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	<title>Legalità Archives - Per I Diritti Umani</title>
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	<description>Periodico nazionale iscritto presso il tribunale di Milano n. 170 del 30/05/2018</description>
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		<title>Droghe, tra gli adolescenti è boom di psicofarmaci senza ricetta</title>
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		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 10:29:10 +0000</pubDate>
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<p>(da vita.it)</p>



<p>Nel 2024 un giovane su quattro, tra i 15 e i 19 anni, ha fatto uso di una sostanza psicoattiva illegale. Cresce il numero dei morti per uso di cocaina/crack (80) e il consumo di psicofarmaci senza prescrizione medica tra i giovanissimi: nell&#8217;ultimo anno ne ha fatto uso il 12% dei 15-17enni. Trend in forte aumento per il gioco d’azzardo tra gli studenti. Ecco i dati della Relazione annuale al Parlamento 2025</p>



<p>di&nbsp;<a href="https://www.vita.it/autore/ilaria-dioguardi/?utm_source=rss&utm_medium=rss">Ilaria Dioguardi</a></p>



<figure class="wp-block-image"><img src="https://www.vita.it/wp-content/uploads/2025/06/mohammed-sultan-farooqui-zo54kYyeRtQ-unsplash.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt=""/></figure>



<p>Un quadro articolato del fenomeno delle tossicodipendenze in Italia. È ciò che emerge dalla&nbsp;<a href="https://www.politicheantidroga.gov.it/media/v5dlr0fu/relazione-al-parlamento-2025.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia 2025</a>, pubblicata in occasione del&nbsp;26 giugno, Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droga. Da una parte, il consumo di sostanze psicotrope tra i giovani è leggermente diminuito, dall’altra si registra un&nbsp;<strong>aumento di morti attribuite all’uso di cocaina/crack</strong>, 80 nel 2024, e dell’<strong>uso di antidepressivi senza prescrizione tra i giovanissimi</strong>. Oltre un milione e 420mila ragazzi ha giocato d’azzardo nell’ultimo anno.</p>



<h3>910mila giovani hanno consumato droghe almeno una volta nella vita</h3>



<p>Nel 2024, il consumo di cannabinoidi è passato dal 22% al 21%, le Nuove sostanze psicoattive – Nps dal 6,4% al 5,8%, i cannabinoidi sintetici dal 4,6% al 3,5%, gli stimolanti dal 2,9% al 2,4%, la cocaina dal 2,2% all’1,8%, gli allucinogeni dal 2% all’1,2%, gli oppiacei sono rimasti stabili all’1,2%. Questo trend denota una diminuzione del consumo di sostanze più pericolose e complesse, a fronte di un uso ancora significativo della&nbsp;<strong>cannabis</strong>, che rimane la&nbsp;<strong>droga più diffusa tra i ragazzi</strong>.</p>



<p>Partendo dai dati rilevati tramite lo Studio Espad Italia 2024 che ha coinvolto 20.201 studenti tra i 15 e i 19 anni, si stima che&nbsp;<strong>nel 2024 quasi 910mila giovani tra 15 e 19 anni, pari al 37% della popolazione studentesca</strong>, abbia&nbsp;<strong>consumato una sostanza psicoattiva illegale almeno una volta nella vita</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>620mila studenti</strong>, sempre tra i 15 e i 19 anni (25%), ne abbia fatto&nbsp;<strong>uso nel corso dell’ultimo anno</strong>. Il consumo di queste sostanze è più comune tra i ragazzi (28%) rispetto alle ragazze (22%).</p>



<h3>Cannabis: consumo diffuso e formulazioni più potenti</h3>



<p><strong>La cannabis resta la sostanza psicoattiva più diffusa in Italia</strong>, con il 77% delle segnalazioni da parte delle forze di polizia per uso personale. Inoltre, è la sostanza primaria per il 13% degli utenti in carico presso i Servizi dipendenze patologiche – SerD. È significativo l’aumento della concentrazione di Thc (tetraidrocannabinolo) nei prodotti a base di hashish, la cui potenza è quadruplicata dal 2016 (dal 7% del 2016 al 29% del 2024), soprattutto nelle formulazioni di nuova generazione e nei liquidi utilizzati per le sigarette elettroniche.</p>



<blockquote class="wp-block-quote"><p>Nel 2024, per la prima volta, il numero di decessi direttamente attribuiti alla cocaina/crack (80 casi) è risultato equivalente a quello legato all’assunzione di eroina/oppiacei (81 casi)</p></blockquote>



<h3>Cocaina, decessi in netto aumento</h3>



<p>La cocaina si conferma una delle sostanze con il maggiore impatto sanitario e sociale in Italia. Nel 2024, il 35% dei decessi direttamente accertati per intossicazione acuta letale è stato attribuito a questa sostanza, percentuale che risulta in aumento nel corso degli anni e che ha raggiunto l’anno scorso il suo massimo storico.&nbsp;<strong>Nel 2024, per la prima volta, il numero di decessi direttamente attribuiti alla cocaina/crack (80 casi) è risultato equivalente a quello legato all’assunzione di eroina/oppiacei (81 casi)</strong>. La cocaina è responsabile del 30% dei ricoveri ospedalieri legati a droghe (costante rispetto al 2023). Tra gli utenti in carico presso i SerD, il 23% fa uso di cocaina come sostanza primaria e il 3,3% di crack (cocaina base). Ancor più di alcol e tabacco, la cocaina è la sostanza più frequentemente associata al policonsumo.</p>



<h3>79 nuove sostanze psicoattive</h3>



<p>Nel 2024, il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (News-D) che ha gestito, in totale, 437 segnalazioni, ha identificato&nbsp;<strong>79 nuove sostanze psicoattive circolanti sul territorio nazionale</strong>. Il 32% delle segnalazioni dall’Italia ha interessato sostanze d’abuso classiche, già inserite nelle tabelle del Testo unico sugli stupefacenti. Malgrado il trend di consumo tra i giovani risulti in lieve calo rispetto al biennio precedente, l’uso di queste sostanze costituisce una minaccia persistente.</p>



<h3>Antidepressivi senza prescrizione, in crescita tra i giovanissimi</h3>



<p>Il consumo di sostanze psicoattive tra i giovani, rilevato tramite lo Studio Espad Italia 2024 e che ha coinvolto 20.201 studenti tra i 15 e i 19 anni provenienti dalle scuole secondarie di secondo grado di tutto il Paese, conferma un quadro complesso e multiforme, che include sostanze illegali quanto legali. Nel 2024, si stima che&nbsp;<strong>oltre 500mila studenti tra i 15 e i 18 anni non ancora compiuti&nbsp;</strong>abbiano fatto&nbsp;<strong>uso di tabacco</strong>, mentre&nbsp;<strong>quasi 360mila&nbsp;</strong>hanno riportato&nbsp;<strong>almeno un episodio di intossicazione alcolica durante l’anno</strong>. Entrambi questi fenomeni mostrano una maggior prevalenza tra le ragazze.</p>



<blockquote class="wp-block-quote"><p>510mila studenti di 15-19 anni hanno fatto uso di psicofarmaci senza prescrizione nel corso della vita, 180mila tra 15 e 17 anni ne hanno fatto uso solo nell’ultimo anno (il 12% del totale)</p></blockquote>



<p><strong>Dal 2021 si è registrato un incremento costante nel consumo di psicofarmaci senza prescrizione medica tra i giovani</strong>. Nel 2024, questa tendenza ha raggiunto i valori più alti di sempre: se la stima è di&nbsp;<strong>510mila studenti di 15-19 anni&nbsp;</strong>che&nbsp;<strong>hanno fatto uso di queste sostanze senza prescrizione nel corso della vita</strong>, nella fascia&nbsp;<strong>15-17 anni</strong>&nbsp;sarebbero&nbsp;<strong>180mila ad averne fatto uso solo nell’ultimo anno</strong>&nbsp;(<strong>il 12%&nbsp;</strong>del totale di quella fascia di età), con una prevalenza più che doppia tra le studentesse.</p>



<blockquote class="wp-block-quote"><p>Circa un milione e 530mila ragazzi (il 62% degli studenti) ha giocato d’azzardo almeno una volta nella vita</p></blockquote>



<h3>Gioco d’azzardo e nuove dipendenze digitali: il dato più alto di sempre</h3>



<p>È in forte crescita la tendenza al gioco d’azzardo tra i giovani.&nbsp;<strong>Circa un milione e 530mila ragazzi (il 62% degli studenti) riferisce di aver giocato d’azzardo almeno una volta nella vita</strong>, mentre&nbsp;<strong>oltre un milione e 420mila ragazzi lo hanno fatto nell’ultimo anno</strong>, facendo registrare nel 2024 il dato più alto di sempre. Anche il mondo dei videogiochi rappresenta criticità per molti ragazzi: lo scorso anno più di 290mila studenti minorenni hanno mostrato comportamenti a rischio con i videogame, spesso associati a reazioni emotive forti quando era preclusa loro la possibilità di giocare. Per quanto riguarda l’uso di internet, nel 2024 oltre 320mila studenti hanno fatto un uso problematico del web.</p>



<p><em>Foto di&nbsp;<a href="https://unsplash.com/it/foto/uomo-in-camicia-a-righe-bianche-e-nere-che-fuma-zo54kYyeRtQ?utm_content=creditCopyText&amp;utm_medium=referral&amp;utm_source=unsplash&utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mohammed Sultan Farooqui</a>&nbsp;su&nbsp;<a href="https://unsplash.com/it/foto/uomo-in-camicia-a-righe-bianche-e-nere-che-fuma-zo54kYyeRtQ?utm_content=creditCopyText&amp;utm_medium=referral&amp;utm_source=unsplash&utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Unsplash</a></em></p>
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		<title>“Senza respiro”, Presentato il XXI rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 09:00:55 +0000</pubDate>
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<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/06/antigone_senza_respiro.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="1024" height="768" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/06/antigone_senza_respiro-1024x768.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-18036" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/06/antigone_senza_respiro-1024x768.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/06/antigone_senza_respiro-300x225.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/06/antigone_senza_respiro-768x576.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/06/antigone_senza_respiro-1536x1152.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1536w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/06/antigone_senza_respiro.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<p></p>



<p>È stato presentato a Roma il XXI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione in Italia, intitolato “Senza respiro”. Un titolo che non è una metafora, ma una fotografia lucida di un sistema penitenziario al collasso, dove detenuti, operatori e istituzioni sono sempre più in affanno.</p>



<p>Nel 2024 l’Osservatorio di Antigone ha visitato 95 istituti penitenziari per adulti e la maggior parte degli istituti penali per minorenni in tutta Italia, da Bolzano ad Agrigento. Il quadro emerso è drammatico: sovraffollamento record, carenza di personale, diritti compressi e una deriva punitiva che mette a rischio la tenuta costituzionale del sistema.</p>



<p>Al 30 aprile 2025 i detenuti in Italia erano 62.445, a fronte di una capienza regolamentare di 51.280 posti. Ma considerando i posti non disponibili (oltre 4.000), il tasso reale di affollamento è del 133%, con circa 16.000 persone che non hanno un posto regolamentare. 58 carceri su 189 hanno un tasso di sovraffollamento superiore al 150%. Gli istituti più affollati al momento sono Milano San Vittore (220%), seguito da Foggia (212%) e Lucca (205%). In tutti e tre i casi ci sono più del doppio delle persone che quelle carceri potrebbero e dovrebbero contenere.&nbsp;</p>



<p>Negli ultimi due anni la popolazione detenuta è cresciuta di oltre 5.000 unità, mentre la capienza effettiva è diminuita di 900 posti. Negli ultimi mesi ogni sessanta giorni sono entrate in carcere 300 persone in più. Dinanzi a quanto sta accadendo l’unica risposta dell’Esecutivo passa da un piano per l’edilizia penitenziaria che, proprio per i numeri e per la loro crescita, non può essere in alcun modo la soluzione. Considerando che mediamente un istituto in Italia ospita 300 persone, ogni due mesi dovremmo aggiungere un nuovo carcere al piano di edilizia.&nbsp;</p>



<p>Questo anche a fronte di un attivismo penale del governo che ha un impatto diretto e drammatico sul carcere. Con il decreto sicurezza, approvato ad aprile 2025 e in discussione in Parlamento per la sua conversione in legge, è stato introdotto tra gli altri un nuovo reato che punisce anche le proteste pacifiche e non violente con pene più alte di quelle previste per i maltrattamenti in famiglia, escludendo le persone detenute anche dal possibile accesso alle misure alternative, come avviene per i reati di mafia e terrorismo. Se si considera che dal nel 2024 si sono contati 1.500 episodi di protesta, coinvolgendo almeno 6.000 persone detenute, se ognuna di loro fosse stata condannata in media a 4 anni di carcere, si rischierebbero 24.000 anni di carcere in più per chi sta già scontando una pena.</p>



<p>Proteste che generalmente riguardano le persone detenute più fragili, quelle con più problematiche e che si sanno fare meno la galera: tossicodipendenti, senza dimora, stranieri senza difesa legale, persone con problemi psichiatrici. Categorie che rappresentano anche la maggior parte di chi ha pene brevi. Al momento il 51,2% dei detenuti con condanna definitiva ha meno di tre anni da scontare, soglia che consente – almeno teoricamente – l’accesso a misure alternative. Più di 1.370 persone sono in carcere per pene inferiori a un anno.</p>



<p>Ma il sovraffollamento non colpisce solo le carceri per adulti. Per la prima volta nella storia interessa anche gli istituti penali per minorenni dove sono 611 i ragazzi detenuti (di cui 27 ragazze). Un record storico che ha caratteri preoccupanti se si pensa al fatto che alla fine del 2022 negli Ipm c’erano 381 persone. Frutto del decreto Caivano che ha fatto crescere enormemente i numeri, soprattutto dei ragazzi in custodia cautelare (il 65% dei minorenni è infatti recluso senza una condanna definitiva).</p>



<p>Di fronte a questa situazione Antigone ha avanzato tre proposte che si possono rendere immediatamente operative: Un atto di clemenza per i detenuti con residuo pena inferiore ai 2 anni; provvedimenti collettivi di misura alternativa decisi dai Consigli di disciplina da riunirsi in forma straordinaria per discutere grazie e altri provvedimenti per detenuti che abbiano meno di un anno di pena; divieto di nuove carcerazioni, se non in casi eccezionali, se non vi è un posto regolamentare disponibile.</p>



<p>Durante la presentazione Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, ha chiamato ad una grande alleanza costituzionale.&nbsp;“Di fronte a tutto questo &#8211; ha detto &#8211; dobbiamo costruire una grande alleanza di tutti coloro che intendano muoversi nel solco dell&#8217;articolo 27 della Costituzione, a partire dalle Università, dalle associazioni, dal mondo delle professioni e dai sindacati. Il carcere non va trasformato in una trincea di guerra. Chi usa toni militareschi o guerrafondai per orientare e gestire la vita carceraria commette un gravissimo atto di insubordinazione costituzionale che renderà durissima la vita degli stessi poliziotti. É necessario che a partire dal linguaggio si ridefinisca un senso comune della pena e quanto meno non si metta mai in discussione la necessità di tutelare sempre la dignità di tutte le persone private della libertà. Le parole forti di Papa Francesco per una pena mite e mai disumana, nonché il suo discorso contro i mercanti della paura, speriamo restino un monito per tutti. Non è stato ascoltato in vita. Speriamo lo sia dopo la sua morte”.&nbsp;</p>



<p>Il rapporto completo è disponibile su&nbsp;<a href="http://www.rapportoantigone.it./?utm_source=rss&utm_medium=rss">www.rapportoantigone.it.?utm_source=rss&utm_medium=rss</a></p>
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		<title>La CEDU non si tocca</title>
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		<pubDate>Sat, 31 May 2025 08:32:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>A seguito del recente attacco del governo Meloni alla CEDU (Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; https://it.euronews.com/my-europe/2025/05/24/il-consiglio-deuropa-risponde-a-meloni-e-frederiksen-no-a-pressioni-politiche-sulla-cedu#:~:text=Il%20Consiglio%20d%27Europa%20risponde%20a%20Meloni%20e%20Frederiksen%3A%20%22No%20a%20pressioni%20politiche%20sulla%20Cedu%22) pubblichiamo oggi notizie di alcune sentenze relative alla violazione di articoli della stessa (osservatorio risalente allo scorso&#46;&#46;&#46;</p>
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<div class="wp-block-image"><figure class="alignright size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/05/corte.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="590" height="350" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/05/corte.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-18032" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/05/corte.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 590w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/05/corte-300x178.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 590px) 100vw, 590px" /></a></figure></div>



<p>A seguito del recente attacco del governo Meloni alla CEDU (Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; https://it.euronews.com/my-europe/2025/05/24/il-consiglio-deuropa-risponde-a-meloni-e-frederiksen-no-a-pressioni-politiche-sulla-cedu#:~:text=Il%20Consiglio%20d%27Europa%20risponde%20a%20Meloni%20e%20Frederiksen%3A%20%22No%20a%20pressioni%20politiche%20sulla%20Cedu%22)?utm_source=rss&utm_medium=rss pubblichiamo oggi notizie di alcune sentenze relative alla violazione di articoli della stessa (osservatorio risalente allo scorso mese di aprile, quindi si tratta di decisioni recentissime). </p>



<p></p>



<p><strong>Osservatorio Corte EDU: aprile 2025</strong></p>



<p><strong>Selezione di pronunce rilevanti per il sistema penale</strong></p>



<p><em>A cura di&nbsp;</em><a href="https://www.sistemapenale.it/it/autori-di-sp/zacche-francesco?utm_source=rss&utm_medium=rss"><em>Francesco Zacché</em></a><em>&nbsp;e&nbsp;</em><a href="https://www.sistemapenale.it/it/autori-di-sp/zirulia-stefano?utm_source=rss&utm_medium=rss"><em>Stefano Zirulia</em></a></p>



<p><em>Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Margherita Ricci (artt. 3, 10, 11 e 14 Cedu) e Stefania Basilico (artt. 6 e 8 Cedu).</em></p>



<p><strong><em>In aprile abbiamo selezionato pronunce relative a:</em></strong><em>&nbsp;compatibilità del regime&nbsp;</em>ex&nbsp;<em>art. 41-bis ord. pen. con il divieto di pene inumane e degradanti (art. 3 Cedu); preclusione della partecipazione alle udienze in video-collegamento (art. 6 Cedu); valutazione delle prove a difesa e coinvolgimento del giudice come testimone in indagine parallela a quella oggetto del suo giudizio (art. 6 Cedu); Perquisizione di studio legale e sequestro del computer senza mandato di perquisizione e controllo successivo (art. 8 Cedu); uso della forza contro un giornalista che filma un intervento di polizia (art. 10 Cedu); interruzione di conferenza LGBT e test antidroga in assenza di indizi in ordine all’assunzione o detenzione di stupefacenti (artt. 3, 14 e 11 Cedu).</em></p>



<p><strong>ART. 3 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22respondent%22:[%22ITA%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-242639%22]}?utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, Sez. I, 10 aprile 2025, Morabito c. Italia</a></p>



<p><strong>Divieto di pene inumane o degradanti – Permanenza in carcere di detenuto anziano e affetto da decadimento cognitivo con diagnosi di Alzheimer – adeguatezza delle cure – non violazione – Sottoposizione al regime carcerario ex art. 41-bis – Decadimento cognitivo – assenza di motivazione in ordine alla persistente pericolosità,&nbsp;<em>sub specie&nbsp;</em>di capacità di mantenere contatti con la criminalità organizzata – violazione.</strong></p>



<p>Il ricorrente, G.M., cittadino italiano nato nel 1934, era stato condannato in via definitiva per fatti di mafia e sottoposto – nel carcere di Opera a Milano – al regime previsto dall’art. 41&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>ord. pen. Il ricorso nasceva dalla circostanza che, nonostante il deterioramento fisico e cognitivo del condannato, questi non solo era rimasto in carcere, ma aveva continuato ad essere detenuto secondo le modalità dell’art. 41&nbsp;<em>bis</em>. Secondo G.M., quindi, i fatti esposti si erano tradotti nella lesione dell’art. 3 CEDU. Questi, infatti, aveva 88 anni e soffriva di numerose patologie: l’ingrossamento della prostata lo aveva costretto da anni all’uso del catetere con conseguenti (e frequenti) infezioni delle vie urinarie; era poi affetto da ernia inguinale bilaterale, cardiopatia ipertensiva con episodi di angina e da poliartrite. In aggiunta, era oggetto anche di un progressivo (ma inesorabile) decadimento cognitivo (§ 6). Alla luce di questo composito quadro clinico, l’Italia aveva fornito alla Corte la cartella clinica del condannato, da cui si evinceva che allo stesso erano stati – di volta in volta – offerti tutti i trattamenti necessari, ancorché – in alcune occasioni – fosse stato proprio lui a rifiutarli (§§ 7 &#8211; 15). Non solo, dalla documentazione depositata, si evinceva che le condizioni del ricorrente erano compatibili con il regime carcerario (§ 17). Il ricorrente, invece, forniva valutazioni di consulenti di parte, dalle quali emergeva che egli non solo non poteva essere adeguatamente curato in carcere, ma che a maggior ragione non poteva più restare sottoposto al regime dell’art. 41&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>(§§ 19 &#8211; 22).Ciononostante, G.M. aveva continuato ad essere assoggettato al “carcere duro”, giacché il Ministero della Giustizia aveva ritenuto necessario prorogargli l’applicazione biennale di tale regime in quanto egli non si era mai dissociato dal gruppo mafioso di appartenenza, conservandovi – anzi – un ruolo di primo piano. Questa decisione era stata reclamata da parte di G.M., secondo il quale, rispetto alla presunta capacità di mantenere contatti con il&nbsp;<em>clan</em>, non poteva trascurarsi il dato dell’evidente decadimento cognitivo. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, investito della decisione, aveva tuttavia rigettato il reclamo, nonostante le conclusioni addotte dal perito sulla salute del ricorrente. La decisione era poi stata confermata dalla Corte di Cassazione (§§ 30 &#8211; 32). In data 7 gennaio 2022 e successivamente in data 6 giugno 2022, il ricorrente aveva quindi adito la Corte EDU lamentando la lesione dell’art. 3 CEDU.&nbsp;<em>Medio tempore</em>&nbsp;– tra l’altro – le autorità italiane avevano continuato a prorogare a G.M. l’applicazione biennale del carcere duro (§§ 33 &#8211; 35). La situazione aveva subito una temporanea modifica quando il condannato, operato d’urgenza il 29 maggio 2023, era stato conseguentemente sottoposto alla detenzione domiciliare. Lo stesso, tuttavia, il 21 giugno 2023 era tornato in carcere. A quel tempo, però, sull’assunto che la detenzione domiciliare avesse comportato la cessazione dell’applicazione del carcere duro, questi era stato sottoposto a normale reclusione (§§ 54 &#8211; 59). &nbsp;Malgrado ciò, il 14 novembre 2023 il Ministero della Giustizia aveva decretato la necessità di sottoporre G.M. nuovamente alla detenzione&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 41&nbsp;<em>bis</em>. Anche in questo caso la decisione era stata oggetto di reclamo; al tempo del giudizio, però, la Corte EDU non aveva evidenza in merito all’esito dello stesso (§ 65). &nbsp;Passando al merito, secondo i giudici di Strasburgo per verificare, in concreto, se lo stato di detenzione carceraria rispetti o meno l’art. 3, occorre condurre tre diversi tipi di verifiche, e in particolare: (<em>i</em>) accertare lo stato di salute del detenuto e l’effetto che su costui hanno le modalità di esecuzione della pena; (<em>ii</em>) valutare la qualità delle cure mediche che gli sono fornite; e (<em>iii</em>) rilevare se, tenuto conto dello stato di salute, questi debba restare in carcere o meno (§ 101). Con riferimento al punto&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;(<em>i</em>), per la Corte è pacifico che il ricorrente fosse affetto da molteplici patologie (§ 102), così come, con riferimento al punto&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;(<em>ii</em>), è provato che lo stesso avesse sempre beneficiato di trattamenti medici adeguati (§ 110). L’elemento che richiede maggiore attenzione è, a giudizio della Corte, il punto&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;(<em>iii</em>), aspetto sul quale si appuntava la valutazione di G.M. in merito al trattamento inumano cui era sottoposto, e consistente – appunto – nella prosecuzione della detenzione nonostante le sue patologie (§ 111). Secondo la Corte, tuttavia, posto che non esiste un diritto ad essere rilasciati&nbsp;<em>de plano&nbsp;</em>per ragioni di salute e che il ricorrente – ancorché in carcere – aveva sempre ricevuto adeguate terapie, la continuazione del regime detentivo in sé non aveva comportato alcuna violazione dell’art. 3 CEDU (§§ 111 &#8211; 115). Per contro, la Corte ravvisa la violazione dell’art. 3 in relazione al fatto che il ricorrente aveva continuato ad essere sottoposto al regime dell’art. 41&nbsp;<em>bis</em>. Come noto, per la Corte EDU tale regime non costituisce di per sé trattamento inumano e degradante; occorre però che lo stesso sia compatibile con il rispetto della dignità umana e che non provochi un livello di sofferenza superiore a quello inerente alla detenzione (§ 125). Nel caso di specie, il ricorrente aveva 88 anni ed era stato assoggettato al carcere duro fin dal 2004. Sulla scorta di tali motivi, i giudici italiani avrebbero dovuto indagare con maggiore pregnanza la sussistenza di adeguate ragioni per continuare l’applicazione di simile modalità detentiva (§ 135). Dalla documentazione depositata, però, nulla emergeva in questo senso e, anzi, sorgevano dubbi in ordine al fatto che il ricorrente avesse potuto mantenere rilevanti contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza. Ciò, a maggior ragione tenuto conto dell’ampiamente provato deterioramento delle sue facoltà cognitive (situazione, tuttavia, sempre sottostimata dalle autorità italiane, secondo cui non poteva ignorarsi il fatto che G.M. sembrasse lucido rispetto all’espletamento delle mere attività quotidiane) (§§ 139 &#8211; 140). &nbsp;Pertanto, il fatto che il ricorrente, in mancanza di sufficienti motivazioni in merito, avesse continuato ad essere detenuto secondo le modalità dell’art. 41&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>non poteva che costituire una lesione dell’art. 3 CEDU (§ 146). (<em>Margherita Ricci</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: L. Pressacco,&nbsp;<em>Presupposti di applicazione dell’art. 41-bis ord. penit. e condizioni di salute del detenuto</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2019, 1, pp. 669 e ss.; P. Bernardoni,&nbsp;<em>Detenzione e infermità psichica sopravvenuta: un problema europeo e una soluzione nazionale</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2019, 2, pp. 1065 e ss.; L. Franzetti,&nbsp;<em>Detenzione di soggetti affetti da disturbi psichiatrici e promiscuità delle strutture carcerarie: la CEDU “boccia” il sistema penitenziario portoghese</em>, in&nbsp;<em>Riv. It.&nbsp;</em><em>Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2024, 2, pp. 854 e ss.</p>



<p><strong>ART. 6 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-242784&utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 24 aprile 2025, Ivan Karpenko c. Ucraina</a></p>



<p><strong>Equità processuale &#8211; parità delle armi &#8211; immotivata assenza di contraddittorio &#8211; al ricorrente detenuto non rappresentato è preclusa la partecipazione alle udienze tramite collegamento video &#8211; violazione</strong></p>



<p>Il ricorrente promuove dinanzi alle autorità nazionali un procedimento volto a far accertare l’indebito monitoraggio della sua corrispondenza in carcere da parte delle autorità penitenziarie (§ 10). Rigettate le sue pretese, egli adisce la C.edu lamentando la violazione dell’equità processuale sotto il profilo del diritto alla parità delle armi e del contraddittorio, poiché gli sarebbe stato illegittimamente precluso di partecipare alle udienze tramite collegamento video (§ 21). Premesso che l’equità processuale impone il rispetto di una sostanziale parità tra le parti (§ 27) e che, salvo eccezioni, le udienze devono essere orali (§ 28), i giudici di Strasburgo accertano nella specie la violazione dell’art. 6 Cedu per non aver le autorità nazionali consentito al ricorrente detenuto, pur potendo, di esporre le proprie difese da remoto (§ 40). Tenendo conto dei principi del giusto processo, nessuna rilevanza assume in senso contrario che il diritto interno non contempli la possibilità di collegamenti video (§ 37), tanto più nel caso in cui, come occorso nella specie e come rilevato dalla C.edu, nel procedimento in questione le autorità penitenziarie, diversamente dal ricorrente, avevano potuto esercitare il proprio diritto di difesa confutando la ricostruzione fattuale avversa (§ 40). (<em>Stefania Basilico</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: P. Concolino,&nbsp;<em>L’equità processuale:&nbsp;</em>leading case<em>&nbsp;e applicazione concreta della C.edu</em>, in&nbsp;<em>Riv. it. dir. proc. pen.</em>, 2024, p. 1628.</p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-242999&utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 24 aprile 2025, Sytnyk c. Ucraina</a></p>



<p><strong>Equità processuale &#8211; imparzialità oggettiva del giudice &#8211; ricorrente condannato per corruzione &#8211; mancata valutazione delle prove a difesa &#8211; il giudice è coinvolto come testimone in una indagine parallela &#8211; violazione</strong></p>



<p>Il ricorrente è un funzionario pubblico condannato per corruzione ed il suo nominativo è inserito a tempo indeterminato nel pubblico registro ucraino dei funzionari corrotti. Egli adisce la C.edu lamentando l’iniquità del processo svoltosi nei suoi confronti ai sensi dell’art. 6 comma 1 Cedu. Nel dettaglio, secondo il ricorrente, da una parte le autorità nazionali avrebbero omesso di procedere alla valutazione delle prove a difesa prendendo in considerazione solo le, peraltro vaghe, prove dell’accusa (§ 67) e, dall’altra, l’imparzialità di uno dei giudici sarebbe stata dubbia (§ 69). I giudici di Strasburgo, in accoglimento del ricorso, concludono per la violazione del principio di equità processuale sotto entrambi i profili. Quanto al primo, la C.edu rileva come la condanna del ricorrente si sia effettivamente basata su prove inconsistenti, financo contraddittorie, senza alcuna valutazione delle prove testimoniali a difesa, oltretutto nel contesto di un’arbitraria distribuzione dell’onere della prova (§ 80-82); quanto al secondo, richiamata la propria giurisprudenza in materia di imparzialità oggettiva dell’organo giudicante (§ 84-86), la C.edu esclude che il giudice in questione potesse apparire effettivamente imparziale poiché coinvolto come testimone in un’indagine parallela (§ 90). (<em>Stefania Basilico</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: V. Sirello,&nbsp;<em>Questioni in tema di imparzialità oggettiva del giudice</em><em>,&nbsp;</em>in&nbsp;<em>Riv. it. dir. proc. Pen</em><em>.,&nbsp;</em>2024, p. 1249;<em>&nbsp;</em>F. Ertola,&nbsp;<em>Esigenze di imparzialità nel processo penale</em>,&nbsp;<em>ivi</em>, 2019, p. 2235; L. Pressacco,&nbsp;<em>Imparzialità del giudice e responsabilità del magistrato</em>,&nbsp;<em>ivi</em>, 2018, p. 1837.</p>



<p><strong>ART. 8 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-242532&utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 3 aprile 2025, Kulak c. Slovacchia</a></p>



<p><strong>Perquisizione dello studio legale del ricorrente e sequestro del computer per quasi quindici mesi &#8211; assenza di mandato di perquisizione e di controllo successivo &#8211; il diritto interno non garantisce la conservazione del materiale soggetto al segreto professionale ed estraneo all’indagine &#8211; violazione</strong></p>



<p>Nel corso di un’indagine per corruzione, le autorità nazionali perquisiscono lo studio legale del ricorrente e sequestrano il computer dello stesso per quasi quindici mesi. Invocando l’art. 8 Cedu ed il segreto professionale (§ 53), il ricorrente sostiene di aver subito un’interferenza arbitraria in quanto la perquisizione è avvenuta in assenza di mandato nonostante mancassero ragioni d’urgenza e, inoltre, il diritto interno non contempla uno strumento di controllo successivo (§ 57-58); ancora, quest’ultimo nemmeno garantisce che il materiale soggetto al segreto professionale ed estraneo all’indagine sia adeguatamente conservato (§ 60). I giudici di Strasburgo, premessa l’applicabilità dell’art. 8 Cedu agli studi legali (§ 73) e la peculiare garanzia di proteggere la riservatezza della corrispondenza tra gli avvocati ed i clienti (§ 75), accolgono il ricorso. Da una parte, accertano nella specie l’effettivo difetto dell’urgenza legittimante una perquisizione senza mandato (§ 81) e, dall’altra, la mancanza di adeguate garanzie idonee a bilanciare tale assenza come, a titolo esemplificativo, la possibilità di procedere ad un efficace controllo successivo (§ 84). Ancora, la carenza nell’ordinamento giuridico nazionale di adeguate forme di protezione dei dati estranei all’indagine soggetti al segreto professionale costituisce un’interferenza non conforme al paradigma convenzionale invocato (§ 88). (<em>Stefania Basilico</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici<strong>:&nbsp;</strong>F. Ertola,&nbsp;<em>Ambiti di tutela della privatezza</em>, in&nbsp;<em>Riv. it. dir. proc. pen.</em>, 2022, p. 1745.</p>



<p><strong>ART. 10 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22respondent%22:[%22ARM%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22],%22itemid%22:[%22001-242528%22]}?utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, Sez. V, 3 aprile 2025, H.G. c. Armenia</a></p>



<p><strong>Libertà di raccogliere e diffondere informazioni – Uso della forza nei confronti di un giornalista che effettua riprese – sequestro della videocamera il loro intervento su un manifestante – Ingerenza illegittima non “necessaria in una società democratica” – Violazione</strong></p>



<p>Un giornalista&nbsp;<em>freelance</em>&nbsp;di origine armena, H.G., ricorreva alla Corte EDU lamentando la lesione dell’art. 10 CEDU in quanto, durante una manifestazione occorsa il 19 luglio 2016 nel quartiere di Sari Tagh in Yerevan (Armenia), la polizia gli aveva impedito di continuare a filmare quanto stava accadendo intorno a lui e, nello specifico, tra i manifestanti e le stesse forze dell’ordine. &nbsp;La vicenda traeva origine dai fatti del 17 luglio 2016, quando un gruppo di oppositori politici aveva assaltato una stazione di polizia a Yerevan chiedendo la liberazione del principale&nbsp;<em>leader</em>&nbsp;politico di opposizione e le dimissioni dell’allora presidente armeno. Come noto, dopo questo avvenimento la città di Yerevan era stata teatro di numerose (ed infuocate) contestazioni. In una di queste proteste, appunto quella verificatasi la sera del 19 luglio 2016, era presente anche il ricorrente in qualità di giornalista, sebbene sprovvisto del relativo “cartellino” identificativo. &nbsp;Quando la polizia aveva circondato un manifestante, il ricorrente aveva tentato di filmare l’accadimento. A quel punto, però, i poliziotti, benché avvertiti da un collega di H.G. che questi era un giornalista, si erano comunque avventati contro di lui. In particolare, da un video messo a disposizione della Corte, si udivano due poliziotti rivolgersi con tono minaccioso al ricorrente: uno che gli diceva “Chi stai filmando, eh?”, mentre l’altro che gli diceva “Non ho ancora cancellato [il video]; [lo] cancellerò…” (§ 9). Dal filmato, inoltre, risultava possibile ricostruire la dinamica dell’intera aggressione patita dal ricorrente. Infatti, mentre i suddetti operatori di polizia intimorivano il giornalista, altri si erano avventati contro di lui bloccandolo e colpendolo ripetutamente e strappandogli di mano sia il cellulare sia la videocamera con cui stava lavorando. Quest’ultima gli era stata restituita soltanto dopo diverso tempo (e, tra l’altro, grazie all’intervento di un altro ufficiale); tuttavia alcuni video della manifestazione erano stati cancellati. &nbsp;A seguito dell’evento, veniva aperta un’indagine in relazione –&nbsp;<em>inter alia</em>&nbsp;– ai reati di cui agli artt. 308, para. 1 (abuso di autorità), 309, para. 1 (eccesso di autorità) e 164, para. 2 (ostacolo all’esercizio di lecita attività giornalistica, commesso da un pubblico ufficiale) (§ 13). Tuttavia, a fronte della mancanza di progressi investigativi, in data 13 aprile 2023, l’avvocato del ricorrente aveva ricusato il procuratore. Sul punto occorre specificare che, al tempo del processo davanti alla Corte EDU, non si aveva evidenza dell’esito di tale azione né l’indagine penale aperta in Armenia risultava chiusa (§ 33). &nbsp;Proprio per quest’ultima ragione, e cioè per l’asserito mancato esperimento di tutti i rimedi domestici, l’Armenia eccepiva l’inammissibilità del ricorso di H.G. davanti alla Corte EDU (§§ 41 e 42). Dal canto suo, invece, il ricorrente rilevava che l’indagine penale non costituiva un rimedio effettivo e, pertanto, il suo ricorso non poteva dirsi inammissibile (§§ 43 – 45). Non potendosi trascurare che, a distanza di anni dall’inizio dell’indagine, la stessa non aveva portato alcun risultato, la Corte – da ultimo – dichiarava l’ammissibilità del ricorso (§ 51). Passando al merito, il ricorrente evidenziava come la condotta tenuta dai poliziotti avesse determinato una illegittima lesione della sua libertà di espressione (§ 57). Tale ricostruzione veniva accolta dalla Corte, secondo cui era evidente che la condotta del ricorrente configurava l’esercizio del diritto raccogliere informazioni a fini di cronaca. Per tali motivi, tenuto conto dell’aggressione da questi subita per mano dei poliziotti e della contestuale sottrazione della videocamera, risultava pacifico – secondo i giudici di Strasburgo – che l’espletamento del lavoro giornalistico di H.G. fosse stato ostacolato (§ 62). La Corte si chiedeva, da ultimo, se tale impedimento potesse dirsi in qualche modo giustificato e, quindi, “necessario in una società democratica”&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 10, co. 2 CEDU. Ebbene, anche a tale quesito non si dava risposta positiva, atteso che il ricorrente non era armato né aveva tenuto un comportamento violento e che, inoltre, non era stata fornita alcuna prova idonea a dimostrare la sussistenza di un legittimo scopo quanto al contegno tenuto dagli operatori di polizia (§ 64). (<em>Margherita Ricci</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: M. Crippa,&nbsp;<em>La pubblicazione di dichiarazioni diffamatorie altrui: la Corte EDU condanna l’Italia per la violazione del diritto di cronaca in relazione all’omicidio Tobagi,&nbsp;</em>in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2020, 2, p. 1164; M. Crippa,&nbsp;<em>La violazione della libertà di stampa nell’ordinamento turco: ancora una condanna della Corte EDU per la custodia cautelare,&nbsp;</em>in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2021, 1, pp. 336-337; B. Fragasso,&nbsp;<em>Diritto alla libertà di espressione degli avvocati e sanzioni disciplinari: la Corte Edu condanna la Polonia per violazione dell’art. 10 CEDU</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2023, 3, p. 1240; L. Franzetti,&nbsp;<em>I confini della libertà di espressione in caso di vilipendio alla bandiera</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2023, 4, pp. 1665-1666.</p>



<p><strong>ARTT. 3 e 14 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22itemid%22:[%22001-242861%22]}?utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, Sez. III, 29 aprile 2025, D. e altri c. Russia</a></p>



<p><strong>Interruzione di una conferenza LGBT – Perquisizioni personali illegittime da parte delle forze dell’ordine –&nbsp;<em>test</em>&nbsp;obbligatorio antidroga in assenza di indizi in ordine all’assunzione o detenzione di stupefacenti – Umiliazione e svilimento intenzionali motivati da omofobia – Indagine inefficace – Violazione</strong></p>



<p>Sei cittadini russi adiscono la Corte europea denunciando il&nbsp;<em>raid</em>&nbsp;illegittimamente operato dalla polizia russa in data 5 dicembre 2020 a Yaroslavl (Russia), quando le forze dell’ordine avevano violentemente interrotto la conferenza sui diritti umani e sull’attivismo LGBT cui i ricorrenti stavano partecipando. In particolare, forze speciali della polizia (indossando passamontagna e filmando il loro intervento) avevano fatto irruzione intorno alle tre del pomeriggio nel luogo in cui si stava tenendo l’evento. Essi avevano costretto gli undici partecipanti a restare a lungo in piedi davanti al muro, li avevano poi perquisiti ed interrogati e ne avevano registrato i documenti di identità. &nbsp;Nonostante i ricorrenti avessero chiesto spiegazioni in ordine al controllo che stavano subendo, non era stata fornita loro alcuna giustificazione in merito e, anzi, agli stessi erano stati rivolti dalla polizia epiteti ingiuriosi concernenti il loro presunto orientamento sessuale. &nbsp;Non solo. Sebbene, la perquisizione personale e locale non avesse dato alcun esito favorevole quanto alla presenza di droghe, tutti i partecipanti al<em>&nbsp;workshop</em>&nbsp;erano stati condotti in ospedale per essere sottoposti obbligatoriamente ai&nbsp;<em>test</em>&nbsp;antidroga (§§ 5 e 6). Gli esami erano risultati negativi; ciononostante, i partecipanti erano stati rilasciati soltanto intorno alle nove di sera, a seguito di ulteriori interrogatori. Dopo gli avvenimenti descritti, i ricorrenti avevano denunciato all’autorità russa l’illegittimità della condotta tenuta dai poliziotti, ritenendo che la stessa configurasse un abuso di potere penalmente rilevante ai sensi dell’art. 286 del loro Codice Penale. Cionondimeno, alle loro segnalazioni non era seguita alcuna incriminazione (§§ 10 e 11). &nbsp;Davanti alla Corte i ricorrenti lamentavano – prima di tutto – la violazione degli artt. 3 e 14 CEDU in quanto gli stessi, durante l’intervento della polizia, erano stati sottoposti a trattamenti discriminatori e che avevano ingenerato in loro un grave senso di paura, di angoscia e di umiliazione. In aggiunta, essi eccepivano anche che in Russia non era stata condotta alcuna indagine effettiva sulla illiceità della condotta tenuta dalla polizia (§ 19). I giudici di Strasburgo, partendo proprio da quest’ultima doglianza, rilevavano&nbsp;<em>in primis</em>&nbsp;la mancanza di prove in ordine alla necessità di esperire i&nbsp;<em>test&nbsp;</em>antidroga. Inoltre, considerando la ben documentata ostilità russa verso la comunità LGBT all&#8217;epoca dei fatti, statuivano che l’autorità giudiziaria russa avrebbe dovuto accertare se le azioni della polizia fossero state motivate o meno da intenti discriminatori riconnessi al presunto orientamento sessuale dei partecipanti al<em>&nbsp;workshop&nbsp;</em>(§ 24). Atteso che il Ministero dell’Interno russo aveva respinto le denunce senza divulgare i risultati dell’inchiesta e che i giudici russi non erano entrati nel merito ritenendo di non avere giurisdizione sulla vicenda, le autorità russe si erano limitate ad affermare che le azioni della polizia erano state legittime e prive di movente omofobico. Secondo la Corte, quindi, proprio la mancanza di una indagine efficace sull’intento discriminatorio o meno perseguito dalla polizia costituiva la prima causa di violazione degli artt. 3 e 14 CEDU (§§ 24 e 25). In aggiunta a ciò, tali articoli risultavano violati perché gli operatori di polizia avevano agito sostanzialmente al fine di umiliare i ricorrenti. Ciò si evinceva dal fatto che né delle perquisizioni né dei&nbsp;<em>test</em>&nbsp;antidroga fosse stato redatto verbale, nonché dagli epiteti dispregiativi rivolti ai manifestanti. Secondo la Corte, quindi, il comportamento del tutto inappropriato e minaccioso tenuto dalla polizia durante i fatti del 5 dicembre 2020 e le motivazioni omofobiche alla base dello stesso non potevano che avere comportato una lesione della dignità umana dei ricorrenti (§§ 28 &#8211; 25). Per i profili relativi alla libertà di riunione e di associazione, v.&nbsp;<em>infra sub&nbsp;</em>art. 11 CEDU. (<em>Margherita Ricci</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: D. Sibilio,&nbsp;<em>L’esame coatto delle urine tramite catetere, finalizzato all’ottenimento di prove, costituisce trattamento inumano e degradante, secondo la Corte di Strasburgo</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,&nbsp;</em>2019, 4, p. 2252.</p>



<p><strong>ART. 11 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22itemid%22:[%22001-242861%22]}?utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, Sez. III, 29 aprile 2025, D. e altri c. Russia</a></p>



<p><strong>Interruzione di una conferenza in materia LGBT da parte della polizia russa – ingerenza sproporzionata e lesiva della libertà di riunione dei partecipanti –&nbsp;<em>Chilling effect</em>&nbsp;conseguente alle modalità dell’irruzione e al comportamento delle autorità nazionali nei confronti dei ricorrenti – restrizione della libertà di riunione non “necessaria in una società democratica” – Violazione</strong></p>



<p>Per la ricostruzione dei fatti e i profili relativi alla proibizione della tortura congiuntamente al divieto di discriminazione, v.&nbsp;<em>supra sub&nbsp;</em>artt. 3 e 14 CEDU. I ricorrenti si dolevano del fatto che l’interruzione del seminario avesse comportato una lesione della loro libertà di riunione e di associazione. Tale rimostranza trovava il pieno favore della Corte, secondo cui l’interruzione dell’evento aveva comportato una restrizione della libertà di riunione e di associazione rilevante&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 11 CEDU (§ 46). &nbsp;Infatti, pur non potendosi ignorare che il&nbsp;<em>workshop</em>&nbsp;si era svolto nel periodo in cui in Russia erano ancora in vigore le restrizioni per il COVID-19 e che, secondo la polizia, le relative misure non erano state pienamente rispettate dai partecipanti, la Corte sottolineava comunque l’inaccettabilità delle modalità usate dalle forze dell’ordine. Pertanto, secondo i giudici, il contegno della polizia non poteva dirsi “necessario in una società democratica”&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 11, co. 2 CEDU (§ 47). Al contrario, tale comportamento aveva senz’altro ingenerato il cd.&nbsp;<em>chilling effect</em>, scoraggiando i ricorrenti dal partecipare in futuro a raduni simili, problema successivamente aggravato dal fatto che le autorità nazionali avevano privato i ricorrenti anche dell’opportunità di ottenere una qualche riparazione per la violazione dei loro diritti. Tutto questo, quindi, non poteva che portare alla conclusione che vi era stata un’interferenza sproporzionata nell’esercizio del diritto dei ricorrenti alla libertà di riunione (§ 48). (<em>Margherita Ricci</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: C. Cataneo,&nbsp;<em>L’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza al fine di disperdere una riunione pacifica non autorizzata integra una violazione dell’art. 11 CEDU</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,&nbsp;</em>2021, 1, pp. 311-312.</p>
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		<title>Quanti sono gli orfani di femminicidio e chi si prende cura di loro?</title>
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		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 09:13:06 +0000</pubDate>
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<p></p>



<p>(da La 27ma ora, www.corriere.it)?utm_source=rss&utm_medium=rss</p>



<p></p>



<p>Una legge di non facile applicazione e un grande progetto ma tutto privato: così in Italia proteggiamo i sopravvissuti alla violenza</p>



<p>«Orfani speciali» li chiamava Anna Costanza Baldry, psicologa e criminologa che, per prima (prima anche dello Stato) si dedicò a una ricerca sugli&nbsp;orfani dei femminicidi: «Quei tanti orfani di mamme uccise dai padri. Tanti, tantissimi ma ignorati e segregati &#8211; Scriveva Baldry nel 2017 nel presentare un enorme dossier a cui lavorava da tre anni &#8211; Come stanno oggi, dopo 5, 10, 15 anni da quel tragico e assurdo giorno? Chi sono? dove sono adesso? E cosa è accaduto loro, dove stanno, con chi? A questi figli cosa è stato detto? La legge cosa ha fatto di loro? E quegli adulti che si sono ritrovati ad aprire le loro case che sostegno psicologico ancora prima che economico è stato dato, se è stato dato, dovendo loro stessi, i familiari delle vittime, elaborare il loro di lutto e trauma, nonché gestire tuti i problemi sociali e giuridiche derivanti dall’omicidio?».</p>



<p>Quando Baldry si poneva queste domande gli orfani di femminicidio erano, agli occhi della legge, equiparati a tutti gli altri orfani. Il legislatore non si era posto il problema di pensare al loro diritto di futuro oltre il lutto tremendo che li aveva colpiti. Oggi, a quasi dieci anni dalla partenza del primo progetto di mappatura dedicato a loro e alle persone che se ne prendono cura, possiamo dire che qualcosa si è mosso, una legge ad hoc esiste. Ma c’è ancora molta strada da fare. In varie direzioni.</p>



<p>Innanzitutto, quanti sono e chi li aiuta? «Non ci sono stime ufficiali su quanti siano gli orfani delle vittime di femminicidio&nbsp;in Italia, come non esiste una mappatura dei femminicidi anche se il Ministero dell’Interno ci sta lavorando» spiega Mariangela Zanni, consigliere nazionale di D.i.Re, Donne in rete contro la violenza. Oggi un primo progetto, privato ma dalle dimensioni importanti, dedicato agli orfani e alle loro famiglie esiste ed è stato&nbsp;<a href="https://www.conibambini.org/2023/11/20/orfani-di-femminicidio-presentati-i-dati-inediti-di-con-i-bambini/?utm_source=rss&utm_medium=rss">varato dall’impresa sociale «Con i bambini»</a>&nbsp;nell’ambito del&nbsp;Fondo per il contrasto della povertà educativa&nbsp;minorile. Si chiama «A braccia aperte», prevede&nbsp;un investimento di 10 milioni&nbsp;che arrivano dalle fondazioni bancarie (Acri) e si snoda capillarmente su tutto il territorio nazionale in quattro progetti (Nord Est, Nord Ovest, Centro Italia e Sud) coinvolgendo operatori pubblici e realtà del terzo settore: cooperative, associazioni, centri antiviolenza.</p>



<h3>I numeri</h3>



<p>Sono&nbsp;157 gli orfani presi in carico dai progetti su scala nazionale attivati da «Con i Bambini» nell’iniziativa «A braccia aperte». Ma è un dato variabile perché altri 260 in tutta Italia sono stati già agganciati e a breve inizieranno anch’essi un percorso di sostegno e accompagnamento con le loro famiglie. I numeri maggiori sono al Sud. «Ma perché al Sud il lavoro di ricerca e sostegno è iniziato da molto tempo» rivela Fedele Salvatore, presidente dell’associazione Irene 95 che da anni a Napoli si occupa di minori vittime di violenza assistita e che partecipa al progetto per il sud «Respiro».</p>



<p>Il 74 per cento ha tra i 7-17 anni,&nbsp;il 17% tra i 18-21 e l’8% ha meno di 6 anni.</p>



<p>«Per rintracciarli abbiamo fatto un capillare lavoro di ricerca su siti di informazione, servizi sociali, tribunali, centri antiviolenza. Siamo risaliti fino a delitti commessi 9 o 10 anni fa» spiega Anna Agosta, consigliere D.i.Re e presidente dell’Associazione Thamaia Onlus che partecipa al progetto «Respiro». «Abbiamo incontrato orfani storici sui quali si era sedimentata un’assenza di attenzione &#8211; racconta Salvatore &#8211; Alcuni non hanno mai incontrato i servizi sociali, ad altri, a distanza di 5,6 anni dal delitto non era stata mai raccontata la verità sui fatti: “la mamma è morta in un incidente” è spesso la pietosa bugia ricevuta. Non è stato semplice, dopo tutto questo tempo, raccontare la verità, ma è solo comunicando la verità, in modo corretto che si possono aiutare questi ragazzi. Le bugie dette per “buon senso” non aiutano, anzi, finiscono per far danni».</p>



<h3>L’impatto</h3>



<p>Il 36% di loro era presente quando è stata uccisa la madre. Uno su quattro ha assistito. L’impatto psicologico che ne deriva è devastante e porta a una vera sindrome denominata «child traumatic grief»: la sofferenza è tale che il bambino diventa incapace di elaborare il lutto e si trova intrappolato in uno stato di dolore cronico. «Per questo, intorno all’orfano e all’enormità di quello che lo colpisce devono lavorare persone competenti con un approccio che si chiama “trauma informed”, focalizzata sulla comprensione del trauma e la sua elaborazione» racconta Salvatore.</p>



<p>Il 13% degli orfani presenta forme di disabilità.</p>



<h3>Dove vivono e con chi</h3>



<p>Il 42% vive in famiglie affidatarie, spesso gli zii o i nonni&nbsp;della mamma, il 10% vive in comunità (pensiamo ai minori stranieri che non hanno parenti qui), il 10% con una coppia convivente e solo il 6% è stato dato in adozione.</p>



<p>L’83% delle famiglie affidatarie arriva a fine mese con grande difficoltà, anche per la necessità di dover ricorrere a specialisti e professionisti che aiutino i bambini. Quindi il sostegno organizzato dal progetto “A braccia aperte” non può che essere articolato: è psicologico, economico ed educativo ed è rivolto ai minori e alle loro famiglie. Ma prevede anche interventi nelle scuole frequentate dai minori, progetti di avviamento al lavoro, pagamento di rette universitarie. Importante anche la parte dedicata alla formazione di tutti gli operatori coinvolti: quelli dei servizi socio-sanitari, dei Centri antiviolenza, le forze dell’ordine, il personale del tribunale per i minorenni, gli insegnanti. «Proprio per evitare tutti quelli errori commessi spesso in buona fede da familiari o da operatori pubblici. In alcuni casi, poi, la famiglia affidataria è quella del padre omicida con tutto quello che questo comporta, ovvero si tende a giustificare il crimine del familiare in carcere parlando di raptus. E si porta il minore dal padre in prigione senza prepararlo a un incontro come quello» racconta Salvatore.</p>



<h3>I soldi</h3>



<p>Le risorse in campo per il progetto nazionale sono importanti:&nbsp;10 milioni&nbsp;messi a disposizione dal Fondo per le povertà educative che dispone, in totale, di 760 milioni forniti dalle fondazioni bancarie (Acri) che ottengono in cambio dallo Stato un credito d’imposta. «Stiamo parlando del primo progetto nazionale, anzi, il primo in Europa pensato su misura per sostenere questi bambini&nbsp;e ragazzi raggiungendoli sul territorio» spiega Zanni, «coinvolge tante realtà del terzo settore e servirà per dare linee guida alle istituzioni in modo che colmino quel vuoto che c’è stato finora».</p>



<h3>La legge del 2018</h3>



<p>Che cosa ha fatto il legislatore per questi orfani e per le famiglie che li hanno accolti? si chiedeva Baldry. Una legge dedicata in effetti, c’è, la n°4 del 2018, che riconosce una serie di tutele processuali ed economiche. Per esempio si procede automaticamente al&nbsp;sequestro dei beni dell’indagato&nbsp;per risarcire i danni dei figli della mamma uccisa. Un analogo automatismo trasferisce l’eredità della madre ai figli. Già, prima accadeva che la pensione di reversibilità della donna uccisa finisse al partner in carcere. Inoltre si stabilisce&nbsp;un fondo economico dedicato&nbsp;e si dà la possibilità a questi orfani di cambiare cognome.</p>



<p>«La legge è la risposta a qualcosa che Baldry ha svelato, ovvero i bisogni degli orfani e come rendere più agevole per loro il “dopo”. Dalla partecipazione al processo all’eredità, al recupero di un risarcimento del danno, ai bisogni materiali» spiega Elena Biaggioni, penalista e vicepresidente D.i.Re. «Una legge innovativa&nbsp;ma con il grosso limite di essere poco conosciuta&nbsp;e poco usata anche perché le procedure per la sua applicazione sono complesse». La criminologa, scomparsa nel marzo 2019, fece appena in tempo a vedere l’approvazione della norma di cui era stata stimolo. Ma i cui decreti attuativi furono varati ben due anni dopo; «I governi che si sono succeduti non hanno mai creduto molto a questa legge e la politica ha finito per rendere farraginoso l’accesso agli strumenti di finanziamento» dice oggi Anna Maria Busia, Pd, che della 4/2018 è stata la redattrice.</p>



<p>«Familiari e care giver degli orfani, non sono in grado di destreggiarsi tra i commi e gli articoli. Per non parlare della modulistica da compilare e presentare in prefettura rispettando scadenze e burocrazia» spiega Fedele Salvatore. A che serve una buona legge se poi le persone non riescono ad usufruirne? Ora il progetto “A braccia aperte” sta evidenziando tutte le difficoltà pratiche e offrendo soluzioni di semplificazione anche attraverso specialisti e legali che affianchino le famiglie affidatarie. Un esempio tra i tanti che ci fa capire che la legge va semplificata ce le spiega Salvatore: «Tutti i benefici finanziari di cui gli orfani hanno diritto, a partire dal sequestro dei beni, sono applicabili quando c’è una sentenza di condanna anche di primo grado.&nbsp;Ma decadono in caso di suicidio del padre omicida. E questo avviene circa nel 30 per cento dei femminicidi».</p>



<p>Non solo.&nbsp;La legge prevede copertura per spese medico-sanitarie&nbsp;ma si tratta quasi esclusivamente di sostegno psicoterapeutico. Ma un bambino può aver bisogno, banalmente, di un apparecchio per i denti. Così, anche in questi casi, interviene il nuovo progetto con la possibiltà di doti specifiche.</p>



<p>Parlando con gli esperti e gli operatori che hanno lavorato al progetto si scopre che non è stato affatto semplice convincere le persone a fidarsi e affidarsi specie quando si risale a delitti indietro nel tempo. «Molti preferiscono non rivangare &#8211; racconta Zanni che lavora al progetto Nord Est &#8211; Abbiamo trovato persone arrabbiate, che non si sono sentite comprese». Per questo uno dei nodi del progetto è quello di attivare protocolli di aiuto dedicati alle prime ore dopo il trauma quando la famiglia è scioccata e frastornata: ci vogliono persone specializzate che sappiano comunicare e accompagnare. Anche in dettagli apparentemente marginali, come la partecipazione a un funerale.</p>



<p></p>



<p>Da ascoltare:</p>



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<p></p>



<p><strong>Numero antiviolenza: 1522</strong></p>



<p>Gesti per chiedere aiuto: </p>



<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/segnale-aiuto-violenza-domestica.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-1" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="768" height="765" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/segnale-aiuto-violenza-domestica.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17794" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/segnale-aiuto-violenza-domestica.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/segnale-aiuto-violenza-domestica-300x300.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/segnale-aiuto-violenza-domestica-150x150.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss 150w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/segnale-aiuto-violenza-domestica-80x80.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss 80w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/segnale-aiuto-violenza-domestica-320x320.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss 320w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a></figure>
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		<title>Dietro ogni etichetta c&#8217;è una persona</title>
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		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 09:07:29 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>di Sabrina Minervini “Se t&#8217;inoltrerai lungo le calate dei vecchi moliIn quell&#8217;aria spessa, carica di sale, gonfia di odoriLì ci troverai i ladri, gli assassini e il tipo stranoQuello che ha venduto per tremila&#46;&#46;&#46;</p>
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<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/1-1.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="1024" height="683" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/1-1-1024x683.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17780" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/1-1-1024x683.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/1-1-300x200.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/1-1-768x512.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/1-1.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<p></p>



<p>di Sabrina Minervini<br></p>



<p></p>



<p>“<em>Se t&#8217;inoltrerai lungo le calate dei vecchi moli<br>In quell&#8217;aria spessa, carica di sale, gonfia di odori<br>Lì ci troverai i ladri, gli assassini e il tipo strano<br>Quello che ha venduto per tremila lire sua madre a un nano<br>Se tu penserai e giudicherai da buon borghese<br>Li condannerai a cinquemila anni più le spese<br>Ma se capirai, se li cercherai fino in fondo<br>Se non sono gigli, son pur sempre figli, vittime di questo mondo</em>“</p>



<p><br>Questa è l’ultima strofa de “La città vecchia” (Fabrizio De André)<br>Non ci sono parole più adatte per spiegare l’importanza di non giudicare una persona da ciò che ha fatto, ma dal conoscere<br>prima i motivi che ha spinto l’individuo a commettere un qualsiasi reato.<br>Cercherò di spiegarvi le mie sensazioni di quando ho assistito ad un evento presso il teatro del carcere di Opera, uno dei tantissimi<br>organizzati dal dottor Juri Aparo, psicologo e psicoterapeuta presso diverse carceri milanesi.<br>Durante questo evento è stato possibile ascoltare alcune testimonianze di detenuti che hanno commesso dei reati ed i motivi<br>che li hanno spinti a commetterli. Inoltre hanno ammesso che, durante il loro percorso in carcere, hanno preso totale<br>consapevolezza di ciò che hanno fatto e hanno raccontato la loro storia di vita.<br>Oltre alle testimonianze toccanti dei detenuti ci sono stati alcuni collegamenti musicali scelti in base ad ogni storia; ad ogni testimonianza, infatti, era collegata una canzone di Fabrizio De Andrè poiché i personaggi di questo cantautore si<br>rispecchiano molto con le storie raccontate.<br>Ad aiutarli nel loro cambiamento è stato soprattutto il “gruppo della trasgressione” coordinato dal dottor Juri Aparo, un gruppo formato da detenuti, ex detenuti, studenti, dove è possibile analizzare il proprio percorso di vita e confrontarlo con alcuni personaggi come<br>Caravaggio o Dostoevskij; ad esempio grazie all&#8217;analisi del romanzo “Delitto e castigo&#8221; è stato incredibile quanto i membri di questo gruppo si siano resi consapevoli “dell’esistenza dell’altro” e che il dolore è sia di chi subisce il reato sia di chi lo commette.<br>E’ stata davvero toccante la testimonianza di una madre che ha detto: “quando ti ammazzano un figlio ti verrebbe da chiuderti in te<br>stessa e piegarti dal dolore, io per non piegarmi ho voluto entrare in carcere e conoscere il dolore che è presente all’interno.”<br>Assistendo a questo evento mi sono resa ancora più conto di non dover “etichettare” una persona per quello che si sa di lei o per quello<br>che ha fatto, ma di ascoltare prima la sua storia.<br>Ascoltare le testimonianze di ex detenuti che sono diventati genitori, lavoratori, che sono cambiati in meglio mi fa capire che il lavoro di autoanalisi svolto da questo gruppo è qualcosa di straordinario e ascoltare le persone che stanno ancora scontando la loro pena in<br>carcere mi ha dato un’idea limpida di ciò che vorrebbero per il proprio futuro sia per se stessi sia per i loro cari e mi ha resa ancora più<br>consapevole di ciò che vuol dire mettersi in discussione .<br>Concludo dicendo che questo tipo di lavoro non serve solo a chi ha commesso o ha subìto un reato ma anche alla gente “comune&#8221;<br>disposta a non fermarsi alle apparenze e a non rimanere “chiusa “nelle proprie convinzioni ma che, al contrario, può imparare a non ”condannare a cinquemila anni &#8220;, ma a crescere e a conoscere questo mondo di cui non si sa mai abbastanza.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2024/11/13/dietro-ogni-etichetta-ce-una-persona/">Dietro ogni etichetta c&#8217;è una persona</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
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		<title>I diritti dei caregiver: il video della diretta con Mariella Meli, presidente dell&#8217;associazione Famiglie disabili lombarde</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 09:11:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Per chi ieri sera non avesse potuto seguire la diretta organizzata da Associazione Per i Diritti umani sul tema dei diritti dei caregiver, in collaborazione con Associazione Famiglie disabili lombarde, questo è il link:&#46;&#46;&#46;</p>
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<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/10/mariella.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="1024" height="768" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/10/mariella-1024x768.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17761" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/10/mariella-1024x768.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/10/mariella-300x225.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/10/mariella-768x576.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/10/mariella-1536x1152.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1536w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/10/mariella.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<p></p>



<p>Per chi ieri sera non avesse potuto seguire la diretta organizzata da Associazione Per i Diritti umani sul tema dei diritti dei caregiver, in collaborazione con Associazione Famiglie disabili lombarde, questo è il link:</p>



<p><a href="https://fb.watch/vr5ChLziqV/?utm_source=rss&utm_medium=rss">https://fb.watch/vr5ChLziqV/?utm_source=rss&utm_medium=rss</a></p>



<p></p>



<p>Ringraziamo moltissimo Mariella Meli, presidente della suddetta associazione e nostra ospite, per la chiarezza delle informazioni fornite e per il tempo che ci ha dedicato; ringraziamo Filippo Cinquemani per la conduzione di un incontro così utile e importante e ringraziamo anche coloro che si sono collegate/i ponendo domande di approfondimento ulteriore. </p>



<p>Sarà nostra intenzione organizzare altre proposte. Seguiteci perchè l&#8217;argomento che vedrà impegnata, quest&#8217;anno, Associazione Per i DIritti umani è il BENESSERE MENTALE e stiamo lavorando all&#8217;organizzazione di molte iniziative. </p>



<p></p>



<p></p>



<p></p>



<p></p>
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		<title>Ddl sicurezza. Antigone: &#8220;il più grande attacco alla libertà di protesta della storia repubblicana. Il Senato lo fermi&#8221;</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 08:44:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Associazione Per i Diritti umani si unisce all&#8217;appello lanciato da associazione Antigone e da tutte le altre realtà che considerano la Legge n. 1660 un attacco alla democrazia e alla Costituzione italiana. Il ddl&#46;&#46;&#46;</p>
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<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/ddl.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="670" height="455" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/ddl.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17717" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/ddl.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 670w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/ddl-300x204.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 670px) 100vw, 670px" /></a></figure>



<p></p>



<p class="has-text-align-left">Associazione Per i Diritti umani si unisce all&#8217;appello lanciato da associazione Antigone e da tutte le altre realtà che considerano la Legge n. 1660 un attacco alla democrazia e alla Costituzione italiana. </p>



<p class="has-text-align-left"></p>



<p class="has-text-align-left">Il ddl sicurezza contiene un attacco al diritto di protesta come mai accaduto nella storia repubblicana, portando all&#8217;introduzione di una serie di nuovi reati con pene draconiane anche laddove le proteste siano pacifiche. Così si colpiranno gli attivisti che protestano per sensibilizzare sul cambiamento climatico, gli studenti che chiederanno condizioni più dignitose per i propri istituti scolastici, lavoratori che protestano contro il proprio licenziamento, persone detenute che in carcere protestano contro il sovraffollamento delle proprie celle. </p>



<p class="has-text-align-left">Se consideriamo anche altri provvedimenti contenuti nel disegno di legge, il carcere per le donne incinte e le madri con figli neonati, la stretta sulla cannabis light, il carcere per chi occupa un&#8217;abitazione, si vede bene come il governo abbia deciso con questo provvedimento di voler gestire numerose questioni sociali nella maniera più illiberale possibile, cioè reprimendole con l&#8217;utilizzo del sistema penale e del carcere anziché aprirsi al dialogo e all&#8217;ascolto, intervenendo al contempo con risorse finanziarie per alleviare le problematiche che attanagliano i cittadini, che è ciò che ci si aspetterebbe in una democrazia con un forte stato di diritto.&nbsp;</p>



<p class="has-text-align-left">Chiediamo alle forze politiche di opposizione e anche a quelle moderate della maggioranza di non assecondare questi propositi e di fermare il disegno di legge nella discussione al Senato.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/sic.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-1" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="819" height="1024" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/sic-819x1024.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17718" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/sic-819x1024.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 819w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/sic-240x300.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 240w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/sic-768x960.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/sic.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 1080w" sizes="(max-width: 819px) 100vw, 819px" /></a></figure>
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		<title>ASGI: diminuire gli anni per acquisire la cittadinanza italiana sia un inizio e non la meta di una riforma non più prorogabile</title>
		<link>https://www.peridirittiumani.com/2024/09/20/asgi-diminuire-gli-anni-per-acquisire-la-cittadinanza-italiana-sia-un-inizio-e-non-la-meta-di-una-riforma-non-piu-prorogabile/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 08:55:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legalità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione appoggia il referendum, che vede come un primo passo verso una riforma dove la cittadinanza non è un premio selettivo ma il risultato di una condivisione di vita,&#46;&#46;&#46;</p>
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<h1></h1>



<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/cittad.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="1024" height="681" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/cittad.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17714" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/cittad.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/cittad-300x200.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/cittad-768x511.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<p><em>L’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione appoggia il referendum, che vede come un primo passo verso una riforma dove la cittadinanza non è un premio selettivo ma il risultato di una condivisione di vita, nelle diversità che caratterizzano ogni singola persona a prescindere dalla nazionalità.</em></p>



<p><a href="https://www.attivati.referendumcittadinanza.it/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campagna per il Referendum sulla Cittadinanza</a><a href="https://pnri.firmereferendum.giustizia.it/referendum/open?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Firma ora!</a></p>



<p>ASGI sostiene l’iniziativa referendaria promossa dalle organizzazioni delle persone straniere di seconda generazione assieme ad altre realtà associative e politiche per l’abrogazione di una norma della legge n. 91/1992 sulla cittadinanza, con cui si intende ridurre da 10 a 5 anni il periodo di regolare soggiorno per presentare domanda di acquisto della cittadinanza italiana. Abrogazione che riguarda una parte dell’art. 9 di detta legge.</p>



<p>ASGI è consapevole che la modifica che il referendum si propone non cambia l’approccio alla cittadinanza che caratterizza la legge del 1992, lasciando amplissima discrezionalità al Ministero dell’interno sulla base di criteri da esso definiti e non dal legislatore, come invece impone la Costituzione (art. 10, co. 2 Cost.). Tuttavia, l’iniziativa referendaria è certamente un’occasione, non solo per riconoscere diritti alle persone straniere che vivono da tempo nella comunità nazionale (che lavorano a fianco dei lavoratori e della lavoratrici italiani/e , che frequentano le scuole con i ragazzi e le ragazze italiani/e, che vivono nei quartieri abitati da tutti, che frequentano lo sport come tutti e tutte, ecc.), ma anche per riproporre un diverso modo di intendere la cittadinanza, non più come premio selettivo ma come risultato di una condivisione di vita, nelle diversità che caratterizzano ogni singola persona a prescindere dalla nazionalità. La nostra è un’idea di riconoscimento dei diritti, compresa la cittadinanza che una persona straniera sceglie di chiedere, sulla base di una eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.) e di una appartenenza alla vita sociale, culturale e politica italiana.</p>



<p>Per queste ragioni, pur consapevole del limite dell’iniziativa referendaria, ASGI ritiene che essa possa e debba rappresentare un piccolo, ma significativo, passo in avanti nella riforma della legge sulla cittadinanza. Non una meta, ma un inizio.</p>



<p></p>



<p></p>



<p></p>



<p><a href="https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2024/09/referendum-popolare-abrogativo-in-materia-di-cittadinanza-9-settembre-2024.docx.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">i</a><object data="https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2024/09/referendum-popolare-abrogativo-in-materia-di-cittadinanza-9-settembre-2024.docx.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss" type="application/pdf"><a href="https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2024/09/referendum-popolare-abrogativo-in-materia-di-cittadinanza-9-settembre-2024.docx.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">referendum popolare abrogativo in materia di cittadinanza 9 settembre 2024.docxDownload</a></object></p>
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		<title>In netto aumento il numero dei lavoratori irregolari di origine straniera</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 09:21:06 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Indagine Amsi-Uniti per Unire: in netto aumento negli ultimi 5 anni i numeri dei lavoratori irregolari di origine straniera. Il 50,4% nel settore agricolo, il 49,5% nell’edilizia il 30,6% nell’industria, nel settore terziario il&#46;&#46;&#46;</p>
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<p><strong>Indagine Amsi-Uniti per Unire: in netto aumento negli ultimi 5 anni i numeri dei lavoratori irregolari di origine straniera. Il 50,4% nel settore agricolo, il 49,5% nell’edilizia il 30,6% nell’industria, nel settore terziario il 29,3% e nella sanità il 28,2%. La metà di essi vive situazioni di sfruttamento e schiavitù.</strong></p>



<p><strong>Foad Aodi: l’85% dei cittadini di origine straniera, pur di sopravvivere e di non perdere un lavoro, anche se irregolare e clandestino, decidono loro malgrado di non denunciare. Basta ad una politica capace solo di dare vita a promesse vane, che finiscono con il trasformarsi in boomerang sulla pelle di centinaia e centinaia di esseri umani.</strong></p>



<p>Accanto alla delicata e sempre attuale questione della Salute e alla necessità, da parte delle politiche, di dare finalmente una svolta ai sistemi sanitari mondiali, incentrando prima di tutto la tanto attesa ricostruzione sulla valorizzazione dei professionisti, è da sempre, il tema dell’immigrazione, a caratterizzare le lotte e le battaglie di Amsi, Associazione Medici di Origine Straniera in Italia, accanto a Umem, Unione Medica Euromediterranea e Co- mai, Comunità del Mondo Arabo in Italia, nell’ambito del Movimento Internazionale Trans Culturale Uniti per Unire.</p>



<p>Integrazione, discriminazione, lavoro nero, sfruttamento degli esseri umani: sono tante le questioni di cui queste associazioni, incentrate sulla delicata realtà degli uomini e donne di origine straniera, sui loro diritti, sulle loro necessità quotidiane, si occupano sin dalla loro nascita.</p>



<p>Portavoce e promotore di convegno, campagne stampa, denunce, indagini con statistiche costantemente aggiornate, è il Prof. Foad Aodi, la cui attività, dal lontano anno 2000, ha condotto ad una media di 25 interventi giornalieri tra interviste e citazioni, con la “buona comunicazione”, costruita sui fatti e sulle ricerche attendibili, che diventa lo strumento per informare i cittadini e per provare a scuotere la politica.</p>



<p>Ecco allora il nuovo reportage incentrato su immigrazione, sanità e lavoro, costruito da Amsi, che purtroppo, almeno per quanto riguarda l’Italia, ma sappiamo che la realtà in Europa non è assai diversa, apre la strada ad un quadro davvero desolante.</p>



<p>«Da 20 anni, ormai, assistiamo, esordisce Foad Aodi, a strumentalizzazioni intollerabili sulla pelle dei migranti, dove la causa dei soggetti più fragili diventa, ahimè, oggetto di interesse della politica solo durante le campagne elettorali, per poi finire di nuovo, sistematicamente, nel buio tunnel del dimenticatoio.</p>



<p>Lo dimostrano del resto le cifre delle discriminazioni, degli abusi, i numeri dei lavoratori irregolari, la povertà, la mancata integrazione e soprattutto l’elevata percentuale di incidenti sul lavoro e decessi.</p>



<p>La politica italiana ed europea non fanno abbastanza per l’integrazione, non si mostrano capaci di combattere fino in fondo quelle piaghe, i cui effetti sono davanti ai nostri occhi ogni giorno.</p>



<p>Si può ancora consentire ad un essere umano di essere sfruttato con viaggi della disperazione, che durano mesi, su imbarcazioni fatiscenti, dove il più delle volte uomini, donne e bambini perdono la vita?</p>



<p>Per raggiungere poi quale obiettivo? Rimanere a vivere in Italia come clandestini e essere sfruttati nell’agricoltura e nell’edilizia con paghe disumani, per poi non avere diritto nemmeno a un contratto di lavoro e a una morte drammatica in caso di incidente?</p>



<p>Certo nessun genitore italiano, nessun padre, nessuna madre, nessuna sorella o fratello, si augurerebbe mai che il proprio caro, in partenza per l’estero allo scopo di coltivare il proprio sogno di vita, finisse in un incubo del genere e dovesse subire questo trattamento disumano.</p>



<p>Dove sono le regole? Dove sono le risposte concrete che attendiamo da tempo?».</p>



<p>Ecco allora, fa notare Aodi, che la luce sulle tragedie nei luoghi di lavoro dove dominano irregolarità e abusi ai danni dei cittadini stranieri, come in un film già visto, si accendono solo per pochi giorni, flebili, fioche, per poi spegnersi dopo pochissimo tempo, lasciando che tutto si aggravi e peggiori.</p>



<p>Dichiarazioni di facciata, frasi commosse che dovrebbero colpire la nostra attenzione, accuse reciproche che non mancano mai: ecco cosa fa la nostra politica ogni volta!</p>



<p>Ma quell’uomo con gli arti tranciati, sanguinante, abbandonato morente davanti ad una baracca di 5 metri quadrati in cui viveva, non tornerà indietro, mentre chi siede nei posti di potere dal giorno successivo alla sua tragica fine si concentrerà su ben altri argomenti, mentre domani avverranno, nel silenzio assoluto, altri incidenti e altri decessi.</p>



<p>Sia chiaro che la piaga dei decessi sul luogo di lavoro coinvolge anche gli operai regolarizzati, i cittadini italiani, ma merita un discorso a parte chi è costretto a lavorare con paghe disumane, ore e ore, sotto il sole, minato nel fisico e nella serenità, per un tozzo di pane.</p>



<p>Per arrivare a cosa poi? A finire i suoi giorni in un tritaerba, che mette fine per sempre alla sua esistenza.</p>



<p>«A quanti, fa notare Aodi, piace una Italia così? A noi di certo no!</p>



<p>Da parte nostra, alla luce delle tragedie che ogni giorno sono davanti ai nostri occhi, abbiamo il dovere di continuare le nostre battaglie su due binari.</p>



<p>Da una parte continueremo a sostenere che occorre arginare l’esodo indiscriminato di esseri umani che giungono in Europa da irregolari, ad esempio da continenti Africa, senza un titolo di studio, senza un percorso regolare, incentivando invece l’economia, la sanità, l’istruzione, nel loro paese di origine, con la cooperazione internazionale.</p>



<p>Dall’altra parte abbiamo bisogno di nuove leve, di professionisti stranieri qualificati forti di un solido titolo di studio, dal momento che rappresentano sempre una risorsa da valorizzare, così come occorre combattere la discriminazione nei confronti dei professionisti che, vivendo già da anni in Italia, si sono integrati e rappresentano competenze e qualità umane, in particolar modo nel settore sanitario». &nbsp;</p>



<p>Ed eccole allora le allarmanti indagini di Amsi sui numeri dei lavoratori irregolari di origine straniera, sulla base degli ultimi 5 anni.</p>



<p>Il 50,4% nel settore agricolo, il 49,5% nell’edilizia il 30,6% nell’industria, nel settore terziario il 29,3%.</p>



<p>I casi di vero e proprio sfruttamento sono all’ordine del giorno, com abusi, incidenti, paghe disumane: ecco allora il 20,2% nell’agricoltura, nell’edilizia il 19,8%, nell’industria il 16%, nel terziario il 19,7%.</p>



<p>Non viene risparmiato dalla piaga del lavoro irregolare il mondo della sanità, al quinto posto assoluto, con professionisti costretti a impieghi senza contratto soprattutto nella fase in cui arrivano nel nostro Paese, anche forti di un titolo di studio, ma sono in attesa del riconoscimento della loro qualifica. Le percentuali in questo caso sono 28,2% di irregolari e 17% di sfruttamento, in particolar modo per neolaureati e neospecializzati, sotto la minaccia di togliere loro il lavoro visto che non sono iscritti agli ordini.&nbsp;</p>



<p>Non dimentichiamo che l’85% dei cittadini di origine straniera, pur di sopravvivere e di non perdere un lavoro, anche se irregolare e clandestino, decidono loro malgrado di non denunciare.&nbsp;</p>



<p>Aodi, con queste percentuali allarmanti, mette davanti agli occhi della collettività l’inefficacia delle leggi e soprattutto l’inefficienza dei tanti Governi che si sono succeduti in questi anni, tutti rivelatesi fallimentari, al di là del colore politico, fallendo clamorosamente in termini di formazione, prevenzione e attività legislativa, con norme che alla fine si sono rivelate deboli o addirittura controproducenti. Abusi e discriminazioni, umani ed economici, sono all’ordine del giorno, senza dimenticare gli abusi sessuali ai danni delle donne.&nbsp;</p>



<p>Nel settore sanitario ai primi posti tra le professioniste più sfruttate ci sono i settori di fisioterapia e ortopedia.</p>



<p>«La Bossi Fini, fa notare Aodi, è ormai una norma superata. Si deve lavorare su un alveo di leggi costruite su diritti e doveri, senza però trascurare mai l’aspetto della solidarietà e della tutela degli esseri umani, in particolar modo dei soggetti più deboli come donne e bambini.</p>



<p>Dove è la Ius Soli ovvero diritto alla cittadinanza acquisita per chi nasce da noi, dove sono i pediatri per i bambini irregolari, dove è l’abolizione dell’obbligo della cittadinanza per i professionisti sanitari che vogliono prendere parte ai nostri concorsi?».</p>



<p>E allora Amsi e Uniti per Unire, attraverso la voce del Prof. Aodi, una volta per tutte dicono basta ad una politica capace solo di dare vita a promesse vane, che finiscono con il trasformarsi in boomerang sulla pelle di centinaia e centinaia di esseri umani.</p>



<p>Così il Prof. Foad Aodi è Esperto in Salute Globale, Presidente di Amsi, Co-Mai e del Movimento Uniti per Unire, nonché Docente di Tor Vergata, membro del Registro Esperti della Fnomceo dal 2002, già 4 volte Consigliere dell’Ordine dei medici di Roma, nonché Direttore Sanitario del Centro Medico Iris Italia e Membro del Comitato Direttivo AISI.</p>
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		<title>L’Italia non è un paese per i difensori dei diritti umani</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 14:13:35 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Il rapporto sullo stato di diritto della Commissione UE evidenzia il restringimento dello spazio civico: continuano gli abusi e le violenze contro attiviste e attivisti. Il 9 luglio, a seguito di una mobilitazione di&#46;&#46;&#46;</p>
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<figure class="wp-block-image"><img src="https://i0.wp.com/www.normativa.largemovements.it/wp-content/uploads/2024/08/LITALIA-NON-E-UN-PAESE.jpg?fit=800%2C800&amp;ssl=1&utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-1749"/></figure>



<p><em>Il rapporto sullo stato di diritto della Commissione UE evidenzia il restringimento dello spazio civico: continuano gli abusi e le violenze contro attiviste e attivisti.</em></p>



<p><strong>Il 9 luglio, a seguito di una mobilitazione di Extinction Rebellion Bologna</strong>, un’ attivista è stata costretta a togliersi le scarpe, i vestiti e la biancheria intima per poi piegarsi sotto gli occhi dell’agente che la stava perquisendo in questura. Un nuovo episodio di violenza che ricorda i fatti del G8 di Genova, le cui&nbsp;<a href="https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/07/10/g8-di-genova-20-anni-dopo-le-violenze-furono-torture_a8508e6a-33d6-4227-8a25-b20d2d35fe97.html?utm_source=rss&utm_medium=rss">violenze sono state qualificate dalla Cassazione e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo come tortura</a>.</p>



<p><strong>L’ennesimo episodio dopo i fatti di Pisa del 23 febbraio 2024</strong>&nbsp;dove la polizia, munita di manganello, ha pestato gli studenti che si sono mobilitati per la Palestina. E ancora,&nbsp;<strong>dopo gli eventi di Roma del 22 dicembre 2023</strong>&nbsp;in cui si sono verificati gravi cariche scontri contro gli studenti che manifestavano a causa del silenzio delle istituzioni sulle problematiche degli studenti.&nbsp;<strong>Trattamenti degradanti, abusi e violenze</strong>&nbsp;<strong>volti a reprimere difensori dei diritti umani</strong>&nbsp;che si mobilitano affinché i governi ascoltino le istanze della società civile e agiscano contro guerre, crisi umanitarie, problemi sociali e la crisi eco-climatica.&nbsp;</p>



<p>Lo scorso 24 luglio anche la<strong>&nbsp;Commissione europea</strong>, attraverso la pubblicazione del&nbsp;<a href="https://commission.europa.eu/publications/2024-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en?utm_source=rss&utm_medium=rss">rapporto annuale sullo stato di diritto</a>,&nbsp;<strong>ha evidenziato le criticità che riguardano lo spazio civico in Italia</strong>, ponendo l’accento sui casi di&nbsp; aggressività verbale nei confronti di organizzazioni impegnate in attività umanitarie e dei casi di violenza segnalati e perpetrati contro chi partecipa a manifestazioni per esprimere il proprio dissenso verso le linee politiche del governo. Come si legge nel rapporto, queste violenze sono spesso perpetrate da polizia nonché da alcuni media ed esponenti politici.&nbsp;</p>



<p>In altre parole,<strong>&nbsp;l’Italia non è un Paese per i difensori dei diritti umani</strong>: non è un sistema democratico in grado di accogliere le istanze del dissenso e di includerle all’interno di un dibattito politico costruttivo e propositivo.&nbsp;</p>



<h2><strong>Difensori dei diritti umani e non vandali, terroristi o criminali</strong>.&nbsp;</h2>



<p>Si tratta di persone che, individualmente o con altri, agiscono per promuovere e/o proteggere i diritti umani in modo pacifico e non violento sui diversi problemi relativi ai diritti sociali e civili fondamentali come il diritto alla vita, a un alloggio adeguato, alla libertà di movimento, alla non discriminazione e ad un ambiente pulito, sano e sostenibile libero dai rischi dei cambiamenti climatici.</p>



<p>Si tratta di persone che continuano a lottare nonostante nel Paese&nbsp;<strong>non si registrano progressi nell’adozione di norme sulla disciplina dell’attività delle lobby&nbsp;</strong>e la rappresentanza dei loro interessi nell’elaborazione delle politiche pubbliche e dove&nbsp;<strong>non vengono previsti adeguati meccanismi di coinvolgimento della popolazione</strong>.&nbsp;</p>



<p>In un Paese dove&nbsp;<strong>suscita molteplici preoccupazioni il deterioramento delle condizioni di lavoro dei giornalisti</strong>&nbsp;– soggetti spesso a diverse forme di intimidazione – e della crisi generale che sta investendo il settore dei media in Italia, la quale di fatto rende&nbsp;<strong>difficile creare un’opinione pubblica informata in modo libero ed indipendente</strong>.&nbsp;</p>



<p>In un Paese dove<strong>&nbsp;manca un’istituzione nazionale che garantisca una tutela completa, efficace ed indipendente dei diritti umani</strong>.&nbsp;</p>



<p>In questo tipo di Paese è sempre più che mai necessario tutelare le diverse espressioni della società civile.&nbsp;</p>



<p><strong>Le realtà firmatarie di questo documento&nbsp;</strong>si uniscono per chiedere di contrastare le narrazioni che dipingono i difensori dei diritti umani ed i loro movimenti come criminali e promuovere la tutela delle loro libertà di espressione, riunione pacifica ed associazione astenendosi da qualsiasi forma di stigmatizzazione, delegittimazione, denigrazione o criminalizzazione verso gli stessi.&nbsp;&nbsp;</p>



<p>L’uso ricorrente di pratiche di disobbedienza civile non deve costituire il pretesto per limitare lo spazio civico e l’esercizio delle libertà fondamentali.</p>



<h2><strong><em>Cosa si intende per “difensori dei diritti umani”?</em></strong></h2>



<p><a href="https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-human-rights-defenders/about-human-rights-defenders?utm_source=rss&utm_medium=rss">Difensore dei diritti umani (in inglese “<em>Human Rights Defender</em>”)&nbsp;</a>è un termine, riconosciuto nella risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni unite&nbsp;<a href="https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n99/770/89/pdf/n9977089.pdf?token=a60z6amazJPpUDeIF9&amp;fe=true&utm_source=rss&utm_medium=rss">A/RES/53/144</a>, che descrive le persone che agiscono in difesa dei diritti umani in modo pacifico. I difensori dei diritti umani, attraverso differenti tipologie di azioni (ad esempio indagando, raccogliendo informazioni o attraverso attività di denuncia), operano per la promozione, la tutela e la realizzazione dei diritti civili e politici, dei diritti economici, sociali e culturali, nonché dei diritti riconosciuti dalle convenzioni internazionali. Per questo&nbsp; motivo si tratta di persone che manifestano bisogni sociali che lo stato non dovrebbe reprimere istituzionalmente.&nbsp;</p>



<p><em>Per informazioni e adesioni al documento si prega di contattare la mail&nbsp;<strong>vicepresidente[@]largemovements.it</strong></em></p>
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