<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imprese e Diritti Umani Archives - Per I Diritti Umani</title>
	<atom:link href="https://www.peridirittiumani.com/category/rubriche/imprese-e-diritti-umani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.peridirittiumani.com/category/rubriche/imprese-e-diritti-umani/</link>
	<description>Periodico nazionale iscritto presso il tribunale di Milano n. 170 del 30/05/2018</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Nov 2025 09:07:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>

<image>
	<url>https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/02/cropped-peridirittiumani_logodef-150x150.jpg</url>
	<title>Imprese e Diritti Umani Archives - Per I Diritti Umani</title>
	<link>https://www.peridirittiumani.com/category/rubriche/imprese-e-diritti-umani/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Accendi la tua presenza</title>
		<link>https://www.peridirittiumani.com/2025/11/03/accendi-la-tua-presenza/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss</link>
					<comments>https://www.peridirittiumani.com/2025/11/03/accendi-la-tua-presenza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 09:07:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imprese e Diritti Umani]]></category>
		<category><![CDATA[#peridirittiumani.com]]></category>
		<category><![CDATA[abilità]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[attivismo]]></category>
		<category><![CDATA[attivisti]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazione]]></category>
		<category><![CDATA[impegno]]></category>
		<category><![CDATA[inclusionesociale]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peridirittiumani.com/?p=18196</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Martina Foglia Oggi vi voglio parlare di una realtà che unisce due aspetti molto importanti per noi persone con disabilità. La realtà in questione è BeOn Foundation che in tutti i progetti che&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2025/11/03/accendi-la-tua-presenza/">Accendi la tua presenza</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/11/be.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="681" height="1024" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/11/be-681x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-18197" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/11/be-681x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 681w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/11/be-200x300.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 200w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/11/be-768x1154.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/11/be-1022x1536.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1022w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/11/be.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1331w" sizes="(max-width: 681px) 100vw, 681px" /></a></figure>



<p></p>



<p>di Martina Foglia</p>



<p>Oggi vi voglio parlare di una realtà che unisce due aspetti molto importanti per noi persone con disabilità. La realtà in questione è BeOn Foundation che in tutti i progetti che propone sul territorio lombardo, concretizza un binomio che è molto spesso solo teorizzato, ovvero il connubio tra accessibilità e inclusione attraverso la promozione di progetti in diversi ambiti che pongono al centro la persona con disabilità e le sue esigenze facilitando a seconda delle capacità della persona, la fruizione delle risorse messe a disposizione, favorendo così l&#8217;equità con gli altri coinvolti nei progetti, favorendone l&#8217;interazione e la relazione in un contesto di gruppo. Ora lascio la parola a Stefano che ci racconterà questa realtà nel dettaglio! Buona lettura</p>



<p>Intervista a Stefano – beOn Foundation</p>



<p> <br>Ciao Martina, io sono Stefano. Sono cofondatore (con Flavia, Dario e Giovanni) della beOn Foundation ETS, e sono anche compagno di vita di Flavia. Da molti anni mi occupo di includere persone con disabilità nel mondo del lavoro, della formazione, del tempo libero: non come “assistente”, ma come alleato, convinto che ognuno abbia un potenziale da esprimere.</p>



<p>Quando e come è nata l’idea di creare una fondazione?<br>L’idea è nata in seguito a un episodio che ha cambiato profondamente le nostre vite: l’incidente di Flavia. Quel tragico momento ha mostrato in modo nitido le barriere — fisiche, culturali, sociali — che esistono ogni giorno per tantissime persone. Da lì è scattata la voglia di non limitarsi al dolore, ma trasformarlo in qualcosa di utile. Dal 2018 abbiamo iniziato “sperimentando” piccole attività — corsi, occasioni di incontro — e poi, con il tempo, abbiamo deciso di formalizzare tutto in una fondazione, per dare un’organizzazione stabile, visibilità e portata maggiore all’impegno che già stavamo portando avanti. Volevamo che non fosse solo un gesto personale, ma una realtà che potesse coinvolgere altre persone, aziende, associazioni.</p>



<p>“beOn”, nome casuale o con significato? Se sì, quale?<br>Il nome beOn non è stato scelto a caso, anzi. È un vero e proprio gioco di parole con “Beyond”, che significa “andare oltre” — proprio come cerchiamo di fare ogni giorno: oltre le barriere, oltre le etichette, oltre le paure. Allo stesso tempo, “beOn” suona come un invito: essere accesi, essere presenti, esserci. Non restare spenti o ai margini, ma “on”, nel flusso, nella vita, nelle relazioni. Insomma, il nome racchiude perfettamente il nostro spirito: essere presenti, consapevoli e andare oltre, sempre insieme.</p>



<p>Quali sono le principali finalità della fondazione e qual è il vostro target di riferimento?<br>Le finalità della fondazione sono molteplici ma tutte convergenti verso un orizzonte comune: migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, intervenendo in formazione, inserimento lavorativo, arte, cultura, spettacolo, e occasioni di aggregazione gratuite. Alcuni progetti chiave sono: DigiLab for Future, Gaming Inclusivo, Teatro Inclusivo e collaborazioni con aziende e associazioni del territorio. Il target è chiaro: persone con disabilità, soprattutto giovani e adulti che vogliono esserci e non essere esclusi, ma anche famiglie, aziende e chi crede nell’inclusione come valore condiviso.</p>



<p>Se esiste, qual è il motto della fondazione?</p>



<p>Non so se abbiamo un motto ufficiale, ma c’è una frase che riflette bene lo spirito: “Beyond the barriers” — andare oltre le barriere. In pratica: non fermarsi davanti agli ostacoli, ma superarli insieme.</p>



<p>La collaborazione tra beOn e “Teatro dei Lupi” con il progetto “Mostrarti”? Parlaci di questa esperienza.<br>È una delle esperienze che porto nel cuore. “Mostrarti” è un progetto in cui abbiamo collaborato con il Teatro dei Lupi per creare uno spazio artistico dove persone con disabilità potessero mostrarsi nella loro espressività. Abbiamo mescolato competenze: il Teatro dei Lupi porta la professionalità scenica e la narrazione, noi portiamo attenzione all’accessibilità e supporto alle persone. Un ruolo fondamentale in questo percorso lo ha avuto anche Deinòs Teatri, che ha condiviso con noi la stessa visione e lo stesso impegno, contribuendo a rendere il progetto ancora più corale e inclusivo. Mi ha insegnato quanto sia importante il passo condiviso: non<br>imporre un percorso ma costruirlo insieme. Il palco diventa così spazio di relazione, ascolto, trasformazione.</p>



<p>Cosa ti hanno insegnato le persone con cui lavori e cosa pensi di aver insegnato tu a loro?<br>Ho imparato la pazienza, l’umiltà e la forza del gruppo. Le soluzioni migliori nascono quando tante teste diverse collaborano. Ho imparato anche a celebrare le micro vittorie. Spero di aver insegnato che non si è oggetto di aiuto ma soggetto attivo, che la disabilità non definisce la persona e che la partecipazione vera fa la differenza.</p>



<p>Nei vostri progetti mettete al centro l’inclusione: cosa è stato fatto e cosa resta da fare?<br>Si è fatto molto: cresce la sensibilità di aziende e istituzioni, si lavora su accessibilità fisica e digitale, si sperimentano modelli ibridi e si comunica per normalizzare l’inclusione. Ma resta da fare tanto sul piano culturale: servono educazione, politiche strutturali, accessibilità universale e vera partecipazione delle persone con disabilità nei processi decisionali.</p>



<p>Qual è il tuo motto?<br>Direi: “Accendi la tua presenza” — non aspettare che qualcuno ti inviti, entra, proponiti, sii parte.</p>



<p>Prospettive future?<br>Voglio far crescere beOn in più regioni, rafforzare le collaborazioni con aziende tech per strumenti inclusivi, portare la cultura dell’inclusione nei luoghi istituzionali e sperimentare nuovi linguaggi artistici e digitali per raccontare le diversità.</p>



<p></p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table></figure>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2025/11/03/accendi-la-tua-presenza/">Accendi la tua presenza</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.peridirittiumani.com/2025/11/03/accendi-la-tua-presenza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giustizia per Taranto. Il processo ambientale più importante in Italia</title>
		<link>https://www.peridirittiumani.com/2021/02/15/giustizia-per-taranto-il-processo-ambientale-piu-importante-in-italia/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss</link>
					<comments>https://www.peridirittiumani.com/2021/02/15/giustizia-per-taranto-il-processo-ambientale-piu-importante-in-italia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 07:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Donne]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e Diritti Umani]]></category>
		<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Legalità]]></category>
		<category><![CDATA[Minori]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[#peridirittiumani.com]]></category>
		<category><![CDATA[acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[associazione]]></category>
		<category><![CDATA[Buccoliero]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[corruzione]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[dirittiumani]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
		<category><![CDATA[disastro]]></category>
		<category><![CDATA[fabbrica]]></category>
		<category><![CDATA[familiari]]></category>
		<category><![CDATA[giornale]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Ilva]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[imputati]]></category>
		<category><![CDATA[inquinanti]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[malattia]]></category>
		<category><![CDATA[operai]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>
		<category><![CDATA[reati]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[Taranto]]></category>
		<category><![CDATA[vittime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peridirittiumani.com/?p=15086</guid>

					<description><![CDATA[<p>Associazione Per i Diritti umani ha intervistato Mimmo Laghezza, attivista in Giustizia per Taranto e giornalista professionista, in occasione del più importante processo ambientale in Italia. Ringraziamo moltissimo Mimmo Laghezza per le informazioni e&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2021/02/15/giustizia-per-taranto-il-processo-ambientale-piu-importante-in-italia/">Giustizia per Taranto. Il processo ambientale più importante in Italia</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="683" height="1024" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/02/foto-di-luca-furlanut-683x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-15087" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/02/foto-di-luca-furlanut-683x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 683w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/02/foto-di-luca-furlanut-200x300.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 200w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/02/foto-di-luca-furlanut-768x1152.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/02/foto-di-luca-furlanut.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 900w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" /><figcaption>@ Luca Furlanut</figcaption></figure>



<p><strong><em>Associazione Per i Diritti umani</em></strong> ha intervistato Mimmo Laghezza, attivista in Giustizia per Taranto e giornalista professionista, in occasione del più importante processo ambientale in Italia. Ringraziamo moltissimo Mimmo Laghezza per le informazioni e la disponibilità. </p>



<p></p>



<p>di Alessandra Montesanto</p>



<p></p>



<p><strong>Innanzitutto, Mimmo, puoi ricordarci brevemente la vicenda dell&#8217;Ilva?</strong></p>



<p>“Il siderurgico – che allora si chiamava Italsider &#8211; nel 1995 è passato dalla gestione pubblica nelle mani della famiglia Riva. Una vendita farsa perché l’hanno pagata un’inezia.</p>



<p>Detto questo, sarebbe sbagliato attribuire al privato colpe superiori rispetto a quelle statali. Probabilmente le manutenzioni sono state particolarmente disattese, ma in termini di inquinamento quella fabbrica era pensata per una durata di trent’anni, ma poi quel limite &#8211; che era stato posto come tempo massimo di esposizione di una popolazione agli inquinanti &#8211; è stato disatteso.</p>



<p>Nulla è stato mai fatto perché quel ‘mostro’, come chiamiamo lo stabilimento siderurgico a Taranto, si protendesse verso il futuro utilizzando tecnologie all’avanguardia, come pure è stato fatto in altri Paesi civili. Perché, pur ammettendo che la sensibilità ambientalista negli anni della gestione statale non fosse molto alta, è certo che la pericolosità degli inquinanti prodotti da un siderurgico fosse nota agli esperti e quindi ai decisori”.</p>



<p><strong>Ho letto della denuncia di un noto medico tarantino già all’indomani della messa in funzione degli impianti.</strong></p>



<p>“Sì, il dottor Alessandro Leccese: un ufficiale medico di Taranto, che aveva evidenziato che gli studi condotti sino ad allora avevano rilevato una maggiore mortalità per tumori al polmone, soprattutto dove nel pulviscolo atmosferico sono presenti berillio, molibdeno, arsenico e benzopirene. Grazie alle denunce di professionisti come lui, sul piano ambientale si iniziò presto ad avere contezza dell’impatto del siderurgico. L’amministrazione provinciale del tempo si era posta la questione dei possibili danni ambientali e sanitari dell’inquinamento generato dal siderurgico, tanto che nell’ottobre del 1965 (quindi a neanche un anno dalla prima colata di ghisa, datata novembre 1964) fu organizzato un convegno su “Problemi di medicina sociale in una zona a rapido sviluppo industriale”. Nel 1965 e nel 1967 il dottor Leccese aveva prodotto altre relazioni sulle emissioni del siderurgico in mare e in atmosfera, ma per questa sua attività dovette sperimentare un sostanziale isolamento. Scriveva nel suo diario: «Mi hanno lasciato solo a battermi per la difesa di Taranto dall’inquinamento determinato massivamente dagli scarichi a mare delle acque di lavorazione del centro siderurgico entrato in funzione di recente. Malgrado le sollecitazioni fatte dal ministero della Sanità, al prefetto, al medico provinciale e al sindaco, per fronteggiare la grave situazione venutasi a creare, nessuno di loro si è mosso, nel timore di urtare la suscettibilità di alcuni politici locali interessati al problema».</p>



<p>Non erano passati neanche tre anni dacché l’Italsider aveva cominciato a produrre e quindi a inquinare!”</p>



<p><strong>Lo scorso 1 febbraio è partita la fase finale del processo ambientale più importante nella storia italiana, che vede 47 imputati. Di cosa sono accusati?</strong></p>



<p>“Possiamo dire ‘della storia europea’, senza ombra di dubbio. Sono a processo 44 persone fisiche e 3 persone giuridiche e sono accusati di disastro ambientale, ma anche per imputazioni relative all’avvelenamento di sostanze alimentari, alle omesse cautele per la sicurezza sul lavoro, alla corruzione e all’abuso di ufficio”.</p>



<p><strong>Il pm, Mariano Buccoliero, ha pronunciato frasi molto dure, facendo riferimento anche ad una scuola: la scuola Deledda, nel quartiere Tamburi, a Taranto. Ce ne vuoi parlare?</strong></p>



<p>“Il pm, nella sua requisitoria durata nove giorni, ha definito sciagurata e criminale la conduzione dell’Ilva da parte della famiglia Riva. Nel crimine – il processo ci dirà, come auspichiamo, se dal punto di vista anche penale – che è certamente morale, ricade il disinteresse di qualsiasi premura riguardasse i più piccoli, i bambini e gli adolescenti. A poche decine di metri dal camino E312, lo sputaveleni per eccellenza, c’è la scuola ‘Deledda’, che il pm Buccoliero ha definito «la scuola della morte», perché intasata dalle polveri nocive. Parlando dei bambini che frequentano quella scuola e più in generale dei cittadini che vivono ai Tamburi, il pubblico ministero ha definito «l’inquinamento prodotto da quella fabbrica devastante per l’ambiente e per la salute».</p>



<p>Sui bambini dei Tamburi, soprattutto quelli delle famiglie meno abbienti, fa riflettere una letterina per Babbo Natale scritta da uno di loro, qualche tempo fa e che è stata portata in aula dal pubblico ministero: «Visto che ci serve, mi porti una macchinetta per fare l’aerosol?»</p>



<p>Dimmi se è ammissibile ascoltare una simile richiesta… dimmi in che baratro siamo sprofondati se la politica a tutti i livelli preferisce tutelare i profitti (quali, poi???) legati alla presenza del ‘mostro’ piuttosto che salvare vite umane!”</p>



<p><strong>Quali sono le richieste dei familiari delle vittime dell&#8217;Ilva e delle famiglie degli operai che ancora vi lavorano?</strong></p>



<p>La città chiede a gran voce la chiusura immediata delle fonti inquinanti. Non c’è altro tempo da perdere. Quella fabbrica, oltre a provocare malattie e morte, inghiotte 2 milioni di euro a giorno, soldi pubblici: tu terresti in strada la vecchia Prinz del nonno che sputa fumi neri ad ogni accelerata, che consuma un litro di carburante a chilometro e che perde pezzi a ogni tragitto?</p>



<p>Non c’è logica. Ma ci sono logiche lobbistiche che tengono aperto quel rottame, antieconomico e amorale!</p>



<p>Poi c’è una minoranza davvero esigua che vuole mantenere lo status quo: si tratta prevalentemente di operai, sui cui criteri d’assunzione stendiamo un velo pietoso, che vengono da altre province; pur sobbarcandosi un viaggio, ogni giorno, si sentono al sicuro perché hanno almeno gli affetti a 70-100 chilometri di distanza dalla principale fonte di diossina d’Europa: si stima che a Taranto si produca il 93% della diossina italiana, il 67% di piombo… Numeri impressionanti che fanno il paio con quelli che voglio evitarti sulla mortalità infantile.</p>



<p><strong>Qual è la voce dei tarantini in merito a questa vicenda?</strong></p>



<p>Ti rispondo con un’evidenza: alcuna famiglia tarantina non è stata toccata dalle conseguenze nefaste degli inquinanti.</p>



<p>Soffriamo molto l’isolamento a cui siamo stati ridotti; sui media, tranne pochissime voci informate, ma che evidentemente non fanno parte del grande circo dell’acciaioitalianoprimaditutto, passa l’idea di una città che vorrebbe tutelare quei pochi posti di lavoro che ora l’ex Ilva ancora garantisce.</p>



<p>Ti dò un elemento, su tutti, di riflessione: il 15 dicembre del 2012 si è svolta una manifestazione – ovviamente pacifica – contro l’inquinamento al grido di ‘Taranto libera’… Hanno partecipato quasi 30.000 persone: pensi che una cosa simile non dovesse passare sui canali nazionali? Ritieni che il grido di indignazione di un’intera città, non dovesse essere reso pubblico?</p>



<p>Invece, nulla. Da quel momento, il nostro agire è stato rivolto a parlare ‘fuori’, dal denunciare quello che viene sottaciuto, del diritto alienato alla salute e alla vita.</p>



<p>Io ho scritto un libro per ragazzi (Il formicaio delle zampe pelose, edito da Multimage, ndr) che parla dei nostri diritti negati: lo presento in tutt’Italia per raccontare ai ragazzi e ai genitori che li accompagnano, il nostro diritto – negato &#8211; ad una vita normale; il diritto di andare a scuola, ad esempio: sai che nei wind days (i giorni di vento da nord-nordovest) i bambini e i ragazzi dei Tamburi non possono andare a scuola? Per due, tre, talvolta quattro giorni, le scuole rimangono chiuse perché per le strade c’è una coltre di polvere color ruggine. Devono rimanere barricati in casa, con le finestre chiuse! E quando ritornano a scuola, devono ripulirsi i banchi nonostante il personale preposto avesse già fatto una pulizia radicale, prima del loro rientro in classe.</p>



<p><strong>Come se ne esce, allora?</strong></p>



<p>“Chiusura di quel vecchio catorcio bonifiche e riconversione! Il lavoro non dev’essere una fonte di morte per sé e per i propri cari. Il lavoro, quello pulito, dev’essere gioia di determinare sussistenza, non dolore e sofferenze.</p>



<p>Questo è il nostro mantra: chiusura, bonifiche e riconversione green! Ma non ‘green’ come è usato strumentalmente dalla politica: realmente green, rispettoso al 100% della salute e dell’ambiente.</p>



<p>Non vogliamo alcuna forma di assistenzialismo: chiediamo che il governo prenda atto della disumanità delle condizioni di vita a cui ci ha ridotto e ripari i danni con bonifiche e smantellamento del ‘vecchio rottame’; il resto lo faremo noi con la voglia di vivere e di rinascita che esprimiamo anche in questo momento difficile: perché il mare è una nostra risorsa, non possiamo proporla in termini turistici se hanno paura ad avvicinarsi a Taranto!”</p>



<figure class="wp-block-embed-youtube wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<div class="video-container"><iframe loading="lazy" title="Gigante d’acciaio LIS" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/7nLBMjlIOMU?feature=oembed&#038;wmode=opaque&utm_source=rss&utm_medium=rss" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></div>
</div></figure>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2021/02/15/giustizia-per-taranto-il-processo-ambientale-piu-importante-in-italia/">Giustizia per Taranto. Il processo ambientale più importante in Italia</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.peridirittiumani.com/2021/02/15/giustizia-per-taranto-il-processo-ambientale-piu-importante-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Due diligence: introduzione al D.LGS. 231/2001</title>
		<link>https://www.peridirittiumani.com/2020/09/22/imprese-e-diritti-umani-due-diligence-introduzione-al-d-lgs-231-2001/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss</link>
					<comments>https://www.peridirittiumani.com/2020/09/22/imprese-e-diritti-umani-due-diligence-introduzione-al-d-lgs-231-2001/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 07:18:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imprese e Diritti Umani]]></category>
		<category><![CDATA[Legalità]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[#peridirittiumani.com]]></category>
		<category><![CDATA[accordi]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[associazione]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[decretolegge]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[dirittiumani]]></category>
		<category><![CDATA[disciplina]]></category>
		<category><![CDATA[duediligence]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[enti]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[impatto]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[legalità]]></category>
		<category><![CDATA[legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[reato]]></category>
		<category><![CDATA[rischio]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[tutela]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[violazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peridirittiumani.com/?p=14645</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Cecilia Grillo Come già analizzato in precedenza, il D.Lgs. 231/2001, prevedendo un processo di due diligence relativo sia a specifiche violazioni di diritti umani sia a impatti ambientali di ingente entità, può essere&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2020/09/22/imprese-e-diritti-umani-due-diligence-introduzione-al-d-lgs-231-2001/">&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Due diligence: introduzione al D.LGS. 231/2001</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>di Cecilia Grillo</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" width="402" height="434" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/09/wwwwwwwwwwwwwww.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-14646" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/09/wwwwwwwwwwwwwww.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 402w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/09/wwwwwwwwwwwwwww-278x300.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 278w" sizes="(max-width: 402px) 100vw, 402px" /></figure></div>



<p>Come già analizzato in precedenza, il D.Lgs. 231/2001, prevedendo un processo di <em>due diligence</em> relativo sia a specifiche violazioni di diritti umani sia a impatti ambientali di ingente entità, può essere considerato un esempio pionieristico di legislazione obbligatoria in materia di <em>due diligence</em> sui diritti umani.</p>



<p>Vediamo ora e tentiamo di analizzare, a grandi linee, tale disciplina: l’8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo 231 recante “<em>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica</em>” (il “<strong>Decreto</strong>” o “<strong>Decreto Legislativo 231/2001</strong>”), che ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli Enti (persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica), che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.</p>



<p>Tale responsabilità ha preso il nome di “amministrativa” solo in ragione degli ostacoli derivanti dal disposto dell’art. 27 della Costituzione &#8211; “<em>la responsabilità penale è personale</em>” &#8211; che escluderebbe una responsabilità penale della persona giuridica. In realtà, su impulso dell’Unione Europea e dell’OCSE, è stata introdotta una vera e propria responsabilità penale della persona giuridica, definita “amministrativa” per una sorta di compromesso “lessicale”</p>



<p>Il Decreto è stato emanato in risposta alle disposizioni dell’art. 11 della legge 29 settembre 2001, n. 300 (“<em>Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica</em>”) ed è entrato in vigore il 4 luglio 2001.</p>



<p>Il Decreto ha inteso adeguare la legislazione italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ai diversi accordi internazionali sottoscritti dall’Italia: la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.</p>



<p>Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto nell’ordinamento italiano il concetto di responsabilità amministrativa degli enti per una serie di reati o illeciti amministrativi commessi dai seguenti soggetti, nel loro interesse o vantaggio:</p>



<p>(i) persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero persone fisiche responsabili (anche di fatto) della gestione e del controllo degli enti stessi (“<em>soggetti apicali”</em>);</p>



<p>(ii) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (“<em>soggetti subordinati</em>”).</p>



<p>Se il reato o l’illecito amministrativo è commesso da un soggetto apicale, si presume la responsabilità della società, al contrario, non vi è presunzione di colpevolezza dell’ente se il reato o l’illecito amministrativo è stato commesso da un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al punto (i); in tali casi l’ente risponde del reato solo se si accerta che la commissione è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e/o vigilanza (presunzione di innocenza).</p>



<p>L’ente è ritenuto responsabile in aggiunta e non in sostituzione della persona fisica che materialmente compie il reato e, in ogni caso, tale responsabilità deve essere verificata nel medesimo procedimento dinanzi al giudice penale. L’ente è ritenuto responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è stata identificata o non è punibile.</p>



<p>La responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01 sussiste solo se il fatto illecito è stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Pertanto, la responsabilità ai sensi del Decreto non sussiste solo se il reato ha determinato un vantaggio (economico o meno) per l’ente, ma anche se &#8211; nonostante l’assenza di tale risultato tangibile &#8211; si può dimostrare che il reato sia stato commesso nell’interesse della società. L’ente non risponde, tuttavia, quando la persona fisica che ha commesso il reato o l’illecito amministrativo ha agito nell’esclusivo interesse proprio o di un terzo.</p>



<p>L’obiettivo del D.Lgs. 231/2001 è quello di costruire un modello di responsabilità sociale in linea con i principi di tutela penale, ma avente funzione preventiva: prevedendo la responsabilità diretta dell’ente in caso di commissione di reato, il Decreto intende incoraggiare le imprese ad organizzare le proprie strutture e attività in modo tale da assicurare condizioni idonee a salvaguardare gli interessi tutelati dal diritto penale.</p>



<p>Il Decreto si applica sia nel caso di reati commessi in Italia sia nel caso di reati commessi all’estero a condizione che (i) l’ente abbia la sede principale in Italia (ossia la sede effettiva dove si svolgono le funzioni amministrative e gestionali) o dove esercita un’attività continuativa, ovvero (ii) se lo Stato in cui il reato è stato commesso non abbia già provveduto direttamente.</p>



<p>I destinatari del Decreto non si limitano alle “<em>persone giuridiche, società e associazioni con o senza personalità giuridica</em>”, e con l’eccezione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, ma anche società private che esercitano un servizio pubblico e le filiali delle pubbliche amministrazioni.</p>



<p>In caso di accertamento di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01, l’ente è soggetto a diverse sanzioni di tipo pecuniario o interdittivo.</p>



<p>Fra le sanzioni interdittive rientrano la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie ai fini della commissione dell’illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per l’ottenimento di un pubblico servizio); l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>



<p>Le sanzioni pecuniarie sono applicate ogni qualvolta l’ente commette uno dei reati o degli illeciti amministrativi previsti dal Decreto. Al contrario, le sanzioni interdittive possono essere applicate in relazione ai reati per i quali sono specificamente previste dal Decreto solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (i) l’ente ha conseguito un profitto rilevante e il reato è stato commesso da soggetti apicali, o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un altro soggetto, se il reato è stato commesso o se la sua commissione è stata agevolata da gravi carenze organizzative; (ii) in caso di recidiva.</p>



<p>Misure interdittive possono essere applicate anche su richiesta del pubblico ministero in via cautelare durante il processo investigativo, se vi sono seri indizi di responsabilità che facciano ritenere che possano essere commessi reati della stessa natura.</p>



<p>La pena può comprendere anche la confisca all’ente del prezzo o del profitto del reato, ad eccezione della parte che può essere restituita al danneggiato. Se non è possibile confiscare i beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato, possono essere confiscate somme di denaro, o altri beni di valore equivalente allo stesso.</p>



<p>In alcuni casi in cui si applicano sanzioni interdittive, il Giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza, che può avere un grave impatto sull’immagine dell&#8217;ente.</p>



<p>Il Decreto stabilisce che gli enti sono responsabili se non hanno adottato le misure necessarie a prevenire la tipologia dei reati o degli illeciti amministrativi commessi, tuttavia, l’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede una forma specifica di “esenzione” dalla responsabilità amministrativa degli enti se la società può dimostrare che:</p>



<p>a) l’organo di gestione dell’ente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo idoneo ad individuare e prevenire reati della specie di quello verificatosi;</p>



<p>b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (cd. “<strong>Organismo di Vigilanza</strong>”);</p>



<p>c) il reato è stato commesso con elusione fraudolenta del Modello da parte degli autori del reato;</p>



<p>d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.</p>



<p>Questa “esenzione” dalla responsabilità dipende dal giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione, gestione e controllo che il giudice effettuerà durante il procedimento penale contro il soggetto che ha materialmente commesso il reato (soggetto apicale o subordinato).</p>



<p>In particolare, se il reato è commesso da soggetti in posizione apicale, l’ente è responsabile, salvo che possa provare: (i) di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un adeguato Modello di Organizzazione, Gestione e controllo idoneo a prevenire la tipologia dei reati/illeciti amministrativi commessi; (ii) di aver istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa, vigilanza e controllo, che abbia efficacemente monitorato sull’osservanza del modello; (iii) che il reato è stato commesso mediante elusione fraudolenta del modello da parte di un soggetto apicale.</p>



<p>Quando, invece, il reato è commesso da soggetti subordinati, deve essere dimostrato che la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, che è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, che preveda, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione societaria nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell&#8217;attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2020/09/22/imprese-e-diritti-umani-due-diligence-introduzione-al-d-lgs-231-2001/">&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Due diligence: introduzione al D.LGS. 231/2001</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.peridirittiumani.com/2020/09/22/imprese-e-diritti-umani-due-diligence-introduzione-al-d-lgs-231-2001/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. La crisi climatica e le minacce agli attivisti ambientali</title>
		<link>https://www.peridirittiumani.com/2020/08/27/imprese-e-diritti-umani-la-crisi-climatica-e-le-minacce-agli-attivisti-ambientali/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss</link>
					<comments>https://www.peridirittiumani.com/2020/08/27/imprese-e-diritti-umani-la-crisi-climatica-e-le-minacce-agli-attivisti-ambientali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 06:55:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Americhe]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese e Diritti Umani]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[#peridirittiumani.com]]></category>
		<category><![CDATA[Amazzonia]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversità]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamento]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[dirittiumani]]></category>
		<category><![CDATA[Filippine]]></category>
		<category><![CDATA[foresta]]></category>
		<category><![CDATA[giornale]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[globale]]></category>
		<category><![CDATA[GlobalWitness]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[indigeni]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[legalità]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[paramilitari]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peridirittiumani.com/?p=14544</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Fabiana Brigante Gli attivisti ambientali hanno svolto negli ultimi anni un ruolo cruciale per far luce sui pericoli derivanti dal cambiamento climatico. Allo stesso tempo, però, sono stati oggetto di minacce, sparizioni forzate&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2020/08/27/imprese-e-diritti-umani-la-crisi-climatica-e-le-minacce-agli-attivisti-ambientali/">&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. La crisi climatica e le minacce agli attivisti ambientali</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="300" height="168" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/08/environment.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-14545"/></figure>



<p>di Fabiana Brigante</p>



<p>Gli attivisti ambientali hanno svolto negli ultimi anni un ruolo cruciale per far luce sui pericoli derivanti dal cambiamento climatico. Allo stesso tempo, però, sono stati oggetto di minacce, sparizioni forzate ed uccisioni. In un rapporto pubblicato pochi giorni fa, <em>Global Witness</em> ha reso noto uno studio che ha preso come orizzonte temporale il periodo tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2019.</p>



<p>È il 2019 infatti l’anno in cui si è registrato il numero più elevato di omicidi; secondo quanto riportato dall<em>’</em>organizzazione, quattro assassinii si sono verificati in media ogni settimana da dicembre 2015, anno in cui veniva firmato l’Accordo di Parigi e si aprivano nuove speranze per il clima globale. Innumerevoli gli attivisti che sono stati messi a tacere da attacchi violenti, arresti, minacce di morte o cause legali: il rapporto fornisce con una mappa il quadro degli eventi riportati.</p>



<p>Oltre la metà degli omicidi segnalati lo scorso anno sono avvenuti in soli due paesi: Colombia e Filippine. In Colombia, il numero di omicidi degli attivisti è aumentato drammaticamente negli ultimi anni. I difensori dei diritti umani delle popolazioni indigene hanno subito attacchi sempre crescenti da quando un accordo di pace del 2016 tra governo e Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (FARC) ha lasciato le regioni precedentemente controllate dalle FARC aperte alla concorrenza tra criminali armati e gruppi paramilitari.</p>



<p>Nelle Filippine, un paese costantemente identificato come tra i più pericolosi in Asia per questo tipo di attacchi, il bilancio delle uccisioni è salito da 30 a 43 nello scorso anno. L’industria mineraria è quella più colpevole, presumibilmente collegata agli omicidi di 50 attivisti nel 2019. Le comunità che si sono opposte ai progetti ad alta intensità di carbonio, gas e carbone hanno dovuto affrontare continue minacce e ritorsioni.</p>



<p>Sebbene quella dovuta ai cambiamenti climatici sia certamente da considerarsi una crisi globale, è pur vero che alcune comunità sono particolarmente esposte alle sue conseguenze; tra queste si annoverano senz’altro le popolazioni indigene. Privati delle loro terre e costretti a spostarsi a causa della deforestazione, innalzamento dei mari, costruzione di infrastrutture e conflitti derivanti dalla scarsità di risorse, i popoli indigeni sono di certo i più vulnerabili al cambiamento climatico, senza tuttavia averne responsabilità, data la loro gestione equa e non eccessiva delle risorse. Si registra che le violenze sono particolarmente elevate contro gli esponenti di queste comunità; le popolazioni indigene rappresentano il 40% dei difensori della terra uccisi nel 2019. Le loro terre comprendono meno del 20% della Terra e l’80% della sua biodiversità, secondo il Forum permanente delle Nazioni Unite sulle questioni indigene, ma le comunità indigene possiedono legalmente solo un decimo delle terre che rivendicano. Anche laddove vengano loro riconosciuti diritti fondiari, le strade, le dighe, le condutture vengono spesso espropriate, con conseguente trasferimento forzato di tali comunità.</p>



<p>Tra gli altri,<em> Global Witness</em> conta circa 33 attivisti uccisi in Amazzonia. Una <em>escalation</em> di deforestazione da disboscamento, miniere, incendi (naturali e artificiali) e agricoltura &#8211; azioni sostenute e incoraggiate dal presidente del Brasile, Jair Bolsonaro &#8211; minacciano la foresta, le popolazioni indigene che la abitano ed il clima globale.</p>



<p>Anche la coltivazione industriale di prodotti come l’olio di palma, soia, zucchero, caffè e frutti tropicali costituisce una minaccia crescente. Le morti associate all’agricoltura sono infatti aumentate di oltre il 60% nell’ultimo anno. La maggior parte di questi omicidi sono avvenuti in Asia e concentrati principalmente nelle Filippine, dove sostenitori dei diritti umani sono identificati come terroristi dal governo.</p>



<p>Pare opportuno tuttavia sottolineare, a riprova del ruolo fondamentale che essi svolgono, che nel 2019 vi sono stati anche numerosi successi raggiunti dai difensori dei diritti ambientali, nonostante i potenziali contraccolpi, che testimoniano la loro capacità di resistenza, forza e determinazione nella lotta per la difesa della terra.</p>



<p>In Ecuador, il governo ha cercato di sfruttare la foresta pluviale amazzonica per l’estrazione di petrolio e gas; ad aprile, la tribù indigena Waorani presente al sud dell’Ecuador ha ottenuto una sentenza che impedisse al governo di affidare in concessione il proprio territorio alle imprese estrattive per la ricerca ed estrazione del petrolio. I giudici hanno stabilito che il processo di consultazione avviato nel 2012 non era sufficiente a garantire il consenso preventivo, libero ed informato della comunità.</p>



<p>Nel novembre 2019, in Indonesia, alla comunità indigena dei Dayak del Borneo centrale è assicurata la proprietà legale di 10.000 ettari di terra, a seguito di una lotta decennale.</p>



<p>Negli Stati Uniti, la riserva indiana di Standing Rock ha vinto una causa importante nella sua protesta in corso contro l’oleodotto Dakota Access. Dopo essere entrato in carica nel 2017, il presidente Donald Trump ha ordinato che il processo di approvazione fosse eseguito, ma la nuova sentenza afferma che il governo non ha valutato adeguatamente i rischi di fuoriuscite dalla conduttura. I giudici hanno ordinato all’organismo federale che ha supervisionato il processo di approvazione ambientale di condurre una revisione completa.</p>



<p>Anche in Cambogia si è registrata una memorabile vittoria in quanto il governatore di Ratanakiri si è impegnato a restituire alle comunità indigene le loro terre sacre, le quali erano state precedentemente assegnate alla società&nbsp;<em>Hoang Anh Gia Lai</em>&nbsp;(HAGL) per stabilirvi piantagioni di gomma naturale.</p>



<p>Il rapporto di <em>Global Witness</em> ha messo in luce il fallimento di governi e imprese nel rispettare e proteggere i diritti fondamentali degli attivisti. Eppure, oggi più che mai abbiamo gli strumenti per comprendere quanto il loro lavoro sia essenziale per la salvaguardia del nostro pianeta. È necessario uno sforzo congiunto di tutti gli attori in gioco per garantire la loro protezione e garantire meccanismi di responsabilità efficaci a tutti i livelli che producano risultati tangibili, in linea con le leggi e gli standard internazionali. Ciò non significa solo portare dinanzi alla giustizia i soggetti esecutori di qualsiasi minaccia o attacco, ma anche prevenire, indagare, punire e porre rimedio alla corruzione, alle violazioni dei diritti umani e ai danni ambientali attraverso politiche, leggi, regolamenti e riparazioni efficaci, comprese le società di partecipazione e gli investitori, per tenere conto dei propri obblighi durante la gestione di progetti sia in patria che all’estero.</p>



<p>È inoltre necessario garantire che nessun progetto commerciale prosegua senza il consenso libero, preventivo e informato delle comunità indigene potenzialmente e interessate in ogni sua fase; per fare ciò, occorre richiedere una valutazione preventiva completa dei possibili impatti ambientali e sociali delle operazioni e politiche aziendali proposte. I risultati di qualsiasi valutazione dovrebbero essere resi pubblici e usati per mitigare gli impatti negativi delle comunità.</p>



<p>Per consultare il testo completo del rapporto di <em>Global Witness </em>“<em>Defending Tomorrow: The climate crisis and threats against land and environmental defenders</em>” (luglio 2020) si veda: <a href="https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defending-tomorrow/?utm_source=rss&utm_medium=rss">https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defending-tomorrow/?utm_source=rss&utm_medium=rss</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2020/08/27/imprese-e-diritti-umani-la-crisi-climatica-e-le-minacce-agli-attivisti-ambientali/">&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. La crisi climatica e le minacce agli attivisti ambientali</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.peridirittiumani.com/2020/08/27/imprese-e-diritti-umani-la-crisi-climatica-e-le-minacce-agli-attivisti-ambientali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Italia e piano d&#8217;azione nazionale in materia di business and human rights</title>
		<link>https://www.peridirittiumani.com/2020/07/25/imprese-e-diritti-umani-italia-e-piano-dazione-nazionale-in-materia-di-business-and-human-rights/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss</link>
					<comments>https://www.peridirittiumani.com/2020/07/25/imprese-e-diritti-umani-italia-e-piano-dazione-nazionale-in-materia-di-business-and-human-rights/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2020 06:43:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imprese e Diritti Umani]]></category>
		<category><![CDATA[Legalità]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[#peridirittiumani.com]]></category>
		<category><![CDATA[associazione]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[dirittiumani]]></category>
		<category><![CDATA[duediligence]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[giornale]]></category>
		<category><![CDATA[giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[impatto]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditori]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[legalità]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[ministeri]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[norme]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[profitto]]></category>
		<category><![CDATA[reati]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[rubrica]]></category>
		<category><![CDATA[schiavitù]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peridirittiumani.com/?p=14443</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Cecilia Grillo Nel giugno 2011, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato i Principi Guida in materia di imprese e diritti umani (anche UN Guidelines Principles on Business and&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2020/07/25/imprese-e-diritti-umani-italia-e-piano-dazione-nazionale-in-materia-di-business-and-human-rights/">&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Italia e piano d&#8217;azione nazionale in materia di business and human rights</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="576" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/wwwwwwwwwww-1024x576.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-14444" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/wwwwwwwwwww-1024x576.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/wwwwwwwwwww-300x169.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/wwwwwwwwwww-768x432.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/07/wwwwwwwwwww.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure></div>



<p></p>



<p>di Cecilia Grillo </p>



<p>Nel giugno 2011, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato i Principi Guida in materia di imprese e diritti umani (anche <em>UN Guidelines Principles on Business and human rights</em> o UNGPs).</p>



<p>Gli Stati hanno assunto un impegno al fine di affrontare l’impatto negativo dell’attività d’impresa sui diritti umani. Gli UNGPs sono il risultato di un processo consultivo della durata di sei anni tra Stati, imprese e società civile, condotto dall’allora Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite, John Ruggie.</p>



<p>I Principi Guida non sono uno strumento vincolante e, secondo quanto evidenziato dal Rappresentante speciale, il loro contributo normativo risiede, in “<em>elaborating the implications of existing standards and practices for States and businesses; integrating them within a single, logically coherent and comprehensive template; and identifying where the current regime falls short and how it should be improved</em>”.</p>



<p>Successivamente all’entrata in vigore degli UNGPs, il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite – <em>UN Working Group</em> – ha iniziato a invitare i governi a impegnarsi in processi per lo sviluppo di piani d’azione nazionali (PAN) come strumenti per mezzo dei quali dare attuazione agli UNGPs.</p>



<p>Lo scopo principale dei PAN, in qualità di strumento per l’implementazione dei Principi Guida dell’ONU in materia di imprese e diritti umani, è quello di assicurare degli <em>standard</em> chiari e vincolanti relativi al rispetto dei diritti umani per tutte le imprese e gli investitori che operano in contesti nazionali ed internazionali.</p>



<p>I PAN sono documenti programmatici di politica statale che delineano l’orientamento strategico e le attività concrete per affrontare una specifica situazione politica. Nell’ambito del settore di <em>business and human </em><em>rights</em>, il PAN deve essere inteso come una strategia politica in evoluzione sviluppata da uno Stato per proteggere dagli impatti negativi sui diritti umani prodotti dalle imprese in conformità con i Principi Guida delle Nazioni Unite.</p>



<p>Il piano d’azione nazionale &#8211; varato dal Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU) il 15 dicembre 2016 &#8211; è il risultato di un processo di consultazione e redazione durato dal gennaio del 2015 al luglio del 2016 e che ha portato alla pubblicazione di una prima bozza, aperta alla consultazione pubblica, il 10 settembre 2016.</p>



<p>Il piano d’azione italiano è stato finalizzato grazie allo sforzo comune di due gruppi, di lavoro, uno composto da tutti i Ministeri coinvolti e uno dai rappresentanti del mondo accademico, delle imprese, dei sindacati, delle associazioni imprenditoriali, delle Organizzazioni della Società Civile (OSC) e da esperti legali.</p>



<p>Il piano d’azione persegue l’obiettivo di operare come strumento funzionale ad assicurare “<em>l’impegno del Governo verso l’adozione di misure politiche e legislative a livello nazionale, regionale ed internazionale, con il fine di garantire il rispetto dei diritti umani in tutte le attività di natura economica</em>”.</p>



<p>Tale piano prevede una serie di <em>steps</em> che l’Italia si impegna a realizzare e che sono ricollegati alle disposizioni contenute nei diciassette obiettivi dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile 2030 in base ai quali gli Stati hanno concordato di adottare misure effettive per eradicare il lavoro forzato, porre fine alle forme di schiavitù contemporanee, al traffico di esseri umani, etc.</p>



<p>Il PAN ha previsto l’istituzione altresì di un Gruppo di Lavoro al fine di monitorare la sua progressiva attuazione e che provveda al suo aggiornamento e/o revisione periodici.</p>



<p>Il PAN è articolato in cinque sezioni (‘Indirizzi e principi generali’; ‘Premesse’; ‘Aspettative del Governo nei confronti delle imprese’; ‘Risposte del Governo: attività in corso ed impegni futuri’; ‘Aggiornamento, monitoraggio e diffusione del Piano’); segue poi la descrizione delle iniziative già esistenti e un elenco di misure che l’Italia prevede di realizzare nei prossimi anni per ogni Principio in analisi.</p>



<p>Il piano d’azione italiano, in conformità con le richieste dell’<em>UN Working Group</em>, è comprensivo di una sezione che elenca le aspettative riposte da parte del Governo italiano nei confronti del settore privato rispetto alla tutela dei diritti umani.</p>



<p>Alle imprese è richiesto di:</p>



<p>a) definire una propria politica in materia di diritti umani;</p>



<p>b) creare e rendere operativi meccanismi aziendali di <em>due diligence</em> per identificare, misurare e prevenire ogni potenziale rischio di violazione dei diritti umani nello svolgimento delle loro operazioni ed attività, anche da parte di <em>partner</em> o dei fornitori;</p>



<p>c) prevedere i necessari meccanismi di reclamo che consentano di rimediare all’impatto negativo sui diritti umani che esse abbiano cagionato, o che abbiano contribuito a causare, o che sia collegato alle loro operazioni economiche.</p>



<p>Fra le misure che verranno attuate in futuro e che vengono individuate dal PAN, oltre alla necessità di promuovere l’adozione da parte delle imprese di un processo di <em>human rights due diligence</em>, è innovativo il richiamo alla previsione di un processo di <em>due diligence</em> lungo la <em>supply chain</em> per imprese che operano in zone a <em>governance </em>debole.</p>



<p>Il piano include inoltre nuove misure intese a contrastare il caporalato e altre forme di sfruttamento dei lavoratori, soprattutto nel settore agricolo, si tratta tuttavia di misure che pongono una minore attenzione al profilo inerente alla tutela delle vittime.</p>



<p>In relazione ai profili di merito del piano italiano, un aspetto rilevante è la sua capacità di evidenziare come ciò che si renderebbe necessario per lo sviluppo di un sistema efficace relativo all’attività di impresa e diritti umani è in realtà già esistente nel quadro regolamentare italiano e debba essere solo ulteriormente sviluppato e adeguato agli <em>standard</em> internazionali e ai Principi Guida.</p>



<p>Altra funzione dei PAN è quella di contribuire alla formazione di un forte consenso comune necessario per il sostegno di eventuali e future richieste di intervento politiche e legislative.</p>



<p>Con riferimento alla creazione di un quadro regolamentare favorevole alla responsabilizzazione delle imprese in materia di diritti umani in parte già sussistente nell’ordinamento italiano, si può fare riferimento alla disciplina sul c.d. ‘rating di legalità’ che affida all’Autorità garante per la concorrenza e il mercato il compito di certificare la conformità delle imprese alla legislazione nazionale vigente, a tale attestazione sono ricollegati vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni.</p>



<p>Un altro esempio a tal riguardo è dato dal D.lgs. 231/2001 “<em>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica</em>” che ha introdotto nell’ordinamento italiano una forma di responsabilità <em>amministrativa</em> delle imprese dipendente da reato.</p>



<p>Relativamente a possibili profili di criticità del piano d’azione in primo luogo si deve sottolineare l’organizzazione delle materie analizzate al suo interno che può risultare confusionaria o poco chiara, inoltre nello <em>Statement</em> del piano d’azione viene sottolineato come il Governo pur riconoscendo “<em>la profonda relazione che sussiste tra il tema del rispetto dei diritti umani da parte delle imprese e la responsabilità sociale d’impresa</em>” arriva alla conclusione però che “<em>le due materie sono oggetto di due differenti Piani di Azione Nazionali</em>”.</p>



<p>Nonostante le buone premesse tuttavia non sono molte le iniziative ad oggi intraprese per l’attuazione dei presidi richiesti dal PAN e risulta necessario aspettare il 2021 per poter valutare il suo effettivo stato di attuazione, tuttavia dato che i PAN costituiscono linee programmatiche, spesso di contenuto generico, è difficile valutare efficacemente i risultati raggiunti fin’ora.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2020/07/25/imprese-e-diritti-umani-italia-e-piano-dazione-nazionale-in-materia-di-business-and-human-rights/">&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Italia e piano d&#8217;azione nazionale in materia di business and human rights</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.peridirittiumani.com/2020/07/25/imprese-e-diritti-umani-italia-e-piano-dazione-nazionale-in-materia-di-business-and-human-rights/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221; Covid-19, diritti umani ed imprese: la strada da seguire</title>
		<link>https://www.peridirittiumani.com/2020/06/30/imprese-e-diritti-umani-covid-19-diritti-umani-ed-imprese-la-strada-da-seguire/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss</link>
					<comments>https://www.peridirittiumani.com/2020/06/30/imprese-e-diritti-umani-covid-19-diritti-umani-ed-imprese-la-strada-da-seguire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 07:57:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imprese e Diritti Umani]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[#peridirittiumani.com]]></category>
		<category><![CDATA[affari]]></category>
		<category><![CDATA[associazione]]></category>
		<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[dirittiumani]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[giornale]]></category>
		<category><![CDATA[governi]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[legalità]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[politiche]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[produzione]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[sanificazine]]></category>
		<category><![CDATA[sindacati]]></category>
		<category><![CDATA[tutele]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peridirittiumani.com/?p=14308</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Fabiana Brigante Le implicazioni della diffusione pandemica da Covid-19 sui diritti umani sono state accuratamente documentate: numerose organizzazioni e membri della società civile hanno messo in luce l’incapacità di molti governi di proteggere&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2020/06/30/imprese-e-diritti-umani-covid-19-diritti-umani-ed-imprese-la-strada-da-seguire/">&#8220;Imprese e diritti umani&#8221; Covid-19, diritti umani ed imprese: la strada da seguire</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="576" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/06/CGTN_charts_the_progress_of_COVID-19_over_the_past_months-1-1024x576.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-14310" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/06/CGTN_charts_the_progress_of_COVID-19_over_the_past_months-1-1024x576.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/06/CGTN_charts_the_progress_of_COVID-19_over_the_past_months-1-300x169.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/06/CGTN_charts_the_progress_of_COVID-19_over_the_past_months-1-768x432.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/06/CGTN_charts_the_progress_of_COVID-19_over_the_past_months-1-1536x864.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1536w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/06/CGTN_charts_the_progress_of_COVID-19_over_the_past_months-1-2048x1152.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure></div>



<p>di Fabiana Brigante</p>



<p>Le implicazioni della diffusione pandemica da Covid-19 sui diritti umani sono state accuratamente documentate: numerose organizzazioni e membri della società civile hanno messo in luce l’incapacità di molti governi di proteggere i propri cittadini, così come è stato registrato il fallimento di un numero considerevole di imprese che non hanno rispettato i Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani.</p>



<p>In un precedente articolo della rubrica (disponibile <a href="https://www.peridirittiumani.com/2020/05/24/imprese-e-diritti-umani-covid-19-raccomandazioni-per-la-tutela-dei-diritti-dei-lavoratori/?utm_source=rss&utm_medium=rss">qui</a>) si era parlato dei comportamenti che le imprese avrebbero dovuto adottare al fine per proteggere la salute ed i diritti dei propri dipendenti. Tuttavia, nel corso degli ultimi mesi numerose sono state le azioni legali intraprese contro alcune imprese per non aver adottato le necessarie misure di sicurezza, violando così l’obbligo di diligenza nei confronti dei propri lavoratori, obbligo – lo ricordiamo – enunciato nel Secondo Pilastro dei Principi Guida ONU. È questo il caso della azienda americana <em>Walmart</em>, citata in giudizio dai familiari di un dipendente deceduto dopo aver contratto il Covid-19. I ricorrenti hanno allegato la condotta negligente dell’azienda che non avrebbe adottato la dovuta diligenza nel sanificare i luoghi di lavoro e non si sarebbe adoperata per fornire ai propri dipendenti dispositivi di protezione individuale. Nell’occhio del ciclone sono finite anche <em>McDonalds</em> e <em>Celebrity Cruises</em>, contro cui i ricorrenti hanno presentato doglianze simili; in un ricorso presentato al Tribunale dello Stato dell’Illinois, i dipendenti di <em>McDonalds</em> hanno accusato l’azienda non solo di non aver fornito loro adeguati strumenti di protezione, ma anche di non aver informato il personale che un dipendente era risultato positivo all’infezione da Covid-19, esponendo così tutti al rischio del contagio.</p>



<p>Allo stesso modo, si sono verificate consistenti rimostranze in tutti il mondo di lavoratori che si sono visti trattenere i salari per lavori già eseguiti, o che hanno perso il posto di lavoro. È quanto è accaduto a Gazipur, in Bangladesh, tra le altre, dove operai della azienda tessile <em>Tech Tex Company Ltd</em> hanno scioperato per ottenere gli stipendi che non erano stati corrisposti. Nel Lesotho, oltre 50.000 lavoratori hanno scioperato per ottenere le indennità che era stata loro promessa a seguito di un accordo tra governo e sindacati. In Cambogia, il primo ministro Samdech Techo Hun Sen ha dichiarato la sospensione delle operazioni di circa 256 fabbriche di abbigliamento, calzature e articoli da viaggio, con ingenti conseguenze sulla vita di oltre 130.000 lavoratori.</p>



<p>Il quadro che risulta alla luce degli avvenimenti degli ultimi mesi è che gli attuali meccanismi di <em>governance</em> si sono rivelati insufficienti a proteggere adeguatamente i diritti dei lavoratori in tutte le operazioni commerciali e nelle catene di approvvigionamento. Anche i paesi con i sistemi giuridici più completi non hanno saputo offrire tutela alle categorie più vulnerabili. Strumenti di cd. <em>soft law </em>come i Principi Guida ONU – sebbene importanti – non sono stati in grado di colmare il vuoto normativo. La crisi causata dalla diffusione del Covid-19 ha dimostrato ancora una volta l’urgenza di creare meccanismi efficaci, giuridicamente vincolanti e incentrati sui diritti che impediscano in primo luogo che si verifichino violazioni dei diritti umani e che possano garantire alle vittime l’accesso a rimedi effettivi.</p>



<p>E se da un lato il Parlamento Europeo nella sua Risoluzione sull’azione combinata dell’Unione Europea per combattere la pandemia e le sue conseguenze ha sottolineato l’importanza della <em>due diligence</em> delle imprese nel rispetto dei diritti umani e diritti ambientali per prevenire e mitigare rischi futuri, dall’altro alcuni paesi hanno concentrato i propri sforzi per sollevare le imprese da possibili responsabilità legali. È quanto è avvenuto negli Stati Uniti, dove i governatori del North Carolina, Oklahoma, Utah e del Wyoming hanno firmato delle leggi che garantiscono l’immunità delle imprese per le cause relative al Covid-19.</p>



<p>Eppure, come è stato rimarcato dal gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, le conseguenze economiche della pandemia hanno dimostrato l’urgenza di garantire maggiori tutele per gli individui. I tre pilastri dei Principi guida – “Proteggi, rispetta e rimedia” – sottolineano la necessità di mettere le persone al centro degli interessi degli attori commerciali. Le risposte alla pandemia e alla crisi economica non dovrebbero di certo tradursi in una flessione degli standard dei diritti umani.</p>



<p>Il secondo pilastro dei Principi guida riguarda la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani; tale dovere per le imprese esiste indipendentemente dalle azioni che siano o meno intraprese dai governi. Le imprese dovranno dunque adottare la dovuta diligenza per prevenire o mitigare i rischi sui diritti umani che potrebbero derivare dalla situazione esistente sui propri lavoratori ed utenti. Ciò include, ad esempio, l’esistenza di misure preventive per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché il congedo retribuito per malattia; in ogni caso, è importante che in questo processo si registri la partecipazione attiva dei soggetti coinvolti, come lavoratori e sindacati, sia nella fase di valutazione dei rischi che nella successiva fase di integrazione delle valutazioni nelle politiche aziendali.</p>



<p>Un elemento centrale e spesso dimenticato riguarda la necessità di assicurare alla vittime anche solo potenziali di violazioni dei diritti fondamentali l’accesso a meccanismi di rimedio, sia legali che interni all’impresa. Affermare l’esistenza di determinati diritti senza tuttavia consentire l&#8217;accesso a un ricorso effettivo in caso di abuso provocherebbe infatti una inevitabile frustrazione degli stessi. Consentire l’accesso ai rimedi non ha senso solo oggi per una migliore risposta alla crisi attuale, ma è anche fondamentale per prevenire future violazioni dei diritti umani.</p>



<p>Gli Stati e gli attori privati devono sfruttare questo momento per non tornare al <em>business-as-usual</em>, ma per forgiare una nuova normalità basata sugli standard forniti dai Principi Guida.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2020/06/30/imprese-e-diritti-umani-covid-19-diritti-umani-ed-imprese-la-strada-da-seguire/">&#8220;Imprese e diritti umani&#8221; Covid-19, diritti umani ed imprese: la strada da seguire</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.peridirittiumani.com/2020/06/30/imprese-e-diritti-umani-covid-19-diritti-umani-ed-imprese-la-strada-da-seguire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agromafie e agroreati: approvato il disegno legge sui reati agroalimentari</title>
		<link>https://www.peridirittiumani.com/2020/06/10/agromafie-e-agroreati-approvato-il-disegno-legge-sui-reati-agroalimentari/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss</link>
					<comments>https://www.peridirittiumani.com/2020/06/10/agromafie-e-agroreati-approvato-il-disegno-legge-sui-reati-agroalimentari/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 08:23:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imprese e Diritti Umani]]></category>
		<category><![CDATA[Legalità]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Agromafie]]></category>
		<category><![CDATA[associazione]]></category>
		<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[campi]]></category>
		<category><![CDATA[caporalato]]></category>
		<category><![CDATA[cibo]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[crimini]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[dirittiumani]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
		<category><![CDATA[dl]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[giornale]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[legalità]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[mafie]]></category>
		<category><![CDATA[marchi]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[ministro]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[produzione]]></category>
		<category><![CDATA[reati]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[schiavitù]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[tutela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peridirittiumani.com/?p=14199</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Cecilia Grillo Il 19 aprile 2020 il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta unanime del ministro della Giustizia Bonafede e del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Bellanova, il disegno di&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2020/06/10/agromafie-e-agroreati-approvato-il-disegno-legge-sui-reati-agroalimentari/">Agromafie e agroreati: approvato il disegno legge sui reati agroalimentari</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" width="895" height="500" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/06/ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-14200" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/06/ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 895w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/06/ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt-300x168.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/06/ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt-768x429.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w" sizes="(max-width: 895px) 100vw, 895px" /></figure></div>



<p>di Cecilia Grillo</p>



<p>Il 19 aprile 2020 il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta unanime del ministro della Giustizia Bonafede e del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Bellanova, il disegno di legge denominato “<em>Nuove norme in materia di reati agroalimentari</em>”, composto da 14 articoli, che interviene sul Codice penale e sulle leggi complementari in materia.</p>



<p>Come spiega la DNA, la Direzione Nazionale Antimafia, in una sua Relazione, “il legame delle mafie con l’agricoltura ha radici antiche, di natura storico-culturale, legato alla nascita stessa del fenomeno mafioso, per larga parte originatosi proprio nelle campagne. Per questo motivo da sempre tra le altre cause di ritardato sviluppo, l&#8217;agricoltura meridionale sconta anche quello delle infiltrazioni di stampo mafioso. Tale fenomeno oggi interessa l&#8217;intero territorio nazionale, attesa la capacità delle mafie (Cosa Nostra, Camorra, ‘Ndrangheta) operanti ormai in forma di impresa, di espandersi verso il Nord Italia seguendo le direttrici logistiche del trasporto e del commercio dei prodotti agricoli”.</p>



<p>Il Disegno Legge di riforma della disciplina dei reati agroalimentari recepisce quanto elaborato dalla Commissione ministeriale nominata con d.m. 20 aprile 2015 e composta dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando e presieduta dall’ex magistrato Giancarlo Caselli.</p>



<p>Nella relazione alla presentazione del Disegno Legge viene sottolineato come “prospettiva ultima della proposta di riforma, come ha evidenziato Caselli, è quella di arrivare a un’etichetta narrante comprensibile e trasparente, che faccia capire ai consumatori cosa c’è davvero dentro quello che ci viene venduto come cibo o come bevanda […] è la creazione di un diritto penale della vita quotidiana capace di accompagnare il consumatore ‘finale’ fino allo scaffale degli alimenti, rafforzandone la fiducia”.</p>



<p>Tra le novità principali previste dal Disegno Legge in primo luogo si deve menzionare l’introduzione del reato di agropirateria che punisce la vendita di prodotti alimentari accompagnati da falsi segni distintivi o contraffatti e che comprende, <em>inter alia</em>, tutte quelle fattispecie di contraffazione di marchi, etichette e procedure di produzione, il reato di “produzione, importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti pericolosi o contraffatti”, nonché la “contraffazione di alimenti a denominazione protetta”.</p>



<p>Vengono introdotti dal Disegno Legge anche i reati di “disastro sanitario” (che punisce avvelenamento, contaminazione o corruzione di acque o sostanze) e l’“omesso ritiro di sostanze alimentari pericolose” dal mercato e vengono identificati i profili di responsabilità delle persone giuridiche, definendo le condizioni di esonero delle società dalle ipotesi di responsabilità amministrativa di impresa.</p>



<p>Fra le innovazioni previste dal Disegno Legge è prevista inoltre la revisione del reato di frode &#8211; in passato connesso alla consegna materiale del prodotto &#8211; che ricomprenderà anche le attività realizzate durante le fasi di produzione precedenti, ad esempio il ricorso a segni distintivi con indicazioni false e ingannevoli, saranno così sanzionate le ipotesi di falso prodotto biologico e di falsa indicazione d’origine.</p>



<p>Uno dei casi maggiormente rappresentativi è quello della vendita dell’olio d’oliva: accade spesso che bottiglie con etichette che rimandano all’italianità del prodotto contengano olio di importazione.</p>



<p>Il Disegno Legge interviene principalmente rispetto alla tutela della salute pubblica, delimitando la categoria dei reati di pericolo contro la salute e al contrasto delle frodi in commercio di prodotti alimentari in modo da tutelare la lealtà commerciale.</p>



<p>L’ex ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina, aveva dichiarato, in relazione ai fondamentali passi in avanti per la lotta ai reati agroalimentari, che “con l’approvazione del disegno di legge, frutto del lavoro della Commissione guidata dal Presidente Giancarlo Caselli con il ministro Andrea Orlando, l’Italia propone un modello nuovo di contrasto al crimine in questo settore strategico. L’agropirateria diventa reato, le frodi commesse dalle organizzazioni mafiose vengono punite più duramente, la tutela della salute dei consumatori si rafforza. Dopo la legge contro il caporalato, serve una svolta per la massima legalità nella filiera del cibo.”</p>



<p>Secondo quanto riportato dalla Coldiretti, “almeno un prodotto su tre del settore agroalimentare importato in Italia viene trasformato nel nostro Paese e poi venduto sul nostro mercato interno e all’estero con il marchio <em>Made in Italy</em>”.</p>



<p>A tal riguardo, la Ministra Bellanova in una nota diffusa dal Mipaaf specifica come “il falso <em>made in Italy</em> costa al nostro Paese 100 miliardi di euro l’anno, contro i circa 42 di <em>export</em> dei prodotti autentici. Un vero e proprio furto di identità che danneggia i nostri produttori, mina la salute dei consumatori, ingannandoli, rischia di incrinare la reputazione del Paese. Con questo testo, che prende le mosse da una proposta della Commissione Caselli,&nbsp;si garantisce l’effettiva tutela dei prodotti alimentari, si rielabora il sistema delle sanzioni, si amplia la sfera delle tutele”.</p>



<p>Tale disegno legge è di notevole importanza per la tutela della salute pubblica e della qualità del sistema di produzione italiano di una delle filiere produttive più redditizie e rappresentative d’Italia in quanto “le agromafie non solo si appropriano di vasti comparti dell’agroalimentare e dei guadagni che ne derivano, distruggendo la concorrenza e il libero mercato legale e soffocano l’imprenditoria onesta, ma compromettono in modo gravissimo la qualità e la sicurezza dei prodotti, con l’effetto indiretto di minare profondamente l’immagine dei prodotti italiani ed il valore del marchio<em> Made in Italy</em>”.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2020/06/10/agromafie-e-agroreati-approvato-il-disegno-legge-sui-reati-agroalimentari/">Agromafie e agroreati: approvato il disegno legge sui reati agroalimentari</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.peridirittiumani.com/2020/06/10/agromafie-e-agroreati-approvato-il-disegno-legge-sui-reati-agroalimentari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Covid-19: Raccomandazioni per la tutela dei diritti dei lavoratori</title>
		<link>https://www.peridirittiumani.com/2020/05/24/imprese-e-diritti-umani-covid-19-raccomandazioni-per-la-tutela-dei-diritti-dei-lavoratori/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss</link>
					<comments>https://www.peridirittiumani.com/2020/05/24/imprese-e-diritti-umani-covid-19-raccomandazioni-per-la-tutela-dei-diritti-dei-lavoratori/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 08:38:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imprese e Diritti Umani]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[#peridirittiumani.com]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[articolo]]></category>
		<category><![CDATA[associazione]]></category>
		<category><![CDATA[azinde]]></category>
		<category><![CDATA[contagi]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[dirittiumani]]></category>
		<category><![CDATA[giornale]]></category>
		<category><![CDATA[governi]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratrici]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[produzione]]></category>
		<category><![CDATA[protezione]]></category>
		<category><![CDATA[rischi]]></category>
		<category><![CDATA[rubrica]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[settori]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[svilupo]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[tutela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peridirittiumani.com/?p=14121</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Fabiana Brigante L’impatto che la diffusione del Covid-19 ha avuto sull’economia mondiale è stato devastante. La contrazione della domanda ha provocato ingenti danni alle imprese, che in numerosi casi sono fallite, condannando milioni&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2020/05/24/imprese-e-diritti-umani-covid-19-raccomandazioni-per-la-tutela-dei-diritti-dei-lavoratori/">&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Covid-19: Raccomandazioni per la tutela dei diritti dei lavoratori</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" width="660" height="368" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/05/eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-14122" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/05/eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 660w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/05/eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee-300x167.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 660px) 100vw, 660px" /></figure></div>



<p>di Fabiana Brigante</p>



<p>L’impatto che la diffusione del Covid-19 ha avuto sull’economia mondiale è stato devastante. La contrazione della domanda ha provocato ingenti danni alle imprese, che in numerosi casi sono fallite, condannando milioni di lavoratori ad un futuro incerto. Le interruzioni della produzione, inizialmente in Asia, si sono ora diffuse nelle <em>supply chain</em> di tutto il mondo.</p>



<p>In questo scenario, le prospettive per i lavoratori sono tutt’altro che rassicuranti. Stando a quanto indicato dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), le previsioni mostrano cifre preoccupanti circa la recessione economica globale. Le stime preliminari dell’OIL paventano un aumento significativo della disoccupazione che oscilla tra i 5,3 milioni e i 24,7 milioni rispetto ai già 188 milioni nel 2019.</p>



<p>Anche riguardo la sotto-occupazione si prevede un aumento su larga scala. Come accaduto a seguito della crisi finanziaria del 2008, è probabile che anche nelle circostanze attuali lo <em>shock</em> alla domanda di lavoro si traduca in significativi adeguamenti al ribasso dei salari e aumento degli orari di lavoro dei dipendenti.</p>



<p>La portata e la gravità della crisi in atto impone alle aziende di ogni dimensione e operanti nei settori più disparati di affrontare numerose sfide che richiedono chiarezza di pensiero, forte attenzione agli obiettivi, impegno ad aderire agli <em>standard</em> e alle norme internazionali, e che soprattutto necessitano di uno sforzo collettivo e di azioni concertate tra i diversi attori in gioco.</p>



<p>La sopravvivenza delle aziende è certamente importante; tuttavia, gli interessi economici non devono tradursi in una minore attenzione al rispetto delle libertà fondamentali. Le imprese, invero, sono chiamate, ancor di più in questo momento storico, a rispettare i diritti umani, così come previsto dal II Pilastro dei Principi Guida ONU.</p>



<p>Per ciò che è di interesse in questa sede, le imprese devono rispettare i diritti dei propri dipendenti, nonché di quelli dei propri fornitori o <em>partner</em>.</p>



<p>Per aiutare le imprese nel difficile compito di fronteggiare la crisi senza tuttavia sottovalutare il rispetto dei diritti fondamentali, numerose associazioni e centri di ricerca hanno realizzato delle linee guida che propongono suggerimenti e raccomandazioni in merito a come agire per assolvere a tale compito. Questi strumenti hanno fondato la propria analisi sui meccanismi di <em>human rights due diligence </em>previstidai Principi Guida ONU e sul loro adeguamento a strumento di risposta alla crisi causata dalla diffusione del Covid-19.</p>



<p>Il presente articolo si propone, senza pretesa di esaustività, di mettere insieme alcune tra le raccomandazioni proposte affinché le aziende possano continuare ad operare salvaguardando la salute ed i diritti dei propri dipendenti, nonché quelli di tutti i lavoratori presenti nella filiera produttiva.</p>



<p>Pare opportuno specificare che, sebbene alcune delle misure identificate siano in astratto applicabili a tutte le imprese senza distinzione di dimensione o settore di attività, tuttavia la valutazione dei rischi e le conseguenti misure da adottare variano in base alle specifiche caratteristiche dell’impresa e del contesto nel quale essa si trova ad operare.</p>



<p><strong>Sicurezza sul luogo di lavoro</strong></p>



<p>Un primo aspetto di analisi concerne senz’altro la sicurezza sul luogo di lavoro. In un rapporto pubblicato dal <em>Institute for Human Rights &amp; Business</em> (IHRB), l’accento è stato posto sulla necessità di ripensare e riprogettare i luoghi dove si svolge l’attività lavorativa. Sul punto, è stata sottolineata la necessità di:</p>



<p>&#8211; rendere disponibili prodotti per l’igiene essenziale, compresi disinfettanti per le mani, salviette monouso, maschere e termometri a infrarossi senza contatto, nonché fornire dispositivi di protezione individuale (DPI), quali mascherine e guanti;</p>



<p>&#8211; pulire regolarmente i locali, incluso le aree comuni come palestre, locali di riposo e caffetterie;</p>



<p>&#8211; aumentare la distanza tra le postazioni dei singoli lavoratori per prevenire la diffusione dell’infezione;</p>



<p>&#8211; prorogare gli orari di apertura di mense e caffetterie e regolarne gli accessi in modo da evitare assembramenti;</p>



<p>&#8211; ripensare l’interazione tra dipendenti e clienti per ridurre al minimo i contatti.</p>



<p><strong>Cambiamento delle mansioni e continuità del rapporto di lavoro</strong></p>



<p>Come è stato evidenziato dall’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) nella sua “Guida all’applicazione della <em>due diligence </em>d’impresa in materia di diritti umani per gestire la crisi da coronavirus”, è importante, in primo luogo, che le imprese garantiscano, ove possibile, la continuità delle relazioni lavorative.</p>



<p>È necessario inoltre considerare alternative possibili allo svolgimento dell’attività lavorativa così come avveniva prima della diffusione del virus, nonché valutare le conseguenze che i dipendenti subiranno a seguito di tali cambiamenti.</p>



<p>In primo luogo, è importante ridurre i viaggi non essenziali, incoraggiando, ove possibile, il lavoro in modalità <em>smart working</em>. In tale ultimo caso, è importante stabilire sistemi di controllo per verificare che i lavoratori non superino l’orario di lavoro legale, e che gli eventuali straordinari effettuati siano certamente retribuiti, ma al tempo stesso non siano svolti in misura superiore rispetto ai limiti fissati dalla legge, dalla contrattazione collettiva o dai regolamenti interni. I lavoratori con prole o che hanno altri familiari a loro carico dovrebbero disporre di accordi di lavoro flessibili, e/o di congedi per cure familiari.</p>



<p>Inoltre, è necessario assicurare, anche quando le circostanze del caso impongano una riduzione temporanea del personale, che i lavoratori restino iscritti ai sistemi nazionali di previdenza sociale e che i relativi contributi siano stati versati con precisione. Nel caso di cessazione definitiva del rapporto di lavoro, deve essere garantita la liquidazione ed assicurata la priorità per la riassunzione a livelli invariati di salari e mansioni una volta riprese le attività produttive.</p>



<p><strong>Supporto dei dipendenti contagiati</strong></p>



<p>Nel caso in cui un dipendente venga contagiato, non dovranno essere adottate misure che vadano a detrimento della sua persona. Le imprese dovrebbero compiere ogni sforzo per mantenere flessibili e coerenti le politiche in materia di congedi per malattia. Sul punto, se alcune società hanno di recente offerto indennità di malattia più generose durante l’attuale crisi sanitaria, altre hanno imposto ai propri dipendenti di andare in congedo non retribuito.</p>



<p>Un aspetto di grande rilievo e che viene sovente sottovalutato riguarda il supporto psicologico ai lavoratori: la situazione attuale, aggravata da pressioni e carichi di lavoro crescenti, potrebbe risultare insostenibile per alcuni individui. Per tale ragione è stato da più parti consigliato che le imprese forniscano accesso alla consulenza psicologica od altre forme di assistenza, alle persone che ne manifestino la necessità.</p>



<p>In ogni caso, e affinché tutte le misure adottate dalle imprese in questo contesto raggiungano gli obiettivi prefissati, è necessario che la comunicazione da parte dell’impresa sia chiara e trasparente: deve essere concesso ai dipendenti l’accesso a tutte le informazioni riguardanti il Covid-19 che siano recenti, accurate ed affidabili, in un linguaggio accessibile a tutti i membri del personale.</p>



<p>Una comunicazione efficace all’interno di una impresa è agevolata se si favorisce il dialogo tra le diverse categorie di dipendenti e se si assicura che il livello di adeguatezza delle misure adottate venga continuamente monitorato e, ove necessario, che siano apportate le modifiche necessarie per garantire una soluzione chiara ai problemi che di volta in volta si presentano. Inoltre, il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali in questi processi consentirebbe di dar voce a tutte le categorie di lavoratori, incluse quelle più vulnerabili.</p>



<p><strong>La protezione nella catena di approvvigionamento</strong></p>



<p>Nel sistema attuale di globalizzazione economica, le catene di approvvigionamento, o <em>supply chain</em>, consentono alle imprese di de-localizzare i propri processi produttivi. A causa della emergenza causata dal Covid-19, i rapporti tra gli attori in questa complessa rete possono risultare interrotti. In risposta a tale problema, alcuni governi e produttori stanno adottando misure per ridisegnare le filiere produttive, anche avvicinando la produzione al mercato. Il processo di disinvestimento nei paesi in cui si trovano alcuni anelli della filiera produttiva, espone senz’altro i lavoratori che fanno parte di questo meccanismo al rischio di perdere il posto di lavoro.</p>



<p>Per proteggere questa categoria risulta perciò essenziale che le imprese continuino a corrispondere i pagamenti ai propri fornitori, nonché ad offrire altre forme di supporto anche quando gli uffici sono chiusi. Alcune imprese, come <em>Microsoft</em>, <em>Morrisons</em> e <em>Unilever</em> hanno pagato in anticipo i propri piccoli fornitori in modo da permettere loro di sopperire alla mancanza di liquidità. Altre, come <em>Facebook</em>, offrono alcune agevolazioni solo ai propri dipendenti.</p>



<p>Tuttavia, esistono altri modi per sostenere i propri fornitori: ad esempio, è stato considerato che l’annullamento degli ordini dovrebbe servire solo da <em>extrema ratio</em>. In tali casi, infatti, bisogna considerare che a pagarne le spese saranno con tutta probabilità i lavoratori, che non riceveranno retribuzione per il lavoro svolto. È il caso del Bangladesh, dove molti lavoratori hanno subito la sospensione dei propri stipendi a causa del rifiuto, da parte di alcune aziende, di pagare beni che erano già stati prodotti.</p>



<p>Le imprese dovrebbero inoltre sfruttare la propria leva finanziaria per operare pressioni sui propri fornitori affinché questi ultimi rispettino i diritti dei lavoratori: invero, uno dei motivi per cui i fornitori non sono incentivati ad investire in misure di sicurezza o ad aumentare i salari è che i governi ospitanti non richiedono alle aziende locali di elevare i propri <em>standard</em>.</p>



<p>Da quanto sopra esposto pare ovvio che, per rispondere efficacemente alla crisi sanitaria che stiamo vivendo, siano necessarie risposte politiche rapide e coordinate a livello nazionale e globale per limitare non solo la diffusione del virus, ma per mitigare al contempo le ricadute economiche indirette sulla economia globale. La protezione dei lavoratori e delle loro famiglie dal rischio di infezione deve essere una priorità assoluta. Sono inoltre necessarie profonde riforme istituzionali per rafforzare la resilienza attraverso sistemi di protezione sociale solidi e universali che possano fungere da stabilizzatori economici e sociali automatici di fronte alle crisi. Questo aiuterà anche a ricostruire la fiducia nelle istituzioni e nei governi.</p>



<p>Per accedere alle risorse:</p>



<p>International Labour Organization (ILO), <a href="https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_738753.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">COVID-19 and the world of work: Impact and policy responses</a></p>



<p><em>Institute for Human Rights &amp; Business</em> (IHRB), <a href="https://www.ihrb.org/uploads/reports/Respecting_Human_Rights_in_the_Time_of_the_COVID-19_Pandemic_alternate_-_IHRB.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">Respecting Human Rights in the Time of the Covid-19 Pandemic</a></p>



<p>Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), <a href="https://www.iriss.cnr.it/wp-content/uploads/2016/09/Guida-COVID-19-Imprese-e-diritti-umani.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">Guida all’applicazione della </a><a href="https://www.iriss.cnr.it/wp-content/uploads/2016/09/Guida-COVID-19-Imprese-e-diritti-umani.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss"><em>due diligence </em>d’impresa in materia di diritti umani per gestire la crisi da coronavirus</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2020/05/24/imprese-e-diritti-umani-covid-19-raccomandazioni-per-la-tutela-dei-diritti-dei-lavoratori/">&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Covid-19: Raccomandazioni per la tutela dei diritti dei lavoratori</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.peridirittiumani.com/2020/05/24/imprese-e-diritti-umani-covid-19-raccomandazioni-per-la-tutela-dei-diritti-dei-lavoratori/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Human Rights Due Diligence</title>
		<link>https://www.peridirittiumani.com/2020/05/06/imprese-e-diritti-umani-human-rights-due-diligence/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss</link>
					<comments>https://www.peridirittiumani.com/2020/05/06/imprese-e-diritti-umani-human-rights-due-diligence/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 09:01:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imprese e Diritti Umani]]></category>
		<category><![CDATA[Legalità]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[#peridirittiumani.com]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[assoiazione]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[corruzione]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[dirittiumani]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
		<category><![CDATA[filiali]]></category>
		<category><![CDATA[fornitori]]></category>
		<category><![CDATA[giornale]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[legalità]]></category>
		<category><![CDATA[lotta]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[politiche]]></category>
		<category><![CDATA[princìpi]]></category>
		<category><![CDATA[produzione]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[rischi]]></category>
		<category><![CDATA[risorseumane]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[tutele]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[vittime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peridirittiumani.com/?p=13978</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Cecilia Grillo Nel 2011 il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato all’unanimità i Principi Guida dell’Onu in tema di imprese e diritti umani (UN Guidelines Principles on business and&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2020/05/06/imprese-e-diritti-umani-human-rights-due-diligence/">&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Human Rights Due Diligence</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" width="1024" height="576" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/05/wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww-1024x576.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-13979" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/05/wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww-1024x576.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/05/wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww-300x169.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/05/wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww-768x432.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/05/wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>di Cecilia Grillo </p>



<p>Nel 2011 il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato all’unanimità i Principi Guida dell’Onu in tema di imprese e diritti umani (<em>UN Guidelines Principles on business and human rights</em> o UNGPs), evidenziando sia il dovere degli Stati di proteggere i diritti umani sia la responsabilità delle imprese di rispettarli.</p>



<p>Il
Principio n. 15, fra gli altri, si sofferma sull’analisi degli
strumenti che possono essere attuati da parte delle società per far
fronte alla “responsabilità” di rispettare i diritti umani, fra
i quali vengono indicati l’adozione di specifiche politiche
aziendali, l’attuazione di un processo di <em>Human
Rights Due Diligence</em>
(HRDD) e la previsione di meccanismi che garantiscano l’accesso ai
rimedi per le vittime.</p>



<p>Dalla
lettura degli UNGPs risulta evidente quindi che le imprese siano
incoraggiate a promuovere processi di “<em>due
diligence sui diritti umani</em>”
&#8211; come altresì previsto da <em>standard</em>
internazionali quali le linee guida OCSE, il <em>Global
Compact</em>,
la <em>Global
Reporting</em>
<em>Initiative</em>,
etc. &#8211; volti a identificare, prevenire e mitigare gli impatti
negativi sui diritti umani provocati dalle loro attività o da quelle
connesse ai loro rapporti commerciali, che spesso prevedono il
coinvolgimento di filiali, subappaltatori e fornitori.</p>



<p>
Ma cosa significa
esattamente <em>due
diligence</em>
sui diritti umani? Si tratta di un processo che consiste nella
valutazione, da parte delle imprese, degli impatti effettivi e
potenziali delle attività produttive da loro condotte sui diritti
umani, nell’attuazione di politiche aziendali che tengano conto di
tali valutazioni, nel monitoraggio delle misure adottate e
nell’implementazione di meccanismi di rimedio a favore delle
vittime, prevedendo il coinvolgimento sia dell’intera catena di
produzione sia delle operazioni poste in essere non solo dalla
società, ma anche dalle sue controllate e collegate.</p>



<p>Il
principio operativo di <em>due
diligence</em>
è considerato quale noto strumento di gestione del rischio,
caratterizzato dall’insieme di passi pratici utili ai fini
dell’identificazione e mitigazione dei rischi e degli impatti
provocati dai comportamenti aziendali sui diritti umani e
sull’ambiente e volto a promuovere un comportamento commerciale
responsabile.</p>



<p>Il
Principio Guida n. 17 specifica che “la <em>due
diligence</em>
in materia di diritti umani: (i) ha ad oggetto gli impatti negativi
sui diritti umani che l’impresa può causare o contribuire a
causare attraverso le proprie attività o che possono essere
direttamente collegati alle sue operazioni, ai suoi prodotti o
servizi attraverso le proprie relazioni commerciali; (ii) varierà in
termini di complessità in base alla dimensione dell’impresa, al
rischio di gravi impatti sui diritti umani, alla natura e al contesto
delle sue operazioni; (iii) dovrebbe essere esercitata in modo
continuativo poiché i rischi per i diritti umani possono cambiare
nel tempo con l’evolvere dell’attività e del contesto operativo
dell’impresa”.</p>



<p>Nonostante
gli UNGPs non rappresentino uno strumento giuridicamente vincolante e
sia la cosiddetta “<em>corporate
responsibility to respect human rights</em>”
sia la <em>due
diligence</em>
sui diritti umani consistano in mere raccomandazioni indirizzate alle
imprese, alcuni elementi tipici quali il <em>reporting</em>,
la valutazione degli impatti, etc., sono già da tempo presenti
all’interno di apparati giuridici nazionali e internazionali.</p>



<p>Infatti,
previsioni normative volte ad imporre alle aziende di attuare
processi di <em>due
diligence</em>
sui diritti umani avrebbero molteplici vantaggi, dal miglioramento
della valutazione e della gestione dei rischi aziendali, all’aiuto
alle autorità statali nell’adempimento degli obblighi inerenti
alla protezione dei diritti umani, al miglioramento dell’accesso
alla giustizia per le vittime di abusi aziendali, sia in Europa che a
livello internazionale.</p>



<p>Spinti
da tali vantaggi e dalla pressione della società civile alcuni paesi
hanno adottato o sono in procinto di adottare legislazioni specifiche
in materia di <em>due
diligence</em>
sui diritti umani, è infatti interesse dei Governi l’assunzione di
normative locali che rendano obbligatoria, per le imprese nazionali,
la predisposizione di processi di <em>human
rights due diligence</em>
e la conseguente divulgazione dei risultati ottenuti. 
</p>



<p>Un
esempio di tale tendenza è rappresentato dalla risoluzione n. 26/9
del Consiglio per i diritti umani dell’Onu, volta ad istituire un
gruppo di lavoro (il gruppo di lavoro intergovernativo aperto sulle
imprese transnazionali e altre imprese commerciali in materia di
rispetto dei diritti umani, noto anche come IGWG) al fine di
elaborare uno “strumento internazionale giuridicamente vincolante
per regolamentare, nel diritto internazionale in materia di diritti
umani, le attività delle società transnazionali e di altre imprese
commerciali” e volto altresì a imporre agli Stati l’adozione di
legislazioni specifiche in materia di <em>due
diligence</em>
sui diritti umani.</p>



<p>Esempi
della tendenza europea alla regolamentazione della <em>due
diligence</em>
aziendale sono rappresentati dalla
direttiva sulla comunicazione delle informazioni di carattere non
finanziario (<em>EU
Directive 2014/95</em>),
recepita in Italia con il D. Lgs. 254/2016, che obbliga le grandi
imprese con oltre 500 dipendenti e un fatturato superiore ai 40
milioni di euro (o, in alternativa, un attivo di stato patrimoniale
superiore ai 20 milioni) a redigere a partire dal 2018 e con
riferimento all’esercizio 2017 una “Dichiarazione non
finanziaria” , consistente in un vero proprio Bilancio di
Sostenibilità da allegare al tradizionale bilancio d’esercizio,
che deve rendicontare l’operato dell’impresa sul fronte
ambientale e sociale, della gestione delle proprie risorse umane, del
rispetto de diritti umani e della lotta ai fenomeni di corruzione.</p>



<p>Pensando
al caso Italia, si può fare riferimento al D.Lgs. 231/2001 che,
prevedendo un processo di <em>due
diligence</em>
relativo sia a specifiche violazioni di diritti umani sia a impatti
ambientali di ingente entità, può essere considerato un esempio
pionieristico di legislazione obbligatoria in materia di <em>due
diligence </em>sui
diritti umani.</p>



<p>A
livello nazionale, possiamo fare riferimento alla clausola sulla
trasparenza delle catene di approvvigionamento (<em>Transparency
in Supply Chains Clause</em>)
prevista dalla Legge sulla schiavitù in epoca moderna &#8211; <em>Modern
Slavery Act</em>&#8211;
del 2015, in forza della quale le imprese devono rendere note le
azioni e le misure intraprese per contrastare l’uso del lavoro
forzato e il traffico di esseri umani all’interno della <em>supply
chain</em>;
e ancora, al progetto di legge “<em>devoir
du vigilance</em>”,
recentemente adottato dall’Assemblea nazionale francese, che impone
alle aziende di progettare e mettere in atto un “piano di
vigilanza” per prevenire l’impatto negativo delle loro attività
sui diritti umani, sia in patria che all’estero.</p>



<p>Infine,
a livello extra-europeo, anche se l’Unione Europea e i suoi Stati
membri non hanno ancora stabilito l’obbligo per le aziende europee
di prevenire o rispondere agli impatti negativi sui diritti umani
provocati dalle loro operazioni al di fuori del territorio
comunitario, alcuni processi in corso rappresentano un importante
passo verso una maggiore responsabilizzazione aziendale volta al
soddisfacimento, da parte delle imprese commerciali, degli <em>standard</em>
legislativi internazionali inerenti alla tutela dei diritti umani.</p>



<p>Si
pensi, ad esempio, al Regolamento 2017/821, che sarà in vigore dal
2021 e che stabilisce specifici obblighi in materia di <em>due
diligenze</em>
nella catena di approvvigionamento per gli importatori europei di
minerali e di oro, provenienti da zone di conflitto o ad alto
rischio.</p>



<p>Tuttavia,
nonostante la tendenza comunitaria volta alla regolamentazione della
<em>due
diligence</em>
aziendale, un recente studio della Commissione europea “<em>Study
on due diligence requirements through the supply chain</em>”
ha rilevato che, mentre gli <em>UN
Guiding Principles on Business and Human Rights </em>sono
sempre maggiormente introdotti o proposti negli <em>standard</em>
legali degli Stati membri, all’interno dell’Unione Europea in
realtà solo un’impresa su tre attualmente effettua una <em>due
diligence</em>
che tiene conto degli impatti sociali e sull’ambiente causati dalle
operazioni aziendali.</p>



<p>Il
<em>report</em>
mostra un forte interesse, espresso da parte della maggioranza degli
Stati europei, verso l’instaurazione di processi regolamentati e
obbligatori di <em>due
diligence</em>
sui diritti umani, come parte consistente delle riforme di <em>corporate
governance</em>.
 Le attuali misure in essere infatti, volontarie e non vincolanti,
non sono state in grado di modificare significativamente la gestione
degli impatti di impresa da un punto di vista sociale, ambientale e
di amministrazione aziendale, e a fornire un rimedio efficace. 
</p>



<p>A
tal riguardo, Didier Reynders, Commissario europeo della Giustizia,
ha specificato che “secondo le imprese, una normativa UE in
quest’ambito garantirebbe la certezza del diritto e regole
armonizzate sul dovere delle imprese di rispettare le persone e il
pianeta. Poiché la neutralità climatica è una delle principali
priorità di questa Commissione, farò in modo che i risultati di
questo importante studio siano tenuti in considerazione
nell’elaborazione delle iniziative future”.</p>



<p>I
Principi Guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani hanno
contribuito alla formazione ed evoluzione del processo di <em>due
diligence</em>
sui diritti umani volto a prevenire e affrontare gli abusi di questi
ultimi, tuttavia sono notevoli i limiti dell’inquadramento
volontario di tale processo, essendo necessaria e sempre maggiormente
richiesta una serie più completa di strumenti legali in grado di
rappresentare il carattere transfrontaliero delle relazioni d’affari
che caratterizzano l’attività dell’impresa moderna.</p>



<p>Siamo
ora in una fase cruciale per l’efficacia dei Principi Guida, nella
quale gli Stati devono impegnarsi a stabilire e adottare misure di
protezione contro le forme di abuso dei diritti umani, attraverso
un’efficace e regolamentata legislazione. In quest’ottica, il
ruolo degli Stati nell’applicazione di un processo di <em>due
diligence</em>
sui diritti umani risulta essere essenziale. 
</p>



<p>In
conclusione, nonostante il processo di <em>due
diligence</em>
sui diritti umani sia diventato uno strumento sempre maggiormente
accreditato, è riconosciuto che, finché sarà lasciato alla
discrezione delle imprese, i suoi benefici rispetto alla protezione
dei diritti umani e alla prevenzione degli abusi rimarranno purtroppo
limitati, la raccomandazione è che in futuro tale processo riesca ad
evolvere in veri e propri obblighi di diritto internazionale
consuetudinario o convenzionale. 
</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2020/05/06/imprese-e-diritti-umani-human-rights-due-diligence/">&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Human Rights Due Diligence</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.peridirittiumani.com/2020/05/06/imprese-e-diritti-umani-human-rights-due-diligence/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Le interferenze con il diritto alla privacy durante l’emergenza COVID-19: un delicato bilanciamento tra diritti﻿</title>
		<link>https://www.peridirittiumani.com/2020/04/21/imprese-e-diritti-umani-le-interferenze-con-il-diritto-alla-privacy-durante-lemergenza-covid-19-un-delicato-bilanciamento-tra-diritti%ef%bb%bf/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss</link>
					<comments>https://www.peridirittiumani.com/2020/04/21/imprese-e-diritti-umani-le-interferenze-con-il-diritto-alla-privacy-durante-lemergenza-covid-19-un-delicato-bilanciamento-tra-diritti%ef%bb%bf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 08:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imprese e Diritti Umani]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[#peridirittiumani.com]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[associazione]]></category>
		<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[autorità]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[contagi]]></category>
		<category><![CDATA[convenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia]]></category>
		<category><![CDATA[diffusione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[giornale]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[governi]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[libertà]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Oms]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[polizia]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[rubrica]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[sfide]]></category>
		<category><![CDATA[sociale]]></category>
		<category><![CDATA[sorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tutela]]></category>
		<category><![CDATA[violazione]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peridirittiumani.com/?p=13890</guid>

					<description><![CDATA[<p>L di Fabiana Brigante La profonda crisi sanitaria che stiamo vivendo non verrà di certo dimenticata. La rapidità di diffusione del Covid-19 in tutto il mondo ha condotto l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2020/04/21/imprese-e-diritti-umani-le-interferenze-con-il-diritto-alla-privacy-durante-lemergenza-covid-19-un-delicato-bilanciamento-tra-diritti%ef%bb%bf/">&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Le interferenze con il diritto alla privacy durante l’emergenza COVID-19: un delicato bilanciamento tra diritti﻿</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>L</strong></p>



<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" width="870" height="288" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/04/ddddddddddddddddddddddddddddddddddd.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-13891" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/04/ddddddddddddddddddddddddddddddddddd.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 870w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/04/ddddddddddddddddddddddddddddddddddd-300x99.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/04/ddddddddddddddddddddddddddddddddddd-768x254.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w" sizes="(max-width: 870px) 100vw, 870px" /></figure>



<p>di
Fabiana Brigante</p>



<p>La
profonda crisi sanitaria che stiamo vivendo non verrà di certo
dimenticata. La rapidità di diffusione del Covid-19 in tutto il
mondo ha condotto l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a
dichiarare, l’11 marzo, lo stato di pandemia; la preoccupazione per
i dati allarmanti circa la sua diffusione e gravità ha spinto i
governi ad adottare misure di contenimento per contrastare la
diffusione del virus.</p>



<p>Il
dato certo è che il Covid-19 ha e continuerà, purtroppo, ad avere
un forte impatto su individui e società. I sistemi sanitari sono
sottoposti a pressioni crescenti; l’aumento costante del numero dei
contagi solleva importanti sfide che gli stati si trovano ad
affrontare, e le decisioni vengono adottate in un contesto di
scarsità di risorse ed incertezza dei risultati. 
</p>



<p>Nello
sforzo di contenere il numero dei contagi, gli stati colpiti hanno
fatto ricorso a misure straordinarie, dichiarando, in molti casi, lo
stato di emergenza. Le azioni intraprese hanno inevitabilmente
limitato numerose libertà dei cittadini, prima fra tutti la libertà
di circolazione. 
</p>



<p>Non
tutti i diritti e libertà che fanno parte della categoria
comunemente conosciuta come ‘diritti umani’ sono da considerarsi
assoluti ed inviolabili. Ad esempio, tra i diritti sanciti dalla
Convenzione Europea dei Diritti Umani, alcuni non consentono deroghe
– si pensi al divieto di tortura e di trattamenti inumani o
degradanti (Articolo 3) o al principio <em>nulla
poena sine lege</em>
(Articolo 7), mentre altri consentono, a determinate condizioni, una
interferenza degli stati nel loro godimento – si pensi agli
articoli 8-11 della Convenzione, che, oltre ad elencare diritti,
prevedono delle eccezioni qualificate agli stessi –. La
giustificazione per queste limitazioni si fonda sulla necessità di
bilanciare gli interessi della comunità con gli interessi dei
singoli individui; tra i primi figura, senz’altro, la tutela della
salute. Inoltre, l’Articolo 15 della Convenzione, rubricato “deroga
in stato di emergenza”, prevede in tali circostanze la possibilità
per gli stati contraenti di “adottare delle misure in deroga agli
obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in
cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non
siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto
internazionale”.</p>



<p>La possibilità di comprimere il godimento dei diritti umani oscilla tra un ampio ‘margine di apprezzamento’ lasciato agli stati e l’indicazione di criteri rigorosi da seguire per evitare illegittime interferenze. La scelta di riservare agli Stati <em>room for manoeuvre</em> deriva dalla circostanza che il contatto diretto e continuo con le esigenze urgenti del momento permette alle singole autorità nazionali di valutare la situazione di fatto e di decidere come intervenire meglio di quanto potrebbe fare un organismo internazionale. Tuttavia, qualsiasi deroga deve avere una chiara base nel diritto interno al fine di limitare la possibilità di scelte arbitrarie e deve essere strettamente necessaria e proporzionale rispetto al fine perseguito. In caso di stato di emergenza, i poteri straordinari conferiti ai governi devono senz’altro essere limitati nel tempo, in quanto lo scopo principale di tale regime è quello di contenere la crisi e ritornare, il più rapidamente possibile, alla normalità.</p>



<p>Dunque,
la principale sfida sociale, politica e legale che si pone è quella
di rispondere efficacemente alla crisi garantendo al contempo che non
siano minati i valori fondanti della democrazia, e garantendo la
tutela dello stato di diritto e dei diritti umani. 
</p>



<p>Operare
un bilanciamento tra diritti non è semplice, specialmente quando si
tratta di tutelare la salute degli individui. Numerosi sono gli
strumenti internazionali che proteggono il diritto alla vita:
L’Articolo 6 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici
dispone che “il diritto alla vita è inerente alla persona umana”
e che tale diritto “deve essere protetto dalla legge”. Ancora,
l’Articolo 2 della Convenzione Europea dei Diritti Umani è
dedicato alla tutela del diritto alla vita: non solo gli stati devono
astenersi dal compiere atti che possano causare intenzionalmente la
morte delle persone, ma hanno anche l’obbligo positivo di adottare
tutte le misure necessarie, volte a rendere concreti ed effettivi i
valori che l’art. 2 mira a tutelare. 
</p>



<p>La
preoccupazione è che questa crisi sanitaria possa diventare una
opportunità per i governi di celare, dietro l’adozione di
strumenti per proteggere la vita dei cittadini, meccanismi di
sorveglianza di massa che rimarranno in vigore anche dopo che
l’emergenza sarà finita. 
</p>



<p>In
Cina, primo paese gravemente colpito dal virus, le agenzie
governative del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese,
in collaborazione con <em>China
Electronics Technology Group Corporation</em>,
si sono serviti di <em>AliPay
</em>-uno
dei servizi di <em>digital
payment</em>
più diffusi in Cina – per controllare gli spostamenti degli
utenti. Dopo aver compilato i vari campi indicando i viaggi recenti,
la temperatura corporea e la presenza o meno di alcuni sintomi, il
sistema produce un codice QR da esibire alle autorità, e che
consente a queste ultime di limitare l’accesso dei cittadini alle
metropolitane, ai centri commerciali e ai luoghi pubblici. 
</p>



<p>Inoltre,
video rilasciati dai <em>media</em>
cinesi riprendono droni gestiti dalla polizia che monitorano gli
spostamenti dei cittadini in pubblico; il&nbsp;<em>South
China Morning Post</em>&nbsp;riporta
che il colosso <em>Baidu</em>,
principale motore di ricerca in lingua cinese, ha pubblicato una
mappa epidemica che mostra la posizione dei casi confermati e
sospetti in tempo reale in modo che le persone possano evitare di
recarsi negli stessi luoghi. 
</p>



<p>In
Corea del Sud, le agenzie governative stanno sfruttando i filmati
delle telecamere di sorveglianza, i dati sulla posizione degli
<em>smartphone</em>
dei cittadini e i registri degli acquisti delle carte di credito per
rintracciare i recenti movimenti dei pazienti affetti da Covid-19 e
risalire alle catene di trasmissione.</p>



<p>A
Singapore, il Ministero della Salute ha pubblicato informazioni
particolareggiate relative a ciascuna persona contagiata, comprese le
relazioni con altri pazienti. Stando a quanto dichiarato dalle
autorità, scopo sotteso a tali azioni è quello di ‘avvertire’
le persone che potrebbero aver incrociato le persone affette dal
virus. È stata inoltre introdotta una <em>app</em>
per permettere l’individuazione delle persone che potrebbero essere
state esposte al virus: l’<em>app</em>,
chiamata <em>TraceTogether</em>,
si serve dei segnali <em>Bluetooth</em>
per rilevare i telefoni cellulari nelle vicinanze. Se uno degli
utenti che la utilizzano dovesse risultare positivo al virus, le
autorità sanitarie potranno accedere ai dati registrati da
<em>TraceTogether</em>
per individuare le persone che hanno frequentato i suoi stessi luoghi
nei giorni precedenti. 
</p>



<p>L’uso
che questi paesi hanno fatto della tecnologia di sorveglianza nella
lotta contro la diffusione del virus ha sollevato numerose polemiche.
 L’opinione pubblica si è divisa tra chi ha accolto con favore
l’utilizzo della tecnologia al servizio del diritto alla salute e
chi ha richiesto maggiore trasparenza sui metodi di raccolta,
utilizzo e conservazione dei dati. 
</p>



<p>L’Organizzazione
Mondiale della Sanità, in un rapporto pubblicato il 28 febbraio, ha
evidenziato la portata dell’efficacia delle misure attuate in Cina,
che avrebbe “cambiato il corso di una epidemia in rapida crescita”.
 L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani
Michelle Bachelet ha dichiarato lo scorso 6 marzo che il Covid-19 è
un test per le nostre società: “stiamo tutti imparando e ci stiamo
adattando mentre rispondiamo al virus. La dignità e i diritti umani
devono essere al centro in questo sforzo. Essere aperti e trasparenti
è la chiave per responsabilizzare e incoraggiare le persone a
partecipare a misure volte a proteggere la propria salute e quella
della popolazione più ampia, specialmente quando la fiducia nelle
autorità è stata erosa”. 
</p>



<p>Anche
tra i membri della comunità scientifica ci sono numerose voci
discordi. Liaoyuan Zeng, professore alla Università di Scienza e
Tecnologia Elettronica della Cina, ha raccontato in una intervista di
aver fornito alle autorità tutte le informazioni riguardanti i
propri spostamenti nonché la sua famiglia, ritenendo tale raccolta
di dati ragionevole visto lo stato di emergenza. Il direttore
politico per l’Asia di <em>Access
Now &#8211; </em>organizzazione
<em>no
profit</em>
sui diritti digitali &#8211; Raman Jit Singh Chima ha invece sottolineato
la potenziale pericolosità di questi strumenti, mettendo in luce che
queste misure potrebbero restare in vigore anche una volta che sarà
passata l’emergenza. D’altronde è ciò che è accaduto in
America dopo l’attentato alle <em>Twin
Towers</em>
nel settembre del 2001 che ha favorito l’approvazione del <em>Patriot
Acts</em>,
legge federale che ha rinforzato il potere dei corpi di polizia e di
spionaggio statunitensi con lo scopo, dichiarato, di ridurre il
rischio di attacchi&nbsp;terroristici&nbsp;negli Stati Uniti,
intaccando di conseguenza la&nbsp;<em>privacy</em>
dei cittadini.</p>



<p>Per
quel che concerne l’attività di raccolta, utilizzo e conservazione
dei dati, i governi si servono di società telefoniche, <em>Internet
Service Providers</em>
(ISPs), sviluppatori di app. Il processo non è di certo nuovo, e
coinvolge ovviamente anche gli stati europei: in effetti, l’archetipo
delle <em>app</em>
sopra menzionate può essere ravvisato in <em>FluPhone</em>,
programma ideato nel 2011 da due ricercatori della Università di
Cambridge quale metodo per misurare e tracciare la diffusione
dell’influenza stagionale. L’applicazione si serviva della
tecnologia <em>Bluetooth</em>
per rilevare quando un utilizzatore fosse entrato in contatto con una
persona che si era ammalata; tuttavia, solo l’1% della popolazione
l’aveva utilizzata. Subentra dunque un ulteriore aspetto che desta
qualche timore: molti esperti ritengono che le <em>app</em>
di tracciamento dei contatti siano efficaci solo se adottate dal 60%
della popolazione, rischiando, altrimenti, di raccogliere dati che
non saranno efficaci nell’arginare i contagi. 
</p>



<p>Insomma,
la sorveglianza non è la soluzione. Rachel Coldicutt, esperta
britannica di tecnologia ed ex amministratore delegato di <em>Doteveryone</em>
&#8211;  <em>think
tank</em>
di tecnologia responsabile nel Regno Unito – ha insistito sulla
necessità di porre dei limiti alla raccolta di dati. In alcune
dichiarazioni rilasciate in una intervista a <em>World
Politics Review</em>,
ha sottolineato l’importanza della trasparenza: secondo l’esperta,
i programmi di tracciamento dei contatti non possono essere
utilizzate come scorciatoie per ridurre i tassi di infezione. Al
contrario, possono essere efficaci solo se integrati nella più ampia
strategia di contrasto al Covid-19 dell’OMS ‘trova, isola, testa
e tratta’. Coldicutt ha spiegato che in paesi come la Corea del
Sud, dove i funzionari sanitari tracciano i movimenti dei residenti
utilizzando i dati GPS del cellulare, i filmati delle telecamere di
sicurezza e le attività delle carte di credito, il rilevamento della
posizione è solo una parte del sistema di risposta al controllo dei
contagi. “Il tracciamento viene messo in relazione con i risultati
dei test: tutti vengono testati. C’è la reale certezza di chi sia
o meno un portatore del virus”.</p>



<p>Dunque,l’utilizzo
dei dati degli utenti pone non poche sfide pratiche, prima fra tutti
la possibilità di renderli anonimi. Sebbene molte aziende
rassicurino gli utenti sul punto, alcuni esperti hanno sottolineato
che il procedimento è tutt’altro che semplice. Alexandrine Pirlot
de Corbion, membro di <em>Privacy
International, </em>ha
spiegato che rendere anonimi i dati richiede molto di più che
rimuovere semplicemente gli identificatori ovvi &#8211; ad esempio un nome
o un numero di telefono -, perché le tracce della posizione sono
altamente uniche e possono essere ricollegate a una persona. Secondo
Pirlot de Corbion, chiunque abbia accesso ai dati anonimizzati,
potrebbe, ad esempio, individuare un determinato telefono che
registra i dati sulla posizione ogni notte a un indirizzo specifico,
potendo dunque collegare i dati anonimi della posizione ad una
specifica identità.</p>



<p>Numerose
sono le aziende che si stanno mobilitando, concludendo accordi con
governi e terze parti per la condivisione dei  dati raccolti
nell’espletamento delle loro attività commerciali. 
</p>



<p>Il
10 aprile, <em>Apple</em>
e <em>Google</em>
hanno annunciato il lancio di interfacce di programmazione di
applicazioni (API) per favorire l’attivazione del tracciamento dei
contatti. In una prima fase, prevista per maggio, le due aziende
rilasceranno API per consentire l’interoperabilità fra i
dispositivi <em>Android</em>
e <em>iOS</em>
delle <em>app</em>
sviluppate dalle autorità sanitarie, che potranno essere scaricate
dagli utenti. Nella seconda fase, le due aziende lavoreranno per
rendere disponibile una più ampia piattaforma di tracciamento dei
contatti basata su <em>Bluetooth</em>,
integrando questa funzionalità nei sistemi operativi.&nbsp;</p>



<p>Ogni
<em>smartphone</em>
invierà costantemente tramite <em>Bluetooth</em>
il proprio codice identificativo agli altri dispositivi con cui è
entrato in contatto nel corso della giornata, entro il raggio di
alcuni metri. Tale  codice verrebbe modificato ogni 15 minuti, e
deriverebbe da un ulteriore codice giornaliero il quale a sua volta
deriverebbe da una chiave privata registrata nel dispositivo
cellulare. Tale catena crittografica è stata pensata per proteggere
la <em>privacy</em>
degli utenti, consentendo di risalire ai singoli codici temporanei,
ma impedendo il processo inverso.</p>



<p>Nel
caso in cui una persona risultasse positiva al Covid-19, il suo
<em>smartphone</em>
potrà inviare ad un registro centralizzato la lista dei suoi codici
quotidiani, così da formare un elenco pubblico – ma anonimo &#8211; dei
contagiati. Gli utilizzatori del programma potrebbero così
confrontare i codici degli utenti contagiati con i codici che i
propri dispositivi hanno registrato, per sapere se siano entrati o
meno in contatto con persone positive al virus. 
</p>



<p>Seppure
in molti abbiano giudicato tale sistema sicuro, non mancano gli
interrogativi: fino a che punto la <em>privacy</em>
è assicurata? Come spiegato dal noto crittografo Moxie Marlinspike,
un sistema così pensato garantisce la riservatezza fino al momento
in cui si diventa positivi. Da quel momento in poi, i codici prodotti
dall’utente contagiato diventerebbero collegabili tra loro, e
confrontati con ulteriori dati potrebbero condurre alla identità del
singolo individuo. Inoltre, vi sono alcuni dubbi circa l’affidabilità
dei segnali <em>Bluetooth</em>,
la cui intensità può variare da un dispositivo ad un altro, e che
potrebbero dunque fornire dati asimmetrici. 
</p>



<p>La
preoccupazione riguarda anche imprese non coinvolte nella produzione
di <em>software</em>:
ad esempio, <em>Kisna
Inc.</em>,
azienda di tecnologia sanitaria e che produce termometri <em>smart</em>,
colleziona dati sui sintomi e sulle temperature dei consumatori ed ha
creato una mappa dei contagi negli Stati Uniti. Il <em>New
York Times</em>
ha riferito che i termometri <em>Kisna</em>
caricano le letture della temperatura del singolo utente su un
<em>database</em>
centralizzato. 
</p>



<p>Come
è stato osservato in precedenza, la
raccolta dei datirappresenta
di certo una risorsa strategica nella lotta al Covid-19, ma non
bisogna sottovalutare i rischi che possono derivare per i diritti e
le libertà degli individui. 
</p>



<p>È
necessario tracciare una linea di confine tra le iniziative che si
rivelino efficaci come misure di contenimento della diffusione del
virus e quelle che invece esulano da questo obiettivo, e che sono
finalizzate ad un accumulo di dati per scopi di promozione
commerciale o di sorveglianza. 
</p>



<p>Le
misure che saranno adottate dovranno trovare una giustificazione
chiara nella legge, rispettando i diritti umani e le normative sulla
protezione dei dati. Ciò include senz’altro la considerazione
della necessità e della proporzionalità di qualsiasi misura; tra le
possibili alternative fruibili, deve essere scelta quella che meno
interferisca con i diritti degli individui, in accordo con il
principio di proporzionalità. Le aziende e le amministrazioni sono
chiamate alla trasparenza: deve essere chiaro a tutti quali sono i
dati raccolti e come, con chi saranno condivisi e su quali basi, come
verranno utilizzati e per quali scopi precisi. È importante la
minimizzazione dei dati – devono cioè essere raccolti solo i dati
necessari al raggiungimento degli scopi perseguiti – nonché
garantire che siano protetti ed il loro accesso limitato, e che terze
parti con le quali i dati sono condivisi adottino misure equivalenti.
Qualsiasi iniziativa deve necessariamente includere garanzie contro
gli abusi, e non dovrà prescindere dalla libera scelta dei cittadini
di aderirvi o meno, includendo mezzi per la partecipazione libera,
attiva e significativa delle parti interessate.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2020/04/21/imprese-e-diritti-umani-le-interferenze-con-il-diritto-alla-privacy-durante-lemergenza-covid-19-un-delicato-bilanciamento-tra-diritti%ef%bb%bf/">&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Le interferenze con il diritto alla privacy durante l’emergenza COVID-19: un delicato bilanciamento tra diritti﻿</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.peridirittiumani.com/2020/04/21/imprese-e-diritti-umani-le-interferenze-con-il-diritto-alla-privacy-durante-lemergenza-covid-19-un-delicato-bilanciamento-tra-diritti%ef%bb%bf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
