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	<title>sentenze Archives - Per I Diritti Umani</title>
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	<description>Periodico nazionale iscritto presso il tribunale di Milano n. 170 del 30/05/2018</description>
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		<title>La CEDU non si tocca</title>
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		<pubDate>Sat, 31 May 2025 08:32:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>A seguito del recente attacco del governo Meloni alla CEDU (Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; https://it.euronews.com/my-europe/2025/05/24/il-consiglio-deuropa-risponde-a-meloni-e-frederiksen-no-a-pressioni-politiche-sulla-cedu#:~:text=Il%20Consiglio%20d%27Europa%20risponde%20a%20Meloni%20e%20Frederiksen%3A%20%22No%20a%20pressioni%20politiche%20sulla%20Cedu%22) pubblichiamo oggi notizie di alcune sentenze relative alla violazione di articoli della stessa (osservatorio risalente allo scorso&#46;&#46;&#46;</p>
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<p></p>



<div class="wp-block-image"><figure class="alignright size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/05/corte.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="590" height="350" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/05/corte.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-18032" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/05/corte.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 590w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/05/corte-300x178.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 590px) 100vw, 590px" /></a></figure></div>



<p>A seguito del recente attacco del governo Meloni alla CEDU (Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; https://it.euronews.com/my-europe/2025/05/24/il-consiglio-deuropa-risponde-a-meloni-e-frederiksen-no-a-pressioni-politiche-sulla-cedu#:~:text=Il%20Consiglio%20d%27Europa%20risponde%20a%20Meloni%20e%20Frederiksen%3A%20%22No%20a%20pressioni%20politiche%20sulla%20Cedu%22)?utm_source=rss&utm_medium=rss pubblichiamo oggi notizie di alcune sentenze relative alla violazione di articoli della stessa (osservatorio risalente allo scorso mese di aprile, quindi si tratta di decisioni recentissime). </p>



<p></p>



<p><strong>Osservatorio Corte EDU: aprile 2025</strong></p>



<p><strong>Selezione di pronunce rilevanti per il sistema penale</strong></p>



<p><em>A cura di&nbsp;</em><a href="https://www.sistemapenale.it/it/autori-di-sp/zacche-francesco?utm_source=rss&utm_medium=rss"><em>Francesco Zacché</em></a><em>&nbsp;e&nbsp;</em><a href="https://www.sistemapenale.it/it/autori-di-sp/zirulia-stefano?utm_source=rss&utm_medium=rss"><em>Stefano Zirulia</em></a></p>



<p><em>Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Margherita Ricci (artt. 3, 10, 11 e 14 Cedu) e Stefania Basilico (artt. 6 e 8 Cedu).</em></p>



<p><strong><em>In aprile abbiamo selezionato pronunce relative a:</em></strong><em>&nbsp;compatibilità del regime&nbsp;</em>ex&nbsp;<em>art. 41-bis ord. pen. con il divieto di pene inumane e degradanti (art. 3 Cedu); preclusione della partecipazione alle udienze in video-collegamento (art. 6 Cedu); valutazione delle prove a difesa e coinvolgimento del giudice come testimone in indagine parallela a quella oggetto del suo giudizio (art. 6 Cedu); Perquisizione di studio legale e sequestro del computer senza mandato di perquisizione e controllo successivo (art. 8 Cedu); uso della forza contro un giornalista che filma un intervento di polizia (art. 10 Cedu); interruzione di conferenza LGBT e test antidroga in assenza di indizi in ordine all’assunzione o detenzione di stupefacenti (artt. 3, 14 e 11 Cedu).</em></p>



<p><strong>ART. 3 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22respondent%22:[%22ITA%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-242639%22]}?utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, Sez. I, 10 aprile 2025, Morabito c. Italia</a></p>



<p><strong>Divieto di pene inumane o degradanti – Permanenza in carcere di detenuto anziano e affetto da decadimento cognitivo con diagnosi di Alzheimer – adeguatezza delle cure – non violazione – Sottoposizione al regime carcerario ex art. 41-bis – Decadimento cognitivo – assenza di motivazione in ordine alla persistente pericolosità,&nbsp;<em>sub specie&nbsp;</em>di capacità di mantenere contatti con la criminalità organizzata – violazione.</strong></p>



<p>Il ricorrente, G.M., cittadino italiano nato nel 1934, era stato condannato in via definitiva per fatti di mafia e sottoposto – nel carcere di Opera a Milano – al regime previsto dall’art. 41&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>ord. pen. Il ricorso nasceva dalla circostanza che, nonostante il deterioramento fisico e cognitivo del condannato, questi non solo era rimasto in carcere, ma aveva continuato ad essere detenuto secondo le modalità dell’art. 41&nbsp;<em>bis</em>. Secondo G.M., quindi, i fatti esposti si erano tradotti nella lesione dell’art. 3 CEDU. Questi, infatti, aveva 88 anni e soffriva di numerose patologie: l’ingrossamento della prostata lo aveva costretto da anni all’uso del catetere con conseguenti (e frequenti) infezioni delle vie urinarie; era poi affetto da ernia inguinale bilaterale, cardiopatia ipertensiva con episodi di angina e da poliartrite. In aggiunta, era oggetto anche di un progressivo (ma inesorabile) decadimento cognitivo (§ 6). Alla luce di questo composito quadro clinico, l’Italia aveva fornito alla Corte la cartella clinica del condannato, da cui si evinceva che allo stesso erano stati – di volta in volta – offerti tutti i trattamenti necessari, ancorché – in alcune occasioni – fosse stato proprio lui a rifiutarli (§§ 7 &#8211; 15). Non solo, dalla documentazione depositata, si evinceva che le condizioni del ricorrente erano compatibili con il regime carcerario (§ 17). Il ricorrente, invece, forniva valutazioni di consulenti di parte, dalle quali emergeva che egli non solo non poteva essere adeguatamente curato in carcere, ma che a maggior ragione non poteva più restare sottoposto al regime dell’art. 41&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>(§§ 19 &#8211; 22).Ciononostante, G.M. aveva continuato ad essere assoggettato al “carcere duro”, giacché il Ministero della Giustizia aveva ritenuto necessario prorogargli l’applicazione biennale di tale regime in quanto egli non si era mai dissociato dal gruppo mafioso di appartenenza, conservandovi – anzi – un ruolo di primo piano. Questa decisione era stata reclamata da parte di G.M., secondo il quale, rispetto alla presunta capacità di mantenere contatti con il&nbsp;<em>clan</em>, non poteva trascurarsi il dato dell’evidente decadimento cognitivo. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, investito della decisione, aveva tuttavia rigettato il reclamo, nonostante le conclusioni addotte dal perito sulla salute del ricorrente. La decisione era poi stata confermata dalla Corte di Cassazione (§§ 30 &#8211; 32). In data 7 gennaio 2022 e successivamente in data 6 giugno 2022, il ricorrente aveva quindi adito la Corte EDU lamentando la lesione dell’art. 3 CEDU.&nbsp;<em>Medio tempore</em>&nbsp;– tra l’altro – le autorità italiane avevano continuato a prorogare a G.M. l’applicazione biennale del carcere duro (§§ 33 &#8211; 35). La situazione aveva subito una temporanea modifica quando il condannato, operato d’urgenza il 29 maggio 2023, era stato conseguentemente sottoposto alla detenzione domiciliare. Lo stesso, tuttavia, il 21 giugno 2023 era tornato in carcere. A quel tempo, però, sull’assunto che la detenzione domiciliare avesse comportato la cessazione dell’applicazione del carcere duro, questi era stato sottoposto a normale reclusione (§§ 54 &#8211; 59). &nbsp;Malgrado ciò, il 14 novembre 2023 il Ministero della Giustizia aveva decretato la necessità di sottoporre G.M. nuovamente alla detenzione&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 41&nbsp;<em>bis</em>. Anche in questo caso la decisione era stata oggetto di reclamo; al tempo del giudizio, però, la Corte EDU non aveva evidenza in merito all’esito dello stesso (§ 65). &nbsp;Passando al merito, secondo i giudici di Strasburgo per verificare, in concreto, se lo stato di detenzione carceraria rispetti o meno l’art. 3, occorre condurre tre diversi tipi di verifiche, e in particolare: (<em>i</em>) accertare lo stato di salute del detenuto e l’effetto che su costui hanno le modalità di esecuzione della pena; (<em>ii</em>) valutare la qualità delle cure mediche che gli sono fornite; e (<em>iii</em>) rilevare se, tenuto conto dello stato di salute, questi debba restare in carcere o meno (§ 101). Con riferimento al punto&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;(<em>i</em>), per la Corte è pacifico che il ricorrente fosse affetto da molteplici patologie (§ 102), così come, con riferimento al punto&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;(<em>ii</em>), è provato che lo stesso avesse sempre beneficiato di trattamenti medici adeguati (§ 110). L’elemento che richiede maggiore attenzione è, a giudizio della Corte, il punto&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;(<em>iii</em>), aspetto sul quale si appuntava la valutazione di G.M. in merito al trattamento inumano cui era sottoposto, e consistente – appunto – nella prosecuzione della detenzione nonostante le sue patologie (§ 111). Secondo la Corte, tuttavia, posto che non esiste un diritto ad essere rilasciati&nbsp;<em>de plano&nbsp;</em>per ragioni di salute e che il ricorrente – ancorché in carcere – aveva sempre ricevuto adeguate terapie, la continuazione del regime detentivo in sé non aveva comportato alcuna violazione dell’art. 3 CEDU (§§ 111 &#8211; 115). Per contro, la Corte ravvisa la violazione dell’art. 3 in relazione al fatto che il ricorrente aveva continuato ad essere sottoposto al regime dell’art. 41&nbsp;<em>bis</em>. Come noto, per la Corte EDU tale regime non costituisce di per sé trattamento inumano e degradante; occorre però che lo stesso sia compatibile con il rispetto della dignità umana e che non provochi un livello di sofferenza superiore a quello inerente alla detenzione (§ 125). Nel caso di specie, il ricorrente aveva 88 anni ed era stato assoggettato al carcere duro fin dal 2004. Sulla scorta di tali motivi, i giudici italiani avrebbero dovuto indagare con maggiore pregnanza la sussistenza di adeguate ragioni per continuare l’applicazione di simile modalità detentiva (§ 135). Dalla documentazione depositata, però, nulla emergeva in questo senso e, anzi, sorgevano dubbi in ordine al fatto che il ricorrente avesse potuto mantenere rilevanti contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza. Ciò, a maggior ragione tenuto conto dell’ampiamente provato deterioramento delle sue facoltà cognitive (situazione, tuttavia, sempre sottostimata dalle autorità italiane, secondo cui non poteva ignorarsi il fatto che G.M. sembrasse lucido rispetto all’espletamento delle mere attività quotidiane) (§§ 139 &#8211; 140). &nbsp;Pertanto, il fatto che il ricorrente, in mancanza di sufficienti motivazioni in merito, avesse continuato ad essere detenuto secondo le modalità dell’art. 41&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>non poteva che costituire una lesione dell’art. 3 CEDU (§ 146). (<em>Margherita Ricci</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: L. Pressacco,&nbsp;<em>Presupposti di applicazione dell’art. 41-bis ord. penit. e condizioni di salute del detenuto</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2019, 1, pp. 669 e ss.; P. Bernardoni,&nbsp;<em>Detenzione e infermità psichica sopravvenuta: un problema europeo e una soluzione nazionale</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2019, 2, pp. 1065 e ss.; L. Franzetti,&nbsp;<em>Detenzione di soggetti affetti da disturbi psichiatrici e promiscuità delle strutture carcerarie: la CEDU “boccia” il sistema penitenziario portoghese</em>, in&nbsp;<em>Riv. It.&nbsp;</em><em>Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2024, 2, pp. 854 e ss.</p>



<p><strong>ART. 6 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-242784&utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 24 aprile 2025, Ivan Karpenko c. Ucraina</a></p>



<p><strong>Equità processuale &#8211; parità delle armi &#8211; immotivata assenza di contraddittorio &#8211; al ricorrente detenuto non rappresentato è preclusa la partecipazione alle udienze tramite collegamento video &#8211; violazione</strong></p>



<p>Il ricorrente promuove dinanzi alle autorità nazionali un procedimento volto a far accertare l’indebito monitoraggio della sua corrispondenza in carcere da parte delle autorità penitenziarie (§ 10). Rigettate le sue pretese, egli adisce la C.edu lamentando la violazione dell’equità processuale sotto il profilo del diritto alla parità delle armi e del contraddittorio, poiché gli sarebbe stato illegittimamente precluso di partecipare alle udienze tramite collegamento video (§ 21). Premesso che l’equità processuale impone il rispetto di una sostanziale parità tra le parti (§ 27) e che, salvo eccezioni, le udienze devono essere orali (§ 28), i giudici di Strasburgo accertano nella specie la violazione dell’art. 6 Cedu per non aver le autorità nazionali consentito al ricorrente detenuto, pur potendo, di esporre le proprie difese da remoto (§ 40). Tenendo conto dei principi del giusto processo, nessuna rilevanza assume in senso contrario che il diritto interno non contempli la possibilità di collegamenti video (§ 37), tanto più nel caso in cui, come occorso nella specie e come rilevato dalla C.edu, nel procedimento in questione le autorità penitenziarie, diversamente dal ricorrente, avevano potuto esercitare il proprio diritto di difesa confutando la ricostruzione fattuale avversa (§ 40). (<em>Stefania Basilico</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: P. Concolino,&nbsp;<em>L’equità processuale:&nbsp;</em>leading case<em>&nbsp;e applicazione concreta della C.edu</em>, in&nbsp;<em>Riv. it. dir. proc. pen.</em>, 2024, p. 1628.</p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-242999&utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 24 aprile 2025, Sytnyk c. Ucraina</a></p>



<p><strong>Equità processuale &#8211; imparzialità oggettiva del giudice &#8211; ricorrente condannato per corruzione &#8211; mancata valutazione delle prove a difesa &#8211; il giudice è coinvolto come testimone in una indagine parallela &#8211; violazione</strong></p>



<p>Il ricorrente è un funzionario pubblico condannato per corruzione ed il suo nominativo è inserito a tempo indeterminato nel pubblico registro ucraino dei funzionari corrotti. Egli adisce la C.edu lamentando l’iniquità del processo svoltosi nei suoi confronti ai sensi dell’art. 6 comma 1 Cedu. Nel dettaglio, secondo il ricorrente, da una parte le autorità nazionali avrebbero omesso di procedere alla valutazione delle prove a difesa prendendo in considerazione solo le, peraltro vaghe, prove dell’accusa (§ 67) e, dall’altra, l’imparzialità di uno dei giudici sarebbe stata dubbia (§ 69). I giudici di Strasburgo, in accoglimento del ricorso, concludono per la violazione del principio di equità processuale sotto entrambi i profili. Quanto al primo, la C.edu rileva come la condanna del ricorrente si sia effettivamente basata su prove inconsistenti, financo contraddittorie, senza alcuna valutazione delle prove testimoniali a difesa, oltretutto nel contesto di un’arbitraria distribuzione dell’onere della prova (§ 80-82); quanto al secondo, richiamata la propria giurisprudenza in materia di imparzialità oggettiva dell’organo giudicante (§ 84-86), la C.edu esclude che il giudice in questione potesse apparire effettivamente imparziale poiché coinvolto come testimone in un’indagine parallela (§ 90). (<em>Stefania Basilico</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: V. Sirello,&nbsp;<em>Questioni in tema di imparzialità oggettiva del giudice</em><em>,&nbsp;</em>in&nbsp;<em>Riv. it. dir. proc. Pen</em><em>.,&nbsp;</em>2024, p. 1249;<em>&nbsp;</em>F. Ertola,&nbsp;<em>Esigenze di imparzialità nel processo penale</em>,&nbsp;<em>ivi</em>, 2019, p. 2235; L. Pressacco,&nbsp;<em>Imparzialità del giudice e responsabilità del magistrato</em>,&nbsp;<em>ivi</em>, 2018, p. 1837.</p>



<p><strong>ART. 8 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-242532&utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 3 aprile 2025, Kulak c. Slovacchia</a></p>



<p><strong>Perquisizione dello studio legale del ricorrente e sequestro del computer per quasi quindici mesi &#8211; assenza di mandato di perquisizione e di controllo successivo &#8211; il diritto interno non garantisce la conservazione del materiale soggetto al segreto professionale ed estraneo all’indagine &#8211; violazione</strong></p>



<p>Nel corso di un’indagine per corruzione, le autorità nazionali perquisiscono lo studio legale del ricorrente e sequestrano il computer dello stesso per quasi quindici mesi. Invocando l’art. 8 Cedu ed il segreto professionale (§ 53), il ricorrente sostiene di aver subito un’interferenza arbitraria in quanto la perquisizione è avvenuta in assenza di mandato nonostante mancassero ragioni d’urgenza e, inoltre, il diritto interno non contempla uno strumento di controllo successivo (§ 57-58); ancora, quest’ultimo nemmeno garantisce che il materiale soggetto al segreto professionale ed estraneo all’indagine sia adeguatamente conservato (§ 60). I giudici di Strasburgo, premessa l’applicabilità dell’art. 8 Cedu agli studi legali (§ 73) e la peculiare garanzia di proteggere la riservatezza della corrispondenza tra gli avvocati ed i clienti (§ 75), accolgono il ricorso. Da una parte, accertano nella specie l’effettivo difetto dell’urgenza legittimante una perquisizione senza mandato (§ 81) e, dall’altra, la mancanza di adeguate garanzie idonee a bilanciare tale assenza come, a titolo esemplificativo, la possibilità di procedere ad un efficace controllo successivo (§ 84). Ancora, la carenza nell’ordinamento giuridico nazionale di adeguate forme di protezione dei dati estranei all’indagine soggetti al segreto professionale costituisce un’interferenza non conforme al paradigma convenzionale invocato (§ 88). (<em>Stefania Basilico</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici<strong>:&nbsp;</strong>F. Ertola,&nbsp;<em>Ambiti di tutela della privatezza</em>, in&nbsp;<em>Riv. it. dir. proc. pen.</em>, 2022, p. 1745.</p>



<p><strong>ART. 10 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22respondent%22:[%22ARM%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22],%22itemid%22:[%22001-242528%22]}?utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, Sez. V, 3 aprile 2025, H.G. c. Armenia</a></p>



<p><strong>Libertà di raccogliere e diffondere informazioni – Uso della forza nei confronti di un giornalista che effettua riprese – sequestro della videocamera il loro intervento su un manifestante – Ingerenza illegittima non “necessaria in una società democratica” – Violazione</strong></p>



<p>Un giornalista&nbsp;<em>freelance</em>&nbsp;di origine armena, H.G., ricorreva alla Corte EDU lamentando la lesione dell’art. 10 CEDU in quanto, durante una manifestazione occorsa il 19 luglio 2016 nel quartiere di Sari Tagh in Yerevan (Armenia), la polizia gli aveva impedito di continuare a filmare quanto stava accadendo intorno a lui e, nello specifico, tra i manifestanti e le stesse forze dell’ordine. &nbsp;La vicenda traeva origine dai fatti del 17 luglio 2016, quando un gruppo di oppositori politici aveva assaltato una stazione di polizia a Yerevan chiedendo la liberazione del principale&nbsp;<em>leader</em>&nbsp;politico di opposizione e le dimissioni dell’allora presidente armeno. Come noto, dopo questo avvenimento la città di Yerevan era stata teatro di numerose (ed infuocate) contestazioni. In una di queste proteste, appunto quella verificatasi la sera del 19 luglio 2016, era presente anche il ricorrente in qualità di giornalista, sebbene sprovvisto del relativo “cartellino” identificativo. &nbsp;Quando la polizia aveva circondato un manifestante, il ricorrente aveva tentato di filmare l’accadimento. A quel punto, però, i poliziotti, benché avvertiti da un collega di H.G. che questi era un giornalista, si erano comunque avventati contro di lui. In particolare, da un video messo a disposizione della Corte, si udivano due poliziotti rivolgersi con tono minaccioso al ricorrente: uno che gli diceva “Chi stai filmando, eh?”, mentre l’altro che gli diceva “Non ho ancora cancellato [il video]; [lo] cancellerò…” (§ 9). Dal filmato, inoltre, risultava possibile ricostruire la dinamica dell’intera aggressione patita dal ricorrente. Infatti, mentre i suddetti operatori di polizia intimorivano il giornalista, altri si erano avventati contro di lui bloccandolo e colpendolo ripetutamente e strappandogli di mano sia il cellulare sia la videocamera con cui stava lavorando. Quest’ultima gli era stata restituita soltanto dopo diverso tempo (e, tra l’altro, grazie all’intervento di un altro ufficiale); tuttavia alcuni video della manifestazione erano stati cancellati. &nbsp;A seguito dell’evento, veniva aperta un’indagine in relazione –&nbsp;<em>inter alia</em>&nbsp;– ai reati di cui agli artt. 308, para. 1 (abuso di autorità), 309, para. 1 (eccesso di autorità) e 164, para. 2 (ostacolo all’esercizio di lecita attività giornalistica, commesso da un pubblico ufficiale) (§ 13). Tuttavia, a fronte della mancanza di progressi investigativi, in data 13 aprile 2023, l’avvocato del ricorrente aveva ricusato il procuratore. Sul punto occorre specificare che, al tempo del processo davanti alla Corte EDU, non si aveva evidenza dell’esito di tale azione né l’indagine penale aperta in Armenia risultava chiusa (§ 33). &nbsp;Proprio per quest’ultima ragione, e cioè per l’asserito mancato esperimento di tutti i rimedi domestici, l’Armenia eccepiva l’inammissibilità del ricorso di H.G. davanti alla Corte EDU (§§ 41 e 42). Dal canto suo, invece, il ricorrente rilevava che l’indagine penale non costituiva un rimedio effettivo e, pertanto, il suo ricorso non poteva dirsi inammissibile (§§ 43 – 45). Non potendosi trascurare che, a distanza di anni dall’inizio dell’indagine, la stessa non aveva portato alcun risultato, la Corte – da ultimo – dichiarava l’ammissibilità del ricorso (§ 51). Passando al merito, il ricorrente evidenziava come la condotta tenuta dai poliziotti avesse determinato una illegittima lesione della sua libertà di espressione (§ 57). Tale ricostruzione veniva accolta dalla Corte, secondo cui era evidente che la condotta del ricorrente configurava l’esercizio del diritto raccogliere informazioni a fini di cronaca. Per tali motivi, tenuto conto dell’aggressione da questi subita per mano dei poliziotti e della contestuale sottrazione della videocamera, risultava pacifico – secondo i giudici di Strasburgo – che l’espletamento del lavoro giornalistico di H.G. fosse stato ostacolato (§ 62). La Corte si chiedeva, da ultimo, se tale impedimento potesse dirsi in qualche modo giustificato e, quindi, “necessario in una società democratica”&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 10, co. 2 CEDU. Ebbene, anche a tale quesito non si dava risposta positiva, atteso che il ricorrente non era armato né aveva tenuto un comportamento violento e che, inoltre, non era stata fornita alcuna prova idonea a dimostrare la sussistenza di un legittimo scopo quanto al contegno tenuto dagli operatori di polizia (§ 64). (<em>Margherita Ricci</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: M. Crippa,&nbsp;<em>La pubblicazione di dichiarazioni diffamatorie altrui: la Corte EDU condanna l’Italia per la violazione del diritto di cronaca in relazione all’omicidio Tobagi,&nbsp;</em>in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2020, 2, p. 1164; M. Crippa,&nbsp;<em>La violazione della libertà di stampa nell’ordinamento turco: ancora una condanna della Corte EDU per la custodia cautelare,&nbsp;</em>in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2021, 1, pp. 336-337; B. Fragasso,&nbsp;<em>Diritto alla libertà di espressione degli avvocati e sanzioni disciplinari: la Corte Edu condanna la Polonia per violazione dell’art. 10 CEDU</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2023, 3, p. 1240; L. Franzetti,&nbsp;<em>I confini della libertà di espressione in caso di vilipendio alla bandiera</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2023, 4, pp. 1665-1666.</p>



<p><strong>ARTT. 3 e 14 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22itemid%22:[%22001-242861%22]}?utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, Sez. III, 29 aprile 2025, D. e altri c. Russia</a></p>



<p><strong>Interruzione di una conferenza LGBT – Perquisizioni personali illegittime da parte delle forze dell’ordine –&nbsp;<em>test</em>&nbsp;obbligatorio antidroga in assenza di indizi in ordine all’assunzione o detenzione di stupefacenti – Umiliazione e svilimento intenzionali motivati da omofobia – Indagine inefficace – Violazione</strong></p>



<p>Sei cittadini russi adiscono la Corte europea denunciando il&nbsp;<em>raid</em>&nbsp;illegittimamente operato dalla polizia russa in data 5 dicembre 2020 a Yaroslavl (Russia), quando le forze dell’ordine avevano violentemente interrotto la conferenza sui diritti umani e sull’attivismo LGBT cui i ricorrenti stavano partecipando. In particolare, forze speciali della polizia (indossando passamontagna e filmando il loro intervento) avevano fatto irruzione intorno alle tre del pomeriggio nel luogo in cui si stava tenendo l’evento. Essi avevano costretto gli undici partecipanti a restare a lungo in piedi davanti al muro, li avevano poi perquisiti ed interrogati e ne avevano registrato i documenti di identità. &nbsp;Nonostante i ricorrenti avessero chiesto spiegazioni in ordine al controllo che stavano subendo, non era stata fornita loro alcuna giustificazione in merito e, anzi, agli stessi erano stati rivolti dalla polizia epiteti ingiuriosi concernenti il loro presunto orientamento sessuale. &nbsp;Non solo. Sebbene, la perquisizione personale e locale non avesse dato alcun esito favorevole quanto alla presenza di droghe, tutti i partecipanti al<em>&nbsp;workshop</em>&nbsp;erano stati condotti in ospedale per essere sottoposti obbligatoriamente ai&nbsp;<em>test</em>&nbsp;antidroga (§§ 5 e 6). Gli esami erano risultati negativi; ciononostante, i partecipanti erano stati rilasciati soltanto intorno alle nove di sera, a seguito di ulteriori interrogatori. Dopo gli avvenimenti descritti, i ricorrenti avevano denunciato all’autorità russa l’illegittimità della condotta tenuta dai poliziotti, ritenendo che la stessa configurasse un abuso di potere penalmente rilevante ai sensi dell’art. 286 del loro Codice Penale. Cionondimeno, alle loro segnalazioni non era seguita alcuna incriminazione (§§ 10 e 11). &nbsp;Davanti alla Corte i ricorrenti lamentavano – prima di tutto – la violazione degli artt. 3 e 14 CEDU in quanto gli stessi, durante l’intervento della polizia, erano stati sottoposti a trattamenti discriminatori e che avevano ingenerato in loro un grave senso di paura, di angoscia e di umiliazione. In aggiunta, essi eccepivano anche che in Russia non era stata condotta alcuna indagine effettiva sulla illiceità della condotta tenuta dalla polizia (§ 19). I giudici di Strasburgo, partendo proprio da quest’ultima doglianza, rilevavano&nbsp;<em>in primis</em>&nbsp;la mancanza di prove in ordine alla necessità di esperire i&nbsp;<em>test&nbsp;</em>antidroga. Inoltre, considerando la ben documentata ostilità russa verso la comunità LGBT all&#8217;epoca dei fatti, statuivano che l’autorità giudiziaria russa avrebbe dovuto accertare se le azioni della polizia fossero state motivate o meno da intenti discriminatori riconnessi al presunto orientamento sessuale dei partecipanti al<em>&nbsp;workshop&nbsp;</em>(§ 24). Atteso che il Ministero dell’Interno russo aveva respinto le denunce senza divulgare i risultati dell’inchiesta e che i giudici russi non erano entrati nel merito ritenendo di non avere giurisdizione sulla vicenda, le autorità russe si erano limitate ad affermare che le azioni della polizia erano state legittime e prive di movente omofobico. Secondo la Corte, quindi, proprio la mancanza di una indagine efficace sull’intento discriminatorio o meno perseguito dalla polizia costituiva la prima causa di violazione degli artt. 3 e 14 CEDU (§§ 24 e 25). In aggiunta a ciò, tali articoli risultavano violati perché gli operatori di polizia avevano agito sostanzialmente al fine di umiliare i ricorrenti. Ciò si evinceva dal fatto che né delle perquisizioni né dei&nbsp;<em>test</em>&nbsp;antidroga fosse stato redatto verbale, nonché dagli epiteti dispregiativi rivolti ai manifestanti. Secondo la Corte, quindi, il comportamento del tutto inappropriato e minaccioso tenuto dalla polizia durante i fatti del 5 dicembre 2020 e le motivazioni omofobiche alla base dello stesso non potevano che avere comportato una lesione della dignità umana dei ricorrenti (§§ 28 &#8211; 25). Per i profili relativi alla libertà di riunione e di associazione, v.&nbsp;<em>infra sub&nbsp;</em>art. 11 CEDU. (<em>Margherita Ricci</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: D. Sibilio,&nbsp;<em>L’esame coatto delle urine tramite catetere, finalizzato all’ottenimento di prove, costituisce trattamento inumano e degradante, secondo la Corte di Strasburgo</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,&nbsp;</em>2019, 4, p. 2252.</p>



<p><strong>ART. 11 CEDU</strong></p>



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<p><strong>Interruzione di una conferenza in materia LGBT da parte della polizia russa – ingerenza sproporzionata e lesiva della libertà di riunione dei partecipanti –&nbsp;<em>Chilling effect</em>&nbsp;conseguente alle modalità dell’irruzione e al comportamento delle autorità nazionali nei confronti dei ricorrenti – restrizione della libertà di riunione non “necessaria in una società democratica” – Violazione</strong></p>



<p>Per la ricostruzione dei fatti e i profili relativi alla proibizione della tortura congiuntamente al divieto di discriminazione, v.&nbsp;<em>supra sub&nbsp;</em>artt. 3 e 14 CEDU. I ricorrenti si dolevano del fatto che l’interruzione del seminario avesse comportato una lesione della loro libertà di riunione e di associazione. Tale rimostranza trovava il pieno favore della Corte, secondo cui l’interruzione dell’evento aveva comportato una restrizione della libertà di riunione e di associazione rilevante&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 11 CEDU (§ 46). &nbsp;Infatti, pur non potendosi ignorare che il&nbsp;<em>workshop</em>&nbsp;si era svolto nel periodo in cui in Russia erano ancora in vigore le restrizioni per il COVID-19 e che, secondo la polizia, le relative misure non erano state pienamente rispettate dai partecipanti, la Corte sottolineava comunque l’inaccettabilità delle modalità usate dalle forze dell’ordine. Pertanto, secondo i giudici, il contegno della polizia non poteva dirsi “necessario in una società democratica”&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 11, co. 2 CEDU (§ 47). Al contrario, tale comportamento aveva senz’altro ingenerato il cd.&nbsp;<em>chilling effect</em>, scoraggiando i ricorrenti dal partecipare in futuro a raduni simili, problema successivamente aggravato dal fatto che le autorità nazionali avevano privato i ricorrenti anche dell’opportunità di ottenere una qualche riparazione per la violazione dei loro diritti. Tutto questo, quindi, non poteva che portare alla conclusione che vi era stata un’interferenza sproporzionata nell’esercizio del diritto dei ricorrenti alla libertà di riunione (§ 48). (<em>Margherita Ricci</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: C. Cataneo,&nbsp;<em>L’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza al fine di disperdere una riunione pacifica non autorizzata integra una violazione dell’art. 11 CEDU</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,&nbsp;</em>2021, 1, pp. 311-312.</p>
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		<title>Disoccupazione agricola: i richiedenti asilo ne hanno diritto anche se il loro permesso è di “breve durata”</title>
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		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 13:15:27 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>L’INPS ha rigettato, in numerosi casi, le domande di disoccupazione agricola per gli operai agricoli a tempo determinato cittadini extra Ue, sul presupposto dell’assenza di valido titolo di soggiorno a copertura del biennio assicurativo&#46;&#46;&#46;</p>
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<figure class="wp-block-image"><img src="https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2022/03/andrea-cairone-lzM3pbQim70-unsplash-1024x576.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-47286"/></figure>



<blockquote class="wp-block-quote"><p></p><cite>L’INPS ha rigettato, in numerosi casi, le domande di disoccupazione agricola per gli operai agricoli a tempo determinato cittadini extra Ue, sul presupposto dell’assenza di valido titolo di soggiorno a copertura del biennio assicurativo di riferimento per accedere alla prestazione.</cite></blockquote>



<p>(da asgi.it)</p>



<p></p>



<p>Il Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro ha affrontato la questione con alcune prime pronunce, offrendo ottimi spunti interpretativi volti a censurare la condotta dell’Ente Previdenziale.</p>



<p>Dalle sentenze in calce si evince che l’Inps&nbsp;<strong>non accoglie le domande di disoccupazione agricola presentate dai braccianti a tempo determinato che siano richiedenti protezione internazionale sostenendo che il relativo permesso di soggiorno sia equivalente ad un permesso di soggiorno per motivo di lavoro stagionale</strong>.</p>



<p>Tale assunto è stato tuttavia smentito dal Tribunale di Foggia che ha censurato l<strong>’erronea sovrapposizione operata dall’Inps tra permesso per lavoro stagionale e “permessi di durata inferiore ai nove mesi</strong>” (tra cui i permessi di soggiorno per richiesta asilo, considerati anch’essi “permessi brevi”). Si chiarisce che, al di là della durata e della supposta “brevità” dei titoli di soggiorno, solo i permessi di soggiorno per lavoro stagionale non sono coperti dalla disoccupazione e dai trattamenti di famiglia (<em>ex</em>&nbsp;art. 25, comma 1 e 2, d.lgs. 286/1998) e, pertanto,<strong>&nbsp;i permessi di soggiorno per richiesta asilo (previsti invece dal d.lgs. 142/2015) consentono l’accesso a tali forme di sostegno al reddito.</strong></p>



<p>Altro profilo di interesse attiene all’onere della prova incombente sulle parti: il Giudice del Lavoro statuisce il principio in virtù del quale, anche qualora il permesso di soggiorno in possesso del richiedente abbia una validità limitata solo ad un periodo del biennio di competenza della prestazione, è comunque onere dell’Ente Previdenziale eccepire e documentare in giudizio che le giornate lavorative effettuate si collocano al di fuori dell’arco di tempo in cui il cittadino straniero poteva legittimamente svolgere attività lavorativa.</p>



<p>E’ opportuno, quindi, ricordare che:</p>



<blockquote class="wp-block-quote"><p>– il richiedente asilo è tale in quanto ha manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale in qualsiasi forma e sino a quando non sia stata assunta dalla competente commissione territoriale o dal Tribunale una decisione definitiva su tale domanda (art. 2, d.lgs. 142/15);</p><p>– il suo regolare soggiorno è attestato anche solo dalla formalizzazione della richiesta di protezione (art. 4, co. 3, d.lgs. 142/15);</p><p>– decorsi 60 giorni dalla manifestazione di volontà di chiedere protezione il richiedente asilo può legittimamente svolgere attività lavorativa in Italia, indipendentemente dalla circostanza che le autorità competenti abbiano tempestivamente proceduto al rilascio del titolo di soggiorno o meno (art. 22, co. 1, d.lgs. 142/15);</p><p>– tale diritto si conserva anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno da parte delle autorità competenti, posto che il soggiorno regolare deriva direttamente dalla manifestazione di volontà di chiedere asilo e che comunque il ritardo della P.A. non intacca in alcun modo i diritti del richiedente asilo.</p></blockquote>



<blockquote class="wp-block-quote"><p></p><cite>Le due pronunce, pur nella loro sinteticità argomentativa, rappresentano un primo argine nei confronti di condotte palesemente discriminatorie poste in essere dall’Inps e (anche soltanto indirettamente) causa di una spirale perversa che coinvolge uno dei settori (quello agricolo ) in cui è maggiormente elevato il rischio di sfruttamento lavorativo: sfruttamento che, tra l’altro, ha tra le sue cause la condizione di debolezza sul mercato del lavoro dei braccianti agricoli immigrati che le misure di&nbsp;<em>welfare state</em>&nbsp;dovrebbero, invece, essere capaci di limitare, così aumentando il potere di contrattazione salariale dei lavoratori.</cite></blockquote>



<p>Si ringraziano gli avv.ti Stefano Campese e Dario Belluccio per la segnalazione</p>



<hr class="wp-block-separator"/>



<p><a href="https://www.asgi.it/?post_type=banca_dati&amp;p=47290&amp;preview=true&utm_source=rss&utm_medium=rss">Sentenza del Tribunale di Foggia del 23 febbraio 2022</a></p>



<p><a href="https://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-di-foggia-sentenza-8-settembre-2021/?utm_source=rss&utm_medium=rss">Sentenza del Tribunale di Foggia dell’8 settembre 2021</a></p>
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		<title>Il Diritto all’Equo Processo in Egitto</title>
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		<pubDate>Fri, 13 Sep 2019 07:43:49 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h2></h2>



<p>di Nicole Fraccaroli</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter"><img loading="lazy" width="460" height="245" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/09/diritto-equo-processo-1.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-13015" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/09/diritto-equo-processo-1.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 460w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/09/diritto-equo-processo-1-300x160.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></figure></div>



<p>In Egitto, il libero accesso al sistema giudiziario e all&#8217;assistenza legale sono diritti costituzionali. Questo concetto può essere trovato in vari strumenti legislativi, tra cui il codice di procedura penale, il diritto di famiglia, il diritto minorile, e il diritto di difesa. La Corte suprema d&#8217;Egitto, la Corte di Cassazione, ha affermato questo principio nelle sue sentenze.</p>



<p> Il
diritto alla consulenza legale gratuita è obbligatorio davanti ai
tribunali penali. Nei tribunali familiari, gli uffici di assistenza
legale e gli uffici di risoluzione delle controversie forniscono
servizi di assistenza legale gratuiti. Allo stesso modo, nei
tribunali di primo grado e nei tribunali del lavoro, gli uffici di
assistenza legale forniscono assistenza legale e consulenza alle
donne vittime di violenza e alle parti in causa. I tribunali minorili
richiedono anche l&#8217;uso di un pannello speciale e procedimenti
speciali per garantire assistenza legale gratuita e un&#8217;effettiva
rappresentanza legale. Le cliniche legali, un&#8217;aggiunta relativamente
recente, forniscono anche assistenza legale gratuita.</p>



<p>Di
conseguenza, la parità di accesso alla giustizia è spesso citata
come un diritto fondamentale, ma dall&#8217;altra parte è fuori dalla
portata di molte persone svantaggiate a causa della mancanza di una
rappresentanza legale accessibile. Garantire il diritto a una
rappresentanza legale efficiente e completa dinanzi ai tribunali è
fondamentale per un sistema giudiziario ben funzionante e per
costruire la fiducia del pubblico nel settore della giustizia. Per
enfatizzare il concetto alla base del diritto a un processo equo,
negli ultimi anni alcuni strumenti giuridici internazionali hanno
affrontato il concetto di assistenza legale come mezzo per facilitare
il libero accesso alla giustizia e garantire un processo equo. Ad
esempio, nel dicembre 2012, l&#8217;Assemblea Generale delle Nazioni Unite
ha adottato i principi e le linee guida sull&#8217;accesso agli aiuti
legali nei sistemi di giustizia penale; mentre a settembre 2015,
l&#8217;Assemblea Generale ha emesso un&#8217;altra risoluzione che identificava
diciassette obiettivi per la sua agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile, compreso un uguale accesso alla giustizia per tutti. 
</p>



<p>In
Egitto, le pratiche dello Stato mostrano chiaramente una violazione
del diritto a un processo equo su basi continue e profonde. L&#8217;autore
di questo documento ritiene significativo dimostrare tali violazioni,
riconoscere i motivi violati che sono in conflitto con le
disposizioni citate.</p>



<p>L&#8217;Istituto
del Cairo per gli studi sui diritti umani, in collaborazione con la
Commissione egiziana per i diritti e le libertà e la campagna &#8220;No
Trials for Civilians&#8221;, ha preparato un rapporto sul diritto a un
processo equo in Egitto negli ultimi cinque anni. Il rapporto fa
parte di una serie di altri rapporti presentati da gruppi
indipendenti al Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani,
nel contesto della seconda revisione periodica universale dell&#8217;Egitto
in materia di diritti umani.</p>



<p>Il
rapporto rileva che in Egitto dal 2010 manifestanti antigovernativi,
attivisti, difensori dei diritti umani e figure di opposizione
politica sono stati sottoposti a processi iniqui nei tribunali
ordinari e militari. Sono stati accusati in base a leggi che non
soddisfano gli standard sui diritti umani e non hanno ottenuto i loro
diritti di processo, il che ha portato a pene particolarmente severe.
Allo stesso tempo, nessun personale di sicurezza è stato ritenuto
responsabile per gravi abusi. Secondo la procedura preliminare,
nessuno può essere arrestato, perquisito, imprigionato o avere la
propria libertà limitata in alcun modo se non per ordine
giudiziario. Deve essere immediatamente informato della causa e ha il
diritto di contattare immediatamente la famiglia e gli avvocati. Deve
essere portato dinanzi all&#8217;autorità inquirente entro 24 ore e non
può essere interrogato se non in presenza di un avvocato. Ogni
persona la cui libertà è limitata ha il diritto di contestare
l&#8217;ordine con i tribunali; l&#8217;appello deve essere giudicato entro una
settimana o la persona deve essere rilasciata. Inoltre, ogni persona
arrestata deve essere trattata in modo da preservare la propria
dignità e non essere soggetta a tortura, intimidazione, coercizione
o danno fisico o psicologico. Le persone detenute possono essere
trattenute solo in strutture dedicate con adeguate condizioni
umanitarie e sanitarie; una violazione di queste disposizioni è un
reato soggetto a sanzioni penali. 
</p>



<p>Secondo
le disposizioni citate, esistono regole, diritti da riconoscere e
responsabilità da assumere. Ma i rapporti mostrano una realtà molto
diversa. In realtà è documentato come le autorità rifiutino
costantemente di informare immediatamente i sospettati in marito alla
causa del loro arresto. Ad alcuni viene negato un avvocato o è
impedito di parlare in privato con il proprio avvocato prima di
essere interrogato. Ai cittadini viene inoltre negato il diritto a un
processo tempestivo o alla liberazione dalla detenzione preventiva,
che, secondo il rapporto, è diventato uno strumento per imporre pene
detentive senza processo anziché un mezzo legittimo per promuovere
la sicurezza pubblica. 
</p>



<p>Ad
esempio, 529 persone sono state condannate in relazione alla violenza
nel governatorato di Minya nell&#8217;agosto 2013 e i loro fascicoli sono
stati deferiti per esame della pena di morte. Questa sentenza è
stata pronunciata dopo solo due sedute di prova, una delle quali è
durata solo 30 minuti, in assenza sia degli imputati che dei loro
avvocati. Inoltre, non furono chiamati i testimoni della difesa e
agli imputati non fu permesso di testimoniare a propria difesa. In un
altro caso, 21 manifestanti, tra cui sette bambini, sono stati
condannati a 11 anni di carcere per aver organizzato una
manifestazione a sostegno del deposto presidente Mohamed Morsi. In
linea con i principi dei diritti umani, i manifestanti pacifici non
dovrebbero essere soggetti a sanzioni, in particolare penali. 
</p>



<p>Nel
dicembre 2012, una nuova costituzione è stata approvata in un
referendum pubblico e una modificata è stata nuovamente approvata
nel gennaio 2014. Sebbene entrambe le costituzioni garantiscano il
rispetto dei diritti umani durante la detenzione preventiva e il
processo, entrambi i documenti consentono anche ai civili di essere
processati in tribunali militari. Questa è una violazione dei
diritti umani in sé e per sé, ma è ancora più grave se si
considera che i tribunali militari mancano di garanzie di pieno
processo. È un dato di fatto, il rapporto esamina a quanti civili
rinviati ai processi militari sono stati negati i loro diritti prima
e durante il processo, rilevando che la legge non prescrive garanzie
per proteggere i diritti dei civili che appaiono davanti al
procuratore militare, incluso il diritto di sapere le accuse a loro
carico e l&#8217;accesso garantito a un avvocato. Gli avvocati spesso
incontrano difficoltà nell&#8217;ottenere i fascicoli per i tribunali
militari e quindi non sono in grado di preparare una difesa adeguata.</p>



<p>Nell&#8217;ottobre
2014 il presidente ha approvato la legge 136/2014, che espande la
giurisdizione dei tribunali militari per includere i crimini di
trasgressione contro le strutture pubbliche e la proprietà e quindi
si è registrato un aumento del numero di persone deferite a questi
tribunali, che mancano di garanzie di equo processo.</p>



<p>È
ancora l&#8217;Istituto del Cairo per gli studi sui diritti umani a
denunciare la situazione sempre più drammatica: gravi irregolarità
tra cui torture e confessioni forzate, sparizioni forzate, procedure
irregolari e distorte, tra cui ripetuti interrogatori degli imputati
senza i loro avvocati, e affidamento a incoerenti, distorte e
inaffidabili testimonianza e prove. Queste violazioni ricorrenti del
giusto processo confermano il pregiudizio unilaterale a favore
dell&#8217;accusa e contro gli imputati. Ad esempio, prima di affrontare
l&#8217;accusa nel caso Kerdasa, dove nel 2014 sei cittadini egiziani (tra
cui un droghiere, studenti di ingegneria e imprese) sono stati
giustiziati in fretta nel giro di poco meno di una settimana dopo
essere stati condannati in processi politicizzati, e gli imputati
hanno dichiarato che le loro confessioni sono state forzate a causa
della tortura che hanno subito. 
</p>



<p>La
sentenza del tribunale nel caso Kerdasa si basava esclusivamente su
rapporti di indagine di polizia, anche se sono stati gli agenti di
polizia che presumibilmente hanno torturato gli imputati, come
raccontato da uno degli avvocati degli imputati. Inoltre, i rapporti
di indagine della polizia non sono stati supportati da alcuna prova
materiale e sono disseminati di incoerenze. Come asserito
dall&#8217;Istituto, da luglio 2013 ad oggi, le autorità statali egiziane
hanno emesso almeno 2.532 condanne a morte, eseguendo almeno 165
persone dopo processi che erano in gran parte né liberi né equi; e
dall&#8217;inizio del 2018, 175 persone in undici casi sono state
condannate a morte in Egitto. 
</p>



<p>Come
reso chiaro da tali esempi e affermazioni, i diritti fondamentali
sono negati, ignorati o severamente ridotti, compresi i diritti alla
difesa e un processo dinanzi al proprio giudice naturale e il
principio di un processo pubblico. Il sistema giudiziario militare è
anche incline a estrarre confessioni usando pratiche illegali come la
tortura e la sparizione forzata, come dettagliato nei rapporti. 
</p>



<p>A
riconoscere e condannare tali violazioni gravi e disumane, sono stati
ovviamente diversi altri organi e meccanismi internazionali; e uno di
loro con la sua voce globale è Amnesty International, che si è
focalizzato sulle violazioni dei diritti umani commesse dal governo
egiziano attraverso il suo rapporto 2017-2018. Qui, la routine
pericolosa e disumana è ben enfatizzata: arresti e detenzioni
arbitrari seguiti da processi gravemente iniqui; manifestanti
pacifici, giornalisti e difensori dei diritti umani soggetti a
processi ingiusti di massa sono continuati davanti a tribunali civili
e militari, con dozzine di condannati a morte. Secondo le
informazioni di base di Amnesty International, nell&#8217;aprile 2017, il
Presidente al-Sisi ha approvato una nuova serie di emendamenti
legislativi che indeboliscono le garanzie di un processo equo e
facilitano arresti arbitrari, detenzione a tempo indeterminato,
sparizioni forzate e l&#8217;approvazione di più sentenze. 
</p>



<p>Gli
emendamenti hanno anche permesso ai tribunali penali di elencare
persone ed entità in &#8220;liste del terrorismo&#8221; basate
esclusivamente su informazioni di polizia. A maggio, il presidente
al-Sisi ha firmato una nuova legge draconiana che conferisce alle
autorità ampi poteri per negare la registrazione delle ONG,
sciogliere le ONG e licenziare i loro consigli di amministrazione. La
legge prevedeva anche la reclusione di cinque anni per la
pubblicazione di ricerche senza il permesso del governo. La tortura e
altri maltrattamenti sono rimasti di routine nei luoghi di detenzione
ufficiali ed erano sistematici nei centri di detenzione gestiti dalla
National Security Agency. Amnesty International sottolinea inoltre
che la modifica del regolamento interno del Ministero degli Interni,
che consente di aumentare la detenzione in isolamento fino a sei
mesi, riflette una pratica che può equivalere a tortura o altri
maltrattamenti. 
</p>



<p>Inoltre,
il Comitato per i Diritti Umani ha affermato che &#8220;i requisiti
fondamentali di un processo equo devono essere rispettati durante uno
stato di emergenza&#8221; in relazione a tutti i processi penali. E ha
anche affermato che &#8220;il requisito di competenza, indipendenza e
imparzialità di un tribunale ai sensi dell&#8217;articolo 14 del Patto sui
Diritti Sociali-Civili-Politici, paragrafo 1, è un diritto assoluto
che non è soggetto ad alcuna eccezione&#8221;.</p>



<p>La
Corte Internazionale di Giustizia ha adottato la seguente posizione:
i rami dell’esecutivo, legislativo e giudiziario non devono in
alcun caso invocare una situazione di crisi per limitare la
competenza o la capacità della magistratura di svolgere le sue
funzioni essenziali, di trasferire tali funzioni a organi non
giudiziari , per eludere i procedimenti giudiziari, controllare o
rivedere le decisioni.</p>



<p>Da
tali dichiarazioni si trae una conclusione importante: in tempi di
crisi, solo i tribunali dovrebbero dispensare la giustizia e solo un
tribunale dovrebbe cercare di condannare una persona per un reato.
Ogni persona ha diritto a un giusto processo da parte di un tribunale
o tribunale indipendente e imparziale istituito dalla legge. In tempi
di crisi, i civili devono essere processati solo da tribunali
ordinari, tranne quando regole speciali di diritto internazionale
consentono ai tribunali militari di processare civili. Tutti questi
procedimenti devono rispettare le garanzie minime intrinseche di un
processo equo. In particolare i governi non devono, neppure in tempi
di emergenza, derogare o sospendere la presunzione di innocenza; il
diritto di essere informato dell&#8217;accusa, il diritto alla difesa; il
diritto di verificare le prove; il divieto di utilizzare le
informazioni ottenute sotto tortura o altre gravi violazioni dei
diritti umani; la non retroattività della responsabilità penale e
il diritto di ricorso giurisdizionale.</p>
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