<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dottrina Archives - Per I Diritti Umani</title>
	<atom:link href="https://www.peridirittiumani.com/tag/dottrina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.peridirittiumani.com/tag/dottrina/</link>
	<description>Periodico nazionale iscritto presso il tribunale di Milano n. 170 del 30/05/2018</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jul 2019 08:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>

<image>
	<url>https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/02/cropped-peridirittiumani_logodef-150x150.jpg</url>
	<title>dottrina Archives - Per I Diritti Umani</title>
	<link>https://www.peridirittiumani.com/tag/dottrina/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>﻿La dottrina della “Responsabilità di Proteggere”: tra Diritto e Politica</title>
		<link>https://www.peridirittiumani.com/2019/07/04/%ef%bb%bfla-dottrina-della-responsabilita-di-proteggere-tra-diritto-e-politica/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss</link>
					<comments>https://www.peridirittiumani.com/2019/07/04/%ef%bb%bfla-dottrina-della-responsabilita-di-proteggere-tra-diritto-e-politica/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2019 08:32:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[#peridirittiumani.com]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[articolo]]></category>
		<category><![CDATA[associazione]]></category>
		<category><![CDATA[conflitti]]></category>
		<category><![CDATA[crimini]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[dirittiumani]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
		<category><![CDATA[dottrina]]></category>
		<category><![CDATA[genocidio]]></category>
		<category><![CDATA[geopolitica]]></category>
		<category><![CDATA[giornale]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[norme]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[popolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[protezione]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sovranità]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Stato]]></category>
		<category><![CDATA[trattati]]></category>
		<category><![CDATA[umanità]]></category>
		<category><![CDATA[violazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peridirittiumani.com/?p=12734</guid>

					<description><![CDATA[<p>L Un Milestone e un’Incertezza di Nicole Fraccaroli Uno degli sviluppi più importanti della politica mondiale nell&#8217;ultimo decennio è stata la diffusione delle idee gemelle secondo le quali la sovranità dello Stato derivi da&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2019/07/04/%ef%bb%bfla-dottrina-della-responsabilita-di-proteggere-tra-diritto-e-politica/">﻿La dottrina della “Responsabilità di Proteggere”: tra Diritto e Politica</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>L</strong></p>



<p><strong>Un Milestone e un’Incertezza</strong></p>



<p>di Nicole Fraccaroli</p>



<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" width="1024" height="585" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/07/rtp-1024x585.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-12735" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/07/rtp-1024x585.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/07/rtp-300x171.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/07/rtp-768x439.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/07/rtp.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 1090w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>Uno
degli sviluppi più importanti della politica mondiale nell&#8217;ultimo
decennio è stata la diffusione delle idee gemelle secondo le quali
la sovranità dello Stato derivi da responsabilità, interne e
internazionali, e che esista una responsabilità globale per
proteggere le persone minacciate da crimini di atrocità di massa. Il
rapporto del 2001 della Commissione Internazionale per l&#8217;Intervento e
la Sovranità Statale (ICISS) intitolato &#8220;La responsabilità di
proteggere&#8221; (RTP) ha messo queste idee in circolazione attiva e
le risoluzioni delle Nazioni Unite (ONU) nel 2005, in occasione del
sessantesimo anniversario dell&#8217;istituzione delle Nazioni Unite, hanno
dato alla dottrina ulteriore sostanza. Infatti, in base al Documento
Finale del 2005, lo Stato ha la principale responsabilità per la
protezione delle popolazioni dalle atrocità di massa come genocidio,
crimini di guerra, crimini contro l’umanità e pulizia etnica; la
Comunità Internazionale ha la responsabilità di assistere gli Stati
nell’adempiere a questa responsabilità; la Comunità
Internazionale dovrebbe usare appropriati mezzi diplomatici,
umanitari e altri mezzi pacifici per proteggere le popolazioni da
questi crimini. Qualora uno Stato non riesce a proteggere le sue
popolazioni o è l’autore di crimini (manca di possibilità o
volontà), la Comunità Internazionale deve essere preparata a
prendere misure più forti, incluso l’uso collettivo della forza
attraverso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 
</p>



<p>
Nondimeno, la dottrina rimane sotto-teorizzata e debolmente correlata
agli attuali corpi teorici interessati alla natura e ai fondamenti
dell&#8217;ordine politico e internazionale.</p>



<p>Da
una parte, una dottrina che potrebbe assumere la forma di un
principio in evoluzione per modellare il diritto internazionale;
d&#8217;altra parte, le sue implicazioni per quanto riguarda la sua
adeguatezza e la legittimità degli Stati sono state continuamente
messe in discussione da interessi nazionali e geopolitici.</p>



<p>Nei
seguenti passaggi distinguerò, in primo luogo, le caratteristiche
legali di RTP, cercando di indagare sulla sua natura controversa e
sulla possibilità di derivare sviluppi futuri. In secondo luogo,
analizzerò alcune minacce che non consentono alla dottrina di
funzionare come uno strumento adeguato del &#8220;<em>never
again</em>&#8221; (mai più crimini
internazionali).</p>



<p>L&#8217;Assemblea
Generale delle Nazioni Unite ha adottato il documento finale del 2005
che fa riferimento alla RTP attraverso una risoluzione, e
quest’ultima riflette una raccomandazione non vincolante agli
Stati. Anche se non giuridicamente vincolante, una risoluzione
dell&#8217;Assemblea Generale include dichiarazioni normative che possono
portare allo sviluppo di trattati internazionali, concentrandosi sui
principi per gli accordi futuri. Leggendo i paragrafi del documento
RTP, è evidente che la cornice del possibile contenuto giuridico
deriva dai riferimenti agli obblighi internazionali esistenti. In
realtà, il rapporto del 2009 &#8220;Implementare la responsabilità
di proteggere&#8221;, afferma che le disposizioni fondanti della
dottrina sono &#8220;strettamente integrate nel diritto internazionale
consuetudinario e basate su precedenti trattati&#8221;.</p>



<p>Di
solito viene percepita come pericolosa la codificazione di
un&#8217;eccezione legittimata umanitaria al divieto relativo all&#8217;uso della
forza, che richiede agli Stati di fare uso di giustificazioni
umanitarie per atti militari. Ci sono due aspetti principali che
indeboliscono la forza legale dell’RTP: non è stato trovato alcun
accordo sui criteri codificati per l&#8217;intervento, e questo lascia
aperto l&#8217;uso dei parametri della forza alla determinazione politica.
Un altro aspetto limitativo è quello che riguarda l&#8217;assenza, in
qualsiasi documento RTP, della questione relativa alle conseguenze
nel caso in cui la comunità internazionale non agisca. Il documento
finale non esprime il dovere di agire, dimostrato dall&#8217;azione &#8220;caso
per caso&#8221; su cui si fonda la dottrina.</p>



<p>Vorrei
sottolineare che, dal momento in cui la responsabilità di proteggere
da genocidio, crimini di guerra, crimini contro l&#8217;umanità e pulizia
etnica è radicata nella legge esistente, la sua violazione dovrebbe
scatenare reazioni simili a quelle che si verificano per le
violazioni dello <em>jus cogens</em>;
in conformità con gli obblighi per lo Stato invischiato nei crimini
di fermarsi, e per gli altri Stati a cooperare per porre fine a tali
violazioni. L&#8217;incertezza legata alle conseguenze di non conformità,
lascia dubbi sul fatto che l&#8217;RTP sia una <em>hard
norm</em> o meno. Ne consegue che l’RTP
è ancora in una fase precoce del suo percorso normativo. Se le
pratiche degli Stati fossero fondate su un continuum di azioni
dirette a prevenire e fermare le atrocità di massa, e si creerebbero
le opinioni giuridiche, l’RTP potrebbe infine emergere come norma
nel diritto internazionale consuetudinario. Ciò significa che
l&#8217;implementazione farebbe una sostanziale differenza.</p>



<p>Durante
il discorso pronunciato all&#8217;Assemblea Generale delle Nazioni Unite
dal primo ministro canadese Paul Martin nel settembre 2004, Martin ha
sottolineato che &#8220;la responsabilità di proteggere non è una
licenza per l&#8217;intervento; è un garante internazionale della
responsabilità politica &#8220;. Martin ha chiesto al Consiglio di
sicurezza di &#8220;stabilire nuove soglie per quando la comunità
internazionale giudicherà che le popolazioni civili affrontano
minacce estreme&#8221;. Il ruolo dell&#8217;RTP incluso nel Documento del
Vertice mondiale del 2005 è stato deliberatamente limitato: la
riaffermazione dell&#8217;esclusività del processo decisionale del
Consiglio di Sicurezza dell’ONU; l&#8217;uso di un linguaggio non
impegnativo come &#8220;caso per caso&#8221; e la sostituzione della
soglia ICISS di &#8220;popolazione gravemente danneggiata&#8221; con
&#8220;genocidio, crimini di guerra, pulizia etnica e crimini contro
l&#8217;umanità&#8221;. 
</p>



<p>Poiché
i trattati sui diritti umani non avevano creato un vero obbligo
legale per la comunità internazionale e i suoi Stati membri di
garantire la protezione dei diritti umani; l&#8217;adozione della RTP è
stata una via di mezzo tra stabilire un vero obbligo di intervento e
uno <em>status quo</em>
normativo. Tuttavia, quando l&#8217;RTP comporta l&#8217;uso della forza per
proteggere le popolazioni civili, ha dato prova di essere nient&#8217;altro
che uno strumento di uso limitato. Gli Stati stessi, le loro
rivendicazioni e interessi sono rimasti il ​​fondamento del
sistema internazionale.</p>



<p>Il
Vertice del 2005 sembrava rappresentare un&#8217;approvazione globale della
dottrina; ma negli anni seguenti, le riserve sono state espresse da
molti Stati. Quelli influenti non occidentali, come la Cina, il
Brasile, l&#8217;India, la Russia e il Sudafrica, tra gli altri, hanno
anche espresso preoccupazioni sul modo in cui l&#8217;agenda dell’RTP è
stata dominata dai centri di potere liberali. Alcune di queste
riserve riflettono le tensioni relative all&#8217;ordine internazionale e
alla relazione tra sovranità e giustizia. L&#8217;idea di un cambiamento
fondamentale nella natura della sovranità, che è associata all&#8217;idea
di RTP, non è accettata da molti Stati. Ci sono in realtà diversi
sforzi espliciti nel cercare di plasmare e sviluppare una visione
diversa dell&#8217;RTP. La proposta &#8220;Responsibility While Protecting&#8221;
del governo brasiliano del 2011 ha promosso una visione più cauta
dell’RTP. Ha dimostrato la sensazione che gli accordi esistenti non
contengano le necessarie garanzie contro l&#8217;abuso di potere nel
contesto dell&#8217;RTP. Mentre la nozione di “responsabilità”
supportata dalla Cina rifletteva una visione più conservatrice,
sottolineando l&#8217;importanza della sovranità statale, del non
intervento e del rispetto delle autorità nazionali. Allo stesso
tempo, riconosco che all&#8217;interno dell&#8217;RTP ci sono caratteristiche che
rafforzano e attirano una condotta arbitraria degli Stati,
promuovendo una visione dell’RTP come una dottrina pervasa da
interessi interni.</p>



<p>La
pratica mostra difficoltà nel trovare uomini e mezzi necessari per
l&#8217;intervento sotto l&#8217;ONU, dal momento che non è mai stata data
alcuna azione all&#8217;Articolo 43 e ai seguiti della Carta delle Nazioni
Unite, né agli accordi per la formazione dell&#8217;esercito ONU.
Pertanto, le Nazioni Unite non possiedono strumenti disponibili
immediatamente, ma devono sempre essere messi a disposizione dagli
altri Stati membri.</p>



<p>Come
Edward Luck ha dichiarato &#8220;L’ RTP non è specifico. È un
principio che non include sanzioni o strategie specifiche e dovrebbe
adattarsi a ogni singolo caso. Poiché la RTP riguarda le opzioni, le
alternative alle soluzioni, dobbiamo essere aperti a nuove idee e
prendere singolarmente caso per caso.&#8221; In realtà, un altro
limite prudenziale che vorrei sottolineare è quello espresso nel
paragrafo 139 del documento finale del 2005: &#8221; &#8230; siamo pronti
a intraprendere azioni collettive &#8230; sulla base della logica: caso
per caso &#8220;. Questa logica di azione è particolarmente visibile
in alcuni casi studio. 
</p>



<p>Primo
tra questi, il caso libico. Nel marzo 2011, il dittatore libico
Gheddafi ha usato la forza mortale contro manifestanti pacifici e ha
minacciato di non mostrare pietà agli abitanti ribelli delle città.
I conflitti hanno portato a gravi violazioni dei diritti umani,
cosicché il Consiglio di Sicurezza ha deciso di adottare
all&#8217;unanimità la risoluzione 1970, che prevedeva l&#8217;adozione delle
misure previste dall&#8217;articolo 41 della Carta delle Nazioni Unite. Ha
esortato le autorità nazionali ad esercitare la propria
responsabilità nel proteggere la popolazione e i diritti umani.
Questa risoluzione non era stata rispettata e il Consiglio di
Sicurezza ha risposto adottando la risoluzione 1973, che prevedeva
due autorizzazioni parallele per usare la forza, la prima delle quali
era molto più ampia della seconda. Quest&#8217;ultima risoluzione non è
in grado di dichiarare che uno qualsiasi dei reati identificati dal
documento finale sull’RTP fosse effettivamente in atto. È coerente
con l’RTP nella misura in cui autorizza l&#8217;uso della forza a fini
dei diritti umani; ma in termini di sviluppo dell’RTP, questa
risoluzione dimostra che il concetto è diventato parte del contesto
delle deliberazioni del Consiglio di Sicurezza. 
</p>



<p>Simile
ma diverso è il caso del non intervento in Siria, dove la situazione
è diventata drammatica nel 2011 con il conflitto civile tra il
presidente Assad ed i ribelli. In questa circostanza, nessun
intervento umanitario o militare era stato intrapreso sulla base
della dottrina della responsabilità di proteggere. Dal mio punto di
vista, le differenze con il caso libico che ha portato al non
intervento, sono le seguenti: il controllo di Assad sullo Stato; il
ruolo strategico svolto dalla Siria nel Medio Oriente e gli alleati
che sostengono il regime come la Russia e la Cina che hanno
minacciato l&#8217;uso del veto.</p>



<p>È
evidente che gli interessi strategici e geopolitici influenzano gli
interventi della Comunità Internazionale, miope davanti alle
violazioni sistematiche dei diritti umani.</p>



<p>Gli
interessi interni sono destinati a crescere, e se non verrà dato
abbastanza spazio alla consapevolezza, al dialogo costruttivo, il
gusto politico all&#8217;interno dell’RTP prevarrà. Ciò significa che
occorre impegnarsi a fondo nella sfida
operativo-politico-istituzionale e concettuale che interessa l’RTP.</p>



<p>Vent&#8217;anni
fa non c&#8217;era alcuna Responsabilità di Proteggere; oggi tra
rivendicazioni legali e politiche ha ottenuto consensi. Cosa si può
fare nel corso dei prossimi anni?</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2019/07/04/%ef%bb%bfla-dottrina-della-responsabilita-di-proteggere-tra-diritto-e-politica/">﻿La dottrina della “Responsabilità di Proteggere”: tra Diritto e Politica</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.peridirittiumani.com/2019/07/04/%ef%bb%bfla-dottrina-della-responsabilita-di-proteggere-tra-diritto-e-politica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
