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	<title>risarcimento Archives - Per I Diritti Umani</title>
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		<title>La Corte Europea dei Diritti dell&#8217; Uomo di Strasburgo</title>
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		<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 08:24:30 +0000</pubDate>
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<p></p>



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<p>di Alicia Brull Valle</p>



<p>I diritti umani sono una categoria molto ampia all&#8217;interno del diritto internazionale, che comprende un gran numero di prospettive e percezioni degli elementi che necessitano di protezione internazionale. Esiste quindi una legislazione in via di sviluppo sui diritti umani, con le relative istituzioni. In particolare, sono stati creati diversi organismi giudiziari per garantire il rispetto dei diritti umani in tutto il mondo. Per poterli considerare in modo accessibile e comprensibile, saranno tradotti in un linguaggio intelligibile, in particolare dal punto di vista dell&#8217;accessibilità individuale, della loro capacità di accettare i casi segnalati dai singoli, e del risultato in termini di attuazione dei diritti umani.</p>



<p>In questo caso, parleremo della Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo e di come sia aperta ai singoli la possibilità di presentare cause affinché la Corte possa riparare i danni causati ai diritti umani all&#8217;interno della sua giurisdizione. La Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo ha sede a Strasburgo (Francia) ed è stata creata dall&#8217;organizzazione internazionale del Consiglio d&#8217;Europa nel 1959. Il suo potere si basa sulla Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, e quindi la Corte può giudicare i casi di violazione dei diritti umani della Convenzione. La cosa importante da ricordare è che la Corte considera le cause intentate esclusivamente da singoli o da Stati, e quindi costituisce la piattaforma perfetta per portare le denunce in materia di diritti umani a livello giudiziario. Inoltre, l&#8217;individuo non deve necessariamente essere cittadino di uno Stato parte della Convenzione, rendendo la Corte accessibile a tutti.</p>



<p>Ma come funziona esattamente la Corte? Se un individuo ritiene che uno Stato parte della Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo abbia violato i suoi diritti umani, il caso può essere deferito alla Corte. Sia le ONG che gli altri Stati possono adire la Corte, ma la maggior parte di casi sono portati da singoli individui. Per poter essere accettato, un caso deve rientrare in criteri specifici (riflessi nell&#8217;articolo 47 dello Statuto della Corte). I criteri includono l&#8217;esaurimento dei mezzi di ricorso interni, un termine di 6 mesi da applicare dopo che il caso è stato risolto in un tribunale nazionale, la denuncia deve essere basata sulla Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo e il richiedente deve aver subito uno svantaggio significativo. In generale, è essenziale avere familiarità con tutti i requisiti per presentare un caso, in quanto cambiano frequentemente. Queste informazioni sono presentate in modo organizzato e intuitivo nel sito web della Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, dedicato a diffondere l&#8217;azione della Corte in modo trasparente.</p>



<p>Una volta che un caso è stato portato in tribunale da un individuo, il caso deve passare attraverso un esame della sua ammissibilità, dopo di che può essere respinto o accettato dal tribunale. Questa procedura non è semplice e può richiedere un certo tempo prima che si giunga alla conclusione se respingere il caso o giudicarlo. Se il caso viene accettato dalla Corte, produce una sentenza su di esso, che è vincolante per lo Stato che viola i diritti umani dell&#8217;individuo. Lo Stato è obbligato a pagare un risarcimento alla vittima o ad adottare misure generali o individuali per garantire il rispetto dei diritti umani precedentemente violati. Ciò che è interessante è che la Corte controlla anche queste misure, garantendo il rispetto dei diritti umani.</p>



<p>In termini di cifre, la Corte ha giudicato 2.187 casi nel 2019. Più di 50.000 cause sono ancora pendenti dinanzi alla Corte, poiché il suo procedimento può durare molti anni, il che è uno svantaggio del Tribunale per i diritti umani. Tuttavia, si tratta di un meccanismo a disposizione dei singoli per lottare per i propri diritti umani e per cambiare le pratiche di violazione degli Stati.</p>
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		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. National Action Plans on Business and Human Rights</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 07:35:10 +0000</pubDate>
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<p>di Cecilia Grillo</p>



<p>L’approvazione unanime degli <em>United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights</em> (UNGP o Principi Guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani) da parte del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 2011 ha rappresentato un momento fondamentale e rappresentativo degli sforzi condotti per affrontare gli impatti negativi sugli individui derivanti dalla globalizzazione e dalle sempre più sviluppate attività commerciali. Tali principi sono stati in grado di fornire, per la prima volta, un quadro riconosciuto e autorevole a livello globale inerente doveri e responsabilità rispettivamente dei governi e delle imprese nell’azione di prevenzione rispetto alle violazioni dei diritti umani.</p>



<p>I
Principi Guida chiariscono che tutte le imprese hanno una
responsabilità indipendente in relazione al rispetto dei diritti
umani e sono tenute a esercitare la dovuta diligenza in materia di
diritti umani al fine di identificare, prevenire e mitigare le
eventuali violazioni. 
</p>



<p>I
Principi Guida hanno risposto al problema relativo alla difficoltà
nel determinare, in capo agli Stati, un chiaro obbligo di
prevenzione, punizione e/o rimedio rispetto ad eventuali abusi
perpetrati dalle imprese nel contesto della relazione orizzontale
impresa-individuo sancendo (i) il dovere degli Stati di garantire la
protezione dei diritti umani dall’attività imprenditoriale; (ii)
la responsabilità delle imprese (ancora non consolidata secondo il
diritto internazionale e non comparabile agli obblighi internazionali
degli Stati) di rispettare i diritti umani; e (iii) la necessità di
assicurare alle vittime degli abusi imprenditoriali l’accesso ad
efficaci misure di rimedio.</p>



<p>Il
terzo pilastro dei Principi Guida esorta infatti gli Stati a
garantire che i soggetti che subiscono abusi da parte di imprese
possano disporre di mezzi di ricorso per ottenere un risarcimento nei
casi di violazione dei loro diritti umani. La disponibilità di
meccanismi di denuncia degli abusi è parte integrante dell’obbligo
dello Stato di proteggere dalle violazioni dei diritti umani. 
</p>



<p>Come
sancito dall’articolo 25, “principio fondativo” della sezione
dei Principi Guida relativa all’accesso ai rimedi: “<em>Nel
quadro del proprio dovere di protezione nei confronti degli abusi dei
diritti umani commessi dalle imprese, gli Stati devono introdurre
misure adeguate al fine di garantire, attraverso strumenti giuridici,
amministrativi, legislativi o altri mezzi adeguati, che nei casi in
cui tali abusi si verifichino sul rispettivo territorio e/o sotto la
propria giurisdizione i soggetti che ne risultino danneggiati possano
accedere a efficaci misure di risarcimento</em>”.</p>



<p>Soffermandoci
sulla necessità di predisporre rimedi effettivi ed efficaci per le
vittime di violazioni dei diritti umani, l’articolo 25 e i
successivi articoli della terza sezione degli UNGP sanciscono che,
per garantire l’accesso al risarcimento sono previsti sia
procedimenti giurisdizionali che procedure non giudiziarie
all’interno dell’ordinamento giuridico statale così come
meccanismi di denuncia non statali.</p>



<p>I
meccanismi di reclamo di tipo giurisdizionale per le vittime di
violazioni dei diritti umani possono emergere, ad esempio, dalla
responsabilità civile delle imprese e/o dei loro dirigenti o dalla
responsabilità penale individuale o d’impresa; i meccanismi di
reclamo a carattere non giurisdizionale rinviano invece agli
strumenti di risoluzione delle controversie disponibili al di fuori
dell’ordinamento giurisdizionale dello Stato (ad es. i mediatori, i
Piani d’azione nazionale, le istituzioni nazionali per i diritti
umani, i difensori civici <em>ombudsman</em>,
le istituzioni finanziarie di sviluppo, etc.). 
</p>



<p>Ruolo
fondamentale dello Stato è infatti anche quello di monitorare
l’effettiva attuazione della normativa in tema di diritti umani,
nonché quello di aggiornare il corpo legislativo in vigore con
l’obiettivo di assicurare l’esistenza di norme finalizzate al
rispetto dei diritti umani da parte delle imprese. Gli Stati possono
agire in materia di imprese e diritti umani da un lato per mezzo
dell’adozione di normative a livello nazionale e che prevedono
l’obbligo di condurre un processo di <em>due
diligence</em>
sui diritti umani per alcune tipologie di imprese, e, dall’altro,
come già menzionato, adottando a livello internazionale dei Piani di
Azione Nazionale su imprese e diritti umani (PAN).</p>



<p>Lo
scopo principale dei PAN, in qualità di strumento europeo per
l’implementazione dei Principi Guida dell’ONU in materia di
imprese e diritti umani, è quello di assicurare degli <em>standard</em>
chiari e vincolanti relativi al rispetto dei diritti umani per tutte
le imprese e gli investitori che operano in contesti nazionali ed
internazionali.</p>



<p>Infatti,
successivamente all’entrata in vigore degli UNGP, il gruppo di
lavoro delle Nazioni Unite &#8211; <em>UN
Working Group &#8211; </em>ha
iniziato a invitare i governi a impegnarsi in processi per lo
sviluppo di PAN come mezzo di attuazione degli UNGP. 
</p>



<p>I
PAN sono documenti programmatici di politica statale che delineano
l’orientamento strategico e le attività concrete per affrontare
una specifica situazione politica. Nell’ambito del settore di
<em>business
and human rights</em>,
il PAN deve essere inteso come una strategia politica in evoluzione
sviluppata da uno Stato per proteggere dagli impatti negativi sui
diritti umani prodotti dalle imprese in conformità con i Principi
Guida delle Nazioni Unite in tema di imprese e diritti umani.</p>



<p>Secondo
quanto prestabilito dal gruppo di lavoro delle Nazioni Unite un PAN
risulta essere efficace e idoneo quando (i) è fondato sugli UNGP;
(ii) risponde a sfide specifiche del contesto nazionale; (iii) è
stato sviluppato e implementato attraverso un processo inclusivo e
trasparente; e (iv) viene regolarmente rivisto e aggiornato.</p>



<p>I
PAN sono degli strumenti specifici per l’attuazione degli UNGP,
devono essere fondati su <em>standard</em>
internazionali in materia di diritti umani e riflettere la
complementarità e l’interrelazione degli obblighi statali e delle
responsabilità delle imprese nella prevenzione, mitigazione e
riparazione degli impatti negativi sui diritti umani connessi alle
imprese. I PAN, in quanto strategie di politica pubblica, dovrebbero
fornire risposte su come gli Stati intendono attuare i rispettivi
obblighi in materia di diritti umani.</p>



<p>Nell’attuare
il proprio dovere di protezione nell’ambito degli UNGP, gli Stati
devono identificare le attività attraverso le quali gli Stati
supportano e incentivano le imprese a rispettare i diritti umani. Gli
UNGP possono contribuire a garantire che le imprese siano tenute agli
stessi <em>standard</em>
sia internamente per mezzo di politiche governative e strumenti
normativi, sia a livello internazionale.</p>



<p>Tuttavia, risulta che molte delle aspettative previste dalla relazione/orientamento del gruppo di lavoro non siano efficacemente state soddisfatte nella pratica. Ad esempio, i PAN si concentrano esclusivamente sulle azioni che l’organo esecutivo influenza e controlla PAN</p>



<p>direttamente, senza intervento dell’apparato legislativo. Inoltre, se è vero che gli Stati hanno scelto di garantire la sensibilizzazione, all’interno dei PAN, tra gli attori governativi e le imprese, tuttavia non hanno fatto un ulteriore passo verso la legalizzazione interna della responsabilità aziendale.  </p>



<p>Il
<em>focus</em>
dei PAN esistenti inoltre è volto principalmente al rafforzamento o
alla riforma dei punti di contatto nazionali, ma non all’adozione
di misure “vincolanti” che riguardino le procedure legali
attuate. La stessa situazione si ripresenta anche in relazione alla
regolamentazione extraterritoriale dell’attività commerciale, che
richiederebbe normative che prevedano l’obbligo di adottare misure
per prevenire le violazioni dei diritti umani all’estero.</p>



<p>I
PAN possono essere ritenuti strumenti efficaci, ma solo entro una
certa misura, corrispondente al controllo esercitato dall’apparato
esecutivo. Tuttavia, non necessariamente i futuri PAN saranno
inidonei a colmare il divario sussistente per garantire un’azione
coerente tra i tre poteri governativi; ma attualmente la loro portata
e gli effetti generali volti a garantire un cambiamento rilevante in
termini di legislazione e accesso ai rimedi sono limitati.</p>



<p>I
PAN possono presentare numerose opportunità a livello nazionale,
nonché al fine dell’identificazione delle aree di intervento su
cui gli Stati potrebbero concentrarsi per incentivare la protezione
dei diritti umani nei confronti delle attività aziendali. Tuttavia,
tali strumenti potrebbero anche costituire una deviazione rispetto
all’attività degli Stati volta all’identificazione, prevenzione
e / o mitigazione degli impatti negativi sui diritti umani. È
necessario ricordare che le politiche pubbliche possono essere
strumenti complementari per dichiarare l’azione di attuazione di
obblighi convenzionali degli Stati in materia di diritti umani, ma
non a questi ultimi sostituibili.</p>



<p>Uno
degli obiettivi degli UNGP è il raggiungimento, per mezzo della
combinazione di strumenti di diversa natura, di una regolamentazione
e gestione economica che rispetti i principi e gli impegni
convenzionali nel campo dei diritti umani. 
</p>



<p>I
PAN non risolveranno i problemi che gli Stati devono affrontare nella
regolamentazione delle attività commerciali; al contrario, i loro
effetti sono in gran parte limitati all’individuazione delle
carenze di <em>governance</em>
e alla proposta di azioni che la pubblica amministrazione potrebbe
realizzare per ridurle o sopprimerle.</p>



<p>Devono
essere prese precauzioni per garantire che lo sviluppo dei PAN non
sostituisca la regolamentazione e la legislazione che gli Stati
devono garantire per implementare la propria architettura legale e
politica quando invece dovrebbero essere adottati strumenti
complementari e permanenti che guidano l’attività statale
nell’ambito dei diritti umani.</p>



<p>È
importante che i PAN in materia di imprese e diritti umani non
diventino miraggi indicanti che gli Stati hanno svolto il proprio
dovere; infatti solo attraverso l’implementazione di misure
volontarie e obbligatorie, incentivi e sanzioni, sarà possibile
avanzare nella formulazione di progetti statali integrali che
affrontino le principali carenze di <em>governance</em>
e che contribuiscano all’identificazione di quelle “aree grigie”
in cui si verificano la maggior parte delle violazioni dei diritti
umani da parte delle imprese.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Il caso Eni: un primo passo in Italia verso l’affermazione di responsabilità delle imprese per violazioni dei diritti umani</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 07:26:18 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>di Fabiana Brigante La Nigeria è il più grande produttore di petrolio in Africa. La sua industria si trova nel Delta del Niger, nel sud del paese, dove la produzione commerciale iniziò nel 1958.&#46;&#46;&#46;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p align="CENTER"><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/Ogoniland-spill.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-11433" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/Ogoniland-spill.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="480" height="320" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/Ogoniland-spill.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 480w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/10/Ogoniland-spill-300x200.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" /></a></p>
<p align="CENTER">
<p style="text-align: left;" align="CENTER">di Fabiana Brigante</p>
<p align="CENTER">
<p style="text-align: left;" align="CENTER">La Nigeria è il più grande produttore di petrolio in Africa. La sua industria si trova nel Delta del Niger, nel sud del paese, dove la produzione commerciale iniziò nel 1958. Una vasta rete di tubi che collegava numerosi giacimenti di petrolio e gas corre vicino le terre appartenenti alle comunità locali, alle loro case, terreni agricoli e corsi d&#8217;acqua. Il settore è gestito da joint ventures che coinvolgono il governo nigeriano e sussidiarie di società multinazionali; tra di esse figura anche la società ENI, registrata in Italia e operante in Nigeria tramite la sussidiaria NAOC (Nigerian Agip Oil Company Limited), dalla prima interamente posseduta e controllata.</p>
<p align="RIGHT">
<p align="JUSTIFY">La NAOC ha iniziato le operazioni petrolifere in Nigeria nel 1969, concentrando le proprie attività nelle aree onshore e offshore del Delta del Niger, dove vivono diverse comunità, tra le quali figura la comunità di Ikebiri.</p>
<p align="JUSTIFY">Come è stato riportato da numerose ONG tra le quali Amnesty International<a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-admin/post-new.php#sdfootnote1sym?utm_source=rss&utm_medium=rss" name="sdfootnote1anc">1</a> e Friends of the Earth<a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-admin/post-new.php#sdfootnote2sym?utm_source=rss&utm_medium=rss" name="sdfootnote2anc">2</a>, ogni anno centinaia di fuoriuscite di petrolio danneggiano l’ambiente e devastano la vita delle persone che vivono nelle zone circostanti; le cause vanno riscontrate in vari fattori. Alcuni sono il risultato di errori operativi e scarsa manutenzione, altri di “interferenze da parte di terzi”, come sabotaggio o furto (anche noto in Nigeria come “bunkeraggio”).</p>
<p align="JUSTIFY">In accordo con quanto stabilito dalle leggi nigeriane, le compagnie petrolifere hanno chiari obblighi di prevenzione al fine di proteggere l’ambiente, nonché di rimediare agli eventuali danni causati dagli sversamenti di petrolio. Uno dei testi di riferimento in materia è l’Oil Pipelines Act (1990), il quale richiede al titolare di una concessione per l’estrazione del petrolio di “adottare tutte le misure ragionevoli per evitare danni inutili a qualsiasi terreno sul quale operi e qualsiasi edificio, coltura o albero presente su di esso”, e di “risarcire i proprietari o gli occupanti per qualsiasi danno provocato e non risolto” (sezione 6(3)). Ancora, la legge nigeriana richiede alle società petrolifere di operare seguendo “buona pratiche” e di rispettare gli standard riconosciuti a livello internazionale. La legge nigeriana chiarisce anche che, indipendentemente dalla causa, le compagnie petrolifere sono responsabili del contenimento, pulizia e risanamento di tutte le fuoriuscite di petrolio lungo i loro gasdotti e infrastrutture.</p>
<p align="JUSTIFY">Le regole sono contraddittorie circa il momento in cui la compagnia dovrebbe intervenire, disponendo tuttavia che la risposta ad eventuali danni dovrebbe essere rapida. Una serie di linee guida e regolamenti sono state stabilite dal Dipartimento delle Risorse Petrolifere<a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-admin/post-new.php#sdfootnote3sym?utm_source=rss&utm_medium=rss" name="sdfootnote3anc">3</a>, richiedono alle aziende di segnalare le fuoriuscite di petrolio entro 24 ore, e di visitare il sito nelle successive 24 ore. Vi è anche l’obbligo per le compagnie di ripulire la zona interessata entro 24 ore dall’evento inquinante<span style="font-family: Times New Roman, serif;">.</span><a class="sdfootnoteanc" href="http://www.peridirittiumani.com/wp-admin/post-new.php#sdfootnote4sym?utm_source=rss&utm_medium=rss" name="sdfootnote4anc"><sup>4</sup></a></p>
<p align="JUSTIFY">Il 5 aprile 2010 un oleodotto gestito dalla NAOC, è esploso a 250 metri da un torrente a nord della comunità Ikebiri. Lo sversamento ha colpito corsi d’acqua ed alberi essenziali per il sostentamento della comunità locale.</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;11 aprile 2010 una visita ispettiva congiunta guidata dalla NAOC ha citato un “guasto dell&#8217;attrezzatura” quale causa della fuoriuscita di petrolio. La perdita è stata fermata e l’area inquinata circostante è stata bruciata senza il consenso della comunità locale. Nessun’altra operazione è stata effettuata da allora, stante a quanto dichiarato dalla comunità. Un primo pagamento di 2 milioni di naira (circa € 6.000 al tasso di cambio del 2017) è stato effettuato alla comunità per i materiali di soccorso. Tuttavia, ad oggi, la comunità non ha ricevuto alcun risarcimento per i danni subiti alle proprie terre. Un&#8217;offerta iniziale di 4,5 milioni di naira (circa € 14.000 al tasso di cambio del 2017) è stata respinta dalla comunità, che ha ritenuto la somma risarcitoria offerta insufficiente rispetto al danno subito.</p>
<p align="JUSTIFY">Nel maggio 2017, la comunità Ikebiri ha citato in giudizio Eni in Italia, dinanzi al tribunale di Milano, per bonifica e risarcimento di circa 690 milioni di naira (circa 2 milioni di euro). La comunità, attraverso il proprio rappresentante in giudizio Avv. Luca Saltalamacchia, ha sostenuto che le proprie fonti di sostentamento principali siano state danneggiate e che la NAOC non abbia adeguatamente posto rimedio al danno arrecato.Stando a quanto affermato da Eni, la NAOC avrebbe invece collaborato pienamente con le autorità nigeriane, nonché con i rappresentanti delle comunità di Ikebiri, e sostiene di aver prontamente ed efficacemente ripulito l&#8217;area interessata che sarebbe stata nuovamente ispezionata dalle agenzie di regolamentazione competenti in Nigeria, le quali avrebbero ritenuto il risultato soddisfacente. La NAOC si è inoltre difesa affermando che, in considerazione delle numerose attività illecite svolte nell&#8217;area, sarebbe impossibile stabilire una correlazione tra il presunto danno subito dalla popolazione di Ikebiri e la fuoriuscita di petrolio in questione<a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-admin/post-new.php#sdfootnote5sym?utm_source=rss&utm_medium=rss" name="sdfootnote5anc">5</a><span style="font-family: Times New Roman, serif;">. </span></p>
<p align="JUSTIFY">In caso di successo, questo sarà il primo caso di una società italiana ritenuta responsabile da un tribunale italiano per violazioni dei diritti umani e ambientali compiute all&#8217;estero. Ma perché la causa è stata incardinata davanti al tribunale di Milano e citando in giudizio Eni?</p>
<p align="JUSTIFY">Nella prassi ricondurre gli atti compiuti dalle società controllate alla società controllante può risultare difficoltoso, a causa sia della pluralità dei modi in cui il legame tra detti enti può esplicarsi, sia della diffusa tendenza da parte delle imprese multinazionali a celare la propria struttura interna. La distinzione giuridica tra la società madre e le sue consociate, in base alla quale ogni ente è giuridicamente autonomo e, in via di principio, titolare del potere di decidere e gestire le proprie attività in modo indipendente, impedisce in linea di principio di affermare le responsabilità della società madre per violazioni di legge compiute dalle società sussidiarie. Infatti, l’autonomia patrimoniale insieme alla indipendenza giuridica, anche se fittizia, delle singole unità operative costituite e localizzate nei diversi Stati consentono alla società madre di rimanere estranea al rapporto di responsabilità che dovesse insorgere a fronte del compimento di illeciti da parte delle sussidiarie e al conseguente obbligo di risarcimento.</p>
<p align="JUSTIFY">Tale fenomeno consente alla società madre di restare impunita anche quando le violazioni siano state compiute, seppur materialmente da una società formalmente distinta (la sussidiaria appunto), pur sempre sotto la sua egida o quanto meno nell’omertà della società madre che sia a conoscenza degli avvenimenti. Inoltre, in tal modo si impedisce ai ricorrenti di citare in giudizio la società madre presso i tribunali dello Stato in cui la stessa ha sede, che sono solitamente paesi nei quali gli standard di protezione dei diritti umani sono più elevati e le sentenze incontrano meno difficoltà nella fase dell’esecuzione.</p>
<p align="JUSTIFY">Per tentare di porre rimedio a questa distorsione del principio di separazione della personalità giuridica tra società controllata e controllante è stata sviluppata la cd. dottrina del “sollevamento del velo sociale”, la quale mostra lo scenario in cui alla corte viene data l&#8217;opportunità di sollevare la maschera della personalità distinta ed emettere un provvedimento direttamente nei confronti della società controllante. In accordo con tale dottrina al giudice è dunque consentito individuare il responsabile effettivo e punirlo.</p>
<p align="JUSTIFY">Ed è proprio in applicazione di tale dottrina al caso de quo si è scelto di citare in giudizio Eni davanti al Tribunale di Milano, e non già la NAOC dinanzi una corte nigeriana.</p>
<p align="JUSTIFY">Il processo, tuttavia, non si è ancora concluso, né è facile prevederne l’esito; nel caso in cui la società dovesse essere condannata, il caso rappresenterebbe il primo precedente in Italia di una società ritenuta responsabile per danni ambientali causati da una sua sussidiaria all’estero, e dunque, un grande passo per l’affermazione della responsabilità legale delle imprese per le violazioni dei diritti umani.</p>
<p align="JUSTIFY">
<div id="sdfootnote1">
<p><span style="font-size: small;"><a class="sdfootnotesym" href="http://www.peridirittiumani.com/wp-admin/post-new.php#sdfootnote1anc?utm_source=rss&utm_medium=rss" name="sdfootnote1sym">1</a><sup><span style="font-family: Times New Roman, serif;"></span></sup><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="en-US"> <a href="https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR4479702018ENGLISH.PDF?utm_source=rss&utm_medium=rss">https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR4479702018ENGLISH.PDF?utm_source=rss&utm_medium=rss</a>. </span></span></span></p>
</div>
<div id="sdfootnote2">
<p><span style="font-size: small;"><a class="sdfootnotesym" href="http://www.peridirittiumani.com/wp-admin/post-new.php#sdfootnote2anc?utm_source=rss&utm_medium=rss" name="sdfootnote2sym">2</a><sup><span style="font-family: Times New Roman, serif;"></span></sup><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="en-US"> <a href="http://www.foeeurope.org/sites/default/files/extractive_industries/2017/foee-eni-ikebiri-case-briefing-040517.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">http://www.foeeurope.org/sites/default/files/extractive_industries/2017/foee-eni-ikebiri-case-briefing-040517.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss</a>. </span></span></span></p>
</div>
<div id="sdfootnote3">
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: small;"><a class="sdfootnotesym" href="http://www.peridirittiumani.com/wp-admin/post-new.php#sdfootnote3anc?utm_source=rss&utm_medium=rss" name="sdfootnote3sym">3</a><sup><span style="font-family: Times New Roman, serif;"></span></sup><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="en-US"> Department of Petroleum Resources, </span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="en-US"><i>Environmental Guidelines and Standards for the Petroleum Industry in Nigeria (EGASPIN)</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="en-US">, revised edition 2002, p. 148, para. 2.6.3.</span></span></span></p>
</div>
<div id="sdfootnote4">
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: small;"><a class="sdfootnotesym" href="http://www.peridirittiumani.com/wp-admin/post-new.php#sdfootnote4anc?utm_source=rss&utm_medium=rss" name="sdfootnote4sym">4</a><sup></sup> <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="en-US">National Oil Spill Detection and Response Agency (NOSDRA), </span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="en-US"><i>Oil Spill Recovery, Clean-up, Remediation And Damage Assessment Regulations</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="en-US">, 2011, Part VII (102), p. 76.</span></span></span></p>
</div>
<div id="sdfootnote5">
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: small;"><a class="sdfootnotesym" href="http://www.peridirittiumani.com/wp-admin/post-new.php#sdfootnote5anc?utm_source=rss&utm_medium=rss" name="sdfootnote5sym">5</a><sup><span style="font-family: Times New Roman, serif;"></span></sup><span style="font-family: Times New Roman, serif;"> Si veda <a href="https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Eni%20response.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Eni%20response.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss</a> </span></span></p>
</div>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2018/10/02/il-caso-eni-un-primo-passo-in-italia-verso-laffermazione-di-responsabilita-delle-imprese-per-violazioni-dei-diritti-umani/">Il caso Eni: un primo passo in Italia verso l’affermazione di responsabilità delle imprese per violazioni dei diritti umani</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
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