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	<title>Corte Archives - Per I Diritti Umani</title>
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		<title>La Corte Europea dei Diritti dell&#8217; Uomo di Strasburgo</title>
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		<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 08:24:30 +0000</pubDate>
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<p></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="768" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/12/4898970232_4ebbb1be4e_b-1.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-14912" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/12/4898970232_4ebbb1be4e_b-1.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/12/4898970232_4ebbb1be4e_b-1-300x225.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/12/4898970232_4ebbb1be4e_b-1-768x576.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>di Alicia Brull Valle</p>



<p>I diritti umani sono una categoria molto ampia all&#8217;interno del diritto internazionale, che comprende un gran numero di prospettive e percezioni degli elementi che necessitano di protezione internazionale. Esiste quindi una legislazione in via di sviluppo sui diritti umani, con le relative istituzioni. In particolare, sono stati creati diversi organismi giudiziari per garantire il rispetto dei diritti umani in tutto il mondo. Per poterli considerare in modo accessibile e comprensibile, saranno tradotti in un linguaggio intelligibile, in particolare dal punto di vista dell&#8217;accessibilità individuale, della loro capacità di accettare i casi segnalati dai singoli, e del risultato in termini di attuazione dei diritti umani.</p>



<p>In questo caso, parleremo della Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo e di come sia aperta ai singoli la possibilità di presentare cause affinché la Corte possa riparare i danni causati ai diritti umani all&#8217;interno della sua giurisdizione. La Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo ha sede a Strasburgo (Francia) ed è stata creata dall&#8217;organizzazione internazionale del Consiglio d&#8217;Europa nel 1959. Il suo potere si basa sulla Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, e quindi la Corte può giudicare i casi di violazione dei diritti umani della Convenzione. La cosa importante da ricordare è che la Corte considera le cause intentate esclusivamente da singoli o da Stati, e quindi costituisce la piattaforma perfetta per portare le denunce in materia di diritti umani a livello giudiziario. Inoltre, l&#8217;individuo non deve necessariamente essere cittadino di uno Stato parte della Convenzione, rendendo la Corte accessibile a tutti.</p>



<p>Ma come funziona esattamente la Corte? Se un individuo ritiene che uno Stato parte della Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo abbia violato i suoi diritti umani, il caso può essere deferito alla Corte. Sia le ONG che gli altri Stati possono adire la Corte, ma la maggior parte di casi sono portati da singoli individui. Per poter essere accettato, un caso deve rientrare in criteri specifici (riflessi nell&#8217;articolo 47 dello Statuto della Corte). I criteri includono l&#8217;esaurimento dei mezzi di ricorso interni, un termine di 6 mesi da applicare dopo che il caso è stato risolto in un tribunale nazionale, la denuncia deve essere basata sulla Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo e il richiedente deve aver subito uno svantaggio significativo. In generale, è essenziale avere familiarità con tutti i requisiti per presentare un caso, in quanto cambiano frequentemente. Queste informazioni sono presentate in modo organizzato e intuitivo nel sito web della Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, dedicato a diffondere l&#8217;azione della Corte in modo trasparente.</p>



<p>Una volta che un caso è stato portato in tribunale da un individuo, il caso deve passare attraverso un esame della sua ammissibilità, dopo di che può essere respinto o accettato dal tribunale. Questa procedura non è semplice e può richiedere un certo tempo prima che si giunga alla conclusione se respingere il caso o giudicarlo. Se il caso viene accettato dalla Corte, produce una sentenza su di esso, che è vincolante per lo Stato che viola i diritti umani dell&#8217;individuo. Lo Stato è obbligato a pagare un risarcimento alla vittima o ad adottare misure generali o individuali per garantire il rispetto dei diritti umani precedentemente violati. Ciò che è interessante è che la Corte controlla anche queste misure, garantendo il rispetto dei diritti umani.</p>



<p>In termini di cifre, la Corte ha giudicato 2.187 casi nel 2019. Più di 50.000 cause sono ancora pendenti dinanzi alla Corte, poiché il suo procedimento può durare molti anni, il che è uno svantaggio del Tribunale per i diritti umani. Tuttavia, si tratta di un meccanismo a disposizione dei singoli per lottare per i propri diritti umani e per cambiare le pratiche di violazione degli Stati.</p>
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		<title>La Corte Internazionale di Giustizia si pronuncia in merito al caso dei Rohingya in Myanmar</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 07:58:56 +0000</pubDate>
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<p><strong>L</strong></p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter"><img loading="lazy" width="1024" height="660" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/02/myanmar-2-1024x660.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-13611" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/02/myanmar-2-1024x660.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/02/myanmar-2-300x194.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/02/myanmar-2-768x495.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/02/myanmar-2.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1400w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure></div>



<p>di Nicole Fraccaroli</p>



<p>L&#8217;ordinanza della Corte internazionale di Giustizia (CIG) del 23 gennaio 2020, che impone il Myanmar a prevenire tutti gli atti di genocidio contro i musulmani Rohingya è fondamentale per proteggere i rimanenti Rohingya nello stato di Rakhine, ha affermato Human Rights Watch. Il tribunale ha adottato all&#8217;unanimità &#8220;misure provvisorie&#8221; che impongono al Myanmar di prevenire il genocidio e prendere provvedimenti per conservare le prove.  </p>



<p>L&#8217;esercito
del Myanmar ha commesso ampie atrocità contro i Rohingya, tra cui
omicidio, stupro e incendio doloso, che hanno raggiunto il picco
durante la sua campagna di pulizia etnica alla fine del 2017,
costringendo oltre 740.000 Rohingya a fuggire in Bangladesh. Nel
settembre 2019, la Missione Internazionale Indipendente di ricerca di
fatti sostenuta dalle Nazioni Unite sul Myanmar ha scoperto che i
600.000 Rohingya rimasti in Myanmar &#8220;potrebbero essere più
minacciati che mai di genocidio&#8221;. 
</p>



<p>&#8220;L&#8217;ordine
della CIG in Myanmar a prendere provvedimenti concreti per prevenire
il genocidio dei Rohingya è un passo fondamentale per fermare
ulteriori atrocità contro alcune delle persone più perseguitate al
mondo&#8221;, ha affermato Param-Preet Singh, direttore associato
della giustizia internazionale di Human Rights Watch. &#8220;I governi
interessati e gli organismi delle Nazioni Unite dovrebbero garantire
che l&#8217;ordine venga eseguito mentre il caso del genocidio avanza&#8221;.</p>



<p> L&#8217;ordinanza
fa seguito all&#8217;applicazione, da parte del Gambia l&#8217;11 novembre 2019,
alla corte sostenendo che gli abusi da parte dell&#8217;esercito del
Myanmar nello stato di Rakhine contro i Rohingya violano la
Convenzione sulla Prevenzione e la Punizione del Crimine di Genocidio
e cercano urgentemente misure provvisorie. La CIG ha tenuto udienze
sulla richiesta di misure provvisorie dal Gambia a dicembre. 
</p>



<p>L&#8217;ordine
delle misure provvisorie della CIG è giuridicamente vincolante per
le parti. A novembre, il Myanmar ha esplicitamente riconosciuto
l&#8217;autorità del Tribunale e, a dicembre, Aung San Suu Kyi, in
rappresentanza del Myanmar davanti alla Corte nella sua veste di
Ministro degli Esteri, ha riconosciuto il ruolo della Corte come
&#8220;rifugio vitale della giustizia internazionale&#8221;. 
</p>



<p>Il
tribunale ha ordinato all&#8217;unanimità il Myanmar di prevenire tutti
gli atti ai sensi dell&#8217;articolo 2 della Convenzione sul genocidio,
garantire che i suoi militari non commettano genocidi e adottare
misure efficaci per preservare le prove relative al caso del
genocidio sottostante. Il Tribunale ha inoltre ordinato al Myanmar di
riferire in merito alla sua attuazione dell&#8217;ordine entro quattro
mesi, e successivamente ogni sei mesi. 
</p>



<p>Ai
sensi dell&#8217;articolo 41, paragrafo 2, dello statuto della CIG, le
misure provvisorie del Tribunale vengono automaticamente inviate al
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Un tale ordine aumenterà
la pressione sul Consiglio al fine di intraprendere azioni concrete
in Myanmar. Ad esempio, il Consiglio di Sicurezza potrebbe approvare
una risoluzione che dirige il Myanmar a revocare le restrizioni alla
libertà di movimento dei Rohingya, eliminare le restrizioni non
necessarie all&#8217;accesso umanitario allo stato di Rakhine, abrogare le
leggi discriminatorie e vietare le pratiche che limitano l&#8217;accesso
dei Rohingya all&#8217;istruzione, all&#8217;assistenza sanitaria e ai mezzi di
sussistenza. Finora il Consiglio di Sicurezza non ha intrapreso
azioni significative sul Myanmar, in parte a causa dell&#8217;apparente
volontà della Russia e della Cina di impiegare il proprio diritti di
veto per proteggere il governo e le forze armate del Myanmar. 
</p>



<p>Anche
con un Consiglio di Sicurezza bloccato, il segretario generale delle
Nazioni Unite Antonio Guterres potrebbe sottoporre la questione del
Myanmar al Consiglio ai sensi dell&#8217;articolo 99 della Carta delle
Nazioni Unite. Il 2 settembre 2017, Guterres ha scritto una lettera
al Presidente del Consiglio di Sicurezza invitando il consiglio ad
&#8220;agire con moderazione e calma per evitare una catastrofe
umanitaria&#8221;, e per &#8220;il pieno rispetto dei diritti umani e
del diritto umanitario internazionale, di fornire assistenza
umanitaria ai bisognosi senza interruzioni. &#8221; 
</p>



<p>Altri
organi delle Nazioni Unite avrebbero le capacità ed i mezzi
necessari per prendere provvedimenti per rafforzare l&#8217;ordine. Il
Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite e l&#8217;Assemblea
Generale delle Nazioni Unite, per esempio, potrebbero approvare
risoluzioni che invitano il Myanmar a rispettare i termini. Ciò
potrebbe, di conseguenza, spingere altri Paesi ad agire concretamente
nelle loro relazioni bilaterali con il Myanmar.</p>
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		<title>Corte UE: NO a richiedenti asilo in strada, neanche come sanzione. Eppure da noi&#8230;</title>
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		<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 07:19:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Associazione Per i Diritti umani rilancia il commento e l&#8217;appello di NOCPR a partire da un&#8217;interessante sentenza riguardante i richiedenti asilo e la revoca dell&#8217;accoglienza. Una interessantissima sentenza della Corte UE di questa settimana&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2019/11/18/corte-ue-no-a-richiedenti-asilo-in-strada-neanche-come-sanzione-eppure-da-noi/">Corte UE: NO a richiedenti asilo in strada, neanche come sanzione. Eppure da noi&#8230;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p><em><strong>Associazione Per i Diritti umani</strong></em> rilancia il commento e l&#8217;appello di NOCPR a partire da un&#8217;interessante sentenza riguardante i richiedenti asilo e la revoca dell&#8217;accoglienza.</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter"><img loading="lazy" width="960" height="960" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/11/cpr.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-13262" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/11/cpr.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 960w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/11/cpr-150x150.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 150w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/11/cpr-300x300.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/11/cpr-768x768.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/11/cpr-160x160.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 160w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/11/cpr-320x320.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 320w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></figure></div>



<p></p>



<p><br>Una interessantissima sentenza della Corte UE di questa settimana in merito all&#8217;illegittimità della revoca, anche in via temporanea, dell&#8217;accoglienza per i richiedenti asilo quale sanzione, specie nei casi in cui vi sia sproporzione rispetto all&#8217;illecito commesso dall&#8217;interessato rispetto ai diritti primari dei quali viene così privato (nella fattispecie si trattava di una rissa tra etnie diverse all&#8217;interno del centro, a seguito della quale uno dei coinvolti era stato allontanato per 15 giorni, nei quali aveva dormito in un parco).<br>L&#8217;attualità della decisione è estrema, considerato che soprattutto a Milano, ma non solo, si sta assistendo in questi giorni ad un impressionante intensificarsi di revoche dell&#8217;accoglienza per persone richiedenti asilo ospitate da centri d&#8217;accoglienza di alcuni gestori in particolare: revoche definitive, e non temporanee, quale reazione anche solo ad un&#8217;assenza di un giorno di diversi mesi fa. Alcune realtà della nostra Rete stanno monitorando la situazione, che si fa sempre più allarmante, aggiungendosi sempre più persone a coloro che già dormono in strada. </p>



<p>CORTE UE: NO A RICHIEDENTI ASILO IN STRADA, NEANCHE COME SANZIONE. EPPURE DA NOI&#8230;</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter"><img loading="lazy" width="993" height="555" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/11/pippo.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-13263" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/11/pippo.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 993w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/11/pippo-300x168.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/11/pippo-768x429.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w" sizes="(max-width: 993px) 100vw, 993px" /></figure></div>



<p>E&#8217; dello scorso 12 novembre un&#8217;importante sentenza della Corte di Giustizia Europea (C-233/2018), che ha tratto occasione dal caso di un richiedente asilo ospite di un centro di accoglienza belga sanzionato, per una rissa con altri ospiti, con l&#8217;allontanamento per 15 giorni, durante i quali aveva trascorso le notti in un parco e presso amici.</p>



<p>Con la decisione in questione la Corte ha sancito che &#8220;una revoca, seppur temporanea, del beneficio di tutte le condizioni materiali di accoglienza o delle condizioni materiali di accoglienza relative all&#8217;alloggio, al vitto o al vestiario sarebbe incompatibile con l&#8217;obbligo di garantire al richiedente un tenore di vita dignitoso. Una simile sanzione priverebbe infatti quest’ultimo della possibilità di far fronte ai suoi bisogni più elementari. Inoltre, violerebbe il requisito di proporzionalità&#8221;</p>



<p>&#8220;La Corte ha aggiunto che gli Stati membri hanno l&#8217;obbligo di assicurare in modo permanente e senza interruzioni un tenore di vita dignitoso e che le autorità incaricate dell’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale devono assicurare, in modo regolato e sotto la propria responsabilità, un accesso alle condizioni di accoglienza idoneo a garantire tale tenore di vita.<br>Esse non possono quindi limitarsi, come intendevano fare le autorità competenti belghe, a fornire al richiedente escluso un elenco di centri privati per i senzatetto che avrebbero potuto accoglierli&#8221;</p>



<p>(pratica, quest&#8217;ultima, sconosciuta presso i centri &#8220;nostrani&#8221;).</p>



<p>Di seguito il comunicato stampa con in fondo il link alla decisione per esteso.</p>



<p><a href="https://curia.europa.eu/…/applic…/pdf/2019-11/cp190141it.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">https://curia.europa.eu/…/applic…/pdf/2019-11/cp190141it.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss</a></p>



<p>Ebbene, questa decisione interviene proprio negli stessi giorni in cui in più parti sul territorio si registra un impressionante crescente comportamento anomalo da parte di gestori di diversi centri, che sanzionano con la revoca dell&#8217;accoglienza &#8211; non temporanea, ma definitiva! &#8211; ospiti richiedenti asilo che si siano anche solo assentati per tre o spesso solo un giorno.</p>



<p>In alcuni casi si tratta solo di assenze al momento dell&#8217;orario serale in cui le firme vengono raccolte in alcuni centri; orario che spesso, anche per motivi di lavoro, gli ospiti non riescono a rispettare.</p>



<p>Alcune associazioni della nostra Rete stanno segnalando diverse decine di casi solo negli ultimi giorni, di accoglienza revocata per i più svariati futili motivi.</p>



<p>Il tutto quando proprio in queste settimane si avviano alla conclusione i progetti di accoglienza relativi ai permessi umanitari che si avvicinano alla definitiva scadenza, ad un anno dall&#8217;entrata in vigore dal decreto sicurezza Salvini: decreto sempre, ancora, lì a produrre i suoi effetti deleteri &#8211; per quanto qui ora rileva, per abolizione del permesso umanitario e tagli all&#8217;accoglienza &#8211; nonostante le promesse di &#8220;discontinuità&#8221; dell&#8217;attuale governo e nonostante le ripetute richieste a gran voce di associazioni, reti, individui.</p>



<p>Con la fine dell&#8217;anno ai tantissimi e alle tantissime già in strada per gli effetti del decreto citato, se ne aggiungeranno quindi ancora; e &#8220;nel mucchio&#8221;, tantissimi, troppi sono i casi di sanzioni illegittime di revoca definitiva, arbitrariamente applicate da alcuni centri di accoglienza, probabilmente sulla spinta delle Prefetture di riferimento, ben liete di alleggerire i propri bilanci.</p>



<p><a href="https://www.facebook.com/fondazioneprogettoarca/?__tn__=K-R&amp;eid=ARCTkio60EW4mimF8uLFNbtlYTvDYAWMrtn_ZZsHY7VQAf1NTRwqnpSVxLzKz7m0V6HRMe8gDFeYf1x1&amp;fref=mentions&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARDrSz0K_f3kWgARHrdKzhP8pNdwQDdTP8y-JYBgkyoafT5hSCJfkx-CJ8JXgmmPhU5TMa1PCZHBru2QKQYjmU1g-uAjACl38HSM_0V0k1CthE9nrScSEmYgFiJKl0lKMp4JRuzfxvmKpbDbd_SKTPW69Ee0qWzp9AQUMRtsoEZCY-w3LNVDvLNdXHYrtS--_FT2NwUonx4SJsx5iMLpyuIdWr2GCP1D1OGs3J7Z_eDUxc7R7Q8mEN6Y_lYjqScbCNoXJ3lQuH8GQVXn-mPPUoPQtVjOkOxluYgXrsNdeh2f6ckZ68k1egTeBnV_mWpJliQB-s2AKDGCFJ1a0u5_4lw&utm_source=rss&utm_medium=rss">Fondazione Progetto Arca Onlus</a>, ad esempio, e&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/pages/Prefettura-Di-Milano/148577965186281?__tn__=K-R&amp;eid=ARBsdl50Bh-bj__ctQLm0xO225ZV3a6mGtnTOYIgfQ6bjegD1uJuTEjszzJHiYRUmM0-6XUsSf1ymBC7&amp;fref=mentions&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARDrSz0K_f3kWgARHrdKzhP8pNdwQDdTP8y-JYBgkyoafT5hSCJfkx-CJ8JXgmmPhU5TMa1PCZHBru2QKQYjmU1g-uAjACl38HSM_0V0k1CthE9nrScSEmYgFiJKl0lKMp4JRuzfxvmKpbDbd_SKTPW69Ee0qWzp9AQUMRtsoEZCY-w3LNVDvLNdXHYrtS--_FT2NwUonx4SJsx5iMLpyuIdWr2GCP1D1OGs3J7Z_eDUxc7R7Q8mEN6Y_lYjqScbCNoXJ3lQuH8GQVXn-mPPUoPQtVjOkOxluYgXrsNdeh2f6ckZ68k1egTeBnV_mWpJliQB-s2AKDGCFJ1a0u5_4lw&utm_source=rss&utm_medium=rss">Prefettura Di Milano</a>&nbsp;pensano di adeguarsi alla sentenza in questione?</p>



<p>E i Comuni, come si stanno comportando?</p>



<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.1.0/72x72/1f4a5.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="💥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />Fateci sapere quel che accade nelle vostre città! Monitoriamo e reagiamo!</p>



<p>A Milano attendiamo l&#8217;apertura del piano della c.d. &#8220;emergenza freddo&#8221; il prossimo 18 novembre, ma per chi è in strada questi giorni sono lunghissimi e freddi. E sicuro, vista la mole degli interessati, non saranno sufficienti i posti che saranno messi a disposizione dal CASC &#8211; Centro Aiuto Stazione Centrale, al quale vanno dirette le persone in cerca di alloggio per i prossimi mesi<br><a href="https://www.comune.milano.it/servizi/centro-aiuto-stazione-centrale1?fbclid=IwAR1-T-8qkLP3xyVjogrDEz0ckWPfN2m4ZzD0jLJVNTUfefyZjY5CAeg8v4o&utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.comune.milano.it/…/centro-aiuto-stazione-centra…?utm_source=rss&utm_medium=rss</a></p>



<p>Quanto poi alle persone irregolari, prive di soggiorno, è risaputo che quelle, per la stragrande maggioranza dei comuni, sembrano non avere men che mai diritto di avere freddo e cercare un posto dove ripararsi, potendo aspirare, quando va bene, ai posti che avanzano dopo che le persone munite di permesso avranno trovato alloggio.</p>



<p>Quanto si pensa di andare ancora avanti con una gestione per &#8220;emergenza&#8221;, visto e considerato che il fenomeno, e la risposta con una gestione di fortuna, ormai si protraggono da anni e anni?</p>



<p><a href="https://www.facebook.com/comunemilano/?__tn__=K-R&amp;eid=ARDT17oLYsM0bvwyVmr2zlKjKZko2ygJzUxndt4UGkmITiNceD58Nd9I6GX6e0kwZqXE2FPp9P_FLSIQ&amp;fref=mentions&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARDrSz0K_f3kWgARHrdKzhP8pNdwQDdTP8y-JYBgkyoafT5hSCJfkx-CJ8JXgmmPhU5TMa1PCZHBru2QKQYjmU1g-uAjACl38HSM_0V0k1CthE9nrScSEmYgFiJKl0lKMp4JRuzfxvmKpbDbd_SKTPW69Ee0qWzp9AQUMRtsoEZCY-w3LNVDvLNdXHYrtS--_FT2NwUonx4SJsx5iMLpyuIdWr2GCP1D1OGs3J7Z_eDUxc7R7Q8mEN6Y_lYjqScbCNoXJ3lQuH8GQVXn-mPPUoPQtVjOkOxluYgXrsNdeh2f6ckZ68k1egTeBnV_mWpJliQB-s2AKDGCFJ1a0u5_4lw&utm_source=rss&utm_medium=rss">Comune di Milano</a>&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/comunemilano.politichesociali/?__tn__=K-R&amp;eid=ARAFYsBR8EZV2NkCxtBS1OnsLbpbBpJH0oDQZH3z30FVn3XQG4M2mxFvJN92nnh5mrZfuqwhEKFhzqUy&amp;fref=mentions&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARDrSz0K_f3kWgARHrdKzhP8pNdwQDdTP8y-JYBgkyoafT5hSCJfkx-CJ8JXgmmPhU5TMa1PCZHBru2QKQYjmU1g-uAjACl38HSM_0V0k1CthE9nrScSEmYgFiJKl0lKMp4JRuzfxvmKpbDbd_SKTPW69Ee0qWzp9AQUMRtsoEZCY-w3LNVDvLNdXHYrtS--_FT2NwUonx4SJsx5iMLpyuIdWr2GCP1D1OGs3J7Z_eDUxc7R7Q8mEN6Y_lYjqScbCNoXJ3lQuH8GQVXn-mPPUoPQtVjOkOxluYgXrsNdeh2f6ckZ68k1egTeBnV_mWpJliQB-s2AKDGCFJ1a0u5_4lw&utm_source=rss&utm_medium=rss">Comune di Milano &#8211; Politiche sociali e abitative</a>&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/beppesalasindaco/?__tn__=K-R&amp;eid=ARBbQ9ClbEKVYFQDUVZYkEuz5RQPhpL1migPS1dLBJ49uhg7b61UWFvB_9tRJiM3FJjDXXN_VWocIZqw&amp;fref=mentions&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARDrSz0K_f3kWgARHrdKzhP8pNdwQDdTP8y-JYBgkyoafT5hSCJfkx-CJ8JXgmmPhU5TMa1PCZHBru2QKQYjmU1g-uAjACl38HSM_0V0k1CthE9nrScSEmYgFiJKl0lKMp4JRuzfxvmKpbDbd_SKTPW69Ee0qWzp9AQUMRtsoEZCY-w3LNVDvLNdXHYrtS--_FT2NwUonx4SJsx5iMLpyuIdWr2GCP1D1OGs3J7Z_eDUxc7R7Q8mEN6Y_lYjqScbCNoXJ3lQuH8GQVXn-mPPUoPQtVjOkOxluYgXrsNdeh2f6ckZ68k1egTeBnV_mWpJliQB-s2AKDGCFJ1a0u5_4lw&utm_source=rss&utm_medium=rss">Beppe Sala</a>quanto pensano di poter proseguire con queste modalità, facendo affidamento sul privato, sui volontari, sui singoli?</p>



<p>Noi, con l&#8217;urgenza dei tanti e le tante che in queste notti stanno dormendo per strada a causa vostra, attendiamo le vostre risposte.</p>



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		<title>La forza nascosta della Dignità Umana</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 06:30:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>di Nicole Fraccaroli Il 70 ° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani offre una grande opportunità per riflettere su uno dei concetti chiave riguardanti la tematica che verte sui diritti umani: la Dignità&#46;&#46;&#46;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>di Nicole Fraccaroli</p>



<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" width="600" height="338" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/06/dignità-umana.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-12622" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/06/dignità-umana.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 600w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/06/dignità-umana-300x169.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></figure>



<p>Il
70 ° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
offre una grande opportunità per riflettere su uno dei concetti
chiave riguardanti la tematica che verte sui diritti umani: la
Dignità Umana.</p>



<p>Nonostante
le divisioni culturali e geografiche, è possibile notare un impegno
generale verso l’appagamento dei bisogni e dei desideri umani e lo
sviluppo di una pratica adeguata di diritti umani, in nome della
dignità umana stessa.</p>



<p>Come
riconosce McCrudden, il concetto di dignità umana sembra essere
un’emergente <em>ius commune </em>globale
dei diritti umani. Serve ovvero come una sorta di moneta comune nel
contesto internazionale dei diritti umani: fornisce una
giustificazione affinché i tribunali prendano in considerazione le
fonti estere di diritto nelle loro decisioni in materia di diritti
umani.</p>



<p>Gran
parte dell&#8217;ispirazione per l&#8217;uso del termine “dignity” (dignità)
nei testi internazionali e regionali sui diritti umani deriva
dall&#8217;uso dello stesso termine nella Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani (UDHR). È evidente la presenza di notevoli differenze
nel suo impiego tra i testi regionali e internazionali sui diritti
umani. Le disposizioni costituzionali sempre più distinte su
particolari aspetti della violazione dei diritti, sono segno del
tentativo dei legislatori costituzionali di raggiungere chiare
distinzioni che riflettono notevolmente i tratti socio-culturali
delle diverse realtà. David Feldman ha quindi ragione nel suggerire
che la dignità è una &#8220;nozione culturalmente dipendente e
malleabile”. 
</p>



<p>La
prima volta che &#8220;dignità&#8221; appare nei trattati del sistema
della Convenzione Europea è nel 2002: nel Protocollo n. 13
sull&#8217;abolizione della pena di morte, il testo afferma che tale
abolizione è essenziale per il pieno riconoscimento della dignità
intrinseca di tutti gli esseri umani. Nonostante all’interno della
Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU) non ci sia alcun
riferimento alla dignità umana, la Corte Europea dei Diritti Umani è
arrivata al punto di dichiarare che l&#8217;essenza stessa della
Convenzione sia il rispetto di tale dignità. Per cui, all&#8217;interno
della CEDU la dignità umana ha un ruolo non nel testo del trattato
ma nella pratica della giurisprudenza della Corte, testimoniata dagli
876 casi che includono un riferimento alla dignità.</p>



<p>Nel
contesto africano invece la persona umana è un essere religioso.
Questo valore conferisce alla persona un&#8217;alta dignità: è
riconosciuta questa natura speciale della persona, e di conseguenza
la dignità umana viene esaltata e concessa a ciascuno. 
</p>



<p>La
Convenzione Americana sui Diritti Umani percepisce la dignità nella
forma di doveri individuali fondamentali e di diritti.</p>



<p>Mentre
l&#8217;obiettivo ultimo del messaggio islamico è la protezione di un
credente, il suo onore e la sua dignità. Questo si traduce nella
preservazione della sua religione, vita, intelletto e proprietà. La
Dichiarazione del Cairo sui Diritti Umani nell&#8217;Islam, considera la
dignità una base per la protezione dell&#8217;onore poiché afferma che
l&#8217;informazione non debba essere sfruttata in un modo tale da violare
la dignità dei profeti. 
</p>



<p>Ciò
che emerge da questa concisa analisi, relativa al ruolo attribuito
alla dignità umana da alcune realtà geografiche e culturali, sono
differenze significative nelle modalità in cui la dignità umana è
stata incorporata nella legge positiva e risulta dunque rilevante
guardare oltre la stesura di tale concetto nella storia: il
significato della dignità umana, al momento della stesura della
Carta delle Nazioni Unite e l&#8217;UDHR, è stato quindi caratterizzato da
basi teoriche e in assenza di altre basi per il suo consenso. A quel
tempo, tutti potevano convenire che la dignità umana fosse centrale,
ma non il motivo. Si sapeva che una teoria dei diritti umani era
necessaria come punto di partenza, quindi attraverso i sistemi
regionali e nazionali il concetto si è sviluppato e adattato nella
forma di contenuti diversi per realtà diverse. 
</p>



<p>È
dunque possibile affermare che la dignità umana è profondamente
condizionata dai valori locali, risultando in principi contrastanti.
In quanto tale, un consenso a riguardo è particolarmente difficile
da mantenere in un contesto internazionale-pluralista: nessuna
singola visione della persona predomina e come risultato, diverse
versioni della dignità, tratte da tradizioni storico-culturali
diverse, competono. 
</p>



<p>Nel
passaggio seguente, vorrei soffermarmi sulla visione e sull&#8217;approccio
italiano alla dignità umana, sfruttando come strumento principale di
analisi la Costituzione Italiana. Dal mio punto di vista, il caso
italiano offre un esempio interessante di uno Stato, che pur non
essendo costituzionalmente fondato sulla dignità umana, è in grado
di applicare tale concetto per sviluppare e estendere i diritti umani
a ulteriori circostanze che sono frutto di cambiamenti e sviluppi
sociali.  
</p>



<p>A
differenza di alcuni sistemi giuridici, come quello tedesco, il cui
tema legato alla dignità umana è stato una costante fin dall&#8217;inizio
dell&#8217;esperienza costituzionale democratica; nella letteratura
giuridica italiana è mancato da tempo un interesse sostanziale. Una
valorizzazione del concetto di dignità nell&#8217;area del confronto
dottrinale italiano, è dovuta al progressivo aumento di nuove
problematiche specifiche e particolarmente sfidanti. In realtà, la
dignità umana non è percepita come qualcosa di giuridico, ma come
una sorta di &#8220;inizio&#8221; di uno sviluppo legislativo
all&#8217;interno del sistema legale. Dichiarare l&#8217;ambiguità che domina il
tema della dignità umana nel caso italiano, rispecchia la scelta di
non solennizzare l&#8217;inviolabilità del principio in un dato articolo.
La Repubblica italiana è difatti fondata sul lavoro, e di
conseguenza il soggetto in relazione alla dignità non è l&#8217;uomo
stesso, ma l&#8217;interpreneur. 
</p>



<p>Innanzitutto,
vorrei partire dai due articoli più rilevanti della prima parte del
testo costituzionale, intitolata &#8220;Principi fondamentali&#8221;.
Mi riferisco agli Articoli 2 e 3 che da un lato riconoscono
l&#8217;inviolabilità dei diritti umani; d&#8217;altra parte, creano un obbligo
specifico nei confronti delle autorità pubbliche per la rimozione di
alcuni ostacoli. Troviamo un riferimento alla dignità umana quando
si appella &#8220;la dignità sociale&#8221;, il che significa che ogni
essere umano ha lo stesso valore all&#8217;interno della struttura della
società. In questa lettura, è possibile affermare che la dignità
umana consista di due parti: quella individuale e quella sociale. Il
primo lato riguarda la dignità umana come elemento centrale di ogni
diritto fondamentale ed è comunemente preso in considerazione nella
giurisprudenza della Corte Costituzionale Italiana, ad esempio, in
merito al diritto alla salute. Sotto la dimensione sociale, è il
portatore del diritto che soffre la limitazione del godimento del
diritto, perché il godimento individuale di tale diritto viola la
nozione comune di dignità umana. Entrando nel capitolo dei diritti
all&#8217;interno della Costituzione, un primo riferimento deve essere
rivolto all&#8217;Articolo 27, secondo cui la punizione &#8220;non può
consistere in un trattamento contrario alla dignità umana&#8221;.
Qui, la Corte ha fondato la personalità generale del prigioniero che
ha ancora una parte residua della libertà personale. Un successivo
articolo in cui viene menzionata la dignità umana è l&#8217;Articolo 32,
che stabilisce il diritto di rifiutare trattamenti medici quando non
sono vincolati dalla legge. In questa circostanza, la dignità umana
è inclusa come limitazione, come protezione contro il trattamento
sanitario invasivo. Sotto l&#8217;Articolo 36 la dignità funziona come una
qualificazione del tipo di vita che i lavoratori e le loro famiglie
devono avere. L&#8217;ultimo ma non meno importante articolo che menziona
espressamente la dignità umana è l&#8217;Articolo 41, che stabilisce un
obbligo generale di protezione dei lavoratori. 
</p>



<p>Il
ruolo della dignità umana non si limita a tali disposizioni
contenute nella Costituzione, ma funge anche da fonte attraverso cui
far derivare nuovi diritti e ampliare quelli esistenti. Recentemente,
i giudici hanno fatto riferimento alla dignità personale per
abbattere i divieti legali, e la norma italiana (Legge Cirinnà n76,
entrata in vigore il 5 Giugno 2016) relativa alle unioni civili è
una prova. È un passo che rimuove alcune discriminazioni, per le
quali l&#8217;Italia era stata sanzionata dalla Corte Europea.  È un
regolamento, il cui scopo è regolarizzare le unioni civili tra
persone dello stesso sesso, con riferimento specifico e diretto agli
Articoli 2 e 3 della Costituzione. 
</p>



<p>Al
di là delle differenti interpretazioni giudiziarie, è possibile
notare che la dignità umana è spesso chiamata in azione là dove
sicurezza, eguaglianza e integrità sono in gioco. Non esiste una
concezione comune della dignità umana, sebbene sembri una sorta di
accettazione della profondità della dignità stessa. In questo modo
la dignità consente a ciascuna giurisdizione di sviluppare la
propria pratica dei diritti umani: ecco la forza nascosta della
Dignità Umana. 
</p>
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		<title>Da Englaro a Dj Fabo, cinque anni di discussioni sul biotestamento. Per vivere bene bisogna avere una legge che garantisca la morte.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 07:57:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>di Valentina Tatti Tonni Si tratterebbe dell’ultimo provvedimento da approvare per la fine delle legislatura, in vista delle prossime elezioni. L’Ansa a metà novembre pose l’accento sul fatto che la legge potesse essere finita&#46;&#46;&#46;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/12/foto_655676_550x340.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-9927" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/12/foto_655676_550x340.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="550" height="340" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/12/foto_655676_550x340.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 550w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/12/foto_655676_550x340-300x185.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" /></a></span></span></p>
<p align="JUSTIFY">di Valentina Tatti Tonni</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY">Si tratterebbe dell’ultimo provvedimento da approvare per la fine delle legislatura, in vista delle prossime elezioni. L’Ansa a metà novembre pose l’accento sul fatto che la legge potesse essere finita nel dimenticatoio del Palazzo, poiché se ne discute da cinque anni, senza che vi si sia trovata una soluzione unanime e democratica, ed è infatti di pochi giorni fa l’annuncio di una calendarizzazione in Senato. Accelerazione probabilmente avvenuta nell’istruttoria di lunedì scorso nel processo che vede imputato Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, accusato di aver accompagnato Dj Fabo in una clinica svizzera “con l’obiettivo di ricorrere al suicidio assistito”.</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><b>Tutti i risvolti della cronaca</b></span></span></p>
<p align="JUSTIFY">Anche lui quindi, Dj Fabo, insieme a Eluana Englaro e Piergiorgio Welby saranno metaforicamente in prima fila durante le votazioni parlamentari sulla legge. E’ proprio la moglie di Welby, Mina, a rispondere alle polemiche di questi giorni e all’uscita senz’altro infelice del leader della Lega Nord Matteo Salvini che aveva detto di occuparsi dei vivi e non dei morti: &#8220;Anche noi non ci occupiamo di morti: ci occupiamo di questi vivi che hanno ancora bisogno di aiuto, di assistenza, dello stato, affinché venga dato il supporto per avere il benessere fino alla fine” ha dichiarato la vedova.</p>
<p align="JUSTIFY">Tutte le decisioni dovrebbero propendere verso il bene universale del popolo, così come è la stessa linea politica a suggerire. Non sempre è così, viste le innumerevoli voci discordanti. Difatti, la Camera ha approvato la legge ad aprile scorso (con 326 voti a favore e 37 contrari) per poi transitare fino ad ora a Palazzo Madama. A votare contro era stato tutto il polo destro, dalla Lega Nord a Forza Italia, Ap e FdI e i gruppi cattolici per i quali il biotestamento equivale al suicidio assistito.</p>
<p align="JUSTIFY">Com’è noto su temi del genere non è raro che oltre all’opinione pubblica, si esprima anche il Papa, come è infatti accaduto in novembre. Il Papa ricordò, citandolo, un discorso che Pio XII rivolse 60 anni fa ad anestesisti e rianimatori in cui egli &#8220;affermò che non c&#8217;è obbligo di impiegare sempre tutti i mezzi terapeutici potenzialmente disponibili e che, in casi ben determinati, è lecito astenersene. È dunque moralmente lecito rinunciare all&#8217;applicazione di mezzi terapeutici, o sospenderli, quando il loro impiego non corrisponde a quel criterio etico e umanistico che verrà in seguito definito &#8216;proporzionalità delle cure&#8217;. L&#8217;aspetto peculiare di tale criterio è che prende in considerazione &#8216;il risultato che ci si può aspettare, tenuto conto delle condizioni dell&#8217;ammalato e delle sue forze fisiche e morali&#8217;. Consente quindi di giungere a una decisione che si qualifica moralmente come rinuncia all&#8221;accanimento terapeutico'&#8221;. Agire in questo modo secondo la Chiesa, significherebbe pertanto accettare di non poter impedire la morte rendendo lecita la decisione di sospendere le cure, accompagnando il normale decorso della vita verso la sua fine, ma senza per questo sopprimerla come invece fa l’eutanasia per cui il Pontefice non può trovarsi d’accordo.</p>
<p align="JUSTIFY">Il problema nato intorno al biotestamento dunque non sembra basarsi su un’argomentazione povera, anzi vi sono chiamate in causa molte obiezioni di tipo etico e morale e nelle quali la religione come le credenze personali giocano un ruolo per nulla marginale.</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><b>Eluana Englaro, una ragazza diventata caso nazionale</b></span></span></p>
<p align="JUSTIFY">Che il governo fosse spaccato in due era evidente già per il comportamento che attuò nei confronti di Eluana Englaro, quando tentò di varare un decreto per impedire al padre della ragazza di interrompere le cure. Eluana aveva avuto un incidente stradale nel 1992 e da allora, dopo un breve periodo di coma, era in stato vegetativo. Il padre, Beppino Englaro, a partire dal 1999 cominciò a chiedere per vie giudiziarie che alla figlia fosse dato il diritto di morire dignitosamente. La sentenza a conferma di tale possibilità, dopo vari rinvii e ricorsi, fu data nel 2008 dalla Corte d’Appello di Milano. A quel punto si scatenò l’inferno e tutti vollero dire la loro, non solo dire però, le intenzioni sembravano più che altro intimidatorie. Oltre alle manifestazioni contrarie e in favore, cominciò un altro tipo di accanimento, quello giudiziario: la Procura milanese presentò ricorso contro la sentenza della Corte di Appello, respinto; l’allora Ministro del Lavoro Maurizio Sacconi emanò un atto di indirizzo volto a vietare alle strutture sanitarie operanti all’interno del servizio sanitario nazionale l’interruzione dell’alimentazione e dell’idratazione alla paziente, con la minaccia che se non lo avessero fatto sarebbero state escluse dal SSN. Lo stesso giorno la segretaria dei Radicali Italiani Antonella Casu, il segretario dell’associazione Luca Coscioni, Marco Cappato e il segretario di Nessuno tocchi Caino, Sergio D’Elia, depositarono presso la Procura di Roma una denuncia contro Sacconi per violenza privata mediante minaccia. Persino la Corte Europea per i diritti dell’uomo fu interpellata dalle associazioni contrarie e decise respingendo tali richieste perché non “ricevibile” da parti terze che non fossero con Eluana parenti. Solo il 3 febbraio 2009 si poté attuare il protocollo reso disponibile dalla Corte di Appello di Milano, anche se nel pomeriggio di quello stesso giorno il Consiglio dei Ministri approvò un decreto legge per evitare la sospensione dei trattamenti. La procedura era già stata avviata la mattina in una clinica di Udine, la sua morte avvenne sei giorni dopo. La Procura di Trieste un mese dopo richiese un esame autoptico per determinare le reali cause del decesso che confermarono quelle ipotizzate, su regime di legalità, dalla Corte d’Appello di Milano. Ciò nonostante, la Procura di Udine aprì un fascicolo con l’ipotesi di omicidio aggravato inserendo nella lista degli indagati Beppino Englaro e tutta l’equipe medica che si occupò dell’attuazione del protocollo; l’inchiesta venne archiviata nel 2010, dopo che una perizia sull’encefalo confermò le condizioni irreversibili, sia del corpo che della mente, di Eluana Englaro.</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/12/untitled-1147.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-1" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-9928" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/12/untitled-1147.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="385" height="162" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/12/untitled-1147.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 385w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2017/12/untitled-1147-300x126.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 385px) 100vw, 385px" /></a></p>
<p align="JUSTIFY">Questa vicenda è emblematica della storia italiana, poiché denota una certa partecipazione da parte di due figure distinte e mai del tutto concordi: da una parte, l’opinione pubblica, nella veste di associazioni e partiti, dall’altra il governo, nella veste di Istituzione sulla quale ha preso il sopravvento la passione individuale ed è venuta meno quella visione trasversale e universale che una classe dirigente dovrebbe mantenere per preservare il proprio status.</p>
<p align="JUSTIFY">Queste storie, tutte insieme, fanno emergere prepotentemente una domanda. Poniamo di provare a metterci nei panni di coloro che votano e sono contrari all’approvazione della legge sul testamento biologico. In quale misura viene meno l’umanità non permettendo a una persona, le cui condizioni siano irreversibili, di evitargli cure e sofferenze?</p>
<p align="JUSTIFY">Staremo a vedere dunque quale sarà l’esito della maggioranza, il Senato ha infatti inserito in agenda la votazione per il prossimo 14 dicembre, nonostante le numerose proposte di modifica presentate.</p>
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		<title>Donna rom disabile: la Corte Ue dei Diritti dell&#8217;Uomo sospende lo sgombero</title>
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		<pubDate>Sun, 27 Mar 2016 07:37:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Roma, ex cartiera di via Salaria: la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ordina all’Italia di sospendere lo sgombero di una donna rom disabile e di sua figlia La Corte Europea per i Diritti dell’Uomo,&#46;&#46;&#46;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><b>Roma, ex cartiera di via Salaria: la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ordina all’Italia di sospendere lo sgombero di una donna rom disabile e di sua figlia</b></p>
<p><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2016/03/popolo-rom.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" rel="attachment wp-att-5540" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-5540" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2016/03/popolo-rom.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="popolo-rom" width="700" height="525" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2016/03/popolo-rom.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 700w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2016/03/popolo-rom-300x225.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></a></p>
<div></div>
<div></div>
<div>La Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, attraverso l’adozione di una misura di emergenza, <b>ha ordinato al Governo italiano di non procedere allo sgombero di una donna rom disabile e di sua figlia dalla ex cartiera di via Salaria,</b> a Roma, come disposto nelle scorse settimane dall’Amministrazione capitolina.</div>
<div>
<p>La decisione della Corte è giunta in seguito al ricorso sollevato dal nucleo familiare, supportato, nella circostanza, dal <b>Centro Europeo per i Diritti dei Rom </b>(ERRC), <b>Associazione 21 luglio</b>, <b>OsservAzione</b> e dagli avvocati <b>Salvatore Fachile</b> e <b>Loredana Leo</b> dell’ASGI.</p>
<p>Le due donne, insieme ad altri familiari, hanno vissuto per anni nel “centro di raccolta” per soli rom di via Salaria, una struttura – inaugurata e gestita dal Comune di Roma – in cui vivono attualmente 325 persone, esclusivamente rom, <b>segregate su base etnica</b> e i cui diritti umani sono costantemente violati.</p>
<p>Nelle scorse settimane, attraverso la notifica di fogli di dimissioni a decine di  famiglie del centro, il Comune di Roma aveva ordinato alle persone di abbandonare la struttura entro il 28 marzo, <b>senza però fornire loro alcuna alternativa abitativa adeguata</b>, lasciandole di fatto per strada, aumentandone la vulnerabilità e interrompendo irrimediabilmente la frequenza scolastica dei minori.</p>
<p>La Corte Europea per i Diritti dell’Uomo può indicare “misure ad interim” in casi di emergenze, in modo da fermare un “rischio imminente di danno irreparabile”. La Corte solitamente adotta tali misure solo per evitare che persone vengano espulse dall’Europa verso Paesi nei quali rischiano maltrattamenti. La Corte, sempre più di frequente, riceve richieste di adozione di misure ad interim per fermare sgomberi, ma si limita a farlo solo in particolari circostanze.</p>
<p>Vittime di violazioni di diritti umani possono rivolgersi alla Corte Europea solo se non dispongono di mezzi efficaci per fare ricorso davanti ai tribunali nazionali. <b>Le due donne rom autrici dell’azione hanno, con successo, dimostrato che i tribunali italiani non hanno fornito loro mezzi efficaci per fronteggiare il rischio dello sgombero</b>.</p>
<p>Associazione 21 luglio accoglie con grande soddisfazione la decisione della Corte Europea e auspica che il Comune di Roma possa coglierne l’importanza per <b>fermare l’espulsione anche delle altre persone che vivono nella struttura di via Salaria</b> e che rischiano di essere rese ulteriormente vulnerabili.</p>
<p><b>Certa della necessità di superare una struttura segregante</b> e che viola i diritti umani dei rom accolti, Associazione 21 luglio esorta l’Amministrazione capitolina a individuare soluzioni alternative adeguate per le famiglie. Sarebbe importante che il Comune valutasse la <b>riconversione dei 4 milioni di euro </b>&#8211; impegnati da Determina Dirigenziale del 15 marzo 2016 per l’apertura di nuove strutture segreganti e discriminatorie per soli rom &#8211; in progetti di inclusione abitativa e lavorativa che vadano ad iniziale vantaggio delle 325 persone attualmente accolte nella struttura di via Salaria.</p>
<p>Il Presidente di ERRC, <b>Dorde Jovanovic</b>, ha dichiarato: «Il fatto che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo abbia deciso di intervenire in modo così eccezionale dimostra quanto la situazione italiana sia fuori controllo. I rom sono relegati in alloggi segreganti, da cui poi vengono cacciati via con pochissimo preavviso e senza nessun aiuto. L&#8217;umiliazione della segregazione razziale è dunque aggravata dalla perenne minaccia di essere lasciati da un momento all’altro per strada. Tutto ciò viola gli impegni assunti dall’Italia a livello europeo a fine di garantire un trattamento egualitario dei rom».</p>
</div>
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		<title>“Stay human, Africa!”: Terrorismo in Costa d’Avorio</title>
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		<pubDate>Sat, 19 Mar 2016 08:11:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Care amiche e cari amici, la rubrica “Stay human, Africa!”, a partire dal post odierno, sarà accompagnata dalle vignette di &#8220;La Carruski”: 26 anni,diplomata alla Scuola d&#8217;arte applicata del Castello sforzesco a Milano, guarda&#46;&#46;&#46;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Care amiche e cari amici, </span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">la rubrica “Stay human, Africa!”, a partire dal post odierno, sarà accompagnata dalle vignette di </span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">&#8220;La Carruski”: 26 anni,diplomata alla Scuola d&#8217;arte applicata del Castello sforzesco a Milano,<br />
guarda un sacco di film, legge molti fumetti (maddai?) e adora mangiare.<br />
Ah gia&#8217; dimenticavo che per avere qualche soldino da sperperare svolge un normalissimo lavoro da impiegata.<br />
Potete trovarla su facebook :</span></span><span style="color: #000080;"><span lang="zxx"><u><a href="http://wwww.facebook.com/lacarruski?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> wwww.facebook.com/lacarruski</span></span></a></u></span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> e su instagram.:</span></span><span style="color: #000080;"><span lang="zxx"><u><a href="http://instagram.com/lacarruski?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> instagram.com/lacarruski</span></span></a></u></span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">&#8220;</span></span></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><strong>“<span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Stay human, Africa!”: Terrorismo in Costa d’Avorio</span></span></strong></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">di Veronica Tedeschi</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Uno di quegli Stati che non meritava tutto questo, che si stava rialzando dalle politiche xenofobe di un ex presidente pazzo. Uno Stato che merita la solidarietà mondiale, ma che non la avrà.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><a name="_GoBack"></a><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Queste parole riecheggiano nella mia testa da giorni ormai, esattamente dal 13 marzo quando un commando di uomini armati ha fatto incursione in tre resort turistici, sparando e urlando sulla spiaggia di Grand Bassam, cittadina costiera di 80mila abitanti a 40 km da Abidjan, capitale della Costa D’avorio.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">L’attentato porta con sè le stesse caratteristiche degli ultimi attentati che stanno interessando tutte le nostre terre: uomini armati, senza scrupolo, che puntualmente urlano “Allah Akbar” (Dio è grande).</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Con molta probabilità lo scopo dell’attentato era colpire occidentali e americani presenti nel resort e così è stato, ad oggi le vittime sono 18.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">I primi coinvolti in questa triste faccenda sono, appunto, 18 esseri umani che, in maniera del tutto spensierata, si stavano godendo la loro vacanza, magari tanto sognata e sudata dopo un anno di sacrifici e che hanno trovato la morte improvvisamente, senza che fosse spiegato loro il perchè. La diciannovesima vittima è la Costa D’Avorio che sicuramente risentirà economicamente e politicamente di questo attentato.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">L’attuale presidente della Costa d’Avorio, Ouattara, ha condannato l’accaduto e si è subito reso disponibile per supportare le famiglie delle vittime. Ouattara, eletto faticosamente nel 2010, ha avuto la conferma del suo mandato anche nelle elezioni dell’ottobre 2015 con l’approvazione dell’84% della popolazione.   <a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2016/03/untitled-231.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" rel="attachment wp-att-5482" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class=" wp-image-5482 alignright" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2016/03/untitled-231.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="untitled (231)" width="406" height="402" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2016/03/untitled-231.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 506w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2016/03/untitled-231-150x150.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 150w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2016/03/untitled-231-300x298.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 406px) 100vw, 406px" /></a></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Il suo predecessore, Gbagbo, non accettò di essere sconfitto e organizzò una serie di violenze post elettorali che portarono alla morte di 3 mila persone. La popolazione non aveva nessuna intenzione di riconfermare Gbagbo visto il suo disinteresse per il benessere dei cittadini e viste le politiche xenofobe che caratterizzarono il suo governo e portarono l’intero Paese ad affrontare continui disagi e violenze.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">La presenza di Ouattara in quel momento rappresentava per tutti una boccata di aria fresca, il Paese finalmente si stava rialzando e anche la giustizia stava facendo il suo corso.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Simone Ehivet Gbabo, moglie dell’ex presidente, fu condannata a 20 anni di carcere per il suo ruolo durante le violenze post elettorali del 2010, con l’accusa di attentato alla sicurezza dello Stato per la formazione di milizie armate e xenofobia.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Laurent Gbabo, rimase in attesa di giudizio fino al 28 gennaio 2016, giorno in cui è iniziato il processo contro di lui davanti alla Corte Penale Internazionale con l’accusa di aver commesso crimini contro l’umanità.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Ouattara, eletto tramite voto regolare e trasparente, è stato invece l’artefice del processo di pace e del boom economico del Paese, avvenuto pochi mesi dopo la sua elezione. Gli investitori di cacao, maggior risorsa economica del territorio, furono rassicurati e l’economica ricominciò a girare.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Gli attacchi terroristici di pochi giorni fa, con molta probabilità, influiranno negativamente sull’apparato turistico del Paese; la popolazione ne è consapevole ma crede ancora nel suo Presidente che in passato l&#8217; ha già salvata una volta e che, si spera, lo faccia una seconda.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2016/03/untitled-232.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" rel="attachment wp-att-5483" data-rel="lightbox-image-1" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-5483" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2016/03/untitled-232.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="untitled (232)" width="466" height="502" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2016/03/untitled-232.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 466w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2016/03/untitled-232-278x300.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 278w" sizes="(max-width: 466px) 100vw, 466px" /></a></p>
<p align="JUSTIFY">
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			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Stay human: Africa!&#8221; : Il sistema africano di tutela dei diritti umani</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2016 10:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[Stay Human Africa]]></category>
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		<category><![CDATA[tribunale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>di Veronica Tedeschi &#160; &#160; Strumento: Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli Entrata in vigore: 21 ottobre 1986 Ratifica: 54 Stati (Tutti gli Statii tranne Marocco e Sud Sudan) Controllo della Carta:&#46;&#46;&#46;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">di Veronica Tedeschi</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Strumento: </span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli</b></span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Entrata in vigore: </span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>21 ottobre</b></span></span> <span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>1986</b></span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Ratifica: </span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>54 Stati</b></span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;"> (Tutti gli Statii tranne Marocco e Sud Sudan)</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Controllo della Carta: </span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli</b></span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Entrata in vigore: </span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>1998</b></span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Ratifica del protocollo: </span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>27 Stati</b></span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Accesso alla Corte</span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>: 5 Stati</b></span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Sentenze emesse</span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>: 0</b></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2016/03/untitled-217.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" rel="attachment wp-att-5379" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-5379" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2016/03/untitled-217.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="untitled (217)" width="516" height="502" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2016/03/untitled-217.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 516w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2016/03/untitled-217-300x292.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 516px) 100vw, 516px" /></a></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Per raccontare l’evoluzione e l’attualità del sistema africano di tutela dei diritti umani bisogna partire da due considerazioni critiche. La prima è la scarsa efficacia del sistema africano nella tutela dei diritti fondamentali, infatti solo cinque paesi hanno accettato che individui e organizzazioni internazionali possano avere accesso diretto alla Corte africana dei diritti dell’uomo. La Corte africana non ha ancora emanato </span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>nessuna sentenza di condanna</i></span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;"> nei confronti di nessuno Stato africano (a differenza della Corte europea che è oberata di sentenze da scrivere). </span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">La seconda considerazione si basa sulla non effettività di questo sistema per la tutela dei diritti umani nei confronti delle sovranità degli Stati africani. Infatti, questo sistema non si limita ad affermare e tutelare i diritti a carattere individuale ma è un sistema diretto a dare tutela anche ai diritti collettivi (è l’unico sistema che tutela, per esempio, il diritto ad un ambiente soddisfacente).</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">In questo senso, la carta africana è molto ricca normativamente, non si limita ad affermare diritti civili e politici ma anche quelli economici, sociali e culturali; diritti pienamente giustiziabili al pari dei diritti individuali. Bisogna, però, specificare che i diritti collettivi qui contenuti, non sono in competizione con i diritti individuali, nonostante la protezione del collettivo garantisca una maggiore tutela nel contesto africano, vista la sua storia e le sue vicissitudini.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Fatta questa panoramica iniziale proviamo ad approfondire le motivazioni di una così importante </span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>scarsa effettività. </i></span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Partendo dalla sua approvazione, la Carta africana – in vigore dal 1986 – prevedeva un sistema di controllo basato su una Commissione africana dei diritti dell’uomo e dei popoli; gli Stati africani, però, non erano pronti ad accettare un’autorità che potesse interferire nella loro sovranità, che potesse addirittura condannarli. La Commissione era un organo d controllo formato da esterni che emettevano decisioni non vincolanti. Era prevista la possibilità di presentare reclami individuali ma, prima di poter analizzare il caso, era necessario il “benestante” dei capi di stato e di governo. Questa clausola alla quale dovette sottostare la Commissione nei suoi primi anni di vita, si esplicava in un non corretto utilizzo dei ricorsi alla Commissione che, vincolati sempre dalla politica degli Stati, non finivano mai ad emettere una condanna.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Dal 1995 la situazione mutò leggermente e la Commissione africana riuscì ad entrare nel merito dei reclami senza dover attendere il placed politico.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Passato questo ostacolo era necessario pensare ad un altro punto critico: la Commissione emetteva decisioni non vincolanti, era necessario porre rimedio a questo ostacolo considerato lo scarso effetto che stava avendo. Per tale motivo nel 1998 fu adottato un protocollo aggiuntivo alla Carta diretto alla creazione di una Corte africana dei diritti dell’uomo e de popoli con la prospettiva di allineare il sistema africano di protezione ai sistemi europeo e interamericano. </span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Nel 2008, infine, gli organi politici dell’Unione Africana, decisero di fondere l’istituente Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli con la Corte di Giustizia dell’Unione Africana. La motivazione ricadde sulla povertà del continente africano, il quale non poteva </span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>di certo</i></span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;"> permettersi il lusso di due tribunali. </span></span></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2016/03/untitled-216.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" rel="attachment wp-att-5380" data-rel="lightbox-image-1" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-5380" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2016/03/untitled-216.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="untitled (216)" width="635" height="287" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2016/03/untitled-216.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 635w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2016/03/untitled-216-300x136.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 635px) 100vw, 635px" /></a></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Quello che sfuggì, o che non fu considerato, è la diversa natura dei due tribunali, nati per giudicare comportamenti e soggetti diversi; fonderli è equivalso ad azzerare la loro autenticità e, in un certo senso, tornare indietro nella storia di continente che, dopo anni di lotte e sofferenze, aveva pensato ad uno strumento che tutelasse </span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>esclusivamente</i></span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;"> i diritti umani.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Inoltre, il Protocollo del 2008, non ancora in vigore, che opera la fusione tra la Corte di giustizia dell’Unione africana da una parte e la Corte africana dei diritti dell’uomo e dei Popoli dall’altra parte in un’unica Corte denominata </span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>Corte africana di giustizia e dei diritti dell’uomo</i></span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;"> riproduce l’esigenza della previa dichiarazione da parte degli Stati per l’accoglimento delle richieste individuali e quelle provenienti dalle ONG. Se non abbondano le dichiarazioni statali c’è da temere che la Corte sia un apparato di giustizia per gli Stati e non per gli individui.</span></span></p>
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		<title>Lettera per il riconoscimento dello Stato di Palestina</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 07:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[arabi]]></category>
		<category><![CDATA[associazione]]></category>
		<category><![CDATA[comunità]]></category>
		<category><![CDATA[Corte]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo]]></category>
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		<category><![CDATA[Isla]]></category>
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		<category><![CDATA[Palestina]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Religione]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[terrorismo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In questo momento, in cui l&#8217;Europa è sotto shock e la comunità musulmana non violenta è sotto processo per gli atti di terrorismo in Francia, vi ricordiamo che in Palestina c&#8217;è un popolo sotto&#46;&#46;&#46;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>
In questo momento, in cui l&#8217;Europa<br />
è sotto shock e la comunità musulmana non violenta è sotto<br />
processo per gli atti di terrorismo in Francia, vi ricordiamo che in<br />
Palestina c&#8217;è un popolo sotto assedio. Sarebbe importante un<br />
intervento della comunità internazionale, e dell&#8217;Italia, per<br />
iniziare a risolvere davvero la situazione, un passo (dopo tanti<br />
fallimenti)   per riavviare un dialogo interreligioso e geopolitico.<br />
Per questo ripubblichiamo la lettera che Rete della Pace, Rete<br />
italiana disarmo e Sbilanciamoci! hanno scritto ai rappresentanti del<br />
governo italiano per chiedere il riconoscimento dello Stato di<br />
Palestina.</p>
<p>Inoltre: pochi giorni fa, il  <strong>2<br />
gennaio 2015, </strong>la<br />
Palestina ha finalizzato le procedure per accedere allo Statuto di<br />
Roma, trattato che istituisce la <strong>Corte<br />
penale internazionale</strong><br />
(CPI), primo tribunale internazionale permanente incaricato di<br />
perseguire gli individui responsabili di crimini internazionali.</p>
<p></p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2015/01/palestine-state.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img border="0" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2015/01/palestine-state.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" /></a></div>
<div align="LEFT">
Roma 14 novembre 2014</div>
<p></p>
<div align="JUSTIFY">
E’ con profonda<br />
determinazione e convinzione di essere nel giusto, e di agire per la<br />
giustizia che chiediamo al nostro Governo di riconoscere lo Stato di<br />
Palestina, così come hanno già fatto 134 paesi nel mondo ed in<br />
Europa da ultima la Svezia.</div>
<p></p>
<div align="JUSTIFY">
L’Italia<br />
nell’Assemblea delle Nazioni Unite ha votato a favore della<br />
risoluzione per l’ammissione della Palestina quale Stato membro<br />
osservatore, si tratta ora di essere coerenti e di rendere effettiva<br />
quella decisione: l’Italia dichiari il riconoscimento dello Stato<br />
di Palestina.</div>
<p></p>
<div align="JUSTIFY">
Lo hanno chiesto<br />
anche 636 autorevoli esponenti della Società Israeliana in una<br />
lettera pubblicata sul giornale quotidiano Haaretz, lo ha chiesto<br />
direttamente all’Italia, Yael Dayan, figlia del generale Moshe<br />
Dayan ed importante voce della politica israeliana.</div>
<p></p>
<div align="JUSTIFY">
E’ dal 1980 che<br />
l’Unione Europea afferma che la soluzione a questo cruciale<br />
conflitto sia quella di arrivare a “due popoli e due stati”, ma<br />
quello che abbiamo visto finora è solo la crescita della<br />
colonizzazione dei territori palestinesi occupati dal 1967 da parte<br />
di Israele. Il 15 Novembre del 1988 con la dichiarazione<br />
d’indipendenza della Palestina, i palestinesi hanno riconosciuto lo<br />
Stato d’Israele ed accettato che il loro stato sorgesse solo sul<br />
22% del territorio storico palestinese, quello dei territori occupati<br />
del 1967. Israele non ha invece ancora riconosciuto lo Stato di<br />
Palestina e neppure i propri confini.</div>
<p></p>
<div align="JUSTIFY">
La motivazione che<br />
viene addotta da diversi rappresentanti politici per il non<br />
riconoscimento è che questo nuocerebbe ai negoziati, ma noi pensiamo<br />
esattamente l’opposto; i negoziati saranno ritenuti necessari da<br />
Israele nella misura in cui la comunità internazionale mostrasse,<br />
con il riconoscimento dello Stato di Palestina seppur atto simbolico,<br />
il suo deciso e chiaro impegno per il rispetto della legalità e per<br />
la soluzione politica del conflitto nel quadro delle risoluzioni<br />
delle Nazioni Unite e dei “due popoli, due stati”.</div>
<p></p>
<div align="JUSTIFY">
Per chi dice che il<br />
riconoscimento dello Stato di Palestina sarebbe un gesto unilaterale,<br />
vorremmo ricordare che lo fu anche il riconoscimento e l’ammissione<br />
all’Onu dello Stato di Israele.</div>
<p></p>
<div align="JUSTIFY">
Ci auguriamo e<br />
chiediamo che il nostro governo sappia agire con onestà e coraggio<br />
oltre che rispetto per la giustizia e la legalità Internazionale,<br />
riconoscendo lo Stato di Palestina, per la pace e per la sicurezza<br />
dei palestinesi e degli israeliani.</div>
<p>
Per aderire e portare avanti questo<br />
appello:</p>
<ul>
<li>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
Scaricate<br />
 il <u><a href="http://www.qcodemag.it/wp-content/uploads/2014/12/Dichiarazione_Riconoscimento_Stato_Palestina.doc?utm_source=rss&utm_medium=rss">modello<br />
 di lettera da inviare al presidente del Consiglio dei Ministri</a></u><br />
 (centromessaggi@governo.it) al Ministro degli Affari Esteri e della<br />
 Cooperazione Internazionale Paolo Gentiloni<br />
 (segreteriaministro.gentiloni@esteri.it) a nome di associazioni,<br />
 circoli, comitati, parrocchie e giunte comunali. In copia sarebbe<br />
 bene mettere:  i Parlamentari per la Pace<br />
 (parlamentariperlapace@gmail.com) e Rete della pace<br />
 (segreteria@retedellapace.it).
 </div>
<li>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
Firmate<br />
 la petizione on line di LiberaTva: <u><a href="https://www.change.org/p/l-italia-riconosca-lo-stato-di-palestina?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank">L’Italia<br />
 riconosca lo Stato di Palestina</a></u></div>
<li>Diffondete la campagna on line<br />
 con l’hashtag <strong>#Italy4Palestine</strong></p>
</li>
</li>
</li>
</ul>
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]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Su carceri e tortura</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2014 04:30:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Ringraziamo Patrizio Gonnella che ci permette di pubblicare questo suo testo già uscito sul suo blog di Micromega. Nel 1948 è stata firmata solennemente da tutti gli Stati la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo&#46;&#46;&#46;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ringraziamo Patrizio Gonnella che<br />
ci permette di pubblicare questo suo testo già uscito sul suo blog<br />
di Micromega.<br />
</p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2014/08/r-CARCERE-large570.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" border="0" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2014/08/r-CARCERE-large570.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" height="133" width="320" /></a></div>
<p>Nel 1948 è stata firmata<br />
solennemente da tutti gli Stati la Dichiarazione Universale dei<br />
Diritti dell’Uomo L’articolo 5 afferma che: «Nessun individuo<br />
potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o punizioni<br />
crudeli, inumani o degradanti». Il termine ricompare all’articolo<br />
3 delle quattro convenzioni di Ginevra del 1949 sul trattamento dei<br />
prigionieri di guerra, cuore del diritto umanitario post-bellico. Il<br />
divieto è assoluto essendo assoluta la intangibilità della dignità<br />
umana. <br />Assolutezza ribadita dal Patto sui diritti civili e<br />
politici del 1966 delle Nazioni Unite il cui articolo 7 afferma che:<br />
«nessuno può essere sottoposto alla tortura, né a punizioni o<br />
trattamenti crudeli o degradanti, in particolare, nessuno può essere<br />
sottoposto, senza il suo libero consenso, a un esperimento medico e<br />
scientifico». Il successivo articolo 10 a sua volta afferma che:<br />
«Tutte le persone private della libertà devono essere trattate<br />
umanamente e con il rispetto dovuto alla dignità inerente all’essere<br />
umano». <br />Nel 1975 sempre in sede Onu viene promulgata la<br />
Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone contro la tortura<br />
e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti. All’articolo 2<br />
si afferma perentoriamente che tutti gli atti di tortura<br />
costituiscono una offesa alla dignità umana. All’articolo 7 gli<br />
Stati membri dell’Onu sono invitati a prevedere al loro interno il<br />
delitto specifico di tortura. Una Dichiarazione nel diritto<br />
internazionale, però, è un atto privo di effetti vincolanti.<br />
Implica per gli Stati solo una doverosità morale. <br />Nel 1984 viene<br />
adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite la Convenzione<br />
contro la tortura e altre pene o trattamenti inumani, crudeli o<br />
degradanti. In questo caso la Convenzione, essendo un Trattato,<br />
vincola chi vi aderisce. E questo Trattato vincola ben 151 Paesi,<br />
quasi tutto il globo. L’articolo 1 della Convenzione del 1984 così<br />
definisce la tortura: «Ai fini della presente Convenzione, il<br />
termine ‘tortura’ designa qualsiasi atto con il quale sono<br />
inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o<br />
psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza<br />
persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o<br />
una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di<br />
intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od<br />
esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro<br />
motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale<br />
dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o<br />
da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua<br />
istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale<br />
termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti<br />
unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse<br />
provocate». <br />La tortura così come definita in sede Onu si<br />
compone dei seguenti quattro elementi: l’inflizione di una acuta<br />
sofferenza fisica e/o psichica, la responsabilità diretta di un<br />
funzionario dell’apparato pubblico, la non liceità della sanzione,<br />
la intenzionalità. E’ questa l’unica definizione di tortura<br />
universalmente riconosciuta. <br />Il Consiglio di Sicurezza delle<br />
Nazioni Unite dà vita negli anni 1993 e 1994 al Tribunale penale<br />
internazionale per la ex Jugoslavia (TPIJ) e al Tribunale penale<br />
internazionale per il Ruanda (TPIR). Il contributo delle Corti ad hoc<br />
è stato comunque significativo per segnare la universalità della<br />
proibizione della tortura e la sua cogenza. La norma che vieta la<br />
tortura è ritenuta disposizione di natura consuetudinaria con radici<br />
lontane nel tempo e diffuse nello spazio. Nel caso Furundzija il<br />
TPIJ, proprio partendo dalla considerazione che la proibizione della<br />
tortura fosse norma di ius cogens, è giunto a sostenere una<br />
responsabilità diretta dello Stato nel caso di mancato adeguamento<br />
interno agli obblighi punitivi internazionalmente imposti.<br />Nel<br />
1998 a Roma viene firmato lo Statuto della Corte Penale<br />
Internazionale. Vincola gli Stati che ratificano il relativo Trattato<br />
internazionale. Non più quindi una Corte ad hoc nata per giudicare<br />
crimini avvenuti in un dato contesto geografico prima della nascita<br />
della Corte stessa, bensì un tribunale permanente posto a protezione<br />
giudiziaria universale dei diritti umani. Tra i crimini contro<br />
l’umanità che la Corte deve perseguire vi è la tortura. Nel<br />
dicembre del 2002 viene elaborato e posto alla firma degli Stati il<br />
Protocollo Opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura che<br />
prevede un meccanismo universale<br />
di controllo dei luoghi di detenzione. </p>
<p>Anche l’Europa vieta<br />
la tortura. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti<br />
dell’uomo e delle libertà del 1950 all’articolo 3 afferma<br />
perentoriamente che: «nessuno può essere sottoposto a tortura o a<br />
pene o trattamenti inumani o degradanti». Il successivo articolo 15<br />
sancisce che tale norma non trova eccezione neanche in caso di<br />
guerra. (Brani tratti da un mio libro del 2012, La tortura in Italia,<br />
ed. Derive Approdi).</p>
<p>In Italia la tortura non è ancora un<br />
reato. È inaccettabile, grave, vergognoso. La Camera sta discutendo<br />
un testo pieno di contraddizioni approvato dal Senato. In autunno<br />
andremo sotto il giudizio del Consiglio dei diritti umani delle<br />
Nazioni Unite. Chissà se per allora ci sarà uno scatto di reni<br />
delle forze politiche democratiche nel nome della dignità.</p>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
Lo Stato<br />
risponde della tortura dei suoi ufficiali se non ha il divieto nella<br />
sua legislazione. <br />Nel 1998 a Roma viene firmato lo Statuto della<br />
Corte Penale Internazionale. Vincola gli Stati che ratificano il<br />
relativo Trattato internazionale. Non più quindi una Corte ad hoc<br />
nata per giudicare crimini avvenuti in un dato contesto geografico<br />
prima della nascita della Corte stessa, bensì un tribunale<br />
permanente posto a protezione giudiziaria universale dei diritti<br />
umani. Tra i crimini contro l’umanità che la Corte deve perseguire<br />
vi è la tortura. Nel dicembre del 2002 viene elaborato e posto alla<br />
firma degli Stati il Protocollo Opzionale alla Convenzione Onu contro<br />
la tortura che prevede un meccanismo universale di controllo dei<br />
luoghi di detenzione.
</div>
<p>
<a href="https://www.blogger.com/null?utm_source=rss&utm_medium=rss" name="%3Azh"></a>Anche l’Europa<br />
vieta la tortura. La Convenzione europea per la salvaguardia dei<br />
diritti dell’uomo e delle libertà del 1950 all’articolo 3<br />
afferma perentoriamente che: «nessuno può essere sottoposto a<br />
tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti». Il successivo<br />
articolo 15 sancisce che tale norma non trova eccezione neanche in<br />
caso di guerra. (Brani tratti da un mio libro del 2012, La tortura in<br />
Italia, ed. Derive Approdi).<br />In Italia la tortura non è ancora un<br />
reato. È inaccettabile, grave, vergognoso. La Camera sta discutendo<br />
un testo pieno di contraddizioni approvato dal Senato. In autunno<br />
andremo sotto il giudizio del Consiglio dei diritti umani delle<br />
Nazioni Unite. Chissà se per allora ci sarà uno scatto di reni<br />
delle forze politiche democratiche nel nome della dignità.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2014/08/22/su-carceri-e-tortura/">Su carceri e tortura</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
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