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	<title>marito Archives - Per I Diritti Umani</title>
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	<description>Periodico nazionale iscritto presso il tribunale di Milano n. 170 del 30/05/2018</description>
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	<title>marito Archives - Per I Diritti Umani</title>
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		<title>Diritto al Rispetto della Vita Privata e Familiare nella Corte Costituzionale della Repubblica Italiana e nella Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2019 08:06:42 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>D Un Approccio Comparato basato sul Caso delle Unioni Omosessuali. di Nicole Fraccaroli Animata dalla volontà di identificare come l&#8217;unione omosessuale sia regolata, percepita e supportata da due diversi sistemi giuridici, nel seguente documento&#46;&#46;&#46;</p>
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<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" width="635" height="425" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/08/immagine-ECtHR.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-12913" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/08/immagine-ECtHR.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 635w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/08/immagine-ECtHR-300x201.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 635px) 100vw, 635px" /></figure>



<p><strong>D</strong></p>



<p><strong>Un Approccio Comparato basato sul Caso delle Unioni Omosessuali.</strong></p>



<p>di Nicole Fraccaroli</p>



<p>Animata dalla volontà di
identificare come l&#8217;unione omosessuale sia regolata, percepita e
supportata da due diversi sistemi giuridici, nel seguente documento
di ricerca contemplo da una parte la sentenza della Corte
Costituzionale Italiana che si occupa di tale sfida e dall&#8217;altra, la
Corte Europea dei Diritti Umani  nel caso Oliari e altri c. Italia,
la cui sentenza riguardava tre coppie omosessuali che secondo la
legislazione italiana non avevano la possibilità di sposarsi o
entrare in nessun altro tipo di unione civile. 
</p>



<p><br>Sulla base della
legislazione italiana, le coppie sposate sono le uniche ad avere
diritto a formare una famiglia; infatti, in base all&#8217;articolo 29
della Costituzione Italiana &#8220;La Repubblica riconosce i diritti
della famiglia come una società naturale fondata sul matrimonio. Il
matrimonio si fonda sull&#8217;eguaglianza morale e legale dei coniugi
entro i limiti stabiliti dalla legge per assicurare l&#8217;unità
familiare.&#8221; L&#8217;articolo 29 è solitamente considerato come una
trave sostenuta da quattro colonne: il principio di solidarietà,
quello personalista, e il principio di uguaglianza e autonomia.
Stando alla Costituzione, non può esserci famiglia se questa non è
basata sul matrimonio tra uomo e donna e l&#8217;antropologia Cristiana ha
fortemente influito nella costruzione di tale visione. Il diritto
alla famiglia è significativamente presente nel codice civile
attraverso il primo libro dal titolo &#8220;Delle persone e della
famiglia&#8221;, che si riferisce all&#8217;organizzazione del matrimonio e
ai diritti e doveri dell&#8217;uomo e della donna, marito e moglie.</p>



<p>Considerando invece la
Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo e delle Libertà
Fondamentali in ambito del diritto al rispetto della vita privata e
familiare; la vita privata è un concetto ampio, incapace di una
definizione esaustiva e può &#8220;abbracciare molteplici aspetti
dell&#8217;identità fisica e sociale della persona&#8221;. Attraverso la
sua giurisprudenza, la Corte Europea ha fornito indicazioni sul
significato e sulla portata della vita privata ai fini dell&#8217;articolo
8 ed è evidente che la giurisprudenza si è mossa in linea con gli
sviluppi sociali e tecnologici. La nozione di vita privata non è
limitata alla vita personale di un individuo; ma essa anche comprende
il diritto di stabilire relazioni con altri esseri umani. La corte ha
affermato che elementi quali l&#8217;identificazione di genere, il nome,
l&#8217;orientamento sessuale e la vita sessuale sono elementi importanti
della sfera personale tutelati dall&#8217;articolo 8. L&#8217;ingrediente
essenziale della vita familiare è il diritto di vivere insieme in
modo che le relazioni familiari possano svilupparsi normalmente e i
membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia. I
diritti umani non rappresentano un discorso finito, concluso e la
CEDU è uno strumento vivente, interpretato alla luce delle
situazioni attuali. Di conseguenza, una coppia omosessuale che vive
in una relazione stabile rientra nella nozione di vita familiare,
così come nella vita privata, allo stesso modo delle coppie
eterosessuali. Questo principio è stato inizialmente enunciato nel
caso di Schalk e Kopf c. Austria, dove la corte ha ritenuto
artificioso sostenere che una coppia omosessuale non potesse godere
della vita familiare ai sensi dell&#8217;articolo 8.</p>



<p><br>Prendo in
considerazione la sentenza della Corte Costituzionale Italiana n.138
dell’aprile 2010, poiché i rimedi interni della causa Oliari e
altri c. Italia sono stati esauriti sulla base di tale decisione. 
<br>In questa sentenza la Corte ha esaminato le disposizioni del
Codice Civile che disciplinano il matrimonio, in seguito alle
referenze di due tribunali (di Venezia e Trento) interrogati da
alcune coppie omosessuali in seguito al rifiuto da parte
dell&#8217;ufficiale civile di pubblicare avviso della loro intenzione di
sposarsi. Dal momento che i tribunali portano affermazioni simili, li
considero congiuntamente. <br>I giudici del rinvio hanno sollevato
una questione di costituzionalità degli articoli relativi alla
famiglia all&#8217;interno del codice civile con riferimento agli articoli
2, 3, 29 e 117 della Costituzione, in quanto non consentirebbero alle
persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio. I giudici del
rinvio riconoscono che il matrimonio ai sensi della legge italiana &#8220;è
inequivocabilmente centrato sul fatto che i coniugi sono di sesso
diverso&#8221;; ma si riferiscono anche agli argomenti dei ricorrenti,
i quali hanno sottolineato che la legge italiana non contiene un
concetto di matrimonio, né un divieto espresso sul matrimonio tra
persone dello stesso sesso. D&#8217;altra parte, i tribunali riconoscono
che non è possibile ignorare la rapida trasformazione della società
e dei costumi negli ultimi decenni, che hanno visto la fine del
monopolio detenuto dal modello della famiglia tradizionale e la
nascita spontanea parallela di diverse forme di convivenza che
necessitano di protezione. Di conseguenza, tale richiesta di
protezione richiede un&#8217;attenzione particolare alla compatibilità
dell&#8217;interpretazione tradizionale (all&#8217;interno del codice civile) con
i principi costituzionali.</p>



<p>Un primo principio è
quello sancito dall&#8217;articolo 2 della Costituzione che riconosce i
diritti inviolabili degli uomini e secondo i due tribunali questo
concetto non riguarda solo la sfera individuale, ma in particolare
quella sociale come espressione della personalità dell&#8217;individuo. I
tribunali sostengono poi che, dal momento che il diritto di contrarre
matrimonio è un elemento essenziale dell&#8217;espressione della dignità
umana, ai sensi dell&#8217;articolo 3 della Costituzione il cui obiettivo è
quello di proibire differenze irragionevoli nel trattamento, esso
stesso deve essere garantito a tutti e non può essere soggetto a
discriminazione, con conseguente obbligo per lo Stato di intervenire
nei casi in cui il suo esercizio sia ostacolato. In relazione
all&#8217;articolo 29, i giudici sostengono che il significato della
disposizione non sia quello di considerare la famiglia come un
&#8220;diritto naturale&#8221;, ma piuttosto di affermare la precedente
esistenza e autonomia della famiglia rispetto allo Stato. I tribunali
si riferiscono infine all&#8217;articolo 117 della Costituzione, che impone
al legislatore di rispettare i limiti derivanti dal diritto
comunitario e dagli obblighi di diritto internazionale; ricordando a
tale riguardo gli articoli 8, 12 e 14 della CEDU. 
</p>



<p>La Corte Costituzionale
dichiara infondati tutti i principi costituzionali evocati dai
tribunali, ad eccezione dell&#8217;Articolo 2, riconoscendo che &#8220;Questo
concetto deve includere le unioni omosessuali, intese come la
coabitazione stabile di due individui dello stesso sesso, a cui viene
concesso il diritto fondamentale di scegliere liberamente la propria
situazione di coppia e di ottenerne il riconoscimento legale insieme
ai diritti e doveri associati &#8220;. Questa è un&#8217;ipotesi
fondamentale presa dalla Corte Costituzionale in quanto dichiara che
due persone dello stesso sesso sono investite dalla Costituzione
Italiana con un diritto fondamentale di ottenere il riconoscimento
giuridico dei diritti e dei doveri relativi alla loro unione. <br>La
corte ritiene che l&#8217;aspirazione a questo riconoscimento non possa
essere raggiunta solo rendendo le unioni omosessuali equivalenti al
matrimonio. Ne consegue che spetta al Parlamento determinare le forme
di garanzia e riconoscimento delle unioni menzionate; poiché in
realtà comporterebbe l&#8217;inclusione di una nuova figura nel quadro
normativo del Codice Civile. 
</p>



<p>Si considera ora la
sentenza della Corte Europea, relativa alla causa Oliari e altri c.
Italia presentata nel 2015, sulla sola base delle presunte violazioni
dell&#8217;articolo 8 della CEDU.</p>



<p>La valutazione di tale
Corte rinvia innanzitutto ad alcuni principi generali. Infatti,
mentre lo scopo essenziale dell&#8217;articolo 8 è di proteggere gli
individui da interferenze arbitrarie da parte delle autorità
pubbliche; lo stesso può anche imporre allo Stato determinati
obblighi positivi e assicurare il rispetto della vita privata o
familiare anche nella sfera delle relazioni tra individui. La Corte
chiarisce che per valutare gli obblighi positivi degli Stati è
importante fare alcune considerazioni: il giusto equilibrio che
dev’essere raggiunto tra gli interessi concorrenti dell&#8217;individuo e
della comunità nel suo complesso; l&#8217;impatto di una situazione in cui
vi è discordanza tra realtà sociale e legge e, il margine di
apprezzamento concesso agli Stati. In secondo luogo, la Corte applica
tali principi al caso in questione, prendendo atto della situazione
dei ricorrenti all&#8217;interno del sistema nazionale italiano. Si accorge
così che lo stato attuale dei richiedenti nel contesto giuridico
interno può essere considerato solo un&#8217;unione di fatto, e che può
essere regolata da alcuni accordi contrattuali privati ​​di
portata limitata che non soddisfano alcune esigenze fondamentali
della regolamentazione e protezione di una relazione stabile e
impegnata.</p>



<p>Ciò è dimostrato dal
fatto che tali contratti sono aperti a chiunque conviva,
indipendentemente dal fatto che siano o meno una coppia. È
interessante notare che la Corte ha anche affermato ulteriormente che
l&#8217;esistenza di un&#8217;unione stabile è indipendente dalla convivenza. La
Corte ritiene che, in assenza di matrimonio, le coppie dello stesso
sesso abbiano interesse ad ottenere l&#8217;opzione di entrare in una forma
di unione civile, poiché questo sarebbe il modo più appropriato per
il loro rapporto di essere legalmente riconosciuto e per essere
protetto in modo pertinente. Il governo italiano non è riuscito a
mettere in luce gli interessi della comunità nel suo complesso,
poiché è stato negato che l&#8217;assenza di un quadro giuridico
specifico che garantisse il riconoscimento omosessuale tentasse di
proteggere il concetto tradizionale di famiglia, o la morale della
società. Oltre a quanto sopra, è rilevante anche il movimento verso
il riconoscimento legale delle coppie omosessuali che ha continuato a
svilupparsi rapidamente in Europa. In particolare apprezzo
l&#8217;essenziale affermazione della Corte secondo la quale, nel caso di
specie, il margine di apprezzamento non dovrebbe essere più ampio,
poiché non riguarda i diritti supplementari che potrebbero derivare
da tale unione, ma riguarda un bisogno generale di riconoscimento e
protezione legale. <br>Di fatto, in assenza di un interesse
comunitario prevalente da parte del governo italiano, contro il quale
bilanciare gli interessi dei ricorrenti, e alla luce delle
conclusioni dei tribunali nazionali sulla questione che è rimasta
inascoltata (si avverte che I tribunali italiani effettuano
accertamenti sulla questione caso per caso); la Corte constata che il
governo italiano ha oltrepassato il margine di apprezzamento e non ha
adempiuto all&#8217;obbligo positivo di garantire che i richiedenti
dispongano di un quadro giuridico specifico che preveda il
riconoscimento e la protezione della loro unione omosessuale.</p>



<p>L&#8217;unione omosessuale è
stata trattata, attraverso i due risultati, non in una maniera
completamente opposta, ma in un modo rappresentativo, di un sistema
domestico ancora ostaggio di disposizioni che incorporano idee
tradizionali, e di un sistema giuridico maggiormente disposto ad
espandere i diritti umani alle nuove situazioni attuali.</p>



<p>È
fondamentale riconoscere che la Corte Costituzionale Italiana non ha
respinto la questione della costituzionalità negando ulteriori
cambiamenti, ma sostenendo che tale cambiamento debba essere
innescato dal Parlamento sulla base dell&#8217;articolo 2 della
Costituzione che deve includere le unioni omosessuali. <br>Dall&#8217;altra
parte, la Corte europea non si è limitata a rivendicare la necessità
del riconoscimento giuridico e della protezione delle unioni
omosessuali, ma parla in termini di un obbligo positivo statale
derivante dall&#8217;articolo 8; e questo ha influenzato l&#8217;interpretazione
estensiva dei diritti umani nell&#8217;ordinamento italiano, come risultato
dell&#8217;adozione della Legge Cirinnà (n118, del 25 Maggio 2016) che
attualmente prevede le unioni civili tra persone dello stesso sesso.
<br><br>
</p>
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		<title>Una sentenza per ricchi&#8230;</title>
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		<pubDate>Thu, 11 May 2017 14:13:42 +0000</pubDate>
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</b></span></span></span><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/05/untitled-942.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-8688" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/05/untitled-942.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="605" height="342" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/05/untitled-942.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 605w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/05/untitled-942-300x170.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 605px) 100vw, 605px" /></a></p>
<p align="LEFT">di Patrizia Angelozzi</p>
<p align="JUSTIFY">Ad esprimersi è un uomo, S.M.che dice:<br />
&#8220;Quando io e la mia ex moglie ci siamo separati, abbiamo sempre anteposto il benessere del figlio a qualsiasi nostra debolezza o rancore (che col tempo in genere decresce fino a sparire). Non ho mai fatto mancare né a lei né al figlio pane e companatico, anche se lei lavorava. Il ragionamento era semplicissimo: se lei vivrà nell&#8217;abbondanza, sarà lo stesso anche per il ragazzo. E il figliolo ho sempre potuto incontrarlo quando volevo, sentenze o non sentenze. Naturalmente, tutto ciò si deve anche alla intelligenza di questa donna. Non a caso oggi, pur vivendo ognuno la propria vita, i rapporti sono ottimi, addirittura affettuosi. Mio figlio ci scherza sopra: &#8220;Ho una strana famiglia. Siete separati ma quando si tratta di rimproverarmi andate perfettamente d&#8217;accordo!&#8221;. Oppure: &#8220;Ho visto che quando mamma ha qualche problema serio non si rivolge al suo compagno ma a te&#8221;. Se non si è proprio delle canaglie, vi sono dei legami che non si possono sciogliere&#8221;.</p>
<p align="JUSTIFY">Ciò che emerge da queste parole, è il buon senso e la sana affettività, di chi non ha usato stratagemmi &#8216;contro l&#8217;altro&#8217;.<br />
Sono tante le vicende che negli anni hanno suscitato polemiche, soprattutto quando i protagonisti, fanno parte di jet-set e mondanità.<br />
Ci sono uomini che prima di una separazione, si disfano di ogni proprietà, immobili, conti correnti, automobili, barche, etc.., lasciando in povertà la famiglia che avevano scelto.<br />
Altri ancora, pur sostenendo un tenore di vita &#8216;ALTO&#8217;, trovano soluzioni veloci per evitare mantenimenti, e non solo.</p>
<p align="JUSTIFY">Poi ci sono al contrario in storie di ordinaria amministrazione, dove il mantenimento ha perfino ridotto in povertà chi provvedeva all&#8217;ex coniuge con cifre sovrastimate.<br />
In entrambi i casi, non c&#8217;è equità o una valutazione attenta.<br />
I tribunali tanto oberati di lavoro, difficilmente acconsentono ad accertamenti attraverso la Guardia di finanza per verificare situazioni patrimoniali, tenori di vita, i conti all&#8217;estero ed evasione fiscale.</p>
<p align="JUSTIFY">Così come ci sono donne, che avevano concordato con il proprio compagno la rinuncia al lavoro, in favore della famiglia..o abbandonate dal coniuge, che si dedicano alla cura dei figli in modo completo e costante e che pur cercando un lavoro, raramente lo trovano.</p>
<p>Poi ci sono le madri di figli disabili, che hanno la percentuale più alta di abbandono da parte del coniuge, uomini che non riuscendo a vivere situazioni che richiedono impegno, cura e l&#8217;affrontare problematiche, scappano..<br />
Molte di loro vivono di sussidi, in case popolari o presso parenti, dedicando la loro vita a questi figli speciali, senza sapere cos&#8217;è un momento di svago, il cinema,una chiacchierata tra amici.<br />
In questa &#8216;grande crisi&#8217; occupazionale, la possibilità di collocarsi diventa &#8216;vincere alla lotteria&#8217;, senza dimenticare il &#8216;diritto di ricatto&#8217; esercitato da uomini, che sebbene benestanti, contrattano la vita delle ex mogli e dei figli attraverso restrizioni economiche. Sono tanti, ugualmente condannabili di perscuzione, nella loro espressione di potere che somiglia ad una delle tante &#8216;violenze sulle donne&#8217;. Andrebbe fatta una disamina, attenta a seconda dei casi.</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #00000a;"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: small;"><b>COSA DICE LA SENTENZA</b></span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY">E&#8217; la Suprema Corte a stabilire nuove linee guide che stanno a significare un precedente importante fruibile nelle future decisioni e dice così:<br />
&#8220;’inversione di rotta consiste nell’affermare che la donna giovane, in grado di lavorare e, quindi, di reperire con la propria attività quel reddito necessario a mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio, non ha diritto ad alcun mantenimento. E ciò anche se, durante l’unione, svolgeva mansioni di casalinga&#8221;.</p>
<p align="JUSTIFY">Trovo giusto che una donna, SE ancora giovane e abile al lavoro sia responsabile della sua autonomia economica senza &#8216;cullarsi&#8217; nel mantenimento, ma per applicare i &#8216;criteri dI questa sentenza&#8217;, spero sia previsto un &#8216;protocollo&#8217; che comprenda lo studio di ogni singolo caso con attenzione. Spesso la burocrazia asettica è troppo lontana dalla vita reale.</p>
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		<title>Morire per obiezione</title>
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		<pubDate>Sat, 22 Oct 2016 07:13:20 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>di Patrizia Angelozzi Muore a 32 anni in ospedale in seguito al parto dei due gemelli che erano venuti alla luce senza vita. È avvenuto all’ospedale «Cannizzaro» di Catania e la Procura viene chiamata&#46;&#46;&#46;</p>
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<div class="qQVYZb"><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2016/10/untitled-595.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7203" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2016/10/untitled-595.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="untitled-595" width="720" height="493" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2016/10/untitled-595.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 720w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2016/10/untitled-595-300x205.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></a></div>
<div class="qQVYZb"></div>
<div class="qQVYZb"></div>
<div class="qQVYZb">di Patrizia Angelozzi</div>
<div class="utdU2e">
Muore a 32 anni in ospedale in seguito al parto dei due gemelli che erano venuti alla luce senza vita. È avvenuto all’ospedale «Cannizzaro» di Catania e la Procura viene chiamata a fare chiarezza.  Secondo la denuncia presentata dai familiari della vittima il medico che stava assistendo la donna si sarebbe rifiutato di intervenire e porre fine alla sofferenza della puerpera in quanto si sarebbe dichiarato obiettore di coscienza. Un’accusa respinta dai  vertici del «Cannizzaro»che escludono negligenze nel comportamento del medico.<br />
Nel frattempo la magistratura ha già  avviato le indagini.<br />
Sono 12 i medici indagati.<br />
Il reato ancora da accertare è omicidio colposo plurimo. Per la  Procura, è un atto dovuto in seguito alla denuncia dei familiari della donna.</div>
<p><del></del></p>
<p dir="ltr">I FATTI</p>
<p dir="ltr">Valentina Milluzzo, al quinto mese di gravidanza dopo una fecondazione assistita, viene ricoverata in ospedale a Catania il 29 settembre per una sospetta dilatazione dell’utero; la situazione rimane sotto controllo fino alla mattina del 15 ottobre, quando la paziente ha febbre a 38 e mezzo; pet questo viene curata con la tachipirina ma insorgono complicanze,  vomito e forti dolori.<br />
«Secondo i racconti dei familiari,  la donna resta in queste condizioni fino alle tre del pomeriggio, quando viene sottoposta a una ecografia.<br />
La situazione resta invariata per altre quattro ore quando un nuovo esame mette in evidenza uno stato di sofferenza di uno dei due feti. E qui si arriva al punto cruciale. Valentina urla per i dolori ed il ginecologo non interviene in quanto si dichiara obiettore di coscienza.<br />
Avrebbe affermato:  “Fino a che è vivo io non intervengo”.<br />
Durante la notte tra il 15 e il 16 ottobre, vengono asportate anche le placente mentre Valentina è in condizioni gravissime per una forte sepsi (un’infezione) ed è trasferita in rianimazione dove muore.</p>
<p dir="ltr">Siamo di fronte a un aborto spontaneo, era dunque possibile salvare questa madre che in nome di una maternità tanto desiderata si era affidata alla fecondazione assistita?<br />
Una donna che sognava di diventare madre ora non c&#8217;è più.<br />
L &#8216;omissione di soccorso,  la  tempestività  nelle decisioni,  se pur drastiche da prendere, non avrebbero dovuto avere come risposta &#8220;sono obiettore&#8221;, ma &#8220;sono un medico e farò ciò che mi sarà possibile per salvare una vita&#8221;. In questo caso,  tre.</p>
<div class="yj6qo ajU">
<div id=":1u1" class="ajR" tabindex="0" data-tooltip="Mostra contenuti abbreviati"><img class="ajT" src="https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif?utm_source=rss&utm_medium=rss" /></div>
</div>
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		<title>Nella nostra famiglia nessuna donna divorzia: resta con lui anche se ti vuole uccidere</title>
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		<pubDate>Fri, 29 Apr 2016 06:50:27 +0000</pubDate>
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<p>&nbsp;</p>
<p>di Monica Macchi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quando Jihan aveva 15 anni, ha sposato un uomo molto più anziano per sfuggire alla violenza del padre ma sin dalla prima notte di nozze suo marito l’ha violentata e picchiata lasciandole lividi e fratture. La prima volta che è andata dalla polizia si è sentita rispondere “E’ tuo marito…non possiamo fare niente”; stessa risposta quando e’ tornata in pigiama visto che il marito l’ha soffocata fino a farle perdere conoscenza, l’ha buttata per strada e non la faceva più rientrare in casa: il poliziotto di guardia si è limitato a telefonare a casa ma il marito continuava a rispondere “avete sbagliato numero”. Risultato? E’ dovuta andare dalla sorella e quando il marito ha cambiato idea è andato a riprendersela e ha continuato a picchiarla. A questo punto Jihan ha chiesto aiuto alla sua famiglia di origine ma il padre si è categoricamente rifiutato di consegnarle il certificato di matrimonio, necessario per la domanda di divorzio dicendole: “nella nostra famiglia nessuna donna divorzia: resta con lui anche se ti vuole uccidere”.</p>
<p>Jihan è ora in un rifugio segreto gestito da Human Rights Watch che ha scelto questa storia per esemplificare i diversi tipi di abusi domestici e per denunciare la risposta debole da parte sia del governo marocchino che della polizia. In particolare hanno lanciato una petizione a Bassima Hakkaoui, ministro delle donne e della famiglia per chiedere una nuova legge che rafforzi la protezione delle vittime di violenza domestica rendendo un crimine lo stupro coniugale.</p>
<h4></h4>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>One billion rising: la violenza sul corpo sacro delle donne</title>
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		<pubDate>Sun, 14 Feb 2016 08:48:39 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>di Monica Macchi</p>
<div align="CENTER"></div>
<div align="RIGHT"><i>Ora<br />
la lotta è tra le persone che devastano il pianeta, </i></div>
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le risorse,</i></div>
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<div align="JUSTIFY"></div>
<div align="JUSTIFY"></div>
<div align="JUSTIFY"><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2016/02/untitled289029.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" rel="attachment wp-att-5234" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-5234" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2016/02/untitled289029.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="untitled289029" width="216" height="300" /></a></div>
<div align="JUSTIFY"></div>
<div align="JUSTIFY">
Scrittrice, poetessa, sceneggiatrice, regista e attivista di origini ebree è diventata famosa per i “Monologhi della vagina”<a class="sdfootnoteanc" href="https://www.blogger.com/editor/static_files/blank_quirks.html#sdfootnote1sym?utm_source=rss&utm_medium=rss" name="sdfootnote1anc">1</a>, che dal 1996 è stato tradotto in 50 lingue e rappresentato in 150 paesi (ha appena debuttato in India e a Cuba). Ogni anno viene attualizzato con un nuovo monologo sulle violenze contro le donne in ogni parte del mondo: una delle più<br />
rappresentate è <i>My Vagina Was My Village</i>, monologo scritto sulla base delle testimonianze delle donne vittime di stupro in Bosnia. Da queste pièce teatrali è nato il movimento<br />
globale V-Day, per la difesa dei diritti delle donne: 189 Paesi, oltre 70 città in Italia, 13mila organizzazioni femminili e femministe coinvolte oltre a singole personalità come Vandana Shiva e il Dalai Lama.</div>
<div align="JUSTIFY">Dal 14 gennaio 2012 dopo aver letto una statistica secondo cui una donna su tre in tutto il pianeta sarà oggetto di percosse o stupro nel corso della sua vita ha lanciato la campagna One Billion Rising in cui le attiviste e gli attivisti danzano come strumento creativo per mostrare sdegno e assumersi le proprie responsabilità e favorire una nuova presa di coscienza, una presa di coscienza che opponga resistenza alla violenza finché questa non diventerà inconcepibile.</div>
<div align="JUSTIFY">
<div class="separator"></div>
<div class="separator"><a title="" href="http://2.bp.blogspot.com/-2qzmETO5fyU/VlVjDa3UMjI/AAAAAAAADlM/TCTcED62Ug0/s1600/untitled%2B%252891%2529.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-bGlnaHRib3gtMQ==" data-rl_title="" data-rl_caption=""><img loading="lazy" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2015/11/untitled289129.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="320" height="127" border="0" /></a></div>
</div>
<div align="JUSTIFY"><a href="https://www.blogger.com/null?utm_source=rss&utm_medium=rss" name="_GoBack"></a>Lo scorso 13 settembre Eve Ensler era a Milano al Teatro Elfo-Puccini in un incontro pubblico con Lella Costa per presentare il suo ultimo libro “Nel corpo del mondo” in cui racconta la sua esperienza con la malattia, un tumore all’utero e la riappropriazione del proprio corpo rispetto alle mutilazioni fisiche e psicologiche. In particolare rivendica una maternità non stereotipata che va al di là degli organi di procreazione, ma intesa come cura nei confronti di persone che si scelgono e con cui si creano dei legami. Ed Eve ha scelto le donne di Bukavu, in Congo con cui ha creato la Città della Gioia, un luogo condiviso in cui donne, molte delle quali analfabete<br />
e sopravvissute a stupri e torture, esorcizzano i traumi attraverso l’arte, la danza e corsi di autodifesa mentre diventano catalizzatrici di un radicale cambiamento sociale seguendo corsi<br />
professionali, di agricoltura e di uso del computer per poi istruire altre donne nei villaggi. Il cancro diventa così una metafora della società capitalistica senza alcuna attenzione né all’ambiente né alle persone: legare la nostra lotta a quella degli altri contro una<br />
società consumistica e sprecona è l’unico modo per ribaltare la gerarchia e la violenza.</div>
<div align="JUSTIFY"></div>
<div align="JUSTIFY"><strong>Il numero, in Italia, per denunciare violenze e stalking: 1522</strong></div>
<div align="JUSTIFY"></div>
<div id="sdfootnote1">
<div><a class="sdfootnotesym" href="https://www.blogger.com/editor/static_files/blank_quirks.html#sdfootnote1anc?utm_source=rss&utm_medium=rss" name="sdfootnote1sym">1</a><br />
La traduzione italiana del testo è disponibile in edizione Il Saggiatore e Marco Tropea</div>
</div>
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		<title>Salviamo Razieh</title>
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		<pubDate>Tue, 24 Jun 2014 09:37:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Nel nostro piccolo, ci uniamo alla voce della comunità internazionale (HumanRights Watch, Amnesty International e molte altre organizzazioni) per salvare la giovane vita di Razieh Ebrahimi che, durante questa settimana, potrebbe essere mandata al&#46;&#46;&#46;</p>
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<div style="margin-bottom: 0cm;">
Nel<br />
nostro piccolo, ci uniamo alla voce della comunità internazionale<br />
(HumanRights Watch, Amnesty International e molte altre<br />
organizzazioni) per salvare la giovane vita di Razieh Ebrahimi che,<br />
durante questa settimana, potrebbe essere mandata al patibolo,<br />
letteralmente.</div>
<p></p>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
Una<br />
breve, intensa vita che potrebbe spezzarsi troppo presto: a 14 anni è<br />
stata data in sposa ad un uomo molto più grande di lei; l&#8217;anno<br />
successivo è diventata madre e a 17 ha ucciso il marito.
</div>
<p></p>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
Tutto<br />
accade in Iran. La bambina era stata data in sposa, da suo padre, al<br />
vicino di casa, di professione insegnante: mesi e mesi di umiliazioni<br />
e di botte fino a  quando lei ha deciso di reagire, con altrettanta<br />
violenza. Gli ha sparato e ha nascosto il corpo in giardino.</div>
<p></p>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
Sembra<br />
la trama di un brutto film e, invece, si tratta di una realtà ancora<br />
troppo presente nel tessuto sociale di una società contraddittoria e<br />
complessa, come quella persiana.
</div>
<p></p>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
Si<br />
chiede, con questo articolo/appello, una giusta pena per la<br />
ragazzina, magari accompagnata da un percorso di recupero psicologico<br />
e la condanna di ogni forma di uccisione di Stato.</div>
<p></p>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
Il caso<br />
di Razieh fa riflettere, ancora una volta, su temi e questioni ancora<br />
irrisolte, in Iran come in molte altre aree del mondo: quello delle<br />
spose-bambine e quello delle esecuzioni per reati commessi prima<br />
della maggiore età, o comunque prima dei 18 anni. Pensiamo,a de<br />
sempio, anche alle ragazze stuprate e impiccate in India, alle<br />
studentesse rapite in Nigeria, ai soprusi in Yemen, Sudan, Arabia<br />
Saudita&#8230;</div>
<p></p>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
Una<br />
speranza per evitare a Razieh l&#8217;impiccagione sarebbe data dal perdono<br />
dei famigliari della vittima e un riscatto in denaro. Ma il problema<br />
dovrebbe essere risolto alla radice, con un cambiamento della<br />
legislazione e per questo anche la società civile iraniana si sta<br />
mobilitando in nome della Giustizia umana e del diritto alla vita.
</div>
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