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	<title>tutela Archives - Per I Diritti Umani</title>
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	<description>Periodico nazionale iscritto presso il tribunale di Milano n. 170 del 30/05/2018</description>
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		<title>Modelli abitativi per la disabilità: le strutture residenziali sono alternative valide?</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 09:16:10 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>di Camilla Mercadante Il 9 luglio scorso, su Superando.it, Giovanni Marino — Presidente Nazionale di ANGSA (Associazione Nazionale Genitori PerSone Autistiche) — ha pubblicato un articolo che ha sollevato molte polemiche (https://superando.it/2025/07/09/le-residenze-non-sono-istituti-ma-modelli-abitativi-progettati-a-misura-dei-bisogni-assistenziali-delle-persone/).Secondo il testo,&#46;&#46;&#46;</p>
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<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/07/ca.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="683" height="1024" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/07/ca-683x1024.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-18099" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/07/ca-683x1024.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 683w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/07/ca-200x300.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 200w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/07/ca-768x1152.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/07/ca.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" /></a></figure>



<p></p>



<p>di  Camilla Mercadante </p>



<p></p>



<p>Il 9 luglio scorso, su Superando.it, Giovanni Marino — Presidente Nazionale di ANGSA (Associazione Nazionale Genitori PerSone Autistiche) — ha pubblicato un articolo che ha sollevato molte polemiche (<a href="https://superando.it/2025/07/09/le-residenze-non-sono-istituti-ma-modelli-abitativi-progettati-a-misura-dei-bisogni-assistenziali-delle-persone/?utm_source=rss&utm_medium=rss">https://superando.it/2025/07/09/le-residenze-non-sono-istituti-ma-modelli-abitativi-progettati-a-misura-dei-bisogni-assistenziali-delle-persone/?utm_source=rss&utm_medium=rss</a>).<br>Secondo il testo, infatti, le persone con disabilità impattanti non avrebbero la possibilità di autodeterminarsi. Di conseguenza, non si dovrebbe garantire un diritto universale alla libertà di scelta, ma andrebbe riconosciuto solo quando<br>l’individuo è “in grado di intendere e volere”. Chi non rientra in questo schema — per l’autore — dovrebbe essere collocatə in strutture residenziali, da lui definite “modelli abitativi progettati a misura dei bisogni assistenziali”.<br>Marino afferma inoltre che lo Stato italiano, attualmente, risponde meglio ai bisogni di chi ha meno necessità oggettive favorendo percorsi di vita indipendente anche laddove (a suo giudizio) non ci sarebbero condizioni sufficienti.<br>Incoerentemente, però, sottolinea che spesso le famiglie che si fanno carico dell’assistenza dellə propriə figliə con disabilità complesse sono lasciate sole, mentre le persone disabili più autonome riceverebbero maggiori risorse socio- economiche e visibilità pubblica.</p>



<p>In breve, il suo ragionamento si potrebbe riassumere così: non tutti i soggetti con disabilità dovrebbero avere accesso agli stessi diritti, perché non tutti sarebbero in grado di gestirli. Al contrario, chi insiste troppo sull’autonomia e la libertà rischierebbe — sempre secondo il Presidente di ANGSA — di sostenere un’ideologia astratta, scollegata dalla realtà, che finisce per trascurare<br>le esigenze di chi ha davvero bisogno.<br>Questo è il quadro che propone.</p>



<p>Ecco cosa c’è che non va — e perché dobbiamo dire le cose come stanno.<br>Prima di tutto, smettiamola di raccontare che gli istituti siano modelli abitativi su misura. È un falso mito. Nella maggioranza dei casi, non sono né case, né luoghi di cura dignitosa. Sono strutture dove le persone vengono private della<br>libertà, dove ogni gesto — dai pasti agli orari, dai rapporti sociali ai desideri — è regolato da protocolli, orari rigidi e logiche istituzionali che cancellano l’individualità. Le chiamano “residenze”, ma sono resti moderni di un sistema istituzionalizzante che non ha mai dato davvero spazio ai diritti e dove — ricordiamoci — per decenni sono stati compresi i manicomi, fino alla Legge di Basaglia del 1978.<br>Le persone disabili che vivono in tali strutture non hanno quindi una vera possibilità di scegliere, né come vivere, né con chi. Quella non è vita, è sopravvivenza organizzata da altrə. E sapete perché lo so? Perché conosco<br>persone disabili completamente isolate che vivono in queste cosiddette “residenze”.<br>Poi c’è il nodo più tossico dell’articolo: la retorica della disabilità “vera” contro quella “furba”. Marino insinua che esistano persone disabili “approfittatrici” e “scaltre”, che manipolerebbero il sistema per ottenere più di quanto spetti loro, anche economicamente. Le definisce perfino “nababbi” e “casi umani commoventi”. Sarebbero questi i soggetti che godrebbero della benevolenza dello Stato, mentre gli altri nuclei familiari in difficoltà vengono ignorati.<br>Eppure, questo è un modo infame di spaccare il fronte, di dividere la comunità tra disabili meritevoli e disabili sospettə. È un buon metodo per delegittimare chi combatte, chi si espone, chi denuncia, chi parla in prima persona.   L&#8217;ennesima tecnica con cui si prova a far tacere le persone disabili adulte, in particolare quelle che rivendicano i propri diritti. È una forma velata ma<br>violenta di colpevolizzazione: se chiedi libertà, sei ideologicə; se parli, sei falsə; se sogni una vita diversa, stai togliendo qualcosa a qualcun altrə.<br>Marino poi continua a parlare delle famiglie — come se fossero gli unici personaggi legittimi in questa storia. E invece no. Le persone disabili non sono proprietà privata, e neppure eternə bambinə. Abbiamo idee, sogni e voci.<br>Abbiamo diritto a dire: “È la mia vita, e la voglio vivere a modo mio.”<br>Infine, c’è un’ipocrisia insostenibile nel dire che la libertà debba essere concessa solo a chi può comprenderla appieno. Allora perché le persone con disabilità intellettive, o autistiche non verbali, non vengono messe nelle condizioni di usare forme di comunicazione alternativa e aumentativa per esprimere i loro desideri reali? Perché si nega loro la possibilità di essere ascoltate con altri linguaggi, invece di “sostituirle” con frasi altrui?<br>Non è vero che la vita indipendente è una moda culturale, ma una battaglia di civiltà.<br>Non è vero che gli istituti rispettano la dignità. Molte la cancellano.<br>Non è vero che chiedere diritti è un abuso, bensì è un atto di giustizia.<br>Noi vogliamo vivere, non essere gestitə.<br>Vogliamo rispetto, non assistenza senz’anima.</p>



<p>Vogliamo supporto, non controllo.<br>E sì, vogliamo scegliere, anche se ciò disturba chi è abituatə a decidere tutto per noi.<br>Basta paternalismo. Basta colpevolizzazioni. Basta bugie.<br>Chi continua a proporre strutture come “modello abitativo” si prenda la responsabilità di chiamarle con il loro vero nome: luoghi dove spesso si sopravvive, ma non si vive.<br>Ci avete rinchiuso troppo a lungo nei vostri modelli. Adesso costruiremo i nostri mondi, e non saranno gabbie.<br>E un’ultima cosa, forse la più urgente: le parole contano. Quando chi ha potere descrive ə disabili come “nababbə”, “approfittatorə”, “casi umani commoventi” o “scaltrə”, sta facendo violenza. Sta deformando la realtà, creando mostri sociali e alimentando odio. Sta rendendo più difficile la vita a chi lotta quotidianamente per sopravvivere, autodeterminarsi, amare, scegliere.<br>Perché le parole costruiscono immaginari, leggi, sguardi, pratiche… che possono segregare o liberare.<br>E noi utilizzeremo le parole per liberarci.<br>Ho deciso di sostenere la lettera aperta indirizzata ad ANGSA (<a href="https://personecoordnazionale.it/istituzionalizzazione-non-retoriche-accomodanti-ma-un-cambiamento-strutturale/?utm_source=rss&utm_medium=rss">https://personecoordnazionale.it/istituzionalizzazione-non-retoriche-accomodanti-ma-un-cambiamento-strutturale/?utm_source=rss&utm_medium=rss</a>) perché credo in una società che non escluda nessunə, in cui noi persone disabili e/o autistiche non siamo oggetti di mercificazione e narrazione,<br>ma soggetti attivi nelle NOSTRE decisioni.<br>Tra ə primə 200 e più firmatariə ci sono:<br>• PERSONE – Coordinamento Nazionale Contro la Discriminazione delle Persone con Disabilità<br>• Neuropeculiar APS<br>• Tantissime persone autistiche e disabili.<br>Per firmarla, dovete inviare una mail a personecoordnazionale@gmail.com con il vostro nome e cognome (o il titolo della vostra realtà associativa), specificando la lettera che volete sottoscrivere.<br>Facciamoci sentire. Adesso!</p>



<p></p>



<p>Articolo editato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale*</p>
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		<title>La CEDU non si tocca</title>
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		<pubDate>Sat, 31 May 2025 08:32:22 +0000</pubDate>
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<div class="wp-block-image"><figure class="alignright size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/05/corte.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="590" height="350" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/05/corte.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-18032" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/05/corte.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 590w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/05/corte-300x178.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 590px) 100vw, 590px" /></a></figure></div>



<p>A seguito del recente attacco del governo Meloni alla CEDU (Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; https://it.euronews.com/my-europe/2025/05/24/il-consiglio-deuropa-risponde-a-meloni-e-frederiksen-no-a-pressioni-politiche-sulla-cedu#:~:text=Il%20Consiglio%20d%27Europa%20risponde%20a%20Meloni%20e%20Frederiksen%3A%20%22No%20a%20pressioni%20politiche%20sulla%20Cedu%22)?utm_source=rss&utm_medium=rss pubblichiamo oggi notizie di alcune sentenze relative alla violazione di articoli della stessa (osservatorio risalente allo scorso mese di aprile, quindi si tratta di decisioni recentissime). </p>



<p></p>



<p><strong>Osservatorio Corte EDU: aprile 2025</strong></p>



<p><strong>Selezione di pronunce rilevanti per il sistema penale</strong></p>



<p><em>A cura di&nbsp;</em><a href="https://www.sistemapenale.it/it/autori-di-sp/zacche-francesco?utm_source=rss&utm_medium=rss"><em>Francesco Zacché</em></a><em>&nbsp;e&nbsp;</em><a href="https://www.sistemapenale.it/it/autori-di-sp/zirulia-stefano?utm_source=rss&utm_medium=rss"><em>Stefano Zirulia</em></a></p>



<p><em>Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Margherita Ricci (artt. 3, 10, 11 e 14 Cedu) e Stefania Basilico (artt. 6 e 8 Cedu).</em></p>



<p><strong><em>In aprile abbiamo selezionato pronunce relative a:</em></strong><em>&nbsp;compatibilità del regime&nbsp;</em>ex&nbsp;<em>art. 41-bis ord. pen. con il divieto di pene inumane e degradanti (art. 3 Cedu); preclusione della partecipazione alle udienze in video-collegamento (art. 6 Cedu); valutazione delle prove a difesa e coinvolgimento del giudice come testimone in indagine parallela a quella oggetto del suo giudizio (art. 6 Cedu); Perquisizione di studio legale e sequestro del computer senza mandato di perquisizione e controllo successivo (art. 8 Cedu); uso della forza contro un giornalista che filma un intervento di polizia (art. 10 Cedu); interruzione di conferenza LGBT e test antidroga in assenza di indizi in ordine all’assunzione o detenzione di stupefacenti (artt. 3, 14 e 11 Cedu).</em></p>



<p><strong>ART. 3 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22respondent%22:[%22ITA%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-242639%22]}?utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, Sez. I, 10 aprile 2025, Morabito c. Italia</a></p>



<p><strong>Divieto di pene inumane o degradanti – Permanenza in carcere di detenuto anziano e affetto da decadimento cognitivo con diagnosi di Alzheimer – adeguatezza delle cure – non violazione – Sottoposizione al regime carcerario ex art. 41-bis – Decadimento cognitivo – assenza di motivazione in ordine alla persistente pericolosità,&nbsp;<em>sub specie&nbsp;</em>di capacità di mantenere contatti con la criminalità organizzata – violazione.</strong></p>



<p>Il ricorrente, G.M., cittadino italiano nato nel 1934, era stato condannato in via definitiva per fatti di mafia e sottoposto – nel carcere di Opera a Milano – al regime previsto dall’art. 41&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>ord. pen. Il ricorso nasceva dalla circostanza che, nonostante il deterioramento fisico e cognitivo del condannato, questi non solo era rimasto in carcere, ma aveva continuato ad essere detenuto secondo le modalità dell’art. 41&nbsp;<em>bis</em>. Secondo G.M., quindi, i fatti esposti si erano tradotti nella lesione dell’art. 3 CEDU. Questi, infatti, aveva 88 anni e soffriva di numerose patologie: l’ingrossamento della prostata lo aveva costretto da anni all’uso del catetere con conseguenti (e frequenti) infezioni delle vie urinarie; era poi affetto da ernia inguinale bilaterale, cardiopatia ipertensiva con episodi di angina e da poliartrite. In aggiunta, era oggetto anche di un progressivo (ma inesorabile) decadimento cognitivo (§ 6). Alla luce di questo composito quadro clinico, l’Italia aveva fornito alla Corte la cartella clinica del condannato, da cui si evinceva che allo stesso erano stati – di volta in volta – offerti tutti i trattamenti necessari, ancorché – in alcune occasioni – fosse stato proprio lui a rifiutarli (§§ 7 &#8211; 15). Non solo, dalla documentazione depositata, si evinceva che le condizioni del ricorrente erano compatibili con il regime carcerario (§ 17). Il ricorrente, invece, forniva valutazioni di consulenti di parte, dalle quali emergeva che egli non solo non poteva essere adeguatamente curato in carcere, ma che a maggior ragione non poteva più restare sottoposto al regime dell’art. 41&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>(§§ 19 &#8211; 22).Ciononostante, G.M. aveva continuato ad essere assoggettato al “carcere duro”, giacché il Ministero della Giustizia aveva ritenuto necessario prorogargli l’applicazione biennale di tale regime in quanto egli non si era mai dissociato dal gruppo mafioso di appartenenza, conservandovi – anzi – un ruolo di primo piano. Questa decisione era stata reclamata da parte di G.M., secondo il quale, rispetto alla presunta capacità di mantenere contatti con il&nbsp;<em>clan</em>, non poteva trascurarsi il dato dell’evidente decadimento cognitivo. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, investito della decisione, aveva tuttavia rigettato il reclamo, nonostante le conclusioni addotte dal perito sulla salute del ricorrente. La decisione era poi stata confermata dalla Corte di Cassazione (§§ 30 &#8211; 32). In data 7 gennaio 2022 e successivamente in data 6 giugno 2022, il ricorrente aveva quindi adito la Corte EDU lamentando la lesione dell’art. 3 CEDU.&nbsp;<em>Medio tempore</em>&nbsp;– tra l’altro – le autorità italiane avevano continuato a prorogare a G.M. l’applicazione biennale del carcere duro (§§ 33 &#8211; 35). La situazione aveva subito una temporanea modifica quando il condannato, operato d’urgenza il 29 maggio 2023, era stato conseguentemente sottoposto alla detenzione domiciliare. Lo stesso, tuttavia, il 21 giugno 2023 era tornato in carcere. A quel tempo, però, sull’assunto che la detenzione domiciliare avesse comportato la cessazione dell’applicazione del carcere duro, questi era stato sottoposto a normale reclusione (§§ 54 &#8211; 59). &nbsp;Malgrado ciò, il 14 novembre 2023 il Ministero della Giustizia aveva decretato la necessità di sottoporre G.M. nuovamente alla detenzione&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 41&nbsp;<em>bis</em>. Anche in questo caso la decisione era stata oggetto di reclamo; al tempo del giudizio, però, la Corte EDU non aveva evidenza in merito all’esito dello stesso (§ 65). &nbsp;Passando al merito, secondo i giudici di Strasburgo per verificare, in concreto, se lo stato di detenzione carceraria rispetti o meno l’art. 3, occorre condurre tre diversi tipi di verifiche, e in particolare: (<em>i</em>) accertare lo stato di salute del detenuto e l’effetto che su costui hanno le modalità di esecuzione della pena; (<em>ii</em>) valutare la qualità delle cure mediche che gli sono fornite; e (<em>iii</em>) rilevare se, tenuto conto dello stato di salute, questi debba restare in carcere o meno (§ 101). Con riferimento al punto&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;(<em>i</em>), per la Corte è pacifico che il ricorrente fosse affetto da molteplici patologie (§ 102), così come, con riferimento al punto&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;(<em>ii</em>), è provato che lo stesso avesse sempre beneficiato di trattamenti medici adeguati (§ 110). L’elemento che richiede maggiore attenzione è, a giudizio della Corte, il punto&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;(<em>iii</em>), aspetto sul quale si appuntava la valutazione di G.M. in merito al trattamento inumano cui era sottoposto, e consistente – appunto – nella prosecuzione della detenzione nonostante le sue patologie (§ 111). Secondo la Corte, tuttavia, posto che non esiste un diritto ad essere rilasciati&nbsp;<em>de plano&nbsp;</em>per ragioni di salute e che il ricorrente – ancorché in carcere – aveva sempre ricevuto adeguate terapie, la continuazione del regime detentivo in sé non aveva comportato alcuna violazione dell’art. 3 CEDU (§§ 111 &#8211; 115). Per contro, la Corte ravvisa la violazione dell’art. 3 in relazione al fatto che il ricorrente aveva continuato ad essere sottoposto al regime dell’art. 41&nbsp;<em>bis</em>. Come noto, per la Corte EDU tale regime non costituisce di per sé trattamento inumano e degradante; occorre però che lo stesso sia compatibile con il rispetto della dignità umana e che non provochi un livello di sofferenza superiore a quello inerente alla detenzione (§ 125). Nel caso di specie, il ricorrente aveva 88 anni ed era stato assoggettato al carcere duro fin dal 2004. Sulla scorta di tali motivi, i giudici italiani avrebbero dovuto indagare con maggiore pregnanza la sussistenza di adeguate ragioni per continuare l’applicazione di simile modalità detentiva (§ 135). Dalla documentazione depositata, però, nulla emergeva in questo senso e, anzi, sorgevano dubbi in ordine al fatto che il ricorrente avesse potuto mantenere rilevanti contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza. Ciò, a maggior ragione tenuto conto dell’ampiamente provato deterioramento delle sue facoltà cognitive (situazione, tuttavia, sempre sottostimata dalle autorità italiane, secondo cui non poteva ignorarsi il fatto che G.M. sembrasse lucido rispetto all’espletamento delle mere attività quotidiane) (§§ 139 &#8211; 140). &nbsp;Pertanto, il fatto che il ricorrente, in mancanza di sufficienti motivazioni in merito, avesse continuato ad essere detenuto secondo le modalità dell’art. 41&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>non poteva che costituire una lesione dell’art. 3 CEDU (§ 146). (<em>Margherita Ricci</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: L. Pressacco,&nbsp;<em>Presupposti di applicazione dell’art. 41-bis ord. penit. e condizioni di salute del detenuto</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2019, 1, pp. 669 e ss.; P. Bernardoni,&nbsp;<em>Detenzione e infermità psichica sopravvenuta: un problema europeo e una soluzione nazionale</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2019, 2, pp. 1065 e ss.; L. Franzetti,&nbsp;<em>Detenzione di soggetti affetti da disturbi psichiatrici e promiscuità delle strutture carcerarie: la CEDU “boccia” il sistema penitenziario portoghese</em>, in&nbsp;<em>Riv. It.&nbsp;</em><em>Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2024, 2, pp. 854 e ss.</p>



<p><strong>ART. 6 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-242784&utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 24 aprile 2025, Ivan Karpenko c. Ucraina</a></p>



<p><strong>Equità processuale &#8211; parità delle armi &#8211; immotivata assenza di contraddittorio &#8211; al ricorrente detenuto non rappresentato è preclusa la partecipazione alle udienze tramite collegamento video &#8211; violazione</strong></p>



<p>Il ricorrente promuove dinanzi alle autorità nazionali un procedimento volto a far accertare l’indebito monitoraggio della sua corrispondenza in carcere da parte delle autorità penitenziarie (§ 10). Rigettate le sue pretese, egli adisce la C.edu lamentando la violazione dell’equità processuale sotto il profilo del diritto alla parità delle armi e del contraddittorio, poiché gli sarebbe stato illegittimamente precluso di partecipare alle udienze tramite collegamento video (§ 21). Premesso che l’equità processuale impone il rispetto di una sostanziale parità tra le parti (§ 27) e che, salvo eccezioni, le udienze devono essere orali (§ 28), i giudici di Strasburgo accertano nella specie la violazione dell’art. 6 Cedu per non aver le autorità nazionali consentito al ricorrente detenuto, pur potendo, di esporre le proprie difese da remoto (§ 40). Tenendo conto dei principi del giusto processo, nessuna rilevanza assume in senso contrario che il diritto interno non contempli la possibilità di collegamenti video (§ 37), tanto più nel caso in cui, come occorso nella specie e come rilevato dalla C.edu, nel procedimento in questione le autorità penitenziarie, diversamente dal ricorrente, avevano potuto esercitare il proprio diritto di difesa confutando la ricostruzione fattuale avversa (§ 40). (<em>Stefania Basilico</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: P. Concolino,&nbsp;<em>L’equità processuale:&nbsp;</em>leading case<em>&nbsp;e applicazione concreta della C.edu</em>, in&nbsp;<em>Riv. it. dir. proc. pen.</em>, 2024, p. 1628.</p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-242999&utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 24 aprile 2025, Sytnyk c. Ucraina</a></p>



<p><strong>Equità processuale &#8211; imparzialità oggettiva del giudice &#8211; ricorrente condannato per corruzione &#8211; mancata valutazione delle prove a difesa &#8211; il giudice è coinvolto come testimone in una indagine parallela &#8211; violazione</strong></p>



<p>Il ricorrente è un funzionario pubblico condannato per corruzione ed il suo nominativo è inserito a tempo indeterminato nel pubblico registro ucraino dei funzionari corrotti. Egli adisce la C.edu lamentando l’iniquità del processo svoltosi nei suoi confronti ai sensi dell’art. 6 comma 1 Cedu. Nel dettaglio, secondo il ricorrente, da una parte le autorità nazionali avrebbero omesso di procedere alla valutazione delle prove a difesa prendendo in considerazione solo le, peraltro vaghe, prove dell’accusa (§ 67) e, dall’altra, l’imparzialità di uno dei giudici sarebbe stata dubbia (§ 69). I giudici di Strasburgo, in accoglimento del ricorso, concludono per la violazione del principio di equità processuale sotto entrambi i profili. Quanto al primo, la C.edu rileva come la condanna del ricorrente si sia effettivamente basata su prove inconsistenti, financo contraddittorie, senza alcuna valutazione delle prove testimoniali a difesa, oltretutto nel contesto di un’arbitraria distribuzione dell’onere della prova (§ 80-82); quanto al secondo, richiamata la propria giurisprudenza in materia di imparzialità oggettiva dell’organo giudicante (§ 84-86), la C.edu esclude che il giudice in questione potesse apparire effettivamente imparziale poiché coinvolto come testimone in un’indagine parallela (§ 90). (<em>Stefania Basilico</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: V. Sirello,&nbsp;<em>Questioni in tema di imparzialità oggettiva del giudice</em><em>,&nbsp;</em>in&nbsp;<em>Riv. it. dir. proc. Pen</em><em>.,&nbsp;</em>2024, p. 1249;<em>&nbsp;</em>F. Ertola,&nbsp;<em>Esigenze di imparzialità nel processo penale</em>,&nbsp;<em>ivi</em>, 2019, p. 2235; L. Pressacco,&nbsp;<em>Imparzialità del giudice e responsabilità del magistrato</em>,&nbsp;<em>ivi</em>, 2018, p. 1837.</p>



<p><strong>ART. 8 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-242532&utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 3 aprile 2025, Kulak c. Slovacchia</a></p>



<p><strong>Perquisizione dello studio legale del ricorrente e sequestro del computer per quasi quindici mesi &#8211; assenza di mandato di perquisizione e di controllo successivo &#8211; il diritto interno non garantisce la conservazione del materiale soggetto al segreto professionale ed estraneo all’indagine &#8211; violazione</strong></p>



<p>Nel corso di un’indagine per corruzione, le autorità nazionali perquisiscono lo studio legale del ricorrente e sequestrano il computer dello stesso per quasi quindici mesi. Invocando l’art. 8 Cedu ed il segreto professionale (§ 53), il ricorrente sostiene di aver subito un’interferenza arbitraria in quanto la perquisizione è avvenuta in assenza di mandato nonostante mancassero ragioni d’urgenza e, inoltre, il diritto interno non contempla uno strumento di controllo successivo (§ 57-58); ancora, quest’ultimo nemmeno garantisce che il materiale soggetto al segreto professionale ed estraneo all’indagine sia adeguatamente conservato (§ 60). I giudici di Strasburgo, premessa l’applicabilità dell’art. 8 Cedu agli studi legali (§ 73) e la peculiare garanzia di proteggere la riservatezza della corrispondenza tra gli avvocati ed i clienti (§ 75), accolgono il ricorso. Da una parte, accertano nella specie l’effettivo difetto dell’urgenza legittimante una perquisizione senza mandato (§ 81) e, dall’altra, la mancanza di adeguate garanzie idonee a bilanciare tale assenza come, a titolo esemplificativo, la possibilità di procedere ad un efficace controllo successivo (§ 84). Ancora, la carenza nell’ordinamento giuridico nazionale di adeguate forme di protezione dei dati estranei all’indagine soggetti al segreto professionale costituisce un’interferenza non conforme al paradigma convenzionale invocato (§ 88). (<em>Stefania Basilico</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici<strong>:&nbsp;</strong>F. Ertola,&nbsp;<em>Ambiti di tutela della privatezza</em>, in&nbsp;<em>Riv. it. dir. proc. pen.</em>, 2022, p. 1745.</p>



<p><strong>ART. 10 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22respondent%22:[%22ARM%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22],%22itemid%22:[%22001-242528%22]}?utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, Sez. V, 3 aprile 2025, H.G. c. Armenia</a></p>



<p><strong>Libertà di raccogliere e diffondere informazioni – Uso della forza nei confronti di un giornalista che effettua riprese – sequestro della videocamera il loro intervento su un manifestante – Ingerenza illegittima non “necessaria in una società democratica” – Violazione</strong></p>



<p>Un giornalista&nbsp;<em>freelance</em>&nbsp;di origine armena, H.G., ricorreva alla Corte EDU lamentando la lesione dell’art. 10 CEDU in quanto, durante una manifestazione occorsa il 19 luglio 2016 nel quartiere di Sari Tagh in Yerevan (Armenia), la polizia gli aveva impedito di continuare a filmare quanto stava accadendo intorno a lui e, nello specifico, tra i manifestanti e le stesse forze dell’ordine. &nbsp;La vicenda traeva origine dai fatti del 17 luglio 2016, quando un gruppo di oppositori politici aveva assaltato una stazione di polizia a Yerevan chiedendo la liberazione del principale&nbsp;<em>leader</em>&nbsp;politico di opposizione e le dimissioni dell’allora presidente armeno. Come noto, dopo questo avvenimento la città di Yerevan era stata teatro di numerose (ed infuocate) contestazioni. In una di queste proteste, appunto quella verificatasi la sera del 19 luglio 2016, era presente anche il ricorrente in qualità di giornalista, sebbene sprovvisto del relativo “cartellino” identificativo. &nbsp;Quando la polizia aveva circondato un manifestante, il ricorrente aveva tentato di filmare l’accadimento. A quel punto, però, i poliziotti, benché avvertiti da un collega di H.G. che questi era un giornalista, si erano comunque avventati contro di lui. In particolare, da un video messo a disposizione della Corte, si udivano due poliziotti rivolgersi con tono minaccioso al ricorrente: uno che gli diceva “Chi stai filmando, eh?”, mentre l’altro che gli diceva “Non ho ancora cancellato [il video]; [lo] cancellerò…” (§ 9). Dal filmato, inoltre, risultava possibile ricostruire la dinamica dell’intera aggressione patita dal ricorrente. Infatti, mentre i suddetti operatori di polizia intimorivano il giornalista, altri si erano avventati contro di lui bloccandolo e colpendolo ripetutamente e strappandogli di mano sia il cellulare sia la videocamera con cui stava lavorando. Quest’ultima gli era stata restituita soltanto dopo diverso tempo (e, tra l’altro, grazie all’intervento di un altro ufficiale); tuttavia alcuni video della manifestazione erano stati cancellati. &nbsp;A seguito dell’evento, veniva aperta un’indagine in relazione –&nbsp;<em>inter alia</em>&nbsp;– ai reati di cui agli artt. 308, para. 1 (abuso di autorità), 309, para. 1 (eccesso di autorità) e 164, para. 2 (ostacolo all’esercizio di lecita attività giornalistica, commesso da un pubblico ufficiale) (§ 13). Tuttavia, a fronte della mancanza di progressi investigativi, in data 13 aprile 2023, l’avvocato del ricorrente aveva ricusato il procuratore. Sul punto occorre specificare che, al tempo del processo davanti alla Corte EDU, non si aveva evidenza dell’esito di tale azione né l’indagine penale aperta in Armenia risultava chiusa (§ 33). &nbsp;Proprio per quest’ultima ragione, e cioè per l’asserito mancato esperimento di tutti i rimedi domestici, l’Armenia eccepiva l’inammissibilità del ricorso di H.G. davanti alla Corte EDU (§§ 41 e 42). Dal canto suo, invece, il ricorrente rilevava che l’indagine penale non costituiva un rimedio effettivo e, pertanto, il suo ricorso non poteva dirsi inammissibile (§§ 43 – 45). Non potendosi trascurare che, a distanza di anni dall’inizio dell’indagine, la stessa non aveva portato alcun risultato, la Corte – da ultimo – dichiarava l’ammissibilità del ricorso (§ 51). Passando al merito, il ricorrente evidenziava come la condotta tenuta dai poliziotti avesse determinato una illegittima lesione della sua libertà di espressione (§ 57). Tale ricostruzione veniva accolta dalla Corte, secondo cui era evidente che la condotta del ricorrente configurava l’esercizio del diritto raccogliere informazioni a fini di cronaca. Per tali motivi, tenuto conto dell’aggressione da questi subita per mano dei poliziotti e della contestuale sottrazione della videocamera, risultava pacifico – secondo i giudici di Strasburgo – che l’espletamento del lavoro giornalistico di H.G. fosse stato ostacolato (§ 62). La Corte si chiedeva, da ultimo, se tale impedimento potesse dirsi in qualche modo giustificato e, quindi, “necessario in una società democratica”&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 10, co. 2 CEDU. Ebbene, anche a tale quesito non si dava risposta positiva, atteso che il ricorrente non era armato né aveva tenuto un comportamento violento e che, inoltre, non era stata fornita alcuna prova idonea a dimostrare la sussistenza di un legittimo scopo quanto al contegno tenuto dagli operatori di polizia (§ 64). (<em>Margherita Ricci</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: M. Crippa,&nbsp;<em>La pubblicazione di dichiarazioni diffamatorie altrui: la Corte EDU condanna l’Italia per la violazione del diritto di cronaca in relazione all’omicidio Tobagi,&nbsp;</em>in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2020, 2, p. 1164; M. Crippa,&nbsp;<em>La violazione della libertà di stampa nell’ordinamento turco: ancora una condanna della Corte EDU per la custodia cautelare,&nbsp;</em>in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2021, 1, pp. 336-337; B. Fragasso,&nbsp;<em>Diritto alla libertà di espressione degli avvocati e sanzioni disciplinari: la Corte Edu condanna la Polonia per violazione dell’art. 10 CEDU</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2023, 3, p. 1240; L. Franzetti,&nbsp;<em>I confini della libertà di espressione in caso di vilipendio alla bandiera</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2023, 4, pp. 1665-1666.</p>



<p><strong>ARTT. 3 e 14 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22itemid%22:[%22001-242861%22]}?utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, Sez. III, 29 aprile 2025, D. e altri c. Russia</a></p>



<p><strong>Interruzione di una conferenza LGBT – Perquisizioni personali illegittime da parte delle forze dell’ordine –&nbsp;<em>test</em>&nbsp;obbligatorio antidroga in assenza di indizi in ordine all’assunzione o detenzione di stupefacenti – Umiliazione e svilimento intenzionali motivati da omofobia – Indagine inefficace – Violazione</strong></p>



<p>Sei cittadini russi adiscono la Corte europea denunciando il&nbsp;<em>raid</em>&nbsp;illegittimamente operato dalla polizia russa in data 5 dicembre 2020 a Yaroslavl (Russia), quando le forze dell’ordine avevano violentemente interrotto la conferenza sui diritti umani e sull’attivismo LGBT cui i ricorrenti stavano partecipando. In particolare, forze speciali della polizia (indossando passamontagna e filmando il loro intervento) avevano fatto irruzione intorno alle tre del pomeriggio nel luogo in cui si stava tenendo l’evento. Essi avevano costretto gli undici partecipanti a restare a lungo in piedi davanti al muro, li avevano poi perquisiti ed interrogati e ne avevano registrato i documenti di identità. &nbsp;Nonostante i ricorrenti avessero chiesto spiegazioni in ordine al controllo che stavano subendo, non era stata fornita loro alcuna giustificazione in merito e, anzi, agli stessi erano stati rivolti dalla polizia epiteti ingiuriosi concernenti il loro presunto orientamento sessuale. &nbsp;Non solo. Sebbene, la perquisizione personale e locale non avesse dato alcun esito favorevole quanto alla presenza di droghe, tutti i partecipanti al<em>&nbsp;workshop</em>&nbsp;erano stati condotti in ospedale per essere sottoposti obbligatoriamente ai&nbsp;<em>test</em>&nbsp;antidroga (§§ 5 e 6). Gli esami erano risultati negativi; ciononostante, i partecipanti erano stati rilasciati soltanto intorno alle nove di sera, a seguito di ulteriori interrogatori. Dopo gli avvenimenti descritti, i ricorrenti avevano denunciato all’autorità russa l’illegittimità della condotta tenuta dai poliziotti, ritenendo che la stessa configurasse un abuso di potere penalmente rilevante ai sensi dell’art. 286 del loro Codice Penale. Cionondimeno, alle loro segnalazioni non era seguita alcuna incriminazione (§§ 10 e 11). &nbsp;Davanti alla Corte i ricorrenti lamentavano – prima di tutto – la violazione degli artt. 3 e 14 CEDU in quanto gli stessi, durante l’intervento della polizia, erano stati sottoposti a trattamenti discriminatori e che avevano ingenerato in loro un grave senso di paura, di angoscia e di umiliazione. In aggiunta, essi eccepivano anche che in Russia non era stata condotta alcuna indagine effettiva sulla illiceità della condotta tenuta dalla polizia (§ 19). I giudici di Strasburgo, partendo proprio da quest’ultima doglianza, rilevavano&nbsp;<em>in primis</em>&nbsp;la mancanza di prove in ordine alla necessità di esperire i&nbsp;<em>test&nbsp;</em>antidroga. Inoltre, considerando la ben documentata ostilità russa verso la comunità LGBT all&#8217;epoca dei fatti, statuivano che l’autorità giudiziaria russa avrebbe dovuto accertare se le azioni della polizia fossero state motivate o meno da intenti discriminatori riconnessi al presunto orientamento sessuale dei partecipanti al<em>&nbsp;workshop&nbsp;</em>(§ 24). Atteso che il Ministero dell’Interno russo aveva respinto le denunce senza divulgare i risultati dell’inchiesta e che i giudici russi non erano entrati nel merito ritenendo di non avere giurisdizione sulla vicenda, le autorità russe si erano limitate ad affermare che le azioni della polizia erano state legittime e prive di movente omofobico. Secondo la Corte, quindi, proprio la mancanza di una indagine efficace sull’intento discriminatorio o meno perseguito dalla polizia costituiva la prima causa di violazione degli artt. 3 e 14 CEDU (§§ 24 e 25). In aggiunta a ciò, tali articoli risultavano violati perché gli operatori di polizia avevano agito sostanzialmente al fine di umiliare i ricorrenti. Ciò si evinceva dal fatto che né delle perquisizioni né dei&nbsp;<em>test</em>&nbsp;antidroga fosse stato redatto verbale, nonché dagli epiteti dispregiativi rivolti ai manifestanti. Secondo la Corte, quindi, il comportamento del tutto inappropriato e minaccioso tenuto dalla polizia durante i fatti del 5 dicembre 2020 e le motivazioni omofobiche alla base dello stesso non potevano che avere comportato una lesione della dignità umana dei ricorrenti (§§ 28 &#8211; 25). Per i profili relativi alla libertà di riunione e di associazione, v.&nbsp;<em>infra sub&nbsp;</em>art. 11 CEDU. (<em>Margherita Ricci</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: D. Sibilio,&nbsp;<em>L’esame coatto delle urine tramite catetere, finalizzato all’ottenimento di prove, costituisce trattamento inumano e degradante, secondo la Corte di Strasburgo</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,&nbsp;</em>2019, 4, p. 2252.</p>



<p><strong>ART. 11 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22itemid%22:[%22001-242861%22]}?utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, Sez. III, 29 aprile 2025, D. e altri c. Russia</a></p>



<p><strong>Interruzione di una conferenza in materia LGBT da parte della polizia russa – ingerenza sproporzionata e lesiva della libertà di riunione dei partecipanti –&nbsp;<em>Chilling effect</em>&nbsp;conseguente alle modalità dell’irruzione e al comportamento delle autorità nazionali nei confronti dei ricorrenti – restrizione della libertà di riunione non “necessaria in una società democratica” – Violazione</strong></p>



<p>Per la ricostruzione dei fatti e i profili relativi alla proibizione della tortura congiuntamente al divieto di discriminazione, v.&nbsp;<em>supra sub&nbsp;</em>artt. 3 e 14 CEDU. I ricorrenti si dolevano del fatto che l’interruzione del seminario avesse comportato una lesione della loro libertà di riunione e di associazione. Tale rimostranza trovava il pieno favore della Corte, secondo cui l’interruzione dell’evento aveva comportato una restrizione della libertà di riunione e di associazione rilevante&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 11 CEDU (§ 46). &nbsp;Infatti, pur non potendosi ignorare che il&nbsp;<em>workshop</em>&nbsp;si era svolto nel periodo in cui in Russia erano ancora in vigore le restrizioni per il COVID-19 e che, secondo la polizia, le relative misure non erano state pienamente rispettate dai partecipanti, la Corte sottolineava comunque l’inaccettabilità delle modalità usate dalle forze dell’ordine. Pertanto, secondo i giudici, il contegno della polizia non poteva dirsi “necessario in una società democratica”&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 11, co. 2 CEDU (§ 47). Al contrario, tale comportamento aveva senz’altro ingenerato il cd.&nbsp;<em>chilling effect</em>, scoraggiando i ricorrenti dal partecipare in futuro a raduni simili, problema successivamente aggravato dal fatto che le autorità nazionali avevano privato i ricorrenti anche dell’opportunità di ottenere una qualche riparazione per la violazione dei loro diritti. Tutto questo, quindi, non poteva che portare alla conclusione che vi era stata un’interferenza sproporzionata nell’esercizio del diritto dei ricorrenti alla libertà di riunione (§ 48). (<em>Margherita Ricci</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: C. Cataneo,&nbsp;<em>L’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza al fine di disperdere una riunione pacifica non autorizzata integra una violazione dell’art. 11 CEDU</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,&nbsp;</em>2021, 1, pp. 311-312.</p>
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		<title>“In difesa dei difensori”: una guida pratica</title>
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		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 08:52:53 +0000</pubDate>
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<figure class="wp-block-image"><img src="https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2024/01/aerial-193361_1280.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-54050"/></figure>



<p>Pubblicata inizialmente a marzo 2023 dalla&nbsp;<a href="https://fr.boell.org/it/2024/01/09/difesa-dei-difensori?utm_source=rss&utm_medium=rss">fondazione Heinrich-Böll-Stiftung</a>, la guida è ora disponibile in italiano grazie ad ASGI. Questo documento, che include una sezione sulla criminalizzazione della solidarietà in Italia e gli strumenti per contrastarla, è un’importante risorsa per coloro che si impegnano a proteggere i diritti dei migranti.</p>



<p>L’obiettivo principale della guida è fornire un supporto pratico ai difensori dei diritti dei migranti, coloro che promuovono i diritti umani occupandosi specificatamente delle persone in movimento. Questo strumento è essenziale in un’epoca in cui la migrazione è spesso rappresentata come una minaccia e il lavoro dei difensori dei diritti umani diventa sempre più pericoloso.</p>



<p>Non tutti coloro che lavorano nel campo dei diritti umani, tuttavia hanno possibilità di accesso e conoscenza delle risorse necessarie per difendersi da chi si oppone a quanti scelgono la solidarietà. Da qui la necessità di uno strumento che ne promuova la conoscenza.</p>



<p>La guida è stata sviluppata&nbsp;<a href="https://borderviolence.eu/reports/in-defence-of-defenders/?utm_source=rss&utm_medium=rss">basandosi sul lavoro iniziale del Border Violence Monitoring Network</a>&nbsp;che ha svolto delle ricerche sui possibili meccanismi legali, istituzionali e informali da mettere in atto o vagliare nei casi di criminalizzazione dei difensori dei diritti umani. Successivamente, tra luglio e novembre 2023, ASGI ha elaborato la parte sul contesto italiano, concentrandosi sia sulla criminalizzazione realizzata attraverso lo strumento penale, che sulle misure amministrative introdotte nel sistema italiano negli anni più recenti, oltre a tradurre dall’inglese la prima parte concernente l’ordinamento internazionale ed europeo.</p>



<p>I difensori dei diritti dei migranti, nel contesto europeo, sono stati oggetto di un numero crescente di atti di criminalizzazione negli ultimi anni, in Italia soprattutto a partire dal 2017. La criminalizzazione di chi agisce in solidarietà o aiuto delle persone in movimento è stata realizzata, in Italia, in un primo momento attraverso il ricorso al diritto penale e poi tramite la compresenza di misure penali e amministrative: si è verificato un fenomeno di (con)fusione tra i due piani che gli studiosi hanno da tempo etichettato con il nome di crimmigration.</p>



<p>Inoltre, in Italia si è assistito ad un accanimento contro le attività di soccorso nel Mediterraneo. Ciò ha suscitato l’attenzione e le critiche di organismi ONU impegnati a proteggere i Difensori dei diritti umani. Non sono mancati i procedimenti penali avviati anche nei confronti di attivisti e volontari che hanno supportato le persone in movimento mentre si trovavano già sul territorio.</p>



<p>Dal 2017 fino al momento attuale, si è assistito alla costruzione di un processo di criminalizzazione delle ONG impegnate nel soccorso in mare fondato sulla compresenza di diversi fattori: l’aumento dei procedimenti penali nei confronti di membri dell’equipaggio, l’adozione di misure amministrative volte a limitare l’operato delle ONG (dal Codice delle ONG del 2017 alle sanzioni amministrative introdotte nel 2018 e nel 2023), e la promozione di una narrazione mediatica e politica in cui gli attori umanitari sono accostati a trafficanti e organizzazioni criminali. Al tempo stesso, non sono mancati i procedimenti penali avviati anche nei confronti di attivisti e volontari che hanno supportato le persone in movimento mentre si trovavano già sul territorio: emblematici sono i casi di Roma, Udine e Ventimiglia.</p>



<p>Esplorando le possibili azioni di advocacy e gli strumenti di protezione per i difensori dei diritti umani nei casi di criminalizzazione, tenendo conto della portata di possibili repressioni e discriminazioni e delle varie forme che queste possono assumere, la guida rappresenta un’importante risorsa per coloro che si impegnano a proteggere i diritti dei migranti.</p>



<p>“In un’epoca in cui la migrazione è frequentemente rappresentata come una minaccia, è essenziale ribadire la dignità e i diritti di chi si sposta. Il lavoro dei difensori dei diritti umani, in questo contesto, diventa sempre più vitale, ma anche sempre più pericoloso.” – Marc Berthold, Direttore Heinrich-Böll-Stiftung Parigi, Francia e Italia e Lorenzo Trucco, Presidente ASGI APS</p>



<ul><li><a href="https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2024/02/asgi-toolkit-imp-def.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">In difesa dei difensori: Guida pratica ai mezzi legali e agli strumenti di advocacy per chi difende i diritti umani in Europa</a>&nbsp;(IT)</li><li><a href="https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2024/02/In-Defence-Of-Defenders.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">In Defence of Defenders: A practical guide to legal means and advocacy tools for criminalised Human Rights Defenders in Europe</a>&nbsp;(EN)</li></ul>
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		<title>Via libera della corte albanese all&#8217;accordo Italia-Albania</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 15:26:45 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>&#8220;Migranti, patto Italia-Albania: sì dalla Corte costituzionale albanese all’accordo. Cinque giudici supremi su nove non si oppongono all’intesa Roma-Tirana sui centri temporanei di accoglienza.️ Ora l’ultimo passaggio parlamentare in Albania, poi l’implementazione dell’accordo.️ la&#46;&#46;&#46;</p>
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<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/02/mig-6.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="960" height="960" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/02/mig-6.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17406" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/02/mig-6.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 960w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/02/mig-6-300x300.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/02/mig-6-150x150.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 150w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/02/mig-6-768x768.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/02/mig-6-80x80.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 80w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/02/mig-6-320x320.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 320w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></a></figure>



<p>&#8220;<em>Migranti, patto Italia-Albania: sì dalla Corte costituzionale albanese all’accordo.<br><br>Cinque giudici supremi su nove non si oppongono all’intesa Roma-Tirana sui centri temporanei di accoglienza. Ora l’ultimo passaggio parlamentare in Albania, poi l’implementazione dell’accordo.<br><br>la Corte costituzionale albanese vota a favore dell’accordo per la realizzazione dei centri di accoglienza dei migranti siglato dai governi italiano e albanese. A sostenerlo è una nota della Consulta che conferma così le anticipazioni del Corriere.<br><br><img alt="&#x1f538;" src="https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/15.0/1f538/72.png?utm_source=rss&utm_medium=rss">La decisione<br>Secondo le fonti 5 giudici – su 9 – della Consulta locale hanno stabilito che l’intesa siglata a Roma dai premier Giorgia Meloni ed Edi Rama risulta «conforme» alla costituzione albanese. Dopo questo pronunciamento e un veloce passaggio parlamentare l’accordo potrà entrare in vigore.<br><br><img alt="&#x1f538;" src="https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/15.0/1f538/72.png?utm_source=rss&utm_medium=rss">Le motivazioni<br>«La Corte ha valutato che il “protocollo sulla migrazione” non stabilisce confini territoriali e neppure altera l’integrità territoriale della Repubblica d’Albania, pertanto non costituisce un accordo relativo al territorio dal punto di vista fisico», si legge nella nota ufficiale. E ancora: «La Corte ha valutato che nelle due zone in cui agisce il protocollo, si applica il diritto albanese, oltre al diritto italiano» e che «la Corte ha constatato che per i diritti e le libertà umane opera una giurisdizione duplice, il che significa che la giurisdizione italiana nelle due zone in questione non esclude la giurisdizione albanese». L’accordo, poi, «non crea nuovi diritti e libertà costituzionali e non impone restrizioni aggiuntive ai diritti e alle libertà umane esistenti, al di là di quanto previsto dall’ordinamento giuridico albanese».<br><br><img alt="&#x1f538;" src="https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/15.0/1f538/72.png?utm_source=rss&utm_medium=rss">Il patto<br>Lo scorso novembre Meloni e Rama hanno siglato l’intesa che prevede la realizzazione in Albania di due centri per l’identificazione e l’accoglienza dei migranti salvati nel Mediterraneo. La prima struttura, quella di «registrazione», secondo l’accordo dovrebbe sorgere al porto di Shëngjin, nel nord del Paese, mentre nell’entroterra dovrebbe essere costruito un centro di permanenza a Gjadër. Tirana si è offerta di accogliere fino a 3 mila migranti in attesa di sapere se possono mettere piede nel territorio italiano o devono essere rimpatriati, il tutto a spese di Roma. Il protocollo ha una validità di cinque anni, prorogabili automaticamente di altri cinque in assenza di rilievi da parte italiana o albanese.<br><br><img alt="&#x1f538;" src="https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/15.0/1f538/72.png?utm_source=rss&utm_medium=rss">Il ricorso<br>L’accordo era stato però fortemente osteggiato dall’opposizione albanese che, dopo aver raccolto le firme necessarie, aveva portato il patto Roma-Tirana alla Corte costituzionale. Il 13 dicembre scorso i giudici albanesi hanno ammesso il ricorso e lo scorso 18 gennaio hanno iniziato a esaminarlo. Due i punti da chiarire, in particolare: il presunto mancato rispetto della procedura di negoziazione e firma e la possibile violazione dei diritti umani.<br><br><img alt="&#x1f538;" src="https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/15.0/1f538/72.png?utm_source=rss&utm_medium=rss">Il voto<br>Negli ultimi giorni la Consulta ha poi ricevuto ulteriori documenti dalla parte ricorrente – oltre alle «memorie» difensive del governo – e dopo diverse ore di confronto, anche acceso, 5 giudici non muovono obiezioni all’accordo, gli altri 4 sì.&#8221;</em></p>
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		<title>Morire di lavoro: fino a quando?</title>
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		<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 10:42:33 +0000</pubDate>
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<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/11/facc.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="690" height="460" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/11/facc.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17275" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/11/facc.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 690w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/11/facc-300x200.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 690px) 100vw, 690px" /></a></figure>



<p></p>



<p>Di Alessandra Montesanto</p>



<p>Un morto ogni tre giorni, un infortunio al minuto: questo è il dato per riflettere sul tema della sicurezza nel mondo del lavoro.</p>



<p>Il 12 novembre scorso, per l&#8217;inaugurazione della nuova stagione del Teatro Officina di Milano &#8211; storico punto di riferimento culturale del capoluogo lombardo, che quest&#8217;anno compie 50 anni di attività &#8211; il pubblico ha potuto assistere ad una serata ricca di poesia, testimonianze, appelli grazie a Massimo de Vita in dialogo con l&#8217;ex operaio e poeta Ferruccio Brugnaro e alla presenza del senatore (Gruppo Misto) Tino Magni che hanno specificato i doveri dei datori di lavoro che comprendono: fornire ai lavoratori le informazioni sulle procedure di sicurezza e sugli eventuali rischi presenti sul posto in cui si svolge la mansione; fornire una formazione sul corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale; fornire le indicazioni sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza. Molti sono, poi, i diritti degli operai e dei lavoratori in generale, ad esempio: un risarcimento in caso di infortunio e la possibilità di adire a vie legali in caso di violazioni delle leggi in tema di sicurezza.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/11/vcchio-operario-.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-1" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="768" height="1024" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/11/vcchio-operario--768x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17276" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/11/vcchio-operario--768x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/11/vcchio-operario--225x300.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 225w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/11/vcchio-operario--1152x1536.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1152w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/11/vcchio-operario-.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1530w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a></figure>



<p>In Italia sono l&#8217;INAIL (Istituto nazionale per l&#8217;Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) e l&#8217;INL, un&#8217;agenzia del governo istituita in base a un decreto legislativo del 2015 che dovrebbero occuparsi della salute dei lavoratori, della tutela e della sicurezza, ma non sono sufficienti se consideriamo il numero delle morti e degli incidenti che, troppo spesso, colpiscono le famiglie e, quindi, la società intera. All&#8217;interno delle industrie abbiamo la figura dell&#8217;RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), eletto tra i lavoratori per avanzarne le istanze, appunto, per quanto concerne gli aspetti della salute e dei rischi; come sottolinea Brugnaro dovrebbe esserci un esponente delle richieste e delle informazioni da fornire ai lavoratori in tutte le fabbriche e le aziende e si dovrebbe instaurare un maggior rapporto diretto tra questa figura e il capo o CEO della fabbrica o dell&#8217;azienda stessa.</p>



<p>La seconda parte della serata ha affrontato il tema &#8211; ancora così importante e attuale &#8211; tramite l&#8217;Arte: letture e monologhi intensi, commoventi, feroci e delicati allo stesso tempo che riportano alla mente gli incidenti mortali alla Thyssenkrupp (6 dicembre 2007) e le morti di tumore causate dal Petrolchimico di Marghera (28 novembre 2002): Daniela Airoldi Bianchi dà voce all&#8217;operaio Gianfranco Bettin tramite un brano tratto da “Petrolkiller” e, per terminare, lo spettacolo dal titolo “Il paese delle facce gonfie” con Stefano Panzeri (per la regia di Marco di Stefano e testo di Paolo Bignani) con grande dolcezza &#8211; anche per l&#8217;ingenuità infantile del protagonista &#8211; accompagna gli spettatori in un viaggio dal fantastico al realistico, dalla speranza alla disillusione, raccontando una storia d&#8217;amore tra un giovane operaio e una ragazza e di grande solidarietà ambientata alla Icmesa, teatro in cui nel &#8217;76 è stato provocato il disastro ambientale dovuto alla fuoriuscita di diossina, a Meda, in provincia di Milano. “Teatro” sì, luogo e messa in scena, che racconta una realtà ancora tanto dura nella memoria e nell&#8217;indignazione perché certi fatti continuano ad accadere. Inesorabilmente.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/11/spettacolo-1-.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-2" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="768" height="1024" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/11/spettacolo-1--768x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17277" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/11/spettacolo-1--768x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/11/spettacolo-1--225x300.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 225w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/11/spettacolo-1--1152x1536.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1152w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/11/spettacolo-1-.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a></figure>
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		<title>Terra d&#8217;ombra bruciata</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2023 15:40:58 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Associazione Per i Diritti umani &#8211; in collaborazione con Vivilambrate e Acli Circolo Lambrate &#8211; è lieta di presentare il romanzo di Valentina Nuccio, dal titolo &#8220;Terra d&#8217;ombra bruciata&#8221; (edito da Mezzelane). Piera, una&#46;&#46;&#46;</p>
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<p><em><strong>Associazione Per i Diritti uman</strong>i </em>&#8211; in collaborazione con Vivilambrate e Acli Circolo Lambrate &#8211; è lieta di presentare il romanzo di Valentina Nuccio, dal titolo &#8220;Terra d&#8217;ombra bruciata&#8221; (edito da Mezzelane).</p>



<p>Piera, una vita normale in una cittadina del Nord finché il marito, insegnante, ottiene il tanto desiderato trasferimento nella sua città natale, Taranto. Con il figlio Giacomo e il gatto Mou percorrono tutta l&#8217;Italia ma, quando si ritrova davanti alle ciminiere dell&#8217;ex Ilva, lei si sente smarrita e spaventata. Quando il figlio ha un piccolo incidente, si ritrova catapultata in una realtà spaventosa in cui tanti bambini sono pazienti 048: ammalati di cancro. Taranto però non è solo morte. È anche mare, cielo azzurro e bellezza storica, e piano piano Piera se ne innamora, decidendo di unirsi alla lotta quotidiana degli abitanti, tra tragedie e solidarietà. Piera cambia, si trasforma in una donna nuova, scoprendosi diversa da quella che pensava di essere. Prefazione di Erri De Luca.</p>



<p>Sarà l&#8217;occasione per parlare con l&#8217;autrice di lavoro, di donne, di figli, di famiglie, di società, di economia e tanto altro. Anche grazie ai vostri interventi, alle vostre domande. Non mancate perchè sarà una serata molto emozionante, oltre che di grande interesse.</p>



<p></p>



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		<title>La piaga del caporalato</title>
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		<pubDate>Sat, 29 Jul 2023 13:37:31 +0000</pubDate>
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<p>di Martina Foglia</p>



<p>Scrivo questo articolo con molta amarezza nel cuore. Questo scritto vuole affrontare un fenomeno molto preoccupante che accade nel nostro Paese e che ciclicamente viene affrontato anche da noi e da altri media.<br>Una questione ancora oggi irrisolta che mi addolora, mi ferisce nel profondo, mi fa pensare quanto l&#8217;essere umano in determinate circostanze, possa essere crudele e spietato; vi voglio parlare di un fenomeno che contrariamente a quanto si pensi non è concentrato solo nel sud Italia, ma nell&#8217;intera penisola: il caporalato ovvero, un sistema di reclutamento e di sfruttamento della manodopera, in prevalenza extracomunitaria &#8211; senza utilizzare, quindi, quelli che sono i canali tradizionali messi a disposizione dallo Stato (come ad esempio l&#8217;ufficio di collocamento e strutture similari). </p>



<p>Questa forma di sfruttamento di manodopera è presente un po&#8217; in tutti i settori dell&#8217;economia come nei trasporti o nel settore terziario ,ma soprattutto è ormai un fenomeno radicato nel settore agricolo che già di per sé è un settore problematico, stagionale con contratti brevi e a termine e vincolato alle variazioni climatiche e atmosferiche.  Il caporale, persona comune senza nessuna qualifica, fungendo da intermediario tra lavoratore e azienda agricola, sfrutta proprio l&#8217;elemento dei contratti precari di lavoro e della stagionalità del settore, approfitta del lavoratore per proporre una paga  al di sotto del minimo salariale e senza neanche le minime condizioni di sicurezza. Per non parlare delle condizioni abitative in cui vivono i lavoratori: baraccopoli fatiscenti in lamiera o costruite con materiali di scarto dove non esistono neanche le minime condizioni igieniche! Dall&#8217;altra parte il lavoratore ha un&#8217;unica alternativa se vuole dare sostentamento alla propria famiglia che spesso è anche numerosa: accettare questi impieghi con la speranza di poter dare un futuro migliore ai propri figli.<br>Lavorano ore e ore sotto il sole cocente o la pioggia incessante per una retribuzione da fame.<br>Molto spesso non sanno neanche quali siano le tutele a garanzia dei loro diritti, non conoscendo le leggi italiane in materia.<br>Dove va a finire la dignità di queste persone? Ogni giorno queste persone non hanno la sicurezza di poter tornare dalle loro famiglie! Molti, infatti, muoiono di sfinimento o per il troppo caldo; molti di questi lavoratori sfruttati hanno bambini piccoli costretti a rimanere a casa da soli 12/13 ore e devono occuparsi di tutto: farsi autonomamente da mangiare, occuparsi delle faccende domestiche, fare i compiti e andare a letto. Tutto questo perché i genitori non sono ancora tornati dal lavoro nei campi : anche questo è sfruttamento e violazione di un diritto: il diritto all&#8217;infanzia. </p>



<p>Quante storie del genere dovremmo ancora sentire prima che il governo, le regioni, le istituzioni pongano fine a queste forme di schiavitù? Siamo bravi solo a parlare, ma molto poco ad agire. Non voglio generalizzare perché so che esistono realtà associative che si impegnano ogni giorno nel denunciare questo fenomeno, ma so che non vengono adeguatamente supportate e e soprattutto ascoltate dagli enti preposti. </p>



<p>Quando si sente parlare di schiavitù la nostra mente è portata ancora a pensare a realtà come l&#8217;Africa o l&#8217;India, insomma i cosiddetti &#8220;Paesi  del terzo mondo&#8221;, ma la realtà è che la schiavitù esiste anche in Italia e nei paesi cosiddetti &#8220;civilizzati&#8221;.</p>
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		<title>Milano Pride 2023: le mie impressioni</title>
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		<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 10:28:13 +0000</pubDate>
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<p></p>



<p>di Martina Foglia</p>



<p></p>



<p>Come tutti ormai sapete da parecchi anni il mese di giugno è il mese del Pride, il mese dell&#8217;orgoglio della comunità lgbtqi+, cioè di tutte quelle persone che non si ritrovano e non si identificano per nulla o totalmente nel loro genere biologico e anche di coloro che amano persone dello stesso genere. A questa sigla appartengono anche tutte quelle persone che etnicamente o socialmente vengono ritenute diverse dalla società perché eccentriche e per questo emarginate. Fatta questa doverosa premessa, una considerazione generica ma sulla quale mi vorrei soffermare è perché tutti gli eventi dedicati alla comunità LGBTQI+ siano concentrati in un unico mese e non durante tutto l&#8217;arco dell&#8217;anno:<br>secondo me la tutela e la garanzia dei diritti non dovrebbe avere una scadenza, tutti in questo mese ne parlano, alcune TV trasmettono programmi o film dedicati all&#8217;argomento e poi il silenzio!<br>Veniamo ora all&#8217;argomento del mio articolo: il Pride di Milano 2023, che quest&#8217;anno non è nato sotto una &#8220;buona stella&#8221;. Attualmente abbiamo una situazione politica che osteggia fortemente questo tipo di manifestazioni, un governo che nega un diritto fondamentale, quello della libertà di amare chi si vuole, di scegliere e di condividere una vita con chi si vuole, di scegliere e di diventare genitori perché le persone lgbtq* non rispecchiano il canone di &#8220;famiglia tradizionale&#8221;. </p>



<p>Il Pride di quest&#8217;anno ha rischiato di saltare per varie ragioni. Una delle critiche più evidenti mossa anche dalla stessa comunità lgbtqi+, che peraltro mi trova molto d&#8217;accordo ,è quella relativa alla scelta degli sponsor che certo non fanno dell&#8217;etica, della tutela e garanzia dei diritti umani, la loro &#8220;mission&#8221;. Qualche esempio: Coca-cola, Nestlé, Bayer e Google, ovvero tutte multinazionali che sfruttano l&#8217;essere umano attraverso il monopolio, avvalendosi del lavoro minorile o &#8221; schiavizzando&#8221; i propri lavoratori. Capite bene che è questa la più grande contraddizione visibile a tutti.</p>



<p>Io non sono contraria agli sponsor, anzi so bene quanto possano portare benefici a questo tipo di eventi, ma faccio una riflessione: non sarebbe stato meglio, al momento della scelta delle partnership , concentrarsi su sponsor in linea col messaggio che questo tipo di manifestazione vuole trasmettere? Speriamo che l&#8217;anno prossimo almeno per quanto riguarda questo aspetto, ci sia maggiore coerenza ! È vero, finora ho parlato di tutto quello che secondo me in questo Pride è andato storto, ma ci sono state anche molte cose positive: ho notato maggior affluenza rispetto all&#8217;anno scorso, eravamo in tantissimi quasi non si riusciva a camminare, che detto da me&#8230; Ho respirato ancora di più il senso di unità, di coesione, di partecipazione. Eravamo tutti accomunati dalla stessa voglia di poter vivere la nostra sessualità, il nostro essere, la nostra vita quotidiana in libertà senza discriminazioni, oppressioni, costrizioni, repressioni. È stato anche il Pride delle Famiglie Arcobaleno o come si usa dire ora omogenitoriali che il sindaco della città di Padova, come avrete letto su tutti i giornali, ha deciso arbitrariamente e indegnamente di togliere dallo stato di famiglia: 33 genitori di coppie omogenitoriali, rendendo così di fatto orfani i bambini di uno dei loro genitori. Ecco, quest&#8217;anno era presente un carro dedicato al sostegno di queste famiglie.</p>



<p>Concludo con una mia personale frase che ho scritto su un cartoncino appositamente per questo Pride, la mia convinzione: l&#8217;amore è sempre amore!<br>L&#8217;amore è il punto di partenza per sconfiggere il pregiudizio e la discriminazione.</p>



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		<title>Oltre i limiti della dignità (sempre più)</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 07:34:27 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>(da &#60;newsletter-nocpr@googlegroups.com>) Si è giunti ormai ben oltre i limiti del rispetto della dignità umana nella fortezza inaccessibile dove sono negati i diritti fondamentali della persona, nella città che si propone come modello di&#46;&#46;&#46;</p>
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<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/10/sempre-piu.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="1024" height="1024" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/10/sempre-piu-1024x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-16675" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/10/sempre-piu-1024x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/10/sempre-piu-300x300.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/10/sempre-piu-150x150.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 150w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/10/sempre-piu-768x768.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/10/sempre-piu-80x80.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 80w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/10/sempre-piu-320x320.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 320w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/10/sempre-piu.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1080w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<p>(da &lt;newsletter-nocpr@googlegroups.com>)</p>



<p>Si è giunti ormai ben oltre i limiti del rispetto della dignità umana nella fortezza inaccessibile dove sono negati i diritti fondamentali della persona, nella città che si propone come modello di avanguardia anche nell&#8217;accoglienza.<br>In via Corelli, Milano perde essa stessa la propria dignità, e con lei chi ora, davanti a denunce, dossier e foto, non ha più alibi per dire &#8220;non sapevo&#8221;.<br>Con l&#8217;approssimarsi della fine del mandato del gestore Martinina S.r.l., vicino alla scadenza dell&#8217;appalto, questi sembra aver perso ogni vergogna e ogni interesse a fornire sopra la soglia della decenza i servizi per cui è profumatamente pagato: l&#8217;immondizia inonda le stanze, il cortile e la stessa sala mensa; i bagni sono delle cloache ributtanti; gli stessi pasti precotti, in quantità da fame in vaschette plasticate, vengono serviti anche tre volte di seguito e sono sempre maleodoranti; malati giacciono per terra lamentandosi dal dolore per ore prima di ricevere un qualche aiuto dal personale, più per porre fine al fastidio del pianto che per pietà.<br>Qualcuno dice che spesso sia più il personale amministrativo del centro, piuttosto che i dottori, a decidere, per più irrequieti che si ribellano a quello stato di prigionia senza senso e senza legge, la dose di tranquillanti che deve essere loro somministrata. E con troppa facilità si oltrepassano di gran lunga i limiti massimi prescritti nel dosaggio, praticando mini-TSO fai da te, così facendo di una prassi disumana, prima ancora che illegale, da lager nazista, una modalità vera e propria di gestione del centro.<br>Per il resto, dovendo anticipare anche il denaro per i medicinali, per i quali riceve solo un parziale rimborso dalla Prefettura, il gestore risparmia anche su quelli: tossicodipendenti in crisi di astinenza, ipertesi con continui svenimenti per l&#8217;ansia, soggetti con fragilità psichiche che esplodono con autolesionismo di ogni grado, fino ai tentativi di suicidio quotidiani, in quel contesto di alienazione e conflitto costante. Tutte patologie che non solo avrebbero dovuto essere considerate impeditive del trattenimento, ma che quantomeno avrebbero dovuto essere prese in carico.<br>Invece la regola è quella della degenerazione assoluta, come se il CPR servisse apposta per quello: privare della libertà personale, torturare nella carne e nella psiche, e poi sputare fuori: sulla strada, per i più &#8220;fortunati&#8221;, su un aereo, legati e sedati verso un paese dal quale si era fuggiti, per gli altri.<br>Ad appesantire il carico, il grave episodio del suicidio di un agente &#8211; uno tra i più gentili con i trattenuti -, sparatosi con un&#8217;arma rinvenuta nell&#8217;armeria che avrebbe dovuto essere chiusa e invece non lo era, che da un lato dimostra come il contesto del CPR non sia certo dei più leggeri, e dall&#8217;altro comprova l&#8217;assoluta insufficienza delle misure di sicurezza della struttura.<br>Dinanzi a tutto questo, la Prefettura, il soggetto appaltante cui fa capo il centro, non è vero che non monitora l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto: monitora, e lascia correre. Le sta bene così, è così che deve funzionare, per calpestare la dignità umana, a perenne monito per chi osa bussare alle porte dell&#8217;Europa per reclamare il maltolto da secoli di sfruttamento.<br><img alt="&#x26a1;" src="https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/14.0/26a1/72.png?utm_source=rss&utm_medium=rss">Così è stato finora sotto Ministri dell&#8217;Interno pretesamente &#8220;democratici&#8221;, e meglio non sarà sotto la direzione di un governo fascista.</p>



<p><br><img alt="&#x1f4a5;" src="https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/14.0/1f4a5/72.png?utm_source=rss&utm_medium=rss">Milano in via Corelli uccide la propria dignità, oltre a quella di migliaia di uomini.<br>Leggi i post e vedi le tante immagini inviateci dai trattenuti, ai seguenti link:</p>



<p><br><a href="https://www.facebook.com/360195841218595/posts/1277702799467890/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OLTRE I LIMITI DELLA DIGNITA&#8217;</a><br><a href="https://www.facebook.com/360195841218595/posts/1280227945882042/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OLTRE I LIMITI DELLA DIGNITA&#8217; (sempre più)</a></p>
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		<title>Liste di attesa sanitarie: cosa può fare e cosa deve sapere un cittadino</title>
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		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 07:34:59 +0000</pubDate>
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<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/10/visite-1.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="960" height="410" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/10/visite-1.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-16658" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/10/visite-1.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 960w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/10/visite-1-300x128.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2022/10/visite-1-768x328.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></a></figure>



<p></p>



<p>Oggi pubblichiamo un video di Vittorio Agnoletto che crediamo possa essere molto utile sia per i cittadini lombardi sia per tutti gli italiani e gli stranieri che vivono nel nostro Paese in cui si spiega in maniera efficace come prenotare visite mediche con la sanità pubblica sia nelle strutture private convenzionate.</p>



<p>Un incontro per capire come comportarsi per ottenere un esame o una visita nei tempi richiesti dal proprio medico.<br>Un argomento, che, purtroppo, ha coinvolto e/o sta coinvolgendo, direttamente o indirettamente, molti di noi.<br>Insieme a Vittorio Agnoletto partecipa come relatrice Cora Ranci della redazione di “37e2.”</p>



<p></p>



<p>Buona visione e buon ascolto. </p>



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<div class="video-container"><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted" title="LISTE D’ATTESA: COSA PUÒ FARE E COSA DEVE SAPERE UN CITTADINO PER FAR RISPETTARE PROPRI DIRITTI" width="500" height="315" src="https://peertube.uno/videos/embed/1866141e-d512-4a0f-bb75-dabb34bb14c9#?secret=jDSxj6CIlR&utm_source=rss&utm_medium=rss" data-secret="jDSxj6CIlR" frameborder="0"></iframe></div>
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