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	<title>informazioni Archives - Per I Diritti Umani</title>
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	<description>Periodico nazionale iscritto presso il tribunale di Milano n. 170 del 30/05/2018</description>
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		<title>La CEDU non si tocca</title>
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		<pubDate>Sat, 31 May 2025 08:32:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>A seguito del recente attacco del governo Meloni alla CEDU (Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; https://it.euronews.com/my-europe/2025/05/24/il-consiglio-deuropa-risponde-a-meloni-e-frederiksen-no-a-pressioni-politiche-sulla-cedu#:~:text=Il%20Consiglio%20d%27Europa%20risponde%20a%20Meloni%20e%20Frederiksen%3A%20%22No%20a%20pressioni%20politiche%20sulla%20Cedu%22) pubblichiamo oggi notizie di alcune sentenze relative alla violazione di articoli della stessa (osservatorio risalente allo scorso&#46;&#46;&#46;</p>
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<p></p>



<div class="wp-block-image"><figure class="alignright size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/05/corte.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="590" height="350" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/05/corte.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-18032" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/05/corte.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 590w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/05/corte-300x178.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 590px) 100vw, 590px" /></a></figure></div>



<p>A seguito del recente attacco del governo Meloni alla CEDU (Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; https://it.euronews.com/my-europe/2025/05/24/il-consiglio-deuropa-risponde-a-meloni-e-frederiksen-no-a-pressioni-politiche-sulla-cedu#:~:text=Il%20Consiglio%20d%27Europa%20risponde%20a%20Meloni%20e%20Frederiksen%3A%20%22No%20a%20pressioni%20politiche%20sulla%20Cedu%22)?utm_source=rss&utm_medium=rss pubblichiamo oggi notizie di alcune sentenze relative alla violazione di articoli della stessa (osservatorio risalente allo scorso mese di aprile, quindi si tratta di decisioni recentissime). </p>



<p></p>



<p><strong>Osservatorio Corte EDU: aprile 2025</strong></p>



<p><strong>Selezione di pronunce rilevanti per il sistema penale</strong></p>



<p><em>A cura di&nbsp;</em><a href="https://www.sistemapenale.it/it/autori-di-sp/zacche-francesco?utm_source=rss&utm_medium=rss"><em>Francesco Zacché</em></a><em>&nbsp;e&nbsp;</em><a href="https://www.sistemapenale.it/it/autori-di-sp/zirulia-stefano?utm_source=rss&utm_medium=rss"><em>Stefano Zirulia</em></a></p>



<p><em>Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Margherita Ricci (artt. 3, 10, 11 e 14 Cedu) e Stefania Basilico (artt. 6 e 8 Cedu).</em></p>



<p><strong><em>In aprile abbiamo selezionato pronunce relative a:</em></strong><em>&nbsp;compatibilità del regime&nbsp;</em>ex&nbsp;<em>art. 41-bis ord. pen. con il divieto di pene inumane e degradanti (art. 3 Cedu); preclusione della partecipazione alle udienze in video-collegamento (art. 6 Cedu); valutazione delle prove a difesa e coinvolgimento del giudice come testimone in indagine parallela a quella oggetto del suo giudizio (art. 6 Cedu); Perquisizione di studio legale e sequestro del computer senza mandato di perquisizione e controllo successivo (art. 8 Cedu); uso della forza contro un giornalista che filma un intervento di polizia (art. 10 Cedu); interruzione di conferenza LGBT e test antidroga in assenza di indizi in ordine all’assunzione o detenzione di stupefacenti (artt. 3, 14 e 11 Cedu).</em></p>



<p><strong>ART. 3 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22respondent%22:[%22ITA%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-242639%22]}?utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, Sez. I, 10 aprile 2025, Morabito c. Italia</a></p>



<p><strong>Divieto di pene inumane o degradanti – Permanenza in carcere di detenuto anziano e affetto da decadimento cognitivo con diagnosi di Alzheimer – adeguatezza delle cure – non violazione – Sottoposizione al regime carcerario ex art. 41-bis – Decadimento cognitivo – assenza di motivazione in ordine alla persistente pericolosità,&nbsp;<em>sub specie&nbsp;</em>di capacità di mantenere contatti con la criminalità organizzata – violazione.</strong></p>



<p>Il ricorrente, G.M., cittadino italiano nato nel 1934, era stato condannato in via definitiva per fatti di mafia e sottoposto – nel carcere di Opera a Milano – al regime previsto dall’art. 41&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>ord. pen. Il ricorso nasceva dalla circostanza che, nonostante il deterioramento fisico e cognitivo del condannato, questi non solo era rimasto in carcere, ma aveva continuato ad essere detenuto secondo le modalità dell’art. 41&nbsp;<em>bis</em>. Secondo G.M., quindi, i fatti esposti si erano tradotti nella lesione dell’art. 3 CEDU. Questi, infatti, aveva 88 anni e soffriva di numerose patologie: l’ingrossamento della prostata lo aveva costretto da anni all’uso del catetere con conseguenti (e frequenti) infezioni delle vie urinarie; era poi affetto da ernia inguinale bilaterale, cardiopatia ipertensiva con episodi di angina e da poliartrite. In aggiunta, era oggetto anche di un progressivo (ma inesorabile) decadimento cognitivo (§ 6). Alla luce di questo composito quadro clinico, l’Italia aveva fornito alla Corte la cartella clinica del condannato, da cui si evinceva che allo stesso erano stati – di volta in volta – offerti tutti i trattamenti necessari, ancorché – in alcune occasioni – fosse stato proprio lui a rifiutarli (§§ 7 &#8211; 15). Non solo, dalla documentazione depositata, si evinceva che le condizioni del ricorrente erano compatibili con il regime carcerario (§ 17). Il ricorrente, invece, forniva valutazioni di consulenti di parte, dalle quali emergeva che egli non solo non poteva essere adeguatamente curato in carcere, ma che a maggior ragione non poteva più restare sottoposto al regime dell’art. 41&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>(§§ 19 &#8211; 22).Ciononostante, G.M. aveva continuato ad essere assoggettato al “carcere duro”, giacché il Ministero della Giustizia aveva ritenuto necessario prorogargli l’applicazione biennale di tale regime in quanto egli non si era mai dissociato dal gruppo mafioso di appartenenza, conservandovi – anzi – un ruolo di primo piano. Questa decisione era stata reclamata da parte di G.M., secondo il quale, rispetto alla presunta capacità di mantenere contatti con il&nbsp;<em>clan</em>, non poteva trascurarsi il dato dell’evidente decadimento cognitivo. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, investito della decisione, aveva tuttavia rigettato il reclamo, nonostante le conclusioni addotte dal perito sulla salute del ricorrente. La decisione era poi stata confermata dalla Corte di Cassazione (§§ 30 &#8211; 32). In data 7 gennaio 2022 e successivamente in data 6 giugno 2022, il ricorrente aveva quindi adito la Corte EDU lamentando la lesione dell’art. 3 CEDU.&nbsp;<em>Medio tempore</em>&nbsp;– tra l’altro – le autorità italiane avevano continuato a prorogare a G.M. l’applicazione biennale del carcere duro (§§ 33 &#8211; 35). La situazione aveva subito una temporanea modifica quando il condannato, operato d’urgenza il 29 maggio 2023, era stato conseguentemente sottoposto alla detenzione domiciliare. Lo stesso, tuttavia, il 21 giugno 2023 era tornato in carcere. A quel tempo, però, sull’assunto che la detenzione domiciliare avesse comportato la cessazione dell’applicazione del carcere duro, questi era stato sottoposto a normale reclusione (§§ 54 &#8211; 59). &nbsp;Malgrado ciò, il 14 novembre 2023 il Ministero della Giustizia aveva decretato la necessità di sottoporre G.M. nuovamente alla detenzione&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 41&nbsp;<em>bis</em>. Anche in questo caso la decisione era stata oggetto di reclamo; al tempo del giudizio, però, la Corte EDU non aveva evidenza in merito all’esito dello stesso (§ 65). &nbsp;Passando al merito, secondo i giudici di Strasburgo per verificare, in concreto, se lo stato di detenzione carceraria rispetti o meno l’art. 3, occorre condurre tre diversi tipi di verifiche, e in particolare: (<em>i</em>) accertare lo stato di salute del detenuto e l’effetto che su costui hanno le modalità di esecuzione della pena; (<em>ii</em>) valutare la qualità delle cure mediche che gli sono fornite; e (<em>iii</em>) rilevare se, tenuto conto dello stato di salute, questi debba restare in carcere o meno (§ 101). Con riferimento al punto&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;(<em>i</em>), per la Corte è pacifico che il ricorrente fosse affetto da molteplici patologie (§ 102), così come, con riferimento al punto&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;(<em>ii</em>), è provato che lo stesso avesse sempre beneficiato di trattamenti medici adeguati (§ 110). L’elemento che richiede maggiore attenzione è, a giudizio della Corte, il punto&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;(<em>iii</em>), aspetto sul quale si appuntava la valutazione di G.M. in merito al trattamento inumano cui era sottoposto, e consistente – appunto – nella prosecuzione della detenzione nonostante le sue patologie (§ 111). Secondo la Corte, tuttavia, posto che non esiste un diritto ad essere rilasciati&nbsp;<em>de plano&nbsp;</em>per ragioni di salute e che il ricorrente – ancorché in carcere – aveva sempre ricevuto adeguate terapie, la continuazione del regime detentivo in sé non aveva comportato alcuna violazione dell’art. 3 CEDU (§§ 111 &#8211; 115). Per contro, la Corte ravvisa la violazione dell’art. 3 in relazione al fatto che il ricorrente aveva continuato ad essere sottoposto al regime dell’art. 41&nbsp;<em>bis</em>. Come noto, per la Corte EDU tale regime non costituisce di per sé trattamento inumano e degradante; occorre però che lo stesso sia compatibile con il rispetto della dignità umana e che non provochi un livello di sofferenza superiore a quello inerente alla detenzione (§ 125). Nel caso di specie, il ricorrente aveva 88 anni ed era stato assoggettato al carcere duro fin dal 2004. Sulla scorta di tali motivi, i giudici italiani avrebbero dovuto indagare con maggiore pregnanza la sussistenza di adeguate ragioni per continuare l’applicazione di simile modalità detentiva (§ 135). Dalla documentazione depositata, però, nulla emergeva in questo senso e, anzi, sorgevano dubbi in ordine al fatto che il ricorrente avesse potuto mantenere rilevanti contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza. Ciò, a maggior ragione tenuto conto dell’ampiamente provato deterioramento delle sue facoltà cognitive (situazione, tuttavia, sempre sottostimata dalle autorità italiane, secondo cui non poteva ignorarsi il fatto che G.M. sembrasse lucido rispetto all’espletamento delle mere attività quotidiane) (§§ 139 &#8211; 140). &nbsp;Pertanto, il fatto che il ricorrente, in mancanza di sufficienti motivazioni in merito, avesse continuato ad essere detenuto secondo le modalità dell’art. 41&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>non poteva che costituire una lesione dell’art. 3 CEDU (§ 146). (<em>Margherita Ricci</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: L. Pressacco,&nbsp;<em>Presupposti di applicazione dell’art. 41-bis ord. penit. e condizioni di salute del detenuto</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2019, 1, pp. 669 e ss.; P. Bernardoni,&nbsp;<em>Detenzione e infermità psichica sopravvenuta: un problema europeo e una soluzione nazionale</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2019, 2, pp. 1065 e ss.; L. Franzetti,&nbsp;<em>Detenzione di soggetti affetti da disturbi psichiatrici e promiscuità delle strutture carcerarie: la CEDU “boccia” il sistema penitenziario portoghese</em>, in&nbsp;<em>Riv. It.&nbsp;</em><em>Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2024, 2, pp. 854 e ss.</p>



<p><strong>ART. 6 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-242784&utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 24 aprile 2025, Ivan Karpenko c. Ucraina</a></p>



<p><strong>Equità processuale &#8211; parità delle armi &#8211; immotivata assenza di contraddittorio &#8211; al ricorrente detenuto non rappresentato è preclusa la partecipazione alle udienze tramite collegamento video &#8211; violazione</strong></p>



<p>Il ricorrente promuove dinanzi alle autorità nazionali un procedimento volto a far accertare l’indebito monitoraggio della sua corrispondenza in carcere da parte delle autorità penitenziarie (§ 10). Rigettate le sue pretese, egli adisce la C.edu lamentando la violazione dell’equità processuale sotto il profilo del diritto alla parità delle armi e del contraddittorio, poiché gli sarebbe stato illegittimamente precluso di partecipare alle udienze tramite collegamento video (§ 21). Premesso che l’equità processuale impone il rispetto di una sostanziale parità tra le parti (§ 27) e che, salvo eccezioni, le udienze devono essere orali (§ 28), i giudici di Strasburgo accertano nella specie la violazione dell’art. 6 Cedu per non aver le autorità nazionali consentito al ricorrente detenuto, pur potendo, di esporre le proprie difese da remoto (§ 40). Tenendo conto dei principi del giusto processo, nessuna rilevanza assume in senso contrario che il diritto interno non contempli la possibilità di collegamenti video (§ 37), tanto più nel caso in cui, come occorso nella specie e come rilevato dalla C.edu, nel procedimento in questione le autorità penitenziarie, diversamente dal ricorrente, avevano potuto esercitare il proprio diritto di difesa confutando la ricostruzione fattuale avversa (§ 40). (<em>Stefania Basilico</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: P. Concolino,&nbsp;<em>L’equità processuale:&nbsp;</em>leading case<em>&nbsp;e applicazione concreta della C.edu</em>, in&nbsp;<em>Riv. it. dir. proc. pen.</em>, 2024, p. 1628.</p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-242999&utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 24 aprile 2025, Sytnyk c. Ucraina</a></p>



<p><strong>Equità processuale &#8211; imparzialità oggettiva del giudice &#8211; ricorrente condannato per corruzione &#8211; mancata valutazione delle prove a difesa &#8211; il giudice è coinvolto come testimone in una indagine parallela &#8211; violazione</strong></p>



<p>Il ricorrente è un funzionario pubblico condannato per corruzione ed il suo nominativo è inserito a tempo indeterminato nel pubblico registro ucraino dei funzionari corrotti. Egli adisce la C.edu lamentando l’iniquità del processo svoltosi nei suoi confronti ai sensi dell’art. 6 comma 1 Cedu. Nel dettaglio, secondo il ricorrente, da una parte le autorità nazionali avrebbero omesso di procedere alla valutazione delle prove a difesa prendendo in considerazione solo le, peraltro vaghe, prove dell’accusa (§ 67) e, dall’altra, l’imparzialità di uno dei giudici sarebbe stata dubbia (§ 69). I giudici di Strasburgo, in accoglimento del ricorso, concludono per la violazione del principio di equità processuale sotto entrambi i profili. Quanto al primo, la C.edu rileva come la condanna del ricorrente si sia effettivamente basata su prove inconsistenti, financo contraddittorie, senza alcuna valutazione delle prove testimoniali a difesa, oltretutto nel contesto di un’arbitraria distribuzione dell’onere della prova (§ 80-82); quanto al secondo, richiamata la propria giurisprudenza in materia di imparzialità oggettiva dell’organo giudicante (§ 84-86), la C.edu esclude che il giudice in questione potesse apparire effettivamente imparziale poiché coinvolto come testimone in un’indagine parallela (§ 90). (<em>Stefania Basilico</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: V. Sirello,&nbsp;<em>Questioni in tema di imparzialità oggettiva del giudice</em><em>,&nbsp;</em>in&nbsp;<em>Riv. it. dir. proc. Pen</em><em>.,&nbsp;</em>2024, p. 1249;<em>&nbsp;</em>F. Ertola,&nbsp;<em>Esigenze di imparzialità nel processo penale</em>,&nbsp;<em>ivi</em>, 2019, p. 2235; L. Pressacco,&nbsp;<em>Imparzialità del giudice e responsabilità del magistrato</em>,&nbsp;<em>ivi</em>, 2018, p. 1837.</p>



<p><strong>ART. 8 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-242532&utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 3 aprile 2025, Kulak c. Slovacchia</a></p>



<p><strong>Perquisizione dello studio legale del ricorrente e sequestro del computer per quasi quindici mesi &#8211; assenza di mandato di perquisizione e di controllo successivo &#8211; il diritto interno non garantisce la conservazione del materiale soggetto al segreto professionale ed estraneo all’indagine &#8211; violazione</strong></p>



<p>Nel corso di un’indagine per corruzione, le autorità nazionali perquisiscono lo studio legale del ricorrente e sequestrano il computer dello stesso per quasi quindici mesi. Invocando l’art. 8 Cedu ed il segreto professionale (§ 53), il ricorrente sostiene di aver subito un’interferenza arbitraria in quanto la perquisizione è avvenuta in assenza di mandato nonostante mancassero ragioni d’urgenza e, inoltre, il diritto interno non contempla uno strumento di controllo successivo (§ 57-58); ancora, quest’ultimo nemmeno garantisce che il materiale soggetto al segreto professionale ed estraneo all’indagine sia adeguatamente conservato (§ 60). I giudici di Strasburgo, premessa l’applicabilità dell’art. 8 Cedu agli studi legali (§ 73) e la peculiare garanzia di proteggere la riservatezza della corrispondenza tra gli avvocati ed i clienti (§ 75), accolgono il ricorso. Da una parte, accertano nella specie l’effettivo difetto dell’urgenza legittimante una perquisizione senza mandato (§ 81) e, dall’altra, la mancanza di adeguate garanzie idonee a bilanciare tale assenza come, a titolo esemplificativo, la possibilità di procedere ad un efficace controllo successivo (§ 84). Ancora, la carenza nell’ordinamento giuridico nazionale di adeguate forme di protezione dei dati estranei all’indagine soggetti al segreto professionale costituisce un’interferenza non conforme al paradigma convenzionale invocato (§ 88). (<em>Stefania Basilico</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici<strong>:&nbsp;</strong>F. Ertola,&nbsp;<em>Ambiti di tutela della privatezza</em>, in&nbsp;<em>Riv. it. dir. proc. pen.</em>, 2022, p. 1745.</p>



<p><strong>ART. 10 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22respondent%22:[%22ARM%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22],%22itemid%22:[%22001-242528%22]}?utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, Sez. V, 3 aprile 2025, H.G. c. Armenia</a></p>



<p><strong>Libertà di raccogliere e diffondere informazioni – Uso della forza nei confronti di un giornalista che effettua riprese – sequestro della videocamera il loro intervento su un manifestante – Ingerenza illegittima non “necessaria in una società democratica” – Violazione</strong></p>



<p>Un giornalista&nbsp;<em>freelance</em>&nbsp;di origine armena, H.G., ricorreva alla Corte EDU lamentando la lesione dell’art. 10 CEDU in quanto, durante una manifestazione occorsa il 19 luglio 2016 nel quartiere di Sari Tagh in Yerevan (Armenia), la polizia gli aveva impedito di continuare a filmare quanto stava accadendo intorno a lui e, nello specifico, tra i manifestanti e le stesse forze dell’ordine. &nbsp;La vicenda traeva origine dai fatti del 17 luglio 2016, quando un gruppo di oppositori politici aveva assaltato una stazione di polizia a Yerevan chiedendo la liberazione del principale&nbsp;<em>leader</em>&nbsp;politico di opposizione e le dimissioni dell’allora presidente armeno. Come noto, dopo questo avvenimento la città di Yerevan era stata teatro di numerose (ed infuocate) contestazioni. In una di queste proteste, appunto quella verificatasi la sera del 19 luglio 2016, era presente anche il ricorrente in qualità di giornalista, sebbene sprovvisto del relativo “cartellino” identificativo. &nbsp;Quando la polizia aveva circondato un manifestante, il ricorrente aveva tentato di filmare l’accadimento. A quel punto, però, i poliziotti, benché avvertiti da un collega di H.G. che questi era un giornalista, si erano comunque avventati contro di lui. In particolare, da un video messo a disposizione della Corte, si udivano due poliziotti rivolgersi con tono minaccioso al ricorrente: uno che gli diceva “Chi stai filmando, eh?”, mentre l’altro che gli diceva “Non ho ancora cancellato [il video]; [lo] cancellerò…” (§ 9). Dal filmato, inoltre, risultava possibile ricostruire la dinamica dell’intera aggressione patita dal ricorrente. Infatti, mentre i suddetti operatori di polizia intimorivano il giornalista, altri si erano avventati contro di lui bloccandolo e colpendolo ripetutamente e strappandogli di mano sia il cellulare sia la videocamera con cui stava lavorando. Quest’ultima gli era stata restituita soltanto dopo diverso tempo (e, tra l’altro, grazie all’intervento di un altro ufficiale); tuttavia alcuni video della manifestazione erano stati cancellati. &nbsp;A seguito dell’evento, veniva aperta un’indagine in relazione –&nbsp;<em>inter alia</em>&nbsp;– ai reati di cui agli artt. 308, para. 1 (abuso di autorità), 309, para. 1 (eccesso di autorità) e 164, para. 2 (ostacolo all’esercizio di lecita attività giornalistica, commesso da un pubblico ufficiale) (§ 13). Tuttavia, a fronte della mancanza di progressi investigativi, in data 13 aprile 2023, l’avvocato del ricorrente aveva ricusato il procuratore. Sul punto occorre specificare che, al tempo del processo davanti alla Corte EDU, non si aveva evidenza dell’esito di tale azione né l’indagine penale aperta in Armenia risultava chiusa (§ 33). &nbsp;Proprio per quest’ultima ragione, e cioè per l’asserito mancato esperimento di tutti i rimedi domestici, l’Armenia eccepiva l’inammissibilità del ricorso di H.G. davanti alla Corte EDU (§§ 41 e 42). Dal canto suo, invece, il ricorrente rilevava che l’indagine penale non costituiva un rimedio effettivo e, pertanto, il suo ricorso non poteva dirsi inammissibile (§§ 43 – 45). Non potendosi trascurare che, a distanza di anni dall’inizio dell’indagine, la stessa non aveva portato alcun risultato, la Corte – da ultimo – dichiarava l’ammissibilità del ricorso (§ 51). Passando al merito, il ricorrente evidenziava come la condotta tenuta dai poliziotti avesse determinato una illegittima lesione della sua libertà di espressione (§ 57). Tale ricostruzione veniva accolta dalla Corte, secondo cui era evidente che la condotta del ricorrente configurava l’esercizio del diritto raccogliere informazioni a fini di cronaca. Per tali motivi, tenuto conto dell’aggressione da questi subita per mano dei poliziotti e della contestuale sottrazione della videocamera, risultava pacifico – secondo i giudici di Strasburgo – che l’espletamento del lavoro giornalistico di H.G. fosse stato ostacolato (§ 62). La Corte si chiedeva, da ultimo, se tale impedimento potesse dirsi in qualche modo giustificato e, quindi, “necessario in una società democratica”&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 10, co. 2 CEDU. Ebbene, anche a tale quesito non si dava risposta positiva, atteso che il ricorrente non era armato né aveva tenuto un comportamento violento e che, inoltre, non era stata fornita alcuna prova idonea a dimostrare la sussistenza di un legittimo scopo quanto al contegno tenuto dagli operatori di polizia (§ 64). (<em>Margherita Ricci</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: M. Crippa,&nbsp;<em>La pubblicazione di dichiarazioni diffamatorie altrui: la Corte EDU condanna l’Italia per la violazione del diritto di cronaca in relazione all’omicidio Tobagi,&nbsp;</em>in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2020, 2, p. 1164; M. Crippa,&nbsp;<em>La violazione della libertà di stampa nell’ordinamento turco: ancora una condanna della Corte EDU per la custodia cautelare,&nbsp;</em>in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2021, 1, pp. 336-337; B. Fragasso,&nbsp;<em>Diritto alla libertà di espressione degli avvocati e sanzioni disciplinari: la Corte Edu condanna la Polonia per violazione dell’art. 10 CEDU</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2023, 3, p. 1240; L. Franzetti,&nbsp;<em>I confini della libertà di espressione in caso di vilipendio alla bandiera</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2023, 4, pp. 1665-1666.</p>



<p><strong>ARTT. 3 e 14 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22itemid%22:[%22001-242861%22]}?utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, Sez. III, 29 aprile 2025, D. e altri c. Russia</a></p>



<p><strong>Interruzione di una conferenza LGBT – Perquisizioni personali illegittime da parte delle forze dell’ordine –&nbsp;<em>test</em>&nbsp;obbligatorio antidroga in assenza di indizi in ordine all’assunzione o detenzione di stupefacenti – Umiliazione e svilimento intenzionali motivati da omofobia – Indagine inefficace – Violazione</strong></p>



<p>Sei cittadini russi adiscono la Corte europea denunciando il&nbsp;<em>raid</em>&nbsp;illegittimamente operato dalla polizia russa in data 5 dicembre 2020 a Yaroslavl (Russia), quando le forze dell’ordine avevano violentemente interrotto la conferenza sui diritti umani e sull’attivismo LGBT cui i ricorrenti stavano partecipando. In particolare, forze speciali della polizia (indossando passamontagna e filmando il loro intervento) avevano fatto irruzione intorno alle tre del pomeriggio nel luogo in cui si stava tenendo l’evento. Essi avevano costretto gli undici partecipanti a restare a lungo in piedi davanti al muro, li avevano poi perquisiti ed interrogati e ne avevano registrato i documenti di identità. &nbsp;Nonostante i ricorrenti avessero chiesto spiegazioni in ordine al controllo che stavano subendo, non era stata fornita loro alcuna giustificazione in merito e, anzi, agli stessi erano stati rivolti dalla polizia epiteti ingiuriosi concernenti il loro presunto orientamento sessuale. &nbsp;Non solo. Sebbene, la perquisizione personale e locale non avesse dato alcun esito favorevole quanto alla presenza di droghe, tutti i partecipanti al<em>&nbsp;workshop</em>&nbsp;erano stati condotti in ospedale per essere sottoposti obbligatoriamente ai&nbsp;<em>test</em>&nbsp;antidroga (§§ 5 e 6). Gli esami erano risultati negativi; ciononostante, i partecipanti erano stati rilasciati soltanto intorno alle nove di sera, a seguito di ulteriori interrogatori. Dopo gli avvenimenti descritti, i ricorrenti avevano denunciato all’autorità russa l’illegittimità della condotta tenuta dai poliziotti, ritenendo che la stessa configurasse un abuso di potere penalmente rilevante ai sensi dell’art. 286 del loro Codice Penale. Cionondimeno, alle loro segnalazioni non era seguita alcuna incriminazione (§§ 10 e 11). &nbsp;Davanti alla Corte i ricorrenti lamentavano – prima di tutto – la violazione degli artt. 3 e 14 CEDU in quanto gli stessi, durante l’intervento della polizia, erano stati sottoposti a trattamenti discriminatori e che avevano ingenerato in loro un grave senso di paura, di angoscia e di umiliazione. In aggiunta, essi eccepivano anche che in Russia non era stata condotta alcuna indagine effettiva sulla illiceità della condotta tenuta dalla polizia (§ 19). I giudici di Strasburgo, partendo proprio da quest’ultima doglianza, rilevavano&nbsp;<em>in primis</em>&nbsp;la mancanza di prove in ordine alla necessità di esperire i&nbsp;<em>test&nbsp;</em>antidroga. Inoltre, considerando la ben documentata ostilità russa verso la comunità LGBT all&#8217;epoca dei fatti, statuivano che l’autorità giudiziaria russa avrebbe dovuto accertare se le azioni della polizia fossero state motivate o meno da intenti discriminatori riconnessi al presunto orientamento sessuale dei partecipanti al<em>&nbsp;workshop&nbsp;</em>(§ 24). Atteso che il Ministero dell’Interno russo aveva respinto le denunce senza divulgare i risultati dell’inchiesta e che i giudici russi non erano entrati nel merito ritenendo di non avere giurisdizione sulla vicenda, le autorità russe si erano limitate ad affermare che le azioni della polizia erano state legittime e prive di movente omofobico. Secondo la Corte, quindi, proprio la mancanza di una indagine efficace sull’intento discriminatorio o meno perseguito dalla polizia costituiva la prima causa di violazione degli artt. 3 e 14 CEDU (§§ 24 e 25). In aggiunta a ciò, tali articoli risultavano violati perché gli operatori di polizia avevano agito sostanzialmente al fine di umiliare i ricorrenti. Ciò si evinceva dal fatto che né delle perquisizioni né dei&nbsp;<em>test</em>&nbsp;antidroga fosse stato redatto verbale, nonché dagli epiteti dispregiativi rivolti ai manifestanti. Secondo la Corte, quindi, il comportamento del tutto inappropriato e minaccioso tenuto dalla polizia durante i fatti del 5 dicembre 2020 e le motivazioni omofobiche alla base dello stesso non potevano che avere comportato una lesione della dignità umana dei ricorrenti (§§ 28 &#8211; 25). Per i profili relativi alla libertà di riunione e di associazione, v.&nbsp;<em>infra sub&nbsp;</em>art. 11 CEDU. (<em>Margherita Ricci</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: D. Sibilio,&nbsp;<em>L’esame coatto delle urine tramite catetere, finalizzato all’ottenimento di prove, costituisce trattamento inumano e degradante, secondo la Corte di Strasburgo</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,&nbsp;</em>2019, 4, p. 2252.</p>



<p><strong>ART. 11 CEDU</strong></p>



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<p><strong>Interruzione di una conferenza in materia LGBT da parte della polizia russa – ingerenza sproporzionata e lesiva della libertà di riunione dei partecipanti –&nbsp;<em>Chilling effect</em>&nbsp;conseguente alle modalità dell’irruzione e al comportamento delle autorità nazionali nei confronti dei ricorrenti – restrizione della libertà di riunione non “necessaria in una società democratica” – Violazione</strong></p>



<p>Per la ricostruzione dei fatti e i profili relativi alla proibizione della tortura congiuntamente al divieto di discriminazione, v.&nbsp;<em>supra sub&nbsp;</em>artt. 3 e 14 CEDU. I ricorrenti si dolevano del fatto che l’interruzione del seminario avesse comportato una lesione della loro libertà di riunione e di associazione. Tale rimostranza trovava il pieno favore della Corte, secondo cui l’interruzione dell’evento aveva comportato una restrizione della libertà di riunione e di associazione rilevante&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 11 CEDU (§ 46). &nbsp;Infatti, pur non potendosi ignorare che il&nbsp;<em>workshop</em>&nbsp;si era svolto nel periodo in cui in Russia erano ancora in vigore le restrizioni per il COVID-19 e che, secondo la polizia, le relative misure non erano state pienamente rispettate dai partecipanti, la Corte sottolineava comunque l’inaccettabilità delle modalità usate dalle forze dell’ordine. Pertanto, secondo i giudici, il contegno della polizia non poteva dirsi “necessario in una società democratica”&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 11, co. 2 CEDU (§ 47). Al contrario, tale comportamento aveva senz’altro ingenerato il cd.&nbsp;<em>chilling effect</em>, scoraggiando i ricorrenti dal partecipare in futuro a raduni simili, problema successivamente aggravato dal fatto che le autorità nazionali avevano privato i ricorrenti anche dell’opportunità di ottenere una qualche riparazione per la violazione dei loro diritti. Tutto questo, quindi, non poteva che portare alla conclusione che vi era stata un’interferenza sproporzionata nell’esercizio del diritto dei ricorrenti alla libertà di riunione (§ 48). (<em>Margherita Ricci</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: C. Cataneo,&nbsp;<em>L’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza al fine di disperdere una riunione pacifica non autorizzata integra una violazione dell’art. 11 CEDU</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,&nbsp;</em>2021, 1, pp. 311-312.</p>
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		<title>I diritti dei caregiver: il video della diretta con Mariella Meli, presidente dell&#8217;associazione Famiglie disabili lombarde</title>
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		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 09:11:53 +0000</pubDate>
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<p></p>



<p>Per chi ieri sera non avesse potuto seguire la diretta organizzata da Associazione Per i Diritti umani sul tema dei diritti dei caregiver, in collaborazione con Associazione Famiglie disabili lombarde, questo è il link:</p>



<p><a href="https://fb.watch/vr5ChLziqV/?utm_source=rss&utm_medium=rss">https://fb.watch/vr5ChLziqV/?utm_source=rss&utm_medium=rss</a></p>



<p></p>



<p>Ringraziamo moltissimo Mariella Meli, presidente della suddetta associazione e nostra ospite, per la chiarezza delle informazioni fornite e per il tempo che ci ha dedicato; ringraziamo Filippo Cinquemani per la conduzione di un incontro così utile e importante e ringraziamo anche coloro che si sono collegate/i ponendo domande di approfondimento ulteriore. </p>



<p>Sarà nostra intenzione organizzare altre proposte. Seguiteci perchè l&#8217;argomento che vedrà impegnata, quest&#8217;anno, Associazione Per i DIritti umani è il BENESSERE MENTALE e stiamo lavorando all&#8217;organizzazione di molte iniziative. </p>



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		<title>Via libera della corte albanese all&#8217;accordo Italia-Albania</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 15:26:45 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>&#8220;Migranti, patto Italia-Albania: sì dalla Corte costituzionale albanese all’accordo. Cinque giudici supremi su nove non si oppongono all’intesa Roma-Tirana sui centri temporanei di accoglienza.️ Ora l’ultimo passaggio parlamentare in Albania, poi l’implementazione dell’accordo.️ la&#46;&#46;&#46;</p>
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<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/02/mig-6.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="960" height="960" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/02/mig-6.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17406" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/02/mig-6.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 960w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/02/mig-6-300x300.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/02/mig-6-150x150.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 150w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/02/mig-6-768x768.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/02/mig-6-80x80.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 80w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/02/mig-6-320x320.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 320w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></a></figure>



<p>&#8220;<em>Migranti, patto Italia-Albania: sì dalla Corte costituzionale albanese all’accordo.<br><br>Cinque giudici supremi su nove non si oppongono all’intesa Roma-Tirana sui centri temporanei di accoglienza. Ora l’ultimo passaggio parlamentare in Albania, poi l’implementazione dell’accordo.<br><br>la Corte costituzionale albanese vota a favore dell’accordo per la realizzazione dei centri di accoglienza dei migranti siglato dai governi italiano e albanese. A sostenerlo è una nota della Consulta che conferma così le anticipazioni del Corriere.<br><br><img alt="&#x1f538;" src="https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/15.0/1f538/72.png?utm_source=rss&utm_medium=rss">La decisione<br>Secondo le fonti 5 giudici – su 9 – della Consulta locale hanno stabilito che l’intesa siglata a Roma dai premier Giorgia Meloni ed Edi Rama risulta «conforme» alla costituzione albanese. Dopo questo pronunciamento e un veloce passaggio parlamentare l’accordo potrà entrare in vigore.<br><br><img alt="&#x1f538;" src="https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/15.0/1f538/72.png?utm_source=rss&utm_medium=rss">Le motivazioni<br>«La Corte ha valutato che il “protocollo sulla migrazione” non stabilisce confini territoriali e neppure altera l’integrità territoriale della Repubblica d’Albania, pertanto non costituisce un accordo relativo al territorio dal punto di vista fisico», si legge nella nota ufficiale. E ancora: «La Corte ha valutato che nelle due zone in cui agisce il protocollo, si applica il diritto albanese, oltre al diritto italiano» e che «la Corte ha constatato che per i diritti e le libertà umane opera una giurisdizione duplice, il che significa che la giurisdizione italiana nelle due zone in questione non esclude la giurisdizione albanese». L’accordo, poi, «non crea nuovi diritti e libertà costituzionali e non impone restrizioni aggiuntive ai diritti e alle libertà umane esistenti, al di là di quanto previsto dall’ordinamento giuridico albanese».<br><br><img alt="&#x1f538;" src="https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/15.0/1f538/72.png?utm_source=rss&utm_medium=rss">Il patto<br>Lo scorso novembre Meloni e Rama hanno siglato l’intesa che prevede la realizzazione in Albania di due centri per l’identificazione e l’accoglienza dei migranti salvati nel Mediterraneo. La prima struttura, quella di «registrazione», secondo l’accordo dovrebbe sorgere al porto di Shëngjin, nel nord del Paese, mentre nell’entroterra dovrebbe essere costruito un centro di permanenza a Gjadër. Tirana si è offerta di accogliere fino a 3 mila migranti in attesa di sapere se possono mettere piede nel territorio italiano o devono essere rimpatriati, il tutto a spese di Roma. Il protocollo ha una validità di cinque anni, prorogabili automaticamente di altri cinque in assenza di rilievi da parte italiana o albanese.<br><br><img alt="&#x1f538;" src="https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/15.0/1f538/72.png?utm_source=rss&utm_medium=rss">Il ricorso<br>L’accordo era stato però fortemente osteggiato dall’opposizione albanese che, dopo aver raccolto le firme necessarie, aveva portato il patto Roma-Tirana alla Corte costituzionale. Il 13 dicembre scorso i giudici albanesi hanno ammesso il ricorso e lo scorso 18 gennaio hanno iniziato a esaminarlo. Due i punti da chiarire, in particolare: il presunto mancato rispetto della procedura di negoziazione e firma e la possibile violazione dei diritti umani.<br><br><img alt="&#x1f538;" src="https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/15.0/1f538/72.png?utm_source=rss&utm_medium=rss">Il voto<br>Negli ultimi giorni la Consulta ha poi ricevuto ulteriori documenti dalla parte ricorrente – oltre alle «memorie» difensive del governo – e dopo diverse ore di confronto, anche acceso, 5 giudici non muovono obiezioni all’accordo, gli altri 4 sì.&#8221;</em></p>
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		<title>Terremoto in Turchia e Siria. Fermata la raccolta di aiuti a Bolzano</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 09:11:15 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>FACCIAMO RETE. GRAZIE! Terremoto in Turchia e Siria. La Comunità kurda di Bolzano si mobilita per una raccolta di aiuti Il devastante terremoto che il 6 febbraio ha colpito Turchia e Siria, ha provocato&#46;&#46;&#46;</p>
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<p></p>



<p>FACCIAMO RETE. GRAZIE! </p>



<h1>Terremoto in Turchia e Siria. La Comunità kurda di Bolzano si mobilita per una raccolta di aiuti</h1>



<p></p>



<figure class="wp-block-image"><img src="https://www.popoli-min.it/wp-content/uploads/2023/02/Earthquake-600x338.webp?tr=w-1280,h-720&utm_source=rss&utm_medium=rss" alt=""/><figcaption>Le macerie di un edificio distrutto dal sisma a Diyarbakır, in Turchia. Foto: VOA &#8211; www.voaturkce.com/a/izmir-deprem-bolgesine-yardim-seferberligi/6949935.html,?utm_source=rss&utm_medium=rss Pubblico dominio.</figcaption></figure>



<p>Il devastante terremoto che il 6 febbraio ha colpito Turchia e Siria, ha provocato migliaia di morti e la distruzione di migliaia di abitazioni e infrastrutture. Il sisma è stato uno dei più distruttivi degli ultimi decenni ed è andato a colpire aree e popolazioni già colpite da un lungo conflitto.<br>Sono tante le persone che si sono già attivate per un primo aiuto alle popolazioni in ginocchio. A Bolzano la comunità kurda si è attivata per promuovere una raccolta di aiuti da destinare alle località nel sud della Turchia, lungo il confine con la Siria, colpite dal terremoto. L’Associazione per i popoli minacciati di Bolzano, da anni vicina a questa comunità, collaborerà alla raccolta. Come primo punto di raccolta è stato messo gratuitamente a disposizione una sala della Chiesa Cristiana Evangelica in via Achille Grandi 22, nella zona industriale di Bolzano (da Eurobrico, dopo l’autolavaggio per camion).</p>



<p><br>Gli orari concordati per lasciare eventuali pacchi sono i seguenti:<br>da lunedì a sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.</p>



<p><br>Chi avesse invece disponibilità di tempo può aiutarci a garantire una presenza continuativa per tutto il mese di febbraio, negli orari indicati. Per indicare la propria disponibilità telefonare a Qadir (3452653240).<br>Chi invece volesse fare una donazione può usare il conto dell’Associazione per i popoli minacciati, Cassa Rurale di Bolzano<br>IBAN: IT42 E 08081 11610 000306002242, causale: “Emergenza terremoto / Erdbebenhilfe”</p>



<p>Il materiale da donare deve essere in ottimo stato, meglio se nuovo, per donne uomini e bambini. Ogni pacco donato deve riportare scritto il suo contenuto.<br>– Scarpe / Giacche / Guanti / Abbigliamento invernale in genere / Abbigliamento intimo<br>– Assorbenti / Pannolini / Biberon / Latte in polvere e alimenti per bambini<br>– Coperte / Tende / Materassini per tende / Sacchi a pelo</p>



<p>DOVE:<br>Via A. Grandi 22, Bolzano (zona industriale, dietro Eurobrico)</p>



<p>QUANDO:<br>da lunedì a sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.</p>



<p>INFORMAZIONI:<br>Qadir: 3452653240 – APM: 0471.972240</p>



<p>Comunità curda di Bolzano<br>Associazione per i Popoli Minacciati, Bolzano</p>



<h1>Terremoto in Turchia e Siria. Fermata la raccolta di aiuti a Bolzano</h1>



<p></p>



<figure class="wp-block-image"><img src="https://www.popoli-min.it/wp-content/uploads/2023/02/emergenza_bz-600x338.jpg?tr=w-2000,h-1125&utm_source=rss&utm_medium=rss" alt=""/><figcaption>La quantità di aiuti raccolti a Bolzano per l&#8217;emergenza terremoto è enorme. Foto: GfbV.</figcaption></figure>



<p>In seguito all’appello della comunità kurda di Bolzano per la raccolta di aiuti a favore delle vittime del devastante terremoto in Turchia e Siria, grazie alla generosità di famiglie, persone e ditte, sono arrivate quantità enormi di materiali.<br>Contemporaneamente ci arrivano notizie dalla Turchia per cui i convogli di aiuti non vengono fatti passare con diverse motivazioni, tra cui i motivi di igiene pubblica per quanto riguarda l’abbigliamento e materiali già usati. Non potendo far partire quanto finora raccolto siamo costretti a&nbsp;<strong>BLOCCARE</strong>&nbsp;la raccolta di aiuti di tutti i tipi.</p>



<p>Speriamo che questa situazione si sblocchi al più presto, anche grazie alle pressioni internazionali sui governi turco e siriano, in modo da consentire la partenza di tutti i materiali finora raccolti.</p>



<p>Cogliamo l’occasione per ribadire che una donazione in denaro, seppur piccola, in questo momento di emergenza è la scelta più facile da gestire. Chi volesse fare una donazione può usare i conti dell’Associazione per i popoli minacciati, usando la causale: “Emergenza terremoto / Erdbebenhilfe”:</p>



<p><br><strong>– Cassa Rurale di Bolzano, IBAN: IT42 E 08081 11610 000306002242<br>– Cassa di Risparmio di Bolzano, IBAN: IT64 F 06045 11600 000005004687</strong></p>



<p>INFORMAZIONI:<br>Qadir: 3452653240 – APM: 0471.972240<br>Comunità curda di Bolzano<br>Associazione per i Popoli Minacciati, Bolzano</p>



<h3></h3>
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		<title>Restoring family link. Ricerca di un minore afghano</title>
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		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 07:43:37 +0000</pubDate>
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<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/02/af.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="724" height="1024" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/02/af-724x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-16834" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/02/af-724x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 724w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/02/af-212x300.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 212w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/02/af-768x1087.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/02/af-1085x1536.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1085w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/02/af.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1240w" sizes="(max-width: 724px) 100vw, 724px" /></a></figure>



<p>Chiediamo una vostra collaborazione per la ricerca di 1 persona. Aiutiamo la Croce Rossa internazionale nella ricerca di migranti scomparsi, a partire dalla richiesta di aiuto da parte ei loro familiari. </p>



<p>La persona da cercare è:</p>



<p><strong>Mr. Mohamed Rassoul ORYAKHEL</strong>, di circa 16 anni, afghano di origine Pachtoun, nato nella provincia di Laghman. Il fratello si trova ora in Francia e ha richiesto la nostra assistenza per localizzarlo.<br>Si trovavano insieme a Istanbul nell&#8217;inverno del 2019, dove sono stati separati. Il richiedente ha preso la rotta verso l&#8217;Europa passando per Grecia, Serbia e Italia prima di stabilirsi in Francia. Si aspetta che anche suo fratello abbia preso la stessa strada e possa trovarsi in uno dei paesi di passaggio.</p>



<p><strong>Pubblichiamo la foto del richiedente.</strong> Le somiglianze dei familiari possono essere utili per la ricerca e identificazione delle persone da cercare. </p>



<p>Qualsiasi eventuale notizia sarebbe di grande aiuto. Grazie. </p>
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		<title>Intervista a Nataliia, studentessa ucraina in Francia</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 13:39:20 +0000</pubDate>
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<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/03/uc.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="636" height="635" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/03/uc.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-16218" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/03/uc.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 636w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/03/uc-300x300.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/03/uc-150x150.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 150w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/03/uc-80x80.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 80w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/03/uc-320x320.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 320w" sizes="(max-width: 636px) 100vw, 636px" /></a></figure>



<p></p>



<p>A cura di Maddalena Formica</p>



<p></p>



<p>Abbiamo avuto la possibilità di intervistare Nataliia, una studentessa ucraina che attualmente studia in Francia.</p>



<p>Con lei abbiamo parlato del suo Paese e di come possiamo aiutarlo.</p>



<p><strong>Ciao Nataliia, raccontaci qualcosa di te e della tua vita!</strong></p>



<p>Vengo dalla città di Zhytomyr, una città del nord dell&#8217;Ucraina, vicino alla capitale. In Ucraina ho ottenuto la laurea e il master in Diritto internazionale e ho lavorato per la Croce Rossa ucraina e il Consiglio Danese per i Rifugiati.</p>



<p>Sono arrivata a Strasburgo a settembre 2021 per approfondire le mie conoscenze in materia di diritti umani e sono infatti attualmente iscritta al relativo master all’università.</p>



<p>Ho scelto Strasburgo perché questa città è considerata il centro europeo della protezione dei diritti umani e dello stato di diritto.</p>



<p><strong>La tua famiglia è ora al sicuro. Com’è stata la procedura per lasciare l’Ucraina? Riesci a rimanere in contatto con loro?</strong></p>



<p>L’Unione europea ha elaborato una procedura di &#8220;protezione temporanea&#8221; per i rifugiati ucraini. Questa dà il diritto di vivere, lavorare, studiare sul territorio dell&#8217;Unione per un anno, con la possibilità di rimanervi per altri due anni.</p>



<p>Mia madre e mia sorella hanno fatto domanda per l’attivazione di questa procedura a Strasburgo ed è stato loro fornito un alloggio temporaneo. Ora dobbiamo aspettare qualche settimana per i documenti. Poiché la procedura è molto nuova, i prossimi dettagli verranno presto indicati e siamo quindi in attesa di ulteriori informazioni.</p>



<p>Fortunatamente abbiamo quindi la possibilità di comunicare e di vederci.</p>



<p><strong>Come studentessa ucraina all’estero, come ti senti e che prospettive hai per il futuro?</strong></p>



<p>Inizialmente è stato difficile essere lontani dall&#8217;Ucraina.</p>



<p>Gli ucraini che erano al sicuro avevano la cosiddetta Sindrome del sopravvissuto, il senso di colpa di non essere in pericolo e di non potere aiutare gli altri.</p>



<p>Ho iniziato a pensare a cosa potessi fare personalmente per l&#8217;Ucraina. La cosa più importante che ho fatto è stato il trasferimento della mia famiglia, poi mi sono unita al fronte informativo, condividendo le notizie sui crimini di guerra commessi dalle truppe russe.</p>



<p>Per quanto ne so, per gli altri ucraini all’estero la situazione è la stessa, tutti cercano di aiutare.</p>



<p>Per il futuro più prossimo, credo che nulla cambierà radicalmente, faremo quello che potremo per perseguire la vittoria.</p>



<p></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/03/u.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-1" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="1024" height="1024" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/03/u-1024x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-16219" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/03/u-1024x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/03/u-300x300.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/03/u-150x150.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 150w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/03/u-768x768.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/03/u-80x80.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 80w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/03/u-320x320.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 320w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/03/u.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1080w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<p><strong>Se sei in contatto con amici ancora in Ucraina, riesci a parlare con loro? Sai come stanno, come vivono?</strong></p>



<p>Fortunatamente la maggior parte dei miei amici sono in posti più o meno sicuri. Molti si sono trasferiti nella parte occidentale dell&#8217;Ucraina, in campagna, qualcuno all&#8217;estero. Alcuni di loro hanno iniziato a tornare a lavorare.</p>



<p><strong>Come cittadini di Stati europei, cosa pensi che possiamo fare per aiutare l’Ucraina e gli ucraini in questo momento?</strong></p>



<p>Credo che la cosa più semplice che si possa fare sia continuare a leggere le informazioni sulla guerra, controllando sempre l’affidabilità delle fonti.</p>



<p>Mostrate poi il più possibile il vostro interesse per quello che sta accadendo, partecipate alle manifestazioni pacifiche nelle vostre città, condividete le notizie affidabili sull&#8217;Ucraina.</p>



<p>Più interesse mostrate per l&#8217;Ucraina, più aiuto questa riceverà dal mondo.</p>



<p>Infine, se avete la possibilità, potete fare donazioni per l&#8217;esercito o per gli aiuti umanitari, controllando sempre l&#8217;affidabilità dei fondi.</p>



<p>Raccomanderei il conto ufficiale della Banca Nazionale dell&#8217;Ucraina, il fondo <em>Come back alive</em> o la Croce Rossa Ucraina (i link sono pubblicati qui sotto).</p>



<p><strong>Si sente parlare spesso di fake news e propaganda: che fonti affidabili consigli per rimanere aggiornati su ciò che sta accendo?</strong></p>



<p>Innanzitutto, vi consiglio di evitare tutte le fonti russe.</p>



<p>Inoltre, potete fare affidamento sui media internazionali come la CNN, il New York Times, la BBC ecc.</p>



<p>Poi, se volete seguire le fonti ucraine, ci sono alcuni account ufficiali ucraini su Twitter e Telegram che pubblicano post in inglese.</p>



<p></p>



<p></p>



<p>Su Twitter:</p>



<p>@Ukraine</p>



<p>@DmytroKuleba (Ministero degli Affari Esteri)</p>



<p>@StratcomCentre (Centro per le comunicazioni strategiche e la sicurezza dell&#8217;informazione)</p>



<p>@KyivIndependent</p>



<p>Su Telegram:</p>



<p>Ukraine NOW [English]</p>



<p>Link per le donazioni:</p>



<p><a href="https://bank.gov.ua/en/?utm_source=rss&utm_medium=rss">https://bank.gov.ua/en/?utm_source=rss&utm_medium=rss</a></p>



<p><a href="https://www.icrc.org/en/donate/ukraine?utm_source=rss&utm_medium=rss">https://www.icrc.org/en/donate/ukraine?utm_source=rss&utm_medium=rss</a></p>



<p><a href="https://www.comebackalive.in.ua/?utm_source=rss&utm_medium=rss">https://www.comebackalive.in.ua/?utm_source=rss&utm_medium=rss</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2022/03/22/intervista-a-nataliia-studentessa-ucraina-in-francia/">Intervista a Nataliia, studentessa ucraina in Francia</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
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		<title>Afghanistan: chi è il più assassino qui?</title>
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		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 09:16:36 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Kabul &#8211; Francesca Borri (da pressenza.it) Ha 45 giorni e la pelle grigia. Si chiama Subhan. E a un certo punto, semplicemente, non respira più. Morto di freddo e di fame. Tra gli sfollati del&#46;&#46;&#46;</p>
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<p>Kabul &#8211; <a href="https://www.pressenza.com/it/author/francesca-borri/?utm_source=rss&utm_medium=rss">Francesca Borri</a> (da pressenza.it)</p>



<figure class="wp-block-image"><img src="https://cdn77.pressenza.com/wp-content/uploads/2021/11/park-azadi-820x624.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt=""/></figure>



<p>Ha 45 giorni e la pelle grigia. Si chiama Subhan. E a un certo punto, semplicemente, non respira più. Morto di freddo e di fame. Tra gli sfollati del Park Azadi di Kabul, è già l’undicesimo.Morto così, senza essere sentito, né visto – la sua immagine è una di quelle che le televisioni non trasmettono: una di quelle che turberebbero la nostra sensibilità. Dell’Afghanistan, l’ONU dice solo: il 95% della popolazione è food insecure. Ma significa questo: che cammini, qui, e i bambini ti svengono davanti.E all’improvviso, semplicemente, non respirano più.</p>



<p>Dopo una guerra durata vent’anni, e costata 2.300 miliardi di dollari, gli Stati Uniti si sono ritirati dall’Afghanistan. E sull’ambasciata americana, ora, sventola la bandiera dei talebani. Ma Kabul è come sospesa. Da un lato la comunità internazionale, che non ha ancora deciso se riconoscere o meno il nuovo governo, se e come avere rapporti con i talebani: e per il momento, ha congelato le riserve della Banca Centrale e bloccato gli aiuti umanitari. Che sono il 40% del PIL. Dall’altro, i talebani. Che giurano di essere cambiati, invece, di non essere più quelli delle lapidazioni, delle mani tagliate ai ladri, del divieto di musica e cinema. Ma non si aspettavano di tornare subito al potere: e sembrano non avere ancora idee precise. A parte un generico richiamo alle tradizioni, non hanno ancora definito le nuove regole. Di certo, le strade sono molto più tranquille di prima. Non si sente più sparare. Ma il vero nemico qui è un altro, adesso: è l’inverno.</p>



<p>“E farà molte più vittime dei jihadisti dell’ISIS di cui tanto parlate”, dice Abdul Baseer Rahimi, il coordinatore di Park Azadi. Che in realtà, più che un parco, è uno slargo alla periferia nord di Kabul, in cui mille dei circa 3,5 milioni di sfollati interni delle mille guerre dell’Afghanistan si sono accampati in tende di iuta e stracci. Non hanno più niente da tre giorni. Solo del tè. Il fuoco acceso bruciando bottiglie di plastica e vecchie scarpe sfondate. “Prima avevamo le ONG. Ma ora sono andati via tutti. E non arrivano più donazioni neppure dagli afghani”, dice. “I più ricchi si sono rifugiati all’estero, e quelli che sono rimasti qui, non ricevono lo stipendio da cinque mesi. E in banca non si possono ritirare più di 200 dollari a settimana. Sono chiuse persino le Western Union. Non arriva più un centesimo neppure da chi sta in Europa”, dice. Sono completamente soli. “Potessero, tornerebbero tutti a casa. Dove se non altro, avrebbero i vicini. Avrebbero parenti e amici. Ma non hanno di che pagarsi il viaggio”, dice. “E comunque, i pullman non hanno di che pagarsi la benzina”. Insieme alle riserve della Banca Centrale, è stata congelata l’intera economia.</p>



<p>Nei giorni in cui molti sono corsi all’aeroporto, ad agosto, in cerca di una via di fuga, altri hanno scelto la direzione opposta. Hanno scelto di rientrare. Abdul Baseer Rahimi ha 29 anni, ed era in Russia. Cadetto di un’accademia militare. E tutti gli hanno consigliato di restarsene lì. Che opportunità avrebbe mai avuto, a Kabul? “Ma il problema dell’Afghanistan non è l’Afghanistan”, dice. “Il problema di questo paese sono gli altri. Da sempre. Gli inglesi, i sovietici, gli americani. I pakistani. Non noi afghani”.</p>



<p>Mentre il mondo discute dei talebani, delle differenze rispetto a vent’anni fa, e di quelle con al-Qaeda, con l’ISIS, con l’Iran, delle differenze tra Kabul e il resto dell’Afghanistan, tra il sud e il nord, tra i talebani vicini al Pakistan e quelli vicini al Qatar, e la sharia di scuola indiana e quella di scuola saudita, e le ripercussioni di tutto questo sull’Indonesia, sul Mali, sull’Iraq, su Gaza, sulla coltivazione dell’oppio e il prezzo dell’eroina, gli afghani sono disperati. Giri per Park Azadi, e subito tutti ti vengono dietro, poi intorno: e ti ritrovi assediato, trattenuto per i fianchi, le spalle, le caviglie, tutti che vogliono consegnarti un numero di telefono, o una fotocopia sgualcita di un documento di identità, una prescrizione di un medico, il tesserino di quando erano traduttori al servizio degli americani, e non importa che tu sia solo un giornalista: non si arrendono fino a quando non ti appunti il loro nome, Basmina, Yaqoot, Shafiq, Hashmat – come se avere un nome, poi, fosse sufficiente a rintracciarli, mentre un ragazzo caccia dei venditori ambulanti di dolci, perché qui i bambini non hanno niente, dice, ed è crudele: venire proprio qui, con tutti questi dolci. Anche se poi, gli stessi venditori ambulanti sono bambini. E hanno altrettanta fame.</p>



<p>Park Azadi ti travolge. Una ragazza ha un’emorragia interna, perde sangue dall’orecchio e dalla bocca, un uomo non ha gli occhi, centrati da schegge di un RPG, un bambino ha il braccio deforme, con le ossa che si sono saldate al contrario dopo una frattura multipla, una bambina ha un cancro, la lingua così gonfia che non deglutisce più, un’altra la pelle tutta ustionata, un’altra ancora, semplicemente, è orfana, è qui da sola, e davanti alla sua tenda, tiri dritto, perché è solo un’orfana, in fondo, un’orfana di otto anni, non è certo una priorità, qui, una storia rilevante – provi a schivare gli sguardi, fissi il terreno: ma un bambino è scalzo nel fango, un altro non ha le dita di un piede.</p>



<p>Poi, all’improvviso, compare del riso. Lasciato da chissà chi. Una casseruola di riso. Ed è il caos. Mezzo Park Azadi si accalca intorno. Tutti che si spintonano. Tutti uno sull’altro, per arrivare alla casseruola. Fino a quando finisce tutto per terra.</p>



<p>Le ONG internazionali sono sparite. Vogliono garanzie sui diritti umani, e soprattutto, la riapertura immediata delle scuole alle bambine. Ammesse ora in classe solo fino al sesto grado. “Ma per studiare, le bambine intanto devono essere vive”, mi dice una madre: una delle undici che credeva che qui, i suoi figli sarebbero stati più al sicuro che in guerra. Tra l’altro, i talebani, diversamente da molti altri movimenti islamisti, non hanno mai avuto delle proprie charity. Non hanno mai costruito uno stato ombra. Sono combattenti e basta. E spesso, hanno fame quanto gli altri. Alcuni sono addestrati e equipaggiati come forze speciali: ma la maggioranza non ha che un Kalashnikov, e l’aria di chi dalla vita non ha avuto niente. Al passare di un aereo di linea, di istinto, si fermano: come se stesse per bombardare. Sono delle specie di Robin Hood. Tra i poveri, per i poveri. Quali prevarranno? Quelli sostenuti dall’estero, o quelli sostenuti dagli afghani? Difficile dirlo. Non hanno distintivi. E sono così diversi, così divisi in così tante unità, che ai checkpoint a volte sono controllati più dei civili: temono infiltrati dell’ISIS. Basta avvolgersi un turbante in testa, qui, per sembrare talebani.</p>



<p>E agli afghani, intanto, non rimane che tentare di sopravvivere. L’anima di Park Azadi è Abdul Mateen, un fisioterapista di 28 anni con lo stetoscopio al collo e poco altro: per comprare le medicine si è venduto l’oro della madre. E oggi, non ha che un po’ di antidolorifici e il vaccino contro il Covid. “Quando mi è stato consegnato, sono rimasto senza parole”, dice, mentre svita una fiala, e un uomo protesta: ha fame, e il Covid non ha idea di cosa sia. Sta qui giorno e notte: perché è uno sfollato come gli altri. Sta qui anche quando Park Azadi, la sera, scompare. L’unica luce è quella dei fari delle auto per strada. E senti solo tossire. Tossire ovunque. Per il fumo tossico che viene dal fuoco di bottiglie di plastica. Ma la sera, qui o respiri o ti congeli.</p>



<p>Prepara un’iniezione a una signora anziana che ha la febbre alta, prima di scoprire che da una settimana, non ha che tè, e cercare piuttosto un po’ di zucchero: e come di giorno, subito gli sono tutti intorno. Una ragazza con la polmonite, poi un’altra, e poi un’altra invece che è arrivata a Kabul con il femore frantumato in più punti da un’esplosione, e chiuso in una specie di tubo rigido, e sigillato. Dice che ha crampi ovunque, ma Abdel Mateen non ha strumenti per tagliare il tubo, e esamina al chiaro di luna le lastre delle radiografie, prima di lasciarle un analgesico, e mormorare solo: “Finirà amputata”, mentre ripete: “Solo chi è in condizioni critiche! Solo chi è in condizioni critiche!” – ma è inutile, perché gli sono già tutti addosso: sperano in un po’ di pane, in un po’ di fortuna. Una diabetica si sente confusa, ha la vista annebbiata, la pressione alta, e Abdul Mateen chiede dell’aglio, non ha di meglio, ma tutti si frugano in tasca, e non c’è, in tutto Park Azadi, non c’è neppure dell’aglio, viene fuori solo un pezzo di mela, mentre altri gli mostrano foto di padri, fratelli, cugini malati: che non stanno qui, ma nel resto dell’Afghanistan – dove oltre alle medicine, mancano anche i medici. Gli chiedono una diagnosi a distanza, mentre una madre scheletrica si avvicina con il figlio in braccio, già livido, senza dire niente, perché lo sa: è già troppo tardi – Avete deriso il nuovo governatore della Banca Centrale, che aveva un Kalashnikov sulla scrivania, dice un uomo, ma poi, dice, avete bloccato l’economia: chi è più assassino?</p>



<p>Un bambino, intanto, si mette sull’attenti. Gli unici estranei in cui si è imbattuto, nella sua vita, sono uomini armati. Ma è un’eccezione. I bambini qui in genere ti fissano immobili. Inespressivi. E né quelli più piccoli, di pochi mesi, stretti ai padri, alle madri, piangono: non hanno forze. A un certo punto, semplicemente, capisci che sono morti. E sono così piccoli che invece di un lenzuolo bianco, sui loro corpi viene steso un tovagliolo.</p>



<p>La comunità internazionale è divisa. Alcuni pensano che riattivare gli aiuti umanitari sia un modo per influenzare i talebani, costringendoli, in cambio, a rispettare i diritti umani, mentre altri, invece, pensano che l’unico modo per influenzarli sia sospenderli. Secondo te?, chiedo ad Abdul Mateen. Mi guarda. Poi tira fuori il telefono, e mi mostra delle foto di casa sua. Completamente vuota. Si sono venduti tutto. E comunque, ora la casa neppure esiste più. E’ in macerie. Dice solo: Ma che altro volete da noi afghani?</p>
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		<title>Trace the Face: mese di ottobre</title>
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		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 07:36:19 +0000</pubDate>
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<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="724" height="1024" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/10/ttf-724x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-15752" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/10/ttf-724x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 724w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/10/ttf-212x300.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 212w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/10/ttf-768x1086.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/10/ttf-1086x1536.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1086w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/10/ttf.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1240w" sizes="(max-width: 724px) 100vw, 724px" /></figure>



<p></p>



<p>Trace The Face di Ottobre (pregandovi di darne comunque diffusione nelle vostre strutture), chiedo il vostro aiuto per la ricerca di:</p>



<p><br>AHMED FOUDA minore straniero non accompagnato (17 anni) nazionalità egiziana.</p>



<p><br>Se avete notizie sul ragazzo, contattateci. Grazie. </p>
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		<title>Trace the face, mese di agosto</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Aug 2021 07:26:07 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Il poster Trace The Face per il mese di agosto. Vi chiediamo anche informazioni riguardo un caso che arriva da British Red Cross.&#160;Si tratta di: BEFRAN KHDER HASSAN, donna irachena nata il 1 luglio&#46;&#46;&#46;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il poster Trace The Face per il mese di agosto.  Vi chiediamo anche informazioni riguardo un caso che arriva da British Red Cross.&nbsp;<br>Si tratta di:</p>



<p>BEFRAN KHDER HASSAN, donna irachena nata il 1 luglio 1965in viaggio dall&#8217;Iraq verso l&#8217;Inghilterra, passando per la Turchia e presumibilmente anche per il nostro paese.</p>



<p><br>Qualsiasi informazione può essere utile. Grazie. </p>



<p></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="724" height="1024" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/08/TTF94_page-0001-724x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-15576" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/08/TTF94_page-0001-724x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 724w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/08/TTF94_page-0001-212x300.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 212w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/08/TTF94_page-0001-768x1086.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/08/TTF94_page-0001-1086x1536.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1086w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/08/TTF94_page-0001.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1240w" sizes="(max-width: 724px) 100vw, 724px" /></figure>
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		<title>Restoring family link: marzo</title>
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		<pubDate>Sat, 20 Mar 2021 09:09:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Migrazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Associazione Per i Diritti umani continua divulgare gli appelli per la ricerca di persone scomparse, del progetto &#8220;Restoring family link&#8221; della Croce Rossa Italiana e Trace the face. Trace The Face di Marzo:Questo mese&#46;&#46;&#46;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong><em>Associazione Per i Diritti umani</em></strong> continua divulgare gli appelli per la ricerca di persone scomparse, del progetto &#8220;Restoring family link&#8221; della Croce Rossa Italiana e Trace the face. </p>



<p>Trace The Face di Marzo:<br>Questo mese non ci sono informazioni da chiedere in merito a ricerche sul nostro territorio: se invece qualcuno con cui siete in contatto dovesse aver bisogno del  servizio, Croce Rossa Italiana è come sempre a disposizione.</p>



<p>Il manifesto del mese in corso:</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="724" height="1024" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/03/RESTORING-724x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-15179" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/03/RESTORING-724x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 724w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/03/RESTORING-212x300.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 212w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/03/RESTORING-768x1086.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/03/RESTORING-1086x1536.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1086w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/03/RESTORING.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1240w" sizes="(max-width: 724px) 100vw, 724px" /></figure>
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