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	<title>legislazione Archives - Per I Diritti Umani</title>
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	<description>Periodico nazionale iscritto presso il tribunale di Milano n. 170 del 30/05/2018</description>
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		<title>L’organizzazione Internazionale del Lavoro e il lavoro minorile: dalla fondazione ai giorni nostri</title>
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		<pubDate>Sat, 04 Jun 2022 08:02:12 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>(da unipd-centrodirittiumani.it) Ludovica Aricò&#160;ha concluso il corso di laurea magistrale “Human Rights and Multi-level Governance” presso l&#8217;Università di Padova. Attualmente è iscritta ad un Master di secondo livello in “Esperti in Politica e Relazioni&#46;&#46;&#46;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/06/lav.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="1024" height="545" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/06/lav-1024x545.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-16398" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/06/lav-1024x545.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/06/lav-300x160.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/06/lav-768x409.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/06/lav.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<h1></h1>



<p>(da unipd-centrodirittiumani.it)</p>



<p><strong>Ludovica Aricò&nbsp;</strong>ha concluso il corso di laurea magistrale “Human Rights and Multi-level Governance” presso l&#8217;Università di Padova. Attualmente è iscritta ad un Master di secondo livello in “Esperti in Politica e Relazioni Internazionali” a Roma. Questo articolo è un estratto della tesi di laurea discussa ad ottobre 2021 sotto la supervisione del prof. Lorenzo Mechi.</p>



<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&nbsp;</p>



<p>L&#8217;articolo mira ad illustrare la missione dell&#8217;Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) nella lotta contro il lavoro minorile, e a sottolineare i punti di forza e di debolezza del suo approccio. Per raggiungere questo obiettivo, l&#8217;elaborato esaminerà la storia dell&#8217;OIL nell&#8217;affrontare il lavoro minorile dalla sua fondazione ai giorni nostri. L&#8217;analisi si concentrerà su tre diversi periodi storici: dal 1919 al 1949; dagli anni &#8217;70 alla fine degli anni &#8217;90; dal 2020 ai giorni nostri. In conclusione, si forniranno delle conclusioni sull&#8217;efficacia del lavoro dell&#8217;Organizzazione in linea con le presenti osservazioni.</p>



<p><strong>INTRODUZIONE: IL LAVORO MINORILE NEL PANORMA INTERNAZIONALE</strong></p>



<p>Il lavoro minorile,&nbsp;<a href="https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm?utm_source=rss&utm_medium=rss">definito dall’OIL</a>&nbsp;come&nbsp;<strong>&#8220;il lavoro che priva i bambini della loro infanzia, del loro potenziale e della loro dignità, e che è dannoso per lo sviluppo fisico e mentale&#8221;</strong>, è presente nella comunità internazionale fin dalla rivoluzione industriale. A causa della sua intensità, i governi hanno sempre cercato di prevenire e monitorare il lavoro minorile sia a livello nazionale che internazionale. In ogni modo, solo con&nbsp;<strong>la fondazione dell&#8217;OIL&nbsp;</strong><a href="https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm?utm_source=rss&utm_medium=rss"><strong>nel 1919</strong></a>&nbsp;si raggiunge un importante punto di svolta nell&#8217;interesse degli Stati nell&#8217;adozione di norme internazionali comuni per prevenire e proteggere i diritti dei lavoratori, compresi i bambini e le bambine. Infatti, dal 1919, l&#8217;OIL è un attore chiave nell&#8217;affrontare il lavoro minorile, garantendo un&#8217;arena pacifica in cui&nbsp;<a href="https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/who-we-are/tripartite-constituents/lang--en/index.htm?utm_source=rss&utm_medium=rss">datori di lavoro, governi e sindacati</a>&nbsp;possono lavorare insieme per proteggere i diritti dei lavoratori. Oggi, l&#8217;OIL è la principale organizzazione internazionale impegnata nell&#8217;eliminazione del lavoro minorile, grazie anche alla produzione di&nbsp;<a href="https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12000:0::NO:::&utm_source=rss&utm_medium=rss">numerosi strumenti giuridicamente vincolanti</a>&nbsp;ed operativi per regolamentare l&#8217;età minima al lavoro ed eliminare il lavoro minorile nel globo. L&#8217;alto numero di ratifiche e la consistente partecipazione degli Stati Membri a operazioni&nbsp;<em>ad hoc</em>&nbsp;negli ultimi decenni sono risultati fondamentali nella lotta contro il lavoro minorile.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/06/image.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-1" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="397" height="370" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/06/image.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-16397" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/06/image.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 397w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/06/image-300x280.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 397px) 100vw, 397px" /></a></figure>



<p>&nbsp;(Source:&nbsp;<a href="https://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/WCMS_817699/lang--en/index.htm?utm_source=rss&utm_medium=rss">ILO and UNICEF: Child Labour: Global estimates 2020, trends and the road forward (New York, 2021)</a></p>



<p>Tuttavia, la comunità internazionale non sta ottenendo risultati altrettanto importanti da un punto di vista pratico. Di fatti, come affermato nel&nbsp;<a href="https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_797515.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">report dell’OIL ed UNICEF sul lavoro minorile nel 2020</a>,&nbsp;<strong>più di 160 milioni di bambini e bambine</strong>&nbsp;(tra i cinque e i diciassette anni) sono attualmente impiegati nelle peggiori forme di lavoro minorile. Le statistiche dimostrano che, nonostante i numerosi strumenti creati, l&#8217;OIL non è riuscita nel suo tentativo di sradicare completamente il fenomeno o, almeno, di ridurne l&#8217;intensità entro il 2030. La missione dell&#8217;OIL è stata virtuosa nel creare una cooperazione internazionale e nel sensibilizzare le nazioni, ma relativamente inefficace nel raggiungere i risultati attesi. Innegabilmente, l’attuale quadro giuridico internazionale attuale ha delle debolezze che minano la capacità dell&#8217;organizzazione di raggiungere il suo obiettivo di sradicare il lavoro minorile a livello globale.</p>



<p>Gli aspetti negativi e positivi dell&#8217;attuale approccio possono essere rintracciati nella storia stessa dell&#8217;Organizzazione. Invero, monitorando l&#8217;evoluzione dell&#8217;azione dell&#8217;OIL contro il lavoro minorile, è possibile evidenziare come alcuni elementi positivi e negativi, specifici di un particolare periodo storico, abbiano lasciato un forte strascico nella capacità di azione dell’OIL, influenzando fortemente la sua missione.</p>



<p><strong>I PRIMI PASSI DELL’ORGANIZZAZIONE</strong></p>



<p><a href="https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_709665.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss"><strong>Dal 1919 al 1948</strong></a><strong>,&nbsp;</strong>l&#8217;OIL ha prodotto ben sette convenzioni sia per stabilire&nbsp;<a href="https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312150:NO&utm_source=rss&utm_medium=rss">una comune età minima di accesso</a>&nbsp;al lavoro, che per regolare&nbsp;<a href="https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312151:NO&utm_source=rss&utm_medium=rss">i turni di notte</a>&nbsp;dei bambini. Gli obblighi internazionali formati rappresentarono un grande successo per l&#8217;OIL e per la lotta universale contro il lavoro minorile. Nonostante le difficoltà economiche poste dalla Prima Guerra Mondiale, dagli effetti della Grande Depressione e la conseguente disoccupazione di massa; l&#8217;Organizzazione non perse l&#8217;occasione di produrre Convenzioni legalmente vincolanti che fossero in grado di rafforzare l’esistente sistema giuridico internazionale anti-lavoro-minorile.</p>



<p>Il quadro stabilito creò elementi giuridici che sono ancora oggi fondamentali per la missione generale dell&#8217;OIL. In primo luogo, dall’analisi di queste Convenzioni si può evincere la misura in cui&nbsp;<strong>il lavoro minorile possa essere una seria&nbsp;</strong><a href="https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312205:NO&utm_source=rss&utm_medium=rss"><strong>minaccia alla salute, allo sviluppo umano e alla moralità dei giovani</strong></a><strong>.</strong>&nbsp;In secondo luogo, le delegazioni, specialmente quelle dei sindacati, spinsero fortemente per imporre&nbsp;<strong>la frequenza scolastica</strong>&nbsp;tra i più giovani. Si suppose che tale obbligo potesse ridurre considerevolmente l&#8217;alto tasso di bambini impiegati in vari settori. In terzo luogo, venne imposto per la prima volta nella storia che la protezione dei bambini sul posto di lavoro dovesse essere inserita nel più complesso&nbsp;<a href="https://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_169521/lang--en/index.htm?utm_source=rss&utm_medium=rss"><strong>universo dei diritti umani</strong></a><a href="https://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_169521/lang--en/index.htm?utm_source=rss&utm_medium=rss">.</a></p>



<p>Nonostante queste importanti basi legali, alcuni gravi problemi furono subito evidenti nelle Convenzioni. I settori più pericolosi per l’incolumità dei bambini non vennero regolamentati, ovvero&nbsp;<strong>le imprese familiari e l&#8217;agricoltura.</strong>&nbsp;L’ostacolo principale fu rappresentato da un comune malinteso sulla natura stessa del lavoro minorile. Infatti, svariate delegazioni nazionali sostenevano nei vari incontri della Conferenza Generale dell’OIL che il lavoro in un&#8217;industria familiare o all&#8217;aria aperta non potesse essere pericoloso per la salute dei bambini. Questa idea generale influenzò negativamente il risultato finale, generando&nbsp;<strong>un sistema di protezione nocivamente incompleto</strong>. Inoltre, l&#8217;organizzazione concesse enormi margini di discrezionalità ai governi nazionali, sia dal punto di vista legale che pratico. A dimostrazione di ciò, l&#8217;OIL non fu in grado in quegli anni di produrre elementi universalmente accettati. Le grandi mancanze furono: una definizione giuridica universale del lavoro minorile e un&#8217;età minima comune di accesso al lavoro. Questi difetti contribuirono a creare una grande lacuna nel diritto internazionale, con forti ripercussioni a livello nazionale. In aggiunta, la mancanza di un programma operativo internazionale per sostenere tecnicamente gli Stati nell&#8217;implementazione degli standard internazionali rese il quadro ancora più precario ed instabile.</p>



<p><strong>I GRANDI TRAGUARDI INTERNAZIONALI NELLA LOTTA AL LAVORO MINORILE</strong></p>



<figure class="wp-block-image"><img src="https://unipd-centrodirittiumani.it/public/pics/Universal_retification_of_ILO_Convention_No_182.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt=""/></figure>



<p>(Source:&nbsp;<a href="https://youtu.be/09sjAViDuqQ?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-video-0">Universal ratification of ILO Convention No. 182 on the Worst Forms of Child Labour</a>, ILO)</p>



<p><a href="https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_709665.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss"><strong>Dagli anni &#8217;70 alla fine degli anni &#8217;90</strong></a><strong>,&nbsp;</strong>l&#8217;OIL riuscì a fare grandi miglioramenti, superando i principali ostacoli creati nei decenni precedenti, principalmente causati dell’opposizione di alcuni governi nazionali. Ad oggi, gli strumenti prodotti in questa fase rappresentano le pietre miliari del quadro internazionale contro il lavoro minorile.&nbsp; Questi sono: la Convenzione sull&#8217;età minima del 1973, la Convenzione sulle peggiori forme di lavoro minorile del 1999 e il Programma internazionale per l&#8217;eliminazione del lavoro minorile (IPEC). È importante sottolineare le novità presenti in ogni strumento per potere comprendere quanto forte sia stato il lavoro di dialogo e mediazione portato avanti dall’OIL.&nbsp;&nbsp;</p>



<p><a href="https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312283:NO&utm_source=rss&utm_medium=rss"><strong>La Convenzione sull&#8217;età minima del 1973 (n.138)</strong></a>&nbsp;dell&#8217;Organizzazione Internazionale del Lavoro&nbsp;<strong>fissa la soglia dell&#8217;età minima universale a quindici anni,</strong>&nbsp;concedendo agli Stati di fissare un&#8217;età minima inferiore ai quattordici anni con la promessa di rispettare l&#8217;obbligo dei quindici anni il più presto possibile.</p>



<p>Essa afferma che:</p>



<p><em>L&#8217;età minima [&#8230;] non deve essere inferiore a&nbsp;</em><em>all&#8217;età del completamento della scuola dell&#8217;obbligo&nbsp;</em><em>e, in ogni caso, non può essere inferiore a 15 anni. [&#8230;]&nbsp;<br></em><em>Un membro la cui economia e le cui strutture educative non sono sufficientemente sviluppate&nbsp;</em><em>può inizialmente prevedere un&#8217;età minima di 14 anni.</em></p>



<p>Inoltre, viene dato alla scuola un ruolo centrale, presentandolo come strumento principale per ridurre efficacemente il numero totale di bambini lavoratori. Nonostante le tensioni della guerra fredda, il documento fu ampiamente ratificato dagli Stati, dimostrando un nuovo e crescente interesse della comunità internazionale per la difesa dei diritti dei bambini.<br></p>



<p><a href="https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312327:NO&utm_source=rss&utm_medium=rss"><strong>La Convenzione sulle peggiori forme di lavoro minorile del 1999 (n.182)</strong></a>&nbsp;dell&#8217;Organizzazione Internazionale del Lavoro fornisce&nbsp;<strong>una definizione universalmente accettata del lavoro minorile</strong>, dopo ben ottant&#8217;anni dalla fondazione dell&#8217;OIL.</p>



<p>Gli stati membri hanno concordato che:</p>



<p>L<em>&#8216;espressione &lt;&gt; comprende:</em></p>



<p><em>(a) tutte le forme di schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, come la vendita e il traffico di bambini, la servitù per debiti e la servitù della gleba e il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o obbligatorio di bambini da utilizzare nei conflitti armati.</em></p>



<p><em>(b) l&#8217;uso, il procurare o l&#8217;offrire un bambino per la prostituzione, per la produzione di pornografia o per spettacoli pornografici.</em></p>



<p><em>(c) l&#8217;uso, il procurare o l&#8217;offrire un minore per attività illecite, in particolare per la produzione e il traffico di droga come definito nei trattati internazionali pertinenti.</em></p>



<p><em>(d) il lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto,&nbsp;</em><em>possa nuocere alla salute, alla sicurezza o alla morale dei bambini.<br></em></p>



<p><a href="https://papyrus.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_1200/lang--en/index.htm?utm_source=rss&utm_medium=rss">La definizione</a>&nbsp;cerca di riferirsi a tutte quelle circostanze che, per la loro essenza, possono essere&nbsp;<strong>mentalmente, fisicamente, socialmente o moralmente pericolose e dannose per i bambini</strong>. Tale definizione include fondamentalmente tutte quelle pratiche in cui i bambini lavorano contro la loro volontà o sono costretti a lavorare sotto ricatto. Tra i vari esempi riportati nella Convenzione, importanti da menzionare sono:&nbsp;<strong>la schiavitù, la prostituzione, il lavoro per attività illecite</strong>. Questi, come altri elencati nel testo originale, sono lavori da cui i bambini non possono facilmente scappare e danneggiano seriamente il loro sviluppo fisico e psicologico. Inoltre, nel tentativo di proteggere efficacemente la vita dei bambini, la Convenzione fornisce agli stati membri linee guida rilevanti su come costruire i quadri nazionali, pur lasciando un ampio margine di discrezionalità. Questa&nbsp;<strong>flessibile</strong>&nbsp;<strong>rigidità&nbsp;</strong>ha garantito un consenso universale e un alto numero di ratifiche.</p>



<p><a href="https://papyrus.ilo.org/ipec/programme/lang--en/index.htm?utm_source=rss&utm_medium=rss"><strong>Il Programma internazionale sull&#8217;eliminazione del lavoro minorile (IPEC),</strong></a>&nbsp;lanciato nel 1992, ha assicurato il rafforzamento dell&#8217;azione legale dell&#8217;OIL sulla riduzione del lavoro minorile.&nbsp;<strong>È il primo programma operativo dell&#8217;OIL per combattere il lavoro minorile attraverso la cooperazione internazionale</strong>. Questa campagna permanente fu creata con lo scopo di: raccogliere dati; monitorare le tendenze; informare gli Stati membri, l&#8217;Organizzazione e la società civile; e intraprendere azioni appropriate contro le ingiustizie. Il programma ha permesso all&#8217;Organizzazione di intraprendere un&#8217;azione più decisa e di lanciare intense&nbsp;<strong>missioni internazionali.&nbsp;</strong>Le sue missioni sono state essenziali per ridurre il lavoro minorile nella nuova comunità globalizzata.</p>



<p><strong>IL LAVORO MINORILE DURANTE IL COVID</strong></p>



<p><strong>La pandemia Covid-19 nel 2020</strong>&nbsp;ha seriamente minato la missione dell&#8217;OIL per combattere il lavoro minorile. Durante la pandemia, con le economie nazionali sono diventate vittime degli eventi, causando enormi effetti negativi sulla popolazione. Inevitabilmente, la nuova minaccia globale ha gravemente danneggiato gli Stati, in cui la protezione dei diritti umani è stata per lo più fallimentare. L&#8217;instabilità economica, causata da una pandemia, ha imposto allo Stato di affrontare nuove sfide.&nbsp; La disoccupazione di massa, il declino del PIL nazionale, la riduzione delle rimesse dei migranti e l&#8217;aumento delle economie informali hanno seriamente colpito la qualità della vita delle persone, aumentando la fame e il numero delle persone vulnerabili. Tali condizioni hanno condotto ad un serio aumento del&nbsp;<a href="https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_747421.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">numero di bambini</a>&nbsp;impiegati nelle peggiori forme di lavoro minorile.</p>



<p>I rapporti dell&#8217;OIL prima del Covid-19 stimavano che, entro il 2020, il numero di bambini impiegati nelle peggiori forme di lavoro minorile&nbsp;<a href="https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_797515.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">sarebbe stato pari a 137 milioni</a>. Purtroppo, l&#8217;obiettivo non è stato raggiunto dall&#8217;Organizzazione, anzi sembra essere molto lontano dalla realtà. Infatti, l&#8217;insicurezza generale ha portato ad un grave aumento dei bambini impiegati nei lavori più pericolosi, soprattutto nelle zone geopolitiche più fragili economicamente.</p>



<p>Questa tendenza può essere rintracciata nell&#8217;incapacità dell&#8217;Organizzazione di assicurare una costante implementazione nazionale degli standard contro il lavoro minorile, mentre affronta nuove minacce alle performance economiche. Tuttavia, l&#8217;OIL ha pianificato azioni nazionali a diversi livelli per contrastare la crisi attuale, in collaborazione con un nuovo programma per affrontare il lavoro minorile:&nbsp;<a href="https://www.alliance87.org/the-alliance/?utm_source=rss&utm_medium=rss"><strong>l&#8217;Alleanza 8.7</strong></a><a href="https://www.alliance87.org/the-alliance/?utm_source=rss&utm_medium=rss">.</a>&nbsp;L&#8217;obiettivo principale fissato è quello di identificare le cause principali delle tendenze attuali, elaborare risposte efficaci, così da poter intraprendere azioni concrete per contrastare il lavoro minorile. Il lancio&nbsp;<a href="https://www.ilo.org/global/topics/child-labour/int-year/lang--en/index.htm?mc_cid=09fcbcbd1b&amp;mc_eid=%5bUNIQID%5d&utm_source=rss&utm_medium=rss"><strong>dell&#8217;Anno internazionale per l&#8217;eliminazione del lavoro minorile nel 2021</strong></a>&nbsp;è stata una delle azioni più rilevanti dell&#8217;OIL per diffondere la consapevolezza e ricreare una solida cooperazione internazionale.</p>



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</div></figure>



<p><strong>CONCLUSIONI</strong></p>



<p>Questo articolo ha cercato di presentare, attraverso un&#8217;analisi storica del lavoro dell&#8217;OIL, i vari punti di forza e di debolezza dell’attuale missione dell’OIL contro il lavoro minorile.</p>



<p>In seguito all&#8217;analisi di tre diversi periodi storici, dal 1919 al 1948, dal 1970 al 1990, e dal 2020 ai giorni nostri, sono emerse importanti considerazioni.</p>



<p>In primo luogo, l&#8217;esame ha dimostrato che l&#8217;Organizzazione Internazionale del Lavoro ha costruito un notevole quadro giuridico internazionale, obbligando gli stati a dialogare in merito al lavoro minorile e fissare comuni standard universali da rispettare. La capacità dell&#8217;Organizzazione di coinvolgere Stati, sindacati e datori di lavoro ha generato una buona serie di armi contro il lavoro minorile, come le Convenzioni OIL del 1973 e del 1999, e il lancio del programma IPEC dagli anni ‘90. Il quadro giuridico creato ha garantito l&#8217;eliminazione del lavoro minorile in molte aree del mondo e, inoltre,&nbsp;<strong>una significativa riduzione in specifiche aree geopolitiche critiche.</strong></p>



<p>In secondo luogo, l’analisi ha dimostrato che l&#8217;Organizzazione presenta alcuni difetti strutturali che potrebbero minare l&#8217;efficacia della sua missione sul lungo raggio. Di fatti, l’OIL ha creato un quadro giuridico gravemente precario, a causa&nbsp;<strong>della mancanza di una seria regolamentazione sul lavoro minorile nei settori agricoli e familiari</strong>. Questa mancanza di legislazione è una questione di grande urgenza per l&#8217;Organizzazione dato che il 70% del tasso globale di bambini (tra i cinque e i diciassette anni) lavora attualmente in agricoltura. Inoltre,&nbsp;<strong>la flessibile rigidità</strong>, che ha effettivamente garantito una partecipazione universale, ha però contribuito alla creazione di un sistema che non è in grado di affrontare concretamente il lavoro minorile. Infine,&nbsp;<strong>la pandemia Covid-19</strong>&nbsp;ha portato alla luce le difficoltà dell&#8217;Organizzazione ad assicurare l&#8217;implementazione nazionale sul lavoro minorile, mentre gestisce nuove imprevedibili emergenze. Di conseguenza, il lavoro minorile è aumentato drammaticamente, facendo retrocedere i risultati positivi del periodo pre-Covid.<br></p>



<p><strong>In conclusione</strong>, è possibile affermare che le carenze legislative ed operative dell’OIL devono essere affrontate per ridurre gli alti tassi di lavoro minorile nel mondo, cercando di rafforzare gli aspetti positivi e migliorare quelli negativi. L&#8217;Organizzazione deve adattarsi, come ha fatto in passato, alle nuove circostanze internazionali e progettare nuove tattiche contro il lavoro minorile per&nbsp;<a href="https://www.cypcs.org.uk/rights/uncrc/articles/article-3/?utm_source=rss&utm_medium=rss">realizzare&nbsp;</a><a href="https://www.cypcs.org.uk/rights/uncrc/articles/article-3/?utm_source=rss&utm_medium=rss"><strong>i migliori interessi del bambino.</strong></a></p>
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		<title>La casa dei rifugiati. Guida all&#8217;autonomia abitativa dei titolari di protezione internazionale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2021 09:24:33 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>(Da asgi.it) ASGI, UNHCR e SUNIA lanciano una guida all’autonomia abitativa per aiutare i titolari di protezione internazionale ad orientarsi fra affitti, contratti, diritti e doveri di proprietari e inquilini Le difficoltà di accesso&#46;&#46;&#46;</p>
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<p>(Da asgi.it)</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="550" height="420" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/05/ALLOGGIO.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-15266" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/05/ALLOGGIO.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 550w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/05/ALLOGGIO-300x229.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" /></figure>



<blockquote class="wp-block-quote"><p>ASGI, UNHCR e SUNIA lanciano una guida all’autonomia abitativa per aiutare i titolari di protezione internazionale ad orientarsi fra affitti, contratti, diritti e doveri di proprietari e inquilini</p></blockquote>



<p>Le difficoltà di accesso all’alloggio rappresentano per i titolari di protezione internazionale uno degli ostacoli principali all’inclusione. Poter trovare casa, senza essere ostacolati da misure discriminatorie e ricevendo l’orientamento adeguato, rappresenta una passaggio chiave per la costruzione di un percorso di autonomia efficace.</p>



<p>Disponibile in italiano e in inglese, la guida si rivolge alle persone rifugiate e a tutte le organizzazioni che si occupano di sostegno all’inserimento abitativo. “<strong>La casa dei rifugiati</strong>” raccoglie informazioni puntuali sull’accesso alle “case popolari” e sull’affitto, con riferimento alle diverse forme contrattuali e ai diritti e doveri di proprietari e inquilini. Altre sezioni sono dedicate a specifici strumenti di tutela contro le discriminazioni e ad approfondimenti preziosi su iscrizione anagrafica e residenza.</p>



<p>“<em>Nel descrivere la propria esperienza in Italia le persone rifugiate evidenziano come molte difficoltà siano riconducibili alla mancanza di informazioni. Insieme all’inserimento lavorativo l’autonomia abitativa rappresenta un presupposto fondamentale per rafforzare l’inclusione sociale: questa pubblicazione è una ‘cassetta degli attrezzi</em>’,&nbsp;<em>utile ai rifugiati e ai molti operatori che sono impegnati nel sostenere il loro percorso di integrazione</em>”, dichiara Chiara Cardoletti, Rappresentante UNHCR per l’Italia, la Santa Sede e San Marino”.</p>



<p>“<em>Il diritto ad avere una casa è un diritto umano fondamentale, senza distinzioni di etnia o nazionalità</em>&nbsp;– aggiunge&nbsp;<strong>Lorenzo Trucco, Presidente dell’ASGI</strong>&nbsp;–&nbsp;<em>È dato di realtà che le persone rifugiate incontrano maggiori difficoltà ad accedere al mercato immobiliare privato e agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Questa Guida offre una panoramica della legislazione di settore e costituisce un importante vademecum per orientarsi in una materia molto tecnica e di non immediata comprensione</em>”.</p>



<p>“<em>La Guida&nbsp;</em>– dice Stefano Chiappelli, Segretario generale del Sunia –&nbsp;<em>rappresenta un ulteriore contributo al riconoscimento del diritto alla casa per tutti e tutte. L’informazione è solo il primo passo, ma decisivo, che si aggiunge alle attività quotidiane della nostra organizzazione che contribuiscono a favorire la soluzione del bisogno alloggiativo e a promuovere la qualità dell’abitare</em>”.</p>



<hr class="wp-block-separator"/>



<p>La versione in italiano della guida è disponibile&nbsp;<a href="https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2021/04/guida-la-casa-dei-rifugiati-def-pagsingole.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">qui</a>&nbsp;in formato pdf.</p>



<p>La versione in inglese è disponibile&nbsp;<a href="https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2021/04/guida-la-casa-dei-rifugiati-ENG-def-pagsingole.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">qui</a>.</p>
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		<title>La Corte Europea dei Diritti dell&#8217; Uomo di Strasburgo</title>
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		<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 08:24:30 +0000</pubDate>
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<p></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="768" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/12/4898970232_4ebbb1be4e_b-1.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-14912" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/12/4898970232_4ebbb1be4e_b-1.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/12/4898970232_4ebbb1be4e_b-1-300x225.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/12/4898970232_4ebbb1be4e_b-1-768x576.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>di Alicia Brull Valle</p>



<p>I diritti umani sono una categoria molto ampia all&#8217;interno del diritto internazionale, che comprende un gran numero di prospettive e percezioni degli elementi che necessitano di protezione internazionale. Esiste quindi una legislazione in via di sviluppo sui diritti umani, con le relative istituzioni. In particolare, sono stati creati diversi organismi giudiziari per garantire il rispetto dei diritti umani in tutto il mondo. Per poterli considerare in modo accessibile e comprensibile, saranno tradotti in un linguaggio intelligibile, in particolare dal punto di vista dell&#8217;accessibilità individuale, della loro capacità di accettare i casi segnalati dai singoli, e del risultato in termini di attuazione dei diritti umani.</p>



<p>In questo caso, parleremo della Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo e di come sia aperta ai singoli la possibilità di presentare cause affinché la Corte possa riparare i danni causati ai diritti umani all&#8217;interno della sua giurisdizione. La Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo ha sede a Strasburgo (Francia) ed è stata creata dall&#8217;organizzazione internazionale del Consiglio d&#8217;Europa nel 1959. Il suo potere si basa sulla Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, e quindi la Corte può giudicare i casi di violazione dei diritti umani della Convenzione. La cosa importante da ricordare è che la Corte considera le cause intentate esclusivamente da singoli o da Stati, e quindi costituisce la piattaforma perfetta per portare le denunce in materia di diritti umani a livello giudiziario. Inoltre, l&#8217;individuo non deve necessariamente essere cittadino di uno Stato parte della Convenzione, rendendo la Corte accessibile a tutti.</p>



<p>Ma come funziona esattamente la Corte? Se un individuo ritiene che uno Stato parte della Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo abbia violato i suoi diritti umani, il caso può essere deferito alla Corte. Sia le ONG che gli altri Stati possono adire la Corte, ma la maggior parte di casi sono portati da singoli individui. Per poter essere accettato, un caso deve rientrare in criteri specifici (riflessi nell&#8217;articolo 47 dello Statuto della Corte). I criteri includono l&#8217;esaurimento dei mezzi di ricorso interni, un termine di 6 mesi da applicare dopo che il caso è stato risolto in un tribunale nazionale, la denuncia deve essere basata sulla Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo e il richiedente deve aver subito uno svantaggio significativo. In generale, è essenziale avere familiarità con tutti i requisiti per presentare un caso, in quanto cambiano frequentemente. Queste informazioni sono presentate in modo organizzato e intuitivo nel sito web della Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, dedicato a diffondere l&#8217;azione della Corte in modo trasparente.</p>



<p>Una volta che un caso è stato portato in tribunale da un individuo, il caso deve passare attraverso un esame della sua ammissibilità, dopo di che può essere respinto o accettato dal tribunale. Questa procedura non è semplice e può richiedere un certo tempo prima che si giunga alla conclusione se respingere il caso o giudicarlo. Se il caso viene accettato dalla Corte, produce una sentenza su di esso, che è vincolante per lo Stato che viola i diritti umani dell&#8217;individuo. Lo Stato è obbligato a pagare un risarcimento alla vittima o ad adottare misure generali o individuali per garantire il rispetto dei diritti umani precedentemente violati. Ciò che è interessante è che la Corte controlla anche queste misure, garantendo il rispetto dei diritti umani.</p>



<p>In termini di cifre, la Corte ha giudicato 2.187 casi nel 2019. Più di 50.000 cause sono ancora pendenti dinanzi alla Corte, poiché il suo procedimento può durare molti anni, il che è uno svantaggio del Tribunale per i diritti umani. Tuttavia, si tratta di un meccanismo a disposizione dei singoli per lottare per i propri diritti umani e per cambiare le pratiche di violazione degli Stati.</p>
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		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Due diligence: introduzione al D.LGS. 231/2001</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 07:18:02 +0000</pubDate>
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<p>di Cecilia Grillo</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" width="402" height="434" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/09/wwwwwwwwwwwwwww.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-14646" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/09/wwwwwwwwwwwwwww.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 402w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/09/wwwwwwwwwwwwwww-278x300.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 278w" sizes="(max-width: 402px) 100vw, 402px" /></figure></div>



<p>Come già analizzato in precedenza, il D.Lgs. 231/2001, prevedendo un processo di <em>due diligence</em> relativo sia a specifiche violazioni di diritti umani sia a impatti ambientali di ingente entità, può essere considerato un esempio pionieristico di legislazione obbligatoria in materia di <em>due diligence</em> sui diritti umani.</p>



<p>Vediamo ora e tentiamo di analizzare, a grandi linee, tale disciplina: l’8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo 231 recante “<em>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica</em>” (il “<strong>Decreto</strong>” o “<strong>Decreto Legislativo 231/2001</strong>”), che ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli Enti (persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica), che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.</p>



<p>Tale responsabilità ha preso il nome di “amministrativa” solo in ragione degli ostacoli derivanti dal disposto dell’art. 27 della Costituzione &#8211; “<em>la responsabilità penale è personale</em>” &#8211; che escluderebbe una responsabilità penale della persona giuridica. In realtà, su impulso dell’Unione Europea e dell’OCSE, è stata introdotta una vera e propria responsabilità penale della persona giuridica, definita “amministrativa” per una sorta di compromesso “lessicale”</p>



<p>Il Decreto è stato emanato in risposta alle disposizioni dell’art. 11 della legge 29 settembre 2001, n. 300 (“<em>Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica</em>”) ed è entrato in vigore il 4 luglio 2001.</p>



<p>Il Decreto ha inteso adeguare la legislazione italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ai diversi accordi internazionali sottoscritti dall’Italia: la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.</p>



<p>Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto nell’ordinamento italiano il concetto di responsabilità amministrativa degli enti per una serie di reati o illeciti amministrativi commessi dai seguenti soggetti, nel loro interesse o vantaggio:</p>



<p>(i) persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero persone fisiche responsabili (anche di fatto) della gestione e del controllo degli enti stessi (“<em>soggetti apicali”</em>);</p>



<p>(ii) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (“<em>soggetti subordinati</em>”).</p>



<p>Se il reato o l’illecito amministrativo è commesso da un soggetto apicale, si presume la responsabilità della società, al contrario, non vi è presunzione di colpevolezza dell’ente se il reato o l’illecito amministrativo è stato commesso da un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al punto (i); in tali casi l’ente risponde del reato solo se si accerta che la commissione è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e/o vigilanza (presunzione di innocenza).</p>



<p>L’ente è ritenuto responsabile in aggiunta e non in sostituzione della persona fisica che materialmente compie il reato e, in ogni caso, tale responsabilità deve essere verificata nel medesimo procedimento dinanzi al giudice penale. L’ente è ritenuto responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è stata identificata o non è punibile.</p>



<p>La responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01 sussiste solo se il fatto illecito è stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Pertanto, la responsabilità ai sensi del Decreto non sussiste solo se il reato ha determinato un vantaggio (economico o meno) per l’ente, ma anche se &#8211; nonostante l’assenza di tale risultato tangibile &#8211; si può dimostrare che il reato sia stato commesso nell’interesse della società. L’ente non risponde, tuttavia, quando la persona fisica che ha commesso il reato o l’illecito amministrativo ha agito nell’esclusivo interesse proprio o di un terzo.</p>



<p>L’obiettivo del D.Lgs. 231/2001 è quello di costruire un modello di responsabilità sociale in linea con i principi di tutela penale, ma avente funzione preventiva: prevedendo la responsabilità diretta dell’ente in caso di commissione di reato, il Decreto intende incoraggiare le imprese ad organizzare le proprie strutture e attività in modo tale da assicurare condizioni idonee a salvaguardare gli interessi tutelati dal diritto penale.</p>



<p>Il Decreto si applica sia nel caso di reati commessi in Italia sia nel caso di reati commessi all’estero a condizione che (i) l’ente abbia la sede principale in Italia (ossia la sede effettiva dove si svolgono le funzioni amministrative e gestionali) o dove esercita un’attività continuativa, ovvero (ii) se lo Stato in cui il reato è stato commesso non abbia già provveduto direttamente.</p>



<p>I destinatari del Decreto non si limitano alle “<em>persone giuridiche, società e associazioni con o senza personalità giuridica</em>”, e con l’eccezione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, ma anche società private che esercitano un servizio pubblico e le filiali delle pubbliche amministrazioni.</p>



<p>In caso di accertamento di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01, l’ente è soggetto a diverse sanzioni di tipo pecuniario o interdittivo.</p>



<p>Fra le sanzioni interdittive rientrano la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie ai fini della commissione dell’illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per l’ottenimento di un pubblico servizio); l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>



<p>Le sanzioni pecuniarie sono applicate ogni qualvolta l’ente commette uno dei reati o degli illeciti amministrativi previsti dal Decreto. Al contrario, le sanzioni interdittive possono essere applicate in relazione ai reati per i quali sono specificamente previste dal Decreto solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (i) l’ente ha conseguito un profitto rilevante e il reato è stato commesso da soggetti apicali, o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un altro soggetto, se il reato è stato commesso o se la sua commissione è stata agevolata da gravi carenze organizzative; (ii) in caso di recidiva.</p>



<p>Misure interdittive possono essere applicate anche su richiesta del pubblico ministero in via cautelare durante il processo investigativo, se vi sono seri indizi di responsabilità che facciano ritenere che possano essere commessi reati della stessa natura.</p>



<p>La pena può comprendere anche la confisca all’ente del prezzo o del profitto del reato, ad eccezione della parte che può essere restituita al danneggiato. Se non è possibile confiscare i beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato, possono essere confiscate somme di denaro, o altri beni di valore equivalente allo stesso.</p>



<p>In alcuni casi in cui si applicano sanzioni interdittive, il Giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza, che può avere un grave impatto sull’immagine dell&#8217;ente.</p>



<p>Il Decreto stabilisce che gli enti sono responsabili se non hanno adottato le misure necessarie a prevenire la tipologia dei reati o degli illeciti amministrativi commessi, tuttavia, l’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede una forma specifica di “esenzione” dalla responsabilità amministrativa degli enti se la società può dimostrare che:</p>



<p>a) l’organo di gestione dell’ente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo idoneo ad individuare e prevenire reati della specie di quello verificatosi;</p>



<p>b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (cd. “<strong>Organismo di Vigilanza</strong>”);</p>



<p>c) il reato è stato commesso con elusione fraudolenta del Modello da parte degli autori del reato;</p>



<p>d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.</p>



<p>Questa “esenzione” dalla responsabilità dipende dal giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione, gestione e controllo che il giudice effettuerà durante il procedimento penale contro il soggetto che ha materialmente commesso il reato (soggetto apicale o subordinato).</p>



<p>In particolare, se il reato è commesso da soggetti in posizione apicale, l’ente è responsabile, salvo che possa provare: (i) di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un adeguato Modello di Organizzazione, Gestione e controllo idoneo a prevenire la tipologia dei reati/illeciti amministrativi commessi; (ii) di aver istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa, vigilanza e controllo, che abbia efficacemente monitorato sull’osservanza del modello; (iii) che il reato è stato commesso mediante elusione fraudolenta del modello da parte di un soggetto apicale.</p>



<p>Quando, invece, il reato è commesso da soggetti subordinati, deve essere dimostrato che la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, che è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, che preveda, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione societaria nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell&#8217;attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.</p>
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		<title>Diritti negati. Zara Alvarez, Navid Afkari e Erick Echegaray.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 08:15:55 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>di Tini Codazzi Mi allontano un po’ dall’America Latina per parlare di Zara e Navid, tutti e due assassinati dai governi dei loro paesi di origine. Zara Alvarez era una donna e mamma filippina&#46;&#46;&#46;</p>
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<p>di Tini Codazzi</p>



<p></p>



<p>Mi allontano un po’ dall’America Latina per parlare di Zara e Navid, tutti e due assassinati dai governi dei loro paesi di origine.</p>



<p>Zara Alvarez era una donna e mamma filippina di 39 anni. Attivista per i diritti umani, collaborava per diverse associazioni (<a href="https://www.arcores.org?utm_source=rss&utm_medium=rss">Arcores</a>, ONG <a href="https://www.karapatan.org?utm_source=rss&utm_medium=rss">Karapatan</a>), era assistente legale, appunto per l’Alleanza dei Diritti Umani di Karapatan. È stata uccisa da 6 colpi di pistola mentre tornava a casa sua la sera del 17 agosto, nella città di Bacalod, provincia di Negros. Il copione è più o meno lo stesso quando si vuole confondere l’opinione pubblica e la popolazione locale: un uomo ha sparato e poi è scappato su una moto, aiutato da un complice. Per far sembrare tutto un furto? È purtroppo un altro nome che si aggiunge alla lista di vittime uccise a causa dell’aumento di impunità grazie alla legislazione antiterrorismo firmata dal presidente delle Filippine Rodrigo Duterte. Un nome in più che possiamo aggiungere alla “guerra del dissenso”, di cui si è parlato e letto negli ultimi quattro anni da quando Duterte è al potere. È morta il giorno in cui c’erano i funerali di Randall Echanis, di 72 anni, attivista e veterano leader contadino e presidente del partito di sinistra Anakpawis. Ucciso nella sua casa. In sostanza, per il governo erano degli “sporchi rossi comunisti” ed erano nella loro lista nera, anzi rossa, già macchiata di sangue.</p>



<p>Navid Afkari era un uomo iraniano di 27 anni. Wrestler. È stato condannato a morte per aver ucciso presuntamente un funzionario pubblico durante le manifestazioni di piazza nel 2018. La condanna si era basata su una confessione da parte di Navid, ma sotto tortura, c’erano come evidenze contro di lui anche delle immagini prese da un video durante le manifestazioni e altre evidenze mai confermate, poco chiare e manipolate. Si è compiuta la condanna ed è stato impiccato a Shiraz il 12 settembre. Anche i suoi fratelli, Vahid e Habid, sono stati condannati per lo stesso motivo a 54 e 27 anni rispettivamente. Non sono serviti a nulla tutti gli appelli per salvare la sua vita: dal governo americano a tutte le associazioni sportive mondiali, passando dal Comitato Olimpico Internazionale ad Anmesty. Niente.</p>



<p>Mi avvicino ancora una volta ad America Latina per parlarvi di Erick, ucciso indirettamente dal regime venezuelano.</p>



<p>Erick Echegaray era un uomo venezuelano di 70 anni rinchiuso nel famoso “Helicoide”, sede del Sebin (Servizio d’Intelligence Bolivariano), era stato condannato a 14 anni per corruzione e riciclo di denaro sporco. Non ci sono informazioni se Erick è stato torturato, ma la sua famiglia, gli avvocati, i parlamentari di opposizione e le associazioni per i diritti umani in Venezuela avevano denunciato che Erick probabilmente aveva preso il Covid19 in carcere. Così è stato, è morto il 7 agosto a Caracas. Gli ufficiali del Sebin hanno ignorato la situazione e quando è stato trasferito in ospedale per insufficienza respiratoria, era troppo tardi. Questa malattia è la grande scusa per fare pulizia, i governi totalitari alzano le mani davanti al virus e no si macchiano di sangue perché il lavoro che dovrebbero fare lo fa alla grande questo virus fantasma.</p>



<p>Filippine, Iran e Venezuela. Zara, Navid ed Erick. Tre simboli, tre persone uccise senza capire il perché. Perché aiuti le persone? Perché hai una ideologia diversa? Perché non sei d’accordo con le politiche del tuo paese? Perché manifesti la tua opinione? Perché sei un prigioniero e allora non hai nessun diritto? Perché hai sbagliato qualcosa nella tua vita?.</p>



<p>“<a href="https://www.diritto.it/diritti-umani-nellera-della-globalizzazione/?utm_source=rss&utm_medium=rss">…dire «diritti umani» equivale semplicemente a contestare&nbsp;regimi dispotici&nbsp;e violenti che operano nel più assoluto disprezzo della vita, della libertà e della dignità degli individui. Qui, i diritti umani vanno a premere come fattore di indebolimento di quei regimi. In ultimo, l’ideale dei diritti umani «lavora» incessantemente all’interno di ogni sistema democratico</a>”. Sistema democratico che in Filippine, Iran e Venezuela non c’è.</p>



<p>O come un giorno ha detto Immanuel Kant: “La violazione del diritto avvenuta in un punto della terra è avvertita in tutti i punti”.</p>



<p>Ecco perché anche qui in Italia abbiamo avvertito queste tre ennesime violenze.</p>
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		<title>Ennesimo sgombero illegale per i rom</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 06:36:32 +0000</pubDate>
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<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="683" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/08/ttttttttttttttttttttttttt-1-1024x683.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-14491" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/08/ttttttttttttttttttttttttt-1-1024x683.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/08/ttttttttttttttttttttttttt-1-300x200.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/08/ttttttttttttttttttttttttt-1-768x512.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/08/ttttttttttttttttttttttttt-1-1536x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1536w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/08/ttttttttttttttttttttttttt-1-2048x1365.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure></div>



<p><strong>Associazione 21 luglio denuncia: «Nell’insediamento del Foro Italico ennesimo sgombero agostano promosso in piena illegalità»</strong></p>



<p><br>  ROMA 5 AGOSTO. «In accordo con il Comandante Generale della Polizia Locale di Roma Capitale – che ha già predisposto un presidio dell’intera area con turni di vigilanza h24 dal 10 luglio u.s. – <strong>l’area verrà definitivamente liberata da persone in data 11 agosto p.v.</strong>». È quanto riportato da <strong>Marco Cardilli</strong>, vice capo del Gabinetto della sindaca Virginia Raggi, in una breve nota del 23 luglio 2020. L’area in questione <strong>è l’insediamento di via del Foro Italico</strong> dove, fino a metà giugno vivevano <strong>129 persone</strong>, tra cui <strong>numerosi minori</strong>.<br>Secondo Associazione 21 luglio tale azione di sgombero si configura a tutti gli effetti come un’azione collocata <strong>al di fuori della legislazione nazionale</strong> e senza tenere in alcun modo conto di quanto disposto <strong>dai diversi Comitati delle Nazioni Unite </strong>in materia di sgomberi forzati.</p>



<p>L’insediamento del Foro Italico</p>



<p><br>Nel 1991, nell’area dove era stato realizzato un parcheggio di scambio in occasione dei Mondiali del 1990, viene collocata una comunità serba sgomberata dal vicino insediamento di Monte Antenne. Si tratta di circa 150 persone di cui la metà minori. Negli anni che seguono<strong> lo spazio viene riconosciuto come un vero e proprio insediamento formale</strong>: alle persone vengono assegnate <strong>regolari residenze anagrafiche</strong>, viene creato <strong>un impianto idrico</strong> con la predisposizione di fontanelle, viene realizzato <strong>un impianto elettrico</strong>, vengono collocati <strong>8 bagni chimici</strong>. Dalla fine degli anni Novanta i bambini dell’insediamento rientrano nel <strong>Progetto Scolarizzazione</strong> realizzato dall’Ufficio Scolarizzazione Rom del Comune di Roma.<br>A partire dal 2005 alcune famiglie lasciano l’insediamento avendo reperito in autonomia alcune soluzioni alloggiative e il loro posto viene preso da famiglie rumene. Nel giugno 2020 risultano presenti 129 persone, per metà serbe e per metà rumene. I minori regolarmente iscritti alla scuola pubblica nell’anno scolastico 2019-2020 sono 16: <strong>1 alla scuola materna, 7 alla scuola primaria, 8 alla scuola secondaria di primo grado.</strong></p>



<p>Il servizio de “Le Iene” e la nota del vice capo Gabinetto</p>



<p><br>Il 2 giugno 2020 viene lanciato il servizio de “Le Iene” dal titolo <strong>“Degrado Capitale: il campo rom e il business dei rifiuti tossici”</strong> dove l’insediamento di via del Foro Italico viene presentato come «un campo rom “tollerato”, nel cuore di Roma e di una riserva naturale, dove sarebbe attivo un business di smaltimento di rifiuti tossici». Il servizio, dalla forte impronta sensazionalistica, presenta la discarica abusiva presente in prossimità dell’insediamento, lungo le rive del Tevere.<br>Viene intervistata anche la sindaca <strong>Virginia Raggi</strong> che dichiara: «<strong>Andremo a verificare</strong>, <strong>grazie per la segnalazione</strong>. <strong>Se ci mandi le immagini interveniamo a breve</strong>».<br>Effettivamente il mese successivo segue la nota del vice capo del gabinetto della sindaca: bonifica immediata e liberazione dell’area entro l’11 agosto perché, nel corso del sopralluogo effettuato dopo il servizio televisivo, «è emersa la presenza di numerosi manufatti abusivi e <strong>la correlata necessità di liberare da persone</strong> le aree che saranno interessate dalla rimozione dei rifiuti e materiale di risulta anche per evitare pericolo durante le attività dei mezzi di manovra».<br>Dal 10 luglio è stato quindi predisposto alle porte dell’insediamento un servizio di controllo da parte della Polizia Locale h24 e numerose famiglie si sono momentaneamente trasferite in altre aree della città in attesa di comprendere le decisioni assunte dalle autorità capitoline. Attualmente nell’insediamento sono rimaste <strong>una trentina di persone, tra cui anziani, persone malate, donne incinte, bambini</strong> .</p>



<p>Lo sgombero illegale</p>



<p><br>«Sorprende – sostiene associazione 21 luglio – come il Comune di Roma si sia accorto, nel campo rom di Tor di Quinto, della «presenza di numerosi manufatti abusivi». Si sta infatti parlando delle abitazioni che insistono su un insediamento voluto e mantenuto dalle diverse Amministrazione Comunali che hanno anche riconosciuto una residenza anagrafica alle persone presenti». In una lettera inviata nei giorni scorsi dall’Associazione al Comune di Roma viene fatto notare come l’art.17 bis del Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34, convertito con modificazioni in L. n.77/2020 (e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.180 del 18 luglio 2020) <strong>stabilisce la proroga della sospensione dell’esecuzione degli sgomberi sul territorio nazionale sino al 31 dicembre 2020</strong>.</p>



<p>Nella missiva Associazione 21 luglio chiede pertanto di&nbsp;<strong>modificare i termini previsti per l’attività di sgombero e di avviare una genuina interlocuzione con le famiglie residenti</strong>&nbsp;al fine di individuare, nel rispetto di quanto stabilito dal Comitato sui Diritti Economici, Sociali e Culturali delle Nazioni Unite, le possibili alternative alloggiative.</p>



<p>«<strong>Nessuna notifica è stata consegnata alle famiglie, nessuna interlocuzione intercorsa, nessuna proposta alternativa offerta</strong>&nbsp;– afferma Carlo Stasolla, presidente di Associazione 21 luglio. Uno sgombero organizzato in simili condizioni sarebbe configurabile come un atto di illegalità istituzionale. Siamo ad agosto e, come spesso accade in questa città,&nbsp;<strong>qualcuno ne approfitta per mandare in vacanza anche i diritti umani</strong>».</p>



<p>Foto e video di Daniele Napolitano&nbsp;<br>IL VIDEO A QUESTO LINK &#8212;&#8211;&gt;&nbsp;<a href="https://bit.ly/30uBBch?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://bit.ly/30uBBch?utm_source=rss&utm_medium=rss</a></p>
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		<title>Il Diritto del Minore ad Essere Ascoltato</title>
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		<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 17:40:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>di Nicole Fraccaroli L&#8217;articolo 12 della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e Adolescenza (UNCRC) riconosce il diritto dei minori a partecipare alle decisioni che li riguardano, sia come individui che come gruppo. Tale diritto&#46;&#46;&#46;</p>
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<p>di Nicole Fraccaroli</p>



<p>L&#8217;articolo 12 della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e Adolescenza (UNCRC) riconosce il diritto dei minori a partecipare alle decisioni che li riguardano, sia come individui che come gruppo. Tale diritto di essere ascoltati e presi seriamente rappresenta una delle disposizioni fondamentali della convenzione, perché la sua corretta implementazione garantisce il rispetto delle altre libertà fondamentali dei minori.</p>



<p>Questo diritto di impegno attivo è stato ampiamente concettualizzato come &#8220;partecipazione&#8221;, sebbene il termine stesso non sia utilizzato nell&#8217;articolo 12. La partecipazione può essere definita come un processo continuo che garantisce ai bambini l’espressione ed il coinvolgimento attivo nel processo decisionale a diversi livelli nelle materie che li riguardano. Esso richiede la condivisione delle informazioni, il dialogo tra bambini e adulti basato sul rispetto reciproco, e la piena considerazione dei loro punti di vista tenendo conto dell&#8217;età e della maturità del bambino.</p>



<p>In tutto il mondo, anche i governi come le organizzazioni della società civile, enti, istituzioni accademiche e agenzie di sviluppo e organismi delle Nazioni Unite, hanno preso provvedimenti con l’obiettivo di garantire l’efficacia del diritto di essere ascoltati. Alcuni governi hanno introdotto riforme costituzionali, legislazioni e politiche per attuare l&#8217;articolo 12.</p>



<p>La piena attuazione dell&#8217;articolo interessato continua a essere ostacolato da molte pratiche di lunga data, culture e atteggiamenti, e ostacoli economici. C&#8217;è bisogno di una migliore comprensione di ciò che l&#8217;articolo 12 comporta.</p>



<p>Il Comitato ONU per i diritti del bambino ritiene che riconoscendo il diritto del minore ad esprimere opinioni e a partecipare a varie attività, secondo le sue capacità in evoluzione, sia di beneficio per il bambino, la famiglia, la comunità, la scuola, lo Stato e democrazia.</p>



<p>In primis la partecipazione attiva del minore contribuisce al suo sviluppo personale. C&#8217;è un crescente <em>corpus</em> di prove che dimostra che la presa in considerazione delle opinioni ed esperienze dei bambini aiuta a sviluppare la loro autostima, le loro capacità cognitive, abilità sociali, rispetto per gli altri; e che in questo modo acquisiscano competenze, aspirazioni. Viene creato un circolo virtuoso: più i bambini partecipano, e più efficaci i loro contributi e l&#8217;impatto sul loro sviluppo saranno.</p>



<p>La loro partecipazione conduce, in aggiunta, ad un miglior processo decisionale e ciò rafforza il grado di “accountability” (ovvero responsabilità) di un governo. Decisioni che sono pienamente arricchite dalle prospettive dei bambini, saranno più pertinenti, efficaci e più sostenibili. Costruire queste opportunità per i bambini fin dalla tenera età sarà significativo per condurre alla creazione di una governance responsabile e trasparente, non solo a livello governativo ma in tutte le arene in cui vivono i bambini e i giovani.</p>



<p>Inoltre, il diritto di esprimere opinioni liberamente è uno strumento potente che permette di sfidare situazioni di violenza, abuso, minaccia, ingiustizia o discriminazione. Di fatto, se il minore è incoraggiato a dare voce a ciò che sta accadendo attorno a lui, e se fornito con i necessari meccanismi attraverso i quali possa sollevare preoccupazioni, è molto più facile derivare le violazioni dei diritti dei minori. Violenza contro i bambini nelle famiglie, nelle scuole, nelle carceri e istituzioni o sfruttamento del lavoro minorile saranno affrontati in modo più efficace se i bambini stessi sono in grado di raccontare le loro storie alle persone dotate di autorità per intraprendere le azioni appropriate.</p>



<p>La partecipazione attiva del minore contribuisce infine anche alla preparazione e allo sviluppo della società civile e di valori democratici come la responsabilità sociale, giustizia, solidarietà, uguaglianza, tolleranza e il rispetto per gli altri. Il coinvolgimento dei bambini e delle bambine in gruppi, commissioni, organizzazioni non governative (ONG), sindacati e altre forme di organizzazione offre loro l’opportunità di contribuire a rafforzare la società civile dimostrando che il loro contributo può offrire un impatto positivo nell’assunzione di decisioni.</p>



<p>L&#8217;articolo 12 stabilisce che le sue disposizioni devono essere &#8220;assicurate” al bambino. In altre parole, i governi hanno l&#8217;obbligo di intraprendere le misure appropriate per garantire a tutti i bambini il diritto di beneficiare di tale libertà. Questo significa che la legislazione e le politiche necessarie devono essere in atto per consentire ai bambini di esercitare il loro diritto di essere ascoltati. In più, saranno necessarie misure per garantire che a gruppi di bambini che probabilmente vivranno un&#8217;esperienza sociale di esclusione sia garantito il diritto di essere ascoltati in egual modo.</p>



<p>L&#8217;articolo 12 si applica a ogni bambino “in grado di formare le proprie opinioni”. Il Comitato sottolinea che i governi dovrebbero avere la presunzione secondo la quale un bambino abbia la capacità per formare un’opinione. In effetti, il Comitato interpreta il termine &#8220;opinioni&#8221; andando oltre i pensieri sviluppati, per includere anche e soprattutto sentimenti, intuizioni, interpretazioni, preoccupazioni, necessità e idee. L’applicazione dell&#8217;articolo 12 richiede il riconoscimento e il rispetto di forme di comunicazione non verbali tali come il gioco, linguaggio del corpo, espressione facciale, o disegno e pittura, attraverso i quali i bambini molto piccoli fanno delle scelte, esprimono preferenze e dimostrano comprensione del loro ambiente.</p>



<p>Il bambino ha il &#8220;diritto di esprimere tali idee liberamente &#8220;. Ciò significa che i bambini devono essere in grado di esprimere opinioni senza pressione. Non devono essere manipolati o sottoposti ad influenza da parte di altri attori. Essi necessitano di &#8220;spazi&#8221; in cui venga loro concesso il tempo, incoraggiamento e supporto per consentire loro di sviluppare e articolare le loro opinioni con chiarezza e fiducia.</p>



<p>Il <em>Manual of Human Rights Reporting</em> afferma che il diritto riconosciuto nell&#8217;articolo 12 si applica &#8220;in tutte le questioni che riguardano&#8221; i bambini. Il Comitato sostiene un’ampia interpretazione di &#8220;tutte le questioni che riguardano&#8221; i bambini, riconoscendo che così facendo si consente ai bambini di impegnarsi nei variegati processi sociali della comunità e società in cui vivono.</p>



<p>Tutto ciò deve tener conto dell&#8217;età e maturità del bambino: in altre parole, il livello di comprensione del bambino ha delle implicazioni nella questione. Dall’altro lato, l&#8217;impatto sul bambino di ogni particolare situazione deve essere tenuto in considerazione. È anche necessario prestare attenzione all&#8217;articolo 5 dell&#8217;UNCRC, che sottolinea che la direzione e la guida fornite da genitori, tutori legali o membri della famiglia allargata o la comunità devono tenere conto della loro capacità, in continua evoluzione, di esercitare i propri diritti. Maggiore è la loro capacità, maggiore autonomia e responsabilità essi avranno per prendere decisioni per sé stessi.</p>



<p>L&#8217;articolo 12, paragrafo 2 specifica che, al fine di assicurare la realizzazione del diritto esplicitato al paragrafo 1, i bambini hanno il &#8220;diritto di essere ascoltati in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo&#8221;. I bambini hanno il diritto di sapere i termini e le modalità attraverso le quali verranno ascoltati e come vengono prese le decisioni. I governi pertanto sono incoraggiati a presentare misure legislative che richiederanno a qualsiasi decisore giudiziario o amministrativo di adottare procedure per fornire informazioni ai bambini sul processo di ascolto, di considerazione delle loro opinioni e del peso che verrà dato ai loro punti di vista, nonché i meccanismi che facilitano l&#8217;esercizio di questo diritto.</p>



<p>I bambini hanno il diritto di essere ascoltati &#8220;direttamente o tramite un rappresentante o organo appropriato &#8220;. In altre parole, ai bambini capaci di formare un punto di vista dovrebbe essere data la possibilità di decidere come desiderano essere rappresentati e se essere ascoltati direttamente. Il Comitato raccomanda che, ove possibile, al bambino deve essere data l&#8217;opportunità di essere ascoltato direttamente in qualsiasi procedimento. Nella fattispecie della rappresentanza del minore in tali sedi, essa deve essere “in linea con le norme procedurali del diritto nazionale dello Stato parte”. Questa disposizione non dovrebbe essere interpretata come un permesso per possibili soluzioni inadeguate contenute nel diritto processuale per limitare o prevenire il godimento di questo diritto fondamentale; ma al contrario, i governi sono incoraggiati a rispettare le regole di base del giusto procedimento, come il diritto alla difesa e il diritto all’accesso ai propri documenti.</p>



<p>L&#8217;articolo 12 è un diritto fondamentale: è una misura della nostra dignità umana per cui siamo in grado di essere coinvolti nelle decisioni che ci riguardano, coerentemente con i nostri livelli di competenza. È anche un mezzo attraverso il quale altri diritti sono realizzati. Non è possibile rivendicare diritti senza voce. I bambini che sono messi a tacere non possono sfidare violenze e abusi perpetrati contro di loro. La capacità di apprendere è limitata senza la possibilità di mettere in discussione, sfidare e dibattere. I responsabili politici non possono identificare gli ostacoli al rispetto dei diritti dei minori se non danno la possibilità ai minori stessi di pronunciarsi e partecipare attivamente ai livelli decisionali.</p>



<p>Tuttavia, sebbene siano stati compiuti molti progressi in diversi paesi, con innumerevoli esempi positivi di legislazione, politica e pratica; rimane il caso che per troppi bambini in tutto il mondo, il diritto di essere ascoltati rimane irrealizzato. In particolare, i minori appartenenti ai gruppi più emarginati vengono privati in modo sproporzionato di tale libertà &#8211; ad esempio ragazze, bambini con disabilità, bambini di gruppi indigeni, bambini con genitori senza documenti, figli in conflitto con la legge e coloro che vivono in estrema povertà. Il Comitato è impegnato a rafforzare la capacità dei governi di introdurre le misure necessarie per attuare l&#8217;articolo 12. Dal suo dialogo con i governi, è chiaro che molti sono impegnati a incontrare i loro obblighi di promozione e attuazione della disposizione; ma essi mancano di conoscenza, fiducia o reali capacità per raggiungere tale obiettivo.</p>
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		<title>Ristabilimento dei legami familiari e Protezione Sociale: servizi di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa</title>
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		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 07:17:44 +0000</pubDate>
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<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" width="700" height="355" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/restoring_family_links_croce_rossa_2.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-14389" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/restoring_family_links_croce_rossa_2.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 700w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/restoring_family_links_croce_rossa_2-300x152.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></figure></div>



<p>Croce Rossa si occupa anche in Italia di una attività tra le più conosciute e apprezzate del Movimento <strong>Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa: </strong>l&#8217;attività di Ricerca, Ristabilimento dei legami familiari e Protezione Sociale in favore di persone migranti e vulnerabili <em>(<a href="https://www.cri.it/restoringfamilylinks?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.cri.it/restoringfamilylinks?utm_source=rss&utm_medium=rss</a>)</em>.&nbsp;</p>



<p>Avvalendosi della sua rete internazionale, Croce Rossa aiuta le persone che perdono il contatto con la famiglia a causa di <strong>conflitti armati o calamità natural</strong>i a ripristinare il rapporto con i propri familiari e offre assistenza e servizi per il ricongiungimento, tenendo conto della vigente legislazione, per il tramite di Uffici Ricerche diffusi su tutto il territorio nazionale, coordinati da un Ufficio Ricerche Nazionale che a propria volta si relaziona con gli Uffici Ricerche degli oltre 18<strong>0 paesi del mondo </strong>in cui Croce Rossa è presente con una propria Società Nazionale; il tutto sotto l&#8217;egida del <strong>Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e d</strong>ell&#8217;Agenzia Centrale delle Ricerche del <strong>Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR</strong>) di Ginevra. </p>



<p>Questa attività, nota anche a livello internazionale come Restoring Family Links (RFL), in Italia viene, appunto, svolta a livello regionale e locale attraverso Uffici Ricerche aperti presso quasi ogni sede di Croce Rossa, inclusa la <strong>sede di Milano. </strong></p>



<p>I servizi offerti sono del tutto gratuiti.</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" width="730" height="1024" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/cric-1-730x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-14388" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/cric-1-730x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 730w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/cric-1-214x300.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 214w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/cric-1-768x1077.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/cric-1.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 850w" sizes="(max-width: 730px) 100vw, 730px" /></figure></div>



<p></p>
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		<title>Reati agroalimentari: il Ddl introduce l’agropirateria e il disastro sanitario</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 07:31:13 +0000</pubDate>
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<p>(da leurispes.it) </p>



<p></p>



<figure class="wp-block-image"><a href="https://www.leurispes.it/wp-content/uploads/2020/03/Agromafie.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img src="https://www.leurispes.it/wp-content/uploads/2020/03/Agromafie-696x493.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt=""/></a></figure>



<p>di Marco Omizzolo </p>



<p>È stato finalmente approvato in Consiglio dei Ministri – su proposta del Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova – il disegno di legge di riforma dei reati in materia agroalimentare.<br>Un disegno ambizioso e nel contempo urgente, considerando le emergenze, che all’interno della filiera agricola e agro-commerciale italiana si registrano da anni, insieme alle conseguenze che esse determinano sulla produzione agricola del Paese, sulla salute dei lavoratori e dei cittadini e sull’ambiente.<br>Il testo, peraltro, riprende un lavoro accurato e pluriennale elaborato dalla Commissione ministeriale guidata da Gian Carlo Caselli, le cui proposte sono il frutto di un’accurata elaborazione sviluppata da esperti provenienti da vari settori e con diverse esperienze professionali. Il Rapporto Agromafie dell’Eurispes da anni sostiene il lavoro della Commissione Caselli. Anche per questa ragione non si può non considerare positivamente l’impegno del Governo nell’affrontare questo tema a partire dai lavori della Commissione. Il contrasto alle agromafie, al caporalato, la bonifica della filiera produttiva e commerciale da ogni tossicità criminale, dominio commerciale, pratica sleale e dallo sfruttamento in ogni modo inteso, è fondamentale per tutelare milioni di produttori, imprese, lavoratori e in generale i consumatori italiani, oltre a sostenere la produzione agricola di qualità propria del Made in Italy.<br>Nel merito del provvedimento, esso interviene direttamente sul Codice penale e sulla legislazione speciale del settore agroalimentare con una rinnovata determinazione che prevede la riorganizzazione della categoria dei reati in materia alimentare. La revisione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari è una proposta da tempo avanzata sia dalle categorie datoriali sia dal mondo sindacale, insieme anche alla sistemazione organica della responsabilità delle persone giuridiche.<br>Tra le novità più interessanti e utili al contrasto ad ogni forma di sfruttamento, sofisticazione e truffa, si registra il reato di agropirateria e di disastro sanitario di cui è responsabile colui che provoca con colpa la morte di tre o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone. Sono diversi i casi che potrebbero rientrare in questa fattispecie, peraltro già emersi sulle cronache nazionali.<br>Si ricorda, ad esempio, l’esposizione dei braccianti, dell’ambiente e dei prodotti coltivati a sostanza pericolose, nocive e cancerogene. Il traffico di sostanze nocive per l’agricoltura e per l’uomo – come alcuni farmaci acquistati nei mercati illegali esteri, lavorati in Italia e diffusi sotto le serre di alcuni criminali italiani – è una criticità già avanzata sulla quale si spera che presto intervengano le Forze dell’ordine e la Magistratura. Importante è, ad esempio, il caso denunciato nell’Agro Pontino e nella Sicilia orientale che riguarda alcune aziende locali le quali, usando farmaci e prodotti chimici illegali e pericolosi, espongono i cittadini di quel territorio a problemi di salute molto gravi, come anche i lavoratori locali e i consumatori di quei prodotti.<br>A seconda del tasso di pericolosità riscontrato, si applicano per i contravventori diverse pene.<br>Le condotte di solo rischio, ad esempio, sono considerate illeciti amministrativi, mentre per quelle di danno colposo sono previste contravvenzioni specifiche a patto che non determinino un pericolo per la salute. Infine, le condotte dolose sono punite come delitti, con l’ulteriore divisione fra quelle caratterizzate dalla presenza di un elemento concreto come la nocività del prodotto e quelle nelle quali si manifesta un pericolo per la salute pubblica.<br>Nel caso di frodi, invece, sono aumentate le sanzioni, soprattutto relativamente alle contraffazioni degli alimenti a denominazione protetta e fino al limite superiore individuato per l’attività organizzata per il commercio illecito di alimenti. A queste azioni repressive e punitive ne seguono altre accessorie che incidono direttamente sull’attività dell’impresa responsabile di tali comportamenti e sulle modalità proprie di condurla.<br>Tra le pene maggiori che il disegno di legge prevede si ricorda: l’interdizione a ricoprire uffici direttivi delle imprese; diversi divieti di accesso ad autorizzazioni, contributi pubblici, contratti con la Pubblica amministrazione; la revoca di alcune autorizzazioni fino alla chiusura dell’attività.<br>Insomma, un disegno di legge importante che tutela la salute pubblica e la qualità del sistema di produzione italiano, espellendo – almeno questo è l’obiettivo – criminali di varia natura e mafiosi da una delle filiere produttive più redditizie e rappresentative d’Italia.</p>
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		<title>Aggiornamento su Patrick Zaki. Domani un&#8217;altra udienza</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 09:00:35 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Associazione Per i Diritti umani ringrazia ancora il giornalista (corrispondente RAI) Amedeo Ricucci per il seguente aggiornamento su Patrick Zaki: Sabato (7 marzo 2020) ci sarà un&#8217;udienza che potrebbe prevedere il rilascio su cauzione&#46;&#46;&#46;</p>
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<p></p>



<p><em>Associazione Per i Diritti umani
</em>ringrazia ancora il giornalista (corrispondente RAI) Amedeo
Ricucci per il seguente aggiornamento su Patrick Zaki:</p>



<p>Sabato <em>(7 marzo 2020) </em>ci sarà
un&#8217;udienza che potrebbe prevedere il rilascio su cauzione di Zaki
oppure potrebbe prorogare di altri quindici giorni la detenzione
preventiva. In questo secondo caso sarebbe la conferma che Zaki
potrebbe fare la fine delle migliaia di attivisti che sono stati
imprigionati in Egitto e che vengono trattenuti in carcere sulla base
della legislazione di emergenza con questo giochino della “detenzione
preventiva”: il giudice, ogni quindici giorni, dice: <em>ok, potete
fare indagini per altre due settimane, ma il detenuto resta in
carcere</em> e così si aggiungono giorni a giorni e si finisce per
restare anni in carcere.</p>



<p>Le impressioni al Cairo e che ho
raccolto sono che comunque Zaki rischia un anno di carcere al
massimo; è assai probabile che il regime lo voglia tenere in galera
come esempio per ancora qualche mese per poi liberarlo solo perchè
ha paura della mobilitazione internazionale che c&#8217;è stata sul caso
Zaki, mentre sulle altre migliaia di attivisti imprigionati non c&#8217;è
stata alcuna mobilitazione. La situazione, quindi, è positiva per un
aspetto, ma negativa per l&#8217;altro nel senso che il povero Patrick Zaki
resta in galera. Adesso si trova in una prigione un po&#8217; migliore
rispetto a quella dove stata prima perchè precedentemente stava in
una cella superaffollata con una trentina di criminali comuni; poi ha
iniziato a stare male, ha chiesto di essere trasferito e, con un
occhio di riguardo da parte del giudice, ha ottenuto il
trasferimento. 
</p>



<p>Sabato staremo a vedere cosa verrà
decretato. Il giudice potrebbe anche liberarlo su cauzione, il che
vuol dire che ci saranno lo stesso limitazioni alla sua libertà e
che sarà difficile che lo lascino tornare in Italia perchè in
questo modo potrebbe sfuggire alla Giustizia, come dicono loro. 
</p>
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