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	<title>UE Archives - Per I Diritti Umani</title>
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	<description>Periodico nazionale iscritto presso il tribunale di Milano n. 170 del 30/05/2018</description>
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	<title>UE Archives - Per I Diritti Umani</title>
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		<title>Il &#8220;Modello Albania&#8221;: un laboratorio autoritario alle porte dell&#8217;Europa</title>
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		<pubDate>Sat, 30 Aug 2025 09:46:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>(da asgi.it) Il &#8220;Modello Albania&#8221;: un laboratorio autoritario alle porte dell&#8217;Europa L&#8217;introduzione del Protocollo Italia-Albania e le sue prime applicazioni, le modifiche legislative apportate dal Decreto Legge n. 37/2025 e i trasferimenti dai CPR italiani, i rimpatri e da&#46;&#46;&#46;</p>
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<p></p>



<p>(da asgi.it)</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/08/albania_aprile_2.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="810" height="477" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/08/albania_aprile_2.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-18158" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/08/albania_aprile_2.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 810w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/08/albania_aprile_2-300x177.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/08/albania_aprile_2-768x452.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w" sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" /></a></figure>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>Il &#8220;Modello Albania&#8221;: un laboratorio autoritario alle porte dell&#8217;Europa</td></tr></tbody></table></figure>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>L&#8217;introduzione del <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeFuBoPryUp1BrYxBqIoT/rUHMTKrKXkP0?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><u>Protocollo Italia-Alban</u></strong></a><a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeG13GYgvfzAfxOFvobOj/DhSdUrM0N3YL?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><u>ia</u></strong></a><strong> e le sue prime applicazioni</strong>, le modifiche legislative apportate dal <strong>Decreto Legge n. 37/2025</strong> <strong>e i trasferimenti dai CPR italiani, i rimpatri</strong> e da ultimo la prosecuzione dei trasferimenti nonostante il rinvio della Corte di Cassazione alla CGUE, rappresentano i punti di svolta del c.d. Modello Albania, che ridefinisce il trattamento delle persone migranti all&#8217;interno di un paradigma sempre più <strong>punitivo e restrittivo</strong> e che introduce ulteriori elementi di criticità, in un contesto già connotato da gravissime illegittimità rispetto all’impianto costituzionale, <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeG7uihVsr9KA3DYfmtyz/37BsFekIrDF_?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">come da ultimo affermato dalla </a><a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeGEmAqKq2JTe92rPlCZF/AvqfPob_kDvR?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>Corte Costituzionale</u></a>. L&#8217;<strong>ASGI</strong>, insieme ad altre organizzazioni e al <strong>Tavolo Asilo e Immigrazione</strong>, ha denunciato <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeGLdcz9nDTd8EsA9jV9V/Fzsf9gRBaBKD?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>sin dall&#8217;inizio</u></a> i profili di illegittimità di questo accordo. Il Protocollo, firmato nel novembre 2023, pone le basi per <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeGSV57ykOdmcKhSthnjl/iJr-qWVYpbn4?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>violazioni dei diritti fondamentali</u></a>, minando il principio di <strong>non respingimento</strong> e autorizzando forme di <strong>detenzione illegittima</strong>. La sua approvazione senza una legge di ratifica conforme all&#8217;<strong>art. 80 della Costituzione</strong> ha sollevato <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeGZMXGnhZnw6QWldg6K1/GJeRLtelwHYN?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>forti dubbi di costituzionalità</u></a>. <br>In origine si prevedeva il trattenimento di persone in arrivo in Italia via mare imbarcate su mezzi delle autorità italiane, laddove il Protocollo Italia-Albania (e legge di ratifica n. 14/2024) consente di portare in Albania i richiedenti asilo provenienti da Paese di origine sicura e trattenerli nell’hotspot di Shengjin e nel CPR di Gjader al fine di esaminare la loro richiesta di protezione internazionale mediante una procedura accelerata e di frontiera. Fin dal primo momento e nel corso delle prime operazioni sono risultate evidenti le <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeGgDzPceky5aWM4NeOuH/C_aCvwy70ATk?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>numerose criticità e violazioni</u></a>. Già in questa prima fase, questo sistema di esternalizzazione del controllo migratorio ha mostrato tutta la sua illegittimità ed è stato messo in discussione dalla <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeGn5RYRbw8F4cBN7chUX/kWbl1vHN1k07?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>giurisprudenza</u></a> in relazione all’applicazione del <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeGtwthGZ7IOYi0frb04n/z-oRqfmN2kle?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>concetto di paese di origine sicuro</u></a>, determinando la sospensione delle procedure di frontiera in attesa della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nell’ambito dei giudizi riuniti C-758/24 e C-759/24. <strong>Un cambio di paradigma nelle politiche migratorie: gli sviluppi del c.d. modello Albania</strong>Laboratorio di sperimentazioni autoritarie, il cosiddetto “Modello Albania”, ha praticato con il <strong>Decreto Legge 37/2025</strong> una nuova strada, ossia il <strong>trasferimento coatto di persone migranti già trattenute nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio</strong> (CPR) situati in Italia, su cui ASGI ha elaborato un&#8217;<a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsDhYHeahmCovIgBP3yxxB/birkWI8Yhd1U?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>analisi giuridica</u></a> e a cui è stata dedicata un’approfondita analisi nell’ultima <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsE9szr168Ik5Yk0msxhfF/FnrEn4-Fi2Tx?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione</u></a> dedicata alla detenzione del cittadino straniero, che ha evidenziato svariati profili di illegittimità della novella normativa. La possibilità di trasferire forzatamente all&#8217;estero persone già in attesa di espulsione dai CPR italiani non ha a che fare con esigenze logistiche, dato che la capacità ricettiva dei CPR italiani è ben lontana dalla saturazione. <br>La scelta di trasferire coattivamente le persone costituisce una <strong>misura a carattere punitivo</strong> e un atto gravemente ostile nei confronti di tutte le persone vincolate al rinnovo del permesso di soggiorno e, quindi, potenzialmente esposte, in caso di perdita del diritto al soggiorno, al trasferimento coatto in Albania. Il cosiddetto <strong>&#8220;Modello Albania&#8221;</strong> non solo colpisce i diritti dei migranti, ma riduce progressivamente le garanzie costituzionali per tutti. In questo senso, si pone in linea con il recente decreto sulla sicurezza, la libertà di manifestazione del pensiero, il diritto all’abitazione, i diritti delle persone detenute ad esercitare i propri diritti anche all’interno dei contesti detentivi, su cui sono stati sollevati dubbi di legittimità nella <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsEcDi3RUUOfFonqAhwRNJ/ViDULy5awsnb?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>relazione del Massimario della Corte di Cassazione</u></a>. È inoltre un sistema che introduce un <strong>trattamento radicalmente differenziato</strong> per chi è sottoposto a detenzione o trattenimento in CPR determinando, tra le altre, anche una scala gerarchica tra le persone, sintomatica di un regime autoritario. Da ultimo il <strong>rinvio alla CGUE da parte della Corte di Cassazione</strong>, con l’ordinanza n. 23105/2025,depositata il 20 giugno 2025, avrebbe dovuto condurre ad immediata cessazione del trattenimento in Albania e alla sospensione dei trasferimenti almeno fino a quando la Corte di giustizia dell’Unione europea non avrà fatto piena chiarezza sulla compatibilità delle varie fasi del cosiddetto &#8220;modello Albania&#8221; con il diritto dell’Unione. Infatti, la Corte ha sollevato gravissimi dubbi di legittimità relativamente all’intero impianto del progetto Albania, che vanno ad attaccarne proprio i presupposti e le fondamenta. <br>Oltre a sollevare questioni di <strong>compatibilità</strong> <strong>con il diritto dell’Unione</strong>, la Corte evidenzia come le aree situate in Albania <strong>non possano essere considerate parte integrante dello stato italiano</strong>, mettendo anche in discussione la <strong>proporzionalità dei trattenimenti</strong> in Albania. Tuttavia il governo <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsF4YQFrsqUaQ4rfYWvB5N/AaywW4J2hWKQ?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>persevera</u></a> in una prassi la cui conformità al diritto dell’UE risulta attualmente oggetto di seri dubbi interpretativi.  <strong>La compatibilità con il diritto UE</strong>. Il trasferimento delle persone già trattenute in Italia presso il CPR di Gjadër solleva infatti gravi dubbi di compatibilità con il diritto UE, in particolare alla luce dei <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsFWt8SIHCaVaKvUwLtunR/oZpmoxnFtfmQ?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>rimpatri effettuati direttamente dall’Albania verso l’Egitto il 9 maggio 2025</u></a>: un volo charter partito da Roma e diretto a Il Cairo ha fatto tappa all’aeroporto internazionale di Tirana solo per far salire a bordo cinque persone di origine egiziana. Sebbene la Commissione Europea abbia finora tenuto un <strong>atteggiamento piuttosto ambiguo</strong>, sostenendo l’inapplicabilità del diritto dell’Unione e la sola applicazione della normativa italiana, è evidente che il rimpatrio effettuato dall’Italia da suolo e infrastrutture albanesi (quale l’aeroporto di Tirana, per esempio) crea <strong>non poche questioni di conformità alla normativa eurounitaria</strong>. Durante tali operazioni di rimpatrio, infatti, le Autorità italiane non hanno alcuna possibilità concreta di assicurare  i diritti e le garanzie che la Direttiva Rimpatri prescrive in materia di esecuzione dei rimpatri di cittadini di paesi terzi; in particolare, <strong>l’Italia non può assicurare la proporzionalità dei mezzi di coercizione, la ragionevolezza dell’uso della forza, e il monitoraggio effettivo delle operazioni </strong>che sono di fatto poste sotto il controllo delle Autorità albanesi. ASGI ha elaborato un&#8217;<a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsFzDqeifYgQkazKKAseVV/rTSD-7oABTdm?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">analisi giuridica</a> degli ultimi avvenimenti. <strong>Monitoraggio e denuncia delle violazioni</strong>Alla luce di ciò appare fondamentale condurre azioni di monitoraggio, strutturare strategie di supporto legale e un&#8217;azione sistematica di decostruzione critica e di contronarrazione rispetto all’iniziativa del governo italiano.Grazie alle <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsGRYYr93umLur39hzrODZ/71pAsfHT6SeJ?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>missioni di monitoraggio</u></a> condotte dal <strong>Tavolo Asilo e Immigrazione</strong>, con il supporto di parlamentari italiani ed europei, sono state documentate <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsGttH3ZSGsH576z5oq7vd/encw91FIuJvZ?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><u>numerose violazioni</u></strong></a><strong> sistemiche degli standard previsti dalle direttive europee in materia di asilo e accoglienza, </strong>nei centri albanesi adibiti al trattenimento. <br>Report e testimonianze evidenziano: <strong>trasferimenti forzati senza comunicazione preventiva adeguata, </strong><a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsHMDzFzqcyCFNAoTdordh/mFcbFskcxpkG?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><u>condizioni di trasporto degradanti</u></strong></a>, con l&#8217;uso di fascette o manette, <strong>grave sofferenza psicofisica e episodi di autolesionismo</strong> tra i migranti trattenuti, <strong>accesso negato alla tutela legale</strong>, con ostacoli alla difesa e mancata informazione sulle procedure, ccondizioni di trattenimento inadeguate e violazione del <strong>diritto alla salute</strong>.<br> <strong>Un allarme per la democrazia</strong>. L&#8217;ASGI chiede la <strong>dismissione immediata delle strutture detentive situate in Albania </strong> e l’abbandono del <strong>Protocollo Italia-Albania</strong>, in quanto lesivo dei diritti fondamentali. Le sentenze già ottenute dimostrano la fragilità giuridica di questo sistema, che continua ad essere più uno <strong>strumento di propaganda</strong> giocato sui diritti delle persone, che una politica di gestione dei flussi migratori. Le politiche di contenimento della mobilità non riguardano solo i migranti: testano strategie che potrebbero in futuro essere <strong>estese ad altri ambiti sociali</strong>, minando i diritti di tutti. Contestare queste misure significa <strong>difendere i principi democratici e riaffermare la centralità dei diritti umani</strong>.</td></tr></tbody></table></figure>
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		<title>La CEDU non si tocca</title>
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		<pubDate>Sat, 31 May 2025 08:32:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>A seguito del recente attacco del governo Meloni alla CEDU (Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; https://it.euronews.com/my-europe/2025/05/24/il-consiglio-deuropa-risponde-a-meloni-e-frederiksen-no-a-pressioni-politiche-sulla-cedu#:~:text=Il%20Consiglio%20d%27Europa%20risponde%20a%20Meloni%20e%20Frederiksen%3A%20%22No%20a%20pressioni%20politiche%20sulla%20Cedu%22) pubblichiamo oggi notizie di alcune sentenze relative alla violazione di articoli della stessa (osservatorio risalente allo scorso&#46;&#46;&#46;</p>
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<p></p>



<div class="wp-block-image"><figure class="alignright size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/05/corte.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="590" height="350" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/05/corte.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-18032" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/05/corte.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 590w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/05/corte-300x178.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 590px) 100vw, 590px" /></a></figure></div>



<p>A seguito del recente attacco del governo Meloni alla CEDU (Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; https://it.euronews.com/my-europe/2025/05/24/il-consiglio-deuropa-risponde-a-meloni-e-frederiksen-no-a-pressioni-politiche-sulla-cedu#:~:text=Il%20Consiglio%20d%27Europa%20risponde%20a%20Meloni%20e%20Frederiksen%3A%20%22No%20a%20pressioni%20politiche%20sulla%20Cedu%22)?utm_source=rss&utm_medium=rss pubblichiamo oggi notizie di alcune sentenze relative alla violazione di articoli della stessa (osservatorio risalente allo scorso mese di aprile, quindi si tratta di decisioni recentissime). </p>



<p></p>



<p><strong>Osservatorio Corte EDU: aprile 2025</strong></p>



<p><strong>Selezione di pronunce rilevanti per il sistema penale</strong></p>



<p><em>A cura di&nbsp;</em><a href="https://www.sistemapenale.it/it/autori-di-sp/zacche-francesco?utm_source=rss&utm_medium=rss"><em>Francesco Zacché</em></a><em>&nbsp;e&nbsp;</em><a href="https://www.sistemapenale.it/it/autori-di-sp/zirulia-stefano?utm_source=rss&utm_medium=rss"><em>Stefano Zirulia</em></a></p>



<p><em>Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Margherita Ricci (artt. 3, 10, 11 e 14 Cedu) e Stefania Basilico (artt. 6 e 8 Cedu).</em></p>



<p><strong><em>In aprile abbiamo selezionato pronunce relative a:</em></strong><em>&nbsp;compatibilità del regime&nbsp;</em>ex&nbsp;<em>art. 41-bis ord. pen. con il divieto di pene inumane e degradanti (art. 3 Cedu); preclusione della partecipazione alle udienze in video-collegamento (art. 6 Cedu); valutazione delle prove a difesa e coinvolgimento del giudice come testimone in indagine parallela a quella oggetto del suo giudizio (art. 6 Cedu); Perquisizione di studio legale e sequestro del computer senza mandato di perquisizione e controllo successivo (art. 8 Cedu); uso della forza contro un giornalista che filma un intervento di polizia (art. 10 Cedu); interruzione di conferenza LGBT e test antidroga in assenza di indizi in ordine all’assunzione o detenzione di stupefacenti (artt. 3, 14 e 11 Cedu).</em></p>



<p><strong>ART. 3 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22respondent%22:[%22ITA%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-242639%22]}?utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, Sez. I, 10 aprile 2025, Morabito c. Italia</a></p>



<p><strong>Divieto di pene inumane o degradanti – Permanenza in carcere di detenuto anziano e affetto da decadimento cognitivo con diagnosi di Alzheimer – adeguatezza delle cure – non violazione – Sottoposizione al regime carcerario ex art. 41-bis – Decadimento cognitivo – assenza di motivazione in ordine alla persistente pericolosità,&nbsp;<em>sub specie&nbsp;</em>di capacità di mantenere contatti con la criminalità organizzata – violazione.</strong></p>



<p>Il ricorrente, G.M., cittadino italiano nato nel 1934, era stato condannato in via definitiva per fatti di mafia e sottoposto – nel carcere di Opera a Milano – al regime previsto dall’art. 41&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>ord. pen. Il ricorso nasceva dalla circostanza che, nonostante il deterioramento fisico e cognitivo del condannato, questi non solo era rimasto in carcere, ma aveva continuato ad essere detenuto secondo le modalità dell’art. 41&nbsp;<em>bis</em>. Secondo G.M., quindi, i fatti esposti si erano tradotti nella lesione dell’art. 3 CEDU. Questi, infatti, aveva 88 anni e soffriva di numerose patologie: l’ingrossamento della prostata lo aveva costretto da anni all’uso del catetere con conseguenti (e frequenti) infezioni delle vie urinarie; era poi affetto da ernia inguinale bilaterale, cardiopatia ipertensiva con episodi di angina e da poliartrite. In aggiunta, era oggetto anche di un progressivo (ma inesorabile) decadimento cognitivo (§ 6). Alla luce di questo composito quadro clinico, l’Italia aveva fornito alla Corte la cartella clinica del condannato, da cui si evinceva che allo stesso erano stati – di volta in volta – offerti tutti i trattamenti necessari, ancorché – in alcune occasioni – fosse stato proprio lui a rifiutarli (§§ 7 &#8211; 15). Non solo, dalla documentazione depositata, si evinceva che le condizioni del ricorrente erano compatibili con il regime carcerario (§ 17). Il ricorrente, invece, forniva valutazioni di consulenti di parte, dalle quali emergeva che egli non solo non poteva essere adeguatamente curato in carcere, ma che a maggior ragione non poteva più restare sottoposto al regime dell’art. 41&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>(§§ 19 &#8211; 22).Ciononostante, G.M. aveva continuato ad essere assoggettato al “carcere duro”, giacché il Ministero della Giustizia aveva ritenuto necessario prorogargli l’applicazione biennale di tale regime in quanto egli non si era mai dissociato dal gruppo mafioso di appartenenza, conservandovi – anzi – un ruolo di primo piano. Questa decisione era stata reclamata da parte di G.M., secondo il quale, rispetto alla presunta capacità di mantenere contatti con il&nbsp;<em>clan</em>, non poteva trascurarsi il dato dell’evidente decadimento cognitivo. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, investito della decisione, aveva tuttavia rigettato il reclamo, nonostante le conclusioni addotte dal perito sulla salute del ricorrente. La decisione era poi stata confermata dalla Corte di Cassazione (§§ 30 &#8211; 32). In data 7 gennaio 2022 e successivamente in data 6 giugno 2022, il ricorrente aveva quindi adito la Corte EDU lamentando la lesione dell’art. 3 CEDU.&nbsp;<em>Medio tempore</em>&nbsp;– tra l’altro – le autorità italiane avevano continuato a prorogare a G.M. l’applicazione biennale del carcere duro (§§ 33 &#8211; 35). La situazione aveva subito una temporanea modifica quando il condannato, operato d’urgenza il 29 maggio 2023, era stato conseguentemente sottoposto alla detenzione domiciliare. Lo stesso, tuttavia, il 21 giugno 2023 era tornato in carcere. A quel tempo, però, sull’assunto che la detenzione domiciliare avesse comportato la cessazione dell’applicazione del carcere duro, questi era stato sottoposto a normale reclusione (§§ 54 &#8211; 59). &nbsp;Malgrado ciò, il 14 novembre 2023 il Ministero della Giustizia aveva decretato la necessità di sottoporre G.M. nuovamente alla detenzione&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 41&nbsp;<em>bis</em>. Anche in questo caso la decisione era stata oggetto di reclamo; al tempo del giudizio, però, la Corte EDU non aveva evidenza in merito all’esito dello stesso (§ 65). &nbsp;Passando al merito, secondo i giudici di Strasburgo per verificare, in concreto, se lo stato di detenzione carceraria rispetti o meno l’art. 3, occorre condurre tre diversi tipi di verifiche, e in particolare: (<em>i</em>) accertare lo stato di salute del detenuto e l’effetto che su costui hanno le modalità di esecuzione della pena; (<em>ii</em>) valutare la qualità delle cure mediche che gli sono fornite; e (<em>iii</em>) rilevare se, tenuto conto dello stato di salute, questi debba restare in carcere o meno (§ 101). Con riferimento al punto&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;(<em>i</em>), per la Corte è pacifico che il ricorrente fosse affetto da molteplici patologie (§ 102), così come, con riferimento al punto&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;(<em>ii</em>), è provato che lo stesso avesse sempre beneficiato di trattamenti medici adeguati (§ 110). L’elemento che richiede maggiore attenzione è, a giudizio della Corte, il punto&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;(<em>iii</em>), aspetto sul quale si appuntava la valutazione di G.M. in merito al trattamento inumano cui era sottoposto, e consistente – appunto – nella prosecuzione della detenzione nonostante le sue patologie (§ 111). Secondo la Corte, tuttavia, posto che non esiste un diritto ad essere rilasciati&nbsp;<em>de plano&nbsp;</em>per ragioni di salute e che il ricorrente – ancorché in carcere – aveva sempre ricevuto adeguate terapie, la continuazione del regime detentivo in sé non aveva comportato alcuna violazione dell’art. 3 CEDU (§§ 111 &#8211; 115). Per contro, la Corte ravvisa la violazione dell’art. 3 in relazione al fatto che il ricorrente aveva continuato ad essere sottoposto al regime dell’art. 41&nbsp;<em>bis</em>. Come noto, per la Corte EDU tale regime non costituisce di per sé trattamento inumano e degradante; occorre però che lo stesso sia compatibile con il rispetto della dignità umana e che non provochi un livello di sofferenza superiore a quello inerente alla detenzione (§ 125). Nel caso di specie, il ricorrente aveva 88 anni ed era stato assoggettato al carcere duro fin dal 2004. Sulla scorta di tali motivi, i giudici italiani avrebbero dovuto indagare con maggiore pregnanza la sussistenza di adeguate ragioni per continuare l’applicazione di simile modalità detentiva (§ 135). Dalla documentazione depositata, però, nulla emergeva in questo senso e, anzi, sorgevano dubbi in ordine al fatto che il ricorrente avesse potuto mantenere rilevanti contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza. Ciò, a maggior ragione tenuto conto dell’ampiamente provato deterioramento delle sue facoltà cognitive (situazione, tuttavia, sempre sottostimata dalle autorità italiane, secondo cui non poteva ignorarsi il fatto che G.M. sembrasse lucido rispetto all’espletamento delle mere attività quotidiane) (§§ 139 &#8211; 140). &nbsp;Pertanto, il fatto che il ricorrente, in mancanza di sufficienti motivazioni in merito, avesse continuato ad essere detenuto secondo le modalità dell’art. 41&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>non poteva che costituire una lesione dell’art. 3 CEDU (§ 146). (<em>Margherita Ricci</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: L. Pressacco,&nbsp;<em>Presupposti di applicazione dell’art. 41-bis ord. penit. e condizioni di salute del detenuto</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2019, 1, pp. 669 e ss.; P. Bernardoni,&nbsp;<em>Detenzione e infermità psichica sopravvenuta: un problema europeo e una soluzione nazionale</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2019, 2, pp. 1065 e ss.; L. Franzetti,&nbsp;<em>Detenzione di soggetti affetti da disturbi psichiatrici e promiscuità delle strutture carcerarie: la CEDU “boccia” il sistema penitenziario portoghese</em>, in&nbsp;<em>Riv. It.&nbsp;</em><em>Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2024, 2, pp. 854 e ss.</p>



<p><strong>ART. 6 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-242784&utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 24 aprile 2025, Ivan Karpenko c. Ucraina</a></p>



<p><strong>Equità processuale &#8211; parità delle armi &#8211; immotivata assenza di contraddittorio &#8211; al ricorrente detenuto non rappresentato è preclusa la partecipazione alle udienze tramite collegamento video &#8211; violazione</strong></p>



<p>Il ricorrente promuove dinanzi alle autorità nazionali un procedimento volto a far accertare l’indebito monitoraggio della sua corrispondenza in carcere da parte delle autorità penitenziarie (§ 10). Rigettate le sue pretese, egli adisce la C.edu lamentando la violazione dell’equità processuale sotto il profilo del diritto alla parità delle armi e del contraddittorio, poiché gli sarebbe stato illegittimamente precluso di partecipare alle udienze tramite collegamento video (§ 21). Premesso che l’equità processuale impone il rispetto di una sostanziale parità tra le parti (§ 27) e che, salvo eccezioni, le udienze devono essere orali (§ 28), i giudici di Strasburgo accertano nella specie la violazione dell’art. 6 Cedu per non aver le autorità nazionali consentito al ricorrente detenuto, pur potendo, di esporre le proprie difese da remoto (§ 40). Tenendo conto dei principi del giusto processo, nessuna rilevanza assume in senso contrario che il diritto interno non contempli la possibilità di collegamenti video (§ 37), tanto più nel caso in cui, come occorso nella specie e come rilevato dalla C.edu, nel procedimento in questione le autorità penitenziarie, diversamente dal ricorrente, avevano potuto esercitare il proprio diritto di difesa confutando la ricostruzione fattuale avversa (§ 40). (<em>Stefania Basilico</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: P. Concolino,&nbsp;<em>L’equità processuale:&nbsp;</em>leading case<em>&nbsp;e applicazione concreta della C.edu</em>, in&nbsp;<em>Riv. it. dir. proc. pen.</em>, 2024, p. 1628.</p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-242999&utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 24 aprile 2025, Sytnyk c. Ucraina</a></p>



<p><strong>Equità processuale &#8211; imparzialità oggettiva del giudice &#8211; ricorrente condannato per corruzione &#8211; mancata valutazione delle prove a difesa &#8211; il giudice è coinvolto come testimone in una indagine parallela &#8211; violazione</strong></p>



<p>Il ricorrente è un funzionario pubblico condannato per corruzione ed il suo nominativo è inserito a tempo indeterminato nel pubblico registro ucraino dei funzionari corrotti. Egli adisce la C.edu lamentando l’iniquità del processo svoltosi nei suoi confronti ai sensi dell’art. 6 comma 1 Cedu. Nel dettaglio, secondo il ricorrente, da una parte le autorità nazionali avrebbero omesso di procedere alla valutazione delle prove a difesa prendendo in considerazione solo le, peraltro vaghe, prove dell’accusa (§ 67) e, dall’altra, l’imparzialità di uno dei giudici sarebbe stata dubbia (§ 69). I giudici di Strasburgo, in accoglimento del ricorso, concludono per la violazione del principio di equità processuale sotto entrambi i profili. Quanto al primo, la C.edu rileva come la condanna del ricorrente si sia effettivamente basata su prove inconsistenti, financo contraddittorie, senza alcuna valutazione delle prove testimoniali a difesa, oltretutto nel contesto di un’arbitraria distribuzione dell’onere della prova (§ 80-82); quanto al secondo, richiamata la propria giurisprudenza in materia di imparzialità oggettiva dell’organo giudicante (§ 84-86), la C.edu esclude che il giudice in questione potesse apparire effettivamente imparziale poiché coinvolto come testimone in un’indagine parallela (§ 90). (<em>Stefania Basilico</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: V. Sirello,&nbsp;<em>Questioni in tema di imparzialità oggettiva del giudice</em><em>,&nbsp;</em>in&nbsp;<em>Riv. it. dir. proc. Pen</em><em>.,&nbsp;</em>2024, p. 1249;<em>&nbsp;</em>F. Ertola,&nbsp;<em>Esigenze di imparzialità nel processo penale</em>,&nbsp;<em>ivi</em>, 2019, p. 2235; L. Pressacco,&nbsp;<em>Imparzialità del giudice e responsabilità del magistrato</em>,&nbsp;<em>ivi</em>, 2018, p. 1837.</p>



<p><strong>ART. 8 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-242532&utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 3 aprile 2025, Kulak c. Slovacchia</a></p>



<p><strong>Perquisizione dello studio legale del ricorrente e sequestro del computer per quasi quindici mesi &#8211; assenza di mandato di perquisizione e di controllo successivo &#8211; il diritto interno non garantisce la conservazione del materiale soggetto al segreto professionale ed estraneo all’indagine &#8211; violazione</strong></p>



<p>Nel corso di un’indagine per corruzione, le autorità nazionali perquisiscono lo studio legale del ricorrente e sequestrano il computer dello stesso per quasi quindici mesi. Invocando l’art. 8 Cedu ed il segreto professionale (§ 53), il ricorrente sostiene di aver subito un’interferenza arbitraria in quanto la perquisizione è avvenuta in assenza di mandato nonostante mancassero ragioni d’urgenza e, inoltre, il diritto interno non contempla uno strumento di controllo successivo (§ 57-58); ancora, quest’ultimo nemmeno garantisce che il materiale soggetto al segreto professionale ed estraneo all’indagine sia adeguatamente conservato (§ 60). I giudici di Strasburgo, premessa l’applicabilità dell’art. 8 Cedu agli studi legali (§ 73) e la peculiare garanzia di proteggere la riservatezza della corrispondenza tra gli avvocati ed i clienti (§ 75), accolgono il ricorso. Da una parte, accertano nella specie l’effettivo difetto dell’urgenza legittimante una perquisizione senza mandato (§ 81) e, dall’altra, la mancanza di adeguate garanzie idonee a bilanciare tale assenza come, a titolo esemplificativo, la possibilità di procedere ad un efficace controllo successivo (§ 84). Ancora, la carenza nell’ordinamento giuridico nazionale di adeguate forme di protezione dei dati estranei all’indagine soggetti al segreto professionale costituisce un’interferenza non conforme al paradigma convenzionale invocato (§ 88). (<em>Stefania Basilico</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici<strong>:&nbsp;</strong>F. Ertola,&nbsp;<em>Ambiti di tutela della privatezza</em>, in&nbsp;<em>Riv. it. dir. proc. pen.</em>, 2022, p. 1745.</p>



<p><strong>ART. 10 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22respondent%22:[%22ARM%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22],%22itemid%22:[%22001-242528%22]}?utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, Sez. V, 3 aprile 2025, H.G. c. Armenia</a></p>



<p><strong>Libertà di raccogliere e diffondere informazioni – Uso della forza nei confronti di un giornalista che effettua riprese – sequestro della videocamera il loro intervento su un manifestante – Ingerenza illegittima non “necessaria in una società democratica” – Violazione</strong></p>



<p>Un giornalista&nbsp;<em>freelance</em>&nbsp;di origine armena, H.G., ricorreva alla Corte EDU lamentando la lesione dell’art. 10 CEDU in quanto, durante una manifestazione occorsa il 19 luglio 2016 nel quartiere di Sari Tagh in Yerevan (Armenia), la polizia gli aveva impedito di continuare a filmare quanto stava accadendo intorno a lui e, nello specifico, tra i manifestanti e le stesse forze dell’ordine. &nbsp;La vicenda traeva origine dai fatti del 17 luglio 2016, quando un gruppo di oppositori politici aveva assaltato una stazione di polizia a Yerevan chiedendo la liberazione del principale&nbsp;<em>leader</em>&nbsp;politico di opposizione e le dimissioni dell’allora presidente armeno. Come noto, dopo questo avvenimento la città di Yerevan era stata teatro di numerose (ed infuocate) contestazioni. In una di queste proteste, appunto quella verificatasi la sera del 19 luglio 2016, era presente anche il ricorrente in qualità di giornalista, sebbene sprovvisto del relativo “cartellino” identificativo. &nbsp;Quando la polizia aveva circondato un manifestante, il ricorrente aveva tentato di filmare l’accadimento. A quel punto, però, i poliziotti, benché avvertiti da un collega di H.G. che questi era un giornalista, si erano comunque avventati contro di lui. In particolare, da un video messo a disposizione della Corte, si udivano due poliziotti rivolgersi con tono minaccioso al ricorrente: uno che gli diceva “Chi stai filmando, eh?”, mentre l’altro che gli diceva “Non ho ancora cancellato [il video]; [lo] cancellerò…” (§ 9). Dal filmato, inoltre, risultava possibile ricostruire la dinamica dell’intera aggressione patita dal ricorrente. Infatti, mentre i suddetti operatori di polizia intimorivano il giornalista, altri si erano avventati contro di lui bloccandolo e colpendolo ripetutamente e strappandogli di mano sia il cellulare sia la videocamera con cui stava lavorando. Quest’ultima gli era stata restituita soltanto dopo diverso tempo (e, tra l’altro, grazie all’intervento di un altro ufficiale); tuttavia alcuni video della manifestazione erano stati cancellati. &nbsp;A seguito dell’evento, veniva aperta un’indagine in relazione –&nbsp;<em>inter alia</em>&nbsp;– ai reati di cui agli artt. 308, para. 1 (abuso di autorità), 309, para. 1 (eccesso di autorità) e 164, para. 2 (ostacolo all’esercizio di lecita attività giornalistica, commesso da un pubblico ufficiale) (§ 13). Tuttavia, a fronte della mancanza di progressi investigativi, in data 13 aprile 2023, l’avvocato del ricorrente aveva ricusato il procuratore. Sul punto occorre specificare che, al tempo del processo davanti alla Corte EDU, non si aveva evidenza dell’esito di tale azione né l’indagine penale aperta in Armenia risultava chiusa (§ 33). &nbsp;Proprio per quest’ultima ragione, e cioè per l’asserito mancato esperimento di tutti i rimedi domestici, l’Armenia eccepiva l’inammissibilità del ricorso di H.G. davanti alla Corte EDU (§§ 41 e 42). Dal canto suo, invece, il ricorrente rilevava che l’indagine penale non costituiva un rimedio effettivo e, pertanto, il suo ricorso non poteva dirsi inammissibile (§§ 43 – 45). Non potendosi trascurare che, a distanza di anni dall’inizio dell’indagine, la stessa non aveva portato alcun risultato, la Corte – da ultimo – dichiarava l’ammissibilità del ricorso (§ 51). Passando al merito, il ricorrente evidenziava come la condotta tenuta dai poliziotti avesse determinato una illegittima lesione della sua libertà di espressione (§ 57). Tale ricostruzione veniva accolta dalla Corte, secondo cui era evidente che la condotta del ricorrente configurava l’esercizio del diritto raccogliere informazioni a fini di cronaca. Per tali motivi, tenuto conto dell’aggressione da questi subita per mano dei poliziotti e della contestuale sottrazione della videocamera, risultava pacifico – secondo i giudici di Strasburgo – che l’espletamento del lavoro giornalistico di H.G. fosse stato ostacolato (§ 62). La Corte si chiedeva, da ultimo, se tale impedimento potesse dirsi in qualche modo giustificato e, quindi, “necessario in una società democratica”&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 10, co. 2 CEDU. Ebbene, anche a tale quesito non si dava risposta positiva, atteso che il ricorrente non era armato né aveva tenuto un comportamento violento e che, inoltre, non era stata fornita alcuna prova idonea a dimostrare la sussistenza di un legittimo scopo quanto al contegno tenuto dagli operatori di polizia (§ 64). (<em>Margherita Ricci</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: M. Crippa,&nbsp;<em>La pubblicazione di dichiarazioni diffamatorie altrui: la Corte EDU condanna l’Italia per la violazione del diritto di cronaca in relazione all’omicidio Tobagi,&nbsp;</em>in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2020, 2, p. 1164; M. Crippa,&nbsp;<em>La violazione della libertà di stampa nell’ordinamento turco: ancora una condanna della Corte EDU per la custodia cautelare,&nbsp;</em>in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2021, 1, pp. 336-337; B. Fragasso,&nbsp;<em>Diritto alla libertà di espressione degli avvocati e sanzioni disciplinari: la Corte Edu condanna la Polonia per violazione dell’art. 10 CEDU</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2023, 3, p. 1240; L. Franzetti,&nbsp;<em>I confini della libertà di espressione in caso di vilipendio alla bandiera</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2023, 4, pp. 1665-1666.</p>



<p><strong>ARTT. 3 e 14 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22itemid%22:[%22001-242861%22]}?utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, Sez. III, 29 aprile 2025, D. e altri c. Russia</a></p>



<p><strong>Interruzione di una conferenza LGBT – Perquisizioni personali illegittime da parte delle forze dell’ordine –&nbsp;<em>test</em>&nbsp;obbligatorio antidroga in assenza di indizi in ordine all’assunzione o detenzione di stupefacenti – Umiliazione e svilimento intenzionali motivati da omofobia – Indagine inefficace – Violazione</strong></p>



<p>Sei cittadini russi adiscono la Corte europea denunciando il&nbsp;<em>raid</em>&nbsp;illegittimamente operato dalla polizia russa in data 5 dicembre 2020 a Yaroslavl (Russia), quando le forze dell’ordine avevano violentemente interrotto la conferenza sui diritti umani e sull’attivismo LGBT cui i ricorrenti stavano partecipando. In particolare, forze speciali della polizia (indossando passamontagna e filmando il loro intervento) avevano fatto irruzione intorno alle tre del pomeriggio nel luogo in cui si stava tenendo l’evento. Essi avevano costretto gli undici partecipanti a restare a lungo in piedi davanti al muro, li avevano poi perquisiti ed interrogati e ne avevano registrato i documenti di identità. &nbsp;Nonostante i ricorrenti avessero chiesto spiegazioni in ordine al controllo che stavano subendo, non era stata fornita loro alcuna giustificazione in merito e, anzi, agli stessi erano stati rivolti dalla polizia epiteti ingiuriosi concernenti il loro presunto orientamento sessuale. &nbsp;Non solo. Sebbene, la perquisizione personale e locale non avesse dato alcun esito favorevole quanto alla presenza di droghe, tutti i partecipanti al<em>&nbsp;workshop</em>&nbsp;erano stati condotti in ospedale per essere sottoposti obbligatoriamente ai&nbsp;<em>test</em>&nbsp;antidroga (§§ 5 e 6). Gli esami erano risultati negativi; ciononostante, i partecipanti erano stati rilasciati soltanto intorno alle nove di sera, a seguito di ulteriori interrogatori. Dopo gli avvenimenti descritti, i ricorrenti avevano denunciato all’autorità russa l’illegittimità della condotta tenuta dai poliziotti, ritenendo che la stessa configurasse un abuso di potere penalmente rilevante ai sensi dell’art. 286 del loro Codice Penale. Cionondimeno, alle loro segnalazioni non era seguita alcuna incriminazione (§§ 10 e 11). &nbsp;Davanti alla Corte i ricorrenti lamentavano – prima di tutto – la violazione degli artt. 3 e 14 CEDU in quanto gli stessi, durante l’intervento della polizia, erano stati sottoposti a trattamenti discriminatori e che avevano ingenerato in loro un grave senso di paura, di angoscia e di umiliazione. In aggiunta, essi eccepivano anche che in Russia non era stata condotta alcuna indagine effettiva sulla illiceità della condotta tenuta dalla polizia (§ 19). I giudici di Strasburgo, partendo proprio da quest’ultima doglianza, rilevavano&nbsp;<em>in primis</em>&nbsp;la mancanza di prove in ordine alla necessità di esperire i&nbsp;<em>test&nbsp;</em>antidroga. Inoltre, considerando la ben documentata ostilità russa verso la comunità LGBT all&#8217;epoca dei fatti, statuivano che l’autorità giudiziaria russa avrebbe dovuto accertare se le azioni della polizia fossero state motivate o meno da intenti discriminatori riconnessi al presunto orientamento sessuale dei partecipanti al<em>&nbsp;workshop&nbsp;</em>(§ 24). Atteso che il Ministero dell’Interno russo aveva respinto le denunce senza divulgare i risultati dell’inchiesta e che i giudici russi non erano entrati nel merito ritenendo di non avere giurisdizione sulla vicenda, le autorità russe si erano limitate ad affermare che le azioni della polizia erano state legittime e prive di movente omofobico. Secondo la Corte, quindi, proprio la mancanza di una indagine efficace sull’intento discriminatorio o meno perseguito dalla polizia costituiva la prima causa di violazione degli artt. 3 e 14 CEDU (§§ 24 e 25). In aggiunta a ciò, tali articoli risultavano violati perché gli operatori di polizia avevano agito sostanzialmente al fine di umiliare i ricorrenti. Ciò si evinceva dal fatto che né delle perquisizioni né dei&nbsp;<em>test</em>&nbsp;antidroga fosse stato redatto verbale, nonché dagli epiteti dispregiativi rivolti ai manifestanti. Secondo la Corte, quindi, il comportamento del tutto inappropriato e minaccioso tenuto dalla polizia durante i fatti del 5 dicembre 2020 e le motivazioni omofobiche alla base dello stesso non potevano che avere comportato una lesione della dignità umana dei ricorrenti (§§ 28 &#8211; 25). Per i profili relativi alla libertà di riunione e di associazione, v.&nbsp;<em>infra sub&nbsp;</em>art. 11 CEDU. (<em>Margherita Ricci</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: D. Sibilio,&nbsp;<em>L’esame coatto delle urine tramite catetere, finalizzato all’ottenimento di prove, costituisce trattamento inumano e degradante, secondo la Corte di Strasburgo</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,&nbsp;</em>2019, 4, p. 2252.</p>



<p><strong>ART. 11 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22itemid%22:[%22001-242861%22]}?utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, Sez. III, 29 aprile 2025, D. e altri c. Russia</a></p>



<p><strong>Interruzione di una conferenza in materia LGBT da parte della polizia russa – ingerenza sproporzionata e lesiva della libertà di riunione dei partecipanti –&nbsp;<em>Chilling effect</em>&nbsp;conseguente alle modalità dell’irruzione e al comportamento delle autorità nazionali nei confronti dei ricorrenti – restrizione della libertà di riunione non “necessaria in una società democratica” – Violazione</strong></p>



<p>Per la ricostruzione dei fatti e i profili relativi alla proibizione della tortura congiuntamente al divieto di discriminazione, v.&nbsp;<em>supra sub&nbsp;</em>artt. 3 e 14 CEDU. I ricorrenti si dolevano del fatto che l’interruzione del seminario avesse comportato una lesione della loro libertà di riunione e di associazione. Tale rimostranza trovava il pieno favore della Corte, secondo cui l’interruzione dell’evento aveva comportato una restrizione della libertà di riunione e di associazione rilevante&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 11 CEDU (§ 46). &nbsp;Infatti, pur non potendosi ignorare che il&nbsp;<em>workshop</em>&nbsp;si era svolto nel periodo in cui in Russia erano ancora in vigore le restrizioni per il COVID-19 e che, secondo la polizia, le relative misure non erano state pienamente rispettate dai partecipanti, la Corte sottolineava comunque l’inaccettabilità delle modalità usate dalle forze dell’ordine. Pertanto, secondo i giudici, il contegno della polizia non poteva dirsi “necessario in una società democratica”&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 11, co. 2 CEDU (§ 47). Al contrario, tale comportamento aveva senz’altro ingenerato il cd.&nbsp;<em>chilling effect</em>, scoraggiando i ricorrenti dal partecipare in futuro a raduni simili, problema successivamente aggravato dal fatto che le autorità nazionali avevano privato i ricorrenti anche dell’opportunità di ottenere una qualche riparazione per la violazione dei loro diritti. Tutto questo, quindi, non poteva che portare alla conclusione che vi era stata un’interferenza sproporzionata nell’esercizio del diritto dei ricorrenti alla libertà di riunione (§ 48). (<em>Margherita Ricci</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: C. Cataneo,&nbsp;<em>L’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza al fine di disperdere una riunione pacifica non autorizzata integra una violazione dell’art. 11 CEDU</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,&nbsp;</em>2021, 1, pp. 311-312.</p>
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		<title>Al via la campagna per fermare i rimpatri &#8220;volontari&#8221; dai paesi di transito</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 08:48:04 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Associazione Per i Diritti umani aderisce alla seguente campagna: I rimpatri volontari assistiti da paesi di transito quali Libia e Tunisia non sono affatto volontari: sono l&#8217;unica via di fuga per persone intrappolate in&#46;&#46;&#46;</p>
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<p></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/03/agi.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="940" height="1024" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/03/agi-940x1024.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17943" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/03/agi-940x1024.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 940w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/03/agi-275x300.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 275w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/03/agi-768x837.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/03/agi.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 1080w" sizes="(max-width: 940px) 100vw, 940px" /></a></figure>



<p></p>



<p>Associazione Per i Diritti umani aderisce alla seguente campagna: </p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td></td></tr><tr><td><a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeFuBoPryUp1BrYxBqIoT/uOUSrPpgRzUc?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></td></tr><tr><td><em>I rimpatri volontari assistiti da paesi di transito quali Libia e Tunisia non sono affatto volontari: sono l&#8217;unica via di fuga per persone intrappolate in situazioni di violenza generalizzata e abuso. Italia ed Europa continuano a finanziare questi programmi senza garanzie di protezioned e esponendo le persone a ulteriori rischi nei paesi di origine. Asgi, ActionAid Italia, A Buon Diritto, Differenza Donna, Lucha y Siesta, Spazi Circolari e Le Carbet lanciano la campagna&nbsp;<strong>Voluntary Humanitarian Refusal</strong>&nbsp;per denunciare questa pratica e richiedere un cambiamento radicale nelle politiche migratorie europee.</em>&nbsp;Un rimpatrio può essere considerato davvero volontario se la decisione è libera e informata, se non vi è alcuna coercizione fisica o psicologica e se esistono per la persona che lo richiede alternative reali al rimpatrio, come l&#8217;accesso a forme di protezione e a canali di migrazione regolare. Tuttavia, nei paesi di transito come la Libia e la Tunisia queste condizioni sono sistematicamente assenti: le persone migranti sono costrette a ricorrere ai rimpatri per sfuggire a situazioni di violenza, torture e sfruttamento e non per una scelta libera, non possono accedere a forme di protezione legale né a canali di migrazione regolare, e il rimpatrio le espone spesso a rischi nei paesi di origine.&nbsp;&nbsp;Da anni, l&#8217;Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) e gli Special Rapporteurs sui diritti dei migranti denunciano queste criticità. Eppure l’Italia e l’Europa continuano a finanziare i programmi di rimpatrio “volontario” da paesi di transito senza garanzie effettive di protezione.</td></tr><tr><td>Proprio per denunciare l’uso strumentale e distorto dei rimpatri volontari assistiti dai paesi di transito nasce la campagna&nbsp;<em><strong>Voluntary Humanitarian Refusal: una scelta che non puoi rifiutare,</strong></em>&nbsp;lanciata dalle organizzazioni Asgi, ActionAid Italia, A Buon Diritto, Differenza Donna, Le Carbet, Lucha y Siesta e Spazi Circolari.&nbsp;</td></tr><tr><td><a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeG13GYgvfzAfxOFvobOj/K0G4aCWqW6H6?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Il Manifesto</a></td></tr><tr><td><em>“Quando l’unica alternativa è restare intrappolati in condizioni disumane, parlare di ‘volontarietà’ è una finzione che nasconde una grave violazione del principio di non-refoulement. In parallelo alle azioni legali contro i finanziamenti italiani ai rimpatri volontari dai paesi di transito, con questa campagna chiediamo l’adozione di politiche realmente rispettose del diritto di asilo e della libertà di movimento</em>”, dichiara l’Avv.&nbsp;<strong>Lorenzo Trucco</strong>, presidente dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI).&nbsp;</td></tr><tr><td>­</td></tr><tr><td>­</td></tr><tr><td>Come aderire­</td></tr><tr><td>È possibile sostenere la campagna <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeG7uihVsr9KA3DYfmtyz/edPRFfqj7tgA?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>seguendo la pagina Instagram</strong></a> della campagna, dove pubblicheremo interviste ed approfondimenti sul tema, e <strong>firmando il manifesto</strong>: <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeGEmAqKq2JTe92rPlCZF/qJSealr87Xg9?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>Form per organizzazioni</u></a><a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeGLdcz9nDTd8EsA9jV9V/1euA7aGMQGm9?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>Form per adesioni individuali</u></a></td></tr></tbody></table></figure>



<p><strong>Alla campagna e al manifesto hanno già aderito</strong></p>



<p>Associazione Alzaia Onlus Ets</p>



<p>Baobab Experience</p>



<p>Borderline-Europe &#8211; Human Rights Without Borders e.V.</p>



<p>Casa delle Donne contro la violenza ODV</p>



<p>Centro Antiviolenza EOS</p>



<p>Clinica del diritto dell&#8217;immigrazione Roma Tre</p>



<p>EOS Centro Ascolto Donna o.d.v.</p>



<p>Europasilo</p>



<p>International Rescue Committee Italia</p>



<p>Italiani Senza Cittadinanza</p>



<p>Maldusa Project</p>



<p>Melting Pot Europa</p>



<p>Nazione Umana</p>



<p>Sea Punks e.V.</p>



<p>SOS Humanity e.V.</p>



<p>Sportello Sans Papiers di Arci Porco Rosso</p>



<p>The Tunisian Forum for Social and Economic Rights FTDES</p>



<p><a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeGSV57ykOdmcKhSthnjl/ceYXuvvUKgCV?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em><u>L’elenco continuerà qui</u></em></a></p>
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		<title>&#8220;America latina. Diritti negati. Venezuela&#8221;. Un bacio al cecchino</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 12:30:46 +0000</pubDate>
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<p><br></p>



<p>di Tini Codazzi</p>



<p></p>



<p>Il Venezuela si trova in un momento cruciale: più di due anni fa, la leader dell&#8217;opposizione Maria Corina Machado aveva dichiarato che questa lotta era lunga e che non sarebbe stato facile, nonostante questo, il popolo ha creduto in lei, si è fidato al cento per cento e in pochissimo tempo la Machado è diventata non<br>solo una leader politica, bensì una leader spirituale, capace di muovere migliaia di persone. La maggior parte dei venezuelani, dentro e fuori la nazione, ha ascoltato il suo appello per la libertà e la democrazia, ha creduto e ancora crede che il paese possa liberarsi da questo incubo. Il popolo venezuelano ha lottato molto per raggiungere un obbiettivo, senz’altro il più importante degli ultimi 30 anni, che nel 2025 si realizzerà.<br>Giovedì 9 gennaio, il popolo venezuelano è sceso in piazza per ribadire il proprio pensiero, per dire a Nicolás Maduro e alla sua cerchia tirannica e assassina che devono andarsene, che nessuno gli crede più e che nessuno li vuole più.<br>Il presidente eletto González Urrutia ha inaugurato il 2025 facendo un tour in alcuni Paesi dell&#8217;America Latina. Arrivato a Buenos Aires, è stato accolto dal presidente Milei e da una grande comunità di venezuelani che hanno riempito la Plaza de Mayo, dove si trova la Casa Rosada, sede del governo argentino. Immagini incredibili e commoventi. Successivamente, si è recato negli Stati Uniti per incontrare il<br>presidente Biden e una delegazione del presidente eletto Trump, poi ha fatto tappa anche in Uruguay e a Panama, dove i governi di questi Paesi hanno ribadito il loro sostegno. Nel frattempo, il presidente colombiano Petro ha dichiarato che non avrebbe partecipato in qualità di ospite all&#8217;inaugurazione del 10 gennaio, in quanto le elezioni dello scorso anno non si sono svolte democraticamente. Un colpo per Maduro che ha sempre considerato Petro un amico e alleato nella regione.<br>Il narco regime è in agonia e il suo unico strumento è la violenza: armi puntate contro il popolo, gli attivisti, i politici dell&#8217;opposizione e le loro famiglie, sequestri e torture. Tre giorni fa, uomini incappucciati non identificati hanno rapito il genero del presidente. Si tratta di un&#8217;esacerbazione della violenza che i venezuelani conoscono bene, l&#8217;abbiamo già vista più di una volta in questi 25 anni di dittatura, ma ciò che è cambiato è l&#8217;elemento di “nervosismo” di questa violenza. Il 9 gennaio Caracas era militarizzata. Tuttavia, in diverse città del Paese dove la gente è scesa in piazza, la polizia non ha aggredito la folla, non l&#8217;ha repressa o maltrattata, il che indica che il sistema poliziesco e militare non appartiene più al cento per cento al regime, ma si sta gradualmente spostando dalla parte della democrazia e di ciò che è giusto. Non abbiamo ancora vinto la guerra, ma abbiamo vinto battaglie molto importanti. Il 9 gennaio Maria Corina Machado è uscita dalla clandestinità, è scesa in piazza e ha parlato alla folla, che ha risposto con forza, coraggio e determinazione. Cecchini e polizia, agli ordini del regime, circondavano le strade e la piazza dove Maria Corina stava parlando. Con un gesto che passerà alla Storia, Maria Corina ha alzato gli occhi al cielo, ha visto uno dei cecchini sul tetto di un edificio vicino e lo ha salutato con un bacio. Un gesto intelligente, sincero e non di sfida. Subito dopo è stata intercettata dalla polizia del regime mentre lasciava la manifestazione, è stata sequestrata, maltrattata e il conducente della moto che la stava portando via è stato ferito ad una gamba. È stata rilasciata poche ore dopo. Il conducente della moto è stato sequestrato e in questo momento è scomparso. Più di 24 ore dopo, María Corina ha spiegato la dinamica del sequestro express. Per questa ragione, Machado ha suggerito al presidente eletto di non entrare nel Paese, in quanto non c’erano e non ci sono le condizioni di sicurezza perché González Urrutia possa insediarsi come presidente. Così è stato. González Urrutia si trova attualmente nella Repubblica Dominicana.<br>Il piccolo barlume di speranza che avevamo riposto nel 10 gennaio si è spento, ma non siamo affatto sconfitti, non abbiamo perso la fede, né smettiamo di lavorare per la libertà. Tutte le conquiste ottenute negli ultimi anni grazie alla leadership di María Cristina e dei suoi alleati sono enormi e molto importanti.<br>Nicolás Maduro si è insediato come illegittimo presidente in una piccola stanza blindata di Miraflores, il Palazzo del Governo, circondato dai suoi fedeli criminali e alla presenza di soli due “presidenti”, criminali quanto lui: Daniel Ortega, presidente del Nicaragua, e Miguel Díaz Canel, presidente di Cuba. Nel frattempo, Il mondo democratico lo rifiuta apertamente e dichiara che il nuovo presidente è González Urrutia. Da quasi tutta America e da tutta Europa piovono critiche feroci a Maduro. La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha pubblicato sui social: “Restituite il Venezuela al popolo. Maduro dovrebbe affrontare la giustizia, non prestare un giuramento illegittimo. La libertà deve prevalere. Il Venezuela è libero”. Anche le parole dell’Alto rappresentante Ue per Affari esteri e sicurezza Kaja Kallas sono state contundenti: “L’Unione Europea sostiene il popolo venezuelano nella difesa della democrazia: Maduro è privo di ogni legittimità democratica”. Il governo americano ha aumentato la taglia sulla testa di Maduro, adesso vale 25 milioni di dollari, quella di Diosdado Cabello, la mente diabolica di questo regime, vale anch&#8217;essa 25 milioni. È appena entrato in gioco anche il ministro della Difesa, Vladimir P. López, la cui testa ora vale 15 milioni. Tra circa 10 giorni Donald Trump si insedierà alla Casa Bianca e Marco Rubio, il nuovo Segretario di Stato, vecchio nemico di Maduro e conosciuto per le sue posture estreme verso regimi latinoamericani come appunto, quello del Venezuela. Rubio metterà tra le sue priorità la regione latinoamericana. Sono innumerevoli le sue dichiarazioni contro Maduro e le sue proposte di legge al Senato americano per mettere il bastone tra le ruote e togliere ossigeno al regime. Sue sono le seguenti dichiarazioni: “Nell&#8217;interesse della sicurezza nazionale statunitense e della stabilità regionale, Maduro deve essere consegnato alla giustizia per i suoi crimini contro il popolo venezuelano”. (Lettera al procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland che chiede l&#8217;arresto di Maduro nel giugno 2022). “Diosdado Cabello non è semplicemente un leader politico, è il moderno Pablo Escobar del Venezuela, un trafficante di droga”. (Commento durante un&#8217;audizione al Senato nel luglio 2017) La differenza adesso qual è: Marco Rubio sarà Segretario di Stato degli Stati Uniti di America.<br>Miraflores trema. Miraflores agonizza. Maduro ha perpetrato un colpo di Stato e la comunità internazionale lo sa. Continuiamo a lavorare internamente ed esternamente per raggiungere l&#8217;obiettivo #HastaElFinal.</p>
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		<title>&#8220;America latina. Diritti negati&#8221;. “Venezuela libero” vince tutti i round</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2024 08:57:16 +0000</pubDate>
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<p><br></p>



<p>di Tini Codazzi </p>



<p>Stiamo vincendo tutti i round in questa lotta per la libertà e per la verità.<br>Il premio Sacharov assegnato dal Parlamento Europeo, Il premio Bruno Leoni assegnato dall’Istituto Bruno Leoni, Il Premio Internazionale di Democrazia assegnato dalla Associazione Internazionale di Consultori Politici (IAPC), Il Premio Vaclav Havel dei diritti umani assegnato dall’Assemblea Parlamentaria del Consiglio d’Europa. Tutti per Maria Corina Machado. Primo round vinto.<br>Paesi europei e americani che a 4 mesi dalle elezioni in Venezuela riconoscono Edmundo González Urrutia<br>come presidente eletto della nazione, in primis gli Stati Uniti. Altri non meno importanti come Argentina, Cile, Canada, Panama, Costa Rica, Repubblica Dominicana, El Salvador, Peru, Ecuador, Uruguay, Il Parlamento Europeo, Italia e Francia. Secondo round vinto.<br>Tanti altri come Colombia, Messico, Brasile e L’Unione Europea che non riconoscono apertamente a González Urrutia, ma che si mantengono cauti chiedendo trasparenza e la presentazione ufficiale dei verbali elettorali e che con il trascorrere del tempo hanno già capito che il regime non potrà soddisfare questa richiesta. Non ancora vinto ma ci stiamo lavorando dal punto di vista diplomatico.<br>I verbali elettorali originali che possono essere verificati con QR code stanno facendo il giro dell’America Latina. Dopo aver approdato negli Stai Uniti nelle mani del Centro Carter e dell’Organizzazione degli Stati<br>Americani, hanno volato in Colombia, in Uruguay, in Argentina e in Cile. Nei prossimi giorni si aspetta che arrivino in altri paesi. Tutti i documenti sono stati mostrati nei Parlamenti e/o Senati di questi paesi e hanno riscontrato l’appoggio di tutte le forze politiche, senza guardare il colore. Terzo round vinto.<br>Il giro istituzionale che sta facendo il presidente eletto ha avuto effetti molto positivi per quello che riguarda la politica internazionale e la visione globale sulla tragedia venezuelana. I rappresentanti politici e/o i governi di Italia, Germania, Francia, Norvegia, Svezia, Portogallo, Danimarca… hanno manifestato pieno appoggio verso la democrazia, verso il rispetto delle scelte del popolo e verso la difesa e il rispetto dei diritti umani. In particolare, Italia si è dichiarata apertamente a favore del presidente eletto, considerandolo vincitore e ufficialmente “presidente eletto”. Quarto round vinto.<br>Non eravamo mai arrivati a questo punto. Non avevamo mai incontrato la fiducia e il pieno sostegno di gran parte del mondo democratico occidentale. I passi fatti sono stati da giganti e i round li abbiamo vinti tutti grazie a strategie molto intelligenti e gestite nel pieno della democrazia e del rispetto verso il popolo.<br>Senz’altro la lotta la stiamo vincendo.<br>Al contrario, il regime sta perdendo tutti i round e lo sa. È più solo che mai, anche storici alleati come Brasile o Colombia continuano a dichiarare che le elezioni non sono state “molto” trasparenti, dopo 4 mesi aspettano ancora che il regime mostri i verbali, cosa che non riuscirà mai a fare, lo sa il regime e lo sanno i governi di questi Paesi. Primo round perso.<br>Lo scorso ottobre c’è stato il Vertice dei Brics in Russia. Maduro era sicuro che sarebbe entrato a far parte del gruppo, tutto contento era andato in Russia, è stato ricevuto da Putin, ma sorprendentemente Brasile si è mostrato sfavorevole e ha votato contro l’inserimento di Venezuela nel gruppo. Maduro è tornato indietro con la coda tra le gambe. Un duro colpo per la cupola corrotta di Venezuela. Secondo round perso.<br>La vittoria di Donald Trump e la assegnazione di Marco Rubio, storico nemico di Maduro, come segretario di Stato e il terzo round perso dal regime.<br>L&#8217;ONG Foro Penal, che guida la difesa dei prigionieri politici in Venezuela, ha recentemente riferito che 169 persone legate alle proteste contro il risultato ufficiale delle elezioni presidenziali del 28 luglio sono state rilasciate. Tuttavia, 1.887 prigionieri politici rinchiusi dopo le elezioni rimangono in carcere. La scorsa settimana ci sono stati diversi rilasci dalle carceri di tutto il Paese, a seguito di una revisione, richiesta dalla Procura della Repubblica. Sabato scorso, il procuratore generale, Tarek William Saab, ha dichiarato che tra venerdì pomeriggio e sabato sono stati “concessi ed eseguiti” 225 provvedimenti di libertà (cautelare, non piena libertà), di cui non ha fornito i dettagli, a persone detenute dopo le proteste contro il risultato ufficiale delle ultime elezioni. Non è la prima volta che il regime usa i prigionieri politici come merce di scambio. Due le ragioni di queste scarcerazioni a sorpresa: la prima è a causa della vittoria di Donald Trump, si dice che Maduro abbia voluto mandargli un messaggio “di pace” e la seconda è l’ennesimo crimine che rappresenta la morte di Jesus Martinez, un prigioniero politico diabetico che è deceduto in carcere per mancanza di attenzione medica. Martinez è stato sequestrato subito dopo le elezioni, era stato rappresentante di lista in un seggio elettorale e come tantissime altre persone aveva annunciato dopo la chiusura del suo seggio la vittoria di González Urrutia. Schedato come tantissimi altri rappresentanti dell’opposizione, è stato perseguitato, sequestrato e poi ucciso. L’inganno non funziona questa volta. Le scarcerazioni non ci fanno dimenticare Martinez, né tutti gli altri morti ammazzati dal regime, non ci fanno dimenticare gli adolescenti che sono ancora in prigione né gli altri 1.887 prigionieri. Nessuno dimentica e nessuno ci crede che questa è una mossa dettata dalla buona volontà, quindi un altro round perso.<br>Il 10 gennaio 2025 è vicino, la pressione internazionale si fa sentire. Maria Corina Machado, Edmundo González Urrutìa e tutto il loro team è al lavoro da tanto tempo per cercare una transizione pacifica e strategica. Per preparare il terreno per l’insediamento del nuovo presidente. Ora come ora, con tutti questi passi, la transizione sarebbe l’unica opzione possibile per salvare il Paese.</p>
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		<title>“In difesa dei difensori”: una guida pratica</title>
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		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 08:52:53 +0000</pubDate>
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<figure class="wp-block-image"><img src="https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2024/01/aerial-193361_1280.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-54050"/></figure>



<p>Pubblicata inizialmente a marzo 2023 dalla&nbsp;<a href="https://fr.boell.org/it/2024/01/09/difesa-dei-difensori?utm_source=rss&utm_medium=rss">fondazione Heinrich-Böll-Stiftung</a>, la guida è ora disponibile in italiano grazie ad ASGI. Questo documento, che include una sezione sulla criminalizzazione della solidarietà in Italia e gli strumenti per contrastarla, è un’importante risorsa per coloro che si impegnano a proteggere i diritti dei migranti.</p>



<p>L’obiettivo principale della guida è fornire un supporto pratico ai difensori dei diritti dei migranti, coloro che promuovono i diritti umani occupandosi specificatamente delle persone in movimento. Questo strumento è essenziale in un’epoca in cui la migrazione è spesso rappresentata come una minaccia e il lavoro dei difensori dei diritti umani diventa sempre più pericoloso.</p>



<p>Non tutti coloro che lavorano nel campo dei diritti umani, tuttavia hanno possibilità di accesso e conoscenza delle risorse necessarie per difendersi da chi si oppone a quanti scelgono la solidarietà. Da qui la necessità di uno strumento che ne promuova la conoscenza.</p>



<p>La guida è stata sviluppata&nbsp;<a href="https://borderviolence.eu/reports/in-defence-of-defenders/?utm_source=rss&utm_medium=rss">basandosi sul lavoro iniziale del Border Violence Monitoring Network</a>&nbsp;che ha svolto delle ricerche sui possibili meccanismi legali, istituzionali e informali da mettere in atto o vagliare nei casi di criminalizzazione dei difensori dei diritti umani. Successivamente, tra luglio e novembre 2023, ASGI ha elaborato la parte sul contesto italiano, concentrandosi sia sulla criminalizzazione realizzata attraverso lo strumento penale, che sulle misure amministrative introdotte nel sistema italiano negli anni più recenti, oltre a tradurre dall’inglese la prima parte concernente l’ordinamento internazionale ed europeo.</p>



<p>I difensori dei diritti dei migranti, nel contesto europeo, sono stati oggetto di un numero crescente di atti di criminalizzazione negli ultimi anni, in Italia soprattutto a partire dal 2017. La criminalizzazione di chi agisce in solidarietà o aiuto delle persone in movimento è stata realizzata, in Italia, in un primo momento attraverso il ricorso al diritto penale e poi tramite la compresenza di misure penali e amministrative: si è verificato un fenomeno di (con)fusione tra i due piani che gli studiosi hanno da tempo etichettato con il nome di crimmigration.</p>



<p>Inoltre, in Italia si è assistito ad un accanimento contro le attività di soccorso nel Mediterraneo. Ciò ha suscitato l’attenzione e le critiche di organismi ONU impegnati a proteggere i Difensori dei diritti umani. Non sono mancati i procedimenti penali avviati anche nei confronti di attivisti e volontari che hanno supportato le persone in movimento mentre si trovavano già sul territorio.</p>



<p>Dal 2017 fino al momento attuale, si è assistito alla costruzione di un processo di criminalizzazione delle ONG impegnate nel soccorso in mare fondato sulla compresenza di diversi fattori: l’aumento dei procedimenti penali nei confronti di membri dell’equipaggio, l’adozione di misure amministrative volte a limitare l’operato delle ONG (dal Codice delle ONG del 2017 alle sanzioni amministrative introdotte nel 2018 e nel 2023), e la promozione di una narrazione mediatica e politica in cui gli attori umanitari sono accostati a trafficanti e organizzazioni criminali. Al tempo stesso, non sono mancati i procedimenti penali avviati anche nei confronti di attivisti e volontari che hanno supportato le persone in movimento mentre si trovavano già sul territorio: emblematici sono i casi di Roma, Udine e Ventimiglia.</p>



<p>Esplorando le possibili azioni di advocacy e gli strumenti di protezione per i difensori dei diritti umani nei casi di criminalizzazione, tenendo conto della portata di possibili repressioni e discriminazioni e delle varie forme che queste possono assumere, la guida rappresenta un’importante risorsa per coloro che si impegnano a proteggere i diritti dei migranti.</p>



<p>“In un’epoca in cui la migrazione è frequentemente rappresentata come una minaccia, è essenziale ribadire la dignità e i diritti di chi si sposta. Il lavoro dei difensori dei diritti umani, in questo contesto, diventa sempre più vitale, ma anche sempre più pericoloso.” – Marc Berthold, Direttore Heinrich-Böll-Stiftung Parigi, Francia e Italia e Lorenzo Trucco, Presidente ASGI APS</p>



<ul><li><a href="https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2024/02/asgi-toolkit-imp-def.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">In difesa dei difensori: Guida pratica ai mezzi legali e agli strumenti di advocacy per chi difende i diritti umani in Europa</a>&nbsp;(IT)</li><li><a href="https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2024/02/In-Defence-Of-Defenders.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">In Defence of Defenders: A practical guide to legal means and advocacy tools for criminalised Human Rights Defenders in Europe</a>&nbsp;(EN)</li></ul>
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		<title>Cosa affrontano i cristiani cinesi fuggiti in Italia in caso di rimpatrio in Cina</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 11:13:30 +0000</pubDate>
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<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/08/3.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="1024" height="577" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/08/3-1024x577.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17676" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/08/3-1024x577.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/08/3-300x169.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/08/3-768x433.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/08/3.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<p><br>Nel luglio 2024, durante una giornata soleggiata e calda, HH si è recata di buon’ora all’Ufficio Immigrazione per verificare l&#8217;esito della propria richiesta di protezione speciale, ma da quel momento non ha più fatto ritorno.<br>Nel pomeriggio, verso le cinque, HH ha inviato un messaggio a un amico: “Aiutami, sono all’Ufficio Immigrazione”. Dopodiché, non è stato più possibile mettersi in contatto con lei. Il giorno successivo, HH è stata rimpatriata in Cina dalle autorità italiane. Cosa significa per i cristiani della Chiesa di Dio Onnipotente fuggiti in Italia a causa della persecuzione religiosa, tornare in Cina?<br>È noto che, dal 2018, anno dell&#8217;entrata in vigore della Nuova Normativa sugli affari religiosi, la persecuzione della fede religiosa da parte del governo cinese è aumentata progressivamente. Milioni di musulmani sono stati imprigionati nei famigerati campi di rieducazione nello Xinjiang, molte chiese sono state demolite e molte chiese domestiche sono state chiuse. I predicatori sono stati pesantemente condannati, e la Chiesa di Dio Onnipotente ha subito le repressioni e le persecuzioni più gravi. Il deputato del Parlamento Europeo Thomas Doss, durante una tavola rotonda del Parlamento Europeo nel 2018, ha dichiarato che la situazione dei cristiani della Chiesa di Dio Onnipotente in Cina è peggiore di quella dei musulmani uiguri.<br>La pandemia di COVID-19, che è durata quattro anni, non ha fermato la repressione della Chiesa di Dio Onnipotente da parte del governo cinese. Il rapporto annuale del 2023 sulle persecuzioni della Chiesa da parte del governo cinese mostra che la persecuzione è aumentata drasticamente negli ultimi anni, con un numero di arresti e condanne che ha raggiunto nel 2023 i massimi livelli dalla<br>scoperta della pandemia.<br>Il rapporto indica che, secondo stime incomplete, nel 2023 almeno 12.463 cristiani della Chiesa di Dio Onnipotente sono stati arrestati, tra quest 5.832 hanno subito torture o sono stati sottoposti a lavaggi del cervello forzati, e almeno 20 cristiani sono stati perseguitati fino alla morte.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/08/2.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-1" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="1024" height="700" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/08/2-1024x700.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17677" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/08/2-1024x700.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/08/2-300x205.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/08/2-768x525.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/08/2-1536x1049.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1536w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/08/2-2048x1399.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<p><br>Un altro dato inquietante è che solo il 15 giugno 2023, nella provincia di Zhejiang in Cina, sono state arrestate 1.043 persone. Alcuni cristiani liberati hanno rivelato che durante gli interrogatori la polizia ha affermato che il sistema di sorveglianza onnipresente, chiamato &#8220;SkyNet&#8221;, ha notevolmente facilitato gli arresti.<br>Molti casi dimostrano che in Cina il sistema di sorveglianza &#8220;SkyNet&#8221;, il monitoraggio dei telefoni, dei droni, e dei localizzatori per biciclette elettriche sono ampiamente utilizzati per monitorare e arrestare i cristiani della Chiesa di Dio Onnipotente, fornendo così &#8220;prove&#8221; per arrestare i cristiani.<br>Per costringere i cristiani a fornire informazioni sulla chiesa e a firmare dichiarazioni in cui abiurano la propria fede, gli agenti di polizia li sottopongono a lavaggio del cervello e a vari tipi di tortura, li privano del sonno per lunghi periodi, li appendono con le manette alle sbarre di metallo di una finestra senza che i piedi tocchino il pavimento, gli infliggono scariche elettriche, pestaggi violenti, e in alcuni casi, somministrano forzatamente farmaci sconosciuti o addirittura li obbligano ad ingerire feci e così via. Molti cristiani sono stati anche costretti a girare video in cui dovevano forzatamente rinnegare la propria fede in Dio.</p>



<p>La gravità delle condanne inflitte ai cristiani di questa Chiesa è sorprendente. Dal 2020 al 2023, il numero dei membri della Chiesa di Dio Onnipotente condannati è aumentato in media del 26% all&#8217;anno per quattro anni consecutivi. Nel 2023 sono state condannate 2.207 persone e ben 1.094 sono state condannate a tre o più anni, pari al 49% del numero totale di condanne. Tra questi, 124 sono stati condannati a sette anni o più, con la pena più lunga che ha raggiunto i 12 anni e sei mesi.<br>La persona più giovane condannata aveva solo 16 anni, mentre la più anziana aveva 84 anni. Molti credenti comuni sono stati condannati a pene pesanti solo per aver posseduto un certo numero di libri elettronici e altro materiale riguardante la fede in Dio.<br>Un cristiano, incapace di sopportare ulteriormente le torture, si è gettato da un edificio, rimanendo invalido. Un altro cristiano con un&#8217;ernia del disco lombare, è stato costretto a stare in piedi per lunghi periodi, finendo per non essere più in grado di prendersi cura di sé. Un cristiano di 63 anni è morto mentre era detenuto in un centro d’indottrinamento forzato, e la polizia ha dichiarato che la sua morte fosse un suicidio. Molti cristiani sono stati privati del sonno: alcuni per 8 giorni, altri fino a 10 giorni e notti consecutive, e in alcuni casi anche per 40 giorni, senza poter dormire su un letto.<br>A causa di questa deprivazione, alcuni cristiani si sono rotti le mani quando si sono assopiti e sono caduti a terra.<br>A causa di un contesto così ostile per vivere e credere, i cristiani della Chiesa di Dio Onnipotente sono stati costretti a fuggire all&#8217;estero, abbandonando tutto. Alcuni di loro sono riusciti a rifugiarsi in Italia. Purtroppo, si trovano nella stessa situazione di HH dopo che la loro richiesta di asilo è stata respinta: in qualsiasi momento potrebbero improvvisamente essere deportati nel Paese d&#8217;origine che<br>vuole condannare a morte i cristiani.<br>Una delle principali norme del diritto internazionale sui rifugiati è il principio di non respingimento.<br>Questo principio afferma che i rifugiati non devono essere rimpatriati in Paesi dove rischiano persecuzioni, prigionia o torture, indipendentemente dal fatto che abbiano ottenuto o meno l&#8217;asilo.<br>Nel 2021, la Svizzera ha respinto una richiesta di asilo di un cristiano della Chiesa di Dio Onnipotente, e il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura ha emesso una sentenza al riguardo.<br>Ha dichiarato che i membri della Chiesa di Dio Onnipotente in Cina, o coloro che vengono rimpatriati dopo che la loro richiesta di asilo è stata respinta all&#8217;estero, &#8220;rischiano la tortura o altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti&#8221;.<br>Facciamo un appello urgente al governo italiano affinché, in conformità con il principio fondamentale di non respingimento dei rifugiati,e con lo spirito di tutela dei diritti umani, non rimpatri i cristiani della Chiesa di Dio Onnipotente nel loro Paese d&#8217;origine, la Cina, dove sono perseguitati, e garantisca loro la più elementare sicurezza personale.</p>



<p><br>Per maggiori dettagli sul rapporto annuale 2023 sulla persecuzione della Chiesa di Dio Onnipotente da parte del governo comunista cinese, clicca sul link:<br><a href="https://www.hidden-advent.org/persecution/annual-report-2023.html?utm_source=rss&utm_medium=rss">https://www.hidden-advent.org/persecution/annual-report-2023.html?utm_source=rss&utm_medium=rss</a></p>



<p></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/08/1.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-2" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="1024" height="700" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/08/1-1024x700.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17678" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/08/1-1024x700.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/08/1-300x205.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/08/1-768x525.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/08/1-1536x1049.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1536w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/08/1-2048x1399.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>
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		<title>L’Italia non è un paese per i difensori dei diritti umani</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 14:13:35 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Il rapporto sullo stato di diritto della Commissione UE evidenzia il restringimento dello spazio civico: continuano gli abusi e le violenze contro attiviste e attivisti. Il 9 luglio, a seguito di una mobilitazione di&#46;&#46;&#46;</p>
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<figure class="wp-block-image"><img src="https://i0.wp.com/www.normativa.largemovements.it/wp-content/uploads/2024/08/LITALIA-NON-E-UN-PAESE.jpg?fit=800%2C800&amp;ssl=1&utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-1749"/></figure>



<p><em>Il rapporto sullo stato di diritto della Commissione UE evidenzia il restringimento dello spazio civico: continuano gli abusi e le violenze contro attiviste e attivisti.</em></p>



<p><strong>Il 9 luglio, a seguito di una mobilitazione di Extinction Rebellion Bologna</strong>, un’ attivista è stata costretta a togliersi le scarpe, i vestiti e la biancheria intima per poi piegarsi sotto gli occhi dell’agente che la stava perquisendo in questura. Un nuovo episodio di violenza che ricorda i fatti del G8 di Genova, le cui&nbsp;<a href="https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/07/10/g8-di-genova-20-anni-dopo-le-violenze-furono-torture_a8508e6a-33d6-4227-8a25-b20d2d35fe97.html?utm_source=rss&utm_medium=rss">violenze sono state qualificate dalla Cassazione e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo come tortura</a>.</p>



<p><strong>L’ennesimo episodio dopo i fatti di Pisa del 23 febbraio 2024</strong>&nbsp;dove la polizia, munita di manganello, ha pestato gli studenti che si sono mobilitati per la Palestina. E ancora,&nbsp;<strong>dopo gli eventi di Roma del 22 dicembre 2023</strong>&nbsp;in cui si sono verificati gravi cariche scontri contro gli studenti che manifestavano a causa del silenzio delle istituzioni sulle problematiche degli studenti.&nbsp;<strong>Trattamenti degradanti, abusi e violenze</strong>&nbsp;<strong>volti a reprimere difensori dei diritti umani</strong>&nbsp;che si mobilitano affinché i governi ascoltino le istanze della società civile e agiscano contro guerre, crisi umanitarie, problemi sociali e la crisi eco-climatica.&nbsp;</p>



<p>Lo scorso 24 luglio anche la<strong>&nbsp;Commissione europea</strong>, attraverso la pubblicazione del&nbsp;<a href="https://commission.europa.eu/publications/2024-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en?utm_source=rss&utm_medium=rss">rapporto annuale sullo stato di diritto</a>,&nbsp;<strong>ha evidenziato le criticità che riguardano lo spazio civico in Italia</strong>, ponendo l’accento sui casi di&nbsp; aggressività verbale nei confronti di organizzazioni impegnate in attività umanitarie e dei casi di violenza segnalati e perpetrati contro chi partecipa a manifestazioni per esprimere il proprio dissenso verso le linee politiche del governo. Come si legge nel rapporto, queste violenze sono spesso perpetrate da polizia nonché da alcuni media ed esponenti politici.&nbsp;</p>



<p>In altre parole,<strong>&nbsp;l’Italia non è un Paese per i difensori dei diritti umani</strong>: non è un sistema democratico in grado di accogliere le istanze del dissenso e di includerle all’interno di un dibattito politico costruttivo e propositivo.&nbsp;</p>



<h2><strong>Difensori dei diritti umani e non vandali, terroristi o criminali</strong>.&nbsp;</h2>



<p>Si tratta di persone che, individualmente o con altri, agiscono per promuovere e/o proteggere i diritti umani in modo pacifico e non violento sui diversi problemi relativi ai diritti sociali e civili fondamentali come il diritto alla vita, a un alloggio adeguato, alla libertà di movimento, alla non discriminazione e ad un ambiente pulito, sano e sostenibile libero dai rischi dei cambiamenti climatici.</p>



<p>Si tratta di persone che continuano a lottare nonostante nel Paese&nbsp;<strong>non si registrano progressi nell’adozione di norme sulla disciplina dell’attività delle lobby&nbsp;</strong>e la rappresentanza dei loro interessi nell’elaborazione delle politiche pubbliche e dove&nbsp;<strong>non vengono previsti adeguati meccanismi di coinvolgimento della popolazione</strong>.&nbsp;</p>



<p>In un Paese dove&nbsp;<strong>suscita molteplici preoccupazioni il deterioramento delle condizioni di lavoro dei giornalisti</strong>&nbsp;– soggetti spesso a diverse forme di intimidazione – e della crisi generale che sta investendo il settore dei media in Italia, la quale di fatto rende&nbsp;<strong>difficile creare un’opinione pubblica informata in modo libero ed indipendente</strong>.&nbsp;</p>



<p>In un Paese dove<strong>&nbsp;manca un’istituzione nazionale che garantisca una tutela completa, efficace ed indipendente dei diritti umani</strong>.&nbsp;</p>



<p>In questo tipo di Paese è sempre più che mai necessario tutelare le diverse espressioni della società civile.&nbsp;</p>



<p><strong>Le realtà firmatarie di questo documento&nbsp;</strong>si uniscono per chiedere di contrastare le narrazioni che dipingono i difensori dei diritti umani ed i loro movimenti come criminali e promuovere la tutela delle loro libertà di espressione, riunione pacifica ed associazione astenendosi da qualsiasi forma di stigmatizzazione, delegittimazione, denigrazione o criminalizzazione verso gli stessi.&nbsp;&nbsp;</p>



<p>L’uso ricorrente di pratiche di disobbedienza civile non deve costituire il pretesto per limitare lo spazio civico e l’esercizio delle libertà fondamentali.</p>



<h2><strong><em>Cosa si intende per “difensori dei diritti umani”?</em></strong></h2>



<p><a href="https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-human-rights-defenders/about-human-rights-defenders?utm_source=rss&utm_medium=rss">Difensore dei diritti umani (in inglese “<em>Human Rights Defender</em>”)&nbsp;</a>è un termine, riconosciuto nella risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni unite&nbsp;<a href="https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n99/770/89/pdf/n9977089.pdf?token=a60z6amazJPpUDeIF9&amp;fe=true&utm_source=rss&utm_medium=rss">A/RES/53/144</a>, che descrive le persone che agiscono in difesa dei diritti umani in modo pacifico. I difensori dei diritti umani, attraverso differenti tipologie di azioni (ad esempio indagando, raccogliendo informazioni o attraverso attività di denuncia), operano per la promozione, la tutela e la realizzazione dei diritti civili e politici, dei diritti economici, sociali e culturali, nonché dei diritti riconosciuti dalle convenzioni internazionali. Per questo&nbsp; motivo si tratta di persone che manifestano bisogni sociali che lo stato non dovrebbe reprimere istituzionalmente.&nbsp;</p>



<p><em>Per informazioni e adesioni al documento si prega di contattare la mail&nbsp;<strong>vicepresidente[@]largemovements.it</strong></em></p>
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		<title>Rapporto annuale di Associazione 21 luglio sulla condizione dei rom in Italia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 09:14:50 +0000</pubDate>
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<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/06/rom.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="845" height="321" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/06/rom.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17589" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/06/rom.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 845w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/06/rom-300x114.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/06/rom-768x292.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w" sizes="(max-width: 845px) 100vw, 845px" /></a></figure>



<p></p>



<p>Presentato lo scorso 9 aprile presso la Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”, il Rapporto annuale di Associazione 21 luglio che fotografa la condizione delle comunità rom e sinte in Italia. L’evento è stato organizzato su iniziativa della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei Diritti Umani del Senato e ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali di diverse città italiane.</p>



<p><strong>Baraccopoli di comunità rom in Italia</strong></p>



<p>In Italia sono presenti diverse forme di alloggio che mirano ad accogliere nuclei familiari rom e sinti individuati su base etnica. Nella maggior parte dei casi, tali soluzioni non rispettano i criteri di adeguatezza stabiliti dagli standard internazionali per il diritto a una sistemazione idonea, mostrando spesso la reiterazione di un carattere segregante e discriminatorio.</p>



<p>Gli&nbsp;<strong>insediamenti formali</strong>&nbsp;consistono in aree create e, solitamente, gestite dalle istituzioni comunali con l’obiettivo di favorire l’accoglienza basata su criteri etnici. Tra questi è possibile registrare anche i cosiddetti&nbsp;<strong>insediamenti semiformali o “tollerati”</strong>, con i quali si intendono quelle aree situate su suolo pubblico, riconosciute in passato come formali, che a causa della progressiva assenza di servizi sono scivolate nella semi-formalità e di conseguenza inserite nella categoria degli insediamenti “tollerati”.</p>



<p>Gli&nbsp;<strong>insediamenti informali</strong>, che si trovano principalmente nelle periferie delle grandi città italiane, si contraddistinguono per l’utilizzo di tende o abitazioni auto-costruite, spesso immerse nella vegetazione o in zone remote e di difficile accesso.</p>



<p>In Italia sono circa&nbsp;<strong>15.800 i rom&nbsp;</strong>e sinti che vivono nelle baraccopoli formali e informali, pari allo&nbsp;<strong>0,03%</strong>&nbsp;della popolazione italiana. Circa&nbsp;<strong>13.300 abitano nelle 119 baraccopoli istituzionali, presenti in 75 comuni e in 13 regioni</strong>. Nelle baraccopoli informali sono stimati circa&nbsp;<strong>2.500 rom</strong>&nbsp;(per ulteriori info: www.ilpaesedeicampi.com).?utm_source=rss&utm_medium=rss</p>



<p>L’aspettativa di vita di quanti presenti in insediamenti monoetnici all’aperto è di almeno 10 anni inferiore a quella della popolazione italiana. Il 55% dei residenti ha meno di 18 anni e sono circa 1.000 i cittadini rom a forte rischio apolidia in Italia.</p>



<p>Nelle baraccopoli informali e nei micro insediamenti la quasi totalità delle persone presenti risulta essere di origine rumena, mentre dei rom e sinti presenti nelle baraccopoli istituzionali si stima che circa il 62% abbia la cittadinanza italiana.</p>



<p>Il numero di rom e sinti presenti negli insediamenti formali e informali è in costante calo dal 2016, anno del primo rilevamento di Associazione 21 luglio, con&nbsp;<strong>un decremento totale ad oggi del 44%, ovvero 12.200 persone in meno.</strong></p>



<p><strong>L’Area Metropolitana di Napoli</strong>&nbsp;è quella nella quale è presente la più alta concentrazione di rom in emergenza abitativa e la città di Napoli registra le più grandi baraccopoli informali d’Italia. La città con il maggior numero di baraccopoli istituzionali è invece la città di Roma.</p>



<p>Le principali&nbsp;<strong>aree residenziali monoetniche</strong>&nbsp;sono registrate nella&nbsp;<strong>Regione Calabria</strong>, nello specifico nei comuni di Cosenza e Gioia Tauro.</p>



<p>In Italia esistono 3&nbsp;<strong>centri di accoglienza</strong>&nbsp;riservati esclusivamente a persone rom. Sono i Centri di Raccolta Rom, presenti nei comuni di Brescia, Latina e Napoli e accolgono un totale di 330 persone riconosciute come rom.</p>



<p>Oltre agli insediamenti fin qui riportati, si registrano anche&nbsp;<strong>insediamenti privati</strong>, terreni di proprietà, spesso ad uso agricolo, nei quali numerose famiglie rom e sinte hanno scelto di stabilirsi nel corso degli anni.</p>



<p>Nelle grandi città metropolitane si possono riscontrare, in forma sempre più diffusa, situazioni in cui nuclei familiari rom di nazionalità rumena ed ex jugoslava, colpiti da sgomberi forzati, trovano rifugio occupando ex fabbriche, capannoni industriali abbandonati o alloggi destinati all’edilizia residenziale pubblica.</p>



<p><strong>La Strategia Nazionale 2021-2030</strong></p>



<p>La Strategia Nazionale di uguaglianza, di inclusione e di partecipazione di Rom e Sinti 2021-2030 è stata adottata con decreto direttoriale del 23.05.2022 e ha sollevato numerose critiche da parte sia della&nbsp;<strong>Commissione Europea</strong>&nbsp;che dalla&nbsp;<strong>società civile</strong>. La prima ha espresso critiche che riguardano anzitutto l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, che risulterebbe mancante dell’autorità necessaria per adempiere con un ruolo adeguato al coordinamento e al monitoraggio delle azioni previste nella Strategia Nazionale 2021-2030.</p>



<p>Anche il “Rapporto di monitoraggio della società civile sulla qualità del quadro strategico nazionale per l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei rom in Italia” ha posto in evidenza, attraverso un’accurata analisi critica, gli specifici punti di debolezza della Strategia Nazionale 2021-2030, legati principalmente a&nbsp;<strong>una Strategia non vincolante che non prevede sanzioni a quelle Amministrazioni che violano apertamente i suoi princìpi</strong>.</p>



<p><strong>La politica dei campi</strong></p>



<p>In Italia fino al 2018 i propositi di superamento dei campi rom si sono tradotti quasi sempre nella loro costruzione e gestione in nome dell’emergenza sociale e di una presunta temporaneità. Dal 2019 sempre più Amministrazioni locali si sono adoperate per avviare e portare a compimento processi di superamento degli insediamenti monoetnici.</p>



<p>Nell’ultimo biennio (2022-2023) le Amministrazioni comunali di&nbsp;<strong>Asti, Lamezia Terme, Prato, Collegno e Roma</strong>&nbsp;si sono impegnate in azioni volte al superamento degli insediamenti presenti sui rispettivi territori.</p>



<p>Da segnalare, come esperienza virtuosa, quella del&nbsp;<strong>Comune di Collegno</strong>, che nell’estate 2023 ha definitivamente superato l’insediamento presente in Strada della Berlia abitato dal 1997 da una comunità rom proveniente dall’ex Jugoslavia. Tutti gli abitanti sono stati ricollocati in abitazioni convenzionali. Anche l’Amministrazione di&nbsp;<strong>Roma Capitale</strong>, nell’estate 2023, ha approvato il “Piano d’azione cittadino” per il superamento di 6 “villaggi attrezzati” della Capitale in cui sono attualmente presenti più di 2.000 persone.</p>



<p><strong>Il commento di Associazione 21 luglio</strong></p>



<p>Secondo Associazione 21 luglio si registra una&nbsp;<strong>marcata consapevolezza</strong>&nbsp;da parte di Amministrazioni comunali di diversi colori politici sulla necessità di superare definitivamente i dispositivi architettonici monoetnici denominati impropriamente “campi nomadi” realizzati a partire dagli anni ’80.</p>



<p>Dal 2021 Associazione 21 luglio lavora a sostegno delle Amministrazioni comunali interessate dalla presenza di comunità rom e sinte in condizione di segregazione ed emergenza abitativa proponendo il&nbsp;<strong>modello MA.REA. (MAppare e REAlizzare comunità),</strong>&nbsp;dal carattere fortemente innovativo e con un approccio partecipativo, già fatto proprio da alcune Amministrazioni.</p>



<p>«Il&nbsp;<strong>momento è storico</strong>&nbsp;– afferma Carlo Stasolla di Associazione 21 luglio –&nbsp;<strong>e particolarmente favorevole</strong>&nbsp;per le 75 Amministrazioni comunali che governano i territori su cui insistono i 119 insediamenti monoetnici, affinché possano<strong>, con coraggio e determinazione</strong>, avviare processi di superamento, per cancellare in forma definitiva quella “vergogna sociale” che fa sì che l’Italia dall’anno 2000 venga considerata nel panorama europeo come il “Paese dei campi”».</p>



<p>È possibile scaricare scaricare il Rapporto Annuale di Associazione 21 luglio ETS “Vie di uscita –<em>&nbsp;La condizione delle comunità rom e sinte in Italia</em>” cliccando&nbsp;<a href="https://www.21luglio.org/2018/wp-content/uploads/2024/04/Rapporto-intero-con-ISBN.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">QUI</a></p>
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		<title>Le critiche al governo italiano per la mancata adesione a una dichiarazione europea sui diritti della comunità LGBT+</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2024 09:14:55 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>(da ilpost.it) Era un documento perlopiù simbolico, l&#8217;Italia non lo ha firmato insieme ad altri 8 paesi e ne è nata una polemica politica Venerdì sera si è saputo che l’Italia non ha aderito&#46;&#46;&#46;</p>
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]]></description>
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<p>(da ilpost.it)</p>



<h2>Era un documento perlopiù simbolico, l&#8217;Italia non lo ha firmato insieme ad altri 8 paesi e ne è nata una polemica politica</h2>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/05/ita.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="1024" height="512" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/05/ita-1024x512.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17559" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/05/ita-1024x512.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/05/ita-300x150.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/05/ita-768x384.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/05/ita.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a><figcaption>La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni (S), con la ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella (D), durante il convegno sulla transizione demografica in Europa, Roma, 12 aprile 2024. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI</figcaption></figure>



<p></p>



<p>Venerdì sera si è saputo che l’Italia non ha aderito a una dichiarazione del Consiglio dell’Unione Europea che aveva l’obiettivo di promuovere nei paesi membri politiche di uguaglianza e rispetto dei diritti umani verso le persone della comunità LGBT+. Ne sono nate molte critiche al governo italiano di Giorgia Meloni, soprattutto da membri dei partiti dell’opposizione.</p>



<p>Il Consiglio dell’Unione Europea è l’organo in cui sono rappresentati i governi dei 27 paesi membri e detiene il potere legislativo insieme al parlamento. La dichiarazione era stata proposta dalla presidenza di turno belga in occasione della Giornata mondiale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia: è&nbsp;<a href="https://belgian-presidency.consilium.europa.eu/media/kvibjar1/declaration-final.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">un documento</a>&nbsp;dal valore perlopiù simbolico e senza particolari effetti concreti, che ribadisce concetti e valori già affermati in diversi trattati europei. Decidere di non aderire è insomma una presa di posizione politica, più che il tentativo di evitare imposizioni di qualche tipo: non hanno firmato il documento Italia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Croazia, Lituania, Lettonia, Repubblica Ceca e Slovacchia, 9 paesi su 27.</p>



<figure class="wp-block-image"><img src="https://adv.ilpost.it/~vda/___/s.php/?_=_&amp;bannerid=1665857&amp;campaignid=310013&amp;zoneid=101472&amp;loc=https%3A%2F%2Fwww.ilpost.it%2F2024%2F05%2F18%2Fcritiche-governo-dichiarazione-europea-diritti-lgbt%2F&amp;referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&amp;cb=a5bdbf6b9e&utm_source=rss&utm_medium=rss" alt=""/></figure>



<p>L’agenzia di stampa&nbsp;<em>Ansa&nbsp;</em>ha contattato il ministero della Famiglia e delle Pari opportunità, competente sul tema, per chiedere come mai l’Italia abbia deciso di non aderire alla dichiarazione: fonti del ministero, ma non direttamente la ministra Eugenia Roccella, hanno riferito che il motivo è che la dichiarazione sarebbe troppo «sbilanciata sull’identità di genere, quindi ricalcherebbe fondamentalmente il contenuto della legge Zan».</p>



<p>Il disegno di legge (ddl) Zan è una&nbsp;<a href="https://www.ilpost.it/2021/05/06/ddl-zan-guida-critiche/?utm_source=rss&utm_medium=rss">proposta di legge</a>&nbsp;di cui si è parlato molto negli ultimi anni ma mai approvata dal parlamento, che prende il nome dal deputato del Partito Democratico che l’aveva avanzata, Alessandro Zan. Il PD era stato il principale partito promotore della legge, insieme al Movimento 5 Stelle, mentre la destra l’aveva fortemente osteggiata. Il disegno di legge interveniva&nbsp;su due articoli del codice penale e ampliava la cosiddetta legge Mancino inserendo accanto alle discriminazioni per razza, etnia e religione (già contemplate) anche le discriminazioni per sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità. Introduceva poi una serie di azioni per prevenirle.</p>



<p>A differenza della dichiarazione del Consiglio dell’Unione Europea, insomma, interveniva su materie giuridiche specifiche e avrebbe introdotto modifiche al codice penale italiano: la destra infatti per criticarlo aveva sempre sostenuto che il ddl Zan minacciasse la libertà di opinione e che in più non fosse necessario, perché i reati di omotransfobia rientrano già in un’aggravante comune del codice penale.</p>



<p>La dichiarazione del Consiglio invece contiene varie richieste di impegno su temi molto generici per «il continuo avanzamento dei diritti umani delle persone LGBTIQ in Europa». Tra questi ci sono, per esempio: l’«impegno a promuovere l’uguaglianza e a prevenire e combattere la&nbsp;discriminazione, in particolare sulla base dell’identità di genere»; «far progredire ulteriormente la protezione legale e il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone LGBTIQ»; «impegnarsi a continuare a sostenere il lavoro di accettazione sociale delle persone LGBTIQ»; insieme ad altri impegni simili (il testo integrale si può leggere&nbsp;<a href="https://belgian-presidency.consilium.europa.eu/media/kvibjar1/declaration-final.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">qui</a>).</p>



<p>La segretaria del PD, Elly Schlein, ha criticato molto la decisione del governo, dicendo che «non è accettabile» e facendo notare che l’anno scorso invece lo stesso governo aveva firmato una dichiarazione simile proposta sempre per la Giornata mondiale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia: «Quest’anno non lo ha fatto per fare campagna sulla pelle delle persone discriminate», ha detto Schlein. Altre critiche simili sono arrivate anche dal Movimento 5 Stelle, mentre Ivan Scalfarotto di Italia Viva, responsabile Esteri del partito, ha sostenuto che questa decisione «mina la credibilità internazionale» del paese, «accomunandolo a nazioni dove i diritti da sempre sono negati e lo Stato di diritto soffre».</p>
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