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	<title>violazioni Archives - Per I Diritti Umani</title>
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	<description>Periodico nazionale iscritto presso il tribunale di Milano n. 170 del 30/05/2018</description>
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		<title>Il &#8220;Modello Albania&#8221;: un laboratorio autoritario alle porte dell&#8217;Europa</title>
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		<pubDate>Sat, 30 Aug 2025 09:46:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>(da asgi.it) Il &#8220;Modello Albania&#8221;: un laboratorio autoritario alle porte dell&#8217;Europa L&#8217;introduzione del Protocollo Italia-Albania e le sue prime applicazioni, le modifiche legislative apportate dal Decreto Legge n. 37/2025 e i trasferimenti dai CPR italiani, i rimpatri e da&#46;&#46;&#46;</p>
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<p></p>



<p>(da asgi.it)</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/08/albania_aprile_2.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="810" height="477" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/08/albania_aprile_2.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-18158" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/08/albania_aprile_2.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 810w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/08/albania_aprile_2-300x177.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/08/albania_aprile_2-768x452.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w" sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" /></a></figure>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>Il &#8220;Modello Albania&#8221;: un laboratorio autoritario alle porte dell&#8217;Europa</td></tr></tbody></table></figure>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>L&#8217;introduzione del <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeFuBoPryUp1BrYxBqIoT/rUHMTKrKXkP0?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><u>Protocollo Italia-Alban</u></strong></a><a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeG13GYgvfzAfxOFvobOj/DhSdUrM0N3YL?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><u>ia</u></strong></a><strong> e le sue prime applicazioni</strong>, le modifiche legislative apportate dal <strong>Decreto Legge n. 37/2025</strong> <strong>e i trasferimenti dai CPR italiani, i rimpatri</strong> e da ultimo la prosecuzione dei trasferimenti nonostante il rinvio della Corte di Cassazione alla CGUE, rappresentano i punti di svolta del c.d. Modello Albania, che ridefinisce il trattamento delle persone migranti all&#8217;interno di un paradigma sempre più <strong>punitivo e restrittivo</strong> e che introduce ulteriori elementi di criticità, in un contesto già connotato da gravissime illegittimità rispetto all’impianto costituzionale, <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeG7uihVsr9KA3DYfmtyz/37BsFekIrDF_?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">come da ultimo affermato dalla </a><a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeGEmAqKq2JTe92rPlCZF/AvqfPob_kDvR?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>Corte Costituzionale</u></a>. L&#8217;<strong>ASGI</strong>, insieme ad altre organizzazioni e al <strong>Tavolo Asilo e Immigrazione</strong>, ha denunciato <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeGLdcz9nDTd8EsA9jV9V/Fzsf9gRBaBKD?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>sin dall&#8217;inizio</u></a> i profili di illegittimità di questo accordo. Il Protocollo, firmato nel novembre 2023, pone le basi per <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeGSV57ykOdmcKhSthnjl/iJr-qWVYpbn4?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>violazioni dei diritti fondamentali</u></a>, minando il principio di <strong>non respingimento</strong> e autorizzando forme di <strong>detenzione illegittima</strong>. La sua approvazione senza una legge di ratifica conforme all&#8217;<strong>art. 80 della Costituzione</strong> ha sollevato <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeGZMXGnhZnw6QWldg6K1/GJeRLtelwHYN?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>forti dubbi di costituzionalità</u></a>. <br>In origine si prevedeva il trattenimento di persone in arrivo in Italia via mare imbarcate su mezzi delle autorità italiane, laddove il Protocollo Italia-Albania (e legge di ratifica n. 14/2024) consente di portare in Albania i richiedenti asilo provenienti da Paese di origine sicura e trattenerli nell’hotspot di Shengjin e nel CPR di Gjader al fine di esaminare la loro richiesta di protezione internazionale mediante una procedura accelerata e di frontiera. Fin dal primo momento e nel corso delle prime operazioni sono risultate evidenti le <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeGgDzPceky5aWM4NeOuH/C_aCvwy70ATk?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>numerose criticità e violazioni</u></a>. Già in questa prima fase, questo sistema di esternalizzazione del controllo migratorio ha mostrato tutta la sua illegittimità ed è stato messo in discussione dalla <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeGn5RYRbw8F4cBN7chUX/kWbl1vHN1k07?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>giurisprudenza</u></a> in relazione all’applicazione del <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeGtwthGZ7IOYi0frb04n/z-oRqfmN2kle?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>concetto di paese di origine sicuro</u></a>, determinando la sospensione delle procedure di frontiera in attesa della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nell’ambito dei giudizi riuniti C-758/24 e C-759/24. <strong>Un cambio di paradigma nelle politiche migratorie: gli sviluppi del c.d. modello Albania</strong>Laboratorio di sperimentazioni autoritarie, il cosiddetto “Modello Albania”, ha praticato con il <strong>Decreto Legge 37/2025</strong> una nuova strada, ossia il <strong>trasferimento coatto di persone migranti già trattenute nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio</strong> (CPR) situati in Italia, su cui ASGI ha elaborato un&#8217;<a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsDhYHeahmCovIgBP3yxxB/birkWI8Yhd1U?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>analisi giuridica</u></a> e a cui è stata dedicata un’approfondita analisi nell’ultima <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsE9szr168Ik5Yk0msxhfF/FnrEn4-Fi2Tx?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione</u></a> dedicata alla detenzione del cittadino straniero, che ha evidenziato svariati profili di illegittimità della novella normativa. La possibilità di trasferire forzatamente all&#8217;estero persone già in attesa di espulsione dai CPR italiani non ha a che fare con esigenze logistiche, dato che la capacità ricettiva dei CPR italiani è ben lontana dalla saturazione. <br>La scelta di trasferire coattivamente le persone costituisce una <strong>misura a carattere punitivo</strong> e un atto gravemente ostile nei confronti di tutte le persone vincolate al rinnovo del permesso di soggiorno e, quindi, potenzialmente esposte, in caso di perdita del diritto al soggiorno, al trasferimento coatto in Albania. Il cosiddetto <strong>&#8220;Modello Albania&#8221;</strong> non solo colpisce i diritti dei migranti, ma riduce progressivamente le garanzie costituzionali per tutti. In questo senso, si pone in linea con il recente decreto sulla sicurezza, la libertà di manifestazione del pensiero, il diritto all’abitazione, i diritti delle persone detenute ad esercitare i propri diritti anche all’interno dei contesti detentivi, su cui sono stati sollevati dubbi di legittimità nella <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsEcDi3RUUOfFonqAhwRNJ/ViDULy5awsnb?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>relazione del Massimario della Corte di Cassazione</u></a>. È inoltre un sistema che introduce un <strong>trattamento radicalmente differenziato</strong> per chi è sottoposto a detenzione o trattenimento in CPR determinando, tra le altre, anche una scala gerarchica tra le persone, sintomatica di un regime autoritario. Da ultimo il <strong>rinvio alla CGUE da parte della Corte di Cassazione</strong>, con l’ordinanza n. 23105/2025,depositata il 20 giugno 2025, avrebbe dovuto condurre ad immediata cessazione del trattenimento in Albania e alla sospensione dei trasferimenti almeno fino a quando la Corte di giustizia dell’Unione europea non avrà fatto piena chiarezza sulla compatibilità delle varie fasi del cosiddetto &#8220;modello Albania&#8221; con il diritto dell’Unione. Infatti, la Corte ha sollevato gravissimi dubbi di legittimità relativamente all’intero impianto del progetto Albania, che vanno ad attaccarne proprio i presupposti e le fondamenta. <br>Oltre a sollevare questioni di <strong>compatibilità</strong> <strong>con il diritto dell’Unione</strong>, la Corte evidenzia come le aree situate in Albania <strong>non possano essere considerate parte integrante dello stato italiano</strong>, mettendo anche in discussione la <strong>proporzionalità dei trattenimenti</strong> in Albania. Tuttavia il governo <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsF4YQFrsqUaQ4rfYWvB5N/AaywW4J2hWKQ?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>persevera</u></a> in una prassi la cui conformità al diritto dell’UE risulta attualmente oggetto di seri dubbi interpretativi.  <strong>La compatibilità con il diritto UE</strong>. Il trasferimento delle persone già trattenute in Italia presso il CPR di Gjadër solleva infatti gravi dubbi di compatibilità con il diritto UE, in particolare alla luce dei <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsFWt8SIHCaVaKvUwLtunR/oZpmoxnFtfmQ?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>rimpatri effettuati direttamente dall’Albania verso l’Egitto il 9 maggio 2025</u></a>: un volo charter partito da Roma e diretto a Il Cairo ha fatto tappa all’aeroporto internazionale di Tirana solo per far salire a bordo cinque persone di origine egiziana. Sebbene la Commissione Europea abbia finora tenuto un <strong>atteggiamento piuttosto ambiguo</strong>, sostenendo l’inapplicabilità del diritto dell’Unione e la sola applicazione della normativa italiana, è evidente che il rimpatrio effettuato dall’Italia da suolo e infrastrutture albanesi (quale l’aeroporto di Tirana, per esempio) crea <strong>non poche questioni di conformità alla normativa eurounitaria</strong>. Durante tali operazioni di rimpatrio, infatti, le Autorità italiane non hanno alcuna possibilità concreta di assicurare  i diritti e le garanzie che la Direttiva Rimpatri prescrive in materia di esecuzione dei rimpatri di cittadini di paesi terzi; in particolare, <strong>l’Italia non può assicurare la proporzionalità dei mezzi di coercizione, la ragionevolezza dell’uso della forza, e il monitoraggio effettivo delle operazioni </strong>che sono di fatto poste sotto il controllo delle Autorità albanesi. ASGI ha elaborato un&#8217;<a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsFzDqeifYgQkazKKAseVV/rTSD-7oABTdm?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">analisi giuridica</a> degli ultimi avvenimenti. <strong>Monitoraggio e denuncia delle violazioni</strong>Alla luce di ciò appare fondamentale condurre azioni di monitoraggio, strutturare strategie di supporto legale e un&#8217;azione sistematica di decostruzione critica e di contronarrazione rispetto all’iniziativa del governo italiano.Grazie alle <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsGRYYr93umLur39hzrODZ/71pAsfHT6SeJ?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>missioni di monitoraggio</u></a> condotte dal <strong>Tavolo Asilo e Immigrazione</strong>, con il supporto di parlamentari italiani ed europei, sono state documentate <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsGttH3ZSGsH576z5oq7vd/encw91FIuJvZ?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><u>numerose violazioni</u></strong></a><strong> sistemiche degli standard previsti dalle direttive europee in materia di asilo e accoglienza, </strong>nei centri albanesi adibiti al trattenimento. <br>Report e testimonianze evidenziano: <strong>trasferimenti forzati senza comunicazione preventiva adeguata, </strong><a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsHMDzFzqcyCFNAoTdordh/mFcbFskcxpkG?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><u>condizioni di trasporto degradanti</u></strong></a>, con l&#8217;uso di fascette o manette, <strong>grave sofferenza psicofisica e episodi di autolesionismo</strong> tra i migranti trattenuti, <strong>accesso negato alla tutela legale</strong>, con ostacoli alla difesa e mancata informazione sulle procedure, ccondizioni di trattenimento inadeguate e violazione del <strong>diritto alla salute</strong>.<br> <strong>Un allarme per la democrazia</strong>. L&#8217;ASGI chiede la <strong>dismissione immediata delle strutture detentive situate in Albania </strong> e l’abbandono del <strong>Protocollo Italia-Albania</strong>, in quanto lesivo dei diritti fondamentali. Le sentenze già ottenute dimostrano la fragilità giuridica di questo sistema, che continua ad essere più uno <strong>strumento di propaganda</strong> giocato sui diritti delle persone, che una politica di gestione dei flussi migratori. Le politiche di contenimento della mobilità non riguardano solo i migranti: testano strategie che potrebbero in futuro essere <strong>estese ad altri ambiti sociali</strong>, minando i diritti di tutti. Contestare queste misure significa <strong>difendere i principi democratici e riaffermare la centralità dei diritti umani</strong>.</td></tr></tbody></table></figure>
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		<title>Rom e violazione dei diritti umani</title>
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		<pubDate>Sat, 02 Aug 2025 09:29:32 +0000</pubDate>
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<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/08/Nomadi_a_Roma_via_Martora-1.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="1024" height="512" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/08/Nomadi_a_Roma_via_Martora-1-1024x512.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-18121" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/08/Nomadi_a_Roma_via_Martora-1-1024x512.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/08/Nomadi_a_Roma_via_Martora-1-300x150.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/08/Nomadi_a_Roma_via_Martora-1-768x384.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/08/Nomadi_a_Roma_via_Martora-1.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<p></p>



<p>Due comunicati importanti da Associazione 21 luglio</p>



<p></p>



<p></p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>Nella giornata del 25 luglio, si è assistito all’<strong>abbattimento di 5 abitazioni collocate all’interno del Parco della Magliana e abitate da 14 persone, tra cui 6 bambini</strong> che, senza poter neanche mettere in sicurezza i loro beni, sono stati costretti ad allontanarsi dall’area. Altre abitazioni sono in procinto di essere abbattute nei prossimi giorni.<strong> L’intervento è collocato all’interno del progetto, finanziato con due milioni di euro dal fondo giubilare, denominato “Manutenzione e rifunzionalizzazione del sistema di paratoie in zona Magliana – Marconi”</strong> e che vede come soggetto attuatore la Regione Lazio. L’area oggetto del progetto è abitata dal 2018 da una decina di famiglie (39 persone tra cui 19 minori), pienamente inserite nel tessuto sociale e sostenute in un percorso di inclusione dalla Parrocchia di San Gregorio Magno alla Magliana e dal Nuovo Comitato di Quartiere Magliana.<br>Già lo scorso 19 maggio l’assessore all’Ambiente del Municipio XI, Daniela Gentili, in un’intervista dai toni trionfalistici, aveva preannunciato la prossima bonifica dell’area da cose e persone. Ieri, lo sgombero parziale dell’insediamento con l’abbattimento delle prime 5 abitazioni tramite ruspe.<br>Per Associazione 21 luglio – che da tempo segue la comunità al fine di scongiurare lo sgombero -, la Parrocchia di San Gregorio Magno alla Magliana e il Nuovo Comitato di Quartiere Magliana siamo di fronte a una <strong>grave violazione dei diritti umani</strong>. Nello sgombero di ieri, infatti, non sono state riscontrate le garanzie procedurali previste dal <strong>Comitato Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali</strong>. L’azione, così come raccomandato dall’organismo internazionale, non è stata accompagnata da alcuna <strong>consultazione </strong>con gli interessati e dalla valutazione di <strong>adeguate alternative</strong> <strong>allo sgombero</strong>; non si è proceduto a un <strong>preavviso congruo e ragionevole alle persone coinvolte</strong>; non si è tenuto conto delle particolari condizioni atmosferiche. A causa dello sgombero, infine, le famiglie sono state rese ancora più vulnerabili.<br>Ad aggravare l’azione di forza, inoltre, il fatto che l’azione delle ruspe sia stata finanziata con i fondi del Giubileo della Speranza, il cui senso lo aveva illustrato Papa Francesco nella bolla di indizione del 9 maggio 2024 nel ricordare come spesso «incontriamo persone povere o impoverite ogni giorno e a volte possono essere nostre vicine di casa. Spesso non hanno un’abitazione, né il cibo adeguato per la giornata. Soffrono l’esclusione e l’indifferenza di tanti. È scandaloso […]. Non dimentichiamo: i poveri, quasi sempre, sono vittime, non colpevoli».<br>Secondo <strong>Carlo Stasolla, presidente di Associazione 21 luglio</strong>: «La Regione Lazio, soggetto attuatore dell’intervento, ha il dovere di arrestare immediatamente questa <strong>azione di forza disumana, lesiva della dignità umana, profondamente ipocrita</strong>. Chiediamo l’arresto delle ruspe e il reperimento immediato di soluzione abitative per le cinque famiglie rimaste senza casa e che ora sono costrette a vagare prive di mezzi. Avvieremo nelle prossime ore procedure straordinarie, senza escludere di rivolgerci a corti internazionali, per denunciare l’accaduto e porre fine a ulteriori azioni che possano mettere a repentaglio l’incolumità delle famiglie rimaste, tra cui segnaliamo la presenza di neonati, persone con patologie anche gravi, donne in stato di gravidanza. Ricordiamo infine ai rappresentanti del Municipio XI – conclude Stasolla – che le azioni di “bonifica” riguardano la rimozione di “scarti materiali” e che, applicarlo alle persone – soprattutto quando prive di risorse &#8211; equivale a etichettarli come “scarti umani”. Tale esercizio semantico è da condannare perché pericoloso per le sue conseguenze che genera».<br>Associazione 21 luglio, la Parrocchia di San Gregorio Magno alla Magliana e il Nuovo Comitato di Quartiere Magliana continueranno a restare a fianco delle famiglie ancora presenti nell’area, vigileranno qualora ulteriormente vittime di violazioni dei diritti umani, sosterranno ogni azione promossa dalle istituzioni indirizzata ad offrire per loro soluzioni alternative dignitose.<br><br> <img width="570" src="https://ci3.googleusercontent.com/meips/ADKq_NZ2vZ1zzJTRw0Qyk9XReZes-m9ICp33sMUFjjiFmROafTkA3Vq66uBqsZvhG2qmcUGIw_oE9EzXvMvY9DbHRLKDvAQFkajbCNYDPD8Xd2tPWdCnB5VVSVab1G5uQiteL_l2xlt7H6KB4Wl8X1YKv8tA3Q=s0-d-e1-ft#https://8cr8p.img.ag.d.sendibm3.com/im/sh/aKZ4LXcWXSGr.jpg?u=7xwQLFBtniwQn8DbJi7KbfXe4tumLNk&utm_source=rss&utm_medium=rss"><img width="570" src="https://ci3.googleusercontent.com/meips/ADKq_NZv9gMA50boAi87J5atadRJyWh1-AdhdwkzVh13hSEPHKjkOGuY117EPvdlbIJZ0FDtJlmKJWQ3zbBBf3Pj4_K1WqmmFqn9jzHbw6xicF1-PDwibF1XkEW866ALIEE3F5bxh3cmRwVQ7-Cj35hnDGYsUQ=s0-d-e1-ft#https://8cr8p.img.ag.d.sendibm3.com/im/sh/eZPYXiejb1yW.jpg?u=7xwQLFBtniwQnF53SX4Vlp1juCekdy0&utm_source=rss&utm_medium=rss"><img width="570" src="https://ci3.googleusercontent.com/meips/ADKq_NZ1HOppgk3OWUEXH-X_ApCM9q3VvKu_tf5hekO9se9xCx4lqtKOkZtSy-LkLRHT8OsV9Rr1De_2J9I2iNeE790b856OX1dK5XJhygB5tH1lTSFRf5gZaWaIYLOcDcEu6g_kMXVvJm7fTkW3JfvA61IT0w=s0-d-e1-ft#https://8cr8p.img.ag.d.sendibm3.com/im/sh/jbnPUQzBlHYE.jpg?u=7xwQLFBtniwQnLwVbM1gvyVpjVOiwYG&utm_source=rss&utm_medium=rss"><img width="570" src="https://ci3.googleusercontent.com/meips/ADKq_NZ25LQoG8zagGsuN4_fXz50sgIRgDsynAhTpXjYSK1C9locIuKTpn0KzAVNKHDQJzKrL4jVS2-0MLQiAH-AdX5eVCnpN6zpa-j1SDqyfSof9DmQZQhtLSRaL9MGxz6cpBdSMGO4i7YdMDWv-AYt0-i35w=s0-d-e1-ft#https://8cr8p.img.ag.d.sendibm3.com/im/sh/5-UzYG-WGGCu.jpg?u=7xwQLFBtniwQnSnxkAys67zvYo8hF8W&utm_source=rss&utm_medium=rss"><img width="570" src="https://ci3.googleusercontent.com/meips/ADKq_NZ4ZqJOx7nIz9wm8fuvd5PGEhiyKrVJxtTFfYFOoHuyV6mzn1yALQnbXYJZwmZbUfE77EWP9nK9wpcy9RhqnfGvdEXsQBVXhV5QVpIg5zWhsXY9H3bkFXiKEcrRR_AscsPSLLUwK51xQ4lhUMEv_MnzIA=s0-d-e1-ft#https://8cr8p.img.ag.d.sendibm3.com/im/sh/PYwLPo9MV2qx.jpg?u=7xwQLFBtniwQnZfPszw3GHU1O6sfXim&utm_source=rss&utm_medium=rss"><a href="https://8cr8p.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeFuBmnf4oGF17tKxNEkW/Wp3Vn6dRpyNT?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>­<a href="https://8cr8p.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeG13EwU1zQOVDidhLXKm/BnyPb4lDkfUo?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>­<a href="https://8cr8p.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeGEm9E7wLkhTPNFBI8VI/tq6YCTPukdF_?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></td></tr></tbody></table></figure>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><th><strong>IL COMITATO EUROPEO ORDINA ALL&#8217;ITALIA DI ADOTTARE MISURE IMMEDIATE PER PROTEGGERE LE FAMIGLIE ROM SGOMBERATE&nbsp;</strong><strong>A GIUGLIANO, IN CAMPANIA</strong></th></tr></tbody></table></figure>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td><img src="https://ci3.googleusercontent.com/meips/ADKq_NaNA5XDIWCledd6Cl9fYy6Khfjxrg6SK6MiYRnZ06KWCkOwSRyATA2sfSw_7jw8ujpeqPaErVrUWe_EDe2jr-LAyrpWSH8RyKXN6qugV9ITFp3U17x_8GPNMKL7Q4Cggmk4WW_xmvpizy2w13HmGaDunR8=s0-d-e1-ft#https://8cr8p.img.ag.d.sendibm3.com/im/sh/lBN4gS1hDXif.jpeg?u=7xwQLFBtniwQnF53SX4Vlp1juCekdy0&utm_source=rss&utm_medium=rss" width="410"></td></tr></tbody></table></figure>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>Bruxelles &#8211; Roma, Il Centro Europeo per i Diritti dei Rom (ERRC) e l’Associazione 21 luglio accolgono con favore la decisione del <strong>Comitato Europeo dei Diritti Sociali (ECSR)</strong> di dichiarare ammissibile il reclamo collettivo contro l&#8217;Italia (N. 244/2025 Centro Europeo per i Diritti Rom (ERRC) v. Italia). In particolare, il Comitato ha accolto la richiesta di misure immediate necessarie per proteggere le famiglie rom dal rischio di rimanere senza casa e dai conseguenti pericoli per la loro salute a Giugliano, in Campania, in provincia di Napoli. Il reclamo, presentato l&#8217;11 marzo 2025, sostiene che i ripetuti sgomberi forzati subiti dalle famiglie rom in Italia, il persistente fallimento nel fornire un’abitazione alternativa adeguata e la continua e sistemica discriminazione subita dalle comunità rom violano l&#8217;Articolo 31 (diritto all&#8217;abitazione) e l&#8217;Articolo E (non discriminazione) della Carta Sociale Europea Revisionata. Al governo italiano è stato chiesto di fornire alle 120 famiglie insediate in via Carrafiello, a Giugliano, in Campania, <strong>un&#8217;accoglienza temporanea immediata, sicura e adeguata, con accesso ai servizi essenziali come acqua, sanità, riscaldamento, smaltimento dei rifiuti ed elettricità</strong>.  &#8220;Questa decisione dà un messaggio chiaro: le famiglie rom in Italia non possono essere lasciate in condizioni che mettono in pericolo le loro vite e violano i loro diritti. La politica italiana di &#8216;superare il sistema dei campi&#8217; – campi, che bisogna ricordare, spesso sono stati creati illegalmente dalle autorità &#8211; non deve significare lo sgombero indiscriminato delle famiglie rom e la violazione dei loro diritti e del loro  benessere. Accogliamo con favore la rapida azione del Comitato e sollecitiamo le autorità italiane a implementare queste misure senza indugi&#8221; ha detto <strong>Đorđe Jovanović, presidente dell&#8217;ERRC</strong>.  <br>Secondo <strong>Carlo Stasolla, presidente di Associazione 21 luglio</strong>: &#8220;Adesso la palla passa alle autorità italiane, chiamate a dare una risposta reale e sostenibile alla drammatica condizione delle famiglie presenti nell’insediamento di via Carrafiello. Nelle prossime settimane presenteremo un dettagliato rapporto sulla condizione di queste comunità che potrà sicuramente rappresentare uno strumento prezioso per poter iniziare ad avviare sostenibili processi di inclusione abitativa”.  Il reclamo riguarda la situazione di circa <strong>550 individui rom</strong> che vivevano in un insediamento informale in via Carrafiello, a Giugliano in Campania, fino a quando un Tribunale ha ordinato il loro sgombero entro il 30 aprile 2025, senza che le autorità italiane avessero fornito adeguate garanzie o alloggi alternativi. Per evitare un ulteriore sgombero dalle loro abitazioni, la maggior parte delle famiglie si è trasferita, prima della scadenza, in un terreno vicino, dove le condizioni di vita sono ulteriormente peggiorate. I residenti, tra cui bambini e adulti con malattie croniche, vivono in tende e baracche senza accesso ad elettricità, servizi igienici, con limitato accesso all’acqua potabile, e sono esposti a seri rischi per la salute. Inoltre parte del terreno è situato nella “Terra dei Fuochi”, zona nota per essere contaminata da amianto, un materiale altamente pericoloso per la salute. Alcune famiglie hanno membri con diabete e malattie cardiovascolari, così come ci sono due bambini con tumori. Inoltre il trasferimento forzato ha costretto diversi bambini a interrompere la frequenza scolastica.  <br>Nel reclamo, l&#8217;ERRC, con il supporto dell’Associazione 21 luglio, ha fornito ulteriori informazioni sui precedenti sgomberi che queste famiglie rom hanno subito a Giugliano in Campania, così come sugli infruttuosi tentativi delle autorità comunali e prefettizie di fornire abitazioni alternative alle famiglie. Secondo le due organizzazioni impegnate nella tutela dei diritti umani, la situazione delle famiglie rom a Giugliano in Campania, una comunità residente sul territorio da oltre 40 anni, <strong>esemplifica il continuo fallimento delle autorità italiane nel garantire pari accesso ad un&#8217;abitazione adeguata per i rom, aggravando l&#8217;assenza di una dimora fissa e perpetuando sistematicamente discriminazione e segregazione</strong>.   <br>Misure immediate ordinate dal Comitato Europeo dei Diritti Sociali  Il 2 luglio 2025 il Comitato ha stabilito che il reclamo presentato dall&#8217;ERRC (n. 244/2025) è ammissibile ai sensi della Carta Sociale Europea e ha ordinato al governo italiano di adottare misure urgenti per tutelare i diritti delle famiglie rom interessate. Il Comitato ha riscontrato che la situazione delle famiglie rom di Giugliano in Campania può causare danni gravi e irreparabili alla salute e alla dignità delle famiglie. È stato ordinato al governo italiano di fornire immediatamente un alloggio temporaneo sicuro e adeguato, con accesso a servizi essenziali come acqua, igiene, riscaldamento, smaltimento dei rifiuti e elettricità. L&#8217;Italia ha tempo fino al 15 settembre 2025 per presentare documenti scritti riguardo al merito del reclamo e per riferire in merito alle misure adottate per conformarsi a questa decisione. L&#8217;ERRC e l&#8217;Associazione 21 luglio continueranno a monitorare da vicino gli sviluppi e a lavorare a fianco della comunità rom di via Carrafiello per garantire che l&#8217;Italia rispetti la decisione del Comitato e compia i passi necessari verso soluzioni abitative durature e legali.   <br><br>Per ulteriori informazioni o per interviste contattare: <strong>Rosi Mangiacavallo</strong> Human Rights Monitor for Italy European Roma Rights Centre<br><a href="mailto:rosi.mangiacavallo@errc.org" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rosi.mangiacavallo@errc.org</a>+39 328 9420715 <br><br><strong>Carlo Stasolla</strong> Presidente Associazione 21 luglio ETS<a href="mailto:c.stasolla@21luglio.org" target="_blank" rel="noreferrer noopener">c.stasolla@21luglio.org</a>+39 320 0987154 </td></tr></tbody></table></figure>
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		<title>La CEDU non si tocca</title>
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		<pubDate>Sat, 31 May 2025 08:32:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>A seguito del recente attacco del governo Meloni alla CEDU (Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; https://it.euronews.com/my-europe/2025/05/24/il-consiglio-deuropa-risponde-a-meloni-e-frederiksen-no-a-pressioni-politiche-sulla-cedu#:~:text=Il%20Consiglio%20d%27Europa%20risponde%20a%20Meloni%20e%20Frederiksen%3A%20%22No%20a%20pressioni%20politiche%20sulla%20Cedu%22) pubblichiamo oggi notizie di alcune sentenze relative alla violazione di articoli della stessa (osservatorio risalente allo scorso&#46;&#46;&#46;</p>
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<p></p>



<div class="wp-block-image"><figure class="alignright size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/05/corte.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="590" height="350" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/05/corte.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-18032" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/05/corte.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 590w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/05/corte-300x178.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 590px) 100vw, 590px" /></a></figure></div>



<p>A seguito del recente attacco del governo Meloni alla CEDU (Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; https://it.euronews.com/my-europe/2025/05/24/il-consiglio-deuropa-risponde-a-meloni-e-frederiksen-no-a-pressioni-politiche-sulla-cedu#:~:text=Il%20Consiglio%20d%27Europa%20risponde%20a%20Meloni%20e%20Frederiksen%3A%20%22No%20a%20pressioni%20politiche%20sulla%20Cedu%22)?utm_source=rss&utm_medium=rss pubblichiamo oggi notizie di alcune sentenze relative alla violazione di articoli della stessa (osservatorio risalente allo scorso mese di aprile, quindi si tratta di decisioni recentissime). </p>



<p></p>



<p><strong>Osservatorio Corte EDU: aprile 2025</strong></p>



<p><strong>Selezione di pronunce rilevanti per il sistema penale</strong></p>



<p><em>A cura di&nbsp;</em><a href="https://www.sistemapenale.it/it/autori-di-sp/zacche-francesco?utm_source=rss&utm_medium=rss"><em>Francesco Zacché</em></a><em>&nbsp;e&nbsp;</em><a href="https://www.sistemapenale.it/it/autori-di-sp/zirulia-stefano?utm_source=rss&utm_medium=rss"><em>Stefano Zirulia</em></a></p>



<p><em>Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Margherita Ricci (artt. 3, 10, 11 e 14 Cedu) e Stefania Basilico (artt. 6 e 8 Cedu).</em></p>



<p><strong><em>In aprile abbiamo selezionato pronunce relative a:</em></strong><em>&nbsp;compatibilità del regime&nbsp;</em>ex&nbsp;<em>art. 41-bis ord. pen. con il divieto di pene inumane e degradanti (art. 3 Cedu); preclusione della partecipazione alle udienze in video-collegamento (art. 6 Cedu); valutazione delle prove a difesa e coinvolgimento del giudice come testimone in indagine parallela a quella oggetto del suo giudizio (art. 6 Cedu); Perquisizione di studio legale e sequestro del computer senza mandato di perquisizione e controllo successivo (art. 8 Cedu); uso della forza contro un giornalista che filma un intervento di polizia (art. 10 Cedu); interruzione di conferenza LGBT e test antidroga in assenza di indizi in ordine all’assunzione o detenzione di stupefacenti (artt. 3, 14 e 11 Cedu).</em></p>



<p><strong>ART. 3 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22respondent%22:[%22ITA%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-242639%22]}?utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, Sez. I, 10 aprile 2025, Morabito c. Italia</a></p>



<p><strong>Divieto di pene inumane o degradanti – Permanenza in carcere di detenuto anziano e affetto da decadimento cognitivo con diagnosi di Alzheimer – adeguatezza delle cure – non violazione – Sottoposizione al regime carcerario ex art. 41-bis – Decadimento cognitivo – assenza di motivazione in ordine alla persistente pericolosità,&nbsp;<em>sub specie&nbsp;</em>di capacità di mantenere contatti con la criminalità organizzata – violazione.</strong></p>



<p>Il ricorrente, G.M., cittadino italiano nato nel 1934, era stato condannato in via definitiva per fatti di mafia e sottoposto – nel carcere di Opera a Milano – al regime previsto dall’art. 41&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>ord. pen. Il ricorso nasceva dalla circostanza che, nonostante il deterioramento fisico e cognitivo del condannato, questi non solo era rimasto in carcere, ma aveva continuato ad essere detenuto secondo le modalità dell’art. 41&nbsp;<em>bis</em>. Secondo G.M., quindi, i fatti esposti si erano tradotti nella lesione dell’art. 3 CEDU. Questi, infatti, aveva 88 anni e soffriva di numerose patologie: l’ingrossamento della prostata lo aveva costretto da anni all’uso del catetere con conseguenti (e frequenti) infezioni delle vie urinarie; era poi affetto da ernia inguinale bilaterale, cardiopatia ipertensiva con episodi di angina e da poliartrite. In aggiunta, era oggetto anche di un progressivo (ma inesorabile) decadimento cognitivo (§ 6). Alla luce di questo composito quadro clinico, l’Italia aveva fornito alla Corte la cartella clinica del condannato, da cui si evinceva che allo stesso erano stati – di volta in volta – offerti tutti i trattamenti necessari, ancorché – in alcune occasioni – fosse stato proprio lui a rifiutarli (§§ 7 &#8211; 15). Non solo, dalla documentazione depositata, si evinceva che le condizioni del ricorrente erano compatibili con il regime carcerario (§ 17). Il ricorrente, invece, forniva valutazioni di consulenti di parte, dalle quali emergeva che egli non solo non poteva essere adeguatamente curato in carcere, ma che a maggior ragione non poteva più restare sottoposto al regime dell’art. 41&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>(§§ 19 &#8211; 22).Ciononostante, G.M. aveva continuato ad essere assoggettato al “carcere duro”, giacché il Ministero della Giustizia aveva ritenuto necessario prorogargli l’applicazione biennale di tale regime in quanto egli non si era mai dissociato dal gruppo mafioso di appartenenza, conservandovi – anzi – un ruolo di primo piano. Questa decisione era stata reclamata da parte di G.M., secondo il quale, rispetto alla presunta capacità di mantenere contatti con il&nbsp;<em>clan</em>, non poteva trascurarsi il dato dell’evidente decadimento cognitivo. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, investito della decisione, aveva tuttavia rigettato il reclamo, nonostante le conclusioni addotte dal perito sulla salute del ricorrente. La decisione era poi stata confermata dalla Corte di Cassazione (§§ 30 &#8211; 32). In data 7 gennaio 2022 e successivamente in data 6 giugno 2022, il ricorrente aveva quindi adito la Corte EDU lamentando la lesione dell’art. 3 CEDU.&nbsp;<em>Medio tempore</em>&nbsp;– tra l’altro – le autorità italiane avevano continuato a prorogare a G.M. l’applicazione biennale del carcere duro (§§ 33 &#8211; 35). La situazione aveva subito una temporanea modifica quando il condannato, operato d’urgenza il 29 maggio 2023, era stato conseguentemente sottoposto alla detenzione domiciliare. Lo stesso, tuttavia, il 21 giugno 2023 era tornato in carcere. A quel tempo, però, sull’assunto che la detenzione domiciliare avesse comportato la cessazione dell’applicazione del carcere duro, questi era stato sottoposto a normale reclusione (§§ 54 &#8211; 59). &nbsp;Malgrado ciò, il 14 novembre 2023 il Ministero della Giustizia aveva decretato la necessità di sottoporre G.M. nuovamente alla detenzione&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 41&nbsp;<em>bis</em>. Anche in questo caso la decisione era stata oggetto di reclamo; al tempo del giudizio, però, la Corte EDU non aveva evidenza in merito all’esito dello stesso (§ 65). &nbsp;Passando al merito, secondo i giudici di Strasburgo per verificare, in concreto, se lo stato di detenzione carceraria rispetti o meno l’art. 3, occorre condurre tre diversi tipi di verifiche, e in particolare: (<em>i</em>) accertare lo stato di salute del detenuto e l’effetto che su costui hanno le modalità di esecuzione della pena; (<em>ii</em>) valutare la qualità delle cure mediche che gli sono fornite; e (<em>iii</em>) rilevare se, tenuto conto dello stato di salute, questi debba restare in carcere o meno (§ 101). Con riferimento al punto&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;(<em>i</em>), per la Corte è pacifico che il ricorrente fosse affetto da molteplici patologie (§ 102), così come, con riferimento al punto&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;(<em>ii</em>), è provato che lo stesso avesse sempre beneficiato di trattamenti medici adeguati (§ 110). L’elemento che richiede maggiore attenzione è, a giudizio della Corte, il punto&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;(<em>iii</em>), aspetto sul quale si appuntava la valutazione di G.M. in merito al trattamento inumano cui era sottoposto, e consistente – appunto – nella prosecuzione della detenzione nonostante le sue patologie (§ 111). Secondo la Corte, tuttavia, posto che non esiste un diritto ad essere rilasciati&nbsp;<em>de plano&nbsp;</em>per ragioni di salute e che il ricorrente – ancorché in carcere – aveva sempre ricevuto adeguate terapie, la continuazione del regime detentivo in sé non aveva comportato alcuna violazione dell’art. 3 CEDU (§§ 111 &#8211; 115). Per contro, la Corte ravvisa la violazione dell’art. 3 in relazione al fatto che il ricorrente aveva continuato ad essere sottoposto al regime dell’art. 41&nbsp;<em>bis</em>. Come noto, per la Corte EDU tale regime non costituisce di per sé trattamento inumano e degradante; occorre però che lo stesso sia compatibile con il rispetto della dignità umana e che non provochi un livello di sofferenza superiore a quello inerente alla detenzione (§ 125). Nel caso di specie, il ricorrente aveva 88 anni ed era stato assoggettato al carcere duro fin dal 2004. Sulla scorta di tali motivi, i giudici italiani avrebbero dovuto indagare con maggiore pregnanza la sussistenza di adeguate ragioni per continuare l’applicazione di simile modalità detentiva (§ 135). Dalla documentazione depositata, però, nulla emergeva in questo senso e, anzi, sorgevano dubbi in ordine al fatto che il ricorrente avesse potuto mantenere rilevanti contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza. Ciò, a maggior ragione tenuto conto dell’ampiamente provato deterioramento delle sue facoltà cognitive (situazione, tuttavia, sempre sottostimata dalle autorità italiane, secondo cui non poteva ignorarsi il fatto che G.M. sembrasse lucido rispetto all’espletamento delle mere attività quotidiane) (§§ 139 &#8211; 140). &nbsp;Pertanto, il fatto che il ricorrente, in mancanza di sufficienti motivazioni in merito, avesse continuato ad essere detenuto secondo le modalità dell’art. 41&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>non poteva che costituire una lesione dell’art. 3 CEDU (§ 146). (<em>Margherita Ricci</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: L. Pressacco,&nbsp;<em>Presupposti di applicazione dell’art. 41-bis ord. penit. e condizioni di salute del detenuto</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2019, 1, pp. 669 e ss.; P. Bernardoni,&nbsp;<em>Detenzione e infermità psichica sopravvenuta: un problema europeo e una soluzione nazionale</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2019, 2, pp. 1065 e ss.; L. Franzetti,&nbsp;<em>Detenzione di soggetti affetti da disturbi psichiatrici e promiscuità delle strutture carcerarie: la CEDU “boccia” il sistema penitenziario portoghese</em>, in&nbsp;<em>Riv. It.&nbsp;</em><em>Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2024, 2, pp. 854 e ss.</p>



<p><strong>ART. 6 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-242784&utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 24 aprile 2025, Ivan Karpenko c. Ucraina</a></p>



<p><strong>Equità processuale &#8211; parità delle armi &#8211; immotivata assenza di contraddittorio &#8211; al ricorrente detenuto non rappresentato è preclusa la partecipazione alle udienze tramite collegamento video &#8211; violazione</strong></p>



<p>Il ricorrente promuove dinanzi alle autorità nazionali un procedimento volto a far accertare l’indebito monitoraggio della sua corrispondenza in carcere da parte delle autorità penitenziarie (§ 10). Rigettate le sue pretese, egli adisce la C.edu lamentando la violazione dell’equità processuale sotto il profilo del diritto alla parità delle armi e del contraddittorio, poiché gli sarebbe stato illegittimamente precluso di partecipare alle udienze tramite collegamento video (§ 21). Premesso che l’equità processuale impone il rispetto di una sostanziale parità tra le parti (§ 27) e che, salvo eccezioni, le udienze devono essere orali (§ 28), i giudici di Strasburgo accertano nella specie la violazione dell’art. 6 Cedu per non aver le autorità nazionali consentito al ricorrente detenuto, pur potendo, di esporre le proprie difese da remoto (§ 40). Tenendo conto dei principi del giusto processo, nessuna rilevanza assume in senso contrario che il diritto interno non contempli la possibilità di collegamenti video (§ 37), tanto più nel caso in cui, come occorso nella specie e come rilevato dalla C.edu, nel procedimento in questione le autorità penitenziarie, diversamente dal ricorrente, avevano potuto esercitare il proprio diritto di difesa confutando la ricostruzione fattuale avversa (§ 40). (<em>Stefania Basilico</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: P. Concolino,&nbsp;<em>L’equità processuale:&nbsp;</em>leading case<em>&nbsp;e applicazione concreta della C.edu</em>, in&nbsp;<em>Riv. it. dir. proc. pen.</em>, 2024, p. 1628.</p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-242999&utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 24 aprile 2025, Sytnyk c. Ucraina</a></p>



<p><strong>Equità processuale &#8211; imparzialità oggettiva del giudice &#8211; ricorrente condannato per corruzione &#8211; mancata valutazione delle prove a difesa &#8211; il giudice è coinvolto come testimone in una indagine parallela &#8211; violazione</strong></p>



<p>Il ricorrente è un funzionario pubblico condannato per corruzione ed il suo nominativo è inserito a tempo indeterminato nel pubblico registro ucraino dei funzionari corrotti. Egli adisce la C.edu lamentando l’iniquità del processo svoltosi nei suoi confronti ai sensi dell’art. 6 comma 1 Cedu. Nel dettaglio, secondo il ricorrente, da una parte le autorità nazionali avrebbero omesso di procedere alla valutazione delle prove a difesa prendendo in considerazione solo le, peraltro vaghe, prove dell’accusa (§ 67) e, dall’altra, l’imparzialità di uno dei giudici sarebbe stata dubbia (§ 69). I giudici di Strasburgo, in accoglimento del ricorso, concludono per la violazione del principio di equità processuale sotto entrambi i profili. Quanto al primo, la C.edu rileva come la condanna del ricorrente si sia effettivamente basata su prove inconsistenti, financo contraddittorie, senza alcuna valutazione delle prove testimoniali a difesa, oltretutto nel contesto di un’arbitraria distribuzione dell’onere della prova (§ 80-82); quanto al secondo, richiamata la propria giurisprudenza in materia di imparzialità oggettiva dell’organo giudicante (§ 84-86), la C.edu esclude che il giudice in questione potesse apparire effettivamente imparziale poiché coinvolto come testimone in un’indagine parallela (§ 90). (<em>Stefania Basilico</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: V. Sirello,&nbsp;<em>Questioni in tema di imparzialità oggettiva del giudice</em><em>,&nbsp;</em>in&nbsp;<em>Riv. it. dir. proc. Pen</em><em>.,&nbsp;</em>2024, p. 1249;<em>&nbsp;</em>F. Ertola,&nbsp;<em>Esigenze di imparzialità nel processo penale</em>,&nbsp;<em>ivi</em>, 2019, p. 2235; L. Pressacco,&nbsp;<em>Imparzialità del giudice e responsabilità del magistrato</em>,&nbsp;<em>ivi</em>, 2018, p. 1837.</p>



<p><strong>ART. 8 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-242532&utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 3 aprile 2025, Kulak c. Slovacchia</a></p>



<p><strong>Perquisizione dello studio legale del ricorrente e sequestro del computer per quasi quindici mesi &#8211; assenza di mandato di perquisizione e di controllo successivo &#8211; il diritto interno non garantisce la conservazione del materiale soggetto al segreto professionale ed estraneo all’indagine &#8211; violazione</strong></p>



<p>Nel corso di un’indagine per corruzione, le autorità nazionali perquisiscono lo studio legale del ricorrente e sequestrano il computer dello stesso per quasi quindici mesi. Invocando l’art. 8 Cedu ed il segreto professionale (§ 53), il ricorrente sostiene di aver subito un’interferenza arbitraria in quanto la perquisizione è avvenuta in assenza di mandato nonostante mancassero ragioni d’urgenza e, inoltre, il diritto interno non contempla uno strumento di controllo successivo (§ 57-58); ancora, quest’ultimo nemmeno garantisce che il materiale soggetto al segreto professionale ed estraneo all’indagine sia adeguatamente conservato (§ 60). I giudici di Strasburgo, premessa l’applicabilità dell’art. 8 Cedu agli studi legali (§ 73) e la peculiare garanzia di proteggere la riservatezza della corrispondenza tra gli avvocati ed i clienti (§ 75), accolgono il ricorso. Da una parte, accertano nella specie l’effettivo difetto dell’urgenza legittimante una perquisizione senza mandato (§ 81) e, dall’altra, la mancanza di adeguate garanzie idonee a bilanciare tale assenza come, a titolo esemplificativo, la possibilità di procedere ad un efficace controllo successivo (§ 84). Ancora, la carenza nell’ordinamento giuridico nazionale di adeguate forme di protezione dei dati estranei all’indagine soggetti al segreto professionale costituisce un’interferenza non conforme al paradigma convenzionale invocato (§ 88). (<em>Stefania Basilico</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici<strong>:&nbsp;</strong>F. Ertola,&nbsp;<em>Ambiti di tutela della privatezza</em>, in&nbsp;<em>Riv. it. dir. proc. pen.</em>, 2022, p. 1745.</p>



<p><strong>ART. 10 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22respondent%22:[%22ARM%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22],%22itemid%22:[%22001-242528%22]}?utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, Sez. V, 3 aprile 2025, H.G. c. Armenia</a></p>



<p><strong>Libertà di raccogliere e diffondere informazioni – Uso della forza nei confronti di un giornalista che effettua riprese – sequestro della videocamera il loro intervento su un manifestante – Ingerenza illegittima non “necessaria in una società democratica” – Violazione</strong></p>



<p>Un giornalista&nbsp;<em>freelance</em>&nbsp;di origine armena, H.G., ricorreva alla Corte EDU lamentando la lesione dell’art. 10 CEDU in quanto, durante una manifestazione occorsa il 19 luglio 2016 nel quartiere di Sari Tagh in Yerevan (Armenia), la polizia gli aveva impedito di continuare a filmare quanto stava accadendo intorno a lui e, nello specifico, tra i manifestanti e le stesse forze dell’ordine. &nbsp;La vicenda traeva origine dai fatti del 17 luglio 2016, quando un gruppo di oppositori politici aveva assaltato una stazione di polizia a Yerevan chiedendo la liberazione del principale&nbsp;<em>leader</em>&nbsp;politico di opposizione e le dimissioni dell’allora presidente armeno. Come noto, dopo questo avvenimento la città di Yerevan era stata teatro di numerose (ed infuocate) contestazioni. In una di queste proteste, appunto quella verificatasi la sera del 19 luglio 2016, era presente anche il ricorrente in qualità di giornalista, sebbene sprovvisto del relativo “cartellino” identificativo. &nbsp;Quando la polizia aveva circondato un manifestante, il ricorrente aveva tentato di filmare l’accadimento. A quel punto, però, i poliziotti, benché avvertiti da un collega di H.G. che questi era un giornalista, si erano comunque avventati contro di lui. In particolare, da un video messo a disposizione della Corte, si udivano due poliziotti rivolgersi con tono minaccioso al ricorrente: uno che gli diceva “Chi stai filmando, eh?”, mentre l’altro che gli diceva “Non ho ancora cancellato [il video]; [lo] cancellerò…” (§ 9). Dal filmato, inoltre, risultava possibile ricostruire la dinamica dell’intera aggressione patita dal ricorrente. Infatti, mentre i suddetti operatori di polizia intimorivano il giornalista, altri si erano avventati contro di lui bloccandolo e colpendolo ripetutamente e strappandogli di mano sia il cellulare sia la videocamera con cui stava lavorando. Quest’ultima gli era stata restituita soltanto dopo diverso tempo (e, tra l’altro, grazie all’intervento di un altro ufficiale); tuttavia alcuni video della manifestazione erano stati cancellati. &nbsp;A seguito dell’evento, veniva aperta un’indagine in relazione –&nbsp;<em>inter alia</em>&nbsp;– ai reati di cui agli artt. 308, para. 1 (abuso di autorità), 309, para. 1 (eccesso di autorità) e 164, para. 2 (ostacolo all’esercizio di lecita attività giornalistica, commesso da un pubblico ufficiale) (§ 13). Tuttavia, a fronte della mancanza di progressi investigativi, in data 13 aprile 2023, l’avvocato del ricorrente aveva ricusato il procuratore. Sul punto occorre specificare che, al tempo del processo davanti alla Corte EDU, non si aveva evidenza dell’esito di tale azione né l’indagine penale aperta in Armenia risultava chiusa (§ 33). &nbsp;Proprio per quest’ultima ragione, e cioè per l’asserito mancato esperimento di tutti i rimedi domestici, l’Armenia eccepiva l’inammissibilità del ricorso di H.G. davanti alla Corte EDU (§§ 41 e 42). Dal canto suo, invece, il ricorrente rilevava che l’indagine penale non costituiva un rimedio effettivo e, pertanto, il suo ricorso non poteva dirsi inammissibile (§§ 43 – 45). Non potendosi trascurare che, a distanza di anni dall’inizio dell’indagine, la stessa non aveva portato alcun risultato, la Corte – da ultimo – dichiarava l’ammissibilità del ricorso (§ 51). Passando al merito, il ricorrente evidenziava come la condotta tenuta dai poliziotti avesse determinato una illegittima lesione della sua libertà di espressione (§ 57). Tale ricostruzione veniva accolta dalla Corte, secondo cui era evidente che la condotta del ricorrente configurava l’esercizio del diritto raccogliere informazioni a fini di cronaca. Per tali motivi, tenuto conto dell’aggressione da questi subita per mano dei poliziotti e della contestuale sottrazione della videocamera, risultava pacifico – secondo i giudici di Strasburgo – che l’espletamento del lavoro giornalistico di H.G. fosse stato ostacolato (§ 62). La Corte si chiedeva, da ultimo, se tale impedimento potesse dirsi in qualche modo giustificato e, quindi, “necessario in una società democratica”&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 10, co. 2 CEDU. Ebbene, anche a tale quesito non si dava risposta positiva, atteso che il ricorrente non era armato né aveva tenuto un comportamento violento e che, inoltre, non era stata fornita alcuna prova idonea a dimostrare la sussistenza di un legittimo scopo quanto al contegno tenuto dagli operatori di polizia (§ 64). (<em>Margherita Ricci</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: M. Crippa,&nbsp;<em>La pubblicazione di dichiarazioni diffamatorie altrui: la Corte EDU condanna l’Italia per la violazione del diritto di cronaca in relazione all’omicidio Tobagi,&nbsp;</em>in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2020, 2, p. 1164; M. Crippa,&nbsp;<em>La violazione della libertà di stampa nell’ordinamento turco: ancora una condanna della Corte EDU per la custodia cautelare,&nbsp;</em>in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2021, 1, pp. 336-337; B. Fragasso,&nbsp;<em>Diritto alla libertà di espressione degli avvocati e sanzioni disciplinari: la Corte Edu condanna la Polonia per violazione dell’art. 10 CEDU</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2023, 3, p. 1240; L. Franzetti,&nbsp;<em>I confini della libertà di espressione in caso di vilipendio alla bandiera</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2023, 4, pp. 1665-1666.</p>



<p><strong>ARTT. 3 e 14 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22itemid%22:[%22001-242861%22]}?utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, Sez. III, 29 aprile 2025, D. e altri c. Russia</a></p>



<p><strong>Interruzione di una conferenza LGBT – Perquisizioni personali illegittime da parte delle forze dell’ordine –&nbsp;<em>test</em>&nbsp;obbligatorio antidroga in assenza di indizi in ordine all’assunzione o detenzione di stupefacenti – Umiliazione e svilimento intenzionali motivati da omofobia – Indagine inefficace – Violazione</strong></p>



<p>Sei cittadini russi adiscono la Corte europea denunciando il&nbsp;<em>raid</em>&nbsp;illegittimamente operato dalla polizia russa in data 5 dicembre 2020 a Yaroslavl (Russia), quando le forze dell’ordine avevano violentemente interrotto la conferenza sui diritti umani e sull’attivismo LGBT cui i ricorrenti stavano partecipando. In particolare, forze speciali della polizia (indossando passamontagna e filmando il loro intervento) avevano fatto irruzione intorno alle tre del pomeriggio nel luogo in cui si stava tenendo l’evento. Essi avevano costretto gli undici partecipanti a restare a lungo in piedi davanti al muro, li avevano poi perquisiti ed interrogati e ne avevano registrato i documenti di identità. &nbsp;Nonostante i ricorrenti avessero chiesto spiegazioni in ordine al controllo che stavano subendo, non era stata fornita loro alcuna giustificazione in merito e, anzi, agli stessi erano stati rivolti dalla polizia epiteti ingiuriosi concernenti il loro presunto orientamento sessuale. &nbsp;Non solo. Sebbene, la perquisizione personale e locale non avesse dato alcun esito favorevole quanto alla presenza di droghe, tutti i partecipanti al<em>&nbsp;workshop</em>&nbsp;erano stati condotti in ospedale per essere sottoposti obbligatoriamente ai&nbsp;<em>test</em>&nbsp;antidroga (§§ 5 e 6). Gli esami erano risultati negativi; ciononostante, i partecipanti erano stati rilasciati soltanto intorno alle nove di sera, a seguito di ulteriori interrogatori. Dopo gli avvenimenti descritti, i ricorrenti avevano denunciato all’autorità russa l’illegittimità della condotta tenuta dai poliziotti, ritenendo che la stessa configurasse un abuso di potere penalmente rilevante ai sensi dell’art. 286 del loro Codice Penale. Cionondimeno, alle loro segnalazioni non era seguita alcuna incriminazione (§§ 10 e 11). &nbsp;Davanti alla Corte i ricorrenti lamentavano – prima di tutto – la violazione degli artt. 3 e 14 CEDU in quanto gli stessi, durante l’intervento della polizia, erano stati sottoposti a trattamenti discriminatori e che avevano ingenerato in loro un grave senso di paura, di angoscia e di umiliazione. In aggiunta, essi eccepivano anche che in Russia non era stata condotta alcuna indagine effettiva sulla illiceità della condotta tenuta dalla polizia (§ 19). I giudici di Strasburgo, partendo proprio da quest’ultima doglianza, rilevavano&nbsp;<em>in primis</em>&nbsp;la mancanza di prove in ordine alla necessità di esperire i&nbsp;<em>test&nbsp;</em>antidroga. Inoltre, considerando la ben documentata ostilità russa verso la comunità LGBT all&#8217;epoca dei fatti, statuivano che l’autorità giudiziaria russa avrebbe dovuto accertare se le azioni della polizia fossero state motivate o meno da intenti discriminatori riconnessi al presunto orientamento sessuale dei partecipanti al<em>&nbsp;workshop&nbsp;</em>(§ 24). Atteso che il Ministero dell’Interno russo aveva respinto le denunce senza divulgare i risultati dell’inchiesta e che i giudici russi non erano entrati nel merito ritenendo di non avere giurisdizione sulla vicenda, le autorità russe si erano limitate ad affermare che le azioni della polizia erano state legittime e prive di movente omofobico. Secondo la Corte, quindi, proprio la mancanza di una indagine efficace sull’intento discriminatorio o meno perseguito dalla polizia costituiva la prima causa di violazione degli artt. 3 e 14 CEDU (§§ 24 e 25). In aggiunta a ciò, tali articoli risultavano violati perché gli operatori di polizia avevano agito sostanzialmente al fine di umiliare i ricorrenti. Ciò si evinceva dal fatto che né delle perquisizioni né dei&nbsp;<em>test</em>&nbsp;antidroga fosse stato redatto verbale, nonché dagli epiteti dispregiativi rivolti ai manifestanti. Secondo la Corte, quindi, il comportamento del tutto inappropriato e minaccioso tenuto dalla polizia durante i fatti del 5 dicembre 2020 e le motivazioni omofobiche alla base dello stesso non potevano che avere comportato una lesione della dignità umana dei ricorrenti (§§ 28 &#8211; 25). Per i profili relativi alla libertà di riunione e di associazione, v.&nbsp;<em>infra sub&nbsp;</em>art. 11 CEDU. (<em>Margherita Ricci</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: D. Sibilio,&nbsp;<em>L’esame coatto delle urine tramite catetere, finalizzato all’ottenimento di prove, costituisce trattamento inumano e degradante, secondo la Corte di Strasburgo</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,&nbsp;</em>2019, 4, p. 2252.</p>



<p><strong>ART. 11 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22itemid%22:[%22001-242861%22]}?utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, Sez. III, 29 aprile 2025, D. e altri c. Russia</a></p>



<p><strong>Interruzione di una conferenza in materia LGBT da parte della polizia russa – ingerenza sproporzionata e lesiva della libertà di riunione dei partecipanti –&nbsp;<em>Chilling effect</em>&nbsp;conseguente alle modalità dell’irruzione e al comportamento delle autorità nazionali nei confronti dei ricorrenti – restrizione della libertà di riunione non “necessaria in una società democratica” – Violazione</strong></p>



<p>Per la ricostruzione dei fatti e i profili relativi alla proibizione della tortura congiuntamente al divieto di discriminazione, v.&nbsp;<em>supra sub&nbsp;</em>artt. 3 e 14 CEDU. I ricorrenti si dolevano del fatto che l’interruzione del seminario avesse comportato una lesione della loro libertà di riunione e di associazione. Tale rimostranza trovava il pieno favore della Corte, secondo cui l’interruzione dell’evento aveva comportato una restrizione della libertà di riunione e di associazione rilevante&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 11 CEDU (§ 46). &nbsp;Infatti, pur non potendosi ignorare che il&nbsp;<em>workshop</em>&nbsp;si era svolto nel periodo in cui in Russia erano ancora in vigore le restrizioni per il COVID-19 e che, secondo la polizia, le relative misure non erano state pienamente rispettate dai partecipanti, la Corte sottolineava comunque l’inaccettabilità delle modalità usate dalle forze dell’ordine. Pertanto, secondo i giudici, il contegno della polizia non poteva dirsi “necessario in una società democratica”&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 11, co. 2 CEDU (§ 47). Al contrario, tale comportamento aveva senz’altro ingenerato il cd.&nbsp;<em>chilling effect</em>, scoraggiando i ricorrenti dal partecipare in futuro a raduni simili, problema successivamente aggravato dal fatto che le autorità nazionali avevano privato i ricorrenti anche dell’opportunità di ottenere una qualche riparazione per la violazione dei loro diritti. Tutto questo, quindi, non poteva che portare alla conclusione che vi era stata un’interferenza sproporzionata nell’esercizio del diritto dei ricorrenti alla libertà di riunione (§ 48). (<em>Margherita Ricci</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: C. Cataneo,&nbsp;<em>L’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza al fine di disperdere una riunione pacifica non autorizzata integra una violazione dell’art. 11 CEDU</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,&nbsp;</em>2021, 1, pp. 311-312.</p>
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		<title>Diritti dell’infanzia: il diritto all’alloggio ignorato dall’Italia</title>
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		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 12:26:30 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>In occasione del 20 novembre, Giornata internazionale dei diritti dell&#8217;infanzia (Massimo Pasquini da Diogeneonline.info) Il 20 novembre è la data scelta per commemorare l’adozione della Dichiarazione dei diritti del fanciullo nel 1959 da parte dell’Assemblea&#46;&#46;&#46;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h1>In occasione del 20 novembre, Giornata internazionale dei diritti dell&#8217;infanzia</h1>



<p>(<a href="https://diogeneonline.info/author/massimo-pasquini/?utm_source=rss&utm_medium=rss">Massimo Pasquini</a> da Diogeneonline.info)</p>



<figure class="wp-block-image"><a href="https://diogeneonline.info/wp-content/uploads/2024/11/2351360107_ff3ee2ea29_b.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption=""><img src="https://diogeneonline.info/wp-content/uploads/2024/11/2351360107_ff3ee2ea29_b-696x522.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" title=""/></a><figcaption>&#8220;Children playing&#8221; by michelhrv is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.</figcaption></figure>



<p>Il 20 novembre è la data scelta per commemorare l’adozione della Dichiarazione dei diritti del fanciullo nel 1959 da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e, successivamente, della Convenzione di New York nel 1989.</p>



<p>In alcune città, per esempio il Comune di Roma, ha promosso iniziative nel fine settimana del 16 e 17 novembre.<br>Una data importante che dovrebbe segnare un avanzamento nell’attuazione ed esigibilità dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ma non è così per tutti i diritti.</p>



<p>Mentre, per esempio, sulla scuola, sul diritto alla mensa e al cibo sano e sull’aumento dell’offerta di asili nido, anche se il Governo ha recentemente dimezzato l’obiettivo derivato dai programmi del Pnrr, si vedono passi avanti e c’è attenzione nelle giornate sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, su altri temi si glissa, sia da parte di enti locali sia di associazioni che pure fanno dei diritti dei minori la loro missione.</p>



<p>Un tema, in particolare, non mi risulta sia oggetto di iniziative o di azioni di sensibilizzazione nei confronti dei governi locali e del governo nazionale.<br>Mi riferisco al diritto all’alloggio.</p>



<p>Nelle giornate dedicate ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la questione del diritto all’alloggio letteralmente non esiste. Certo, alcuni parlano del sovraffollamento o della mancanza di allaccio ad alcuni servizi, quali acqua, gas, luce, ma anche in questi casi, che parlano di qualità dell’abitare, il tema del diritto all’accesso all’abitare resta sullo sfondo.</p>



<p>Eppure i dati sono chiari. Esiste una questione nazionale rilevante che viene dalla lettura dei dati Istat sulla povertà, dei comuni o del Ministero dell’interno, ma questi non sono oggetto né di confronto né, tanto meno, di proposte.</p>



<p>Alcuni dati ufficiali, anche recenti, che dovrebbero essere conosciuti, sarebbero di diritto dentro la Giornata che celebra i diritti dei minori.<br>Cito quelli più rilevanti.<br>L’Istat lo scorso 17 ottobre, circa un mese fa, comunicava che le famiglie in povertà assoluta erano aumentate di ben 48.000 unità nel 2023 rispetto al 2022.</p>



<p>Sempre Istat afferma che le famiglie con presenza di minori in povertà assoluta sono passate dal 27,1% al 31%, mentre tra quelle con minori in povertà assoluta ma proprietarie di immobili, sono passate dal 6,4% al 6,2%.</p>



<figure class="wp-block-image"><a href="https://diogeneonline.info/wp-content/uploads/2024/11/3689226709_e8736e3ed3_b.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-1" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img src="https://diogeneonline.info/wp-content/uploads/2024/11/3689226709_e8736e3ed3_b.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-16489"/></a><figcaption>“child” by simaje is licensed under CC BY 2.0.</figcaption></figure>



<p>In totale, Istat afferma che sono 1,4 milioni i minori in condizione di povertà assoluta.<br>Altro dato interessante è quello relativo alle famiglie collocate nelle graduatorie. In mancanza di un Osservatorio casa, qui si deve andare di ipotesi.</p>



<p>In Italia, a seconda delle fonti, vi sarebbero tra le 320.000 e le 600.000 famiglie collocate nelle graduatorie per l’accesso a una casa popolare. Si tratta, è bene ricordarlo, di famiglie alle quali, per reddito, l’accesso al mercato è precluso e che possono solo sostenere un affitto a canone sociale.</p>



<p>Ipotizzando che almeno il 30% delle famiglie nelle graduatorie vedano la presenza di minori, stima probabilmente per difetto, possiamo dire che almeno tra i 96.000 e 180.000 minori con le loro famiglie attendono che il diritto all’alloggio venga loro garantito dall’edilizia residenziale pubblica. Esattamente l’offerta che manca in Italia e che non viene compresa nelle politiche abitative di Governo, Regioni e Comuni.</p>



<p>Infine, c’è la questione sfratti e minori, forse quella più dolorosa e vergognosa.<br>In Italia, mediamente ogni anno assistiamo a un numero di sentenze di sfratto tra le 30.000 e le 40.000. Così come si verificano esecuzioni di sfratto intorno alle 30.000. Nel 2023 abbiamo assistito a una riduzione, ma non a un’inversione di tendenza.</p>



<p>Prendendo solo in considerazione le esecuzioni di sfratto e considerando che in questo caso le famiglie con minori siano il 30%-50%, anche in questo caso, per difetto, avremmo che ogni anno tra i 10.000 e i 15.000 minori vengono sfrattati con forza pubblica senza avere mai non dico un alloggio alternativo, ma una qualche forma di assistenza adeguata.</p>



<p>Nei rari casi di intervento sociale da parte dei comuni, si offre un’assistenza a tempo determinato alla madre e al minore, ma non al padre, fatto vietato dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia.</p>



<p>I minori in questo caso non entrano solo nel vortice della precarietà abitativa, ma rischiano di abbandonare i percorsi scolastici e di subire ricadute sulla salute o psicologiche, basti pensare alle possibili conseguenze sui minori con disabilità.</p>



<p>Attenzione, stiamo parlando di violazioni sistematiche di diritti costituzionali e di diritti sanciti nella Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che l’Italia ha firmato e ratificato.</p>



<p>Perché questo tema non è nell’agenda politica nazionale e locale e non riesce a entrare tra le iniziative della Giornata del 20 novembre?<br>E perché l’Italia ratifica convenzioni internazionali o sancisce diritti costituzionali che poi non attua?</p>



<p>Perché di questi temi, se non ne parlasse Diogeneonline, non ne parlerebbe nessuno?</p>



<figure class="wp-block-image"><a href="https://diogeneonline.info/wp-content/uploads/2024/11/3632612221_9d5ceb8390.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-2" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img src="https://diogeneonline.info/wp-content/uploads/2024/11/3632612221_9d5ceb8390.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-16490"/></a><figcaption>“Young girl does daily chores” by World Bank Photo Collection is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.</figcaption></figure>
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		<title>Al di là di quella porta</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2024 09:53:08 +0000</pubDate>
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<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/1.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="1024" height="576" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/1.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17777" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/1.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/1-300x169.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/1-768x432.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<p>Osservare un Centro di Permanenza per il Rimpatrio equivale a guardare un oggetto&nbsp;<strong>oscuro</strong>&nbsp;e allo stesso tempo&nbsp;<strong>invisibile</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>nascosto</strong>&nbsp;da alte mura impenetrabili. Più che un luogo il CPR è un&nbsp;<strong>non-luogo</strong>, progettato per essere nascosto e nascondere gli&nbsp;<strong>orrori</strong>&nbsp;che contiene. L’osservazione del CPR, complicata da&nbsp;<strong>opacità</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>ostracismo</strong>, ha imposto l’utilizzo di un&nbsp;<strong>metodo flessibile</strong>&nbsp;e di&nbsp;<strong>fonti e interventi diversissimi</strong>. La classica raccolta dati da analizzare si è rivelata impossibile a fronte della sostanziale inesistenza di dati ufficiali disponibili, e del rifiuto delle autorità a fornire quanto richiesto. Analizzare un CPR significa quindi&nbsp;<strong>aggirare ostacoli, ipotizzare, strappare prove&nbsp;</strong>lottando in tribunale e&nbsp;<strong>raccogliendo informazioni&nbsp;</strong>da trattenuti, parenti e loro legali,&nbsp;<strong>diversificare le fonti e metterle a confronto</strong>. È così che abbiamo proceduto.</p>



<p>“<strong>Dati, testimonianze, ricerche, cartelle&nbsp;</strong><strong>cliniche, accessi agli atti, accessi civici generalizzati, sopralluoghi, verifiche&nbsp;</strong>ci hanno permesso di intravedere ciò che avviene in un CPR e che rendiamo oggi pubblico. Abbiamo rilevato&nbsp;<strong>abusi, violenze e discriminazioni&nbsp;</strong>in tutti gli ambiti che abbiamo investigato” affermano le attiviste e gli attivisti del Naga e della Rete Mai più Lager – No ai CPR. “<strong>Le persone che vengono portate in un CPR non hanno commesso reati</strong>, ma solo un&nbsp;<strong>illecito amministrativo</strong>, ovvero essere irregolari sul territorio. Già di per sé il trattenimento,&nbsp;<strong>la limitazione della libertà personale, risulta essere una misura sproporzionata</strong>, ma tutto ciò che ne consegue rende questa misura&nbsp;<strong>intollerabile, inaccettabile e disumana</strong>”.</p>



<p>“Abbiamo raccolto testimonianze che attestano una sistematica&nbsp;<strong>violaz</strong><strong>ione del diritto alle cure</strong>; la visita di idoneità al trattenimento o non è svolta o è svolta senza strumenti diagnostici adeguati; la ‘visita medica’ di formale presa in carico da parte dell’Ente Gestore comprende&nbsp;<strong>umiliazioni e abusi</strong>&nbsp;quali, per esempio, la denudazione delle persone appena arrivate alla presenza del personale medico e di agenti di polizia e l’obbligo di fare flessioni per espellere eventuali oggetti nascosti nell’ano; abbiamo verificato il&nbsp;<strong>trattenimento di persone con malattie gravi e croniche</strong>, come un tumore cerebrale e gravi problemi di salute mentale; frequente è la&nbsp;<strong>mancanza di&nbsp;</strong><strong>personale medico&nbsp;</strong>e la&nbsp;<strong>sommarietà della gestione delle cartelle cliniche</strong>&nbsp;costituisce la regola, come pure costante è una&nbsp;<strong>sovrabbondante elargizione di psicofarmaci senza alcuna prescrizione specialistica</strong>” proseguono dal Naga e dalla Rete Mai più Lager – No ai CPR.</p>



<p>“Abbiamo ricevuto video che attestano la presenza di<strong>&nbsp;vermi nel cibo</strong>. Inoltre, evanescenti sono le figure<strong>&nbsp;che si occupano di mediazione linguistica, interpretariato e assistenza psicologica,</strong>&nbsp;che pure dovrebbero essere presentie, per contro, è&nbsp;<strong>debordante la presenza di agenti</strong>&nbsp;delle forze dell’ordine. Numerosissime sono le testimonianze di diffusi<strong>&nbsp;episodi di autolesionismo</strong>, labbra cucite, lamette ingoiate, tentativi di suicidio – soprattutto per impiccagione – &nbsp;e di percosse.&nbsp;<strong>14 sono i morti, dal 2018 al 2022,</strong>&nbsp;<strong>nei CPR d’Italia, con un</strong><strong>’età media di 33 anni</strong>. Persone nelle mani dello Stato che sono state dichiarate in condizioni di salute compatibili con il trattenimento.&nbsp;<strong>A queste morti abbiamo provato a dare un</strong><strong>’identità, ma 5 deceduti su 14, sono morti senza nome.</strong>&nbsp;Per 4 di loro non si sa nulla, né della loro identità né delle cause e circostanze del decesso.<strong>&nbsp;Inoltre i rimpatri vengono spesso effettuati con modalità violente</strong>&nbsp;(ammanettamento, persone legate alle sedie e spesso stordite dai farmaci) e avvengono anche verso Paesi dove il rimpatriato, nato e sempre vissuto in Italia, non aveva mai messo piede prima” affermano le attiviste e gli attivisti.</p>



<p>“Il tutto accade in un contesto di sostanziale&nbsp;<strong>impraticabilità di una tutela legale effettiva.</strong>&nbsp;Infine, anche all’uscita dal CPR, che si venga rimpatriati o rilasciati sul territorio, continuano gli abusi, considerata la frequentissima<strong>&nbsp;mancata riconsegna, alla fine del trattenimento, di soldi&nbsp;</strong>mandati dai familiari ai trattenuti. Siamo drammaticamente consapevoli che&nbsp;<strong>tutto ciò è solo la punta dell’iceberg</strong>. Sotto si nasconde molto di più. Quello che succede nei CPR non è frutto di una&nbsp;<em>malagestione</em>&nbsp;dei Centri, ma di&nbsp;<strong>chiare scelte politiche</strong>&nbsp;che si traducono in&nbsp;<strong>prassi e pratiche amministrative e di gestione illecite</strong><strong>&nbsp;e disumane, finanziate dai soldi pubblici</strong>. Con questo report abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo cercato di far luce su ciò che si vuole nascondere. Facciamo ora appello a tutte e tutti&nbsp;<strong>per un’attivazione volta a reclamare l’abolizione dei CPR e contemporaneamente chiediamo al Governo, al Ministero dell’Interno, alla Prefettura e all’Amministrazione Comunale di contribuire, ciascuno per quanto di competenza, ad attuare l’unica soluzione possibile, realistica e necessaria: chiudere tutti i CPR d’Italia</strong>” concludono le attiviste e gli attivisti del Naga e dalla Rete Mai più Lager – No ai CPR.</p>



<p><strong><a href="https://naga.it/wp-content/uploads/2023/10/AL-DI-LA-DI-QUELLA-PORTA_Digitale.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SCARICA IL REPORT COMPLETO</a> – <a href="https://naga.it/wp-content/uploads/2023/10/SINTESI_AL-DI-LA-DI-QUELLA-PORTA_DEF.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SCARICA LA SINTESI</a> – <a href="https://naga.it/wp-content/uploads/2023/11/BEYOND-THAT-DOOR-summary-EN.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SCARICA LA SINTESI IN INGLESE</a></strong></p>



<p></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/2.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-1" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="1024" height="1024" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/2-1024x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17776" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/2-1024x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/2-300x300.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/2-150x150.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 150w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/2-768x768.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/2-80x80.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 80w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/2-320x320.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 320w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/2.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1080w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>
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		<title>Via libera della corte albanese all&#8217;accordo Italia-Albania</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 15:26:45 +0000</pubDate>
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<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/02/mig-6.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="960" height="960" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/02/mig-6.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17406" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/02/mig-6.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 960w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/02/mig-6-300x300.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/02/mig-6-150x150.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 150w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/02/mig-6-768x768.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/02/mig-6-80x80.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 80w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/02/mig-6-320x320.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 320w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></a></figure>



<p>&#8220;<em>Migranti, patto Italia-Albania: sì dalla Corte costituzionale albanese all’accordo.<br><br>Cinque giudici supremi su nove non si oppongono all’intesa Roma-Tirana sui centri temporanei di accoglienza. Ora l’ultimo passaggio parlamentare in Albania, poi l’implementazione dell’accordo.<br><br>la Corte costituzionale albanese vota a favore dell’accordo per la realizzazione dei centri di accoglienza dei migranti siglato dai governi italiano e albanese. A sostenerlo è una nota della Consulta che conferma così le anticipazioni del Corriere.<br><br><img alt="&#x1f538;" src="https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/15.0/1f538/72.png?utm_source=rss&utm_medium=rss">La decisione<br>Secondo le fonti 5 giudici – su 9 – della Consulta locale hanno stabilito che l’intesa siglata a Roma dai premier Giorgia Meloni ed Edi Rama risulta «conforme» alla costituzione albanese. Dopo questo pronunciamento e un veloce passaggio parlamentare l’accordo potrà entrare in vigore.<br><br><img alt="&#x1f538;" src="https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/15.0/1f538/72.png?utm_source=rss&utm_medium=rss">Le motivazioni<br>«La Corte ha valutato che il “protocollo sulla migrazione” non stabilisce confini territoriali e neppure altera l’integrità territoriale della Repubblica d’Albania, pertanto non costituisce un accordo relativo al territorio dal punto di vista fisico», si legge nella nota ufficiale. E ancora: «La Corte ha valutato che nelle due zone in cui agisce il protocollo, si applica il diritto albanese, oltre al diritto italiano» e che «la Corte ha constatato che per i diritti e le libertà umane opera una giurisdizione duplice, il che significa che la giurisdizione italiana nelle due zone in questione non esclude la giurisdizione albanese». L’accordo, poi, «non crea nuovi diritti e libertà costituzionali e non impone restrizioni aggiuntive ai diritti e alle libertà umane esistenti, al di là di quanto previsto dall’ordinamento giuridico albanese».<br><br><img alt="&#x1f538;" src="https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/15.0/1f538/72.png?utm_source=rss&utm_medium=rss">Il patto<br>Lo scorso novembre Meloni e Rama hanno siglato l’intesa che prevede la realizzazione in Albania di due centri per l’identificazione e l’accoglienza dei migranti salvati nel Mediterraneo. La prima struttura, quella di «registrazione», secondo l’accordo dovrebbe sorgere al porto di Shëngjin, nel nord del Paese, mentre nell’entroterra dovrebbe essere costruito un centro di permanenza a Gjadër. Tirana si è offerta di accogliere fino a 3 mila migranti in attesa di sapere se possono mettere piede nel territorio italiano o devono essere rimpatriati, il tutto a spese di Roma. Il protocollo ha una validità di cinque anni, prorogabili automaticamente di altri cinque in assenza di rilievi da parte italiana o albanese.<br><br><img alt="&#x1f538;" src="https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/15.0/1f538/72.png?utm_source=rss&utm_medium=rss">Il ricorso<br>L’accordo era stato però fortemente osteggiato dall’opposizione albanese che, dopo aver raccolto le firme necessarie, aveva portato il patto Roma-Tirana alla Corte costituzionale. Il 13 dicembre scorso i giudici albanesi hanno ammesso il ricorso e lo scorso 18 gennaio hanno iniziato a esaminarlo. Due i punti da chiarire, in particolare: il presunto mancato rispetto della procedura di negoziazione e firma e la possibile violazione dei diritti umani.<br><br><img alt="&#x1f538;" src="https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/15.0/1f538/72.png?utm_source=rss&utm_medium=rss">Il voto<br>Negli ultimi giorni la Consulta ha poi ricevuto ulteriori documenti dalla parte ricorrente – oltre alle «memorie» difensive del governo – e dopo diverse ore di confronto, anche acceso, 5 giudici non muovono obiezioni all’accordo, gli altri 4 sì.&#8221;</em></p>
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		<title>ll diritto d’asilo. Report 2023. Liberi di scegliere se migrare o restare?</title>
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		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 11:53:18 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Con l’edizione del 2023 la Fondazione Migrantes arriva alla settima edizione del rapporto dedicato al mondo dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Un lavoro scritto da un’equipe di autrici ed autori che si lasciano&#46;&#46;&#46;</p>
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<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/12/asilo.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="661" height="943" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/12/asilo.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17332" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/12/asilo.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 661w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/12/asilo-210x300.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 210w" sizes="(max-width: 661px) 100vw, 661px" /></a></figure>



<p>Con l’edizione del 2023 la Fondazione Migrantes arriva alla settima edizione del rapporto dedicato al mondo dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Un lavoro scritto da un’equipe di autrici ed autori che si lasciano “toccare e interrogare” dalle sofferenze e dalle contraddizioni che le persone in fuga nel mondo raccontano o portano scritte nei loro volti e nei loro corpi. Anche quest’anno un simile sguardo è cruciale per leggere dati, norme, politiche e storie di un’Unione europea e un’Italia che non solo stanno erodendo il diritto d’asilo, ma stanno addirittura tentando di smantellarne i capisaldi.</p>



<p>In questo quadro di pesanti violazioni dei diritti umani e delle convenzioni internazionali, ogni strumento sembra valido per perseguire lo scopo di escludere e per contrarre lo spazio della protezione internazionale e dei diritti di richiedenti asilo e rifugiati: dagli accordi tra Paesi a prassi discutibili, sia nella gestione alle frontiere che fuori dalle questure, che nell’accesso ad accoglienze sempre più precarie e prive di servizi essenziali, quali l’orientamento legale, il supporto psicologico e la mediazione linguistica. E tutto ciò avviene in un quadro in cui le guerre e altre crisi hanno portato il numero delle persone in fuga nel mondo al più elevato livello di sempre – oltre i 110 milioni di persone in fuga nel mondo – benché siano sempre pochi in proporzione i migranti che cercano ottengono protezione in Europa e in Italia.</p>



<p>Non rinuncia questo volume a proporre in ogni settore – dall’ambito più legale a quello più sociale ed etico – possibili modalità per uscire dall’impasse, prendendo ancora una volta spunto dalle parole di papa Francesco proposte per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato (GMMR) del 2023 Liberi di scegliere se migrare o restare: parole che rappresentano l’orizzonte di senso in cui si riuscirebbero a risolvere molte delle questioni poste dall’attuale scenario, ma che necessitano con urgenza di azioni concrete per ridare dignità a chi è in fuga e cerca protezione che al momento – anziché essere libero di pensare se migrare o restare – si trova sempre più spesso “intrappolato” e “trattenuto”.</p>



<p>L’augurio è che questo volume possa anche quest’anno aiutare a costruire un sapere fondato rispetto a chi è in fuga, a chi arriva a chiedere protezione nel nostro continente e nel nostro Paese, che ci aiuti a restare o ritornare “umani”, capaci di costruire finalmente quelle azioni concrete che ci facciano togliere il punto interrogativo che abbiamo inserito nel sottotitolo – liberi di pensare se migrare o restare?</p>



<p><strong>DOWNLOAD</strong><br>•&nbsp;<a href="https://www.migrantes.it/wp-content/uploads/sites/50/2023/12/Sintesi-DD2023.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">Sintesi Report Diritto d&#8217;Asilo 2023</a></p>
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		<title>Veil or not veil</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2023 09:41:44 +0000</pubDate>
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<p></p>



<p>di Barbara Raccuglia</p>



<p></p>



<p>Ho preso in mano questo foglio, per parlarvi di una manifestazione a cui io stessa ho partecipato, il 16 settembre ed estesa in varie piazze del mondo, per ricordare MAHSA JINA AMINI.</p>



<p>Neanche il tempo di raccogliermi per trovare le parole, che la storia si ripete.</p>



<p>Come una raffica.&nbsp;</p>



<p>Torna a fare parlare di sè la dittatura, (Repubblica?), iraniana per l’ennesimo episodio di violenza e di repressione che lo scorso 1 ottobre 2023, si accannisce contro <strong>ARMITA GERAVAND</strong>.</p>



<p>A 16 anni, pestata e ridotta in coma dalla cosidetta polizia “morale” di regime.</p>



<p>Accuse che non trovano spazio tra le mie capacità di comprensione e di osservazione della realtà:</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;un&nbsp;<em>velo</em>.</p>



<p>Ma il velo, contiene in sè, davvero, tutte le disgrazie del mondo femminile islamico?</p>



<p>Strumento politico?&nbsp; di protezione? di rettitudine morale o di oppressione?</p>



<p>Un velo che, secondo le interpretazioni di alcune studiose e studiosi  (vedi ad esempio Fatima Mernissi in <em>La Terrazza Proibita</em>), occorre a mantenere una storica e importante separazione tra la sfera pubblica e la sfera privata di una persona.</p>



<p>Per altri il velo viene vivamente consigliato dal profeta Maometto, per distinguere una donna musulmana da una qualsiasi schiava o da un impostore, meritevoli  entrambi di aggressioni, molestie e stupri. Un velo in questo caso, che assume un significato di &#8220;protezione&#8221;.</p>



<p>Succede ancora in Iran. Paese dove, per un velo indossato male è subito oltraggio&#8230;. E ci metti poco a diventare obiettivo di pene severe, giustificate dal fatto di non aver rispettato le norme e gli obblighi imposti sull&#8217;uso dell&#8217; <em>hijab.</em></p>



<p>E lasciandoci andare ad aperte fantasie (tratte in parte da ciò che accaduto realmente ad Armita) mi sovviene, ad esempio l’immagine, di un velo nero, in movimento, che si sposta un poco a destra e poi a sinistra, mentre una ragazza, si fa spazio correndo, per salire su un mezzo di trasporto pubblico: una ciocca si sposta, sfugge via alla costrizione, viene vista e, così, viene scoperta una zona intima che invece, deve restare segreta, nascosta e misteriosa, che da intima appunto diviene pubblica, e per un attimo di non curanza, si affaccia in quel luogo, dove finisce la libertà di essere e inizia il rischio di un fine vita.</p>



<p>Non è esattamente il caso di Armita, perchè lei si trovava a volto totalmente libero, ma l&#8217;esempio di cui sopra lascia intendere che qualsiasi donna o ragazza può diventare un bersaglio, e in qualsiasi momento della giornata.</p>



<p>E&#8217; anche grazie ad organizzazioni umanitarie come la HENGAW (dislocata in Norvegia per ovvi motivi), che veniamo a sapere anche dell&#8217;arresto anche di Shahin Ahmadi, madre di Armita Geravand.</p>



<p>L&#8217;accusa? Il desiderio materno di voler vedere la figlia, ora in coma presso l&#8217;ospedale di Fajr.</p>



<p>Come sappiamo, il regime non transige. Vi è il divieto assoluto ai familiari di avvicinarsi ai propri cari detenuti o colpiti, e/o di raccontare al mondo la verità. I familiari della ragazza, infatti, sono stati subito costretti ad affermare che Armita, abbia avuto un collasso improvviso, mentre si trovava all&#8217;interno del vagone,  per aver battuto &#8220;sempre accidentalmente&#8221; la testa contro una struttura del vagone. Tutt&#8217;ora non si hanno più notizie della signora Shanin Ahmadi. Pressioni e minacce anche sugli insegnanti, sugli amici e i compagni di scuola di Armita, diffidati dalla diffusione di qualsiasi notizia sulla giovane, comprese fotografie della stessa, che noi invece pubblichiamo:</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/10/ospe.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-1" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="992" height="661" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/10/ospe.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17194" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/10/ospe.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 992w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/10/ospe-300x200.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/10/ospe-768x512.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w" sizes="(max-width: 992px) 100vw, 992px" /></a></figure>



<p>Mi piacerebbe che ci fosse una maggiore attenzione dal punto di vista internazionale.<br>Il caso di Armita ci fa fare un sobbalzo indietro di un anno: il brutale pestaggio su Mahsa Amini, fino al coma e poi al decesso. Aveva soltanto 22 anni la giovane Mahsa, chiamata Jina nel suo luogo di origine curda. Di lì a poco avrebbe iniziato a intraprendere gli studi per diventare avvocato&#8230; Ma qualcun&#8217;altro ha scelto per lei un destino infausto: destino stabilito dalla polizia di regime, guidata dall&#8217;attuale guida suprema, l&#8217;ayatollah Ali Khamenei, che evidentemente deve avere una concezione molto misera della vita umana. </p>



<p>Ed è così che, nell’anniversario della morte di Mahsa Amini (16 settembre 2022), in tutto il mondo si è svolta una giornata di commemorazione e di riflessione, ma soprattutto un grido collettivo che, a volto scoperto, intende farsi sentire, urlando che NOI ESISTIAMO e che non abbiamo alcuna intenzione di smettere di farlo, in libertà. Lottiamo. Con ogni mezzo necessario e a nostra disposizione metteremo un punto alla parola &#8220;dittatura&#8221;. E voglio pensare che questa nuova rivoluzione stia aprendo le strade al cambiamento e al fallimento dell&#8217;intero sistema politico iraniano.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/10/8.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-2" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="1024" height="576" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/10/8-1024x576.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17201" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/10/8-1024x576.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/10/8-300x169.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/10/8-768x432.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/10/8-1536x864.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1536w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/10/8.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 2000w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<p>Associazione per i diritti umani, anche questa volta, si schiera a fianco delle donne e degli uomini, in lotta contro il regime sanguinario attualmente presente in Iran. Intendiamo esprimere un immenso senso di gratitudine per il coraggio di tutti gli attivisti e le attiviste iraniane, nella speranza che possano divenire un esempio per tanti altri.</p>



<p>In seguito, alcune immagini della manifestazione che si è svolta in piazza duomo a Milano, il 16 settembre 2023.</p>



<p>La pioggia era forte, ma noi siamo rimasti. Qualcuno ha pianto. Chi ha ballato. Chi ha cantato.</p>



<p>Commossa dalla vivace partecipazione degli uomini, concludo :</p>



<p><strong>DONNA&nbsp; VITA&nbsp; LIBERTA&#8217;</strong></p>



<p><em>Per ballare nei vicoli<br>Per il terrore quando ci si bacia<br>Per mia sorella, tua sorella, le nostre sorelle<br>Per cambiare le menti arrugginite<br>Per la vergogna della povertà<br>Per il rimpianto di vivere una vita ordinaria<br>Per i bambini che si tuffano nei cassonetti e i loro desideri<br>Per questa economia dittatoriale<br>Per l&#8217;aria inquinata<br>Per Valiasr e i suoi alberi consumati<br>Per Pirooz e la possibilità della sua estinzione<br>Per gli innocenti cani illegali<br>Per le lacrime inarrestabili<br>Per la scena di ripetere questo momento<br>Per i volti sorridenti<br>Per gli studenti e il loro futuro<br>Per questo paradiso forzato<br>Per gli studenti d&#8217;élite imprigionati<br>Per i ragazzi afghani<br>Per tutti questi &#8220;per&#8221; che non sono ripetibili<br>Per tutti questi slogan senza senso<br>Per il crollo di edifici finti<br>Per la sensazione di pace<br>Per il sole dopo queste lunghe notti<br>Per le pillole contro l&#8217;ansia e l&#8217;insonnia<br>Per gli uomini, la patria, la prosperità<br>Per la ragazza che avrebbe voluto essere un ragazzo<br>Per le donne, la vita, la libertà<br>Per la libertà<br>Per la libertà<br>Per la libertà</em></p>



<p>Baraye di Shervin HajipourVee</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/10/2.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-3" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="658" height="674" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/10/2.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17204" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/10/2.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 658w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/10/2-293x300.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 293w" sizes="(max-width: 658px) 100vw, 658px" /></a></figure>



<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/10/3.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-4" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="720" height="471" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/10/3.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17205" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/10/3.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 720w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/10/3-300x196.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></a></figure>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/10/4.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-5" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="1125" height="2000" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/10/4-576x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17206" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/10/4-576x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 576w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/10/4-169x300.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 169w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/10/4-768x1365.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/10/4-864x1536.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 864w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/10/4.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1125w" sizes="(max-width: 1125px) 100vw, 1125px" /></a></figure>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/10/1-2.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-6" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="1024" height="576" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/10/1-2-1024x576.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17207" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/10/1-2-1024x576.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/10/1-2-300x169.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/10/1-2-768x432.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/10/1-2-1536x864.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1536w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/10/1-2.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 2000w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>
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		<title>Notizie dal sud est del Mediterraneo</title>
		<link>https://www.peridirittiumani.com/2023/04/17/notizie-dal-sud-est-del-mediterraneo-3/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 10:02:23 +0000</pubDate>
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<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/04/iran.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="1024" height="663" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/04/iran.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-16926" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/04/iran.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/04/iran-300x194.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/04/iran-768x497.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a><figcaption>Vignetta di Gianluca Costantini </figcaption></figure>



<p></p>



<p></p>



<p>(<strong>Da anbamed.it</strong>)</p>



<p><strong>I TITOLI: </strong></p>



<p><strong><u>Sudan:</u></strong> Terzo giorno di furiosi combattimenti tra le truppe dei due generali golpisti, Hamidati e Burhan. 97 civili uccisi e quasi mille i feriti. Colpito da obici l’ospedale universitario a sud della capitale. Cessate il fuoco umanitario di tre ore rispettato parzialmente.</p>



<p><strong><u>Yemen:</u></strong>&nbsp;Concluse le operazioni di scambio prigionieri. Adesso si apre la fase per una trattativa politica per mettere fine al conflitto.</p>



<p><strong><u>Siria:</u></strong> 43 persone uccise dall’Isis; in maggioranza contadini e pastori.</p>



<p><strong><u>Turchia:</u></strong>&nbsp;Ritira la propria candidatura un amico di Erdogan, travolto dallo scandalo delle foto in atteggiamenti intimi con delle minorenni in ufficio.</p>



<p><strong><u>Iran:</u></strong>&nbsp;Lacrimogeni e idranti contro i genitori delle allieve colpite dai casi di avvelenamento.</p>



<p><strong><em><u>Le notizie</u></em></strong></p>



<p><strong>Sudan</strong></p>



<p>Terzo giorno di combattimenti in Sudan.</p>



<p>Cresce il numero dei morti e feriti tra i civili e gli ospedali di Khartoum hanno raggiunto la loro capienza massima. Il sindacato dei medici ha annunciato la morte di un’altra dottora, mentre svolgeva il suo lavoro di soccorso in piazza. Nei primi due giorni di combattimenti, 97 civili hanno perso la vita a causa degli scontri e quasi mille i feriti che hanno avuto bisogno di ricovero in ospedale. Il sindacato dei medici ha lanciato un appello ai belligeranti di rispettare la neutralità degli ospedali, dopo che un obice di artiglieria ha colpito la struttura medica dell’Università, nella parte meridionale della capitale.</p>



<p>Il cessate il fuoco umanitario, chiesto ieri dall’ONU per l’evacuazione dei feriti, accettato dall’esercito e dalle milizie di pronto intervento, è stato rispettato soltanto parzialmente. Nel pomeriggio di ieri e in serata sono stati sentiti spari e esplosioni nel centro della capitale durante le ore di cessate il fuoco.</p>



<p>La Tv di Stato ha smesso le trasmissioni dopo un giorno di musiche militari e patriottiche. Il personale tecnico e giornalistico era stato evacuato dall’inizio degli scontri sabato mattina. Il palazzo è stato assediato dalle milizie e poi ha subito danni dai reciproci lanci di artiglieria.</p>



<p>Nella capitale l’elettricità e l’acqua potabile sono interrotte e la popolazione è intrappolata nelle case. L’esercito ha raccomandato di rimanere in casa a causa dei combattimenti in corso. In due zone della capitale ci sono colossali incendi da ieri mattina e non sono stati ancora domati.</p>



<p>A Khartoum i combattimenti sono furiosi nelle vicinanze del palazzo presidenziale e per il controllo dei ponti sul Nilo, che sono arterie principali per collegare le diverse zone della capitale, divise dal Nilo. Le milizie sostengono di aver abbattuto due elicotteri dell’esercito che stavano mitragliando le loro truppe nella parte ovest della capitale. &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>



<p>La propaganda delle due parti racconta di vittorie, molte volte immaginarie. I comunicati non sono sempre verificabili.</p>



<p>Sugli account social ufficiali dei belligeranti sono stati pubblicati immagini e video di basi militari conquistate e di soldati e ufficiali catturati. In due casi, Anbamed ha verificato che le immagini sono vecchie e risalgono a battaglie dei Janjaweed in Darfur.</p>



<p>Le milizie hanno accusato l’intervento di caccia stranieri contro le loro basi a Port Sudan, senza però specificare la nazionalità.</p>



<p>L’esercito ha annunciato il controllo sulla base militare e aeroporto di&nbsp;<a href="https://www.google.it/maps/place/Merowe,+Sudan/@18.4795609,31.7878227,13z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x168347f43455bbb3:0x5b69ad07c12e8a11!8m2!3d18.4689363!4d31.8164031!16s%2Fm%2F05h1w77?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Merowe</a>, nel nord, sostenendo che i miliziani in fuga hanno preso con loro come ostaggi soldati e ufficiali egiziani che erano presenti nella base secondo accordi tra i due paesi.</p>



<p>Le forze politiche della Coalizione del cambiamento hanno lanciato un appello per il cessate il fuoco e di tronare al tavolo delle trattative “perché la guerra non avrà vincitori ma soltanto perdenti”. I due generali golpisti, Buhan e Hamidati, si erano alleati per bloccare il passaggio del potere ad un governo civile e oggi si combattono per contendersi il potere e la ricchezza del paese, bloccando il processo democratico.</p>



<p>Lega araba ha svolto una riunione d’urgenza sulla situazione sudanese e ha lanciato un appello per la fine dei combattimenti. Una delegazione dell’Unione africana sta tentando di raggiungere Khartoum per un incontro diretto con i due generali. &nbsp;I capi delle diplomazie di Arabia Saudita e Emirati hanno contattato telefonicamente i due generali belligeranti.</p>



<p>FAO ha annunciato la chiusura di tutte le proprie attività umanitarie in Sudan in seguito all’uccisione dei tre funzionari dell’organismo internazionale.</p>



<p><strong>Yemen</strong></p>



<p>Si sono concluse ieri le operazioni di scambio dei prigionieri di guerra tra il governo rifugiato ad Aden e quello dei ribelli houthi insediato a Sanaa. In totale sono tornati tra le loro famiglie 869 prigionieri. Soddisfazione tra le due parti politiche e gioia nelle case e nelle piazze. Questa prima fase è stata utile a creare un clima di fiducia e si apre adesso una fase politica importante. Il portavoce del governo houthi ha annunciato che le trattative riprenderanno subito dopo le festività di Ied Fitr, la fine di Ramadan. La distensione è stata possibile in seguito all’accordo tra Teheran e Riad di riprendere le relazioni diplomatiche, con la mediazione cinese dello scorso mese.</p>



<p><strong>Siria</strong></p>



<p>In tre diversi attacchi, i terroristi di Daiesh hanno ucciso ieri 43 persone, in prevalenza civili: lavoratori agricoli e pastori. Ad est di&nbsp;<a href="https://www.google.it/maps/place/Hama,+Siria/@35.1366608,36.6680048,12z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x1524828fcdd5b865:0x62d43f56ee62b5ef!8m2!3d35.1408881!4d36.7551993!16zL20vMDJrbWp2?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Hama</a>&nbsp;è avvenuto l’attacco più atroce, con 36 vittime colpite con mitragliatrici. Tra di loro 10 della guardia nazionale. Gli altri due episodi sono avvenuti nella provincia nord-orientale di&nbsp;<a href="https://www.google.it/maps/place/Deir+el-Zor,+Siria/@35.3350942,40.0555717,12z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x154817f4aeddb761:0x4cbc9d58e981374f!8m2!3d35.3296518!4d40.1350341!16zL20vMDUwdHNs?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deir Azzour</a>. Un gruppo di terroristi su moto di grossa cilindrata ha attacco dei pastori, uccidendo 5 e confiscando tutto il gregge portandolo via su camion. Altre due vittime sono state rinvenute senza vita da un gruppo di cittadini nei pressi del villaggio di Shafaa. Dopo la sconfitta del fu falso califfato, i miliziani jihadisti si sono barricati nelle zone impervie della Badia siriana, la zona desertica nel centro e nell’est del paese.</p>



<p><strong>Turchia</strong></p>



<p>L’ex sindaco di <a href="https://www.google.it/maps/place/Esenyurt%2FProvincia+di+Istanbul,+Turchia/@41.0497677,28.5788219,12z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x14b558b1fceb5dad:0x614634ee1252675e!8m2!3d41.0343177!4d28.6614809!16s%2Fm%2F04f6b_f?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Essenyurt</a>, nella provincia di Istanbul, Najmi Ghadi-oglu, ha ritirato la sua candidatura alle politiche del 14 maggio, in Turchia. Era candidato nelle liste del partito Islamista “Giustizia e Sviluppo” del presidente Erdogan. Il motivo del ritiro è lo scandalo che lo ha coinvolto con la pubblicazione delle sue foto, in ufficio, in atteggiamenti intimi con delle studentesse adolescenti partecipanti ad un concorso, indetto dal Municipio da lui allora guidato. Ghadi-oglu è uno dei fondatori del partito ed un amico di Erdogan, ma dopo lo scandalo il presidente lo ha evitato per paura di perdere voti. L’ipocrisia al potere.</p>



<p><strong>Iran</strong></p>



<p>Si sono svolte sabato a&nbsp;<a href="https://www.google.it/maps/place/Shahin+Shahr,+Regione+di+Esfahan,+Iran/@32.8657066,51.4778058,12z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3fbdc4f9439959f9:0xa1e8d5eb3724d5c8!8m2!3d32.8608728!4d51.5532972!16s%2Fm?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Shahin Shahr</a>&nbsp;manifestazioni dei genitori delle allieve che hanno subito per l’ennesima volta attacchi con gas velenosi. Durante la scorsa settimana in sei scuole sono stati registrati questi fenomeni di avvelenamento che le autorità non sono mai riuscite a chiarire. I familiari delle ragazze chiedevano maggiori protezioni nelle scuole. Formazioni di Basiji li hanno dispersi con lacrimogeni e idranti.</p>



<p><strong>Notizie dal mondo</strong>&nbsp;Sono passati 13 mesi e 22 giorni dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina.</p>
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		<title>&#8220;Stay human. Africa&#8221;. Il Sudan e la persistente crisi umanitaria nel Darfur</title>
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		<pubDate>Sun, 12 Mar 2023 09:33:21 +0000</pubDate>
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<p></p>



<p class="has-text-align-right"></p>



<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/03/Darfur.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="735" height="416" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/03/Darfur.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-16890" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/03/Darfur.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 735w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2023/03/Darfur-300x170.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 735px) 100vw, 735px" /></a></figure>



<p></p>



<p>di Filippo Cinquemani</p>



<p></p>



<p>Il Sudan, uno dei paesi più grandi dell&#8217;Africa, si trova attualmente in una fase di transizione politica e sociale molto delicata. Dopo decenni di regime autoritario sotto l&#8217;ex presidente Omar al-Bashir, il paese ha attraversato una rivoluzione pacifica nel 2019 che ha portato alla caduta del regime e all&#8217;insediamento di un governo di transizione.</p>



<p>Tuttavia, nonostante i progressi, il Sudan continua ad affrontare molte sfide, tra cui conflitti etnici e politici, crisi economiche, violazioni dei diritti umani e pandemia di COVID-19.</p>



<p>Uno dei problemi più gravi che affligge il paese è il conflitto nella regione del Darfur.</p>



<p>Il Darfur è una regione situata nella parte occidentale del Sudan, in Africa, che ha visto una lunga serie di conflitti e violenze negli ultimi decenni. La situazione attuale in Darfur è ancora caratterizzata da violenze, tensioni etniche e crisi umanitarie, nonostante gli sforzi internazionali per risolvere la situazione.</p>



<p>La crisi nel Darfur ha avuto inizio nel 2003, quando alcune tribù africane iniziarono a ribellarsi contro il governo sudanese, che era guidato dalla maggioranza araba. Il conflitto ha causato la morte di migliaia di persone e costretto milioni di persone a fuggire dalle loro case.</p>



<p>Le violenze e le tensioni etniche continuano a causare morti e feriti tra la popolazione civile, e molte persone sono costrette a vivere in campi profughi, senza accesso adeguato a cibo, acqua e cure mediche.</p>



<p>Le organizzazioni umanitarie che operano nella regione cercano di fornire assistenza e supporto ai profughi, ma la situazione rimane critica. Inoltre, la presenza di gruppi armati e di bande criminali rende difficile l&#8217;accesso alle zone più remote e vulnerabili dell&#8217;area.</p>



<p>Nonostante gli accordi di pace firmati nel 2020, i combattimenti tra le forze governative e i ribelli continuano in alcune parti della regione.</p>



<p>Inoltre, il Sudan sta attraversando una grave crisi economica, con una forte inflazione e una scarsa disponibilità di beni di prima necessità come il pane. Il governo di transizione sta lavorando per affrontare la situazione, ma la strada da percorrere è ancora lunga.</p>



<p>La pandemia di COVID-19 ha anche colpito duramente il paese, con un aumento dei casi e dei decessi negli ultimi mesi. La campagna di vaccinazione è stata lanciata solo di recente, ma la disponibilità di vaccini è limitata.</p>



<p>Infine, il Sudan sta affrontando anche sfide interne legate alla transizione politica. Il governo di transizione ha l&#8217;obiettivo di guidare il Paese verso elezioni democratiche, ma ci sono preoccupazioni riguardo alla capacità del governo di garantire un processo elettorale libero e giusto.</p>



<p>In generale, la situazione in Sudan è ancora molto delicata e richiede l&#8217;impegno e il sostegno della comunità internazionale per affrontare le sfide e consolidare la transizione verso una democrazia stabile e pacifica.</p>



<p>Voglio terminare questo articolo con le parole di un giovane rifugiato sudanese: &#8221; La cosa più difficile per chi come me è rifugiato in Italia è far conoscere il dramma che vivono i nostri popoli. Non possiamo permetterci di cedere al dolore, di chiuderci in noi stessi, di considerarci vittime di un’ingiustizia.` Se facciamo così, offendiamo la memoria di chi non ce l’ha fatta&#8221;. Continua: “Un letto, un pasto caldo, un luogo da chiamare casa e in cui riprendersi dalle fatiche del viaggio e dagli orrori della guerra per tanti di noi non c’è. E anche se così l’integrazione diventa un sogno più che un progetto noi non dobbiamo arrenderci.&#8221;</p>



<p><a href="https://www.redattoresociale.it/?utm_source=rss&utm_medium=rss">https://www.redattoresociale.it/?utm_source=rss&utm_medium=rss</a> per le parole del rifugiato.</p>



<p><a href="https://www.notiziegeopolitiche.net/?utm_source=rss&utm_medium=rss">https://www.notiziegeopolitiche.net/?utm_source=rss&utm_medium=rss</a> per l&#8217;immagine.</p>
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