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	<title>legislatore Archives - Per I Diritti Umani</title>
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		<title>Strategia nazionale Lgbt</title>
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		<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 09:27:31 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>STRATEGIA LGBT+, LE ASSOCIAZIONI CHIEDONO UN INCONTRO ALLA MINISTRA BONETTI: &#8220;MIGLIORARE IL TESTO&#8221; Leggiamo in una intervista alla Ministra Bonetti che il Governo è pronto a varare la nuova “Strategia nazionale LGBT+”.La sua stesura,&#46;&#46;&#46;</p>
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<p>STRATEGIA LGBT+, LE ASSOCIAZIONI CHIEDONO UN INCONTRO ALLA MINISTRA BONETTI: &#8220;MIGLIORARE IL TESTO&#8221;</p>



<p>Leggiamo in una intervista alla Ministra Bonetti che il Governo è pronto a varare la nuova “Strategia nazionale LGBT+”.<br>La sua stesura, approvazione e pubblicazione è stata sollecitata da tempo sia dalle associazioni che partecipano al “tavolo di consultazione permanente per la promozione dei diritti e la tutela delle persone LGBT+” sia da una recente petizione pubblica (allout.lgbt/italylgbtstrategyfbo).<br>Il testo che il Ministero ha condiviso con le associazioni raccoglie molte delle importanti linee di azione discusse nei tavoli di lavoro, ma è carente sui temi politicamente più impegnativi e manca di fotografare le lacune del quadro giuridico nazionale, in particolare in materia di tutela dei minori e delle famiglie omogenitoriali, su cui tanto la Corte Costituzionale quanto il Parlamento europeo hanno invitato il legislatore ad intervenire, e di tutela contro la violenza basata su orientamento sessuale e identità di genere.<br>Ringraziando l&#8217;UNAR per il lavoro di coordinamento e sintesi, sicuramente non facile nell’attuale contesto, chiediamo alla Ministra di operare ulteriormente per integrare la Strategia Nazionale, rendendola più vicina ai bisogni reali delle persone.<br>La crisi economico-sociale, i cui effetti sono ormai evidenti, si abbatte in maniera ancora più dura sulle persone che subiscono discriminazioni a livello legislativo e sociale. Sappiamo bene che è compito del legislatore colmare questo divario, ma una strategia efficace costituisce oggi una grande opportunità, attesa da anni, per prevenire le discriminazioni e contribuire ad un cambiamento culturale.<br>Per questo motivo, prima dell’approvazione della Strategia, le scriventi associazioni hanno richiesto un incontro alla Ministra.</p>



<p>ALFI<br>AGEDO<br>Arcigay<br>ARC<br>Certi Diritti<br>Circolo Mario Mieli<br>EDGE<br>Famiglie Arcobaleno<br>Gaynet<br>IGLBC<br>MIT<br>NUDI<br>Libellula<br>Omphalos LGBTI<br>Polis Aperta<br>Quore<br>Rete Genitori Rainbow<br>Rete Lenford</p>
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		<title>Ergastolo ed abbreviato</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2019 07:25:28 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Di Alessia Sorgato (avvocato) Lo scorso 12 aprile 2019 è stata approvata la legge n. 33 che impedisce di chiedere il rito abbreviato agli accusati di un delitto per cui prevista la pena dell’ergastolo.&#46;&#46;&#46;</p>
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<div class="wp-block-image"><figure class="alignright"><img loading="lazy" width="194" height="259" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/06/imgres5.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-12700"/></figure></div>



<p>Di
Alessia Sorgato (avvocato)</p>



<p>Lo
scorso 12 aprile 2019 è stata approvata la legge n. 33 che impedisce
di chiedere il rito abbreviato agli accusati di un delitto per cui
prevista la pena dell’ergastolo. 
</p>



<p>La
Novella è stata annunciata – forse a torto – nel solco di una
politica, anche legislativa, di stampo apparentemente più rigoroso,
ed ha incontrato reazioni svariate a seconda della provenienza:
fortemente critico il mondo dell’avvocatura, più o meno favorevole
l’opinione pubblica. 
</p>



<p>Il
divario, a modesto parer mio, dipende non tanto dalla coloritura
partitica della legge (peraltro, non nuova nel panorama italiano)
quanto dall’estremo allarme sociale destato dai delitti
astrattamente puniti con la sanzione più afflittiva: l’ergastolo
infatti è previsto, tra gli altri, per strage, omicidio e sequestro
di persona aggravati.</p>



<p>Il
rito abbreviato, dal canto suo, è stato introdotto con la riforma
del codice di procedura penale del 1988 e consente la definizione del
processo “allo stato degli atti” presenti nel fascicolo del
giudice per l’udienza preliminare quindi, di fatto, sulle
risultanze delle indagini e sugli eventuali apporti delle difese
(anche della vittima, quindi).</p>



<p>La
sua premialità, ossia lo sconto di pena di un terzo, va messa in
correlazione col notevole risparmio di tempo e di risorse che tale
scelta comporta: sarà sufficiente infatti un giudice ed il suo
cancelliere contro gli otto componenti della Corte d’Assise – due
togati e sei laici – più tutti i giudici popolari supplenti e, di
prassi, alla decisione si arriverà in una, massimo due o tre
udienze.</p>



<p>Il rapporto tra abbreviato ed ergastolo quindi è matematico: qualora l’imputato opti per questo rito, in caso di condanna non gli verrà comminata la pena perpetua, ma la reclusione per trent’anni (almeno in linea teorica perché, come vedremo questo è il primo punto su cui si sono registrate le alterne vicende della norma).</p>



<p>Ma è soprattutto un rapporto a singhiozzo, scandito da numerosi rimaneggiamenti sia ad opera del legislatore che della Corte Costituzionale. All’inizio, infatti, per accedere al rito abbreviato era necessario il consenso del Pubblico Ministero, elemento questo su cui obiettivamente si poteva lavorare, per esempio subordinandolo a qualche forma di risarcimento o restituzione a favore della vittima o, peggio, di chi restava a piangerla.  </p>



<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" width="724" height="483" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/06/giustizia-ThinkstockPhotos-676815338-jpg.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-12701" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/06/giustizia-ThinkstockPhotos-676815338-jpg.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 724w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/06/giustizia-ThinkstockPhotos-676815338-jpg-300x200.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 724px) 100vw, 724px" /><figcaption>gavel, scales of justice, books, wooden table and blue background</figcaption></figure>



<p>Nel
1991 fu escluso per i reati puniti con l’ergastolo, e questo
proprio in virtù della critica da parte della Consulta alla
sostituzione automatica con la pena a trent’anni. Anche allora si
aprirono i fronti del dibattito, diviso tra chi optava per la
possibilità di procedere allo stato degli atti, salvo poi non
concedere sconti di pena e chi invece stava a favore della
inammissibilità tout court. 
</p>



<p>Nel
1999 con la legge c.d. Carotti le cose sono tornate <em>ab
origine</em>:
abbreviato ammesso ed ergastolo convertito in trent’anni di
reclusione. 
</p>



<p>Vent’anni
dopo, il nuovo <em>revirement</em>,
con automatica esclusione del rito, salvo il recupero degli sconti di
pena se, a conclusione dell’udienza preliminare o del successivo
dibattimento, emerga che il delitto commesso non merita ergastolo ma
una pena inferiore (per fornire un esempio banale, se si scopra che
il soggetto sequestrato non è deceduto, ma è ancora in vita).</p>



<p>Personalmente
prevedo nuove questioni di legittimità costituzionale ed il fatto
che non se ne registrino ancora dipende solo dal fattore temporale:
entrata in vigore il 20 aprile 2019, la legge si applica solo a fatti
commessi successivamente a tale data, il che comporta che mentre si
scrive questo articolo (giugno 2019) nessuna indagine per delitti
così efferati può essere stata conclusa ed approdata in udienza
preliminare (sede in cui presumibilmente verranno sollevate le
eccezioni).</p>



<p>Alla
base del rischio che questa norma venga nuovamente travolta ci sono,
anzitutto, quasi novant’anni di giurisprudenza sull’art. 3 della
Costituzione, dedicato al principio di eguaglianza, così
efficacemente riassunto in qualsiasi aula giudiziaria con la frase
“La legge è uguale per tutti”. 
</p>



<p>E
se di primo acchito può sembrare una formula di facciata, dedicata
alla parità di diritti che vanno riconosciuti ad accusati abbienti
come ai poveri, ai cittadini come agli stranieri, e così via,
precisandola nel senso che qui ci interessa sta a significare una
cosa differente, ossia che tutti gli imputati, qualsiasi sia il reato
di cui devono rispondere, devono accedere alla Giustizia alle
medesime condizioni.</p>



<p>Questo
mi pare il vero <em>vulnus</em>
della questione.</p>



<p>Trovo
assolutamente marginale il discorso del risparmio di tempo e del
risparmio di denaro perché di fronte alla morte (perché di questo
stiamo parlando) nessuno può permettersi di risparmiare o
risparmiarsi: quello che i cittadini chiedono è giustizia, equità,
riparazione.</p>



<p>Le
statistiche sull’incidenza del rito abbreviato proprio in casi di
omicidio (che pare essere molto alta), che la nuova legge
sbaraglierebbe a favore di lunghi dibattimenti con testimoni e magari
periti e quant’altro, si spiegano non tanto con la furbesca
attitudine dell’imputato a cercare di “sfangarla” con una pena
più breve. Questo è quello che si è fatto credere alla gente. Di
fatto stiamo parlando della differenza (non così marcata) tra un
“fine pena mai” e trent’anni di carcere; tra un ergastolo con
ed un ergastolo senza isolamento diurno. Non ci passano decine di
anni di carcere in meno.</p>



<p>Noi
operatori del diritto conosciamo una realtà ben diversa, che non si
limita ai reati più gravi, ma che costituisce la regola generale per
qualsiasi penalista. L’abbreviato è il rito dei “molto
colpevoli” o dei “molto innocenti”. In caso di “tanta prova”,
esattamente come in caso di “poca prova”, perché rischiare con
un processo ordinario, dove qualsiasi testimone convocato di persona
potrebbe aggravare la situazione?</p>



<p>Si
chiudono i giochi con quel che c’è nel fascicolo all’udienza
preliminare: se l’imputato è spacciato, tanto vale che abbia uno
sconto di pena. Se contro di lui si è raccolto poco, allora c’è
caso che il giudice lo assolva (molto più raro, infatti, che un
G.u.p. pronunci sentenza di non luogo a procedere).</p>



<p>All’allarme
sociale destato da questi gravissimi delitti (si pensi ai
femminicidi, che hanno ispirato anche la sottoscritta a formulare
proposte di legge che attenuassero l’innegabile scotto pagato dai
famigliari della vittima) e, soprattutto, al senso di ingiustizia che
aleggia ormai nel nostro Paese, si può rispondere in modo molto più
efficace.</p>



<p>Ma
fino a quando il legislatore non ascolterà chi ha proposte davvero
concrete da offrire, lavoreremo con leggi fatte di elastico, oggi
allungatissime, domani rotte.</p>
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