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	<title>legalità Archives - Per I Diritti Umani</title>
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		<title>Rom e violazione dei diritti umani</title>
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		<pubDate>Sat, 02 Aug 2025 09:29:32 +0000</pubDate>
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<p></p>



<p>Due comunicati importanti da Associazione 21 luglio</p>



<p></p>



<p></p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>Nella giornata del 25 luglio, si è assistito all’<strong>abbattimento di 5 abitazioni collocate all’interno del Parco della Magliana e abitate da 14 persone, tra cui 6 bambini</strong> che, senza poter neanche mettere in sicurezza i loro beni, sono stati costretti ad allontanarsi dall’area. Altre abitazioni sono in procinto di essere abbattute nei prossimi giorni.<strong> L’intervento è collocato all’interno del progetto, finanziato con due milioni di euro dal fondo giubilare, denominato “Manutenzione e rifunzionalizzazione del sistema di paratoie in zona Magliana – Marconi”</strong> e che vede come soggetto attuatore la Regione Lazio. L’area oggetto del progetto è abitata dal 2018 da una decina di famiglie (39 persone tra cui 19 minori), pienamente inserite nel tessuto sociale e sostenute in un percorso di inclusione dalla Parrocchia di San Gregorio Magno alla Magliana e dal Nuovo Comitato di Quartiere Magliana.<br>Già lo scorso 19 maggio l’assessore all’Ambiente del Municipio XI, Daniela Gentili, in un’intervista dai toni trionfalistici, aveva preannunciato la prossima bonifica dell’area da cose e persone. Ieri, lo sgombero parziale dell’insediamento con l’abbattimento delle prime 5 abitazioni tramite ruspe.<br>Per Associazione 21 luglio – che da tempo segue la comunità al fine di scongiurare lo sgombero -, la Parrocchia di San Gregorio Magno alla Magliana e il Nuovo Comitato di Quartiere Magliana siamo di fronte a una <strong>grave violazione dei diritti umani</strong>. Nello sgombero di ieri, infatti, non sono state riscontrate le garanzie procedurali previste dal <strong>Comitato Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali</strong>. L’azione, così come raccomandato dall’organismo internazionale, non è stata accompagnata da alcuna <strong>consultazione </strong>con gli interessati e dalla valutazione di <strong>adeguate alternative</strong> <strong>allo sgombero</strong>; non si è proceduto a un <strong>preavviso congruo e ragionevole alle persone coinvolte</strong>; non si è tenuto conto delle particolari condizioni atmosferiche. A causa dello sgombero, infine, le famiglie sono state rese ancora più vulnerabili.<br>Ad aggravare l’azione di forza, inoltre, il fatto che l’azione delle ruspe sia stata finanziata con i fondi del Giubileo della Speranza, il cui senso lo aveva illustrato Papa Francesco nella bolla di indizione del 9 maggio 2024 nel ricordare come spesso «incontriamo persone povere o impoverite ogni giorno e a volte possono essere nostre vicine di casa. Spesso non hanno un’abitazione, né il cibo adeguato per la giornata. Soffrono l’esclusione e l’indifferenza di tanti. È scandaloso […]. Non dimentichiamo: i poveri, quasi sempre, sono vittime, non colpevoli».<br>Secondo <strong>Carlo Stasolla, presidente di Associazione 21 luglio</strong>: «La Regione Lazio, soggetto attuatore dell’intervento, ha il dovere di arrestare immediatamente questa <strong>azione di forza disumana, lesiva della dignità umana, profondamente ipocrita</strong>. Chiediamo l’arresto delle ruspe e il reperimento immediato di soluzione abitative per le cinque famiglie rimaste senza casa e che ora sono costrette a vagare prive di mezzi. Avvieremo nelle prossime ore procedure straordinarie, senza escludere di rivolgerci a corti internazionali, per denunciare l’accaduto e porre fine a ulteriori azioni che possano mettere a repentaglio l’incolumità delle famiglie rimaste, tra cui segnaliamo la presenza di neonati, persone con patologie anche gravi, donne in stato di gravidanza. Ricordiamo infine ai rappresentanti del Municipio XI – conclude Stasolla – che le azioni di “bonifica” riguardano la rimozione di “scarti materiali” e che, applicarlo alle persone – soprattutto quando prive di risorse &#8211; equivale a etichettarli come “scarti umani”. Tale esercizio semantico è da condannare perché pericoloso per le sue conseguenze che genera».<br>Associazione 21 luglio, la Parrocchia di San Gregorio Magno alla Magliana e il Nuovo Comitato di Quartiere Magliana continueranno a restare a fianco delle famiglie ancora presenti nell’area, vigileranno qualora ulteriormente vittime di violazioni dei diritti umani, sosterranno ogni azione promossa dalle istituzioni indirizzata ad offrire per loro soluzioni alternative dignitose.<br><br> <img width="570" src="https://ci3.googleusercontent.com/meips/ADKq_NZ2vZ1zzJTRw0Qyk9XReZes-m9ICp33sMUFjjiFmROafTkA3Vq66uBqsZvhG2qmcUGIw_oE9EzXvMvY9DbHRLKDvAQFkajbCNYDPD8Xd2tPWdCnB5VVSVab1G5uQiteL_l2xlt7H6KB4Wl8X1YKv8tA3Q=s0-d-e1-ft#https://8cr8p.img.ag.d.sendibm3.com/im/sh/aKZ4LXcWXSGr.jpg?u=7xwQLFBtniwQn8DbJi7KbfXe4tumLNk&utm_source=rss&utm_medium=rss"><img width="570" src="https://ci3.googleusercontent.com/meips/ADKq_NZv9gMA50boAi87J5atadRJyWh1-AdhdwkzVh13hSEPHKjkOGuY117EPvdlbIJZ0FDtJlmKJWQ3zbBBf3Pj4_K1WqmmFqn9jzHbw6xicF1-PDwibF1XkEW866ALIEE3F5bxh3cmRwVQ7-Cj35hnDGYsUQ=s0-d-e1-ft#https://8cr8p.img.ag.d.sendibm3.com/im/sh/eZPYXiejb1yW.jpg?u=7xwQLFBtniwQnF53SX4Vlp1juCekdy0&utm_source=rss&utm_medium=rss"><img width="570" src="https://ci3.googleusercontent.com/meips/ADKq_NZ1HOppgk3OWUEXH-X_ApCM9q3VvKu_tf5hekO9se9xCx4lqtKOkZtSy-LkLRHT8OsV9Rr1De_2J9I2iNeE790b856OX1dK5XJhygB5tH1lTSFRf5gZaWaIYLOcDcEu6g_kMXVvJm7fTkW3JfvA61IT0w=s0-d-e1-ft#https://8cr8p.img.ag.d.sendibm3.com/im/sh/jbnPUQzBlHYE.jpg?u=7xwQLFBtniwQnLwVbM1gvyVpjVOiwYG&utm_source=rss&utm_medium=rss"><img width="570" src="https://ci3.googleusercontent.com/meips/ADKq_NZ25LQoG8zagGsuN4_fXz50sgIRgDsynAhTpXjYSK1C9locIuKTpn0KzAVNKHDQJzKrL4jVS2-0MLQiAH-AdX5eVCnpN6zpa-j1SDqyfSof9DmQZQhtLSRaL9MGxz6cpBdSMGO4i7YdMDWv-AYt0-i35w=s0-d-e1-ft#https://8cr8p.img.ag.d.sendibm3.com/im/sh/5-UzYG-WGGCu.jpg?u=7xwQLFBtniwQnSnxkAys67zvYo8hF8W&utm_source=rss&utm_medium=rss"><img width="570" src="https://ci3.googleusercontent.com/meips/ADKq_NZ4ZqJOx7nIz9wm8fuvd5PGEhiyKrVJxtTFfYFOoHuyV6mzn1yALQnbXYJZwmZbUfE77EWP9nK9wpcy9RhqnfGvdEXsQBVXhV5QVpIg5zWhsXY9H3bkFXiKEcrRR_AscsPSLLUwK51xQ4lhUMEv_MnzIA=s0-d-e1-ft#https://8cr8p.img.ag.d.sendibm3.com/im/sh/PYwLPo9MV2qx.jpg?u=7xwQLFBtniwQnZfPszw3GHU1O6sfXim&utm_source=rss&utm_medium=rss"><a href="https://8cr8p.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeFuBmnf4oGF17tKxNEkW/Wp3Vn6dRpyNT?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>­<a href="https://8cr8p.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeG13EwU1zQOVDidhLXKm/BnyPb4lDkfUo?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>­<a href="https://8cr8p.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeGEm9E7wLkhTPNFBI8VI/tq6YCTPukdF_?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></td></tr></tbody></table></figure>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><th><strong>IL COMITATO EUROPEO ORDINA ALL&#8217;ITALIA DI ADOTTARE MISURE IMMEDIATE PER PROTEGGERE LE FAMIGLIE ROM SGOMBERATE&nbsp;</strong><strong>A GIUGLIANO, IN CAMPANIA</strong></th></tr></tbody></table></figure>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td><img src="https://ci3.googleusercontent.com/meips/ADKq_NaNA5XDIWCledd6Cl9fYy6Khfjxrg6SK6MiYRnZ06KWCkOwSRyATA2sfSw_7jw8ujpeqPaErVrUWe_EDe2jr-LAyrpWSH8RyKXN6qugV9ITFp3U17x_8GPNMKL7Q4Cggmk4WW_xmvpizy2w13HmGaDunR8=s0-d-e1-ft#https://8cr8p.img.ag.d.sendibm3.com/im/sh/lBN4gS1hDXif.jpeg?u=7xwQLFBtniwQnF53SX4Vlp1juCekdy0&utm_source=rss&utm_medium=rss" width="410"></td></tr></tbody></table></figure>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>Bruxelles &#8211; Roma, Il Centro Europeo per i Diritti dei Rom (ERRC) e l’Associazione 21 luglio accolgono con favore la decisione del <strong>Comitato Europeo dei Diritti Sociali (ECSR)</strong> di dichiarare ammissibile il reclamo collettivo contro l&#8217;Italia (N. 244/2025 Centro Europeo per i Diritti Rom (ERRC) v. Italia). In particolare, il Comitato ha accolto la richiesta di misure immediate necessarie per proteggere le famiglie rom dal rischio di rimanere senza casa e dai conseguenti pericoli per la loro salute a Giugliano, in Campania, in provincia di Napoli. Il reclamo, presentato l&#8217;11 marzo 2025, sostiene che i ripetuti sgomberi forzati subiti dalle famiglie rom in Italia, il persistente fallimento nel fornire un’abitazione alternativa adeguata e la continua e sistemica discriminazione subita dalle comunità rom violano l&#8217;Articolo 31 (diritto all&#8217;abitazione) e l&#8217;Articolo E (non discriminazione) della Carta Sociale Europea Revisionata. Al governo italiano è stato chiesto di fornire alle 120 famiglie insediate in via Carrafiello, a Giugliano, in Campania, <strong>un&#8217;accoglienza temporanea immediata, sicura e adeguata, con accesso ai servizi essenziali come acqua, sanità, riscaldamento, smaltimento dei rifiuti ed elettricità</strong>.  &#8220;Questa decisione dà un messaggio chiaro: le famiglie rom in Italia non possono essere lasciate in condizioni che mettono in pericolo le loro vite e violano i loro diritti. La politica italiana di &#8216;superare il sistema dei campi&#8217; – campi, che bisogna ricordare, spesso sono stati creati illegalmente dalle autorità &#8211; non deve significare lo sgombero indiscriminato delle famiglie rom e la violazione dei loro diritti e del loro  benessere. Accogliamo con favore la rapida azione del Comitato e sollecitiamo le autorità italiane a implementare queste misure senza indugi&#8221; ha detto <strong>Đorđe Jovanović, presidente dell&#8217;ERRC</strong>.  <br>Secondo <strong>Carlo Stasolla, presidente di Associazione 21 luglio</strong>: &#8220;Adesso la palla passa alle autorità italiane, chiamate a dare una risposta reale e sostenibile alla drammatica condizione delle famiglie presenti nell’insediamento di via Carrafiello. Nelle prossime settimane presenteremo un dettagliato rapporto sulla condizione di queste comunità che potrà sicuramente rappresentare uno strumento prezioso per poter iniziare ad avviare sostenibili processi di inclusione abitativa”.  Il reclamo riguarda la situazione di circa <strong>550 individui rom</strong> che vivevano in un insediamento informale in via Carrafiello, a Giugliano in Campania, fino a quando un Tribunale ha ordinato il loro sgombero entro il 30 aprile 2025, senza che le autorità italiane avessero fornito adeguate garanzie o alloggi alternativi. Per evitare un ulteriore sgombero dalle loro abitazioni, la maggior parte delle famiglie si è trasferita, prima della scadenza, in un terreno vicino, dove le condizioni di vita sono ulteriormente peggiorate. I residenti, tra cui bambini e adulti con malattie croniche, vivono in tende e baracche senza accesso ad elettricità, servizi igienici, con limitato accesso all’acqua potabile, e sono esposti a seri rischi per la salute. Inoltre parte del terreno è situato nella “Terra dei Fuochi”, zona nota per essere contaminata da amianto, un materiale altamente pericoloso per la salute. Alcune famiglie hanno membri con diabete e malattie cardiovascolari, così come ci sono due bambini con tumori. Inoltre il trasferimento forzato ha costretto diversi bambini a interrompere la frequenza scolastica.  <br>Nel reclamo, l&#8217;ERRC, con il supporto dell’Associazione 21 luglio, ha fornito ulteriori informazioni sui precedenti sgomberi che queste famiglie rom hanno subito a Giugliano in Campania, così come sugli infruttuosi tentativi delle autorità comunali e prefettizie di fornire abitazioni alternative alle famiglie. Secondo le due organizzazioni impegnate nella tutela dei diritti umani, la situazione delle famiglie rom a Giugliano in Campania, una comunità residente sul territorio da oltre 40 anni, <strong>esemplifica il continuo fallimento delle autorità italiane nel garantire pari accesso ad un&#8217;abitazione adeguata per i rom, aggravando l&#8217;assenza di una dimora fissa e perpetuando sistematicamente discriminazione e segregazione</strong>.   <br>Misure immediate ordinate dal Comitato Europeo dei Diritti Sociali  Il 2 luglio 2025 il Comitato ha stabilito che il reclamo presentato dall&#8217;ERRC (n. 244/2025) è ammissibile ai sensi della Carta Sociale Europea e ha ordinato al governo italiano di adottare misure urgenti per tutelare i diritti delle famiglie rom interessate. Il Comitato ha riscontrato che la situazione delle famiglie rom di Giugliano in Campania può causare danni gravi e irreparabili alla salute e alla dignità delle famiglie. È stato ordinato al governo italiano di fornire immediatamente un alloggio temporaneo sicuro e adeguato, con accesso a servizi essenziali come acqua, igiene, riscaldamento, smaltimento dei rifiuti e elettricità. L&#8217;Italia ha tempo fino al 15 settembre 2025 per presentare documenti scritti riguardo al merito del reclamo e per riferire in merito alle misure adottate per conformarsi a questa decisione. L&#8217;ERRC e l&#8217;Associazione 21 luglio continueranno a monitorare da vicino gli sviluppi e a lavorare a fianco della comunità rom di via Carrafiello per garantire che l&#8217;Italia rispetti la decisione del Comitato e compia i passi necessari verso soluzioni abitative durature e legali.   <br><br>Per ulteriori informazioni o per interviste contattare: <strong>Rosi Mangiacavallo</strong> Human Rights Monitor for Italy European Roma Rights Centre<br><a href="mailto:rosi.mangiacavallo@errc.org" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rosi.mangiacavallo@errc.org</a>+39 328 9420715 <br><br><strong>Carlo Stasolla</strong> Presidente Associazione 21 luglio ETS<a href="mailto:c.stasolla@21luglio.org" target="_blank" rel="noreferrer noopener">c.stasolla@21luglio.org</a>+39 320 0987154 </td></tr></tbody></table></figure>
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		<title>“Senza respiro”, Presentato il XXI rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 09:00:55 +0000</pubDate>
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<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/06/antigone_senza_respiro.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="1024" height="768" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/06/antigone_senza_respiro-1024x768.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-18036" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/06/antigone_senza_respiro-1024x768.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/06/antigone_senza_respiro-300x225.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/06/antigone_senza_respiro-768x576.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/06/antigone_senza_respiro-1536x1152.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1536w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/06/antigone_senza_respiro.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<p></p>



<p>È stato presentato a Roma il XXI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione in Italia, intitolato “Senza respiro”. Un titolo che non è una metafora, ma una fotografia lucida di un sistema penitenziario al collasso, dove detenuti, operatori e istituzioni sono sempre più in affanno.</p>



<p>Nel 2024 l’Osservatorio di Antigone ha visitato 95 istituti penitenziari per adulti e la maggior parte degli istituti penali per minorenni in tutta Italia, da Bolzano ad Agrigento. Il quadro emerso è drammatico: sovraffollamento record, carenza di personale, diritti compressi e una deriva punitiva che mette a rischio la tenuta costituzionale del sistema.</p>



<p>Al 30 aprile 2025 i detenuti in Italia erano 62.445, a fronte di una capienza regolamentare di 51.280 posti. Ma considerando i posti non disponibili (oltre 4.000), il tasso reale di affollamento è del 133%, con circa 16.000 persone che non hanno un posto regolamentare. 58 carceri su 189 hanno un tasso di sovraffollamento superiore al 150%. Gli istituti più affollati al momento sono Milano San Vittore (220%), seguito da Foggia (212%) e Lucca (205%). In tutti e tre i casi ci sono più del doppio delle persone che quelle carceri potrebbero e dovrebbero contenere.&nbsp;</p>



<p>Negli ultimi due anni la popolazione detenuta è cresciuta di oltre 5.000 unità, mentre la capienza effettiva è diminuita di 900 posti. Negli ultimi mesi ogni sessanta giorni sono entrate in carcere 300 persone in più. Dinanzi a quanto sta accadendo l’unica risposta dell’Esecutivo passa da un piano per l’edilizia penitenziaria che, proprio per i numeri e per la loro crescita, non può essere in alcun modo la soluzione. Considerando che mediamente un istituto in Italia ospita 300 persone, ogni due mesi dovremmo aggiungere un nuovo carcere al piano di edilizia.&nbsp;</p>



<p>Questo anche a fronte di un attivismo penale del governo che ha un impatto diretto e drammatico sul carcere. Con il decreto sicurezza, approvato ad aprile 2025 e in discussione in Parlamento per la sua conversione in legge, è stato introdotto tra gli altri un nuovo reato che punisce anche le proteste pacifiche e non violente con pene più alte di quelle previste per i maltrattamenti in famiglia, escludendo le persone detenute anche dal possibile accesso alle misure alternative, come avviene per i reati di mafia e terrorismo. Se si considera che dal nel 2024 si sono contati 1.500 episodi di protesta, coinvolgendo almeno 6.000 persone detenute, se ognuna di loro fosse stata condannata in media a 4 anni di carcere, si rischierebbero 24.000 anni di carcere in più per chi sta già scontando una pena.</p>



<p>Proteste che generalmente riguardano le persone detenute più fragili, quelle con più problematiche e che si sanno fare meno la galera: tossicodipendenti, senza dimora, stranieri senza difesa legale, persone con problemi psichiatrici. Categorie che rappresentano anche la maggior parte di chi ha pene brevi. Al momento il 51,2% dei detenuti con condanna definitiva ha meno di tre anni da scontare, soglia che consente – almeno teoricamente – l’accesso a misure alternative. Più di 1.370 persone sono in carcere per pene inferiori a un anno.</p>



<p>Ma il sovraffollamento non colpisce solo le carceri per adulti. Per la prima volta nella storia interessa anche gli istituti penali per minorenni dove sono 611 i ragazzi detenuti (di cui 27 ragazze). Un record storico che ha caratteri preoccupanti se si pensa al fatto che alla fine del 2022 negli Ipm c’erano 381 persone. Frutto del decreto Caivano che ha fatto crescere enormemente i numeri, soprattutto dei ragazzi in custodia cautelare (il 65% dei minorenni è infatti recluso senza una condanna definitiva).</p>



<p>Di fronte a questa situazione Antigone ha avanzato tre proposte che si possono rendere immediatamente operative: Un atto di clemenza per i detenuti con residuo pena inferiore ai 2 anni; provvedimenti collettivi di misura alternativa decisi dai Consigli di disciplina da riunirsi in forma straordinaria per discutere grazie e altri provvedimenti per detenuti che abbiano meno di un anno di pena; divieto di nuove carcerazioni, se non in casi eccezionali, se non vi è un posto regolamentare disponibile.</p>



<p>Durante la presentazione Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, ha chiamato ad una grande alleanza costituzionale.&nbsp;“Di fronte a tutto questo &#8211; ha detto &#8211; dobbiamo costruire una grande alleanza di tutti coloro che intendano muoversi nel solco dell&#8217;articolo 27 della Costituzione, a partire dalle Università, dalle associazioni, dal mondo delle professioni e dai sindacati. Il carcere non va trasformato in una trincea di guerra. Chi usa toni militareschi o guerrafondai per orientare e gestire la vita carceraria commette un gravissimo atto di insubordinazione costituzionale che renderà durissima la vita degli stessi poliziotti. É necessario che a partire dal linguaggio si ridefinisca un senso comune della pena e quanto meno non si metta mai in discussione la necessità di tutelare sempre la dignità di tutte le persone private della libertà. Le parole forti di Papa Francesco per una pena mite e mai disumana, nonché il suo discorso contro i mercanti della paura, speriamo restino un monito per tutti. Non è stato ascoltato in vita. Speriamo lo sia dopo la sua morte”.&nbsp;</p>



<p>Il rapporto completo è disponibile su&nbsp;<a href="http://www.rapportoantigone.it./?utm_source=rss&utm_medium=rss">www.rapportoantigone.it.?utm_source=rss&utm_medium=rss</a></p>
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		<title>La CEDU non si tocca</title>
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		<pubDate>Sat, 31 May 2025 08:32:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>A seguito del recente attacco del governo Meloni alla CEDU (Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; https://it.euronews.com/my-europe/2025/05/24/il-consiglio-deuropa-risponde-a-meloni-e-frederiksen-no-a-pressioni-politiche-sulla-cedu#:~:text=Il%20Consiglio%20d%27Europa%20risponde%20a%20Meloni%20e%20Frederiksen%3A%20%22No%20a%20pressioni%20politiche%20sulla%20Cedu%22) pubblichiamo oggi notizie di alcune sentenze relative alla violazione di articoli della stessa (osservatorio risalente allo scorso&#46;&#46;&#46;</p>
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<p></p>



<div class="wp-block-image"><figure class="alignright size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/05/corte.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="590" height="350" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/05/corte.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-18032" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/05/corte.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 590w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/05/corte-300x178.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 590px) 100vw, 590px" /></a></figure></div>



<p>A seguito del recente attacco del governo Meloni alla CEDU (Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; https://it.euronews.com/my-europe/2025/05/24/il-consiglio-deuropa-risponde-a-meloni-e-frederiksen-no-a-pressioni-politiche-sulla-cedu#:~:text=Il%20Consiglio%20d%27Europa%20risponde%20a%20Meloni%20e%20Frederiksen%3A%20%22No%20a%20pressioni%20politiche%20sulla%20Cedu%22)?utm_source=rss&utm_medium=rss pubblichiamo oggi notizie di alcune sentenze relative alla violazione di articoli della stessa (osservatorio risalente allo scorso mese di aprile, quindi si tratta di decisioni recentissime). </p>



<p></p>



<p><strong>Osservatorio Corte EDU: aprile 2025</strong></p>



<p><strong>Selezione di pronunce rilevanti per il sistema penale</strong></p>



<p><em>A cura di&nbsp;</em><a href="https://www.sistemapenale.it/it/autori-di-sp/zacche-francesco?utm_source=rss&utm_medium=rss"><em>Francesco Zacché</em></a><em>&nbsp;e&nbsp;</em><a href="https://www.sistemapenale.it/it/autori-di-sp/zirulia-stefano?utm_source=rss&utm_medium=rss"><em>Stefano Zirulia</em></a></p>



<p><em>Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Margherita Ricci (artt. 3, 10, 11 e 14 Cedu) e Stefania Basilico (artt. 6 e 8 Cedu).</em></p>



<p><strong><em>In aprile abbiamo selezionato pronunce relative a:</em></strong><em>&nbsp;compatibilità del regime&nbsp;</em>ex&nbsp;<em>art. 41-bis ord. pen. con il divieto di pene inumane e degradanti (art. 3 Cedu); preclusione della partecipazione alle udienze in video-collegamento (art. 6 Cedu); valutazione delle prove a difesa e coinvolgimento del giudice come testimone in indagine parallela a quella oggetto del suo giudizio (art. 6 Cedu); Perquisizione di studio legale e sequestro del computer senza mandato di perquisizione e controllo successivo (art. 8 Cedu); uso della forza contro un giornalista che filma un intervento di polizia (art. 10 Cedu); interruzione di conferenza LGBT e test antidroga in assenza di indizi in ordine all’assunzione o detenzione di stupefacenti (artt. 3, 14 e 11 Cedu).</em></p>



<p><strong>ART. 3 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22respondent%22:[%22ITA%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-242639%22]}?utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, Sez. I, 10 aprile 2025, Morabito c. Italia</a></p>



<p><strong>Divieto di pene inumane o degradanti – Permanenza in carcere di detenuto anziano e affetto da decadimento cognitivo con diagnosi di Alzheimer – adeguatezza delle cure – non violazione – Sottoposizione al regime carcerario ex art. 41-bis – Decadimento cognitivo – assenza di motivazione in ordine alla persistente pericolosità,&nbsp;<em>sub specie&nbsp;</em>di capacità di mantenere contatti con la criminalità organizzata – violazione.</strong></p>



<p>Il ricorrente, G.M., cittadino italiano nato nel 1934, era stato condannato in via definitiva per fatti di mafia e sottoposto – nel carcere di Opera a Milano – al regime previsto dall’art. 41&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>ord. pen. Il ricorso nasceva dalla circostanza che, nonostante il deterioramento fisico e cognitivo del condannato, questi non solo era rimasto in carcere, ma aveva continuato ad essere detenuto secondo le modalità dell’art. 41&nbsp;<em>bis</em>. Secondo G.M., quindi, i fatti esposti si erano tradotti nella lesione dell’art. 3 CEDU. Questi, infatti, aveva 88 anni e soffriva di numerose patologie: l’ingrossamento della prostata lo aveva costretto da anni all’uso del catetere con conseguenti (e frequenti) infezioni delle vie urinarie; era poi affetto da ernia inguinale bilaterale, cardiopatia ipertensiva con episodi di angina e da poliartrite. In aggiunta, era oggetto anche di un progressivo (ma inesorabile) decadimento cognitivo (§ 6). Alla luce di questo composito quadro clinico, l’Italia aveva fornito alla Corte la cartella clinica del condannato, da cui si evinceva che allo stesso erano stati – di volta in volta – offerti tutti i trattamenti necessari, ancorché – in alcune occasioni – fosse stato proprio lui a rifiutarli (§§ 7 &#8211; 15). Non solo, dalla documentazione depositata, si evinceva che le condizioni del ricorrente erano compatibili con il regime carcerario (§ 17). Il ricorrente, invece, forniva valutazioni di consulenti di parte, dalle quali emergeva che egli non solo non poteva essere adeguatamente curato in carcere, ma che a maggior ragione non poteva più restare sottoposto al regime dell’art. 41&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>(§§ 19 &#8211; 22).Ciononostante, G.M. aveva continuato ad essere assoggettato al “carcere duro”, giacché il Ministero della Giustizia aveva ritenuto necessario prorogargli l’applicazione biennale di tale regime in quanto egli non si era mai dissociato dal gruppo mafioso di appartenenza, conservandovi – anzi – un ruolo di primo piano. Questa decisione era stata reclamata da parte di G.M., secondo il quale, rispetto alla presunta capacità di mantenere contatti con il&nbsp;<em>clan</em>, non poteva trascurarsi il dato dell’evidente decadimento cognitivo. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, investito della decisione, aveva tuttavia rigettato il reclamo, nonostante le conclusioni addotte dal perito sulla salute del ricorrente. La decisione era poi stata confermata dalla Corte di Cassazione (§§ 30 &#8211; 32). In data 7 gennaio 2022 e successivamente in data 6 giugno 2022, il ricorrente aveva quindi adito la Corte EDU lamentando la lesione dell’art. 3 CEDU.&nbsp;<em>Medio tempore</em>&nbsp;– tra l’altro – le autorità italiane avevano continuato a prorogare a G.M. l’applicazione biennale del carcere duro (§§ 33 &#8211; 35). La situazione aveva subito una temporanea modifica quando il condannato, operato d’urgenza il 29 maggio 2023, era stato conseguentemente sottoposto alla detenzione domiciliare. Lo stesso, tuttavia, il 21 giugno 2023 era tornato in carcere. A quel tempo, però, sull’assunto che la detenzione domiciliare avesse comportato la cessazione dell’applicazione del carcere duro, questi era stato sottoposto a normale reclusione (§§ 54 &#8211; 59). &nbsp;Malgrado ciò, il 14 novembre 2023 il Ministero della Giustizia aveva decretato la necessità di sottoporre G.M. nuovamente alla detenzione&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 41&nbsp;<em>bis</em>. Anche in questo caso la decisione era stata oggetto di reclamo; al tempo del giudizio, però, la Corte EDU non aveva evidenza in merito all’esito dello stesso (§ 65). &nbsp;Passando al merito, secondo i giudici di Strasburgo per verificare, in concreto, se lo stato di detenzione carceraria rispetti o meno l’art. 3, occorre condurre tre diversi tipi di verifiche, e in particolare: (<em>i</em>) accertare lo stato di salute del detenuto e l’effetto che su costui hanno le modalità di esecuzione della pena; (<em>ii</em>) valutare la qualità delle cure mediche che gli sono fornite; e (<em>iii</em>) rilevare se, tenuto conto dello stato di salute, questi debba restare in carcere o meno (§ 101). Con riferimento al punto&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;(<em>i</em>), per la Corte è pacifico che il ricorrente fosse affetto da molteplici patologie (§ 102), così come, con riferimento al punto&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;(<em>ii</em>), è provato che lo stesso avesse sempre beneficiato di trattamenti medici adeguati (§ 110). L’elemento che richiede maggiore attenzione è, a giudizio della Corte, il punto&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;(<em>iii</em>), aspetto sul quale si appuntava la valutazione di G.M. in merito al trattamento inumano cui era sottoposto, e consistente – appunto – nella prosecuzione della detenzione nonostante le sue patologie (§ 111). Secondo la Corte, tuttavia, posto che non esiste un diritto ad essere rilasciati&nbsp;<em>de plano&nbsp;</em>per ragioni di salute e che il ricorrente – ancorché in carcere – aveva sempre ricevuto adeguate terapie, la continuazione del regime detentivo in sé non aveva comportato alcuna violazione dell’art. 3 CEDU (§§ 111 &#8211; 115). Per contro, la Corte ravvisa la violazione dell’art. 3 in relazione al fatto che il ricorrente aveva continuato ad essere sottoposto al regime dell’art. 41&nbsp;<em>bis</em>. Come noto, per la Corte EDU tale regime non costituisce di per sé trattamento inumano e degradante; occorre però che lo stesso sia compatibile con il rispetto della dignità umana e che non provochi un livello di sofferenza superiore a quello inerente alla detenzione (§ 125). Nel caso di specie, il ricorrente aveva 88 anni ed era stato assoggettato al carcere duro fin dal 2004. Sulla scorta di tali motivi, i giudici italiani avrebbero dovuto indagare con maggiore pregnanza la sussistenza di adeguate ragioni per continuare l’applicazione di simile modalità detentiva (§ 135). Dalla documentazione depositata, però, nulla emergeva in questo senso e, anzi, sorgevano dubbi in ordine al fatto che il ricorrente avesse potuto mantenere rilevanti contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza. Ciò, a maggior ragione tenuto conto dell’ampiamente provato deterioramento delle sue facoltà cognitive (situazione, tuttavia, sempre sottostimata dalle autorità italiane, secondo cui non poteva ignorarsi il fatto che G.M. sembrasse lucido rispetto all’espletamento delle mere attività quotidiane) (§§ 139 &#8211; 140). &nbsp;Pertanto, il fatto che il ricorrente, in mancanza di sufficienti motivazioni in merito, avesse continuato ad essere detenuto secondo le modalità dell’art. 41&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>non poteva che costituire una lesione dell’art. 3 CEDU (§ 146). (<em>Margherita Ricci</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: L. Pressacco,&nbsp;<em>Presupposti di applicazione dell’art. 41-bis ord. penit. e condizioni di salute del detenuto</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2019, 1, pp. 669 e ss.; P. Bernardoni,&nbsp;<em>Detenzione e infermità psichica sopravvenuta: un problema europeo e una soluzione nazionale</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2019, 2, pp. 1065 e ss.; L. Franzetti,&nbsp;<em>Detenzione di soggetti affetti da disturbi psichiatrici e promiscuità delle strutture carcerarie: la CEDU “boccia” il sistema penitenziario portoghese</em>, in&nbsp;<em>Riv. It.&nbsp;</em><em>Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2024, 2, pp. 854 e ss.</p>



<p><strong>ART. 6 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-242784&utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 24 aprile 2025, Ivan Karpenko c. Ucraina</a></p>



<p><strong>Equità processuale &#8211; parità delle armi &#8211; immotivata assenza di contraddittorio &#8211; al ricorrente detenuto non rappresentato è preclusa la partecipazione alle udienze tramite collegamento video &#8211; violazione</strong></p>



<p>Il ricorrente promuove dinanzi alle autorità nazionali un procedimento volto a far accertare l’indebito monitoraggio della sua corrispondenza in carcere da parte delle autorità penitenziarie (§ 10). Rigettate le sue pretese, egli adisce la C.edu lamentando la violazione dell’equità processuale sotto il profilo del diritto alla parità delle armi e del contraddittorio, poiché gli sarebbe stato illegittimamente precluso di partecipare alle udienze tramite collegamento video (§ 21). Premesso che l’equità processuale impone il rispetto di una sostanziale parità tra le parti (§ 27) e che, salvo eccezioni, le udienze devono essere orali (§ 28), i giudici di Strasburgo accertano nella specie la violazione dell’art. 6 Cedu per non aver le autorità nazionali consentito al ricorrente detenuto, pur potendo, di esporre le proprie difese da remoto (§ 40). Tenendo conto dei principi del giusto processo, nessuna rilevanza assume in senso contrario che il diritto interno non contempli la possibilità di collegamenti video (§ 37), tanto più nel caso in cui, come occorso nella specie e come rilevato dalla C.edu, nel procedimento in questione le autorità penitenziarie, diversamente dal ricorrente, avevano potuto esercitare il proprio diritto di difesa confutando la ricostruzione fattuale avversa (§ 40). (<em>Stefania Basilico</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: P. Concolino,&nbsp;<em>L’equità processuale:&nbsp;</em>leading case<em>&nbsp;e applicazione concreta della C.edu</em>, in&nbsp;<em>Riv. it. dir. proc. pen.</em>, 2024, p. 1628.</p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-242999&utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 24 aprile 2025, Sytnyk c. Ucraina</a></p>



<p><strong>Equità processuale &#8211; imparzialità oggettiva del giudice &#8211; ricorrente condannato per corruzione &#8211; mancata valutazione delle prove a difesa &#8211; il giudice è coinvolto come testimone in una indagine parallela &#8211; violazione</strong></p>



<p>Il ricorrente è un funzionario pubblico condannato per corruzione ed il suo nominativo è inserito a tempo indeterminato nel pubblico registro ucraino dei funzionari corrotti. Egli adisce la C.edu lamentando l’iniquità del processo svoltosi nei suoi confronti ai sensi dell’art. 6 comma 1 Cedu. Nel dettaglio, secondo il ricorrente, da una parte le autorità nazionali avrebbero omesso di procedere alla valutazione delle prove a difesa prendendo in considerazione solo le, peraltro vaghe, prove dell’accusa (§ 67) e, dall’altra, l’imparzialità di uno dei giudici sarebbe stata dubbia (§ 69). I giudici di Strasburgo, in accoglimento del ricorso, concludono per la violazione del principio di equità processuale sotto entrambi i profili. Quanto al primo, la C.edu rileva come la condanna del ricorrente si sia effettivamente basata su prove inconsistenti, financo contraddittorie, senza alcuna valutazione delle prove testimoniali a difesa, oltretutto nel contesto di un’arbitraria distribuzione dell’onere della prova (§ 80-82); quanto al secondo, richiamata la propria giurisprudenza in materia di imparzialità oggettiva dell’organo giudicante (§ 84-86), la C.edu esclude che il giudice in questione potesse apparire effettivamente imparziale poiché coinvolto come testimone in un’indagine parallela (§ 90). (<em>Stefania Basilico</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: V. Sirello,&nbsp;<em>Questioni in tema di imparzialità oggettiva del giudice</em><em>,&nbsp;</em>in&nbsp;<em>Riv. it. dir. proc. Pen</em><em>.,&nbsp;</em>2024, p. 1249;<em>&nbsp;</em>F. Ertola,&nbsp;<em>Esigenze di imparzialità nel processo penale</em>,&nbsp;<em>ivi</em>, 2019, p. 2235; L. Pressacco,&nbsp;<em>Imparzialità del giudice e responsabilità del magistrato</em>,&nbsp;<em>ivi</em>, 2018, p. 1837.</p>



<p><strong>ART. 8 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-242532&utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 3 aprile 2025, Kulak c. Slovacchia</a></p>



<p><strong>Perquisizione dello studio legale del ricorrente e sequestro del computer per quasi quindici mesi &#8211; assenza di mandato di perquisizione e di controllo successivo &#8211; il diritto interno non garantisce la conservazione del materiale soggetto al segreto professionale ed estraneo all’indagine &#8211; violazione</strong></p>



<p>Nel corso di un’indagine per corruzione, le autorità nazionali perquisiscono lo studio legale del ricorrente e sequestrano il computer dello stesso per quasi quindici mesi. Invocando l’art. 8 Cedu ed il segreto professionale (§ 53), il ricorrente sostiene di aver subito un’interferenza arbitraria in quanto la perquisizione è avvenuta in assenza di mandato nonostante mancassero ragioni d’urgenza e, inoltre, il diritto interno non contempla uno strumento di controllo successivo (§ 57-58); ancora, quest’ultimo nemmeno garantisce che il materiale soggetto al segreto professionale ed estraneo all’indagine sia adeguatamente conservato (§ 60). I giudici di Strasburgo, premessa l’applicabilità dell’art. 8 Cedu agli studi legali (§ 73) e la peculiare garanzia di proteggere la riservatezza della corrispondenza tra gli avvocati ed i clienti (§ 75), accolgono il ricorso. Da una parte, accertano nella specie l’effettivo difetto dell’urgenza legittimante una perquisizione senza mandato (§ 81) e, dall’altra, la mancanza di adeguate garanzie idonee a bilanciare tale assenza come, a titolo esemplificativo, la possibilità di procedere ad un efficace controllo successivo (§ 84). Ancora, la carenza nell’ordinamento giuridico nazionale di adeguate forme di protezione dei dati estranei all’indagine soggetti al segreto professionale costituisce un’interferenza non conforme al paradigma convenzionale invocato (§ 88). (<em>Stefania Basilico</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici<strong>:&nbsp;</strong>F. Ertola,&nbsp;<em>Ambiti di tutela della privatezza</em>, in&nbsp;<em>Riv. it. dir. proc. pen.</em>, 2022, p. 1745.</p>



<p><strong>ART. 10 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22respondent%22:[%22ARM%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22],%22itemid%22:[%22001-242528%22]}?utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, Sez. V, 3 aprile 2025, H.G. c. Armenia</a></p>



<p><strong>Libertà di raccogliere e diffondere informazioni – Uso della forza nei confronti di un giornalista che effettua riprese – sequestro della videocamera il loro intervento su un manifestante – Ingerenza illegittima non “necessaria in una società democratica” – Violazione</strong></p>



<p>Un giornalista&nbsp;<em>freelance</em>&nbsp;di origine armena, H.G., ricorreva alla Corte EDU lamentando la lesione dell’art. 10 CEDU in quanto, durante una manifestazione occorsa il 19 luglio 2016 nel quartiere di Sari Tagh in Yerevan (Armenia), la polizia gli aveva impedito di continuare a filmare quanto stava accadendo intorno a lui e, nello specifico, tra i manifestanti e le stesse forze dell’ordine. &nbsp;La vicenda traeva origine dai fatti del 17 luglio 2016, quando un gruppo di oppositori politici aveva assaltato una stazione di polizia a Yerevan chiedendo la liberazione del principale&nbsp;<em>leader</em>&nbsp;politico di opposizione e le dimissioni dell’allora presidente armeno. Come noto, dopo questo avvenimento la città di Yerevan era stata teatro di numerose (ed infuocate) contestazioni. In una di queste proteste, appunto quella verificatasi la sera del 19 luglio 2016, era presente anche il ricorrente in qualità di giornalista, sebbene sprovvisto del relativo “cartellino” identificativo. &nbsp;Quando la polizia aveva circondato un manifestante, il ricorrente aveva tentato di filmare l’accadimento. A quel punto, però, i poliziotti, benché avvertiti da un collega di H.G. che questi era un giornalista, si erano comunque avventati contro di lui. In particolare, da un video messo a disposizione della Corte, si udivano due poliziotti rivolgersi con tono minaccioso al ricorrente: uno che gli diceva “Chi stai filmando, eh?”, mentre l’altro che gli diceva “Non ho ancora cancellato [il video]; [lo] cancellerò…” (§ 9). Dal filmato, inoltre, risultava possibile ricostruire la dinamica dell’intera aggressione patita dal ricorrente. Infatti, mentre i suddetti operatori di polizia intimorivano il giornalista, altri si erano avventati contro di lui bloccandolo e colpendolo ripetutamente e strappandogli di mano sia il cellulare sia la videocamera con cui stava lavorando. Quest’ultima gli era stata restituita soltanto dopo diverso tempo (e, tra l’altro, grazie all’intervento di un altro ufficiale); tuttavia alcuni video della manifestazione erano stati cancellati. &nbsp;A seguito dell’evento, veniva aperta un’indagine in relazione –&nbsp;<em>inter alia</em>&nbsp;– ai reati di cui agli artt. 308, para. 1 (abuso di autorità), 309, para. 1 (eccesso di autorità) e 164, para. 2 (ostacolo all’esercizio di lecita attività giornalistica, commesso da un pubblico ufficiale) (§ 13). Tuttavia, a fronte della mancanza di progressi investigativi, in data 13 aprile 2023, l’avvocato del ricorrente aveva ricusato il procuratore. Sul punto occorre specificare che, al tempo del processo davanti alla Corte EDU, non si aveva evidenza dell’esito di tale azione né l’indagine penale aperta in Armenia risultava chiusa (§ 33). &nbsp;Proprio per quest’ultima ragione, e cioè per l’asserito mancato esperimento di tutti i rimedi domestici, l’Armenia eccepiva l’inammissibilità del ricorso di H.G. davanti alla Corte EDU (§§ 41 e 42). Dal canto suo, invece, il ricorrente rilevava che l’indagine penale non costituiva un rimedio effettivo e, pertanto, il suo ricorso non poteva dirsi inammissibile (§§ 43 – 45). Non potendosi trascurare che, a distanza di anni dall’inizio dell’indagine, la stessa non aveva portato alcun risultato, la Corte – da ultimo – dichiarava l’ammissibilità del ricorso (§ 51). Passando al merito, il ricorrente evidenziava come la condotta tenuta dai poliziotti avesse determinato una illegittima lesione della sua libertà di espressione (§ 57). Tale ricostruzione veniva accolta dalla Corte, secondo cui era evidente che la condotta del ricorrente configurava l’esercizio del diritto raccogliere informazioni a fini di cronaca. Per tali motivi, tenuto conto dell’aggressione da questi subita per mano dei poliziotti e della contestuale sottrazione della videocamera, risultava pacifico – secondo i giudici di Strasburgo – che l’espletamento del lavoro giornalistico di H.G. fosse stato ostacolato (§ 62). La Corte si chiedeva, da ultimo, se tale impedimento potesse dirsi in qualche modo giustificato e, quindi, “necessario in una società democratica”&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 10, co. 2 CEDU. Ebbene, anche a tale quesito non si dava risposta positiva, atteso che il ricorrente non era armato né aveva tenuto un comportamento violento e che, inoltre, non era stata fornita alcuna prova idonea a dimostrare la sussistenza di un legittimo scopo quanto al contegno tenuto dagli operatori di polizia (§ 64). (<em>Margherita Ricci</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: M. Crippa,&nbsp;<em>La pubblicazione di dichiarazioni diffamatorie altrui: la Corte EDU condanna l’Italia per la violazione del diritto di cronaca in relazione all’omicidio Tobagi,&nbsp;</em>in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2020, 2, p. 1164; M. Crippa,&nbsp;<em>La violazione della libertà di stampa nell’ordinamento turco: ancora una condanna della Corte EDU per la custodia cautelare,&nbsp;</em>in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2021, 1, pp. 336-337; B. Fragasso,&nbsp;<em>Diritto alla libertà di espressione degli avvocati e sanzioni disciplinari: la Corte Edu condanna la Polonia per violazione dell’art. 10 CEDU</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2023, 3, p. 1240; L. Franzetti,&nbsp;<em>I confini della libertà di espressione in caso di vilipendio alla bandiera</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,</em>&nbsp;2023, 4, pp. 1665-1666.</p>



<p><strong>ARTT. 3 e 14 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22itemid%22:[%22001-242861%22]}?utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, Sez. III, 29 aprile 2025, D. e altri c. Russia</a></p>



<p><strong>Interruzione di una conferenza LGBT – Perquisizioni personali illegittime da parte delle forze dell’ordine –&nbsp;<em>test</em>&nbsp;obbligatorio antidroga in assenza di indizi in ordine all’assunzione o detenzione di stupefacenti – Umiliazione e svilimento intenzionali motivati da omofobia – Indagine inefficace – Violazione</strong></p>



<p>Sei cittadini russi adiscono la Corte europea denunciando il&nbsp;<em>raid</em>&nbsp;illegittimamente operato dalla polizia russa in data 5 dicembre 2020 a Yaroslavl (Russia), quando le forze dell’ordine avevano violentemente interrotto la conferenza sui diritti umani e sull’attivismo LGBT cui i ricorrenti stavano partecipando. In particolare, forze speciali della polizia (indossando passamontagna e filmando il loro intervento) avevano fatto irruzione intorno alle tre del pomeriggio nel luogo in cui si stava tenendo l’evento. Essi avevano costretto gli undici partecipanti a restare a lungo in piedi davanti al muro, li avevano poi perquisiti ed interrogati e ne avevano registrato i documenti di identità. &nbsp;Nonostante i ricorrenti avessero chiesto spiegazioni in ordine al controllo che stavano subendo, non era stata fornita loro alcuna giustificazione in merito e, anzi, agli stessi erano stati rivolti dalla polizia epiteti ingiuriosi concernenti il loro presunto orientamento sessuale. &nbsp;Non solo. Sebbene, la perquisizione personale e locale non avesse dato alcun esito favorevole quanto alla presenza di droghe, tutti i partecipanti al<em>&nbsp;workshop</em>&nbsp;erano stati condotti in ospedale per essere sottoposti obbligatoriamente ai&nbsp;<em>test</em>&nbsp;antidroga (§§ 5 e 6). Gli esami erano risultati negativi; ciononostante, i partecipanti erano stati rilasciati soltanto intorno alle nove di sera, a seguito di ulteriori interrogatori. Dopo gli avvenimenti descritti, i ricorrenti avevano denunciato all’autorità russa l’illegittimità della condotta tenuta dai poliziotti, ritenendo che la stessa configurasse un abuso di potere penalmente rilevante ai sensi dell’art. 286 del loro Codice Penale. Cionondimeno, alle loro segnalazioni non era seguita alcuna incriminazione (§§ 10 e 11). &nbsp;Davanti alla Corte i ricorrenti lamentavano – prima di tutto – la violazione degli artt. 3 e 14 CEDU in quanto gli stessi, durante l’intervento della polizia, erano stati sottoposti a trattamenti discriminatori e che avevano ingenerato in loro un grave senso di paura, di angoscia e di umiliazione. In aggiunta, essi eccepivano anche che in Russia non era stata condotta alcuna indagine effettiva sulla illiceità della condotta tenuta dalla polizia (§ 19). I giudici di Strasburgo, partendo proprio da quest’ultima doglianza, rilevavano&nbsp;<em>in primis</em>&nbsp;la mancanza di prove in ordine alla necessità di esperire i&nbsp;<em>test&nbsp;</em>antidroga. Inoltre, considerando la ben documentata ostilità russa verso la comunità LGBT all&#8217;epoca dei fatti, statuivano che l’autorità giudiziaria russa avrebbe dovuto accertare se le azioni della polizia fossero state motivate o meno da intenti discriminatori riconnessi al presunto orientamento sessuale dei partecipanti al<em>&nbsp;workshop&nbsp;</em>(§ 24). Atteso che il Ministero dell’Interno russo aveva respinto le denunce senza divulgare i risultati dell’inchiesta e che i giudici russi non erano entrati nel merito ritenendo di non avere giurisdizione sulla vicenda, le autorità russe si erano limitate ad affermare che le azioni della polizia erano state legittime e prive di movente omofobico. Secondo la Corte, quindi, proprio la mancanza di una indagine efficace sull’intento discriminatorio o meno perseguito dalla polizia costituiva la prima causa di violazione degli artt. 3 e 14 CEDU (§§ 24 e 25). In aggiunta a ciò, tali articoli risultavano violati perché gli operatori di polizia avevano agito sostanzialmente al fine di umiliare i ricorrenti. Ciò si evinceva dal fatto che né delle perquisizioni né dei&nbsp;<em>test</em>&nbsp;antidroga fosse stato redatto verbale, nonché dagli epiteti dispregiativi rivolti ai manifestanti. Secondo la Corte, quindi, il comportamento del tutto inappropriato e minaccioso tenuto dalla polizia durante i fatti del 5 dicembre 2020 e le motivazioni omofobiche alla base dello stesso non potevano che avere comportato una lesione della dignità umana dei ricorrenti (§§ 28 &#8211; 25). Per i profili relativi alla libertà di riunione e di associazione, v.&nbsp;<em>infra sub&nbsp;</em>art. 11 CEDU. (<em>Margherita Ricci</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: D. Sibilio,&nbsp;<em>L’esame coatto delle urine tramite catetere, finalizzato all’ottenimento di prove, costituisce trattamento inumano e degradante, secondo la Corte di Strasburgo</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,&nbsp;</em>2019, 4, p. 2252.</p>



<p><strong>ART. 11 CEDU</strong></p>



<p><a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22itemid%22:[%22001-242861%22]}?utm_source=rss&utm_medium=rss">C. eur. dir. uomo, Sez. III, 29 aprile 2025, D. e altri c. Russia</a></p>



<p><strong>Interruzione di una conferenza in materia LGBT da parte della polizia russa – ingerenza sproporzionata e lesiva della libertà di riunione dei partecipanti –&nbsp;<em>Chilling effect</em>&nbsp;conseguente alle modalità dell’irruzione e al comportamento delle autorità nazionali nei confronti dei ricorrenti – restrizione della libertà di riunione non “necessaria in una società democratica” – Violazione</strong></p>



<p>Per la ricostruzione dei fatti e i profili relativi alla proibizione della tortura congiuntamente al divieto di discriminazione, v.&nbsp;<em>supra sub&nbsp;</em>artt. 3 e 14 CEDU. I ricorrenti si dolevano del fatto che l’interruzione del seminario avesse comportato una lesione della loro libertà di riunione e di associazione. Tale rimostranza trovava il pieno favore della Corte, secondo cui l’interruzione dell’evento aveva comportato una restrizione della libertà di riunione e di associazione rilevante&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 11 CEDU (§ 46). &nbsp;Infatti, pur non potendosi ignorare che il&nbsp;<em>workshop</em>&nbsp;si era svolto nel periodo in cui in Russia erano ancora in vigore le restrizioni per il COVID-19 e che, secondo la polizia, le relative misure non erano state pienamente rispettate dai partecipanti, la Corte sottolineava comunque l’inaccettabilità delle modalità usate dalle forze dell’ordine. Pertanto, secondo i giudici, il contegno della polizia non poteva dirsi “necessario in una società democratica”&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 11, co. 2 CEDU (§ 47). Al contrario, tale comportamento aveva senz’altro ingenerato il cd.&nbsp;<em>chilling effect</em>, scoraggiando i ricorrenti dal partecipare in futuro a raduni simili, problema successivamente aggravato dal fatto che le autorità nazionali avevano privato i ricorrenti anche dell’opportunità di ottenere una qualche riparazione per la violazione dei loro diritti. Tutto questo, quindi, non poteva che portare alla conclusione che vi era stata un’interferenza sproporzionata nell’esercizio del diritto dei ricorrenti alla libertà di riunione (§ 48). (<em>Margherita Ricci</em>)</p>



<p>Riferimenti bibliografici: C. Cataneo,&nbsp;<em>L’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza al fine di disperdere una riunione pacifica non autorizzata integra una violazione dell’art. 11 CEDU</em>, in&nbsp;<em>Riv. It. Dir. Proc. Pen.,&nbsp;</em>2021, 1, pp. 311-312.</p>
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		<title>&#8220;Stay human. Africa&#8221;. Finalmente abolita della pena di morte nello Zimbabwe!</title>
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		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 10:05:51 +0000</pubDate>
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<p>di Filippo Cinquemani</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="alignright size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/02/zimbabwe-death-penalty.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="455" height="360" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/02/zimbabwe-death-penalty.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17913" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/02/zimbabwe-death-penalty.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 455w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/02/zimbabwe-death-penalty-300x237.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 455px) 100vw, 455px" /></a></figure></div>



<p><br>Il mese scorso lo Zimbabwe ha finalmente approvato la legge per l&#8217;abolizione pena di morte.<br>L&#8217;ultima esecuzione risale al 2005.<br>L&#8217;attuale presidente Emmerson Mnangagwa ha già convertito diverse condanne in ergastolo, avendo rischiato egli stesso l&#8217;esecuzione durante la guerra d&#8217;indipendenza, negli anni &#8217;60.<br>Il presidente precedente, Robert Mugabe, prima della deposizione aveva intenzione di riprendere le esecuzioni. L&#8217;elezione di Mnangagwa è stata, quindi, importante per la decisione che ha portato all&#8217;abolizione della pena di morte.<br>La situazione in questa materia è migliorata se si pensa che oggi la pena di morte è legale in una decina di Stati africani e in circa 50 Stati nel mondo: vent’anni fa, erano 76.<br>L’ultima nazione africana ad aver abolito la pena di morte era stato lo Zambia, e prima di questo: Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Ciad e Burkina Faso.<br>La pena capitale è ancora presente in più di una dozzina di Paesi africani e Somalia ed Egitto hanno registrato rispettivamente 38 e 8 esecuzioni, a conferma del divario tra le diverse aree del<br>continente.<br>Lo Zimbabwe rimane uno dei Paesi su poveri al mondo, ma si tratta comunque di un passo in<br>avanti nella protezione dei diritti umani.<br>Il Congo, purtroppo, si muove in direzione opposta: la revoca alle esecuzioni dopo 20 anni.<br>L&#8217;Africa non è l&#8217;unico continente che prevede ancora la pena di morte; gli USA applicano la pena di<br>morte in 21 Stati e recentemente Trump ha firmato addirittura un ordine per rilanciare l&#8217;uso la pena di morte federale.<br>Questo è l&#8217;Occidente che vuole dare lezioni di civiltà.</p>
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		<title>Terzo trasferimento migranti in Albania: violati i tempi di convalida per il trattenimento dei migranti­</title>
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		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 10:45:01 +0000</pubDate>
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<p></p>



<p>(da asgi.it)</p>



<p></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/01/albania-migranti.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="1024" height="538" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/01/albania-migranti-1024x538.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17884" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/01/albania-migranti-1024x538.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/01/albania-migranti-300x158.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/01/albania-migranti-768x403.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2025/01/albania-migranti.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>Le autorità di pubblica sicurezza devono comunicare il trattenimento delle persone all&#8217;Autorità giudiziaria entro le prime 48 ore. Tuttavia, per le persone trasferite in Albania questa scadenza sembra essere ignorata, poiché il trattenimento effettivo è iniziato già con la &#8220;selezione&#8221; dei migranti in alto mare. Questo processo segna l&#8217;inizio della privazione della libertà personale, che prosegue poi con il trasferimento in Albania e la successiva formalizzazione della detenzione al momento dello sbarco.  Questa è una delle illegittimità che sono state riscontrate durante il terzo trasferimento avviato nei giorni scorsi dall’Italia verso l’Albania e nonostante la Corte di giustizia europea non si sia ancora espressa sulla questione dei trattenimenti in Albania e sulla lista dei paesi sicuri, come richiesto da diversi tribunali italiani negli ultimi mesi. La sentenza della Corte è attesa nei prossimi mesi. La nave Cassiopea della marina militare italiana è partita per l’Albania con 49 persone a bordo, migranti intercettati nelle acque internazionali davanti a Lampedusa che saranno trasferiti nei centri di detenzione di Shëngjin e poi di Gjadër, dove saranno sottoposti a una procedura accelerata di frontiera. Le persone arrivano dall&#8217;Egitto e dal Bangladesh, come nelle due operazioni precedenti, ma anche da Costa d&#8217;Avorio e Gambia, quindi da paesi considerati sicuri secondo la lista approvata dall&#8217;esecutivo. <br> Diversamente dalle operazioni precedenti, a bordo della nave militare non erano presenti operatori dell&#8217;Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim) che non ha supervisionato lo screening per determinare chi può essere sottoposto a procedure accelerate di frontiera e trasferito in Albania e chi no. Recentemente, è cambiato il giudice competente per la convalida dei trattenimenti dei migranti trasferiti in Albania: questa volta saranno i giudici delle Corti d’Appello (in composizione monocratica) a dover esprimersi.<br>Come ASGI <a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeFuBoPryUp1BrYxBqIoT/eM9UF9jDg8jX?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>abbiamo aggiornato la sintesi di alcune delle possibili eccezioni sollevabili durante le convalide dei trattenimenti in frontiera e in Albania</u></a>, un documento non esaustivo, ma utile per offrire uno spunto di riflessione per i difensori, fornendo un quadro generale delle questioni sollevabili. Per una maggiore fruibilità, il testo è volutamente privo di approfondimenti giuridici complessi, al fine di agevolare una rapida consultazione.­</td></tr></tbody></table></figure>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td><a href="https://2iwat.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeG13GYgvfzAfxOFvobOj/llvbR2w2U8Qo?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Eccezioni possibili da sollevare in procedura di frontiera &#8211; aggiornate</a></td></tr></tbody></table></figure>
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		<title>Una sentenza della Corte dei diritti dell&#8217;Uomo. Per restare umani</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 13:30:18 +0000</pubDate>
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<p></p>



<p>(di Damiano Aliprandi, www.news-forumsalutementale.it)?utm_source=rss&utm_medium=rss </p>



<p></p>



<p><strong>Associazione Per i diritti umani, nel 2025, si occuperà del tema del benessere mentale e oggi pubblichiamo questa notizia importante.</strong></p>



<p>Per la prima volta, grazie all’impegno di L’Altro Diritto – Società della Ragione Onlus e Fondazione Franco Basaglia, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha stabilito che l’Italia ha violato i diritti umani di un paziente psichiatrico, immobilizzato con forza e trattato con farmaci pesanti in un ospedale. Questa pratica è stata condannata come inumana e degradante. La recente sentenza della CEDU nel caso Lavorgna c. Italia rappresenta un precedente di grande rilievo per il sistema giudiziario italiano, poiché è la prima volta che la Corte condanna l’Italia per violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in un caso di contenzione meccanica e farmacologica all’interno di un reparto psichiatrico. La sentenza riconosce che il trattamento riservato al paziente durante la sua degenza presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) dell’Ospedale di Melzo è stato inumano e degradante, in violazione del divieto assoluto di trattamenti inumani e degradanti stabilito dall’articolo 3 della Convenzione.</p>



<p>Il caso coinvolge Matteo Lavorgna, diciannovenne all’epoca dei fatti, affetto da un disturbo psicotico non altrimenti specificato. Il giovane era stato ricoverato volontariamente il 30 settembre 2014 su consiglio del suo psichiatra, il quale aveva ritenuto necessario un intervento protetto per evitare che la situazione degenerasse. Tuttavia, in seguito a un episodio di aggressività verso i genitori durante una visita, lo SPDC aveva applicato misure di contenzione meccanica, immobilizzando Lavorgna al letto per quasi otto giorni consecutivi, nonostante fosse già sottoposto a pesanti sedazioni farmacologiche. Il ricorso, depositato presso la CEDU, si basava sulla denuncia del giovane per maltrattamenti e coercizione da parte del personale medico, con accuse riguardanti anche l’omissione di un’adeguata verifica sulla necessità di prolungare la contenzione meccanica, nonostante Lavorgna fosse in stato di calma apparente e sotto controllo medico. In Italia, la sua denuncia era stata archiviata dal tribunale, che aveva ritenuto legittimo l’uso della contenzione in quanto misura necessaria per evitare rischi futuri.</p>



<p>Nella sentenza del 7 novembre scorso, la Corte di Strasburgo ha stabilito che il trattamento subito da Lavorgna costituisce una violazione sostanziale e procedurale dell’articolo 3 della Convenzione. La Corte ha, infatti, evidenziato come la prolungata contenzione meccanica non fosse giustificabile, in quanto la condizione di pericolo che ne aveva determinato l’applicazione non persisteva più con tale intensità, mancando così di motivazioni oggettive e necessarie. Inoltre, la Corte ha censurato l’inefficacia dell’indagine condotta in Italia, non ritenendola conforme agli standard richiesti per un accertamento trasparente e indipendente. Gli interventi delle due associazioni sopracitate hanno contribuito in modo significativo alla decisione della Corte, sostenendo che, in assenza di norme chiare sui limiti della contenzione meccanica in ambito psichiatrico, tale pratica debba essere giustificata solo in casi di necessità assoluta e comprovata, come prevede l’articolo 54 del Codice penale. Le organizzazioni hanno evidenziato che la contenzione non può essere usata a scopo cautelare, ma esclusivamente per rispondere a un pericolo concreto e imminente, come confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana nel caso Mastrogiovanni.</p>



<p>La decisione della CEDU apre un’importante riflessione sulla necessità di stabilire regolamentazioni più precise e rigide in merito all’uso della contenzione in contesti psichiatrici. Il caso Lavorgna solleva interrogativi su un utilizzo della contenzione che appare non solo ingiustificato dal punto di vista della necessità medica, ma anche lesivo della dignità umana. Tale pratica si pone in contrasto con il principio di proporzionalità richiesto per le misure restrittive della libertà individuale. Inoltre, la sentenza sollecita una riforma dei protocolli sanitari italiani, poiché attualmente mancano norme specifiche che disciplinino la contenzione meccanica e farmacologica. La Corte Europea ha ribadito che la contenzione meccanica non deve essere considerata un intervento terapeutico, ma un mezzo di sicurezza, utilizzabile solo come ultima risorsa e per il minor tempo possibile. La condanna dell’Italia segna, quindi, un passo significativo verso una maggiore tutela dei diritti delle persone affette da disturbi psichiatrici e potrebbe stimolare il legislatore italiano a intervenire con normative specifiche, in linea con gli standard di diritti umani delineati dalla CEDU e dalle linee guida del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (CPT).Una sentenza della Corte dei diritti dell&#8217;Uomo. Per restare umani.</p>
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		<title>Dietro ogni etichetta c&#8217;è una persona</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 09:07:29 +0000</pubDate>
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<p></p>



<p>di Sabrina Minervini<br></p>



<p></p>



<p>“<em>Se t&#8217;inoltrerai lungo le calate dei vecchi moli<br>In quell&#8217;aria spessa, carica di sale, gonfia di odori<br>Lì ci troverai i ladri, gli assassini e il tipo strano<br>Quello che ha venduto per tremila lire sua madre a un nano<br>Se tu penserai e giudicherai da buon borghese<br>Li condannerai a cinquemila anni più le spese<br>Ma se capirai, se li cercherai fino in fondo<br>Se non sono gigli, son pur sempre figli, vittime di questo mondo</em>“</p>



<p><br>Questa è l’ultima strofa de “La città vecchia” (Fabrizio De André)<br>Non ci sono parole più adatte per spiegare l’importanza di non giudicare una persona da ciò che ha fatto, ma dal conoscere<br>prima i motivi che ha spinto l’individuo a commettere un qualsiasi reato.<br>Cercherò di spiegarvi le mie sensazioni di quando ho assistito ad un evento presso il teatro del carcere di Opera, uno dei tantissimi<br>organizzati dal dottor Juri Aparo, psicologo e psicoterapeuta presso diverse carceri milanesi.<br>Durante questo evento è stato possibile ascoltare alcune testimonianze di detenuti che hanno commesso dei reati ed i motivi<br>che li hanno spinti a commetterli. Inoltre hanno ammesso che, durante il loro percorso in carcere, hanno preso totale<br>consapevolezza di ciò che hanno fatto e hanno raccontato la loro storia di vita.<br>Oltre alle testimonianze toccanti dei detenuti ci sono stati alcuni collegamenti musicali scelti in base ad ogni storia; ad ogni testimonianza, infatti, era collegata una canzone di Fabrizio De Andrè poiché i personaggi di questo cantautore si<br>rispecchiano molto con le storie raccontate.<br>Ad aiutarli nel loro cambiamento è stato soprattutto il “gruppo della trasgressione” coordinato dal dottor Juri Aparo, un gruppo formato da detenuti, ex detenuti, studenti, dove è possibile analizzare il proprio percorso di vita e confrontarlo con alcuni personaggi come<br>Caravaggio o Dostoevskij; ad esempio grazie all&#8217;analisi del romanzo “Delitto e castigo&#8221; è stato incredibile quanto i membri di questo gruppo si siano resi consapevoli “dell’esistenza dell’altro” e che il dolore è sia di chi subisce il reato sia di chi lo commette.<br>E’ stata davvero toccante la testimonianza di una madre che ha detto: “quando ti ammazzano un figlio ti verrebbe da chiuderti in te<br>stessa e piegarti dal dolore, io per non piegarmi ho voluto entrare in carcere e conoscere il dolore che è presente all’interno.”<br>Assistendo a questo evento mi sono resa ancora più conto di non dover “etichettare” una persona per quello che si sa di lei o per quello<br>che ha fatto, ma di ascoltare prima la sua storia.<br>Ascoltare le testimonianze di ex detenuti che sono diventati genitori, lavoratori, che sono cambiati in meglio mi fa capire che il lavoro di autoanalisi svolto da questo gruppo è qualcosa di straordinario e ascoltare le persone che stanno ancora scontando la loro pena in<br>carcere mi ha dato un’idea limpida di ciò che vorrebbero per il proprio futuro sia per se stessi sia per i loro cari e mi ha resa ancora più<br>consapevole di ciò che vuol dire mettersi in discussione .<br>Concludo dicendo che questo tipo di lavoro non serve solo a chi ha commesso o ha subìto un reato ma anche alla gente “comune&#8221;<br>disposta a non fermarsi alle apparenze e a non rimanere “chiusa “nelle proprie convinzioni ma che, al contrario, può imparare a non ”condannare a cinquemila anni &#8220;, ma a crescere e a conoscere questo mondo di cui non si sa mai abbastanza.</p>
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		<title>Dossier statistico Immigrazione 2024</title>
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		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 09:13:50 +0000</pubDate>
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<p></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/dos.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="1024" height="640" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/dos-1024x640.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17770" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/dos-1024x640.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/dos-300x188.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/dos-768x480.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/dos.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1080w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<p>Confronti<em>. Si è tenuta ieri presso il Teatro Orione a Roma la presentazione del&nbsp;<strong>34° Dossier Statistico Immigrazione&nbsp;</strong>a cura di&nbsp;<strong>IDOS</strong>, in collaborazione con&nbsp;<strong>Confronti</strong>&nbsp;e l’Istituto di&nbsp;<strong>Studi Politici “S. Pio V”</strong>.</em></p>



<p>«Questo è un anno importante per noi perché festeggiamo i 20 anni di costituzione del Centro Studi e Ricerche Idos, e lo è ancora di più in tempi così difficili, nei quali le politiche migratorie in Italia e in Europa investono sempre meno nell’integrazione e sempre più in politiche vessatorie e repressive. Se vogliamo costituire una società più giusta e vivibile dobbiamo farlo insieme ai giovani, e il nostro compito è fornire loro quegli strumenti conoscitivi e culturali che possano permettergli di leggere nella maniera più corretta il loro tempo, in modo tale che siano protagonisti attivi e non passivi della loro vita. Il dossier è un’opera polifonica, raccoglie una pluralità di contributi e approcci scientifici, è scritto da più di cento autori, tra cui ci sono esperti e studiosi autorevoli a livello sia nazionale che internazionale, con un background e prospettive diverse, pertanto è un’opera molto pluralistica», ha introdotto<strong>&nbsp;Luca Di Sciullo</strong>, presidente del&nbsp;<a href="https://www.dossierimmigrazione.it/?utm_source=rss&utm_medium=rss">Centro Studi e Ricerche IDOS</a>, che ha presentato il nuovo Rapporto, giunto alla 34esima edizione e realizzato, in collaborazione il&nbsp;<a href="https://confronti.net/?utm_source=rss&utm_medium=rss">Centro Studi e rivista&nbsp;</a><a href="https://confronti.net/?utm_source=rss&utm_medium=rss"><em>Confronti</em></a>, e l’<a href="https://www.istitutospiov.it/?utm_source=rss&utm_medium=rss">Istituto di Studi Politici “S. Pio V”</a>,&nbsp; grazie al sostegno dell’Otto per Mille della&nbsp;<a href="https://www.ottopermillevaldese.org/?utm_source=rss&utm_medium=rss">Tavola Valdese</a>.</p>



<p>Il direttore di&nbsp;<em>Confronti</em>&nbsp;<strong>Claudio Paravati&nbsp;</strong>ha aggiunto: «Siamo tante e tanti oggi qui, ma siamo ancora di più in tutta Italia, perché questa presentazione sta avvenendo in contemporanea con decine di altre città. È una grande comunità che a livello nazionale, almeno una volta l’anno, si riunisce e discute insieme, e questa è una cosa molto preziosa, resa possibile da un’opera come il Dossier Statistico Immigrazione. Importante è anche la grande presenza di studenti di scuola superiore e universitari, perché ci permette di lavorare insieme a livello intergenerazionale».</p>



<p>«Questo lavoro rappresenta il nostro modo di vivere la fede cristiana, perché, secondo noi, la dimensione del credente è strettamente legata a quella del cittadino, e il Dossier racchiude in sé tutto quello che ci piacerebbe fosse un progetto finanziato dai fondi dell’Otto per Mille.  Noi non utilizziamo questi fondi per finalità di culto, ma abbiamo scelto di utilizzarli soltanto per finalità culturali, sociali e umanitarie, e un’iniziativa come quella del Dossier le incorpora tutte e tre. E&#8217; un’iniziativa culturale, perché fornisce dei dati sulla base di analisi scientificamente provate, fondamentali per fare delle scelte politiche illuminate ed eliminare molte false narrazioni. Poi c’è l’elemento sociale, sia perché viene trattato un tema che racconta i mutamenti che stanno avvenendo non solo nella società italiana, ma a livello globale; ma anche perché su questo tema si giocano le diverse visioni di società. La società può essere infatti aperta o chiusa, solidale o competitiva, plurale o illusoriamente uniforme, democratica e fondata sui diritti umani e le libertà fondamentali oppure autoritaria, in sostanza può essere più eguale o vedere una crescita delle diseguaglianze, quindi più o meno felice. Poi c’è il tema umanitario perché, sebbene il Dossier abbia un approccio scientifico e fornisca una serie di dati, è sempre presente l’idea che si sta parlando di esseri umani e di impegno umanitario», ha dichiarato la moderatora della Tavola Valdese <strong>Alessandra Trotta</strong>.</p>



<p><strong>Luca Di Sciullo&nbsp;</strong>ha sottolineato: «Secondo l’antropologo e filosofo francese René Girard, autore di&nbsp;<em>La violenza e il sacro</em>, tutti abitiamo le città fondate da Caino perché, dopo aver assassinato il fratello Abele diventò, “costruttore di città”. Pertanto, ci sarebbe un fratricidio fondativo alla base della nostra convivenza, cosiddetta civile, e l’omicida che si è impadronito del potere, recidendo il vincolo di fratellanza con questo atto di violenza, è diventato il legislatore. La prima conseguenza è che queste leggi, da una parte giustificano il potente che le scrive e ne legittimano la violenza, dall’altra rendono questa violenza fondativa esemplare, innescando nella società una catena di ulteriori atti violenti compiuti a imitazione del potente. La seconda conseguenza è che questa&nbsp;<em>escalation</em>&nbsp;di violenza alimenta in maniera endemica tutta una serie di mali sociali, come la corruzione, la criminalità, la disoccupazione, la povertà e così via, e finisce per indebolire i legami tra i cittadini. Quando questo accade diventa necessario ricorrere a un metodo che permetta di incanalare altrove tutta la tensione e la rabbia sociale che si accumulano, così da salvaguardare la tenuta dell’ordine sociale e quindi anche il sistema di potere. In casi come questo, l’individuazione di un capro espiatorio diventa un rito catartico con cui periodicamente la società ripete in maniera collettiva la stessa violenza fondativa da cui ha tratto origine. Prendendo in esame le tre chiavi di lettura di Girard, ovvero la scrittura e riscrittura di leggi che rispecchiano la violenza fratricida del fondatore, il desiderio di imitazione del potente che a ogni passaggio di mano innalza sempre più il tasso di spietatezza del legislatore, e il ricorso al capo espiatorio come un oggetto sacrificale su cui scaricare la rabbia collettiva per rinsaldare l’identità della comunità, è evidente quanto ognuno di questi tre punti sia incredibilmente calzante per capire a fondo le dinamiche che hanno mosso le politiche migratorie e gli atteggiamenti dominanti verso i migranti negli ultimi decenni sia in Italia che in Europa. Gli immigrati sono diventati infatti, da almeno trent’anni, il capro espiatorio di tutti i mali endemici del Paese, e i governanti di turno hanno concorso, chi con azioni, chi con omissioni a spogliarli di ogni più elementare diritto e tutela, per poi a ridurli a una condizione di inferiorità che ne ha fatto dei perfetti oggetti sacrificali».</p>



<p><strong>Nawal Soufi</strong>, attivista per i diritti umani, impegnata sulla rotta balcanica, ha sottolineato nel video che inviato per l’evento: «Mi occupo di migranti in cammino lungo le varie rotte migratorie. Quello che cerco di fare, e che ho cercato di fare in questi anni, è di monitorare la violenza di frontiera, denunciare gli abusi che si consumano davanti ai miei occhi tutti i giorni, sia nelle zone di frontiera che nei vari campi e centri di accoglienza. Qui gli esseri umani vengono letteralmente parcheggiati, e la salute mentale dei migranti è molto a rischio, non solo a causa del largo uso di droghe e psicofarmaci, ma anche per il fatto che dopo uno o due anni nei centri di accoglienza i migranti perdono la loro voglia di vivere e di fare qualcosa in Europa. Le situazioni sono tante, diverse e il lavoro di denuncia deve essere accompagnato a quello di supporto ai migranti, sia per la fornitura di beni di prima necessità, che per il supporto legale e sanitario. Sulla rotta balcanica si vivono molteplici situazioni di violenza. Se prima la violenza riguardava solo le guardie di frontiera, ora bisogna affrontare anche i trafficanti che rapiscono anche donne, minori o famiglie intere, per poi richiedere un riscatto. Le forze dell’ordine lasciano che i trafficanti portino avanti queste attività illegali e spesso i migranti non denunciano queste situazioni per timore di ripercussioni sulle loro famiglie. Cerco di essere positiva e di dare speranza ai migranti ma so che la situazione è sempre più grave».</p>



<p><strong>Noura Ghazoui</strong>, presidente del CoNNGI – Coordinamento Nazionale delle Nuove Generazioni Italiane, ha aggiunto: «È importante che nel dibattito pubblico vengano coinvolte le nuove generazioni. Il Dossier è una luce che va accolta, perché ci dà modo di riflettere e di mettere in risalto i dati concreti che servono per poter mettere in atto delle strategie e dei percorsi per migliorare la nostra società, che spesso preferisce continuare a brancolare nel buio.&nbsp; Quindi ringraziamo tantissimo tutti coloro che hanno contribuito a questo lavoro.&nbsp; Il CoNNGI vuole creare un filo diretto con le nuove generazioni e fare dell’inclusione un potente motore di cambiamento. Non avendo scelto di intraprendere un viaggio o un percorso di migrazione, ma essendo per lo più nati e cresciuti in Italia, ci definiamo nuove generazioni con background migratorio, facciamo dell’inclusione un potente motore di cambiamento, e crediamo fermamente che l’inclusione sociale non sia solo un obiettivo, ma una responsabilità collettiva. Il nostro impegno è verso un mondo in cui tutti possiamo camminare insieme senza lasciare nessuno indietro».</p>



<p>«Qui stiamo presentando un Dossier statistico ma quello che stiamo facendo non è semplicemente esporre dei numeri, ma costruire una narrazione. A questo tavolo dall’inizio non si è sentito parlare di “seconde generazioni migranti”, cosa di cui invece si parla ancora nei media e anche nella politica ma di “background migratorio” che è molto diverso, perché non riguarda persone che hanno un percorso migratorio ma che sono nate e cresciute in Italia. C’è un filo di continuità tra i nuovi italiani e i vecchi migranti, un filo che non si può spezzare ed è molto presente, ma quando parliamo di migrazione parliamo di un’identità che ha diversi volti. Anche i percorsi migratori possono essere diversi. Io mi occupo di un tipo di migrazione di cui nel mio ambito formativo non si parla abbastanza, ovvero della migrazione femminile, a cui il Dossier ha dato largo spazio. Quella femminile è una migrazione intersezionale ovvero genere, status sociale, orientamento sessuale, religioso e tipo di migrazione. Spesso la migrazione viene trattata in modo generico, ma ogni migrazione ha la sua specificità e il Dossier ha il pregio di approfondire tutti questi aspetti» – ha aggiunto&nbsp;<strong>Sonia Lima Morais</strong>, scrittrice e presidente dell’Associazione Donne Capoverdiane.</p>



<p><strong>Paolo De Nardis</strong>, presidente dell’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”, ha concluso: «Quest’anno siamo stati costretti a un maggiore realismo e pessimismo, perché stiamo vivendo una situazione che non si trova sempre a gioire. Dobbiamo far riferimento al dramma della normativa italiana e europea in cui c’è tanta crudeltà crescente. Quando parliamo delle nostre iperdemocratiche società occidentali abbiamo in mente l’idea di un individuo staccato dagli altri detentore di una libertà assoluta. &nbsp;Ma l’individuo da solo non esiste, l’individuo è sempre un individuo sociale che esiste in una società, quindi è un individuo che si basa sulla libertà nel sociale e sulla coesistenza. Altrimenti non ci sarebbe società, ci sarebbe soltanto il sopruso e lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo».</p>



<p>Ha coordinato i lavori <strong>Claudio Paravati</strong>, direttore del Centro Studi Confronti.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/dossier-1.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-1" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="712" height="1024" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/dossier-1-712x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17771" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/dossier-1-712x1024.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 712w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/dossier-1-209x300.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 209w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/dossier-1-768x1104.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/11/dossier-1.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 972w" sizes="(max-width: 712px) 100vw, 712px" /></a></figure>
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		<title>Ddl sicurezza. Antigone: &#8220;il più grande attacco alla libertà di protesta della storia repubblicana. Il Senato lo fermi&#8221;</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 08:44:19 +0000</pubDate>
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<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/ddl.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="670" height="455" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/ddl.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17717" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/ddl.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 670w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/ddl-300x204.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 670px) 100vw, 670px" /></a></figure>



<p></p>



<p class="has-text-align-left">Associazione Per i Diritti umani si unisce all&#8217;appello lanciato da associazione Antigone e da tutte le altre realtà che considerano la Legge n. 1660 un attacco alla democrazia e alla Costituzione italiana. </p>



<p class="has-text-align-left"></p>



<p class="has-text-align-left">Il ddl sicurezza contiene un attacco al diritto di protesta come mai accaduto nella storia repubblicana, portando all&#8217;introduzione di una serie di nuovi reati con pene draconiane anche laddove le proteste siano pacifiche. Così si colpiranno gli attivisti che protestano per sensibilizzare sul cambiamento climatico, gli studenti che chiederanno condizioni più dignitose per i propri istituti scolastici, lavoratori che protestano contro il proprio licenziamento, persone detenute che in carcere protestano contro il sovraffollamento delle proprie celle. </p>



<p class="has-text-align-left">Se consideriamo anche altri provvedimenti contenuti nel disegno di legge, il carcere per le donne incinte e le madri con figli neonati, la stretta sulla cannabis light, il carcere per chi occupa un&#8217;abitazione, si vede bene come il governo abbia deciso con questo provvedimento di voler gestire numerose questioni sociali nella maniera più illiberale possibile, cioè reprimendole con l&#8217;utilizzo del sistema penale e del carcere anziché aprirsi al dialogo e all&#8217;ascolto, intervenendo al contempo con risorse finanziarie per alleviare le problematiche che attanagliano i cittadini, che è ciò che ci si aspetterebbe in una democrazia con un forte stato di diritto.&nbsp;</p>



<p class="has-text-align-left">Chiediamo alle forze politiche di opposizione e anche a quelle moderate della maggioranza di non assecondare questi propositi e di fermare il disegno di legge nella discussione al Senato.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/sic.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-1" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" width="819" height="1024" src="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/sic-819x1024.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-17718" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/sic-819x1024.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 819w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/sic-240x300.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 240w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/sic-768x960.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2024/09/sic.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 1080w" sizes="(max-width: 819px) 100vw, 819px" /></a></figure>
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		<title>“In difesa dei difensori”: una guida pratica</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 08:52:53 +0000</pubDate>
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<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2024/09/05/in-difesa-dei-difensori-una-guida-pratica/">“In difesa dei difensori”: una guida pratica</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
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<p></p>



<figure class="wp-block-image"><img src="https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2024/01/aerial-193361_1280.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-54050"/></figure>



<p>Pubblicata inizialmente a marzo 2023 dalla&nbsp;<a href="https://fr.boell.org/it/2024/01/09/difesa-dei-difensori?utm_source=rss&utm_medium=rss">fondazione Heinrich-Böll-Stiftung</a>, la guida è ora disponibile in italiano grazie ad ASGI. Questo documento, che include una sezione sulla criminalizzazione della solidarietà in Italia e gli strumenti per contrastarla, è un’importante risorsa per coloro che si impegnano a proteggere i diritti dei migranti.</p>



<p>L’obiettivo principale della guida è fornire un supporto pratico ai difensori dei diritti dei migranti, coloro che promuovono i diritti umani occupandosi specificatamente delle persone in movimento. Questo strumento è essenziale in un’epoca in cui la migrazione è spesso rappresentata come una minaccia e il lavoro dei difensori dei diritti umani diventa sempre più pericoloso.</p>



<p>Non tutti coloro che lavorano nel campo dei diritti umani, tuttavia hanno possibilità di accesso e conoscenza delle risorse necessarie per difendersi da chi si oppone a quanti scelgono la solidarietà. Da qui la necessità di uno strumento che ne promuova la conoscenza.</p>



<p>La guida è stata sviluppata&nbsp;<a href="https://borderviolence.eu/reports/in-defence-of-defenders/?utm_source=rss&utm_medium=rss">basandosi sul lavoro iniziale del Border Violence Monitoring Network</a>&nbsp;che ha svolto delle ricerche sui possibili meccanismi legali, istituzionali e informali da mettere in atto o vagliare nei casi di criminalizzazione dei difensori dei diritti umani. Successivamente, tra luglio e novembre 2023, ASGI ha elaborato la parte sul contesto italiano, concentrandosi sia sulla criminalizzazione realizzata attraverso lo strumento penale, che sulle misure amministrative introdotte nel sistema italiano negli anni più recenti, oltre a tradurre dall’inglese la prima parte concernente l’ordinamento internazionale ed europeo.</p>



<p>I difensori dei diritti dei migranti, nel contesto europeo, sono stati oggetto di un numero crescente di atti di criminalizzazione negli ultimi anni, in Italia soprattutto a partire dal 2017. La criminalizzazione di chi agisce in solidarietà o aiuto delle persone in movimento è stata realizzata, in Italia, in un primo momento attraverso il ricorso al diritto penale e poi tramite la compresenza di misure penali e amministrative: si è verificato un fenomeno di (con)fusione tra i due piani che gli studiosi hanno da tempo etichettato con il nome di crimmigration.</p>



<p>Inoltre, in Italia si è assistito ad un accanimento contro le attività di soccorso nel Mediterraneo. Ciò ha suscitato l’attenzione e le critiche di organismi ONU impegnati a proteggere i Difensori dei diritti umani. Non sono mancati i procedimenti penali avviati anche nei confronti di attivisti e volontari che hanno supportato le persone in movimento mentre si trovavano già sul territorio.</p>



<p>Dal 2017 fino al momento attuale, si è assistito alla costruzione di un processo di criminalizzazione delle ONG impegnate nel soccorso in mare fondato sulla compresenza di diversi fattori: l’aumento dei procedimenti penali nei confronti di membri dell’equipaggio, l’adozione di misure amministrative volte a limitare l’operato delle ONG (dal Codice delle ONG del 2017 alle sanzioni amministrative introdotte nel 2018 e nel 2023), e la promozione di una narrazione mediatica e politica in cui gli attori umanitari sono accostati a trafficanti e organizzazioni criminali. Al tempo stesso, non sono mancati i procedimenti penali avviati anche nei confronti di attivisti e volontari che hanno supportato le persone in movimento mentre si trovavano già sul territorio: emblematici sono i casi di Roma, Udine e Ventimiglia.</p>



<p>Esplorando le possibili azioni di advocacy e gli strumenti di protezione per i difensori dei diritti umani nei casi di criminalizzazione, tenendo conto della portata di possibili repressioni e discriminazioni e delle varie forme che queste possono assumere, la guida rappresenta un’importante risorsa per coloro che si impegnano a proteggere i diritti dei migranti.</p>



<p>“In un’epoca in cui la migrazione è frequentemente rappresentata come una minaccia, è essenziale ribadire la dignità e i diritti di chi si sposta. Il lavoro dei difensori dei diritti umani, in questo contesto, diventa sempre più vitale, ma anche sempre più pericoloso.” – Marc Berthold, Direttore Heinrich-Böll-Stiftung Parigi, Francia e Italia e Lorenzo Trucco, Presidente ASGI APS</p>



<ul><li><a href="https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2024/02/asgi-toolkit-imp-def.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">In difesa dei difensori: Guida pratica ai mezzi legali e agli strumenti di advocacy per chi difende i diritti umani in Europa</a>&nbsp;(IT)</li><li><a href="https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2024/02/In-Defence-Of-Defenders.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss">In Defence of Defenders: A practical guide to legal means and advocacy tools for criminalised Human Rights Defenders in Europe</a>&nbsp;(EN)</li></ul>
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