<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>procedimento Archives - Per I Diritti Umani</title>
	<atom:link href="https://www.peridirittiumani.com/tag/procedimento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.peridirittiumani.com/tag/procedimento/</link>
	<description>Periodico nazionale iscritto presso il tribunale di Milano n. 170 del 30/05/2018</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Sep 2019 07:43:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>

<image>
	<url>https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/02/cropped-peridirittiumani_logodef-150x150.jpg</url>
	<title>procedimento Archives - Per I Diritti Umani</title>
	<link>https://www.peridirittiumani.com/tag/procedimento/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Il Diritto all’Equo Processo in Egitto</title>
		<link>https://www.peridirittiumani.com/2019/09/13/il-diritto-allequo-processo-in-egitto/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss</link>
					<comments>https://www.peridirittiumani.com/2019/09/13/il-diritto-allequo-processo-in-egitto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2019 07:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[#peridirittiumani.com]]></category>
		<category><![CDATA[appello]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[attivisti]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[carcere]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[condanna]]></category>
		<category><![CDATA[difesa]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[dirittiumani]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
		<category><![CDATA[dissidenti]]></category>
		<category><![CDATA[Egitto]]></category>
		<category><![CDATA[egiziani]]></category>
		<category><![CDATA[espressione]]></category>
		<category><![CDATA[garanzia]]></category>
		<category><![CDATA[giornale]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Il Cairo]]></category>
		<category><![CDATA[internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[legalità]]></category>
		<category><![CDATA[leggi]]></category>
		<category><![CDATA[libertà]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[popolo]]></category>
		<category><![CDATA[procedimento]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>
		<category><![CDATA[protezione]]></category>
		<category><![CDATA[reato]]></category>
		<category><![CDATA[sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[tortura]]></category>
		<category><![CDATA[tribunali]]></category>
		<category><![CDATA[tutela]]></category>
		<category><![CDATA[uguaglianza]]></category>
		<category><![CDATA[violazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peridirittiumani.com/?p=13008</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Nicole Fraccaroli In Egitto, il libero accesso al sistema giudiziario e all&#8217;assistenza legale sono diritti costituzionali. Questo concetto può essere trovato in vari strumenti legislativi, tra cui il codice di procedura penale, il&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2019/09/13/il-diritto-allequo-processo-in-egitto/">Il Diritto all’Equo Processo in Egitto</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2></h2>



<p>di Nicole Fraccaroli</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter"><img loading="lazy" width="460" height="245" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/09/diritto-equo-processo-1.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-13015" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/09/diritto-equo-processo-1.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 460w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/09/diritto-equo-processo-1-300x160.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></figure></div>



<p>In Egitto, il libero accesso al sistema giudiziario e all&#8217;assistenza legale sono diritti costituzionali. Questo concetto può essere trovato in vari strumenti legislativi, tra cui il codice di procedura penale, il diritto di famiglia, il diritto minorile, e il diritto di difesa. La Corte suprema d&#8217;Egitto, la Corte di Cassazione, ha affermato questo principio nelle sue sentenze.</p>



<p> Il
diritto alla consulenza legale gratuita è obbligatorio davanti ai
tribunali penali. Nei tribunali familiari, gli uffici di assistenza
legale e gli uffici di risoluzione delle controversie forniscono
servizi di assistenza legale gratuiti. Allo stesso modo, nei
tribunali di primo grado e nei tribunali del lavoro, gli uffici di
assistenza legale forniscono assistenza legale e consulenza alle
donne vittime di violenza e alle parti in causa. I tribunali minorili
richiedono anche l&#8217;uso di un pannello speciale e procedimenti
speciali per garantire assistenza legale gratuita e un&#8217;effettiva
rappresentanza legale. Le cliniche legali, un&#8217;aggiunta relativamente
recente, forniscono anche assistenza legale gratuita.</p>



<p>Di
conseguenza, la parità di accesso alla giustizia è spesso citata
come un diritto fondamentale, ma dall&#8217;altra parte è fuori dalla
portata di molte persone svantaggiate a causa della mancanza di una
rappresentanza legale accessibile. Garantire il diritto a una
rappresentanza legale efficiente e completa dinanzi ai tribunali è
fondamentale per un sistema giudiziario ben funzionante e per
costruire la fiducia del pubblico nel settore della giustizia. Per
enfatizzare il concetto alla base del diritto a un processo equo,
negli ultimi anni alcuni strumenti giuridici internazionali hanno
affrontato il concetto di assistenza legale come mezzo per facilitare
il libero accesso alla giustizia e garantire un processo equo. Ad
esempio, nel dicembre 2012, l&#8217;Assemblea Generale delle Nazioni Unite
ha adottato i principi e le linee guida sull&#8217;accesso agli aiuti
legali nei sistemi di giustizia penale; mentre a settembre 2015,
l&#8217;Assemblea Generale ha emesso un&#8217;altra risoluzione che identificava
diciassette obiettivi per la sua agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile, compreso un uguale accesso alla giustizia per tutti. 
</p>



<p>In
Egitto, le pratiche dello Stato mostrano chiaramente una violazione
del diritto a un processo equo su basi continue e profonde. L&#8217;autore
di questo documento ritiene significativo dimostrare tali violazioni,
riconoscere i motivi violati che sono in conflitto con le
disposizioni citate.</p>



<p>L&#8217;Istituto
del Cairo per gli studi sui diritti umani, in collaborazione con la
Commissione egiziana per i diritti e le libertà e la campagna &#8220;No
Trials for Civilians&#8221;, ha preparato un rapporto sul diritto a un
processo equo in Egitto negli ultimi cinque anni. Il rapporto fa
parte di una serie di altri rapporti presentati da gruppi
indipendenti al Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani,
nel contesto della seconda revisione periodica universale dell&#8217;Egitto
in materia di diritti umani.</p>



<p>Il
rapporto rileva che in Egitto dal 2010 manifestanti antigovernativi,
attivisti, difensori dei diritti umani e figure di opposizione
politica sono stati sottoposti a processi iniqui nei tribunali
ordinari e militari. Sono stati accusati in base a leggi che non
soddisfano gli standard sui diritti umani e non hanno ottenuto i loro
diritti di processo, il che ha portato a pene particolarmente severe.
Allo stesso tempo, nessun personale di sicurezza è stato ritenuto
responsabile per gravi abusi. Secondo la procedura preliminare,
nessuno può essere arrestato, perquisito, imprigionato o avere la
propria libertà limitata in alcun modo se non per ordine
giudiziario. Deve essere immediatamente informato della causa e ha il
diritto di contattare immediatamente la famiglia e gli avvocati. Deve
essere portato dinanzi all&#8217;autorità inquirente entro 24 ore e non
può essere interrogato se non in presenza di un avvocato. Ogni
persona la cui libertà è limitata ha il diritto di contestare
l&#8217;ordine con i tribunali; l&#8217;appello deve essere giudicato entro una
settimana o la persona deve essere rilasciata. Inoltre, ogni persona
arrestata deve essere trattata in modo da preservare la propria
dignità e non essere soggetta a tortura, intimidazione, coercizione
o danno fisico o psicologico. Le persone detenute possono essere
trattenute solo in strutture dedicate con adeguate condizioni
umanitarie e sanitarie; una violazione di queste disposizioni è un
reato soggetto a sanzioni penali. 
</p>



<p>Secondo
le disposizioni citate, esistono regole, diritti da riconoscere e
responsabilità da assumere. Ma i rapporti mostrano una realtà molto
diversa. In realtà è documentato come le autorità rifiutino
costantemente di informare immediatamente i sospettati in marito alla
causa del loro arresto. Ad alcuni viene negato un avvocato o è
impedito di parlare in privato con il proprio avvocato prima di
essere interrogato. Ai cittadini viene inoltre negato il diritto a un
processo tempestivo o alla liberazione dalla detenzione preventiva,
che, secondo il rapporto, è diventato uno strumento per imporre pene
detentive senza processo anziché un mezzo legittimo per promuovere
la sicurezza pubblica. 
</p>



<p>Ad
esempio, 529 persone sono state condannate in relazione alla violenza
nel governatorato di Minya nell&#8217;agosto 2013 e i loro fascicoli sono
stati deferiti per esame della pena di morte. Questa sentenza è
stata pronunciata dopo solo due sedute di prova, una delle quali è
durata solo 30 minuti, in assenza sia degli imputati che dei loro
avvocati. Inoltre, non furono chiamati i testimoni della difesa e
agli imputati non fu permesso di testimoniare a propria difesa. In un
altro caso, 21 manifestanti, tra cui sette bambini, sono stati
condannati a 11 anni di carcere per aver organizzato una
manifestazione a sostegno del deposto presidente Mohamed Morsi. In
linea con i principi dei diritti umani, i manifestanti pacifici non
dovrebbero essere soggetti a sanzioni, in particolare penali. 
</p>



<p>Nel
dicembre 2012, una nuova costituzione è stata approvata in un
referendum pubblico e una modificata è stata nuovamente approvata
nel gennaio 2014. Sebbene entrambe le costituzioni garantiscano il
rispetto dei diritti umani durante la detenzione preventiva e il
processo, entrambi i documenti consentono anche ai civili di essere
processati in tribunali militari. Questa è una violazione dei
diritti umani in sé e per sé, ma è ancora più grave se si
considera che i tribunali militari mancano di garanzie di pieno
processo. È un dato di fatto, il rapporto esamina a quanti civili
rinviati ai processi militari sono stati negati i loro diritti prima
e durante il processo, rilevando che la legge non prescrive garanzie
per proteggere i diritti dei civili che appaiono davanti al
procuratore militare, incluso il diritto di sapere le accuse a loro
carico e l&#8217;accesso garantito a un avvocato. Gli avvocati spesso
incontrano difficoltà nell&#8217;ottenere i fascicoli per i tribunali
militari e quindi non sono in grado di preparare una difesa adeguata.</p>



<p>Nell&#8217;ottobre
2014 il presidente ha approvato la legge 136/2014, che espande la
giurisdizione dei tribunali militari per includere i crimini di
trasgressione contro le strutture pubbliche e la proprietà e quindi
si è registrato un aumento del numero di persone deferite a questi
tribunali, che mancano di garanzie di equo processo.</p>



<p>È
ancora l&#8217;Istituto del Cairo per gli studi sui diritti umani a
denunciare la situazione sempre più drammatica: gravi irregolarità
tra cui torture e confessioni forzate, sparizioni forzate, procedure
irregolari e distorte, tra cui ripetuti interrogatori degli imputati
senza i loro avvocati, e affidamento a incoerenti, distorte e
inaffidabili testimonianza e prove. Queste violazioni ricorrenti del
giusto processo confermano il pregiudizio unilaterale a favore
dell&#8217;accusa e contro gli imputati. Ad esempio, prima di affrontare
l&#8217;accusa nel caso Kerdasa, dove nel 2014 sei cittadini egiziani (tra
cui un droghiere, studenti di ingegneria e imprese) sono stati
giustiziati in fretta nel giro di poco meno di una settimana dopo
essere stati condannati in processi politicizzati, e gli imputati
hanno dichiarato che le loro confessioni sono state forzate a causa
della tortura che hanno subito. 
</p>



<p>La
sentenza del tribunale nel caso Kerdasa si basava esclusivamente su
rapporti di indagine di polizia, anche se sono stati gli agenti di
polizia che presumibilmente hanno torturato gli imputati, come
raccontato da uno degli avvocati degli imputati. Inoltre, i rapporti
di indagine della polizia non sono stati supportati da alcuna prova
materiale e sono disseminati di incoerenze. Come asserito
dall&#8217;Istituto, da luglio 2013 ad oggi, le autorità statali egiziane
hanno emesso almeno 2.532 condanne a morte, eseguendo almeno 165
persone dopo processi che erano in gran parte né liberi né equi; e
dall&#8217;inizio del 2018, 175 persone in undici casi sono state
condannate a morte in Egitto. 
</p>



<p>Come
reso chiaro da tali esempi e affermazioni, i diritti fondamentali
sono negati, ignorati o severamente ridotti, compresi i diritti alla
difesa e un processo dinanzi al proprio giudice naturale e il
principio di un processo pubblico. Il sistema giudiziario militare è
anche incline a estrarre confessioni usando pratiche illegali come la
tortura e la sparizione forzata, come dettagliato nei rapporti. 
</p>



<p>A
riconoscere e condannare tali violazioni gravi e disumane, sono stati
ovviamente diversi altri organi e meccanismi internazionali; e uno di
loro con la sua voce globale è Amnesty International, che si è
focalizzato sulle violazioni dei diritti umani commesse dal governo
egiziano attraverso il suo rapporto 2017-2018. Qui, la routine
pericolosa e disumana è ben enfatizzata: arresti e detenzioni
arbitrari seguiti da processi gravemente iniqui; manifestanti
pacifici, giornalisti e difensori dei diritti umani soggetti a
processi ingiusti di massa sono continuati davanti a tribunali civili
e militari, con dozzine di condannati a morte. Secondo le
informazioni di base di Amnesty International, nell&#8217;aprile 2017, il
Presidente al-Sisi ha approvato una nuova serie di emendamenti
legislativi che indeboliscono le garanzie di un processo equo e
facilitano arresti arbitrari, detenzione a tempo indeterminato,
sparizioni forzate e l&#8217;approvazione di più sentenze. 
</p>



<p>Gli
emendamenti hanno anche permesso ai tribunali penali di elencare
persone ed entità in &#8220;liste del terrorismo&#8221; basate
esclusivamente su informazioni di polizia. A maggio, il presidente
al-Sisi ha firmato una nuova legge draconiana che conferisce alle
autorità ampi poteri per negare la registrazione delle ONG,
sciogliere le ONG e licenziare i loro consigli di amministrazione. La
legge prevedeva anche la reclusione di cinque anni per la
pubblicazione di ricerche senza il permesso del governo. La tortura e
altri maltrattamenti sono rimasti di routine nei luoghi di detenzione
ufficiali ed erano sistematici nei centri di detenzione gestiti dalla
National Security Agency. Amnesty International sottolinea inoltre
che la modifica del regolamento interno del Ministero degli Interni,
che consente di aumentare la detenzione in isolamento fino a sei
mesi, riflette una pratica che può equivalere a tortura o altri
maltrattamenti. 
</p>



<p>Inoltre,
il Comitato per i Diritti Umani ha affermato che &#8220;i requisiti
fondamentali di un processo equo devono essere rispettati durante uno
stato di emergenza&#8221; in relazione a tutti i processi penali. E ha
anche affermato che &#8220;il requisito di competenza, indipendenza e
imparzialità di un tribunale ai sensi dell&#8217;articolo 14 del Patto sui
Diritti Sociali-Civili-Politici, paragrafo 1, è un diritto assoluto
che non è soggetto ad alcuna eccezione&#8221;.</p>



<p>La
Corte Internazionale di Giustizia ha adottato la seguente posizione:
i rami dell’esecutivo, legislativo e giudiziario non devono in
alcun caso invocare una situazione di crisi per limitare la
competenza o la capacità della magistratura di svolgere le sue
funzioni essenziali, di trasferire tali funzioni a organi non
giudiziari , per eludere i procedimenti giudiziari, controllare o
rivedere le decisioni.</p>



<p>Da
tali dichiarazioni si trae una conclusione importante: in tempi di
crisi, solo i tribunali dovrebbero dispensare la giustizia e solo un
tribunale dovrebbe cercare di condannare una persona per un reato.
Ogni persona ha diritto a un giusto processo da parte di un tribunale
o tribunale indipendente e imparziale istituito dalla legge. In tempi
di crisi, i civili devono essere processati solo da tribunali
ordinari, tranne quando regole speciali di diritto internazionale
consentono ai tribunali militari di processare civili. Tutti questi
procedimenti devono rispettare le garanzie minime intrinseche di un
processo equo. In particolare i governi non devono, neppure in tempi
di emergenza, derogare o sospendere la presunzione di innocenza; il
diritto di essere informato dell&#8217;accusa, il diritto alla difesa; il
diritto di verificare le prove; il divieto di utilizzare le
informazioni ottenute sotto tortura o altre gravi violazioni dei
diritti umani; la non retroattività della responsabilità penale e
il diritto di ricorso giurisdizionale.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2019/09/13/il-diritto-allequo-processo-in-egitto/">Il Diritto all’Equo Processo in Egitto</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.peridirittiumani.com/2019/09/13/il-diritto-allequo-processo-in-egitto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I Comuni rispettino la normativa: l’iscrizione anagrafica va garantita anche ai richiedenti asilo nonostante la legge Salvini</title>
		<link>https://www.peridirittiumani.com/2019/04/09/i-comuni-rispettino-la-normativa-liscrizione-anagrafica-va-garantita-anche-ai-richiedenti-asilo-nonostante-la-legge-salvini/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss</link>
					<comments>https://www.peridirittiumani.com/2019/04/09/i-comuni-rispettino-la-normativa-liscrizione-anagrafica-va-garantita-anche-ai-richiedenti-asilo-nonostante-la-legge-salvini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 10:21:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legalità]]></category>
		<category><![CDATA[Migrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[#peridirittiumani.com]]></category>
		<category><![CDATA[anagrafe]]></category>
		<category><![CDATA[articolo]]></category>
		<category><![CDATA[ASGI]]></category>
		<category><![CDATA[associazione]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[Comuni]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[giornale]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[giuristi]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[immigranti]]></category>
		<category><![CDATA[iniziativa]]></category>
		<category><![CDATA[internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[iscrizione]]></category>
		<category><![CDATA[legalità]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[migrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[ministro]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[permesso di soggiorno]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[procedimento]]></category>
		<category><![CDATA[protezione]]></category>
		<category><![CDATA[razzismo]]></category>
		<category><![CDATA[residenza]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[sindaci]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale]]></category>
		<category><![CDATA[tutela]]></category>
		<category><![CDATA[uguaglianza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peridirittiumani.com/?p=12295</guid>

					<description><![CDATA[<p>Associazione Per i Diritti umani aderisce alla seguente iniziativa e la sottoscrive. &#160; Una formale richiesta di iscrivere all’anagrafe i richiedenti asilo è stata inviata a oltre 90 Comuni di Italia e all’Anci da&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2019/04/09/i-comuni-rispettino-la-normativa-liscrizione-anagrafica-va-garantita-anche-ai-richiedenti-asilo-nonostante-la-legge-salvini/">I Comuni rispettino la normativa: l’iscrizione anagrafica va garantita anche ai richiedenti asilo nonostante la legge Salvini</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="artHeading">
<h1 dir="ltr"><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/04/182338979-9daa70d4-5a37-40e3-9fa3-cc3108f131b5.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-12296" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/04/182338979-9daa70d4-5a37-40e3-9fa3-cc3108f131b5.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="560" height="315" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/04/182338979-9daa70d4-5a37-40e3-9fa3-cc3108f131b5.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 560w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/04/182338979-9daa70d4-5a37-40e3-9fa3-cc3108f131b5-300x169.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 560px) 100vw, 560px" /></a></h1>
<h2 dir="ltr"></h2>
<h2 dir="ltr">Associazione Per i Diritti umani aderisce alla seguente iniziativa e la sottoscrive.</h2>
<p>&nbsp;</p>
<h2 dir="ltr">Una formale richiesta di iscrivere all’anagrafe i richiedenti asilo è stata inviata a oltre 90 Comuni di Italia e all’Anci da una serie di associazioni che si battono sul tema dell’inclusione e dell’accoglienza</h2>
<div class="artAbstract" dir="ltr">
<p>L’iniziativa che ha come obiettivo quello di chiedere ai sindaci di prendere posizione sulla questione del diritto ad una anagrafe, segue la recente sentenza di Scandicci in seguito a ricorso di richiedente asilo seguito dall’avvocato Consoli di Asgi che ha portato l’ordinanza del Tribunale di Firenze del 18 marzo 2019 dove si è affermata l’inesistenza del divieto di iscrizione anagrafica e l’ obbligo al Sindaco di Scandicci, in questo caso, ad iscrivere un richiedente asilo.<br class="autobr" />Tra le associazioni firmatarie della lettera figurano: <strong>Campagna LasciateCIEntrare, Melting Pot Europa, Naga Onlus, Legalteam Italia, Mai più Lager &#8211; No ai CPR</strong>. <br class="autobr" />Il ricorso ha sottolineato una scorretta interpretazione delle norme previste dalla legge 132/2018 che ha precluso la possibilità, non soltanto ai richiedenti asilo, ma anche ai titolari di protezione sussidiaria, dell’iscrizione anagrafica. La legge di fatto non abolisce il diritto all’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, ma modifica soltanto la procedura semplificata per tale iscrizione. <br class="autobr" />Secondo gli esperti infatti “<i>… per i richiedenti la protezione internazionale la regolarità del soggiorno, più che dal permesso di soggiorno che teoricamente potrebbero anche non ritirare o ottenere in ritardo come spesso accade, è comprovata dall’avvio del procedimento volto al riconoscimento della fondatezza della pretesa di protezione e quindi (tralasciando in questo contesto la semplice dichiarazione di volontà) dalla compilazione del cd. “modello C3”, e/o dalla identificazione effettuata dalla questura nell’occasione. L’uno o entrambi i documenti certificano la regolarità del soggiorno in Italia, assolvendo perfettamente alle condizioni previste dalla legge per l’iscrizione anagrafica</i>”.</p>
</div>
<div class="artChapo" dir="ltr">
<p><strong>Lo spazio per intervenire e per porre fine ad una ingiustizia che, tra le altre cose, complica la vita anche alle amministrazioni comunali, quindi c’è. I sindaci che hanno cuore l’interesse della collettività prendano dunque posizione.</strong></p>
</div>
</div>
<div id="artText" dir="ltr">
<p>La Campagna LasciateCIEntrare da anni denuncia le diverse discrezionalità degli uffici amministrativi per il diritto all’iscrizione anagrafica di richiedenti asilo e persone straniere nel territorio italiano<span class="spip_note_ref"> [<a id="nh1" class="spip_note" title="La Residenza: un diritto a esercitare altri diritti, Convegno formativo (...)" href="https://www.meltingpot.org/I-Comuni-rispettino-la-normativa-l-iscrizione-anagrafica-va.html#nb1?utm_source=rss&utm_medium=rss" rel="footnote">1</a>]</span>.</p>
<p>Dopo la conversione del D.L. 113/2018, entrato in vigore il 5 ottobre 2018, nella Legge “Salvini” 132/2018, è stata preclusa la possibilità di iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo e, in alcuni casi, è stata impedita <strong>persino a titolari di protezione sussidiaria</strong>, per un’erronea interpretazione della legge.<br class="autobr" />L’aggiunta all’articolo 4 della Legge 142 del 2015 del comma 1 bis secondo cui «<i>Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</i>» ha causato la materiale impossibilità di iscrizione all’anagrafe di centinaia e centinaia di persone, che si sono viste negare un diritto soggettivo fondamentale, creando un discrimine contrario alla nostra Costituzione, che sancisce che «<i>Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali</i>».</p>
<p>Cionondimeno, in tale contesto, diversi sindaci, basandosi anche sulle osservazioni e gli approfondimenti di diversi giuristi esperti in materia (avvocate Daniela Consoli e. Nazzarena Zorzella<span class="spip_note_ref"> [<a id="nh2" class="spip_note" title="Daniela Consoli e Nazzarena Zorzella, L’iscrizione anagrafica e l’accesso ai (...)" href="https://www.meltingpot.org/I-Comuni-rispettino-la-normativa-l-iscrizione-anagrafica-va.html#nb2?utm_source=rss&utm_medium=rss" rel="footnote">2</a>]</span>; professore di Filosofia del Diritto Emilio Santoro<span class="spip_note_ref"> [<a id="nh3" class="spip_note" title="Emilio Santoro, In direzione ostinata e contraria. Parere sull’iscrizione (...)" href="https://www.meltingpot.org/I-Comuni-rispettino-la-normativa-l-iscrizione-anagrafica-va.html#nb3?utm_source=rss&utm_medium=rss" rel="footnote">3</a>]</span>), si sono opposti al divieto d’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, assumendosi responsabilità personali di firma, come ad esempio il Sindaco Leoluca Orlando della città di Palermo e Stefania Bonaldi della città di Crema. Ciò in rispetto non solo della Costituzione (ad es. artt. 3 e 16), ma anche delle norme nazionali gerarchicamente superiori alla legge 132 del 2018: contrasterebbe infatti con l’art. 2 del Protocollo n. 4 allegato alla CEDU, ratificato e reso esecutivo in Italia con DPR 14 aprile 1982, n. 217 sulla <i>Libertà di circolazione</i>, che sancisce: «<i>Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza</i>», e con l’art. 12 del Patto internazionale sui diritti civili e politici: «<i>Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio</i>», adottato dall’Assemblea generale il 16 dicembre 1966, e reso esecutivo in Italia con legge. n. 881 del 25 ottobre 1977.</p>
<blockquote class="spip"><p>Secondo gli esperti la Legge Salvini non abolisce infatti il diritto all’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, ma semplicemente la procedura semplificata per tale iscrizione.</p></blockquote>
<p>In particolare specificano Consoli e Zorzella «<i>La norma, come detto, non pone un divieto e tuttavia nell’escludere che il permesso per richiesta asilo non rientri tra la documentazione utile per l’iscrizione anagrafica non ne individua un altro e dunque è compito dell’interprete procedere, colmando la lacuna e risalendo alla funzione che nell’ambito del diritto/dovere alla residenza anagrafica svolge l’esibizione del permesso di soggiorno.</i></p>
<p>La residenza, secondo la definizione del codice civile, è, semplicemente il &#8220;luogo in cui la persona ha la dimora abituale&#8221; (art. 43, comma 2, cc). Ora se il cittadino italiano dovrà dimostrare unicamente la stabile permanenza in un luogo e la volontà di rimanervi (cfr. a titolo d’esempio, Cass., sez. II, 14 marzo 1986, n. 1738; Cass. 5 febbraio 1985, n. 791; Cass. Sez. I, 21 giugno 1955, n. 1925; Cass. Sez. I, 17 ottobre 1955 n. 3226; Cass. Sez. II, 17 gennaio 1972 n. 126), il cittadino straniero dovrà dimostrare anche di essere regolarmente soggiornante in Italia, come espressamente richiede la legge 1228/1954, cd. “legge anagrafica” e il DPR n. 223/1989, cd. “regolamento anagrafico” (art. 6, comma 7, d.lgs 286/1998).<br class="autobr" />Come precisato nelle Linee guida 2014 elaborate in collaborazione con il Ministero dell’interno &#8220;Devono ritenersi illegittime quelle prassi volte a richiedere agli stranieri, in aggiunta alla dimora abituale e alla regolarità del soggiorno, ulteriori condizioni per l’iscrizione anagrafica&#8221; (cfr. Circ. Min. Interno, n. 8 del 1995; n. 2 del 1997).</p>
<p>Posto quindi che l’esibizione del permesso di soggiorno, ai fini della iscrizione anagrafica, assolve al compito di dimostrare la regolare presenza del cittadino non comunitario sul territorio italiano, gli interpreti e gli ufficiali di Governo dovranno chiedersi, nel silenzio del legislatore, quale documento possa, invece del permesso di soggiorno, assolvere alla funzione voluta dalla legge.</p>
<p><i>Ed invero, per i richiedenti la protezione internazionale <strong>la regolarità del soggiorno</strong>, più che dal permesso di soggiorno che teoricamente potrebbero anche non ritirare o ottenere in ritardo come spesso accade, <strong>è comprovata dall’avvio del procedimento volto al riconoscimento della fondatezza della pretesa di protezione e quindi (tralasciando in questo contesto la semplice dichiarazione di volontà) dalla compilazione del cd. “modello C3”, e/o dalla identificazione effettuata dalla questura nell’occasione. L’uno o entrambi i documenti certificano la regolarità del soggiorno in Italia, assolvendo perfettamente alle condizioni previste dalla legge per l’iscrizione anagrafica</strong></i>».</p>
<p>Secondo la legge anagrafica, il sindaco ha dunque l’obbligo di procedere alle iscrizioni anagrafiche secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento anagrafico. Eventualmente non lo facesse, i richiedenti asilo potrebbero rivolgersi al giudice per chiedere di ordinare all’anagrafe del Comune in cui sono accolti di provvedere all’iscrizione, e il sindaco potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni procurati dalla ritardata iscrizione.</p>
<p>È del 18 marzo 2019, l’ordinanza del Tribunale di Firenze<span class="spip_note_ref"> [<a id="nh4" class="spip_note" title="Ordinanza Tribunale di Firenze, RG n. 361/2019 del 18 marzo 2019 (...)" href="https://www.meltingpot.org/I-Comuni-rispettino-la-normativa-l-iscrizione-anagrafica-va.html#nb4?utm_source=rss&utm_medium=rss" rel="footnote">4</a>]</span> che, a seguito di ricorso per mancata iscrizione anagrafica di un richiedente asilo, <strong>ha affermato l’inesistenza del divieto di iscrizione anagrafica, obbligando il Sindaco di Scandicci a iscrivere il richiedente asilo</strong><span class="spip_note_ref"> [<a id="nh5" class="spip_note" title="Duccio Facchini, Iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo: il “decreto (...)" href="https://www.meltingpot.org/I-Comuni-rispettino-la-normativa-l-iscrizione-anagrafica-va.html#nb5?utm_source=rss&utm_medium=rss" rel="footnote">5</a>]</span>.</p>
<p>Per quanto sopra esposto, chiediamo che venga garantito da tutti i Comuni il diritto di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, per porre fine al più presto a quest’odiosa pratica lesiva dei diritti delle persone e indegna di un Paese civile.</p>
</div>
<h2>Note</h2>
<div id="nb1">
<p><span class="spip_note_ref">[<a class="spip_note" title="Note 1" href="https://www.meltingpot.org/I-Comuni-rispettino-la-normativa-l-iscrizione-anagrafica-va.html#nh1?utm_source=rss&utm_medium=rss" rev="footnote">1</a>] </span><i>La Residenza: un diritto a esercitare altri diritti</i>, Convegno formativo svolto a Bari, il 15 giugno 2018 (<a class="spip_url spip_out auto" href="https://www.lasciatecientrare.it/la-residenza-un-diritto-a-esercitare-altri-diritti-il-convegno-formativo-on-line/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="external nofollow noopener">https://www.lasciatecientrare.it/la-residenza-un-diritto-a-esercitare-altri-diritti-il-convegno-formativo-on-line/?utm_source=rss&utm_medium=rss</a></p>
</div>
<div id="nb2">
<p><span class="spip_note_ref">[<a class="spip_note" title="Note 2" href="https://www.meltingpot.org/I-Comuni-rispettino-la-normativa-l-iscrizione-anagrafica-va.html#nh2?utm_source=rss&utm_medium=rss" rev="footnote">2</a>] </span>Daniela Consoli e Nazzarena Zorzella, <i>L’iscrizione anagrafica e l’accesso ai servizi territoriali dei richiedenti asilo ai tempi del salvinismo</i>, &#8220;Diritti senza confini&#8221;, 8 gennaio 2019 (<a class="spip_url spip_out auto" href="http://questionegiustizia.it/articolo/l-iscrizione-anagrafica-e-l-accesso-ai-servizi-territoriali-dei-richiedenti-asilo-ai-tempi-del-salvinismo_08-01-2019.php?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="external nofollow noopener">http://questionegiustizia.it/articolo/l-iscrizione-anagrafica-e-l-accesso-ai-servizi-territoriali-dei-richiedenti-asilo-ai-tempi-del-salvinismo_08-01-2019.php?utm_source=rss&utm_medium=rss</a>).</p>
</div>
<div id="nb3">
<p><span class="spip_note_ref">[<a class="spip_note" title="Note 3" href="https://www.meltingpot.org/I-Comuni-rispettino-la-normativa-l-iscrizione-anagrafica-va.html#nh3?utm_source=rss&utm_medium=rss" rev="footnote">3</a>] </span>Emilio Santoro, <i>In direzione ostinata e contraria. Parere sull’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo alla luce del Decreto Salvini</i>, &#8220;L’altro diritto&#8221;, 2019 (<a class="spip_url spip_out auto" href="http://www.altrodiritto.unifi.it/adirmigranti/parere-decreto-salvini.htm?fbclid=IwAR0D0gbv80Wer_tMmHy-sccju_tVyhluu8PxTCbVi25zRE8iIaJraullxQU#n3&utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="external nofollow noopener">http://www.altrodiritto.unifi.it/adirmigranti/parere-decreto-salvini.htm?fbclid=IwAR0D0gbv80Wer_tMmHy-sccju_tVyhluu8PxTCbVi25zRE8iIaJraullxQU#n3&utm_source=rss&utm_medium=rss</a>).</p>
</div>
<div id="nb4">
<p><span class="spip_note_ref">[<a class="spip_note" title="Note 4" href="https://www.meltingpot.org/I-Comuni-rispettino-la-normativa-l-iscrizione-anagrafica-va.html#nh4?utm_source=rss&utm_medium=rss" rev="footnote">4</a>] </span>Ordinanza Tribunale di Firenze, RG n. 361/2019 del 18 marzo 2019 (<a class="spip_url spip_out auto" href="http://www.questionegiustizia.it/doc/ord_trib_firenze_361_2019.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="external nofollow noopener">http://www.questionegiustizia.it/doc/ord_trib_firenze_361_2019.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss</a>).</p>
</div>
<div id="nb5">
<p><span class="spip_note_ref">[<a class="spip_note" title="Note 5" href="https://www.meltingpot.org/I-Comuni-rispettino-la-normativa-l-iscrizione-anagrafica-va.html#nh5?utm_source=rss&utm_medium=rss" rev="footnote">5</a>] </span>Duccio Facchini, <i>Iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo: il “decreto Salvini” ha sconfitto se stesso</i>, &#8220;Altraeconomia&#8221;, 22 Marzo 2019 (<a class="spip_url spip_out auto" href="https://altreconomia.it/iscrizione-anagrafica-richiedenti-asilo-decreto-salvini/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="external nofollow noopener">https://altreconomia.it/iscrizione-anagrafica-richiedenti-asilo-decreto-salvini/?utm_source=rss&utm_medium=rss</a>).</p>
</div>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2019/04/09/i-comuni-rispettino-la-normativa-liscrizione-anagrafica-va-garantita-anche-ai-richiedenti-asilo-nonostante-la-legge-salvini/">I Comuni rispettino la normativa: l’iscrizione anagrafica va garantita anche ai richiedenti asilo nonostante la legge Salvini</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.peridirittiumani.com/2019/04/09/i-comuni-rispettino-la-normativa-liscrizione-anagrafica-va-garantita-anche-ai-richiedenti-asilo-nonostante-la-legge-salvini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
