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	<title>Inps Archives - Per I Diritti Umani</title>
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	<description>Periodico nazionale iscritto presso il tribunale di Milano n. 170 del 30/05/2018</description>
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	<title>Inps Archives - Per I Diritti Umani</title>
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		<title>Disoccupazione agricola: i richiedenti asilo ne hanno diritto anche se il loro permesso è di “breve durata”</title>
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		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 13:15:27 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>L’INPS ha rigettato, in numerosi casi, le domande di disoccupazione agricola per gli operai agricoli a tempo determinato cittadini extra Ue, sul presupposto dell’assenza di valido titolo di soggiorno a copertura del biennio assicurativo&#46;&#46;&#46;</p>
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<figure class="wp-block-image"><img src="https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2022/03/andrea-cairone-lzM3pbQim70-unsplash-1024x576.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-47286"/></figure>



<blockquote class="wp-block-quote"><p></p><cite>L’INPS ha rigettato, in numerosi casi, le domande di disoccupazione agricola per gli operai agricoli a tempo determinato cittadini extra Ue, sul presupposto dell’assenza di valido titolo di soggiorno a copertura del biennio assicurativo di riferimento per accedere alla prestazione.</cite></blockquote>



<p>(da asgi.it)</p>



<p></p>



<p>Il Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro ha affrontato la questione con alcune prime pronunce, offrendo ottimi spunti interpretativi volti a censurare la condotta dell’Ente Previdenziale.</p>



<p>Dalle sentenze in calce si evince che l’Inps&nbsp;<strong>non accoglie le domande di disoccupazione agricola presentate dai braccianti a tempo determinato che siano richiedenti protezione internazionale sostenendo che il relativo permesso di soggiorno sia equivalente ad un permesso di soggiorno per motivo di lavoro stagionale</strong>.</p>



<p>Tale assunto è stato tuttavia smentito dal Tribunale di Foggia che ha censurato l<strong>’erronea sovrapposizione operata dall’Inps tra permesso per lavoro stagionale e “permessi di durata inferiore ai nove mesi</strong>” (tra cui i permessi di soggiorno per richiesta asilo, considerati anch’essi “permessi brevi”). Si chiarisce che, al di là della durata e della supposta “brevità” dei titoli di soggiorno, solo i permessi di soggiorno per lavoro stagionale non sono coperti dalla disoccupazione e dai trattamenti di famiglia (<em>ex</em>&nbsp;art. 25, comma 1 e 2, d.lgs. 286/1998) e, pertanto,<strong>&nbsp;i permessi di soggiorno per richiesta asilo (previsti invece dal d.lgs. 142/2015) consentono l’accesso a tali forme di sostegno al reddito.</strong></p>



<p>Altro profilo di interesse attiene all’onere della prova incombente sulle parti: il Giudice del Lavoro statuisce il principio in virtù del quale, anche qualora il permesso di soggiorno in possesso del richiedente abbia una validità limitata solo ad un periodo del biennio di competenza della prestazione, è comunque onere dell’Ente Previdenziale eccepire e documentare in giudizio che le giornate lavorative effettuate si collocano al di fuori dell’arco di tempo in cui il cittadino straniero poteva legittimamente svolgere attività lavorativa.</p>



<p>E’ opportuno, quindi, ricordare che:</p>



<blockquote class="wp-block-quote"><p>– il richiedente asilo è tale in quanto ha manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale in qualsiasi forma e sino a quando non sia stata assunta dalla competente commissione territoriale o dal Tribunale una decisione definitiva su tale domanda (art. 2, d.lgs. 142/15);</p><p>– il suo regolare soggiorno è attestato anche solo dalla formalizzazione della richiesta di protezione (art. 4, co. 3, d.lgs. 142/15);</p><p>– decorsi 60 giorni dalla manifestazione di volontà di chiedere protezione il richiedente asilo può legittimamente svolgere attività lavorativa in Italia, indipendentemente dalla circostanza che le autorità competenti abbiano tempestivamente proceduto al rilascio del titolo di soggiorno o meno (art. 22, co. 1, d.lgs. 142/15);</p><p>– tale diritto si conserva anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno da parte delle autorità competenti, posto che il soggiorno regolare deriva direttamente dalla manifestazione di volontà di chiedere asilo e che comunque il ritardo della P.A. non intacca in alcun modo i diritti del richiedente asilo.</p></blockquote>



<blockquote class="wp-block-quote"><p></p><cite>Le due pronunce, pur nella loro sinteticità argomentativa, rappresentano un primo argine nei confronti di condotte palesemente discriminatorie poste in essere dall’Inps e (anche soltanto indirettamente) causa di una spirale perversa che coinvolge uno dei settori (quello agricolo ) in cui è maggiormente elevato il rischio di sfruttamento lavorativo: sfruttamento che, tra l’altro, ha tra le sue cause la condizione di debolezza sul mercato del lavoro dei braccianti agricoli immigrati che le misure di&nbsp;<em>welfare state</em>&nbsp;dovrebbero, invece, essere capaci di limitare, così aumentando il potere di contrattazione salariale dei lavoratori.</cite></blockquote>



<p>Si ringraziano gli avv.ti Stefano Campese e Dario Belluccio per la segnalazione</p>



<hr class="wp-block-separator"/>



<p><a href="https://www.asgi.it/?post_type=banca_dati&amp;p=47290&amp;preview=true&utm_source=rss&utm_medium=rss">Sentenza del Tribunale di Foggia del 23 febbraio 2022</a></p>



<p><a href="https://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-di-foggia-sentenza-8-settembre-2021/?utm_source=rss&utm_medium=rss">Sentenza del Tribunale di Foggia dell’8 settembre 2021</a></p>
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		<title>Il ddl per contrastare il lavoro nero in agricoltura</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 06:07:01 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Di Marco Omizzolo “Il mio padrone mi paga 3 euro l&#8217;ora. Però non mi paga da sei mesi. Io abito a Pontinia da tre anni e lavoro sempre in campagna come bracciante. Il mio&#46;&#46;&#46;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Di Marco Omizzolo</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;">“</span><span style="color: #000000;"><i>Il mio padrone mi paga 3 euro l&#8217;ora. Però non mi paga da sei mesi. Io abito a Pontinia da tre anni e lavoro sempre in campagna come bracciante. Il mio padrone ha una grande cooperativa agricola. Siamo in dieci indiani e tutti veniamo pagati 3 euro l&#8217;ora</i></span><span style="color: #000000;">”. Questa è una delle molte testimonianze raccolte da In Migrazione e pubblicate nei suoi dossier (scaricabili dal sito www.inmgrazione.it)?utm_source=rss&utm_medium=rss sulle condizioni di lavoro e sfruttamento dei braccianti indiani in provincia di Latina. Non sono storie isolate, frutto di malintesi, eccezioni, casi isolati di un sistema di produzione tutto sommato sano e virtuoso. È invece l&#8217;espressione di una condizione sociale diffusa che vincola un&#8217;intera classe sociale, quella dei braccianti, a vivere condizioni di lavoro servili o paraschiavistiche.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;">In questo caso si lavora sotto le serre o in campo aperto, d&#8217;inverno o d&#8217;estate, alle condizioni imposte dal padrone, sempre italiano, o dal caporale, italiano o migrante, senza il diritto di discutere, di parlare col sindacato, di denunciare. Lavoro e silenzio. Sfruttati senza diritto di parola o a tempo indeterminato, come titola un altro dossier di In Migrazione. È una forma di moderna riduzione in schiavitù, che lega la globalizzazione con il profitto, la violenza con lo sfruttamento, il ricatto lavorativo e, a volte, quando ad essere sfruttate sono le lavoratrici, meglio se straniere, anche sessuale, con la violazione sistematica, programmata, dei diritti umani. Sulla tratta internazionale a scopo di sfruttamento lavorativo, sulla riduzione in schiavitù, sul silenzio di migliaia di lavoratori e lavoratrici, si regge un sistema economico particolarmente redditizio, soprattutto per padroni, trafficanti, sfruttatori e mafiosi in genere.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Le cause alla base di questo processo sono più articolate e complesse di quelle che possono apparire ad un primo sguardo. Attengono alla ristrutturazione del capitalismo a livello globale, alla particolare natura del mercato del lavoro (italiano, europeo e mondiale), ai residui ideologici che si compongono in una nuova dottrina, spesso sottovalutata se non completamente trascurata dalla classe dirigente del Paese, che finisce col tutelarla con provvedimenti che cancellano diritti o il parcellizzano spalmandoli in una scala temporale in contraddizione, e non a caso, con la velocità propria del tempo della globalizzazione, quasi ad incastrare i diritti stessi, e in particolare quelli proprie del mondo del lavoro, in un domani che non verrà. La cancellazione dell&#8217;articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, i contenuti specifici del Jobs Act, l&#8217;innalzamento della tracciabilità economica dai mille euro ai tremila, gli ostacoli posti al sindacato e alla sua capacità di confrontarsi alla pari con il captale, un sistema giudiziario che (in particolare quello penale) è totalmente inefficiente e inefficace, ne sono la palese dimostrazione.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Eppur qualcosa si muove. Si muove nella società civile, tra i migranti, a volte nei tribunali di questo Paese e forse anche nelle istituzioni. Anni di battaglie, denunce, dossier e ricerche e, forse, le drammatiche morti di lavoratori e lavoratrici della scorsa estate, uccise da un sistema di produzione che trasforma il lavoratore in un oggetto o semplicemente in un mezzo per ottenere un profitto, dimenticandone la dimensione umana, hanno obbligato il governo italiano a partire un provvedimento che potrebbe andare nella giusta direzione. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">È stat</span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">o</span></span><span style="color: #000000;"> infatti redatto un disegno di legge (DDL, </span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura</span></span><span style="color: #000000;">) approvato in C</span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">o</span></span><span style="color: #000000;">nsigli</span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">o</span></span><span style="color: #000000;"> dei Ministri che ambisce, almeno nelle intenzi</span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">o</span></span><span style="color: #000000;">ni dichiarate, a contrastare sfruttamento lavorativo, agromafie e caporalato. Un provvedimento che merita un attento approfondimento. È utile premettere che nei suoi auspici e in parte anche nei suoi contenuti, esso consente di fare un passo in avanti rispetto alla drammatica situazione attuale. E se si sta davvero dalla parte dei braccianti, non si può accogliere con favore questo sforzo e sostenerlo. Però da qui a tirare fuori le bandiere ed inneggiare alla svolta rivoluzionaria, ce ne passa. Si deve essere cauti perché molto c&#8217;è ancora da fare, a partire da emendamenti che devono saper migliorare il provvedimento. Ma senza dubbio il DDL contiene alcune novità che vanno in una direzione condivisibile. Vediamoli nel merito.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">All&#8217;articolo 1, esso </span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">introduce sia la circostanza attenuante, per coloro che si sono efficacemente adoperati nell’individuazione di altri responsabili o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, diminuendo la pena da un terzo alla metà e si rende sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Si tratta di un articolo importante che va incontro alle molte rivendicazioni di sindacati e associazioni che da tempo chiedono, tra le altre cose, un inasprimento intelligente e ragionato delle pene capace di colpire i beni frutto dello sfruttamento lavorativo e del business che da esso ne derivano. Proprio nel pontino e in seguito alla pubblicazione del dossier di In Migrazione “Doparsi per lavorare come schiavi” nacque, per intuizione e volontà dell&#8217;On. Mattiello, la proposta di includere nel 416 bis del codice penale (reato di associazione mafiosa) il reato di caporalato (603 bis del c.c.). Con quel dossier, diffuso a livello internazionale e presentato alla Camera grazie all&#8217;interessamento dell&#8217;On. Realacci, derivò un dibattito diffuso e qualificato che contribuì all&#8217;approfondimento. Non a caso vennero in missione, proprio nel pontino, alcuni importanti parlamentari (On. Mattiello, On. Civati, On. Chaouki) che ascoltarono le testimonianze dirette dei lavoratori indiani, da cui numerose interrogazioni parlamentari. A testimonianza della rilevanza del provvedimento, l&#8217;articolo indicato continua affermando che può essere “</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;"><i>disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato ciò al fine di rafforzare gli strumenti di repressione per sottrarre in modo più efficace alla disponibilità dell&#8217;autore del reato le cose che servirono o furono destinate a commettere tale delitto ed i proventi da esso derivanti oltre quelli, nel caso non sia possibile intervenire direttamente su questi, nella disponibilità del reo per un valore corrispondente</i></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">”.</span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">Altrettanto importante è l&#8217;articolo 2 del DDL che “</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;"><i>aggiunge la fattispecie di reato tra quelli per cui è previsto l&#8217;arresto obbligatorio in flagranza di reato</i></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">”. L&#8217;arresto e l&#8217;effettività e celerità del provvedimento, sono fondamentali per la sconfitta dello sfruttamento lavorativo e del caporalato. Chi sfrutta, riduce in schiavitù, compie violenze fisiche e psicologiche spesso estreme contro altri uomini merita una punizione di tale natura. </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">L&#8217;articolo 3, invece, estende “</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;"><i>l’am</i></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;"><i>bito applicativo della confisca obbligatoria, già previsto per i reati della criminalità organizzata anche per il reato di caporalato, ampliando le ipotesi di confisca di beni per gli autori del reato</i></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">”. </span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">Senza alcun dubbio sarebbe utile una riflessione più ampia e approfondita del fenomeno dello sfruttamento lavorativo o del caporalato e sarebbe utile allargare il campo dei soggetti responsabili anche sul piano giudiziario dello stesso, se non della riduzione in servitù o schiavitù. E senza alcun dubbio si dovrà chiedere al Parlamento di fare uno sforzo coraggioso, superando resistenze corporative poco legittime su un tema di questa natura. </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">L&#8217;articolo 4 </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">introduce la “</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;"><i>responsabilità amministrativa degli enti per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all&#8217;articolo 603 bis del codice penale</i></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">” mentre l</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">&#8216;articolo 5 a</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">l</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">imentare ulteriormente “</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;"><i>il fondo per le misure antitratta istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso i proventi derivanti dalla confisca dei beni in violazione del reato di cui all’articolo 603 bis del codice penale</i></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">”. </span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">L&#8217;articolo 6 </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">modifica e integra la disciplina della Rete del lavoro agricolo di qualità. Tali modifiche e integrazioni v</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">o</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">gl</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">i</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">o</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">n</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">o</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;"> estendere l’ambito dei soggetti che possono aderire alla Rete e le funzioni svolte dalla Cabina di regia della Rete stessa. La norma prevede l’adesione da parte di sportelli unici per l’immigrazione, istituzioni locali, centri per l’impiego, enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura e agenzie interinali. La norma, inoltre, prevede che i soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete; conseguentemente gli enti locali possono stabilire che la stipula della predetta convenzione sia condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti allo scopo dai medesimi enti. La norma prevede poi che i costi del trasporto e le modalità di ripartizione dei medesimi tra azienda e lavoratore siano stabiliti dalla contrattazione stipulata tra le organizzazione più rappresentative sul piano nazionale e che la violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporti l’immediata ineffettività della stessa.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">Con riferimento all’ampliamento delle funzioni svolte dalla Cabina di regia che sovraintende alla Rete del lavoro agricolo di qualità, la norma prevede le seguenti ulteriori funzioni: svolgere monitoraggi costanti, su base trimestrale, anche accedendo ai dati disponibili presso il Ministero del lavoro e l’INPS, mediante il sistema attualmente vigente per le aziende non agricole e ai dati relativi all’instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro e dell’andamento del mercato del lavoro agricolo. Infine, promuove iniziative in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all’evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati. In particolare la Cabina di regia promuoverà la stipula delle convenzioni e svolgerà i propri compiti avvalendosi delle informazioni in possesso delle commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli e dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale e di congruità occupazionale dell’impresa agricola.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">La norma, inoltre, amplia la tipologia di condanne penali che l’impresa agricola richiedente non deve aver riportato. In particolare, oltre alle condanne per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la norma fa riferimento anche a condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l’incolumità pubblica; contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio e contro il sentimento per gli animali. Dunque, un ddl che cambia nella direzione gusta la normativa vigente e che restituisce un po&#8217; di speranza n chi contrasta l fenomeno dello sfruttamento, delle agromafie e del caporalato, </span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">Resta però da fare ancora un grande lavoro di analisi, apprendimento, ricognizione del fenomeno dello sfruttamento lavorativo nelle campagne italiane e del caporalato, per elaborare una normativa più complessa e capace di debellarlo nel merito e definitivamente. Si tratta ad esempio di richiamare sul piano etico e anche penale tutti coloro che si prestano, con le loro competenze e professionalità, a servire trafficanti e sfruttatori, in primis commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, ragionieri e consulenti vari che agevolano il sistema di tratta e sfruttamento lavorativo dei braccianti italiani e stranieri. Costoro costituiscono lo strumento fondamentale nelle mani degli sfruttatori che consente loro di sfuggire alla legge e di perpetrare il meccanismo della tratta. Riconoscerne le responsabilità è fondamentale. L&#8217;auspicio è che, appena giunta in Parlamento, il ddl potrà essere emendato per riuscire a miglioralo così da sconfiggere definitivamente questo odioso crimine e debellare il complesso di interessi (economici e politici) che su di esso si è costituito. Vedremo se questo governo avrà la sensibilità e l&#8217;umiltà di ascoltare quanti lavorano sul campo da anni. </span></span></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY">L&#8217;Associazione per i Diritti umani ringrazia moltissimo Marco Omizzolo per questo suo contributo.</p>
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		<title>Progetto “Il lavoro è cittadinanza”</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2013 06:14:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>“E&#8217; in continuo aumento la quota dei titolari di permesso CE per soggiornati di lungo periodo, che già costituiscono la maggioranza dei cittadini non comunitari. Questo dato dimostra che l&#8217;immigrazione in Italia non è&#46;&#46;&#46;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2013/12/inps_kyenge-400x300.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" border="0" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2013/12/inps_kyenge-400x300.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" height="240" width="320" /></a></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">

</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
<p>“E&#8217; in<br />
continuo aumento la quota dei titolari di permesso CE per soggiornati<br />
di lungo periodo, che già costituiscono la maggioranza dei cittadini<br />
non comunitari. Questo dato dimostra che l&#8217;immigrazione in Italia non<br />
è fatta di lavoratori temporaneamente ospiti, né di intrusi come<br />
crede una parte dell&#8217;opinione pubblica, ma soprattutto di persone che<br />
intendono rimanere, costruire o ricongiungere le loro famiglie,<br />
divenendo pienamente cittadini. Si continua a chiamarli “stranieri”<br />
(o, peggio, “extracomunitari”), ma non ci si accorge che gli<br />
immigrati sono cittadini di fatto, autorizzati a un soggiorno a tempo<br />
indeterminato in base al diritto comunitario recepito<br />
nell&#8217;ordinamento italiano. </p>
<p></p>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
E&#8217;<br />
chiaro che ci sono dei settori dove le discriminazioni sono molto<br />
forti, come per esempio nello sport e nell&#8217;accesso al lavoro e credo<br />
che anche il lavoro che portiamo avanti serve proprio per dare<br />
risposte concrete per l&#8217;accesso a tutti, soprattutto per le pari<br />
opportunità.</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
La crisi<br />
non ha colore, tutti ne possiamo uscire soltanto uniti. La crisi<br />
colpisce tutti, cittadini italiani e stranieri. Si può uscire<br />
vincenti dalla crisi, ma non credo che una guerra fra poveri possa<br />
essere la soluzione”.</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
Queste<br />
le parole del Ministro per l&#8217;integrazione, Cècile Kienge, durante la<br />
presentazione del Dossier statistico immigrazione 2013, redatto<br />
grazie alla collaborazione tra il centro studi Idos e l&#8217;Ufficio<br />
antidiscriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio (UNAR):<br />
secondo il dossier sono 5 milioni e 186 mila gli stranieri<br />
regolarmente presenti sul territorio italiano. Moltissimi di loro<br />
forniscono un apporto decisamente positivo in termini di valore<br />
aggiunto nel Pil e per la contribuzione nel nostro sistema<br />
previdenziale.</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
A fine<br />
ottobre è stato proprio presentato anche un progetto, promosso dal<br />
Ministro Kyenge e dall&#8217;Inps, che si pone l&#8217;obiettivo di dimostrare<br />
che i lavoratori provenienti da altri Paesi costituiscono una parte<br />
importante dello sviluppo economico, sociale e culturale del nostro<br />
Paese, sia come lavoratori dipendenti o autonomi sia come<br />
imprenditori.
</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
Il<br />
progetto intende sensibilizzare l&#8217;opinione pubblica, attraverso i<br />
media e gli organi di stampa, sul fatto che un migrante che lavora<br />
non è un ospite, ma un lavoratore nel pieno dei suoi diritti così<br />
come stabilito dalla Costituzione italiana. Un lavoratore che produce<br />
reddito per sé è una risorsa per tutto il Paese.</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
Anche<br />
Antonio Mastrapasqua, Presidente dell&#8217;Inps, ha dichiarato a questo<br />
proposito: “ E&#8217; importante comunicare a tutti i cittadini che il<br />
lavoro non ha colore, etnia, lingua o religione. Il lavoro è lo<br />
strumento di contribuzione alla crescita della comunità nazionale”.</p>
</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
Durante<br />
la presentazione del progetto è stato lanciato lo spot intitolato<i> I</i><i>l<br />
lavoro è cittadinanza: </i>un<br />
imprenditore straniero cerca un candidato per la sua azienda. Come?<br />
Mettendo a nudo i pregiudizi che circolano in Italia riguardo al<br />
lavoro dei migranti. L&#8217;imprenditore immigrato, infatti, gira per le<br />
strade e nei luoghi frequentati dai ragazzi per offrire un posto di<br />
lavoro, ma riceve solo rifiuti. Usa una telecamera nascosta e<br />
riprende i ragazzi che, al momento dell&#8217;offerta del lavoro,<br />
diostolgono lo sguardo o proseguono dritto per la loro strada. Lo<br />
spot termina con un messaggio: sono un imprenditore immigrato, i<br />
lavoratori migranti producono il 10% del Pil nazionale, riconoscerne<br />
l&#8217;importanza significa riconoscere un&#8217;opportunità.
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<p></p>
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