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	<title>pariopportunità Archives - Per I Diritti Umani</title>
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	<description>Periodico nazionale iscritto presso il tribunale di Milano n. 170 del 30/05/2018</description>
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		<title>Le critiche al governo italiano per la mancata adesione a una dichiarazione europea sui diritti della comunità LGBT+</title>
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		<pubDate>Sun, 19 May 2024 09:14:55 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>(da ilpost.it) Era un documento perlopiù simbolico, l&#8217;Italia non lo ha firmato insieme ad altri 8 paesi e ne è nata una polemica politica Venerdì sera si è saputo che l’Italia non ha aderito&#46;&#46;&#46;</p>
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<p>(da ilpost.it)</p>



<h2>Era un documento perlopiù simbolico, l&#8217;Italia non lo ha firmato insieme ad altri 8 paesi e ne è nata una polemica politica</h2>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/05/ita.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="1024" height="512" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/05/ita-1024x512.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17559" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/05/ita-1024x512.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/05/ita-300x150.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/05/ita-768x384.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/05/ita.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a><figcaption>La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni (S), con la ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella (D), durante il convegno sulla transizione demografica in Europa, Roma, 12 aprile 2024. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI</figcaption></figure>



<p></p>



<p>Venerdì sera si è saputo che l’Italia non ha aderito a una dichiarazione del Consiglio dell’Unione Europea che aveva l’obiettivo di promuovere nei paesi membri politiche di uguaglianza e rispetto dei diritti umani verso le persone della comunità LGBT+. Ne sono nate molte critiche al governo italiano di Giorgia Meloni, soprattutto da membri dei partiti dell’opposizione.</p>



<p>Il Consiglio dell’Unione Europea è l’organo in cui sono rappresentati i governi dei 27 paesi membri e detiene il potere legislativo insieme al parlamento. La dichiarazione era stata proposta dalla presidenza di turno belga in occasione della Giornata mondiale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia: è&nbsp;<a href="https://belgian-presidency.consilium.europa.eu/media/kvibjar1/declaration-final.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">un documento</a>&nbsp;dal valore perlopiù simbolico e senza particolari effetti concreti, che ribadisce concetti e valori già affermati in diversi trattati europei. Decidere di non aderire è insomma una presa di posizione politica, più che il tentativo di evitare imposizioni di qualche tipo: non hanno firmato il documento Italia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Croazia, Lituania, Lettonia, Repubblica Ceca e Slovacchia, 9 paesi su 27.</p>



<figure class="wp-block-image"><img src="https://adv.ilpost.it/~vda/___/s.php/?_=_&amp;bannerid=1665857&amp;campaignid=310013&amp;zoneid=101472&amp;loc=https%3A%2F%2Fwww.ilpost.it%2F2024%2F05%2F18%2Fcritiche-governo-dichiarazione-europea-diritti-lgbt%2F&amp;referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&amp;cb=a5bdbf6b9e&utm_source=rss&utm_medium=rss" alt=""/></figure>



<p>L’agenzia di stampa&nbsp;<em>Ansa&nbsp;</em>ha contattato il ministero della Famiglia e delle Pari opportunità, competente sul tema, per chiedere come mai l’Italia abbia deciso di non aderire alla dichiarazione: fonti del ministero, ma non direttamente la ministra Eugenia Roccella, hanno riferito che il motivo è che la dichiarazione sarebbe troppo «sbilanciata sull’identità di genere, quindi ricalcherebbe fondamentalmente il contenuto della legge Zan».</p>



<p>Il disegno di legge (ddl) Zan è una&nbsp;<a href="https://www.ilpost.it/2021/05/06/ddl-zan-guida-critiche/?utm_source=rss&utm_medium=rss">proposta di legge</a>&nbsp;di cui si è parlato molto negli ultimi anni ma mai approvata dal parlamento, che prende il nome dal deputato del Partito Democratico che l’aveva avanzata, Alessandro Zan. Il PD era stato il principale partito promotore della legge, insieme al Movimento 5 Stelle, mentre la destra l’aveva fortemente osteggiata. Il disegno di legge interveniva&nbsp;su due articoli del codice penale e ampliava la cosiddetta legge Mancino inserendo accanto alle discriminazioni per razza, etnia e religione (già contemplate) anche le discriminazioni per sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità. Introduceva poi una serie di azioni per prevenirle.</p>



<p>A differenza della dichiarazione del Consiglio dell’Unione Europea, insomma, interveniva su materie giuridiche specifiche e avrebbe introdotto modifiche al codice penale italiano: la destra infatti per criticarlo aveva sempre sostenuto che il ddl Zan minacciasse la libertà di opinione e che in più non fosse necessario, perché i reati di omotransfobia rientrano già in un’aggravante comune del codice penale.</p>



<p>La dichiarazione del Consiglio invece contiene varie richieste di impegno su temi molto generici per «il continuo avanzamento dei diritti umani delle persone LGBTIQ in Europa». Tra questi ci sono, per esempio: l’«impegno a promuovere l’uguaglianza e a prevenire e combattere la&nbsp;discriminazione, in particolare sulla base dell’identità di genere»; «far progredire ulteriormente la protezione legale e il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone LGBTIQ»; «impegnarsi a continuare a sostenere il lavoro di accettazione sociale delle persone LGBTIQ»; insieme ad altri impegni simili (il testo integrale si può leggere&nbsp;<a href="https://belgian-presidency.consilium.europa.eu/media/kvibjar1/declaration-final.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">qui</a>).</p>



<p>La segretaria del PD, Elly Schlein, ha criticato molto la decisione del governo, dicendo che «non è accettabile» e facendo notare che l’anno scorso invece lo stesso governo aveva firmato una dichiarazione simile proposta sempre per la Giornata mondiale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia: «Quest’anno non lo ha fatto per fare campagna sulla pelle delle persone discriminate», ha detto Schlein. Altre critiche simili sono arrivate anche dal Movimento 5 Stelle, mentre Ivan Scalfarotto di Italia Viva, responsabile Esteri del partito, ha sostenuto che questa decisione «mina la credibilità internazionale» del paese, «accomunandolo a nazioni dove i diritti da sempre sono negati e lo Stato di diritto soffre».</p>
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		<title>&#8220;Raccontarsi (a modo mio)&#8221;. Antonella</title>
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		<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 08:07:51 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Progetto a cura di Jorida Mboçi Oggi vi presentiamo Antonella, una donna sognatrice che ha affrontato le difficoltà della vita sempre con il sorriso; una mamma dolcissima e forte allo stesso tempo&#8230;Mettiamoci in ascolto&#46;&#46;&#46;</p>
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<p></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/11/jori.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="768" height="1024" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/11/jori-768x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-16761" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/11/jori-768x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/11/jori-225x300.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 225w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/11/jori-1152x1536.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1152w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/11/jori.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1500w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a></figure>



<p></p>



<p>Progetto a cura di Jorida Mboçi</p>



<p></p>



<p>Oggi vi presentiamo Antonella, una donna sognatrice che ha affrontato le difficoltà della vita sempre con il sorriso; una mamma dolcissima e forte allo stesso tempo&#8230;Mettiamoci in ascolto della sua storia. </p>



<p></p>



<p></p>



<figure class="wp-block-video"><video controls src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/11/VID-20221025-WA0009-1.mp4?utm_source=rss&utm_medium=rss"></video></figure>
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		<title>A proposito di razzismo: tra azione e inerzia</title>
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		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 14:44:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>21 marzo, Giornata Internazionale contro il razzismo e la discriminazione. Associazione Per i Diritti umani propone un webinar dal titolo: &#8220;A proposito di razzismo: tra azione e inerzia&#8221; alla presenza di molti ospiti per&#46;&#46;&#46;</p>
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<p>21 marzo, Giornata Internazionale contro il razzismo e la discriminazione.</p>



<p><strong><em>Associazione Per i Diritti umani</em></strong> propone un webinar dal titolo:<strong> &#8220;A proposito di razzismo: tra azione e inerzia&#8221;</strong> alla presenza di molti ospiti per approfondire l&#8217;argomento tramite punti di vista diversi e stimolare una riflessione che, speriamo, voglia te fare insieme a noi. </p>



<p><strong>Domenica 21 marzo, alle ore 19 sulla pagina FB di Associazione Per i Diritti umani</strong></p>



<p></p>



<p>Saremmo felici se partecipassero anche studenti universitari e delle scuole superiori. </p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="595" height="841" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/03/RAZZISMO.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-15165" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/03/RAZZISMO.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 595w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/03/RAZZISMO-212x300.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 212w" sizes="(max-width: 595px) 100vw, 595px" /></figure>



<p></p>



<p></p>



<p></p>
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		<title>&#8220;America latina. Diritti negati&#8221;. Perù: la &#8220;Generación del bicentenario” dice basta!</title>
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		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 10:28:02 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>di Tini Codazzi È la protagonista di tante belle iniziative, ma anche delle manifestazioni e degli ultimi scontri di piazza a Lima, in Perù. I protagonisti sono giovani che vorrebbero un paese migliore e&#46;&#46;&#46;</p>
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<p>di Tini Codazzi</p>



<p>È la protagonista di tante belle iniziative, ma anche delle manifestazioni e degli ultimi scontri di piazza a Lima, in Perù. I protagonisti sono giovani che vorrebbero un paese migliore e più giusto, che riflettono sul passato per tentare di cambiare il presente e il futuro e che portano avanti progetti per migliorare la società. Queste le loro parole: “…Perùviani che, sulla strada dei duecento anni della nostra indipendenza, desiderano un paese migliore: senza corruzione, sostenibile, pari opportunità, dove si rispetti e si riconosca la nostra identità e diversità”. Persone che si mobilitano per trovare soluzioni ai grandi e piccoli problemi. Sono stati battezzati così: “Generación del bicentenario”.</p>



<p>I ragazzi Perùviani sono usciti dalle scuole, dalle università e dalle case per denunciare il loro disaccordo sulla destituzione del Presidente Martín Vizcarra da parte del Congresso sostituendolo con Manuel Merino, a sua volta presidente del Congresso. La “Generación del bicentenario”, insieme al popolo, sostiene che questa sostituzione è arbitraria, poco democratica e incostituzionale; anche se per motivi di corruzione, è una sorta di colpo di stato. Sabato 14 novembre c’è stato il climax di repressione da parte delle forze dell’ordine e sono morti 2 giovani (di 22 e 24 anni), ci sono stati centinaia di feriti e una quarantina di <em>desaparecidos</em> (le notizie e informazioni a riguardo sono contrastanti: forse erano 40, o 42 o persino 47 scomparsi). In mezzo al caos, i giovani hanno continuato a ribellarsi, in forte divergenza con il governo: il tema dell’ennesimo atto di corruzione e arbitrarietà politica è stato il detonante. Il neopresidente Merino non ha resistito alla pressione e dopo meno di sei giorni dall’insediamento si è ritirato dopo aver subito la rinuncia della maggior parte del suo gabinetto. Di nuovo il paese è rimasto senza presidente. Il 17 novembre, l’ingegnere Francisco Sagasti prestava giuramento come terzo presidente in meno di una settimana.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="580" height="330" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/11/Peru1.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-14835" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/11/Peru1.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 580w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/11/Peru1-300x171.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 580px) 100vw, 580px" /></figure>



<p>Il Coordinamento Nazionale dei Diritti Umani in Perù (CNDDHH) ha denunciato davanti alla Procura la scomparsa di molte persone e ha richiesto un’immediata presa di posizione da parte del Ministero Pubblico e Ministero della Difesa. Da quello che si può costatare dai messaggi e video pubblicati in internet, dalla stampa e dalle denunce di associazioni, parenti e vittime stesse, diversi sono stati i responsabili di questa faccenda: il gruppo TERNA, uno squadrone dell’intelligence formato da agenti di polizia vestiti da civili e appartenenti alla Divisione di Operazioni Speciali della Polizia Perùviana; si sono infiltrati nelle manifestazioni di piazza e hanno commesso crimini contro la popolazione, ma non solo, diversi giovani feriti denunciano aver visto, sentito, non solo con le orecchie ma anche sulla propria pelle, spari con proiettili di gomma, biglie, hanno visto i fucili in mano con proiettili veri e hanno visto le manganellate da parte delle forze dell’ordine in divisa. Inoltre, più di un ferito ha denunciato il tentativo da parte dello stato di cancellare le evidenze e di incolpare la cittadinanza, facendo credere così che si è trattato di un episodio di violenza e guerriglia interna tra la popolazione e non tra polizia e i civili.</p>



<p><a href="https://elpais.com/internacional/2020-11-19/victimas-de-la-represion-en-las-protestas-en-peru-denuncian-intentos-de-destruccion-de-pruebas.html?utm_source=rss&utm_medium=rss">Luis Araujo, giovane sequestrato dagli agenti di polizia (senza divisa) la sera del sabato dopo essere stato presente nella manifestazione, ha chiesto attraverso il suo avvocato che si disattivi il gruppo TERNA, il suo avvocato ha denunciato: “Si sono identificati come poliziotti del TERNA, è stato detenuto, gli hanno coperto gli occhi, è stato obbligato a salire su una macchina e l’hanno picchiato. È stato detenuto in uno spazio dove c’era una sedia e una specie di latrina, lo hanno lasciato lì per tre giorni senza acqua né cibo mentre ascoltava la voce di sua madre che lo cercava: questo è tortura”.</a></p>



<p>Il Tribunale Costituzionale aveva un compito molto duro: fare pubblica la risoluzione sulla legalità o meno riguardo alla destituzione del ex presidente Vizcarra: il processo è andato male per i difensori dei diritti umani perché il Tribunale ha ritenuto che il Congresso ha agito in modo corretto, al contrario di quello che pensano i milioni di Perùviani che si sono riversati sulle strade. E poi ci sarebbe anche da capire cosa succederà con tutte queste denunce di violazioni che stanno arrivando in Tribunale.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="640" height="366" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/11/Peru2.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-14836" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/11/Peru2.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 640w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/11/Peru2-300x172.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></figure>



<p>Ho ben presente tutti i momenti in cui la democrazia in Perù ha traballato ed è caduta veramente in basso. In modo particolare ricordo benissimo l’autogolpe perpetrato dalle forze militari di Alberto Fujimori 28 anni fa. Mentre si trasmetteva un suo discorso in TV dove Fujimori diceva: “Dissolvere, dissolvere temporaneamente il Congresso della Repubblica…”, truppe dell’esercito, della marina e delle forze aeree sono arrivate alle sedi del Parlamento, della Procura della Repubblica, del Ministero Pubblico e di altre istituzioni per prendere il controllo di esse a mano armata e con la violenza. I militari non hanno risparmiato nemmeno i sindacati. Ricordo tutto: le immagini, gli articoli di stampa, i militari, gli spari, Fujimori, i pianti, le urla, gli arresti e le storie dei Perùviani che sono poi arrivati in Venezuela. Dagli anni Novanta fino ad oggi, 6 presidenti Perùviani sono stati colpevoli di aver commesso atti di corruzione e dietro a loro tanti politici di destra, di centro e di sinistra. La corruzione è il peggior nemico dei Perùviani e questo, evidentemente dopo più di 20 anni, la “Generación del bicentenario” lo sa benissimo. Reagire come ha reagito la popolazione per le strade di Lima sembra essere stato quasi un atto dovuto. Parliamoci chiaro: sempre che sia in modo pacifico, sempre che si chieda il rispetto dei propri diritti e che si voglia l’onestà da parte delle forze politiche, queste manifestazioni di piazza sono importanti e necessarie. Ci saranno sempre vittime e ci sarà sempre abuso di potere. Questo è successo lo scorso 14 novembre a Lima.</p>
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		<title>Le parole della Presidente della commissione Pari Opportunità del Comune di Milano, Diana De Marchi</title>
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		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 08:14:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Associazione Per i Diritti umani propone, oggi, l&#8217;incontro con Diana De Marchi &#8211; che ringrazia &#8211; insegnante e Presidente della Commissione Pari Opportunità presso il Municipio di Milano. Per ascoltare gli interventi dei professionisti,&#46;&#46;&#46;</p>
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<p><strong><em>Associazione Per i Diritti umani</em></strong> propone, oggi, l&#8217;incontro con Diana De Marchi &#8211; che ringrazia &#8211; insegnante e Presidente della Commissione Pari Opportunità presso il Municipio di Milano. </p>



<p>Per ascoltare gli interventi dei professionisti, cliccare sul quadrante che vi interessa. Grazie sempre per l&#8217;interesse.</p>



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		<title>40° Anniversario della Convenzione sull&#8217;eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (1979-2019)</title>
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		<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 07:23:16 +0000</pubDate>
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<p>di Erika Mazzucato (da unipid.centrodirittiumani.it)</p>



<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" width="1024" height="404" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/08/cedaw-1024x404.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-12864" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/08/cedaw-1024x404.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/08/cedaw-300x119.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/08/cedaw-768x303.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/08/cedaw.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>Nel 2019 ricorre il&nbsp;<strong>40° anniversario</strong>&nbsp;dell’adozione della Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW) che rappresenta l’unico strumento giuridico internazionale che sviluppa, rispetto alla condizione femminile, una prospettiva globale in relazione al fenomeno della discriminazione. La Convenzione è spesso descritta anche come una&nbsp;<strong>carta internazionale dei diritti per le donne</strong>.<br>In questi quarant’anni la Convenzione&nbsp;<strong>ha segnato una svolta storica nel percorso dei diritti umani delle donne</strong>&nbsp;superando il mero riconoscimento di un’<strong>uguaglianza formale&nbsp;</strong>fra donne e uomini attraverso l’introduzione di obblighi internazionali di<strong>&nbsp;adozione di misure positive&nbsp;</strong>atte&nbsp;alla realizzazione di un’<strong>uguaglianza sostanziale in tutti i campi della vita politica, economica, sociale e culturale</strong>.</p>



<ul><li><a href="http://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/40-Anniversario-della-Convenzione-sulleliminazione-di-tutte-le-forme-di-discriminazione-nei-confronti-delle-donne-1979-2019/415#1?utm_source=rss&utm_medium=rss">La Convenzione</a></li><li><a href="http://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/40-Anniversario-della-Convenzione-sulleliminazione-di-tutte-le-forme-di-discriminazione-nei-confronti-delle-donne-1979-2019/415#2?utm_source=rss&utm_medium=rss">Il Comitato per l&#8217;eliminazione della discriminazione nei confronti della donna</a></li><li><a href="http://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/40-Anniversario-della-Convenzione-sulleliminazione-di-tutte-le-forme-di-discriminazione-nei-confronti-delle-donne-1979-2019/415#3?utm_source=rss&utm_medium=rss">Il Protocollo addizionale</a></li><li><a href="http://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/40-Anniversario-della-Convenzione-sulleliminazione-di-tutte-le-forme-di-discriminazione-nei-confronti-delle-donne-1979-2019/415#4?utm_source=rss&utm_medium=rss">I rapporti periodici presentati dall’Italia</a></li><li><a href="http://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/40-Anniversario-della-Convenzione-sulleliminazione-di-tutte-le-forme-di-discriminazione-nei-confronti-delle-donne-1979-2019/415#5?utm_source=rss&utm_medium=rss">I rapporti ombra della società civile</a></li><li><a href="http://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/40-Anniversario-della-Convenzione-sulleliminazione-di-tutte-le-forme-di-discriminazione-nei-confronti-delle-donne-1979-2019/415#6?utm_source=rss&utm_medium=rss">Background storico</a></li></ul>



<h2 id="1">La Convenzione</h2>



<p>La&nbsp;<a href="http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-sulleliminazione-di-tutte-le-forme-di-discriminazione-nei-confronti-delle-donne-1979/25?utm_source=rss&utm_medium=rss">Convenzione</a>, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione&nbsp;<a href="https://undocs.org/en/A/RES/34/180?utm_source=rss&utm_medium=rss">A/RES/34/180</a>&nbsp;il 18 dicembre 1979, è entrata in vigore il 3 settembre 1981.<br>Sono ben 189 gli Stati che hanno ratificato la Convenzione, la quasi totalità degli Stati componenti la comunità internazionale ad eccezione degli Stati Uniti d’America e di Palau che hanno firmato la Convenzione rispettivamente nel 1980 e nel 2011 ma non hanno ancora proceduto a ratificarla e di Iran, Niue, Somalia, Sudan, Santa Sede e Tonga che non hanno ancora espresso alcun consenso nei confronti del trattato.&nbsp;<br>L’Italia ha ratificato la Convenzione con&nbsp;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1985/04/15/085U0132/sg?utm_source=rss&utm_medium=rss">legge del 14 marzo 1985, n. 132</a>, depositata presso le Nazioni Unite il 10 giugno 1985; l’entrata in vigore è stata il 10 luglio 1985.</p>



<p>Il Preambolo della Convenzione&nbsp;riafferma la fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona e nell&#8217;uguaglianza&nbsp; del godimento dei diritti da parte di uomini e donne. Si evidenzia, inoltre, che nonostante siano stati adottati strumenti specifici per promuovere il principio dell’uguaglianza tra uomini e donne, queste ultime continuano ad essere oggetto di gravi discriminazione e si ricorda che le pratiche discriminatorie ostacolano la partecipazione delle donne ad ogni aspetto della vita del proprio paese intralciando la crescita e il benessere delle società.</p>



<p>La Convenzione si compone di 30 articoli e introduce, per la prima volta all’interno di un trattato internazionale, una&nbsp;<strong>definizione di discriminazione nei confronti della donna non limitata al piano formale o giuridico</strong>, bensì comprendente qualsiasi trattamento o condizione che nei fatti impedisca alle donne di godere appieno dei loro diritti su base paritaria rispetto agli uomini. Ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione l’espressione “discriminazione nei confronti della donna” concerne “ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l&#8217;esercizio da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra l&#8217;uomo e la donna”.</p>



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<p>La Convenzione si propone pertanto di superare il mero riconoscimento del diritto delle donne a godere di un trattamento equivalente rispetto agli uomini, già stabilito peraltro dagli altri trattati in materia di diritti umani, prevedendo per gli Stati un preciso obbligo di “fare”, consistente nell’impegno ad adottare in ogni campo, ed in particolare in ambito politico, sociale, economico e culturale, ogni misura adeguata, incluse le disposizioni legislative, atte a garantire il pieno sviluppo ed il progresso delle donne (art. 3).</p>



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<p>La Convenzione enuncia:</p>



<ul><li>il superamento del concetto di eguaglianza formale con quello di&nbsp;<strong>eguaglianza sostanziale</strong>&nbsp;tra donne e uomini;</li><li>la&nbsp;<strong>parità di accesso e di opportunità per le donne alla vita politica e pubblica</strong>&nbsp;– compresi il diritto di voto e di eleggibilità &#8211; così come nei settori dell’istruzione, della salute e dell’occupazione;</li><li>una serie di&nbsp;<strong>specifiche misure programmatiche che gli Stati si impegnano ad adottare</strong>al fine della creazione di una società nella quale le donne godano della piena uguaglianza e della effettiva realizzazione dei diritti umani: dai diritti al lavoro ai diritti nel lavoro (art. 11); dai diritti relativi alla salute e alla pianificazione familiare (art. 12) all’uguaglianza di fronte alla legge (art. 15), nella famiglia e nel matrimonio (art. 16), nell’educazione e nell’istruzione (artt. 5 e 10), nella partecipazione alla vita politica (artt. 7 e 8), nello sport, nell’accesso al credito (art. 13), nella concessione o perdita della nazionalità (art. 9);</li><li>l’<strong>obbligo</strong>&nbsp;per gli Stati di:<br>&#8211;&nbsp;<strong>condannare ogni forma di discriminazione nei confronti della donna</strong>, di incorporare il principio dell’uguaglianza tra uomo e donna nel proprio sistema giuridico e di adeguare conseguentemente la propria legislazione;<br>&#8211;&nbsp;<strong>adottare misure appropriate contro ogni forma di tratta e sfruttamento</strong>&nbsp;delle donne;<br>&#8211; prendere misure adeguate per&nbsp;<strong>eliminare ogni discriminazione praticata da persone, organizzazioni o enti di ogni tipo</strong>&nbsp;nonché di attivarsi per modificare gli schemi di comportamento e i modelli culturali in materia di differenza fra i sessi;<br>&#8211; istituire tribunali e altre istituzioni pubbliche per&nbsp;<strong>assicurare l&#8217;effettiva protezione delle donne dalla discriminazione</strong>;<br>&#8211; adoperarsi nell’<strong>adozione di misure positive</strong>&nbsp;non limitandosi ad attuare una tutela di impostazione prettamente negativa. La Convenzione, cioè a dire, prevede in capo agli Stati non solo l’obbligo di non fare, cioè di astenersi dall’adottare misure aventi caratteri discriminatorio nei confronti delle donne, ma anche di fare, cioè di adoperarsi per adottare misure, a carattere legislativo, politico e amministrativo, aventi lo scopo di ridurre da un punto di vista sostanziale, nella realtà, le disuguaglianze tra uomini e donne. Tali misure sono definite “<strong>azioni positive</strong>”, cioè delle misure caratterizzate dal requisito della temporaneità, che, in deroga al principio della parità formale, prevedono delle forme di discriminazione al contrario, cioè maggiormente favorevoli nei confronti delle donne al fine di superare gli ostacoli che impediscono da un punto di vista sostanziale le disparità tra uomo e donna nonché atte a garantire il pieno ed effettivo progresso delle donne. Tali<strong>&nbsp;misure temporanee speciali</strong>&nbsp;non devono considerarsi atti discriminatori, in quanto tendenti ad accelerare il processo di instaurazione di fatto dell’uguaglianza tra i generi.</li></ul>



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<h2 id="2">Il Comitato per l&#8217;eliminazione della discriminazione nei confronti della donna</h2>



<p>L’art. 17 della Convenzione prevede l’istituzione di un&nbsp;<a href="https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx?utm_source=rss&utm_medium=rss">Comitato per l’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna&nbsp;</a>con il compito di&nbsp;<strong>esaminare i progressi realizzati nell’esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione stessa assunti da parte degli Stati contraenti</strong>.</p>



<p>Il Comitato, che si compone di&nbsp;<a href="https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Membership.aspx?utm_source=rss&utm_medium=rss"><strong>23 esperte indipendenti</strong></a>, presenta all’Assemblea generale delle Nazioni Unite attraverso il Consiglio Economico e Sociale un rendiconto delle sue attività attraverso dei&nbsp;<a href="https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&amp;TreatyID=3&amp;DocTypeID=27&utm_source=rss&utm_medium=rss"><strong>rapporti annuali</strong>&nbsp;</a>(art. 21).</p>



<p>Il Comitato ha il compito di&nbsp;<strong>monitorare l’attuazione della Convenzione e del Protocollo addizionale</strong>&nbsp;attraverso l’esame dei&nbsp;<a href="https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&amp;TreatyID=3&amp;DocTypeID=29&utm_source=rss&utm_medium=rss"><strong>rapporti periodici</strong>&nbsp;</a>che gli Stati parti sono tenuti a presentare la prima volta l’anno seguente all’entrata in vigore della Convenzione e, in seguito, ogni quattro anni per descrivere i provvedimenti che essi hanno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella Convenzione ed i progressi realizzati per il godimento di tali diritti.<br>Il Comitato, una volta esaminato il rapporto periodico dello Stato, può rivolgere a quest’ultimo le proprie preoccupazioni e raccomandazioni nella forma di&nbsp;<strong>Osservazioni conclusive</strong>&nbsp;che, pur non avendo carattere giuridicamente vincolante per lo Stato, contengono importanti linee guida che lo Stato è invitato ad attuare al fine di risolvere le criticità nell’ottemperamento delle disposizioni della Convenzione.</p>



<p>In Italia l’organo responsabile della predisposizione dei Rapporti periodici da presentare ai meccanismi di monitoraggio delle Organizzazioni internazionali competenti in materia di diritti umani è il&nbsp;<a href="https://cidu.esteri.it/comitatodirittiumani/it?utm_source=rss&utm_medium=rss">Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU)</a>&nbsp;istituito presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.</p>



<p>Il Comitato formula anche delle&nbsp;<a href="https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx?utm_source=rss&utm_medium=rss"><strong>Raccomandazioni generali</strong></a>&nbsp;rivolte a tutti gli Stati parte, riguardanti articoli o temi della Convenzione e volte a facilitare la corretta applicazione delle disposizioni in essa contenute. Se inizialmente le Raccomandazioni generali si limitavano a brevi chiarimenti su aspetti procedurali o interpretativi, a partire dalla&nbsp;<a href="https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CEDAW/GEC/5832&amp;Lang=en&utm_source=rss&utm_medium=rss">Raccomandazione n. 13 del 1989</a>&nbsp;il Comitato ha progressivamente adottato tale strumento per mantenere sempre attuale e aggiornata la Convenzione adattandone l’interpretazione e l’applicazione rispetto all’emersione di nuove circostanze o problematiche non contemplate o marginali in fase di redazione del testo.</p>



<h2 id="3">Il Protocollo addizionale</h2>



<p>Alla Convenzione si affianca un&nbsp;<a href="http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Protocollo-opzionale-alla-Convenzione-sulleliminazione-di-tutte-le-forme-di-discriminazione-nei-confronti-delle-donne-1999/26?utm_source=rss&utm_medium=rss">Protocollo facoltativo</a>&nbsp;approvato dall&#8217;Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999 ed entrato in vigore il 22 dicembre 2000, che introduce la&nbsp;<strong>procedura della comunicazione</strong>, cioè la possibilità individuale o di gruppo, di presentare un ricorso scritto al Comitato, previo esaurimento di tutti gli strumenti di tutela disponibili nell’ordinamento interno, in caso di asserita violazione dei propri diritti sanciti nella Convenzione. Tale meccanismo consente pertanto alle donne e alle associazioni di donne di essere parte attiva nel rispetto delle norme della Convenzione. Il Comitato, una volta&nbsp;ricevuta la comunicazione, la porta confidenzialmente all’attenzione dello Stato interessato, il quale avrà sei mesi a disposizione per presentare al Comitato delle spiegazioni scritte o un rapporto che chiarisca la questione e i rimedi, laddove esistenti, che potranno essere attuati dallo Stato.<br>Dopo aver esaminato la comunicazione, il Comitato trasmette alle parti in causa la propria constatazione nel merito, unitamente a eventuali raccomandazioni.<br>Il Protocollo consente altresì al Comitato di avviare motu proprio delle&nbsp;<strong>procedure di inchiesta&nbsp;</strong>a seguito della ricezione di informazioni affidabili riguardanti presunte situazioni di gravi o sistematiche violazioni di diritti delle donne (artt. 8 e 9). Tali procedure, che possono prevedere anche la visita sul territorio dello Stato interessato, previa autorizzazione da parte di quest’ultimo, sono facoltative in quanto ciascuno Stato contraente, in sede di firma o ratifica del Protocollo può dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato relativamente alle procedure d’inchiesta.</p>



<h2 id="4">I rapporti periodici presentati dall’Italia</h2>



<p>L’Italia ha presentato il suo&nbsp;<strong>primo Rapporto&nbsp;periodico</strong>&nbsp;nel 1989 (CEDAW/C/5/Add.62). Le Osservazioni conclusive rivolte dal Comitato per l’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna posero l’attenzione prevalentemente sul divario esistente tra la condizione delle donne del sud Italia rispetto a quelle del nord e sulla scarsa partecipazione delle donne alla vita politica del Paese. Il Comitato richiese all’Italia di fornire dati statistici e di elaborare ricerche riguardanti il tempo speso rispettivamente da uomini e donne nello svolgimento di faccende domestiche nonché il fenomeno della prostituzione femminile e delle minori.<br>Dall’attività del Comitato e, soprattutto, dall’adesione italiana alla&nbsp;<a href="https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss"><strong>Piattaforma di Pechino</strong></a>del 1995, che ha contribuito a promuovere a livello mondiale l’impegno e l’azione per la tutela dei diritti delle donne, scaturì un maggiore impegno dell’Italia in tutti i processi politici internazionali incentrati sul ruolo delle donne nella società con l’obiettivo di riaffermare la loro dignità e proteggerle da tutte le possibili forme di discriminazione, abuso e violenza, che nel 1996 portò all’istituzione del&nbsp;<strong>Ministero per le Pari Opportunità (oggi&nbsp;<a href="http://www.pariopportunita.gov.it/?utm_source=rss&utm_medium=rss">Dipartimento per le Pari Opportunità</a>)</strong>, il cui mandato successivamente fu esteso a materie come la protezione del fanciullo contro la pedofilia, lo sfruttamento sessuale e la schiavitù sessuale.</p>



<p>Il&nbsp;<strong>secondo e terzo Rapporto periodico</strong><strong>&nbsp;dell’Italia</strong>&nbsp;(<a href="https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fITA%2f2&amp;Lang=en&utm_source=rss&utm_medium=rss">CEDAW/C/ITA/2</a>&nbsp;and&nbsp;<a href="https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fITA%2f3&amp;Lang=en&utm_source=rss&utm_medium=rss">3</a>) sono stati esaminati dal Comitato il 15 luglio 1997 nel corso della 346^ e 347^ riunione (CEDAW/C/SR.346 and 347). Il Comitato in tale occasione raccomandava, inter alia, di prendere ulteriori misure per rafforzare l’attuazione del mainstreaming di genere e dell’empowerment delle donne, due concetti la cui importanza è stata affermata durante la quarta&nbsp;<a href="http://www.unwomen.org/en/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women#beijing?utm_source=rss&utm_medium=rss"><strong>Conferenza mondiale sulle donne di Pechino</strong></a>&nbsp;(1995).</p>



<p>Nelle osservazioni conclusive del&nbsp;<strong>quarto e quinto rapporto congiunto</strong>(<a href="https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fITA%2f4-5&amp;Lang=en&utm_source=rss&utm_medium=rss">CEDAW/C/ITA/4-5</a>), esaminato durante le riunioni 681 e 682 del 25 gennaio 2005, il Comitato plaudeva, inter alia, l’approvazione del progetto di legge modificativo dell’articolo 51 della Costituzione italiana con il quale è stato introdotto il principio dell’uguaglianza e non discriminazione sessuale nell’accesso alle cariche pubbliche e che costituisce il mezzo attraverso il quale la Convenzione è divenuta parte della legge del Paese, e rappresenta la base costituzionale per l’uso di misure speciali temporanee, compreso l’uso delle quote per velocizzare l’aumento della rappresentanza femminile nella vita politica e pubblica.<br>Il Comitato plaudeva l’Italia altresì per le riforme legislative intraprese per il progresso delle donne, compresa la<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1996-02-20&amp;atto.codiceRedazionale=096G0073&amp;elenco30giorni=false&utm_source=rss&utm_medium=rss">&nbsp;legge 15 febbraio 1996, n. 66</a>&nbsp;contro la violenza sessuale, la<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2000-03-13&amp;atto.codiceRedazionale=000G0092&amp;elenco30giorni=false&utm_source=rss&utm_medium=rss">&nbsp;legge 8 marzo 2000, n. 53</a>&nbsp;sul congedo parentale e la&nbsp;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/28/001G0209/sg?utm_source=rss&utm_medium=rss">legge 4 aprile 2001, n. 154</a>&nbsp;contro la violenza nelle relazioni familiari.<br>Il Comitato tuttavia esprimeva preoccupazione in quanto l’Italia aveva adottato misure inadeguate per attuare le raccomandazioni sollevate nelle osservazioni conclusive precedenti, in particolare per quanto riguarda la bassa partecipazione delle donne nella vita pubblica e politica. Il Comitato si rincresceva inoltre del limitato coinvolgimento delle organizzazioni non governative durante la preparazione del rapporto.</p>



<p>Nel dicembre 2009 l’Italia ha presentato il&nbsp;<strong>sesto Rapporto periodico</strong>&nbsp;(<a href="http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsgA84bcFRy75ulvS2cmS%2f%2bjVQ%2f7hMZ5ysMKntMSi3EwZkTnlq7f%2fnXMK0H6V0XwLdeGyy3HUbf7hNOxFA%2f%2fa9W9Xzy5KlhhO%2bWjCrIsDOtmr&utm_source=rss&utm_medium=rss">CEDAW/C/ITA/6</a>). Dalle Osservazioni conclusive del Comitato, formulate in occasione delle riunioni 982 e 983 del 14 luglio 2011, emerse come alcune precedenti Osservazioni fossero rimaste disattese. Il Comitato si dichiarava preoccupato, inter alia, per la situazione delle donne nel mercato del lavoro, per l’assenza di programmi di assistenza e sostegno alle donne che desiderano lasciare la prostituzione e che sono state vittime dello sfruttamento, per le difficoltà incontrate dalle donne immigrate e dalle donne con disabilità relativamente alla loro integrazione e partecipazione nel mercato del lavoro.</p>



<p>Il 27 ottobre 2015 l’Italia ha presentato il&nbsp;<strong>settimo Rapporto periodico</strong>&nbsp;(<a href="http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsgA84bcFRy75ulvS2cmS%2f%2bjmBrxJfSggIVTwzytkON5aEBanr8qFqXl%2f4%2bW4n2RD5vN9Z3uiuvqgPmDQ0QQmx50rs%2fT1sLSLKipTYsybnC8J&utm_source=rss&utm_medium=rss">CEDAW/C/ITA/7</a>) relativo ai progressi realizzati nell’attuazione delle disposizioni della Convenzione nel periodo 2011–2015. Il Comitato ha esaminato il rapporto nel corso dei lavori delle sessioni 1502 e 1503 ed ha rivolto all’Italia delle&nbsp;<strong>Osservazioni conclusive</strong>&nbsp;(<a href="http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsgA84bcFRy75ulvS2cmS%2f%2bggWNcU4%2flgn%2bZiHvEZQc5SEWgcHa%2f%2bgSomFFruJyt%2fajkB5IO3%2fHDJ86%2fVRXmK72WeXGB9aYXQX5DqYUGqKWwW&utm_source=rss&utm_medium=rss">CEDAW/C/ITA/CO/7</a>).</p>



<p>Il Comitato raccomanda, inter alia, di:</p>



<ul><li>istituire un meccanismo efficace, volto ad assicurare l’accountability e l’attuazione trasparente, coerente ed uniforme della Convenzione su tutto il territorio nazionale.</li><li><strong>Rafforzare la cornice legislativa</strong>&nbsp;concernente l’uguaglianza di genere e l’eliminazione della discriminazione in ragione del sesso o del genere.</li><li>Emendare l’articolo 3 della Costituzione e la&nbsp;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/06/26/093G0275/sg?utm_source=rss&utm_medium=rss">legge 25 giugno 1993, n. 205</a>, per&nbsp;<strong>proteggere le donne LBTI dalle forme intersezionali di discriminazione o dai crimini d’odio</strong>.</li><li><strong>Creare un’Istituzione nazionale per i diritti umani</strong>, fornita di dotazioni adeguate ed osservante dei Principi relativi allo Status delle istituzioni nazionali (Principi di Parigi,&nbsp;<a href="https://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r134.htm?utm_source=rss&utm_medium=rss">Risoluzione A/RES/48/134</a>&nbsp;del 20 dicembre 1993) e che sia incaricata di proteggere e promuovere tutti i diritti umani, compresi i diritti delle donne.</li><li>Accelerare l&#8217;<strong>adozione di una legge omnibus per prevenire, combattere e punire tutte le forme di violenza contro le donne</strong>, così come di un&nbsp;<strong>nuovo Piano d&#8217;Azione Nazionale contro la violenza di genere</strong>; ed assicurare che siano allocate risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate per la relativa attuazione sistematica ed efficace, il monitoraggio e la valutazione.</li><li><strong>Accrescere l&#8217;accesso delle donne all&#8217;occupazione a tempo pieno</strong>, compreso attraverso la promozione della&nbsp;<strong>pari condivisione dei compiti domestici e familiari</strong>&nbsp;tra uomini e donne, fornendo più strutture e di migliore qualità per la cura dell&#8217;infanzia ed aumentando gli incentivi per gli uomini per avvalersi del loro&nbsp;<strong>diritto al congedo parentale</strong>.</li><li>Assicurare che tutti&nbsp;<strong>gli stereotipi di genere vengano eliminati</strong>&nbsp;dai libri di testo e che i curricula scolastici, i programmi accademici e la formazione professionale degli insegnanti si occupino dei diritti delle donne e dell&#8217;uguaglianza di genere.</li><li>Adottare<strong>&nbsp;misure speciali temporanee</strong>, per accelerare la pari partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, in particolare delle donne migranti, rifugiate, richiedenti asilo, Rom, Sinte, e Caminanti e delle donne anziane, così come delle madri single e delle donne con disabilità; e condurre studi omnibus sul lavoro e le condizioni di lavoro per dette donne.</li><li><strong>Rivedere le leggi di austerity</strong>, che hanno colpito in modo sproporzionato le donne, in particolare quelle relative ai benefici economici per i figli, i benefici sociali e gli schemi pensionistici.</li><li><strong>Fornire accesso ai servizi di base a tutte le donne lavoratrici migranti</strong>, indipendentemente dal loro status migratorio.</li><li>Aumentare il bilancio allocato per il settore sanitario al fine di assicurare la&nbsp;<strong>piena realizzazione del diritto alla salute</strong>, compresi i diritti sessuali e la salute riproduttiva, per tutte le donne e le bambine.</li><li>Perseguire i propri sforzi per&nbsp;<strong>raggiungere l’uguaglianza di genere sostanziale negli sports e nelle attività culturali</strong>, compreso attraverso l&#8217;<strong>uso di misure speciali temporanee</strong>.</li><li>Rafforzare ed assicurare l&#8217;efficace attuazione delle politiche e dei programmi esistenti, volti all&#8217;<strong>empowerment economico delle donne in aree rurali</strong>, incluso attraverso la promozione della proprietà della terra da parte loro.</li><li>Adottare misure mirate per&nbsp;<strong>promuovere l&#8217;accesso delle donne con disabilità all&#8217;istruzione inclusiva, al mercato del lavoro aperto, alla salute</strong>, compresi i diritti e la salute riproduttiva e sessuale,&nbsp;<strong>alla vita pubblica e sociale e ai processi decisionali</strong>.</li><li>Attuare campagne di informazione e&nbsp;<strong>fornire capacitiy-building</strong>&nbsp;per i funzionari dello Stato in materia di diritti e bisogni speciali delle donne e delle bambine disabili.</li></ul>



<p>Il Comitato si compiace degli sforzi intrapresi per migliorare la propria cornice istituzionale e politica, volti ad accelerare l’eliminazione della discriminazione contro le donne e la promozione dell’uguaglianza di genere, quali: il&nbsp;<a href="https://cidu.esteri.it/ComitatoDirittiUmani/resource/doc/2017/09/brochure_cidu_2017_ita_hr.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss"><strong>Piano d’Azione Nazionale su Donne, Pace e Sicurezza (2016-2019)</strong></a>&nbsp;del dicembre 2016 ed il&nbsp;<a href="https://www.osservatoriointerventitratta.it/wp-content/uploads/2018/01/piano-nazionale-di-azione-contro-la-tratta-e-il-grave-sfruttamento-2016-2018.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss"><strong>Piano d’Azione Nazionale contro la Tratta ed il Grave Sfruttamento degli Esseri Umani (2016-2018)</strong></a>&nbsp;del febbraio 2016.<br>Il Comitato accoglie favorevolmente l<strong>a ratifica o l&#8217;adesione a strumenti internazionali</strong>, in particolare la ratifica del&nbsp;<a href="http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Protocollo-facoltativo-alla-Convenzione-sui-diritti-del-bambino-sulle-procedure-di-comunicazione-2011/214?utm_source=rss&utm_medium=rss">Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sulle procedure di comunicazione</a>, nel 2016; la&nbsp;<a href="http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-internazionale-per-la-protezione-di-tutte-le-persone-dalla-sparizione-forzata-2006/191?utm_source=rss&utm_medium=rss">Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata</a>, nel 2015; il&nbsp;<a href="http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Protocollo-opzionale-al-Patto-sui-diritti-economici-sociali-e-culturali-2008/188?utm_source=rss&utm_medium=rss">Protocollo opzionale al Patto sui diritti economici, sociali e culturali</a>, nel 2015; il&nbsp;<a href="http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Protocollo-opzionale-alla-Convenzione-contro-la-tortura-ed-altre-pene-o-trattamenti-crudeli-inumani-o-degradanti-2003/78?utm_source=rss&utm_medium=rss">Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti</a>, nel 2013; e la&nbsp;<a href="http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-del-Consiglio-dEuropa-sulla-prevenzione-e-la-lotta-contro-la-violenza-nei-confronti-delle-donne-e-la-violenza/210?utm_source=rss&utm_medium=rss">Convenzione del Consiglio d&#8217;Europa del 2013 sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica</a>.</p>



<p>Il prossimo rapporto periodico dovrà essere presentato dall’Italia nel 2021.<br><br></p>



<h2 id="5">I rapporti ombra della società civile</h2>



<p>Le organizzazioni della società civile possono presentare dei c.d. &#8220;rapporti ombra&#8221; (“shadow reports”). Si tratta di contro-rapporti redatti da ONG operanti nel settore della Convenzione nei quali vengono riportate informazioni raccolte “sul campo”, frutto soprattutto dell’esperienza diretta, al fine di fornire al Comitato informazioni utili alla determinazione di un quadro più completo ed obiettivo della situazione di un particolare Stato.<br><br>In Italia si è costituita nel 2011 la piattaforma &#8220;<a href="http://lavorincorsa30annicedaw.blogspot.com/?utm_source=rss&utm_medium=rss">Lavori in corsa: 30 anni CEDAW</a>&#8220;, una rete di organizzazioni e persone che si occupa, inter alia, di redigere periodicamente un rapporto ombra, supportato da dati statistici, che evidenzia le mancanze nella promozione dei diritti delle donne in Italia e indica le aree in cui continua ad essere necessario un maggiore impegno da parte delle istituzioni. Un&nbsp;<a href="http://www.pangeaonlus.org/r/Pangea/Documenti/Pdf/advocacy/cedaw/Rapporto_Ombra_CEDAW_2011_ITA.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">primo rapporto</a>&nbsp;è stato presentato alle Nazioni Unite nel luglio 2011 e al Parlamento Italiano nel gennaio 2012; un&nbsp;<a href="http://www.pangeaonlus.org/r/Pangea/Documenti/Pdf/advocacy/cedaw/Rapporto_Ombra_CEDAW_2017_ITAd.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">secondo rapporto</a>&nbsp;è stato, successivamente, presentato alle Nazioni Unite nel giugno del 2017.</p>



<figure><iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/xnxDfYjYMvw?utm_source=rss&utm_medium=rss" width="600" height="400"></iframe></figure>



<h2 id="6">Background storico</h2>



<p>I primi accordi internazionali a tutela dei diritti delle donne furono formulati dopo la creazione delle Nazioni Unite. Nel 1953 l’Assemblea generale, su raccomandazione della Commissione sulla condizione delle donne, adottò con la risoluzione&nbsp;A/RES/640(VII)&nbsp;del 31 marzo la&nbsp;<a href="http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/b_patti_conv_protoc/e_altre_conv_e_protoc/b_conv_dir_pol_donne/conv_pol_right_women_engl.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss"><strong>Convenzione sui diritti politici delle donne</strong></a>, entrata in vigore il 7 luglio 1954. La Convenzione era designata come ulteriore mezzo per promuovere la parità di condizione tra uomini e donne nel godimento e nell’esercizio dei diritti politici in accordo alle disposizioni della&nbsp;<a href="http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Carta-delle-Nazioni-Unite-1945/1?utm_source=rss&utm_medium=rss">Carta delle Nazioni Unite</a>&nbsp;ed alla&nbsp;<a href="http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Dichiarazione-universale-dei-diritti-umani-1948/9?utm_source=rss&utm_medium=rss">Dichiarazione universale dei diritti umani</a>. Essa stabiliva che le donne, a parità di condizioni con gli uomini e senza discriminazione alcuna, hanno diritto a votare in tutte le elezioni (Art. 1); ad essere elette a tutti gli enti pubblicamente eletti, stabiliti dalla legislazione nazionale (Art. 2); a ricoprire una carica pubblica e ad esercitare tutte le funzioni pubbliche, stabilite dalla legislazione nazionale (Art. 3).<br>La Convenzione, pur trattando la discriminazione contro le donne nel solo ambito dell’attuazione dei diritti politici, rappresenta il primo strumento universalmente vincolante che abbia prodotto degli obblighi giuridici per gli Stati Parte, aprendo pertanto la strada all’adozione da parte delle Nazioni Unite di una serie di strumenti tesi all’eliminazione della discriminazione contro le donne in tutta la vita pubblica e privata.<br>Il 29 gennaio 1957 l’Assemblea generale adottava, con la risoluzione A/RES/1040(XI), la&nbsp;<a href="http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/b_patti_conv_protoc/e_altre_conv_e_protoc/c_conv_nazion_donne_sposate/conv_naz_donne_sposate_engl.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss"><strong>Convenzione sulla nazionalità delle donne coniugate</strong></a>, entrata in vigore l’11 agosto 1958. La Convenzione proclama la parità di diritti spettanti a donne e uomini nell&#8217;acquisizione, cambiamento o conservazione della propria nazionalità. Gli Stati contraenti concordano che né la celebrazione o lo scioglimento del matrimonio fra uno dei loro cittadini e una straniera, né il cambiamento di nazionalità da parte del marito durante il matrimonio, modificano automaticamente la nazionalità della moglie (art. 1). La Convenzione precisa inoltre che né l’acquisizione volontaria della nazionalità di un altro Stato, né la rinuncia alla propria nazionalità da parte del marito impediscono alla moglie di conservare tale nazionalità (art. 2). In altri termini, non è possibile modificare la nazionalità della moglie senza un espresso desiderio in merito da parte della stessa. La Convenzione prevede inoltre che la moglie straniera di un cittadino di uno Stato contraente, facendone richiesta, potrà acquisire la nazionalità del coniuge tramite procedure di naturalizzazione privilegiate (art. 3). La Convenzione peraltro non contiene misure specifiche riguardanti i meccanismi internazionali di attuazione.<br>Suddetta tipologia di trattati, tuttavia, perse rapidamente rilevanza politica in concomitanza del prevalere dell’approccio secondo il quale il miglior modo di tutelare i diritti umani era l’introduzione nei trattati internazionali di norme generali di non discriminazione, come quelle contenute nell’articolo 2 della&nbsp;<a href="http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Dichiarazione-universale-dei-diritti-umani-1948/9?utm_source=rss&utm_medium=rss"><strong>Dichiarazione universale dei diritti umani</strong></a>, nei<strong>&nbsp;due Patti del 1966&nbsp;<a href="http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Patto-internazionale-sui-diritti-civili-e-politici-1966/15?utm_source=rss&utm_medium=rss">sui diritti civili e politici&nbsp;</a>e&nbsp;<a href="http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Patto-internazionale-sui-diritti-economici-sociali-e-culturali-1966/12?utm_source=rss&utm_medium=rss">sui diritti economici, sociali e culturali</a></strong>, e in tutti i principali trattati in materia di diritti umani. Queste norme sono state poi ulteriormente rafforzate da una serie di convenzioni ad hoc, come ad esempio quelle dell’ILO e dell’UNESCO, e da altri strumenti internazionali di particolare rilevanza per le donne.<br>Nel corso degli anni ‘60 il dibattito internazionale sui diritti delle donne evidenziò i limiti degli strumenti esistenti a tutela dei diritti delle donne e l’esigenza di elaborarne di più efficaci. Nel 1967 fu elaborata dalla Commissione diritti umani dell’ONU, ed in seguito adottata dall’Assemblea generale, la “<a href="https://www.refworld.org/pdfid/3ae6b38734.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss"><strong>Dichiarazione sull’eliminazione della discriminazione contro le donne</strong></a>”. La Dichiarazione affrontava i problemi in modo ampio e integrato, ma la sua natura di atto di soft law, non giuridicamente vincolante, ne limitava la portata richiamando l’attenzione sull’esigenza politica di garantire alle donne una difesa dalle discriminazioni.<br>Ci vollero ancora sei anni prima che la Commissione sulla condizione delle donne dell’ONU (CSW) affrontasse, chiedendo agli Stati di pronunciarsi in merito, la proposta di elaborare una convenzione giuridicamente vincolante, che vietasse le discriminazioni contro le donne in tutto il mondo. Il dibattito ed il negoziato sui singoli articoli, prima all’interno della CSW e poi nell’Assemblea generale subirono un’accelerazione solo alla fine degli anni ‘70, alla vigilia della Conferenza mondiale sul decennio delle donne, nel luglio 1980.<br></p>
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		<title>&#8220;Diritti umani e imprese&#8221;. Guida al lettore</title>
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		<pubDate>Fri, 13 Jul 2018 07:20:04 +0000</pubDate>
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<p style="text-align: left;" align="RIGHT"><span lang="it-IT">di Fabiana Brigante</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">Che cosa si intende quando si parla di ‘imprese e diritti umani’ e quali sono i fattori che influenzano lo sviluppo di tale settore?</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">Il fenomeno della globalizzazione economica ha certamente consentito l’affermazione sulla scena mondiale delle imprese quali attori in grado di svolgere un ruolo dominante in campo non solo economico, ma anche politico, al punto da influenzare ed orientare le decisioni globali a discapito degli attori statali. Ci si riferisce soprattutto alle imprese multinazionali, enti operanti sul mercato mondiale attraverso una struttura complessa e gerarchizzata, che ha il proprio centro decisionale in una </span><span lang="it-IT">holding</span><span lang="it-IT">, o società madre, stabilita in un determinato paese, in grado di controllare le operazioni delle sue succursali o affiliate costituite in Stati diversi. </span></p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">I decenni intercorsi tra gli anni Settanta e la fine degli anni Novanta sono stati caratterizzati dal tentativo di disciplinare l’impatto delle imprese multinazionali sullo sviluppo e sulle relazioni internazionali. Tuttavia, nonostante gli sforzi e le risorse impiegate, non si è mai raggiunto uno strumento universalmente accettato e avente forza di legge. Il primo fallimento in tal senso si è registrato nel 1992, all’esito di un lungo processo sviluppatosi in seno al Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). Quest’ultimo aveva istituito due organi con lo scopo di redigere un progetto di Codice di condotta che regolasse l’attività delle imprese, contenente meccanismi di controllo e sanzione e avente valore di trattato internazionale. Le trattative, durate 15 anni, terminarono infruttuosamente a causa di insanabili disaccordi tra gli Stati. Allo stesso modo, la fine degli anni Novanta vide naufragare l’adozione dell’Accordo Multilaterale sugli Investimenti (MAI), il quale avrebbe dovuto essere un mezzo per reintegrare i Paesi in via di sviluppo nell’economia globale garantendo l’afflusso di nuovi capitali di investimento. Il progetto apparve però troppo favorevole per gli Stati esportatori di investimenti; ne vennero contestati soprattutto i rischiosi effetti ambientali e sociali, considerando che la liberalizzazione degli investimenti avrebbe potuto accentuare la violazione da parte degli investitori privati delle normative statali.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">In seguito agli insuccessi rilevati in seno all’ONU e all’OCSE, un’inversione di rotta ha portato alla predisposizione di atti giuridicamente non vincolanti e per questo chiamati atti di “</span><span lang="it-IT">soft law</span><span lang="it-IT">”. Questi strumenti devono essere considerati come mezzi alternativi a carattere persuasivo e di tutela della reputazione, inducendo l’adesione volontaria delle imprese agli stessi. </span></p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">Il concetto va di pari passo con quello di “responsabilità sociale d’impresa” (o Corporate Social Responsibility). Un’esaustiva definizione di tale concetto è stata fornita nel 2001 dalla Commissione Europea quale “integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”. Dunque, la produzione di beni è vista non solo come strumento di profitto, ma anche come occasione di realizzazione del benessere sociale. Essere “socialmente responsabili” significa gestire le operazioni economiche in modo da controllare e possibilmente migliorare gli effetti sociali ed ambientali dell’attività di impresa.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">A sostegno del mutato atteggiamento, si ricordano diverse iniziative, tra cui le </span><span lang="it-IT">Linee Guida</span><span lang="it-IT"> dell’OCSE e la Dichiarazione Tripartita dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Le Linee Guida sono raccomandazioni che i governi, congiuntamente, rivolgono alle imprese multinazionali e il cui rispetto è volontario. Sebbene le raccomandazioni contenute nelle Linee Guida non siano vincolanti per le imprese, lo sono tuttavia per gli Stati firmatari. È su questi ultimi che incombe la responsabilità di promuovere la loro applicazione: su di essi incombe l’obbligo di dotarsi delle strutture necessarie per l’implementazione delle stesse. In Italia ciò è avvenuto nel 2002 con l’istituzione del Punto di Contatto Nazionale, il quale ha il compito di assicurare la diffusione e la corretta attuazione delle Linee Guida, sia rispondendo alle domande degli interessati, sia attraverso iniziative che facilitino il confronto, il dialogo e la collaborazione fra istituzioni (ivi inclusi i PCN di altri Paesi), mondo economico, e società civile. La Dichiarazione Tripartita dell’ILO, così chiamata perché la sua elaborazione ha coinvolto rappresentanti degli Stati, dei lavoratori e degli imprenditori, costituisce una guida per imprese multinazionali, governi e organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in ambiti quali occupazione, formazione, condizioni di vita e di lavoro e relazioni industriali.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">Gli anni più recenti sono stati contrassegnati dallo sforzo dell’ONU di elaborare un sistema normativo internazionale che fosse giuridicamente vincolante e che si rivolgesse direttamente alle imprese. Il traguardo più recente si è raggiunto con l’adozione nel giugno del 2011 di una serie di Principi Guida in materia di diritti umani e imprese multinazionali da parte del Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite sui diritti umani e le imprese multinazionali John Ruggie.</span> <span lang="it-IT">La struttura interna dei Principi Guida è suddivisa in tre pilastri (</span><span lang="it-IT">pillars</span><span lang="it-IT">). Essi si riferiscono a: i) l’obbligo degli Stati di proteggere i diritti umani; ii) la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani; iii) la necessità di garantire alle vittime e potenziali vittime di abusi l’accesso a rimedi giurisdizionali e non. </span></p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">In Italia, in attuazione dei Principi Guida è stato adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) su Impresa e Diritti Umani 2016-2021, risultato del lavoro del Gruppo di lavoro interno al Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU). Tra le priorità individuate dal PAN che costituiscono le sue principali aree di azione vi sono la promozione di processi di </span><span lang="it-IT">due diligence</span><span lang="it-IT">, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese; la promozione della protezione e della sostenibilità ambientale; il contrasto alle forme di sfruttamento, lavoro forzato, schiavitù e lavoro irregolare, con particolare attenzione ai migranti; la promozione dei diritti fondamentali del lavoro nel processo di internazionalizzazione d’impresa, con particolare riferimento ai processi produttivi globali; il contrasto alla discriminazione e la promozione delle pari opportunità. Per quanto concerne l’accesso ai rimedi giudiziari, il PAN ha previsto l’istituzione di un Gruppo di Lavoro su Impresa e Diritti Umani (GLIDU), con il compito di monitorare la progressiva attuazione del PAN, di coordinare il lavoro e di proporre future possibili revisioni. Tra le altre cose, il GLIDU è incaricato di identificare lacune o barriere che impediscano in tutto o in parte alle vittime di abusi collegati all’attività d’impresa di accedere a rimedi giurisdizionali, anche riguardo alle violazioni commesse da imprese italiane operanti all’estero attraverso imprese sussidiarie e/o partners. Il PAN prevede anche l’attivazione di corsi di formazione per giudici e avvocati sul tema e lo spiegamento di risorse per garantire l’accesso al gratuito patrocinio alle vittime, anche ai cittadini stranieri non residenti. </span></p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">L’</span><span lang="it-IT">excursus</span><span lang="it-IT"> effettuato nel presente articolo, lungi dal voler essere esaustivo, si pone l’obiettivo di fornire ai futuri lettori della rubrica gli strumenti per acquisire una conoscenza minima delle tematiche raggruppate sotto la locuzione “imprese e diritti umani” e di fare il punto sulla situazione attuale dell’Italia in tale contesto. Come si potrà facilmente intuire, lo scenario attuale, lungi dall’essere rassicurante, lascia spazio a domande e “zone grigie” all’interno delle quali molte violazioni di diritti umani perpetrate dalle imprese restano spesso impunite. La presente rubrica ha dunque come scopo quella di tenere informati i lettori sulle sfide e gli sviluppi, in Italia ma anche all’estero, che le questioni relative a questo settore presentano.</span></p>
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