questo evento e per i prossimi.</p>



<p>Venite a conoscerci e/o aiutateci!!! DAI!!! Con un immenso Grazie per chi vorrà donare e sostenere il nostro lavoro!!!Potete donare su: gofundme (Associazione Per i diritti umani). La piattaforma è supersicura, ve lo possiamo garantire. </p>



<p>Oppure al seguente IBAN: IT86 K030 6909 6061 0000 0074 882</p>
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		<title>Diritto al Rispetto della Vita Privata e Familiare nella Corte Costituzionale della Repubblica Italiana e nella Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2019 08:06:42 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>D Un Approccio Comparato basato sul Caso delle Unioni Omosessuali. di Nicole Fraccaroli Animata dalla volontà di identificare come l&#8217;unione omosessuale sia regolata, percepita e supportata da due diversi sistemi giuridici, nel seguente documento&#46;&#46;&#46;</p>
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<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" width="635" height="425" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/08/immagine-ECtHR.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-12913" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/08/immagine-ECtHR.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 635w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/08/immagine-ECtHR-300x201.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 635px) 100vw, 635px" /></figure>



<p><strong>D</strong></p>



<p><strong>Un Approccio Comparato basato sul Caso delle Unioni Omosessuali.</strong></p>



<p>di Nicole Fraccaroli</p>



<p>Animata dalla volontà di
identificare come l&#8217;unione omosessuale sia regolata, percepita e
supportata da due diversi sistemi giuridici, nel seguente documento
di ricerca contemplo da una parte la sentenza della Corte
Costituzionale Italiana che si occupa di tale sfida e dall&#8217;altra, la
Corte Europea dei Diritti Umani  nel caso Oliari e altri c. Italia,
la cui sentenza riguardava tre coppie omosessuali che secondo la
legislazione italiana non avevano la possibilità di sposarsi o
entrare in nessun altro tipo di unione civile. 
</p>



<p><br>Sulla base della
legislazione italiana, le coppie sposate sono le uniche ad avere
diritto a formare una famiglia; infatti, in base all&#8217;articolo 29
della Costituzione Italiana &#8220;La Repubblica riconosce i diritti
della famiglia come una società naturale fondata sul matrimonio. Il
matrimonio si fonda sull&#8217;eguaglianza morale e legale dei coniugi
entro i limiti stabiliti dalla legge per assicurare l&#8217;unità
familiare.&#8221; L&#8217;articolo 29 è solitamente considerato come una
trave sostenuta da quattro colonne: il principio di solidarietà,
quello personalista, e il principio di uguaglianza e autonomia.
Stando alla Costituzione, non può esserci famiglia se questa non è
basata sul matrimonio tra uomo e donna e l&#8217;antropologia Cristiana ha
fortemente influito nella costruzione di tale visione. Il diritto
alla famiglia è significativamente presente nel codice civile
attraverso il primo libro dal titolo &#8220;Delle persone e della
famiglia&#8221;, che si riferisce all&#8217;organizzazione del matrimonio e
ai diritti e doveri dell&#8217;uomo e della donna, marito e moglie.</p>



<p>Considerando invece la
Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo e delle Libertà
Fondamentali in ambito del diritto al rispetto della vita privata e
familiare; la vita privata è un concetto ampio, incapace di una
definizione esaustiva e può &#8220;abbracciare molteplici aspetti
dell&#8217;identità fisica e sociale della persona&#8221;. Attraverso la
sua giurisprudenza, la Corte Europea ha fornito indicazioni sul
significato e sulla portata della vita privata ai fini dell&#8217;articolo
8 ed è evidente che la giurisprudenza si è mossa in linea con gli
sviluppi sociali e tecnologici. La nozione di vita privata non è
limitata alla vita personale di un individuo; ma essa anche comprende
il diritto di stabilire relazioni con altri esseri umani. La corte ha
affermato che elementi quali l&#8217;identificazione di genere, il nome,
l&#8217;orientamento sessuale e la vita sessuale sono elementi importanti
della sfera personale tutelati dall&#8217;articolo 8. L&#8217;ingrediente
essenziale della vita familiare è il diritto di vivere insieme in
modo che le relazioni familiari possano svilupparsi normalmente e i
membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia. I
diritti umani non rappresentano un discorso finito, concluso e la
CEDU è uno strumento vivente, interpretato alla luce delle
situazioni attuali. Di conseguenza, una coppia omosessuale che vive
in una relazione stabile rientra nella nozione di vita familiare,
così come nella vita privata, allo stesso modo delle coppie
eterosessuali. Questo principio è stato inizialmente enunciato nel
caso di Schalk e Kopf c. Austria, dove la corte ha ritenuto
artificioso sostenere che una coppia omosessuale non potesse godere
della vita familiare ai sensi dell&#8217;articolo 8.</p>



<p><br>Prendo in
considerazione la sentenza della Corte Costituzionale Italiana n.138
dell’aprile 2010, poiché i rimedi interni della causa Oliari e
altri c. Italia sono stati esauriti sulla base di tale decisione. 
<br>In questa sentenza la Corte ha esaminato le disposizioni del
Codice Civile che disciplinano il matrimonio, in seguito alle
referenze di due tribunali (di Venezia e Trento) interrogati da
alcune coppie omosessuali in seguito al rifiuto da parte
dell&#8217;ufficiale civile di pubblicare avviso della loro intenzione di
sposarsi. Dal momento che i tribunali portano affermazioni simili, li
considero congiuntamente. <br>I giudici del rinvio hanno sollevato
una questione di costituzionalità degli articoli relativi alla
famiglia all&#8217;interno del codice civile con riferimento agli articoli
2, 3, 29 e 117 della Costituzione, in quanto non consentirebbero alle
persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio. I giudici del
rinvio riconoscono che il matrimonio ai sensi della legge italiana &#8220;è
inequivocabilmente centrato sul fatto che i coniugi sono di sesso
diverso&#8221;; ma si riferiscono anche agli argomenti dei ricorrenti,
i quali hanno sottolineato che la legge italiana non contiene un
concetto di matrimonio, né un divieto espresso sul matrimonio tra
persone dello stesso sesso. D&#8217;altra parte, i tribunali riconoscono
che non è possibile ignorare la rapida trasformazione della società
e dei costumi negli ultimi decenni, che hanno visto la fine del
monopolio detenuto dal modello della famiglia tradizionale e la
nascita spontanea parallela di diverse forme di convivenza che
necessitano di protezione. Di conseguenza, tale richiesta di
protezione richiede un&#8217;attenzione particolare alla compatibilità
dell&#8217;interpretazione tradizionale (all&#8217;interno del codice civile) con
i principi costituzionali.</p>



<p>Un primo principio è
quello sancito dall&#8217;articolo 2 della Costituzione che riconosce i
diritti inviolabili degli uomini e secondo i due tribunali questo
concetto non riguarda solo la sfera individuale, ma in particolare
quella sociale come espressione della personalità dell&#8217;individuo. I
tribunali sostengono poi che, dal momento che il diritto di contrarre
matrimonio è un elemento essenziale dell&#8217;espressione della dignità
umana, ai sensi dell&#8217;articolo 3 della Costituzione il cui obiettivo è
quello di proibire differenze irragionevoli nel trattamento, esso
stesso deve essere garantito a tutti e non può essere soggetto a
discriminazione, con conseguente obbligo per lo Stato di intervenire
nei casi in cui il suo esercizio sia ostacolato. In relazione
all&#8217;articolo 29, i giudici sostengono che il significato della
disposizione non sia quello di considerare la famiglia come un
&#8220;diritto naturale&#8221;, ma piuttosto di affermare la precedente
esistenza e autonomia della famiglia rispetto allo Stato. I tribunali
si riferiscono infine all&#8217;articolo 117 della Costituzione, che impone
al legislatore di rispettare i limiti derivanti dal diritto
comunitario e dagli obblighi di diritto internazionale; ricordando a
tale riguardo gli articoli 8, 12 e 14 della CEDU. 
</p>



<p>La Corte Costituzionale
dichiara infondati tutti i principi costituzionali evocati dai
tribunali, ad eccezione dell&#8217;Articolo 2, riconoscendo che &#8220;Questo
concetto deve includere le unioni omosessuali, intese come la
coabitazione stabile di due individui dello stesso sesso, a cui viene
concesso il diritto fondamentale di scegliere liberamente la propria
situazione di coppia e di ottenerne il riconoscimento legale insieme
ai diritti e doveri associati &#8220;. Questa è un&#8217;ipotesi
fondamentale presa dalla Corte Costituzionale in quanto dichiara che
due persone dello stesso sesso sono investite dalla Costituzione
Italiana con un diritto fondamentale di ottenere il riconoscimento
giuridico dei diritti e dei doveri relativi alla loro unione. <br>La
corte ritiene che l&#8217;aspirazione a questo riconoscimento non possa
essere raggiunta solo rendendo le unioni omosessuali equivalenti al
matrimonio. Ne consegue che spetta al Parlamento determinare le forme
di garanzia e riconoscimento delle unioni menzionate; poiché in
realtà comporterebbe l&#8217;inclusione di una nuova figura nel quadro
normativo del Codice Civile. 
</p>



<p>Si considera ora la
sentenza della Corte Europea, relativa alla causa Oliari e altri c.
Italia presentata nel 2015, sulla sola base delle presunte violazioni
dell&#8217;articolo 8 della CEDU.</p>



<p>La valutazione di tale
Corte rinvia innanzitutto ad alcuni principi generali. Infatti,
mentre lo scopo essenziale dell&#8217;articolo 8 è di proteggere gli
individui da interferenze arbitrarie da parte delle autorità
pubbliche; lo stesso può anche imporre allo Stato determinati
obblighi positivi e assicurare il rispetto della vita privata o
familiare anche nella sfera delle relazioni tra individui. La Corte
chiarisce che per valutare gli obblighi positivi degli Stati è
importante fare alcune considerazioni: il giusto equilibrio che
dev’essere raggiunto tra gli interessi concorrenti dell&#8217;individuo e
della comunità nel suo complesso; l&#8217;impatto di una situazione in cui
vi è discordanza tra realtà sociale e legge e, il margine di
apprezzamento concesso agli Stati. In secondo luogo, la Corte applica
tali principi al caso in questione, prendendo atto della situazione
dei ricorrenti all&#8217;interno del sistema nazionale italiano. Si accorge
così che lo stato attuale dei richiedenti nel contesto giuridico
interno può essere considerato solo un&#8217;unione di fatto, e che può
essere regolata da alcuni accordi contrattuali privati ​​di
portata limitata che non soddisfano alcune esigenze fondamentali
della regolamentazione e protezione di una relazione stabile e
impegnata.</p>



<p>Ciò è dimostrato dal
fatto che tali contratti sono aperti a chiunque conviva,
indipendentemente dal fatto che siano o meno una coppia. È
interessante notare che la Corte ha anche affermato ulteriormente che
l&#8217;esistenza di un&#8217;unione stabile è indipendente dalla convivenza. La
Corte ritiene che, in assenza di matrimonio, le coppie dello stesso
sesso abbiano interesse ad ottenere l&#8217;opzione di entrare in una forma
di unione civile, poiché questo sarebbe il modo più appropriato per
il loro rapporto di essere legalmente riconosciuto e per essere
protetto in modo pertinente. Il governo italiano non è riuscito a
mettere in luce gli interessi della comunità nel suo complesso,
poiché è stato negato che l&#8217;assenza di un quadro giuridico
specifico che garantisse il riconoscimento omosessuale tentasse di
proteggere il concetto tradizionale di famiglia, o la morale della
società. Oltre a quanto sopra, è rilevante anche il movimento verso
il riconoscimento legale delle coppie omosessuali che ha continuato a
svilupparsi rapidamente in Europa. In particolare apprezzo
l&#8217;essenziale affermazione della Corte secondo la quale, nel caso di
specie, il margine di apprezzamento non dovrebbe essere più ampio,
poiché non riguarda i diritti supplementari che potrebbero derivare
da tale unione, ma riguarda un bisogno generale di riconoscimento e
protezione legale. <br>Di fatto, in assenza di un interesse
comunitario prevalente da parte del governo italiano, contro il quale
bilanciare gli interessi dei ricorrenti, e alla luce delle
conclusioni dei tribunali nazionali sulla questione che è rimasta
inascoltata (si avverte che I tribunali italiani effettuano
accertamenti sulla questione caso per caso); la Corte constata che il
governo italiano ha oltrepassato il margine di apprezzamento e non ha
adempiuto all&#8217;obbligo positivo di garantire che i richiedenti
dispongano di un quadro giuridico specifico che preveda il
riconoscimento e la protezione della loro unione omosessuale.</p>



<p>L&#8217;unione omosessuale è
stata trattata, attraverso i due risultati, non in una maniera
completamente opposta, ma in un modo rappresentativo, di un sistema
domestico ancora ostaggio di disposizioni che incorporano idee
tradizionali, e di un sistema giuridico maggiormente disposto ad
espandere i diritti umani alle nuove situazioni attuali.</p>



<p>È
fondamentale riconoscere che la Corte Costituzionale Italiana non ha
respinto la questione della costituzionalità negando ulteriori
cambiamenti, ma sostenendo che tale cambiamento debba essere
innescato dal Parlamento sulla base dell&#8217;articolo 2 della
Costituzione che deve includere le unioni omosessuali. <br>Dall&#8217;altra
parte, la Corte europea non si è limitata a rivendicare la necessità
del riconoscimento giuridico e della protezione delle unioni
omosessuali, ma parla in termini di un obbligo positivo statale
derivante dall&#8217;articolo 8; e questo ha influenzato l&#8217;interpretazione
estensiva dei diritti umani nell&#8217;ordinamento italiano, come risultato
dell&#8217;adozione della Legge Cirinnà (n118, del 25 Maggio 2016) che
attualmente prevede le unioni civili tra persone dello stesso sesso.
<br><br>
</p>
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		<title>Essere parte del cambiamento</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2019 07:57:35 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="CENTER">Care amiche e cari amici, simo contenti di annunciare l&#8217;arrivo tra noi di una nuova collaboratrice! Nicole Fraccaroli, esperta in Diritti umani, e che presto ci racconterà anche di esperienze personali sul campo, oltre che analizzare la situazione dei diritti umani nel mondo. Seguiteci perché le belle novità non sono ancora terminate&#8230;</p>
<p align="CENTER">
<p style="text-align: left;" align="CENTER"><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/04/Foto-Articolo.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-12403" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/04/Foto-Articolo.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="1024" height="768" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/04/Foto-Articolo.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/04/Foto-Articolo-300x225.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/04/Foto-Articolo-768x576.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></p>
<p style="text-align: left;" align="CENTER"><span style="color: #222222;"><i><b>Essere parte del cambiamento</b></i></span></p>
<p style="text-align: left;" align="CENTER">di Nicole Fraccaroli</p>
<p align="JUSTIFY">Sappiamo tutti cosa sia il volontariato, è possibile consultare Wikipedia e potremmo trovare la seguente definizione: &#8220;Il volontariato è generalmente considerato un&#8217;attività altruistica in cui un individuo o un gruppo fornisce servizi senza alcun guadagno finanziario o sociale a beneficio di un&#8217;altra persona, gruppo o organizzazione &#8220;. La definizione è qualcosa che tutti possono ottenere, leggere e trovare, ma le implicazioni e il vero significato del volontariato non è per tutti, ma per coloro che decidono di dedicarsi a tale attività: scelgono di fare qualcosa per gli altri, per le persone sconosciute e diverse, per le persone più giovani e anziane, per le persone con storie diverse e per agire in nome di obiettivi diversi.</p>
<p align="JUSTIFY">Una volta iniziato il volontariato, inizi a realizzare una cosa principale, saliente: puoi fare la differenza e ciò che fai ha un impatto, un effetto. Dipende sempre da noi, dalla nostra voglia di agire. Il volontariato riguarda gli individui, e l&#8217;individuo è forte perché, anche se  non ne è sempre consapevole, l&#8217;Uomo ha la voce, ha i diritti e le libertà. In realtà, il volontariato è il modo migliore per capire che la tua voce, il tuo pensiero e le tue azioni contano.</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #222222;">Grazie a queste caratteristiche, il volontariato ci consente di capire che non siamo soli in questo mondo e che il supporto, il lavoro di gruppo e una visione comune sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi. Allo stesso tempo, ciò di cui sto parlando non è per tutti: un volontario (in qualsiasi campo) sa che lei-lui non viene prima, riconosce il valore dell&#8217;uguaglianza, della diversità, della dignità e della fiducia in un progetto comune. </span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #222222;">Un altro aspetto importante che vorrei affrontare è quello del dare e ricevere. Quando fai volontariato, puoi riconoscere che anche qualcosa in te sta cambiando. Questa attività porta a una maggior coscienza del mondo e autoconsapevolezza. Il volontariato implica che le persone si dimostrino attive e coraggiose, disposte a provare e agire e, di conseguenza, che possano lavorare sulla loro personalità, abilità e identificare nuovi punti di forza da cui trarre vantaggio e ulteriori punti di debolezza su cui lavorare. La crescita è un elemento essenziale e prezioso all&#8217;interno degli esseri umani. La crescita sviluppa e rafforza la persona, perché raggiunge nuove frontiere, nuove paure e desideri. Un volontario sa che non può dare tutto, perché a volte non è un esperto completo, ma sa che può dare un contributo, un pezzettino di se stesso. Ovviamente, quanto si può contribuire fortemente dipende dalle azioni che si intendono sostenere, ma un altro aspetto che riconosco è la possibilità unica, nel contesto del volontariato, di imparare,interrogandosi e osservando. È un dato di fatto, questo metodo consente di combinare teoria e pratica, studio con momenti di vita reale. </span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #222222;">Un volontario è orgoglioso di chi è diventato e delle persone che ha conosciuto e non ha bisogno di essere etichettato come &#8220;volontario&#8221; per sentirsi in questo modo. Questa persona non è né una rockstar né un eroe. Tuttavia, per me questo individuo ha qualcosa in più degli altri, una scintilla negli occhi e una particolare sensibilità nell&#8217;anima. In un mondo dove l&#8217;ignoranza, l&#8217;errata percezione e l&#8217;unilateralismo stanno diventando sempre più predominanti, è nostro dovere e responsabilità mantenere alto il livello e il significato di solidarietà, fratellanza e giustizia. Sta a noi studiare e lavorare per la Terra, le comunità, i popoli e i valori. Tutto inizia con un piano, con idee e domande. Una volta che tali ingredienti sono seguiti dalla volontà e dall&#8217;impegno, possono diventare davvero potenti.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><a name="_GoBack"></a><span style="color: #222222;">Concludo condividendo la citazione di Martin Luther King: &#8220;La domanda più persistente e urgente è: cosa stai facendo per gli altri?&#8221;. La vita è troppo bella per pensare semplicemente a noi stessi e non fermarci ad offrire un supporto efficace per il raggiungimento di piani concreti.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #222222;"> Tutto parte dall&#8217;idea di essere parte del cambiamento</span><span style="color: #222222;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">.</span></span></span></p>
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		<title>Congresso delle famiglie, Verona 2019: noi votiamo Ohana</title>
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		<pubDate>Fri, 29 Mar 2019 17:59:19 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<div dir="auto"></div>
<div dir="auto"><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/03/Un-momento-del-2.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-12265" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/03/Un-momento-del-2.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="600" height="400" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/03/Un-momento-del-2.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 600w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/03/Un-momento-del-2-300x200.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></div>
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto">di Ilaria Rudisi</div>
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto">Verona 2019. Il Congresso della Famiglia é possibile grazie al diritto alla libera espressione. I partecipanti di Verona, totalmente inconsapevoli che la loro libertà venga da un diritto, si sono ampiamente attivati per sopprimere quelli degli altri.</div>
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto">Esiste veramente un noi e un loro? Non dovrebbe. Siamo tutti esseri umani e quello che dovrebbe esistere é il reciproco rispetto e la tutela di tutti i diritti di una democrazia.</div>
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto">A loro vogliamo ricordare che:</div>
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto">&#8211; la famiglia é fatta dall&#8217;amore e dai legami, non da chi la compone. L&#8217;unico concetto di famiglia che a noi piace e che andrebbe difeso é quello racchiuso nella parola hawaiana &#8220;Ohana&#8221;.</div>
<div dir="auto">Ohana significa famiglia in senso esteso del termine, che include la relazione stretta, adottiva o intenzionale. Essa enfatizza l&#8217;idea che famiglia e amici sono uniti assieme, e che devono cooperare e ricordarsi gli uni degli altri.</div>
<div dir="auto">Famiglia é dove adulti e bambini si sentono amati, famiglia é casa e non importa chi sia la tua casa.</div>
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto">&#8211; una donna che sceglie di abortire, magari anche in accordo con il suo compagno, non ha bisogno di etichette, perché l&#8217;autodeterminazione non ha etichette. Distribuire feti di gomma oltre a essere lontano da ogni concetto di umanità rende evidente come chi voglia eliminare un diritto non conosca minimamente le dinamiche soggettive e oggettive che lo sorreggono.</div>
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto">A Verona ricordiamo che l&#8217;amore e l&#8217;autodeterminazione sono proprie di ogni individuo e non possono essere messe in una scatola o in uno schema e che la famiglia é uno schema a geometria variabile che segue i legami e l&#8217;amore.</div>
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