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	<title>sovranità Archives - Per I Diritti Umani</title>
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		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Evoluzione e disciplina dello &#8220;State Duty to Protect&#8221;</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2019 08:40:30 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>di Cecilia Grillo Volendo dare seguito a quanto analizzato la volta precedente in materia di sviluppo di strumenti di tutela in materia di business e human rights, mi piacerebbe oggi occuparmi del primo pilastro&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2019/12/28/imprese-e-diritti-umani-evoluzione-e-disciplina-dello-state-duty-to-protect/">&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Evoluzione e disciplina dello &#8220;State Duty to Protect&#8221;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
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<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter"><img loading="lazy" width="1024" height="684" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/12/111-1024x684.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-13388" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/12/111-1024x684.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/12/111-300x200.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/12/111-768x513.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/12/111.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1062w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure></div>



<p></p>



<p>di Cecilia Grillo</p>



<p>Volendo dare seguito a quanto analizzato la volta precedente in materia di sviluppo di strumenti di tutela in materia di <em>business</em> e <em>human rights</em>, mi piacerebbe oggi occuparmi del primo pilastro dei <em>UN Guidelines Principles on Business and Human Rights</em>, il cosiddetto “<em>dovere degli stati di proteggere i diritti umani</em>”.</p>



<p>I
principi guida relativi al settore <em>Business
human rights</em>
si devono ritenere applicabili a tutti gli Stati e a tutte le imprese
indipendentemente delle dimensioni, settori, localizzazione, assetto
proprietario e struttura e devono essere intesi collettivamente come
strumento volto al miglioramento delle pratiche in essere in materia
di imprese e diritti umani contribuendo a una globalizzazione
socialmente sostenibile.</p>



<p>La
necessità di prevedere una responsabilità degli Stati inerente alla
protezione rispetto alle violazioni dei diritti umani si è
sviluppata come conseguenza delle atrocità perpetrate in Somalia,
Ruanda, Srebrenica e Kosovo alla fine del secolo passato, a seguito
del quale la comunità internazionale si è interrogata sugli
strumenti da attuare al fine di tutelare efficacemente i diritti
umani violati dei cittadini di uno Stato.</p>



<p>Nel
<em>Report</em>
“<em>We
the People – the role of the United Nation in the 21st century</em>”
l’allora Segretario Generale Kofi Annan si esprimeva in tal senso a
proposito del dovere morale di agire in nome della comunità
internazionale: “Pochi tra voi non saranno d’accordo sul fatto
che tanto la difesa dell’umanità, quanto la difesa della sovranità
nazionale rappresentino dei principi che debbono essere difesi.
Purtroppo, questa constatazione non ci dice quale principio debba
avere la meglio quando essi sono in conflitto. L’intervento
umanitario è davvero un tema delicato, che presenta serie difficoltà
politiche e che non è suscettibile di ottenere risposte semplici.
Ma, di sicuro, nessun principio legale – neanche la sovranità
nazionale – potrà mai fungere da scudo per i crimini contro
l’umanità. Nel caso in cui vengano compiuti dei crimini di questo
genere, e tutti i tentativi pacifici di fermarli siano esauriti, il
Consiglio di sicurezza ha il dovere morale di agire in nome della
comunità internazionale. Il fatto che noi non siamo in condizione di
proteggere le persone ovunque esse si trovino, non costituisce una
ragione per non intervenire laddove è possibile. L’intervento
armato deve sempre rimanere l’ultima risorsa, ma di fronte agli
eccidi di massa è un’opzione cui non possiamo rinunciare a
priori”. 
</p>



<p>Il
rapporto tra il principio di sovranità e la tutela dei diritti umani
è stato inizialmente trattato dalla <em>International
Commission on Intervention and State Sovereignty, ICISS,</em>
che, per la prima volta, ha analizzato il tema della “responsabilità
di proteggere”, sulla base della quale gli Stati sovrani sono
responsabili della protezione della propria popolazione civile dalle
violazioni dei diritti umani e, laddove fossero impossibilitati od
incapaci a garantirla, tale responsabilità dovrebbe essere assunta
dalla comunità internazionale.</p>



<p>Nel
suo rapporto “La responsabilità di proteggere”, la Commissione
ha rilevato che la sovranità dà non solo allo Stato il diritto di
“controllare” i propri affari, ma gli conferisce una maggiore
“responsabilità” per la protezione delle persone all’interno
dei suoi confini. 
</p>



<p>Il
concetto di responsabilità di proteggere è stato poi richiamato dal
Comitato su Minacce, Sfide e Cambiamento, nel discorso di Kofi Annan
“<em>In
Larger Freedom</em>”
e nel <em>Summit</em>
mondiale dell’ONU del 2005, in cui è stato conferito
riconoscimento formale alla dottrina della responsabilità di
proteggere, e a seguito del quale il rapporto del Segretario Generale
del 2009 ha delineato una strategia basata su tre pilastri della
responsabilità di proteggere:</p>



<p>1.
“lo Stato ha la responsabilità primaria di proteggere la
popolazione da genocidi, crimini di guerra, crimini contro l&#8217;umanità
e pulizia etnica, così come dall’istigazione a questi crimini;</p>



<p>2.
la comunità internazionale deve incoraggiare ed assistere gli stati
nell’assunzione di tale responsabilità; e</p>



<p>3.
la comunità internazionale ha la responsabilità di utilizzare
appropriati mezzi diplomatici, umanitari ed altri per proteggere le
popolazioni da questi crimini. Se uno Stato fallisce manifestamente
nel compito di proteggere la sua popolazione, la comunità
internazionale deve essere preparata ad intraprendere azioni
collettive per proteggere la popolazione stessa, in accordo con la
Carta dell’ONU”. 
</p>



<p>Se
“ogni Stato ha la responsabilità di proteggere la propria
popolazione da genocidio, crimini di guerra, pulizia etnica e crimini
contro l’umanità”, la comunità internazionale deve incoraggiare
ed aiutare gli Stati nell’esercizio di questo dovere di protezione
utilizzando strumenti diplomatici ed ogni altro mezzo pacifico per
aiutarlo a garantire il rispetto dei diritti umani. Inoltre, la Carta
ONU, al capitolo settimo, prevede che nel caso in cui tali mezzi
pacifici risultino inadeguati e le autorità nazionali falliscano nel
loro compito di protezione della popolazione civile, la comunità
internazionale, ricevuta autorizzazione da parte del Consiglio di
Sicurezza, può dare luogo ad un’azione collettiva tempestiva, da
analizzarsi “<em>on
a case-by-case basis</em>”.</p>



<p>A
seguito della sua adozione formale nel <em>World
Summit</em>
del 2005, la dottrina della <em>responsibility
to protect</em>
è stata richiamata dall’Assemblea Generale nel 2009 per mezzo
della delineazione di una “<em>three-pillar
strategy</em>”.</p>



<p>Nel
2011, con la redazione degli <em>UN
Guidelines Principles on Business e Human Rights</em>,
nel Primo Pilastro, relativo al “dovere degli Stati di proteggere”,
vengono elencati i due principi fondamentali e quelli operativi in
materia di imprese e diritti umani in relazione al dovere di
protezione delle multinazionali.</p>



<p>Il
principio n.1 del Primo Pilastro prevede che “<em>States
must protect against human rights abuse within their territory and/or
jurisdiction by third parties, including business enterprises. This
requires taking appropriate steps to prevent, investigate, punish and
redress such abuse through effective policies, legislation,
regulation and adjudication</em>”.</p>



<p>I
<em>Guiding
Principles</em>
raccolgono un insieme di principi dal carattere eterogeneo,
richiamando, con riferimento ai doveri dello Stato, le norme di
diritto internazionale inerenti ai diritti umani già esistenti,
tuttavia tali principi non possono essere considerati una nuova
normativa di diritto internazionale, ma come l’insieme di principi
volti ad armonizzare il quadro già esistente relativo alla questione
<em>business
and human right</em>.</p>



<p>Gli
obblighi degli Stati di proteggere i diritti umani sono disciplinati
anche attraverso alcune norme di diritto internazionale di mezzo &#8211; e
non di risultato &#8211; non sussistendo una responsabilità diretta dello
Stato per le violazioni dei diritti umani commesse dalle imprese,
responsabilità che potrebbe svilupparsi laddove lo Stato in
questione avesse omesso di predisporre delle misure idonee a
prevenire gli abusi e a sanzionarli.</p>



<p>Viene
così lasciato un certo margine di discrezionalità agli Stati
rispetto all’esercizio del proprio <em>duty
to protect</em>,
che rappresenta uno <em>standard
of conduct</em>
nella cui realizzazione gli Stati sono liberi di scegliere gli
strumenti più idonei da adottare.</p>



<p>Il
principio n. 2 dispone che “<em>States
should set out clearly the expectation that all business enterprises
domiciled in their territory and/or jurisdiction respect human rights
throughout their operation</em>s”,
in quanto non sono presenti norme internazionali che obblighino gli
Stati a disciplinare attività extraterritoriali.</p>



<p>Tale
principio è volto a soffermare l’opportunità, da parte degli
Stati, di adottare norme aventi portata extraterritoriale, nonostante
sia stato escluso che vi sia un obbligo di diritto internazionale per
gli Stati di regolare le attività svolte all’estero dalle società
costituite sul proprio territorio, non essendo tuttavia previsto
neppure un espresso divieto.</p>



<p>Infine,
i principi operativi previsti dal Primo Pilastro elencano tre settori
relativi a <em>business
and human rights </em>che
necessitano di intervento statale: <em>(i)</em>
il rapporto tra diritto interno, <em>corporate
regulation</em>
e diritti umani; <em>(ii)</em>
la politica dei contratti internazionali di investimento; <em>(iii)</em>
l’attività nelle aree di conflitto. 
</p>



<p>Il
Primo Pilastro sottolinea come gli Stati abbiano una serie di
obblighi di diritto internazionale in tema di diritti umani
sottolineando la necessità che operino un coordinamento tra le
politiche a sostegno degli investimenti e la tutela dei diritti
umani. 
</p>



<p>Gli
Stati infatti avrebbero bisogno di politiche <em>ad
hoc</em>
rivolte alle imprese che svolgono attività sul territorio dello
Stato e all’estero, dirette a implementare una cultura del <em>business</em>
rispettosa dei diritti umani, e grazie alle quali gli Stati
potrebbero ricoprire un ruolo fondamentale nel sostenere le imprese a
identificare i rischi di violazioni dei diritti umani.</p>



<p>I
<em>Guide
Lines Principles on business e human rights</em>
non si limitano a suggerire l’adozione di norme o regolamenti, ma
rappresentano veri e propri principi in grado di delineare per gli
Stati una guida pratica di come operi il “<em>duty
to protect</em>”
sancito a livello internazionale, attraverso la convergenza delle
proprie politiche interne in tema di <em>business</em>
e quelle di tutela dei diritti umani in conformità ai propri impegni
internazionali.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>L’implementazione dei Diritti Umani: la fase più difficoltosa. Sulla base di casi-studio italiani</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 08:38:01 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>di Nicole Fraccaroli</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter"><img loading="lazy" width="910" height="777" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/10/implementazione-diritti-umani.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-13212" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/10/implementazione-diritti-umani.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 910w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/10/implementazione-diritti-umani-300x256.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/10/implementazione-diritti-umani-768x656.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w" sizes="(max-width: 910px) 100vw, 910px" /></figure></div>



<p></p>



<p>Il
seguente articolo è stato scritto con l&#8217;intenzione e l&#8217;ambizione di
dimostrare che anche nei paesi democratici con stato di diritto e
buon governo, come l&#8217;Italia, paese di origine della scrittrice, il
percorso per raggiungere una sistematica e concreta attuazione dei
diritti umani si dimostra ancora lungo e non privo di sfide.</p>



<p>L&#8217;autore
è particolarmente interessato alla realizzazione dei diritti umani
poiché di solito si pensa che, se un determinato Stato è parte di
un trattato o supporta uno strumento rilevante, esso sia diventato un
paladino dei diritti umani. Tuttavia, non è così: la fase di
adozione è rilevante, come primo passo verso il rispetto
dell&#8217;impegno assunto, ma è inutile e insignificante se non è
seguito da un&#8217;azione, un cambiamento, che permetta di lottare per il
raggiungimento di esso. 
</p>



<p>A
tal fine, lo scrittore passerà innanzitutto in rassegna dei
principali meccanismi internazionali istituiti per monitorare il
rispetto gli Stati in merito alle disposizioni sui diritti umani, al
fine di passare poi all’analisi di alcuni casi studio derivanti
dalla realtà e dall&#8217;esperienza italiana.</p>



<p>Ad
oggi, non esiste un tribunale internazionale per i diritti umani,
anche se ora i Comitati delle Nazioni Unite sembrano operare in modo
quasi giudiziario: pannelli imparziali che operano secondo le proprie
regole procedurali che possono ascoltare la testimonianza di esperti
prima di emettere pareri. Inevitabilmente, il problema
dell&#8217;attuazione va alla natura stessa del diritto internazionale. In
particolare, poiché un accordo consensuale basato sull&#8217;accordo tra
Stati, reciprocità e rispetto della sovranità nazionale e della
sovranità territoriale, è improbabile che il tipo di meccanismi di
applicazione applicati a livello nazionale abbia successo. Tuttavia,
per gli strumenti internazionali e regionali che vertono sui diritti
umani, la responsabilità primaria dell&#8217;applicazione dei trattati sui
diritti umani spetta agli Stati. Gli Stati accettano gli obblighi
sanciti dai trattati e devono adoperarsi per garantire il pieno
godimento dei diritti e delle libertà all&#8217;interno della propria
giurisdizione.</p>



<p>Tra
i meccanismi volti a supervisionare la realizzazione e l&#8217;attuazione
dei diritti umani, il sistema di reportistica è quello prevalente.
Lo scopo principale di questo sistema è quello di promuovere il
rispetto da parte degli Stati dei loro obblighi internazionali in
materia di diritti umani e, inoltre, le relazioni sono utilizzate
come base per un dialogo attivo e di supporto tra il Comitato e lo
Stato. Vengono
anche presentate denunce statali, ma per ragioni diplomatiche gli
Stati spesso si dimostrano riluttanti a impegnarsi in controversie
interstatali, come dimostra l&#8217;esperienza della Corte Internazionale
di Giustizia.  Per quanto riguarda i reclami denunciati da singoli
individui, possono essere condotti attraverso un meccanismo
giudiziario o tramite relazioni con un organo indipendente. Le così
dette “procedure speciali”, invece, sono dettate da esperti
indipendenti nominati dal Consiglio dei Diritti Umani dell’ONU er
esaminare e riferire su diritti umani specifici in determinati paesi.
Inoltre, vi sono diverse organizzazioni non governative che svolgono
un ruolo nel processo. Molte di queste organizzazioni inviano
rappresentanti in qualità di osservatori alle discussioni delle
Nazioni Unite sui diritti umani. 
</p>



<p>I
diritti umani internazionali rimangono un sistema di legge
relativamente nuovo. Quando i sistemi furono adottati, furono
raggiunti compromessi che consentirono ai diritti umani
internazionali di coesistere con l&#8217;indipendenza sovrana degli Stati
contraenti. Tutti gli Stati riconoscono di essere vincolati dai
diritti umani, ma la domanda saliente è: fino a che punto? Gli Stati
spesso si vincolano agli strumenti per essere visti conformi ai
diritti normativi ivi sanciti. Tuttavia, e nonostante la presenza dei
meccanismi di cui sopra, ciò non significa necessariamente che gli
individui all&#8217;interno di uno Stato godano di tutti questi diritti. Il
godimento dei diritti universali non è una realtà in qualunque
Stato. 
</p>



<p>In
questa sezione, la scrittrice vorrebbe considerare da un lato ciò
che definisce i &#8220;fallimenti italiani&#8221; nell&#8217;attuare
correttamente gli strumenti per i diritti umani, la cui importanza e
urgenza sono state riconosciute dall&#8217;Italia stessa, ma non sono stati
ancora seguiti da un effettivo riconoscimento, né tradotti in misure
concrete. 
</p>



<p>Il
primo caso in esame riguarda le cosiddette Istituzioni Nazionali per
i Diritti Umani (INDU). Il 20 dicembre 1993, l&#8217;Assemblea Generale
delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 48/134 su &#8220;Istituzioni
nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani&#8221;,
con un allegato contenente i principi relativi allo status delle
istituzioni nazionali, meglio noti come principi di Parigi, in cui ha
incoraggiato tutti gli Stati del mondo a creare istituzioni nazionali
indipendenti per i diritti umani. Le INDU sono istituzioni
indipendenti e non giudiziarie create dagli Stati attraverso la loro
costituzione o legge, con il mandato di promuovere e proteggere i
diritti umani. Gli Stati sono liberi di decidere il miglior tipo di
INDU per i loro scopi domestici. In Europa, i modelli più comuni
sono le istituzioni del difensore civico, le commissioni per i
diritti umani, le istituzioni ibride (che combinano diversi mandati,
incluso quello dell&#8217;organismo per la parità), e gli istituti e i
centri per i diritti umani. Mentre al giorno d&#8217;oggi gran parte dei
paesi europei possiede una INDU, alcuni ancora non la prevedono, come
l&#8217;Italia, insieme a Malta e alla Svizzera. 
</p>



<p>Lo
scrittore considera grave e sostanziale la mancanza di un tale organo
di esperti indipendenti. Per questo motivo, l&#8217;autore considera
essenziale il riconoscimento degli attuali sforzi intrapresi dal
Comitato Italiano per la Promozione e la Protezione dei Diritti
Umani. È una rete di organizzazioni non governative italiane che
operano nel campo della promozione e della protezione dei diritti
umani e fondata nel 2002, su iniziativa della Fondazione Basso –
Sezione Internazionale. Il suo obiettivo principale risiede nella
promozione e nel sostegno rivolto al processo legislativo di
istituzione di una INDU in Italia, in linea con l&#8217;impegno votato
dall&#8217;Italia ma rimasto finora inutilizzato.</p>



<p>Il
secondo caso che lo scrittore è disposto a mettere in luce riguarda
la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con
Disabilità. Il 2019 segna il decimo anniversario della ratifica da
parte dell&#8217;Italia della Convenzione delle Nazioni Unite in questione
con la legge n. 18 del 3 marzo 2009 (nella Gazzetta Ufficiale n. 61
del 14 marzo 2009) e la firma del Protocollo Opzionale. A dieci anni
dalla sua ratifica: tante aspettative, pochi successi. L&#8217;importanza
della Convenzione interessata non risiede nel riconoscimento di
&#8220;nuovi diritti&#8221; per le persone con disabilità, ma
costituisce lo strumento per garantire efficacemente l’equo e pieno
godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali; uno
strumento giuridico di cui l&#8217;Italia ha fortemente bisogno di fronte
ai casi plurali di discriminazione nei confronti dei disabili.</p>



<p>Nell&#8217;agosto
2016, a Ginevra, la Commissione per i diritti delle persone con
disabilità ha incontrato una delegazione del governo italiano per
comunicare le osservazioni conclusive sulla prima relazione inviata
dall&#8217;Italia sull&#8217;attuazione dei principi e delle disposizioni
contenuti nella Convenzione. Il documento, diviso in 88 punti,
contiene pochi apprezzamenti e molte preoccupazioni, a cui seguono
altrettante raccomandazioni. Ad esempio, vi è preoccupazione per
&#8220;l&#8217;esistenza di molteplici definizioni di disabilità in tutti i
settori e tutte le regioni, il che porta a un accesso disuguale a
sostegno e servizi. Inoltre, la disabilità continua a essere
definita dal punto di vista medico e il concetto rivisto di
disabilità proposto da l&#8217;Osservatorio nazionale sullo status delle
persone con disabilità non è a sua volta in linea con la
Convenzione e manca di una legislazione vincolante a livello
nazionale e regionale”.</p>



<p>È
evidente che l&#8217;attuazione della Convenzione richiede politiche e
misure, che devono ancora essere sviluppate e messe in pratica; e
inoltre, il governo ha pubblicato un programma d&#8217;azione per i
prossimi due anni, ma non lo ha finanziato. 
</p>



<p>Lo
scrittore è convinto che la sostenibilità della Convenzione nei
paesi che l&#8217;hanno ratificata derivi anche dalla capacità della
società civile di quei paesi di conoscere e far valere i diritti da
essa riconosciuti. Solo dove esiste una voce forte e consapevole da
parte delle associazioni che lavorano per la protezione delle persone
con disabilità, può esserci rispetto per i diritti e
l&#8217;implementazione delle soluzioni più appropriate per garantire la
piena inclusione delle persone con disabilità, compresa la
definizione e l&#8217;attuazione di adeguate politiche pubbliche. In
Italia, sfortunatamente, non c&#8217;è mai stata una vera campagna di
informazione per la diffusione della Convenzione delle Nazioni Unite
e del Protocollo Opzionale tra le associazioni, le famiglie, gli
operatori e le pubbliche amministrazioni, che spesso rimangono
ancorate al vecchio modo di vedere la disabilità, con la conseguente
discriminazione. 
</p>



<p>Mentre
i casi di cui sopra minano fortemente la reputazione dell&#8217;Italia in
relazione all&#8217;attuazione dei diritti umani; c&#8217;è un caso specifico
che l&#8217;autore vorrebbe finalmente citare, che dimostra positivamente
la volontà italiana di rispettare gli impegni assunti e correggere
le proprie azioni. Inoltre, l&#8217;esempio selezionato mostra che
l&#8217;implementazione dei diritti umani è pensata per essere dinamica,
piuttosto che qualcosa da raggiungere completamente attraverso un
singolo passo: ovvero, l&#8217;implementazione di quei diritti e libertà
che sono emersi di recente a seguito di cambiamenti sociali. 
</p>



<p>L&#8217;assegnazione
del caso “Oliari e altri Contro Italia” della Corte Europea dei
Diritti dell&#8217;Uomo, la cui conformità riguardava tre coppie
omosessuali che ai sensi della legislazione italiana non avevano la
possibilità di sposarsi o di entrare in qualsiasi altro tipo di
unione civile, fornisce prove di tali caratteristiche. Questo
caso è rappresentativo di un sistema domestico (quello italiano)
ancora in ostaggio di disposizioni che incarnano idee tradizionali, e
di un sistema giuridico più inclusivo disposto ad espandere i
diritti umani verso le nuove situazioni odierne. La Corte Europea non
si è limitata a rivendicare la necessità del riconoscimento legale
e della protezione delle unioni omosessuali, ma l&#8217;ha identificato
come un obbligo statale positivo derivante dall&#8217;articolo 8 in quanto
coppia omosessuale che vive in una relazione stabile rientra nella
nozione di famiglia la vita, così come la vita privata, allo stesso
modo delle coppie eterosessuali. Questo principio è stato
innanzitutto stabilito nel caso di “Schalk e Kopf contro Austria”,
dove il tribunale ha ritenuto artificiale mantenere l&#8217;idea che una
coppia omosessuale non potesse godere della vita familiare ai fini
dell&#8217;articolo 8. 
</p>



<p>
È
importante sottolineare che questo non solo ha portato l&#8217;Italia a
conformarsi a tale dovere positivo nel presente caso, ma ha
influenzato l&#8217;interpretazione espansiva dei diritti umani nel sistema
giuridico italiano, come risultato dell&#8217;adozione della Legge Cirinnà
(in vigore dal 5 Giugno 2016) che attualmente prevede unioni civili
tra persone dello stesso sesso. Questo è un risultato saliente, in
quanto in base alla Costituzione Italiana, non ci potrebbe essere
famiglia se questa non fosse basata sul matrimonio tra uomo e donna.
Essenziale e rilevante per il raggiungimento di tale obiettivo, è
stata, negli ultimi 10 anni, la società civile italiana fortemente
attiva e determinata nell&#8217;organizzare momenti per tenere discussioni
sui diritti e sulle libertà delle coppie dello stesso sesso e nel
fare pressione sulle istituzioni nazionali competenti per adottare
atti nazionali in grado di riconoscere legalmente la loro unione.  
</p>



<p>Il
diritto internazionale è passato dalla mera promozione passiva dei
diritti umani alla protezione più attiva dei diritti articolati.
Tuttavia, la fase successiva di attuazione, essenziale per la piena
realizzazione dei diritti, è un po&#8217; lontana. Come dimostrato dai
casi studio in esame, il contesto italiano mostra casi positivi e
negativi; e secondo lo scrittore si possono derivare due osservazioni
principali per concludere.</p>



<p>Da
un lato, può sembrare che l&#8217;attuazione sia fortemente legata al
livello di consapevolezza della sua importanza all&#8217;interno della
società civile, unitamente alla determinazione a diffondere la voce
sulla necessaria protezione e garanzia di determinati diritti da
parte del governo stesso.</p>



<p>D&#8217;altra
parte, il nocciolo della questione potrebbe risiedere nell&#8217;attuazione
interna: se uno strumento è incorporato nel diritto nazionale,
allora ha una probabilità maggiore di essere applicato in quello
Stato, poiché lo Stato avrà esplicitamente approvato il suo
contenuto.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com/2019/10/30/limplementazione-dei-diritti-umani-la-fase-piu-difficoltosa-sulla-base-di-casi-studio-italiani/">L’implementazione dei Diritti Umani: la fase più difficoltosa. Sulla base di casi-studio italiani</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.peridirittiumani.com">Per I Diritti Umani</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>﻿La dottrina della “Responsabilità di Proteggere”: tra Diritto e Politica</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2019 08:32:18 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>L Un Milestone e un’Incertezza di Nicole Fraccaroli Uno degli sviluppi più importanti della politica mondiale nell&#8217;ultimo decennio è stata la diffusione delle idee gemelle secondo le quali la sovranità dello Stato derivi da&#46;&#46;&#46;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>L</strong></p>



<p><strong>Un Milestone e un’Incertezza</strong></p>



<p>di Nicole Fraccaroli</p>



<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" width="1024" height="585" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/07/rtp-1024x585.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-12735" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/07/rtp-1024x585.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/07/rtp-300x171.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/07/rtp-768x439.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/07/rtp.png?utm_source=rss&utm_medium=rss 1090w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>Uno
degli sviluppi più importanti della politica mondiale nell&#8217;ultimo
decennio è stata la diffusione delle idee gemelle secondo le quali
la sovranità dello Stato derivi da responsabilità, interne e
internazionali, e che esista una responsabilità globale per
proteggere le persone minacciate da crimini di atrocità di massa. Il
rapporto del 2001 della Commissione Internazionale per l&#8217;Intervento e
la Sovranità Statale (ICISS) intitolato &#8220;La responsabilità di
proteggere&#8221; (RTP) ha messo queste idee in circolazione attiva e
le risoluzioni delle Nazioni Unite (ONU) nel 2005, in occasione del
sessantesimo anniversario dell&#8217;istituzione delle Nazioni Unite, hanno
dato alla dottrina ulteriore sostanza. Infatti, in base al Documento
Finale del 2005, lo Stato ha la principale responsabilità per la
protezione delle popolazioni dalle atrocità di massa come genocidio,
crimini di guerra, crimini contro l’umanità e pulizia etnica; la
Comunità Internazionale ha la responsabilità di assistere gli Stati
nell’adempiere a questa responsabilità; la Comunità
Internazionale dovrebbe usare appropriati mezzi diplomatici,
umanitari e altri mezzi pacifici per proteggere le popolazioni da
questi crimini. Qualora uno Stato non riesce a proteggere le sue
popolazioni o è l’autore di crimini (manca di possibilità o
volontà), la Comunità Internazionale deve essere preparata a
prendere misure più forti, incluso l’uso collettivo della forza
attraverso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 
</p>



<p>
Nondimeno, la dottrina rimane sotto-teorizzata e debolmente correlata
agli attuali corpi teorici interessati alla natura e ai fondamenti
dell&#8217;ordine politico e internazionale.</p>



<p>Da
una parte, una dottrina che potrebbe assumere la forma di un
principio in evoluzione per modellare il diritto internazionale;
d&#8217;altra parte, le sue implicazioni per quanto riguarda la sua
adeguatezza e la legittimità degli Stati sono state continuamente
messe in discussione da interessi nazionali e geopolitici.</p>



<p>Nei
seguenti passaggi distinguerò, in primo luogo, le caratteristiche
legali di RTP, cercando di indagare sulla sua natura controversa e
sulla possibilità di derivare sviluppi futuri. In secondo luogo,
analizzerò alcune minacce che non consentono alla dottrina di
funzionare come uno strumento adeguato del &#8220;<em>never
again</em>&#8221; (mai più crimini
internazionali).</p>



<p>L&#8217;Assemblea
Generale delle Nazioni Unite ha adottato il documento finale del 2005
che fa riferimento alla RTP attraverso una risoluzione, e
quest’ultima riflette una raccomandazione non vincolante agli
Stati. Anche se non giuridicamente vincolante, una risoluzione
dell&#8217;Assemblea Generale include dichiarazioni normative che possono
portare allo sviluppo di trattati internazionali, concentrandosi sui
principi per gli accordi futuri. Leggendo i paragrafi del documento
RTP, è evidente che la cornice del possibile contenuto giuridico
deriva dai riferimenti agli obblighi internazionali esistenti. In
realtà, il rapporto del 2009 &#8220;Implementare la responsabilità
di proteggere&#8221;, afferma che le disposizioni fondanti della
dottrina sono &#8220;strettamente integrate nel diritto internazionale
consuetudinario e basate su precedenti trattati&#8221;.</p>



<p>Di
solito viene percepita come pericolosa la codificazione di
un&#8217;eccezione legittimata umanitaria al divieto relativo all&#8217;uso della
forza, che richiede agli Stati di fare uso di giustificazioni
umanitarie per atti militari. Ci sono due aspetti principali che
indeboliscono la forza legale dell’RTP: non è stato trovato alcun
accordo sui criteri codificati per l&#8217;intervento, e questo lascia
aperto l&#8217;uso dei parametri della forza alla determinazione politica.
Un altro aspetto limitativo è quello che riguarda l&#8217;assenza, in
qualsiasi documento RTP, della questione relativa alle conseguenze
nel caso in cui la comunità internazionale non agisca. Il documento
finale non esprime il dovere di agire, dimostrato dall&#8217;azione &#8220;caso
per caso&#8221; su cui si fonda la dottrina.</p>



<p>Vorrei
sottolineare che, dal momento in cui la responsabilità di proteggere
da genocidio, crimini di guerra, crimini contro l&#8217;umanità e pulizia
etnica è radicata nella legge esistente, la sua violazione dovrebbe
scatenare reazioni simili a quelle che si verificano per le
violazioni dello <em>jus cogens</em>;
in conformità con gli obblighi per lo Stato invischiato nei crimini
di fermarsi, e per gli altri Stati a cooperare per porre fine a tali
violazioni. L&#8217;incertezza legata alle conseguenze di non conformità,
lascia dubbi sul fatto che l&#8217;RTP sia una <em>hard
norm</em> o meno. Ne consegue che l’RTP
è ancora in una fase precoce del suo percorso normativo. Se le
pratiche degli Stati fossero fondate su un continuum di azioni
dirette a prevenire e fermare le atrocità di massa, e si creerebbero
le opinioni giuridiche, l’RTP potrebbe infine emergere come norma
nel diritto internazionale consuetudinario. Ciò significa che
l&#8217;implementazione farebbe una sostanziale differenza.</p>



<p>Durante
il discorso pronunciato all&#8217;Assemblea Generale delle Nazioni Unite
dal primo ministro canadese Paul Martin nel settembre 2004, Martin ha
sottolineato che &#8220;la responsabilità di proteggere non è una
licenza per l&#8217;intervento; è un garante internazionale della
responsabilità politica &#8220;. Martin ha chiesto al Consiglio di
sicurezza di &#8220;stabilire nuove soglie per quando la comunità
internazionale giudicherà che le popolazioni civili affrontano
minacce estreme&#8221;. Il ruolo dell&#8217;RTP incluso nel Documento del
Vertice mondiale del 2005 è stato deliberatamente limitato: la
riaffermazione dell&#8217;esclusività del processo decisionale del
Consiglio di Sicurezza dell’ONU; l&#8217;uso di un linguaggio non
impegnativo come &#8220;caso per caso&#8221; e la sostituzione della
soglia ICISS di &#8220;popolazione gravemente danneggiata&#8221; con
&#8220;genocidio, crimini di guerra, pulizia etnica e crimini contro
l&#8217;umanità&#8221;. 
</p>



<p>Poiché
i trattati sui diritti umani non avevano creato un vero obbligo
legale per la comunità internazionale e i suoi Stati membri di
garantire la protezione dei diritti umani; l&#8217;adozione della RTP è
stata una via di mezzo tra stabilire un vero obbligo di intervento e
uno <em>status quo</em>
normativo. Tuttavia, quando l&#8217;RTP comporta l&#8217;uso della forza per
proteggere le popolazioni civili, ha dato prova di essere nient&#8217;altro
che uno strumento di uso limitato. Gli Stati stessi, le loro
rivendicazioni e interessi sono rimasti il ​​fondamento del
sistema internazionale.</p>



<p>Il
Vertice del 2005 sembrava rappresentare un&#8217;approvazione globale della
dottrina; ma negli anni seguenti, le riserve sono state espresse da
molti Stati. Quelli influenti non occidentali, come la Cina, il
Brasile, l&#8217;India, la Russia e il Sudafrica, tra gli altri, hanno
anche espresso preoccupazioni sul modo in cui l&#8217;agenda dell’RTP è
stata dominata dai centri di potere liberali. Alcune di queste
riserve riflettono le tensioni relative all&#8217;ordine internazionale e
alla relazione tra sovranità e giustizia. L&#8217;idea di un cambiamento
fondamentale nella natura della sovranità, che è associata all&#8217;idea
di RTP, non è accettata da molti Stati. Ci sono in realtà diversi
sforzi espliciti nel cercare di plasmare e sviluppare una visione
diversa dell&#8217;RTP. La proposta &#8220;Responsibility While Protecting&#8221;
del governo brasiliano del 2011 ha promosso una visione più cauta
dell’RTP. Ha dimostrato la sensazione che gli accordi esistenti non
contengano le necessarie garanzie contro l&#8217;abuso di potere nel
contesto dell&#8217;RTP. Mentre la nozione di “responsabilità”
supportata dalla Cina rifletteva una visione più conservatrice,
sottolineando l&#8217;importanza della sovranità statale, del non
intervento e del rispetto delle autorità nazionali. Allo stesso
tempo, riconosco che all&#8217;interno dell&#8217;RTP ci sono caratteristiche che
rafforzano e attirano una condotta arbitraria degli Stati,
promuovendo una visione dell’RTP come una dottrina pervasa da
interessi interni.</p>



<p>La
pratica mostra difficoltà nel trovare uomini e mezzi necessari per
l&#8217;intervento sotto l&#8217;ONU, dal momento che non è mai stata data
alcuna azione all&#8217;Articolo 43 e ai seguiti della Carta delle Nazioni
Unite, né agli accordi per la formazione dell&#8217;esercito ONU.
Pertanto, le Nazioni Unite non possiedono strumenti disponibili
immediatamente, ma devono sempre essere messi a disposizione dagli
altri Stati membri.</p>



<p>Come
Edward Luck ha dichiarato &#8220;L’ RTP non è specifico. È un
principio che non include sanzioni o strategie specifiche e dovrebbe
adattarsi a ogni singolo caso. Poiché la RTP riguarda le opzioni, le
alternative alle soluzioni, dobbiamo essere aperti a nuove idee e
prendere singolarmente caso per caso.&#8221; In realtà, un altro
limite prudenziale che vorrei sottolineare è quello espresso nel
paragrafo 139 del documento finale del 2005: &#8221; &#8230; siamo pronti
a intraprendere azioni collettive &#8230; sulla base della logica: caso
per caso &#8220;. Questa logica di azione è particolarmente visibile
in alcuni casi studio. 
</p>



<p>Primo
tra questi, il caso libico. Nel marzo 2011, il dittatore libico
Gheddafi ha usato la forza mortale contro manifestanti pacifici e ha
minacciato di non mostrare pietà agli abitanti ribelli delle città.
I conflitti hanno portato a gravi violazioni dei diritti umani,
cosicché il Consiglio di Sicurezza ha deciso di adottare
all&#8217;unanimità la risoluzione 1970, che prevedeva l&#8217;adozione delle
misure previste dall&#8217;articolo 41 della Carta delle Nazioni Unite. Ha
esortato le autorità nazionali ad esercitare la propria
responsabilità nel proteggere la popolazione e i diritti umani.
Questa risoluzione non era stata rispettata e il Consiglio di
Sicurezza ha risposto adottando la risoluzione 1973, che prevedeva
due autorizzazioni parallele per usare la forza, la prima delle quali
era molto più ampia della seconda. Quest&#8217;ultima risoluzione non è
in grado di dichiarare che uno qualsiasi dei reati identificati dal
documento finale sull’RTP fosse effettivamente in atto. È coerente
con l’RTP nella misura in cui autorizza l&#8217;uso della forza a fini
dei diritti umani; ma in termini di sviluppo dell’RTP, questa
risoluzione dimostra che il concetto è diventato parte del contesto
delle deliberazioni del Consiglio di Sicurezza. 
</p>



<p>Simile
ma diverso è il caso del non intervento in Siria, dove la situazione
è diventata drammatica nel 2011 con il conflitto civile tra il
presidente Assad ed i ribelli. In questa circostanza, nessun
intervento umanitario o militare era stato intrapreso sulla base
della dottrina della responsabilità di proteggere. Dal mio punto di
vista, le differenze con il caso libico che ha portato al non
intervento, sono le seguenti: il controllo di Assad sullo Stato; il
ruolo strategico svolto dalla Siria nel Medio Oriente e gli alleati
che sostengono il regime come la Russia e la Cina che hanno
minacciato l&#8217;uso del veto.</p>



<p>È
evidente che gli interessi strategici e geopolitici influenzano gli
interventi della Comunità Internazionale, miope davanti alle
violazioni sistematiche dei diritti umani.</p>



<p>Gli
interessi interni sono destinati a crescere, e se non verrà dato
abbastanza spazio alla consapevolezza, al dialogo costruttivo, il
gusto politico all&#8217;interno dell’RTP prevarrà. Ciò significa che
occorre impegnarsi a fondo nella sfida
operativo-politico-istituzionale e concettuale che interessa l’RTP.</p>



<p>Vent&#8217;anni
fa non c&#8217;era alcuna Responsabilità di Proteggere; oggi tra
rivendicazioni legali e politiche ha ottenuto consensi. Cosa si può
fare nel corso dei prossimi anni?</p>
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		<item>
		<title>&#8220;Stay human. Africa&#8221;. Franco CFA, economia colonialista o moneta libera</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 07:48:36 +0000</pubDate>
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		<guid isPermaLink="false">http://www.peridirittiumani.com/?p=11987</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Veronica Tedeschi Dopo le ultime dichiarazioni sul Franco CFA di diversi politici italiani, è bene fare chiarezza su alcuni punti e sulle caratteristiche di questa moneta. Cominciamo con il dire che il Franco&#46;&#46;&#46;</p>
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<p align="JUSTIFY">di Veronica Tedeschi</p>
<p align="JUSTIFY">Dopo le ultime dichiarazioni sul Franco CFA di diversi politici italiani, è bene fare chiarezza su alcuni punti e sulle caratteristiche di questa moneta.</p>
<p align="JUSTIFY">Cominciamo con il dire che il Franco CFA occidentale (Franc Communautè Financière Africaine) è la moneta utilizzata da 8 stati indipendenti africani: Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Costa d’Avorio, Mali, Niger, Senegal e Togo e si collega anche al Franco CFA centrale che viene utilizzato da altri 6 paesi. 14 stati in tutto che condividono, quindi, la stessa moneta che ha un tasso di cambio fisso che fa discutere diversi economisti.</p>
<p align="JUSTIFY">I paesi della zona Franco CFA sono “costretti” a lasciare in deposito in Francia il 65% dei proventi delle loro esportazioni, chiamate “riserve in valuta estera”. Per chiarire meglio, facciamo un esempio reale con il Burkina-Faso che, in questo momento di forte crisi, non è in grado di pagare i propri funzionari; a fronte di un’esportazione di prodotti per il valore di 1 miliardo di euro (per esempio nel caso di esportazioni di materie prime), automaticamente dovrà lasciare in Francia un deposito di 650 milioni di euro.</p>
<p align="JUSTIFY">Perché? Per il motivo già citato: il 65% delle riserve valutarie di tali paesi sono depositate in un conto di transazione della Banque de France a Parigi. Secondo l’ex ministro della Prospettiva e della Valutazione delle politiche pubbliche in Togo, gli africani dovrebbero, in cambio, poter attingere dalle eccedenze delle riserve di cambio depositate al Tesoro pubblico francese per finanziare la crescita economica della regione. I politici degli Stati africani coinvolti in questa situazione, però, non agiscono per una sorta di “sudditanza volontaria” dei dirigenti che accettano ancora soldi fisicamente fabbricati in Francia, che produce l’ultima moneta coloniale ancora presente al mondo.</p>
<p align="JUSTIFY">Negli anni 90 il Franco CFA subì una grossa svalutazione di circa il 50%, richiesta dagli stati parte per cercare di ristabilire la competività internazionale delle esportazioni africane. Tale svalutazione causò, però, anche il crollo del 40% del potere d’acquisto della popolazione e, ancora una volta, inutile ribadirlo, quelli che maggiormente pagarono le conseguenze di questa situazione furono gli Stati più poveri.</p>
<p align="JUSTIFY">Considerato, inoltre, che il grosso export di queste regioni è sicuramente la produzione agricola, una costante diminuzione del prezzo di prodotti quali cotone, caffè o cacao rese sempre più necessaria la stipula di convenzioni per garantire il valore d’acquisto dei produttori locali. Inutile dire che questo tipo di economia non sia la più conveniente per paesi come quelli citati, che nascono già con alte problematiche di povertà e disagio sociale.</p>
<p align="JUSTIFY">Moltissime proteste si sono sviluppate negli ultimi anni in tutti questi paesi e, in parallelo, anche in molte capitali europee per richiedere alla Francia la restituzione all’Africa subsahariana di autonomia economica.</p>
<p align="JUSTIFY">A queste proteste si aggiungono le voci di studiosi ed economisti, come Nicolas Agbohou, economista e docente universitario che nel suo libro <em>Il Franco Cfa e l’Euro contro l’Africa</em> accusa duramente la Francia e la sua economia coloniale. Secondo Nicolas “gli africani sono esseri umani a pieno titolo come tutti gli altri. In quanto tali, è importante che gli africani siano liberi di condurre la politica monetaria che soddisfi meglio le proprie aspettative” e ancora, “Nessun paese può svilupparsi senza l’indipendenza monetaria. Abbiamo bisogno di una nuova moneta comune che non sia guidata dall’estero. Bisogna buttare nell’immondizia i principi che reggono il Franco CFA”.</p>
<p align="JUSTIFY">Siamo davanti ad una delicata questione di sovranità monetaria che riaccende intere popolazioni ad un “patriottismo economico”. Una lotta politica e cittadina che si sta sviluppando attraverso manifestazioni sempre più grandi.</p>
<p align="JUSTIFY">Il Franco CFA non rimane l’unica causa dell’immigrazione dall’Africa “nera” ma, sicuramente, è necessaria un’economia libera e autonoma che, vista l’abbondanza di materie prime presenti su tutto il territorio, condurrebbe l’Africa subsahariana verso una crescita immediata e un grande sviluppo economico.</p>
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