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		<title>Le prassi illegittime e le violazioni dei diritti del cittadino trattenuto nel CARA di Crotone</title>
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		<pubDate>Fri, 21 Aug 2020 07:47:20 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>(da www.asgi.it) Il 1° agosto 2020, il cittadino pakistano arbitrariamente trattenuto presso il CARA di Crotone è stato finalmente trasferito in un centro di accoglienza, dopo essere stato soggetto illegittimamente per 16 giorni alla misura della&#46;&#46;&#46;</p>
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<p>(da www.asgi.it)?utm_source=rss&utm_medium=rss</p>



<figure class="wp-block-image"><img src="https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/01/Reflections.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-36544"/></figure>



<blockquote class="wp-block-quote"><p>Il 1° agosto 2020, il <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/negato-lccesso-avvocato-quarantena-precauzionale/?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank">cittadino pakistano arbitrariamente trattenuto presso il CARA di Crotone</a> è stato finalmente trasferito in un centro di accoglienza, dopo essere stato soggetto illegittimamente per 16 giorni alla misura della quarantena precauzionale senza che questo fosse sostenuta da alcuna esigenza di tutela della salute individuale e collettiva.</p></blockquote>



<p><strong>ASGI e i difensori legali accolgono con favore il trasferimento ma ricordano le prassi illegittime e le violazioni dei diritti della persona in oggetto che sono state attuate dalle autorità competenti.</strong></p>



<p>La persona è stata oggetto di un&nbsp;<strong>trattenimento de facto</strong>, eseguito al di fuori di ogni previsione normativa e in assenza delle fondamentali garanzie che dovrebbero essere poste in essere, in condizioni degradate e totalmente inadeguate, in una situazione di fortissimo isolamento, senza alcuna effettiva possibilità di reclamare il rispetto dei propri diritti. Ciò appare ancora più grave se si considera che tale misura è stata realizzata ai fini dello svolgimento di&nbsp;<strong>accertamenti sanitari non necessari né ragionevoli&nbsp;</strong>nel caso concreto trattandosi di persona da tempo regolarmente residente sul territorio. Inoltre durante tutto il periodo di permanenza presso il CARA di Crotone alla persona è stato illegittimamente impedito di incontrare i propri difensori legali, ostacolando di fatto il pieno&nbsp;<strong>esercizio delle garanzie di difesa e il diritto di accesso effettivo alla tutela giurisdizionale</strong>, anche in via cautelare ed urgente.</p>



<p>Si continua a monitorare affinché l’applicazione delle misure sanitarie nei confronti dei cittadini stranieri assicuri il rispetto delle garanzie poste a tutela dei diritti fondamentali e a porre in essere le necessarie strategie di tutela dei diritti nei confronti della persona interessata.</p>
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		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Un pilastro dimenticato</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 08:01:23 +0000</pubDate>
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<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter"><img loading="lazy" width="640" height="426" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/02/qqqqqq.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" class="wp-image-13624" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/02/qqqqqq.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 640w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2020/02/qqqqqq-300x200.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></figure></div>



<p>di Cecilia Grillo</p>



<p>Come abbiamo già ricordato, gli UN <em>Guidelines Principles on business and human rights </em>delle Nazioni Unite (noti come UNGP o Ruggie <em>Principles</em>) sono stati sviluppati nel 2008 dal rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite, John Ruggie, e approvati dal Consiglio dei diritti umani nel 2011.  </p>



<p>Gli
UNGP e i tre Pilastri hanno ricevuto riconoscimento e accettazione da
parte di Stati, Organizzazioni Internazionali, società civile e
multinazionali, assumendo il rango di <em>standard</em>
a livello internazionale in materia di imprese e diritti umani.</p>



<p>Il
terzo Pilastro, che tutela la garanzia dell’accesso a rimedi in
caso di violazione di diritti umani, ha un ruolo fondamentale con
specifico riferimento all’impatto sui diritti umani derivante dalle
attività delle imprese, sia in relazione all’obbligo degli Stati
di garantire l’accesso alla giustizia per le vittime di abusi, di
cui al terzo Pilastro, che all’obbligo dello Stato di proteggere
sancito dal primo Pilastro. La garanzia dell’accesso ad un rimedio
è un elemento chiave tramite cui lo Stato soddisfa il proprio
obbligo di proteggere gli individui dalle violazioni dei diritti
umani riconducibili alle attività delle imprese. 
</p>



<p>Infatti
anche laddove Stati e imprese faranno del loro meglio per attuare i
Principi Guida, gli impatti negativi sui diritti umani possono
comunque derivare dalle operazioni societarie. Pertanto, i soggetti
interessati devono essere in grado di chiedere un risarcimento
attraverso efficaci meccanismi di ricorso giudiziario e non
giudiziario. Il terzo Pilastro dei Principi guida stabilisce che tali
meccanismi possono essere rafforzati sia dagli Stati che dalle
imprese:</p>



<ul><li>come
	parte del loro dovere di protezione, gli Stati devono adottare le
	misure appropriate per garantire che, quando si verificano abusi, le
	vittime abbiano accesso a efficaci meccanismi giudiziari e non
	giudiziari;
	</li><li>devono
	essere previsti meccanismi operativi sia a livello nazionale sia
	facenti parte di iniziative <em>multistakeholder</em>
	o di istituzioni internazionali;
	</li><li>tutti
	i meccanismi di reclamo non giudiziari dovrebbero soddisfare i
	criteri chiave di efficacia essendo legittimi, accessibili,
	prevedibili, equi e trasparenti.
</li></ul>



<p>I
tre Pilastri hanno il ruolo fondamentale di proteggere, rispettare e
porre rimedio alle violazioni dei diritti umani, tuttavia il terzo
Pilastro, il cosiddetto “<em>Access
to Remedy”</em>,
è stato spesso definito quale Pilastro “dimenticato”. 
</p>



<p>Infatti
durante l’attuazione dei Principi Guida per mezzo di strumenti
quali <em>policy</em>
e regolamenti, l’enfasi è stata riposta essenzialmente sui primi
due Pilastri tralasciando il procedimento di accesso ai rimedi e non
considerando che, in assenza di meccanismi utilizzabili dalle vittime
sul piano interno o internazionale, il riconoscimento di tale diritto
rischierebbe di rimanere una semplice ‘lettera morta’.</p>



<p>Una
delle problematiche sollevate in relazione al terzo Pilastro dei
Principi Guida è rappresentata dalla sfida di fornire rimedi
efficaci per le vittime, in particolare rimedi giudiziari alle
vittime che hanno subito violazioni da parte di società
transnazionali che operano globalmente.</p>



<p>I
Principi Guida del terzo Pilastro paiono infatti più efficaci
nell’identificare un accesso inadeguato al rimedio giudiziario che
nel predisporlo, e si prefiggono di identificare gli ostacoli e
incoraggiare gli Stati a superarli, tuttavia non essendo in grado di
garantire tale concreta realizzazione nella pratica.</p>



<p>Il
Principio Guida no. 26 prevede che gli Stati debbano adottare misure
per garantire l’accesso da parte delle vittime ai rimedi, non
riuscendo tuttavia a fornire una guida chiara su come superare gli
ostacoli procedurali e sostanziali all’attuazione dei rimedi da
parte dello Stato e a elaborare “lacune di <em>governance</em>”
per assistere gli Stati nell’attuazione di meccanismi volti a
evitare che le loro imprese violino i diritti umani all’estero. 
</p>



<p>Essendo
tale Pilastro stato “dimenticato”, gli UNGP da soli non saranno
in grado di garantire l’accesso ai rimedi: il dovere di un’impresa
di rispettare i diritti umani risulta insignificante se alle vittime
non è dato accesso al rimedio in caso di violazione della legge
locale da parte della multinazionale stessa. E ancora, il dovere
dello Stato di proteggere dalle violazioni dei diritti umani
fallirebbe se le vittime non fossero in grado di contestare il
comportamento dello stesso assicurando che soddisfi gli <em>standard</em>
legislativi nazionali e internazionali. Gli UNGP avranno un impatto
limitato finché non saranno in grado di migliorare l’accesso ai
rimedi in caso di violazioni dei diritti umani.</p>



<p>L’obbligo
di proteggere che ricade in capo agli Stati richiede loro di
effettuare una attività di valutazione circa l’efficacia del
proprio sistema giuridico, al fine di individuare le barriere
esistenti e determinare le misure per eliminarle in modo da
consentire alle vittime di poter esercitare il proprio diritto di
accesso a rimedi effettivi ed efficaci.</p>



<p>Infatti,
il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani ha
dichiarato che le vittime “<em>should
be able to seek, obtain and enforce bouquet of remedies”,</em>
sottolineando che ciò che è fondamentale è che sia i meccanismi
giudiziari che quelli non giudiziari dovrebbero essere in grado di
“<em>providing
effective remedies in practice</em>”:
è urgente mettere in atto uno sforzo concreto per sviluppare e
proteggere solidi rimedi in relazione alle violazioni dei diritti
umani legati alle attività di impresa.</p>



<p>Si
è sempre maggiormente sviluppato, da parte degli attori
internazionali, un <em>focus</em>
sul terzo Pilastro, ad esempio, l’Ufficio dell’Alto commissariato
delle Nazioni Unite per i diritti umani ha istituito il progetto
“Responsabilità e rimedi” che esamina le barriere che i
denuncianti devono affrontare nell’accedere alla giustizia e nel
vedere i propri diritti garantiti per mezzo dei rimedi attuati dalle
imprese, fornendo oltretutto esempi di meccanismi non giudiziari che
possono essere implementati dagli Stati, quali “ispettorati del
lavoro; tribunali del lavoro; organismi di protezione della <em>privacy</em>
e dei dati; l’istituzione di mediatori statali; enti di salute e
sicurezza pubblica; e istituzioni nazionali per i diritti umani”. 
</p>



<p>Nonostante
molti <em>stakeholders</em>
si siano concentrati sulla costruzione di meccanismi non giudiziari
più resistenti, questi ultimi sovente non sono stati in grado di
soddisfare le esigenze dei soggetti e delle comunità interessate. La
progettazione e l’implementazione di meccanismi di reclamo non
giudiziari sia statali che aziendali hanno creato limitazioni in
materia di applicazione, indipendenza e trasparenza degli stessi. 
</p>



<p>Ad
esempio, la ricerca condotta dall’OCSE Watch sul sistema relativo
ai punti di contatto nazionali (PCN) evidenzia le scarse prestazioni
dell’organismo nella gestione dei reclami in materia di diritti
umani, sussistendo una serie di barriere pratiche e procedurali
all’interno del sistema PNC tra cui, <em>inter
alia</em>,
mancanza di accessibilità, imparzialità, conformità con le
tempistiche procedurali e trasparenza: dopo quasi 20 anni di
attività, il sistema PNC non è riuscito a fornire una via di
ricorso efficace per le vittime di violazioni dei diritti umani da
parte delle società.</p>



<p>E
ancora, se è vero che sono stati implementati piani d’azione
nazionale (PAN) in materia di imprese e diritti umani, è anche vero
che la maggior parte dei PAN pubblicati non sia stata in grado di
garantire adeguate protezioni dei diritti umani e che generalmente
fornisca misure inadeguate al fine di garantire l’accesso a ricorsi
giudiziari. 
</p>



<p>Certamente
le barriere giuridiche e procedurali rendono difficile l’attuazione
dei rimedi giudiziari, inclusi i costi delle controversie, le
scadenze temporali per la presentazione di richieste di risarcimento,
nonché le questioni che incidono sulla competenza permanente ed
extraterritoriale, tuttavia gli Stati sono tenuti ad esplorare le
opportunità presenti al fine di rafforzare e sviluppare legislazioni
e politiche in grado di superare tali ostacoli.</p>



<p>In
quanto membri della società civile è necessario appoggiare lo
sviluppo di soluzioni praticabili in grado di abbattere le barriere
(<em>i.e.</em>
la responsabilità limitata delle società madri per le azioni delle
loro filiali) ed attuare forme efficaci di rimedio. 
</p>



<p>I
Principi Guida dovrebbero stabilire rimedi globali che siano
giuridicamente vincolanti e coerenti con gli obblighi in materia di
diritti umani degli Stati e delle imprese sia nello stato ospitante
che nello Stato di origine. 
</p>



<p>La
più grande minaccia per gli UNGP è se tali rimedi rimarranno
dimenticati, se gli Stati non riusciranno a garantire la protezione o
l’estensione di forti meccanismi giudiziari e le imprese ad
allineare i propri processi agli <em>standard</em>
internazionali sui diritti umani. Non ci sono diritti senza rimedi:
gli Stati devono guidare a garantire che i rimedi non siano più
illusori, ma reali.</p>
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		<title>&#8220;Imprese e diritti umani&#8221;. Quando i diritti umani vanno a fuoco</title>
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		<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 05:28:58 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/03/received_2289310204677695.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-12190" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/03/received_2289310204677695.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="1024" height="677" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/03/received_2289310204677695.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss 1024w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/03/received_2289310204677695-300x198.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/03/received_2289310204677695-768x508.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></p>
<p align="JUSTIFY">di Cecilia Grillo</p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">Pungenti le parole con cui il Segretario Generale dell’UNI Global Union si è riferito a KiK Textilien und Non-Food GmbH, una delle prime dieci aziende tedesche specializzate nel commercio al dettaglio per la vendita di prodotti tessili e articoli non-food “</span><span lang="it-IT">KIK is the only retailer involved in all three recent major factory disasters – Ali Enterprises in Pakistan and the Tazreen fire and Rana Plaza building collapse in Bangladesh. </span>Why is KIK refusing to pay compensation to the victims of Ali Enterprises and their families – does KIK really believe that the lives of these workers are worth less than those in Germany? We cannot build a sustainable supply chain in the garment industry if companies like KIK do not commit. KIK it is never too late to do the right thing.”</p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">Nel settembre del 2012, più di 260 persone sono morte e 32 sono state ferite a seguito dell’incendio avvenuto nella fabbrica tessile Ali Enterprises a Karachi, in Pakistan. Il fuoco è stato in grado di diffondersi così rapidamente in gran parte a causa del mancato rispetto da parte dell’impresa tessile degli </span><span lang="it-IT">standard </span><span lang="it-IT">di sicurezza e della presenza di bocchi alle uscite di emergenza: l’incidente è stato soprannominato</span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT"> “</span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT"><i>l&#8217;11 settembre industriale</i></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT">”.</span></span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">KiK rappresentava il principale acquirente dei prodotti di abbigliamento della Ali Enterprises e come tale poteva essere ritenuto responsabile congiuntamente ai proprietari e al </span><span lang="it-IT">management </span><span lang="it-IT">dell’industria a causa delle violazioni degli obblighi di applicazione di misure di sicurezza e di misure antincendio che sarebbero dovute essere predisposte all’interno dello stabilimento pakistano.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">Qualche settimana prima di tale disastro, la fabbrica era stata sottoposta ad ispezioni da parte della società italiana di revisione RINA che le aveva conferito la certificazione SAI </span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT">(</span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT"><i>Social Accountability International</i></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT">)</span></span></span></span><span lang="it-IT"> SA8000, nonostante la Ali Enterprise svolgesse le proprie attività in violazione delle principali normative in materia di sicurezza e di misure antincendio: l’industria non era dotata di uscite di emergenza, le finestre erano sbarrate, un intero piano era il risultato di costruzione abusiva. </span></p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">Il 13 marzo 2015 Muhammad Hanif, Muhammad Jabbir, Abdul Aziz Khan Yousuf Zai e Saeeda Khatoon, un sopravvissuto al disastro dell’11 settembre 2012 e tre parenti delle vittime, hanno intentato un’azione legale contro KiK presso il tribunale regionale di Dortmund. I quattro querelanti, nonché membri dell’</span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT"> “</span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT"><i>Ali Enterprises Factory Fire Affectees Association”, </i></span></span></span></span><span lang="it-IT">hanno chiesto un risarcimento di € 30.000 a KiK per il dolore e la sofferenza causati dall’incendio a tutte le famiglie colpite, così come le scuse e l’impegno da parte dell’impresa a garantire la sicurezza presso le strutture di produzione di abbigliamento </span><span lang="it-IT">esternalizza</span><span lang="it-IT">te.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">KiK inizialmente ha accettato di versare un milione di dollari al fine di garantire sollievo immediato ai feriti e ai familiari delle vittime e di negoziare un risarcimento di lunga durata per mezzo del </span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT"><i>Pakistan Institute of Labour Education &amp; Research</i></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT">. </span></span></span></span><span lang="it-IT">Nel 2013 a seguito dell’inerzia di Kik nel rispettare la promessa di risarcimento</span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT">, l’</span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT"><i>European Center for Constitutional and Human Rights </i></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT">(ECCHR) </span></span></span></span><span lang="it-IT">ha depositato presso la Corte Suprema di Sindh un</span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT"> “</span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT"><i>amicus brief</i></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT">” </span></span></span></span><span lang="it-IT">volto ad esporre in dettaglio le responsabilità di KiK in relazione alla violazione delle misure di sicurezza e antincendio, mettendo in luce inoltre gli obblighi dello Stato pakistano ai sensi del diritto internazionale. Secondo l’ECCHR, lo scopo della presentazione dell’</span><span lang="it-IT">amicus brief </span><span lang="it-IT">è stato quello di garantire che l’indagine coprisse non solo gli attori locali, ma esaminasse anche il ruolo nella vicenda della società acquirente KiK e della società di revisione RINA.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">Nonostante KiK abbia la propria sede legale in Germania, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento Roma II, la legge pakistana risulta essere la legge applicabile alla controversia in quanto legge del luogo in cui si è verificato il fatto. La legge pakistana è, in larga misura, basata sui principi del </span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT"><i>Common Law</i></span></span></span></span><span lang="it-IT"> inglese e le corti pakistane si riferiscono spesso alla giurisprudenza inglese come fonte giuridica prevalente, in particolare nel campo della responsabilità civile.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">I richiedenti sostenevano che KiK avesse un diretto dovere di diligenza volto a garantire il rispetto degli </span><span lang="it-IT">standard </span><span lang="it-IT">di sicurezza sul lavoro, in quanto era regolarmente intervenuta nello svolgimento delle operazioni dell’industria, dirigendo e monitorando la gestione dell’applicazione delle misure di sicurezza.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">In particolare, KiK dispone di un proprio codice di condotta, incorporato anche nei contratti stipulati dall’impresa con le proprie </span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT"><i>supply chains</i></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT">, </span></span></span></span><span lang="it-IT">sulla base del quale i fornitori che vogliano entrare in rapporti commerciali con KiK sono tenuti a conformarsi a </span><span lang="it-IT">standard</span><span lang="it-IT"> volti a garantire determinate condizioni lavorative: l’azienda tedesca è tenuta a svolgere procedimenti di monitoraggio in relazione al rispetto di tali </span><span lang="it-IT">standard</span><span lang="it-IT">, in particolare attraverso attività di </span><span lang="it-IT">audit </span><span lang="it-IT">condotte da enti terzi e l’imposizione di sanzioni quali la cancellazione di ordini o la cessazione dell’attività commerciale in caso di non conformità rispetto a tali disposizioni.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">I richiedenti hanno evidenziato come KiK avesse acquistato il 75% della produzione della Ali Enterprise, rappresentando di conseguenza il suo principale acquirente, avendo stretto vincolanti rapporti commerciali con suddetto stabilimento: Kik era responsabile di garantire la conformità delle attività condotte alla Ali Enterprise rispetto a </span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT"><i>standards</i></span></span></span></span><span lang="it-IT"> di salute e sicurezza all’interno della fabbrica e ha violato il proprio dovere di diligenza omettendo di prevenire gli ingenti danni subiti dai lavoratori dell’industria pakistana.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">Nel caso Kik, un ostacolo importante è stato rappresentato dalla difficoltà nell’attribuire responsabilità diretta a una società subappaltatrice a causa del mancato esercizio della dovuta diligenza nell’assicurare che i diritti umani venissero rispettati anche all’interno delle sue catene di approvvigionamento globali. Sebbene tali previsioni siano perfettamente in linea con gli obblighi di dovuta diligenza connessi al rispetto dei diritti umani da parte delle società controllanti stabiliti negli UNGPs, nella pratica impongono ai ricorrenti di essere supportati da una serie di prove fra cui la dimostrazione del livello di controllo e di supervisione esercitati dalla società madre sull’attività dei suoi fornitori, accertamenti frequentemente di difficile dimostrazione; inoltre il limitato accesso alle informazioni (come ad esempio alle documentazioni interne) rende ancora più complessa la dimostrazione da parte dei richiedenti della veridicità delle proprie affermazioni.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">Il 10 gennaio 2019, la Corte di Dortmund ha respinto la domanda dei ricorrenti per scadenza dei termini di prescrizione secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative pakistane.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">Il caso Kik è il primo del suo genere in Germania, essendo stato in grado di mettere in luce la responsabilità delle imprese nelle loro operazioni transnazionali in relazione al rispetto delle condizioni lavorative presso le proprie filiali e i propri fornitori all’estero: è la prima volta che la responsabilità di una società europea è stata invocata dalle corti internazionali in riferimento a violazioni dei diritti umani avvenute da parte di uno dei suoi fornitori all’interno di un paese terzo.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">Indipendentemente dall’esito del processo, il viaggio dei querelanti in Europa è stata un’occasione per mettere in luce le violazioni dei diritti umani commesse dalle multinazionali europee e nordamericane, la loro campagna ha evidenziato la necessità imminente di ritenere le corporazioni locali e transnazionali responsabili di violazioni dei diritti umani che avvengono nello svolgimento delle loro operazioni e delle attività condotte dalle loro catene di approvvigionamento.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span lang="it-IT">Gli sforzi di tali campagne di sensibilizzazione stanno già iniziando a dare i propri frutti: molti stati occidentali hanno messo in atto meccanismi volti a controllare le violazioni dei diritti umani delle corporazioni transnazionali all’interno dei loro territori, ad esempio la Francia ha promulgato e implementato la </span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT"><i>loi-de-vigilanza</i></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT">, </span></span></span></span><span lang="it-IT">una legge che prevede un’attività di </span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="it-IT"><i>due diligence</i></span></span></span></span><span lang="it-IT"> necessaria in relazione al rispetto dei diritti umani da parte delle società nello svolgimento delle proprie operazioni; il parlamento olandese ha adottato il Wet Zorgplicht Kinderarbeid, una legislazione volta al controllo, da parte delle imprese, del verificarsi di fenomeni di sfruttamento del lavoro minorile all’interno della loro catena di produzione. Nonostante tali misure siano state adottate da parte di diversi paesi occidentali, paesi economicamente meno sviluppati, a causa prevalentemente di ragioni socio-politiche, non sono stati in grado di uscire dalla persistente situazione di violazioni e abusi che li caratterizza. </span></p>
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		<title>Cittadinanzattiva: promozione e tutela dei diritti dei cittadini. Intervista ad Antonio Gaudioso sul Tribunale del malato</title>
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		<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 07:06:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Associazione Per i Diritti umani ha intervistato, per voi, Antonio Gaudioso, Segretario Generale di Cittadinanzattiva, promozione e  tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori, in Italia e in Europa. Ringraziamo tantissimo Antonio Gaudioso. A&#46;&#46;&#46;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Associazione Per i Diritti umani</strong> </em>ha intervistato, per voi, Antonio Gaudioso, Segretario Generale di <em>Cittadinanzattiva</em>, promozione e  tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori, in Italia e in Europa.</p>
<p>Ringraziamo tantissimo Antonio Gaudioso.<a href="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/02/BDg5_faO_400x400.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="wp-image-12100 alignright" src="http://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/02/BDg5_faO_400x400.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="176" height="176" srcset="https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/02/BDg5_faO_400x400.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss 400w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/02/BDg5_faO_400x400-150x150.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss 150w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/02/BDg5_faO_400x400-300x300.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss 300w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/02/BDg5_faO_400x400-160x160.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss 160w, https://www.peridirittiumani.com/wp-content/uploads/2019/02/BDg5_faO_400x400-320x320.jpeg?utm_source=rss&utm_medium=rss 320w" sizes="(max-width: 176px) 100vw, 176px" /></a></p>
<p>A cura di Alessandra Montesanto</p>
<p>Per chi non lo sapesse, vuole speigarci cosa sono “Cittadinanzattiva” e “Il tribunale del malato”?</p>
<p align="JUSTIFY"><em>Cittadinanzattiva</em> è un’organizzazione, fondata nel 1978, che promuove l’attivismo dei cittadini per<strong><span style="font-family: NewsGoth BT, sans-serif;"><i>la tutela dei diritti</i></span></strong><span style="font-family: NewsGoth BT, sans-serif;"><i>,</i></span><strong><span style="font-family: NewsGoth BT, sans-serif;"><i> la cura dei beni comuni</i></span></strong><span style="font-family: NewsGoth BT, sans-serif;"><i>, </i></span><strong><span style="font-family: NewsGoth BT, sans-serif;"><i>il sostegno alle persone in condizioni di debolezza.  Cittadinanzattiva si occupa di: salute</i></span></strong><span style="font-family: NewsGoth BT, sans-serif;"><i>, </i></span>con il <span style="font-family: NewsGoth BT, sans-serif;"><i>Tribunale per i Diritti del Malato e il Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici (CnAMC); </i></span>politiche dei consumatori e servizi di pubblica utilità, con i Procuratori dei cittadini.;giustizia,, con Giustizia per i diritti; scuola, con la Scuola di cittadinanza attiva; cittadinanza europea, con Active Citizenship Network; valutazione della qualità dei servizi dal punto di vista dei cittadini, con l’Agenzia di valutazione civica.</p>
<p align="JUSTIFY">Ma anche, più in generale, di riforma delle istituzioni, trasparenza delle amministrazioni, lotta alla corruzione e agli sprechi, salute e ambiente, vivibilità e decoro urbano, cittadinanza d’impresa.</p>
<p>Il vostro operato sopperisce a qualche vuoto istituzionale?</p>
<p align="JUSTIFY">La nostra missione fa riferimento all&#8217;<strong><span style="font-family: NewsGoth BT, sans-serif;"><i>articolo</i></span></strong><span style="font-family: NewsGoth BT, sans-serif;"><i> </i></span><strong><span style="font-family: NewsGoth BT, sans-serif;"><i>118</i></span></strong><span style="font-family: NewsGoth BT, sans-serif;"><i>, </i></span><strong><span style="font-family: NewsGoth BT, sans-serif;"><i>ultimo comma</i></span></strong><span style="font-family: NewsGoth BT, sans-serif;"><i>,</i></span><strong><span style="font-family: NewsGoth BT, sans-serif;"><i> della Costituzione</i></span></strong><span style="font-family: NewsGoth BT, sans-serif;"><i>, </i></span>proposto proprio da noi e recepito nella riforma costituzionale del 2001. L’articolo 118 riconosce<span style="font-family: NewsGoth BT, sans-serif;"><i> l&#8217;</i></span><strong><span style="font-family: NewsGoth BT, sans-serif;"><i>autonoma iniziativa </i></span></strong>dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di <strong><span style="font-family: NewsGoth BT, sans-serif;"><i>interesse generale </i></span></strong> e, sulla base del principio di sussidiarietà, prevede per le istituzioni l’obbligo di favorire i cittadini attivi. La parola d’ordine di Cittadinanzattiva è <strong><span style="font-family: NewsGoth BT, sans-serif;"><i>“perché non accada ad altri”</i></span></strong><span style="font-family: NewsGoth BT, sans-serif;"><i>: </i></span>il nostro ruolo è denunciare carenze, soprusi, inadempienze, e agire per prevenirne il ripetersi mediante il cambiamento della realtà, dei comportamenti, la promozione di nuove politiche, l’applicazione delle leggi e del diritto. Siamo convinti che <strong><span style="font-family: NewsGoth BT, sans-serif;"><i>“fare i cittadini sia il modo migliore di esserlo”</i></span></strong><span style="font-family: NewsGoth BT, sans-serif;"><i>, </i></span>cioè che l’azione dei cittadini consapevoli dei propri poteri e delle proprie responsabilità sia un modo per far crescere la nostra democrazia, tutelare i diritti e promuovere la cura quotidiana dei beni comuni.</p>
<p>E&#8217; vero che il SSN è carente e che, spesso, i cittadini si devono rivolgere a strutture private o semiprivate? E per i cittadini meno abbienti, quali sono le prospettive?</p>
<p align="JUSTIFY">Il Servizio sanitario nazionale è un’eccellenza del nostro Paese, che tutti ci invidiano a livello europeo e mondiale. A 40 anni dalla sua istituzione, emergono però importanti criticità alle quali ancora non si riescono a dare risposte sufficienti: liste di attesa troppo lunghe, difficoltà di accesso alle cure per costi insostenibili per le famiglie, sempre più impoverite negli ultimi anni, differenze territoriali nell’accesso ai servizi, carenze sul territorio. Il rischio, che in molti casi è già realtà, è che ci siano cittadini di serie A, perché vivono in territori che rispondono adeguatamente alle loro necessità dal punto di vista socio-sanitario o perché hanno le risorse economiche per curarsi anche in privato, e cittadini di serie B, in gravi difficoltà perché non supportati sul loro territorio di residenza e non in grado di pagarsi le cure di tasca propria. Bisogna lavorare perché a tutti siano garantiti gli stessi diritti e perché il SSN continui a poggiare sui tre principi fondanti dell’universalità, equità e solidarietà.</p>
<p>I pazienti stranieri senza privi del permesso di soggiorno, a chi possono rivolgersi per ottenere le cure necessarie?</p>
<p align="JUSTIFY">I cittadini stranieri non appartenenti all’UE presenti sul territorio nazionale ma privi di titolo di soggiorno hanno diritto ad accedere alle  cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali presso le strutture pubbliche ed accreditate ed ai programmi di medicina preventiva (Art. 35 D.Lgs 286/98 &#8220;Testo unico sull&#8217;immigrazione&#8221;).</p>
<p align="JUSTIFY">La legge assicura in particolare: la tutela sociale della gravidanza e della maternità; la tutela della salute del minore, le vaccinazioni e gli interventi di profilassi internazionale, la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive. Per accedere a tali cure e servizi è sufficiente richiedere il rilascio della tessera STP (straniero temporaneamente soggiornante), valida per sei mesi e rinnovabile di semestre in semestre se sussiste un bisogno di cure certificato dal medico STP.</p>
<p align="JUSTIFY">La procedura STP si attiva al momento del primo accesso presso un presidio ospedaliero di primo e diretto accesso (ambulatorio dedicato STP, presidio ospedaliero in regime di ricovero, consultorio familiare, centro vaccinale, Sert, pronto soccorso). Il codice STP è valido su tutto il territorio nazionale ed identifica l’assistito per tutte le prestazioni erogabili.  Per il rilascio della tessera basta rivolgersi all&#8217; ufficio anagrafe del Distretto Sanitario, dove è sufficiente dichiarare le proprie generalità, anche senza dover esibire il documento di identità, e sottoscrivere una dichiarazione di indigenza.</p>
<p align="JUSTIFY">E&#8217; importante infine ricordare che l&#8217;accesso alle strutture sanitarie da parte di un cittadino straniero privo di titolo di soggiorno non può comportare alcuna segnalazione all&#8217;autorità, salvo i casi in cui sussista obbligo di referto a parità di condizioni con i cittadini italiani.</p>
<p>Avete redatto anche LE CARTE DEI DIRITTI: ci può fare qualche esempio?</p>
<p align="JUSTIFY">Sicuramente una delle nostre iniziative più importanti è stata la promozione della<span style="color: #000080;"><span lang="zxx"><u><a class="western" href="http://www.cittadinanzattiva.it/files/Acn/cartaeuropea.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noopener"><i> Carta europea dei diritti del malato</i></a></u></span></span><span style="font-family: NewsGoth BT, sans-serif;"><i>. </i></span>Essa è il risultato di un lavoro congiunto tra il Tribunale per i Diritti del Malato  e 15 organizzazioni civiche partner della rete europea di Cittadinanzattiva, Active citizenship network. Elaborata nel 2002, si è basata sia sulla esperienza del Tribunale per i diritti del malato ed in particolare sulle precedenti Carte per i diritti del malato promulgate in Italia, a livello nazionale, regionale e locale, sia sulla Carta Europea dei diritti Fondamentali. La Carta Europea raggruppa i diritti inalienabili del paziente che ogni paese dell’Unione Europea dovrebbe tutelare e garantire.</p>
<p align="JUSTIFY"><strong>Da questa discende la promozione di altre importanti Carte da noi promosse: la Carta dei diritti contro il dolore inutile, la Carta della qualità della farmacia, solo per fare alcuni esempi.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>ONE BILLION RISING ITALIA: la resilienza creativa per dire BASTA ALLA VIOLENZA SULLE DONNE !</title>
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		<pubDate>Fri, 12 Feb 2016 10:46:52 +0000</pubDate>
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<p>&nbsp;</p>
<p>AGISCI, BALLA, RIBELLATI!</p>
<p>Mancano due giorni al ONE BILLION RISING, il movimento globale per dire BASTA alla VIOLENZA SULLE DONNE ! In attesa degli eventi, in Italia e nel mondo, pubblichiamo il testo di Eve Ensler per l&#8217;edizione 2016.</p>
<p>Credo che in questo momento dobbiamo vivere sul filo di una incomprensibile follia, rifiutando sia di arrenderci, sia di far finta di niente. Ci troviamo a danzare sul baratro dell’annichilimento, ma allo stesso tempo con passione incoraggiamo e accogliamo un nuovo modello di riferimento.</p>
<p>Cosa molto difficile in un mondo, in un sistema che ci ha rigidamente indottrinato alla negazione del pensiero, a parlare per citazioni, a ragionare in modo schematico tra sì e no, mi piace e non mi piace, in una dicotomia dell’ “io con noi o contro di noi”, insomma secondo assolutismi stupidi e riduttivi, strumenti di manipolazione consumistica. L’entusiasmo dell&#8217;assurdità richiede di fare propria l’ambiguità, l’insicurezza e significa guardare a testa alta il drammatico frangente in cui ci troviamo. Significa dimenarsi e prevedere che cadrai, danzando nell’impossibile caos di un appassionato possibile.</p>
<p>Dobbiamo quindi imparare l’arte e mettere in opera la “distruzione&#8221;. Dobbiamo lasciare andare le nostre false sicurezze e dirottare la nostra percezione del mondo. Dobbiamo dare per scontato che ovunque noi viviamo e qualsiasi cosa facciamo, può cambiare e sgretolarsi e dobbiamo abituarci al cambiamento e al lasciare andare le cose. A vivere come se non ci fosse altro futuro se non quello che noi creiamo. Con nessuna garanzia se non la nostra determinazione a vivere come pionieri di una nuova consapevolezza e di una nuova strada.</p>
<p>Dobbiamo diventare persone che vanno contro corrente. Questo è il potere della resilienza creativa. Smettere la solita routine e prendere posizioni contro la nostra accettazione o contro una crescita economica, rischiare di ricevere disapprovazione e polemiche, prendere parte ad azioni che allentano la morsa verso derive suicide e abbattere ogni tirannia.</p>
<p>Distruggere, combattere e danzare con tutte le nostre risorse per una vita che vada oltre la comodità.</p>
<p>Eve Ensler</p>
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