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	<title>tutore Archives - Per I Diritti Umani</title>
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		<title>Passi avanti nella limitata autonomia delle donne saudite</title>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/06/a5d35c55-359e-417d-8e18-b193369e77bd_medium.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-10907" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/06/a5d35c55-359e-417d-8e18-b193369e77bd_medium.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="730" height="530" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/06/a5d35c55-359e-417d-8e18-b193369e77bd_medium.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 730w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2018/06/a5d35c55-359e-417d-8e18-b193369e77bd_medium-300x218.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 730px) 100vw, 730px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>di Cecilia Grillo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A partire dalla scorsa domenica, 24 giugno, è stato rimosso il divieto che impediva alle donne saudite di poter guidare l&#8217;auto, l&#8217;Arabia Saudita era rimasto l&#8217;unico Paese al mondo che imponeva alle donne tale restrizione.</p>
<p>Il divieto di guida per le donne non era stato codificato in una legge, ma era stato introdotto, informalmente, attraverso una fatwa del Gran Mufti durante la guerra del Golfo nel 1990, diventando poi politica ufficiale del governo.</p>
<p>Il Paese ha annunciato per la prima volta i suoi piani per revocare il divieto per le donne di guidare a settembre, dopo che King Salman, il padre del principe ereditario, ha emesso un decreto reale che autorizzava il governo a rilasciare le patenti di guida a &#8220;uomini e donne.&#8221;</p>
<p>All&#8217;inizio del mese di giugno 2018, 10 sono state le donne saudite che hanno fatto richiesta e hanno ottenuto le loro licenze di guida.</p>
<p>L&#8217;ambasciatore Saudita negli Stati Uniti ha così commentato la decisione del Re Salaman: &#8220;E&#8217; il momento giusto per questo cambiamento perché in Arabia Saudita abbiamo una società giovane e dinamica. Le donne non avranno bisogno del loro &#8216;guardiano&#8217; per prendere la patente&#8221;.</p>
<p>Il decreto reale rappresenta un importante passo in avanti per le donne saudite, che sono state fino ad ora obbligate a spostarsi in auto solo se accompagnate da un autista o da parente di sesso maschile. È dal 2013 che le donne saudite lottano per l&#8217;indipendenza e la possibilità di guidare, ed è infatti proprio in questo anno che un gruppo di donne si è messo alla guida contravvenendo i divieti governativi.</p>
<p>Inoltre, sempre qualche anno fa, molte donne saudite hanno fondato l&#8217;associazione<a href="http://www.ilpost.it/2013/10/25/divieto-guida-donne-arabia-saudita/?utm_source=rss&utm_medium=rss"> “Women2Drive”</a> , organizzando manifestazioni e proteste volte alla rimozione del divieto di guida.</p>
<p>Il decreto reale giunge, inoltre, in mezzo a un intensificato giro di vite contro gli attivisti che hanno condotto campagne a favore del diritto di guidare: secondo quanto riportato da Amnesty International, almeno otto attivisti a sostegno dei diritti delle donne sono detenuti e potrebbero essere processati in tribunali antiterrorismo e affrontare lunghe pene detentive come conseguenza del loro attivismo.</p>
<p>Ma da dove e perché nascono tutte queste limitazioni nei confronti del sesso femminile?</p>
<p>Si deve tenere a mente che nel Regno Saudita le donne sono considerate come esseri dotati, biologicamente, di intelletto e abilità inferiori e incapaci di svolgere attività che sono considerate come proprie del sesso maschile, e così, in relazione alla guida di automobili, essendo dotate di intelligenza scadente, avrebbero potuto ostacolare il traffico cittadino.</p>
<p>Ma sono tanti i divieti a cui le donne saudite sono ancora sottoposte e tanti i diritti violati: dalla possibilità di sposarsi, il cui permesso deve essere necessariamente concesso dal wali o dal tutore, all&#8217;apertura di un conto bancario, a cui devono essere espressamente autorizzate, alla libertà di espatrio, in quanto i documenti e passaporti sono ottenuti solo alla presenza di un tutore maschile, ai trattamenti medici, che richiedono il consenso scritto di un parente maschio, al diritto di avere un giusto processo, in quanto la testimonianza di una donna vale la metà di quella di un uomo, e così via: sono tante altre le limitazioni a cui le donne saudite vedono sottoposti i propri diritti.</p>
<p>Se è vero che molti passi avanti sono stati conseguiti negli ultimi anni, come quello della concessione del diritto di voto, della partecipazione a manifestazioni sportive e ancora quello più recente, dell&#8217;abolizione del divieto di guida, tanti ancora sono gli steps che devono essere intrapresi affinché le donne saudite possano considerarsi libere e vedano i propri diritti essenziali rispettati: è davvero un diritto quello di poter guidare se non ci si può comprare da sole la macchina, a rate?</p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
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		<title>Minori stranieri non accompagnati, una buona legge e tante idee su come applicarla</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 09:14:01 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/12/untitled-1143.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-9875" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/12/untitled-1143.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="288" height="209" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le riflessioni dell&#8217;UNICEF sul convegno <a href="http://www.unicef.it/doc/7895/nuove-norme-per-i-minori-stranieri-non-accompagnati-a-che-punto-siamo-con-attuazione.htm?utm_source=rss&utm_medium=rss"><span style="font-family: Arial;"><strong>presso la Camera dei Deputati</strong></span></a> del 6 novembre scorso,<span style="font-family: Arial;"> </span>tra le organizzazioni impegnate sul campo a sostegno dei minori migranti e rifugiati e le Istituzioni di riferimento, incentrato sull&#8217;applicazione della L. 47/2017 (la c.d. &#8220;Legge Zampa&#8221;) sui minorenni stranieri non accompagnati a 6 mesi dalla sua entrata in vigore.</p>
<div></div>
<div>Obiettivo dell’incontro, sciogliere i nodi principali che possono ostacolare la piena, rapida e omogenea applicazione di misure che possono fare la differenza in positivo per le migliaia di minori soli giunti in Italia: 14.579 quelli sbarcati sulle nostre coste dall&#8217;inizio dell&#8217;anno al 25 ottobre, 18.491 quelli attualmente censiti dal sistema di accoglienza italiano .</div>
<div></div>
<div>La discussione ha posto in evidenza alcuni punti essenziali per garantire efficacia e omogeneità nell’applicazione della legge.</div>
<div><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/12/th250x250_UN020013_Gilbertson.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-1" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="size-full wp-image-9873 alignright" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/12/th250x250_UN020013_Gilbertson.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="250" height="167" /></a></div>
<div></div>
<div>In primo luogo, si è sottolineata la necessità di un adeguato supporto nell’esercizio della propria funzione ai tantissimi (circa 2.000) tutori volontari che hanno già risposto con entusiasmo all’invito delle istituzioni e a quelli che seguiranno, insieme al necessario accompagnamento alle famiglie affidatarie, per favorire il diffondersi del coinvolgimento attivo dei cittadini nel sostegno ai minori non accompagnati.</div>
<div></div>
<div>Rispetto alle primissime fasi che riguardano l’arrivo del minore non accompagnato, si è evidenziata l’urgenza di chiare norme di attuazione e di indicazioni agli organi di Pubblica sicurezza rispetto alle modalità dell’identificazione ed eventuale accertamento dell’età del minore, un ambito sinora caratterizzato da prassi operative disomogenee nei diversi territori.</div>
<div></div>
<div>Si è inoltre auspicata l’emanazione del previsto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sul primo colloquio con il minore svolto dal personale qualificato del centro di prima accoglienza e la definizione dei contenuti della cartella sociale che accompagnerà il minore lungo il suo percorso in Italia, insieme alle responsabilità di chi la compila.</div>
<div></div>
<div>Si rendono necessarie anche istruzioni dettagliate per le Questure sulle modalità per consentire ai minori di presentare la richiesta di asilo già prima della nomina del tutore, con l’ausilio del responsabile della struttura di accoglienza, e di presentare autonomamente la richiesta di permesso di soggiorno per minore età.</div>
<div><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/12/untitled-1142.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-2" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class=" wp-image-9874 alignright" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/12/untitled-1142.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="246" height="147" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/12/untitled-1142.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 320w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/12/untitled-1142-300x179.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 246px) 100vw, 246px" /></a></div>
<div></div>
<div>Deve essere anche chiarito che il permesso per minore età consente di esercitare attività lavorativa nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro dei minorenni, per superare l’attuale prassi disomogenea.</div>
<div></div>
<div>Riguardo invece il sistema di accoglienza, risulta necessario il rafforzamento in capo al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) attraverso un investimento crescente di risorse sulla seconda accoglienza dei minori migranti non accompagnati, per garantire percorsi di integrazione efficaci ed omogenei in tutto il territorio nazionale.</div>
<div></div>
<div>Nello stesso spirito i Centri di accoglienza straordinari (CAS) dovrebbero essere considerati luoghi di accoglienza residuali da attivare solo in caso di reale emergenza e arrivo imprevisto e sproporzionato, mentre andrebbe evitata del tutto la permanenza dei minorenni all’interno di strutture hotspot.</div>
<div></div>
<div>Tra i punti principali affrontati anche l’accesso all’assistenza sanitaria, all’educazione e alla tutela legale. Nel corso del confronto, è stata posta in evidenza la necessità di un&#8217;effettiva e piena attuazione della norma che prevede l’iscrizione obbligatoria dei minori non accompagnati al Servizio Sanitario Nazionale anche prima del rilascio del permesso di soggiorno, con indicazioni che consentano di superare le difficoltà burocratiche derivanti dall’assenza di Codice fiscale o di un indirizzo di residenza.</div>
<div></div>
<div></div>
<div>Allo stesso modo già nei Centri di prima accoglienza va garantito ai minori l’inserimento scolastico, l’accesso alla formazione professionale e l’accompagnamento all’inserimento lavorativo, ed è essenziale che i tutori (anche provvisori), il personale delle strutture di accoglienza e le altre figure di riferimento del minore informino efficacemente il minore stesso sul suo diritto di partecipare attivamente a tutti i procedimenti giudiziari e amministrativi che lo riguardano e di nominare una difesa tecnica di fiducia nei procedimenti giurisdizionali, come previsto dalla Legge.</div>
<div></div>
<div>Le organizzazioni promotrici di questa iniziativa hanno infine auspicato l’istituzione di un tavolo permanente di confronto inter-istituzionale per garantire il coordinamento delle misure di attuazione e il monitoraggio sull’implementazione della legge, e che sia previsto un contatto regolare di questo tavolo con le organizzazioni e associazioni impegnate nella tutela dei minori stranieri non accompagnati.</div>
<div></div>
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		<title>Minori non accompagnati. La riforma spiegata in 5 punti</title>
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		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 09:20:04 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; di Leonardo Cavaliere  (msna+minoristranierinonaccompagnati) &#160; &#160; Il 26 ottobre 2016, per chi come me si occupa di minori migranti è una giornata storica. Infatti, la tanto attesa legge di riforma del sistema di&#46;&#46;&#46;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>di Leonardo Cavaliere  (msna+minoristranierinonaccompagnati)</p>
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<p><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2016/10/AAEAAQAAAAAAAAdpAAAAJDgxMzkyNjgwLTZlZjUtNGNjMS1hOTc1LWRlNTZjNzNmMWNmMg.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7278" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2016/10/AAEAAQAAAAAAAAdpAAAAJDgxMzkyNjgwLTZlZjUtNGNjMS1hOTc1LWRlNTZjNzNmMWNmMg.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="aaeaaqaaaaaaaadpaaaajdgxmzkynjgwltzlzjutngnjms1hotc1lwrlntzjnznmmwnmmg" width="549" height="315" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2016/10/AAEAAQAAAAAAAAdpAAAAJDgxMzkyNjgwLTZlZjUtNGNjMS1hOTc1LWRlNTZjNzNmMWNmMg.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 549w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2016/10/AAEAAQAAAAAAAAdpAAAAJDgxMzkyNjgwLTZlZjUtNGNjMS1hOTc1LWRlNTZjNzNmMWNmMg-300x172.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 549px) 100vw, 549px" /></a></p>
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<p>Il 26 ottobre 2016, per chi come me si occupa di minori migranti è una giornata storica. Infatti, la tanto attesa legge di riforma del sistema di accoglienza e protezione per i minori stranieri non accompagnati è stata approvata, con ampio consenso, in prima lettura a Montecitorio. L&#8217;approvazione di questa norma rappresenta e rappresenterà una svolta nel sistema di accoglienza dei minori migranti. Questa norma è prima nel suo genere in Europa, per cui si auspica che l’esempio italiano venga seguito presto anche da altri Paesi europei. Dalla procedura per accertare la minore età agli standard delle accoglienze; dalla promozione dell’affido familiare alla figura del tutore, dalle cure sanitarie all’accesso all&#8217;istruzione, tutti tasselli fondamentali di una buona integrazione. Questa legge organica interviene su aspetti fondamentali per la vita dei minori migranti che arrivano in Italia senza genitori. A mio avviso il vero elemento di svolta di questa norma è un nuovo approccio nella gestione dei minori non  accompagnati. Infatti, ancor prima che migranti o profughi, sono considerati bambini che nel loro essere minori soli sono estremamente vulnerabili e perciò più bisognosi di protezione e di cura.</p>
<p>Per la sintesi delle modifiche al sistema di accoglienza e protezione mi avvalgo della spiegazione pubblicata da Save The Children che riporto integralmente.</p>
<blockquote>
<p>1. <b>L’accertamento dell’età e l’identificazione dei minori soli non accompagnati.</b><br />
Prima della legge non esisteva un provvedimento di attribuzione dell’età, con la legge questo dovrebbe essere notificato sia al minore che al tutore provvisorio, garantendo così anche la possibilità di ricorso.<br />
Si garantisce inoltre maggiore assistenza, prevedendo anche la presenza di mediatori culturali durante tutta la procedura.<br />
2. <b>Un sistema organico di accoglienza in Italia, con strutture dedicate</b>:<br />
all’identificazione, che deve avvenire entro 30 giorni;<br />
al passaggio nel sistema di protezione per richiedenti asilo e minori non accompagnati (SPRAR), con strutture diffuse su tutto il territorio nazionale.<br />
Verrà inoltre attivata una banca dati nazionale per governare l’invio dei minori che giungono in Italia nelle strutture di accoglienza dislocate in tutte le regioni, sulla base:<br />
dei bisogni specifici dei minori stessi, identificati attraverso l’istituzione della “cartella sociale” che aiuterà gli operatori in contatto con il minore a conoscerlo meglio e ad identificare per lui la soluzione migliore di lungo periodo;<br />
della disponibilità dei posti.<br />
3. <b>Il superiore interesse del minore, attraverso</b>:<br />
l’attenzione ai ricongiungimenti con i familiari attraverso apposite indagini familiari e la comunicazione degli esiti delle indagini sia al minore che al tutore;<br />
la competenza sul rimpatrio assistito affidata al Tribunale per i minorenni, organo costituzionalmente dedicato alla determinazione dell’interesse del minore e non alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (un organo amministrativo non orientato all’interesse del minore).<br />
l’introduzione dei permessi di soggiorno per i minori e per motivi familiari, qualora il minore non accompagnato sia sottoposto a tutela o in affidamento. Il minore potrà richiedere direttamente il permesso di soggiorno alla questura competente, anche in assenza della nomina del tutore.<br />
Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ogni Tribunale per i minorenni dovrà istituire un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela anche dei minori stranieri non accompagnati. La legge promuove anche l’utilizzo dell’affido familiare.<br />
4. <b>Il diritto all’istruzione e alla salute</b>.<br />
Fino ad ora impedimenti burocratici non hanno consentito negli anni ai minori non accompagnati di esercitare a pieno questi diritti, con la legge i minori potranno procedere all’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale anche in assenza di nomina del tutore e all’attivazione di specifiche convenzioni per l’apprendistato, e acquisire i titoli conclusivi dei corsi di studio, anche quando, al compimento della maggiore età, non si possiede più un permesso di soggiorno.<br />
È prevista, infine, la possibilità, esercitata ad oggi sulla base di un vecchio Regio Decreto, di supportare il neomaggiorenne fino ai 21 anni di età, qualora necessiti di un percorso più lungo di integrazione in Italia.<br />
5. <b>Il diritto all’ascolto nei procedimenti amministrativi e giudiziari che li riguardano, anche in assenza del tutore, e all’assistenza legale.</b><br />
I minori potranno avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato.<br />
Le associazioni di tutela potranno ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per annullare atti della P.A. che si ritengono lesivi dei diritti dei minori non accompagnati e potranno intervenire nei giudizi che li riguardano.</p></blockquote>
<blockquote><p><a href="http://minoristranierinonaccompagnati.blogspot.it/2016/10/minori-non-accompagnati-la-riforma.html?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank">http://minoristranierinonaccompagnati.blogspot.it/2016/10/minori-non-accompagnati-la-riforma.html?utm_source=rss&utm_medium=rss</a></p></blockquote>
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