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	<title>giurisprudenza Archives - Per I Diritti Umani</title>
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		<title>Gratteri: «Questa riforma è la peggiore di sempre. La politica è d’accordo perché non ama essere controllata»</title>
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		<pubDate>Sun, 01 Aug 2021 07:38:21 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Il procuratore di Catanzaro a “In Onda” ribadisce la bocciatura della Cartabia: «Forse il ministro non è mai stata in un’aula di tribunale» (Da ilcorrieredellacalabria.it) «Io posso dire che è la peggiore riforma che&#46;&#46;&#46;</p>
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<h2 id="template--Grrz4jT#0-1-0-3"><em>Il procuratore di Catanzaro a “In Onda” ribadisce la bocciatura della Cartabia: «Forse il ministro non è mai stata in un’aula di tribunale»</em></h2>



<p>(Da ilcorrieredellacalabria.it)</p>



<figure class="wp-block-image"><img src="https://www.corrieredellacalabria.it/wp-content/themes/yootheme/cache/imponimento-e1612376459950-711e2903.webp?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="Gratteri: «Questa riforma è la peggiore di sempre. La politica è d’accordo perché non ama essere controllata»"/></figure>







<p><strong>«Io posso dire che è la peggiore riforma che io abbia mai letto. Io sono in magistratura dal 1986. Una riforma peggiore di questa non l’ho mai letta».</strong><br>Un sigillo pesantissimo quello che il procuratore di Catanzaro,&nbsp;<strong>Nicola Gratteri</strong>, pone sulla riforma della Giustizia voluta dal ministro Cartabia. Ospite nella trasmissione “In onda”, su La7, con Concita De Gregorio e David Parenzo, il magistrato indica tutti quei reati che verranno penalizzati dalla “tagliola” proposta dalla riforma secondo la quale – al netto delle recenti modifiche – se un processo dura più di due anni in Appello (tre per i reati più gravi) e uno in&nbsp;Cassazione&nbsp;(o 18 mesi) non si può più perseguire.<br><strong>«Ci siamo dimenticati di tutti i reati che riguardano la Pubblica amministrazione: peculato, corruzione, concussione. Cosa facciamo per questi reati?</strong>&nbsp;– ha detto Gratteri –. Andranno in coda, non si celebreranno. Tutti i reati che riguardano le bancarotte, dove vengono giudicati imprenditori spregiudicati che organizzano bancarotte per frodare, pensando di riciclare. Avete pensato alle parti offese?»</p>



<h2>Tutti i reati che rischiano l’improcedibilità. E alle parti offese chi ci pensa?</h2>



<p>Gratteri elenca una lunga serie di gravi fatti di cronaca: la recente tragedia della funivia, il crollo del ponte di Genova. «Io dico che questi processi non si farà in tempo a celebrarli, in due anni in appello. Si accettano scommesse su questo punto. Anche perché attualmente tutti i procuratori generali d’Italia stanno dicendo “in due anni non siamo in grado, in due anni il 50% dei processi diventerà improcedibile”». Il procuratore, da uomo pratico porta un esempio per rendere l’idea di quello che sarà l’istituto dell’improcedibilità: «perché mi capiscano anche i non addetti ai lavori»: «Lei è in autostrada e le danno un tempo di un’ora e mezza per fare Napoli-Roma. Se c’è un incidente, si blocca la strada, lei non può arrivare in un’ora e mezza a Roma e non ci arriverà più».<br>I problemi sono a monte: «I magistrati sono di meno, da un anno e mezzo non si fanno concorsi in magistratura». Noi nel 2021 avremo meno magistrati rispetto all’anno scorso perché non si riuscirà a coprire quelli che vanno in pensione».<br>Non è una riforma che va a intaccare o a pesare sul lavoro dei magistrati quanto sul buon andamento della Giustizia.<br>«Con questa riforma i magistrati in Appello e in Cassazione lavoreranno di meno – spiega Gratteri –. Perché io prendo un prestampato e basta che io lo compili: metto la data dell’iscrizione del reato, il numero del procedimento, specifico che sono passati due anni e che il procedimento è improcedibile. I magistrati, sul piano teorico, ci guadagnano. Noi parliamo da cittadini, da fruitori di Giustizia».</p>



<h2>Geografia giudiziaria</h2>



<p>E rispetto a tutti coloro che gioiscono perché con la Cartabia si affossa la riforma Bonafede, Gratteri preferisce ritornare ancora più indietro, alla prescrizione: «È il male minore», afferma. Il problema è che nessuno voglia «affrontare i rimedi a far durare meno i processi. Anziché parlare di ghigliottina a due anni e poi un anno in Cassazione, perché non ci fermiamo a dire cosa potremmo fare per far durare meno i processi?»<br>Le possibili soluzioni il procuratore di Catanzaro li aveva già elencati nel corso della sua audizione in commissione Giustizia lo scorso 20 luglio.<br>A partire dalla geografia giudiziaria: in Sicilia ci sono 4 corti d’Appello, per 5 milioni di abitanti. In Lombardia ci sono 2 Corti d’Appello. In Abbruzzo ci sono Tribunali ogni 20 chilometri. «C’è qualcosa che non quadra, no? Bisogna andare a regime. Si è visto che funzionano bene i Tribunali di medie dimensioni, quelli troppo piccoli non funzionano perché non si riesce neanche a formare il collegio».</p>



<h2>Basta magistrati nei Ministeri</h2>



<p>Altro problema sono anche, in situazione di gravi carenze di organico, quei magistrati che &nbsp;fuori ruolo, magistrati che hanno vinto il concorso per fare i pm o per scrivere sentenze e sono, invece, nei Ministeri a fare i tecnici.&nbsp;«Che c’entra un magistrato al ministero del Lavoro? Chiamate un professore associato che vi costa di meno».</p>



<h2>Depenalizzazione dei reati</h2>



<p>Altra soluzione portata avanti da Gratteri è quella della depenalizzazione. «Una guida in stato di ebbrezza deve essere risolta in via amministrativa. Il fascicolo non deve arrivare in Procura, deve andare in Prefettura che invia amministrativa fa multa, sequestro, ritiro patente. Tutte le sanzioni che richiedono un’ammenda devono uscire dal penale.&nbsp;</p>



<h2>«La Cartabia forse non è mai stata in un’aula di tribunale»</h2>



<p>«Io sono in magistratura dall’86, una cosa così devastante, così dannosa per la giustizia non la ricordo». Parenzo prova a fare un paragone con le riforme dei governi Berlusconi. E Gratteri risponde: «Berlusconi avrà ritoccato qualcosa a suo favore, ma qui stiamo parlando di toccare tutto il sistema». «Il processo breve è un regalo per tutti, alla mafia e non solo». A Gratteri viene ricordata una sua dichiarazione di dieci anni fa.&nbsp; «Non ci sono differenze tra questa riforma e quella prospettata dieci anni fa (il ministro della Giustizia era Angelino Alfano, ndr). Perché sia utile la trasmissione dovremmo parlare delle alternative a questo sfascio», dice Gratteri ai conduttori. Parenzo obietta che si tratta di una critica al governo di un premier che tutta Europa ci invidia. E il procuratore di Catanzaro tiene il punto: «Draghi è un esperto di Finanza, non di Sicurezza né di Giustizia, infatti alla Sicurezza ha messo Gabrielli e alla Giustizia ha messo, o gli è stata suggerita, la Cartabia».&nbsp;<strong>Cartabia, per il magistrato, «forse non è mai stata in un’aula di tribunale, forse non ha mai parlato con magistrati in prima linea.</strong>&nbsp;Da lei mi aspettavo un alleggerimento del sistema carcerario. All’inizio si parlava solo di riforma del civile». Per Gratteri l’unanimismo nei confronti della riforma è dovuto «a una serie di concause: intanto in questo momento la magistratura è molto debole». E non c’entra solo lo scandalo Palamara: «Ci sono stati anche altri problemi: Palamara faceva parte di un collegio, non era da solo. Se è stato fatto qualcosa di illecito non lo ha fatto da solo, vorrei sapere perché ha pagato solo Palamara».&nbsp;</p>



<h2>Il potere non ama essere controllato</h2>



<p>E poi c’è anche un’altra questione:&nbsp;<strong>«Da trent’anni la politica si vede portata in udienza, il potere non ama essere controllato»</strong>. Ma non c’è «una giustizia a orologeria – risponde a un’osservazione di De Gregorio –. Proponete di aggiungere alla riforma che due mesi prima delle elezioni non si possano fare né avvisi di garanzia né ordinanze di custodia cautelare nei confronti di candidati, così siamo tutti tranquilli e non si parla più di giustizia a orologeria», aggiunge ridendo. «Il potere non ama essere controllato», ribadisce Gratteri il quale continua, sulle intersezioni tra politica e magistratura: «Non facciamo tutta un’insalata, se ci sono magistrati corrotti è giusto che paghino. I poteri si intrecciano se qualcuno fa scambi.&nbsp;<strong>Sul mio telefonino chiamano parlamentari dall’estrema destra all’estrema sinistra, sono il consulente gratuito di tutti. E poi fanno il contrario di quello che suggerisco, è accaduto anche in queste ore.</strong>&nbsp;Questo non vuol dire che io chieda cose; l’importante è che non si chieda mai per sé, ma per l’ufficio, per il lavoro».</p>



<h2>«Con questa riforma neanche il processo Cucchi si sarebbe mai celebrato»</h2>



<p>Un passaggio off topic, sulla campagna vaccinale: “Sarei per l’obbligo di vaccinazione per chi fa lavori nei quali incontra il pubblico. Pensate agli insegnanti. Pensate ai magistrati: io incontro centinaia di persone al giorno, pensate se non fossi vaccinato”. Poi si riparla del cuore del problema, una riforma che “non serve a risolvere il problema della giustizia, butta al macero il 50% dei processi in Appello: la faranno franca migliaia di imputati già condannati in primo grado”.<br>Concita De Gregorio torna sull’elenco dei reati molto gravi per i quali non scatterà la prescrizione e si chiede se questa equazione non generi una sovrapposizione tra il processo e la pena stessa. Gratteri prende spunto dalla domanda per tornare su quelle che, a suo dire, sono storture della riforma. “Non sono d’accordo sull’elenco (dei reati per i quali non scatterà la prescrizione, ndr) fatto, nemmeno sulla variante alla riforma. Immagini l’evoluzione di un processo per un operaio che cade e muore: immagini i figli, la parte civile, cosa fanno in Appello se si arriverà alla prescrizione? Se il datore di lavoro non viene condannato chi li risarcisce?”. Questa nuova impalcatura legislativa, per il magistrato è un “invito a nozze per fare tutti ricorso in Appello e Cassazione. In Italia ci sono ricorsi per Cassazione 14 volte in più che in Francia, che è grande una volta e mezza l’Italia. Neanche il processo Cucchi si sarebbe mai celebrato – aggiunge Gratteri nel successivo segmento della trasmissione, nel quale era presente Ilaria Cucchi –. E’ durato 12 anni, sette dei quali a vuoto. Pensate quando ci saranno i processi sul crollo del ponte di Genova o sul crollo della funivia”.</p>
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		<title>Il Diritto internazionale umanitario e i conflitti: quali sono le armi vietate</title>
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		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 06:57:31 +0000</pubDate>
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<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="761" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/07/IL-DIRITTO-INTERNAZIONALE-UMANITARIO-E-I-CONFLITTI-QUALI-ARMI-SONO-VIETATE-1024x761.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-15484" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/07/IL-DIRITTO-INTERNAZIONALE-UMANITARIO-E-I-CONFLITTI-QUALI-ARMI-SONO-VIETATE-1024x761.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/07/IL-DIRITTO-INTERNAZIONALE-UMANITARIO-E-I-CONFLITTI-QUALI-ARMI-SONO-VIETATE-300x223.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/07/IL-DIRITTO-INTERNAZIONALE-UMANITARIO-E-I-CONFLITTI-QUALI-ARMI-SONO-VIETATE-768x571.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/07/IL-DIRITTO-INTERNAZIONALE-UMANITARIO-E-I-CONFLITTI-QUALI-ARMI-SONO-VIETATE-1536x1142.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1536w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/07/IL-DIRITTO-INTERNAZIONALE-UMANITARIO-E-I-CONFLITTI-QUALI-ARMI-SONO-VIETATE.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 2000w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>A child collects bullets from the ground in Rounyn, a village located about 15 km north of Shangil Tobaya, North Darfur, 27 March 2011. 
Most of the population in Rounyn recently fled to camps for displaced people due to the clashes between the Government and the armed movements.</figcaption></figure>



<p></p>



<p>di Maddalena Formica</p>



<p>Nella sua costante ricerca nel portare un briciolo di umanità nei conflitti, il diritto internazionale umanitario ha negli anni tentato di vietare l’utilizzo di alcune tipologie di armi.</p>



<p>Sia il Protocollo I alle Convezioni di Ginevra del 1977 sia il Comitato Internazionale della Croce Rossa, infatti, hanno inizialmente individuato tre categorie generali di armamenti il cui utilizzo viene considerato una grave violazione del diritto internazionale umanitario e, di conseguenza, un crimine contro l’umanità.</p>



<p>Tra tali tipologie vi sono innanzitutto le armi che portano inevitabilmente alla morte, cioè armi caratterizzate da una forza tale da rendere inevitabile la morte dell’avversario: è il caso, ad esempio, di alcuni gas asfissianti, irrimediabilmente letali per coloro che ad essi sono esposti. Una seconda categoria generale sono le armi che provocano ferite o sofferenze inutili: se per parte della dottrina l’inutilità dell’“effetto traumatico” può essere però individuato tenendo conto dell’utilità militare ricercata (giustificando così molti episodi di violenza con l’obiettivo militare da raggiungere), la dottrina maggioritaria considera oggi che l’eccessività del dolore causato debba essere rintracciata sulla base del male effettivamente subito dalla vittima, sebbene critiche siano state sollevate per il carattere eccessivamente soggettivo di questo criterio. Terza tipologia generale di armi vietate dal diritto umanitario sono quelle armi ad effetto indiscriminato, ovvero che non possono essere dirette contro un obiettivo militare determinato o il cui effetto non può essere limitato; in quest’ultima categoria è possibile poi individuare due sottogruppi: le armi ad effetto indiscriminato per natura, come la maggior parte delle armi chimiche, che non possono essere “indirizzate” verso un obiettivo specifico, e quelle che lo sono a causa dell’utilizzo che di esse ne viene fatto, come le bombe nei bombardamenti a tappeto che radono sistematicamente al suolo aree intere, senza fare alcun tipo di distinzione tra obiettivi militari, legittimi, e obiettivi civili, contrari al diritto internazionale umanitario.</p>



<p>Oltre a queste categorie generali, che hanno il pregio di poter limitare l’uso di certe armi, soprattutto quelle più moderne che non sono ancora state inquadrate dal diritto internazionale, alcune tipologie specifiche di armi sono state espressamente messe al bando.</p>



<p>Se ancora turba il silenzio, chiaramente politico, del diritto internazionale umanitario circa la possibilità di vietare le armi nucleari, oggi diverse convenzioni vietano però l’utilizzo, tra le altre, di armi chimiche, mine antiuomo e le cosiddette bombe a grappolo. Per quanto riguarda le prime, queste sono state utilizzate per la prima volta in maniera massiccia durante la Prima Guerra Mondiale, grazie agli sviluppi negli studi chimici e biologici del XIX secolo, e sono oggi ritornate nel dibattito pubblico dopo gli avvenimenti in Siria nel 2013. Definite come quei prodotti chimici tossici concepiti per provocare la morte o alti danni seri agli esseri viventi, attualmente il loro utilizzo è vietato da una convenzione internazionale del 1993 alla quale molti Stati hanno aderito, complice la scoperta delle atrocità statunitensi in Vietnam e dell’utilizzo dell’ormai tristemente celebre napalm.</p>



<p>La seconda categoria, quella delle mine antiuomo, cioè di dispositivi posti sopra o sotto il suolo che esplodono quando entrano in contatto con una persona, è stata purtroppo utilizzata frequentemente negli ultimi decenni in molte parti del mondo, a causa del prezzo bassissimo necessario per produrle, ed ancora oggi moltissime sono le vittime di questi dispositivi: una volta terminato il conflitto, infatti, gli Stati non investono tempo e risorse nel rimuoverli dal terreno e anche per anni questi possono esplodere, uccidendo o danneggiando. Una convenzione del 1997 ha tentato di vietarne l’utilizzo, grazie anche a lavoro incessante di ONG e associazioni, e oggi per gli Stati firmatari sussiste, oltre il divieto di usarle, anche l’obbligo di rimuoverle dal terreno e distruggerle.</p>



<p>Terza categoria di armi specifiche che, tra le varie, sono state vietate dal diritto internazionale umanitario, è quella delle armi a grappolo, utilizzate più volte in Siria ma anche in Afghanistan e Cecenia. In genere, quando si parla di armi a grappolo, si fa riferimento ad una “bomba – madre” che, al momento dell’impatto o durante il volo, esplode in diverse “bombe – figlie” che si disperdono nell’area circostante. Seppur poco utilizzate rispetto ad altri dispositivi a causa del loro costo abbastanza elevato, gli Stati hanno deciso di intervenire nel 2008, concludendo una convenzione che ricalca il trattato in materia di mine antiuomo, ma con un’importante novità che forse può essere un precedente per accordi futuri: gli Stati dovranno garantire l’assistenza alle vittime e alle loro famiglie e riconoscere una riparazione dei danni, fisici e morali, che l’utilizzo di tali armi ha causato.</p>
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		<title>La reale effettività del Diritto internazionale umanitario: cosa succede quando viene violato</title>
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		<pubDate>Tue, 04 May 2021 08:28:43 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>di Maddalena Formica Il diritto internazionale umanitario ha avuto e ha tuttora l’enorme pregio di tentare di spostare l’attenzione verso le popolazioni civili, ovvero verso quelle vittime innocenti che si trovano a loro discapito&#46;&#46;&#46;</p>
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<p>di Maddalena Formica</p>



<p>Il diritto internazionale umanitario ha avuto e ha tuttora l’enorme pregio di tentare di spostare l’attenzione verso le popolazioni civili, ovvero verso quelle vittime innocenti che si trovano a loro discapito a vivere in situazioni di conflitto che di umano, per loro natura, hanno davvero poco.</p>



<p>Nonostante questo importantissimo obiettivo e i progressi che, da un secolo a questa parte, sono stati lentamente fatti, il diritto internazionale umanitario risulta ancora oggi uno dei rami del diritto meno rispettati. Ciò avviene un po’ per mancanza di risorse, ma il più delle volte si assiste ad una vera e propria mancanza di volontà delle parti in conflitto: non deve sorprendere dunque che la sua reale effettività sia stata più volte contesta, al punto che alcuni autori mettono in dubbio l’esigenza di continuare ad applicarlo, o meglio di continuare a pretendere che venga applicato. Ovviamente i seppur lenti progressi compiuti e i limiti che piano piano gli Stati stanno incominciando ad interiorizzare, sul piano interno e internazionale, sono già non solo una buona riposta a tali dubbi ma anche un incoraggiamento a continuare a lavorare perché la sua applicazione sia sempre più estesa e, soprattutto, più rispettata nelle zone di conflitto.</p>



<p>Ma in che modo, allora, le violazioni del diritto internazionale umanitario vengono sanzionate a livello giuridico?</p>



<p>In generale si possono distinguere due tipologie di reazioni: vi sono le reazioni che possono sorgere durante il conflitto, quando la violazione è ancora in corso, e le reazioni successive alla violazione, il più delle volte intraprese al termine del conflitto stesso.</p>



<p>Per quanto riguarda le reazioni che possono nascere durante il conflitto armato, un ruolo centrale è rivestito dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Sulla base dell’articolo 41 della Carta dell’ONU, in particolare, il Consiglio può adottare delle sanzioni economiche, commerciali o giudiziarie nei confronti di chiunque ritenga stia minacciando la pace e la sicurezza mondiale con delle violazioni del diritto internazionale umanitario.</p>



<p>Se tali misure non risultassero però sufficienti, l’articolo 42 Carta dell’ONU riconosce eccezionalmente al Consiglio di Sicurezza la possibilità di intervenire militarmente, sia in un conflitto armato internazionale sia in un conflitto dove a fronteggiarsi sono dei gruppi armati interni, qualora il loro scontro causi tensioni anche al difuori dello Stato stesso. Tale articolo non è però mai stato applicato e vi è ragione di credere che difficilmente lo sarà in un futuro prossimo, dal momento che gli Stati lo vedrebbero come un’ingerenza eccessiva da parte della comunità internazionale nei loro affari ed interessi. Nonostante questo, le Nazioni Unite hanno comunque nella pratica esteso la possibilità di agire sul territorio di uno Stato anche senza il suo consenso per mezzo di operazioni di <em>peacekeeping</em> o di mantenimento della pace, sempre più frequenti, sebbene talvolta poco riuscite (basti pensare al tragico genocidio di Srebrenica del 1995 durante il conflitto in Bosnia ed Erzegovina).</p>



<p>In questi casi la violazione del diritto internazionale umanitario può legittimare la paura di una minaccia alla pace e alla sicurezza mondiale e, di conseguenza, l’uso della forza da parte delle Nazioni Unite. Qualsiasi forma di intervento armato unilaterale da parte di uno Stato sul territorio di un altro e senza il consenso di quest’ultimo è invece vietato, rientrando nel novero delle ipotesi di aggressione.</p>



<p>Nel momento in cui però il conflitto termina e la situazione sorta in violazione del diritto internazionale umanitario è conclusa, rimane comunque possibile la ricerca dei responsabili e la loro eventuale condanna: ad entrare in gioco è questa volta la Corte Penale Internazionale che è infatti competente per decidere sulle violazioni così gravi del diritto internazionale umanitario da concretizzare l’ipotesi di crimini di guerra.</p>



<p>Molti dubbi, dunque, sono sollevati ogni anno in dottrina circa l’utilità e l’effettività del diritto internazionale umanitario ed ogni conflitto che purtroppo ancora oggi sorge ad ogni angolo del mondo rimette in discussione il percorso che è stato fatto e quello, ancora lungo e tortuoso, che resta da fare, ma se un mondo senza guerre è attualmente un’utopia, una guerra dove i diritti umani di base possano essere garantiti no: gli strumenti, almeno a livello teorico, ci sono, il resto è tutto in mano agli Stati e, grazie al potere dell’informazione e della comunicazione, anche nelle mani di ognuno di noi.</p>
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		<title>A proposito di razzismo: tra azione e inerzia</title>
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		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 14:44:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>21 marzo, Giornata Internazionale contro il razzismo e la discriminazione. Associazione Per i Diritti umani propone un webinar dal titolo: &#8220;A proposito di razzismo: tra azione e inerzia&#8221; alla presenza di molti ospiti per&#46;&#46;&#46;</p>
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<p>21 marzo, Giornata Internazionale contro il razzismo e la discriminazione.</p>



<p><strong><em>Associazione Per i Diritti umani</em></strong> propone un webinar dal titolo:<strong> &#8220;A proposito di razzismo: tra azione e inerzia&#8221;</strong> alla presenza di molti ospiti per approfondire l&#8217;argomento tramite punti di vista diversi e stimolare una riflessione che, speriamo, voglia te fare insieme a noi. </p>



<p><strong>Domenica 21 marzo, alle ore 19 sulla pagina FB di Associazione Per i Diritti umani</strong></p>



<p></p>



<p>Saremmo felici se partecipassero anche studenti universitari e delle scuole superiori. </p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="595" height="841" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/03/RAZZISMO.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-15165" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/03/RAZZISMO.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 595w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2021/03/RAZZISMO-212x300.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 212w" sizes="(max-width: 595px) 100vw, 595px" /></figure>



<p></p>



<p></p>



<p></p>
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		<title>La Giurisdizione Universale</title>
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		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 08:32:41 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>di Nicole Fraccaroli Kosiah, ex comandante del Movimento di Liberazione Unito della Liberia per la Democrazia (ULIMO), è accusato di crimini di guerra commessi durante la prima guerra civile liberiana (1989-1996), inclusi atti di&#46;&#46;&#46;</p>
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<p>di Nicole Fraccaroli</p>



<p>Kosiah,
ex comandante del Movimento di Liberazione Unito della Liberia per la
Democrazia (ULIMO), è accusato di crimini di guerra commessi durante
la prima guerra civile liberiana (1989-1996), inclusi atti di
violenza sessuale, omicidi, cannibalismo, reclutamento di
bambini-soldato e per aver costretto i civili a lavorare in
condizioni crudeli. È stato arrestato in Svizzera nel novembre 2014
e da allora è in detenzione preventiva, poiché le autorità
svizzere hanno condotto indagini. 
</p>



<p>Il
caso è stato proposto da una ONG svizzera, Civitas Maxima, per conto
delle vittime liberiane, secondo un principio noto come Giurisdizione
Universale. Paesi come la Svizzera che hanno adottato questo
principio nel diritto nazionale possono usarlo per processare
cittadini stranieri per gravi crimini internazionali come genocidio,
crimini di guerra e crimini contro l&#8217;umanità commessi in qualsiasi
parte del mondo. 
</p>



<p>A
norma di disposizioni di legge, i tribunali statali possono avviare
un procedimento se il reato o la sua vittima hanno una sorta di
legame con lo Stato. Tradizionalmente, gli Stati portano i presunti
responsabili di crimini internazionali sotto processo dinanzi ai loro
tribunali sulla base di uno dei tre principi: territorialità;
nazionalità passiva o nazionalità attiva. Recentemente è emerso il
principio di universalità, in base al quale ogni Stato è
autorizzato a consegnare alla giustizia presunti autori di crimini
internazionali, indipendentemente dal luogo di commissione del
crimine o dalla nazionalità dell&#8217;autore o della vittima. Il
principio fu proclamato per la prima volta nel diritto internazionale
consuetudinario nel diciassettesimo secolo per quanto riguarda la
pirateria, e la giurisdizione universale si basava quindi su una
preoccupazione comune di tutti gli Stati. 
</p>



<p>Successivamente,
lo stesso terreno giurisdizionale fu incluso nelle Convenzioni di
Ginevra del 1949 sulle vittime di guerra, nella Convenzione del 1984
sulla tortura e in una serie di trattati internazionali sul
terrorismo. La logica della giurisdizione universale in questi casi è
quella di perseguire e punire, a nome di tutta la comunità
internazionale, le persone responsabili di una speciale classe di
crimini di guerra o terrorismo al fine di salvaguardare i valori
universali. La nozione ristretta di giurisdizione universale
(giurisdizione universale condizionale) consente solo allo Stato in
cui l&#8217;imputato è detenuto di perseguirlo, e questo è stato
confermato per quanto riguarda le gravi violazioni delle Convenzioni
di Ginevra del 1949 e del Primo Protocollo Addizionale del 1977,
inclusi tortura e terrorismo. L&#8217;ampia nozione di universalità
(giurisdizione universale assoluta) afferma che uno Stato può
perseguire le persone accusate di crimini internazionali
indipendentemente dalla loro nazionalità, dal luogo di commissione
del crimine, dalla nazionalità della vittima e persino dal fatto che
l&#8217;accusato sia o meno in custodia o comunque presente nello Stato in
questione. Inoltre, tale esercizio della giurisdizione si basa
sull&#8217;incapacità dello Stato territoriale e nazionale di avviare un
procedimento. 
</p>



<p>Una
serie di leggi nazionali degli Stati prevede una qualche forma di
giurisdizione universale. Tale legislazione nazionale autorizza i
tribunali nazionali a indagare e perseguire le persone sospettate di
reati potenzialmente equivalenti a violazioni del diritto
internazionale. Amnesty International riferisce che, in totale, 163
dei 193 Stati membri delle Nazioni Unite &#8220;possono esercitare la
giurisdizione universale su uno o più reati ai sensi del diritto
internazionale, come tali crimini o come crimini ordinari ai sensi
del diritto nazionale&#8221;. Non meno di 166 Stati hanno definito
almeno uno dei quattro crimini sui quali può essere esercitata la
giurisdizione universale (crimini di guerra, crimini contro
l&#8217;umanità, genocidio e tortura) come crimini nella loro legge
nazionale. 
</p>



<p>Ad
esempio, l&#8217;International Crimes and International Criminal Court Act
2000 della Nuova Zelanda definisce crimini di guerra, crimini contro
l&#8217;umanità e genocidio in conformità con le Convenzioni di Ginevra e
lo Statuto di Roma, e la sua sezione 8(1)(c) prevede che le persone
possano essere perseguite in Nuova Zelanda per questi crimini
indipendentemente da (i) la nazionalità o la cittadinanza della
persona accusata; o (ii) se si è verificato o meno un atto facente
parte del reato in Nuova Zelanda; o (iii) se la persona accusata era
o no in Nuova Zelanda nel momento in cui si è verificato l&#8217;atto
costitutivo del reato o nel momento in cui è stata presa la
decisione di accusare la persona di un reato. 
</p>



<p>Il
Canada è un altro esempio di uno Stato che prevede l&#8217;esercizio
interno della giurisdizione universale, nel suo Crimes Against
Humanity and War Crimes Act del 2000. Per il genocidio, i crimini
contro l&#8217;umanità o i crimini di guerra, la sezione 9(1) prevede che
un procedimento può iniziare in qualsiasi divisione territoriale in
Canada per quei reati &#8220;presumibilmente commessi al di fuori del
Canada per i quali una persona può essere perseguita ai sensi della
presente legge [&#8230;], indipendentemente dal fatto che si trovi o meno
in Canada&#8221;.</p>



<p>Anche
se l&#8217;invocazione del principio di universalità, in nome di gravi
crimini internazionali, non è una situazione quotidiana, i casi
emersi sono importanti. In particolare, l’autrice di tale articolo
vorrebbe attirare l&#8217;attenzione sull&#8217;accusa spagnola nei confronti dei
funzionari guatemaltechi nel caso del genocidio guatemalteco. Il
generale Efraín Ríos Montt salì al potere in Guatemala con un
colpo di Stato nel marzo 1982 e sotto la sua dittatura l&#8217;esercito e
le sue unità paramilitari distrussero sistematicamente oltre 600
villaggi. Nel 1999 i primi sforzi per rendere responsabili gli autori
del genocidio hanno avuto luogo in Spagna. La Fondazione Rigoberta
Menchú ha presentato un ricorso penale dinanzi al tribunale
nazionale spagnolo contro Ríos Montt e altri alti funzionari. Il
procedimento giudiziario spagnolo in seguito ha contribuito a formare
un caso in Guatemala. Nel 2012, un tribunale guatemalteco ha accusato
Ríos Montt di tortura, genocidio, sparizioni forzate, terrorismo di
Stato e crimini contro l&#8217;umanità. Il processo ha portato alla
condanna di Ríos Montt ed è stato condannato a 80 anni di prigione.
Questa rappresenta la prima volta che un ex capo di Stato è stato
condannato per genocidio da un tribunale nazionale. La sentenza fu
anche il primo riconoscimento ufficiale da parte dello Stato che si
era verificato il genocidio. 
</p>



<p>Avvocati
per i diritti umani e ONG come TRIAL (ONG Svizzera) sono stati in
prima linea nel promuovere casi di giurisdizione universale per
ottenere la responsabilità per reati gravi, soprattutto laddove tale
responsabilità non esiste nel Paese in cui sono stati commessi i
reati. La Liberia, ad esempio, ha finora ritenuto che nessuno potesse
rendere conto di gravi crimini internazionali commessi durante le sue
guerre civili, anche se ci sono alcuni casi in altri paesi europei
legati al principio della giurisdizione universale. L&#8217;uso della
giurisdizione universale nei paesi di tutto il mondo è cresciuto in
modo esponenziale con un numero senza precedenti di casi, secondo il
rapporto di TRIAL. Sulla base del 2019, 16 paesi hanno procedimenti
giudiziari in corso, 11 accusati sono attualmente sotto processo e
presto potrebbero esserlo anche oltre 200 sospetti. Il numero di
sospettati nominati nei casi di giurisdizione universale in tutto il
mondo (207) è aumentato del 40% rispetto al 2018. Il rapporto TRIAL
esprime inoltre preoccupazione per ciò che afferma essere una
tendenza crescente per i pubblici ministeri di tutto il mondo
accusare gli indagati di terrorismo, che è più facile da
dimostrare, piuttosto che i crimini internazionali. Ciò è
preoccupante perché non esiste una definizione internazionale di
terrorismo e le vittime sono messe da parte, dal momento che il
terrorismo è in molti casi crimine contro lo Stato. Questa è &#8220;una
dura verità da accettare per molti sopravvissuti&#8221;, afferma
TRIAL. 
</p>



<p>Il
rapporto cita il caso dei jihadisti francesi Mounir Diawara e
Rodrigue Quenum, che sono stati condannati da un tribunale francese
nel dicembre 2019 a 10 anni di carcere per terrorismo. L&#8217;imputato era
apparso in foto in combattimenti in Siria, con i Kalashnikov in mano.
Uno di loro brandiva una testa mozzata. TRIAL afferma che i
sospettati &#8220;avrebbero potuto essere accusati, oltre alle accuse
di terrorismo, di oltraggio alla dignità personale, un crimine di
guerra chiaramente definito dalle Convenzioni di Ginevra&#8221;. 
</p>



<p>Di
conseguenza, la giurisdizione universale può costituire
un&#8217;alternativa alla mancanza di giurisdizione nazionale, e in alcuni
casi anche di quella della Corte Penale Internazionale, per
perseguire i crimini internazionali. Ovvero un modo per combattere le
impunità gravi. Dall&#8217;altro
lato, sono state evidenziate alcune obiezioni al principio di
universalità in relazione all&#8217;interferenza negli affari interni di
un altro Stato e nelle relazioni diplomatiche internazionali. Queste
dichiarazioni riflettono la volontà degli Stati di salvaguardare la
sovranità nazionale anche di fronte a gravi violazioni che
minacciano valori e diritti universali, e rischiano di rendere gli
Stati passivi e inerti davanti a violazioni disumane. 
</p>
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		<item>
		<title>Il Principio della Solidarietà Internazionale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 07:18:32 +0000</pubDate>
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<p><strong>I</strong></p>



<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" width="1024" height="384" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/04/international-solidarity-1024x384.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-13873" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/04/international-solidarity-1024x384.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/04/international-solidarity-300x113.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/04/international-solidarity-768x288.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/04/international-solidarity.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>di Nicole Fraccaroli</p>



<p>Questo articolo rappresenta un’opportunità per l’autrice di rimarcare quanto la solidarietà internazionale sia importante ed essenziale. In questa istanza verrà trattato il tema della solidarietà che si consuma non tra gli individui, bensì tra gli Stati. Questo perché la cooperazione internazionale è alla base di qualunque organizzazione internazionale, trattato o dichiarazione e rappresenta un principio strutturale alla base della tutela legale dei diritti umani.  </p>



<p>Il
principio di solidarietà esiste nel diritto internazionale e sta
avendo un impatto sulla struttura del diritto e questo è evidente
dalla trasformazione del sistema internazionale da una semplice rete
di impegni bilaterali ad un ordine giuridico globale basato su
valori. Inoltre, l&#8217;introduzione del principio di solidarietà come
principio strutturale riflette il diritto internazionale come un
regime volto a realizzare la promozione della giustizia sociale
internazionale tra gli Stati. 
</p>



<p>Il
principio di solidarietà è particolarmente rilevante nella
regolamentazione delle preoccupazioni comuni alla comunità
internazionale, tra cui la protezione e l&#8217;attuazione delle norme sui
diritti umani e il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionali. Accettare l&#8217;esistenza di tale principio nella matrice
delle relazioni internazionali significa che gli Stati dovrebbero
considerare, oltre ai propri interessi domestici, anche gli interessi
della comunità degli Stati nel suo insieme. 
</p>



<p>In
termini di governance globale istituzionalizzata, sia la Lega delle
Nazioni che le Nazioni Unite, come suo successore, possono essere
considerate organizzazioni il cui mandato include la nozione di
solidarietà come parte integrante. Né la Convenzione sul Genocidio
né la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani esisterebbero senza
un concetto di solidarietà. 
</p>



<p>La
Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite fa riferimento alla
solidarietà come un valore fondamentale e, di conseguenza,
l&#8217;Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato nel 2005 una
risoluzione in cui ha identificato la solidarietà come un valore
essenziale ed universale. In un rapporto al Consiglio per i Diritti
Umani, l&#8217;esperto indipendente Rudi Muhammad Rizki ha rafforzato e
rimarcato l’idea secondo la quale la solidarietà internazionale
sia percepita come un principio e persino un diritto nell’ordinamento
internazionale. Ha ribadito la visione già sottolineata nel rapporto
pioneristico di Kofi Annan intitolato In Larger Freedom, ovvero che
&#8220;che la solidarietà internazionale deve essere riconosciuta
come un prerequisito per qualsiasi collaborazione nella comunità
internazionale&#8221;. 
</p>



<p>È
evidente che l&#8217;effettiva realizzazione dei diritti individuali
rappresenta un interesse comunitario che richiede solidarietà
internazionale. L&#8217;articolo 1 della risoluzione del 1989
dell&#8217;Institute de Droit International (Istituto di Diritto
Internazionale) sulla &#8220;Protezione dei Diritti Umani e il
Principio di Non Intervento negli Affari Interni degli Stati&#8221;
afferma che l&#8217;obbligo degli Stati di proteggere i diritti umani
sollecita un dovere di solidarietà tra tutti gli Stati per garantire
efficacemente la protezione dei diritti umani in tutto il mondo.
Karel Vasak ha sviluppato il concetto di diritti di solidarietà che
comprende tra l&#8217;altro il diritto a un ambiente sano e il diritto alla
pace; e la particolarità di tali diritti è che impongono agli Stati
obblighi positivi congiunti. Il dovere di intraprendere azioni
positive in termini di assistenza e cooperazione internazionale è
richiesto nell&#8217;ambito di numerosi strumenti, trattati e convenzioni
relativi ai diritti umani; ad esempio nel preambolo e ai sensi
dell&#8217;articolo 22 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ai
sensi dell&#8217;articolo 1(2) della Convenzione sui Diritti Civili e
Politici e degli articoli 1(2), 2(1) e 11(1)(2) della Convenzione sui
Diritti Economici, Sociali e Culturali.</p>



<p>Si
sostiene spesso che un&#8217;interessante manifestazione della nozione di
solidarietà nel contesto dei diritti umani sia il concetto emergente
della “Responsabilità di Proteggere”. Secondo il giudice Abdul
G. Koroma, il concetto di responsabilità di proteggere è legalmente
distinguibile dall&#8217;intervento umanitario. Per lui, la base
dell&#8217;intervento della comunità internazionale a favore di una
popolazione sofferente o repressa sta nella solidarietà della
comunità internazionale con quella popolazione. Il principio di
solidarietà è stato accettato in termini di solidarietà tra gli
Stati, mentre la responsabilità di proteggere implicherebbe la
solidarietà della comunità internazionale con la popolazione di un
determinato Stato. Tale sviluppo è in linea con la pertinenza delle
norme internazionali sui diritti umani e con una visione più moderna
del significato di statualità. In effetti, gli Stati sono un mezzo
per servire il benessere delle loro popolazioni, e questo è
esattamente ciò che sottolinea il primo pilastro del concetto di
Responsabilità di Proteggere. Pertanto, questo concetto incorpora
correttamente il principio di solidarietà nel regime internazionale
dei diritti umani.</p>



<p>Il
rapporto del 2016 dell&#8217;esperto indipendente sui diritti umani e sulla
solidarietà internazionale, e in particolare la sua sezione
intitolata &#8220;Solidarietà Internazionale e Obblighi
Extraterritoriali degli Stati&#8221;, diventa rilevante, in quanto
esamina alcune questioni selezionate alla luce del peso delle loro
implicazioni per la versione finale del progetto di dichiarazione sul
diritto alla solidarietà internazionale, presentata al Consiglio dei
Diritti Umani nel 2017. 
</p>



<p>Nel
rapporto viene effettivamente riconosciuto che “i principi di
Maastricht del 2011 sugli obblighi extraterritoriali degli Stati
nell&#8217;area dei diritti economici, sociali e culturali chiariscono i
parametri degli obblighi extraterritoriali degli Stati e confermano
il primato dei diritti umani tra le fonti concorrenti della legge
internazionale.&#8221; Nonostante l&#8217;universalità dei diritti umani,
molti Stati interpretano i loro obblighi in materia di diritti umani
applicabili solo all&#8217;interno dei propri confini. I Principi di
Maastricht riguardano gli obblighi degli Stati e di altri attori
oltre i confini. Sottolineano il dovere della cooperazione
internazionale in generale. Il rapporto fornisce un esempio pratico,
difatti parte del commento ai Principi di Maastricht recita che “la
cooperazione internazionale deve essere intesa in senso lato per
includere lo sviluppo di norme internazionali per stabilire un
ambiente favorevole alla realizzazione dei diritti umani e alla
fornitura di finanziamenti o assistenza tecnica. &#8221; 
</p>



<p>Dal 2005 sono proseguiti i lavori su un progetto di Dichiarazione sul Diritto alla Solidarietà Internazionale. La bozza richiama la moltitudine di strumenti, trattati internazionali e regionali di diritti umani che esprimono solidarietà internazionale e sottolinea che tutti gli accordi regionali si fondano sulla solidarietà e cooperazione internazionale, tra cui l&#8217;atto costitutivo dell&#8217;Unione Africana, la carta dell&#8217;Organizzazione degli Stati Americani, la carta della Lega degli Stati Arabi, i trattati istitutivi dell&#8217;Unione Europea e la carta dell&#8217;Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico.  </p>



<p>Inoltre,
la solidarietà internazionale è definita essenziale per superare le
attuali sfide globali e in base all&#8217;articolo 1 di tale bozza &#8220;è
un principio fondamentale alla base del diritto internazionale
contemporaneo al fine di preservare l&#8217;ordine internazionale e
garantire la sopravvivenza della società internazionale&#8221;.</p>



<p>Da
questa breve e concisa analisi risulta esemplare il ruolo che la
solidarietà internazionale riveste all’interno dell’ampio
panorama delle relazioni internazionali tra gli Stati. 
</p>



<p>Se
da un lato vi sono strumenti che ne riconoscono il valore e
richiamano a tale responsabilità sulle spalle delle Nazioni;
dall’altro lato, il principio necessita ulteriore e maggiore
implementazione da parte degli stessi attori statali. In questo modo,
la solidarietà internazionale non si limiterà ad essere un
principio scritto, ma sarà anche e soprattutto una pratica
rispettata e consolidata. 
</p>
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		<title>Collaborazione con C.I.D.U. e iniziative in streaming: &#8220;Perchè occuparsi di diritti umani. Oggi più che mai&#8221;.</title>
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		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 07:35:35 +0000</pubDate>
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<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter"><img loading="lazy" width="638" height="359" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/03/dichiarazione-universale-dei-diritti-delluomo-1-638.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-13785" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/03/dichiarazione-universale-dei-diritti-delluomo-1-638.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 638w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/03/dichiarazione-universale-dei-diritti-delluomo-1-638-300x169.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 638px) 100vw, 638px" /></figure></div>



<p>Milano, 26 marzo 2020</p>



<p></p>



<p><em><strong>Associazione Per i Diritti umani
</strong></em>è lieta di annunciare la collaborazione con C.I.D.U.
(Comitato Interministeriale per i Diritti Umani) 
</p>



<p>Il CIDU è stato istituito nel 1978
come organo che le Nazioni Unite definiscono ‘National Mechanism
for Reporting and Follow-up’ ed è oggi considerato una ‘best
practice’ a livello internazionale.</p>



<p>In questo momento storico è più che
mai importante monitorare la tutela dei diritti umani e civili. Molte
le categorie di persone e le popolazioni che già soffrivano prima
del divulgarsi della pandemia per guerre, fame, discriminazioni
politiche e religiose, cambiamenti climatici, ingiustizia economica.
Oggi la loro situazione è ancora più grave, sono ancora più in
pericolo. Ma anche chi vive e viveva in una condizione privilegiata
si trova a fare i conti con la paura e la perdita. 
</p>



<p>Ecco, quindi, che <em><strong>Associazione
Per i Diritti umani </strong></em>ritiene importante continuare
nell&#8217;impegno per la sensibilizzazione e per una corretta informazione
per porre ulteriori basi di buone pratiche e per rendere più attiva
la cittadinanza nel creare un Futuro migliore per tutte e per tutti. 
</p>



<p><em><strong>Associazione Per i Diritti umani </strong></em>e CIDU propongono un programma di videoconferenze, in diretta sul canale YOUTUBE dell&#8217;associazione stessa <a href="https://www.youtube.com/c/AssociazioneperiDirittiUmani?utm_source=rss&utm_medium=rss">(https://www.youtube.com/c/AssociazioneperiDirittiUmani)?utm_source=rss&utm_medium=rss</a> alla presenza di vari professionisti (giornalisti, avvocati, attivisti, scrittori, medici) che parleranno di un diritto umano e civile, legati all&#8217;attualità.</p>



<p>Comunichiamo, quindi, il calendario
delle prime tre conferenze:</p>



<p><strong>Lunedì 30 marzo, ore 15 GIUSEPPE
ACCONCIA, giornalista. Coronavirus in Africa e in Medioriente</strong></p>



<p><strong>Venerdì 3 aprile, ore 15 MATTEO
VAIRO, responsabile di comunità di accoglienza. Donne vittime di
tratta, paura e accoglienza. </strong>
</p>



<p><strong>Lunedì 6 aprile, ore 15.30
VALENTINA DI PRISCO, attivista. La tutela della salute in Venezuela e
in America latina.</strong></p>



<p><strong>A breve sul nostro sito
</strong><a href="http://www.peridirittiumani.com/?utm_source=rss&utm_medium=rss"><strong>www.peridirittiumani.com?utm_source=rss&utm_medium=rss</strong></a><strong>
e sui nostri canali social potrete trovare il programma delle nuove
conferenze che si terranno da metà aprile e nei mesi sucessivi.</strong></p>



<p><strong>Per ulteriori informazioni:
</strong><a href="mailto:info@peridirittiumani.com"><strong>info@peridirittiumani.com</strong></a><strong>
/recapito telefonico: +39 333.56.17.914</strong></p>
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		<title>L’implementazione dei Diritti Umani: la fase più difficoltosa. Sulla base di casi-studio italiani</title>
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		<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 08:38:01 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>di Nicole Fraccaroli Il seguente articolo è stato scritto con l&#8217;intenzione e l&#8217;ambizione di dimostrare che anche nei paesi democratici con stato di diritto e buon governo, come l&#8217;Italia, paese di origine della scrittrice,&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2019/10/30/limplementazione-dei-diritti-umani-la-fase-piu-difficoltosa-sulla-base-di-casi-studio-italiani/">L’implementazione dei Diritti Umani: la fase più difficoltosa. Sulla base di casi-studio italiani</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>di Nicole Fraccaroli</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter"><img loading="lazy" width="910" height="777" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/10/implementazione-diritti-umani.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-13212" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/10/implementazione-diritti-umani.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 910w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/10/implementazione-diritti-umani-300x256.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/10/implementazione-diritti-umani-768x656.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w" sizes="(max-width: 910px) 100vw, 910px" /></figure></div>



<p></p>



<p>Il
seguente articolo è stato scritto con l&#8217;intenzione e l&#8217;ambizione di
dimostrare che anche nei paesi democratici con stato di diritto e
buon governo, come l&#8217;Italia, paese di origine della scrittrice, il
percorso per raggiungere una sistematica e concreta attuazione dei
diritti umani si dimostra ancora lungo e non privo di sfide.</p>



<p>L&#8217;autore
è particolarmente interessato alla realizzazione dei diritti umani
poiché di solito si pensa che, se un determinato Stato è parte di
un trattato o supporta uno strumento rilevante, esso sia diventato un
paladino dei diritti umani. Tuttavia, non è così: la fase di
adozione è rilevante, come primo passo verso il rispetto
dell&#8217;impegno assunto, ma è inutile e insignificante se non è
seguito da un&#8217;azione, un cambiamento, che permetta di lottare per il
raggiungimento di esso. 
</p>



<p>A
tal fine, lo scrittore passerà innanzitutto in rassegna dei
principali meccanismi internazionali istituiti per monitorare il
rispetto gli Stati in merito alle disposizioni sui diritti umani, al
fine di passare poi all’analisi di alcuni casi studio derivanti
dalla realtà e dall&#8217;esperienza italiana.</p>



<p>Ad
oggi, non esiste un tribunale internazionale per i diritti umani,
anche se ora i Comitati delle Nazioni Unite sembrano operare in modo
quasi giudiziario: pannelli imparziali che operano secondo le proprie
regole procedurali che possono ascoltare la testimonianza di esperti
prima di emettere pareri. Inevitabilmente, il problema
dell&#8217;attuazione va alla natura stessa del diritto internazionale. In
particolare, poiché un accordo consensuale basato sull&#8217;accordo tra
Stati, reciprocità e rispetto della sovranità nazionale e della
sovranità territoriale, è improbabile che il tipo di meccanismi di
applicazione applicati a livello nazionale abbia successo. Tuttavia,
per gli strumenti internazionali e regionali che vertono sui diritti
umani, la responsabilità primaria dell&#8217;applicazione dei trattati sui
diritti umani spetta agli Stati. Gli Stati accettano gli obblighi
sanciti dai trattati e devono adoperarsi per garantire il pieno
godimento dei diritti e delle libertà all&#8217;interno della propria
giurisdizione.</p>



<p>Tra
i meccanismi volti a supervisionare la realizzazione e l&#8217;attuazione
dei diritti umani, il sistema di reportistica è quello prevalente.
Lo scopo principale di questo sistema è quello di promuovere il
rispetto da parte degli Stati dei loro obblighi internazionali in
materia di diritti umani e, inoltre, le relazioni sono utilizzate
come base per un dialogo attivo e di supporto tra il Comitato e lo
Stato. Vengono
anche presentate denunce statali, ma per ragioni diplomatiche gli
Stati spesso si dimostrano riluttanti a impegnarsi in controversie
interstatali, come dimostra l&#8217;esperienza della Corte Internazionale
di Giustizia.  Per quanto riguarda i reclami denunciati da singoli
individui, possono essere condotti attraverso un meccanismo
giudiziario o tramite relazioni con un organo indipendente. Le così
dette “procedure speciali”, invece, sono dettate da esperti
indipendenti nominati dal Consiglio dei Diritti Umani dell’ONU er
esaminare e riferire su diritti umani specifici in determinati paesi.
Inoltre, vi sono diverse organizzazioni non governative che svolgono
un ruolo nel processo. Molte di queste organizzazioni inviano
rappresentanti in qualità di osservatori alle discussioni delle
Nazioni Unite sui diritti umani. 
</p>



<p>I
diritti umani internazionali rimangono un sistema di legge
relativamente nuovo. Quando i sistemi furono adottati, furono
raggiunti compromessi che consentirono ai diritti umani
internazionali di coesistere con l&#8217;indipendenza sovrana degli Stati
contraenti. Tutti gli Stati riconoscono di essere vincolati dai
diritti umani, ma la domanda saliente è: fino a che punto? Gli Stati
spesso si vincolano agli strumenti per essere visti conformi ai
diritti normativi ivi sanciti. Tuttavia, e nonostante la presenza dei
meccanismi di cui sopra, ciò non significa necessariamente che gli
individui all&#8217;interno di uno Stato godano di tutti questi diritti. Il
godimento dei diritti universali non è una realtà in qualunque
Stato. 
</p>



<p>In
questa sezione, la scrittrice vorrebbe considerare da un lato ciò
che definisce i &#8220;fallimenti italiani&#8221; nell&#8217;attuare
correttamente gli strumenti per i diritti umani, la cui importanza e
urgenza sono state riconosciute dall&#8217;Italia stessa, ma non sono stati
ancora seguiti da un effettivo riconoscimento, né tradotti in misure
concrete. 
</p>



<p>Il
primo caso in esame riguarda le cosiddette Istituzioni Nazionali per
i Diritti Umani (INDU). Il 20 dicembre 1993, l&#8217;Assemblea Generale
delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 48/134 su &#8220;Istituzioni
nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani&#8221;,
con un allegato contenente i principi relativi allo status delle
istituzioni nazionali, meglio noti come principi di Parigi, in cui ha
incoraggiato tutti gli Stati del mondo a creare istituzioni nazionali
indipendenti per i diritti umani. Le INDU sono istituzioni
indipendenti e non giudiziarie create dagli Stati attraverso la loro
costituzione o legge, con il mandato di promuovere e proteggere i
diritti umani. Gli Stati sono liberi di decidere il miglior tipo di
INDU per i loro scopi domestici. In Europa, i modelli più comuni
sono le istituzioni del difensore civico, le commissioni per i
diritti umani, le istituzioni ibride (che combinano diversi mandati,
incluso quello dell&#8217;organismo per la parità), e gli istituti e i
centri per i diritti umani. Mentre al giorno d&#8217;oggi gran parte dei
paesi europei possiede una INDU, alcuni ancora non la prevedono, come
l&#8217;Italia, insieme a Malta e alla Svizzera. 
</p>



<p>Lo
scrittore considera grave e sostanziale la mancanza di un tale organo
di esperti indipendenti. Per questo motivo, l&#8217;autore considera
essenziale il riconoscimento degli attuali sforzi intrapresi dal
Comitato Italiano per la Promozione e la Protezione dei Diritti
Umani. È una rete di organizzazioni non governative italiane che
operano nel campo della promozione e della protezione dei diritti
umani e fondata nel 2002, su iniziativa della Fondazione Basso –
Sezione Internazionale. Il suo obiettivo principale risiede nella
promozione e nel sostegno rivolto al processo legislativo di
istituzione di una INDU in Italia, in linea con l&#8217;impegno votato
dall&#8217;Italia ma rimasto finora inutilizzato.</p>



<p>Il
secondo caso che lo scrittore è disposto a mettere in luce riguarda
la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con
Disabilità. Il 2019 segna il decimo anniversario della ratifica da
parte dell&#8217;Italia della Convenzione delle Nazioni Unite in questione
con la legge n. 18 del 3 marzo 2009 (nella Gazzetta Ufficiale n. 61
del 14 marzo 2009) e la firma del Protocollo Opzionale. A dieci anni
dalla sua ratifica: tante aspettative, pochi successi. L&#8217;importanza
della Convenzione interessata non risiede nel riconoscimento di
&#8220;nuovi diritti&#8221; per le persone con disabilità, ma
costituisce lo strumento per garantire efficacemente l’equo e pieno
godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali; uno
strumento giuridico di cui l&#8217;Italia ha fortemente bisogno di fronte
ai casi plurali di discriminazione nei confronti dei disabili.</p>



<p>Nell&#8217;agosto
2016, a Ginevra, la Commissione per i diritti delle persone con
disabilità ha incontrato una delegazione del governo italiano per
comunicare le osservazioni conclusive sulla prima relazione inviata
dall&#8217;Italia sull&#8217;attuazione dei principi e delle disposizioni
contenuti nella Convenzione. Il documento, diviso in 88 punti,
contiene pochi apprezzamenti e molte preoccupazioni, a cui seguono
altrettante raccomandazioni. Ad esempio, vi è preoccupazione per
&#8220;l&#8217;esistenza di molteplici definizioni di disabilità in tutti i
settori e tutte le regioni, il che porta a un accesso disuguale a
sostegno e servizi. Inoltre, la disabilità continua a essere
definita dal punto di vista medico e il concetto rivisto di
disabilità proposto da l&#8217;Osservatorio nazionale sullo status delle
persone con disabilità non è a sua volta in linea con la
Convenzione e manca di una legislazione vincolante a livello
nazionale e regionale”.</p>



<p>È
evidente che l&#8217;attuazione della Convenzione richiede politiche e
misure, che devono ancora essere sviluppate e messe in pratica; e
inoltre, il governo ha pubblicato un programma d&#8217;azione per i
prossimi due anni, ma non lo ha finanziato. 
</p>



<p>Lo
scrittore è convinto che la sostenibilità della Convenzione nei
paesi che l&#8217;hanno ratificata derivi anche dalla capacità della
società civile di quei paesi di conoscere e far valere i diritti da
essa riconosciuti. Solo dove esiste una voce forte e consapevole da
parte delle associazioni che lavorano per la protezione delle persone
con disabilità, può esserci rispetto per i diritti e
l&#8217;implementazione delle soluzioni più appropriate per garantire la
piena inclusione delle persone con disabilità, compresa la
definizione e l&#8217;attuazione di adeguate politiche pubbliche. In
Italia, sfortunatamente, non c&#8217;è mai stata una vera campagna di
informazione per la diffusione della Convenzione delle Nazioni Unite
e del Protocollo Opzionale tra le associazioni, le famiglie, gli
operatori e le pubbliche amministrazioni, che spesso rimangono
ancorate al vecchio modo di vedere la disabilità, con la conseguente
discriminazione. 
</p>



<p>Mentre
i casi di cui sopra minano fortemente la reputazione dell&#8217;Italia in
relazione all&#8217;attuazione dei diritti umani; c&#8217;è un caso specifico
che l&#8217;autore vorrebbe finalmente citare, che dimostra positivamente
la volontà italiana di rispettare gli impegni assunti e correggere
le proprie azioni. Inoltre, l&#8217;esempio selezionato mostra che
l&#8217;implementazione dei diritti umani è pensata per essere dinamica,
piuttosto che qualcosa da raggiungere completamente attraverso un
singolo passo: ovvero, l&#8217;implementazione di quei diritti e libertà
che sono emersi di recente a seguito di cambiamenti sociali. 
</p>



<p>L&#8217;assegnazione
del caso “Oliari e altri Contro Italia” della Corte Europea dei
Diritti dell&#8217;Uomo, la cui conformità riguardava tre coppie
omosessuali che ai sensi della legislazione italiana non avevano la
possibilità di sposarsi o di entrare in qualsiasi altro tipo di
unione civile, fornisce prove di tali caratteristiche. Questo
caso è rappresentativo di un sistema domestico (quello italiano)
ancora in ostaggio di disposizioni che incarnano idee tradizionali, e
di un sistema giuridico più inclusivo disposto ad espandere i
diritti umani verso le nuove situazioni odierne. La Corte Europea non
si è limitata a rivendicare la necessità del riconoscimento legale
e della protezione delle unioni omosessuali, ma l&#8217;ha identificato
come un obbligo statale positivo derivante dall&#8217;articolo 8 in quanto
coppia omosessuale che vive in una relazione stabile rientra nella
nozione di famiglia la vita, così come la vita privata, allo stesso
modo delle coppie eterosessuali. Questo principio è stato
innanzitutto stabilito nel caso di “Schalk e Kopf contro Austria”,
dove il tribunale ha ritenuto artificiale mantenere l&#8217;idea che una
coppia omosessuale non potesse godere della vita familiare ai fini
dell&#8217;articolo 8. 
</p>



<p>
È
importante sottolineare che questo non solo ha portato l&#8217;Italia a
conformarsi a tale dovere positivo nel presente caso, ma ha
influenzato l&#8217;interpretazione espansiva dei diritti umani nel sistema
giuridico italiano, come risultato dell&#8217;adozione della Legge Cirinnà
(in vigore dal 5 Giugno 2016) che attualmente prevede unioni civili
tra persone dello stesso sesso. Questo è un risultato saliente, in
quanto in base alla Costituzione Italiana, non ci potrebbe essere
famiglia se questa non fosse basata sul matrimonio tra uomo e donna.
Essenziale e rilevante per il raggiungimento di tale obiettivo, è
stata, negli ultimi 10 anni, la società civile italiana fortemente
attiva e determinata nell&#8217;organizzare momenti per tenere discussioni
sui diritti e sulle libertà delle coppie dello stesso sesso e nel
fare pressione sulle istituzioni nazionali competenti per adottare
atti nazionali in grado di riconoscere legalmente la loro unione.  
</p>



<p>Il
diritto internazionale è passato dalla mera promozione passiva dei
diritti umani alla protezione più attiva dei diritti articolati.
Tuttavia, la fase successiva di attuazione, essenziale per la piena
realizzazione dei diritti, è un po&#8217; lontana. Come dimostrato dai
casi studio in esame, il contesto italiano mostra casi positivi e
negativi; e secondo lo scrittore si possono derivare due osservazioni
principali per concludere.</p>



<p>Da
un lato, può sembrare che l&#8217;attuazione sia fortemente legata al
livello di consapevolezza della sua importanza all&#8217;interno della
società civile, unitamente alla determinazione a diffondere la voce
sulla necessaria protezione e garanzia di determinati diritti da
parte del governo stesso.</p>



<p>D&#8217;altra
parte, il nocciolo della questione potrebbe risiedere nell&#8217;attuazione
interna: se uno strumento è incorporato nel diritto nazionale,
allora ha una probabilità maggiore di essere applicato in quello
Stato, poiché lo Stato avrà esplicitamente approvato il suo
contenuto.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2019/10/30/limplementazione-dei-diritti-umani-la-fase-piu-difficoltosa-sulla-base-di-casi-studio-italiani/">L’implementazione dei Diritti Umani: la fase più difficoltosa. Sulla base di casi-studio italiani</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Diritto al Rispetto della Vita Privata e Familiare nella Corte Costituzionale della Repubblica Italiana e nella Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo.</title>
		<link>https://www.peridirittiumani.com/2019/08/12/diritto-al-rispetto-della-vita-privata-e-familiare-nella-corte-costituzionale-della-repubblica-italiana-e-nella-corte-europea-dei-diritti-delluomo/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2019 08:06:42 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>D Un Approccio Comparato basato sul Caso delle Unioni Omosessuali. di Nicole Fraccaroli Animata dalla volontà di identificare come l&#8217;unione omosessuale sia regolata, percepita e supportata da due diversi sistemi giuridici, nel seguente documento&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2019/08/12/diritto-al-rispetto-della-vita-privata-e-familiare-nella-corte-costituzionale-della-repubblica-italiana-e-nella-corte-europea-dei-diritti-delluomo/">Diritto al Rispetto della Vita Privata e Familiare nella Corte Costituzionale della Repubblica Italiana e nella Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" width="635" height="425" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/08/immagine-ECtHR.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-12913" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/08/immagine-ECtHR.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 635w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/08/immagine-ECtHR-300x201.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 635px) 100vw, 635px" /></figure>



<p><strong>D</strong></p>



<p><strong>Un Approccio Comparato basato sul Caso delle Unioni Omosessuali.</strong></p>



<p>di Nicole Fraccaroli</p>



<p>Animata dalla volontà di
identificare come l&#8217;unione omosessuale sia regolata, percepita e
supportata da due diversi sistemi giuridici, nel seguente documento
di ricerca contemplo da una parte la sentenza della Corte
Costituzionale Italiana che si occupa di tale sfida e dall&#8217;altra, la
Corte Europea dei Diritti Umani  nel caso Oliari e altri c. Italia,
la cui sentenza riguardava tre coppie omosessuali che secondo la
legislazione italiana non avevano la possibilità di sposarsi o
entrare in nessun altro tipo di unione civile. 
</p>



<p><br>Sulla base della
legislazione italiana, le coppie sposate sono le uniche ad avere
diritto a formare una famiglia; infatti, in base all&#8217;articolo 29
della Costituzione Italiana &#8220;La Repubblica riconosce i diritti
della famiglia come una società naturale fondata sul matrimonio. Il
matrimonio si fonda sull&#8217;eguaglianza morale e legale dei coniugi
entro i limiti stabiliti dalla legge per assicurare l&#8217;unità
familiare.&#8221; L&#8217;articolo 29 è solitamente considerato come una
trave sostenuta da quattro colonne: il principio di solidarietà,
quello personalista, e il principio di uguaglianza e autonomia.
Stando alla Costituzione, non può esserci famiglia se questa non è
basata sul matrimonio tra uomo e donna e l&#8217;antropologia Cristiana ha
fortemente influito nella costruzione di tale visione. Il diritto
alla famiglia è significativamente presente nel codice civile
attraverso il primo libro dal titolo &#8220;Delle persone e della
famiglia&#8221;, che si riferisce all&#8217;organizzazione del matrimonio e
ai diritti e doveri dell&#8217;uomo e della donna, marito e moglie.</p>



<p>Considerando invece la
Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo e delle Libertà
Fondamentali in ambito del diritto al rispetto della vita privata e
familiare; la vita privata è un concetto ampio, incapace di una
definizione esaustiva e può &#8220;abbracciare molteplici aspetti
dell&#8217;identità fisica e sociale della persona&#8221;. Attraverso la
sua giurisprudenza, la Corte Europea ha fornito indicazioni sul
significato e sulla portata della vita privata ai fini dell&#8217;articolo
8 ed è evidente che la giurisprudenza si è mossa in linea con gli
sviluppi sociali e tecnologici. La nozione di vita privata non è
limitata alla vita personale di un individuo; ma essa anche comprende
il diritto di stabilire relazioni con altri esseri umani. La corte ha
affermato che elementi quali l&#8217;identificazione di genere, il nome,
l&#8217;orientamento sessuale e la vita sessuale sono elementi importanti
della sfera personale tutelati dall&#8217;articolo 8. L&#8217;ingrediente
essenziale della vita familiare è il diritto di vivere insieme in
modo che le relazioni familiari possano svilupparsi normalmente e i
membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia. I
diritti umani non rappresentano un discorso finito, concluso e la
CEDU è uno strumento vivente, interpretato alla luce delle
situazioni attuali. Di conseguenza, una coppia omosessuale che vive
in una relazione stabile rientra nella nozione di vita familiare,
così come nella vita privata, allo stesso modo delle coppie
eterosessuali. Questo principio è stato inizialmente enunciato nel
caso di Schalk e Kopf c. Austria, dove la corte ha ritenuto
artificioso sostenere che una coppia omosessuale non potesse godere
della vita familiare ai sensi dell&#8217;articolo 8.</p>



<p><br>Prendo in
considerazione la sentenza della Corte Costituzionale Italiana n.138
dell’aprile 2010, poiché i rimedi interni della causa Oliari e
altri c. Italia sono stati esauriti sulla base di tale decisione. 
<br>In questa sentenza la Corte ha esaminato le disposizioni del
Codice Civile che disciplinano il matrimonio, in seguito alle
referenze di due tribunali (di Venezia e Trento) interrogati da
alcune coppie omosessuali in seguito al rifiuto da parte
dell&#8217;ufficiale civile di pubblicare avviso della loro intenzione di
sposarsi. Dal momento che i tribunali portano affermazioni simili, li
considero congiuntamente. <br>I giudici del rinvio hanno sollevato
una questione di costituzionalità degli articoli relativi alla
famiglia all&#8217;interno del codice civile con riferimento agli articoli
2, 3, 29 e 117 della Costituzione, in quanto non consentirebbero alle
persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio. I giudici del
rinvio riconoscono che il matrimonio ai sensi della legge italiana &#8220;è
inequivocabilmente centrato sul fatto che i coniugi sono di sesso
diverso&#8221;; ma si riferiscono anche agli argomenti dei ricorrenti,
i quali hanno sottolineato che la legge italiana non contiene un
concetto di matrimonio, né un divieto espresso sul matrimonio tra
persone dello stesso sesso. D&#8217;altra parte, i tribunali riconoscono
che non è possibile ignorare la rapida trasformazione della società
e dei costumi negli ultimi decenni, che hanno visto la fine del
monopolio detenuto dal modello della famiglia tradizionale e la
nascita spontanea parallela di diverse forme di convivenza che
necessitano di protezione. Di conseguenza, tale richiesta di
protezione richiede un&#8217;attenzione particolare alla compatibilità
dell&#8217;interpretazione tradizionale (all&#8217;interno del codice civile) con
i principi costituzionali.</p>



<p>Un primo principio è
quello sancito dall&#8217;articolo 2 della Costituzione che riconosce i
diritti inviolabili degli uomini e secondo i due tribunali questo
concetto non riguarda solo la sfera individuale, ma in particolare
quella sociale come espressione della personalità dell&#8217;individuo. I
tribunali sostengono poi che, dal momento che il diritto di contrarre
matrimonio è un elemento essenziale dell&#8217;espressione della dignità
umana, ai sensi dell&#8217;articolo 3 della Costituzione il cui obiettivo è
quello di proibire differenze irragionevoli nel trattamento, esso
stesso deve essere garantito a tutti e non può essere soggetto a
discriminazione, con conseguente obbligo per lo Stato di intervenire
nei casi in cui il suo esercizio sia ostacolato. In relazione
all&#8217;articolo 29, i giudici sostengono che il significato della
disposizione non sia quello di considerare la famiglia come un
&#8220;diritto naturale&#8221;, ma piuttosto di affermare la precedente
esistenza e autonomia della famiglia rispetto allo Stato. I tribunali
si riferiscono infine all&#8217;articolo 117 della Costituzione, che impone
al legislatore di rispettare i limiti derivanti dal diritto
comunitario e dagli obblighi di diritto internazionale; ricordando a
tale riguardo gli articoli 8, 12 e 14 della CEDU. 
</p>



<p>La Corte Costituzionale
dichiara infondati tutti i principi costituzionali evocati dai
tribunali, ad eccezione dell&#8217;Articolo 2, riconoscendo che &#8220;Questo
concetto deve includere le unioni omosessuali, intese come la
coabitazione stabile di due individui dello stesso sesso, a cui viene
concesso il diritto fondamentale di scegliere liberamente la propria
situazione di coppia e di ottenerne il riconoscimento legale insieme
ai diritti e doveri associati &#8220;. Questa è un&#8217;ipotesi
fondamentale presa dalla Corte Costituzionale in quanto dichiara che
due persone dello stesso sesso sono investite dalla Costituzione
Italiana con un diritto fondamentale di ottenere il riconoscimento
giuridico dei diritti e dei doveri relativi alla loro unione. <br>La
corte ritiene che l&#8217;aspirazione a questo riconoscimento non possa
essere raggiunta solo rendendo le unioni omosessuali equivalenti al
matrimonio. Ne consegue che spetta al Parlamento determinare le forme
di garanzia e riconoscimento delle unioni menzionate; poiché in
realtà comporterebbe l&#8217;inclusione di una nuova figura nel quadro
normativo del Codice Civile. 
</p>



<p>Si considera ora la
sentenza della Corte Europea, relativa alla causa Oliari e altri c.
Italia presentata nel 2015, sulla sola base delle presunte violazioni
dell&#8217;articolo 8 della CEDU.</p>



<p>La valutazione di tale
Corte rinvia innanzitutto ad alcuni principi generali. Infatti,
mentre lo scopo essenziale dell&#8217;articolo 8 è di proteggere gli
individui da interferenze arbitrarie da parte delle autorità
pubbliche; lo stesso può anche imporre allo Stato determinati
obblighi positivi e assicurare il rispetto della vita privata o
familiare anche nella sfera delle relazioni tra individui. La Corte
chiarisce che per valutare gli obblighi positivi degli Stati è
importante fare alcune considerazioni: il giusto equilibrio che
dev’essere raggiunto tra gli interessi concorrenti dell&#8217;individuo e
della comunità nel suo complesso; l&#8217;impatto di una situazione in cui
vi è discordanza tra realtà sociale e legge e, il margine di
apprezzamento concesso agli Stati. In secondo luogo, la Corte applica
tali principi al caso in questione, prendendo atto della situazione
dei ricorrenti all&#8217;interno del sistema nazionale italiano. Si accorge
così che lo stato attuale dei richiedenti nel contesto giuridico
interno può essere considerato solo un&#8217;unione di fatto, e che può
essere regolata da alcuni accordi contrattuali privati ​​di
portata limitata che non soddisfano alcune esigenze fondamentali
della regolamentazione e protezione di una relazione stabile e
impegnata.</p>



<p>Ciò è dimostrato dal
fatto che tali contratti sono aperti a chiunque conviva,
indipendentemente dal fatto che siano o meno una coppia. È
interessante notare che la Corte ha anche affermato ulteriormente che
l&#8217;esistenza di un&#8217;unione stabile è indipendente dalla convivenza. La
Corte ritiene che, in assenza di matrimonio, le coppie dello stesso
sesso abbiano interesse ad ottenere l&#8217;opzione di entrare in una forma
di unione civile, poiché questo sarebbe il modo più appropriato per
il loro rapporto di essere legalmente riconosciuto e per essere
protetto in modo pertinente. Il governo italiano non è riuscito a
mettere in luce gli interessi della comunità nel suo complesso,
poiché è stato negato che l&#8217;assenza di un quadro giuridico
specifico che garantisse il riconoscimento omosessuale tentasse di
proteggere il concetto tradizionale di famiglia, o la morale della
società. Oltre a quanto sopra, è rilevante anche il movimento verso
il riconoscimento legale delle coppie omosessuali che ha continuato a
svilupparsi rapidamente in Europa. In particolare apprezzo
l&#8217;essenziale affermazione della Corte secondo la quale, nel caso di
specie, il margine di apprezzamento non dovrebbe essere più ampio,
poiché non riguarda i diritti supplementari che potrebbero derivare
da tale unione, ma riguarda un bisogno generale di riconoscimento e
protezione legale. <br>Di fatto, in assenza di un interesse
comunitario prevalente da parte del governo italiano, contro il quale
bilanciare gli interessi dei ricorrenti, e alla luce delle
conclusioni dei tribunali nazionali sulla questione che è rimasta
inascoltata (si avverte che I tribunali italiani effettuano
accertamenti sulla questione caso per caso); la Corte constata che il
governo italiano ha oltrepassato il margine di apprezzamento e non ha
adempiuto all&#8217;obbligo positivo di garantire che i richiedenti
dispongano di un quadro giuridico specifico che preveda il
riconoscimento e la protezione della loro unione omosessuale.</p>



<p>L&#8217;unione omosessuale è
stata trattata, attraverso i due risultati, non in una maniera
completamente opposta, ma in un modo rappresentativo, di un sistema
domestico ancora ostaggio di disposizioni che incorporano idee
tradizionali, e di un sistema giuridico maggiormente disposto ad
espandere i diritti umani alle nuove situazioni attuali.</p>



<p>È
fondamentale riconoscere che la Corte Costituzionale Italiana non ha
respinto la questione della costituzionalità negando ulteriori
cambiamenti, ma sostenendo che tale cambiamento debba essere
innescato dal Parlamento sulla base dell&#8217;articolo 2 della
Costituzione che deve includere le unioni omosessuali. <br>Dall&#8217;altra
parte, la Corte europea non si è limitata a rivendicare la necessità
del riconoscimento giuridico e della protezione delle unioni
omosessuali, ma parla in termini di un obbligo positivo statale
derivante dall&#8217;articolo 8; e questo ha influenzato l&#8217;interpretazione
estensiva dei diritti umani nell&#8217;ordinamento italiano, come risultato
dell&#8217;adozione della Legge Cirinnà (n118, del 25 Maggio 2016) che
attualmente prevede le unioni civili tra persone dello stesso sesso.
<br><br>
</p>
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		<title>Ergastolo ed abbreviato</title>
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		<pubDate>Fri, 21 Jun 2019 07:25:28 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Di Alessia Sorgato (avvocato) Lo scorso 12 aprile 2019 è stata approvata la legge n. 33 che impedisce di chiedere il rito abbreviato agli accusati di un delitto per cui prevista la pena dell’ergastolo.&#46;&#46;&#46;</p>
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<p>Di
Alessia Sorgato (avvocato)</p>



<p>Lo
scorso 12 aprile 2019 è stata approvata la legge n. 33 che impedisce
di chiedere il rito abbreviato agli accusati di un delitto per cui
prevista la pena dell’ergastolo. 
</p>



<p>La
Novella è stata annunciata – forse a torto – nel solco di una
politica, anche legislativa, di stampo apparentemente più rigoroso,
ed ha incontrato reazioni svariate a seconda della provenienza:
fortemente critico il mondo dell’avvocatura, più o meno favorevole
l’opinione pubblica. 
</p>



<p>Il
divario, a modesto parer mio, dipende non tanto dalla coloritura
partitica della legge (peraltro, non nuova nel panorama italiano)
quanto dall’estremo allarme sociale destato dai delitti
astrattamente puniti con la sanzione più afflittiva: l’ergastolo
infatti è previsto, tra gli altri, per strage, omicidio e sequestro
di persona aggravati.</p>



<p>Il
rito abbreviato, dal canto suo, è stato introdotto con la riforma
del codice di procedura penale del 1988 e consente la definizione del
processo “allo stato degli atti” presenti nel fascicolo del
giudice per l’udienza preliminare quindi, di fatto, sulle
risultanze delle indagini e sugli eventuali apporti delle difese
(anche della vittima, quindi).</p>



<p>La
sua premialità, ossia lo sconto di pena di un terzo, va messa in
correlazione col notevole risparmio di tempo e di risorse che tale
scelta comporta: sarà sufficiente infatti un giudice ed il suo
cancelliere contro gli otto componenti della Corte d’Assise – due
togati e sei laici – più tutti i giudici popolari supplenti e, di
prassi, alla decisione si arriverà in una, massimo due o tre
udienze.</p>



<p>Il rapporto tra abbreviato ed ergastolo quindi è matematico: qualora l’imputato opti per questo rito, in caso di condanna non gli verrà comminata la pena perpetua, ma la reclusione per trent’anni (almeno in linea teorica perché, come vedremo questo è il primo punto su cui si sono registrate le alterne vicende della norma).</p>



<p>Ma è soprattutto un rapporto a singhiozzo, scandito da numerosi rimaneggiamenti sia ad opera del legislatore che della Corte Costituzionale. All’inizio, infatti, per accedere al rito abbreviato era necessario il consenso del Pubblico Ministero, elemento questo su cui obiettivamente si poteva lavorare, per esempio subordinandolo a qualche forma di risarcimento o restituzione a favore della vittima o, peggio, di chi restava a piangerla.  </p>



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<p>Nel
1991 fu escluso per i reati puniti con l’ergastolo, e questo
proprio in virtù della critica da parte della Consulta alla
sostituzione automatica con la pena a trent’anni. Anche allora si
aprirono i fronti del dibattito, diviso tra chi optava per la
possibilità di procedere allo stato degli atti, salvo poi non
concedere sconti di pena e chi invece stava a favore della
inammissibilità tout court. 
</p>



<p>Nel
1999 con la legge c.d. Carotti le cose sono tornate <em>ab
origine</em>:
abbreviato ammesso ed ergastolo convertito in trent’anni di
reclusione. 
</p>



<p>Vent’anni
dopo, il nuovo <em>revirement</em>,
con automatica esclusione del rito, salvo il recupero degli sconti di
pena se, a conclusione dell’udienza preliminare o del successivo
dibattimento, emerga che il delitto commesso non merita ergastolo ma
una pena inferiore (per fornire un esempio banale, se si scopra che
il soggetto sequestrato non è deceduto, ma è ancora in vita).</p>



<p>Personalmente
prevedo nuove questioni di legittimità costituzionale ed il fatto
che non se ne registrino ancora dipende solo dal fattore temporale:
entrata in vigore il 20 aprile 2019, la legge si applica solo a fatti
commessi successivamente a tale data, il che comporta che mentre si
scrive questo articolo (giugno 2019) nessuna indagine per delitti
così efferati può essere stata conclusa ed approdata in udienza
preliminare (sede in cui presumibilmente verranno sollevate le
eccezioni).</p>



<p>Alla
base del rischio che questa norma venga nuovamente travolta ci sono,
anzitutto, quasi novant’anni di giurisprudenza sull’art. 3 della
Costituzione, dedicato al principio di eguaglianza, così
efficacemente riassunto in qualsiasi aula giudiziaria con la frase
“La legge è uguale per tutti”. 
</p>



<p>E
se di primo acchito può sembrare una formula di facciata, dedicata
alla parità di diritti che vanno riconosciuti ad accusati abbienti
come ai poveri, ai cittadini come agli stranieri, e così via,
precisandola nel senso che qui ci interessa sta a significare una
cosa differente, ossia che tutti gli imputati, qualsiasi sia il reato
di cui devono rispondere, devono accedere alla Giustizia alle
medesime condizioni.</p>



<p>Questo
mi pare il vero <em>vulnus</em>
della questione.</p>



<p>Trovo
assolutamente marginale il discorso del risparmio di tempo e del
risparmio di denaro perché di fronte alla morte (perché di questo
stiamo parlando) nessuno può permettersi di risparmiare o
risparmiarsi: quello che i cittadini chiedono è giustizia, equità,
riparazione.</p>



<p>Le
statistiche sull’incidenza del rito abbreviato proprio in casi di
omicidio (che pare essere molto alta), che la nuova legge
sbaraglierebbe a favore di lunghi dibattimenti con testimoni e magari
periti e quant’altro, si spiegano non tanto con la furbesca
attitudine dell’imputato a cercare di “sfangarla” con una pena
più breve. Questo è quello che si è fatto credere alla gente. Di
fatto stiamo parlando della differenza (non così marcata) tra un
“fine pena mai” e trent’anni di carcere; tra un ergastolo con
ed un ergastolo senza isolamento diurno. Non ci passano decine di
anni di carcere in meno.</p>



<p>Noi
operatori del diritto conosciamo una realtà ben diversa, che non si
limita ai reati più gravi, ma che costituisce la regola generale per
qualsiasi penalista. L’abbreviato è il rito dei “molto
colpevoli” o dei “molto innocenti”. In caso di “tanta prova”,
esattamente come in caso di “poca prova”, perché rischiare con
un processo ordinario, dove qualsiasi testimone convocato di persona
potrebbe aggravare la situazione?</p>



<p>Si
chiudono i giochi con quel che c’è nel fascicolo all’udienza
preliminare: se l’imputato è spacciato, tanto vale che abbia uno
sconto di pena. Se contro di lui si è raccolto poco, allora c’è
caso che il giudice lo assolva (molto più raro, infatti, che un
G.u.p. pronunci sentenza di non luogo a procedere).</p>



<p>All’allarme
sociale destato da questi gravissimi delitti (si pensi ai
femminicidi, che hanno ispirato anche la sottoscritta a formulare
proposte di legge che attenuassero l’innegabile scotto pagato dai
famigliari della vittima) e, soprattutto, al senso di ingiustizia che
aleggia ormai nel nostro Paese, si può rispondere in modo molto più
efficace.</p>



<p>Ma
fino a quando il legislatore non ascolterà chi ha proposte davvero
concrete da offrire, lavoreremo con leggi fatte di elastico, oggi
allungatissime, domani rotte.</p>
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